Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1072


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 1072
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

dal Ministro dell’interno (MARONI)

dal Ministro della giustizia (ALFANO)

e dal Ministro della difesa (LA RUSSA)

di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione
(BRUNETTA)

e con il Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2008

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151,
recante misure urgenti in materia di prevenzione
e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata
e all’immigrazione clandestina

 

Onorevoli Senatori. – La presente iniziativa legislativa introduce disposizioni indispensabili e urgenti per le seguenti finalità:
        a) evitare effetti pregiudizievoli all’attività di prevenzione e di repressione dei reati, derivanti da alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, che introduce una nuova disciplina relativa alla conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico per le predette finalità;

        b) contrastare la criminalità organizzata prevedendo, nei limiti del contingente di personale già fissato dall’articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, l’impiego del personale delle Forze armate, oltre che nelle aree metropolitane o in quelle densamente popolate, anche in quelle parti del territorio nazionale ove sussistono particolari situazioni contingenti di contrasto alla criminalità organizzata;
        c) fronteggiare l’intensificazione del fenomeno dell’immigrazione clandestina.

    Per quanto riguarda il profilo di cui alla lettera a), a seguito dell’applicazione della nuova disciplina sulla conservazione dei dati del traffico telematico, entrata in vigore il 3 luglio 2008, i fornitori di servizi telefonici possono conservare solo i dati del predetto traffico indicati nell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 109 del 2008, tra cui l’indirizzo IP univocamente assegnato all’utente, che consente di individuare la fonte della comunicazione.

    Per assolvere a tale adempimento i fornitori hanno novanta giorni di tempo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo, e nel contempo sono tenuti a cancellare tutti i dati del traffico telematico diversi da quelli indicati nel medesimo decreto, già conservati in applicazione dell’articolo 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, la cui disciplina è cessata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 109 del 2008, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
    Come recentemente segnalato dagli organi investigativi e dagli stessi fornitori di servizi, tale disciplina determina un vuoto normativo, per cui attualmente si stanno perdendo definitivamente dati del traffico telematico che potrebbero risultare determinanti per proseguire le indagini, anche per gravi reati.
    Inoltre, gli stessi fornitori di servizi hanno segnalato l’impossibilità tecnica di assegnare a ogni utente un indirizzo IP univoco, con la conseguenza che non sarebbe possibile conservare alcun dato utile ai fini della individuazione della fonte della comunicazione, come previsto dalla stessa direttiva 24/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
    A fronte di tale situazione rimarrebbero peraltro applicabili nei confronti dei medesimi fornitori di servizi telefonici le sanzioni amministrative previste dall’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 109 del 2008.
    Pertanto, nelle more della individuazione di una soluzione alternativa che, nel rispetto della normativa comunitaria, consenta la conservazione dei dati del traffico telematico indispensabili ai fini di giustizia, l’articolo 1 del decreto-legge è volto a superare tali contingenti ed oggettive difficoltà attraverso il temporaneo ripristino fino al 31 dicembre 2008 della speciale disciplina sulla conservazione dei dati del traffico telematico, di cui all’articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 144 del 2005, che consente l’accesso a dati di traffico più ampi di quelli individuati nel predetto decreto legislativo n. 109 del 2008, nonché attraverso l’autorizzazione ai fornitori di servizi telefonici di mantenere gli stessi dati del traffico telematico non ancora cancellati.
    Contestualmente, è previsto il differimento al 31 dicembre 2008 delle disposizioni relative all’obbligo per i fornitori di assegnare all’utente un indirizzo IP univoco, ivi comprese quelle sanzionatorie, nonché di conservare i dati delle chiamate senza risposta, in relazione all’impossibilità di carattere tecnico, per gli operatori, di effettuare l’adeguamento tecnologico e organizzativo necessario.
    L’articolo 2, comma 1, prevede l’inserimento del comma 1-bis all’articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Detto comma 1-bis è diretto ad autorizzare per un periodo limitato di tempo, fino al 31 dicembre 2008, l’impiego di 500 militari delle Forze armate, destinati ad operare in concorso con le Forze di polizia nelle aree dove sussista la necessità di assicurare un più efficace controllo del territorio per la presenza di fenomeni di emergenza criminale. Si tratta, dunque, di un contingente che si aggiunge a quello di 3.000 unità, impiegate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7-bis.
    L’articolo 3 prevede misure dirette a fronteggiare lo straordinario intensificarsi dei flussi di immigrazione clandestina, di cui la manifestazione più evidente è rappresentata dagli sbarchi lungo le coste nazionali, che rendono urgente adeguare le strutture di trattenimento degli stranieri da espellere alle dimensioni e all’entità del fenomeno in atto. Per quanto concerne gli sbarchi, infatti, rispetto all’anno precedente si è verificato un aumento di oltre il 60 per cento del numero degli stranieri clandestini arrivati sulle coste nazionali. Alla data dell’11 settembre scorso, gli stranieri sbarcati sono stati 23.604. Nel corrispondente periodo del 2007 e del 2006 erano stati rispettivamente 14.236 e 15.999.
    È indispensabile, quindi, avviare immediatamente un piano straordinario di ampliamento della ricettività dei centri di identificazione ed espulsione per garantire la migliore funzionalità delle procedure di espulsione attraverso la costruzione di nuove strutture di trattenimento.
    Solo grazie ai centri di trattenimento dei soggetti da espellere è possibile procedere alle attività tecniche e amministrative necessariamente connesse all’esecuzione delle procedure di rimpatrio, evitando che lo straniero da espellere approfitti dei tempi necessari per porre in essere tali misure disperdendosi sul territorio nazionale ed europeo.
    Il piano straordinario di costruzione dei centri di identificazione ed espulsione è poi finalizzato ad anticipare in parte gli interventi necessari per applicare immediatamente le nuove norme europee sui rimpatri.
    L’approccio globale prefigurato dalla politica europea in materia d’immigrazione richiede i più rapidi interventi degli Stati membri nella predisposizione degli strumenti necessari a combattere l’immigrazione clandestina, in modo da garantire il ritorno nel paese di origine o di transito degli stranieri in posizione irregolare.
    L’avvio di un piano straordinario di costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione consente quindi di affrontare i maggiori flussi di immigrazione clandestina garantendo la permanenza nelle strutture ed i rimpatri nel rispetto dei diritti e della dignità delle persone e, nel contempo, di consentire nel minor tempo possibile di rendere operante la nuova disciplina europea.
    La disposizione pertanto autorizza la necessaria spesa per fronteggiare la straordinarietà degli incrementi dei flussi e per ottimizzare il sistema di trattenimento degli stranieri in via di espulsione prevedendo la costruzione di nuove strutture per una ricettività di 1.000 posti, raddoppiando di fatto l’attuale ricettività (1.160 posti).

