EMENDAMENTI
RELATIVI AL DDL SICUREZZA (A.S. 733), RIGUARDANTI LO STRANIERO
1.7
De
Sena, Lumia, Casson, Bianco, Incostante, Latorre, Carofiglio, Maritati,
Chiurazzi, DĠAmbrosio, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro
Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali
Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:
Ç1-bis. AllĠarticolo 416, sesto comma, del codice penale, le
parole: ĠĠ600, 601 e 602ĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠ600, 601 e 602,
nonch allĠarticolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioniĠĠÈ.
1.8
DĠAlia
Dopo
il comma 1, aggiungere il seguente:
Ç1-bis.
AllĠarticolo 416, comma 6, del codice
penale, le parole: ĠĠ600, 601 e 602ĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠ600,
601 e 602 del codice penale, e 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286ĠĠÈ.
1.0.1
Li Gotti, Belisario, Pardi
Dopo
lĠarticolo, inserire i seguenti:
ÇArt. 1-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1.
Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allĠarticolo 274, comma 1, lettera c), dopo le parole: ĠĠo dai suoi precedenti penaliĠĠ sono
inserite le seguenti: ĠĠo giudiziari, ovvero dalle risultanze desumibili dal
servizio informatico previsto dallĠarticolo 97 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del presente codice di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271ĠĠ, e dopo le parole: ĠĠsussiste il concreto pericolo che
questi commettaĠĠ, sono inserite le seguenti: ĠĠuno dei delitti di cui
allĠarticolo 380, ovvero altriĠĠ;
b) allĠarticolo 275, il comma 1-bis sostituito dal seguente:
ĠĠ1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, le
misure cautelari personali sono sempre disposte quando, anche tenendo conto
degli elementi sopravvenuti, risultano sussistere le esigenze cautelari
previste dallĠarticolo 274, la condanna riguarda uno dei delitti previsti
dallĠarticolo 380, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque
anni precedenti per delitti della stessa indoleĠĠ;
c) allĠarticolo 275, il comma 2-ter abrogato;
d) allĠarticolo 275, il comma 3 sostituito dal
seguente:
ĠĠ3.
La custodia in carcere pu essere disposta soltanto quando ogni altra misura
risulti inadeguata. é applicata la custodia in carcere, salvo che siano
acquisiti elementi dai quali risulti la mancanza di esigenze cautelari, quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ad uno dei delitti di cui ai
seguenti articoli:
a) 423-bis, primo, terzo e quarto comma, 439, 440, 624-bis e 628 del codice penale;
b) 407, comma 2, lettera a), ad esclusione di quelli di cui allĠarticolo 609-quater del codice penale, quando il fatto sia di minore
gravit;
c) 12, commi 3-bis e 3-ter,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
d) 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
f) allĠarticolo 310, il comma 3 abrogatoĠĠ;
e) allĠarticolo 311, dopo il comma 5, aggiunto il
seguente:
ĠĠ5-bis. Il ricorso per cassazione avverso la decisione con
la quale il tribunale, accogliendo lĠappello del pubblico ministero, dispone
una misura cautelare non ha effetto sospensivoĠĠ;
f) allĠarticolo 392 il comma 1-bis sostituito dal seguente:
ĠĠ1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 572, 600, 600-bis,
600-ter, anche se relativo al
materiale pornografico di cui allĠarticolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale il pubblico ministero, anche su
richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio allĠassunzione della
testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne,
anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1ĠĠ;
g) allĠarticolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
h) allĠarticolo 602, il comma 2 abrogato;
i) allĠarticolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: ĠĠdella legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni,ĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠdi cui agli
articoli 600-bis e 628 del
codice penale,ĠĠ.
1.0.3
Saltamartini, De Eccher,
Scotti, De Angelis, Scarpa Bonazza Buora, Allegrini, Malan, Vicari
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 1-bis.
1.
AllĠarticolo 656 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 sostituito dal seguente:
ĠĠ1.
Quando deve essere eseguita una condanna a pena detentiva ovvero alla pena
dellĠespulsione il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale
se il condannato non detenuto ne dispone la carcerazione. Copia dellĠordine
consegnata allĠinteressato. LĠespulsione eseguita dallĠautorit di pubblica
sicurezza mediante accompagnamento alla frontiera dello stato di appartenenza
ovvero quando ci non sia possibile alla frontiera dello stato di provenienza.
LĠesecuzione deve avvenire entro un termine non superiore alla durata della
pena detentiva da espiare. Alla scadenza del suddetto termine, che decorre
dallĠinizio della carcerazione, il condannato ove non ancora espulso rimesso
in libert e la pena dichiarata estinta.ĠĠ;
b) al comma 9 aggiunta la seguente lettera:
ĠĠd) nei confronti dei condannati allĠespulsione dallo
StatoĠĠÈ.
1.0.5
Saltamartini, De Angelis,
Benedetti Valentini, Fluttero, Delogu, Allegrini, Fleres, Piscitelli, De
Eccher, Scotti, Vicari, Scarpa Bonazza Buora, Malan
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 1-bis.
1.
AllĠarticolo 18, del codice penale, il primo comma sostituito dal seguente:
ĠĠSotto
la denominazione di pene detentive o restrittive della libert personale la
legge comprende lĠergastolo, la reclusione, lĠarresto e lĠespulsione dal
territorio nazionaleĠĠÈ.
1.0.6
Saltamartini
Dopo
l'articolo, inserire il seguente:
ÇArt. 1-bis.
1.
AllĠarticolo 23, del codice penale, dopo il terzo comma aggiunto il seguente:
ĠĠLo
straniero condannato per delitto doloso punito con la pena in concreto della
reclusione non superiore ad anni due, pu essere ammesso alla sostituzione
della pena detentiva con lĠespulsione dallo Stato. Il giudice tiene conto delle
circostanze di cui allĠarticolo 133. La pena dellĠespulsione sostituisce
altres le concorrenti pene pecuniarie e le sanzioni accessorie e le misure di
sicurezzaĠĠÈ.
3.1
Pistorio
Al
comma 1 premettere il seguente:
Ç01.
Dopo lĠarticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 aggiungere il seguente:
ĠĠArt.
3-bis. – 1. Il figlio,
anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti
dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in Italia
entro il 21 novembre 1995 (accordi di Dayton), qualora non abbia gi acquistato
la cittadinanza italiana ai sensi dellĠarticolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, comunque considerato
cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale
dellĠinteressato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio
nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
Le disposizioni del comma 1 si
applicano anche a chi nato nel territorio della Repubblica successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri
requisiti prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che almeno uno dei
genitori del minore, oltre a dimorare gi nel territorio nazionale alla data di
entrata in vigore della presente legge, abbia continuato a dimorarvi senza
interruzioni fino alla nascita del medesimo.
3.
Chi ha acquistato la cittadinanza
ai sensi dei commi 1 e 2 la perde qualora, durante la minore et, acquisti la
cittadinanza di un altro StatoĠĠÈ.
3.2
Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Ç1.
LĠarticolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, primo comma, sostituito dal
seguente:
ĠĠArt.
5. – 1. II coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano pu acquistare la
cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente e
stabilmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo
dieci anni dalla data del matrimonio se residente allĠestero, qualora, al
momento dellĠadozione del decreto di cui allĠarticolo 7, comma 1, non sia
intervenuto lo scioglimento, lĠannullamento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugiĠĠÈ.
3.3
Li Gotti, Belisario, Pardi
Al
comma 1, sostituire le parole: Çpu acquistareÈ con
le seguenti: Çacquista,
previa istanza,È.
3.4
DĠAlia
Al
comma 1, sostituire le parole: Çrisieda legalmente da almeno due anni nel territorio della
Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonioÈ con le seguenti: Çrisieda legalmente da almeno tre anni
nel territorio della Repubblica, oppure dopo sei anni dalla data del
matrimonioÈ.
3.5
Poretti, Perduca
Al
comma 1, dopo le parole: Çcomma 1È, inserire le
seguenti: Çe
comunque non oltre un anno dalla presentazione dellĠistanzaÈ.
3.6
Casson, Bianco, DĠAmbrosio,
Latorre, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino,
Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Incostante, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi
Dopo
il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:
Ç1-bis. Anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge,
il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori
provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in
Italia entro il 21 novembre 1995, che non abbia gi acquistato la cittadinanza
italiana ai sensi dellĠarticolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, comunque
considerato cittadino italiano per nascita, qualora sia comprovata la presenza
non occasionale dellĠinteressato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori,
nel territorio nazionale, alla data di entrata in vigore della presente legge.
1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche a chi nato nel territorio
della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, ove sussistano gli altri requisiti di cui al comma 1-bis e sia comprovato che almeno uno dei genitori del
minore, oltre a dimorare gi nel territorio nazionale alla data di entrata in
vigore della presente legge, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fmo
alla nascita del medesimo.
1-quater. Chi ha acquisito la cittadinanza ai sensi dei
commi 1-bis e 1-ter la perde se, durante la minore et, acquista la
cittadinanza di un altro StatoÈ.
3.7
Carofiglio, Bianco, Incostante,
Latorre, Della Monica, Casson, DĠAmbrosio, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti,
Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Maritati, Chiurazzi
Dopo
il comma 1 aggiungere, infine, il seguente:
Ç1-bis. LĠarticolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91
sostituito dal seguente:
ĠĠArt.
1. – 1. é cittadino per
nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi nato nel territorio della Repubblica se
entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza
dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;
c) chi nato nel territorio della Repubblica da
genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza
interruzioni, da almeno tre anni;
d) chi nato nel territorio della Repubblica da
genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente
risieda.
2. Nei casi di cui alle lettere c) e d)
del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore et, il soggetto
pu rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza
italiana.
3. é considerato cittadino per nascita il figlio di
ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il
possesso di altra cittadinanzaĠĠÈ.
3.8
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
Ç2-bis. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto,
riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui allĠarticolo 9
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono soggette al pagamento di una tassa di
importo pari ad euro 200.
2-ter. é istituito, presso il Ministero degli esteri, un
Fondo per la prevenzione dei flussi migratori, finalizzato al finanziamento di
progetti di sviluppo locale nei Paesi che hanno stipulato o intendono stipulare
con lo Stato italiano Accordi bilaterali per la gestione dei flussi migratori.
Al Fondo confluisce, ordinariamente, la met del gettito conseguito attraverso
la riscossione dei contributi di cui al comma 2-bis. La quota residua del gettito di cui sopra assegnata
allo stato di previsione del Ministero dellĠinterno, a titolo di copertura
delle spese di istruttoria per le attivit in materia di cittadinanzaÈ.
3.9
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
Ç2-bis. Dopo lĠarticolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n.
91, inserito il seguente:
ĠĠArt.
9-bis. – 1. Nei casi di
cui allĠarticolo 9, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo
straniero, apolide o comunitario preventivamente acquisito il parere del
sindaco del comune di residenza anagrafica del richiedente.
2.
Con il parere di cui al comma 1 il
Sindaco attesta:
a) il requisito della residenza;
b) la congruit dei redditi del richiedente a
garantirne lĠautosufficienza economica, in rapporto anche ai carichi familiari;
c) il grado di integrazione del richiedente nella comunit
locale, in attuazione della Carta dei valori, della cittadinanza e
dellĠintegrazione, approvata con decreto del Ministero dellĠinterno 23 aprile
2007, misurato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto, dei valori e
delle norme della Costituzione ialiana, sulla conoscenza della lingua italiana
e sul livello di partecipazione alla vita sociale ed economica.
3. Il parere di cui al comma 1 espresso entro
trenta giorni dalla data di trasmissione al Sindaco dellĠistanza di concessione
della cittadinanzaĠĠÈ.
3.10
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
Ç2-bis. Dopo lĠarticolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n.
91, inserito il seguente:
ĠĠArt.
9-bis. – 1. Ai fini
dellĠelezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza,
allĠistanza o dichiarazione dellĠinteressato deve essere comunque allegata la
certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per leggeÈ.
3.11
Poretti, Perduca
Dopo
il comma 1 aggiungere il seguente:
Ç2.
LĠarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 364 del 1994
sostituito dal seguente:
ĠĠArt.
3. – 1. Per quanto
previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per
la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento di
trecentosessantacinque giorni dalla data di presentazione della domandaĠĠÈ.
3.0.2
Lauro
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 3-bis.
(Modifica alla legge 5 febbraio
1992, n. 91)
1.
Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori
provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in
Italia entro il 21 novembre 1995 (accordi di Dayton), qualora non abbia gi
acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dellĠarticolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, comunque
considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non
occasionale dellĠinteressato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel
territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi nato nel territorio
della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo commal e sia
comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare gi nel
territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia
continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.
3.
Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi l e 2 la perde se, durante
la minore et, acquista la cittadinanza di un altro statoÈ.
3.0.3
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 3-bis.
1.
AllĠarticolo 51, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396 aggiunto infine il seguente periodo: ĠĠNel caso in cui uno dei
nubendi sia cittadino straniero necessaria la presentazione di un documento
atte stante la legittimit del soggiorno nel territorio italianoĠĠÈ.
3.0.4
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 3-bis.
1.
AllĠarticolo 116, comma 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante
lĠapprovazione del testo del codice civile, sono aggiunte infine le seguenti
parole: ĠĠnonch un documento attestante la legittimit del soggiorno nel
territorio italianoĠĠÈ.
8.1
DĠAmbrosio
Sopprimere
lĠarticolo.
8.2
Maritati, Bianco, Carofiglio, Latorre, Incostante, Della Monica, Casson,
Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De
Sena, Chiurazzi, Adamo
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
Ça) Dopo lĠarticolo
610 inserito il seguente:
ĠĠArt. 610-bis.
– (Impiego di minori nellĠaccattonaggio). – Salvo che il
fatto costituisca pi grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una
persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero
permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorit o affidata alla sua
custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare,
punito con la reclusione fino a tre anni.
La
pena della reclusione fmo a due anni nei casi in cui la persona offesa ha
unĠet compresa tra i quattordici e i diciotto anniĠĠÈ
8.3
DĠAlia
Al comma 1, lettera a), capoverso
"art. 600-octies", aggiungere, in fine,
le seguenti parole: ÇNel caso di impiego di minori sotto i
tre anni, la pena della reclusione da uno a cinque anniÈ.
8.4
Incostante, Bianco, Carofiglio, Latorre, Della Monica, Maritati, Casson,
Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De
Sena, Chiurazzi, D'Ambrosio, Adamo
Al comma 1, lettera b), capoverso
ÇArt. 602-bisÈ, allĠalinea, sostituire le parole: Çdi
cui al primo comma deiÈ con le seguenti: Çprevisti
daiÈ.
8.5
Maritati, Anna Maria Serafini, Della Monica, Carofiglio, Bianco, Latorre,
Incostante, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci,
Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Adamo
Al comma 1, lettera b), capoverso
ÇArt. 602-bisÈ, dopo le parole: Çdel
genitoreÈ, aggiungere, in fine, le seguenti: Ç, previa valutazione del
Tribunale dei minorenni in ordine alla compatibilit di tale pena con il
superiore interesse del minoreÈ.
8.6
DĠAlia
Al
comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
Çc-bis) allĠarticolo 609-decies, dopo le parole: ĠĠ600-quinquiesĠĠ, sono aggiunte le seguenti: ĠĠ600-octiesĠĠÈ.
8.0.7
Vizzini, Berselli, relatori
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 8-bis.
(Modifiche al codice penale)
1.
AllĠarticolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8, inserito
il seguente:
ĠĠ8-bis. La pena della reclusione da tre a dieci anni e
della multa da euro 206 a euro 1549 se il reato aggravato da una o pi delle
circostanze previste allĠarticolo 625, primo comma, se ricorre una o pi delle
circostanze indicate allĠarticolo 61, ovvero se il fatto commesso allĠinterno
di mezzi di pubblico trasporto, nei pressi di istituti di credito, agenzie
finanziarie, uffici postali, sportelli automatici adibiti allĠerogazione di
danaro, ovvero di luoghi destinati allĠesercizio del culto religiosoĠĠÈ.
8.0.10
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 8-bis.
1.
AllĠarticolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, la lettera e) sostituita dalla seguente:
ĠĠe) delitto di violazione di domicilio previsto
dallĠarticolo 614, quarto comma, delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dallĠarticolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna
delle circostanze aggravanti previste dallĠarticolo 625, primo comma, numeri
2), 3). 4). e 5);ĠĠÈ.
8.0.13
Anna Maria Serafini, Maritati, Bianco, Carofiglio, Latorre, Incostante,
Della Monica, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci,
Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Adamo
Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 8-bis.
(Tutela della salute del minore straniero)
1. Dopo lĠarticolo 35 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, inserito il seguente:
ĠĠArt. 35-bis. -
(Diritto del minore alla salute) – 1. Fermo quanto previsto
dagli articoli 34 e 35, il minore straniero presente sul territorio nazionale
ha diritto di usufruire delle prestazioni mediche pediatri che a prescindere
dalla condizione di regolarit del soggiorno e dallĠiscrizione al Servizio
sanitario nazionaleĠĠ.
2. Agli oneri
derivanti dallĠattuazione del presente articolo, valutati in euro 12.500.000
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nellĠambito dellĠunit previsionale di base ĠĠOneri comuni di parte
correnteĠĠ, istituita nellĠambito del programma ĠĠFondi di riserva e
specialiĠĠ, dello stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle
finanze per lĠanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dellĠeconomia e delle
finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancioĠĠÈ.
9.1
Casson, Bianco, Maritati, Livi
Bacci, Carofiglio, Incostante, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro
Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo,
Micheloni, Chiurazzi
Sopprimere
lĠarticolo.
9.2
DĠAlia
Sopprimere
lĠarticolo.
9.3
Poretti, Perduca
Sopprimere
lĠarticolo.
9.4
Li Gotti, Belisario, Pardi
Sopprimere
lĠarticolo.
9.5
Li Gotti, Belisario, Pardi
Sostituire lĠarticolo con il seguente:
ÇArt. 9.
1. LĠarticolo 495 del
codice penale sostituito dal seguente:
ĠĠArt. 495. – (Falsa
attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale o allĠautorit giudiziaria
sullĠidentit o su qualit personali proprie o di altri). – Chiunque, a
seguito di espressa richiesta, dichiara o attesta falsamente a un pubblico
ufficiale nellĠesercizio delle funzioni o del servizio, ovvero in un atto
pubblico, la propria identit o stato o altre qualit della propria o
dellĠaltrui persona punito con la reclusione da uno a sei anni. Alla stessa
pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere
riprodotta in un atto pubblico, ovvero se la falsa dichiarazione sulla propria
identit, sul proprio stato o sulle proprie qualit personali resa da un
imputato allĠautorit giudiziaria o ad autorit da essa delegata, ovvero se,
per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione
penale iscritta sotto falso nomeĠĠ.
2. Dopo lĠarticolo 496
del codice penale aggiunto il seguente:
ĠĠArt. 496-bis.
– (Rifiuto di collaborazione in ordine allĠidentificazione propria o di
altri). – Chiunque, fuori dai casi indicati dagli articoli
precedenti, interrogato sullĠidentit, sullo stato o su altre qualit della
propria o dellĠaltrui persona da un pubblico ufficiale o da persona incaricata
di un pubblico servizio, nellĠesercizio delle funzioni o del servizio, non collabora
alla propria o allĠaltrui identificazione punito con la reclusione da uno a
due anniĠĠ.
3. AllĠarticolo 381,
comma 2, del codice di procedura penale aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
ĠĠm-quinquies)
rifiuto di collaborazione in ordine allĠidentificazione propria o di altri e
false dichiarazioni sullĠidentit o su qualit personali proprie o di altri,
previsti dagli articoli 496 e 496-bis del codice penaleĠĠ.
3. Dopo il comma 2
dellĠarticolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti
i seguenti:
ĠĠ2-bis. Nel corso di
operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 572, 583 e 583-bis dei codice penale o per
uno dei delitti previsti dallĠarticolo 380 dei codice di procedura penale,
sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero nel corso di
interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, quando siano
accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno
straniero od apolide ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua
incolumit, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza
familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore
della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorit, rilascia lo
speciale permesso di soggiorno di cui al comma 1 per consentire alla vittima di
sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare ad un programma di
assistenza ed integrazione sociale.
2-ter. Con la proposta
o il parere di cui al comma 2-bis, sono comunicati al questore gli
elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con
particolare riferimento alla gravit ed attualit del pericolo di vita. Ove
necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico
ministero presso il tribunale per i minori, il permesso di soggiorno di cui al
comma 2-bis esteso ai figli minori dello straniero o apolide vittima
della violenza familiareĠĠÈ.
9.6
Incostante, Casson, Bianco,
Maritati, Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria
Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi
Sostituire
lĠarticolo con il seguente:
ÇArt. 9.
(Fondo per il finanziamento dei
premi di produttivit
alle forze dellĠordine)
1.
Presso il Ministero dellĠinterno istituito il ĠĠFondo a sostegno del
finanziamento dei premi di produttivit alle forze dellĠordineĠĠ, destinato a
finanziare, con le risorse previste dallĠarticolo 20, i premi di produttivit
per le forze dellĠordine impegnate in operazioni e attivit di prevenzione e
contrasto della criminalit organizzata.
2.
Il Ministro dellĠinterno autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per lĠattuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo, recante anche la disciplina di
riparto delle risorse appositamente stanziateÈ.
Conseguentemente,
al comma 1 dellĠart. 20 sopprimere le parole da: ÇdestinatiÈ sino a: Çed espulsioneÈ.
9.7
Casson, Bianco, Incostante,
Maritati, Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria
Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi
Sostituire
lĠarticolo con il seguente:
ÇArt. 9.
(Fondo per il finanziamento dei
premi di produttivit
alle forze dellĠordine)
1.
Presso il Ministero dellĠinterno istituito il ĠĠFondo a sostegno del
finanziamento dei premi di produttivit alle forze dellĠordineĠĠ, destinato a
finanziare, con le risorse previste dallĠarticolo 20, i premi di produttivit
per le forze dellĠordine.
2.
Il Ministro dellĠinterno autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per lĠattuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo, recante anche la disciplina di
riparto delle risorse appositamente stanziateÈ.
Conseguentemente,
al comma 1 dellĠart. 20 sopprimere le parole da: ÇdestinatiÈ sino a: Çed espulsioneÈ.
9.8
Casson, Bianco, DĠAmbrosio,
Latorre, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino,
Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Incostante, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi
Sostituire
lĠarticolo con il seguente:
ÇArt. 9.
(Fondo per le indagini in
materia di criminalit organizzata)
1.
Presso il Ministero dellĠinterno istituito il ÇFondo per le indagini in
materia di criminalit organizzataÈ, destinato allĠacquisto di risorse e mezzi
per lĠespletamento di indagini di polizia giudiziaria in materia di criminalit
organizzata.
2.
Il Ministro dellĠinterno autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per lĠattuazione
delle disposizioni di cui al presente articoloÈ.
Conseguentemente,
al comma 1 dellĠart. 20 sopprimere le parole da: ÇdestinatiÈ sino a: Çed espulsioneÈ.
9.9
Lauro, Fazzone
Al comma 1, capoverso ÇArt. 12-bisÈ sostituire il
comma 1 con il seguente:
Ç1. Salvo che il fatto
costituisca pi grave reato, punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni lo straniero che al momento dellĠingresso nel territorio nazionale risulti
sprovvisto dei necessari titoli autorizzativi, quando lĠingresso non avvenga in
presenza delle condizioni previste dal comma primo dellĠarticolo 19 o comunque
per un giustificato motivo. In ogni caso il respingimento esclude la
sussistenza del reatoÈ.
9.10
Pistorio
Al comma 1, capoverso ÇArt.
12-bis.È,
sostituire
il comma 1 con il seguente:
ÇArt. 12-bis. –
(Ingresso illegale nel territorio dello Stato) – 1. Salvo che il
fatto costituisca pi grave reato, punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni lo straniero che al momento dellĠingresso nel territorio nazionale
risulti sprovvisto dei necessari titoli autorizzativi, quando lĠingresso non
avvenga in presenza delle condizioni previste dallĠart. 19, comma 1, o comunque
per un giustificato motivo. In ogni caso il respingimento esclude la
sussistenza del reatoÈ.
9.11
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, capoverso, ÇArt.
12-bisÈ,
dopo la parola: ÇStatoÈ
inserire le seguenti: Ço vi soggiorniÈ.
9.12
Incostante, Bianco, Casson,
Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Latorre, Mauro Maria Marino,
Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi
Al
comma 1, capoverso ÇArt.
12-bisÈ,
sostituire le parole: Çin
violazione delleÈ con le seguenti: Çviolando intenzionalmente leÈ.
9.12a
Lauro, Fazzone
Al comma 1, capoverso, ÇArt.
12-bisÈ
aggiungere
infine il seguente periodo: ÇSalvo che il fatto costituisca pi
grave reato, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni lo straniero
che al momento dellĠingresso nel territorio nazionale risulti sprovvisto dei
necessari titoli autorizzativiÈ.
9.12b
Lauro, Fazzone
Al comma 1, capoverso, ÇArt.
12-bisÈ,
aggiungere,
in fine, il seguente periodo: ÇIn ogni caso il
respingimento esclude la sussistenza del reatoÈ.
9.13
Casson, Bianco, Latorre, Della
Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci,
Sanna, Vitali, De Sena, Incostante, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi
Al
comma 1, capoverso ÇArt.
12-bisÈ, sopprimere le parole da: Ç obbligatorioÈ sino
a: Çdel fatto eÈ.
9.14
Li Gotti, Belisario, Pardi
Al
comma 1, capoverso ÇArt.
12-bisÈ,
sopprimere le parole: Ç
obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto eÈ.
9.15
Li Gotti, Belisario, Pardi
Al comma 1, capoverso ÇArt.
12-bisÈ, dopo le
parole: Çarresto dellĠautore del fattoÈ aggiungere le seguenti: Ç
ad eccezione del caso in cui questi abbia diritto a protezione internazionale
ai sensi dellĠarticolo 31 comma 1 della convenzione di Ginevra, del 28 luglio
1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal
protocollo di New York del 31 gennaio 1967.È.
9.16
Casson, Bianco, Maritati, Incostante, Carofiglio, Della Monica, Galperti,
Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena,
Latorre, Adamo, Chiurazzi
Al comma 1, capoverso ÇArt.
12-bisÈ,
sostituire
il comma 3 con i seguenti:
Ç3. Fermo quanto disposto
dagli articoli 13, comma 2-bis e 19, il giudice, nel pronunciare sentenza
di condanna o nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444
del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, quando non
ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai
sensi dellĠarticolo 163 del codice penale, pu sostituire la pena con la misura
dellĠespulsione con divieto di reingresso nel territorio dello Stato, per un
periodo compreso tra cinque e dieci anni.
3-bis. LĠespulsione
di cui al comma 3 eseguita dal questore anche se la sentenza non
irrevocabile, secondo le modalit di cui allĠarticolo 13, comma 4.
3-ter. Se lo
straniero espulso a norma del comma 3 rientra illegalmente nel territorio dello
Stato prima del termine previsto dal comma 3, la sanzione sostitutiva
revocata dal giudice competenteÈ.
9.17
Li Gotti, Belisario, Pardi
Al
comma 1, capoverso ÇArt.
12-bisÈ,
al comma 3 inserire le seguenti parole: Çdopo averne valutata la pericolosit socialeÈ.
9.18
Saia
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Ç1-bis. In attesa
della ridefinizione per il 2009-2011 dei limiti pro die e pro capite dei contratti
per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea
ed assistenza, come ridefiniti ai sensi del comma 1, i contratti con scadenza
nel 2008, che gi comportano un minore costo di almeno il 20 per cento sul
limite pro die e pro capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal
decreto del Ministro dellĠinterno previsto dallĠarticolo 1, comma 14, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati a parit di oneri per un
ulteriore triennio, a parit di condizioni di assistenza per gli immigrati.È.
9.19
Saia
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Ç1-bis. I contratti
per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea
ed assistenza, come ridefiniti ai sensi del comma 1, con scadenza nel 2008,
sono rinnovati, a parit di condizioni di assistenza per gli immigrati, con un
ribasso di costo di almeno il 5 per cento sul limite pro die e pro capite stabilito per
il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dellĠinterno previsto
dallĠarticolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I contratti in
essere che gi rispettano tale condizione sono prorogati a parit di oneri per
un ulteriore triennio.È.
9.20
Saia
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Ç1-bis. I contratti
per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea
ed assistenza, come ridefiniti ai sensi del comma 1, con scadenza nel 2008, che
gi comportano un minore costo di almeno il 20 per cento sul limite pro-die e pro-capite stabilito per
il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dellĠinterno previsto
dallĠarticolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
prorogati a parit di oneri per un ulteriore triennio, a parit di condizioni
di assistenza per gli immigratiÈ.
9.0.3
Li Gotti, Belisario, Pardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente
ÇArt. 9-bis.
(Modifiche della disciplina in
tema di repressione della tratta di persone)
1.
Dopo lĠarticolo 10 della legge 11 agosto 2003 n. 228 inserito il
seguente:
ÇArt.
10-bis. 1. Per i delitti previsti
dagli articoli 600, 601, 602 e 416, comma 6, codice penale le pene sono
diminuite fino alla met nei confronti dellĠimputato che si adopera per evitare
che lĠattivit delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando
concretamente lĠautorit di polizia o lĠautorit giudiziaria nella raccolta di
elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lĠindividuazione
e la cattura di uno o pi autori dei reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti.
2.
AllĠarticolo 13, comma 5, ultimo periodo del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, e
successive modificazioni dopo le parole: ĠĠoltre che misure straordinarie
eventualmente necessarieĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠ, ivi compreso il
rilascio di permesso di soggiorno, anche ai fini del ricongiungimento
familiareĠĠ.
