(Sergio Briguglio 28/10/2008)

 

ELENCO DEI PEGGIORI EMENDAMENTI RELATIVI AL DDL SICUREZZA (A.S. 733), RIGUARDANTI LO STRANIERO

 

3.2

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        Ç1. LĠarticolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, primo comma,  sostituito dal seguente:

        ĠĠArt. 5. – 1. II coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano pu˜ acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente e stabilmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo dieci anni dalla data del matrimonio se residente allĠestero, qualora, al momento dellĠadozione del decreto di cui allĠarticolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, lĠannullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugiĠĠÈ.

 

3.4

DĠAlia

Al comma 1, sostituire le parole: Çrisieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonioÈ con le seguenti: Çrisieda legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo sei anni dalla data del matrimonioÈ.

 

3.9

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        Ç2-bis. Dopo lĠarticolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,  inserito il seguente:

        ĠĠArt. 9-bis. – 1. Nei casi di cui allĠarticolo 9, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero, apolide o comunitario  preventivamente acquisito il parere del sindaco del comune di residenza anagrafica del richiedente.

        2. Con il parere di cui al comma 1 il Sindaco attesta:

            a) il requisito della residenza;

            b) la congruitˆ dei redditi del richiedente a garantirne lĠautosufficienza economica, in rapporto anche ai carichi familiari;

            c) il grado di integrazione del richiedente nella comunitˆ locale, in attuazione della Carta dei valori, della cittadinanza e dellĠintegrazione, approvata con decreto del Ministero dellĠinterno 23 aprile 2007, misurato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto, dei valori e delle norme della Costituzione ialiana, sulla conoscenza della lingua italiana e sul livello di partecipazione alla vita sociale ed economica.

        3. Il parere di cui al comma 1  espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione al Sindaco dellĠistanza di concessione della cittadinanzaĠĠÈ.

 

3.0.3

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 3-bis.

        1. AllĠarticolo 51, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396  aggiunto infine il seguente periodo: ĠĠNel caso in cui uno dei nubendi sia cittadino straniero  necessaria la presentazione di un documento attestante la legittimitˆ del soggiorno nel territorio italianoĠĠÈ.

 

3.0.4

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 3-bis.

        1. AllĠarticolo 116, comma 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante lĠapprovazione del testo del codice civile, sono aggiunte infine le seguenti parole: ĠĠnonchŽ un documento attestante la legittimitˆ del soggiorno nel territorio italianoĠĠÈ.

 

8.0.7

Vizzini, Berselli, relatori

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

        1. AllĠarticolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8,  inserito il seguente:

        ĠĠ8-bis. La pena  della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1549 se il reato  aggravato da una o pi delle circostanze previste allĠarticolo 625, primo comma, se ricorre una o pi delle circostanze indicate allĠarticolo 61, ovvero se il fatto  commesso allĠinterno di mezzi di pubblico trasporto, nei pressi di istituti di credito, agenzie finanziarie, uffici postali, sportelli automatici adibiti allĠerogazione di danaro, ovvero di luoghi destinati allĠesercizio del culto religiosoĠĠÈ.

 

9.11

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, capoverso, ÇArt. 12-bisÈ, dopo la parola: ÇStatoÈ inserire le seguenti: Ço vi soggiorniÈ.

9.12a

Lauro, Fazzone

Al comma 1, capoverso, ÇArt. 12-bisÈ aggiungere infine il seguente periodo: ÇSalvo che il fatto costituisca pi grave reato,  punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni lo straniero che al momento dellĠingresso nel territorio nazionale risulti sprovvisto dei necessari titoli autorizzativiÈ.

 

 

 

9.0.6

Saltamartini, Benedetti Valentini, Delogu, De Eccher, Scotti, Scarpa Bonazza Buora, Allegrini, Vicari, Fluttero, De Angelis

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 9-bis.

        1. Dopo lĠarticolo 495-ter del codice penale,  inserito il seguente:

        ĠĠArt. 495-quater. – Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato senza essere munito di un valido documento di identitˆ ovvero che essendone in possesso lo sopprime, lo distrugge, lo disperde, lo altera in tutto o in parte o si rifiuta di esibirlo a richiesta dellĠautoritˆ di polizia,  punito con la reclusione da uno a quattro anniĠĠÈ.

 

11.0.3

Pastore

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 11-bis.

(Modifiche al decreto-legge 21 marzo 1978, convertito, con modificazioni
dalla legge 18 maggio 1978, n. 191)

        1. AllĠarticolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 18 maggio 78, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1  aggiunto il seguente:

        ĠĠ1-bis. In caso di cessione a titolo oneroso in favore di straniero, il cedente ha lĠobbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma, anche se la cessione ha per oggetto immobile diverso da quelli indicati in detto primo comma ed anche se fatta per un periodo inferiore ai trenta giorni.ĠĠ;

            b) dopo il comma 3  aggiunto il seguente:

        ĠĠ3-bis. Nel caso di cessione effettuata con atto notatile alla comunicazione provvede il notaio.ĠĠ;

            c) dopo il comma 4  aggiunto il seguente:

        ĠĠ4-bis. Il cedente che ometta la comunicazione prevista nel comma 1-ĠĠbis, salvo che il fatto costituisca pi grave reato,  punito con la reclusione da ... mesi a ... anni, qualora risulti che lo straniero sia irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al momento della cessione. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dellĠimmobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento dellĠattivitˆ di repressione e prevenzione dei reati in materia di prevenzione clandestina.ĠĠÈ.

 

16.4

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, sostituire le parole: ÇLĠiscrizione anagrafica  subordinataÈ con le seguenti: ÇLĠiscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinateÈ.

        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        Ç1-bis. AllĠarticolo 29, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lett. a)  sostituita dalla seguente:

        Ça) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonchŽ di idoneitˆ abitativa, accertati dai competenti uffici comunaliÈ.

 

17.9

DĠAlia

Al comma 1, capoverso "5-bis" sostituire le parole: Çil servizio erogato deve essere segnalato entro dodici ore allĠautoritˆ locale di pubblica sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento identificativo del richiedenteÈ con le seguenti: Çil servizio non pu˜ essere erogato.È e, le parole: Çtale disposizioneÈ con le seguenti: Çtali disposizioniÈ.

 

18.2

Boscetto, Mugnai

Al comma 1, lettera a), premettere la seguentea lettera:

            Ç0a) allĠarticolo 4, comma 3, apportare le seguenti modifiche:

                1) dopo le parole: ĠĠo che risulti condannato, ancheĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠanche con sentenza non defInitiva, compresa quella adottataĠĠ;

                2) dopo il terzo periodo, inserire il seguente: ĠĠImpedisce lĠingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifIcazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penaleĠĠÈ.

 

18.4

Boscetto, Mugnai

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            Ça-bis) allĠarticolo 9, comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: ĠĠNel caso di richiesta relativa ai familiari di cui al comma 1, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 6.ĠĠÈ.

 

18.5

Bricolo, Alberto Filippi, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, dopo lo lettera a) inserire la seguente:

            Ça-bis) allĠarticolo 9 dopo il comma 2  aggiunto il seguente:

        Ç2-bis Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo  subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalitˆ di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dellĠinternoÈ.

 

18.8

Carofiglio, Bianco, Maritati, Della Monica, Casson, Incostante, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il comma 5, con il seguente:

        Ç5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora lĠaccertamento dellĠidentitˆ e della nazionalitˆ, ovvero lĠacquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltˆ, il giudice, su richiesta del questore, pu˜ prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue lĠespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione, il questore pu˜ chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di trenta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non pu˜, in ogni caso, essere superiore a nove mesiÈ.

 

 

18.16

Adamo, Carofiglio, Bianco, Maritati, Della Monica, Casson, Incostante, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠambrosio, Latorre, Chiurazzi

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sostituire la parola: ÇdiciottoÈ con la seguente: ÇnoveÈ.

 

 

18.22

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        Çb-bis) allĠarticolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

        1) al comma l, sostituire le parole: ĠĠe ai minori comunque affidatiĠĠ con le seguenti: ĠĠe, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidatiĠĠ.

        2) al comma 1-bis, dopo le parole: ĠĠai minori stranieri non accompagnatiĠĠ, inserire le seguenti: ĠĠ, affidati ai sensi dellĠarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutelaĠĠÈ.

 

18.23

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

            Çb-bis) allĠarticolo 5, dopo il comma 2-bis  aggiunto il seguente:

        ĠĠ2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno  sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo  fissato in 200 euro.ĠĠ;

            b-ter) allĠarticolo 30, dopo il comma 1-bis  aggiunto il seguente:

        ĠĠ1-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari  sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo  fissato in 200 euro.ĠĠ;

            b-quater) dopo lĠarticolo 45,  inserito il seguente:

ÇArt. 45-bis.

(Fondo per la prevenzione dei flussi migratori)

        1. é istituito, presso il Ministero degli esteri, un Fondo per la prevenzione dei flussi migratori, finalizzato al finanziamento di progetti di sviluppo locale nei Paesi che hanno stipulato o intendono stipulare con lo Stato italiano Accordi bilaterali per la gestione dei flussi migratori.

        2. Al Fondo confluisce, ordinariamente, la metˆ del gettito conseguito attraverso la riscossione delle tasse di cui allĠarticolo 5, comma 2-ter e 30, comma 1-ter. La quota residua del gettito di cui sopra  assegnata allo stato di previsione del Ministero dellĠinterno, a titolo di copertura delle spese di istruttoria per le attivitˆ inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

        3. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dellĠinterno, stabilisce le modalitˆ di riscossione e di attuazione delle disposizioni di cui allĠarticolo 5, comma 2-ter e 30, comma 1-ter.È.

 

18.25

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            Çb-bis) allĠarticolo 29 il comma 8  sostituito dal seguente: ĠĠIl nulla osta al ricongiungimento familiare  rilasciato entro centottanta giorni dalla richiestaĠĠÈ.

 

18.27

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            Çb-bis) lĠarticolo 6, comma 3  sostituito dal seguente:

        ĠĠ3. Lo straniero che, a richiesta degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza, non ottempera allĠordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato  punito con lĠarresto fino ad un anno e con lĠammenda sino ad euro 2.000ĠĠÈ.

 

18.0.1

Pastore

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

(Cessione a titolo oneroso di immobile allo straniero)

        1. AllĠarticolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1  aggiunto il seguente:

        ĠĠ1-bis. In caso di cessione a titolo oneroso in favore di straniero, il cedente ha lĠobbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma, anche se la cessione ha per oggetto immobile diverso da quelli indicati in detto primo comma ed anche se fatta per un periodo inferiore ai trenta giorniĠĠ.

            b) dopo il comma 3  aggiunto il seguente:

        ĠĠ3-bis. Nel caso di cessione effettuata con atto notarile alla comunicazione provvede il notaio.ĠĠÈ.

 

 

18.0.3

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

        1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante ĠĠAttuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membriĠĠ, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) lĠarticolo 5, comma 5-bis, primo periodo  sostituito dal seguente: ĠĠIn ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dellĠUnione o il suo familiare si presenta ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, presentando un documento dĠidentitˆ valido per lĠespatrio. La certificazione rilasciata dagli uffici di polizia costituisce titolo necessario di attestazione della data di inizio del soggiornoĠĠ;

            b) lĠarticolo 9, comma 4  sostituito dal seguente: ĠĠIl cittadino dellĠUnione dimostra, con idonea documentazione, di disporre, per sŽ e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblicaĠĠÈ.

 

18.0.4

Bricolo, Stiffoni, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

        1. AllĠarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sopprimere le seguenti parole: ĠĠo presso lĠufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedenteĠĠÈ.

 

18.0.5

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

        1. I commi 3 e 4 dellĠarticolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 sono sostituiti dal seguente:

        ĠĠ2-bis. Ai fini dellĠobbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora  iscritta nellĠapposito registro istituito presso il Ministero dellĠinternoĠĠÈ.

 

18.0.6

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

        1. AllĠarticolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 sono soppresse le seguenti parole: ĠĠovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui allĠart. 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dellĠufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorniÈ.

        2. AllĠarticolo 7, comma 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ĠĠIn caso di mancata presentazione del rinnovato titolo di soggiorno o della ricevuta di rinnovo e della dichiarazione di dimora abituale entro il termine di cui al presente comma, lĠufficio di anagrafe, previo invito ad adempiere, avvia la procedura di cancellazione anagrafica per irreperibilitˆĠĠÈ.

 

18.0.7

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso
di soggiorno)

        Dopo lĠarticolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  inserito il seguente:

ĠĠArt. 4-bis.

(Accordo di integrazione)

        1. Ai fini di cui alla presente legge, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a Partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societˆ.

        2. Contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellĠarticolo 5, il cittadino straniero sottoscrive un Accordo di integrazione, articolato per crediti, e si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validitˆ del permesso di soggiorno, nel rispetto delle seguenti condizioni:

            a)  attribuito il punteggio di dieci crediti al cittadino straniero in possesso dei seguenti requisiti:

            1) livello adeguato di conoscenza della lingua italiana, certificato in rapporto agli standard minimi definiti nel Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio dĠEuropa;

                2) adesione alla Carta dei valori della cittadinanza e dellĠintegrazione di cui ai decreto del Ministero dellĠinterno 23 aprile 2007;

                3) conoscenza basilare delle regole fondamentali dellĠordinamento giuridico il cui rispetto costituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica;

            b) allĠatto del rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino straniero pu˜ incrementare i crediti attribuiti ai sensi della lett. a), attestando:

                1) la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione dei crediti;

                2) il superamento di un corso atto a verificare il livello di integrazione sociale e culturale del cittadino straniero e il raggiungimento degli obiettivi di integrazione sottoscritti;

                3) un livello adeguato di partecipazione economica e sociale alla vita della comunitˆ nazionale e locale;

            c) i crediti assegnati a ciascun cittadino straniero ai sensi delle lettera a) e b) subiscono decurtazioni, in misura proporzionale alla gravitˆ dellĠinfrazione commessa, in caso di:

                1) condanna per violazione di una delle norme del codice penale non soggetta allĠordine di espulsione del giudice;

                2) illeciti amministrativi;

                3) illeciti tributari;

            d) nel caso in cui le decurtazioni di cui alla lettera c) comportino una riduzione dei crediti in numero inferiore a cinque, i cittadini stranieri, ai fini del mantenimento del permesso di soggiorno, si sottopongono a corsi di integrazione volti a coinvolgere lo straniero in attivitˆ socialmente utili;

            e) nel caso in cui le decurtazioni di cui alla lettera c) comportino lĠazzeramento dei crediti,  disposta la revoca del permesso di soggiorno e lĠespulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalitˆ di cui allĠarticolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

            f) il punteggio attribuito ai cittadini stranieri ai sensi del comma precedente  annotato sul permesso di soggiorno elettronico.

        3. La stipula dellĠAccordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.

        4. Il Ministero dellĠinterno, con proprio decreto da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con apposite tabelle, i criteri per lĠassegnazione, lĠincremento e la decurtazione dei crediti di cui allĠAccordo di integrazione, nel rispetto del principio di proporzionalitˆ di cui al comma 2, lettera c).

        5. Entro il termine di cui al comma 4, il Ministero dellĠinterno, sentiti il Ministero dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce con apposito decreto i criteri per il rilascio delle attestazioni atte a certificare la conoscenza della lingua italiana ai sensi del comma 2, lettera a), punto 1), nonchŽ i programmi e le modalitˆ di svolgimento dei corsi di integrazione di cui al comma 2, lettera b), punto 2).

        6. Allo svolgimento delle attivitˆ connesse alla sottoscrizione, attuazione e verifica dellĠAccordo di integrazione si provvede a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali preposte allĠespletamento delle funzioni relative al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.

 

18.0.8

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

(Modifiche allĠarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

        1. Il comma 4 dellĠarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  sostituito dal seguente: ĠĠLe prestazioni di cui al comma 3 sono erogate previo pagamento della relativa tariffa ovvero delle quote di compartecipazione alla spesa a paritˆ con i cittadini italiani qualora i richiedenti risultino privi di risorse economiche. Nel caso in cui la prestazione da erogare sia classificata urgente e non differibile, il pagamento della tariffa o della quota di compartecipazione  posticipato. In caso di rifiuto del richiedente alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi del presente comma, le strutture sanitarie ne trasmettono segnalazione allĠautoritˆ competenteĠĠ.

        2. Il comma 5 dellĠarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  soppresso.

        3. Il comma 6 dellĠarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  sostituito dal seguente: ÇIl costo delle prestazioni erogate agli stranieri privi di risorse economiche sufficienti  finanziato, quanto alle prestazioni ospedali ere urgenti o comunque essenziali, a valere sulle disponibilitˆ del Ministero dellĠinterno e, quanto alle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, con gli ordinari trasferimenti statali alle Regioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionaleÈ.

 

 

18.0.11

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

        1. Le Regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dellĠarticolo 117 della Costituzione, possono concedere lĠautorizzazione per la realizzazione di aree attrezzate alla sosta delle popolazioni nomadi solo previa indizione, da parte del Comune territorialmente competente, secondo le disposizioni del relativo statuto, di apposito referendum popolare, che si esprima in senso favorevole allĠinterventoÈ.

 

18.0.12

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

        1. Le Regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dellĠarticolo 117 della Costituzione, possono concedere lĠautorizzazione per la realizzazione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, per la ristrutturazione o il loro cambiamento dĠuso, alle confessioni religiose che non abbiano stipulato intesa con lo Stato secondo quanto disposto dallĠarticolo 8 della Costituzione, solo previa indizione, da parte del Comune territorialmente competente, secondo le disposizioni del relativo statuto, di apposito referendum popolare, che si esprima in senso favorevole allĠintervento edificativoÈ.

18.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

(Rimpatrio assistito di minore cittadino dell'Unione europea)

        1.Nei limiti delle risorse annualmente assegnate al  Fondo nazionale per le politiche migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176È.

19.0.23

Mauro Maria Marino

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

(Applicabilitˆ delle misure di prevenzione
nei confronti dei parcheggiatori abusivi)

        1. AllĠarticolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: ĠĠsecondo le norme del Capo I, sezione II, del titolo VIĠĠ,  inserito il seguente periodo: ĠĠQuando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, allĠultima infrazione consegue lĠapplicazione dei provvedimenti di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralitˆĠĠÈ.