AllIll.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ______

 

ATTO DI DENUNCIA E QUERELA

 

Il sottoscritto ______, nato a ____ (_____), il _______, residente in ____, via _____, in qualit di legale rappresentante dellAssociazione _____, [iscritta al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivit nel campo della lotta alle discriminazioni (art. 6 del D. Lgs.215/03) con il numero __] assistito e rappresentato, giusta delega in calce al presente atto, dallavv. _______ del Foro di _______, con studio in ______, via _______ n.  __, espone quanto segue:

 

- in occasione del raduno politico organizzato dal partito politico Lega Nord a Venezia in data 14.09.2008, GENTILINI Giancarlo, sindaco di Treviso ed esponente politico di rilievo del partitoLega Nord, nel corso di un pubblico comizio innanzi ad una pluralit di astanti si rendeva autore di numerose affermazioni di carattere indiscutibilmente razzista;

 

-       Di seguito si d nota di alcune delle frasi pronunciate dal Gentilini:

(  Lintervento nella sua interezza reperibile sia al

sito:     http://it.youtube.com/watch?v=_WCZNQJkV3E

sia a :  http://bontempelli.altervista.org/gentilini.flv    )

Io voglio la rivoluzione contro gli extracomunitari clandestini!; voglio la pulizia dalle strade di tutte queste etnie che distruggono il nostro paese!; voglio la rivoluzione nei confronti di nomadi! Dei zingari!; ho distrutto due campi di nomadi e di zingari a Treviso!; voglio eliminare tutti i bambini dei zingari che vanno a rubare dagli anziani!; voglio tolleranza a doppio zero!; voglio la rivoluzione contro coloro che vogliono aprire le moschee e i centri islamici!; no! Vadano a pregare nei deserti!; basta islamici! Che tornino ai loro paesi!; che vadano a pisciare nelle loro moschee! (a proposito degli avventori dei locali etnici); voglio la rivoluzione nei confronti (di coloro) che tollerano i veli e i burqua!; io non so chi si nasconda sotto il velo o col burqua, ci potrebbe essere uno coi coglioni o col mitra tra le gambe!; non voglio vedere consigliere neri, gialli, marroni, grigi, insegnare ai nostri giovani! Cosa insegnano? La civilt del deserto? La civilt di coloro che scappano dietro ai leoni o quelli che corrono dietro alle gazzelle per mangiarle?.

 

- Il contenuto delle parole pronunciate pubblicamente da Gentilini incontestabilmente razzista e connotato in modo tale da assumere una autonoma rilevanza penale ai sensi della normativa in tema di discriminazione;

- tali affermazioni possono essere considerate come fattispecie di propaganda di idee fondate sulla superiorit o sullodio razziale o etnico, come vera e propria istigazione alla commissione di atti discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e, infine, come istigazione alla violenza o ad atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Tali comportamenti sono condannati dalla Convenzione internazionale sulleliminazione di ogni forma di discriminazione razziale adottata dallAssemblea generale delle Nazioni Unite il del 21 dicembre 1965, ratificata in Italia con legge 13 ottobre 1975, n. 654;

- la legge 13.10.1975, n. 654, cos come modificata dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, punisce da un lato la propaganda di idee fondate sulla superiorit o sull'odio razziale o etnico, dallaltro listigazione alla commissione di atti discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e, come figura di reato pi grave listigazione alla violenza o ad atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

- lart. 3 della legge 654/75, cos come sostituito dallart. 13, l. 85/2006, prevede che:

1) Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, anche ai fini dellattuazione della disposizione dellart. 4 della convenzione, punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorit o sullodio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;;

- E del tutto incontrovertibile che le affermazioni pubbliche del Gentilini assumano rilevanza penale ai sensi delle norme di cui sopra sotto la plurima valenza della propaganda di idee fondate sulla superiorit o sullodio razziale o etnico, dellistigazione alla commissione di atti discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e sotto quella, pi grave ancora, dellistigazione alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

 

a) La nozione di propaganda di idee fondate sulla superiorit o sullodio razziale o etnico, utilizzabile ai fini dellapplicazione delle norme contro le manifestazioni verbali di discriminazione, si riferisce alla diffusione di idee razziste che inducono, in capo ai destinatari, la formazione di un giudizio che giustifichi o incoraggi forme di odio e di discriminazione razziale;

- Si ritiene che il reato si perfezioni nel momento in cui il pensiero di matrice razzista, oltre ad essere esternato, venga divulgato, pervenendo a conoscenza di una pluralit di altre persone. In altri termini, il reato si considera consumato a prescindere dalleffettivo credito riscontrato presso laltro, bastando bens la mera ricezione. La propaganda razzista si pu pertanto definire come reato di mera condotta, che assume cio rilevanza penale senza necessariamente comportare una modificazione nellambiente esterno. In tal senso, si d nota di quanto afferma la giurisprudenza in materia: La condotta di diffusione di idee fondate sullodio razziale presuppone che il diffusore si rivolga a molti interlocutori o comunque svolga unopera di proselitismo e di istigazione indiretta (Trib. Treviso, sent. 6.6.2000, n. 492);

 

b) La condotta tenuta da Gentilini pu inoltre ben configurare unipotesi di reato di istigazione alla commissione di atti di discriminazione per motivi razziali o etnici, essendo ravvisabile nel discorso da lui pronunciato un vis istigativa alla formazione di propositi razzisti e un sotteso plauso verso atti di discriminazione fondati sulla superiorit etnica (si veda a tal proposito Trib. Verona, sent. 2.12.2004/24.2.2005, n. 2203);

- basti dire che per la sussistenza del reato in parola, non rileva che lincitamento sia stato effettivamente accolto da coloro a cui rivolto, essendo bens sufficiente che questo sia potenzialmente idoneo ad influire sul pensiero altrui. D'altronde non si pu non tenere conto della circostanza della carica istituzionale ricoperta da Gentilini e della credibilit che gli uditori del comizio indubbiamente riconoscono a quanto da lui affermato;

- importante peraltro sottolineare che gli atti di discriminazione oggetto di istigazione non devono essere per forza illegittimi, al contrario quindi di quelli presi in considerazione dalla normativa civilistica. Una differenza importante tra lambito della tutela civile e quello della normativa penale infatti costituta, per la prima, dal requisito della illegittimit, che deve essere propria della condotta perch sia considerata discriminatoria ai sensi dellart. 43 d.lgs. 286/98, mentre la norma penale, nel vietare listigazione alla commissione di atti discriminatori, comprende anche quelle condotte che ai sensi della norma civile non sarebbero vietate, ma bens considerate legittime.

 

c) Infine, non si pu non evidenziare come il discorso tenuto da Gentilini sia connotato da un grado di violenza tale da configurare unautonoma imputazione per istigazione alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Affermazioni del tipo voglio la pulizia dalle strade di tutte queste etnie che distruggono il nostro paese!; voglio la rivoluzione nei confronti di nomadi! Dei zingari!; ho distrutto due campi di nomadi e di zingari a Treviso!; voglio eliminare tutti i bambini dei zingari che vanno a rubare dagli anziani! mostrano unintenzione non solo ostile, ma caratterizzata da un teriore grado di violenza ancora pi estremo.

E del tutto manifesto quanta violenza vi sia in chi inneggia pubblicamente alla pulizia nei confronti di altri esseri umani, alla distruzione totale delle abitazioni di Rom e Sinti o, infine, addirittura ad una vera e propria eliminazione di bambini. Tali parole non possono che riportare alla mente immagini inquietanti di pulizie etniche e di stermini di massa.

 

- Nessuna giustificazione ha peraltro la circostanza che Gentilini abbia pronunciato tali parole allinterno di una manifestazione politica giacch si ritiene che, in un ambito sensibile qual la tutela contro il razzismo, ci si debba nondimeno attenere ai principi della giurisprudenza in materia di reati di opinione, secondo i quali il diritto alla libera manifestazione del pensiero, tutelato dallart. 21 Cost., non pu essere esteso fino alla giustificazione di atti o comportamenti che, pur estrinsecandosi in una esternazione delle proprie convinzioni, ledono tuttavia altri principi di rilevanza costituzionale ed i valori tutelati dallordinamento giuridico interno e internazionale (Corte Cass., sez. I, sent. 28.2.2001, n. 341);

- il bene tutelato dalla normativa in tema di antidiscriminazione la stessa dignit umana, intesa come il diritto umano fondamentale, pieno ed assoluto di ogni uomo ad essere differente per razza, etnia, religione, nazionalit, senza che tale diversit diventi ragione per alcuna diminuzione nel rispetto, nella comprensione e nella tolleranza ricevuti;

- infine: Non illecito avere pregiudizi in s, nemmeno se tali pregiudizi sono di tipo razziale, etnico, nazionale o religioso. E illecito se, e solo se, il pregiudizio () si trasforma da pensiero intimo del singolo uomo a pensiero che luomo (singolo o in gruppo) diffonde in qualunque modo argomentando la superiorit della propria razza, etnia o nazione o compiendo o incitando a compiere atti di discriminazione per ragioni di razza, etnia, nazione, religione. (Trib. Verona, sent. 2.12.2004/24.2.2005, n. 2203).

 

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Per tutti i suesposti motivi, poich negli episodi sopra descritti paiono ravvisarsi gli estremi:

a)     del reato di propaganda di idee fondate sulla superiorit o sullodio razziale o etnico, di cui allart. 3, c. 1, lett. a) legge 654/1975,

b)    del reato di istigazione alla commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui allart. 3, c. 1, lett. a) legge 654/1975,

c)     del reato di istigazione alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui allart. 3, c. 1, lett. b) legge 654/1975,

 

lo scrivente sporge formale

 

DENUNCIA-QUERELA

 

affinch si proceda nei termini di legge nei confronti del sig. GENTILINI Giancarlo e delle persone che la S.V. individuer come autori o responsabili, anche per omissione, dei fatti, e per tutti i reati che comunque saranno ravvisati nelle fattispecie descritte, anche ai sensi delle disposizioni di cui allart. 3 della legge 654/1975.

 

Riservandosi la costituzione di parte civile in prosieguo di causa, nomina suo difensore di fiducia ex art. 96, 101 c.p.p., lavv. _____ del Foro di ______, con studio in ____, via ______ n. __.

Ai sensi e per gli effetti dellart. 408, co. 2, c.p.p., chiede di essere informato di eventuali richieste di archiviazione.

Dichiara altres, ai sensi e per gli effetti dellart. 459, comma 1, c.p.p. di opporsi alleventuale emissione di decreto penale di condanna, nei confronti dei responsabili dei fatti di cui in narrativa perseguibili a querela di parte.

Con osservanza.

Luogo e data

 

 

Nome cognome legale rappresentante associazione

 

 

E autentica

(avv. ________)