Relazione tecnica

        L’unica disposizione del provvedimento che comporta nuovi o maggiori oneri è quella recata dall’articolo 3.

        Infatti l’articolo 1, recante il ripristino temporaneo della disciplina dettata in materia di conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico dal decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, non produce oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
        Anche l’articolo 2, che prevede l’impiego di 500 unità di militari addetti al controllo del territorio, in relazione alla recrudescenza di fenomeni di criminalità organizzata, non reca oneri nuovi o maggiori a carico del bilancio dello Stato, poiché – come illustrato nell’unito prospetto di quantificazione degli effetti finanziari – alle spese si provvederà attraverso i risparmi derivanti dall’impiego dei 3.000 militari di cui al comma 1 dell’articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per un periodo inferiore a quello di sei mesi, cui si riferisce la copertura a suo tempo apprestata da detto decreto-legge, in quanto tale contingente è stato dispiegato a partire dal mese di agosto.
        Per ciò che riguarda l’articolo 3, si forniscono i seguenti elementi di conoscenza.
        L’esigenza di ampliare la disponibilità di posti nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) deriva dall’intensificazione del fenomeno di immigrazione clandestina, che ha comportato una crescita notevole del numero degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale trattenuti nei centri, creando oggettive difficoltà organizzative, soprattutto nei periodi in cui si intensifica l’afflusso di immigrati irregolari.
        Attualmente i CIE operativi sono 10 per un totale di 1.160 posti disponibili.
        Volendo incrementare di 1.000 unità il numero di posti, e non essendo disponibili strutture da adattare, si devono realizzare nuovi centri.
        Gli oneri finanziari corrispondenti ai nuovi posti sono i seguenti.

Costi di realizzazione CIE

        Per la realizzazione dei 1.000 nuovi posti, si ipotizza che si provvederà attraverso la costruzione di nuove strutture.

        La realizzazione ex novo di strutture, usando come parametro di riferimento il costo sostenuto per la costruzione dell’ultimo centro di identificazione ed espulsione di Torino (costo medio per posto realizzato circa euro 78.000), comporterebbe un costo di euro 78.000.000, suddivisi come segue: 3.000.000 per l’anno 2008 e 37.500.000 per l’anno 2009 e per il 2010.
        Ripartizione annuale dei costi di costruzione:

            – anno 2008: e   3.000.000

            – anno 2009: e 37.500.000
            – anno 2010: e 37.500.000

Costi per la permanenza degli stranieri nei CIE

        Ai costi di realizzazione delle strutture vanno aggiunti quelli per la permanenza degli stranieri presso i CIE.

        Il costo giornaliero medio di gestione è di euro 55 per ospite (è lo stesso costo già indicato nella relazione tecnica al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25). In relazione ad una progressiva disponibilità delle strutture a partire dalla metà del 2010, si ipotizzano i seguenti costi:

 

    Anno 2010

 e 2.970.000 (tenendo conto della totale disponibilità di n.  300 posti, per 180 giorni)

    Anno 2011

 e 20.075.000 (tenendo conto della totale disponibilità di n.  1.000 posti, per l’intero anno)

COSTI ANNUALI

 

Anno

Costi di
costruzione

Costi di
gestione

Costi totali

2008

3.000.000  

3.000.000  

2009

37.500.000  

37.500.000  

2010

37.500.000  

2.970.000  

40.470.000  

2011

20.075.000  

20.075.000  

        Si sottolinea che, attraverso il piano straordinario di costruzione dei CIE previsto dal provvedimento di urgenza, si anticipano, in parte, le misure per dare applicazione alla nuova direttiva europea sui rimpatri, in corso di pubblicazione, ed in particolare le disposizioni europee in materia di trattenimento, già previste nell’articolo 18 del disegno di legge recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (atto Senato n. 733).
        Le nuove costruzioni dei CIE quindi, mentre servono immediatamente a fronteggiare l’emergenza in atto, consentono anche di predisporre un primo piano d’intervento in modo da adeguare il sistema nazionale di trattenimento dei soggetti da espellere alla normativa europea.
        Per recepire la disciplina comunitaria è, infatti, previsto un aumento del numero dei posti dei CIE che in parte si realizza immediatamente con il decreto-legge. Per questo motivo si è data copertura alle spese del provvedimento con parte dello stanziamento previsto dalla disposizione finanziaria del disegno di legge citato che, pertanto, dovrà essere opportunamente emendato con una riduzione del medesimo stanziamento pari a quello individuato nel decreto-legge.

SEZIONE I

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli)
deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione
del testo normativo proposto.

A)  Descrizione sintetica dell’articolo 2, comma 1.

        Prevede l’inserimento del comma 1-bis all’articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92. convertito, con modificazioni. dalla legge 24 luglio 2008. n. 125. Esso autorizza fino al 31 dicembre 2008 l’impiego di 500 militari delle forze armate, destinati ad operare in concorso con le Forze di polizia in aree ove sussista la necessità di assicurare un più efficace controllo del territorio in presenza di fenomeni di emergenza criminale. Si tratta di un contingente aggiuntivo e diverso rispetto a quello di 3.000 unità di cui al comma 1 del medesimo articolo 7-bis.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

 

 

SI NO 

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C) Quantificazione degli effetti finanziari
C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Spese di Personale:

        Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:
            –  indennità onnicomprensiva: è stata utilizzata la stessa indennità in uso per l’Operazione «Domino») pari a 26 euro netti a militare di ogni grado. A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20 per cento ed IRAP del 8,5 per cento);

            –  compenso per lavoro straordinario: è stata prevista una media mensile di 14,5 ore pro-capite stesso tetto applicato dalle Forze di polizia per analoghi servizi, ed utilizzato un costo medio netto di 11 euro in considerazione della categoria del personale (di cui la gran parte è truppa e percepisce 9,65 euro/ora, mentre i sottufficiali percepiscono 10-12 euro/ora). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP – 24,20 per cento – ed IRAP – 8,5 per cento – del netto). Il computo della spesa tiene conto degli importi effettivamente corrisposti dal Dicastero, atteso che il riadeguamento di cui all’articolo 3, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non ha ancora avuto luogo. In ogni caso, tenuto conto del valore medio preso come base di calcolo, si ritiene che gli eventuali incrementi, comunque contenuti, potranno essere corrisposti attraverso le risorse disponibili nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Spese di funzionamento:

        Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:
            –  indennità di marcia/indennità di missione: al personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell’indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dell’entità del personale impiegato nell’operazione e di un turno di servizio mensile per ogni unità, è stato calcolato forfettariamente un costo di 70.000 euro. Il dato finanziario dell’indennità di marcia è stato calcolato prevedendone la corresponsione per 4/5 giorni, tenendo conto della distanza da percorrere per raggiungere la nuova sede di servizio e dei necessari periodi di affiancamento per 500 militari al costo medio giornaliero di circa 15.500 euro, pari a 70.000 euro circa per il periodo in riferimento (circa 62.000 euro per 4 giorni, circa 77.000 euro per 5 giorni);

            –  viveri: ai militari è stato previsto un incremento della razione viveri di 4,80 euro/giorno, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena. Si tratta dello stesso budget che viene assegnato al personale che opera in missione all’estero;
            –  impiego automezzi: nonostante sia previsto un servizio «con modalità prevalentemente a piedi», sono necessari automezzi per il trasferimento del personale nella città e nei quartieri di impiego, nonché per tutte le attività logistiche. In considerazione dell’entità del personale impegnato (500 militari) sono stati calcolati 25 automezzi ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2 euro/ora). In tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, pedaggi, e così via;
            –  servizi generali: è stato previsto un costo pro-capite di 6,25 euro/giorno, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua e così via. Si tratta dello stesso budget che viene assegnato al personale che opera in missione a1l’estero;
            –  equipaggiamento/vestiario: è stato previsto un costo pro-capite di 1,45 euro/giorno, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti e così via. Si tratta dello stesso budget che viene assegnato al personale che opera in missione all’estero.

        Agli oneri derivanti dall’impiego del contingente di 500 militari previsto dalla norma, stabiliti in 2,6 milioni di euro (come da scheda in allegato) si provvederà con le minori spese derivanti dal ridotto impegno temporale (5 mesi anziché 6) del primo contingente di 3.000 militari nell’ambito degli stanziamenti previsti nell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008. Infatti, il costo per l’espletamento del servizio di cui al comma 1 del citato articolo 7-bis, per 5 mesi, è quantificabile in circa 28,1 milioni di euro complessivi, di cui 26 milioni di euro circa per spese di personale e di funzionamento, e 2,1 milioni di euro circa per vitto e alloggio in località sprovviste di strutture militari. Pertanto, i risparmi sono quantificabili in 3 milioni di euro circa. L’ulteriore risparmio, corrispondente a circa 0,4 milioni di euro, sarà destinato a coprire eventuali maggiori oneri di spese per personale e funzionamento.

C.2) Totale Oneri.

        Il totale degli oneri relativi all’attività in parola, è riportato nelle schede allegate.

 
[TESTO_FOTOGRAFATO_NON_DISPONIBILE]


Allegato

(Previsto dall’articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109
Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE


...  Omissis ...

        Art. 6. - (Disposizioni transitorie e finali). – 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        2. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dall’attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
        3. La disposizione dell’articolo 132, comma 1-bis, del codice, introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera b), ha effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
        4. L’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è abrogato.
        5. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che offrono servizi di accesso a internet (Internet Acces Provider) assicurano la disponibilità e l’effettiva univocità degli indirizzi di protocollo internet entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

...  Omissis ...

Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica


...  Omissis ...

        Art. 7-bis. - (Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio). – 1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell’articolo 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità.

        2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell’interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
        3. Nell’esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all’Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell’articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l’incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell’articolo 349 del codice di procedura penale.
        4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del decreto di cui al comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l’impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un’indennità onnicomprensiva determinata ai sensi dell’articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e della difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2008 e a 16 milioni di euro per l’anno 2009, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l’anno 2008 e a 8 milioni di euro per l’anno 2009, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per l’anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per l’anno 2009, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

...  Omissis ...

 

DISEGNO DI LEGGE
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Art. 1.

    1. È convertito in legge il decreto-legge 2 ottobre 2008, n.  151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2008.

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Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare pregiudizi all’attività di accertamento e repressione dei reati, che potrebbero derivare dalla perdita definitiva di dati del traffico telematico, anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109;
        Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a incrementare l’attività di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina;
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno, del Ministro della giustizia e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109)

        1. All’articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3 le parole: «ha effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.», sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto a decorrere dal 31 dicembre 2008.»;

            b) al comma 5:

                1) le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2008.»;

                2) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Fino al 31 dicembre 2008 i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati.».

Articolo 2.

(Impiego del personale delle Forze armate)

        1. All’articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini e con le medesime modalità di cui al comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un più efficace controllo del territorio è autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l’impiego di un contingente di 500 militari delle Forze armate.»;
            b) al comma 2, dopo la parola: «comma 1» sono inserite le seguenti: «e 1-bis»;

            c) al comma 4, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis e 2».

Articolo 3.

(Misure per fronteggiare l’immigrazione clandestina)

        1. Per fronteggiare l’intensificarsi del fenomeno di immigrazione clandestina anche al fine di garantire la più rapida attuazione della normativa europea in materia attraverso l’ampliamento ed il miglioramento della disponibilità ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all’articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l’anno 2008, di euro 37.500.000 per l’anno 2009, di euro 40.470.000 per l’anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dall’anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l’anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione.

        2. All’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

 

 

2008

2009

2010

Ministero della giustizia  

7.193.000  

11.212.000  

Ministero dell’interno  

3.000.000  

30.307.000  

19.785.000  

Ministero della salute  

9.473.000  

Totale . . .  

3.000.000  

37.500.000  

40.470.000  

        3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 2 ottobre 2008.

NAPOLITANO

Berlusconi – Maroni – Alfano – La  Russa – Brunetta – Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano