(Sergio Briguglio
28/10/2008)
ELENCO DEI
PEGGIORI EMENDAMENTI RELATIVI AL DDL SICUREZZA (A.S. 733), RIGUARDANTI LO
STRANIERO
3.2
Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Ç1.
LĠarticolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, primo comma, sostituito dal
seguente:
ĠĠArt.
5. – 1. II coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano pu acquistare la
cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente e
stabilmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo
dieci anni dalla data del matrimonio se residente allĠestero, qualora, al
momento dellĠadozione del decreto di cui allĠarticolo 7, comma 1, non sia
intervenuto lo scioglimento, lĠannullamento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugiĠĠÈ.
3.4
DĠAlia
Al
comma 1, sostituire le parole: Çrisieda legalmente da almeno due anni nel territorio della
Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonioÈ con le seguenti: Çrisieda legalmente da almeno tre anni
nel territorio della Repubblica, oppure dopo sei anni dalla data del
matrimonioÈ.
3.9
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
Ç2-bis. Dopo lĠarticolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n.
91, inserito il seguente:
ĠĠArt.
9-bis. – 1. Nei casi di
cui allĠarticolo 9, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo
straniero, apolide o comunitario preventivamente acquisito il parere del
sindaco del comune di residenza anagrafica del richiedente.
2.
Con il parere di cui al comma 1 il
Sindaco attesta:
a) il requisito della residenza;
b) la congruit dei redditi del richiedente a
garantirne lĠautosufficienza economica, in rapporto anche ai carichi familiari;
c) il grado di integrazione del richiedente nella
comunit locale, in attuazione della Carta dei valori, della cittadinanza e
dellĠintegrazione, approvata con decreto del Ministero dellĠinterno 23 aprile
2007, misurato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto, dei valori e
delle norme della Costituzione ialiana, sulla conoscenza della lingua italiana
e sul livello di partecipazione alla vita sociale ed economica.
3. Il parere di cui al comma 1 espresso entro
trenta giorni dalla data di trasmissione al Sindaco dellĠistanza di concessione
della cittadinanzaĠĠÈ.
3.0.3
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 3-bis.
1.
AllĠarticolo 51, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396 aggiunto infine il seguente periodo: ĠĠNel caso in cui uno dei
nubendi sia cittadino straniero necessaria la presentazione di un documento
attestante la legittimit del soggiorno nel territorio italianoĠĠÈ.
3.0.4
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 3-bis.
1.
AllĠarticolo 116, comma 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante
lĠapprovazione del testo del codice civile, sono aggiunte infine le seguenti
parole: ĠĠnonch un documento attestante la legittimit del soggiorno nel
territorio italianoĠĠÈ.
8.0.7
Vizzini, Berselli, relatori
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 8-bis.
(Modifiche al codice penale)
1.
AllĠarticolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8, inserito
il seguente:
ĠĠ8-bis. La pena della reclusione da tre a dieci anni e
della multa da euro 206 a euro 1549 se il reato aggravato da una o pi delle
circostanze previste allĠarticolo 625, primo comma, se ricorre una o pi delle
circostanze indicate allĠarticolo 61, ovvero se il fatto commesso allĠinterno
di mezzi di pubblico trasporto, nei pressi di istituti di credito, agenzie
finanziarie, uffici postali, sportelli automatici adibiti allĠerogazione di
danaro, ovvero di luoghi destinati allĠesercizio del culto religiosoĠĠÈ.
9.11
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, capoverso, ÇArt.
12-bisÈ,
dopo la parola: ÇStatoÈ
inserire le seguenti: Ço vi soggiorniÈ.
9.12a
Lauro, Fazzone
Al comma 1, capoverso, ÇArt.
12-bisÈ
aggiungere
infine il seguente periodo: ÇSalvo che il fatto costituisca pi
grave reato, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni lo straniero
che al momento dellĠingresso nel territorio nazionale risulti sprovvisto dei
necessari titoli autorizzativiÈ.
9.0.6
Saltamartini, Benedetti
Valentini, Delogu, De Eccher, Scotti, Scarpa Bonazza Buora, Allegrini, Vicari,
Fluttero, De Angelis
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 9-bis.
1.
Dopo lĠarticolo 495-ter del
codice penale, inserito il seguente:
ĠĠArt.
495-quater. – Lo
straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato senza essere munito di un
valido documento di identit ovvero che essendone in possesso lo sopprime, lo
distrugge, lo disperde, lo altera in tutto o in parte o si rifiuta di esibirlo
a richiesta dellĠautorit di polizia, punito con la reclusione da uno a
quattro anniĠĠÈ.
11.0.3
Pastore
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 11-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21
marzo 1978, convertito, con modificazioni
dalla legge 18 maggio 1978, n. 191)
1.
AllĠarticolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito, con modificazioni
dalla legge 18 maggio 78, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il comma 1 aggiunto il
seguente:
ĠĠ1-bis.
In caso di cessione a titolo
oneroso in favore di straniero, il cedente ha lĠobbligo di effettuare la comunicazione
di cui al primo comma, anche se la cessione ha per oggetto immobile diverso da
quelli indicati in detto primo comma ed anche se fatta per un periodo inferiore
ai trenta giorni.ĠĠ;
b)
dopo il comma 3 aggiunto il
seguente:
ĠĠ3-bis.
Nel caso di cessione effettuata
con atto notatile alla comunicazione provvede il notaio.ĠĠ;
c)
dopo il comma 4 aggiunto il
seguente:
ĠĠ4-bis.
Il cedente che ometta la
comunicazione prevista nel comma 1-ĠĠbis, salvo che il fatto costituisca pi
grave reato, punito con la reclusione da ... mesi a ... anni, qualora risulti
che lo straniero sia irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al
momento della cessione. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la
confisca dellĠimmobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di
gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla
vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento
dellĠattivit di repressione e prevenzione dei reati in materia di prevenzione
clandestina.ĠĠÈ.
16.4
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, sostituire le parole: ÇLĠiscrizione anagrafica subordinataÈ con le seguenti: ÇLĠiscrizione e la richiesta di
variazione anagrafica sono subordinateÈ.
Conseguentemente,
dopo il comma 1, inserire il seguente:
Ç1-bis. AllĠarticolo 29, comma 3 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, la lett. a) sostituita dalla seguente:
Ça) di un alloggio conforme ai requisiti
igienico-sanitari, nonch di idoneit abitativa, accertati dai competenti
uffici comunaliÈ.
17.9
DĠAlia
Al
comma 1, capoverso "5-bis" sostituire le
parole: Çil servizio
erogato deve essere segnalato entro dodici ore allĠautorit locale di pubblica
sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento identificativo del
richiedenteÈ con le seguenti: Çil servizio non pu essere
erogato.È e, le parole: Çtale disposizioneÈ con le seguenti: Çtali disposizioniÈ.
18.2
Boscetto, Mugnai
Al
comma 1, lettera a), premettere la seguentea lettera:
Ç0a) allĠarticolo 4, comma 3, apportare le seguenti
modifiche:
1)
dopo le parole: ĠĠo che risulti condannato, ancheĠĠ sono inserite le seguenti:
ĠĠanche con sentenza non defInitiva, compresa quella adottataĠĠ;
2)
dopo il terzo periodo, inserire il seguente: ĠĠImpedisce lĠingresso dello
straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile per uno dei
reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifIcazioni, relativi alla tutela
del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penaleĠĠÈ.
18.4
Boscetto, Mugnai
Al
comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
Ça-bis) allĠarticolo 9, comma 5, dopo il primo periodo,
aggiungere il seguente: ĠĠNel caso di richiesta relativa ai familiari di cui al
comma 1, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi
familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato
ininterrottamente da almeno cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 6.ĠĠÈ.
18.5
Bricolo, Alberto Filippi,
Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, dopo lo lettera a) inserire la seguente:
Ça-bis) allĠarticolo 9 dopo il comma 2 aggiunto il
seguente:
Ç2-bis Il rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornati di lungo periodo subordinato al superamento, da parte del richiedente,
di un test di conoscenza della
lingua italiana, le cui modalit di svolgimento sono determinate con decreto
del Ministro dellĠinternoÈ.
18.8
Carofiglio, Bianco, Maritati, Della Monica, Casson, Incostante, Galperti,
Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena,
DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi
Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire
il comma 5, con il seguente:
Ç5. La convalida comporta
la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
lĠaccertamento dellĠidentit e della nazionalit, ovvero lĠacquisizione di
documenti per il viaggio presenti difficolt, il giudice, su richiesta del
questore, pu prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di
tale termine, il questore esegue lĠespulsione o il respingimento, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il
soggetto trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili
alla sua identificazione, il questore pu chiedere al giudice la proroga del
periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di trenta giorni. La
durata complessiva della permanenza nel centro non pu, in ogni caso, essere
superiore a nove mesiÈ.
