DECRETO-LEGGE
2 ottobre 2008
, n. 151
Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di
contrasto alla criminalita' organizzata e all'immigrazione
clandestina.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di evitare
pregiudizi all'attivita' di accertamento e repressione dei reati, che
potrebbero derivare dalla perdita definitiva di dati del traffico
telematico, anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 109;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni volte a incrementare l'attivita' di contrasto alla
criminalita' organizzata e all'immigrazione clandestina;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 settembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro
della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «ha effetto decorsi tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.», sono sostituite dalle
seguenti: «ha effetto a decorrere dal 31 dicembre 2008.»;
b) al comma 5:
1) le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dal 31 dicembre 2008.»;
2) dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«Fino al 31 dicembre 2008 i predetti fornitori di servizi sono
autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in
deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non
ancora cancellati.».
Art. 2.
Impiego del personale delle Forze armate
1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini e
con le medesime modalita' di cui al comma 1, nelle aree ove si
ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza
criminale, un piu' efficace controllo del territorio e' autorizzato,
fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente di 500 militari
delle Forze armate.»;
b) al comma 2, dopo la parola: «comma 1» sono inserite le
seguenti: «e 1-bis»;
c) al comma 4, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis e 2».
Art. 3.
Misure per fronteggiare l'immigrazione clandestina
1. Per fronteggiare l'intensificarsi del fenomeno di immigrazione
clandestina anche al fine di garantire la piu' rapida attuazione
della normativa europea in materia attraverso l'ampliamento ed il
miglioramento della disponibilita' ricettiva dei centri di
identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' autorizzata la
spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per
l'anno 2009, di euro 40.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000
a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed
euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla
costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione.
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
=====================================================================
| 2008 | 2009 | 2010
=====================================================================
Ministero della giustizia | | 7.193.000| 11.212.000
Ministero dell'interno | 3.000.000| 30.307.000| 19.785.000
Ministero della salute | | | 9.473.000
Totale | 3.000.000| 37.500.000| 40.470.000
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 2 ottobre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
La Russa, Ministro della difesa
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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04.10.2008
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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