PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE ALLA LUCE DELLA NORMATIVA EUROPEA

 

Nel corso del 2008 sono entrati in vigore importanti Decreti in materia di asilo: il cosiddetto "Decreto Qualifiche" - Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 - di attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio recante Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchŽ norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta,, entrato in vigore il 19 gennaio 2008 ed il "Decreto Procedure" - Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 - di attuazione della Direttiva 2005/85/CE del Consiglio recante Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, entrato in vigore il 2 marzo 2008 : questo decreto ha subito modifiche ed integrazioni a seguito dell'entrata in vigore, il 5 novembre 2008, del Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159.

 

COSA SI INTENDE PER PROTEZIONE INTERNAZIONALE ?

 

Con domanda di protezione internazionale si intende una istanza diretta ad ottenere lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 o lo status di protezione sussidiaria.

 

 A CHI PUO' ESSERE RICONOSCIUTO LO STATUS DI RIFUGIATO?

Secondo l'art. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del  1951, rifugiato  colui che temendo a  ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalitˆ, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui  cittadino o, nel caso di apolide, dal Paese dove ha la propria dimora abituale, e non pu˜ o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.

 

A CHI PUO' ESSERE RICONOSCIUTO LO STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA?

Il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o l'apolide che non possiede i requisiti  per essere riconosciuto rifugiato in base allĠart. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel suo Paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave, e non pu˜ o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese (art. 2 comma 1 lettera g , Dlgs. 251).

Per danno grave deve intendersi:

a)     la condanna a morte o allĠesecuzione della pena di morte;

b)    la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;

c)     la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

 

DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ?

 

La domanda di protezione internazionale deve essere presentata personalmente all'ufficio di polizia di frontiera oppure alla Questura competente per il luogo di dimora.

Tale domanda, inoltrata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati, presenti in Italia all'atto di presentazione della stessa.

 

QUAL é L'ORGANO CHE DECIDE SULLE DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE?

 

La normativa introdotta dalla Legge 189/2002 e dal relativo Regolamento di attuazione n. 303/2004, ha previsto il decentramento dell'organo decisionale attraverso lĠistituzione di 7 Commissioni territoriali preposte all'esame delle istanze per il riconoscimento dello status di rifugiato. Con il Decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008 e la relativa circolare dell'11 marzo 2008, sono state individuate  altre 3  Commissioni territoriali.

Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono presiedute da un funzionario prefettizio, e composte da un funzionario della Questura, un rappresentante dellĠEnte Territoriale nominato dalla Conferenza unificata Stato-cittˆ ed autonomie locali, e da un rappresentante dellĠUNHCR. 

Le Commissioni territoriali sono istituite presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo (UTG)  di Gorizia, Milano, Torino, Roma, Caserta, Foggia, Bari, Crotone, Siracusa e Trapani.

 

La Commissione Nazionale per il riconoscimento della protezione internazionale, ha compiti di coordinamento e di indirizzo per le Commissioni territoriali;  competente per lĠorganizzazione di corsi di formazione, per il monitoraggio dei flussi dei richiedenti la protezione internazionale. Altre competenze rilevanti riguardano la costituzione e l'aggiornamento di una banca dati informatica, contenente le informazioni utili all'esame e al monitoraggio delle richieste di asilo, la creazione e l'aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politica-economica dei Paesi di origine dei richiedenti (COI).

La Commissione  ha altres“  poteri decisionali in tema di revoca e cessazione degli status concessi.

 

 

QUALI SONO I CASI DI INAMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE?

 

Costituiscono casi di inammissibilitˆ delle domande di protezione internazionale e, come tali, rendono lĠesame delle stesse, da parte della Commissione territoriale, improcedibile, le situazioni in cui il richiedente:

a)   sia giˆ stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;

b)  il richiedente presenti nuovamente una domanda di asilo identica dopo il diniego ricevuto  dalla Commissione territoriale, l'organo competente ad esaminare tale richiesta, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo paese di origine.

La Commissione territoriale  l'unico organo competente ad esaminare le clausole di inammissibilitˆ della domanda di protezione internazionale.  La Questura o la polizia di frontiera non possono pronunciarsi su tali clausole come avveniva in passato.

 

QUALI SONO I CASI DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ?

 
Esclusione dallo Status di Rifugiato 
 
Lo straniero  escluso dallo status di rifugiato se:
 
1)                  rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 1 D della Convenzione di Ginevra, ossia quando gode della  protezione  o assistenza di un organo o di un'agenzia delle  Nazioni  Unite  diversi  dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite  per i Rifugiati (UNHCR). 
               Quando tale protezione o assistenza cessa per qualsiasi  motivo, il richiedente  ammesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. 

2)            Se sussistono fondati motivi per ritenere che egli:

            a) abbia  commesso  un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine  contro l'umanitˆ, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

            b) abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima del  rilascio  del permesso di soggiorno in qualitˆ di rifugiato, un reato  grave  ovvero atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere  classificati quali  reati gravi. La gravitˆ del reato e' valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per  il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

            c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalitˆ e ai principi  delle  Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.

In queste ultime tre ipotesi lĠesclusione si applica anche a coloro i quali istigano o concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esse previste.

 
Esclusione dallo Status di protezione sussidiaria
 
Lo straniero  escluso dallo status di protezione sussidiaria quando sussistono fondati motivi di ritenere che:
               a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o  un  crimine  contro  l'umanitˆ, quali  definiti  dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
               b) abbia commesso,  nel  territorio  nazionale  o all'estero, un reato  grave.  La  gravitˆ del reato e' valutata anche tenendo conto della  pena,  non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato;
               c) si  sia  reso  colpevole  di atti contrari alle finalitˆ e ai principi  delle  Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;
               d) costituisca  un  pericolo  per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica.
 
In queste ultime tre ipotesi lĠesclusione si applica anche a coloro i quali istigano o concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esse previste.

 

  cosa si intende per principio di non refoulement?

Si tratta di un principio previsto dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra in base al quale "Nessuno Stato Contraente potrˆ espellere o respingere- in nessun modo - un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertˆ sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalitˆ, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche".

L'art. 19 comma 1 del TU sull'Immigrazione (Dlgs 286/98 come emendato dalla L.189/2002) stabilisce che "In nessun caso pu˜ disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione".

 

La Procedura per l'esame della domanda di protezione internazionale

 

Il Questore, appena ricevuta lĠistanza di protezione internazionale, provvede alla trasmissione degli atti alla Commissione territoriale competente.

La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e adotta la decisione entro i 3 giorni feriali successivi (art. 27,  D. Lgs. 25/08).

Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza  di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui sopra, informa del ritardo il richiedente e la Questura competente.

 

Casi di esame prioritario

La Commissione territoriale competente, ricevuta la domanda di protezione trasmessa dalla Questura, esamina la stessa in via prioritaria (art. 28 D. Lgs. 25/08), quando:

a)   la domanda  palesemente fondata;

b)   la domanda  presentata da un richiedente appartenente alle categorie di persone vulnerabili indicate dallĠart. 8 del D. Lgs. 140/2005, in particolare minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali  stato accertato che hanno subito tortura, stupri o altre forme gravi di violenza fisica, psicologica o sessuale;

c)  la domanda  stata presentata da un richiedente per il quale sono stati disposti lĠaccoglienza in un centro dĠaccoglienza per richiedenti asilo ( cosiddetti "centri CARA" ) o il trattenimento in un Centro dĠidentificazione ed espulsione (CIE) ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 25/08, fatto salvo il caso in cui lĠaccoglienza sia stata disposta per verificare o accertare lĠidentitˆ del richiedente.

Nei soli casi previsti dallĠart. 21, ossia nelle ipotesi di trattenimento in un Centro di identificazione ed espulsione, la Commissione territoriale provvede allĠaudizione entro 7 giorni dalla ricezione della domanda da parte della Questura e adotta  la decisione entro i successivi 2 giorni.

 

IL RICHIEDENTE ASILO PUO' ESSERE INSERITO IN CENTRI DI TRATTENIMENTO O DI ACCOGLIENZA ?

 

Al richiedente asilo che, allĠavvio dellĠistruttoria della sua domanda di protezione, debba essere inviato in un centro di accoglienza o di trattenimento, il questore consegna un attestato nominativo che certifica la sua qualitˆ di richiedente la  protezione internazionale.