18.16
Adamo, Carofiglio, Bianco, Maritati,
Della Monica, Casson, Incostante, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria
Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠambrosio, Latorre, Chiurazzi
Al
comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sostituire la parola: ÇdiciottoÈ con la seguente: ÇnoveÈ.
18.22
Il Governo
Al
comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
Çb-bis) allĠarticolo 32 sono apportate le seguenti
modifiche:
1)
al comma l, sostituire le parole: ĠĠe ai minori comunque affidatiĠĠ con le
seguenti: ĠĠe, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidatiĠĠ.
2)
al comma 1-bis, dopo le parole:
ĠĠai minori stranieri non accompagnatiĠĠ, inserire le seguenti: ĠĠ, affidati ai
sensi dellĠarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a
tutelaĠĠÈ.
18.23
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
Çb-bis) allĠarticolo 5, dopo il comma 2-bis aggiunto il seguente:
ĠĠ2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo
fissato in 200 euro.ĠĠ;
b-ter) allĠarticolo 30, dopo il comma 1-bis aggiunto il seguente:
ĠĠ1-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari sottoposta al pagamento di una
tassa, il cui importo fissato in 200 euro.ĠĠ;
b-quater) dopo lĠarticolo 45, inserito il seguente:
ÇArt. 45-bis.
(Fondo per la prevenzione dei
flussi migratori)
1.
é istituito, presso il Ministero degli esteri, un Fondo per la prevenzione dei
flussi migratori, finalizzato al finanziamento di progetti di sviluppo locale
nei Paesi che hanno stipulato o intendono stipulare con lo Stato italiano
Accordi bilaterali per la gestione dei flussi migratori.
2.
Al Fondo confluisce, ordinariamente, la met del gettito conseguito attraverso
la riscossione delle tasse di cui allĠarticolo 5, comma 2-ter e 30, comma 1-ter. La quota residua del gettito di cui sopra assegnata
allo stato di previsione del Ministero dellĠinterno, a titolo di copertura
delle spese di istruttoria per le attivit inerenti al rilascio e al rinnovo
del permesso di soggiorno.
3.
Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con
il Ministro dellĠinterno, stabilisce le modalit di riscossione e di attuazione
delle disposizioni di cui allĠarticolo 5, comma 2-ter e 30, comma 1-ter.È.
18.25
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
Çb-bis) allĠarticolo 29 il comma 8 sostituito dal
seguente: ĠĠIl nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato entro
centottanta giorni dalla richiestaĠĠÈ.
18.27
Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta,
Vallardi
Al
comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
Çb-bis) lĠarticolo 6, comma 3 sostituito dal seguente:
ĠĠ3.
Lo straniero che, a richiesta degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza,
non ottempera allĠordine di esibizione del passaporto o di altro documento di
identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la
regolare presenza nel territorio dello Stato punito con lĠarresto fino ad un
anno e con lĠammenda sino ad euro 2.000ĠĠÈ.
18.0.1
Pastore
Dopo lĠarticolo, inserire il
seguente:
ÇArt. 18-bis.
(Cessione a titolo oneroso di immobile allo straniero)
1. AllĠarticolo 12 del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge con modificazioni dalla
legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1
aggiunto il seguente:
ĠĠ1-bis. In caso di
cessione a titolo oneroso in favore di straniero, il cedente ha lĠobbligo di
effettuare la comunicazione di cui al primo comma, anche se la cessione ha per
oggetto immobile diverso da quelli indicati in detto primo comma ed anche se
fatta per un periodo inferiore ai trenta giorniĠĠ.
b) dopo il comma 3
aggiunto il seguente:
ĠĠ3-bis. Nel caso di
cessione effettuata con atto notarile alla comunicazione provvede il
notaio.ĠĠÈ.
18.0.3
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
(Modifiche al decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)
1.
Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante ĠĠAttuazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membriĠĠ, sono apportate le seguenti modifiche:
a) lĠarticolo 5, comma 5-bis, primo periodo sostituito dal seguente: ĠĠIn
ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dellĠUnione o il
suo familiare si presenta ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza
nel territorio nazionale, presentando un documento dĠidentit valido per
lĠespatrio. La certificazione rilasciata dagli uffici di polizia costituisce
titolo necessario di attestazione della data di inizio del soggiornoĠĠ;
b) lĠarticolo 9, comma 4 sostituito dal seguente:
ĠĠIl cittadino dellĠUnione dimostra, con idonea documentazione, di disporre,
per s e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non
gravare sul sistema di assistenza pubblicaĠĠÈ.
18.0.4
Bricolo, Stiffoni, Mauro,
Bodega, Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
1.
AllĠarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
sopprimere le seguenti parole: ĠĠo presso lĠufficio della questura competente
in base al luogo di dimora del richiedenteĠĠÈ.
18.0.5
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
1.
I commi 3 e 4 dellĠarticolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 sono
sostituiti dal seguente:
ĠĠ2-bis. Ai fini dellĠobbligo di cui al primo comma, la
persona che non ha fissa dimora iscritta nellĠapposito registro istituito
presso il Ministero dellĠinternoĠĠÈ.
18.0.6
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
1.
AllĠarticolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 sono soppresse le
seguenti parole: ĠĠovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione
di cui allĠart. 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dellĠufficio, con
invito a provvedere nei successivi 30 giorniÈ.
2.
AllĠarticolo 7, comma 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, aggiungere, in fine,
il seguente periodo: ĠĠIn caso di mancata presentazione del rinnovato titolo di
soggiorno o della ricevuta di rinnovo e della dichiarazione di dimora abituale
entro il termine di cui al presente comma, lĠufficio di anagrafe, previo invito
ad adempiere, avvia la procedura di cancellazione anagrafica per
irreperibilitĠĠÈ.
18.0.7
Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi
Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso
di soggiorno)
Dopo lĠarticolo 4 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito il seguente:
ĠĠArt. 4-bis.
(Accordo di integrazione)
1. Ai fini di cui alla
presente legge, si intende con integrazione quel processo finalizzato a
promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel
rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi
reciprocamente a Partecipare alla vita economica, sociale e culturale della
societ.
2.
Contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di
soggiorno ai sensi dellĠarticolo 5, il cittadino straniero sottoscrive un
Accordo di integrazione, articolato per crediti, e si impegna a sottoscrivere
specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validit del
permesso di soggiorno, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) attribuito il
punteggio di dieci crediti al cittadino straniero in possesso dei seguenti
requisiti:
1)
livello adeguato di conoscenza della lingua italiana, certificato in rapporto
agli standard minimi definiti nel Quadro di Riferimento Europeo Comune per le
lingue del Consiglio dĠEuropa;
2)
adesione alla Carta dei valori della cittadinanza e dellĠintegrazione di cui ai
decreto del Ministero dellĠinterno 23 aprile 2007;
3)
conoscenza basilare delle regole fondamentali dellĠordinamento giuridico il cui
rispetto costituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica;
b) allĠatto del
rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino straniero pu incrementare i
crediti attribuiti ai sensi della lett. a), attestando:
1)
la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di
comportamento da cui derivi la decurtazione dei crediti;
2)
il superamento di un corso atto a verificare il livello di integrazione sociale
e culturale del cittadino straniero e il raggiungimento degli obiettivi di integrazione
sottoscritti;
3)
un livello adeguato di partecipazione economica e sociale alla vita della
comunit nazionale e locale;
c) i crediti
assegnati a ciascun cittadino straniero ai sensi delle lettera a) e b) subiscono
decurtazioni, in misura proporzionale alla gravit dellĠinfrazione commessa, in
caso di:
1)
condanna per violazione di una delle norme del codice penale non soggetta
allĠordine di espulsione del giudice;
2)
illeciti amministrativi;
3)
illeciti tributari;
d) nel caso in cui
le decurtazioni di cui alla lettera c) comportino una
riduzione dei crediti in numero inferiore a cinque, i cittadini stranieri, ai
fini del mantenimento del permesso di soggiorno, si sottopongono a corsi di
integrazione volti a coinvolgere lo straniero in attivit socialmente utili;
e) nel caso in cui
le decurtazioni di cui alla lettera c) comportino
lĠazzeramento dei crediti, disposta la revoca del permesso di soggiorno e
lĠespulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore
secondo le modalit di cui allĠarticolo 13, comma 4, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
f) il punteggio
attribuito ai cittadini stranieri ai sensi del comma precedente annotato sul
permesso di soggiorno elettronico.
3. La stipula
dellĠAccordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio
del permesso di soggiorno.
4.
Il Ministero dellĠinterno, con proprio decreto da adottarsi entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con apposite
tabelle, i criteri per lĠassegnazione, lĠincremento e la decurtazione dei
crediti di cui allĠAccordo di integrazione, nel rispetto del principio di
proporzionalit di cui al comma 2, lettera c).
5.
Entro il termine di cui al comma 4, il Ministero dellĠinterno, sentiti il
Ministero dellĠistruzione, dellĠuniversit e della ricerca e il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce con apposito decreto
i criteri per il rilascio delle attestazioni atte a certificare la conoscenza
della lingua italiana ai sensi del comma 2, lettera a), punto 1),
nonch i programmi e le modalit di svolgimento dei corsi di integrazione di
cui al comma 2, lettera b), punto 2).
6.
Allo svolgimento delle attivit connesse alla sottoscrizione, attuazione e
verifica dellĠAccordo di integrazione si provvede a valere sulle risorse umane,
finanziarie e strumentali preposte allĠespletamento delle funzioni relative al
rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.
18.0.8
Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi
Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
(Modifiche allĠarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286)
1. Il comma 4
dellĠarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sostituito
dal seguente: ĠĠLe prestazioni di cui al comma 3 sono erogate previo pagamento
della relativa tariffa ovvero delle quote di compartecipazione alla spesa a
parit con i cittadini italiani qualora i richiedenti risultino privi di
risorse economiche. Nel caso in cui la prestazione da erogare sia classificata
urgente e non differibile, il pagamento della tariffa o della quota di
compartecipazione posticipato. In caso di rifiuto del richiedente alla
corresponsione di quanto dovuto ai sensi del presente comma, le strutture
sanitarie ne trasmettono segnalazione allĠautorit competenteĠĠ.
2.
Il comma 5 dellĠarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
soppresso.
3.
Il comma 6 dellĠarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
sostituito dal seguente: ÇIl costo delle prestazioni erogate agli stranieri
privi di risorse economiche sufficienti finanziato, quanto alle prestazioni
ospedali ere urgenti o comunque essenziali, a valere sulle disponibilit del
Ministero dellĠinterno e, quanto alle rimanenti prestazioni contemplate nel
comma 3, con gli ordinari trasferimenti statali alle Regioni per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionaleÈ.
18.0.11
Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta,
Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
1.
Le Regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del
territorio dal terzo comma dellĠarticolo 117 della Costituzione, possono
concedere lĠautorizzazione per la realizzazione di aree attrezzate alla sosta
delle popolazioni nomadi solo previa indizione, da parte del Comune
territorialmente competente, secondo le disposizioni del relativo statuto, di
apposito referendum popolare,
che si esprima in senso favorevole allĠinterventoÈ.
18.0.12
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
1.
Le Regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del
territorio dal terzo comma dellĠarticolo 117 della Costituzione, possono
concedere lĠautorizzazione per la realizzazione di nuovi edifici destinati a
funzioni di culto, per la ristrutturazione o il loro cambiamento dĠuso, alle
confessioni religiose che non abbiano stipulato intesa con lo Stato secondo
quanto disposto dallĠarticolo 8 della Costituzione, solo previa indizione, da
parte del Comune territorialmente competente, secondo le disposizioni del
relativo statuto, di apposito referendum popolare, che si esprima in senso favorevole allĠintervento
edificativoÈ.
18.0.100
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
(Rimpatrio assistito di minore cittadino
dell'Unione europea)
1.Nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche
migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo
33, comma 2-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni, si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non
accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la
prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo
quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176È.
19.0.23
Mauro Maria Marino
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
(Applicabilit delle misure di
prevenzione
nei confronti dei parcheggiatori abusivi)
1.
AllĠarticolo 7, comma 15-bis,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: ĠĠsecondo
le norme del Capo I, sezione II, del titolo VIĠĠ, inserito il seguente
periodo: ĠĠQuando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in
una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, allĠultima
infrazione consegue lĠapplicazione dei provvedimenti di cui alla legge 27
dicembre 1956, n. 1423, recante misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralitĠĠÈ.