DECRETO LEGISLATIVO
3 ottobre 2008
, n. 159
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme
minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005,
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai
fini del riconoscimento dello status di rifugiato;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, ed in particolare gli
articoli 1, comma 5, e 12;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente
l'attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme
urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n. 303, recante il regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento dello status di rifugiato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 settembre 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunita';
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3, le parole: «con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno» sono sostituite con le seguenti «con decreto del
Ministro dell'interno» e dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina
il rappresentante dell'ente locale, su indicazione del sindaco del
comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne da'
tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali.»;
b) all'articolo 7, comma 1, e' aggiunto infine il seguente
periodo: «Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o
un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare.»;
c) all'articolo 11 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il
richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire
personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresi'
l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai
fini della domanda, incluso il passaporto.»;
d) all'articolo 20, comma 2, la lettera d) e' soppressa;
e) all'articolo 21, comma 1, lettera c), dopo le parole «di
espulsione» sono inserite le seguenti: «o di respingimento» e sono
soppresse le seguenti: «, salvo i casi previsti dall'articolo 20,
comma 2, lettera d)»;
f) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la
seguente: «b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza
quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero quando risulta
che la domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o
impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o
respingimento.»;
g) all'articolo 32, comma 4, le parole: «lettera b)» sono
sostituite dalle seguenti «lettere b) e b-bis)»;
h) all'articolo 35, comma 1, quarto periodo, le parole: «Nei soli
casi di trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 21» sono
sostituite dalle seguenti: «Nei casi di accoglienza o trattenimento
disposti ai sensi degli articoli 20 e 21»;
i) all'articolo 35, comma 7, dopo le parole: «dell'articolo 22,
comma 2,» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 32, comma 1,
lettera b-bis),»;
l) all'articolo 35, comma 8, primo periodo, le parole: «di cui
agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 21» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui agli articoli 20, comma 2, lettere b) e c), e 21» e
al medesimo comma, secondo periodo, le parole: «ai sensi
dell'articolo 20, comma 2, lettera d)» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere b) e c)»;
m) all'articolo 35, comma 14, le parole: «comma 6» sono
sostituite dalle seguenti «comma 5».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Maroni, Ministro dell'interno
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Carfagna, Ministro per le pari
opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre 2005, n. 326.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 12 della legge
6 febbraio 2007, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 febbraio 2007, n. 40:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia gia'
scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti
legislativi di cui al presente comma e' ridotto a sei mesi.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche',
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9,
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla
relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e'
richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi
alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire
il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi
integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle
Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si
applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE del Consiglio, del
18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre
2005; 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005;
2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della
Commissione, del 28 novembre 2005; 2005/85/CE del Consiglio, del
1° dicembre 2005; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
5 . Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo
puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di
direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di
adottare disposizioni di attuazione, il Governo e' autorizzato,
qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a
recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e
11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi
previste.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma,
della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11,
comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o
piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate
decorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua
attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti dai
Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee
ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte
delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro
competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute
negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i
testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati
anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 12 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio,
del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate
negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato). - 1. Nella predisposizione del decreto
legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/85/CE del
Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2,
anche il seguente: nel caso in cui il richiedente asilo sia cittadino
di un Paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza
soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un Paese di origine
sicuro, prevedere che la domanda di asilo e' dichiarata infondata,
salvo che siano invocati gravi motivi per non ritenere sicuro quel
Paese nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente.
Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e
repressioni di comportamenti riferiti al richiedente e che risultano
oggettivamente perseguiti nel Paese d'origine o di provenienza e non
costituenti reato per l'ordinamento italiano».
- Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della
direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate
negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
febbraio 2008, n. 40.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione
della direttiva 2004/83/CE recante nome minime sull'attribuzione, a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o
di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche'
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008, n. 3.
- Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1989, n. 303.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n. 303, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2004, n.
299.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 7, 11, 20, 21, 32 e 35
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale). - 1. Le Commissioni territoriali per il
riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all'art. 1-quater
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la
denominazione di: "Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale", di seguito: "Commissioni
territoriali", e si avvalgono del supporto organizzativo e logistico
del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno.
2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di
dieci. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le sedi
e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.
3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del
Ministro dell'interno, e sono composte, nel rispetto del principio di
equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia,
con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato,
da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e da un rappresentante
dell'ACNUR. In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina
il rappresentante dell'ente locale, su indicazione del sindaco del
comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne da
tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. Per ciascun componente sono nominati uno o piu' componenti
supplenti. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. Le
Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del
presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un
funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di
componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in
relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione
internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre
di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei
Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri.
Ove necessario, le Commissioni possono essere composte anche da
personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni
appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella
Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti,
per ogni partecipazione alle sedute della Commissione, e' corrisposto
un gettone di presenza. L'ammontare del gettone di presenza e'
determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la
presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto
favorevole di almeno tre componenti. In caso di parita' prevale il
voto del presidente.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 140, la competenza delle Commissioni territoriali
e' determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui e'
presentata la domanda ai sensi dell'art. 26, comma 1. Nel caso di
richiedenti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 la
competenza e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in
cui e' collocato il centro.
6. Le attivita' di supporto delle commissioni sono svolte dal
personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno.».
«Art. 7 (Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante
l'esame della domanda). - 1. Il richiedente e' autorizzato a rimanere
nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 140, fino alla decisione della Commissione territoriale in
ordine alla domanda, a norma dell'art. 32. Il prefetto competente
stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i
richiedenti asilo possano circolare.
2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che
debbano essere:
a) estradati verso un altro Stato in virtu' degli obblighi
previsti da un mandato di arresto europeo;
b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale
internazionale;
c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per
l'esame dell'istanza di protezione internazionale.».
«Art. 11 (Oblighi del richiedente asilo). - 1. Il richiedente
asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti
alla Commissione territoriale. Ha altresi' l'obbligo di consegnare i
documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso
il passaporto.
2. Il richiedente e' tenuto ad informare l'autorita' competente
in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio.
3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2,
eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono
validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente.
4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente e' tenuto ad
agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla
legislazione in materia di pubblica sicurezza».
«Art. 20 (Casi di accoglienza). - 1. Il richiedente non puo'
essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.
2. Il richiedente e' ospitato in un centro di accoglienza
richiedenti asilo nei seguenti casi:
a) quando e' necessario verificare o determinare la sua
nazionalita' o identita', ove lo stesso non sia in possesso dei
documenti di viaggio o di identita', ovvero al suo arrivo nel
territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o
contraffatti;
b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato
per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o
subito dopo;
c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in
condizioni di soggiorno irregolare;
d) (soppressa).
3. Nel caso in cui al comma 2, lettera a), il richiedente e'
ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli
adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non
superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente e' ospitato
nel centro per il tempo strettamente necessario all'esame della
domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un
periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo
di accoglienza al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno
temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della
domanda.
4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle
garanzie inerenti alla sua domanda, ne' sulla sfera della sua vita
privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste
nel regolamento di cui al comma 5, che garantiscono comunque la
facolta' di uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente puo'
chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal
centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di
uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti
all'esame della domanda, fatta salva la compatibilita' con i tempi
della procedura per l'esame della domanda. Il provvedimento di
diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento e'
motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'art. 10, comma 4.
5. Con il regolamento di cui all'art. 38 sono fissate, le
caratteristiche e le modalita' di gestione, anche in collaborazione
con l'ente locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che
devono garantire al richiedente una ospitalita' che garantisca la
dignita' della persona e l'unita' del nucleo familiare. Il
regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio
d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture e' comunque
consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli
organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata
nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno».
«Art. 21 (Casi di trattenimento). - 1. E' disposto il
trattenimento, nei centri di cui all'art. 14 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, del richiedente:
a) che si trova nelle condizioni previste dall'art. 1,
paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;
b) che e' stato condannato in Italia per uno dei delitti
indicati dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale,
ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale,
al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite;
c) che e' destinatario di un provvedimento di espulsione o di
respingimento.
2. Il provvedimento di trattenimento e' adottato dal questore con
le modalita' di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286. Quando e' gia' in corso il trattenimento, il questore
chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del
periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire
l'espletamento della procedura di cui all'art. 28.
3. L'accesso ai centri di identificazione ed espulsione e'
comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed
agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel
settore autorizzati dal Ministero dell'interno».
«Art. 32 (Decisione). - 1. Fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle
seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione
sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per
il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di
cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal
medesimo decreto legislativo, ovvero il richiedente provenga da un
Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al
comma 2;
b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando
risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero quando risulta che la
domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire
l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine
sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel
Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la
Commissione non puo' pronunciarsi sulla domanda senza previo esame,
svolto in conformita' ai principi ed alle garanzie fondamentali di
cui al capo secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi
discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato
per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che risultano
oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro.
3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di
carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti
al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai
sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.
4. La decisione di cui al comma 1, lettera b)e b-bis), ed il
verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano
alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il
richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia
stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale
fine si provvede ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dei soggetti
accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 e ai sensi
dell'art. 13, comma 5, del medesimo decreto legislativo nei confronti
dei soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno
per richiesta asilo».
«Art. 35 (Impugnazione). - 1. Avverso la decisione della
Commissione territoriale e' ammesso ricorso dinanzi al tribunale che
ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'appello in cui ha sede
la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento. Il
ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia
richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e la
Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla
protezione sussidiaria. Il ricorso e proposto, a pena di
inammissibilita', nei trenta giorni successivi alla comunicazione del
provvedimento; allo stesso e' allegata copia del provvedimento
impugnato. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi
degli articoli 20 e 21, il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', nei quindici giorni successivi alla comunicazione
del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di
distretto di Corte d'appello in cui ha sede il centro.
2. Avverso la decisione della Commissione nazionale sulla revoca
o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui e'
accordata la protezione sussidiaria, e' ammesso ricorso dinanzi al
tribunale competente in relazione alla Commissione territoriale che
ha emesso il provvedimento che ha riconosciuto lo status di cui e'
stata dichiarata la revoca o la cessazione.
3. Tutte le comunicazioni e notificazioni si eseguono presso
l'avvocato del ricorrente mediante avviso di deposto in cancelleria.
4. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione
monocratica con le modalita' dei procedimenti in camera di consiglio.
5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale,
con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera
di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono
notificati all'interessato e comunicati al pubblico ministero e alla
Commissione nazionale ovvero alla competente Commissione
territoriale.
6. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che
rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di
persona cui e' accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei
commi 1 e 2 sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.
7. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che
dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di
rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria
ovvero avverso la decisione adottata dalla Commissione territoriale
ai sensi dell'art. 22, comma 2, e dell'art. 32, comma 1, lettera
b-bis), non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Il
ricorrente puo' tuttavia chiedere al tribunale, contestualmente al
deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento quando
ricorrano gravi e fondati motivi. In tale caso il tribunale, nei
cinque giorni successivi al deposito, decide con ordinanza non
impugnabile, anche apposta in calce al decreto di fissazione
dell'udienza. Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al
richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di
asilo ed e' disposta l'accoglienza nei centri di cui all'art. 20.
8. La procedura di cui al comma 7 si applica, in ogni caso, al
ricorso presentato dal richiedente di cui agli articoli 20, comma 2,
lettere b), e c) e 21. Il richiedente ospitato nei centri di
accoglienza ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettere b) e c) o
trattenuto ai sensi dell'art. 21 permane nel centro in cui si trova
fino alla adozione dell'ordinanza di cui al comma 7.
9. All'udienza puo' intervenire un rappresentante designato dalla
Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto
impugnato. La Commissione interessata puo' in ogni caso depositare
alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che
ritiene necessari ai fini dell'istruttoria.
10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di
prova necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla
presentazione del ricorso, con cui rigetta il ricorso ovvero
riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e'
accordata la protezione sussidiaria; la sentenza viene notificata al
ricorrente e comunicata al pubblico ministero e alla Commissione
interessata.
11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il
ricorrente ed il pubblico ministero possono proporre reclamo alla
Corte d'appello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della
Corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla
notificazione o comunicazione della sentenza.
12. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata;
tuttavia la Corte d'appello, su istanza del ricorrente, puo' disporre
con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando
ricorrano gravi e fondati motivi.
13. Nel procedimento dinanzi alla Corte d'appello, che si svolge
in camera di consiglio, si applicano i commi 5, 9 e 10.
14. Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello puo'
essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere
proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
notificazione della sentenza. Esso viene notificato ai soggetti di
cui al comma 5, assieme al decreto di fissazione dell'udienza in
camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione
si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c.».
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22.10.2008
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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