Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 1072
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DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) dal Ministro dellinterno (MARONI) dal Ministro della giustizia (ALFANO) e dal Ministro della difesa (LA RUSSA) di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro delleconomia e delle finanze (TREMONTI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2008 Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151,
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Onorevoli Senatori. La presente iniziativa legislativa
introduce disposizioni indispensabili e urgenti per le seguenti finalità:
a) evitare effetti
pregiudizievoli allattività di prevenzione e di repressione
dei reati, derivanti da alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 109, che introduce una nuova disciplina relativa
alla conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico per le
predette finalità;
b)
contrastare la criminalità organizzata prevedendo, nei limiti del
contingente di personale già fissato dallarticolo 7-bis
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limpiego del personale delle
Forze armate, oltre che nelle aree metropolitane o in quelle densamente
popolate, anche in quelle parti del territorio nazionale ove sussistono
particolari situazioni contingenti di contrasto alla criminalità
organizzata;
c)
fronteggiare lintensificazione del fenomeno dellimmigrazione
clandestina.
Per quanto riguarda il profilo di cui alla lettera a), a seguito dellapplicazione della nuova disciplina sulla conservazione dei dati del traffico telematico, entrata in vigore il 3 luglio 2008, i fornitori di servizi telefonici possono conservare solo i dati del predetto traffico indicati nellarticolo 3 del citato decreto legislativo n. 109 del 2008, tra cui lindirizzo IP univocamente assegnato allutente, che consente di individuare la fonte della comunicazione.
Per assolvere a tale adempimento i
fornitori hanno novanta giorni di tempo, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del richiamato decreto legislativo, e nel contempo sono tenuti
a cancellare tutti i dati del traffico telematico diversi da quelli indicati
nel medesimo decreto, già conservati in applicazione dellarticolo
6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, la cui disciplina è cessata
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 109
del 2008, ai sensi dellarticolo 34, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Come recentemente segnalato dagli
organi investigativi e dagli stessi fornitori di servizi, tale disciplina
determina un vuoto normativo, per cui attualmente si stanno perdendo definitivamente
dati del traffico telematico che potrebbero risultare determinanti per
proseguire le indagini, anche per gravi reati.
Inoltre, gli stessi fornitori di servizi
hanno segnalato limpossibilità tecnica di assegnare a ogni
utente un indirizzo IP univoco, con la conseguenza che non sarebbe possibile
conservare alcun dato utile ai fini della individuazione della fonte della
comunicazione, come previsto dalla stessa direttiva 24/2006/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
A fronte di tale situazione rimarrebbero
peraltro applicabili nei confronti dei medesimi fornitori di servizi telefonici
le sanzioni amministrative previste dallarticolo 5 del citato decreto
legislativo n. 109 del 2008.
Pertanto, nelle more della individuazione
di una soluzione alternativa che, nel rispetto della normativa comunitaria,
consenta la conservazione dei dati del traffico telematico indispensabili
ai fini di giustizia, larticolo 1 del decreto-legge è volto
a superare tali contingenti ed oggettive difficoltà attraverso il
temporaneo ripristino fino al 31 dicembre 2008 della speciale disciplina
sulla conservazione dei dati del traffico telematico, di cui allarticolo
6 del richiamato decreto-legge n. 144 del 2005, che consente laccesso
a dati di traffico più ampi di quelli individuati nel predetto decreto
legislativo n. 109 del 2008, nonché attraverso lautorizzazione
ai fornitori di servizi telefonici di mantenere gli stessi dati del traffico
telematico non ancora cancellati.
Contestualmente, è previsto
il differimento al 31 dicembre 2008 delle disposizioni relative allobbligo
per i fornitori di assegnare allutente un indirizzo IP univoco, ivi
comprese quelle sanzionatorie, nonché di conservare i dati delle
chiamate senza risposta, in relazione allimpossibilità di
carattere tecnico, per gli operatori, di effettuare ladeguamento
tecnologico e organizzativo necessario.
Larticolo 2, comma 1, prevede
linserimento del comma 1-bis allarticolo 7-bis
del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Detto comma 1-bis è
diretto ad autorizzare per un periodo limitato di tempo, fino al 31 dicembre
2008, limpiego di 500 militari delle Forze armate, destinati ad operare
in concorso con le Forze di polizia nelle aree dove sussista la necessità
di assicurare un più efficace controllo del territorio per la presenza
di fenomeni di emergenza criminale. Si tratta, dunque, di un contingente
che si aggiunge a quello di 3.000 unità, impiegate ai sensi del
comma 1 del medesimo articolo 7-bis.
Larticolo 3 prevede misure dirette
a fronteggiare lo straordinario intensificarsi dei flussi di immigrazione
clandestina, di cui la manifestazione più evidente è rappresentata
dagli sbarchi lungo le coste nazionali, che rendono urgente adeguare le
strutture di trattenimento degli stranieri da espellere alle dimensioni
e allentità del fenomeno in atto. Per quanto concerne gli
sbarchi, infatti, rispetto allanno precedente si è verificato
un aumento di oltre il 60 per cento del numero degli stranieri clandestini
arrivati sulle coste nazionali. Alla data dell11 settembre scorso,
gli stranieri sbarcati sono stati 23.604. Nel corrispondente periodo del
2007 e del 2006 erano stati rispettivamente 14.236 e 15.999.
È indispensabile, quindi, avviare
immediatamente un piano straordinario di ampliamento della ricettività
dei centri di identificazione ed espulsione per garantire la migliore funzionalità
delle procedure di espulsione attraverso la costruzione di nuove strutture
di trattenimento.
Solo grazie ai centri di trattenimento
dei soggetti da espellere è possibile procedere alle attività
tecniche e amministrative necessariamente connesse allesecuzione
delle procedure di rimpatrio, evitando che lo straniero da espellere approfitti
dei tempi necessari per porre in essere tali misure disperdendosi sul territorio
nazionale ed europeo.
Il piano straordinario di costruzione
dei centri di identificazione ed espulsione è poi finalizzato ad
anticipare in parte gli interventi necessari per applicare immediatamente
le nuove norme europee sui rimpatri.
Lapproccio globale prefigurato
dalla politica europea in materia dimmigrazione richiede i più
rapidi interventi degli Stati membri nella predisposizione degli strumenti
necessari a combattere limmigrazione clandestina, in modo da garantire
il ritorno nel paese di origine o di transito degli stranieri in posizione
irregolare.
Lavvio di un piano straordinario
di costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione consente
quindi di affrontare i maggiori flussi di immigrazione clandestina garantendo
la permanenza nelle strutture ed i rimpatri nel rispetto dei diritti e
della dignità delle persone e, nel contempo, di consentire nel minor
tempo possibile di rendere operante la nuova disciplina europea.
La disposizione pertanto autorizza
la necessaria spesa per fronteggiare la straordinarietà degli incrementi
dei flussi e per ottimizzare il sistema di trattenimento degli stranieri
in via di espulsione prevedendo la costruzione di nuove strutture per una
ricettività di 1.000 posti, raddoppiando di fatto lattuale
ricettività (1.160 posti).
Lunica disposizione del provvedimento che comporta nuovi o maggiori oneri è quella recata dallarticolo 3.
Infatti larticolo
1, recante il ripristino temporaneo della disciplina dettata in materia
di conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico dal decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2005, n. 155, non produce oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato.
Anche larticolo
2, che prevede limpiego di 500 unità di militari addetti al
controllo del territorio, in relazione alla recrudescenza di fenomeni di
criminalità organizzata, non reca oneri nuovi o maggiori a carico
del bilancio dello Stato, poiché come illustrato nellunito
prospetto di quantificazione degli effetti finanziari alle spese
si provvederà attraverso i risparmi derivanti dallimpiego
dei 3.000 militari di cui al comma 1 dellarticolo 7-bis del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per un periodo inferiore a quello
di sei mesi, cui si riferisce la copertura a suo tempo apprestata da detto
decreto-legge, in quanto tale contingente è stato dispiegato a partire
dal mese di agosto.
Per ciò
che riguarda larticolo 3, si forniscono i seguenti elementi di conoscenza.
Lesigenza
di ampliare la disponibilità di posti nei centri di identificazione
ed espulsione (CIE) deriva dallintensificazione del fenomeno di immigrazione
clandestina, che ha comportato una crescita notevole del numero degli stranieri
irregolarmente presenti sul territorio nazionale trattenuti nei centri,
creando oggettive difficoltà organizzative, soprattutto nei periodi
in cui si intensifica lafflusso di immigrati irregolari.
Attualmente
i CIE operativi sono 10 per un totale di 1.160 posti disponibili.
Volendo incrementare
di 1.000 unità il numero di posti, e non essendo disponibili strutture
da adattare, si devono realizzare nuovi centri.
Gli oneri
finanziari corrispondenti ai nuovi posti sono i seguenti.
Costi di realizzazione CIE
Per la realizzazione dei 1.000 nuovi posti, si ipotizza che si provvederà attraverso la costruzione di nuove strutture.
La realizzazione
ex novo di strutture, usando come parametro di riferimento il costo
sostenuto per la costruzione dellultimo centro di identificazione
ed espulsione di Torino (costo medio per posto realizzato circa euro 78.000),
comporterebbe un costo di euro 78.000.000, suddivisi come segue: 3.000.000
per lanno 2008 e 37.500.000 per lanno 2009 e per il 2010.
Ripartizione
annuale dei costi di costruzione:
anno 2008: e 3.000.000
anno 2009: e 37.500.000
anno 2010: e 37.500.000
Costi per la permanenza degli stranieri nei CIE
Ai costi di realizzazione delle strutture vanno aggiunti quelli per la permanenza degli stranieri presso i CIE.
Il costo giornaliero medio di gestione è di euro 55 per ospite (è lo stesso costo già indicato nella relazione tecnica al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25). In relazione ad una progressiva disponibilità delle strutture a partire dalla metà del 2010, si ipotizzano i seguenti costi:
Anno 2010 |
e 2.970.000 (tenendo conto della totale disponibilità di n. 300 posti, per 180 giorni) |
Anno 2011 |
e 20.075.000 (tenendo conto della totale disponibilità di n. 1.000 posti, per lintero anno) |
COSTI ANNUALI
Anno |
Costi di |
Costi di |
Costi totali |
2008 |
3.000.000 |
|
3.000.000 |
2009 |
37.500.000 |
|
37.500.000 |
2010 |
37.500.000 |
2.970.000 |
40.470.000 |
2011 |
|
20.075.000 |
20.075.000 |
Si sottolinea
che, attraverso il piano straordinario di costruzione dei CIE previsto
dal provvedimento di urgenza, si anticipano, in parte, le misure per dare
applicazione alla nuova direttiva europea sui rimpatri, in corso di pubblicazione,
ed in particolare le disposizioni europee in materia di trattenimento,
già previste nellarticolo 18 del disegno di legge recante
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (atto Senato n. 733).
Le nuove costruzioni
dei CIE quindi, mentre servono immediatamente a fronteggiare lemergenza
in atto, consentono anche di predisporre un primo piano dintervento
in modo da adeguare il sistema nazionale di trattenimento dei soggetti
da espellere alla normativa europea.
Per recepire
la disciplina comunitaria è, infatti, previsto un aumento del numero
dei posti dei CIE che in parte si realizza immediatamente con il decreto-legge.
Per questo motivo si è data copertura alle spese del provvedimento
con parte dello stanziamento previsto dalla disposizione finanziaria del
disegno di legge citato che, pertanto, dovrà essere opportunamente
emendato con una riduzione del medesimo stanziamento pari a quello individuato
nel decreto-legge.
SEZIONE I
QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI
La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli)
deve
essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione
del testo normativo
proposto.
A) Descrizione sintetica dellarticolo 2, comma 1.
Prevede linserimento del comma 1-bis allarticolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92. convertito, con modificazioni. dalla legge 24 luglio 2008. n. 125. Esso autorizza fino al 31 dicembre 2008 limpiego di 500 militari delle forze armate, destinati ad operare in concorso con le Forze di polizia in aree ove sussista la necessità di assicurare un più efficace controllo del territorio in presenza di fenomeni di emergenza criminale. Si tratta di un contingente aggiuntivo e diverso rispetto a quello di 3.000 unità di cui al comma 1 del medesimo articolo 7-bis.
B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?
