Il sottoscritto ______, nato a ____ (_____), il _______, residente in
____, via _____, in qualit di legale rappresentante dellAssociazione _____, [iscritta
al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivit nel campo
della lotta alle discriminazioni (art. 6 del D. Lgs.215/03) con il numero __] assistito
e rappresentato, giusta delega in calce al presente atto, dallavv. _______ del
Foro di _______, con studio in ______, via _______ n. __, espone quanto segue:
- in occasione del raduno politico
organizzato dal partito politico Lega Nord a Venezia in data 14.09.2008, GENTILINI
Giancarlo, sindaco di Treviso
ed esponente politico di rilievo del partitoLega Nord, nel corso di un
pubblico comizio innanzi ad una pluralit di astanti si rendeva autore di
numerose affermazioni di carattere indiscutibilmente razzista;
-
Di seguito si d
nota di alcune delle frasi pronunciate dal Gentilini:
( Lintervento nella sua interezza reperibile sia al
sito: http://it.youtube.com/watch?v=_WCZNQJkV3E
sia a : http://bontempelli.altervista.org/gentilini.flv )
Io voglio la rivoluzione
contro gli extracomunitari clandestini!; voglio la pulizia dalle strade di tutte
queste etnie che distruggono il nostro paese!; voglio la rivoluzione nei confronti di
nomadi! Dei zingari!; ho
distrutto due campi
di nomadi e di zingari a Treviso!; voglio eliminare tutti i bambini dei zingari che vanno a rubare dagli
anziani!; voglio
tolleranza a doppio
zero!; voglio
la rivoluzione contro coloro che vogliono aprire le moschee e i centri islamici!; no! Vadano a pregare nei deserti!; basta islamici! Che tornino ai loro paesi!; che vadano a pisciare nelle loro moschee! (a proposito degli avventori dei
locali etnici); voglio la rivoluzione nei confronti (di coloro) che tollerano i veli e i burqua!; io non so chi si nasconda sotto il
velo o col burqua, ci potrebbe essere uno coi coglioni o col mitra tra le
gambe!; non
voglio vedere consigliere neri, gialli, marroni, grigi, insegnare ai nostri
giovani! Cosa insegnano? La civilt del deserto? La civilt di coloro che
scappano dietro ai leoni o quelli che corrono dietro alle gazzelle per mangiarle?.
- Il contenuto delle parole
pronunciate pubblicamente da Gentilini incontestabilmente razzista e
connotato in modo tale da assumere una autonoma rilevanza penale ai sensi
della normativa in tema di discriminazione;
- tali affermazioni possono essere
considerate come fattispecie di propaganda di idee fondate sulla superiorit
o sullodio razziale o etnico,
come vera e propria istigazione alla commissione di atti discriminazione per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e, infine, come istigazione alla violenza o ad
atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Tali comportamenti sono condannati
dalla Convenzione internazionale sulleliminazione di ogni forma di
discriminazione razziale adottata dallAssemblea generale delle Nazioni Unite
il del 21 dicembre 1965, ratificata in Italia con legge 13 ottobre 1975, n.
654;
- la legge 13.10.1975, n. 654, cos come modificata dalla legge 25 giugno
1993, n. 205, punisce da un lato la propaganda di idee fondate sulla superiorit
o sull'odio razziale o etnico, dallaltro listigazione alla commissione
di atti discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
e, come figura di reato pi grave listigazione alla violenza o ad atti di
provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- lart. 3 della legge 654/75,
cos come sostituito dallart. 13, l. 85/2006, prevede che:
1) Salvo che il fatto
costituisca pi grave reato, anche ai fini dellattuazione della disposizione
dellart. 4 della convenzione, punito:
a) con la reclusione fino ad un
anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate
sulla superiorit o sullodio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o
commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi.
b) con la reclusione da sei
mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette
violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali
o religiosi;;
- E del tutto incontrovertibile
che le affermazioni pubbliche del Gentilini assumano rilevanza penale ai sensi
delle norme di cui sopra sotto la plurima valenza della propaganda di idee fondate
sulla superiorit o sullodio razziale o etnico, dellistigazione alla commissione di atti discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi e sotto quella, pi grave ancora, dellistigazione
alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi.
a) La nozione di propaganda
di idee fondate sulla superiorit o sullodio razziale o etnico, utilizzabile ai fini dellapplicazione delle norme
contro le manifestazioni verbali di discriminazione, si riferisce alla diffusione di idee razziste che
inducono, in capo ai destinatari, la formazione di un giudizio che giustifichi
o incoraggi forme di odio e di discriminazione razziale;
- Si ritiene che il reato si
perfezioni nel momento in cui il pensiero di matrice razzista, oltre ad essere
esternato, venga divulgato, pervenendo a conoscenza di una pluralit di altre persone. In altri termini, il
reato si considera consumato a prescindere dalleffettivo credito riscontrato
presso laltro, bastando bens la mera ricezione. La propaganda razzista si
pu pertanto definire come reato di mera condotta, che assume cio rilevanza penale senza necessariamente
comportare una modificazione nellambiente esterno. In tal senso, si d nota di
quanto afferma la giurisprudenza in materia: La condotta di diffusione di
idee fondate sullodio razziale presuppone che il diffusore si rivolga a molti
interlocutori o comunque svolga unopera di proselitismo e di istigazione
indiretta (Trib. Treviso,
sent. 6.6.2000, n. 492);
b) La condotta tenuta da Gentilini
pu inoltre ben configurare unipotesi di reato di istigazione alla
commissione di atti di discriminazione per motivi razziali o etnici, essendo ravvisabile nel
discorso da lui pronunciato un vis istigativa alla formazione di propositi razzisti e un sotteso plauso
verso atti di discriminazione fondati sulla superiorit etnica (si veda a tal
proposito Trib. Verona, sent. 2.12.2004/24.2.2005, n. 2203);
- basti dire che per la sussistenza del reato in
parola, non rileva che lincitamento sia stato effettivamente accolto da
coloro a cui rivolto, essendo bens sufficiente che questo sia
potenzialmente idoneo ad influire sul pensiero altrui.
D'altronde non si pu non tenere conto della circostanza della carica istituzionale
ricoperta da Gentilini e della credibilit che gli uditori del comizio
indubbiamente riconoscono a quanto da lui affermato;
- importante peraltro sottolineare che gli atti di
discriminazione oggetto di istigazione non devono essere per forza illegittimi,
al contrario quindi di quelli presi in considerazione dalla normativa
civilistica. Una differenza importante tra lambito della tutela civile e
quello della normativa penale infatti costituta, per la prima, dal requisito
della illegittimit, che deve essere propria della condotta perch sia
considerata discriminatoria ai sensi dellart. 43 d.lgs. 286/98, mentre la
norma penale, nel vietare listigazione alla commissione di atti
discriminatori, comprende anche quelle condotte che ai sensi della norma civile
non sarebbero vietate, ma bens considerate legittime.
c) Infine, non si pu non evidenziare come il discorso
tenuto da Gentilini sia connotato da un grado di violenza tale da configurare
unautonoma imputazione per istigazione alla commissione di atti di violenza
o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Affermazioni del tipo voglio la pulizia dalle
strade di tutte queste etnie che distruggono il nostro paese!; voglio la rivoluzione nei confronti
di nomadi! Dei zingari!;
ho distrutto due
campi di nomadi e di zingari a Treviso!; voglio eliminare tutti i bambini dei zingari che vanno a rubare dagli
anziani! mostrano
unintenzione non solo ostile, ma caratterizzata da un teriore grado di
violenza ancora pi estremo.
E del tutto manifesto quanta violenza vi sia in chi
inneggia pubblicamente alla pulizia nei confronti di altri esseri umani, alla distruzione totale delle abitazioni di Rom e Sinti
o, infine, addirittura ad una vera e propria eliminazione di bambini. Tali parole non possono
che riportare alla mente immagini inquietanti di pulizie etniche e di stermini
di massa.
- Nessuna giustificazione ha
peraltro la circostanza che Gentilini abbia pronunciato tali parole allinterno
di una manifestazione politica giacch si ritiene che, in un ambito sensibile
qual la tutela contro il razzismo, ci si debba nondimeno attenere ai principi
della giurisprudenza in materia di reati di opinione, secondo i quali il
diritto alla libera manifestazione del pensiero, tutelato dallart. 21 Cost.,
non pu essere esteso fino alla giustificazione di atti o comportamenti che,
pur estrinsecandosi in una esternazione delle proprie convinzioni, ledono
tuttavia altri principi di rilevanza costituzionale ed i valori tutelati
dallordinamento giuridico interno e internazionale (Corte Cass., sez. I, sent. 28.2.2001, n. 341);
- il bene tutelato dalla normativa in tema di antidiscriminazione la
stessa dignit umana,
intesa come il diritto umano fondamentale, pieno ed assoluto di ogni uomo ad essere
differente per razza,
etnia, religione, nazionalit, senza che tale diversit diventi ragione per
alcuna diminuzione nel rispetto, nella comprensione e nella tolleranza
ricevuti;
- infine: Non illecito avere pregiudizi in s,
nemmeno se tali pregiudizi sono di tipo razziale, etnico, nazionale o
religioso. E illecito se, e solo se, il pregiudizio () si trasforma da
pensiero intimo del singolo uomo a pensiero che luomo (singolo o in gruppo)
diffonde in qualunque modo argomentando la superiorit della propria razza,
etnia o nazione o compiendo o incitando a compiere atti di discriminazione per
ragioni di razza, etnia, nazione, religione. (Trib. Verona, sent. 2.12.2004/24.2.2005, n.
2203).
* * * * *
Per tutti i suesposti motivi, poich negli episodi sopra
descritti paiono ravvisarsi gli estremi:
a) del reato di propaganda di idee fondate sulla superiorit o
sullodio razziale o etnico, di cui allart. 3, c. 1,
lett. a) legge 654/1975,
b) del reato di istigazione alla commissione di atti di discriminazione
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di
cui allart. 3, c. 1, lett. a) legge 654/1975,
c) del reato di istigazione alla commissione di atti di violenza o di
provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui allart. 3, c. 1, lett. b) legge
654/1975,
lo scrivente sporge formale
DENUNCIA-QUERELA
affinch si proceda nei termini di legge nei confronti
del sig. GENTILINI Giancarlo e delle persone
che la S.V. individuer come autori o responsabili, anche per omissione, dei
fatti, e per tutti i reati che comunque saranno ravvisati nelle fattispecie
descritte, anche ai sensi delle disposizioni di cui allart. 3 della legge
654/1975.
Riservandosi la costituzione di parte civile in prosieguo
di causa, nomina suo difensore di fiducia ex art. 96, 101 c.p.p., lavv. _____
del Foro di ______, con studio in ____, via ______ n. __.
Ai sensi e per gli effetti dellart. 408, co. 2, c.p.p.,
chiede di essere informato di eventuali richieste di archiviazione.
Dichiara altres, ai sensi e per gli effetti dellart. 459, comma 1, c.p.p. di opporsi alleventuale emissione di decreto penale di condanna, nei confronti dei responsabili dei fatti di cui in narrativa perseguibili a querela di parte.
Con osservanza.
Luogo e data
Nome cognome legale rappresentante associazione
E autentica
(avv. ________)