Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Sent. n. 22151 del 3 settembre 2008, Pres. Mercurio, Rel. La Terza. S.B., T.L., W.G. – INPS.


Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Ravenna S. B. e T. L., legalmente residenti in Italia, esponevano di avere presentato domanda all'Inps per ottenere l'indennit di disoccupazione agricola per l'anno 1998, avendo lavorato per un numero di giornate superiori alle 151 ed avendo quindi diritto al trattamento speciale ex art. 25 legge 457/72; W. G. aveva invece chiesto la indennit di disoccupazione per il 1999, in parte come lavoratore agricolo avente diritto al trattamento speciale ed in parte come lavoratore non agricolo avente diritto alla indennit di disoccupazione con i requisiti ridotti; tutti si dolevano che l'Istituto, nell'erogare la prestazione, avesse scomputato, dall'intero importo erogato, le giornate coincidenti con il loro ritorno nei paesi di origine, per illegittimit della trattenuta, giacch l'unica condizione per il diritto all'indennit, era lo svolgimento delle 151 giornate lavorative.
Nel contraddittorio con l'Inps, il Tribunale adito accoglieva la domanda, ma la statuizione veniva riformata dalla Corte d'appello di Bologna che, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava la domanda dichiarando legittima la ritenuta operata. La Corte territoriale, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, escludeva che fosse diversa la finalit delle due prestazioni, per cui quella ordinaria sosterrebbe il lavoratore nei periodi di disoccupazione, mentre quella acquisita con i requisiti ridotti assumerebbe la funzione di integrazione del reddito a prescindere dallo stato di inoccupazione e dal suo controllo, dal momento che detta indennit era stata estesa, ad opera dell'art. 7 comma 3 legge 160/88, alle categorie prima escluse dalla applicazione dell'art. 37 rdl 1827 del 1935, segno quindi che non si trattava di una prestazione nuova, ma della estensione della prestazione gi esistente e come tale sottoposta anche alla condizione della involontariet della disoccupazione. Avverso detta sentenza i soccombenti propongono ricorso con un unico complesso motivo.
Resiste l'Inps con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione dell'art. 7, comma 3, L. 160/88 perch il sistema prefigurato per la disoccupazione ordinaria e speciale e con i requisiti ridotti in agricoltura (art. 25 legge 457/72 e art. 7 legge 160/88) impone limiti di accesso, ma non prevederebbe procedimenti di verifica e controllo dello stato di disoccupazione.
La mancanza di nesso tra lo stato di disoccupazione ed il diritto all'indennit sarebbe comprovata dal fatto che le giornate indennizzate sono relazionate a quelle lavorate nell'anno precedente, sia pure entro un limite massimo, ci al fine di far emergere il lavoro sommerso, avendo il lavoratore interesse, per incrementare le giornate indennizzabili, a denunciare tutte quelle lavorate. Inoltre mentre l'indennit di disoccupazione ordinaria ha mantenuto nel corso del tempo la originaria funzione mutualistico assicurativa di sostegno al reddito del lavoratore che ha perso l'impiego, le altre tipologie di indennit, intervenendo a garanzia di situazioni intrinsecamente precarie, fungono da integrazione di un reddito annuo di per s intermittente, a protezione di una disoccupazione certa e gi maturata.
Il ricorso non merita accoglimento.
In primo luogo la tutela contro la disoccupazione stata estesa ai lavoratori agricoli che in precedenza ne erano privi (art. 73 RD 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936 n. 1155), ad opera della legge n. 264 del 29 aprile 1949 contenente Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, di talch anche la indennit di disoccupazione agricola presuppone, a prescindere dai particolari sistemi di calcolo della indennit, la involontariet dello stato di disoccupazione. E' infatti su questo presupposto che trovano fondamento le disposizioni successive (dpr 3 dicembre 1970 n. 1049, legge 8 agosto 1972 n. 457, 27 novembre 1973 n. 852, 16 febbraio 1977 n. 37, art. 7 DL 86 del 1988 conv. in legge 160/88, interpretato autenticamente dall'art. 11 comma 23 legge 537/93).
Inoltre, ci che conta che lo stato di disoccupazione involontario sussista nello Stato Italiano, giacch il sistema assicurativo nazionale pur sempre improntato, in assenza di convenzioni di sicurezza sociale, al principio della territorialit, nel senso che gli eventi rilevanti per il rapporto assicurativo, e cio sia il periodo di espletamento dell'attivit lavorativa, sia il periodo di mancanza involontaria di lavoro, sono quelli trascorsi nel territorio nazionale, restando invece ininfluente ogni evento che occorra in periodo trascorso all'estero.
Ne consegue che il pagamento dell'indennit di disoccupazione che copra anche giornate trascorse in paesi non legati da convenzioni di sicurezza sociale, determinerebbe la esportazione di tale prestazione, che allIstituto non consentita. Si consideri che invece lo stato di disoccupazione all'interno dell'Unione europea riceve tutela ad opera del regolamento 1408/71, artt. 67-71.
E' ben vero che la misura della indennit per i lavoratori agricoli a tempo determinato viene in qualche modo commisurata al numero di giorni lavorati nell'anno precedente, al fine evidente di disincentivare l'interesse del lavoratore a rapporti in nero, ma ci attiene solo al sistema di calcolo, senza per derogare al criterio fondamentale per cui scopo della indennit quello di assicurare un reddito per un periodo che si considera essere di disoccupazione involontaria trascorso in Italia, in un periodo cio in cui il lavoratore sarebbe disponibile a lavorare nel paese, senza per riuscire a trovare una collocazione lavorativa. I periodi di allontanamento dal territorio nazionale non possono quindi intrinsecamente ricevere tutela.
Il ricorso va quindi rigettato.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., non essendo applicabile ratione temporis il disposto dell'art. 42 comma 11 del DL 30 settembre 2003 n. 326, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. 
Cos deciso in Roma il 13 giugno 2008.