TRIBUNALE
DI PIACENZA
N. 527/08 V.G.
n. 13947
Il Giudice,
letti gli atti e i documenti prodotti;
Visto il ricorso depositato daÉÉ nato in Marocco il 16.08.1975 contro il provvedimento n. 11/08 dellĠ08.04.2008, con cui la Questura di Piacenza ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia presentata dal ricorrente in data 22.10.2007;
dato atto che la Questura di Piacenza ha presentato una memoria difensiva con la quale si afferma la legittimit del provvedimento impugnato, a norma dellĠart. 19 co. 2 lett. c) del D.lgs. 286/98, chiedendo il rigetto del ricorso:
OSSERVA
Il ricorrente, cittadino marocchino entrato in Italia nel febbraio 2007, zio da parte di madre di É..A., cittadino italiano e J., sorella del ricorrente.
Con il provvedimento impugnato la Questura di Piacenza ha rigettato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, richiesta da A. in data 22.10.2007 ai sensi dellĠart. 30 del D.lgs. 286/98 in funzione del mantenimento dellĠunit familiare con il piccolo nipote di nazionalit italiana, con il quale conviveva in Piacenza., É., a far tempo dal suo ingresso in Italia, avvenuto qualche mese dopo la nascita del bambino.
Piuttosto che la disposizione di cui allĠart. 30 del T.U., la quale assicura il diritto allĠunit della famiglia autorizzando il rilascio del permesso di soggiorno ai congiunti stranieri residenti allĠestero, senza richiedere coabitazione o convivenza dello straniero con il congiunto al quale deve essere riunito, nel caso in specie viene in rilievo la disposizione contenuta nellĠart. 19 comma 2 lett. c) T.U., la quale prevede, al fine di tutelare il diritto della persona a vivere nella famiglia, il divieto di espulsione dal territorio italiano nel caso di convivenza dello straniero con parenti entro il quarto grado (o con il coniuge) di nazionalit italiana.
Il principio applicato dalla Questura di Piacenza nel provvedimento impugnato, secondo cui la convivenza richiede necessariamente una manifestazione di volont da parte del cittadino italiano, che non potrebbe essere espressa dal minore, soprattutto se in tenera et come A., n in vece sua dai genitori, seppure trovi riscontro in alcuni orientamenti della giurisprudenza (vd. Cassazione 4.07.2006 n. 15246), non pu essere condiviso, in quanto la norma contenuta nellĠart. 19 comma 2 lettera c) T.U. non consente alcuna distinzione nellĠambito dei rapporti di parentela entro il quarto grado n limitazione di sorta in funzione dellĠet del cittadino italiano, del cui nucleo familiare promuove la tutela, e dunque trova applicazione anche quando questi sia minorenne, non potendosi ipotizzare che il minore italiano debba essere costretto ad abbandonare il territorio nazionale per seguire il congiunto convivente, che sia stato espulso (cassazione 13.02.2006 n. 3019).
DĠaltra parte, non si vede ragione perch i genitori siano ordinariamente posti in condizione dallĠordinamento giuridico italiano di esprimere la volont del figlio minorenne, anche in relazione allĠesercizio di diritti personalissimi (ad es. il diritto alla salute), e tale possibilit sia da escludersi con riguardo alla volont di mantenere la convivenza con il parente entro il quarto grado, costituente il requisito normativo per lĠoperativit del divieto di espulsione dello straniero.
Nella vicenda che occupa, dunque, la convivenza del minore, cittadino italiano, con lo zio materno A., parente di quarto grado, non pu essere intesa come la conseguenza di una scelta unilaterale del ricorrente, ma deve ritenersi espressione della volont del minore, validamente espressa dai genitori che la rappresentano e documentata nelle dichiarazioni prodotte senza che la possibile strumentalit di quella posizione possa venire in rilievo al fine di escludere lĠapplicazione del divieto di espulsione, non potendosi far carico lĠinterprete dellĠeventuale legittimazione di situazione di sostanziale clandestinit che detta norma pu determinare.
In considerazione dellĠesito della lite, ma anche delle oscillazioni giurisprudenziali sulla dirimente questione dei presupposti richiesti dalla norma che viene applicata, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese del procedimento.
P.Q.M.
- ACCOGLIE il ricorso di A. e per lĠeffetto,
-ANNULLA il provvedimento n. 11/08 emesso dalla Questura di Piacenza lĠ08.04.2008 con il quale stata rigettata la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiare, presentata dal ricorrente;
-DICHIARA irripetibili le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Piacenza 7 novembre 2008
Il Giudice Giovanni Picciau
Depositato in cancelleria lĠ8.11.2008