 

Negli altri casi il questore rilascia un permesso di soggiorno valido tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria da parte della Commissione territoriale.

Il Prefetto stabilisce un luogo di residenza o unĠarea geografica ove i richiedenti asilo possano circolare fino alla definizione della loro domanda. Questa disposizione, introdotta dal recente D. Lgs. 159/08, segna una netta inversione di rotta rispetto alla normativa precedente, in base alla quale il richiedente, fatti  salvi i casi di trattenimento obbligatorio e facoltativo, era libero di muoversi sul territorio nazionale fino alla definizione del procedimento.

 

Casi di trattenimento

 

LĠart. 21 del Decreto legislativo 25/2008, come modificato dal recente D. Lgs. n. 159/2008, stabilisce che il trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione (gli ex Centri di permanenza temporanea) venga disposto nel caso in cui il richiedente:

 

a)     si trovi nelle condizioni previste dallĠart. 1, par. F della Convenzione di Ginevra (ovvero si sia reso colpevole di crimini contro lĠumanitˆ o contro la pace o di crimini di guerra);

 

b)    sia stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dallĠart. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertˆ sessuale, il favoreggiamento dellĠimmigrazione clandestina verso lĠItalia e dellĠemigrazione clandestina dallĠItalia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivitˆ illecite;

 

c) sia destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

 

Il provvedimento di trattenimento  adottato dal Questore con le modalitˆ di cui allĠart. 14 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Quando  giˆ in corso il trattenimento (30 giorni), il Questore chiede al Tribunale, in composizione monocratica, la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori 30 giorni per consentire lĠespletamento della procedura attraverso lĠesame prioritario.

Scaduto il termine di trattenimento il richiedente asilo ha lĠobbligo di comunicare alla Questura ed alla Commissione territoriale competente il luogo di domicilio per le comunicazioni relative al procedimento volto ad esaminare la sua domanda; in mancanza di ci˜, le comunicazioni di cui sopra si intenderanno validamente effettuate presso lĠultimo domicilio del richiedente. 

 

Casi di accoglienza

 

Ai sensi dellĠart. 20 del D. Lgs. 25/2008, il richiedente non pu˜ essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

Lo stesso articolo prevede che il richiedente asilo venga ospitato in un Centro di accoglienza (cosiddetti "centri CARA") solo nei seguenti casi:

 

a)     quando  necessario verificare o determinare la sua nazionalitˆ o identitˆ, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identitˆ, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;

 

b)    quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;

 

c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare.

 

Per quanto riguarda i Centri di accoglienza, il fatto che un richiedente asilo vi sia ospitato non pregiudica lĠesercizio delle garanzie inerenti la sua domanda. NellĠipotesi prevista al punto a), il richiedente  ospitato per un periodo non superiore a 20 giorni, mentre negli altri casi per un periodo non superiore a 35 giorni.

 

Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente  rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido 3 mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda. Questi pu˜ uscire nelle ore diurne e richiedere al Prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal Centro, per periodo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali, o per questioni attinenti allĠesame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione allĠallontanamento  motivato e comunicato allĠinteressato.

Con il Regolamento che darˆ attuazione al  Decreto Procedure, (che avrebbe dovuto essere emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso ossia il 2 marzo 2008), verranno stabilite le caratteristiche e le modalitˆ di gestione, anche in collaborazione con lĠEnte locale, dei Centri di accoglienza per richiedenti asilo, che devono assicurare una ospitalitˆ che garantisca la dignitˆ della persona e lĠunitˆ del nucleo familiare, tenendo in debita considerazione anche gli atti dellĠUNHCR, del Consiglio dĠEuropa e dellĠUnione Europea.

 

LĠallontanamento del richiedente dal Centro senza giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la Commissione Territoriale decide del caso in base alla documentazione in suo possesso, senza lĠaudizione dellĠinteressato.

 

 Sia nei Centri di accoglienza che nei Centri di identificazione ed espulsione  consentito lĠaccesso da parte dei rappresentanti dellĠUNHCR, degli avvocati e degli organismi ed Enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellĠInterno.

 

 

 

 

 

COME AVVIENE LĠAUDIZIONE IN COMMISSIONE E LĠINTERVISTA DEL RICHIEDENTE ASILO ?

 

LĠart. 12 del D. Lgs. 25/2008 stabilisce che lĠaudizione dellĠinteressato viene disposta tramite una comunicazione effettuata dalla Questura territorialmente competente.

La Commissione, su richiesta motivata dellĠinteressato, pu˜ decidere di svolgere il colloquio alla presenza di uno solo dei propri componenti e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. 

La Commissione pu˜ altres“ decidere di omettere lĠaudizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato forniti unitamente alla presentazione della stessa o in un momento successivo, ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale lĠincapacitˆ o lĠimpossibilitˆ di sostenere un colloquio personale

Il colloquio pu˜ esser rinviato nel caso in cui le condizioni di salute del richiedente, certificate come sopra, non lo rendano possibile oppure qualora lĠinteressato chieda ed ottenga un rinvio per gravi motivi.

Qualora il cittadino straniero, nonostante la regolare convocazione non si presenti al colloquio senza aver chiesto un rinvio, la sua richiesta verrˆ decisa sulla base della documentazione disponibile.

Se, viceversa, la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia stata giˆ emessa nei suoi confronti la decisione di accoglimento della relativa istanza, la Commissione territoriale competente o la Commissione Nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione dellĠinteressato, effettuata dalla Questura territorialmente competente, al fine della riattivazione della procedura.

 

Criteri di svolgimento del colloquio personale

Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che questa non venga ritenuta necessaria per un esame adeguato. Qualora un cittadino straniero appartenga ad una delle categorie vulnerabili di cui allĠart. 8 del D. Lgs. 140/2005, al colloquio pu˜ essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.

Per quanto riguarda i minori non accompagnati, il colloquio si svolge alla presenza del tutore nominato dal Giudice tutelare ai sensi degli artt. 343 e ss. del codice civile, a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale da parte dello stesso.

Se il cittadino straniero  assistito da un avvocato, questi  ammesso ad assistere al colloquio.

 

quali sono i casi soggetti alla "procedura dublino"?

La Commissione territoriale sospende l'esame della domanda nei casi soggetti alla procedura di cui al Regolamento CE n. 343/2003, cosiddetto Regolamento "Dublino II", che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

Qualora sia determinata la competenza territoriale di altro Stato, la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento.

 

QUALI SONO I TIPI DI DECISIONE CHE PUOĠ ADOTTARE LA COMMISSIONE TERRITORIALE?

 

La Commissione territoriale pu˜ adottare le seguenti decisioni:

1)   riconosce lo status di rifugiato al richiedente, il quale ha diritto ad un permesso di soggiorno valido 5 anni, rinnovabile ed al documento di viaggio.

2)  riconosce lo status  di protezione sussidiaria al richiedente, il quale ha diritto ad un permesso di soggiorno valido 3 anni, rinnovabile (previa verifica delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento dello status) e il rilascio del titolo di viaggio per stranieri, quando sussistono fondate ragioni che non consentano di chiedere il passaporto alle autoritˆ diplomatiche del paese di cittadinanza .

3)   non riconosce alcuno status (diniego) in quanto il richiedente non  in possesso dei requisiti necessari o ricorra una delle cause di cessazione o di esclusione  dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ovvero provenga da un paese di origine sicuro e non abbia addotto gravi motivi oppure la domanda   manifestamente infondata perchŽ risulta  essere stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire lĠesecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento;

3)    non riconosce alcuno status (diniego), ma, ritiene che sussistano gravi motivi di carattere umanitario; in tal caso la Commissione trasmette gli atti al Questore per lĠeventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellĠart. 5, comma 6 del T.U. 286/98.

 

EĠ POSSIBILE FARE RICORSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE ?

 

Le decisioni sulle domande (art. 9 Decreto Procedure) vengono comunicate per iscritto al richiedente, corredate da motivazioni di fatto e di diritto e da indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.

In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale (art. 10 del Decreto Procedure), allo straniero sono assicurate le stesse garanzie previste nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale.

 

Allo straniero o al legale che lo rappresenta nonchŽ allĠavvocato di fiducia  garantito, ai sensi dellĠart. 17, lĠaccesso a tutte le informazioni relative alla procedura che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso.

Le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 si applicano sia ai procedimenti per lĠesame delle domande di protezione internazionale che a quelle per il ricorso.

 

Contro la decisione della Commissione territoriale,  ammesso ricorso giurisdizionale entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte dĠappello in cui si trova la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento.

Il ricorso  ammesso anche nellĠipotesi in cui il richiedente abbia fatto domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato ed abbia ottenuto, diversamente, la sola protezione sussidiaria.

 

 In base alle modifiche introdotte dal recente D. Lgs. 159/2008 tanto nei casi di trattenimento quanto in quelli di accoglienza disposti ai sensi degli artt. 20 e 21, il ricorso eĠ proposto, a pena di inammissibilitˆ, nei 15 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte dĠAppello in cui si trova il centro.

 

La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui  accordata la protezione sussidiaria e avverso le decisioni di revoca e cessazione degli status riconosciuti, ai sensi del comma 1 e 2 dellĠart. 35 del Decreto Procedure, comporta la sospensione dellĠefficacia del provvedimento impugnato.

 

In base all'art. 35 commi. 7 e 8 del Decreto Procedure come modificato dal  D. Lgs. 159/08  la proposizione del ricorso non sospende  l'efficacia del provvedimento impugnato nei confronti di coloro che:

 

-       non sono stati ammessi alla procedura di asilo, perchŽ la loro domanda  stata ritenuta inammissibile;

 

-       si trovano in condizioni di trattenimento in un Centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dellĠart. 21;

 

-       hanno presentato la domanda di protezione internazionale dopo essere stati fermati  per aver eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera o subito dopo, oppure dopo essere stati fermati in condizioni di soggiorno irregolare (art. 20 comma 1 lettere b e c);

 

-       si sono allontanati dal centro di accoglienza senza giustificato motivo (art. 22 comma 2);

 

-       hanno ricevuto il rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza, dovuta alla palese insussistenza dei relativi presupposti ovvero quando risulta che l'istanza sia stata  depositata al solo scopo di ritardare o impedire lĠesecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

 

In questi casi  comunque ammessa la richiesta di sospensione del provvedimento al tribunale quando ricorrano gravi e fondati motivi.  In tal caso nei 5 giorni successivi al deposito, il tribunale decide con ordinanza non impugnabile.

 

Nel caso di una decisione di sospensione da parte del giudice, al ricorrente viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ne  disposta lĠaccoglienza nei centri per richiedenti asilo.

 

Il tribunale decide con sentenza entro 3 mesi dalla presentazione del ricorso,  e quindi pu˜:

 

-    rigettare il ricorso;

-       riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;

 

Avverso la decisione del tribunale, il ricorrente ed il pubblico ministero possono proporre reclamo alla Corte dĠAppello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della Corte, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il reclamo, tuttavia, non sospende gli effetti della sentenza impugnata.

 

La Corte dĠAppello, su istanza del ricorrente, pu˜ disporre con ordinanza non impugnabile che lĠesecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi e fondati motivi.

 

Contro la sentenza della Corte dĠAppello pu˜ essere proposto ricorso per Cassazione, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza.

 

Ai sensi dellĠart. 36 del Decreto Procedure, al richiedente asilo che ha proposto il ricorso si applicano le garanzie previste dallĠart. 11 del Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, tra cui il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, con diritto a svolgere attivitˆ lavorativa, dopo 6 mesi dal deposito della richiesta di protezione presso la Questura, ed  rinnovabile sino all'adozione della decisione in merito al ricorso. 

 

Il richiedente  ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal DPR 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per lĠattestazione dei redditi prodotti allĠestero  consentita lĠautocertificazione da parte del ricorrente.

 

Avverso le decisioni di revoca o di cessazione relative allo status di rifugiato e di protezione sussidiaria, adottate dalla Commissione nazionale,  ammesso ricorso dinanzi al tribunale competente in relazione alla Commissione territoriale che ha emesso il provvedimento con cui si  riconosciuto lo status di cui  stata dichiarata la revoca o la cessazione.