Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, Sent. n. 518 del 1 settembre 2008, Pres. Borea, Rel. Settesoldi. B.M.B.B. – Ministero dellĠinterno, Questura di Trieste.


Sul ricorso numero di registro generale 308 del 2006, proposto da B. M. B. B. - Gratuito Patrocinio, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fazzini, con domicilio eletto presso Marco Fazzini Avv. in Trieste,viale XX Settembre 30;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;
Questura di Trieste;
per l'annullamento del rigetto di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dal Questore di Trieste nei confronti del ricorrente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30/07/2008 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente  entrato in Italia con regolare visto di ingresso per lavoro subordinato ma non  stato mai assunto da parte della ditta del connazionale che aveva fatto per lui la richiesta nominativa di nulla osta. Ha poi ottenuto, con lettera di assunzione 18.1.2006, un lavoro a tempo indeterminato, ma la sua domanda di rilascio di permesso di soggiorno  stata rigettata perchŽ si  ritenuto che, non
essendosi perfezionato il rapporto di lavoro con la ditta che aveva richiesto lĠautorizzazione prodromica al suo regolare ingresso, fosse venuto a mancare il presupposto per cui aveva ottenuto il visto di ingresso.
Vengono dedotti i seguenti motivi:
1) Violazione di legge per inosservanza dellĠobbligo di traduzione degli atti, di cui agli artt. 2, 6^ co. e 13, 7^ co., TU Immigr. ed art. 3, 3^ co. DPR 31.8.1999 n. 394 – nullitˆ del provvedimento impugnato; nellĠassunto che il ricorrente non comprende lĠitaliano ed ha una pessima conoscenza del francese per cui la mancata traduzione dellĠatto in lingua da lui conosciuta ne produrrebbe la nullitˆ.
2) Eccesso di potere per erroneitˆ di motivazione – carenza di motivazione in relazione alla situazione occupazionale del ricorrente: nellĠassunto che la causa sopravvenuta –mancato perfezionamento del rapporto di lavoro- contrariamente a quanto ritenuto dalla Questura non atterrebbe ai presupposti del nulla osta al rilascio del visto di ingresso.
3) Carenza di motivazione; nellĠassunto che non viene considerata la regolare assunzione nel frattempo intervenuta e che attesterebbe lĠavvenuto raggiungimento di quella stabilitˆ occupazionale richiesta dalla legge.
Con successiva memoria 4.7.2008 parte ricorrente ha fatto presente che nel frattempo il contratto di lavoro con il titolare della ditta che aveva richiesto e ottenuto il suo nulla osta dĠingresso  stato portato ad esecuzione.
LĠamministrazione si  costituita chiedendo il rigetto del ricorso ma presentando anche una relazione dove si chiarisce che, fin dalla notificazione del preavviso di rigetto, al ricorrente era stata data indicazione che, qualora avesse perfezionato anche tardivamente, il primo rapporto di lavoro, il
procedimento di rigetto sarebbe stato archiviato.
Il Collegio ritiene che, ferma restando lĠopportunitˆ che la situazione del ricorrente possa essere rivista anche alla luce dellĠintervenuto perfezionamento della posizione lavorativa relativa al nulla osta di ingresso, in ogni caso il provvedimento impugnato sia illegittimo per difetto di motivazione perchŽ non da conto di alcuna valutazione in relazione allĠaltra assunzione che era nel frattempo intervenuta. La mancata traduzione in lingua araba non pu˜ avere alcun effetto viziante dato che il provvedimento risulta essere stato esattamente compreso e tempestivamente contestato.
Per quanto sopra il ricorso  fondato e va accolto.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna la soccombente amministrazione alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio a favore dello Stato (ex art. 133 D.P.R. 115/2002), che liquida in complessivi euro 1200,00 (milleduecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.
Cos“ deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 30/07/2008.