3.
NellĠarticolo 416, comma 6, del codice penale, le parole: ĠĠ600, 601 e 602ĠĠ
sono sostituite dalle seguenti: ĠĠ600, 601 e 602 del codice penale, e 12 del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286ĠĠÈ.
9.0.5
Saltamartini, Benedetti
Valentini, Delogu, De Eccher, Scotti, Scarpa Bonazza Buora, Allegrini, Vicari,
Fluttero, De Angelis, Malan
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 9-bis.
1.
Dopo lĠarticolo 72 del codice di procedura penale, inserito il seguente:
Ç
Art.72-bis. - (Revoca
dellĠordinanza di sospensione dellĠimputato espulso). – 1. Il Giudice dispone con ordinanza la
sospensione del procedimento nei confronti dellĠimputato in stato di libert
che sia stato espulso in esecuzione di sentenza di condanna irrevocabile. La
sospensione revocata ove si accerti lĠavvenuto reingresso illegale, anche
temporaneo, nel territorio dello Stato Ovvero sia emessa ordinanza di custodia
cautelare.
2.
Per reati relativi ai procedimenti in corso, commessi anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, consentito allĠimputato di
richiedere anche in grado di appello lĠapplicazione della pena dellĠespulsione
alle condizioni di cui allĠarticolo 444ĠĠÈ.
9.0.6
Saltamartini, Benedetti
Valentini, Delogu, De Eccher, Scotti, Scarpa Bonazza Buora, Allegrini, Vicari,
Fluttero, De Angelis
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 9-bis.
1.
Dopo lĠarticolo 495-ter del
codice penale, inserito il seguente:
ĠĠArt.
495-quater. – Lo
straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato senza essere munito di un
valido documento di identit ovvero che essendone in possesso lo sopprime, lo
distrugge, lo disperde, lo altera in tutto o in parte o si rifiuta di esibirlo
a richiesta dellĠautorit di polizia, punito con la reclusione da uno a
quattro anniĠĠÈ.
11.0.3
Pastore
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 11-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21
marzo 1978, convertito, con modificazioni
dalla legge 18 maggio 1978, n. 191)
1.
AllĠarticolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito, con
modificazioni dalla legge 18 maggio 78, n. 191, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
dopo il comma 1 aggiunto il
seguente:
ĠĠ1-bis.
In caso di cessione a titolo
oneroso in favore di straniero, il cedente ha lĠobbligo di effettuare la
comunicazione di cui al primo comma, anche se la cessione ha per oggetto
immobile diverso da quelli indicati in detto primo comma ed anche se fatta per
un periodo inferiore ai trenta giorni.ĠĠ;
b)
dopo il comma 3 aggiunto il
seguente:
ĠĠ3-bis.
Nel caso di cessione effettuata
con atto notatile alla comunicazione provvede il notaio.ĠĠ;
c)
dopo il comma 4 aggiunto il
seguente:
ĠĠ4-bis.
Il cedente che ometta la
comunicazione prevista nel comma 1-ĠĠbis, salvo che il fatto costituisca pi
grave reato, punito con la reclusione da ... mesi a ... anni, qualora risulti
che lo straniero sia irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al
momento della cessione. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la
confisca dellĠimmobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di
gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla
vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento
dellĠattivit di repressione e prevenzione dei reati in materia di prevenzione
clandestina.ĠĠÈ.
16.1
Lauro
Sopprimere
lĠarticolo.
16.2
Pistorio
Sopprimere
lĠarticolo.
16.3
Incostante, Bianco, Carofiglio,
Latorre, Della Monica, Maritati, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro
Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Adamo
Sopprimere
lĠarticolo.
16.4
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, sostituire le parole: ÇLĠiscrizione anagrafica subordinataÈ con le seguenti: ÇLĠiscrizione e la richiesta di
variazione anagrafica sono subordinateÈ.
Conseguentemente,
dopo il comma 1, inserire il seguente:
Ç1-bis. AllĠarticolo 29, comma 3 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, la lett. a) sostituita dalla seguente:
Ça) di un alloggio conforme ai requisiti
igienico-sanitari, nonch di idoneit abitativa, accertati dai competenti
uffici comunaliÈ.
16.5
DĠAlia
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ÇSe la verifica delle condizioni
igienico-sanitarie non compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta
di iscrizione, questĠultima effettuata con riserva di verifica, fatta salva
la facolt di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativoÈ.
17.1
DĠAlia
Sostituire
lĠarticolo con il seguente:
ÇArt.
17. - (Modifica al decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231). – 1. AllĠarticolo 7 del decreto legge 28 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, dopo il comma 5 aggiunto, in fine, il seguente:
Ç5-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attivit finanziaria
che prestano servizi di pagamento nella forma dellĠincasso e trasferimento di
fondi acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno
qualora il soggetto che ordina lĠoperazione un cittadino extracomunitario. Il
documento conservato con le modalit previste con decreto del Ministro dellĠinterno
emanato ai sensi dellĠarticolo 7, comma 4 del decreto legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155. In mancanza del titolo, gli agenti in attivit finanziaria
effettuano entro dodici ore apposita segnalazione allĠautorit locale di
pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato
rispetto di tale disposizione sanzionato con la cancellazione dallĠelenco
degli agenti in attivit finanziariaÈ.
2.
Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) allĠarticolo 18, comma 1, dopo la lettera d) inserita la seguente: ĠĠd-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei
cittadini extracomunitariÈ;
b) allĠarticolo 55, dopo il comma 6 inserito il
seguente: Ç6-bis. Nel caso di
mancato rispetto della disposizione contenuta nellĠarticolo 18, lettera d-bis) si applica la sanzione di cui al comma 6È.
17.2
Li Gotti, Belisario, Pardi
Sostituire
lĠarticolo con il seguente:
ÇArt. 17. - (Attivit
di money transfer). – 1. Fermo
restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
gli agenti in attivit finanziaria che prestano servizi di pagamento nella
forma dellĠincasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del
titolo di soggiorno qualora il soggetto che ordina lĠoperazione un cittadino
extra comunitari o. Il documento conservato con le modalit previste con
decreto del Ministro dellĠInterno emanato ai sensi dellĠarticolo 7, comma 4 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano
(entro dodici ore) apposita segnalazione allĠautorit locale di pubblica
sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto
di tale disposizione sanzionato con la cancellazione dallĠelenco degli agenti
in attivit finanziaria ai sensi dellĠarticolo 3 del decreto legislativo 25
settembre 1999, n. 374È.
17.3
Li Gotti, Belisario, Pardi
Sostituire
lĠarticolo con il seguente:
ÇArt. 17. - (Attivit
di money transfer). – 1. Al
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate
seguenti seguenti modificazioni:
a) allĠarticolo 18, dopo la lettera d) aggiunta la seguente:
ĠĠd-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei
cittadini extracomunitariĠĠ;
b) allĠarticolo 55, dopo il comma 6 inserito il
seguente:
ĠĠ6-bis: Nel caso di mancato rispetto della disposizione di
cui allĠarticolo 18 lettera d-bis)
si applica la sanzione di cui al comma 6ĠĠÈ.
17.4
Casson, Bianco, Maritati,
Incostante, Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria
Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠambrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi
Al
comma 1 sostituire il capoverso Ç5-bisÈ, con il seguente:
Ç5-bis. Fermo restando lĠobbligo per ogni trasferimento
di denaro di riportare gli estremi del documento di identit del richiedente, a
partire dalla data del 1ĵ gennaio 2009, chiunque autorizzato a prestare
servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a
mezzo di incaricato, ad effettuare, entro dodici ore, apposita segnalazione
allĠautorit di pubblica sicurezza di ogni operazione che sia stata ordinata da
persona che non abbia esibito, ai fini della propria identificazione carta
dĠidentit italiana o di uno dei paesi dellĠunione europea, passaporto italiano
o di uno dei paesi dellĠunione europea ovvero permesso di soggiorno italiano,
trasmettendo in via telematica i dati della transazione, comprensivi dei
riferimenti anagrafici del richiedente, della tipologia e degli estremi del
documento dĠidentit esibito. LĠinosservanza di tale disposizione sanzionata
con la revoca della autorizzazioneÈ.
17.5
Mauro Maria Marino
Al
comma 1 sostituire il capoverso: Ç5-bisÈ, ivi
richiamato, con il seguente:
Ç5-bis. Fermo restando lĠobbligo per ogni trasferimento di
denaro di riportare gli estremi del documento di identit del richiedente, a
partire dalla data del 1ĵ giugno 2009, chiunque autorizzato a prestare
servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a
mezzo di incaricato, ad effettuare, entro dodici ore, apposita segnalazione
allĠautorit di pubblica sicurezza di ogni operazione che sia stata ordinata da
persona che non abbia esibito, ai fini della propria identificazione carta
dĠidentit italiana o di uno dei paesi dellĠunione europea, passaporto italiano
o di uno dei Paesi dellĠUnione europea ovvero permesso di soggiorno italiano,
trasmettendo in via telematica i dati della transazione, comprensivi dei
riferimenti anagrafici del richiedente, della tipologia e degli estremi del
documento dĠidentit esibito. LĠinosservanza di tale disposizione sanzionata
con la revoca dellĠautorizzazioneÈ.
17.6
Maritati, Bianco, Incostante,
Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino,
Casson, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi
Al comma 1, capoverso Ç5-bisÈ, sostituire le parole da: Çad acquisireÈ sino
a: Ça ogni richiesta
dellĠautorit di pubblica sicurezzaÈ con
le seguenti: Çad
effettuare, entro dodici ore, apposita segnalazione allĠautorit di pubblica
sicurezza di ogni operazione che sia stata ordinata da persona che non abbia
esibito, ai fini della propria identificazione carta dĠidentit italiana o di
uno dei paesi dellĠunione europea, passaporto italiano o di uno dei paesi
dellĠUnione europea ovvero permesso di soggiorno italiano, trasmettendo in via
telematica i dati della transazione, comprensivi dei riferimenti anagrafici del
richiedente, della tipologia e degli estremi del documento dĠidentit esibitoÈ.
17.7
Pistorio
Al
comma 1, capoverso Ç5-bisÈ, sopprimere il
secondo periodo e sostituire il terzo periodo con il seguente: ÇLa copia del suddetto documento,
comunque deve essere registrato, conservato e reso disponibile a ogni richiesta
dellĠautorit di pubblica sicurezzaÈ.
17.8
Lauro
Al
comma 1, sostituire il capoverso "5-bis" con il seguente:
Ç5-bis. Chiunque autorizzato a prestare servizi volti al
trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato,
ad acquisire la copia del documento dĠidentit di colui che chiede la prestazione.
Le
copie dei documenti, comunque, devono essere registrati, conservati e resi
disponibili a ogni richiesta dellĠautorit di pubblica sicurezza.
LĠinosservanza di tale disposizione sanzionata con la revoca
dellĠautorizzazioneÈ.
17.9
DĠAlia
Al
comma 1, capoverso "5-bis" sostituire le
parole: Çil servizio
erogato deve essere segnalato entro dodici ore allĠautorit locale di pubblica
sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento identificativo del
richiedenteÈ con le seguenti: Çil servizio non pu essere
erogato.È e, le parole: Çtale disposizioneÈ con le seguenti: Çtali disposizioniÈ.
17.10
Incostante, Maritati, Bianco,
Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino,
Casson, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠambrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi
Al
comma 1, capoverso: Ç5-bisÈ sostituire
lĠultimo periodo con il seguente: ÇLĠinosservanza di tale disposizione comporta la revoca
dellĠautorizzazione, nonch lĠapplicabilit della sanzione amministrative
pecuniaria prevista dallĠarticolo 17-bis, comma primo, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773È.
17.11
Maritati
Al
comma 1, capoverso: Ç5-bisÈ, sostituire lĠultimo periodo con il seguente: ÇSi applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui allĠarticolo 17-bis,
comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773È.
17.12
Li Gotti, Belisario, Pardi
Al
comma 1, capoverso: Ç5-bisÈ, ultimo periodo,
sostituire le parole: Çtale
disposizioneÈ con le seguenti: Çdelle disposizioni di cui al
presente articoloÈ.
17.13
Li Gotti, Belisario, Pardi
Al
comma 1, capoverso: Ç5-bisÈ, aggiungere, in
fine, il seguente periodo:
ÇAl
fine di agevolare le procedure di controllo e contrasto a fenomeni di
riciclaggio connesso allĠuso del money transfer, le richieste di dati, notizie e documenti relativi a
qualsiasi operazione effettuata, nonch le relative risposte, intercorrenti tra
i prestatori dei servizi di cui al presente comma agenti in attivit
finanziaria e il nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza,
sono sempre svolte per via telematicaÈ.
17.14
Li Gotti, Belisario, Pardi
Al
comma 1, capoverso Ç5-bisÈ, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: Ç, ove prevista, ovvero con la cancellazione dallĠelenco degli agenti
in attivit finanziariaÈ.
17.15
Maritati, Bianco, Incostante,
Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino,
Casson, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi
Dopo
il comma 1 aggiungere, il seguente:
Ç1-bis. La disposizione del comma 5-bis dellĠarticolo 7 del decreto-legge 28 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
introdotta dal comma 1 del presente articolo, ha effetto decorsi trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente leggeÈ.
17.16
Incostante, Bianco, Carofiglio,
Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Casson,
Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi,
Maritati
Dopo
il comma 1 aggiungere, il seguente:
Ç1-bis. LĠautorit di pubblica sicurezza effettua un
monitoraggio complessivo sulle segnalazioni effettuate ai sensi del comma 1,
inviando con cadenza semestrale i risultati di tale attivit di controllo alla
Direzionale nazionale antimafiaÈ.
17.0.1
Vizzini, Berselli, relatori
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt.
17-bis.
(Attivit
di money transfer)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attivit finanziaria che
prestano servizi di pagamento nella forma dellĠincasso e trasferimento di fondi
(money transfer) acquisiscono e
conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che
ordina lĠoperazione un cittadino extracomunitario. Il documento conservato
con le modalit previste con decreto del Ministro dellĠinterno emanato ai sensi
dellĠarticolo 7, comma 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo
gli agenti effettuano (entro dodici ore) apposita segnalazione allĠautorit
locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto.
Il mancato rispetto di tale disposizione sanzionato con la cancellazione
dallĠelenco degli agenti in attivit finanziaria ai sensi dellĠarticolo 3 del
decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
17.0.6
Casson, Bianco, Maritati,
Carofiglio, Incostante, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria
Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 17-bis.
(Modifiche al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione del
riciclaggio)
1.
Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 dellĠarticolo 18, dopo la lettera d) aggiunta, in fine, la seguente:
ĠĠd-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei
cittadini stranieriĠĠ.
b) allĠarticolo 55, dopo il comma 6, inserito il
seguente:
ĠĠ6-bis: Nel caso di mancato rispetto della disposizione
contenuta nellĠart. 18, lettera e) si applica la sanzione di cui al comma 6ĠĠÈ.
17.0.7
Incostante, Bianco, Carofiglio,
Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Casson,
Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠambrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi,
Maritati
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 17-bis.
(Modifica al decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)
1.
Al comma 1 dellĠarticolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni,
dopo le parole: ĠĠo di contrabbandoĠĠ, sono inserite le seguenti: ĠĠ, nonch di
esibizioni di documenti al fine di erogare o usufruire di servizi volti al
trasferimento di danaroĠĠÈ.
18.1
Germontani
Al
comma 1, lettera a),
premettere la seguente:
Ç0a) AllĠarticolo 4, comma 2, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo aggiungere il
seguente: ĠĠPer soggiorni inferiori ai tre mesi, contestualmente al visto di
ingresso le autorit diplomatiche o consolari italiane consegneranno al
cittadino straniero una copia cartacea del visto di ingresso.
La
predetta copia dovr essere riconsegnata dal cittadino straniero alla autorit
diplomatica o consolare italiana che ha emesso il visto di ingresso entro
quindici giorni dal suo rientro nella Paese dĠorigine.
In
caso di non riconsegna della copia cartacea del visto di ingresso entro i
termini previsti, lĠautorit consolare italiana dovr informare le competenti
autorit di polizia italianeĠĠÈ.
18.2
Boscetto, Mugnai
Al
comma 1, lettera a), premettere la seguentea lettera:
Ç0a) allĠarticolo 4, comma 3, apportare le seguenti
modifiche:
1)
dopo le parole: ĠĠo che risulti condannato, ancheĠĠ sono inserite le seguenti:
ĠĠanche con sentenza non defInitiva, compresa quella adottataĠĠ;
2)
dopo il terzo periodo, inserire il seguente: ĠĠImpedisce lĠingresso dello
straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile per uno dei
reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifIcazioni, relativi alla tutela
del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penaleĠĠÈ.
18.3
Boscetto, Mugnai
Al
comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
Ça-bis) allĠarticolo 5, comma 8-bis dopo le parole: ĠĠovvero contraff o altera
documenti al fine di determinare il rilascio di un visto dĠingresso o di
reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una
carta di soggiornoĠĠ inserire le seguenti: ĠĠoppure utilizza uno di tali
documenti contraffatti o alteratiĠĠÈ.
18.4
Boscetto, Mugnai
Al
comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
Ça-bis) allĠarticolo 9, comma 5, dopo il primo periodo,
aggiungere il seguente: ĠĠNel caso di richiesta relativa ai familiari di cui al
comma 1, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi
familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato
ininterrottamente da almeno cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 6.ĠĠÈ.
18.5
Bricolo, Alberto Filippi,
Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, dopo lo lettera a) inserire la seguente:
Ça-bis) allĠarticolo 9 dopo il comma 2 aggiunto il
seguente:
Ç2-bis Il rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornati di lungo periodo subordinato al superamento, da parte del
richiedente, di un test di
conoscenza della lingua italiana, le cui modalit di svolgimento sono
determinate con decreto del Ministro dellĠinternoÈ.
18.6
Bianco, Casson, Latorre,
Incostante, Carofiglio, DĠAmbrosio, Della Monica, Maritati, Bastico, Ceccanti,
Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Galperti, Adamo,
Chiurazzi
Al
comma 1, sopprimere la lettera b).
18.7
Maritati, Casson, Bianco, Latorre, Incostante, Carofiglio, DĠAmbrosio, Della
Monica, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De
Sena, Galperti, Adamo, Chiurazzi
Al comma 1, sostituire la lettera b)
con
la seguente:
Çb) Al testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
1)
AllĠarticolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 4 e 5
sono sostituiti dai seguenti:
Ç4. Nei casi previsti dal
comma 2, lettere a) e b), il decreto di espulsione contiene
lĠintimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni, salvo
che il prefetto rilevi, sulla base di elementi obiettivi, il concreto pericolo
che lo straniero si sottragga allĠesecuzione del provvedimento. Nei casi
previsti dal presente comma, nel decreto indicata la possibilit per lo
straniero di avvalersi dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui
allĠarticolo 16-bis.
5.
LĠespulsione eseguita con le modalit previste dal comma 3, qualora lo
straniero si sia trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello
Stato oltre il termine fissato con lĠintimazioneÈ.
b) il comma 14
sostituito dal seguente:
Ç14. II divieto di
reingresso di cui al comma 13 decorre dallĠeffettivo allontanamento dal
territorio nazionale e opera per un periodo di dieci anni nei casi previsti dal
comma 1 e dallĠarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Negli altri casi il termine di
cinque anni ed ridotto ad un anno, in caso di ottemperanza allĠintimazione a
lasciare il territorio nazionale, ed a due anni, in caso di rimpatrio
volontario ed assistito di cui allĠarticolo 16-bis.È;
2)
allĠarticolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2
inserito il seguente:
Ç2-bis. Lo straniero
trattenuto pu chiedere di partecipare ai programmi di rimpatrio volontario e
assistito, di cui allĠarticolo 16-bis, collaborando
fattivamente alle procedure di identificazione per lĠacquisizione di un
documento valido per lĠespatrioÈ;
b) il comma 5-quater sostituito
dal seguente:
Ç5-quater. Lo straniero
di cui al comma 5-ter che non sia stato possibile accompagnare alla
frontiera o trattenere ai sensi del comma 1 o per il quale decorso il termine
di trattenimento e che non ha eseguito lĠordine di lasciare il territorio dello
Stato utilizzando, nel caso di indisponibilit economica, il biglietto di
trasporto nel paese di origine o provenienza messo a sua disposizione tramite i
programmi di cui allĠarticolo 16-bis e continua a
trattenersi, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, punito
con la reclusione fino a tre anni;
3)
Dopo il comma 1-bis dellĠarticolo 15 aggiunto, in fine, il seguente:
Ç1-ter. Con decreto
del Ministero dellĠinterno, di concerto con il Ministro della giustizia, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le procedure amministrative idonee a identificare gli
stranieri durante lĠesecuzione di misure limitative della libert personale,
finalizzate a escludere la necessit di un successivo trattenimento a tale
fineÈ;
4)
dopo lĠarticolo 16 inserito il seguente:
ÇArt. 16-bis.
(Fondo nazionale rimpatri)
1.
é istituito presso il Ministero dellĠinterno il Fondo nazionale rimpatri,
destinato al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito,
comprensivi di interventi di sostegno al reinserimento nel paese di origine,
predisposti dal Ministero dellĠinterno in convenzione con enti e associazioni
nazionali o internazionali a carattere umanitario.
2.
Il Fondo alimentato da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma 3, a
carico dei datori di lavoro di cui allĠarticolo 22, e degli stranieri
richiedenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;
b) i contributi eventualmente disposti dallĠUnione
Europea per le finalit del Fondo.
3.
Con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro
dellĠeconomia e delle finanze, sono determinati lĠimporto e le forme di
versamento al competente capitolo di bilancio del Ministero dellĠinterno del
contributo di cui al comma 1, le modalit di gestione e di funzionamento del
Fondo, nonch le modalit di impiego del fondo per le spese sostenute
dallĠamministrazione per le procedure di rimpatrio.
4.
I programmi di cui al comma l sono destinati al rimpatrio di:
a) stranieri regolarmente soggiornanti, privi dei
necessari mezzi economici, per il ritorno nel paese di origine o di
provenienza;
b) stranieri muniti di decreto di espulsione ai sensi
dellĠarticolo 13.
5.
Per poter accedere al programma di rimpatrio volontario ed assistito lo
straniero deve essere in possesso del passaporto o documento equipollente in
corso di validit o collaborare fattivamente alle procedure di identificazione.
6.
Lo straniero che ha usufruito del programma di rimpatrio assistito e compie un
nuovo ingresso irregolare sul territorio nazionale punito con la reclusione
fino a tre anni e non pu accedere ad un nuovo programmaÈ.
18.8
Carofiglio, Bianco, Maritati, Della Monica, Casson, Incostante, Galperti,
Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena,
DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi
Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire
il comma 5, con il seguente:
Ç5. La convalida comporta
la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
lĠaccertamento dellĠidentit e della nazionalit, ovvero lĠacquisizione di
documenti per il viaggio presenti difficolt, il giudice, su richiesta del
questore, pu prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di
tale termine, il questore esegue lĠespulsione o il respingimento, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il
soggetto trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili
alla sua identificazione, il questore pu chiedere al giudice la proroga del
periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di trenta giorni. La
durata complessiva della permanenza nel centro non pu, in ogni caso, essere
superiore a nove mesiÈ.
18.9
Carofiglio, Maritati, Bianco,
Incostante, Latorre, Della Monica, Casson, DĠAmbrosio, Galperti, Adamo,
Bastico, Ceccanti, Chiurazzi, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Mauro Maria
Marino
Al
comma 1, lettera b),
inserire dopo la parola: ÇdifficoltÈ, le seguenti: Ç, nonostante il diligente espletamento, da parte
delle autorit competenti, delle operazioni a tal fine necessarieÈ.
18.10
DĠAlia
Al
comma 1, lettera b),
capoverso, nel comma 5, terzo periodo,
sopprimere le parole da: ÇDecorso il suddetto termine,È fino
alla fine.
18.11
Pistorio
Al
comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sostituire
il quarto, quinto e sesto periodo con i seguenti: ÇDecorso il suddetto termine, qualora il
soggetto trattenuto non abbia dichiarato le proprie generalit e il paese di
cui cittadino, oppure abbia fornito false dichiarazioni al riguardo, entro il
sessantesimo giorno, il questore pu chiedere al giudice il trattenimento per
un periodo non superiore di altri due mesi, durante il qnale al soggetto
trattenuto pu essere rilasciato un permesso di soggiorno lavorativo temporaneo
in presenza di un regolare contratto di lavoro.
Il
permesso temporaneo legato temporalmente al periodo del contratto di lavoro
ed prorogabile, senza soluzione di continuit, in presenza di nuovo contratto
di lavoro o del rinnovo di quello gi sottoscrittoÈ.
18.12
DĠAmbrosio, Adamo, Bianco,
Latorre, Carofiglio, Della Monica, Maritati, Casson, Galperti, Bastico,
Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi,
Incostante
Al
comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sostituire le parole da: ÇdecorsoÈ fino a: ÇidentificazioneÈ con le
seguenti: ÇDecorso
il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia dichiarato le
proprie generalit ed il paese di cui cittadino oppure abbia fornito
dichiarazioni false al riguardoÈ.
18.13
Lauro, Fazzone
Al
comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, quarto periodo, sostituire le
parole da: ÇdecorsoÈ fino a: Ç identificazioneÈ con le seguenti: ÇDecorso il suddetto termine, qualora il
soggetto trattenuto non abbia dichiarato le proprie generalit ed il paese di
cui cittadino, oppure abbia fornito dichiarazioni false al riguardoÈ.
18.14
Li Gotti, Belisario, Pardi
Al
comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, dopo le parole: Çpu chiedere al giudiceÈ , inserire le seguenti: Çper non pi di due volteÈ.
Conseguentemente,
sopprimere lĠultimo periodo.
18.15
DĠalia
Al
comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sopprimere lĠultimo
periodo.
18.16
Adamo, Carofiglio, Bianco,
Maritati, Della Monica, Casson, Incostante, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro
Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠambrosio, Latorre, Chiurazzi
Al
comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sostituire la parola: ÇdiciottoÈ con la seguente: ÇnoveÈ.
18.17
Lauro, Fazzone
Al
comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: ÇQualora
risulti accertata, al termine del periodo di trattenimento, lĠimpossibilit di
effettuare lĠespulsione dello straniero, viene rilasciato un titolo di
soggiorno temporaneo e rinnovabile con autorizzazione allo svolgimento
dellĠattivit lavorativaÈ.
18.18
DĠambrosio, Adamo, Bianco,
Latorre, Carofiglio, Della Monica, Maritati, Casson, Galperti, Bastico,
Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi,
Incostante
Al
comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, dopo le parole: Çnon pu, in ogni caso, essere
superiore a diciotto mesiÈ, aggiungere,
in fine, le seguenti: ÇQualora
risulti accertata, al termine del periodo di trattenimento, lĠimpossibilit di
effettuare lĠespulsione, allo straniero viene rilasciato un titolo di soggiorno
temporaneo e rinnovabile con autorizzazione allo svolgimento dellĠattivit
lavorativaÈ.
18.19
Li Gotti, Belisario, Pardi
Al
comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, aggiungere, in fine, le
seguenti parole : Çnei
soli casi in cui, nonostante siano stati esperiti infruttuosamente tutti gli
atti e gli accertamenti previsti dalla presente legge, lĠoperazione di allontanamento
debba durare pi a lungo a causa della mancata cooperazione da parte soggetto
trattenuto o dei ritardi nellĠottenimento della necessaria documentazione dai
paesi terzi e non possano essere efficacemente applicate altre misure
sufficienti ma meno coercitiveÈ.
18.20
Adamo, Maritati, Bianco,
Casson, Incostante, Bastico, Ceccanti, De Sena, Mauro Maria Marino, Procacci,
Sanna, Vitali, Latorre, Carofiglio, Chiurazzi, DĠambrosio, Della Monica,
Galperti
Al
comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: ÇIn
ogni caso, quando risulta, anche prima del decorso del termine di cui al
periodo precedente, che non esiste pi alcuna prospettiva ragionevole di
esecuzione dellĠespulsione, anche per lĠimpossibilit di accertare lĠidentit o
la nazionalit dello straniero, ovvero per lĠimpossibilit di acquisire i
documenti per il viaggio, la persona interessata immediatamente liberataÈ.
18.21
Il Governo
Al
comma 1, capoverso, lettera b), il numero 2) sostituito
dal seguente:
Ç2)
sostituire i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, con i seguenti:
ĠĠ5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo
straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la
permanenza in tale struttura non abbia consentito lĠesecuzione con
lĠaccompagnamento alla frontiera dellĠespulsione o del respingimento, il
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di cinque giorni. LĠordine dato con provvedimento scritto, recante
lĠindicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche
reiterata, nel territorio dello Stato. LĠordine del questore pu essere
accompagnato dalla consegna allĠinteressato della documentazione necessaria per
raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in
Italia, anche se onoraria, nonch, per rientrare nello Stato di appartenenza
ovvero, quando ci non sia possibile, nello Stato di provenienza.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane
illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dellĠordine impartito dal
questore ai sensi del comma 5-bis,
punito con la reclusione da uno a quattro anni se lĠespulsione o il
respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio
nazionale ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettere a) e c),
ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la
propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza
di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o
annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se
lĠespulsione stata disposta perch il permesso di soggiorno scaduto da pi
di sessanta giorni e non ne stato richiesto il rinnovo, ovvero se la
richiesta del titolo di soggiorno stata rifiutata, ovvero se lo straniero si
trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dellĠarticolo 1, comma 3,
della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si
trova in stato di detenzione in carcere, si procede allĠadozione di un nuovo
provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica per violazione allĠordine di allontanamento adottato dal
questore ai sensi del comma 5-bis.
Qualora non sia possibile procedere allĠaccompagnamento alla frontiera, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonch, ricorrendone i presupposti,
quelle di cui allĠarticolo 13, comma 3.
5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di
espulsione di cui al comma 5-ter
e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel
territorio dello Stato punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si
applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed obbligatorio
lĠarresto dellĠautore del fattoĠĠÈ.
18.22
Il Governo
Al
comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
Çb-bis) allĠarticolo 32 sono apportate le seguenti
modifiche:
1)
al comma l, sostituire le parole: ĠĠe ai minori comunque affidatiĠĠ con le
seguenti: ĠĠe, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidatiĠĠ.
2)
al comma 1-bis, dopo le parole:
ĠĠai minori stranieri non accompagnatiĠĠ, inserire le seguenti: ĠĠ, affidati ai
sensi dellĠarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a
tutelaĠĠÈ.
18.23
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
Çb-bis) allĠarticolo 5, dopo il comma 2-bis aggiunto il seguente:
ĠĠ2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo
fissato in 200 euro.ĠĠ;
b-ter) allĠarticolo 30, dopo il comma 1-bis aggiunto il seguente:
ĠĠ1-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso
di soggiorno per motivi familiari sottoposta al pagamento di una tassa, il
cui importo fissato in 200 euro.ĠĠ;
b-quater) dopo lĠarticolo 45, inserito il seguente:
ÇArt. 45-bis.
(Fondo per la prevenzione dei
flussi migratori)
1.
é istituito, presso il Ministero degli esteri, un Fondo per la prevenzione dei
flussi migratori, finalizzato al finanziamento di progetti di sviluppo locale
nei Paesi che hanno stipulato o intendono stipulare con lo Stato italiano
Accordi bilaterali per la gestione dei flussi migratori.
2.
Al Fondo confluisce, ordinariamente, la met del gettito conseguito attraverso
la riscossione delle tasse di cui allĠarticolo 5, comma 2-ter e 30, comma 1-ter. La quota residua del gettito di cui sopra assegnata
allo stato di previsione del Ministero dellĠinterno, a titolo di copertura
delle spese di istruttoria per le attivit inerenti al rilascio e al rinnovo
del permesso di soggiorno.
3.
Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con
il Ministro dellĠinterno, stabilisce le modalit di riscossione e di attuazione
delle disposizioni di cui allĠarticolo 5, comma 2-ter e 30, comma 1-ter.È.
18.24
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
Çb-bis) allĠarticolo 6, comma 2, le parole: ĠĠe per quelli
inerenti agli atti di stato civile o allĠaccesso a pubblici serviziĠĠ sono
sostituite dalle seguenti: ĠĠe per quelli inerenti allĠaccesso alle prestazioni
sanitarie di cui allĠarticolo 35,ĠĠÈ.
18.25
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
Çb-bis) allĠarticolo 29 il comma 8 sostituito dal
seguente: ĠĠIl nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato entro
centottanta giorni dalla richiestaĠĠÈ.
18.26
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
Çb-bis) allĠarticolo 29, dopo il comma 1 inserito il
seguente:
ĠĠ1-bis. NellĠipotesi di cui al comma 1, lettera a), il ricongiungimento pu essere richiesto nei
confronti di un solo coniuge, ancorch la legge del paese di provenienza dello
straniero riconosca giuridicamente la poligamiaĠĠÈ.
18.27
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
Çb-bis) lĠarticolo 6, comma 3 sostituito dal seguente:
ĠĠ3.
Lo straniero che, a richiesta degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza,
non ottempera allĠordine di esibizione del passaporto o di altro documento di
identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la
regolare presenza nel territorio dello Stato punito con lĠarresto fino ad un
anno e con lĠammenda sino ad euro 2.000ĠĠÈ.
18.28
Boscetto, Mugnai
Al
comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
Çb-bis) allĠarticolo 16, comma 1, dopo le parole: ĠĠn le
cause ostative indicate nellĠarticolo 14, comma 1,ĠĠ, inserire le seguenti:
ĠĠche impediscono lĠesecuzione immediata dellĠespulsione con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica,ĠĠÈ.
18.29
Boscetto, Mugnai
Al
comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
Çb-bis) allĠarticolo 26, comma 7-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: ĠĠdel permesso di soggiorno
rilasciato allo stranieroĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠanche se per motivi
diversi dal lavoro autonomoĠĠ;
b) alla fine, aggiungere il seguente periodo: ĠĠSi
applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 13, comma 3, e allĠarticolo
14.ĠĠÈ.
18.30
Boscetto, Mugnai
Al
comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
Çb-bis) allĠarticolo 29, il comma 5 sostituito con il
seguente:
ĠĠ5.
Salvo quanto disposto dallĠarticolo 4, comma 6, consentito lĠingresso per
ricongiungimento al figlio minore, gi regolarmente soggiornante in Italia con
lĠaltro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti
di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della
sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da
parte dellĠaltro genitore.ĠĠÈ.
18.0.1
Pastore
Dopo lĠarticolo, inserire il
seguente:
ÇArt. 18-bis.
(Cessione a titolo oneroso di immobile allo straniero)
1. AllĠarticolo 12 del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge con modificazioni dalla
legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1
aggiunto il seguente:
ĠĠ1-bis. In caso di
cessione a titolo oneroso in favore di straniero, il cedente ha lĠobbligo di
effettuare la comunicazione di cui al primo comma, anche se la cessione ha per
oggetto immobile diverso da quelli indicati in detto primo comma ed anche se
fatta per un periodo inferiore ai trenta giorniĠĠ.
b) dopo il comma 3
aggiunto il seguente:
ĠĠ3-bis. Nel caso di
cessione effettuata con atto notarile alla comunicazione provvede il
notaio.ĠĠÈ.
18.0.3
Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta,
Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
(Modifiche al decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)
1.
Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante ĠĠAttuazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membriĠĠ, sono apportate le seguenti modifiche:
a) lĠarticolo 5, comma 5-bis, primo periodo sostituito dal seguente: ĠĠIn
ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dellĠUnione o il
suo familiare si presenta ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria
presenza nel territorio nazionale, presentando un documento dĠidentit valido
per lĠespatrio. La certificazione rilasciata dagli uffici di polizia
costituisce titolo necessario di attestazione della data di inizio del
soggiornoĠĠ;
b) lĠarticolo 9, comma 4 sostituito dal seguente:
ĠĠIl cittadino dellĠUnione dimostra, con idonea documentazione, di disporre,
per s e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non
gravare sul sistema di assistenza pubblicaĠĠÈ.
18.0.4
Bricolo, Stiffoni, Mauro,
Bodega, Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
1.
AllĠarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
sopprimere le seguenti parole: ĠĠo presso lĠufficio della questura competente
in base al luogo di dimora del richiedenteĠĠÈ.
18.0.5
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
1.
I commi 3 e 4 dellĠarticolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 sono
sostituiti dal seguente:
ĠĠ2-bis. Ai fini dellĠobbligo di cui al primo comma, la
persona che non ha fissa dimora iscritta nellĠapposito registro istituito
presso il Ministero dellĠinternoĠĠÈ.
18.0.6
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
1.
AllĠarticolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 sono soppresse le
seguenti parole: ĠĠovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione
di cui allĠart. 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dellĠufficio, con
invito a provvedere nei successivi 30 giorniÈ.
2.
AllĠarticolo 7, comma 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, aggiungere, in fine,
il seguente periodo: ĠĠIn caso di mancata presentazione del rinnovato titolo di
soggiorno o della ricevuta di rinnovo e della dichiarazione di dimora abituale
entro il termine di cui al presente comma, lĠufficio di anagrafe, previo invito
ad adempiere, avvia la procedura di cancellazione anagrafica per
irreperibilitĠĠÈ.
18.0.7
Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi
Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso
di soggiorno)
Dopo lĠarticolo 4 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito il seguente:
ĠĠArt. 4-bis.
(Accordo di integrazione)
1. Ai fini di cui alla
presente legge, si intende con integrazione quel processo finalizzato a
promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel
rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi
reciprocamente a Partecipare alla vita economica, sociale e culturale della
societ.
2.
Contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di
soggiorno ai sensi dellĠarticolo 5, il cittadino straniero sottoscrive un
Accordo di integrazione, articolato per crediti, e si impegna a sottoscrivere
specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validit del
permesso di soggiorno, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) attribuito il
punteggio di dieci crediti al cittadino straniero in possesso dei seguenti
requisiti:
1)
livello adeguato di conoscenza della lingua italiana, certificato in rapporto
agli standard minimi definiti nel Quadro di Riferimento Europeo Comune per le
lingue del Consiglio dĠEuropa;
2)
adesione alla Carta dei valori della cittadinanza e dellĠintegrazione di cui ai
decreto del Ministero dellĠinterno 23 aprile 2007;
3)
conoscenza basilare delle regole fondamentali dellĠordinamento giuridico il cui
rispetto costituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica;
b) allĠatto del
rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino straniero pu incrementare i
crediti attribuiti ai sensi della lett. a), attestando:
1)
la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di
comportamento da cui derivi la decurtazione dei crediti;
2)
il superamento di un corso atto a verificare il livello di integrazione sociale
e culturale del cittadino straniero e il raggiungimento degli obiettivi di
integrazione sottoscritti;
3)
un livello adeguato di partecipazione economica e sociale alla vita della
comunit nazionale e locale;
c) i crediti
assegnati a ciascun cittadino straniero ai sensi delle lettera a) e b) subiscono
decurtazioni, in misura proporzionale alla gravit dellĠinfrazione commessa, in
caso di:
1)
condanna per violazione di una delle norme del codice penale non soggetta allĠordine
di espulsione del giudice;
2)
illeciti amministrativi;
3)
illeciti tributari;
d) nel caso in cui
le decurtazioni di cui alla lettera c) comportino una
riduzione dei crediti in numero inferiore a cinque, i cittadini stranieri, ai
fini del mantenimento del permesso di soggiorno, si sottopongono a corsi di
integrazione volti a coinvolgere lo straniero in attivit socialmente utili;
e) nel caso in cui
le decurtazioni di cui alla lettera c) comportino
lĠazzeramento dei crediti, disposta la revoca del permesso di soggiorno e
lĠespulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore
secondo le modalit di cui allĠarticolo 13, comma 4, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
f) il punteggio
attribuito ai cittadini stranieri ai sensi del comma precedente annotato sul
permesso di soggiorno elettronico.
3. La stipula
dellĠAccordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio
del permesso di soggiorno.
4.
Il Ministero dellĠinterno, con proprio decreto da adottarsi entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con apposite
tabelle, i criteri per lĠassegnazione, lĠincremento e la decurtazione dei
crediti di cui allĠAccordo di integrazione, nel rispetto del principio di
proporzionalit di cui al comma 2, lettera c).
5.
Entro il termine di cui al comma 4, il Ministero dellĠinterno, sentiti il
Ministero dellĠistruzione, dellĠuniversit e della ricerca e il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce con apposito decreto
i criteri per il rilascio delle attestazioni atte a certificare la conoscenza
della lingua italiana ai sensi del comma 2, lettera a), punto 1),
nonch i programmi e le modalit di svolgimento dei corsi di integrazione di
cui al comma 2, lettera b), punto 2).
6.
Allo svolgimento delle attivit connesse alla sottoscrizione, attuazione e
verifica dellĠAccordo di integrazione si provvede a valere sulle risorse umane,
finanziarie e strumentali preposte allĠespletamento delle funzioni relative al
rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.
18.0.8
Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi
Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
(Modifiche allĠarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286)
1. Il comma 4
dellĠarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sostituito
dal seguente: ĠĠLe prestazioni di cui al comma 3 sono erogate previo pagamento
della relativa tariffa ovvero delle quote di compartecipazione alla spesa a
parit con i cittadini italiani qualora i richiedenti risultino privi di
risorse economiche. Nel caso in cui la prestazione da erogare sia classificata
urgente e non differibile, il pagamento della tariffa o della quota di
compartecipazione posticipato. In caso di rifiuto del richiedente alla
corresponsione di quanto dovuto ai sensi del presente comma, le strutture
sanitarie ne trasmettono segnalazione allĠautorit competenteĠĠ.
2.
Il comma 5 dellĠarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
soppresso.
3.
Il comma 6 dellĠarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
sostituito dal seguente: ÇIl costo delle prestazioni erogate agli stranieri
privi di risorse economiche sufficienti finanziato, quanto alle prestazioni
ospedali ere urgenti o comunque essenziali, a valere sulle disponibilit del
Ministero dellĠinterno e, quanto alle rimanenti prestazioni contemplate nel comma
3, con gli ordinari trasferimenti statali alle Regioni per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionaleÈ.
18.0.11
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
1.
Le Regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del
territorio dal terzo comma dellĠarticolo 117 della Costituzione, possono
concedere lĠautorizzazione per la realizzazione di aree attrezzate alla sosta
delle popolazioni nomadi solo previa indizione, da parte del Comune
territorialmente competente, secondo le disposizioni del relativo statuto, di
apposito referendum popolare,
che si esprima in senso favorevole allĠinterventoÈ.
18.0.12
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
1.
Le Regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del
territorio dal terzo comma dellĠarticolo 117 della Costituzione, possono
concedere lĠautorizzazione per la realizzazione di nuovi edifici destinati a
funzioni di culto, per la ristrutturazione o il loro cambiamento dĠuso, alle
confessioni religiose che non abbiano stipulato intesa con lo Stato secondo
quanto disposto dallĠarticolo 8 della Costituzione, solo previa indizione, da
parte del Comune territorialmente competente, secondo le disposizioni del
relativo statuto, di apposito referendum popolare, che si esprima in senso favorevole allĠintervento
edificativoÈ.
18.0.100
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
(Rimpatrio assistito di minore cittadino
dell'Unione europea)
1.Nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche
migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo
33, comma 2-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni, si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non
accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la
prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo
quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176È.
19.0.6
Della Monica, Incostante,
Bianco, Carofiglio, Latorre, Maritati, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti,
Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, DĠAmbrosio,
Adamo
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
(Disciplina del grave
sfruttamento del lavoro)
1.
Dopo lĠarticolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:
–ĠĠ603-bis.
– (Grave sfruttamento del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque
induce taluno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero
approfittamento di una situazione di inferiorit o di necessit, a prestare
attivit lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni
di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante,
punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a
2.000 euro per ogni lavoratore.
Ai
fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:
a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo
palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque
sproporzionato rispetto alla quantit e qualit del lavoro prestato, la grave,
sistematica violazione della normativa relativa allĠorario di lavoro, al riposo
settimanale, allĠaspettativa obbligatoria, alle ferie;
b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni
della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da
esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o lĠincolumit
personale;
c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di
lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente
degradanti.
La
pena per il fatto di cui al primo comma della reclusione da due a sei anni e
della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone
soggette a grave sfruttamento vi sono minori in et non lavorative o cittadini
di Stati non appartenenti allĠUnione europea o apolidi irregolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattroĠĠ.
–ĠĠ603-ter.
– (Pene accessorie). – La
condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui
lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa lĠinterdizione dagli uffici diretti vi
delle persone giuridiche o delle imprese, nonch il divieto di concludere
contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o
servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.
La
condanna per i delitti di cui al primo comma importa altres, quando il fatto
commesso da soggetto recidivo ai sensi dellĠarticolo 99, secondo comma, numeri
1) e 3), lĠesclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti
pubblici, anche dellĠUnione europea, relativi al settore di attivit in cui ha
avuto luogo lo sfruttamentoĠĠ.
2.
AllĠarticolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 12 sostituito dal seguente:
ĠĠ12.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, il datore di lavoro che occupa
alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti
punito con lĠarresto da tre mesi ad un anno, nonch con lĠammenda di 5.000 euro
per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in
forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda
da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non pi di due
lavoratoriĠĠ;
b) dopo il comma 12 inserito il seguente:
ĠĠ12-bis. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
irregolarmente soggiornanti, usufruendo dellĠintermediazione non autorizzata di
cui agli articoli 4, lettera c)
e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di
7.000 euro per ogni lavoratore impiegatoĠĠ.
3.
La condanna per il delitto di cui allĠarticolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
comporta le pene accessorie di cui allĠarticolo 603-bis, commi quarto e quinto, del codice penale.
4.
AllĠarticolo 25-septies, comma
3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni,
al primo periodo, dopo le parole: ĠĠsicurezza sul lavoroĠĠ, sono inserite le
seguenti: ĠĠ, nonch al delitto di cui allĠarticolo 603-bis del medesimo codiceĠĠ e, al secondo periodo, le
parole: ĠĠcondanna per il delittoĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠcondanna
per i delittiĠĠ.
5.
AllĠarticolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo
le parole: ĠĠlegge 20 febbraio 1958, n. 75,ĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠ603-bis, terzo comma, del codice penaleĠĠ.
6.
AllĠonere derivante dallĠattuazione del comma 5, valutato nel limite massimo di
5 milioni di euro a decorrere dallĠanno 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nellĠambito dellĠunit previsionale di base di parte
corrente ĠĠFondo specialeĠĠ dello stato di previsione del Ministero
dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando lĠaccantonamento relativo al Ministero degli affari esteriÈ.
19.0.10
Della Monica, Vittoria Franco,
Anna Maria Serafini, Incostante, Bianco, Carofiglio, Latorre, Maritati, Casson,
Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De
Sena, Chiurazzi, DĠambrosio, Adamo
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
(Modifiche allĠarticolo 12 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1.
AllĠarticolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 sostituito dal seguente:
1.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato Ovvero compie
altri atti diretti a procurarne illegalmente lĠingresso nel territorio dello
Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha
titolo di residenza permanente, punito con la reclusione da uno a cinque anni
e con la multa di 15.000 euro per ogni personaÈ;
b) il comma 3 sostituito dal seguente:
ĠĠ3.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie
altri atti diretti a procurarne illegalmente lĠingresso nel territorio dello
Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha
titolo di residenza permanente, punito con la reclusione da cinque a quindici
anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda lĠingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi persone;
b) la persona trasportata stata esposta a pericolo
per la sua vita o per la sua incolumit per procurarne lĠingresso o la
permanenza illegale;
c) la persona trasportata stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante per procurarne lĠingresso o la permanenza
illegale;
d) il fatto commesso da tre o pi persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilit di
anni o materie esplodentiÈ;
c) il comma 3-bis sostituito dal seguente:
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi
ricorrendo due o pi delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista aumentaĠĠ;
d)
il comma 3-ter sostituito dal
seguente:
3-ter.
La pena detentiva aumentata da
un terzo alla met e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i
fatti di cui al comma 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo
ovvero riguardano lĠingresso di minori da impiegare in attivit illecite al
fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche
indirettoÈ;
e) il comma 4 sostituito dal seguente:
ĠĠ4.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 obbligatorio lĠarresto in flagranzaÈ;
f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
ĠĠ4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in
ordine ai reati previsti dal comma 3, e applicata la custodia cautelare in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 sempre
disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle partiĠĠ.
Art. 19-ter.
(Modifica allĠarticolo 407 del
codice di procedura penale)
1.
AllĠarticolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ĠĠ, nonch dei delitti previsti dallĠarticolo 12, comma 3, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioniĠĠÈ.
19.0.23
Mauro Maria Marino
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
(Applicabilit delle misure di
prevenzione
nei confronti dei parcheggiatori abusivi)
1.
AllĠarticolo 7, comma 15-bis,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: ĠĠsecondo
le norme del Capo I, sezione II, del titolo VIĠĠ, inserito il seguente
periodo: ĠĠQuando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in
una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, allĠultima
infrazione consegue lĠapplicazione dei provvedimenti di cui alla legge 27
dicembre 1956, n. 1423, recante misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralitĠĠÈ.