SENATO DELLA REPUBBLICA
XVI
1072
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 30 ottobre
2008, ha approvato il seguente disegno di legge, diniziativa del
Governo:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e allimmigrazione clandestina
Art. 1.
1. Il decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e allimmigrazione clandestina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE
2 OTTOBRE 2008, N. 151
Allarticolo
1, comma 1, le parole: «31 dicembre 2008», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2009».
Allarticolo
2, comma 1:
nella
lettera a), le parole: «di 500» sono sostituite
dalle seguenti: «non superiore a 500»;
la
lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
al comma 2, le parole: di cui al comma 1 sono sostituite dalle
seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis»;
la
lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
al comma 4, le parole: del decreto di cui al comma 2 sono sostituite
dalle seguenti: dei commi 1, 1-bis e 2».
Dopo larticolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. - (Misure per il rafforzamento dellazione di contrasto alla criminalità organizzata). 1. È disposto, in via straordinaria, lincremento, per un importo pari a 30 milioni di euro, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui allarticolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, con risorse a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dellusura, di cui allarticolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Allattuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dellinterno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Dopo larticolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è inserito il seguente:
Art. 1-bis. -
(Altre forme eventuali di finanziamento). 1. Il Ministro dellinterno,
con proprio decreto, può destinare al Fondo una quota del contributo
devoluto annualmente al Fondo di solidarietà per le vittime delle
richieste estorsive e dellusura, di cui allarticolo 18-bis
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sui premi assicurativi, raccolti
nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile
diversi, auto rischi diversi e furto, ai sensi dellarticolo 18, commi
1 e 2, della citata legge n. 44 del 1999.
Art. 2-ter. - (Modifiche
alla legge 22 dicembre 1999, n. 512). 1. Alla legge 22 dicembre
1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 4, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando la sentenza
di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso
si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei
reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente
allevento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualità
di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi
di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo.;
b)
allarticolo 6, comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte
le seguenti:
c-bis) dellinesistenza,
alla data di presentazione della domanda o dellevento lesivo che
ne ha cagionato la morte, di un procedimento penale in corso o di una sentenza
di condanna per uno dei reati di cui allarticolo 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale nei confronti del soggetto deceduto
in conseguenza dei reati di cui al comma 1 dellarticolo 4;
c-ter) dellinesistenza, alla data di presentazione della domanda o dellevento lesivo che ne ha cagionato la morte, di una misura di prevenzione, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1 dellarticolo 4, o di un procedimento in corso per lapplicazione di una misura di prevenzione a termini della suddetta legge;
c)
dopo larticolo 7 è inserito il seguente:
Art. 7-bis. -
(Ulteriore regolamento di attuazione). 1. Con regolamento da
emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dellinterno, di concerto con
i Ministri della giustizia, delleconomia e delle finanze, dello sviluppo
economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate
le opportune modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, con norme che prevedono:
a)
la sospensione, fino alla decisione del giudice civile, della ripetizione
delle somme già liquidate dal Comitato per effetto di una sentenza
di condanna al pagamento della provvisionale, nel caso in cui il giudice
dellimpugnazione, ai sensi dellarticolo 129 del codice di procedura
penale, abbia dichiarato estinto il reato per morte del reo;
b) la ripetizione delle somme già elargite a titolo di provvisionale, quando, a seguito di estinzione del reato, lazione risarcitoria esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.
Art. 2-quater. - (Modifiche
alla legge 20 ottobre 1990, n. 302). 1. Allarticolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e
successive modificazioni, dopo le parole: il soggetto leso risulti
essere le parole: , al tempo dellevento, sono
soppresse.
Art. 2-quinquies. -
(Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti della vittima
della criminalità organizzata). 1. Ferme le condizioni
stabilite dallarticolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive
modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione
che:
a)
il beneficiario non risulti coniuge, affine o convivente di soggetti
nei cui confronti risulti in corso un procedimento per lapplicazione
o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti
risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui allarticolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dellevento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
2. Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, comporta linterruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme già corrisposte».
Allarticolo 3, comma 2, la tabella è sostituita dalla seguente:
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Ministero della giustizia |
|
7.193.000 |
11.212.000 |
290.000 |
Ministero dellinterno |
3.000.000 |
30.307.000 |
19.785.000 |
19.785.000 |
Ministero della salute |
|
|
9.473.000 |
|
Totale . . . |
3.000.000 |
37.500.000 |
40.470.000 |
20.075.000 |
».
Dopo larticolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. -
(Norme in materia di indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale
e ai vice procuratori onorari). 1. Allarticolo 4 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per ladeguamento
dellordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello
a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
1. Ai giudici onorari
di tribunale spetta unindennità di euro 98 per le attività
di udienza svolte nello stesso giorno.
1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta unulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore;
b)
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
2. Ai vice procuratori
onorari spetta unindennità giornaliera di euro 98 per lespletamento
delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:
a)
partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali
è conferita la delega;
b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge.
2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta unulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.
2-ter. Ai fini dellapplicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per lespletamento delle attività di cui al comma 2, lettera b), è rilevata dal procuratore della Repubblica.
2. Dallattuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».