EMENDAMENTI RELATIVI AL DDL SICUREZZA (A.S. 733), RIGUARDANTI LO STRANIERO

 

1.7

De Sena, Lumia, Casson, Bianco, Incostante, Latorre, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

        Ç1-bis. AllĠarticolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: ĠĠ600, 601 e 602ĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠ600, 601 e 602, nonchŽ allĠarticolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioniĠĠÈ.

 

1.8

DĠAlia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        Ç1-bis. AllĠarticolo 416, comma 6, del codice penale, le parole: ĠĠ600, 601 e 602ĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠ600, 601 e 602 del codice penale, e 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286ĠĠÈ.

 

1.0.1

Li Gotti, Belisario, Pardi

Dopo lĠarticolo, inserire i seguenti:

ÇArt. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

        1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) allĠarticolo 274, comma 1, lettera c), dopo le parole: ĠĠo dai suoi precedenti penaliĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠo giudiziari, ovvero dalle risultanze desumibili dal servizio informatico previsto dallĠarticolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271ĠĠ, e dopo le parole: ĠĠsussiste il concreto pericolo che questi commettaĠĠ, sono inserite le seguenti: ĠĠuno dei delitti di cui allĠarticolo 380, ovvero altriĠĠ;

            b) allĠarticolo 275, il comma 1-bis  sostituito dal seguente:

        ĠĠ1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, le misure cautelari personali sono sempre disposte quando, anche tenendo conto degli elementi sopravvenuti, risultano sussistere le esigenze cautelari previste dallĠarticolo 274, la condanna riguarda uno dei delitti previsti dallĠarticolo 380, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indoleĠĠ;

            c) allĠarticolo 275, il comma 2-ter  abrogato;

            d) allĠarticolo 275, il comma 3  sostituito dal seguente:

        ĠĠ3. La custodia in carcere pu˜ essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. é applicata la custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti la mancanza di esigenze cautelari, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ad uno dei delitti di cui ai seguenti articoli:

            a) 423-bis, primo, terzo e quarto comma, 439, 440, 624-bis e 628 del codice penale;

            b) 407, comma 2, lettera a), ad esclusione di quelli di cui allĠarticolo 609-quater del codice penale, quando il fatto sia di minore gravitˆ;

            c) 12, commi 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

            d) 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

            f) allĠarticolo 310, il comma 3  abrogatoĠĠ;

            e) allĠarticolo 311, dopo il comma 5,  aggiunto il seguente:

        ĠĠ5-bis. Il ricorso per cassazione avverso la decisione con la quale il tribunale, accogliendo lĠappello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare non ha effetto sospensivoĠĠ;

            f) allĠarticolo 392 il comma 1-bis  sostituito dal seguente:

        ĠĠ1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui allĠarticolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio allĠassunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1ĠĠ;

            g) allĠarticolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;

            h) allĠarticolo 602, il comma 2  abrogato;

            i) allĠarticolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: ĠĠdella legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,ĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠdi cui agli articoli 600-bis e 628 del codice penale,ĠĠ.

 

1.0.3

Saltamartini, De Eccher, Scotti, De Angelis, Scarpa Bonazza Buora, Allegrini, Malan, Vicari

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 1-bis.

        1. AllĠarticolo 656 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1  sostituito dal seguente:

        ĠĠ1. Quando deve essere eseguita una condanna a pena detentiva ovvero alla pena dellĠespulsione il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale se il condannato non  detenuto ne dispone la carcerazione. Copia dellĠordine  consegnata allĠinteressato. LĠespulsione  eseguita dallĠautoritˆ di pubblica sicurezza mediante accompagnamento alla frontiera dello stato di appartenenza ovvero quando ci˜ non sia possibile alla frontiera dello stato di provenienza. LĠesecuzione deve avvenire entro un termine non superiore alla durata della pena detentiva da espiare. Alla scadenza del suddetto termine, che decorre dallĠinizio della carcerazione, il condannato ove non ancora espulso  rimesso in libertˆ e la pena  dichiarata estinta.ĠĠ;

            b) al comma 9  aggiunta la seguente lettera:

            ĠĠd) nei confronti dei condannati allĠespulsione dallo StatoĠĠÈ.

 

1.0.5

Saltamartini, De Angelis, Benedetti Valentini, Fluttero, Delogu, Allegrini, Fleres, Piscitelli, De Eccher, Scotti, Vicari, Scarpa Bonazza Buora, Malan

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 1-bis.

        1. AllĠarticolo 18, del codice penale, il primo comma  sostituito dal seguente:

        ĠĠSotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertˆ personale la legge comprende lĠergastolo, la reclusione, lĠarresto e lĠespulsione dal territorio nazionaleĠĠÈ.

 

1.0.6

Saltamartini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ÇArt. 1-bis.

        1. AllĠarticolo 23, del codice penale, dopo il terzo comma  aggiunto il seguente:

        ĠĠLo straniero condannato per delitto doloso punito con la pena in concreto della reclusione non superiore ad anni due, pu˜ essere ammesso alla sostituzione della pena detentiva con lĠespulsione dallo Stato. Il giudice tiene conto delle circostanze di cui allĠarticolo 133. La pena dellĠespulsione sostituisce altres“ le concorrenti pene pecuniarie e le sanzioni accessorie e le misure di sicurezzaĠĠÈ.

 

3.1

Pistorio

Al comma 1 premettere il seguente:

        Ç01. Dopo lĠarticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 aggiungere il seguente:

        ĠĠArt. 3-bis. – 1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre 1995 (accordi di Dayton), qualora non abbia giˆ acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dellĠarticolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge,  comunque considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale dellĠinteressato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi  nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare giˆ nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.

        3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 la perde qualora, durante la minore etˆ, acquisti la cittadinanza di un altro StatoĠĠÈ.

 

3.2

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        Ç1. LĠarticolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, primo comma,  sostituito dal seguente:

        ĠĠArt. 5. – 1. II coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano pu˜ acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente e stabilmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo dieci anni dalla data del matrimonio se residente allĠestero, qualora, al momento dellĠadozione del decreto di cui allĠarticolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, lĠannullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugiĠĠÈ.

 

3.3

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, sostituire le parole: Çpu˜ acquistareÈ con le seguenti: Çacquista, previa istanza,È.

 

3.4

DĠAlia

Al comma 1, sostituire le parole: Çrisieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonioÈ con le seguenti: Çrisieda legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo sei anni dalla data del matrimonioÈ.

 

3.5

Poretti, Perduca

Al comma 1, dopo le parole: Çcomma 1È, inserire le seguenti: Çe comunque non oltre un anno dalla presentazione dellĠistanzaÈ.

 

3.6

Casson, Bianco, DĠAmbrosio, Latorre, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Incostante, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

        Ç1-bis. Anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge, il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre 1995, che non abbia giˆ acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dellĠarticolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91,  comunque considerato cittadino italiano per nascita, qualora sia comprovata la presenza non occasionale dellĠinteressato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale, alla data di entrata in vigore della presente legge.

        1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche a chi  nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti di cui al comma 1-bis e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare giˆ nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fmo alla nascita del medesimo.

        1-quater. Chi ha acquisito la cittadinanza ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter la perde se, durante la minore etˆ, acquista la cittadinanza di un altro StatoÈ.

 

3.7

Carofiglio, Bianco, Incostante, Latorre, Della Monica, Casson, DĠAmbrosio, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Maritati, Chiurazzi

Dopo il comma 1 aggiungere, infine, il seguente:

        Ç1-bis. LĠarticolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91  sostituito dal seguente:

        ĠĠArt. 1. – 1. é cittadino per nascita:

            a) il figlio di padre o di madre cittadini;

            b) chi  nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;

            c) chi  nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni;

            d) chi  nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente risieda.

        2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore etˆ, il soggetto pu˜ rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

        3. é considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanzaĠĠÈ.

 

3.8

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        Ç2-bis. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui allĠarticolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari ad euro 200.

        2-ter. é istituito, presso il Ministero degli esteri, un Fondo per la prevenzione dei flussi migratori, finalizzato al finanziamento di progetti di sviluppo locale nei Paesi che hanno stipulato o intendono stipulare con lo Stato italiano Accordi bilaterali per la gestione dei flussi migratori. Al Fondo confluisce, ordinariamente, la metˆ del gettito conseguito attraverso la riscossione dei contributi di cui al comma 2-bis. La quota residua del gettito di cui sopra  assegnata allo stato di previsione del Ministero dellĠinterno, a titolo di copertura delle spese di istruttoria per le attivitˆ in materia di cittadinanzaÈ.

 

3.9

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        Ç2-bis. Dopo lĠarticolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,  inserito il seguente:

        ĠĠArt. 9-bis. – 1. Nei casi di cui allĠarticolo 9, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero, apolide o comunitario  preventivamente acquisito il parere del sindaco del comune di residenza anagrafica del richiedente.

        2. Con il parere di cui al comma 1 il Sindaco attesta:

            a) il requisito della residenza;

            b) la congruitˆ dei redditi del richiedente a garantirne lĠautosufficienza economica, in rapporto anche ai carichi familiari;

            c) il grado di integrazione del richiedente nella comunitˆ locale, in attuazione della Carta dei valori, della cittadinanza e dellĠintegrazione, approvata con decreto del Ministero dellĠinterno 23 aprile 2007, misurato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto, dei valori e delle norme della Costituzione ialiana, sulla conoscenza della lingua italiana e sul livello di partecipazione alla vita sociale ed economica.

        3. Il parere di cui al comma 1  espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione al Sindaco dellĠistanza di concessione della cittadinanzaĠĠÈ.

 

3.10

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        Ç2-bis. Dopo lĠarticolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,  inserito il seguente:

        ĠĠArt. 9-bis. – 1. Ai fini dellĠelezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, allĠistanza o dichiarazione dellĠinteressato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per leggeÈ.

 

3.11

Poretti, Perduca

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        Ç2. LĠarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 364 del 1994  sostituito dal seguente:

        ĠĠArt. 3. – 1. Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento  di trecentosessantacinque giorni dalla data di presentazione della domandaĠĠÈ.

 

3.0.2

Lauro

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 3-bis.

(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

        1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre 1995 (accordi di Dayton), qualora non abbia giˆ acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dellĠarticolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91,  comunque considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale dellĠinteressato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi  nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo commal e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare giˆ nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.

        3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi l e 2 la perde se, durante la minore etˆ, acquista la cittadinanza di un altro statoÈ.

 

3.0.3

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 3-bis.

        1. AllĠarticolo 51, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396  aggiunto infine il seguente periodo: ĠĠNel caso in cui uno dei nubendi sia cittadino straniero  necessaria la presentazione di un documento atte stante la legittimitˆ del soggiorno nel territorio italianoĠĠÈ.

 

3.0.4

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 3-bis.

        1. AllĠarticolo 116, comma 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante lĠapprovazione del testo del codice civile, sono aggiunte infine le seguenti parole: ĠĠnonchŽ un documento attestante la legittimitˆ del soggiorno nel territorio italianoĠĠÈ.

 

8.1

DĠAmbrosio

Sopprimere lĠarticolo.

 

8.2

Maritati, Bianco, Carofiglio, Latorre, Incostante, Della Monica, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, Adamo

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

        Ça) Dopo lĠarticolo 610  inserito il seguente:

        ĠĠArt. 610-bis. – (Impiego di minori nellĠaccattonaggio). – Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autoritˆ o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare,  punito con la reclusione fino a tre anni.

        La pena  della reclusione fmo a due anni nei casi in cui la persona offesa ha unĠetˆ compresa tra i quattordici e i diciotto anniĠĠÈ

 

8.3

DĠAlia

Al comma 1, lettera a), capoverso "art. 600-octies", aggiungere, in fine, le seguenti parole: ÇNel caso di impiego di minori sotto i tre anni, la pena  della reclusione da uno a cinque anniÈ.

 

8.4

Incostante, Bianco, Carofiglio, Latorre, Della Monica, Maritati, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, D'Ambrosio, Adamo

Al comma 1, lettera b), capoverso ÇArt. 602-bisÈ, allĠalinea, sostituire le parole: Çdi cui al primo comma deiÈ con le seguenti: Çprevisti daiÈ.

 

8.5

Maritati, Anna Maria Serafini, Della Monica, Carofiglio, Bianco, Latorre, Incostante, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Adamo

Al comma 1, lettera b), capoverso ÇArt. 602-bisÈ, dopo le parole: Çdel genitoreÈ, aggiungere, in fine, le seguenti: Ç, previa valutazione del Tribunale dei minorenni in ordine alla compatibilitˆ di tale pena con il superiore interesse del minoreÈ.

 

8.6

DĠAlia

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

        Çc-bis) allĠarticolo 609-decies, dopo le parole: ĠĠ600-quinquiesĠĠ, sono aggiunte le seguenti: ĠĠ600-octiesĠĠÈ.

 

8.0.7

Vizzini, Berselli, relatori

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

        1. AllĠarticolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8,  inserito il seguente:

        ĠĠ8-bis. La pena  della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1549 se il reato  aggravato da una o pi delle circostanze previste allĠarticolo 625, primo comma, se ricorre una o pi delle circostanze indicate allĠarticolo 61, ovvero se il fatto  commesso allĠinterno di mezzi di pubblico trasporto, nei pressi di istituti di credito, agenzie finanziarie, uffici postali, sportelli automatici adibiti allĠerogazione di danaro, ovvero di luoghi destinati allĠesercizio del culto religiosoĠĠÈ.

 

8.0.10

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 8-bis.

        1. AllĠarticolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la lettera e)  sostituita dalla seguente:

                ĠĠe) delitto di violazione di domicilio previsto dallĠarticolo 614, quarto comma, delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dallĠarticolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dallĠarticolo 625, primo comma, numeri 2), 3). 4). e 5);ĠĠÈ.

 

8.0.13

Anna Maria Serafini, Maritati, Bianco, Carofiglio, Latorre, Incostante, Della Monica, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Adamo

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 8-bis.

(Tutela della salute del minore straniero)

        1. Dopo lĠarticolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  inserito il seguente:

        ĠĠArt. 35-bis. - (Diritto del minore alla salute) – 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 34 e 35, il minore straniero presente sul territorio nazionale ha diritto di usufruire delle prestazioni mediche pediatri che a prescindere dalla condizione di regolaritˆ del soggiorno e dallĠiscrizione al Servizio sanitario nazionaleĠĠ.

        2. Agli oneri derivanti dallĠattuazione del presente articolo, valutati in euro 12.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellĠambito dellĠunitˆ previsionale di base ĠĠOneri comuni di parte correnteĠĠ, istituita nellĠambito del programma ĠĠFondi di riserva e specialiĠĠ, dello stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze  autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancioĠĠÈ.

 

9.1

Casson, Bianco, Maritati, Livi Bacci, Carofiglio, Incostante, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Micheloni, Chiurazzi

Sopprimere lĠarticolo.

 

9.2

DĠAlia

Sopprimere lĠarticolo.

 

9.3

Poretti, Perduca

Sopprimere lĠarticolo.

 

9.4

Li Gotti, Belisario, Pardi

Sopprimere lĠarticolo.

 

9.5

Li Gotti, Belisario, Pardi

Sostituire lĠarticolo con il seguente:

ÇArt. 9.

        1. LĠarticolo 495 del codice penale  sostituito dal seguente:

        ĠĠArt. 495. – (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale o allĠautoritˆ giudiziaria sullĠidentitˆ o su qualitˆ personali proprie o di altri). – Chiunque, a seguito di espressa richiesta, dichiara o attesta falsamente a un pubblico ufficiale nellĠesercizio delle funzioni o del servizio, ovvero in un atto pubblico, la propria identitˆ o stato o altre qualitˆ della propria o dellĠaltrui persona  punito con la reclusione da uno a sei anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, ovvero se la falsa dichiarazione sulla propria identitˆ, sul proprio stato o sulle proprie qualitˆ personali  resa da un imputato allĠautoritˆ giudiziaria o ad autoritˆ da essa delegata, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale  iscritta sotto falso nomeĠĠ.

        2. Dopo lĠarticolo 496 del codice penale  aggiunto il seguente:

        ĠĠArt. 496-bis. – (Rifiuto di collaborazione in ordine allĠidentificazione propria o di altri). – Chiunque, fuori dai casi indicati dagli articoli precedenti, interrogato sullĠidentitˆ, sullo stato o su altre qualitˆ della propria o dellĠaltrui persona da un pubblico ufficiale o da persona incaricata di un pubblico servizio, nellĠesercizio delle funzioni o del servizio, non collabora alla propria o allĠaltrui identificazione  punito con la reclusione da uno a due anniĠĠ.

        3. AllĠarticolo 381, comma 2, del codice di procedura penale  aggiunta, in fine, la seguente lettera:

        ĠĠm-quinquies) rifiuto di collaborazione in ordine allĠidentificazione propria o di altri e false dichiarazioni sullĠidentitˆ o su qualitˆ personali proprie o di altri, previsti dagli articoli 496 e 496-bis del codice penaleĠĠ.

        3. Dopo il comma 2 dellĠarticolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

        ĠĠ2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 e 583-bis dei codice penale o per uno dei delitti previsti dallĠarticolo 380 dei codice di procedura penale, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, quando siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero od apolide ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumitˆ, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autoritˆ, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma 1 per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

        2-ter. Con la proposta o il parere di cui al comma 2-bis, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravitˆ ed attualitˆ del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minori, il permesso di soggiorno di cui al comma 2-bis  esteso ai figli minori dello straniero o apolide vittima della violenza familiareĠĠÈ.

 

9.6

Incostante, Casson, Bianco, Maritati, Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi

Sostituire lĠarticolo con il seguente:

ÇArt. 9.

(Fondo per il finanziamento dei premi di produttivitˆ
alle forze dellĠordine)

        1. Presso il Ministero dellĠinterno  istituito il ĠĠFondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttivitˆ alle forze dellĠordineĠĠ, destinato a finanziare, con le risorse previste dallĠarticolo 20, i premi di produttivitˆ per le forze dellĠordine impegnate in operazioni e attivitˆ di prevenzione e contrasto della criminalitˆ organizzata.

        2. Il Ministro dellĠinterno  autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per lĠattuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, recante anche la disciplina di riparto delle risorse appositamente stanziateÈ.

        Conseguentemente, al comma 1 dellĠart. 20 sopprimere le parole da: ÇdestinatiÈ sino a: Çed espulsioneÈ.

9.7

Casson, Bianco, Incostante, Maritati, Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi

Sostituire lĠarticolo con il seguente:

ÇArt. 9.

(Fondo per il finanziamento dei premi di produttivitˆ
alle forze dellĠordine)

        1. Presso il Ministero dellĠinterno  istituito il ĠĠFondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttivitˆ alle forze dellĠordineĠĠ, destinato a finanziare, con le risorse previste dallĠarticolo 20, i premi di produttivitˆ per le forze dellĠordine.

        2. Il Ministro dellĠinterno  autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per lĠattuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, recante anche la disciplina di riparto delle risorse appositamente stanziateÈ.

        Conseguentemente, al comma 1 dellĠart. 20 sopprimere le parole da: ÇdestinatiÈ sino a: Çed espulsioneÈ.

 

9.8

Casson, Bianco, DĠAmbrosio, Latorre, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Incostante, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi

Sostituire lĠarticolo con il seguente:

ÇArt. 9.

(Fondo per le indagini in materia di criminalitˆ organizzata)

        1. Presso il Ministero dellĠinterno  istituito il ÇFondo per le indagini in materia di criminalitˆ organizzataÈ, destinato allĠacquisto di risorse e mezzi per lĠespletamento di indagini di polizia giudiziaria in materia di criminalitˆ organizzata.

        2. Il Ministro dellĠinterno  autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per lĠattuazione delle disposizioni di cui al presente articoloÈ.

        Conseguentemente, al comma 1 dellĠart. 20 sopprimere le parole da: ÇdestinatiÈ sino a: Çed espulsioneÈ.

 

9.9

Lauro, Fazzone

Al comma 1, capoverso ÇArt. 12-bisÈ sostituire il comma 1 con il seguente:

        Ç1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,  punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni lo straniero che al momento dellĠingresso nel territorio nazionale risulti sprovvisto dei necessari titoli autorizzativi, quando lĠingresso non avvenga in presenza delle condizioni previste dal comma primo dellĠarticolo 19 o comunque per un giustificato motivo. In ogni caso il respingimento esclude la sussistenza del reatoÈ.

 

9.10

Pistorio

Al comma 1, capoverso ÇArt. 12-bis.È, sostituire il  comma 1 con il seguente:

        ÇArt. 12-bis. – (Ingresso illegale nel territorio dello Stato) – 1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,  punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni lo straniero che al momento dellĠingresso nel territorio nazionale risulti sprovvisto dei necessari titoli autorizzativi, quando lĠingresso non avvenga in presenza delle condizioni previste dallĠart. 19, comma 1, o comunque per un giustificato motivo. In ogni caso il respingimento esclude la sussistenza del reatoÈ.

9.11

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, capoverso, ÇArt. 12-bisÈ, dopo la parola: ÇStatoÈ inserire le seguenti: Ço vi soggiorniÈ.

9.12

Incostante, Bianco, Casson, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Latorre, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi

Al comma 1, capoverso ÇArt. 12-bisÈ, sostituire le parole: Çin violazione delleÈ con le seguenti: Çviolando intenzionalmente leÈ.

9.12a

Lauro, Fazzone

Al comma 1, capoverso, ÇArt. 12-bisÈ aggiungere infine il seguente periodo: ÇSalvo che il fatto costituisca pi grave reato,  punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni lo straniero che al momento dellĠingresso nel territorio nazionale risulti sprovvisto dei necessari titoli autorizzativiÈ.

9.12b

Lauro, Fazzone

Al comma 1, capoverso, ÇArt. 12-bisÈ, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ÇIn ogni caso il respingimento esclude la sussistenza del reatoÈ.

9.13

Casson, Bianco, Latorre, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Incostante, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi

Al comma 1, capoverso ÇArt. 12-bisÈ, sopprimere le parole da: Ǐ obbligatorioÈ sino a: Çdel fatto eÈ.

 

9.14

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, capoverso ÇArt. 12-bisÈ, sopprimere le parole: Ǐ obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto eÈ.

 

9.15

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, capoverso ÇArt. 12-bisÈ, dopo le parole: Çarresto dellĠautore del fattoÈ aggiungere le seguenti: Ç ad eccezione del caso in cui questi abbia diritto a protezione internazionale ai sensi dellĠarticolo 31 comma 1 della convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.È.

9.16

Casson, Bianco, Maritati, Incostante, Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Latorre, Adamo, Chiurazzi

Al comma 1, capoverso ÇArt. 12-bisÈ, sostituire il comma 3 con i seguenti:

        Ç3. Fermo quanto disposto dagli articoli 13, comma 2-bis e 19, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, quando non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dellĠarticolo 163 del codice penale, pu˜ sostituire la pena con la misura dellĠespulsione con divieto di reingresso nel territorio dello Stato, per un periodo compreso tra cinque e dieci anni.

        3-bis. LĠespulsione di cui al comma 3  eseguita dal questore anche se la sentenza non  irrevocabile, secondo le modalitˆ di cui allĠarticolo 13, comma 4.

        3-ter. Se lo straniero espulso a norma del comma 3 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 3, la sanzione sostitutiva  revocata dal giudice competenteÈ.

9.17

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, capoverso ÇArt. 12-bisÈ, al comma 3 inserire le seguenti parole: Çdopo averne valutata la pericolositˆ socialeÈ.

9.18

Saia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        Ç1-bis. In attesa della ridefinizione per il 2009-2011 dei limiti pro die e pro capite dei contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, come ridefiniti ai sensi del comma 1, i contratti con scadenza nel 2008, che giˆ comportano un minore costo di almeno il 20 per cento sul limite pro die e pro capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dellĠinterno previsto dallĠarticolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati a paritˆ di oneri per un ulteriore triennio, a paritˆ di condizioni di assistenza per gli immigrati.È.

 

9.19

Saia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        Ç1-bis. I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, come ridefiniti ai sensi del comma 1, con scadenza nel 2008, sono rinnovati, a paritˆ di condizioni di assistenza per gli immigrati, con un ribasso di costo di almeno il 5 per cento sul limite pro die e pro capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dellĠinterno previsto dallĠarticolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I contratti in essere che giˆ rispettano tale condizione sono prorogati a paritˆ di oneri per un ulteriore triennio.È.

 

9.20

Saia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        Ç1-bis. I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, come ridefiniti ai sensi del comma 1, con scadenza nel 2008, che giˆ comportano un minore costo di almeno il 20 per cento sul limite pro-die e pro-capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dellĠinterno previsto dallĠarticolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati a paritˆ di oneri per un ulteriore triennio, a paritˆ di condizioni di assistenza per gli immigratiÈ.

 

9.0.3

Li Gotti, Belisario, Pardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente

ÇArt. 9-bis.

(Modifiche della disciplina in tema di repressione della tratta di persone)

        1. Dopo lĠarticolo 10 della legge 11 agosto 2003 n. 228  inserito il seguente:

        ÇArt. 10-bis. 1. Per i delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, comma 6, codice penale le pene sono diminuite fino alla metˆ nei confronti dellĠimputato che si adopera per evitare che lĠattivitˆ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente lĠautoritˆ di polizia o lĠautoritˆ giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lĠindividuazione e la cattura di uno o pi autori dei reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

        2. AllĠarticolo 13, comma 5, ultimo periodo del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, e successive modificazioni dopo le parole: ĠĠoltre che misure straordinarie eventualmente necessarieĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠ, ivi compreso il rilascio di permesso di soggiorno, anche ai fini del ricongiungimento familiareĠĠ.

        3. NellĠarticolo 416, comma 6, del codice penale, le parole: ĠĠ600, 601 e 602ĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠ600, 601 e 602 del codice penale, e 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286ĠĠÈ.

9.0.5

Saltamartini, Benedetti Valentini, Delogu, De Eccher, Scotti, Scarpa Bonazza Buora, Allegrini, Vicari, Fluttero, De Angelis, Malan

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 9-bis.

        1. Dopo lĠarticolo 72 del codice di procedura penale,  inserito il seguente:

        Ç Art.72-bis. - (Revoca dellĠordinanza di sospensione dellĠimputato espulso). – 1. Il Giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento nei confronti dellĠimputato in stato di libertˆ che sia stato espulso in esecuzione di sentenza di condanna irrevocabile. La sospensione  revocata ove si accerti lĠavvenuto reingresso illegale, anche temporaneo, nel territorio dello Stato Ovvero sia emessa ordinanza di custodia cautelare.

        2. Per reati relativi ai procedimenti in corso, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione,  consentito allĠimputato di richiedere anche in grado di appello lĠapplicazione della pena dellĠespulsione alle condizioni di cui allĠarticolo 444ĠĠÈ.

 

9.0.6

Saltamartini, Benedetti Valentini, Delogu, De Eccher, Scotti, Scarpa Bonazza Buora, Allegrini, Vicari, Fluttero, De Angelis

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 9-bis.

        1. Dopo lĠarticolo 495-ter del codice penale,  inserito il seguente:

        ĠĠArt. 495-quater. – Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato senza essere munito di un valido documento di identitˆ ovvero che essendone in possesso lo sopprime, lo distrugge, lo disperde, lo altera in tutto o in parte o si rifiuta di esibirlo a richiesta dellĠautoritˆ di polizia,  punito con la reclusione da uno a quattro anniĠĠÈ.

 

11.0.3

Pastore

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 11-bis.

(Modifiche al decreto-legge 21 marzo 1978, convertito, con modificazioni
dalla legge 18 maggio 1978, n. 191)

        1. AllĠarticolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 18 maggio 78, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1  aggiunto il seguente:

        ĠĠ1-bis. In caso di cessione a titolo oneroso in favore di straniero, il cedente ha lĠobbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma, anche se la cessione ha per oggetto immobile diverso da quelli indicati in detto primo comma ed anche se fatta per un periodo inferiore ai trenta giorni.ĠĠ;

            b) dopo il comma 3  aggiunto il seguente:

        ĠĠ3-bis. Nel caso di cessione effettuata con atto notatile alla comunicazione provvede il notaio.ĠĠ;

            c) dopo il comma 4  aggiunto il seguente:

        ĠĠ4-bis. Il cedente che ometta la comunicazione prevista nel comma 1-ĠĠbis, salvo che il fatto costituisca pi grave reato,  punito con la reclusione da ... mesi a ... anni, qualora risulti che lo straniero sia irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al momento della cessione. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dellĠimmobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento dellĠattivitˆ di repressione e prevenzione dei reati in materia di prevenzione clandestina.ĠĠÈ.

 

16.1

Lauro

Sopprimere lĠarticolo.

 

16.2

Pistorio

Sopprimere lĠarticolo.

 

16.3

Incostante, Bianco, Carofiglio, Latorre, Della Monica, Maritati, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Adamo

Sopprimere lĠarticolo.

 

16.4

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, sostituire le parole: ÇLĠiscrizione anagrafica  subordinataÈ con le seguenti: ÇLĠiscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinateÈ.

        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        Ç1-bis. AllĠarticolo 29, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lett. a)  sostituita dalla seguente:

        Ça) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonchŽ di idoneitˆ abitativa, accertati dai competenti uffici comunaliÈ.

16.5

DĠAlia

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ÇSe la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non  compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, questĠultima  effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facoltˆ di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativoÈ.

 

17.1

DĠAlia

Sostituire lĠarticolo con il seguente:

        ÇArt. 17. - (Modifica al decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). – 1. AllĠarticolo 7 del decreto legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 5  aggiunto, in fine, il seguente:

        Ç5-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attivitˆ finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dellĠincasso e trasferimento di fondi acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno qualora il soggetto che ordina lĠoperazione  un cittadino extracomunitario. Il documento  conservato con le modalitˆ previste con decreto del Ministro dellĠinterno emanato ai sensi dellĠarticolo 7, comma 4 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo, gli agenti in attivitˆ finanziaria effettuano entro dodici ore apposita segnalazione allĠautoritˆ locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione  sanzionato con la cancellazione dallĠelenco degli agenti in attivitˆ finanziariaÈ.

        2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) allĠarticolo 18, comma 1, dopo la lettera d)  inserita la seguente: ĠĠd-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini extracomunitariÈ;

            b) allĠarticolo 55, dopo il comma 6  inserito il seguente: Ç6-bis. Nel caso di mancato rispetto della disposizione contenuta nellĠarticolo 18, lettera d-bis) si applica la sanzione di cui al comma 6È.

 

17.2

Li Gotti, Belisario, Pardi

Sostituire lĠarticolo con il seguente:

        ÇArt. 17. - (Attivitˆ di money transfer). – 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attivitˆ finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dellĠincasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno qualora il soggetto che ordina lĠoperazione  un cittadino extra comunitari o. Il documento  conservato con le modalitˆ previste con decreto del Ministro dellĠInterno emanato ai sensi dellĠarticolo 7, comma 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano (entro dodici ore) apposita segnalazione allĠautoritˆ locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione  sanzionato con la cancellazione dallĠelenco degli agenti in attivitˆ finanziaria ai sensi dellĠarticolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374È.

 

17.3

Li Gotti, Belisario, Pardi

Sostituire lĠarticolo con il seguente:

        ÇArt. 17. - (Attivitˆ di money transfer). – 1. Al decreto legislativo 21  novembre 2007, n. 231 sono apportate seguenti seguenti modificazioni:

            a) allĠarticolo 18, dopo la lettera d)  aggiunta la seguente:

            ĠĠd-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini extracomunitariĠĠ;

            b) allĠarticolo 55, dopo il comma 6  inserito il seguente:

        ĠĠ6-bis: Nel caso di mancato rispetto della disposizione di cui allĠarticolo 18 lettera d-bis) si applica la sanzione di cui al comma 6ĠĠÈ.

 

17.4

Casson, Bianco, Maritati, Incostante, Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠambrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi

Al comma 1 sostituire il capoverso Ç5-bisÈ,  con il seguente:

        Ç5-bis. Fermo restando lĠobbligo per ogni trasferimento di denaro di riportare gli estremi del documento di identitˆ del richiedente, a partire dalla data del 1ĵ gennaio 2009, chiunque  autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad effettuare, entro dodici ore, apposita segnalazione allĠautoritˆ di pubblica sicurezza di ogni operazione che sia stata ordinata da persona che non abbia esibito, ai fini della propria identificazione carta dĠidentitˆ italiana o di uno dei paesi dellĠunione europea, passaporto italiano o di uno dei paesi dellĠunione europea ovvero permesso di soggiorno italiano, trasmettendo in via telematica i dati della transazione, comprensivi dei riferimenti anagrafici del richiedente, della tipologia e degli estremi del documento dĠidentitˆ esibito. LĠinosservanza di tale disposizione  sanzionata con la revoca della autorizzazioneÈ.

 

17.5

Mauro Maria Marino

Al comma 1 sostituire il capoverso: Ç5-bisÈ, ivi richiamato, con il seguente:

        Ç5-bis. Fermo restando lĠobbligo per ogni trasferimento di denaro di riportare gli estremi del documento di identitˆ del richiedente, a partire dalla data del 1ĵ giugno 2009, chiunque  autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad effettuare, entro dodici ore, apposita segnalazione allĠautoritˆ di pubblica sicurezza di ogni operazione che sia stata ordinata da persona che non abbia esibito, ai fini della propria identificazione carta dĠidentitˆ italiana o di uno dei paesi dellĠunione europea, passaporto italiano o di uno dei Paesi dellĠUnione europea ovvero permesso di soggiorno italiano, trasmettendo in via telematica i dati della transazione, comprensivi dei riferimenti anagrafici del richiedente, della tipologia e degli estremi del documento dĠidentitˆ esibito. LĠinosservanza di tale disposizione  sanzionata con la revoca dellĠautorizzazioneÈ.

 

17.6

Maritati, Bianco, Incostante, Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Casson, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi

Al comma 1, capoverso Ç5-bisÈ, sostituire le parole da: Çad acquisireÈ sino a: Ça ogni richiesta dellĠautoritˆ di pubblica sicurezzaÈ con le seguenti: Çad effettuare, entro dodici ore, apposita segnalazione allĠautoritˆ di pubblica sicurezza di ogni operazione che sia stata ordinata da persona che non abbia esibito, ai fini della propria identificazione carta dĠidentitˆ italiana o di uno dei paesi dellĠunione europea, passaporto italiano o di uno dei paesi dellĠUnione europea ovvero permesso di soggiorno italiano, trasmettendo in via telematica i dati della transazione, comprensivi dei riferimenti anagrafici del richiedente, della tipologia e degli estremi del documento dĠidentitˆ esibitoÈ.

 

17.7

Pistorio

Al comma 1, capoverso Ç5-bisÈ, sopprimere il secondo periodo e sostituire il terzo periodo con il seguente: ÇLa copia del suddetto documento, comunque deve essere registrato, conservato e reso disponibile a ogni richiesta dellĠautoritˆ di pubblica sicurezzaÈ.

 

17.8

Lauro

Al comma 1, sostituire il capoverso "5-bis" con il  seguente:

        Ç5-bis. Chiunque  autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad acquisire la copia del documento dĠidentitˆ di colui che chiede la prestazione.

        Le copie dei documenti, comunque, devono essere registrati, conservati e resi disponibili a ogni richiesta dellĠautoritˆ di pubblica sicurezza. LĠinosservanza di tale disposizione  sanzionata con la revoca dellĠautorizzazioneÈ.

 

17.9

DĠAlia

Al comma 1, capoverso "5-bis" sostituire le parole: Çil servizio erogato deve essere segnalato entro dodici ore allĠautoritˆ locale di pubblica sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento identificativo del richiedenteÈ con le seguenti: Çil servizio non pu˜ essere erogato.È e, le parole: Çtale disposizioneÈ con le seguenti: Çtali disposizioniÈ.

 

17.10

Incostante, Maritati, Bianco, Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Casson, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠambrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi

Al comma 1, capoverso: Ç5-bisÈ sostituire lĠultimo periodo con il seguente: ÇLĠinosservanza di tale disposizione comporta la revoca dellĠautorizzazione, nonchŽ lĠapplicabilitˆ della sanzione amministrative pecuniaria prevista dallĠarticolo 17-bis, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773È.

 

17.11

Maritati

Al comma 1, capoverso: Ç5-bisÈ, sostituire lĠultimo periodo con il seguente: ÇSi applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui allĠarticolo 17-bis, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773È.

 

17.12

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, capoverso: Ç5-bisÈ, ultimo periodo, sostituire le parole: Çtale disposizioneÈ con le seguenti: Çdelle disposizioni di cui al presente articoloÈ.

 

17.13

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, capoverso: Ç5-bisÈ, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        ÇAl fine di agevolare le procedure di controllo e contrasto a fenomeni di riciclaggio connesso allĠuso del money transfer, le richieste di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi operazione effettuata, nonchŽ le relative risposte, intercorrenti tra i prestatori dei servizi di cui al presente comma agenti in attivitˆ finanziaria e il nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza, sono sempre svolte per via telematicaÈ.

 

17.14

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, capoverso Ç5-bisÈ, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ç, ove prevista, ovvero con la cancellazione dallĠelenco degli agenti in attivitˆ finanziariaÈ.

 

17.15

Maritati, Bianco, Incostante, Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Casson, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi

Dopo il comma 1 aggiungere, il seguente:

        Ç1-bis. La disposizione del comma 5-bis dellĠarticolo 7 del decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, introdotta dal comma 1 del presente articolo, ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leggeÈ.

 

17.16

Incostante, Bianco, Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Casson, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi, Maritati

Dopo il comma 1 aggiungere, il seguente:

        Ç1-bis. LĠautoritˆ di pubblica sicurezza effettua un monitoraggio complessivo sulle segnalazioni effettuate ai sensi del comma 1, inviando con cadenza semestrale i risultati di tale attivitˆ di controllo alla Direzionale nazionale antimafiaÈ.

 

17.0.1

Vizzini, Berselli, relatori

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 17-bis.

(Attivitˆ di money transfer)

        1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attivitˆ finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dellĠincasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina lĠoperazione  un cittadino extracomunitario. Il documento  conservato con le modalitˆ previste con decreto del Ministro dellĠinterno emanato ai sensi dellĠarticolo 7, comma 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano (entro dodici ore) apposita segnalazione allĠautoritˆ locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione  sanzionato con la cancellazione dallĠelenco degli agenti in attivitˆ finanziaria ai sensi dellĠarticolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

 

17.0.6

Casson, Bianco, Maritati, Carofiglio, Incostante, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione del riciclaggio)

        1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 dellĠarticolo 18, dopo la lettera d)  aggiunta, in fine, la seguente:

            ĠĠd-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini stranieriĠĠ.

            b) allĠarticolo 55, dopo il comma 6,  inserito il seguente:

        ĠĠ6-bis: Nel caso di mancato rispetto della disposizione contenuta nellĠart. 18, lettera e) si applica la sanzione di cui al comma 6ĠĠÈ.

 

17.0.7

Incostante, Bianco, Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Casson, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠambrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi, Maritati

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 17-bis.

(Modifica al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

        1. Al comma 1 dellĠarticolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni, dopo le parole: ĠĠo di contrabbandoĠĠ, sono inserite le seguenti: ĠĠ, nonchŽ di esibizioni di documenti al fine di erogare o usufruire di servizi volti al trasferimento di danaroĠĠÈ.

 

18.1

Germontani

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

        Ç0a) AllĠarticolo 4, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo aggiungere il seguente: ĠĠPer soggiorni inferiori ai tre mesi, contestualmente al visto di ingresso le autoritˆ diplomatiche o consolari italiane consegneranno al cittadino straniero una copia cartacea del visto di ingresso.

        La predetta copia dovrˆ essere riconsegnata dal cittadino straniero alla autoritˆ diplomatica o consolare italiana che ha emesso il visto di ingresso entro quindici giorni dal suo rientro nella Paese dĠorigine.

        In caso di non riconsegna della copia cartacea del visto di ingresso entro i termini previsti, lĠautoritˆ consolare italiana dovrˆ informare le competenti autoritˆ di polizia italianeĠĠÈ.

 

18.2

Boscetto, Mugnai

Al comma 1, lettera a), premettere la seguentea lettera:

            Ç0a) allĠarticolo 4, comma 3, apportare le seguenti modifiche:

                1) dopo le parole: ĠĠo che risulti condannato, ancheĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠanche con sentenza non defInitiva, compresa quella adottataĠĠ;

                2) dopo il terzo periodo, inserire il seguente: ĠĠImpedisce lĠingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifIcazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penaleĠĠÈ.

 

18.3

Boscetto, Mugnai

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            Ça-bis) allĠarticolo 5, comma 8-bis dopo le parole: ĠĠovvero contraffˆ o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto dĠingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiornoĠĠ inserire le seguenti: ĠĠoppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alteratiĠĠÈ.

 

18.4

Boscetto, Mugnai

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            Ça-bis) allĠarticolo 9, comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: ĠĠNel caso di richiesta relativa ai familiari di cui al comma 1, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 6.ĠĠÈ.

 

18.5

Bricolo, Alberto Filippi, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, dopo lo lettera a) inserire la seguente:

            Ça-bis) allĠarticolo 9 dopo il comma 2  aggiunto il seguente:

        Ç2-bis Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo  subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalitˆ di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dellĠinternoÈ.

 

18.6

Bianco, Casson, Latorre, Incostante, Carofiglio, DĠAmbrosio, Della Monica, Maritati, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Galperti, Adamo, Chiurazzi

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

 

18.7

Maritati, Casson, Bianco, Latorre, Incostante, Carofiglio, DĠAmbrosio, Della Monica, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Galperti, Adamo, Chiurazzi

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            Çb) Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

                1) AllĠarticolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

        Ç4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b), il decreto di espulsione contiene lĠintimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni, salvo che il prefetto rilevi, sulla base di elementi obiettivi, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga allĠesecuzione del provvedimento. Nei casi previsti dal presente comma, nel decreto  indicata la possibilitˆ per lo straniero di avvalersi dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui allĠarticolo 16-bis.