SI NO
<$>\rot25<$>
<$>\rot155<$>
C) Quantificazione degli effetti finanziari
C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione
e relative fonti.
Spese di Personale:
Per la quantificazione
sono presi a riferimento i seguenti parametri:
indennità
onnicomprensiva: è stata utilizzata la stessa indennità in
uso per lOperazione «Domino») pari a 26 euro netti a militare
di ogni grado. A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico
dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20 per cento ed IRAP del 8,5 per cento);
compenso per lavoro straordinario: è stata prevista una media mensile di 14,5 ore pro-capite stesso tetto applicato dalle Forze di polizia per analoghi servizi, ed utilizzato un costo medio netto di 11 euro in considerazione della categoria del personale (di cui la gran parte è truppa e percepisce 9,65 euro/ora, mentre i sottufficiali percepiscono 10-12 euro/ora). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP 24,20 per cento ed IRAP 8,5 per cento del netto). Il computo della spesa tiene conto degli importi effettivamente corrisposti dal Dicastero, atteso che il riadeguamento di cui allarticolo 3, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non ha ancora avuto luogo. In ogni caso, tenuto conto del valore medio preso come base di calcolo, si ritiene che gli eventuali incrementi, comunque contenuti, potranno essere corrisposti attraverso le risorse disponibili nellambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Spese di funzionamento:
Per la quantificazione
sono presi a riferimento i seguenti parametri:
indennità
di marcia/indennità di missione: al personale che viene inviato
fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dellindennità
di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione
dellentità del personale impiegato nelloperazione e
di un turno di servizio mensile per ogni unità, è stato calcolato
forfettariamente un costo di 70.000 euro. Il dato finanziario dellindennità
di marcia è stato calcolato prevedendone la corresponsione per 4/5
giorni, tenendo conto della distanza da percorrere per raggiungere la nuova
sede di servizio e dei necessari periodi di affiancamento per 500 militari
al costo medio giornaliero di circa 15.500 euro, pari a 70.000 euro circa
per il periodo in riferimento (circa 62.000 euro per 4 giorni, circa 77.000
euro per 5 giorni);
viveri:
ai militari è stato previsto un incremento della razione viveri
di 4,80 euro/giorno, per soddisfare le esigenze della prima colazione e
della cena. Si tratta dello stesso budget che viene assegnato al
personale che opera in missione allestero;
impiego
automezzi: nonostante sia previsto un servizio «con modalità
prevalentemente a piedi», sono necessari automezzi per il trasferimento
del personale nella città e nei quartieri di impiego, nonché
per tutte le attività logistiche. In considerazione dellentità
del personale impegnato (500 militari) sono stati calcolati 25 automezzi
ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2 euro/ora). In tali oneri sono
incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, pedaggi,
e così via;
servizi
generali: è stato previsto un costo pro-capite di 6,25 euro/giorno,
per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente
elettrica/acqua e così via. Si tratta dello stesso budget
che viene assegnato al personale che opera in missione a1lestero;
equipaggiamento/vestiario:
è stato previsto un costo pro-capite di 1,45 euro/giorno,
per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti
e così via. Si tratta dello stesso budget che viene assegnato
al personale che opera in missione allestero.
Agli oneri derivanti dallimpiego del contingente di 500 militari previsto dalla norma, stabiliti in 2,6 milioni di euro (come da scheda in allegato) si provvederà con le minori spese derivanti dal ridotto impegno temporale (5 mesi anziché 6) del primo contingente di 3.000 militari nellambito degli stanziamenti previsti nellarticolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008. Infatti, il costo per lespletamento del servizio di cui al comma 1 del citato articolo 7-bis, per 5 mesi, è quantificabile in circa 28,1 milioni di euro complessivi, di cui 26 milioni di euro circa per spese di personale e di funzionamento, e 2,1 milioni di euro circa per vitto e alloggio in località sprovviste di strutture militari. Pertanto, i risparmi sono quantificabili in 3 milioni di euro circa. Lulteriore risparmio, corrispondente a circa 0,4 milioni di euro, sarà destinato a coprire eventuali maggiori oneri di spese per personale e funzionamento.
C.2) Totale Oneri.
Il totale degli oneri relativi allattività in parola, è riportato nelle schede allegate.
[TESTO_FOTOGRAFATO_NON_DISPONIBILE]
(Previsto dallarticolo 17, comma
30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL
DECRETO-LEGGE
Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109
Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei
dati generati o trattati nellambito della fornitura di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di
comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE
... Omissis ...
Art. 6. - (Disposizioni transitorie e finali). 1. Dallattuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti
pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dallattuazione
del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
3. La disposizione
dellarticolo 132, comma 1-bis, del codice, introdotta dallarticolo
2, comma 1, lettera b), ha effetto decorsi tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Larticolo
6, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è abrogato.
5. I fornitori
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che offrono
servizi di accesso a internet (Internet Acces Provider) assicurano
la disponibilità e leffettiva univocità degli indirizzi
di protocollo internet entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
... Omissis ...
Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
... Omissis ...
Art. 7-bis. - (Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio). 1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dellarticolo 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità.
2. Il piano
di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma 1 è
adottato con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il
Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dellordine e
della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa
e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro
dellinterno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nellesecuzione
dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente
allArma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata
perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dellarticolo
4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo lincolumità
di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni
di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli
accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più
vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dellArma dei carabinieri.
Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dellarticolo
349 del codice di procedura penale.
4. Agli oneri
derivanti dallattuazione del decreto di cui al comma 2, stabiliti
entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e limpiego
del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario
e di unindennità onnicomprensiva determinata ai sensi dellarticolo
20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento
economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati con
decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con
i Ministri dellinterno e della difesa, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze
per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni
di euro per lanno 2008 e a 16 milioni di euro per lanno 2009,
laccantonamento relativo al Ministero delleconomia e delle
finanze; quanto a 9 milioni di euro per lanno 2008 e a 8 milioni
di euro per lanno 2009, laccantonamento relativo al Ministero
della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per lanno 2008 e a
7,2 milioni di euro per lanno 2009, laccantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
5. Il Ministro
delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
... Omissis ...
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e allimmigrazione clandestina.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2008.
Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e allimmigrazione clandestina
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e
87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di evitare pregiudizi allattività
di accertamento e repressione dei reati, che potrebbero derivare dalla
perdita definitiva di dati del traffico telematico, anche a seguito dellentrata
in vigore del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109;
Ritenuta altresì
la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte
a incrementare lattività di contrasto alla criminalità
organizzata e allimmigrazione clandestina;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, del Ministro dellinterno, del Ministro
della giustizia e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e linnovazione e delleconomia
e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109)
1. Allarticolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «ha effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.», sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto a decorrere dal 31 dicembre 2008.»;
b) al comma 5:
1) le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2008.»;
2) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Fino al 31 dicembre 2008 i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui allarticolo 6, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati.».
(Impiego del personale delle Forze armate)
1. Allarticolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai
fini e con le medesime modalità di cui al comma 1, nelle aree ove
si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza
criminale, un più efficace controllo del territorio è autorizzato,
fino al 31 dicembre 2008, limpiego di un contingente di 500 militari
delle Forze armate.»;
b)
al comma 2, dopo la parola: «comma 1» sono inserite le seguenti:
«e 1-bis»;
c) al comma 4, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis e 2».
(Misure per fronteggiare limmigrazione clandestina)
1. Per fronteggiare lintensificarsi del fenomeno di immigrazione clandestina anche al fine di garantire la più rapida attuazione della normativa europea in materia attraverso lampliamento ed il miglioramento della disponibilità ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione, di cui allarticolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per lanno 2008, di euro 37.500.000 per lanno 2009, di euro 40.470.000 per lanno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dallanno 2011, di cui euro 3.000.000 per lanno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione.
2. Allonere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
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2008 |
2009 |
2010 |
Ministero della giustizia |
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7.193.000 |
11.212.000 |
Ministero dellinterno |
3.000.000 |
30.307.000 |
19.785.000 |
Ministero della salute |
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9.473.000 |
Totale . . . |
3.000.000 |
37.500.000 |
40.470.000 |
3. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 ottobre 2008.
NAPOLITANO
Berlusconi Maroni Alfano La Russa Brunetta Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Alfano