Tar Lombardia, Milano, Sez. III, Sent. n. 2103 del 20 giugno 2008, Pres. Giordano, Rel. Simeoli. P.R. – Ministero dellĠinterno
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Sul ricorso n. 1509 del 2007 proposto da P. R., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rappresentato e difeso dallĠAvv.to Andrea Romano, presso il cui studio  elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana n. 25
contro
Ministero DellĠInterno, in persona del Ministro pro tempore
, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura distrettuale dello Stato con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia n. 1
per lĠannullamento
del provvedimento adottato dal Questore della Provincia di Milano in data 31 marzo 2007 prot. 2993/2007 di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno
VISTO il ricorso ed i documenti depositati;
VISTA la memoria di costituzione in giudizio della resistente amministrazione;
VISTI gli atti tutti di causa;
uditi alla pubblica udienza dellĠ8 maggio 2008, relatore il dott. Dario Simeoli, i procuratori delle parti presenti come da separato verbale;
FATTO
Con ricorso notificato il 18 giugno 2007 e depositato il 5 luglio 2007, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale  stata rigettata lĠistanza presentata in data 4 settembre 2006 finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, chiedendo al Tribunale Amministrativo Regionale di disporne lĠannullamento, previa sua sospensione, in quanto viziato da violazione di legge ed eccesso di potere.
Si  costituito in giudizio il Ministero DellĠInterno, in persona del Ministro pro tempore
, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 23 novembre 2006, il Tribunale Amministrativo ha accolto lĠistanza cautelare ritenendo sussistente il fumus boni iuris
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Con memoria depositata il 24 aprile 2008 il ricorrente ha insistito per lĠaccoglimento del gravame.
Sul contraddittorio cos“ istauratosi, allĠudienza dellĠ8 maggio 2008, la causa  stata discussa e decisa con sentenza definitiva.
DIRITTO
1. La legislazione nazionale adottata negli ultimi anni, d.lgs. n. 286 del 1998, l. n. 189 del 2002, d.l. n. 195 del 2002, si fonda sulla radicale premessa per la quale nessun soggetto extracomunitario pu˜ entrare nello Stato, ed ivi stabilmente soggiornare, qualora non sia munito di visto di ingresso e di permesso di soggiorno, e cio di un titolo amministrativo che autorizzi questi allo stabilimento, alla circolazione ed allo svolgimento di attivitˆ per specifiche tassative ragioni (di visita, affari, turismo, studio, lavoro, ricongiungimento familiare e motivi familiari, protezione sociale, asilo e protezione temporanea, cure mediche).
2. Il ricorso  fondato.
Nel caso di specie, non  contestato tra le parti che il ricorrente sia entrato in Italia con visto di ingresso valido sino al 31 gennaio 2007 finalizzato allĠaccesso allĠUniversitˆ Italiana, in particolare alla Facoltˆ di giurisprudenza; che, in data 4 settembre 2006, abbia sostenuto le prove di accesso con esito negativo; che, di conseguenza, per non perdere la possibilitˆ di soggiorno in Italia, si sia dapprima iscritto ad un istituto professionale a Legnano e poi alla Facoltˆ teologica dellĠItalia settentrionale per il conseguimento del Baccalaureato in Teologia.
La Questura di Milano, motivando che il certificato di iscrizione allegato allĠistanza del 4 ottobre 2006 attestava la frequentazione di un corso di studi diverso da quello che aveva giustificato il rilascio del visto dĠingresso, ha rigettato lĠistanza di permesso.
2.1. In primo luogo, il provvedimento richiama, a suo fondamento giuridico, lĠinterpretazione della normativa offerta dalla Òcircolare n. 300-C-2001-1951-P-12.214.39-1ma div.Ó emanata dal Ministero dellĠInterno in data 16 gennaio 2002; questĠultima, tuttavia, in palese violazione dellĠart. 3 l. 241 del 1990, non  stata resa disponibile insieme alla comunicazione della decisione e, neppure,  stata prodotta in giudizio.
2.2. In ogni caso, non  condiviso dal Collegio lĠorientamento interpretativo dellĠamministrazione secondo cui non sarebbe possibile ottenere il permesso di soggiorno da parte del cittadino extracomunitario che, entrato in Italia in virt del visto di ingresso per la frequentazione di un determinato corso di studi, non essendo riuscito a superare le prove selettive di accesso, abbia poi iniziato a frequentare un corsi di studi avente un oggetto differente.
Il d.P.R. 394/1999, art. 44 bis, consente lĠingresso in territorio nazionale, per motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi universitari (con le modalitˆ definite dall'articolo 39 del testo unico e dall'articolo 46), senza imporre la necessaria identitˆ tra il corso di studio ambito al tempo dellĠottenimento del visto di ingresso e quello poi concretamente intrapreso.
La fungibilitˆ tra i diversi corsi di studio , anzi, confermata dallĠart. 39 d.lgs. n. 286 del 1998, in tema di accesso ai corsi delle universitˆ, il quale prevede la rinnovabilitˆ del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con lĠiscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso nel territorio nazionale.
In casi di questo genere, del resto, non si pone neppure il problema del rispetto dei limiti delle quote di ingresso fissate dallĠart. 3 del d.lgs. n. 286 del 1998, come invece nelle ipotesi, pure ammesse (ai sensi dell'art. 4 comma 5 l. 28 febbraio 1990 n. 39, prima, e dellĠart. 30 comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998; nonchŽ dellĠart. 14 d.P.R. 394/1999), di conversione di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di studio o di famiglia in permesso di soggiorno ad altro titolo.
Il diniego dellĠamministrazione, pertanto,  illegittimo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
PQM
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, cos“ provvede:
Accoglie il ricorso e per lĠeffetto annulla il provvedimento impugnato;
Condanna il Ministero DellĠInterno al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato che si liquida in Û 1.580,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutoritˆ Amministrativa.
Cos“ deciso in Milano nella camera di consiglio dellĠ8 maggio 2008.