Emendamenti AS 733 Minori

 

18.22

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        Çb-bis) allÕarticolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

        1) al comma l, sostituire le parole: ÕÕe ai minori comunque affidatiÕÕ con le seguenti: ÕÕe, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidatiÕÕ.

        2) al comma 1-bis, dopo le parole: ÕÕai minori stranieri non accompagnatiÕÕ, inserire le seguenti: ÕÕ, affidati ai sensi dellÕarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutelaÕÕÈ.

 

18.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

(Rimpatrio assistito di minore cittadino dell'Unione europea)

        1.Nei limiti delle risorse annualmente assegnate al  Fondo nazionale per le politiche migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176È.