Emendamenti AS
733 Minori
18.22
Il Governo
Al
comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
Çb-bis) allÕarticolo 32 sono apportate le seguenti
modifiche:
1)
al comma l, sostituire le parole: ÕÕe ai minori comunque affidatiÕÕ con le
seguenti: ÕÕe, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidatiÕÕ.
2)
al comma 1-bis, dopo le parole:
ÕÕai minori stranieri non accompagnatiÕÕ, inserire le seguenti: ÕÕ, affidati ai
sensi dellÕarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a
tutelaÕÕÈ.
18.0.100
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
(Rimpatrio assistito di minore cittadino dell'Unione europea)
1.Nei limiti delle
risorse annualmente assegnate al
Fondo nazionale per le politiche migratorie, le disposizioni relative al
rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni, si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non
accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la
prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo
quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176È.