Legislatura 16º - Commissioni 1° e 2° riunite - Resoconto sommario n. 26 del 28/10/2008


 

COMMISSIONI 1ª e2ª RIUNITE

(Affari Costituzionali) 

(Giustizia)  

 

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2008

26ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI 

 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Mantovano e per la giustizia Caliendo.   

           

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1072) Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

            Riprende l’esame sospeso nella seduta del 22 ottobre scorso.

 

            Riprende la trattazione degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto.

 

Il relatore per la Commissione giustizia MAZZATORTA (LNP) aggiunge la propria firma agli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5.

 

            Il relatore per la Commissione affari costituzionali SALTAMARTINI (PdL) invita il proponente a ritirare l'emendamento 2.0.2. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.200, 2.0.4, 2.0.200, 2.0.300, 2.0.400 e 3.0.1. Insiste per l'approvazione degli emendamenti 2.100, 2.5, 2.7, 3.100, 3.0.4 e 3.0.5. Esprime quindi parere contrario sulle altre proposte di modifica.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO, nell’invitare al ritiro dell'emendamento 1.1, informa la Commissione che la materia sarà oggetto di una riunione che oggi si svolgerà tra i Ministri competenti e il Garante per la protezione dei dati personali.

            Dopo aver brevemente illustrato l'emendamento 1.200, volto a prorogare di ulteriori tre mesi il termine di vigenza della disciplina sulla conservazione dei dati del traffico telematico, invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.0.1.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.100, 2.5 e 2.7. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 e 2.0.1. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.0.1 e 2.0.2. Esprime infine parere favorevole sull’emendamento 2.0.3, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire alla parola "contrasto" l'altra "prevenzione" e di inserire, infine, le parole ", d'intesa con gli enti e le amministrazioni competenti".

            Dopo aver illustrato l'emendamento 2.0.4, si sofferma sugli emendamenti 2.0.200, 2.0.300 e 2.0.400, volti a regolare in modo più restrittivo l'accesso ai benefici riconosciuti alle vittime dei reati di criminalità organizzata, al fine di escludere coloro che continuano ad operare in contesti criminali. Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.0.2 e 3.0.3.

            Dopo aver riferito brevemente sull’emendamento 3.0.1 esprime parere favorevole sull’emendamento 3.100 e sugli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5.

 

            Il senatore BOSCETTO (PdL) ritira l'emendamento 2.0.2 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1072/1/1-2, di contenuto analogo, sul quale si esprimono favorevolmente i relatori e il rappresentante del Governo.

 

            Il senatore PARDI (IdV), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 2.0.3 in un nuovo testo (2.0.3 testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

 

Il PRESIDENTE propone di sospendere temporaneamente l'esame, in attesa di acquisire il parere sugli emendamenti da parte della Commissione bilancio.

 

            Convengono le Commissioni riunite.

           

L'esame è quindi temporaneamente sospeso.

 

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 733 E CONGIUNTI  

 

      Il senatore CASSON (PD) osserva che le Commissioni riunite non hanno mai proceduto alla formale adozione del disegno di legge n. 733, quale testo base. Ritiene pertanto necessario che sulla questione relativa alla individuazione de facto del provvedimento di iniziativa governativa quale testo base si discuta immediatamente negli Uffici di Presidenza integrati.

 

CONVOCAZIONE DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI  

 

            Il PRESIDENTE dispone l'immediata convocazione degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite, sospendendo brevemente la seduta.

 

            Prendono atto le Commissioni riunite.

 

            La seduta,  sospesa alle ore 14,55, è ripresa alle ore 15,20.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica  

(242) MARTINAT e PONTONE.  -  Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti  

(391) D'AMBROSIO ed altri.  -  Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari  

(451) DELLA MONICA ed altri.  -  Misure contro le molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento 

(583) LI GOTTI ed altri.  -  Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento 

(617) BELISARIO ed altri.  -  Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone. Disposizioni per il contrasto della illegalità diffusa, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

- e petizione n. 110 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto, disgiunzione dei disegni di legge nn. 242, 391, 541, 583 e 617  e rinvio)  

 

            Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 10 luglio scorso.

 

      Il senatore BIANCO (PD) esprime preliminarmente rammarico per il tenore dei pareri resi dal Governo sugli emendamenti presentati dai senatori  dell'opposizione al decreto-legge n. 151 del 2008. Con riguardo ai disegni di legge in materia di sicurezza, anche tenuto conto del dibattito svoltosi nella riunione degli Uffici di Presidenza testé conclusasi, propone che sia disposta la disgiunzione dell'esame dei disegni di legge 242, 391, 451, 583 e 617 dal disegno di legge n. 733 di iniziativa governativa. Le proposte emendative finora presentate si dovranno pertanto considerare riferite unicamente a quest'ultimo provvedimento.

 

            Dopo un breve intervento del senatore CASSON (PD), le Commissioni riunite approvano la proposta di disgiunzione dei disegni di legge 242, 391, 451, 583 e 617 dal disegno di legge n. 733 e dalla petizione n. 110 ad esso attinente.

 

            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

            La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 16,10.

 

  IN SEDE REFERENTE 

(1072) Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina

(Seguito e conclusione dell'esame) 

 

            Riprende l’esame che era stato precedentemente sospeso.

 

      Il presidente BERSELLI avverte che è pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio sugli emendamenti, del cui contenuto dà brevemente conto.

 

            Si passa all’esame dell’ordine del giorno G/1072/1/1 e 2, il quale previa verifica del prescritto numero legale, è posto ai voti ed approvato dalle Commissioni riunite.

 

            Dopo che il senatore CASSON (PD) ha ritirato l’emendamento 1.1, le Commissioni riunite approvano l’emendamento 1.200.

 

Il senatore BOSCETTO (PdL) fa proprio l'emendamento 1.0.1 e, accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, lo ritira.

 

Il senatore  BIANCO (PD) riformula l’emendamento 3.3, al fine di recepire la condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio.

 

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3, mentre è accolto l'emendamento 2.100. Respinto l'emendamento 2.4, è posto in votazione l'emendamento 2.5 che risulta accolto. E' poi respinto l'emendamento 2.6, mentre l'emendamento 2.7 risulta accolto. Respinto l'emendamento 2.0.1, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 2.0.3 (testo 2). Sono quindi posti in votazione gli emendamenti 2.0.4, 2.0.200, 2.0.300 e 2.0.400, che sono accolti. Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 (testo 2).

Sono quindi respinti gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8, mentre sono accolti gli emendamenti 3.100 e 3.0.1. Sono infine respinti gli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3, mentre gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5 sono ritirati dai relatori.

 

Si procede quindi alla votazione per conferire il mandato al relatore.

 

Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto contrario, anche del proprio Gruppo,ribadendo il giudizio negativo sul provvedimento nel suo complesso. Esprime quindi rammarico per il mancato accoglimento da parte delle Commissioni riunite delle proposte emendative presentate dai senatori dell’opposizione, le quali avrebbero consentito un indubbio miglioramento del testo del decreto-legge. Nell'evidenziare l'importanza della problematica oggetto dell'emendamento 1.1, fa presente che tale proposta è stata ritirata solo per il fatto che la materia, come precisato dal sottosegretario Mantovano, è destinata ad essere trattata in una riunione apposita tra i Ministri competenti ed il garante per la protezione dei dati personali. Dopo aver ribadito i rilievi critici già formulati con riguardo all’articolo 3, e in particolare in relazione all’opportunità di impiegare le forze militari per il contrasto dei fenomeni connessi alla criminalità organizzata, osserva che sarebbe stato preferibile, come proposto in alcuni emendamenti presentati dall’opposizione, destinare le risorse alle forze di polizia e al miglioramento dell’efficienza della giustizia nel suo complesso.

 

Le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandoli altresì a svolgere le relazioni in forma orale.

 

La seduta termina alle ore 16,20.

 

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE 

1072

G/1072/1/1e2

BOSCETTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1072, di conversione del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamenti di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina,

impegna il Governo

a provvedere affinchè l'amministrazione della pubblica sicurezza sia autorizzata ad assumere nove candidati risultati idonei nelle procedure concorsuali indette per l'accesso al ruolo dei commissari della polizia di Stato, con i decreti ministeriali degli anni 2005, 2006 e 2007.

  

Art.  1

1.1

CASSON, BIANCO, DE SENA, MARITATI, CAROFIGLIO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

                "b) per dati relativi al traffico: qualsiasi dato trattato ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione ivi compresi i dati necessari per identificare l'origine e la destinazione della comunicazione, ivi compresi la URL (Uniform Resource Locator) e l'IP Address (indirizzo IP), il percorso, l'orario (GMT), la data, la dimensione, la durata e il tipo di servizio implicito, nonché ogni altro dato necessario per identificare l'abbonato o l'utente;"

            b) dopo la lettera g) è aggiunta, in fine, la seguente:

                "g-bis) per "contenuto delle comunicazioni": le informazioni scambiate tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica. Ai fini del presente decreto legislativo, non costituiscono contenuto della comunicazione i dati relativi al traffico di cui alla lettera b);".

        1-ter. All'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2, dopo il capoverso "2.1" aggiungere, in fine, il seguente:

            "2.1-bis. Ogni altro dato di traffico necessario all'individuazione della fonte della comunicazione, nei casi in cui gli operatori di comunicazione elettronica non possano procedere all'univoca assegnazione dell'indirizzo di protocollo internet (IP) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g)";».  

1.200

Il Governo

Al comma 1 le parole"31 dicembre 2008" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2009".  

1.0.1

ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 4, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117)

        1. All'articolo 4, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117 le parole: "dal momento in cui l'azione esperibile" sono sostituite dalle seguenti: "dal momento in cui si è concluso, con sentenza passata in giudicato, il procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno".

        2. La presente norma si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore».  

Art.  2

2.1

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, LATORRE, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Sopprimere l'articolo.  

2.2

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

        0a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al primo periodo, le parole: «prevenzione della» sono sostituite con le seguenti: «contrasto alla». Al medesimo periodo, le parole: «o comunque volontari delle stesse Forze armate» sono sostituite con le seguenti: «che siano».

        2) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonché di perlustrazione e pattuglia».  

2.3

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «assicurare,» inserire le seguenti: «tenuto conto delle indicazioni dei prefetti e dei sindaci delle zone nelle quali verrà impiegato il personale delle Forze armate».  

2.100

SALTAMARTINI, MAZZATORTA, RELATORI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di 500», con le altre: «non superiore a 500».  

2.4

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «militari delle Forze armate» con le seguenti: «carabinieri impiegati in compiti militari».  

2.5

SALTAMARTINI, MAZZATORTA, RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) al comma 2, le parole: "di cui al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis"».  

2.6

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            b-bis) il comma 3 è soppresso.  

2.7

SALTAMARTINI, MAZZATORTA, RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) al comma 4, le parole: "del decreto di cui al comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1, 1-bis e 2"».  

2.0.1

LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, BELISARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Ai fini delle esigenze connesse all'ordine e alla Sicurezza Pubblica, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad assumere i volontari in ferma breve utilmente collocati nelle graduatorie – idonei non vincitori – reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di cui ai bandi di concorso pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 39 del 19 maggio 2000, n. 47 del 14 giugno 2002 e n. 38 del 16 maggio 2003.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 44 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».  

2.0.2

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Assunzione di commissari di polizia)

        1. L'amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata ad assumere nove candidati risultati idonei nelle procedure concorsuali indette per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, con i decreti ministeriali degli anni 2005, 2006 e 2007».  

2.0.3

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Nel quadro delle politiche di contrasto alla criminalità nelle aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è autorizzato l'impiego di almeno 50 unità di volontari del servizio civile nazionale a disposizione dei prefetti per compiti di educazione alla legalità, riabilitazione sociale minorile e formazione lavoro.».  

2.0.3 (testo 2)

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Nel quadro delle politiche di prevenzione alla criminalità nelle aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è autorizzato l'impiego di almeno 50 unità di volontari del servizio civile nazionale a disposizione dei prefetti per compiti di educazione alla legalità, riabilitazione sociale minorile e formazione lavoro, di intesa con gli enti e le amministrazioni competenti.».

2.0.4

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata)

1. E' disposto, in via straordinaria, l'incremento, per un importo pari a trenta milioni di euro, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, con risorse a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo unificato per le vittime dell'estorsione e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro dell'interno entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dopo l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è inserito il seguente: "Art. 1-bis. (Altre forme eventuali di finanziamento). 1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può destinare al Fondo di cui all'articolo 1 una quota del contributo devoluto annualmente al Fondo unificato per le vittime dell'usura e del racket, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, ai termini dell'articolo 18, commi 1 e 2, della citata legge".».

     

2.0.200

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512)

Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni .

"a) dopo il comma 4 dell'articolo 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualità di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo.";

b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

c-bis. dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di un procedimento penale in corso o di una sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza dei reati di cui al comma 1 dell'articolo 4;

c-ter. dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di una misura di prevenzione, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, applicata nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1 dell'articolo 4, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione a termini della suddetta legge;

c) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis

(Nuovo regolamento di attuazione)

 

1. Con regolamento da emanare entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presenta legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, lavoro, salute e politiche sociali, sono adottate le opportune modificazioni al D.P.R. 28 maggio 2001, n. 284, con norme che prevedono:

a) la sospensione, fino alla decisione del giudice civile, della ripetizione delle somme già liquidate dal Comitato per effetto di una sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, abbia dichiarato estinto il reato per morte del reo;

b) la ripetizione delle somme già elargite a titolo di provvisionale, quando, a seguito di estinzione del reato, l'azione risarcitoria esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con la soccombenza della  vittima attrice o dei suoi successori".

   

2.0.300

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il  seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 20 ottobre 1990, n. 302)

 

All'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dopo le parole: "il soggetto leso risulti essere" sono soppresse le parole:", al tempo dell'evento,". 

2.0.400

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il  seguente:

Art. 2-bis

(Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti della vittima della criminalità organizzata)

1. Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:

            a) il beneficiario non risulti coniuge, affine o convivente di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

            b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dal rapporto delinquenziale cui partecipava.

2. Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, comporta l'interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme già corrisposte."

 

   

Art.  3

3.1

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Sopprimere l'articolo.  

3.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

        1. Dopo l'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, è inserito il seguente:

        "Art. 13-ter. – (Centri di identificazione amministrativa). – 1. Qualora il cittadino straniero, fermato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, non collabori, al di là di oggettive cause ostative, alla sua identificazione, con specifico riferimento alla propria nazionalità, il questore, a mezzo di decreto di fermo, dispone che lo stesso sia trattenuto in appositi centri di identificazione amministrativa istituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di fermo di cui al periodo precedente è disposto in ogni caso con provvedimento motivato immediatamente esecutivo e deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente entro quarantotto ore ai sensi di quanto disposto dal comma 2.

        2. Avverso i decreti di convalida del fermo di cui al comma 1 è proponibile il ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida del fermo decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

        3. La convalida comporta che lo straniero sia trattenuto presso il centro di identificazione amministrativa fino alla conclusione del procedimento a suo carico per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, da espletare per direttissima in osservanza di quanto disposto dagli articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale o, comunque, fino a quando non sia stato effettivamente identificato.

        4. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e di servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

        5. Il cittadino straniero fermato, nei cui confronti non sia intervenuto un decreto di espulsione, che decida di collaborare ai fini della sua identificazione, anche in relazione alla propria nazionalità, prima che sia intervenuta una condanna di primo grado per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera. Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a diciotto mesi.

        6. Lo straniero è trattenuto nel centro di identificazione amministrativa secondo modalità che garantiscano il pieno rispetto della sua dignità.

        7. Il questore del luogo in cui si trova il centro di identificazione amministrativa trasmette copia degli atti al giudice di pace competente per la convalida entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

        8. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, anch'esso tempestivamente avvertito e informato, è condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Avverso il decreto di fermo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.

        9. Quando non sia stato possibile identificare lo straniero, durante il periodo di fermo, o alla conclusione dell'eventuale periodo di detenzione disposta ai sensi degli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di tre giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle ulteriori conseguenze penali della sua trasgressione. Allo straniero è intimato il divieto perenne di rientro in Italia.

        10. Allo straniero che senza giustificato motivo si trattiene o rientra nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di cui al comma 10 si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis e dall'articolo 14, comma 5-quater.

        11. Nel caso in cui durante il periodo di fermo, ovvero di detenzione, si giunga all'identificazione dello straniero, quest'ultimo, dopo aver scontato la pena prevista, è immediatamente espulso con le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. Nel caso di cui al presente comma, allo straniero è fatto divieto perenne di rientro nel territorio dello Stato.

        12. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 8».

        2. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 2998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, primo periodo, le parole: «accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità,» sono soppresse e le parole: «, tra quelli individuati» fino alla fine del comma sono soppresse;

            b) al comma 5, secondo periodo, le parole da: «accertamento» fino a: «ovvero» sono soppresse.

        3. Al fine di attuare la disposizione di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009, di euro 40.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. All'onere relativo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

 

2008

2009

2010

2011

Ministero della giustizia

------------

7.193.000

11.212.000

290.000

Ministero dell'interno

3.000.000

30.307.000

19.785.000

19.785.000

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

-------------

-----------

9.473.00

------------

TOTALE

3.000.000

37.500.000

40.470.000

20.075.000

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  

3.3

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, LATORRE, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Fondo per il finanziamento dei premi di produttività

per le forze dell'ordine)

        1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il «Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività per le forze dell'ordine», destinato a finanziare i premi di produttività per le forze dell'ordine impegnate in operazioni e attività di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, le cui modalità operative sono disciplinate da un regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per il funzionamento del fondo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1.473.000 per l'anno 2010.

        2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutati in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 1.473.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

 

2008

2009

2010

Ministero dell'interno

1.000.000

1.000.000

-------

Ministero della

salute

-----------

----------

1.473.00

TOTALE

1.000.000

1.000.000

1.473.000

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».  

3.3 (testo 2)

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, LATORRE, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Fondo per il finanziamento dei premi di produttività

per le forze dell'ordine)

        1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il «Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività per le forze dell'ordine», destinato a finanziare i premi di produttività per le forze dell'ordine impegnate in operazioni e attività di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, le cui modalità operative sono disciplinate da un regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per il funzionamento del fondo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1.473.000 per l'anno 2010.

        2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 1.473.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

 

2008

2009

2010

Ministero dell'interno

1.000.000

1.000.000

-------

Ministero della

salute

-----------

----------

1.473.00

TOTALE

1.000.000

1.000.000

1.473.000

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

        1. Al fine di migliorare la funzionalità delle strutture necessarie all'amministrazione della giustizia e della pubblica sicurezza, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009, di euro 40.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

        2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

 

 

2008

2009

2010

2011

Ministero della giustizia

------------

7.193.000

11.212.000

     290.000

Ministero dell'interno

3.000.000

30.307.000

19.785.000

19.785.000

Ministero del lavoro, della

salute e delle politiche sociali

-----------

----------

9.473.00

---------------

TOTALE

3.000.000

37.500.000

40.470.000

20.075.000

 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  

3.5

CASSON, BIANCO, DE SENA, MARITATI, CAROFIGLIO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il "Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata", destinato all'acquisto di risorse e mezzi per l'espletamento di indagini di polizia giudiziaria in materia di criminalità organizzata, le cui modalità operative sono disciplinate da un regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il funzionamento del fondo è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009 e di euro 40.470.000 per l'anno 2010».

        Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata).  

3.6

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Al comma 1, dopo la parola: «destinati» inserire le seguenti: «al miglioramento della qualità delle condizioni di permanenza, con particolare riferimento all'assistenza sanitaria, nonché».  

3.7

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Ai fini della localizzazione delle strutture di cui al comma 1, si provvede sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed i sindaci dei comuni interessati. La realizzazione delle opere è effettuata nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici e tutela ambientale, nonché delle competenze regionali in materia di governo del territorio, edilizia e urbanistica».  

3.8

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

        «2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2008, a 37.500.000 euro per l'anno 2009 e a 40.470.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».  

3.100

SALTAMARTINI, MAZZATORTA, RELATORI

Al comma 2, sostituire la tabella con la seguente:

 

2008

2009

2010

2011

Ministero della giustizia

----------

7.193.000

11.212.000

     290.000

Ministero dell'interno

3.000.000

30.307.000

19.785.000

19.785.000

Ministero della

salute

--------------

--------------

9.473.00

-------------

TOTALE

3.000.000

37.500.000

40.470.000

20.075.000

   

3.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme in materia di indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari)

        1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

        "1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno.

        1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 supera le cinque ore".

            b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

        "2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:

            a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;

            b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge.

        2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 supera le cinque ore giornaliere.

        2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera b), è rilevata dal Procuratore della Repubblica».

        2. Non sono ripetibili le somme corrisposte sulla base dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal comma 1.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».  

3.0.2

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, LATORRE, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per fronteggiare la criminalità organizzata)

        1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il "Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata", destinato all'acquisto di risorse e mezzi per l'espletamento di indagini di polizia giudiziaria in materia di criminalità organizzata, le cui modalità operative sono disciplinate da un regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il funzionamento del fondo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

        2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutata in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

 

 

2008

2009

2010

Ministero dell'interno

1.000.000

1.000.000

-------------

Ministero della

salute

------------

-------------

1.000.000

TOTALE

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, sostituire le parole da: «la spesa», fino alla fine del comma, con le seguenti: «la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2008, di euro 36.500.000 per l'anno 2009, di euro 39.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione» e sostituire la tabella con la seguente:

 

 

2008

2009

2010

Ministero della giustizia

---------------

7.193.000

11.212.000

Ministero dell'interno

2.000.000

29.307.000

19.785.000

Ministero della

salute

------------

------------

8.437.000

TOTALE

2.000.000

36.500.000

39.470.000

   

3.0.3

CASSON, BIANCO, DE SENA, MARITATI, CAROFIGLIO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per l'efficienza della giustizia)

        1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, per favorire la piena funzionalità dell'amministrazione della giustizia, al Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato: "Fondo unico giustizia", sono altresì devolute le somme di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».  

3.0.4

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni relative al personale del Nucleo operativo

di sicurezza NOCS)

        1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d'idoneità per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, è attribuita, a decorrere dal 1º gennaio 2009, con le stesse modalità, l'indennità supplementare mensile, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni. Al restante personale del medesimo Nucleo, addetto a compiti di supporto e sanitari, la stessa indennità è corrisposta, con la medesima decorrenza, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in curo 596.000, a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».  

3.0.5

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni relative al pagamento degli stipendi del personale

della Polizia di Stato)

        1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica per il pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato.

        2. Il Ministero dell'interno assicura l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, ammontante a 1,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».