Legislatura 16º - Commissioni 1° e 2° riunite - Resoconto sommario n. 25 del 22/10/2008


 

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

(Affari Costituzionali) 

(Giustizia)  

 

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2008

25ª Seduta 

 

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI 

 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano.  

 

 

            La seduta inizia alle ore 14,40.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1072) Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

 

            Si procede all’esame degli emendamenti, riferiti al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato.

 

      Il senatore BOSCETTO (PdL)  illustra l’emendamento 2.0.2, che autorizza l’amministrazione della pubblica sicurezza ad assumere alcuni candidati risultati idonei nei concorsi indetti per l’accesso al ruolo dei commissari della polizia di Stato. Tale intervento, a suo avviso, ha carattere di giustizia ed equità e non comporta costi elevati, poiché la maggioranza degli idonei già appartiene all’amministrazione della pubblica sicurezza.

 

            La senatrice INCOSTANTE (PD)  chiede informazioni sulla posizione che rivestono attualmente nei ruoli della pubblica sicurezza le persone a favore delle quali dispone l’emendamento.

 

Il senatore BOSCETTO (PdL)  si riserva di rispondere.

 

Il presidente BERSELLI  osserva che un chiarimento sulla condizione attuale degli interessati potrà essere reso dal rappresentante del Governo quando si esprimerà sull'emendamento.

 

Dopo un breve intervento del senatore CAROFIGLIO (PD)  sul contenuto dell'emendamento 2.0.2, che a suo avviso va chiarito proprio perché commisurato a situazioni personali specifiche, il senatore CASSON (PD)  illustra l'emendamento 1.1: tale proposta, risolvendo un dubbio interpretativo sorto con riguardo all'ambito oggettivo di applicazione del decreto legislativo n. 109 del 2008, impone ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica l'obbligo di conservazione anche dei dati necessari per identificare l'origine e la destinazione della comunicazione.

Dà poi conto degli emendamenti 3.5 e 3.0.3: il 3.5 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un apposito Fondo, destinato all'acquisto di risorse e mezzi per l'espletamento di indagini di polizia giudiziaria; l'emendamento 3.0.3 reca misure volte ad assicurare maggiore efficienza alla giustizia, prevedendo un ulteriore stanziamento di risorse in favore del Fondo unico giustizia.

 

            Il senatore BIANCO (PD)  illustra l’emendamento 3.3 che, al fine di rendere più organici gli interventi del provvedimento in esame, propone uno stanziamento per finanziare i premi di produttività per le forze dell’ordine impegnate in operazioni e attività di prevenzione e di contrasto della criminalità organizzata.

            Dopo aver sottolineato le ragioni dell’emendamento 3.5, appena illustrato dal senatore Casson, ricorda l’esigenza di una riforma complessiva dell’organizzazione delle forze di polizia.

           

Il senatore MAZZATORTA(LNP), relatore per la Commissione giustizia, illustra dapprima gli emendamenti 2.100 e 3.100, i quali sono volti a recepire le specifiche condizioni contenute nel parere della Commissione bilancio. Illustra quindi gli emendamenti 2.5 e 2.7, che recano modifiche di carattere meramente formale.

 

            Il senatore SALTAMARTINI(PdL), relatore per la Commissione affari costituzionali, illustra l’emendamento 3.0.4, volto a estendere l'indennità supplementare prevista per altri reparti speciali delle forze dell’ordine al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza.  Illustra anche l’emendamento 3.0.5, che egli considera necessario perché sia pienamente garantito il pagamento degli stipendi al personale della polizia di Stato.

 

Il sottosegretario CALIENDO illustra quindi l'emendamento 3.0.1, che reca norme in materia di indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari. Al riguardo, dopo aver dato brevemente conto dei dati relativi all'attività svolta dai magistrati non togati con particolare riguardo alla Procura della Repubblica di Milano, precisa che da tale norma non deriveranno ulteriori oneri a carico dello Stato.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO illustra l’emendamento 2.0.4, volto a integrare la consistenza del fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e a predisporre garanzie affinché in futuro non si determinino sprechi di risorse, dovuti anche all’interpretazione estensiva delle norme vigenti nel senso di consentire l’accesso al fondo anche quando le vittime dei reati sono affiliati alle organizzazioni criminali.

 

            Il senatore BIANCO (PD)  auspica che tale rischio sia evitato introducendo fin d'ora una norma di interpretazione autentica della disciplina per l’accesso al fondo.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO, a nome del Governo, si riserva di valutare l'opportunità di un emendamento in tal senso per la discussione del provvedimento in Assemblea.

 

            Gli altri emendamenti si intendono illustrati.

 

            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

CONVOCAZIONE DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI   

 

            Il PRESIDENTE dispone l'immediata convocazione degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite, sospendendo brevemente la seduta.

 

            Prendono atto le Commissioni riunite.

 

            La seduta, sospesa alle ore 15,10, è ripresa alle ore 15,15.

 

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE 

 

            Il PRESIDENTE riferisce l’esito della riunione, appena conclusa, degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle Commissioni riunite. In quella sede si è convenuto all’unanimità di integrare l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 23 ottobre 2008, alle ore 14,30, con il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 733 e connessi (sicurezza pubblica), nonché di iscrivere all’ordine del giorno, dalle sedute della prossima settimana, l’esame in sede referente del disegno di legge n. 1079 (Misure contro la prostituzione), d'iniziativa del Governo, e dei disegni di legge connessi, d'iniziativa parlamentare.

 

            Le Commissioni riunite prendono atto.

 

            La seduta termina alle ore 15,20.

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) 

1072

 

Art.  1

1.1

CASSON, BIANCO, DE SENA, MARITATI, CAROFIGLIO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

                "b) per dati relativi al traffico: qualsiasi dato trattato ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione ivi compresi i dati necessari per identificare l'origine e la destinazione della comunicazione, ivi compresi la URL (Uniform Resource Locator) e l'IP Address (indirizzo IP), il percorso, l'orario (GMT), la data, la dimensione, la durata e il tipo di servizio implicito, nonché ogni altro dato necessario per identificare l'abbonato o l'utente;"

            b) dopo la lettera g) è aggiunta, in fine, la seguente:

                "g-bis) per "contenuto delle comunicazioni": le informazioni scambiate tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica. Ai fini del presente decreto legislativo, non costituiscono contenuto della comunicazione i dati relativi al traffico di cui alla lettera b);".

        1-ter. All'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2, dopo il capoverso "2.1" aggiungere, in fine, il seguente:

            "2.1-bis. Ogni altro dato di traffico necessario all'individuazione della fonte della comunicazione, nei casi in cui gli operatori di comunicazione elettronica non possano procedere all'univoca assegnazione dell'indirizzo di protocollo internet (IP) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g)";».

1.0.1

ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 4, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117)

        1. All'articolo 4, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117 le parole: "dal momento in cui l'azione esperibile" sono sostituite dalle seguenti: "dal momento in cui si è concluso, con sentenza passata in giudicato, il procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno".

        2. La presente norma si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore».

Art.  2

2.1

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, LATORRE, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Sopprimere l'articolo.

2.2

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

        0a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al primo periodo, le parole: «prevenzione della» sono sostituite con le seguenti: «contrasto alla». Al medesimo periodo, le parole: «o comunque volontari delle stesse Forze armate» sono sostituite con le seguenti: «che siano».

        2) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonché di perlustrazione e pattuglia».

2.3

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «assicurare,» inserire le seguenti: «tenuto conto delle indicazioni dei prefetti e dei sindaci delle zone nelle quali verrà impiegato il personale delle Forze armate».

2.100

SALTAMARTINI, MAZZATORTA, RELATORI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di 500», con le altre: «non superiore a 500».

2.4

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «militari delle Forze armate» con le seguenti: «carabinieri impiegati in compiti militari».

2.5

SALTAMARTINI, MAZZATORTA, RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) al comma 2, le parole: "di cui al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis"».

2.6

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            b-bis) il comma 3 è soppresso.

2.7

SALTAMARTINI, MAZZATORTA, RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) al comma 4, le parole: "del decreto di cui al comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1, 1-bis e 2"».

2.0.1

LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, BELISARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Ai fini delle esigenze connesse all'ordine e alla Sicurezza Pubblica, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad assumere i volontari in ferma breve utilmente collocati nelle graduatorie – idonei non vincitori – reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di cui ai bandi di concorso pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 39 del 19 maggio 2000, n. 47 del 14 giugno 2002 e n. 38 del 16 maggio 2003.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 44 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

2.0.2

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Assunzione di commissari di polizia)

        1. L'amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata ad assumere nove candidati risultati idonei nelle procedure concorsuali indette per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, con i decreti ministeriali degli anni 2005, 2006 e 2007».

2.0.3

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Nel quadro delle politiche di contrasto alla criminalità nelle aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è autorizzato l'impiego di almeno 50 unità di volontari del servizio civile nazionale a disposizione dei prefetti per compiti di educazione alla legalità, riabilitazione sociale minorile e formazione lavoro.».

2.0.4

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata)

1. E' disposto, in via straordinaria, l'incremento, per un importo pari a trenta milioni di euro, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, con risorse a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo unificato per le vittime dell'estorsione e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro dell'interno entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dopo l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è inserito il seguente: "Art. 1-bis. (Altre forme eventuali di finanziamento). 1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può destinare al Fondo di cui all'articolo 1 una quota del contributo devoluto annualmente al Fondo unificato per le vittime dell'usura e del racket, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, ai termini dell'articolo 18, commi 1 e 2, della citata legge".».

   

Art.  3

3.1

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Sopprimere l'articolo.

3.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

        1. Dopo l'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, è inserito il seguente:

        "Art. 13-ter. – (Centri di identificazione amministrativa). – 1. Qualora il cittadino straniero, fermato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, non collabori, al di là di oggettive cause ostative, alla sua identificazione, con specifico riferimento alla propria nazionalità, il questore, a mezzo di decreto di fermo, dispone che lo stesso sia trattenuto in appositi centri di identificazione amministrativa istituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di fermo di cui al periodo precedente è disposto in ogni caso con provvedimento motivato immediatamente esecutivo e deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente entro quarantotto ore ai sensi di quanto disposto dal comma 2.

        2. Avverso i decreti di convalida del fermo di cui al comma 1 è proponibile il ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida del fermo decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

        3. La convalida comporta che lo straniero sia trattenuto presso il centro di identificazione amministrativa fino alla conclusione del procedimento a suo carico per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, da espletare per direttissima in osservanza di quanto disposto dagli articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale o, comunque, fino a quando non sia stato effettivamente identificato.

        4. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e di servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

        5. Il cittadino straniero fermato, nei cui confronti non sia intervenuto un decreto di espulsione, che decida di collaborare ai fini della sua identificazione, anche in relazione alla propria nazionalità, prima che sia intervenuta una condanna di primo grado per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera. Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a diciotto mesi.

        6. Lo straniero è trattenuto nel centro di identificazione amministrativa secondo modalità che garantiscano il pieno rispetto della sua dignità.

        7. Il questore del luogo in cui si trova il centro di identificazione amministrativa trasmette copia degli atti al giudice di pace competente per la convalida entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

        8. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, anch'esso tempestivamente avvertito e informato, è condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Avverso il decreto di fermo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.

        9. Quando non sia stato possibile identificare lo straniero, durante il periodo di fermo, o alla conclusione dell'eventuale periodo di detenzione disposta ai sensi degli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di tre giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle ulteriori conseguenze penali della sua trasgressione. Allo straniero è intimato il divieto perenne di rientro in Italia.

        10. Allo straniero che senza giustificato motivo si trattiene o rientra nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di cui al comma 10 si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis e dall'articolo 14, comma 5-quater.

        11. Nel caso in cui durante il periodo di fermo, ovvero di detenzione, si giunga all'identificazione dello straniero, quest'ultimo, dopo aver scontato la pena prevista, è immediatamente espulso con le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. Nel caso di cui al presente comma, allo straniero è fatto divieto perenne di rientro nel territorio dello Stato.

        12. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 8».

        2. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 2998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, primo periodo, le parole: «accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità,» sono soppresse e le parole: «, tra quelli individuati» fino alla fine del comma sono soppresse;

            b) al comma 5, secondo periodo, le parole da: «accertamento» fino a: «ovvero» sono soppresse.

        3. Al fine di attuare la disposizione di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009, di euro 40.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. All'onere relativo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

 

2008

2009

2010

2011

Ministero della giustizia

------------

7.193.000

11.212.000

290.000

Ministero dell'interno

3.000.000

30.307.000

19.785.000

19.785.000

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

-------------

-----------

9.473.00

------------

TOTALE

3.000.000

37.500.000

40.470.000

20.075.000

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.3

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, LATORRE, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Fondo per il finanziamento dei premi di produttività

per le forze dell'ordine)

        1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il «Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività per le forze dell'ordine», destinato a finanziare i premi di produttività per le forze dell'ordine impegnate in operazioni e attività di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, le cui modalità operative sono disciplinate da un regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per il funzionamento del fondo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1.473.000 per l'anno 2010.

        2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutati in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 1.473.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

 

2008

2009

2010

Ministero dell'interno

1.000.000

1.000.000

-------

Ministero della

salute

-----------

----------

1.473.00

TOTALE

1.000.000

1.000.000

1.473.000

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

        1. Al fine di migliorare la funzionalità delle strutture necessarie all'amministrazione della giustizia e della pubblica sicurezza, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009, di euro 40.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

        2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

 

 

2008

2009

2010

2011

Ministero della giustizia

------------

7.193.000

11.212.000

     290.000

Ministero dell'interno

3.000.000

30.307.000

19.785.000

19.785.000

Ministero del lavoro, della

salute e delle politiche sociali

-----------

----------

9.473.00

---------------

TOTALE

3.000.000

37.500.000

40.470.000

20.075.000

 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.5

CASSON, BIANCO, DE SENA, MARITATI, CAROFIGLIO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il "Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata", destinato all'acquisto di risorse e mezzi per l'espletamento di indagini di polizia giudiziaria in materia di criminalità organizzata, le cui modalità operative sono disciplinate da un regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il funzionamento del fondo è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009 e di euro 40.470.000 per l'anno 2010».

        Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata).

3.6

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Al comma 1, dopo la parola: «destinati» inserire le seguenti: «al miglioramento della qualità delle condizioni di permanenza, con particolare riferimento all'assistenza sanitaria, nonché».

3.7

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Ai fini della localizzazione delle strutture di cui al comma 1, si provvede sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed i sindaci dei comuni interessati. La realizzazione delle opere è effettuata nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici e tutela ambientale, nonché delle competenze regionali in materia di governo del territorio, edilizia e urbanistica».

3.8

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

        «2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2008, a 37.500.000 euro per l'anno 2009 e a 40.470.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.100

SALTAMARTINI, MAZZATORTA, RELATORI

Al comma 2, sostituire la tabella con la seguente:

 

2008

2009

2010

2011

Ministero della giustizia

----------

7.193.000

11.212.000

     290.000

Ministero dell'interno

3.000.000

30.307.000

19.785.000

19.785.000

Ministero della

salute

--------------

--------------

9.473.00

-------------

TOTALE

3.000.000

37.500.000

40.470.000

20.075.000

 

3.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme in materia di indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari)

        1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

        "1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno.

        1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 supera le cinque ore".

            b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

        "2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:

            a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;

            b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge.

        2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 supera le cinque ore giornaliere.

        2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera b), è rilevata dal Procuratore della Repubblica».

        2. Non sono ripetibili le somme corrisposte sulla base dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal comma 1.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.0.2

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, LATORRE, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per fronteggiare la criminalità organizzata)

        1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il "Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata", destinato all'acquisto di risorse e mezzi per l'espletamento di indagini di polizia giudiziaria in materia di criminalità organizzata, le cui modalità operative sono disciplinate da un regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il funzionamento del fondo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

        2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutata in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

 

 

2008

2009

2010

Ministero dell'interno

1.000.000

1.000.000

-------------

Ministero della

salute

------------

-------------

1.000.000

TOTALE

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, sostituire le parole da: «la spesa», fino alla fine del comma, con le seguenti: «la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2008, di euro 36.500.000 per l'anno 2009, di euro 39.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione» e sostituire la tabella con la seguente:

 

 

2008

2009

2010

Ministero della giustizia

---------------

7.193.000

11.212.000

Ministero dell'interno

2.000.000

29.307.000

19.785.000

Ministero della

salute

------------

------------

8.437.000

TOTALE

2.000.000

36.500.000

39.470.000

 

3.0.3

CASSON, BIANCO, DE SENA, MARITATI, CAROFIGLIO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per l'efficienza della giustizia)

        1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, per favorire la piena funzionalità dell'amministrazione della giustizia, al Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato: "Fondo unico giustizia", sono altresì devolute le somme di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.4

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni relative al personale del Nucleo operativo

di sicurezza NOCS)

        1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d'idoneità per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, è attribuita, a decorrere dal 1º gennaio 2009, con le stesse modalità, l'indennità supplementare mensile, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni. Al restante personale del medesimo Nucleo, addetto a compiti di supporto e sanitari, la stessa indennità è corrisposta, con la medesima decorrenza, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in curo 596.000, a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

3.0.5

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni relative al pagamento degli stipendi del personale

della Polizia di Stato)

        1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica per il pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato.

        2. Il Ministero dell'interno assicura l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, ammontante a 1,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».