        5. LĠespulsione  eseguita con le modalitˆ previste dal comma 3, qualora lo straniero si sia trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con lĠintimazioneÈ.

            b) il comma 14  sostituito dal seguente:

        Ç14. II divieto di reingresso di cui al comma 13 decorre dallĠeffettivo allontanamento dal territorio nazionale e opera per un periodo di dieci anni nei casi previsti dal comma 1 e dallĠarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Negli altri casi il termine  di cinque anni ed  ridotto ad un anno, in caso di ottemperanza allĠintimazione a lasciare il territorio nazionale, ed a due anni, in caso di rimpatrio volontario ed assistito di cui allĠarticolo 16-bis.È;

                2) allĠarticolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 2  inserito il seguente:

        Ç2-bis. Lo straniero trattenuto pu˜ chiedere di partecipare ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui allĠarticolo 16-bis, collaborando fattivamente alle procedure di identificazione per lĠacquisizione di un documento valido per lĠespatrioÈ;

            b) il comma 5-quater  sostituito dal seguente:

        Ç5-quater. Lo straniero di cui al comma 5-ter che non sia stato possibile accompagnare alla frontiera o trattenere ai sensi del comma 1 o per il quale  decorso il termine di trattenimento e che non ha eseguito lĠordine di lasciare il territorio dello Stato utilizzando, nel caso di indisponibilitˆ economica, il biglietto di trasporto nel paese di origine o provenienza messo a sua disposizione tramite i programmi di cui allĠarticolo 16-bis e continua a trattenersi, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato,  punito con la reclusione fino a tre anni;

                3) Dopo il comma 1-bis dellĠarticolo 15  aggiunto, in fine, il seguente:

        Ç1-ter. Con decreto del Ministero dellĠinterno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrative idonee a identificare gli stranieri durante lĠesecuzione di misure limitative della libertˆ personale, finalizzate a escludere la necessitˆ di un successivo trattenimento a tale fineÈ;

                4) dopo lĠarticolo 16  inserito il seguente:

ÇArt. 16-bis.

(Fondo nazionale rimpatri)

        1. é istituito presso il Ministero dellĠinterno il Fondo nazionale rimpatri, destinato al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, comprensivi di interventi di sostegno al reinserimento nel paese di origine, predisposti dal Ministero dellĠinterno in convenzione con enti e associazioni nazionali o internazionali a carattere umanitario.

        2. Il Fondo  alimentato da:

            a) un contributo, determinato ai sensi del comma 3, a carico dei datori di lavoro di cui allĠarticolo 22, e degli stranieri richiedenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

            b) i contributi eventualmente disposti dallĠUnione Europea per le finalitˆ del Fondo.

        3. Con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, sono determinati lĠimporto e le forme di versamento al competente capitolo di bilancio del Ministero dellĠinterno del contributo di cui al comma 1, le modalitˆ di gestione e di funzionamento del Fondo, nonchŽ le modalitˆ di impiego del fondo per le spese sostenute dallĠamministrazione per le procedure di rimpatrio.

        4. I programmi di cui al comma l sono destinati al rimpatrio di:

            a) stranieri regolarmente soggiornanti, privi dei necessari mezzi economici, per il ritorno nel paese di origine o di provenienza;

            b) stranieri muniti di decreto di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13.

        5. Per poter accedere al programma di rimpatrio volontario ed assistito lo straniero deve essere in possesso del passaporto o documento equipollente in corso di validitˆ o collaborare fattivamente alle procedure di identificazione.

        6. Lo straniero che ha usufruito del programma di rimpatrio assistito e compie un nuovo ingresso irregolare sul territorio nazionale  punito con la reclusione fino a tre anni e non pu˜ accedere ad un nuovo programmaÈ.

 

18.8

Carofiglio, Bianco, Maritati, Della Monica, Casson, Incostante, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il comma 5, con il seguente:

        Ç5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora lĠaccertamento dellĠidentitˆ e della nazionalitˆ, ovvero lĠacquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltˆ, il giudice, su richiesta del questore, pu˜ prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue lĠespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione, il questore pu˜ chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di trenta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non pu˜, in ogni caso, essere superiore a nove mesiÈ.

 

18.9

Carofiglio, Maritati, Bianco, Incostante, Latorre, Della Monica, Casson, DĠAmbrosio, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Chiurazzi, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Mauro Maria Marino

Al comma 1, lettera b), inserire dopo la parola: ÇdifficoltˆÈ, le seguenti: Ç, nonostante il diligente espletamento, da parte delle autoritˆ competenti, delle operazioni a tal fine necessarieÈ.

 

18.10

DĠAlia

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da: ÇDecorso il suddetto termine,È fino alla fine.

 

18.11

Pistorio

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sostituire il quarto, quinto e sesto periodo con i seguenti: ÇDecorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia dichiarato le proprie generalitˆ e il paese di cui  cittadino, oppure abbia fornito false dichiarazioni al riguardo, entro il sessantesimo giorno, il questore pu˜ chiedere al giudice il trattenimento per un periodo non superiore di altri due mesi, durante il qnale al soggetto trattenuto pu˜ essere rilasciato un permesso di soggiorno lavorativo temporaneo in presenza di un regolare contratto di lavoro.

        Il permesso temporaneo  legato temporalmente al periodo del contratto di lavoro ed  prorogabile, senza soluzione di continuitˆ, in presenza di nuovo contratto di lavoro o del rinnovo di quello giˆ sottoscrittoÈ.

 

18.12

DĠAmbrosio, Adamo, Bianco, Latorre, Carofiglio, Della Monica, Maritati, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, Incostante

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5,  sostituire le parole da: ÇdecorsoÈ fino a: ÇidentificazioneÈ con le seguenti: ÇDecorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia dichiarato le proprie generalitˆ ed il paese di cui  cittadino oppure abbia fornito dichiarazioni false al riguardoÈ.

 

18.13

Lauro, Fazzone

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, quarto periodo, sostituire le parole da: ÇdecorsoÈ fino a: Ç identificazioneÈ con le seguenti: ÇDecorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia dichiarato le proprie generalitˆ ed il paese di cui  cittadino, oppure abbia fornito dichiarazioni false al riguardoÈ.

                 

 

18.14

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, dopo le parole: Çpu˜ chiedere al giudiceÈ , inserire le seguenti: Çper non pi di due volteÈ.

        Conseguentemente, sopprimere lĠultimo periodo.

 

18.15

DĠalia

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sopprimere lĠultimo periodo.

 

18.16

Adamo, Carofiglio, Bianco, Maritati, Della Monica, Casson, Incostante, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠambrosio, Latorre, Chiurazzi

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sostituire la parola: ÇdiciottoÈ con la seguente: ÇnoveÈ.

 

18.17

Lauro, Fazzone

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ÇQualora risulti accertata, al termine del periodo di trattenimento, lĠimpossibilitˆ di effettuare lĠespulsione dello straniero, viene rilasciato un titolo di soggiorno temporaneo e rinnovabile con autorizzazione allo svolgimento dellĠattivitˆ lavorativaÈ.

 

18.18

DĠambrosio, Adamo, Bianco, Latorre, Carofiglio, Della Monica, Maritati, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, Incostante

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, dopo le parole: Çnon pu˜, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesiÈ, aggiungere, in fine, le seguenti: ÇQualora risulti accertata, al termine del periodo di trattenimento, lĠimpossibilitˆ di effettuare lĠespulsione, allo straniero viene rilasciato un titolo di soggiorno temporaneo e rinnovabile con autorizzazione allo svolgimento dellĠattivitˆ lavorativaÈ.

 

18.19

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole : Çnei soli casi in cui, nonostante siano stati esperiti infruttuosamente tutti gli atti e gli accertamenti previsti dalla presente legge, lĠoperazione di allontanamento debba durare pi a lungo a causa della mancata cooperazione da parte soggetto trattenuto o dei ritardi nellĠottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi e non possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitiveÈ.

 

18.20

Adamo, Maritati, Bianco, Casson, Incostante, Bastico, Ceccanti, De Sena, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, Latorre, Carofiglio, Chiurazzi, DĠambrosio, Della Monica, Galperti

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ÇIn ogni caso, quando risulta, anche prima del decorso del termine di cui al periodo precedente, che non esiste pi alcuna prospettiva ragionevole di esecuzione dellĠespulsione, anche per lĠimpossibilitˆ di accertare lĠidentitˆ o la nazionalitˆ dello straniero, ovvero per lĠimpossibilitˆ di acquisire i documenti per il viaggio, la persona interessata  immediatamente liberataÈ.

 

18.21

Il Governo

Al comma 1, capoverso, lettera b), il numero 2)  sostituito dal seguente:

        Ç2) sostituire i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, con i seguenti:

        ĠĠ5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito lĠesecuzione con lĠaccompagnamento alla frontiera dellĠespulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. LĠordine  dato con provvedimento scritto, recante lĠindicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. LĠordine del questore pu˜ essere accompagnato dalla consegna allĠinteressato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonchŽ, per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ci˜ non sia possibile, nello Stato di provenienza.

        5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dellĠordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis,  punito con la reclusione da uno a quattro anni se lĠespulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se lĠespulsione  stata disposta perchŽ il permesso di soggiorno  scaduto da pi di sessanta giorni e non ne  stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno  stata rifiutata, ovvero se lo straniero si  trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dellĠarticolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trova in stato di detenzione in carcere, si procede allĠadozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione allĠordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere allĠaccompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonchŽ, ricorrendone i presupposti, quelle di cui allĠarticolo 13, comma 3.

        5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato  punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.

        5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed  obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fattoĠĠÈ.

 

18.22

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        Çb-bis) allĠarticolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

        1) al comma l, sostituire le parole: ĠĠe ai minori comunque affidatiĠĠ con le seguenti: ĠĠe, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidatiĠĠ.

        2) al comma 1-bis, dopo le parole: ĠĠai minori stranieri non accompagnatiĠĠ, inserire le seguenti: ĠĠ, affidati ai sensi dellĠarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutelaĠĠÈ.

 

18.23

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

            Çb-bis) allĠarticolo 5, dopo il comma 2-bis  aggiunto il seguente:

        ĠĠ2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno  sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo  fissato in 200 euro.ĠĠ;

            b-ter) allĠarticolo 30, dopo il comma 1-bis  aggiunto il seguente:

        ĠĠ1-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari  sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo  fissato in 200 euro.ĠĠ;

            b-quater) dopo lĠarticolo 45,  inserito il seguente:

ÇArt. 45-bis.

(Fondo per la prevenzione dei flussi migratori)

        1. é istituito, presso il Ministero degli esteri, un Fondo per la prevenzione dei flussi migratori, finalizzato al finanziamento di progetti di sviluppo locale nei Paesi che hanno stipulato o intendono stipulare con lo Stato italiano Accordi bilaterali per la gestione dei flussi migratori.

        2. Al Fondo confluisce, ordinariamente, la metˆ del gettito conseguito attraverso la riscossione delle tasse di cui allĠarticolo 5, comma 2-ter e 30, comma 1-ter. La quota residua del gettito di cui sopra  assegnata allo stato di previsione del Ministero dellĠinterno, a titolo di copertura delle spese di istruttoria per le attivitˆ inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

        3. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dellĠinterno, stabilisce le modalitˆ di riscossione e di attuazione delle disposizioni di cui allĠarticolo 5, comma 2-ter e 30, comma 1-ter.È.

 

18.24

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            Çb-bis) allĠarticolo 6, comma 2, le parole: ĠĠe per quelli inerenti agli atti di stato civile o allĠaccesso a pubblici serviziĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠe per quelli inerenti allĠaccesso alle prestazioni sanitarie di cui allĠarticolo 35,ĠĠÈ.

 

18.25

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            Çb-bis) allĠarticolo 29 il comma 8  sostituito dal seguente: ĠĠIl nulla osta al ricongiungimento familiare  rilasciato entro centottanta giorni dalla richiestaĠĠÈ.

 

18.26

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            Çb-bis) allĠarticolo 29, dopo il comma 1  inserito il seguente:

        ĠĠ1-bis. NellĠipotesi di cui al comma 1, lettera a), il ricongiungimento pu˜ essere richiesto nei confronti di un solo coniuge, ancorchŽ la legge del paese di provenienza dello straniero riconosca giuridicamente la poligamiaĠĠÈ.

 

18.27

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            Çb-bis) lĠarticolo 6, comma 3  sostituito dal seguente:

        ĠĠ3. Lo straniero che, a richiesta degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza, non ottempera allĠordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato  punito con lĠarresto fino ad un anno e con lĠammenda sino ad euro 2.000ĠĠÈ.

 

18.28

Boscetto, Mugnai

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            Çb-bis) allĠarticolo 16, comma 1, dopo le parole: ĠĠnŽ le cause ostative indicate nellĠarticolo 14, comma 1,ĠĠ, inserire le seguenti: ĠĠche impediscono lĠesecuzione immediata dellĠespulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,ĠĠÈ.

 

18.29

Boscetto, Mugnai

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            Çb-bis) allĠarticolo 26, comma 7-bis, apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: ĠĠdel permesso di soggiorno rilasciato allo stranieroĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠanche se per motivi diversi dal lavoro autonomoĠĠ;

            b) alla fine, aggiungere il seguente periodo: ĠĠSi applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 13, comma 3, e allĠarticolo 14.ĠĠÈ.

 

18.30

Boscetto, Mugnai

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            Çb-bis) allĠarticolo 29, il comma 5  sostituito con il seguente:

        ĠĠ5. Salvo quanto disposto dallĠarticolo 4, comma 6,  consentito lĠingresso per ricongiungimento al figlio minore, giˆ regolarmente soggiornante in Italia con lĠaltro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilitˆ di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dellĠaltro genitore.ĠĠÈ.

 

18.0.1

Pastore

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

(Cessione a titolo oneroso di immobile allo straniero)

        1. AllĠarticolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1  aggiunto il seguente:

        ĠĠ1-bis. In caso di cessione a titolo oneroso in favore di straniero, il cedente ha lĠobbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma, anche se la cessione ha per oggetto immobile diverso da quelli indicati in detto primo comma ed anche se fatta per un periodo inferiore ai trenta giorniĠĠ.

            b) dopo il comma 3  aggiunto il seguente:

        ĠĠ3-bis. Nel caso di cessione effettuata con atto notarile alla comunicazione provvede il notaio.ĠĠÈ.

 

 

18.0.3

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

        1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante ĠĠAttuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membriĠĠ, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) lĠarticolo 5, comma 5-bis, primo periodo  sostituito dal seguente: ĠĠIn ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dellĠUnione o il suo familiare si presenta ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, presentando un documento dĠidentitˆ valido per lĠespatrio. La certificazione rilasciata dagli uffici di polizia costituisce titolo necessario di attestazione della data di inizio del soggiornoĠĠ;

            b) lĠarticolo 9, comma 4  sostituito dal seguente: ĠĠIl cittadino dellĠUnione dimostra, con idonea documentazione, di disporre, per sŽ e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblicaĠĠÈ.

 

18.0.4

Bricolo, Stiffoni, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

        1. AllĠarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sopprimere le seguenti parole: ĠĠo presso lĠufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedenteĠĠÈ.

 

18.0.5

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

        1. I commi 3 e 4 dellĠarticolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 sono sostituiti dal seguente:

        ĠĠ2-bis. Ai fini dellĠobbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora  iscritta nellĠapposito registro istituito presso il Ministero dellĠinternoĠĠÈ.

 

18.0.6

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

        1. AllĠarticolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 sono soppresse le seguenti parole: ĠĠovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui allĠart. 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dellĠufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorniÈ.

        2. AllĠarticolo 7, comma 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ĠĠIn caso di mancata presentazione del rinnovato titolo di soggiorno o della ricevuta di rinnovo e della dichiarazione di dimora abituale entro il termine di cui al presente comma, lĠufficio di anagrafe, previo invito ad adempiere, avvia la procedura di cancellazione anagrafica per irreperibilitˆĠĠÈ.

 

18.0.7

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso
di soggiorno)

        Dopo lĠarticolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  inserito il seguente:

ĠĠArt. 4-bis.

(Accordo di integrazione)

        1. Ai fini di cui alla presente legge, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a Partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societˆ.

        2. Contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellĠarticolo 5, il cittadino straniero sottoscrive un Accordo di integrazione, articolato per crediti, e si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validitˆ del permesso di soggiorno, nel rispetto delle seguenti condizioni:

            a)  attribuito il punteggio di dieci crediti al cittadino straniero in possesso dei seguenti requisiti:

            1) livello adeguato di conoscenza della lingua italiana, certificato in rapporto agli standard minimi definiti nel Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio dĠEuropa;

                2) adesione alla Carta dei valori della cittadinanza e dellĠintegrazione di cui ai decreto del Ministero dellĠinterno 23 aprile 2007;

                3) conoscenza basilare delle regole fondamentali dellĠordinamento giuridico il cui rispetto costituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica;

            b) allĠatto del rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino straniero pu˜ incrementare i crediti attribuiti ai sensi della lett. a), attestando:

                1) la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione dei crediti;

                2) il superamento di un corso atto a verificare il livello di integrazione sociale e culturale del cittadino straniero e il raggiungimento degli obiettivi di integrazione sottoscritti;

                3) un livello adeguato di partecipazione economica e sociale alla vita della comunitˆ nazionale e locale;

            c) i crediti assegnati a ciascun cittadino straniero ai sensi delle lettera a) e b) subiscono decurtazioni, in misura proporzionale alla gravitˆ dellĠinfrazione commessa, in caso di:

                1) condanna per violazione di una delle norme del codice penale non soggetta allĠordine di espulsione del giudice;

                2) illeciti amministrativi;

                3) illeciti tributari;

            d) nel caso in cui le decurtazioni di cui alla lettera c) comportino una riduzione dei crediti in numero inferiore a cinque, i cittadini stranieri, ai fini del mantenimento del permesso di soggiorno, si sottopongono a corsi di integrazione volti a coinvolgere lo straniero in attivitˆ socialmente utili;

            e) nel caso in cui le decurtazioni di cui alla lettera c) comportino lĠazzeramento dei crediti,  disposta la revoca del permesso di soggiorno e lĠespulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalitˆ di cui allĠarticolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

            f) il punteggio attribuito ai cittadini stranieri ai sensi del comma precedente  annotato sul permesso di soggiorno elettronico.

        3. La stipula dellĠAccordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.

        4. Il Ministero dellĠinterno, con proprio decreto da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con apposite tabelle, i criteri per lĠassegnazione, lĠincremento e la decurtazione dei crediti di cui allĠAccordo di integrazione, nel rispetto del principio di proporzionalitˆ di cui al comma 2, lettera c).

        5. Entro il termine di cui al comma 4, il Ministero dellĠinterno, sentiti il Ministero dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce con apposito decreto i criteri per il rilascio delle attestazioni atte a certificare la conoscenza della lingua italiana ai sensi del comma 2, lettera a), punto 1), nonchŽ i programmi e le modalitˆ di svolgimento dei corsi di integrazione di cui al comma 2, lettera b), punto 2).

        6. Allo svolgimento delle attivitˆ connesse alla sottoscrizione, attuazione e verifica dellĠAccordo di integrazione si provvede a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali preposte allĠespletamento delle funzioni relative al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.

 

18.0.8

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

(Modifiche allĠarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

        1. Il comma 4 dellĠarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  sostituito dal seguente: ĠĠLe prestazioni di cui al comma 3 sono erogate previo pagamento della relativa tariffa ovvero delle quote di compartecipazione alla spesa a paritˆ con i cittadini italiani qualora i richiedenti risultino privi di risorse economiche. Nel caso in cui la prestazione da erogare sia classificata urgente e non differibile, il pagamento della tariffa o della quota di compartecipazione  posticipato. In caso di rifiuto del richiedente alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi del presente comma, le strutture sanitarie ne trasmettono segnalazione allĠautoritˆ competenteĠĠ.

        2. Il comma 5 dellĠarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  soppresso.

        3. Il comma 6 dellĠarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  sostituito dal seguente: ÇIl costo delle prestazioni erogate agli stranieri privi di risorse economiche sufficienti  finanziato, quanto alle prestazioni ospedali ere urgenti o comunque essenziali, a valere sulle disponibilitˆ del Ministero dellĠinterno e, quanto alle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, con gli ordinari trasferimenti statali alle Regioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionaleÈ.

 

 

18.0.11

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

        1. Le Regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dellĠarticolo 117 della Costituzione, possono concedere lĠautorizzazione per la realizzazione di aree attrezzate alla sosta delle popolazioni nomadi solo previa indizione, da parte del Comune territorialmente competente, secondo le disposizioni del relativo statuto, di apposito referendum popolare, che si esprima in senso favorevole allĠinterventoÈ.

 

18.0.12

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

        1. Le Regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dellĠarticolo 117 della Costituzione, possono concedere lĠautorizzazione per la realizzazione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, per la ristrutturazione o il loro cambiamento dĠuso, alle confessioni religiose che non abbiano stipulato intesa con lo Stato secondo quanto disposto dallĠarticolo 8 della Costituzione, solo previa indizione, da parte del Comune territorialmente competente, secondo le disposizioni del relativo statuto, di apposito referendum popolare, che si esprima in senso favorevole allĠintervento edificativoÈ.

18.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

(Rimpatrio assistito di minore cittadino dell'Unione europea)

        1.Nei limiti delle risorse annualmente assegnate al  Fondo nazionale per le politiche migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176È.

19.0.6

Della Monica, Incostante, Bianco, Carofiglio, Latorre, Maritati, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Adamo

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)

        1. Dopo lĠarticolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

    –ĠĠ603-bis. – (Grave sfruttamento del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque induce taluno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di inferioritˆ o di necessitˆ, a prestare attivitˆ lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante,  punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

        Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

            a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionato rispetto alla quantitˆ e qualitˆ del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa allĠorario di lavoro, al riposo settimanale, allĠaspettativa obbligatoria, alle ferie;

        b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o lĠincolumitˆ personale;

            c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

        La pena per il fatto di cui al primo comma  della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in etˆ non lavorative o cittadini di Stati non appartenenti allĠUnione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattroĠĠ.

    –ĠĠ603-ter. – (Pene accessorie). – La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa lĠinterdizione dagli uffici diretti vi delle persone giuridiche o delle imprese, nonchŽ il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

        La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altres“, quando il fatto  commesso da soggetto recidivo ai sensi dellĠarticolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), lĠesclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dellĠUnione europea, relativi al settore di attivitˆ in cui ha avuto luogo lo sfruttamentoĠĠ.

        2. AllĠarticolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 12  sostituito dal seguente:

        ĠĠ12. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti  punito con lĠarresto da tre mesi ad un anno, nonchŽ con lĠammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non pi di due lavoratoriĠĠ;

            b) dopo il comma 12  inserito il seguente:

        ĠĠ12-bis. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dellĠintermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, lettera c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,  punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegatoĠĠ.

        3. La condanna per il delitto di cui allĠarticolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, comporta le pene accessorie di cui allĠarticolo 603-bis, commi quarto e quinto, del codice penale.

        4. AllĠarticolo 25-septies, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: ĠĠsicurezza sul lavoroĠĠ, sono inserite le seguenti: ĠĠ, nonchŽ al delitto di cui allĠarticolo 603-bis del medesimo codiceĠĠ e, al secondo periodo, le parole: ĠĠcondanna per il delittoĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠcondanna per i delittiĠĠ.

        5. AllĠarticolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: ĠĠlegge 20 febbraio 1958, n. 75,ĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠ603-bis, terzo comma, del codice penaleĠĠ.

        6. AllĠonere derivante dallĠattuazione del comma 5, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dallĠanno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellĠambito dellĠunitˆ previsionale di base di parte corrente ĠĠFondo specialeĠĠ dello stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al Ministero degli affari esteriÈ.

19.0.10

Della Monica, Vittoria Franco, Anna Maria Serafini, Incostante, Bianco, Carofiglio, Latorre, Maritati, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, DĠambrosio, Adamo

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

(Modifiche allĠarticolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

        1. AllĠarticolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1  sostituito dal seguente:

        1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato Ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente lĠingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non  cittadina o non ha titolo di residenza permanente,  punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni personaÈ;

            b) il comma 3  sostituito dal seguente:

        ĠĠ3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente lĠingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non  cittadina o non ha titolo di residenza permanente,  punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

            a) il fatto riguarda lĠingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi persone;

            b) la persona trasportata  stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumitˆ per procurarne lĠingresso o la permanenza illegale;

            c) la persona trasportata  stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne lĠingresso o la permanenza illegale;

            d) il fatto  commesso da tre o pi persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

            e) gli autori del fatto hanno la disponibilitˆ di anni o materie esplodentiÈ;

            c) il comma 3-bis  sostituito dal seguente:

        3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o pi delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista  aumentaĠĠ;

        d) il comma 3-ter  sostituito dal seguente:

        3-ter. La pena detentiva  aumentata da un terzo alla metˆ e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma 3:

            a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano lĠingresso di minori da impiegare in attivitˆ illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

            b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indirettoÈ;

            e) il comma 4  sostituito dal seguente:

        ĠĠ4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3  obbligatorio lĠarresto in flagranzaÈ;

            f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

        ĠĠ4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, e applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

        4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3  sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle partiĠĠ.

Art. 19-ter.

(Modifica allĠarticolo 407 del codice di procedura penale)

        1. AllĠarticolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ĠĠ, nonchŽ dei delitti previsti dallĠarticolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioniĠĠÈ.

19.0.23

Mauro Maria Marino

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

(Applicabilitˆ delle misure di prevenzione
nei confronti dei parcheggiatori abusivi)

        1. AllĠarticolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: ĠĠsecondo le norme del Capo I, sezione II, del titolo VIĠĠ,  inserito il seguente periodo: ĠĠQuando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, allĠultima infrazione consegue lĠapplicazione dei provvedimenti di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralitˆĠĠÈ.