ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 733
G/733/1/1 e 2
Li Gotti, Belisario, Pardi
Il Senato,
considerato:
che con lĠarticolo 18 del disegno di
legge in esame viene ampliato il periodo massimo di trattenimento dello straniero
nelle strutture gi denominate CPTA successivamente rinominati Centri di
identificazione ed espulsione (CIE), dagli attuali 60 giorni a 18 mesi;
che
lĠallungamento del periodo di trattenimento non differenziato sulla base dei
motivi e della tipologia dei provvedimenti di allontanamento, sicch
lĠallungamento appare irrazionalmente uniforme essendo identico per ipotesi che
invece sono fondate su provvedimenti di allontanamento disposti per motivi
assai diversi tra di loro e con un indubbio diverso grado di gravit un simile
aumento generalizzato delle durate dei trattenimenti rende ancor pi inadeguata
lĠattuale capienza complessiva del sistema dei centri;
impegna il Governo:
ad
assicurare idonee risorse, in termini di personale specializzato e funzionalit
delle strutture, al fine di garantire adeguata assistenza sanitaria alle
persone trattenute.
G/733/2/1 e 2
Pardi, Li Gotti, Belisario
Il Senato,
impegna il Governo:
a
predisporre, in sede di attuazione di quanto previsto dalla disposizione in
esame e dalle altre norme che regolano le procedure di asilo, le necessarie
misure affinch i richiedenti asilo che ne abbiano diritto non possano essere
destinatari di provvedimento di respingimento o di espulsione prima di essere
stati posti in condizione di presentare, secondo la normativa vigente, domanda
di protezione internazionale, assicurando tutte le informazioni ed i servizi di
interpretariato a tal fine necessari.
G/733/3/1 e 2
Pardi, Belisario, Li Gotti
Il Senato,
considerate
le positive modifiche apportate ai procedimenti di sequestro e confisca dei
beni di organizzazioni della criminalit organizzata;
rilevata
la necessit di razionalizzare e rendere ancor pi efficace la gestione delle
liquidit confiscate alle associazioni di stampo mafioso, evitando al contempo
lĠincertezza sul destino del bene derivante dalla possibilit di revoca della
confisca;
impegna il Governo:
a
promuovere le opportune iniziative al fine di unificare e coordinare le
competenze in materia di assegnazione e destinazione dei beni confiscati, sulla
linea di quanto previsto, allĠunanimit, dalla Commissione Antimafia nella XV
Legislatura;
a
rafforzare le capacit di gestione dei beni confiscati secondo principi di
organicit e sistematicit delle procedure, assegnando personale qualificato e
risorse adeguate ai soggetti chiamati a programmare e garantire lĠinserimento
dei beni confiscati in piani di sviluppo socio-economico;
a
dotare le autorit e di soggetti incaricati della gestione dei beni confiscati
di competenze adeguate in termini di promozione dĠimpresa e analisi di mercato
al fine di garantire per quanto possibile la continuit dĠimpresa ed i livelli
occupazionali delle aziende che giungono a confisca.
Art. 1.
01.1
Belisario, Pardi, Li Gotti
AllĠarticolo,
premettere il seguente:
ÇArt.
0.1 – La legge 23 luglio 2008, n. 124 abrogataÈ.
1.1
DĠAlia
Al
comma 1, sopprimerele seguenti parole: Çanche in riferimento allĠet avanzataÈ.
1.2
Li Gotti, Belisario, Pardi
Dopo
il comma 1, aggiungere i seguenti:
Ç1-bis.
AllĠarticolo 164, primo comma,
dopo le parole: ĠĠnellĠarticolo 133,ĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠnonch alle
risultanze desumibili dal servizio informatico previsto dallĠarticolo 97 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271ĠĠ,È;
1-ter.
LĠarticolo 572 sostituito dal
seguente:
ÇArt.
572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). – Chiunque, fuori dei casi indicati
nellĠarticolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente,
o una persona sottoposta alla sua autorit, o a lui affidata per ragione di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per lĠesercizio di una
professione o di unĠarte, punito con la reclusione da due a sei anni.
La
pena aumentata se il fatto commesso in danno di persona minore degli anni
quattordici.
Se
dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da
quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da
sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti
anniÈ;
1-quater. AllĠarticolo 589 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1)
dopo il secondo comma, inserito il seguente:
ĠĠSi
applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto commesso con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1)
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2)
soggetto sotto lĠeffetto di sostanze stupefacenti o psicotropeĠĠ;
3)
al terzo comma, le parole: ĠĠanni dodiciĠĠ sono sostituite dalle seguenti:
ĠĠanni quindiciĠĠ;
1-quinquies.
AllĠarticolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5) aggiunto il
seguente:
ĠĠ5-bis) nei confronti della persona della quale il
colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia
stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenzaĠĠÈ;
1-sexies.
Dopo lĠarticolo 609-decies aggiunto il seguente:
ÇArt.
609-undecies. - (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare
sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso
lĠutilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione,
una relazione tale da sedurlo, ingannarlo e comunque carpirne la fiducia,
punito con la reclusione da uno a tre anniÈ.
1-septies. AllĠarticolo 648-bis, primo comma, le parole: ÇFuori dei casi di concorso nel reatoÈ sono
soppresse.
Conseguentemente,
allĠarticolo 648-ter, sopprimere le parole: Çdei casi di concorso nel reato eÈ.
1.3
Della Monica, Vittoria Franco,
Anna Maria Serafini, Incostante, Bianco, Carofiglio, Latorre, Maritati, Casson,
Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De
Sena, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Adamo
Dopo
il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:
Ç1-bis.
LĠarticolo 572 del codice penale
sostituito dal seguente:
ĠĠArt.
572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). – Chiunque, fuori dei casi indicati nellĠarticolo
precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una
persona sottoposta alla sua autorit, o a lui affidata per ragione di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per lĠesercizio di una
professione o di unĠarte, punito con la reclusione da due a sei anni.
La
pena aumentata se il fatto commesso in danno di persona minore degli anni
quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la
reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la
reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da
dodici a venti anni.ĠĠÈ;
1-ter. Dopo lĠarticolo 604 del codice penale inserito
il seguente:
Ç604-bis. - (Ignoranza dellĠet della persona offesa).
– Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di
anni quattordici, il colpevole non pu invocare, a propria scusa, lĠignoranza
dellĠet della persona.ĠĠÈ;
1-quater. AllĠarticolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5 sono
inseriti i seguenti:
Ç5-bis)
nei confronti di persona della
quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia
o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;
5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza.È;
1-quinquies.
Dopo lĠarticolo 612 del codice
penale inserito il seguente:
Ç612-bis. - (Atti persecutori). – Salvo che il fatto
costituisca pi grave reato, chiunque ripetutamente minaccia o molesta taluno
in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo
stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero
tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o
di persona a s legata da stabile relazione affettiva, punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
La
pena aumentata se il fatto commesso nei confronti del coniuge divorziato,
del coniuge separato anche non legalmente o nei confronti di persona che sia o
sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.
La
pena aumentata fino alla met e si procede dĠufficio se il fatto commesso
in danno di persona minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste
dallĠarticolo 339.
Si
procede altres dĠufficio se il fatto commesso con minacce gravi ovvero nei
casi in cui il fatto connesso con altro delitto per il quale prevista la procedibilit
dĠufficioÈ.
Conseguentemente,
dopo lĠarticolo 19, inserire il seguente:
Art. 19-bis.
(Modifiche al codice di
procedura penale)
1.
Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allĠarticolo 266, comma 1, lettera
f), dopo la parola: Çminaccia,È
sono inserite le seguenti: Çatti
persecutori,È;
b)
allĠarticolo 282-bis, dopo il comma 6 inserito il seguente:
Ç7.
I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati allĠautorit di pubblica
sicurezza competente, ai fini dellĠeventuale adozione dei provvedimenti in
materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.È;
c) dopo lĠarticolo 282-bis aggiunto il seguente:
ÇArt.
282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona
offesa). – 1. Con il
provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive
allĠimputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati
dalla persona offesa.
2.
Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice pu prescrivere
allĠimputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati
da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o
comunque legate da stabile relazione affettiva.
3.
Quando la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro, il
giudice prescrive le relative modalit e pu imporre limitazioni.
4.
Con il provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate
persone il giudice impone limiti o divieti alla facolt dellĠimputato di
comunicare con il mezzo del telefono ovvero con ogni altro strumento di
comunicazione anche telematico.
5.
Il provvedimento comunicato allĠautorit di pubblica sicurezza competente, ai
fini dellĠeventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni,
e ai servizi socioassistenziali del territorio.È.
d) allĠarticolo 293, comma 3, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ÇdellĠimputato e allĠeventuale gi nominato difensore della
persona offesa dal reatoÈ;
e)
dopo lĠarticolo 384 inserito il
seguente:
ÇArt.
384-bis. – (Divieto provvisorio di avvicinamento). – 1. Anche fuori dai casi di flagranza, quando
sussistono specifici elementi che fanno ritenere imminente un pericolo per la
incolumit della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto
motivato lĠapplicazione provvisoria delle prescrizioni previste dallĠarticolo
282-ter del codice di procedura
penale nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto
dallĠarticolo 612-bis del
codice penale.
2.
Entro 48 ore dallĠemissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede
la convalida al Giudice competente in relazione al luogo di esecuzione.
3.
Il Giudice entro 5 giorni successivi fissa lĠudienza di convalida dandone
avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, allĠindiziato ed al difensore.
4.
Quando risulta che il provvedimento stato legittimamente eseguito, provvede
alla convalida con ordinanza contro la quale il pubblico ministero e
lĠindiziato possono proporre ricorso per Cassazione.
5.
Quando non provvede a norma del comma che precede, il Giudice dispone con
ordinanza la revoca del provvedimento.
6.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dellĠarticolo 390 e dellĠarticolo 391È.
f) allĠarticolo 392, il comma 1-bis sostituito dal seguente:
Ç1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale
pornografico di cui allĠarticolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis
del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona
offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda
con incidente probatorio allĠassunzione della testimonianza di persona
minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle
ipotesi previste dal comma 1.È;
g)
lĠarticolo 395 sostituito dal
seguente:
1.
La richiesta di incidente probatorio depositata nella cancelleria del giudice
per le indagini preliminari, unitamente ai soli atti e documenti indispensabili
per lĠespletamento del mezzo di prova, ed notificata a cura di chi lĠha
proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate
nellĠarticolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione depositata in cancelleria;
i) lĠarticolo 396, comma 1, modificato come segue:
1)
dopo le parole: Çil pubblico ministeroÈ sono inserite le seguenti: Ç, la
persona offesa dal reatoÈ;
2)
dopo le parole: Çfondatezza della richiesta,È sono inserite le seguenti: Çle
modalit di assunzione per il provvedimento di cui allĠarticolo 398 comma 5-bis,È;
l)
allĠarticolo 396, comma 2, primo
periodo, dopo le parole: Çdalla persona sottoposta alle indaginiÈ sono inserite
le seguenti: Ço dalla persona offesa dal reatoÈ;
m)
allĠarticolo 396, comma 2, secondo
periodo, dopo le parole: ÇLa persona sottoposta alle indaginiÈ sono inserite le
seguenti: Ço la persona offesa dal reatoÈ;
n)
lĠarticolo 398, il comma 5-bis,
modificato come segue:
1)
prima della parola: Ç600È inserita Ç572,È;
2)
le parole: Çe 609-octiesÈ sono
sostituite da: Ç609-quinquies,
609-octies, 609-undecies e 612-bisÈ;
3)
le parole: Çvi siano minori di anni sedici,È sono sostituite da Çvi siano
minori ovvero persone offese anche maggiorenni,È;
4)
le parole Çquando le esigenze del minoreÈ sono sostituite da Çquando le
esigenze di tutela delle personeÈ;
5)
le parole Çabitazione dello stesso minoreÈ sono sostituite dalle seguenti
Çabitazione persona interessata allĠassunzione della provaÈ.
1.4
Boscetto, Mugnai
Dopo
il comma 1, aggiungere i seguenti:
Ç1-bis. AllĠarticolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: ĠĠFuori dei
casi di concorso nel reato,ĠĠ sono soppresse.
1-ter. AllĠarticolo 648-ter, primo comma, le parole: ĠĠdei casi di concorso nel reato
eĠĠ sono soppresseÈ.
1.5
Lumia, Mauro Maria Marino
Dopo
il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:
Ç1-bis. Dopo lĠarticolo 340 del codice penale inserito
il seguente:
ĠĠ340-bis.
Oltraggio ad ufficiali ed agenti
di pubblica sicurezza e di polizia giudiziariaÇ. Chiunque offende lĠonore o il
prestigio di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia
giudiziaria, in presenza di pi persone e a causa o nellĠesercizio delle sue
funzioni, punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena si
applica a chi commette il fatto mediante comunicazioni telegrafiche, telematiche
o telefoniche, o con scritto o disegno o altri mezzi di pubblicit, diretti al
pubblico ufficiale o ai suoi superiori o subordinati, e a causa delle sue
funzioni. La pena della reclusione da uno a tre anni, se lĠoffesa consiste
nellĠattribuzione di un fatto determinato.
La
prova della verit del fatto medesimo sempre ammessa nel procedimento penale
ed, ove raggiunta, determina la non punibilit dellĠautore se il fatto
attribuito si riferisce allĠesercizio delle funzioni della persona offesa.
Le
pene di cui al primo comma sono aumentate della met quando il fatto commesso
con violenza o minaccia, ovvero nel corso di manifestazioni pubbliche o in
occasione di servizi per la sicurezza delle manifestazioni sportiveĠĠÈ.
1.6
Lumia, De Sena, Casson, Bianco,
Incostante, Latorre, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Della Monica,
Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali
Dopo
il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:
Ç1-bis. AllĠarticolo 376, primo comma, del codice penale
dopo le parole: ĠĠe 373ĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠnonch dallĠarticolo
378, limitatamente ai casi in cui la condotta si riferisce al delitto di cui
allĠarticolo 629 del codice penaleĠĠÈ.
1.7
De Sena, Lumia, Casson, Bianco,
Incostante, Latorre, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Della Monica,
Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali
Dopo
il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:
Ç1-bis. AllĠarticolo 416, sesto comma, del codice penale,
le parole: ĠĠ600, 601 e 602ĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠ600, 601 e 602,
nonch allĠarticolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioniĠĠÈ.
1.8
DĠAlia
Dopo
il comma 1, aggiungere il seguente:
Ç1-bis.
AllĠarticolo 416, comma 6, del
codice penale, le parole: ĠĠ600, 601 e 602ĠĠ sono sostituite dalle seguenti:
ĠĠ600, 601 e 602 del codice penale, e 12 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286ĠĠÈ.
1.9
Della Monica, Vittoria Franco,
Anna Maria Serafini, Incostante, Bianco, Carofiglio, Latorre, Maritati, Casson,
Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De
Sena, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Adamo
Dopo
il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:
Ç1-bis.
Al primo comma dellĠarticolo 576
del codice penale, il numero 5) sostituito dal seguente:
ĠĠ5)
in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli
609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bisĠĠÈ.
1.0.1
Li Gotti, Belisario, Pardi
Dopo
lĠarticolo, inserire i seguenti:
ÇArt. 1-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1.
Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allĠarticolo 274, comma 1, lettera c), dopo le parole: ĠĠo dai suoi precedenti penaliĠĠ
sono inserite le seguenti: ĠĠo giudiziari, ovvero dalle risultanze desumibili dal
servizio informatico previsto dallĠarticolo 97 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del presente codice di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271ĠĠ, e dopo le parole: ĠĠsussiste il concreto pericolo che
questi commettaĠĠ, sono inserite le seguenti: ĠĠuno dei delitti di cui
allĠarticolo 380, ovvero altriĠĠ;
b) allĠarticolo 275, il comma 1-bis sostituito dal seguente:
ĠĠ1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, le
misure cautelari personali sono sempre disposte quando, anche tenendo conto
degli elementi sopravvenuti, risultano sussistere le esigenze cautelari
previste dallĠarticolo 274, la condanna riguarda uno dei delitti previsti
dallĠarticolo 380, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque
anni precedenti per delitti della stessa indoleĠĠ;
c) allĠarticolo 275, il comma 2-ter abrogato;
d) allĠarticolo 275, il comma 3 sostituito dal
seguente:
ĠĠ3.
La custodia in carcere pu essere disposta soltanto quando ogni altra misura
risulti inadeguata. é applicata la custodia in carcere, salvo che siano
acquisiti elementi dai quali risulti la mancanza di esigenze cautelari, quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ad uno dei delitti di cui ai
seguenti articoli:
a) 423-bis, primo, terzo e quarto comma, 439, 440, 624-bis e 628 del codice penale;
b) 407, comma 2, lettera a), ad esclusione di quelli di cui allĠarticolo 609-quater del codice penale, quando il fatto sia di minore
gravit;
c) 12, commi 3-bis e 3-ter,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
d) 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
f) allĠarticolo 310, il comma 3 abrogatoĠĠ;
e) allĠarticolo 311, dopo il comma 5, aggiunto il
seguente:
ĠĠ5-bis. Il ricorso per cassazione avverso la decisione con
la quale il tribunale, accogliendo lĠappello del pubblico ministero, dispone
una misura cautelare non ha effetto sospensivoĠĠ;
f) allĠarticolo 392 il comma 1-bis sostituito dal seguente:
ĠĠ1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 572, 600, 600-bis,
600-ter, anche se relativo al
materiale pornografico di cui allĠarticolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale il pubblico ministero, anche su
richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio allĠassunzione della
testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne,
anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1ĠĠ;
g) allĠarticolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
h) allĠarticolo 602, il comma 2 abrogato;
i) allĠarticolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: ĠĠdella legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni,ĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠdi cui agli
articoli 600-bis e 628 del
codice penale,ĠĠ.
Art. 1-ter.
(Modifiche allĠarticolo 23
delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 448)
1.
AllĠarticolo 23, comma 1, delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 448, dopo le parole: ĠĠprevisti dallĠarticolo 380, comma 2,
lettere e)ĠĠ, sono inserite le
seguenti: ĠĠe-bis)ĠĠÈ.
1.0.2
Boscetto, Mugnai
Dopo
lĠarticolo , inserire il seguente:
ÇArt. 1-bis.
(Modifiche delle disposizioni del codice di
procedura penale in tema
di misure cautelari personali)
1.
Nel comma 3 dellĠarticolo 275 del codice di procedura penale, le parole:
ĠĠallĠarticolo 416-bis del
codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare lĠattivit delle associazioni previste dallo stesso
articoloĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠallĠarticolo 51, commi 3-bis e 3-quater, (ed eventualmente anche, in pi in generale, i delitti di
cui lĠarticolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penaleĠĠÈ.
1.0.3
Saltamartini, De Eccher,
Scotti, De Angelis, Scarpa Bonazza Buora, Allegrini, Malan, Vicari
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 1-bis.
1.
AllĠarticolo 656 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 sostituito dal seguente:
ĠĠ1.
Quando deve essere eseguita una condanna a pena detentiva ovvero alla pena
dellĠespulsione il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale
se il condannato non detenuto ne dispone la carcerazione. Copia dellĠordine
consegnata allĠinteressato. LĠespulsione eseguita dallĠautorit di pubblica
sicurezza mediante accompagnamento alla frontiera dello stato di appartenenza
ovvero quando ci non sia possibile alla frontiera dello stato di provenienza.
LĠesecuzione deve avvenire entro un termine non superiore alla durata della
pena detentiva da espiare. Alla scadenza del suddetto termine, che decorre
dallĠinizio della carcerazione, il condannato ove non ancora espulso rimesso
in libert e la pena dichiarata estinta.ĠĠ;
b) al comma 9 aggiunta la seguente lettera:
ĠĠd) nei confronti dei condannati allĠespulsione dallo
StatoĠĠÈ.
1.0.4
Boscetto, Mugnai
Dopo
lĠarticolo, aggiungere il seguente:
ÇArt. 1-bis.
1.
AllĠarticolo 117 comma 2-bis
del codice di procedura penale dopo le parole: ĠĠdallĠarticolo 371-bisĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠacquisisce copia
degli atti dĠindagine eĠĠ e dopo le parole: ĠĠnotizie di reatoĠĠ sono inserite
le seguenti: ĠĠ, a ogni altro registro tenuto in conformit alle disposizioni
vigentiĠĠÈ.
1.0.5
Saltamartini, De Angelis,
Benedetti Valentini, Fluttero, Delogu, Allegrini, Fleres, Piscitelli, De
Eccher, Scotti, Vicari, Scarpa Bonazza Buora, Malan
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 1-bis.
1.
AllĠarticolo 18, del codice penale, il primo comma sostituito dal seguente:
ĠĠSotto
la denominazione di pene detentive o restrittive della libert personale la
legge comprende lĠergastolo, la reclusione, lĠarresto e lĠespulsione dal
territorio nazionaleĠĠÈ.
1.0.6
Saltamartini
Dopo
l'articolo, inserire il seguente:
ÇArt. 1-bis.
1.
AllĠarticolo 23, del codice penale, dopo il terzo comma aggiunto il seguente:
ĠĠLo
straniero condannato per delitto doloso punito con la pena in concreto della
reclusione non superiore ad anni due, pu essere ammesso alla sostituzione
della pena detentiva con lĠespulsione dallo Stato. Il giudice tiene conto delle
circostanze di cui allĠarticolo 133. La pena dellĠespulsione sostituisce
altres le concorrenti pene pecuniarie e le sanzioni accessorie e le misure di
sicurezzaĠĠÈ.
1.0.7
Li Gotti, Belisario, Pardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 1-bis.
1.
AllĠarticolo 4-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 inserito il seguente:
ĠĠ1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della
concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 609-bis e 609-octies
del codice penale, se commessi in danno di persona minorenne, e 609-quater del citato codice penale, il magistrato di
sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione
ad un programma di riabilitazione specificaĠĠ.
2.
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con la Presidenza del
Consiglio dei ministri e con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, sono
disciplinati programmi di riabilitazione, di cui allĠarticolo 13 della legge 26
luglio 1975, n. 354, con specifico riferimento a quanto previsto dallĠarticolo
4-bis, comma 1-bis, della medesima legge n. 354 del 1975, introdotto
dal comma 1 del presente articoloĠĠÈ.
1.0.8
Boscetto, Mugnai
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 1-bis.
1.
AllĠarticolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, dopo le parole:
ĠĠe in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafiaĠĠ sono aggiunte le
seguenti: ĠĠavviati a seguito della proposta avanzata dai procuratori
distrettualiĠĠÈ.
Art. 2.
2.1
Li Gotti, Belisario, Pardi
Al
comma 1, dopo la parola: Çsensoriale,È inserire le
seguenti: Çai sensi
dellĠarticolo 3 comma 1È.
Conseguentemente,
allĠarticolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al comma 2, sostituire la
parola: ÇhandicappataÈ con le
seguenti: Çportatrice di
minorazione fisica, psichica o sensoriale, ai sensi dellĠarticolo 3, comma 1,È.
Art. 3.
3.1
Pistorio
Al
comma 1 premettere il seguente:
Ç01.
Dopo lĠarticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 aggiungere il seguente:
ĠĠArt.
3-bis. – 1. Il figlio,
anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti
dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in Italia
entro il 21 novembre 1995 (accordi di Dayton), qualora non abbia gi acquistato
la cittadinanza italiana ai sensi dellĠarticolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, comunque considerato
cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale
dellĠinteressato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio
nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
Le disposizioni del comma 1 si applicano
anche a chi nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti
prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che almeno uno dei genitori
del minore, oltre a dimorare gi nel territorio nazionale alla data di entrata
in vigore della presente legge, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni
fino alla nascita del medesimo.
3.
Chi ha acquistato la cittadinanza
ai sensi dei commi 1 e 2 la perde qualora, durante la minore et, acquisti la
cittadinanza di un altro StatoĠĠÈ.
3.2
Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Ç1. LĠarticolo 5 della
legge 5 febbraio 1992, n. 91, primo comma, sostituito dal seguente:
ĠĠArt. 5. – 1. II coniuge,
straniero o apolide, di cittadino italiano pu acquistare la cittadinanza
italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente e stabilmente da almeno
cinque anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo dieci anni dalla data
del matrimonio se residente allĠestero, qualora, al momento dellĠadozione del
decreto di cui allĠarticolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento,
lĠannullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista
la separazione personale dei coniugiĠĠÈ.
3.3
Li Gotti, Belisario, Pardi
Al
comma 1, sostituire le parole: Çpu acquistareÈ con
le seguenti: Çacquista,
previa istanza,È.
3.4
DĠAlia
Al
comma 1, sostituire le parole: Çrisieda legalmente da almeno due anni nel territorio della
Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonioÈ con le seguenti: Çrisieda legalmente da almeno tre anni
nel territorio della Repubblica, oppure dopo sei anni dalla data del
matrimonioÈ.
3.5
Poretti, Perduca
Al
comma 1, dopo le parole: Çcomma 1È, inserire le
seguenti: Çe
comunque non oltre un anno dalla presentazione dellĠistanzaÈ.
3.6
Casson, Bianco, DĠAmbrosio,
Latorre, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino,
Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Incostante, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi
Dopo
il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:
Ç1-bis. Anche in deroga ad ogni altra disposizione di
legge, il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da
genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano
giunti in Italia entro il 21 novembre 1995, che non abbia gi acquistato la
cittadinanza italiana ai sensi dellĠarticolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, comunque considerato
cittadino italiano per nascita, qualora sia comprovata la presenza non
occasionale dellĠinteressato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel
territorio nazionale, alla data di entrata in vigore della presente legge.
1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche a chi nato nel territorio
della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, ove sussistano gli altri requisiti di cui al comma 1-bis e sia comprovato che almeno uno dei genitori del
minore, oltre a dimorare gi nel territorio nazionale alla data di entrata in
vigore della presente legge, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni
fmo alla nascita del medesimo.
1-quater. Chi ha acquisito la cittadinanza ai sensi dei
commi 1-bis e 1-ter la perde se, durante la minore et, acquista la
cittadinanza di un altro StatoÈ.
3.7
Carofiglio, Bianco, Incostante,
Latorre, Della Monica, Casson, DĠAmbrosio, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti,
Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Maritati, Chiurazzi
Dopo
il comma 1 aggiungere, infine, il seguente:
Ç1-bis. LĠarticolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91
sostituito dal seguente:
ĠĠArt.
1. – 1. é cittadino per
nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi nato nel territorio della Repubblica se
entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la
cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi
appartengono;
c) chi nato nel territorio della Repubblica da
genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza
interruzioni, da almeno tre anni;
d) chi nato nel territorio della Repubblica da
genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente
risieda.
2. Nei casi di cui alle lettere c) e d)
del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore et, il soggetto
pu rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
3. é considerato cittadino per nascita il figlio di
ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il
possesso di altra cittadinanzaĠĠÈ.
3.8
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
Ç2-bis. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto,
riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui allĠarticolo 9
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono soggette al pagamento di una tassa di
importo pari ad euro 200.
2-ter. é istituito, presso il Ministero degli esteri, un
Fondo per la prevenzione dei flussi migratori, finalizzato al finanziamento di
progetti di sviluppo locale nei Paesi che hanno stipulato o intendono stipulare
con lo Stato italiano Accordi bilaterali per la gestione dei flussi migratori.
Al Fondo confluisce, ordinariamente, la met del gettito conseguito attraverso
la riscossione dei contributi di cui al comma 2-bis. La quota residua del gettito di cui sopra assegnata
allo stato di previsione del Ministero dellĠinterno, a titolo di copertura
delle spese di istruttoria per le attivit in materia di cittadinanzaÈ.
3.9
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
Ç2-bis. Dopo lĠarticolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n.
91, inserito il seguente:
ĠĠArt.
9-bis. – 1. Nei casi di
cui allĠarticolo 9, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo
straniero, apolide o comunitario preventivamente acquisito il parere del
sindaco del comune di residenza anagrafica del richiedente.
2.
Con il parere di cui al comma 1 il
Sindaco attesta:
a) il requisito della residenza;
b) la congruit dei redditi del richiedente a
garantirne lĠautosufficienza economica, in rapporto anche ai carichi familiari;
c) il grado di integrazione del richiedente nella
comunit locale, in attuazione della Carta dei valori, della cittadinanza e
dellĠintegrazione, approvata con decreto del Ministero dellĠinterno 23 aprile
2007, misurato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto, dei valori e
delle norme della Costituzione ialiana, sulla conoscenza della lingua italiana
e sul livello di partecipazione alla vita sociale ed economica.
3. Il parere di cui al comma 1 espresso entro
trenta giorni dalla data di trasmissione al Sindaco dellĠistanza di concessione
della cittadinanzaĠĠÈ.
3.10
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
Ç2-bis. Dopo lĠarticolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n.
91, inserito il seguente:
ĠĠArt.
9-bis. – 1. Ai fini
dellĠelezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza,
allĠistanza o dichiarazione dellĠinteressato deve essere comunque allegata la
certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per leggeÈ.
3.11
Poretti, Perduca
Dopo
il comma 1 aggiungere il seguente:
Ç2.
LĠarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 364 del 1994
sostituito dal seguente:
ĠĠArt.
3. – 1. Per quanto
previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per
la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento di
trecentosessantacinque giorni dalla data di presentazione della domandaĠĠÈ.
3.0.1
Li Gotti, Belisario, Pardi
Dopo
lĠarticolo, aggiungere il seguente:
ÇArt. 3-bis.
(Norme per il contrasto e la
prevenzione delle infiltrazioni criminali
nel settore degli appalti)
1.
Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) allĠarticolo 2, comma 4, dopo le parole:
ĠĠdellĠambienteĠĠ aggiungere le seguenti: ĠĠ, alla prevenzione del rischio di
infiltrazioni mafioseĠĠ;
b) allĠarticolo 5, comma 5, dopo le parole:
ĠĠdellĠeconomia e delle finanzeĠĠ inserire le seguenti: ĠĠdellĠinternoĠĠ;
c) allĠarticolo 5, comma 5, dopo la lettera s-bis), aggiungere la seguente:
ĠĠs-ter) la prevenzione del rischio di infiltrazioni
mafiose, anche mediante lĠobbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o
di ingerenza criminale nellĠesecuzione delle prestazioni e la collaborazione
alle relative indaginiĠĠ;
d) AllĠarticolo 38, comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
ĠĠf-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di
infiltrazione mafiosa. Fornendo allĠautorit giudiziaria ovvero ad altra
autorit che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le
notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche
in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle
indagini, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante. LĠesclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate
nella lettera c), in quanto
compatibiliĠĠ;
e) allĠarticolo 135, comma 1, dopo le parole:
ĠĠpassata in giudicatoĠĠ inserire le seguenti: ĠĠper uno o pi reati di
partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati allĠarticolo 45, paragrafo 1, della
direttiva 2004/18/Ce, nonchĠĠ;
f)
allĠarticolo 136, dopo il comma 3,
aggiungere il seguente:
ĠĠ3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose
stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui allĠarticolo 5,
lettera s-ter).ĠĠ;
g) allĠarticolo 176, comma 3, lettera e) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: ĠĠIn ogni
caso, lĠimpresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo
nellĠesecuzione dei lavori hanno lĠobbligo di denunciare ogni tentativo di
estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo allĠautorit giudiziaria ovvero
ad altra autorit che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni
e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma
anche in ordine a eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle
indagini. In caso di inosservanza, lĠaggiudicatario escluso dalla successiva
ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e pu
essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di
subaffidamento. Salva lĠazione erariale di risarcimento danni, il contratto di
appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, pu essere portato
ad esecuzione in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante,
quando si tratta di lavori indifferibili o urgenti, ovvero di forniture di beni
o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della
collettivit;
h) allĠarticolo 176, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
ĠĠe-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le
transazioni finanziarie relative ad affidamenti e sub affidamenti siano
effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la
tracciabilit sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni
del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con
assegni liberi, nonch di pagamenti in contanti per somme superiori ad euro
2000, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di
inosservanza, lĠaggiudicatario escluso dalla successiva ammissione a
procedure ristrette della medesima stazione appaltante e pu essere richiesta
la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamentoĠĠÈ.
3.0.2
Lauro
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 3-bis.
(Modifica alla legge 5 febbraio
1992, n. 91)
1.
Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori
provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in
Italia entro il 21 novembre 1995 (accordi di Dayton), qualora non abbia gi
acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dellĠarticolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, comunque
considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non
occasionale dellĠinteressato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel
territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi nato nel territorio
della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo commal e sia
comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare gi nel
territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia
continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.
3.
Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi l e 2 la perde se, durante
la minore et, acquista la cittadinanza di un altro statoÈ.
3.0.3
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 3-bis.
1.
AllĠarticolo 51, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396 aggiunto infine il seguente periodo: ĠĠNel caso in cui uno dei
nubendi sia cittadino straniero necessaria la presentazione di un documento
atte stante la legittimit del soggiorno nel territorio italianoĠĠÈ.
3.0.4
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 3-bis.
1.
AllĠarticolo 116, comma 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante
lĠapprovazione del testo del codice civile, sono aggiunte infine le seguenti
parole: ĠĠnonch un documento attestante la legittimit del soggiorno nel
territorio italianoĠĠÈ.
Art. 4.
4.1
DĠAlia
Al
comma 1, lettera b),
sopprimere le parole da: ÇovveroÈ fino
alla fine del periodo.
Art. 5.
5.1
Valditara, Balboni
Sostituire
lĠarticolo con il seguente:
ÇArt.
5. - (Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di
cose altrui). – 1.
AllĠarticolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: ĠĠo
immobiliĠĠ sono soppresse;
b)
il secondo comma sostituito dal
seguente: ĠĠse il fatto commesso su immobili, o su cose di interesse storico
o artistico, ovvero sui mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la
pena della reclusione da un mese fino ad un anno e della multa fino ad euro
1.032 e si procede dĠufficio.ĠĠ;
c) dopo il secondo comma aggiunto il seguente:
ĠĠNei casi di recidiva, per le ipotesi di cui al secondo comma, si applica la
pena della reclusione tre mesi fino a due anni e della multa fino ad euro
10.000.ĠĠ.
2.
AllĠarticolo 4, primo comma, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo
il numero: ĠĠ639ĠĠ, sono inserite le seguenti parole: ĠĠprimo commaĠĠ.
3.
Chiunque venda bombolette spray contenenti
vernici non biodegradabili ai minori di anni diciotto, punito con la sanzione
amministrativa fino a 1.000 euro.È
5.2
Centaro
Sostituire
lĠarticolo con il seguente:
ÇArt.
5. - (Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di
cose altrui). – 1. AllĠarticolo
639 del codice penale il secondo comma sostituito dal seguente: ĠĠSe il fatto
commesso:
1)
su cose di interesse storico o artistico ovunque ubicate;
2)
su immobili compresi nel perimetro dei centri storici;
3)
su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale;
4)
su ogni altro immobile quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro
urbano;
si
applica la pena della reclusione fino a 1 anno o della multa fino a euro 1.032
e si procede dĠufficioĠĠÈ.
Art. 6.
6.0.1
Li Gotti, Belisario, Pardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 6-bis.
1.
AllĠarticolo 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, dopo le parole:
ĠĠcontrolli di poliziaĠĠ aggiungere le seguenti:
ĠĠarmi
modesta capacit offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i
giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti comunque denominati in
grado di emettere scariche elettriche, compresi gli storditori, ovvero di
nebulizzare liquidi o miscele irritanti, prodotti pirotecnici di qualsiasi
tipoĠĠ,È.
Art. 7.
7.1
Fioroni, Mauro Maria Marino
Dopo
il comma 1 inserire il seguente:
Ç1-bis. Chiunque, a fini di commercio, occupa abusivamente
una porzione di suolo stradale superiore a quella prevista nella concessione di
cui sia in possesso, soggetto alla chiusura dellĠesercizio per un periodo non
superiore a due giorni.È.
7.2
Boscetto
Sopprimere
il comma 2.
7.3
Fioroni, Mauro Maria Marino
Dopo
il comma 3, aggiungere il seguente:
Ç3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si
applicano nelle ipotesi in cui i regolamenti comunali in materia di occupazione
di suolo pubblico gi prevedano disposizioni specifiche applicabili alle
suddette ipotesi.È
7.0.1
Li Gotti, Belisario, Pardi
Dopo
lĠarticolo, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1.
Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
allĠarticolo 1, primo comma, dopo
le parole: Çin una stradaÈ, sono inserite le seguenti: Çordinaria oÈ;
b)
allĠarticolo 1-bis, primo comma, le parole: Çdepone od abbandona
congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o
comunqueÈ, sono soppresse.
2.
Ai comuni che abbiano adempiuto, ovvero vi provvedano entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, alle previsioni di cui allĠarticolo
52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, assegnato, tenuto
conto della consistenza e dellĠimpatto dei flussi turistici e della rilevanza
del patrimonio culturale, un contributo straordinario volto ad assicurare la
predisposizione di adeguate misure a tutela del decoro delle aree di valore
monumentale, storico, artistico e archeologico. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attivit
culturali, sentita la Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le modalit per la ripartizione delle risorse,
allĠapposito Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento per lo sviluppo e la competitivit del turismo per un
importo pari ad euro 8.000.000 per lĠanno 2008, ad euro 14.978.000 per lĠanno
2009 e ad euro 32.978.000 per lĠanno 2010. Al suddetto onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziomento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nellĠambito del fondo speciale di parte corrente
dello stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per
lĠanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3.
AllĠarticolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al quinto comma sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: ÇTutte le notificazioni sono sostituite con la
pubblicazione per estratto del provvedimento da affiggersi alla casa comunale
del luogo in cui avvenuto il fatto ed alla prefettura - Ufficio territoriale
del Governo competente per territorio. Copia della pubblicazione , altres,
comunicata a mezzo lettera raccomandata allĠindirizzo eventualmente comunicato
dellĠinteressato al momento della contestazione o nello scritto difensivo di
cui allĠarticolo 18, primo commaÈ;
b)
dopo il sesto comma aggiunto il
seguente:
ÇNei
casi di cui al quinto comma, quando effettuata la contestazione immediata,
tutte le successive notificazioni possono essere sostituite dalla indicazione,
recata in calce del verbale di contestazione o in fogli solidali ad esso, delle
successive fasi del procedimento, dei relativi termini e delle facolt di
difesa.È.
Art. 8.
8.1
DĠAmbrosio
Sopprimere
lĠarticolo.
8.2
Maritati, Bianco, Carofiglio, Latorre, Incostante, Della Monica, Casson,
Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De
Sena, Chiurazzi, Adamo
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la
seguente:
Ça) Dopo lĠarticolo
610 inserito il seguente:
ĠĠArt. 610-bis.
– (Impiego di minori nellĠaccattonaggio). – Salvo che il
fatto costituisca pi grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una
persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero
permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorit o affidata alla sua
custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare,
punito con la reclusione fino a tre anni.
La
pena della reclusione fmo a due anni nei casi in cui la persona offesa ha
unĠet compresa tra i quattordici e i diciotto anniĠĠÈ
8.3
DĠAlia
Al comma 1, lettera a), capoverso
"art. 600-octies", aggiungere, in fine,
le seguenti parole: ÇNel caso di impiego di minori sotto i
tre anni, la pena della reclusione da uno a cinque anniÈ.
8.4
Incostante, Bianco, Carofiglio, Latorre, Della Monica, Maritati, Casson,
Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De
Sena, Chiurazzi, D'Ambrosio, Adamo
Al comma 1, lettera b), capoverso
ÇArt. 602-bisÈ, allĠalinea, sostituire le parole: Çdi
cui al primo comma deiÈ con le seguenti: Çprevisti
daiÈ.
8.5
Maritati, Anna Maria Serafini, Della Monica, Carofiglio, Bianco, Latorre,
Incostante, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci,
Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Adamo
Al comma 1, lettera b), capoverso
ÇArt. 602-bisÈ, dopo le parole: Çdel
genitoreÈ, aggiungere, in fine, le seguenti: Ç, previa valutazione del
Tribunale dei minorenni in ordine alla compatibilit di tale pena con il
superiore interesse del minoreÈ.
8.6
DĠAlia
Al
comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
Çc-bis) allĠarticolo 609-decies, dopo le parole: ĠĠ600-quinquiesĠĠ, sono aggiunte le seguenti: ĠĠ600-octiesĠĠÈ.
8.0.1
Vizzini, Berselli, relatori
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 8-bis.
(Modifiche al codice penale)
1.
AllĠarticolo 61, primo comma, del codice penale dopo il n. 11-bis aggiunto il seguente:
ĠĠ11-ter) lĠaver commesso il fatto ai danni di soggetti
minori allĠinterno o nelle immediate vicinanze di scuole per lĠinfanzia e
istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e gradoĠĠÈ.
8.0.2
Vizzini, Berselli, relatori
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 8-bis.
(Modifiche al codice penale)
1.
AllĠarticolo 527 del codice penale, dopo il secondo comma, aggiunto il
seguente:
ĠĠLa
pena di cui al primo comma aumentata da un terzo a due terzi, se il fatto
commesso in presenza di un minore ovvero nelle immediate vicinanze di scuole
per lĠinfanzia o istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado,
parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche
metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di
pubblico trasportoĠĠ.È
8.0.3
Mauro, Bricolo, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 8-bis.
(Disposizioni in tema di
risarcimento del danno a favore
del coniuge o convivente vittima del reato di violenza sessuale)
1.
AllĠarticolo 609-bis del codice
penale, dopo il primo comma inserita la seguente modificazione:
ĠĠ
1-bis. Nel caso in cui il
colpevole sia coniuge o convivente della vittima del reato il Giudice pu
condannarlo, in funzione della gravit del reato commesso al risarcimento del
danno ai sensi dellĠarticolo 185 del codice penale in misura pari al valore
della casa di sua propriet adibita ad uso comune.
Il
Giudice pu, altres, disporre nel caso in cui la vittima del reato sia il
coniuge o il convivente e il colpevole sia proprietario della casa di
abitazione il sequestro della stessa ai sensi dellĠarticolo 189 del codice
penale con il trasferimento della sua propriet a favore della vittima una
volta che sia intervenuta sentenza penale di condannaĠĠÈ.
8.0.4
Vizzini, Berselli, relatori
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 8-bis.
(Modifiche al codice penale)
1.
AllĠarticolo 609-ter, comma
primo, del codice penale, dopo il numero 5 aggiunto il seguente:
ĠĠ5-bis) nei pressi di scuole per lĠinfanzia, istituti di
istruzione e formazione di ogni ordine e grado, parchi e giardini pubblici o
aperti al pubblico,ĠĠÈ.
8.0.5
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 8-bis.
1.
AllĠarticolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole ĠĠreclusione fino a tre
anniĠĠ sono sostituite dalle seguenti parole: ĠĠreclusione da due a sei anni e
della multa da euro 10.000 a euro 100.000ĠĠ;
b) il quarto comma sostituito dal seguente:
ĠĠ4.
La pena della reclusione da cinque a otto anni e della multa da euro 20.000 a
euro 200.000, e si procede dĠufficio, se il fatto commesso con violenza sulle
cose, minaccia o violenza alle persone, ovvero se il colpevole palesemente
armatoĠĠ.È.
8.0.6
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 8-bis.
(Disposizioni concernenti il
reato di furto in abitazione e di rapina)
1.
AllĠarticolo 624-bis del codice
penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole ĠĠreclusione da uno a
sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1032ĠĠ sono sostituite dalle
seguenti parole: ĠĠreclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 20.000
a euro 100.000ĠĠ;
b) al terzo comma, le parole ĠĠreclusione da tre a
dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549ĠĠ sono sostituite dalle
seguenti parole: ĠĠreclusione da cinque a dodici anni e con la multa da euro
20.000 a euro 200.000ĠĠ.
2.
AllĠarticolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole ĠĠreclusione da tre a
dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065ĠĠ sono sostituite dalle
seguenti parole: ĠĠreclusione da otto a dodici anni e della multa da euro
50.000 a euro 150.000ĠĠ;
b) al terzo comma, le parole ĠĠreclusione da quattro
anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098ĠĠ sono
sostituite dalle seguenti parole: ĠĠreclusione da dieci a venti anni e della
multa da euro 100.000 a euro 250.000.ĠĠÈ.
8.0.7
Vizzini, Berselli, relatori
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 8-bis.
(Modifiche al codice penale)
1.
AllĠarticolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8, inserito
il seguente:
ĠĠ8-bis. La pena della reclusione da tre a dieci anni e
della multa da euro 206 a euro 1549 se il reato aggravato da una o pi delle
circostanze previste allĠarticolo 625, primo comma, se ricorre una o pi delle
circostanze indicate allĠarticolo 61, ovvero se il fatto commesso allĠinterno
di mezzi di pubblico trasporto, nei pressi di istituti di credito, agenzie
finanziarie, uffici postali, sportelli automatici adibiti allĠerogazione di
danaro, ovvero di luoghi destinati allĠesercizio del culto religiosoĠĠÈ.
8.0.8
Vizzini, Berselli, relatori
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 8-bis.
(Modifiche al codice penale)
1.
AllĠarticolo 628, secondo comma, del codice penale dopo il n. 3 aggiunto il
seguente:
ĠĠ3-bis) se il fatto commesso allĠinterno di mezzi di
pubblico trasporto, nei locali o nei pressi di istituti di credito, agenzie
finanziarie, uffici postali, sportelli automatici adibiti allĠerogazione di
danaro, ovvero di luoghi destinati allĠesercizio del culto religiosoĠĠÈ.
8.0.9
Vizzini, Berselli, relatori
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 8-bis.
(Modifiche al codice penale)
1.
AllĠarticolo 640 del codice penale, secondo comma, dopo il n. 2 aggiunto il
seguente:
ĠĠ2-bis) se il fatto commesso abusando delle condizioni
di ridotta capacit della persona offesa in relazione allĠet, ingenerando
nella stessa il convincimento che la prestazione richiesta sia imposta, dovuta
o comunque necessaria per la conservazione o il miglioramento delle proprie
condizioni di vita individuali o socialiĠĠÈ.
8.0.10
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 8-bis.
1.
AllĠarticolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, la lettera e) sostituita dalla seguente:
ĠĠe) delitto di violazione di domicilio previsto
dallĠarticolo 614, quarto comma, delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dallĠarticolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna
delle circostanze aggravanti previste dallĠarticolo 625, primo comma, numeri
2), 3). 4). e 5);ĠĠÈ.
8.0.11
Vizzini, Berselli, relatori
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 8-bis.
(Modifiche alla legge 2 ottobre
1967, n. 895)
1.
Alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, lĠarticolo 4 sostituito dal seguente:
ĠĠArt.
4. – 1. La pena
aumentata se il fatto commesso da due o pi persone o in luogo in cui vi sia
concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato ovvero nelle
immediate vicinanze di scuole per lĠinfanzia o di istituti di istruzione e
formazione di ogni ordine e grado, parchi e giardini pubblici o aperti al
pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla
sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasportoĠĠÈ.
8.0.12
Vizzini, Berselli, relatori
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 8-bis.
(Modifiche alla legge 18 aprile
1975, n. 110)
1.
Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, allĠarticolo 4, lĠultimo comma sostituito
dal seguente:
ĠĠLa
pena raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai commi
precedenti sono usati al fine di compiere reati, ovvero nelle immediate
vicinanze di scuole per lĠinfanzia o istituti di istruzione e di formazione di
ogni ordine e grado, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni
ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata
di mezzi di pubblico trasporto. LĠaumento non si applica quando lĠuso stesso
costituisce unĠaggravante specifica per il reato commessoĠĠ.È
8.0.13
Anna Maria Serafini, Maritati, Bianco, Carofiglio, Latorre, Incostante,
Della Monica, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino,
Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Adamo
Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 8-bis.
(Tutela della salute del minore straniero)
1. Dopo lĠarticolo 35 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, inserito il seguente:
ĠĠArt. 35-bis. -
(Diritto del minore alla salute) – 1. Fermo quanto previsto
dagli articoli 34 e 35, il minore straniero presente sul territorio nazionale
ha diritto di usufruire delle prestazioni mediche pediatri che a prescindere
dalla condizione di regolarit del soggiorno e dallĠiscrizione al Servizio
sanitario nazionaleĠĠ.
2. Agli oneri
derivanti dallĠattuazione del presente articolo, valutati in euro 12.500.000
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nellĠambito dellĠunit previsionale di base ĠĠOneri comuni di parte
correnteĠĠ, istituita nellĠambito del programma ĠĠFondi di riserva e specialiĠĠ,
dello stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per
lĠanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancioĠĠÈ.
Art. 9.
9.1
Casson, Bianco, Maritati, Livi
Bacci, Carofiglio, Incostante, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro
Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo,
Micheloni, Chiurazzi
Sopprimere
lĠarticolo.
9.2
DĠAlia
Sopprimere
lĠarticolo.
9.3
Poretti, Perduca
Sopprimere
lĠarticolo.
9.4
Li Gotti, Belisario, Pardi
Sopprimere
lĠarticolo.
9.5
Li Gotti, Belisario, Pardi
Sostituire lĠarticolo con il seguente:
ÇArt. 9.
1. LĠarticolo 495 del
codice penale sostituito dal seguente:
ĠĠArt. 495. – (Falsa
attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale o allĠautorit giudiziaria
sullĠidentit o su qualit personali proprie o di altri). – Chiunque, a
seguito di espressa richiesta, dichiara o attesta falsamente a un pubblico
ufficiale nellĠesercizio delle funzioni o del servizio, ovvero in un atto
pubblico, la propria identit o stato o altre qualit della propria o
dellĠaltrui persona punito con la reclusione da uno a sei anni. Alla stessa
pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere
riprodotta in un atto pubblico, ovvero se la falsa dichiarazione sulla propria
identit, sul proprio stato o sulle proprie qualit personali resa da un
imputato allĠautorit giudiziaria o ad autorit da essa delegata, ovvero se,
per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione
penale iscritta sotto falso nomeĠĠ.
2. Dopo lĠarticolo 496
del codice penale aggiunto il seguente:
ĠĠArt. 496-bis.
– (Rifiuto di collaborazione in ordine allĠidentificazione propria o di
altri). – Chiunque, fuori dai casi indicati dagli articoli
precedenti, interrogato sullĠidentit, sullo stato o su altre qualit della
propria o dellĠaltrui persona da un pubblico ufficiale o da persona incaricata
di un pubblico servizio, nellĠesercizio delle funzioni o del servizio, non
collabora alla propria o allĠaltrui identificazione punito con la reclusione
da uno a due anniĠĠ.
3. AllĠarticolo 381,
comma 2, del codice di procedura penale aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
ĠĠm-quinquies)
rifiuto di collaborazione in ordine allĠidentificazione propria o di altri e
false dichiarazioni sullĠidentit o su qualit personali proprie o di altri,
previsti dagli articoli 496 e 496-bis del codice penaleĠĠ.
3. Dopo il comma 2
dellĠarticolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti
i seguenti:
ĠĠ2-bis. Nel corso di
operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 572, 583 e 583-bis dei codice penale o per
uno dei delitti previsti dallĠarticolo 380 dei codice di procedura penale,
sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero nel corso di
interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, quando siano
accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno
straniero od apolide ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua
incolumit, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza
familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore
della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorit, rilascia lo
speciale permesso di soggiorno di cui al comma 1 per consentire alla vittima di
sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare ad un programma di
assistenza ed integrazione sociale.
2-ter. Con la proposta
o il parere di cui al comma 2-bis, sono comunicati al questore gli
elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con
particolare riferimento alla gravit ed attualit del pericolo di vita. Ove
necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico
ministero presso il tribunale per i minori, il permesso di soggiorno di cui al
comma 2-bis esteso ai figli minori dello straniero o apolide vittima
della violenza familiareĠĠÈ.
9.6
Incostante, Casson, Bianco,
Maritati, Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria
Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi
Sostituire
lĠarticolo con il seguente:
ÇArt. 9.
(Fondo per il finanziamento dei
premi di produttivit
alle forze dellĠordine)
1.
Presso il Ministero dellĠinterno istituito il ĠĠFondo a sostegno del
finanziamento dei premi di produttivit alle forze dellĠordineĠĠ, destinato a
finanziare, con le risorse previste dallĠarticolo 20, i premi di produttivit
per le forze dellĠordine impegnate in operazioni e attivit di prevenzione e
contrasto della criminalit organizzata.
2.
Il Ministro dellĠinterno autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per lĠattuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo, recante anche la disciplina di
riparto delle risorse appositamente stanziateÈ.
Conseguentemente,
al comma 1 dellĠart. 20 sopprimere le parole da: ÇdestinatiÈ sino a: Çed espulsioneÈ.
9.7
Casson, Bianco, Incostante,
Maritati, Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria
Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi
Sostituire
lĠarticolo con il seguente:
ÇArt. 9.
(Fondo per il finanziamento dei
premi di produttivit
alle forze dellĠordine)
1.
Presso il Ministero dellĠinterno istituito il ĠĠFondo a sostegno del
finanziamento dei premi di produttivit alle forze dellĠordineĠĠ, destinato a
finanziare, con le risorse previste dallĠarticolo 20, i premi di produttivit
per le forze dellĠordine.
2.
Il Ministro dellĠinterno autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per lĠattuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo, recante anche la disciplina di
riparto delle risorse appositamente stanziateÈ.
Conseguentemente,
al comma 1 dellĠart. 20 sopprimere le parole da: ÇdestinatiÈ sino a: Çed espulsioneÈ.
9.8
Casson, Bianco, DĠAmbrosio,
Latorre, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino,
Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Incostante, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi
Sostituire
lĠarticolo con il seguente:
ÇArt. 9.
(Fondo per le indagini in
materia di criminalit organizzata)
1.
Presso il Ministero dellĠinterno istituito il ÇFondo per le indagini in
materia di criminalit organizzataÈ, destinato allĠacquisto di risorse e mezzi
per lĠespletamento di indagini di polizia giudiziaria in materia di criminalit
organizzata.
2.
Il Ministro dellĠinterno autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per lĠattuazione
delle disposizioni di cui al presente articoloÈ.
Conseguentemente,
al comma 1 dellĠart. 20 sopprimere le parole da: ÇdestinatiÈ sino a: Çed espulsioneÈ.
9.9
Lauro, Fazzone
Al comma 1, capoverso ÇArt.
12-bisÈ sostituire il
comma 1 con il seguente:
Ç1. Salvo che il fatto
costituisca pi grave reato, punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni lo straniero che al momento dellĠingresso nel territorio nazionale risulti
sprovvisto dei necessari titoli autorizzativi, quando lĠingresso non avvenga in
presenza delle condizioni previste dal comma primo dellĠarticolo 19 o comunque
per un giustificato motivo. In ogni caso il respingimento esclude la
sussistenza del reatoÈ.
9.10
Pistorio
Al comma 1, capoverso ÇArt.
12-bis.È,
sostituire
il comma 1 con il seguente:
ÇArt. 12-bis. –
(Ingresso illegale nel territorio dello Stato) – 1. Salvo che il
fatto costituisca pi grave reato, punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni lo straniero che al momento dellĠingresso nel territorio nazionale
risulti sprovvisto dei necessari titoli autorizzativi, quando lĠingresso non
avvenga in presenza delle condizioni previste dallĠart. 19, comma 1, o comunque
per un giustificato motivo. In ogni caso il respingimento esclude la
sussistenza del reatoÈ.
9.11
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, capoverso, ÇArt.
12-bisÈ,
dopo la parola: ÇStatoÈ
inserire le seguenti: Ço vi soggiorniÈ.
9.12
Incostante, Bianco, Casson,
Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Latorre, Mauro Maria Marino,
Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi
Al
comma 1, capoverso ÇArt.
12-bisÈ,
sostituire le parole: Çin
violazione delleÈ con le seguenti: Çviolando intenzionalmente leÈ.
9.12a
Lauro, Fazzone
Al comma 1, capoverso, ÇArt.
12-bisÈ
aggiungere
infine il seguente periodo: ÇSalvo che il fatto costituisca pi
grave reato, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni lo straniero
che al momento dellĠingresso nel territorio nazionale risulti sprovvisto dei
necessari titoli autorizzativiÈ.
9.12b
Lauro, Fazzone
Al comma 1, capoverso, ÇArt.
12-bisÈ,
aggiungere,
in fine, il seguente periodo: ÇIn ogni caso il
respingimento esclude la sussistenza del reatoÈ.
9.13
Casson, Bianco, Latorre, Della
Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci,
Sanna, Vitali, De Sena, Incostante, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi
Al
comma 1, capoverso ÇArt.
12-bisÈ, sopprimere le parole da: Ç obbligatorioÈ sino
a: Çdel fatto eÈ.
9.14
Li Gotti, Belisario, Pardi
Al
comma 1, capoverso ÇArt.
12-bisÈ,
sopprimere le parole: Ç
obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto eÈ.
9.15
Li Gotti, Belisario, Pardi
Al comma 1, capoverso ÇArt.
12-bisÈ, dopo le
parole: Çarresto dellĠautore del fattoÈ aggiungere le seguenti: Ç
ad eccezione del caso in cui questi abbia diritto a protezione internazionale
ai sensi dellĠarticolo 31 comma 1 della convenzione di Ginevra, del 28 luglio
1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal
protocollo di New York del 31 gennaio 1967.È.
9.16
Casson, Bianco, Maritati, Incostante, Carofiglio, Della Monica, Galperti,
Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena,
Latorre, Adamo, Chiurazzi
Al comma 1, capoverso ÇArt.
12-bisÈ,
sostituire
il comma 3 con i seguenti:
Ç3. Fermo quanto disposto
dagli articoli 13, comma 2-bis e 19, il giudice, nel pronunciare sentenza
di condanna o nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444
del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, quando non
ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai
sensi dellĠarticolo 163 del codice penale, pu sostituire la pena con la misura
dellĠespulsione con divieto di reingresso nel territorio dello Stato, per un
periodo compreso tra cinque e dieci anni.
3-bis. LĠespulsione
di cui al comma 3 eseguita dal questore anche se la sentenza non
irrevocabile, secondo le modalit di cui allĠarticolo 13, comma 4.
3-ter. Se lo
straniero espulso a norma del comma 3 rientra illegalmente nel territorio dello
Stato prima del termine previsto dal comma 3, la sanzione sostitutiva
revocata dal giudice competenteÈ.
9.17
Li Gotti, Belisario, Pardi
Al
comma 1, capoverso ÇArt.
12-bisÈ,
al comma 3 inserire le seguenti parole: Çdopo averne valutata la pericolosit socialeÈ.
9.18
Saia
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Ç1-bis. In attesa
della ridefinizione per il 2009-2011 dei limiti pro die e pro capite dei contratti
per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea
ed assistenza, come ridefiniti ai sensi del comma 1, i contratti con scadenza
nel 2008, che gi comportano un minore costo di almeno il 20 per cento sul
limite pro die e pro capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal
decreto del Ministro dellĠinterno previsto dallĠarticolo 1, comma 14, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati a parit di oneri per un
ulteriore triennio, a parit di condizioni di assistenza per gli immigrati.È.
9.19
Saia
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Ç1-bis. I contratti
per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea
ed assistenza, come ridefiniti ai sensi del comma 1, con scadenza nel 2008,
sono rinnovati, a parit di condizioni di assistenza per gli immigrati, con un
ribasso di costo di almeno il 5 per cento sul limite pro die e pro capite stabilito per
il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dellĠinterno previsto
dallĠarticolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I contratti in
essere che gi rispettano tale condizione sono prorogati a parit di oneri per
un ulteriore triennio.È.
9.20
Saia
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Ç1-bis. I contratti
per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea
ed assistenza, come ridefiniti ai sensi del comma 1, con scadenza nel 2008, che
gi comportano un minore costo di almeno il 20 per cento sul limite pro-die e pro-capite stabilito per
il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dellĠinterno previsto
dallĠarticolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
prorogati a parit di oneri per un ulteriore triennio, a parit di condizioni
di assistenza per gli immigratiÈ.
9.0.1
Lumia, Carofiglio, De Sena,
Casson, Bianco, Incostante, Latorre, Maritati, Chiurazzi, DĠambrosio, Della
Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci,
Sanna, Vitali
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 9-bis.
(Modifiche allĠarticolo 41-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354)
1.
AllĠarticolo 41-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: ĠĠanche a richiesta del
Ministro dellĠinterno, il Ministro della giustizia,ĠĠ, sono sostituite dalle
seguenti: ĠĠa richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore
distrettuale che ha giurisdizione sul luogo di dimora del detenuto precedente
alla carcerazione, ovvero del Ministro dellĠinterno, il Ministro della
giustiziaĠĠ; lĠultimo periodo sostituito dal seguente: ĠĠLa sospensione
comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette
esigenze e per impedire i potenziali collegamenti che lĠassociazione di cui al
periodo precedente attraverso la sua operativit in grado di stabilire con il
detenutoĠĠ;
b) Il comma 2-bis sostituito dal seguente:
ĠĠ2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono
adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia sentiti sempre il
procuratore distrettuale ed il procuratore nazionale antimafia. é onere degli
organi di polizia centrali e di quelli specializzati nellĠazione di contrasto
alla criminalit organizzata, fornire le necessarie informazioni utili
allĠistruttoria, anche attraverso uffici interforze appositamente costituiti
con la partecipazione della polizia penitenziaria; i provvedimenti medesimi
hanno vigore fino a quattro anni e sono prorogabili per periodi successivi pari
a due, salvo che non siano cessate le esigenze di prevenzione ovvero non
risulti, da concreti elementi, che il detenuto abbia interrotto i rapporti con
lĠorganizzazione o che la stessa abbia cessato di esistere senza confluenze in
altre compagini criminali. Il decorso del tempo non pu considerarsi elemento
da cui desumere lĠinterruzione o la cessazioneÈ;
c) Il comma 2-ter abrogato;
d) al comma 2-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
allĠalinea, alle parole: ĠĠla sospensioneĠĠ sono preposte le seguenti: ĠĠi
detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti
allĠinterno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati
preferibilmente in regioni insulari, ovvero comunque allĠinterno di sezioni
speciali e logisticamente separate dal resto dellĠistituto e custoditi da
reparti specializzati della polizia penitenziariaĠĠ. Nel primo periodo le
parole: ĠĠpu comportareĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠprevedeĠĠ;
2)
aIla lettera b) sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: ĠĠin numero non
inferiore a uno e non superiore a dueĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠnel
numero di unoĠĠ;
b) nel terzo periodo le parole: ĠĠi colloqui possono
essereĠĠ, sono sostituite dalle seguenti: ĠĠi colloqui vengonoĠĠ e alle parole:
ĠĠpu essere autorizzatoĠĠ sono preposte le seguenti: ĠĠsolo per coloro che non
effettuano colloquiĠĠ;
c) al terzo periodo, dopo le parole: ĠĠsottoposto,
comunque, a registrazione.È, sono inserite le seguenti: ĠĠI colloqui sono
comunque videoregistratiĠĠ;
d) allĠultimo periodo, dopo le parole: ĠĠnon si
applicano ai colloqui con i difensoriĠĠ sono aggiunte, in fine, le seguenti:
ĠĠcon i quali potr effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla
settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti
con i familiariĠĠ;
3)
nella lettera f) le parole:
ĠĠcinque personeĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠquattro personeĠĠ e le
parole: ĠĠquattro oreĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠdue oreÈ; dopo le
parole: ĠĠdellĠarticolo 10ĠĠ sono aggiunte, in fine, le seguenti: ĠĠsaranno
inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso
accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire
che sia assicurata la assoluta impossibilit di comunicare tra detenuti
appartenenti a diversi gruppi di socialit, scambiare oggetti e cuocere cibiÈ;
e) al comma 2-quinquies il secondo periodo sostituito dal seguente: ĠĠil reclamo
presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento
e su di esso competente a decidere il tribunale competente per le misure di
prevenzione personali del luogo ove ha sede il procuratore distrettuale
determinato ai sensi del comma 2 determinato ai sensi del comma 2; lĠultimo
periodo soppressoĠĠ;
f) al comma 2-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
nel primo periodo, le parole Çarticoli 666 e 667ĠĠ sono sostituite dalle
seguenti: ĠĠarticolo 127ĠĠ e le parole: ĠĠe sulla congruit del contenuto dello
stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2ĠĠ sono sostituite dalle
seguenti: ĠĠper la partecipazione del detenuto allĠudienza sin applicano le
norme sulle videoconferenze previste dal decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271 e successive modificazioniĠĠ;
2)
il secondo periodo sostituito dal seguente: ĠĠil detenuto, lĠinternato o il
difensore, il procuratore nazionale, il procuratore distrettuale possono
proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione
avverso lĠordinanza del tribunale per violazione di leggeĠĠ;
3)
Gli ultimi due periodi sono soppressiÈ.
9.0.2
Lumia, Carofiglio, De Sena,
Casson, Bianco, Incostante, Latorre, Maritati, Chiurazzi, DĠambrosio, Della
Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci,
Sanna, Vitali
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt.
9-bis.
(Obbligo di denuncia del reato
di estorsione per gli operatori economici
e nellĠambito del sistema degli appalti)
1.
LĠesercente unĠattivit imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o professione, che, avendo subito una
estorsione, anche tentata, non ne fa immediatamente denuncia nelle forme e con
i modi di cui allĠarticolo 333 del codice di procedura penale, sottoposto per
un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni ad una o pi
delle seguenti sanzioni amministrative:
a) divieto di concludere contratti e relativi
subcontratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni
di un pubblico servizio, e risoluzione di diritto dei contratti in corso di
esecuzione;
b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi e lĠeventuale revoca di quelli gi concessi.
2.
Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla
contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo, e comunque
entro dieci giorni, al Prefetto del luogo dove si svolge lĠattivit economica.
3.
Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, il
Prefetto, se ritiene fondato lĠaccertamento adotta apposita ordinanza
convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a s o a un suo
delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni
amministrative da irrogare e la loro durata. Nel caso in cui lĠinteressato si
avvalga delle facolt previste dallĠarticolo 18 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata
di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente allĠorgano che ha
effettuato la segnalazione, contestualmente allĠordinanza con cui viene
ritenuto fondato lĠaccertamento, da adottare entro 120 giorni dalla ricezione
degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dellĠaudizione ove richiesta,
il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalit indicate nel
presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta lĠirrogazione
delle sanzioni di cui al comma 1.
4.
Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi precedenti pu essere fatto uso
soltanto ai fini dellĠapplicazione delle misure e delle sanzioni previste nel
presente articolo, salva lĠipotesi in cui costituiscano reato.
5.
LĠinteressato pu chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti
di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona nel
caso in cui gli atti riguardino pi persone, lĠinteressato pu ottenere il
rilascio di estratti delle parti relative alla sua posizione.
6.
Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1, che
ha effetto dal momento della notifica allĠinteressato, pu essere fatta
opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al
tribunale. Copia del decreto contestualmente inviata al questore.
7.
Se per il fatto previsto dal comma 1 ricorrono elementi tali da far presumere
che la persona si asterr, per il futuro, dal commetterlo nuovamente, in luogo
della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto pu definire il
procedimento con il formale invito allĠinteressato ad adottare un comportamento
conforme alla legge, avvertendolo delle conseguenze a suo danno.
8.
Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di condanna per il
reato di favoreggiamento.
9.
La denuncia di cui al comma 1 inibisce per cinque anni da essa, salve le
disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale e limitatamente
alle attivit di impresa e di lavoro autonomo, lĠesercizio dei poteri di cui
agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 e dei poteri di cui agli articoli 51, 52, 54 e
55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ed
esclude lĠapplicabilit delle presunzioni di cessioni e di acquisti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
10.
Ai soggetti di cui al comma 1 che denunciano fatti di estorsione subita
riconosciuta, per tre anni, la esenzione totale dellĠIRAP, dellĠICI sugli
immobili utilizzati per lĠattivit di impresa e di tutte le imposte comunali e
la sospensione dei ruoli esattoriali.
11.
I contratti di appalto si intendono risolti di diritto nel caso in cui nel
corso dellĠesecuzione si accerti che lĠimpresa sia stata vittima di estorsioni,
o di imposizione di mezzi, uomini ed attrezzature da parte della criminalit,
senza avere denunciato tali fatti alla magistratura o alle forze dellĠordine.
12.
Nelle gare di appalto regolamentate dal decreto legislativo n. 163 del 12
aprile 2006, la ditta aggiudicataria obbligata ad aprire un apposito conto
corrente dedicato esclusivamente allĠappalto, in cui confluiranno tutti i
mandati in favore dellĠimpresa e i pagamenti effettuati dalla stessa durante
tutta la fase di esecuzione dellĠappalto. Nel caso in cui la ditta
aggiudicataria rimarr inadempiente in relazione al predetto obbligo, il
contratto si intender risolto di dirittoÈ.
13.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 11, valutato in euro 7.000.000 per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unit
previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita
nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsioni del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il
Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
9.0.3
Li Gotti, Belisario, Pardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente
ÇArt. 9-bis.
(Modifiche della disciplina in
tema di repressione della tratta di persone)
1.
Dopo lĠarticolo 10 della legge 11 agosto 2003 n. 228 inserito il
seguente:
ÇArt.
10-bis. 1. Per i delitti
previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, comma 6, codice penale le pene
sono diminuite fino alla met nei confronti dellĠimputato che si adopera per
evitare che lĠattivit delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando
concretamente lĠautorit di polizia o lĠautorit giudiziaria nella raccolta di
elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lĠindividuazione
e la cattura di uno o pi autori dei reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti.
2.
AllĠarticolo 13, comma 5, ultimo periodo del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, e
successive modificazioni dopo le parole: ĠĠoltre che misure straordinarie
eventualmente necessarieĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠ, ivi compreso il
rilascio di permesso di soggiorno, anche ai fini del ricongiungimento
familiareĠĠ.
3.
NellĠarticolo 416, comma 6, del codice penale, le parole: ĠĠ600, 601 e 602ĠĠ
sono sostituite dalle seguenti: ĠĠ600, 601 e 602 del codice penale, e 12 del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286ĠĠÈ.
9.0.5
Saltamartini, Benedetti
Valentini, Delogu, De Eccher, Scotti, Scarpa Bonazza Buora, Allegrini, Vicari,
Fluttero, De Angelis, Malan
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 9-bis.
1.
Dopo lĠarticolo 72 del codice di procedura penale, inserito il seguente:
Ç
Art.72-bis. - (Revoca
dellĠordinanza di sospensione dellĠimputato espulso). – 1. Il Giudice dispone con ordinanza la
sospensione del procedimento nei confronti dellĠimputato in stato di libert
che sia stato espulso in esecuzione di sentenza di condanna irrevocabile. La
sospensione revocata ove si accerti lĠavvenuto reingresso illegale, anche
temporaneo, nel territorio dello Stato Ovvero sia emessa ordinanza di custodia
cautelare.
2.
Per reati relativi ai procedimenti in corso, commessi anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, consentito allĠimputato di
richiedere anche in grado di appello lĠapplicazione della pena dellĠespulsione
alle condizioni di cui allĠarticolo 444ĠĠÈ.
9.0.6
Saltamartini, Benedetti
Valentini, Delogu, De Eccher, Scotti, Scarpa Bonazza Buora, Allegrini, Vicari,
Fluttero, De Angelis
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 9-bis.
1.
Dopo lĠarticolo 495-ter del
codice penale, inserito il seguente:
ĠĠArt.
495-quater. – Lo
straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato senza essere munito di un
valido documento di identit ovvero che essendone in possesso lo sopprime, lo
distrugge, lo disperde, lo altera in tutto o in parte o si rifiuta di esibirlo
a richiesta dellĠautorit di polizia, punito con la reclusione da uno a
quattro anniĠĠÈ.
9.0.7
Il Governo
Dopo
lĠarticolo, aggiunto il seguente:
ÇArt. 9-bis.
(Poteri di
accesso ad accertamento del prefetto)
1.
Al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, ĠĠDisposizioni attuative
della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e
certificazioni previste dalla normativa antimafiaĠĠ sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ĠĠ, nonch disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di
contrasto alla criminalit organizzataĠĠ;
b) dopo lĠarticolo 5 aggiunto il seguente:
Ç5-bis. - 1. Per lĠespletamento delle funzioni volte a
prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto pu disporre
accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate allĠesecuzione
di lavori pubblici, avvalendosi a tal fine dei gruppi interforze di cui
allĠarticolo 5, comma 3 del D.M. 14 marzo 2003.
2.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dellĠarticolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi
dallĠentrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e lĠinnovazione,
di concerto con il Ministro dellĠinterno, il Ministro della giustizia ed il
Ministro per lo sviluppo economico, sono definite, nel quadro delle norme
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998,
n. 252, le modalit di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui
al comma 1ĠĠÈ.
9.0.8
Il Governo
Dopo
lĠarticolo, aggiungere il seguente:
ÇArt. 9-bis.
(Modifica al decreto-legge 6
giugno 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982 n. 726)
1.
Al comma 4 dellĠarticolo 1 del decreto legge 6 giugno 1982, n. 629
convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 e ulteriormente integrato
dalla legge 15 novembre 1988 n. 486 sostituire le parole: ĠĠbanche,
istituti di credito pubblici e privati, societ fiduciarie e presso ogni altro
istituto o societ che esercita la raccolta del risparmio o lĠintermediazione
finanziariaĠĠ con le seguenti: ĠĠe i soggetti, di cui al Capo III del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231ĠĠÈ.
Art. 10.
10.1
Li Gotti, Belisario, Pardi
Sostituire
lĠarticolo con il seguente:
Ç1.
AllĠarticolo 10, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125, dopo le parole: ĠĠprocedura penaleĠĠ, aggiungere, in
fine, le seguenti: ĠĠovvero di uno dei reati di cui allĠarticolo 12-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356ĠĠÈ.
10.2
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
il comma 1,aggiungere il seguente:
Ç1-bis.
La rubrica della legge 31 maggio
1965, n. 575, ĠĠDisposizioni contro la mafiaĠĠ modificata come segue:
ĠĠDisposizioni contro le organizzazioni criminali di stampo mafioso, anche
straniereĠĠÈ.
10.0.1
Vizzini, Berselli, relatori
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 10-bis.
(Modifiche alle disposizioni
del codice di procedura penale
in tema di misure cautelari personali)
1.
AllĠarticolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole:
ĠĠallĠarticolo 416-bis del
codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare lĠattivit delle associazioni previste dallo stesso
articoloĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠallĠarticolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penaleĠĠÈ.
10.0.2
Lumia, Carofiglio, De Sena,
Casson, Bianco, Incostante, Latorre, Maritati, Chiurazzi, DĠambrosio, Della
Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci,
Sanna, Vitali
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 10-bis.
(Modifiche alla legge 27
dicembre 1956, n. 1423)
AllĠarticolo
4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, al quarto comma, dopo le parole: ĠĠ
sottrarsi ai controlli di polizia,ĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠarmi a
modesta capacit offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i
giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti comunque denominati in
grado di emettere scariche elettriche, tra i quali gli storditori, ovvero di
nebulizzare liquidi o miscele irritanti, prodotti pirotecnici di qualsiasi
tipo,ĠĠÈ.
10.0.3
Boscetto, Mugnai
Dopo
lĠarticolo, aggiungere il seguente:
ÇArt. 10-bis.
1.
Alla legge 31 maggio 1965 n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma dellĠarticolo 2-bis,
dopo le parole: ĠĠIl procuratore
della RepubblicaĠĠ, sono inserite le seguenti: ĠĠdi cui allĠarticolo 2, comma
1ĠĠ;
b)
al secondo comma dellĠarticolo 2-ter:
dopo le parole: ĠĠIl procuratore
della RepubblicaĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠdi cui allĠarticolo 2, comma
1ĠĠ;
c)
al sesto e al settimo comma, dopo
le parole: ĠĠdel procuratore della RepubblicaĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠdi
cui allĠarticolo 2, comma 1ĠĠ;
d)
allĠarticolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: ĠĠsu richiesta del
procuratore della RepubblicaĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠdi cui allĠarticolo
2, comma 1È;
e)
allĠarticolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: ĠĠsu richiesta del
procuratore della RepubblicaĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠdi cui allĠarticolo
2, comma 1È.
Art. 11.
11.0.1
Vizzini, Berselli, relatori
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 11-bis.
(Trasferimento dei beni
confiscati alla criminalit organizzata)
1.
Entro 90 giorni dallĠentrala in vigore della presente legge, il Prefetto
trasferisce al patrimonio del Comune, della Provincia e della Regione, i
singoli beni immobili utilizzati da tali Enti per fini istituzionali o sociali,
anche se costituenti il patrimonio di una azienda definitivamente confiscata
alla criminalit organizzata.
2.
Il Prefetto, a fronte del pagamento di eventuali rate di mutuo gravanti sui
singoli immobili inclusi nel patrimonio aziendale, ne determina gli oneri a
carico di ogni singolo cespite in proporzione al valore della unit immobiliare
da trasferire e delle rate di mutuo residue.
3.
Agli oneri derivanti dallĠapplicazione del presente articolo si provvede con le
risorse del fondo istituito presso le Prefetture ai sensi dellĠarticolo 2-duodecies,
comma 1, della legge 31 maggio
1965, n. 575È.
11.0.2
Boscetto, Mugnai
Dopo
lĠarticolo, aggiungere il seguente:
ÇArt. 11-bis.
1.
Al comma 2-ter dellĠarticolo
12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, le parole ĠĠper un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo
del reatoĠĠ sono sostituite dalla seguenti ĠĠper un valore equivalente alla
sproporzione accertataĠĠÈ.
11.0.3
Pastore
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 11-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21
marzo 1978, convertito, con modificazioni
dalla legge 18 maggio 1978, n. 191)
1.
AllĠarticolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito, con
modificazioni dalla legge 18 maggio 78, n. 191, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
dopo il comma 1 aggiunto il
seguente:
ĠĠ1-bis.
In caso di cessione a titolo
oneroso in favore di straniero, il cedente ha lĠobbligo di effettuare la
comunicazione di cui al primo comma, anche se la cessione ha per oggetto
immobile diverso da quelli indicati in detto primo comma ed anche se fatta per
un periodo inferiore ai trenta giorni.ĠĠ;
b)
dopo il comma 3 aggiunto il
seguente:
ĠĠ3-bis.
Nel caso di cessione effettuata
con atto notatile alla comunicazione provvede il notaio.ĠĠ;
c)
dopo il comma 4 aggiunto il
seguente:
ĠĠ4-bis.
Il cedente che ometta la comunicazione
prevista nel comma 1-ĠĠbis, salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
punito con la reclusione da ... mesi a ... anni, qualora risulti che lo
straniero sia irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al momento
della cessione. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca
dellĠimmobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e
destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita,
ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento dellĠattivit
di repressione e prevenzione dei reati in materia di prevenzione
clandestina.ĠĠÈ.
Art. 12.
12.1
Li Gotti, Belisario, Pardi
Sopprimere
l'articolo.
12.2
Li Gotti, Belisario, Pardi
Sostituire
lĠarticolo con il seguente:
ÇArt. 12.
(Modifiche alla legge 31 maggio
1965, n. 575)
1.
Agli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis e 10-quater della legge
31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole ĠĠprocuratore della RepubblicaĠĠ,
ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: ĠĠdi cui allĠarticolo 2, comma 1ĠĠÈ.
12.3
Boscetto, Mugnai
Al
comma 1, capoverso, apportare le seguenti modifiche:
a)
dopo la parola ÇdisgiuntamenteÈ
aggiungere le seguenti: Çnei confronti dei soggetti di cui allĠarticolo 1 anche
in assenza dellĠattualit della pericolosit socialeÈ;
b)
al secondo periodo dopo le parole
Çin caso di morte del soggettoÈ aggiungere la parola Çproponendo oÈ.
12.0.1
Boscetto, Mugnai
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 12-bis.
1.
Al comma 1 dellĠarticolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55 dopo le parole
ĠĠappositi registriĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠ, anche informatici,ĠĠ,
nonch dopo le parole ĠĠprocedimenti di prevenzione.ĠĠ inserito il seguente
alinea ĠĠNei registri viene curata lĠimmediata annotazione nominativa delle
persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti
personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta.
Il questore territorialmente competente e il direttore della Dia provvedono a
dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per
territorio degli accertamenti disposti ai fini dellĠesercizio del potere di
proposta di misura personale e patrimoniale loro spettanteĠĠÈ.
Art. 13.
13.1
Li Gotti, Belisario, Pardi
Al
comma 1, capoverso ÇArt.
2-quaterÈ dopo
la lettera c), aggiungere le seguenti:
Çc-bis) su azioni e quote sociali, oltre che secondo le
forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con lĠannotazione
nei libri sociali e lĠiscrizione nel registro delle imprese.
c-ter) su strumenti finanziari dematerializzati, ivi
compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nellĠapposito conto
tenuto dallĠintermediario ai sensi dellĠarticolo 34 del decreto legislativo 24
giugno 1998, n. 213, applicando lĠarticolo 9, comma 2, del decreto legislativo
12 aprile 2001 n. 210È.
13.0.1
Il Governo
Dopo
lĠarticolo inserire il seguente:
ÇArt. 13-bis.
(Conservazione e
amministrazione dei beni sequestrati)
1.
AllĠarticolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1
aggiunto il seguente:
Ç1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societ sottoposte a sequestro o
confisca ai sensi dellĠarticolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 marzo 1965,
n. 575 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziarioÈ.
Art. 14.
14.1
Li Gotti, Belisario, Pardi
Al
comma 1, capoverso "3-ter", dopo la parola: ÇassegnazioneÈ inserire le seguenti: Çe non sia individuata, sulla base della
normativa vigente e comunque entro i successivi sessanta giorni, altra
possibilit di cessione a fini di utilit sociale particolarmente rilevanteÈ.
Art. 15.
15.1
DĠAlia
Sostituire
lĠarticolo con il seguente:
ÇArt. 15.
(Assegnazione dei beni
confiscati alle organizzazioni criminali mafiose)
1.
Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire lĠarticolo 2-decies con il seguente:
ÇArt.
2-decies. – (Procedimento per la destinazione dei beni confiscati).
– 1. Alla destinazione dei
beni confiscati provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene
confiscato.
2.
Ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, il Prefetto
comunica immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al
Presidente della regione e della provincia, nonch al sindaco del comune ove si
trova il bene, lĠavvenuta acquisizione al patrimonio dello Stato del bene
confiscato. DellĠacquisizione viene altres data notizia sul sito internet
dellĠAgenzia del Demanio e del Ministero dellĠinterno. I soggetti di cui al
primo periodo del presente comma possono, nei trenta giorni successivi alla
comunicazione, presentare istanza di assegnazione dei beni.
3.
Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il prefetto adotta il
provvedimento di destinazione dei beni confiscati, acquisiti i pareri
dellĠAgenzia del Demanio, del sindaco del comune ove si trova il bene, del
procuratore distrettuale antimafia, del procuratore nazionale antimafia e
sentito, ove necessario, lĠamministratore del bene, sulla base della stima del
valore dei beni quale risultante dal rendiconto di gestione dellĠamministratore
giudiziario ovvero sulla base di stima effettuata dallĠAgenzia del Demanio.
Tale termine pu essere prorogato per una sola volta per non pi di tre mesi in
caso di oggettiva difficolt a determinare il valore dei beni ovvero in
presenza di compendi confiscati di particolare rilevanza. Ai pareri si applica
lĠarticolo 16, commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4.
Ai fini di una pronta adozione del provvedimento di destinazione, il prefetto
pu convocare a conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5.
Anche prima dellĠemanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela
dei beni confiscati si applica il secondo comma dellĠarticolo 823 del codice
civile.È;
b) sostituire lĠarticolo 2-undecies con il seguente:
ÇArt.
2-undecies. – (Destinazione delle somme e dei beni immobili). – 1. Dopo la confisca lĠamministratore
versa nel Fondo di cui al comma 5:
a) le somme di denaro confiscate;
b) le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili
non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati e i titoli. Se la
procedura di vendita risulta antieconomica, con provvedimento del prefetto
disposta la cessione gratuita ad associazioni di beneficenza e assistenza di
rilievo nazionale o internazionale, ovvero la distruzione del bene da parte
dellĠamministratore;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti
personali. Se la procedura di recupero risulta antieconomica, ovvero, dopo
accertamenti sulla solvibilit del debitore svolti dal competente ufficio
dellĠAgenzia delle Entrate, avvalendosi anche degli organi di polizia
tributaria, il debitore risulti insolvibile, il credito annullato con
provvedimento del prefetto, comunicato al Fondo di cui al comma 5.
2.
I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalit
di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche
per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attivit
istituzionali;
b) trasferiti per finalit istituzionali o sociali in
via prioritaria al patrimonio del comune ove lĠimmobile sito ovvero al
patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono
amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito
a comunit, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e
successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, o a comunit terapeutiche e centri di recupero e cura di
tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonch alle
associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dellĠarticolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal trasferimento lĠente non ha
provveduto alla destinazione del bene, il prefetto revoca il provvedimento di
trasferimento del bene.
3.
I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati con
provvedimento del prefetto:
a) allĠaffitto a titolo oneroso, quando vi siano
fondate prospettive di continuazione o di ripresa dellĠattivit produttiva,
previa valutazione del competente ufficio dellĠAgenzia del demanio, a societ e
ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico
dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dellĠimpresa confiscata,
sempre che non sussista il pericolo che lĠazienda possa tornare, anche per
interposta persona, nella disponibilit del proposto, di taluna delle
associazioni di cui allĠarticolo 4 o dei suoi appartenenti. Nella scelta
dellĠaffittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il
mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati
allĠaffitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dellĠimpresa confiscata
se taluno dei relativi soci parente, coniuge, affine o convivente con il
destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia
stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nellĠarticolo 15, comma 1,
della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a
quello determinato dalla stima dellĠamministratore ovvero del competente
ufficio dellĠAgenzia del demanio, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta,
qualora vi sia una maggiore utilit per lĠinteresse pubblico e sempre che non
sussista il pericolo che lĠazienda possa tornare, anche per interposta persona,
nella disponibilit del proposto, di taluna delle associazioni di cui
allĠarticolo 4 o dei suoi appartenenti. Nel caso di vendita disposta alla
scadenza del contratto di affitto dei beni, lĠaffittuario pu esercitare il
diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del
bene da parte del prefetto;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore
utilit per lĠinteresse pubblico.
4.
Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il prefetto, che pu affidarle
allĠamministratore, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento
di destinazione.
5.
I proventi derivanti dallĠaffitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni
di cui al comma 3 sono versati allĠentrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati in apposito Fondo e destinati:
a) alla gestione degli altri beni confiscati, nonch
ai pagamenti in favore dei terzi che vantino diritti sui beni confiscati;
b) al risarcimento delle vittime dei reati, nei casi
e nei modi previsti dalla legge;
c) al Fondo di solidariet per le vittime delle
richieste estorsive e per le vittime dellĠusura;
d) risanamento di quartieri urbani degradati;
e) al risanamento delle aziende confiscate in crisi,
di cui non siano stati disposti la liquidazione o il fallimento;
f) promozione di cultura imprenditoriale e di
attivit imprenditoriale per giovani disoccupati;
g) al finanziamento degli interventi per lĠedilizia
scolastica;
h) allĠinformatizzazione del processo.
6.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della giustizia e dellĠeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro, salute, politiche sociali e con il Ministro per i rapporti con le
regioni, sono determinate le percentuali di destinazione delle somme affluite
al Fondo di cui al comma 5 in favore dei beneficiari ivi indicati.
7.
Nella scelta del cessionario o dellĠaffittuario dei beni aziendali il prefetto
procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessit o di
convenienze, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante
trattativa privata. Sui relativi contratti richiesto il parere di organi
consultivi solo per importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione
privata e 516.000 euro nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali
non richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati dal dirigente
del competente ufficio dellĠAgenzia del demanio, sentito il direttore generale
dellĠagenzia stessa.
8.
I provvedimenti emanati a norma del presente articolo sono immediatamente
esecutivi. Il prefetto per la destinazione dei beni confiscati pu disporre lo
sgombero degli immobili abusivamente occupati mediante lĠausilio della forza
pubblica ove il rilascio dellĠimmobile non sia avvenuto spontaneamente, il
prefetto procede allo sgombero decorsi novanta giorni dalla comunicazione del
provvedimento definitivo di confisca al titolare del diritto reale o personale
di godimento.
9.
In caso di confisca di beni in comunione, se il bene indivisibile ai
condomini in buona fede concesso diritto di prelazione per lĠacquisto della
quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilit che il
bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche
per interposta persona nella disponibilit del sottoposto.
10.
Se i soggetti di cui al comma 9 non esercitano il diritto di prelazione o non
si possa procedere alla vendita, il bene acquisito per intero al patrimonio
dello Stato e i condomini hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente
al valore attuale della propria quota di propriet.
11.
Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e
seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non pu
essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le
attivit culturali.È;
c) allĠarticolo 2-nonies, al comma 1, sostituire le parole: ÇallĠufficio del
territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si
trovano i beni o ha sede lĠazienda confiscataÈ con le seguenti: ÇallĠAgenzia del DemanioÈ;
d) allĠarticolo 2-nonies, al comma 2, sostituire le parole: Çufficio del territorio
del Ministero delle finanzeÈ con le seguenti: Çufficio dellĠAgenzia del DemanioÈ.
15.2
DĠAlia
Sostituire
l'articolo con il seguente:
ÇArt. 15.
(Assegnazione dei beni
confiscati alle organizzazioni criminali mafiose)
1.
In deroga ad ogni altra disposizione di legge, alla destinazione dei beni di
cui allĠarticolo 2-decies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, provvede il prefetto della provincia in cui si
trova il bene confiscato, sentiti il beneficiario e lĠamministratore di cui
allĠarticolo 2-sexies. A tal
fine, il prefetto pu avvalersi dellĠausilio dellĠAgenzia del demanio e di ogni
altra pubblica amministrazioneÈ.
15.3
Ghedini, Lumia, Bianco,
Carofiglio, De Sena, Casson, Incostante, Latorre, Maritati, Chiurazzi,
DĠAmbrosio, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria
Marino, Procacci, Sanna, Vitali
Dopo
il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:
Ç1-bis. é istituito presso il Ministero dellĠinterno un
Fondo operante a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali
confiscati alle mafie ai sensi della legge n. 109 del 1996, operanti in
agricoltura Il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie nellĠinteresse dei
soggetti assegnatari per lĠeffettuazione di investimenti produttivi sui belli
assegnati a seguito di confisca, nonch quello di risarcire i soggetti
assegnatari stessi dei danni arrecati ai belli e alle colture e animali a
seguito di azioni criminali da essi subite. Le predette finalit sono
perseguite attraverso due distinte sezioni del Fondo. Il Fondo ha la durata di
50 anni ed opera con le modalit che saranno definite da parte dellĠorgano di
gestione di cui al comma 1-sexies,
secondo i criteri stabiliti dal presente articolo e dal Regolamento di cui al
comma 1-octies.
1-ter. La sezione garanzia rilascia garanzie ad
integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati
dai soggetti affidatari dei belli confiscati. Sono ammissibili alla garanzia
gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei belli stessi
ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali
allĠutilizzo aziendale dei beni stessi. Le garanzie possono essere prestate
direttamente dal Fondo ovvero attraverso consorzi fidi di cui al comma 1-septies.
1-quater. La sezione ricostituzione eroga indennizzi in
misura pari al 100% dei danni arrecati ai beni aziendali (ivi comprese le
colture e gli animali) gestiti dai soggetti assegnatari a seguito di azioni
criminali da essi subite. LĠindennizzo comprende la perdita subita e il mancato
guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e pu
essere riconosciuto fino allĠimporto massimo di 2 milioni di euro. Esso
erogato a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dellĠente
assegnatario danneggiato, corredata da denuncia del medesimo allĠautorit
giudiziaria dei danneggiamenti subiti. Nella domanda dovr essere valutato il
danno arrecato ai beni mediante dichiarazione del legale rappresentante,
sottoscritta nella forma di atto notorio. La denuncia, che deve essere
presentata entro 7 giorni dal fatto, dovr indicare i beni danneggiati e lĠimporto
dei relativi danni in modo distinto per i beni di propriet pubblica e per
quelli di propriet dellĠente assegnatario ovvero di propriet di terzi di cui
lĠente assegnatario abbia la disponibilit LĠerogazione dellĠindennizzo deve
avvenire entro 30 giorni dalla data della domanda di cui al comma precedente.
La fruizione dellĠindennizzo esente dal pagamento delle imposte sul reddito
delle persone fisiche e delle persone giuridiche.
1-quinquies. Possono partecipare alle sezioni del fondo di cui
al comma 1-ter, con contributi
volontari, enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la
promozione cooperativa di cui allĠarticolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n.
59. I contributi di cui al precedente periodo si intendono effettuati in conto
capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla
scadenza del Fondo, in misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla
data di scioglimento. I soggetti Partecipanti possono vincolare i rispettivi
contributi al perseguimento di specifiche finalit del Fondo.
1-sexies. La gestione del Fondo affidata ad un Comitato
di gestione formato da un rappresentante indicato dal Ministero dellĠinterno;
da un rappresentante indicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali; da un rappresentante indicato dal Ministero dellĠeconomia e delle
finanze; da quattro membri nominati dal Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali su indicazione delle Associazioni cooperative
riconosciute, nonch da tre membri nominati dal Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali su indicazione degli enti pubblici e privati
che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari. Ai membri del Comitato
di gestione non spetta alcun compenso.
1-septies. I Consorzi fidi di cui allĠarticolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, operanti a livello regionale, possono
costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle
finalit di cui al comma 1-ter.
Agli stessi Consorzi fidi possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle
forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione della presente
legge. LĠammontare delle risorse del Fondo che saranno attribuite ai Consorzi
fidi, le relative modalit di utilizzo, lĠindividuazione dei beneficiari e le
regole di rendicontazione, sono stabilite dal Comitato di gestione del Fondo in
conformit con il Regolamento previsto dal comma 1-octies.
1-octies. La prima dotazione del Fondo di cui al comma 1-bis pari allĠimporto di 5.000.000 di euro. Entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero
dellĠinterno di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, sentite le associazioni cooperative riconosciute, predispone uno
schema di Regolamento, recante le modalit di funzionamento del Fondo, da
sottoporre allĠapprovazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dellĠarticolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1-nonies. AllĠonere derivante dallĠattuazione del comma 1-octies, valutati in euro 5.000.000 per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellĠambito
dellĠunit previsionale di base ĠĠOneri comuni di parte correnteĠĠ, istituita
nellĠambito del programma ĠĠFondi di riserva e specialiĠĠ, dello stato di
previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2008, allo
scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.È.
15.4
Li Gotti, Belisario, Pardi
Dopo
il comma 1, aggiungere il seguente:
Ç1-bis. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate
le seguenti modificazioni;
a) LĠarticolo 2-decies sostituito dal seguente;
Art. 2-decies.
(Procedimento per la
destinazione dei beni confiscati)
1.
Alla destinazione dei beni confiscati provvede il prefetto della provincia in
cui si trova il bene confiscato.
2.
Ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, il Prefetto
comunica immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al
Presidente della regione e della provincia, nonch al sindaco del comune ove si
trova il bene, lĠavvenuta acquisizione al patrimonio dello Stato del bene
confiscato. DellĠacquisizione viene altres data notizia sul sito internet
dellĠAgenzia del Demanio e del Ministero dellĠInterno. I soggetti di cui al
primo periodo del presente comma possono, nei trenta giorni successivi alla
comunicazione, presentare istanza di assegnazione dei beni.
3.
Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il prefetto adotta il
provvedimento di destinazione dei beni confiscati, acquisiti i pareri
dellĠAgenzia del Demanio, del sindaco del comune ove si trova il bene, del
procuratore distrettuale antimafia, del procuratore nazionale antimafia, e
sentito, ove necessario, lĠamministratore del bene, sulla base della stima del
valore dei beni quale risultante dal rendiconto di gestione dellĠamministratore
giudiziario ovvero sulla base di stima effettuata dallĠAgenzia del Demanio.
Tale termine pu essere prorogato per una sola volta per non pi di tre mesi in
caso di oggettiva difficolt a determinare il valore dei beni ovvero in
presenza di compendi confiscati di particolare rilevanza. Ai pareri si applica
lĠarticolo 16, commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4.
Ai fini di una pronta adozione del provvedimento di destinazione, il prefetto
pu convocare la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5.
Anche prima dellĠemanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela
dei beni confiscati si applica il secondo comma dellĠarticolo 823 del codice
civileÈ.
b) lĠarticolo 2-undecies sostituito dal seguente;
Art. 2-undecies.
(Destinazione delle somme e dei
beni immobili)
1.
Dopo la confisca lĠamministratore versa nel Fondo di cui al comma 5:
a) le somme di denaro confiscate;
b) le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili
non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati e i titoli. Se la
procedura di vendita risulta antieconomica, con provvedimento del prefetto
disposta la cessione gratuita ad associazioni di beneficenza e assistenza di
rilievo nazionale o internazionale, ovvero la distruzione del bene da parte
dellĠamministratore;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti
personali. Se la procedura di recupero risulta antieconomica, ovvero, dopo
accertamenti sulla solvibilit del debitore svolti dal competente ufficio
dellĠAgenzia delle Entrate, avvalendosi anche degli organi di polizia
tributaria, il debitore risulti insolvibile, il credito annullato con
provvedimento del prefetto, comunicato al Fondo di cui al comma 5.
2.
I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalit
di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, e, ove idonei, anche
per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attivit
istituzionali;
b) trasferiti per finalit istituzionali o sociali in
via prioritaria al patrimonio del comune ove lĠimmobile sito ovvero al
patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono
amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito
a comunit, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e
successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, o a comunit terapeutiche e centri di recupero e cura di
tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonch alle
associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dellĠarticolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal trasferimento lĠente non ha
provveduto alla destinazione del bene, il prefetto revoca il provvedimento di
trasferimento del bene.
3.
I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati con
provvedimento del prefetto:
a) allĠaffitto a titolo oneroso, quando vi siano
fondate prospettive di continuazione o di ripresa dellĠattivit produttiva,
previa valutazione del competente ufficio dellĠAgenzia del demanio, a societ e
ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico
dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dellĠimpresa confiscata,
sempre che non sussista il pericolo che lĠazienda possa tornare, anche per
interposta persona, nella disponibilit del proposto, di taluna delle
associazioni di cui allĠarticolo 4 o dei suoi appartenenti. Nella scelta
dellĠaffittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il
mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati
allĠaffitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dellĠimpresa confiscata
se taluno dei relativi soci parente, coniuge, affine o convivente con il
destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia
stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nellĠarticolo 15, comma 1,
della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a
quello determinato dalla stima dellĠamministratore ovvero del competente
ufficio dellĠAgenzia del demanio, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta,
qualora vi sia una maggiore utilit per lĠinteresse pubblico e sempre che non
sussista il pericolo che lĠazienda possa tornare, anche per interposta persona,
nella disponibilit del proposto, di taluna delle associazioni di cui
allĠarticolo 4 o dei suoi appartenenti. Nel caso di vendita disposta alla
scadenza del contratto di affitto dei beni, lĠaffittuario pu esercitare il
diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del
bene da parte del prefetto;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore
utilit per lĠinteresse pubblico.
4.
Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il prefetto, che pu affidarle
allĠamministratore, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento
di destinazione.
5.
I proventi derivanti dallĠaffitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni
di cui al comma 3 sono versati allĠentrata del bilancio dello stato per essere
riassegnati in apposito Fondo e destinati:
a) alla gestione degli altri beni confiscati, nonch
ai pagamenti in favore dei terzi che vantino diritti sui beni confiscati;
b) al risarcimento delle vittime dei reati, nei casi
e nei modi previsti dalla legge;
c) al Fondo di solidariet per le vittime delle richieste
estorsive e per le vittime dellĠusura;
d) risanamento di quartieri urbani degradati;
e) al risanamento delle aziende confiscate in crisi,
di cui non siano stati disposti la liquidazione o il fallimento;
f) promozione di cultura imprenditoriale e di
attivit imprenditoriale per giovani disoccupati;
g) al finanziamento degli interventi per lĠedilizia
scolastica;
h) allĠinformatizzazione del processo.
6.
Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della giustizia e dellĠeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per la solidariet sociale e con il Ministro per le politiche regionali, sono
determinate le percentuali di destinazione delle somme affluite al Fondo di cui
al comma 5 in favore dei beneficiari ivi indicati.
7.
Nella scelta del cessionario o dellĠaffittuario dei beni aziendali il prefetto
procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessit o di
convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante
trattativa privata. Sui relativi contratti richiesto il parere di organi
consultivi solo per importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione
privata e 516.000 euro nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali
non richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati dal dirigente
del competente ufficio dellĠAgenzia del demanio, sentito il direttore generale
dellĠagenzia stessa.
8.
I provvedimenti emanati a norma del presente articolo sono immediatamente
esecutivi. TI prefetto per la destinazione dei beni confiscati pu disporre lo
sgombero degli immobili abusivamente occupati mediante lĠausilio della forza
pubblica. Ove il rilascio dellĠimmobile non sia avvenuto spontaneamente, il
prefetto procede allo sgombero decorsi novanta giorni dalla comunicazione del
provvedimento definitivo di confisca al titolare del diritto reale o personale
di godimento.
9.
In caso di confisca di beni in comunione, se il bene indivisibile ai
condomini in buona fede concesso diritto di prelazione per lĠacquisto della
quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilit che il
bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per
interposta persona nella disponibilit del sottoposto.
10.
Se i soggetti di cui al comma 9 non esercitano il diritto di prelazione o non
si possa procedere alla vendita, il bene acquisito per intero al patrimonio
dello Stato e i condomini hanno diritto alla corresponsione di una somma
equivalente al valore attuale della propria quota di propriet.
11.
Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e
seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non pu
essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le
attivit culturaliÈ.
15.0.1
Lumia, Carofiglio, De Sena,
Casson, Bianco, Incostante, Latorre, Maritati, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Della
Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci,
Sanna, Vitali
Dopo
lĠarticolo, inserire i seguenti:
ÇArt. 15-bis.
(Delega al Governo per il
riordino della disciplina
in materia di misure di prevenzione)
1.
Il Governo delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge e secondo i princpi e criteri direttivi di cui
allĠarticolo 15-ter, uno o pi
decreti legislativi che hanno ad oggetto:
a)
la modifica e il riordino della
disciplina vigente in materia di custodia e di gestione dei beni sequestrati o
confiscati ad organizzazioni criminali, espressamente favorendo la destinazione
e il riutilizzo sociali di essi, nonch, esclusivamente nei casi eccezionali
espressamente previsti da disposizioni di legge, la loro distruzione;
b)
lĠistituzione, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, di unĠAgenzia nazionale per la gestione
e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali,
di seguito denominata ĠĠAgenzia nazionaleĠĠ;
c)
lĠistituzione, presso ciascuna
prefettura ufficio territoriale del Governo, su iniziativa del prefetto, di
unĠagenzia provinciale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o
confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata ĠĠagenzia
ProvincialeĠĠ, presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta dal
questore, dai comandanti provinciali dellĠArma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, dal direttore dellĠAgenzia del demanio, dal
presidente della sezione per le misure di prevenzione del tribunale, dal
procuratore distrettuale antimafia, dal presidente dellĠOrdine dei dottori
commercialisti, da un rappresentante delle organizzazioni maggiormente
rappresentative in sede provinciale dellĠassociazionismo e della cooperazione
sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili
destinatarie dei citati beni; previsto che alle riunioni dellĠagenzia
Provinciale possono partecipare i sindaci dei comuni interessati, individuati dal
prefetto. Ai fini dello svolgimento delle proprie attivit, ciascuna agenzia
provinciale pu ricorrere a personale dellĠAgenzia del demanio ovvero di altre
amministrazioni pubbliche;
d)
lĠindividuazione delle strutture
organizzative dellĠAgenzia nazionale e delle agenzie Provinciali, in relazione
ai compiti ad esse assegnati dalla legge;
e)
lĠattribuzione allĠAgenzia
nazionale dei seguenti compiti:
1)
osservazione e analisi in merito alle attivit ai beni sequestrati o
confiscati a organizzazioni criminali, al fine di elaborare e di proporre
strategie di contrasto allĠaccumulazione illegale di ricchezza da parte delle
organizzazioni criminali;
2)
indirizzo in ordine a compendi patrimoniali o aziendali che sono situati sul
territorio di diverse province;
3)
coordinamento delle attivit delle agenzie provinciali e impulso in materia di
assegnazione e di destinazione dei beni; valutazione delle proposte di distruzione
di tali beni avanzate in sede provinciale al fine di indicare soluzioni
alternative di destinazione socialmente utile;
4)
programmazione su scala nazionale dellĠinserimento dei beni confiscati,
immobili e aziendali, allĠinterno delle politiche del sistema degli incentivi e
dei piani di sviluppo economico e sociale del Paese, in particolare del
Mezzogiorno dĠItalia;
5)
individuazione e pianificazione delle possibili forme di finanziamento dei
progetti, su indicazione delle agenzie provinciali;
6)
garanzia della piena funzionalit e operativit delle banche dati e degli
strumenti informatici necessari per le finalit di cui al numero 1),
assicurando anche tramite tali banche e strumenti la massima trasparenza delle
procedure di assegnazione dei beni e la piena possibilit di accesso alle
associazioni e ai soggetti interessati alla gestione di tali beni.
Art. 15-ter.
(Principi e criteri direttivi)
1.
I decreti legislativi concernenti la modifica e il riordino della disciplina vigente
in materia di custodia, gestione e destinazione delle attivit e dei beni
sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, adottati ai sensi
dellĠarticolo 15-bis, si
ispirano ai seguenti Principi e criteri direttivi:
a)
la custodia, lĠamministrazione, la
gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni
criminali sono affidate allĠagenzia provinciale la quale, per lĠadempimento dei
compiti ad essa attribuiti dalla legge, si avvale di amministratori indicati
dallĠautorit giudiziaria e scelti tra i soggetti di comprovata capacit
tecnica di cui allĠarticolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, che, ove ritenuto necessario dallĠagenzia, rimangono in carica
anche dopo la confisca e fino alla destinazione del bene;
b)
lĠazione dellĠagenzia provinciale
si conforma a criteri di efficienza, economicit ed efficacia e al
perseguimento delle finalit pubbliche; la gestione delle attivit e dei beni
ispirata a criteri di imprenditorialit e tende, ove possibile, allĠincremento
della loro redditivit;
c)
lĠagenzia Provinciale invia
allĠAgenzia nazionale una relazione semestrale sullo stato delle attivit e dei
beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, nonch sullĠandamento
e sui problemi della gestione e della destinazione degli stessi;
d)
lĠAgenzia Provinciale, anche
attraverso apposite deleghe agli amministratori giudiziari:
1)
responsabile della custodia, dellĠamministrazione, della gestione e della
destinazione delle attivit e dei beni sequestrati o confiscati a
organizzazioni criminali;
2)
provvede alle attivit relative ai compiti di cui al numero 1) anche mediante
gli amministratori dei beni indicati dallĠautorit giudiziaria;
3)
formula proposte e valutazioni allĠautorit giudiziaria procedente
relativamente alle attivit degli amministratori giudiziari che hanno rapporti
diretti con la medesima autorit e che mantengono obblighi di informazione e di
rendiconto anche verso lĠagenzia provinciale; successivamente al sequestro, le
relazioni degli amministratori giudiziari sono trasmesse anche al procuratore
distrettuale antimafia;
4)
provvede agli adempi menti fiscali relativi ai beni sequestrati a
organizzazioni criminali, compresi quelli contabili e quelli a carico del
sostituto dĠimposta;
e)
lĠagenzia provinciale, attraverso
lĠamministratore e previa autorizzazione dellĠautorit giudiziaria procedente,
pu compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con
espressa previsione del potere di:
1)
proporre al prefetto competente la modifica della destinazione urbanistica o
dĠuso del bene sequestrato o confiscato, anche in deroga agli strumenti
urbanistici vigenti, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo
uso per scopi di ordine pubblico, sicurezza, altre utilit pubbliche o sociali,
tutela dellĠambiente, dellĠecosistema e dei beni culturali, garantendo altres
la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali, sempre che le opere non siano state realizzate su aree assoggettate,
da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di
inedificabilit; a tale fine il prefetto convoca la conferenza di servizi, ai
sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni;
2)
proseguire, riattivare o riconvertire attivit imprenditoriali, sempre che le
stesse non versino in situazione di dissesto irreversibile;
3)
attivare iniziative e procedure finalizzate allo scioglimento, nellĠesercizio
di attivit imprenditoriali, dalle obbligazioni contrattuali anche ad
esecuzione continuata o periodica, ancora inesegnite o non interamente esegnite
da entrambe le parti alla data di assunzione dellĠincarico, salvi i casi di
contratti di lavoro subordinato o di locazione di immobili, nel caso in cui il
bene sia sequestrato o confiscato al locatore ed i contratti medesimi non
risultino simulati o illecitamente stipulati a tutela dei terzi in buona fede;
4)
impugnare, nel caso di sequestro di quote di societ in percentuale non
inferiore ad una determinata soglia dellĠintero capitale, le delibere
societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione o
estinzione della societ, nonch di ogni altra modifica dello statuto che possa
recare pregiudizio agli interessi della custodia giudiziale;
5)
proporre allĠAgenzia nazionale, illustrandone le ragioni, la distruzione del
bene sequestrato o confiscato nei casi eccezionali previsti dalla legge, con obbligo
di motivare la mancanza di alternative;
6)
ottenere, nel caso di sequestro o di confisca di beni in comunione, che
lĠamministratore di cui alla lettera d), numero 2), sia nominato amministratore giudiziale dal
giudice civile, con procedura in camera di Consiglio, sentite le parti; fare
salva, comunque, la possibilit di indennizzo per gli altri comproprietari, ove
abbiano ricevuto pregiudizio dalla gestione del bene in comunione e sempre che
sia accertata la loro buona fede;
7)
chiedere per lĠimpresa gestita lĠammissione alle procedure esecutive concorsuali,
attivando procedure al fine di accertare che i beni aziendali sequestrati posti
in fallimento non ritornino alle organizzazioni criminali o a loro prestanomi,
attraverso la vendita degli stessi;
f)
per i beni sequestrati e per
quelli confiscati fino a quando la confisca non sia divenuta definitiva, gli
atti di straordinaria amministrazione sono compiuti previa autorizzazione
dellĠautorit giudiziaria, che verifica se dal compimento dellĠatto derivi
pregiudizio per il procedimento in corso o per i creditori ed i terzi;
lĠautorizzazione reclamabile;
g)
lĠamministratore di cui alla
lettera a) riveste la qualifica
di pubblico ufficiale nellĠesercizio delle sue funzioni, provvede alla gestione
dei beni secondo le diretti ve dellĠautorit giudiziaria procedente e fornisce
i rendiconti della sua attivit allĠagenzia provinciale, che forma le proprie
valutazioni e richieste allĠautorit giudiziaria procedente; lĠamministratore
esprime la propria valutazione in ordine alla possibilit di prosecuzione o di
ripresa dellĠattivit produttiva e pu essere affiancato da ausiliari di
comprovata onorabilit e dotati di specifiche competenze professionali; la
procedura di nomina sottoposta alle condizioni di cui alla citata lettera a);
h)
per la gestione delle imprese, per
la riattivazione e il completamento di impianti, immobili e attrezzature
industriali, nonch per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, lo
Stato garantisce i debiti contratti con le istituzioni creditizie ed i relativi
crediti sono soddisfatti in predednzione ai sensi dellĠarticolo 111, primo
comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni. Per i beni immobili non aziendali, affidati ai soggetti previsti
dagli articoli 2-sexies, comma
3, e da 2-octies a 2-undecies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, istituito un
apposito fondo di garanzia e di finanziamento per la ristrutturazione, lĠavvio
e la gestione delle attivit e dei servizi attivati, alimentato anche da
finanziamenti pubblici o dai proventi in denaro o di altri beni o titoli
finanziari sottoposti a sequestro o a confisca. Al fine dellĠaccesso al sistema
creditizio, sono individuati adeguati titoli giuridici di attribuzione dei beni
agli stessi soggetti;
i)
per le imprese sequestrate sono
individuate procedure di ristrutturazione economica e finanziaria, adattando a
tale fine gli strumenti previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e
successive modificazioni;
l)
la tassazione dei redditi
derivanti dai beni sequestrati disciplinata secondo i seguenti criteri:
1)
effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
2)
effettuata in via provvisoria, in attesa dellĠindividuazione del soggetto
passivo dĠimposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;
3)
sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, il
sostituto dĠimposta applica lĠaliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per
le persone fisiche;
m)
sono in ogni caso fatte salve le
norme di tutela e le procedure previste dalla legge per i beni di interesse
culturale, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
Art. 15-quater.
(Interventi correttivi)
1.
Il Governo altres delegato ad adottare, con gli stessi decreti legislativi
di cui allĠarticolo 15-bis, disposizioni
di integrazione e di modifica della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, e delle norme ad essa collegate, in base ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a)
individuazione di criteri e di
rapide procedure di assegnazione o destinazione dei beni confiscati, per
finalit istituzionali o sociali, allo Stato, ad enti pubblici non economici, a
regioni, a enti locali e loro consorzi, non che agli altri soggetti di cui
allĠarticolo 2-undecies, comma
2, lettera b), della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ferme restando le priorit in
favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e delle vittime di richieste
estorsive e dellĠusura, prevedendo, in particolare:
1)
lĠadozione dellĠatto di assegnazione o destinazione da parte dellĠagenzia
provinciale;
2)
adeguale forme di pubblicit delle informazioni relative alla consistenza e
alla natura dei beni presenti nel territorio provinciale, la cui attuazione
demandata allĠagenzia provinciale, la quale assicura la trasparenza delle
procedure di assegnazione mediante appositi regolamenti;
3)
il riconoscimento, negli atti di assegnazione dei beni confiscati, ai soggetti
di cui agli articoli 2-sexies, comma
3, e da 2-octies a 2-undecies
della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, del corrispettivo per gli interventi
migliorativi del bene;
4)
lĠindividuazione, oltre ai soggetti previsti dallĠarticolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 3 l maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, di altri soggetti cui assegnare i beni confiscati, comprendendo
i soggetti del privato sociale e, in particolare, le organizzazioni non
lucrative di utilit sociale e le associazioni di promozione sociale;
5)
la competenza dellĠagenzia provinciale a disporre la revoca dellĠassegnazione o
della destinazione dei beni, in relazione alloro mancato uso da parte
dellĠassegnatario o alla loro utilizzazione in modo non conforme alle finalit
indicate nellĠatto di assegnazione, dopo la contestazione degli addebiti e
lĠacquisizione delle osservazioni degli assegnatari del bene. é previsto,
altres, che avverso la revoca ammesso il ricorso allĠAgenzia nazionale e
sono stabiliti appositi criteri, modalit e procedure per effettuare la revoca
e per la relativa impugnazione;
6)
il divieto assoluto e generalizzato di vendita dei beni immobili confiscati
definitivamente. é previsto altres, nei casi espressamente individuati per la
tulela del compendio aziendale, che la decisione subordinata alla valutazione
dellĠAgenzia nazionale, cui spetta il diritto di prelazione, che i
provvedimenti di sequestro e di confisca dei beni sono opponibili ai terzi di
buona fede con trascrizione anteriore a quella del provvedimento ablativo e che
la tutela dei terzi di buona fede assicurata dal riconoscimento del
risarcimento del danno e da una congrua indennit;
7)
la possibilit di distruggere o demolire i beni confiscati, secondo le
procedure indicate nei decreti legislativi, nei soli casi eccezionali previsti
dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale e di sicurezza e negli
altri casi previsti dalla legislazione vigente, a condizione che non sia
possibile un loro uso e previa valutazione dellĠAgenzia nazionale che pu
disporre lĠacquisizione e una diversa destinazione;
8)
ulteriori procedure sullĠimpiego della forza pubblica al fine di garantire
lĠefficacia delle azioni dellĠAgenzia del demanio nonch la sicurezza dei beni
sequestrati o confiscati sul territorio, previa decisione dellĠagenzia
provinciale;
q)
lĠistituzione di un albo nazionale
degli amministratori dei beni sequestrati e confiscati, tenuto dallĠAgenzia
nazionale e articolato in sezioni provinciali tenute dallĠagenzia provinciale
competente, cui sono affidate funzioni di vigilanza sugli amministratori.
Sono
previste, altres, apposite norme per il funzionamento dellĠalbo, per
lĠiscrizione ad esso e per lĠesercizio dellĠattivit di amministratore, nonch
sanzioni di ordine penale, amministrativo e civile per le violazioni dei doveri
stabiliti dalla legislazione vigente in materia a carico degli amministratori.
Art. 15-quinquies.
1.
Agli oneri derivanti dallĠattuazione degli articoli da 15-bis a 15-quater, valutati complessivamente in euro 1.500,000 per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nellĠambito dellĠunit previsionale di base ĠĠOneri comuni di parte correnteĠĠ,
istituita nellĠambito del programma ĠĠFondi di riserva e specialiĠĠ, dello
stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancioÈ.
15.0.2
Lumia, Carofiglio, De Sena,
Casson, Bianco, Incostante, Latorre, Maritati, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Della
Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci,
Sanna, Vitali
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 15-bis.
(Assunzione dei testimoni di
giustizia nella pubblica amministrazione)
1.
AllĠarticolo 16-ter del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge
15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1, dopo la lettera e),
inserita la seguente:
ĠĠe-bis) i testimoni hanno accesso ad un programma di
assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni
corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalit possedute;ĠĠ;
b)
dopo il comma 2, inserito il
seguente:
ĠĠ2-bis.
Alle eventuali assunzioni di cui
al comma 1, lettera e-bis), si
provvede per chiamata diretta nominativa, nellĠambito dei rapporti di lavoro di
cui allĠarticolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e degli stanziamenti allĠuopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di
legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve
quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle
intese conseguite fra il Ministero dellĠinterno e lĠAmministrazione
interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dellĠarticolo
17-bis, sono stabilite le
occorrenti modalit di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza
delle persone interessateĠĠ.
2.
Agli oneri derivanti dallĠattuazione del presente articolo, determinati in euro
6.928.608 a decorrere dallĠanno 2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nellĠunit previsionale di base ĠĠOneri comuni di parte correnteĠĠ,
istituita nellĠambito del programma ĠĠFondi di riserva e specialiĠĠ, dello
stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
3.
Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al
comma 2, informando tempestivamente il Ministero dellĠeconomia e delle finanze,
anche ai fini dellĠadozione dei provvedimenti correttivi di cui allĠarticolo
11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati
ai sensi dellĠarticolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, prima dellĠentrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al
periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da
apposite relazioni iIIustrative.
4.
Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancioÈ.
15.0.3
Pardi, Li Gotti
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 15-bis.
(Istituzione dellĠAgenzia
nazionale per la gestione e la destinazione
dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali)
1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri istituita lĠAgenzia nazionale
per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a
organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni
ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. LĠAgenzia, nello svolgimento
delle sue funzioni, si avvale delle prefetture territorialmente competenti.
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta
del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le
norme per lĠorganizzazione, il funzionamento e lĠamministrazione dellĠAgenzia
di cui al comma 1. Per lo svolgimento delle attivit e il funzionamento
dellĠAgenzia autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dallĠanno 2010.
3.
Agli oneri derivanti dallĠattuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni
di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nellĠunit previsionale di base ĠĠOneri comuni di parte correnteĠĠ,
istituita nellĠambito del programma ĠĠFondi di riserva e specialiĠĠ, dello
stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al medesimo
Ministero.
4.
Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancioÈ.
15.0.4
Casson, Bianco, Carofiglio,
Lumia, Incostante, Latorre, Della Monica, DĠAmbrosio, Galperti, Adamo, Bastico,
Ceccanti, Chiurazzi, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Maritati, Mauro Maria
Marino
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 15-bis.
(Istituzione dellĠAgenzia
nazionale per la gestione e la destinazione
dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali)
1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri istituita lĠAgenzia nazionale
per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a
organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni
ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. LĠAgenzia, nello svolgimento
delle sue funzioni, si avvale delle prefetture territorialmente competenti.
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta
del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le
norme per lĠorganizzazione, il funzionamento e lĠamministrazione dellĠAgenzia
di cui al comma 1. Per lo svolgimento delle attivit e il funzionamento
dellĠAgenzia autorizzato un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dallĠanno 2010.
3.
Agli oneri derivanti dallĠattuazione del presente articolo, pari a 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ed a 1,5 milioni di euro a decorrere
dallĠanno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellĠunit
previsionale di base ĠĠOneri comuni di parte correnteĠĠ, istituita nellĠambito
del programma ĠĠFondi di riserva e specialiĠĠ, dello stato di previsione del
Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
4.
Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancioÈ.
15.0.5
Vizzini, Gasparri, Berselli
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 15-bis.
1.
AllĠarticolo 41-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il comma 2-bis sostituito dal seguente:
ĠĠ2-bis.
I provvedimenti emessi ai sensi
del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia,
sentito lĠufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari
ovvero quello presso il giudice che procede, e acquisita ogni altra necessaria
informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia
centrali e quelli specializzati nellĠazione di contrasto alla criminaIit
organizzata, terroristica o eversiva, nellĠambito delle rispettive competenze.
I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore
a tre e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari
a un anno, salvo che risulti la prova della cessazione della partecipazione, o
comunque di ogni altra forma di collegamento o di contatto, del detenuto o
dellĠinternato al sodalizio criminoso di appartenenza ovvero ad altre
associazioni criminali, terroristiche o eversiveĠĠ;
b)
il comma 2-quinquies sostituito dal seguente:
ĠĠ2-quinquies.
Il detenuto o lĠinternato nei
confronti del quale stata disposta o prorogata lĠapplicazione del regime di
cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il
provvedimento applicativo. Il reclamo presentato nel termine di dieci giorni
dalla comunicazione del provvedimento e su di esso competente a decidere il
tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende lĠesecuzioneĠĠÈ.
15.0.6
De Sena, Maritati, Bianco,
Casson, Incostante, Latorre, Carofiglio, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Della Monica,
Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 15-bis.
(Registri dei procedimenti di
prevenzione)
1.
Al comma 1 dellĠarticolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55 dopo le parole
ĠĠappositi registriĠĠ inserire le seguenti ĠĠ,anche informatici,ĠĠ, e dopo le
parole ĠĠprocedimenti di prevenzione.ĠĠ inserito il seguente periodo: ĠĠNei
registri viene curata lĠimmediata annotazione nominativa delle persone fisiche
e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali e
patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore
territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa
antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla Procura della
Repubblica competente per territorio degli accertamenti disposti ai fini
dellĠesercizio del potere di proposta di misura personale e patrimoniale.
2.
AllĠarticolo 117 comma 2-bis del
codice di procedura penale dopo la parola: ĠĠaccedeĠĠ sono inserite le
seguenti: ĠĠad ogni atto dĠindagine,ĠĠ e dopo le parole: ĠĠnotizie di reatoĠĠ
sono inserite le seguenti: ĠĠ, ad ogni altro registro tenuto secondo le vigenti
prescrizioniĠĠ.È.
Art. 16.
16.1
Lauro
Sopprimere
lĠarticolo.
16.2
Pistorio
Sopprimere
lĠarticolo.
16.3
Incostante, Bianco, Carofiglio,
Latorre, Della Monica, Maritati, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro
Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Adamo
Sopprimere
lĠarticolo.
16.4
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, sostituire le parole: ÇLĠiscrizione anagrafica subordinataÈ con le seguenti: ÇLĠiscrizione e la richiesta di
variazione anagrafica sono subordinateÈ.
Conseguentemente,
dopo il comma 1, inserire il seguente:
Ç1-bis. AllĠarticolo 29, comma 3 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, la lett. a) sostituita dalla seguente:
Ça) di un alloggio conforme ai requisiti
igienico-sanitari, nonch di idoneit abitativa, accertati dai competenti
uffici comunaliÈ.
16.5
DĠAlia
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ÇSe la verifica delle condizioni
igienico-sanitarie non compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta
di iscrizione, questĠultima effettuata con riserva di verifica, fatta salva
la facolt di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativoÈ.
Art. 17.
17.1
DĠAlia
Sostituire
lĠarticolo con il seguente:
ÇArt.
17. - (Modifica al decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231). – 1. AllĠarticolo 7 del decreto legge 28 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, dopo il comma 5 aggiunto, in fine, il seguente:
Ç5-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attivit finanziaria
che prestano servizi di pagamento nella forma dellĠincasso e trasferimento di
fondi acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno
qualora il soggetto che ordina lĠoperazione un cittadino extracomunitario. Il
documento conservato con le modalit previste con decreto del Ministro
dellĠinterno emanato ai sensi dellĠarticolo 7, comma 4 del decreto legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155. In mancanza del titolo, gli agenti in attivit finanziaria
effettuano entro dodici ore apposita segnalazione allĠautorit locale di
pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato
rispetto di tale disposizione sanzionato con la cancellazione dallĠelenco
degli agenti in attivit finanziariaÈ.
2.
Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) allĠarticolo 18, comma 1, dopo la lettera d) inserita la seguente: ĠĠd-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei
cittadini extracomunitariÈ;
b) allĠarticolo 55, dopo il comma 6 inserito il
seguente: Ç6-bis. Nel caso di
mancato rispetto della disposizione contenuta nellĠarticolo 18, lettera d-bis) si applica la sanzione di cui al comma 6È.
17.2
Li Gotti, Belisario, Pardi
Sostituire
lĠarticolo con il seguente:
ÇArt. 17. - (Attivit
di money transfer). – 1. Fermo
restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
gli agenti in attivit finanziaria che prestano servizi di pagamento nella
forma dellĠincasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del
titolo di soggiorno qualora il soggetto che ordina lĠoperazione un cittadino
extra comunitari o. Il documento conservato con le modalit previste con
decreto del Ministro dellĠInterno emanato ai sensi dellĠarticolo 7, comma 4 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano
(entro dodici ore) apposita segnalazione allĠautorit locale di pubblica
sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto
di tale disposizione sanzionato con la cancellazione dallĠelenco degli agenti
in attivit finanziaria ai sensi dellĠarticolo 3 del decreto legislativo 25
settembre 1999, n. 374È.
17.3
Li Gotti, Belisario, Pardi
Sostituire
lĠarticolo con il seguente:
ÇArt. 17. - (Attivit
di money transfer). – 1. Al
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate
seguenti seguenti modificazioni:
a) allĠarticolo 18, dopo la lettera d) aggiunta la seguente:
ĠĠd-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei
cittadini extracomunitariĠĠ;
b) allĠarticolo 55, dopo il comma 6 inserito il
seguente:
ĠĠ6-bis: Nel caso di mancato rispetto della disposizione di
cui allĠarticolo 18 lettera d-bis)
si applica la sanzione di cui al comma 6ĠĠÈ.
17.4
Casson, Bianco, Maritati,
Incostante, Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria
Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠambrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi
Al
comma 1 sostituire il capoverso Ç5-bisÈ, con il seguente:
Ç5-bis. Fermo restando lĠobbligo per ogni trasferimento
di denaro di riportare gli estremi del documento di identit del richiedente, a
partire dalla data del 1ĵ gennaio 2009, chiunque autorizzato a prestare
servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo
di incaricato, ad effettuare, entro dodici ore, apposita segnalazione
allĠautorit di pubblica sicurezza di ogni operazione che sia stata ordinata da
persona che non abbia esibito, ai fini della propria identificazione carta
dĠidentit italiana o di uno dei paesi dellĠunione europea, passaporto italiano
o di uno dei paesi dellĠunione europea ovvero permesso di soggiorno italiano,
trasmettendo in via telematica i dati della transazione, comprensivi dei
riferimenti anagrafici del richiedente, della tipologia e degli estremi del
documento dĠidentit esibito. LĠinosservanza di tale disposizione sanzionata
con la revoca della autorizzazioneÈ.
17.5
Mauro Maria Marino
Al
comma 1 sostituire il capoverso: Ç5-bisÈ, ivi
richiamato, con il seguente:
Ç5-bis. Fermo restando lĠobbligo per ogni trasferimento di
denaro di riportare gli estremi del documento di identit del richiedente, a
partire dalla data del 1ĵ giugno 2009, chiunque autorizzato a prestare
servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a
mezzo di incaricato, ad effettuare, entro dodici ore, apposita segnalazione
allĠautorit di pubblica sicurezza di ogni operazione che sia stata ordinata da
persona che non abbia esibito, ai fini della propria identificazione carta dĠidentit
italiana o di uno dei paesi dellĠunione europea, passaporto italiano o di uno
dei Paesi dellĠUnione europea ovvero permesso di soggiorno italiano,
trasmettendo in via telematica i dati della transazione, comprensivi dei
riferimenti anagrafici del richiedente, della tipologia e degli estremi del
documento dĠidentit esibito. LĠinosservanza di tale disposizione sanzionata
con la revoca dellĠautorizzazioneÈ.
17.6
Maritati, Bianco, Incostante,
Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino,
Casson, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi
Al comma 1, capoverso Ç5-bisÈ, sostituire le parole da: Çad acquisireÈ sino
a: Ça ogni richiesta
dellĠautorit di pubblica sicurezzaÈ con
le seguenti: Çad
effettuare, entro dodici ore, apposita segnalazione allĠautorit di pubblica
sicurezza di ogni operazione che sia stata ordinata da persona che non abbia
esibito, ai fini della propria identificazione carta dĠidentit italiana o di
uno dei paesi dellĠunione europea, passaporto italiano o di uno dei paesi
dellĠUnione europea ovvero permesso di soggiorno italiano, trasmettendo in via
telematica i dati della transazione, comprensivi dei riferimenti anagrafici del
richiedente, della tipologia e degli estremi del documento dĠidentit esibitoÈ.
17.7
Pistorio
Al
comma 1, capoverso Ç5-bisÈ, sopprimere il
secondo periodo e sostituire il terzo periodo con il seguente: ÇLa copia del suddetto documento,
comunque deve essere registrato, conservato e reso disponibile a ogni richiesta
dellĠautorit di pubblica sicurezzaÈ.
17.8
Lauro
Al
comma 1, sostituire il capoverso "5-bis" con il seguente:
Ç5-bis. Chiunque autorizzato a prestare servizi volti al
trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato,
ad acquisire la copia del documento dĠidentit di colui che chiede la
prestazione.
Le
copie dei documenti, comunque, devono essere registrati, conservati e resi
disponibili a ogni richiesta dellĠautorit di pubblica sicurezza. LĠinosservanza
di tale disposizione sanzionata con la revoca dellĠautorizzazioneÈ.
17.9
DĠAlia
Al
comma 1, capoverso "5-bis" sostituire le
parole: Çil servizio
erogato deve essere segnalato entro dodici ore allĠautorit locale di pubblica
sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento identificativo del
richiedenteÈ con le seguenti: Çil servizio non pu essere
erogato.È e, le parole: Çtale disposizioneÈ con le seguenti: Çtali disposizioniÈ.
17.10
Incostante, Maritati, Bianco,
Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino,
Casson, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠambrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi
Al
comma 1, capoverso: Ç5-bisÈ sostituire
lĠultimo periodo con il seguente: ÇLĠinosservanza di tale disposizione comporta la revoca
dellĠautorizzazione, nonch lĠapplicabilit della sanzione amministrative
pecuniaria prevista dallĠarticolo 17-bis, comma primo, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773È.
17.11
Maritati
Al
comma 1, capoverso: Ç5-bisÈ, sostituire lĠultimo periodo con il seguente: ÇSi applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui allĠarticolo 17-bis,
comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773È.
17.12
Li Gotti, Belisario, Pardi
Al
comma 1, capoverso: Ç5-bisÈ, ultimo periodo,
sostituire le parole: Çtale
disposizioneÈ con le seguenti: Çdelle disposizioni di cui al
presente articoloÈ.
17.13
Li Gotti, Belisario, Pardi
Al
comma 1, capoverso: Ç5-bisÈ, aggiungere, in
fine, il seguente periodo:
ÇAl
fine di agevolare le procedure di controllo e contrasto a fenomeni di
riciclaggio connesso allĠuso del money transfer, le richieste di dati, notizie e documenti relativi a
qualsiasi operazione effettuata, nonch le relative risposte, intercorrenti tra
i prestatori dei servizi di cui al presente comma agenti in attivit
finanziaria e il nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza,
sono sempre svolte per via telematicaÈ.
17.14
Li Gotti, Belisario, Pardi
Al
comma 1, capoverso Ç5-bisÈ, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: Ç, ove prevista, ovvero con la cancellazione dallĠelenco degli agenti
in attivit finanziariaÈ.
17.15
Maritati, Bianco, Incostante,
Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino,
Casson, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi
Dopo
il comma 1 aggiungere, il seguente:
Ç1-bis. La disposizione del comma 5-bis dellĠarticolo 7 del decreto-legge 28 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
introdotta dal comma 1 del presente articolo, ha effetto decorsi trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente leggeÈ.
17.16
Incostante, Bianco, Carofiglio,
Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Casson,
Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi,
Maritati
Dopo
il comma 1 aggiungere, il seguente:
Ç1-bis. LĠautorit di pubblica sicurezza effettua un
monitoraggio complessivo sulle segnalazioni effettuate ai sensi del comma 1,
inviando con cadenza semestrale i risultati di tale attivit di controllo alla
Direzionale nazionale antimafiaÈ.
17.0.1
Vizzini, Berselli, relatori
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt.
17-bis.
(Attivit
di money transfer)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attivit finanziaria che
prestano servizi di pagamento nella forma dellĠincasso e trasferimento di fondi
(money transfer) acquisiscono e
conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che
ordina lĠoperazione un cittadino extracomunitario. Il documento conservato
con le modalit previste con decreto del Ministro dellĠinterno emanato ai sensi
dellĠarticolo 7, comma 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo
gli agenti effettuano (entro dodici ore) apposita segnalazione allĠautorit locale
di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il
mancato rispetto di tale disposizione sanzionato con la cancellazione
dallĠelenco degli agenti in attivit finanziaria ai sensi dellĠarticolo 3 del
decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
17.0.2
Vizzini, Berselli, relatori
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 17-bis.
(Modifiche al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231)
1.
AllĠarticolo 56 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il comma 2
sostituito dal seguente:
ĠĠ2.
LĠautorit di vigilanza di settore dei soggetti indicati dallĠarticolo 11,
commi 1, lettera m), e 3,
lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dei
relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente
decreto legislativoĠĠÈ.
17.0.3
Vizzini, Berselli, relatori
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 17-bis.
(Modifiche al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231)
1.
AllĠarticolo 56, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
dopo le parole: ĠĠai sensi degli articoli 7, comma 2,ĠĠ sono inserite le
parole: ĠĠ37, commi 7 e 8ĠĠÈ.
17.0.4
Vizzini, Berselli, relatori
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 17-bis.
(Modifiche al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231)
1.
AllĠarticolo 52, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
abrogata la lettera d).
17.0.5
Vizzini, Berselli, relatori
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 17-bis.
(Modifiche al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231)
1.
AllĠarticolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, aggiunto, in
fine, il seguente comma:
ĠĠ7-bis. Alla UIF ed al personale addetto si applica
lĠarticolo 24, comma 6-bis,
della legge 28 dicembre 2005, n. 262ĠĠÈ.
17.0.6
Casson, Bianco, Maritati,
Carofiglio, Incostante, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria
Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 17-bis.
(Modifiche al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione del
riciclaggio)
1.
Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 dellĠarticolo 18, dopo la lettera d) aggiunta, in fine, la seguente:
ĠĠd-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei
cittadini stranieriĠĠ.
b) allĠarticolo 55, dopo il comma 6, inserito il
seguente:
ĠĠ6-bis: Nel caso di mancato rispetto della disposizione
contenuta nellĠart. 18, lettera e) si applica la sanzione di cui al comma 6ĠĠÈ.
17.0.7
Incostante, Bianco, Carofiglio,
Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Casson,
Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠambrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi,
Maritati
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 17-bis.
(Modifica al decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)
1.
Al comma 1 dellĠarticolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni,
dopo le parole: ĠĠo di contrabbandoĠĠ, sono inserite le seguenti: ĠĠ, nonch di
esibizioni di documenti al fine di erogare o usufruire di servizi volti al
trasferimento di danaroĠĠÈ.
17.0.8
Saltamartini
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 17-bis.
(Modifiche al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231)
AllĠarticolo
48 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il comma 1 sostituito
dal seguente:
ĠĠ1.
LĠavvenuta archiviazione della segnalazione comunicata dalla UIF al
segnalante direttamente, ovvero, tramite gli ordini professionali di cui
allĠarticolo 43, comma 2ĠĠÈ.
17.0.9
Saltamartini
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 17-bis.
(Modifiche al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231)
AllĠarticolo
51, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, aggiunto in
fine il seguente periodo:
ĠĠAllĠaccertamento
e alla contestazione delle infrazioni di cui al comma 1 provvedono la Guardia
di Finanza e la DIA – ai sensi dellĠarticolo 60, comma 1 – al
termine dellĠapprofondimento della segnalazione di operazione sospetta, secondo
modalit stabilite dĠintesa con la UIFĠĠÈ.
17.0.10
Saltamartini
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 17-bis.
(Modifiche al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231)
AllĠarticolo
55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono soppressi i commi 1 e
4È.
Art. 18.
18.1
Germontani
Al
comma 1, lettera a),
premettere la seguente:
Ç0a) AllĠarticolo 4, comma 2, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo aggiungere il
seguente: ĠĠPer soggiorni inferiori ai tre mesi, contestualmente al visto di
ingresso le autorit diplomatiche o consolari italiane consegneranno al cittadino
straniero una copia cartacea del visto di ingresso.
La
predetta copia dovr essere riconsegnata dal cittadino straniero alla autorit
diplomatica o consolare italiana che ha emesso il visto di ingresso entro
quindici giorni dal suo rientro nella Paese dĠorigine.
In
caso di non riconsegna della copia cartacea del visto di ingresso entro i
termini previsti, lĠautorit consolare italiana dovr informare le competenti
autorit di polizia italianeĠĠÈ.
18.2
Boscetto, Mugnai
Al
comma 1, lettera a), premettere la seguentea lettera:
Ç0a) allĠarticolo 4, comma 3, apportare le seguenti
modifiche:
1)
dopo le parole: ĠĠo che risulti condannato, ancheĠĠ sono inserite le seguenti:
ĠĠanche con sentenza non defInitiva, compresa quella adottataĠĠ;
2)
dopo il terzo periodo, inserire il seguente: ĠĠImpedisce lĠingresso dello
straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile per uno dei
reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifIcazioni, relativi alla tutela
del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penaleĠĠÈ.
18.3
Boscetto, Mugnai
Al
comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
Ça-bis) allĠarticolo 5, comma 8-bis dopo le parole: ĠĠovvero contraff o altera
documenti al fine di determinare il rilascio di un visto dĠingresso o di
reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una
carta di soggiornoĠĠ inserire le seguenti: ĠĠoppure utilizza uno di tali
documenti contraffatti o alteratiĠĠÈ.
18.4
Boscetto, Mugnai
Al
comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
Ça-bis) allĠarticolo 9, comma 5, dopo il primo periodo,
aggiungere il seguente: ĠĠNel caso di richiesta relativa ai familiari di cui al
comma 1, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi
familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato
ininterrottamente da almeno cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 6.ĠĠÈ.
18.5
Bricolo, Alberto Filippi,
Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, dopo lo lettera a) inserire la seguente:
Ça-bis) allĠarticolo 9 dopo il comma 2 aggiunto il
seguente:
Ç2-bis Il rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornati di lungo periodo subordinato al superamento, da parte del
richiedente, di un test di
conoscenza della lingua italiana, le cui modalit di svolgimento sono
determinate con decreto del Ministro dellĠinternoÈ.
18.6
Bianco, Casson, Latorre,
Incostante, Carofiglio, DĠAmbrosio, Della Monica, Maritati, Bastico, Ceccanti,
Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Galperti, Adamo,
Chiurazzi
Al
comma 1, sopprimere la lettera b).
18.7
Maritati, Casson, Bianco, Latorre, Incostante, Carofiglio, DĠAmbrosio,
Della Monica, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali,
De Sena, Galperti, Adamo, Chiurazzi
Al comma 1, sostituire la lettera b)
con
la seguente:
Çb) Al testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
1)
AllĠarticolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 4 e 5
sono sostituiti dai seguenti:
Ç4. Nei casi previsti dal
comma 2, lettere a) e b), il decreto di espulsione contiene
lĠintimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni, salvo
che il prefetto rilevi, sulla base di elementi obiettivi, il concreto pericolo
che lo straniero si sottragga allĠesecuzione del provvedimento. Nei casi
previsti dal presente comma, nel decreto indicata la possibilit per lo
straniero di avvalersi dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui
allĠarticolo 16-bis.
5.
LĠespulsione eseguita con le modalit previste dal comma 3, qualora lo
straniero si sia trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello
Stato oltre il termine fissato con lĠintimazioneÈ.
b) il comma 14
sostituito dal seguente:
Ç14. II divieto di
reingresso di cui al comma 13 decorre dallĠeffettivo allontanamento dal
territorio nazionale e opera per un periodo di dieci anni nei casi previsti dal
comma 1 e dallĠarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Negli altri casi il termine di
cinque anni ed ridotto ad un anno, in caso di ottemperanza allĠintimazione a
lasciare il territorio nazionale, ed a due anni, in caso di rimpatrio
volontario ed assistito di cui allĠarticolo 16-bis.È;
2)
allĠarticolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2
inserito il seguente:
Ç2-bis. Lo straniero
trattenuto pu chiedere di partecipare ai programmi di rimpatrio volontario e
assistito, di cui allĠarticolo 16-bis, collaborando
fattivamente alle procedure di identificazione per lĠacquisizione di un
documento valido per lĠespatrioÈ;
b) il comma 5-quater sostituito
dal seguente:
Ç5-quater. Lo straniero
di cui al comma 5-ter che non sia stato possibile accompagnare alla
frontiera o trattenere ai sensi del comma 1 o per il quale decorso il termine
di trattenimento e che non ha eseguito lĠordine di lasciare il territorio dello
Stato utilizzando, nel caso di indisponibilit economica, il biglietto di
trasporto nel paese di origine o provenienza messo a sua disposizione tramite i
programmi di cui allĠarticolo 16-bis e continua a
trattenersi, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, punito
con la reclusione fino a tre anni;
3)
Dopo il comma 1-bis dellĠarticolo 15 aggiunto, in fine, il seguente:
Ç1-ter. Con decreto
del Ministero dellĠinterno, di concerto con il Ministro della giustizia, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le procedure amministrative idonee a identificare gli
stranieri durante lĠesecuzione di misure limitative della libert personale,
finalizzate a escludere la necessit di un successivo trattenimento a tale
fineÈ;
4)
dopo lĠarticolo 16 inserito il seguente:
ÇArt. 16-bis.
(Fondo nazionale rimpatri)
1.
é istituito presso il Ministero dellĠinterno il Fondo nazionale rimpatri,
destinato al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito,
comprensivi di interventi di sostegno al reinserimento nel paese di origine,
predisposti dal Ministero dellĠinterno in convenzione con enti e associazioni
nazionali o internazionali a carattere umanitario.
2.
Il Fondo alimentato da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma 3, a
carico dei datori di lavoro di cui allĠarticolo 22, e degli stranieri
richiedenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;
b) i contributi eventualmente disposti dallĠUnione
Europea per le finalit del Fondo.
3.
Con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro
dellĠeconomia e delle finanze, sono determinati lĠimporto e le forme di
versamento al competente capitolo di bilancio del Ministero dellĠinterno del
contributo di cui al comma 1, le modalit di gestione e di funzionamento del
Fondo, nonch le modalit di impiego del fondo per le spese sostenute
dallĠamministrazione per le procedure di rimpatrio.
4.
I programmi di cui al comma l sono destinati al rimpatrio di:
a) stranieri regolarmente soggiornanti, privi dei
necessari mezzi economici, per il ritorno nel paese di origine o di
provenienza;
b) stranieri muniti di decreto di espulsione ai sensi
dellĠarticolo 13.
5.
Per poter accedere al programma di rimpatrio volontario ed assistito lo
straniero deve essere in possesso del passaporto o documento equipollente in
corso di validit o collaborare fattivamente alle procedure di identificazione.
6.
Lo straniero che ha usufruito del programma di rimpatrio assistito e compie un
nuovo ingresso irregolare sul territorio nazionale punito con la reclusione
fino a tre anni e non pu accedere ad un nuovo programmaÈ.
18.8
Carofiglio, Bianco, Maritati, Della Monica, Casson, Incostante, Galperti,
Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena,
DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi
Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire
il comma 5, con il seguente:
Ç5. La convalida comporta
la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
lĠaccertamento dellĠidentit e della nazionalit, ovvero lĠacquisizione di
documenti per il viaggio presenti difficolt, il giudice, su richiesta del
questore, pu prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di
tale termine, il questore esegue lĠespulsione o il respingimento, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il
soggetto trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili
alla sua identificazione, il questore pu chiedere al giudice la proroga del
periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di trenta giorni. La
durata complessiva della permanenza nel centro non pu, in ogni caso, essere
superiore a nove mesiÈ.
18.9
Carofiglio, Maritati, Bianco,
Incostante, Latorre, Della Monica, Casson, DĠAmbrosio, Galperti, Adamo,
Bastico, Ceccanti, Chiurazzi, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Mauro Maria
Marino
Al
comma 1, lettera b),
inserire dopo la parola: ÇdifficoltÈ, le seguenti: Ç, nonostante il diligente espletamento, da parte
delle autorit competenti, delle operazioni a tal fine necessarieÈ.
18.10
DĠAlia
Al
comma 1, lettera b),
capoverso, nel comma 5, terzo periodo,
sopprimere le parole da: ÇDecorso il suddetto termine,È fino
alla fine.
18.11
Pistorio
Al
comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sostituire
il quarto, quinto e sesto periodo con i seguenti: ÇDecorso il suddetto termine, qualora il
soggetto trattenuto non abbia dichiarato le proprie generalit e il paese di
cui cittadino, oppure abbia fornito false dichiarazioni al riguardo, entro il
sessantesimo giorno, il questore pu chiedere al giudice il trattenimento per
un periodo non superiore di altri due mesi, durante il qnale al soggetto
trattenuto pu essere rilasciato un permesso di soggiorno lavorativo temporaneo
in presenza di un regolare contratto di lavoro.
Il
permesso temporaneo legato temporalmente al periodo del contratto di lavoro
ed prorogabile, senza soluzione di continuit, in presenza di nuovo contratto
di lavoro o del rinnovo di quello gi sottoscrittoÈ.
18.12
DĠAmbrosio, Adamo, Bianco,
Latorre, Carofiglio, Della Monica, Maritati, Casson, Galperti, Bastico,
Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi,
Incostante
Al
comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sostituire le parole da: ÇdecorsoÈ fino a: ÇidentificazioneÈ con le
seguenti: ÇDecorso
il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia dichiarato le
proprie generalit ed il paese di cui cittadino oppure abbia fornito
dichiarazioni false al riguardoÈ.
18.13
Lauro, Fazzone
Al
comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, quarto periodo, sostituire le
parole da: ÇdecorsoÈ fino a: Ç identificazioneÈ con le seguenti: ÇDecorso il suddetto termine, qualora il
soggetto trattenuto non abbia dichiarato le proprie generalit ed il paese di
cui cittadino, oppure abbia fornito dichiarazioni false al riguardoÈ.
18.14
Li Gotti, Belisario, Pardi
Al
comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, dopo le parole: Çpu chiedere al giudiceÈ , inserire le seguenti: Çper non pi di due volteÈ.
Conseguentemente,
sopprimere lĠultimo periodo.
18.15
DĠalia
Al
comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sopprimere lĠultimo
periodo.
18.16
Adamo, Carofiglio, Bianco,
Maritati, Della Monica, Casson, Incostante, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro
Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠambrosio, Latorre, Chiurazzi
Al
comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sostituire la parola: ÇdiciottoÈ con la seguente: ÇnoveÈ.
18.17
Lauro, Fazzone
Al
comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: ÇQualora
risulti accertata, al termine del periodo di trattenimento, lĠimpossibilit di
effettuare lĠespulsione dello straniero, viene rilasciato un titolo di
soggiorno temporaneo e rinnovabile con autorizzazione allo svolgimento
dellĠattivit lavorativaÈ.
18.18
DĠambrosio, Adamo, Bianco,
Latorre, Carofiglio, Della Monica, Maritati, Casson, Galperti, Bastico,
Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi,
Incostante
Al
comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, dopo le parole: Çnon pu, in ogni caso, essere
superiore a diciotto mesiÈ, aggiungere,
in fine, le seguenti: ÇQualora
risulti accertata, al termine del periodo di trattenimento, lĠimpossibilit di
effettuare lĠespulsione, allo straniero viene rilasciato un titolo di soggiorno
temporaneo e rinnovabile con autorizzazione allo svolgimento dellĠattivit lavorativaÈ.
18.19
Li Gotti, Belisario, Pardi
Al
comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, aggiungere, in fine, le
seguenti parole : Çnei
soli casi in cui, nonostante siano stati esperiti infruttuosamente tutti gli
atti e gli accertamenti previsti dalla presente legge, lĠoperazione di
allontanamento debba durare pi a lungo a causa della mancata cooperazione da
parte soggetto trattenuto o dei ritardi nellĠottenimento della necessaria
documentazione dai paesi terzi e non possano essere efficacemente applicate
altre misure sufficienti ma meno coercitiveÈ.
18.20
Adamo, Maritati, Bianco,
Casson, Incostante, Bastico, Ceccanti, De Sena, Mauro Maria Marino, Procacci,
Sanna, Vitali, Latorre, Carofiglio, Chiurazzi, DĠambrosio, Della Monica,
Galperti
Al
comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: ÇIn
ogni caso, quando risulta, anche prima del decorso del termine di cui al
periodo precedente, che non esiste pi alcuna prospettiva ragionevole di
esecuzione dellĠespulsione, anche per lĠimpossibilit di accertare lĠidentit o
la nazionalit dello straniero, ovvero per lĠimpossibilit di acquisire i
documenti per il viaggio, la persona interessata immediatamente liberataÈ.
18.21
Il Governo
Al
comma 1, capoverso, lettera b), il numero 2) sostituito
dal seguente:
Ç2)
sostituire i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, con i seguenti:
ĠĠ5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo
straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la
permanenza in tale struttura non abbia consentito lĠesecuzione con
lĠaccompagnamento alla frontiera dellĠespulsione o del respingimento, il
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di cinque giorni. LĠordine dato con provvedimento scritto, recante
lĠindicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche
reiterata, nel territorio dello Stato. LĠordine del questore pu essere
accompagnato dalla consegna allĠinteressato della documentazione necessaria per
raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in
Italia, anche se onoraria, nonch, per rientrare nello Stato di appartenenza
ovvero, quando ci non sia possibile, nello Stato di provenienza.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane
illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dellĠordine impartito dal
questore ai sensi del comma 5-bis,
punito con la reclusione da uno a quattro anni se lĠespulsione o il
respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio
nazionale ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettere a) e c),
ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la
propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza
di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o
annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se
lĠespulsione stata disposta perch il permesso di soggiorno scaduto da pi
di sessanta giorni e non ne stato richiesto il rinnovo, ovvero se la
richiesta del titolo di soggiorno stata rifiutata, ovvero se lo straniero si
trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dellĠarticolo 1, comma 3,
della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si
trova in stato di detenzione in carcere, si procede allĠadozione di un nuovo
provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica per violazione allĠordine di allontanamento adottato dal questore
ai sensi del comma 5-bis.
Qualora non sia possibile procedere allĠaccompagnamento alla frontiera, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonch, ricorrendone i presupposti,
quelle di cui allĠarticolo 13, comma 3.
5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di
espulsione di cui al comma 5-ter
e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel
territorio dello Stato punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si
applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed obbligatorio
lĠarresto dellĠautore del fattoĠĠÈ.
18.22
Il Governo
Al
comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
Çb-bis) allĠarticolo 32 sono apportate le seguenti
modifiche:
1)
al comma l, sostituire le parole: ĠĠe ai minori comunque affidatiĠĠ con le seguenti:
ĠĠe, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidatiĠĠ.
2)
al comma 1-bis, dopo le parole:
ĠĠai minori stranieri non accompagnatiĠĠ, inserire le seguenti: ĠĠ, affidati ai
sensi dellĠarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a
tutelaĠĠÈ.
18.23
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
Çb-bis) allĠarticolo 5, dopo il comma 2-bis aggiunto il seguente:
ĠĠ2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo
fissato in 200 euro.ĠĠ;
b-ter) allĠarticolo 30, dopo il comma 1-bis aggiunto il seguente:
ĠĠ1-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari sottoposta al pagamento di una
tassa, il cui importo fissato in 200 euro.ĠĠ;
b-quater) dopo lĠarticolo 45, inserito il seguente:
ÇArt. 45-bis.
(Fondo per la prevenzione dei
flussi migratori)
1.
é istituito, presso il Ministero degli esteri, un Fondo per la prevenzione dei
flussi migratori, finalizzato al finanziamento di progetti di sviluppo locale
nei Paesi che hanno stipulato o intendono stipulare con lo Stato italiano
Accordi bilaterali per la gestione dei flussi migratori.
2.
Al Fondo confluisce, ordinariamente, la met del gettito conseguito attraverso
la riscossione delle tasse di cui allĠarticolo 5, comma 2-ter e 30, comma 1-ter. La quota residua del gettito di cui sopra assegnata
allo stato di previsione del Ministero dellĠinterno, a titolo di copertura
delle spese di istruttoria per le attivit inerenti al rilascio e al rinnovo
del permesso di soggiorno.
3.
Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con
il Ministro dellĠinterno, stabilisce le modalit di riscossione e di attuazione
delle disposizioni di cui allĠarticolo 5, comma 2-ter e 30, comma 1-ter.È.
18.24
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
Çb-bis) allĠarticolo 6, comma 2, le parole: ĠĠe per quelli
inerenti agli atti di stato civile o allĠaccesso a pubblici serviziĠĠ sono
sostituite dalle seguenti: ĠĠe per quelli inerenti allĠaccesso alle prestazioni
sanitarie di cui allĠarticolo 35,ĠĠÈ.
18.25
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
Çb-bis) allĠarticolo 29 il comma 8 sostituito dal
seguente: ĠĠIl nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato entro
centottanta giorni dalla richiestaĠĠÈ.
18.26
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
Çb-bis) allĠarticolo 29, dopo il comma 1 inserito il
seguente:
ĠĠ1-bis. NellĠipotesi di cui al comma 1, lettera a), il ricongiungimento pu essere richiesto nei
confronti di un solo coniuge, ancorch la legge del paese di provenienza dello
straniero riconosca giuridicamente la poligamiaĠĠÈ.
18.27
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Al
comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
Çb-bis) lĠarticolo 6, comma 3 sostituito dal seguente:
ĠĠ3.
Lo straniero che, a richiesta degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza,
non ottempera allĠordine di esibizione del passaporto o di altro documento di
identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la
regolare presenza nel territorio dello Stato punito con lĠarresto fino ad un
anno e con lĠammenda sino ad euro 2.000ĠĠÈ.
18.28
Boscetto, Mugnai
Al
comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
Çb-bis) allĠarticolo 16, comma 1, dopo le parole: ĠĠn le
cause ostative indicate nellĠarticolo 14, comma 1,ĠĠ, inserire le seguenti:
ĠĠche impediscono lĠesecuzione immediata dellĠespulsione con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica,ĠĠÈ.
18.29
Boscetto, Mugnai
Al
comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
Çb-bis) allĠarticolo 26, comma 7-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: ĠĠdel permesso di soggiorno
rilasciato allo stranieroĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠanche se per motivi
diversi dal lavoro autonomoĠĠ;
b) alla fine, aggiungere il seguente periodo: ĠĠSi
applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 13, comma 3, e allĠarticolo
14.ĠĠÈ.
18.30
Boscetto, Mugnai
Al
comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
Çb-bis) allĠarticolo 29, il comma 5 sostituito con il seguente:
ĠĠ5.
Salvo quanto disposto dallĠarticolo 4, comma 6, consentito lĠingresso per
ricongiungimento al figlio minore, gi regolarmente soggiornante in Italia con
lĠaltro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti
di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della
sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da
parte dellĠaltro genitore.ĠĠÈ.
18.0.1
Pastore
Dopo lĠarticolo, inserire il
seguente:
ÇArt. 18-bis.
(Cessione a titolo oneroso di immobile allo straniero)
1. AllĠarticolo 12 del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge con modificazioni dalla
legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1
aggiunto il seguente:
ĠĠ1-bis. In caso di
cessione a titolo oneroso in favore di straniero, il cedente ha lĠobbligo di
effettuare la comunicazione di cui al primo comma, anche se la cessione ha per
oggetto immobile diverso da quelli indicati in detto primo comma ed anche se
fatta per un periodo inferiore ai trenta giorniĠĠ.
b) dopo il comma 3
aggiunto il seguente:
ĠĠ3-bis. Nel caso di
cessione effettuata con atto notarile alla comunicazione provvede il
notaio.ĠĠÈ.
18.0.2
Li Gotti, Belisario, Pardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
1.
Il comma 1 dellĠarticolo 6-ter
della legge 3 dicembre 1989, n. 401, sostituito dal seguente:
ĠĠ1.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si
svolgono manifestazioni sportive, in quelli destinati anche temporaneamente
alla sosta o al transito di coloro che partecipano o assistono alle
manifestazioni medesime, nei mezzi di trasporto dagli stessi utilizzati, o,
comunque nelle adiacenze dei luoghi o dei mezzi predetti, trovato in possesso
di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per lĠemissione di
fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o
inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, punito, se
il fatto commesso in relazione alla manifestazione sportiva stessa, con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro. La
disposizione di cui al primo periodo si applica ai fatti commessi durante lo
svolgimento della manifestazione sportiva, nonch nelle ventiquattro ore
precedenti o successive alla stessa.ĠĠ.
2.
AllĠarticolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il quarto comma
sostituito dal seguente:
ÇCon
lĠavviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui allĠarticolo
1, pu imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per
delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte,
qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni,
indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di
trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacit
offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di
polizia, nonch programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o
crittazione di conversazioni e messaggi. Nelle medesime circostanze il questore
pu altres imporre il divieto di detenere armi di qualsiasi tipo, comprese quelle
a ridotta capacit offensiva, i giocattoli riproducenti armi ed i simulacri di
armi. Il divieto del questore opponibile davanti al giudice monocraticoĠĠ.
3
. AllĠarticolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, aggiunto, in fine, il seguente periodo:
ÇIl divieto pu essere esteso alle armi a ridotta capacit offensiva, ai
giocattoli riproducenti armi ed i simulacri di armiÈ.
18.0.3
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
(Modifiche al decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)
1.
Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante ĠĠAttuazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membriĠĠ, sono apportate le seguenti modifiche:
a) lĠarticolo 5, comma 5-bis, primo periodo sostituito dal seguente: ĠĠIn
ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dellĠUnione o il
suo familiare si presenta ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria
presenza nel territorio nazionale, presentando un documento dĠidentit valido
per lĠespatrio. La certificazione rilasciata dagli uffici di polizia
costituisce titolo necessario di attestazione della data di inizio del
soggiornoĠĠ;
b) lĠarticolo 9, comma 4 sostituito dal seguente:
ĠĠIl cittadino dellĠUnione dimostra, con idonea documentazione, di disporre,
per s e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non
gravare sul sistema di assistenza pubblicaĠĠÈ.
18.0.4
Bricolo, Stiffoni, Mauro,
Bodega, Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
1.
AllĠarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
sopprimere le seguenti parole: ĠĠo presso lĠufficio della questura competente
in base al luogo di dimora del richiedenteĠĠÈ.
18.0.5
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
1.
I commi 3 e 4 dellĠarticolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 sono
sostituiti dal seguente:
ĠĠ2-bis. Ai fini dellĠobbligo di cui al primo comma, la
persona che non ha fissa dimora iscritta nellĠapposito registro istituito
presso il Ministero dellĠinternoĠĠÈ.
18.0.6
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
1.
AllĠarticolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 sono soppresse le
seguenti parole: ĠĠovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione
di cui allĠart. 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dellĠufficio, con
invito a provvedere nei successivi 30 giorniÈ.
2.
AllĠarticolo 7, comma 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, aggiungere, in fine,
il seguente periodo: ĠĠIn caso di mancata presentazione del rinnovato titolo di
soggiorno o della ricevuta di rinnovo e della dichiarazione di dimora abituale
entro il termine di cui al presente comma, lĠufficio di anagrafe, previo invito
ad adempiere, avvia la procedura di cancellazione anagrafica per
irreperibilitĠĠÈ.
18.0.7
Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi
Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso
di soggiorno)
Dopo lĠarticolo 4 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito il seguente:
ĠĠArt. 4-bis.
(Accordo di integrazione)
1. Ai fini di cui alla
presente legge, si intende con integrazione quel processo finalizzato a
promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel
rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente
a Partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societ.
2.
Contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di
soggiorno ai sensi dellĠarticolo 5, il cittadino straniero sottoscrive un
Accordo di integrazione, articolato per crediti, e si impegna a sottoscrivere
specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validit del
permesso di soggiorno, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) attribuito il
punteggio di dieci crediti al cittadino straniero in possesso dei seguenti
requisiti:
1)
livello adeguato di conoscenza della lingua italiana, certificato in rapporto
agli standard minimi definiti nel Quadro di Riferimento Europeo Comune per le
lingue del Consiglio dĠEuropa;
2)
adesione alla Carta dei valori della cittadinanza e dellĠintegrazione di cui ai
decreto del Ministero dellĠinterno 23 aprile 2007;
3)
conoscenza basilare delle regole fondamentali dellĠordinamento giuridico il cui
rispetto costituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica;
b) allĠatto del
rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino straniero pu incrementare i
crediti attribuiti ai sensi della lett. a), attestando:
1)
la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di
comportamento da cui derivi la decurtazione dei crediti;
2)
il superamento di un corso atto a verificare il livello di integrazione sociale
e culturale del cittadino straniero e il raggiungimento degli obiettivi di
integrazione sottoscritti;
3)
un livello adeguato di partecipazione economica e sociale alla vita della
comunit nazionale e locale;
c) i crediti
assegnati a ciascun cittadino straniero ai sensi delle lettera a) e b) subiscono
decurtazioni, in misura proporzionale alla gravit dellĠinfrazione commessa, in
caso di:
1)
condanna per violazione di una delle norme del codice penale non soggetta
allĠordine di espulsione del giudice;
2)
illeciti amministrativi;
3)
illeciti tributari;
d) nel caso in cui
le decurtazioni di cui alla lettera c) comportino una
riduzione dei crediti in numero inferiore a cinque, i cittadini stranieri, ai
fini del mantenimento del permesso di soggiorno, si sottopongono a corsi di
integrazione volti a coinvolgere lo straniero in attivit socialmente utili;
e) nel caso in cui
le decurtazioni di cui alla lettera c) comportino
lĠazzeramento dei crediti, disposta la revoca del permesso di soggiorno e
lĠespulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore
secondo le modalit di cui allĠarticolo 13, comma 4, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
f) il punteggio
attribuito ai cittadini stranieri ai sensi del comma precedente annotato sul
permesso di soggiorno elettronico.
3. La stipula
dellĠAccordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio
del permesso di soggiorno.
4.
Il Ministero dellĠinterno, con proprio decreto da adottarsi entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con apposite
tabelle, i criteri per lĠassegnazione, lĠincremento e la decurtazione dei
crediti di cui allĠAccordo di integrazione, nel rispetto del principio di
proporzionalit di cui al comma 2, lettera c).
5.
Entro il termine di cui al comma 4, il Ministero dellĠinterno, sentiti il
Ministero dellĠistruzione, dellĠuniversit e della ricerca e il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce con apposito decreto
i criteri per il rilascio delle attestazioni atte a certificare la conoscenza
della lingua italiana ai sensi del comma 2, lettera a), punto 1), nonch
i programmi e le modalit di svolgimento dei corsi di integrazione di cui al
comma 2, lettera b), punto 2).
6.
Allo svolgimento delle attivit connesse alla sottoscrizione, attuazione e
verifica dellĠAccordo di integrazione si provvede a valere sulle risorse umane,
finanziarie e strumentali preposte allĠespletamento delle funzioni relative al
rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.
18.0.8
Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi
Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
(Modifiche allĠarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286)
1. Il comma 4
dellĠarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sostituito
dal seguente: ĠĠLe prestazioni di cui al comma 3 sono erogate previo pagamento
della relativa tariffa ovvero delle quote di compartecipazione alla spesa a
parit con i cittadini italiani qualora i richiedenti risultino privi di
risorse economiche. Nel caso in cui la prestazione da erogare sia classificata
urgente e non differibile, il pagamento della tariffa o della quota di
compartecipazione posticipato. In caso di rifiuto del richiedente alla
corresponsione di quanto dovuto ai sensi del presente comma, le strutture
sanitarie ne trasmettono segnalazione allĠautorit competenteĠĠ.
2.
Il comma 5 dellĠarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
soppresso.
3.
Il comma 6 dellĠarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
sostituito dal seguente: ÇIl costo delle prestazioni erogate agli stranieri
privi di risorse economiche sufficienti finanziato, quanto alle prestazioni
ospedali ere urgenti o comunque essenziali, a valere sulle disponibilit del
Ministero dellĠinterno e, quanto alle rimanenti prestazioni contemplate nel
comma 3, con gli ordinari trasferimenti statali alle Regioni per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionaleÈ.
18.0.9
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
(Accesso, in via sperimentale,
degli ufficiali e agenti della polizia municipale al Centro elaborazione dati
del Ministero dellĠintero di cui allĠarticolo 9 della legge 1Ħ aprile 1981, n.
121 ÇNuovo ordinamento dellĠAmministrazione della pubblica sicurezzaÈ)
1.
Gli ufficiali e agenti di polizia municipale dei comuni capoluoghi di provincia
possono accedere, in via sperimentale, attraverso la questura locale, per
finalit di sicurezza urbana con modalit individuata nel decreto di cui al
successivo comma, ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di
cui al primo comma dellĠarticolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 121, in
deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli
correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia
municipale. Detto personale pu essere, altres, abilitato allĠinserimento
presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.
2.
Con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro
dellĠeconomia e delle finanze, sono individuati i dati e le informazioni di cui
al comma 1 e sono stabilite le modalit per effettuare i collegamenti per il
relativo accesso.
3
La durata della sperimentazione non pu essere superiore a due anni dalla data
di effettivo avvio in ognuno dei comuni individuati ai sensi del presente
articolo. Essa termina comunque il 31 dicembre 2010.
4.
Obiettivi della sperimentazione sono verificare lĠefficacia dellĠaccesso
diretto in deroga allĠart. 9 della legge 1ĵ aprile 1981 n. 121.
5.
La titolarit dellĠattuazione della sperimentazione, in ogni sua fase, del
comune nel cui territorio la sperimentazione stessa si svolge di concerto con
gli uffici territoriali del Governo.
6.
Con decreto del Ministro dellĠinterno sono individuati comuni capoluoghi di
provincia nei quali realizzata la sperimentazione.
7.
LĠindividuazione di cui al comma precedente effettuata tenuto conto:
a) delle istanze di richiesta di attivazione della
sperimentazione ricevute dai Comuni capoluoghi di provincia;
b) della disponibilit del comune a partecipare alla
sperimentazione;
c) dalle necessit di sicurezza urbana presente sul
Comune istante;
d) dagli interventi in materia di sicurezza urbana
gi realizzati sul territorio dando preferenza ai comuni che hanno attuato il
decreto 5 agosto 2008 del Ministro dellĠinterno e la legge 24 luglio 2008 n.
125 ĠĠmisure urgenti in materia di sicurezza pubblicaĠĠÈ;
6.
La valutazione tecnica della sperimentazione compiuta dal Ministero
dellĠinterno sia sulle modalit di svolgimento che sui risultatiÈ.
18.0.10
Bodega, Alberto Filippi,
Mercatali
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
1.
Dopo lĠarticolo 14 della legge 30 marzo 2001, n.125, inserito il seguente:
ĠĠArt.
14-bis - (Disposizioni sulla
distribuzione di bevande alcoliche). – 1. Chiunque vende o somministra bevande alcoliche dopo le ore
02.00 tenuto ad inserire nella propria struttura un mezzo di rilevamento del
tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di
sottoporsi volontariamente al test.
2.
Alla lettera c) del comma 2 dellĠarticolo 186 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole
ĠĠ1,5 grammi per litroĠĠ sono aggiunte le seguenti ĠĠo dalle ore 02.00 alle ore
08.00ĠĠ superiore a 0 grammi per litro.
3.
I titolari dei luoghi di cui al
comma 1 devono esporre allĠentrata, allĠinterno ed allĠuscita apposite tabelle
che riproducano:
a)
la descrizione dei sintomi
correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nellĠaria alveolare
respirata;
b)
le quantit, espresse in
centimetri cubici, delle bevande alcoliche pi comuni che determinano il
superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5
grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo;
c)
le sanzioni previste dallĠarticolo
186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
125, e successive modificazioni.
4. I titolari dei luoghi di cui al comma l
promuovono, tramite le categorie di rappresentanza, di intesa con le regioni e
gli enti locali, coerentemente con le disposizione di cui allĠarticolo 117
della Costituzione, specifici programmi anche finanziari per incentivare il
ĠĠguidatore designatoĠĠ, il trasporto degli utenti di locali di trattenimento e
spettacolo attraverso servizi di taxi e di trasporto pubblico locale. Agli
oneri di cui al presente comma si provvede con il fondo di cui allĠarticolo 6-bis
del decreto legge 3 agosto 2007,
n. 117 convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.
5.
AllĠarticolo 689 del codice
penale, comma primo, le parole ĠĠLĠesercente unĠosteria o un altro pubblico
spaccio di cibi o bevande il quale somministra in luogo pubblico o aperto al
pubblico bevande alcoliche a un minore degli anni sediciĠĠ sono sostituite
dalle seguenti: ĠĠChiunque vende o somministra in un luogo pubblico o aperto al
pubblico bevande alcoliche a un minore degli anni diciottoĠĠ.
6.
Chiunque vende o somministra
alcolici su spazi od aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi di
cui al comma successivo, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 30.000 euro e la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
7.
La somministrazione di alcolici ed
il loro consumo sul posto pu essere effettuata esclusivamente negli esercizi
muniti della licenza prevista dal comma 1 dellĠarticolo 86 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
8.
Dalle ore 22.00 alle ore 07.00 la
vendita di alcolici pu essere effettuata esclusivamente negli esercizi di cui
al comma precedente. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa
da 2.000 a 12.000 euro e con la confisca della merce. é comunque vietata la
vendita e somministrazione di alcolici a mezzo di distributori automatici.
9.
Le violazioni delle disposizioni
di cui al comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000
euro.
10.
I comuni sono tenuti, entro il
termine di tre mesi dallĠentrata in vigore del decreto, ad aggiornare le
proprie disposizioni regolamentari introducendo il divieto, adeguatamente
sanzionato, di tenere in luogo pubblico comportamenti dannosi allĠigiene, alla
sanit pubblica e alla tutela dellĠambiente e del decoro urbano.
11. Sono soppressi i commi 2, 3 e 4 dellĠarticolo 6
del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito dalla legge 2 ottobre 2007,
n. 160.ĠĠ.
12.
Al comma 187 del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635 aggiunto il seguente comma: ĠĠGli esercenti hanno la
facolt di negare lĠaccesso al locale a coloro che hanno in precedenza turbato
il regolare svolgimento dei trattenimenti e di allontanare chiunque disturba,
in qualsiasi modo la clientela o, comunque, costituisca un pericolo, anche
potenziale, per la sicurezzaĠĠ.
2.
Entro centottanta giorni dallĠentrata in vigore della presente legge il
Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri
dellĠInterno, dello sviluppo economico e dei trasporti adotta il regolamento di
attuazione del primo comma dellĠarticolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125 introdotto dal comma 1
del presente articolo.
18.0.11
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
1.
Le Regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del
territorio dal terzo comma dellĠarticolo 117 della Costituzione, possono
concedere lĠautorizzazione per la realizzazione di aree attrezzate alla sosta
delle popolazioni nomadi solo previa indizione, da parte del Comune
territorialmente competente, secondo le disposizioni del relativo statuto, di
apposito referendum popolare,
che si esprima in senso favorevole allĠinterventoÈ.
18.0.12
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
1.
Le Regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del
territorio dal terzo comma dellĠarticolo 117 della Costituzione, possono
concedere lĠautorizzazione per la realizzazione di nuovi edifici destinati a
funzioni di culto, per la ristrutturazione o il loro cambiamento dĠuso, alle
confessioni religiose che non abbiano stipulato intesa con lo Stato secondo
quanto disposto dallĠarticolo 8 della Costituzione, solo previa indizione, da
parte del Comune territorialmente competente, secondo le disposizioni del
relativo statuto, di apposito referendum popolare, che si esprima in senso favorevole allĠintervento
edificativoÈ.
18.0.13
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
(Concorso delle associazioni
volontarie al presidio del territorio)
1.
Gli Enti locali sono legittimati ad avvalersi della collaborazione di guardie
particolari giurate, nonch di associazioni tra cittadini, con funzioni
ausiliarie di sorveglianza dei luoghi pubblici, al fine di segnalare agli
organi di polizia locale ovvero alle forze di polizia dello Stato eventi che
possano arrecare danno o disagio alla sicurezza urbana e cooperare nello
svolgimento dellĠattivit di presidio del territorioÈ.
18.0.14
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
1.
AllĠarticolo 349, comma 4 del codice di procedura penale, sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
dopo le parole: ĠĠsufficienti
elementi per ritenerne la falsitĠĠ, inserire le seguenti: ĠĠovvero opponga
resistenza allo svolgimento dellĠattivit istruttoria finalizzata
allĠaccertamento dei fattiĠĠ;
b)
le parole: ĠĠnon oltre le dodici
ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le
ventiquattro oreĠĠ sono sostituite con le seguenti: ĠĠnon oltre le ventiquattro
ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le
quarantotto oreĠĠÈ.
18.0.15
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
1.
AllĠarticolo 6, comma 4 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, secondo
periodo, sopprimere la seguente parola: ĠĠpreventivamenteĠĠÈ.
18.0.16
Bricolo, Stiffoni, Mauro,
Bodega, Mazzatorta, Vallardi
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
1.
Le spese sostenute dai Comuni per finalit di sicurezza pubblica e contrasto
alla criminalit, correlate sia allĠacquisto di strumentazioni e dispositivi di
videosorveglianza, sia allĠincremento di risorse umane sono escluse dal computo
del saldo finanziario di cui al comma 683 dellĠarticolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioniÈ.
18.0.17
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
l'articolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
(Utilizzo dei
sistemi di videosorveglianza da parte degli Enti locali)
1.
Ai fini della prevenzione della criminalit e per la tutela della sicurezza
urbana, gli Enti locali possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in
luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2.
La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte
mediante lĠuso di sistemi di videosorveglianza limitata ai 7 giorni
successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore
conservazione.
3.
In presenza di una specifica richiesta dellĠautorit giudiziaria o di polizia
giudiziaria e in relazione ad una attivit investigativa in corso, ammesso un
tempo pi ampio di conservazione dei dati, che non pu comunque superare i
quattordici giorni.
4.
é ammessa unĠulteriore proroga dei tempi di conservazione, previa approvazione
da parte del Consiglio comunale di un apposito regolamento, nel quale siano
previste misure idonee ed appropriate per un uso corretto dei dati, delle
informazioni e delle immagini con la creazione di unĠarchivio e
lĠindividuazione dei soggetti legittimati ad accedere alle registrazioni, nel
rispetto delle regole sulla tutela della riservatezza di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196È.
18.0.100
Il Governo
Dopo
l'articolo, inserire il seguente:
ÇArt. 18-bis.
(Rimpatrio assistito di minore cittadino
dell'Unione europea)
1.Nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche
migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo
33, comma 2-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni, si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non
accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione,
quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto
dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata
con legge 27 maggio 1991, n. 176È.
Art. 19.
19.1
Boscetto, Mugnai
Al
comma 1, premettere il seguente:
Ç01.
AllĠarticolo 128, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
ĠĠ1-bis. é sempre disposta la revisione della patente di
cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente
stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle
disposizioni del presente codice da cui consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida.
1-ter. é sempre disposta la revisione della patente di
cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni 18 sia autore materiale
di una violazione delle norme del presente codice da cui previsto che
consegua lĠapplicazione della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida ovvero la decurtazione di almeno 5 punti
dalla patente di guidaĠĠ.
b) il comma 2 sostituito dal seguente:
ĠĠ2.
Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei
termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis ed 1-ter sempre disposta la sospensione della patente di guida
fino al superamento con esito favorevole degli accertamenti stessi. La
sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato
nellĠinvito a sottoporsi a revisione senza necessit di emissione di un
ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto.
Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a
tempo indeterminato soggetto alle sanzioni amministrative di cui allĠarticolo
218. Le stesse disposizioni si applicano anche a chiunque sia stato dichiarato,
a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei commi 1, 1-bis o 1-ter, temporaneamente inidoneo alla guidaĠĠ.
c) il comma 3 soppresso.
19.2
Boscetto, Mugnai
Al
comma 1, premettere il seguente:
Ç01.
AllĠarticolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, comma 3-bis, aggiunto, in fine, il seguente periodo:
ĠĠQuando la revoca della patente discende dalla violazione degli articoli 186 e
187, non possibile conseguire una nuova prima di 5 anni dal momento
dellĠaccertamento del reatoĠĠÈ.
19.3
Boscetto, Mugnai
Al
comma 1, premettere il seguente:
Ç01.
Dopo lĠarticolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
inserito il seguente:
ĠĠArt. 219-bis.
(Ritiro, sospensione o revoca
del certificato di idoneit alla guida)
1.
NellĠipotesi in cui, ai sensi del presente codice, disposta la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della
patente di guida e la violazione da cui discende commessa da un conducente
munito di certificato di idoneit alla guida di cui allĠarticolo 116 commi 1-bis
ed 1-ter, le sanzioni
amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneit alla guida
secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione
durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le
sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altres, le
disposizioni dellĠarticolo 126-bis.
2.
Se il conducente persona munita di patente di guida, nellĠipotesi in cui, ai
sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie
del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse
sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono
commesse alla guida di un veicolo per il quale non richiesta la patente di
guida. In tali casi si applicano, altres, le disposizioni dellĠarticolo 126-bis.
3.
Quando il conducente minorenne si applicano le disposizioni dellĠarticolo 128
commi 1-ter e 2ĠĠÈ.
19.4
DĠAlia
Al
comma 1, lettera a), capoverso, nel comma 2-bis, sopprimerele parole: Ç, nonch della disciplinaÈ fino alla fine del periodo.
19.5
Boscetto, Mugnai
Dopo
il comma 2, aggiungere il seguente:
Ç2-bis. Dopo il comma 4 dellĠarticolo 193 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserito il seguente:
Ç4-bis. Fermo restando quanto previsto dal codice penale,
sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo sprovvisto di
copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi
falsi o contraffati. Si applicano le disposizioni dellĠarticolo 213È.
19.6
Boscetto, Mugnai
Dopo
il comma 2, aggiungere il seguente:
Ç2-bis. AllĠarticolo 208 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
c-bis) al Ministero dellĠinterno, ĠĠmissione ordine
pubblico e sicurezzaĠĠ, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, per
lĠacquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature delle Forze di polizia di cui
allĠarticolo 12, commi 1, lettere a), b), e c),
destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza
della circolazione stradale;
c-ter) al Ministero dellĠinterno, nella misura del
2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative agli accertamenti di cui
agli articoli 186 e 187, sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli
organi di polizia;
b) al comma 4 gli ultimi due periodi sono sostituiti
dal seguente: ÇLe determinazioni della Giunta e la relazione annuale
sullĠimpiego dei proventi predisposta dalla stessa Giunta sono comunicate al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dellĠinterno;
c) sostituire il comma 4-bis con il seguente:
ĠĠ4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice,
annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della
circolazione sulle strade, destinata ad assunzioni stagionali a progetto
nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro,
limitatamente al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla
sicurezza stradale, nonch a progetti di potenziamento dei servizi notturni e
di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 ed allĠacquisto
di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia
provinciale e di polizia municipale di cui allĠarticolo 12, commi 1, lettere d-bis) ed e), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla
sicurezza della circolazione stradale. Le determinazioni della Giunta e la
relazione annuale sullĠimpiego dei proventi predisposta dalla stessa Giunta
sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero
dellĠinternoĠĠÈ.
19.7
Boscetto, Mugnai
Dopo
il comma 2, aggiungere il seguente:
Ç2-bis. Dopo lĠarticolo 208 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, inserire il seguente:
ÇArt. 208-bis.
(Destinazione dei veicoli
sequestrati o confiscati)
1.
I veicoli sequestrati ai sensi dellĠarticolo 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, e dellĠarticolo 187, commi 1 e 1-bis, sono affidati dallĠautorit giudiziaria in
custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni
di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per lĠimpiego in attivit di
polizia, prioritariamente per la prevenzione della sicurezza della circolazione
stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri
enti pubblici non economici, per finalit di giustizia, di protezione civile o
di tutela ambientale.
2.
I veicoli di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento
definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne
hanno avuto lĠuso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di
assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita
antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del
territorio del Ministero delle finanze disposta la cessione gratuita o la
distruzione del bene.
3.
In caso di dissequestro del veicolo, qualora lo stesso per lo stato in cui si
trova non pu essere riconsegnato allĠavente diritto, lĠautorit competente ne
dispone la restituzione per equivalente.
4.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui allĠarticolo 301-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e allĠarticolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti la
gestione, la ditta o la distruzione dei beni mobili registratiÈ.
19.8
Li Gotti, Belisario, Pardi
Dopo
il comma 2, aggiungere il seguente:
Ç2-bis. AllĠarticolo 222, comma 2, del nuovo codice della
strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiunto, in
fine, il seguente periodo: ĠĠSe il fatto di cui al terzo periodo commesso da
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dellĠarticolo 186, comma 2,
lettera c), ovvero da soggetto
sotto lĠeffetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la
sanzione amministrativa accessoria della revoca della patenteĠĠÈ.
19.9
Il Governo
Dopo
il comma 2, aggiungere il seguente:
Ç2-bis. Dopo lĠarticolo 224-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
inserito il seguente:
Art. 224-ter.
(Procedimento
di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca
amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato)
1.
Nelle ipotesi di reato per le quali prevista la sanzione amministrativa accessoria
della confisca del veicolo, lĠagente od organo accertatore della violazione
procede al sequestro secondo le disposizioni dellĠarticolo 213, in quanto
compatibili. Copia del verbale di sequestro trasmessa, unitamente al
rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa
violazione.
2.
Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la
sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dellĠarticolo 648 del
codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia
autentica al prefetto affinch disponga la confisca amministrativa secondo le
disposizioni dellĠarticolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.
3.
Nelle ipotesi di reato per le quali prevista la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo, lĠagente od organo accertatore della
violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta
giorni, secondo la procedura di cui allĠarticolo 214, in quanto compatibile.
4.
Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna
sono irrevocabili, anche se stata applicata la sospensione della pena, il
cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel
termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica allĠorgano di polizia
competente affinch disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le
disposizioni dellĠarticolo 214, in quanto compatibili.
5.
La declaratoria di estinzione del reato per morte dellĠimputato importa
lĠestinzione della sanzione amministrativa accessoria Nel caso di estinzione
del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, lĠufficio o
il comando da cui dipende lĠagente accertatore della violazione, accerta la
sussistenza o meno delle condizioni di legge per lĠapplicazione della sanzione
amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in
quanto compatibili. LĠestinzione della pena successiva alla sentenza
irrevocabile di condanna non ha effetto sullĠapplicazione della sanzione
amministrativa accessoria.
6.
Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei
casi di cui al comma 3, lĠufficio o il comando da cui dipende lĠagente
accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria,
ordina la restituzione del veicolo allĠintestatario. Fino a tale ordine, sono
fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi
del medesimo comma 3È.
19.10
Compagna
Dopo
il comma 2, aggiungere il seguente:
Ç2-bis. AllĠarticolo 6, del decreto-legge 3 agosto 2007,
n. 117 recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito, con
modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 inserito il seguente:
ĠĠ1-bis. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si
svolge, con qualsiasi modalit e a qualsiasi titolo, attivit di
somministrazione e di vendita di bevande alcoliche, devono interrompere la
somministrazione e la vendita di bevande alcooliche dopo le ore 2 della
notte.ĠĠ;
b) al comma 2 sostituire lĠalinea con la seguente:
ĠĠQualora nei locali di cui al comma 1-bis si svolgano, congiuntamente allĠattivit di vendita e di
somministrazione di bevande alcoliche, spettacoli o altre forme di
intrattenimento, con qualsiasi modalit e in qualsiasi orario, i titolari e i
gestori devono assicurarsi che allĠuscita del locale sia possibile effettuare,
in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso
alcoolemico; inoltre devono esporre allĠentrata, allĠinterno e allĠuscita dei locali
apposite tabelle che riproducano:ĠĠÈ.
19.0.1
Saltamartini, Benedetti
Valentini, De Angelis, Delogu, De Eccher, Fluttero, Scotti, Scarpa Bonazza
Buora, Allegrini, Vicari, Malan
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-quater.
1.
AllĠarticolo 336 del codice penale, dopo il secondo comma aggiunto il
seguente:
ĠĠSi
applica la pena della reclusione da cinque a sette anni se il fatto di cui al
comma precedente commesso in danno di agenti e ufficiali di polizia
giudiziaria, di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza o di appartenenti alla
forza pubblica nello svolgimento dellĠattivit a tutela dellĠordine pubblico e
della pubblica sicurezza.ĠĠÈ.
19.0.2
Saltamartini, Benedetti
Valentini, De Angelis, Delogu, De Eccher, Fluttero, Scotti, Scarpa Bonazza
Buora, Allegrini, Vicari, Malan
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-ter.
1.
AllĠarticolo 337 del codice penale, dopo il primo comma aggiunto il seguente:
ĠĠSi
applica la pena della reclusione da quattro a sette anni se il fatto di cui al
primo comma commesso in danno di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria,
di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza o di appartenenti alla forza
pubblica nello svolgimento dellĠattivit a tutela dellĠordine pubblico e della
pubblica sicurezza.ĠĠÈ.
19.0.3
Saltamartini, Benedetti
Valentini, De Angelis, Delogu, De Eccher, Fluttero, Scotti, Scarpa Bonazza
Buora, Allegrini, Vicari, Malan
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-quinquies.
1.
AllĠarticolo 337 del codice penale, dopo il primo comma aggiunto il seguente:
ĠĠSe
dal fatto di cui al prima comma deriva una lesione personale si applica la pena
della reclusione da cinque a sette anni.ĠĠÈ.
19.0.4
Saltamartini
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt.19-septies.
1.
Dopo lĠarticolo 337-bis del
codice penale inserito il seguente:
ĠĠArt. 337-ter.
(Computo delle circostanze)
1.
Quando ricorre la circostanza di cui allĠarticolo 336, terzo comma, ovvero
quelle di cui allĠarticolo 337, secondo e terzo comma, le concorrenti
circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le
diminuzioni si operano sulla quantit di pena determinata ai sensi delle
predette circostanze aggravanti.ĠĠÈ.
19.05
Saltamartini, Benedetti
Valentini, De Angelis, Delogu, De Eccher, Fluttero, Scotti, Scarpa Bonazza
Buora, Allegrini, Vicari, Malan
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-sexies.
1.
Dopo lĠarticolo 340 del codice penale inserito il seguente:
ĠĠArt. 341.
(Oltraggio a un pubblico
ufficiale)
Chiunque
offende lĠonore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a
causa o nellĠesercizio delle sue funzioni punito con la reclusione da sei
mesi ad un anno.
La
stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, o con altre forme di
comunicazione.
Si
applica la pena della reclusione da tre a cinque anni se i fatti di cui ai
commi primo e secondo sono commessi con violenza o minaccia.
Si
procede in ogni caso dĠufficio.ĠĠÈ.
19.0.6
Della Monica, Incostante,
Bianco, Carofiglio, Latorre, Maritati, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti,
Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, DĠAmbrosio,
Adamo
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
(Disciplina del grave
sfruttamento del lavoro)
1.
Dopo lĠarticolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:
–ĠĠ603-bis.
– (Grave sfruttamento del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque
induce taluno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero
approfittamento di una situazione di inferiorit o di necessit, a prestare attivit
lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme
contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, punito
con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro
per ogni lavoratore.
Ai
fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:
a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo
palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque
sproporzionato rispetto alla quantit e qualit del lavoro prestato, la grave,
sistematica violazione della normativa relativa allĠorario di lavoro, al riposo
settimanale, allĠaspettativa obbligatoria, alle ferie;
b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni
della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da
esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o lĠincolumit
personale;
c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di
lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente
degradanti.
La
pena per il fatto di cui al primo comma della reclusione da due a sei anni e
della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone
soggette a grave sfruttamento vi sono minori in et non lavorative o cittadini
di Stati non appartenenti allĠUnione europea o apolidi irregolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattroĠĠ.
–ĠĠ603-ter.
– (Pene accessorie). – La
condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui
lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa lĠinterdizione dagli uffici diretti vi
delle persone giuridiche o delle imprese, nonch il divieto di concludere
contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o
servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.
La
condanna per i delitti di cui al primo comma importa altres, quando il fatto
commesso da soggetto recidivo ai sensi dellĠarticolo 99, secondo comma, numeri
1) e 3), lĠesclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti
pubblici, anche dellĠUnione europea, relativi al settore di attivit in cui ha
avuto luogo lo sfruttamentoĠĠ.
2.
AllĠarticolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 12 sostituito dal seguente:
ĠĠ12.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, il datore di lavoro che occupa
alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti
punito con lĠarresto da tre mesi ad un anno, nonch con lĠammenda di 5.000 euro
per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in
forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda
da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non pi di due
lavoratoriĠĠ;
b) dopo il comma 12 inserito il seguente:
ĠĠ12-bis. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
irregolarmente soggiornanti, usufruendo dellĠintermediazione non autorizzata di
cui agli articoli 4, lettera c)
e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di
7.000 euro per ogni lavoratore impiegatoĠĠ.
3.
La condanna per il delitto di cui allĠarticolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
comporta le pene accessorie di cui allĠarticolo 603-bis, commi quarto e quinto, del codice penale.
4.
AllĠarticolo 25-septies, comma
3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni,
al primo periodo, dopo le parole: ĠĠsicurezza sul lavoroĠĠ, sono inserite le
seguenti: ĠĠ, nonch al delitto di cui allĠarticolo 603-bis del medesimo codiceĠĠ e, al secondo periodo, le
parole: ĠĠcondanna per il delittoĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠcondanna
per i delittiĠĠ.
5.
AllĠarticolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo
le parole: ĠĠlegge 20 febbraio 1958, n. 75,ĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠ603-bis, terzo comma, del codice penaleĠĠ.
6.
AllĠonere derivante dallĠattuazione del comma 5, valutato nel limite massimo di
5 milioni di euro a decorrere dallĠanno 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nellĠambito dellĠunit previsionale di base di parte
corrente ĠĠFondo specialeĠĠ dello stato di previsione del Ministero
dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando lĠaccantonamento relativo al Ministero degli affari esteriÈ.
19.0.7
Saltamartini, Benedetti
Valentini, De Angelis, Delogu, De Eccher, Fluttero, Scotti, Scarpa Bonazza
Buora, Allegrini, Vicari, Malan
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
1.
AllĠarticolo 5 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 sostituito dal seguente:
ĠĠ1.
Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti
di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dellĠArma dei Carabinieri, della
Guardia di Finanza, nonch del Corpo forestale dello Stato limitatamente agli
illeciti penali ambientali.ĠĠÈ.
19.0.8
De Sena, Lumia, Casson, Bianco,
Incostante, Latorre, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Della Monica,
Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
(Modifiche
allĠarticolo 132-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)
1.
AllĠarticolo 132-bis delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma 1, dopo
la lettera f) aggiunta, in
fine, la seguente:
ĠĠf-bis) ai procedimenti nei quali devono essere ascoltati
testimoni di giustizia cui sia stata applicata taluna delle misure di
protezione di cui allĠarticolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero persone che, in ragione
del reato per cui si procede, abbiano usufruito dei benefici dal Fondo di
solidariet per le vittime delle richieste estorsive e dellĠusura, di cui
allĠarticolo 4 del Regolamento recante norme concernenti il Fondo di
solidariet per le vittime delle richieste estorsive e dellĠusura, ai sensi
dellĠarticolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455ĠĠÈ.
19.0.9
Della Monica, Vittoria Franco,
Anna Maria Serafini, Incostante, Bianco, Carofiglio, Latorre, Maritati, Casson,
Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De
Sena, Chiurazzi, DĠambrosio, Adamo
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
(Modifiche al codice di
procedura penale)
1.
AllĠarticolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, inserito il
seguente:
ĠĠ3-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico
ministero o della persona offesa, pu subordinare la concessione della
sospensione condizionale della pena allĠeliminazione del danno ovvero al
risarcimento del dannoĠĠÈ.
19.0.10
Della Monica, Vittoria Franco,
Anna Maria Serafini, Incostante, Bianco, Carofiglio, Latorre, Maritati, Casson,
Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De
Sena, Chiurazzi, DĠambrosio, Adamo
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
(Modifiche allĠarticolo 12 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1.
AllĠarticolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 sostituito dal seguente:
1.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato Ovvero compie
altri atti diretti a procurarne illegalmente lĠingresso nel territorio dello
Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha
titolo di residenza permanente, punito con la reclusione da uno a cinque anni
e con la multa di 15.000 euro per ogni personaÈ;
b) il comma 3 sostituito dal seguente:
ĠĠ3.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie
altri atti diretti a procurarne illegalmente lĠingresso nel territorio dello
Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo
di residenza permanente, punito con la reclusione da cinque a quindici anni e
con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda lĠingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi persone;
b) la persona trasportata stata esposta a pericolo
per la sua vita o per la sua incolumit per procurarne lĠingresso o la
permanenza illegale;
c) la persona trasportata stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante per procurarne lĠingresso o la permanenza
illegale;
d) il fatto commesso da tre o pi persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilit di
anni o materie esplodentiÈ;
c) il comma 3-bis sostituito dal seguente:
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi
ricorrendo due o pi delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista aumentaĠĠ;
d)
il comma 3-ter sostituito dal
seguente:
3-ter.
La pena detentiva aumentata da
un terzo alla met e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i
fatti di cui al comma 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo
ovvero riguardano lĠingresso di minori da impiegare in attivit illecite al
fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche
indirettoÈ;
e) il comma 4 sostituito dal seguente:
ĠĠ4.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 obbligatorio lĠarresto in flagranzaÈ;
f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
ĠĠ4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in
ordine ai reati previsti dal comma 3, e applicata la custodia cautelare in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 sempre
disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle partiĠĠ.
Art. 19-ter.
(Modifica allĠarticolo 407 del
codice di procedura penale)
1.
AllĠarticolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ĠĠ, nonch dei delitti previsti dallĠarticolo 12, comma 3, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioniĠĠÈ.
19.0.11
DĠAmbrosio, Casson, Adamo,
Carofiglio, Bianco, Incostante, Latorre, Della Monica, Galperti, Bastico,
Ceccanti, Chiurazzi, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Maritati, Mauro Maria
Marino
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
(Modifiche alla legge 11 agosto
2003, n. 228, in materia di circostanze attenuanti)
1.
Dopo lĠarticolo 4 della legge 11 agosto 2003, n. 228, inserito il seguente:
ĠĠArt.
4-bis. - (Circostanze attenuanti). – 1. Per i delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416,
sesto comma, del codice penale, le pene sono diminuite fino alla met nei
confronti dellĠimputato che si adopera per evitare che lĠattivit delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente lĠautorit di
polizia o lĠautorit giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi
per la ricostruzione dei fatti, per lĠindividuazione e la cattura di uno o pi
autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla
consumazione dei delittiÈ.
19.0.12
DĠAlia
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
(Modifica alla legge 11 agosto
2003, n 228)
1.
Dopo lĠarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228 inserito il seguente:
ĠĠArt.
10-bis 1. Per i delitti
previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, comma 6 del codice penale le pene
sono diminuite fino alla met nei confronti dellĠimputato che si adopera per
evitare che lĠattivit delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando
concretamente lĠautorit di polizia o lĠautorit giudiziaria nella raccolta di
elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lĠindividuazione
e la cattura di uno o pi autori dei reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delittiĠĠÈ
19.0.13
Casson, Lumia, De Sena, Bianco,
Incostante, Latorre, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Della Monica,
Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
(Modifiche al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilit degli enti per
delitti di criminalit organizzata)
1.
Dopo lĠarticolo 24-bis del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, inserito il seguente: ĠĠArt. 24-ter.
– (Delitti di criminalit organizzata) – 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti
di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e
630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare lĠattivit delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonch ai delitti previsti dallĠarticolo 74 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e successive modificazioni, si applica la sanzione pecuniaria da
quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei
delitti di cui agli articoli 416 del codice penale, ad esclusione del sesto
comma, avvero di cui allĠarticolo 407, comma 1, lettera a), n. 5, del codice di procedura penale,
si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati
nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dallĠarticolo
9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se lĠente o una sua unit organizzativa viene
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare
la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 si applica la sanzione
dellĠinterdizione definitiva dallĠesercizio dellĠattivit ai sensi
dellĠarticolo 16, comma 3ĠĠÈ.
19.0.14
Boscetto
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
(Modifiche alla legge 9
dicembre 1998 n. 431)
1.
AllĠarticolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in fine,
aggiungere la seguente lettera:
ĠĠd) agli alloggi locali a cittadini di Stati non
appartenenti allĠUnione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, con i
quali gli aventi titolo stipulano contratti di locazione transitori abitativi o
ad uso diverso, di durata pari al periodo di soggiorno autorizzato, regolati
dal codice civileÈ.
19.0.15
Casson, Lumia, De Sena, Bianco,
Incostante, Latorre, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Della Monica,
Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
(Modifiche al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di prevenzione delle
infiltrazioni mafiose nel settore del commercio)
1.
Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) allĠarticolo 5, comma 2, la lettera c) sostituita dalla seguente:
ĠĠc) coloro che hanno riportato una condanna a pena
detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di
cui ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione,
riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilit di provenienza illecita,
favoreggiamento reale, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita,
bancarotta fraudolenta, usura, usura impropria, estorsione, sequestro di
persona a scopo di estorsione, furto, rapina, truffa aggravata per il
perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori,
nonch, se la condotta si riferisce alla commissione di taluno dei delitti
sopra indicati, di calunnia, autocalunnia, falsa testimonianza, intralcio alla
giustizia e favoreggiamento personaleĠĠ;
b) allĠarticolo 22, dopo il comma 2 sono inseriti i
seguenti:
ĠĠ2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche se il titolare dellĠattivit commerciale non denuncia eventuali tentativi
di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo allĠautorit giudiziaria
ovvero ad altra autorit che a quella abbia obbligo di riferire tutte le
informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi offensivi
specifici, nonch ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle
indagini. In ogni caso disposta la sospensione dellĠattivit di vendita per
un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a quaranta.
2-ter. Ai fini dellĠapplicazione delle disposizioni di
cui al comma 2-bis, il sindaco
pu ottenere dallĠautorit giudiziaria competente copia di atti di procedimenti
penali e informazioni scritte sul loro contenuto, anche in deroga al divieto
stabilito dallĠarticolo 329 del codice di procedura penale. LĠautorit
giudiziaria provvede senza ritardo e pu rigettare la richiesta con decreto
motivato. LĠautorit giudiziaria pu trasmettere le copie e le informazioni
anche di propria iniziativaÈ;
c) allĠarticolo 29, dopo il comma 3 inserito il
seguente:
3-bis.
Le disposizioni di cui
allĠarticolo 22, commi 2-bis e
2-ter, si applicano anche, nei
casi ivi previsti, al titolare di taluna delle attivit commerciali
disciplinate dal presente TitoloÈ.
19.0.16
Casson, Lumia, De Sena, Bianco,
Incostante, Latorre, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Della Monica,
Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
(Modifiche al codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di prevenzione di
infiltrazioni mafiose in appalti pubblici)
1.
AI codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allĠarticolo 2, comma 2, dopo le parole:
ĠĠdellĠambienteĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠ, alla prevenzione del rischio
di infiltrazioni mafioseĠĠ;
b) allĠarticolo 5 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1)
al comma 4, dopo le parole: ĠĠdellĠeconomia e delle finanzeĠĠ sono inserite le
seguenti: ĠĠe dell ĠinternoĠĠ;
2)
al comma 5, dopo la lettera s-bis), aggiunta, in fine, la seguente:
ĠĠs-ter) la prevenzione del rischio di infiltrazioni
mafiose, anche mediante lĠobbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o
di ingerenza criminale nellĠesecuzione delle prestazioni e la collaborazione
alle relative indaginiĠĠ;
c) allĠarticolo 38, comma 1, dopo la lettera f) inserita la seguente:
ĠĠf-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di
infiltrazione mafiosa, fornendo allĠautorit giudiziaria ovvero ad altra
autorit che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le
notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonch ad
eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai lini delle indagini, accertati
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. LĠesclusione
ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibiliĠĠ;
f) allĠarticolo 135, comma 1, dopo le parole:
ĠĠpassata in giudicatoĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠper reati di corruzione,
concussione, associazione a delinquere, associazione a delinquere di tipo
mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, ricettazione, riciclaggio,
impiego di denaro, beni od utilit di provenienza illecita, usura, estorsione,
sequestro di persona a scopo di estorsione, truffa aggravata per il perseguimento
di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonchĠĠ;
e)
allĠarticolo 136, dopo il comma 3,
inserito il seguente:
d-bis).
Le disposizioni di cui ai commi 1,
2 e 3 si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni
mafiose stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui
allĠarticolo 5, lettera s-ter);
f) allĠarticolo 176, comma 3, la lettera e) sostituita dalle seguenti:
ĠĠe) alla stipulazione di appositi accordi con gli
organi competenti in materia di sicurezza nonch di prevenzione e repressione
della criminalit, finalizzati alla verifica preventiva del programma di
esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di
esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali
accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal
Comitato di coordinamento per lĠalta sorveglianza delle grandi opere, istituito
ai sensi dellĠarticolo 180 del codice e del decreto del Ministro dellĠinterno
in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004 con la possibilit di
valutare il comportamento dellĠaggiudicatario ai fini della successiva
ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di
mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si
uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti
aggiudicatori e per lĠimpresa aggiudicataria, che tenuta a trasferire i
relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla
realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e
repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei
flussi finanziari connessi alla realizzazione dellĠopera, inclusi quelli
concernenti risorse totalmente o Parzialmente a carico dei promotori ai sensi
dellĠarticolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalit di
finanza di progetto. Il CIPE definisce, altres, lo schema di articolazione del
monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di
controllo, le modalit attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonch
le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio
stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto
ai sensi dellĠarticolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231l, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al monitoraggio
finanziario sono ricompresi nellĠaliquota forfettaria di cui al comma 20. In
ogni caso, lĠimpresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo
nellĠesecuzione dei lavori hanno lĠobbligo di denunciare ogni tentativo di
estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo allĠautorit giudiziaria ovvero
ad altra autorit che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni
e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonch ad
eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di
inosservanza, lĠaggiudicatario escluso dalla successiva ammissione a
procedure ristrette della medesima stazione appaltante e pu essere richiesta
la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento. Salva
lĠazione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza
delle condizioni di aggiudicazione, pu essere portato eseguito in forma
specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori
indifferibili od urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui
interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettivit;
e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le
transazioni finanziarie relative ad affidamenti e sub-affidamenti siano
effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la
tracciabilit sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni
del credito o del debito a terzi, sotto qual si voglia forma, e di pagamenti
Con assegni liberi, nonch di pagamenti in contanti per somme superiori a 2.000
euro, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di
inosservanza, lĠaggiudicatario escluso dalla successiva ammissione a
procedure ristrette della medesima stazione appaltante e pu essere richiesta
la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamentoÈ.
19.0.17
DĠAlia
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
(Modifiche al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
1.
Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
allĠarticolo 2, comma 2, dopo le
parole: ĠĠdellĠambienteĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠ, alla prevenzione del
rischio di infiltrazioni mafioseĠĠ;
b)
allĠarticolo 5, comma 4, dopo le
parole: ĠĠdellĠeconomia e delle finanze,ĠĠ sono inserite le seguenti:
ĠĠdellĠinternoÈ;
c)
allĠarticolo 5, comma 5, dopo la
lettera s-bis, inserita la
seguente:
ĠĠs-ter)
la prevenzione del rischio di
infiltrazioni mafiose, anche mediante lĠobbligo di denuncia di ogni tentativo
di estorsione o di ingerenza criminale nellĠesecuzione delle prestazioni e la
colIaborazione alle relative indagini;ĠĠ;
d)
allĠarticolo 38, comma 1, dopo la
lettera f) inserita la
seguente:
ĠĠf-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di
infiltrazione mafioso, fornendo allĠautorit giudiziaria ovvero ad alta
autorit che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie
possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in
ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.
LĠesclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera
c), in quanto compatibili;ĠĠ;
e)
allĠarticolo 135, comma 1, dopo le
parole ĠĠpassata in giudicatoĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠper uno o pi
reati di partecipazione a unĠorganizzazione criminaIe, corruzione, riciclaggio,
quali definiti dagIi atti comunitari citati allĠarticolo 45, paragrafo 1,
direttiva CE/2004/18, nonchĠĠ;
f)
allĠarticolo 136, dopo il comma 3,
inserito il seguente:
ĠĠ3-bis.
Le disposizioni di cui ai
precedenti commi si applicano anche quando la prevenzione del rischio di
infiltrazioni mafiose stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di
cui allĠarticolo 5, lettera s-terĠĠ.;
g)
allĠarticolo 176, comma 3, la
lettera e) sostituita dalla
seguente:
ĠĠe)
alla stipulazione di appositi
accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonch di prevenzione
e repressione della criminalit, finalizzati alla verifica preventiva del
programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di
tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I
contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida
indicate dal Comitato di Coordinamento per lĠalta sorveglianza delle grandi
opere, istituito ai sensi dellĠarticolo 180 del codice e del decreto
dellĠinterno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004 con la possibilit di
valutare il comportamento dellĠaggiudicatario ai fini della successiva
ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di
mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si
uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti
aggiudicatori e per lĠimpresa aggiudicataria, che tenuta a trasferire i
relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla
realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e
repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei
flussi finanziari connessi alla realizzazione dellĠopera, inclusi quelli
concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi
dellĠarticolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalit di
finanza di progetto. Il CIPE definisce, altres, lo schema di articolazione del
monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di
controllo, le modalit attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonch
le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio
stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto
ai sensi dellĠarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 lugIio 1991, n. 197. Gli oneri
connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nellĠaliquota forfettaria
di cui al comma 20. In ogni caso, lĠimpresa aggiudicataria e le imprese
interessate a qualunque titolo nellĠesecuzione dei lavori hanno lĠobbligo di
denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo
allĠautorit giudiziaria ovvero ad altra autorit che a quella abbia obbligo di
riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione
agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali anteltti e
circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza,
lĠaggiudicatario escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette
della medesima stazione appaltante e pu essere richiesta la risoluzione dei
contratti di affidamento e di sub affidamento. Salva lĠazione erariale di
risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di
aggiudicazione, pu essere portato ad esecuzione in forma specifica, su
richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori, indifferibili
od urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione
pregiudica interessi rilevanti della collettivit.ĠĠ;
h)
allĠarticolo 176, comma 3, dopo la
lettera e) inserita la
seguente:
Çe-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le
transazioni finanziarie relative ad affidamenti e subaffidamenti siano
effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la
tracciabilit sulla base di idonea documentazione, Con esclusione di cessioni
del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con
assegni liberi, nonch di pagamenti in contanti per somme superiori a 2000
euro, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di
inosservanza, lĠaggiudicatario escluso dalla successiva ammissione a
procedure ristrette della medesima stazione appaltante e pu essere richiesta
la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamentoĠĠ.È.
19.0.18
DĠAlia
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
(Modifiche allĠarticolo 41-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354)
1.
AllĠarticolo 41-bis, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: ĠĠil
Ministro di grazia e giustiziaĠĠ, sono sostituite dalle seguenti: ĠĠil Ministro
della giustiziaĠĠ;
b)
al comma 2, le parole: ĠĠal primo
periodo del comma 1 dellĠarticolo 4-ĠĠbis,ĠĠ sono sostituite dalle seguenti:
ĠĠallĠarticolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di
procedura penale, anche se non costituiscono titolo di attuale detenzioneĠĠ, e
le parole: ĠĠassociazione criminale, terroristica o eversivaĠĠ, sono sostituite
dalle seguenti: ĠĠassociazione a delinquere di tipo mafioso, terroristico o
eversivoĠĠ;
c)
il comma 2-bis sostituito dal seguente:
ĠĠ2-bis.
Il provvedimento di cui al comma 2
adottato con decreto motivato dei Ministro della giustizia, dĠufficio o su
richiesta del Ministro dellĠinterno ovvero del procuratore della Repubblica
presso il tribunale del capoluogo di distretto competente in ordine a taluno
del reati di cui al comma 2, ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia quando
il provvedimento richiesto in ordine a taluno dei delitti di cui allĠarticolo
51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale. Ai fini dellĠemissione del provvedimento il Ministro della
giustizia assume presso la polizia penitenziaria, la Direzione Investigativa
antimafia, le forze di polizia, le procure distrettuali antimafia e la
Direzione Nazionale Antimafia tutte le informazioni necessarie, che non siano
coperte da segreto istruttorio. Il provvedimento medesimo ha durata pari a tre
anni ed prorogabile nelle stesse forze per successivi periodi, ciascuno pari a
due anni. La proroga viene disposta quando vi necessit di impedire la
ripresa dei collegamenti in relazione alla perdurante operativit
dellĠassociazione criminale di appartenenza. Il mero decorso del tempo non
costituisce prova della rescissione dei legami con lĠassociazione o del venir
meno dellĠoperativit della stessaĠĠ;
d)
al comma 2-sexies, primo periodo, le parole: ĠĠe sulla congruit del
contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2ĠĠ sono
soppresse;
e)
al comma 2-sexies, dopo il primo periodo inserito il seguente:
ĠĠAllĠudienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altres svolte
da un rappresentante dellĠufficio del procuratore della Repubblica di cui al
comma 2-bis o del Procuratore
Nazionale AntimafiaĠĠ;
j)
al comma 2-sexies, il secondo periodo sostituito dal seguente: ĠĠIl
procuratore nazionale, il procuratore distrettuale, il procuratore generale
presso la corte dĠappello, il detenuto, lĠinternato o il difensore possono proporre,
entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso
lĠordinanza del tribunale per violazione di legge.ĠĠ;
g)
al comma 2-sexies, lĠultimo periodo sostituito dal seguente: ĠĠPer
la partecipazione del detenuto o dellĠinternato allĠudienza si applicano le
disposizioni di cui allĠarticolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.ĠĠ.
2.
Dopo lĠarticolo 41-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, inserito il seguente:
ĠĠArt.
41-ter. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni
di cui allĠarticolo 41-bis).
– 1. Chiunque compie atti
idonei a consentire ai detenuti sottoposti al regime previsto dallĠarticolo 41-bis
di comunicare con lĠesterno,
eludendo le prescrizioni allĠuopo previste, ovvero a stabilire o mantenere
collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o
eversivo, punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto
commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero
da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della
reclusione da due a cinque anni.ĠĠÈ.
19.0.19
DĠAlia
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
(Modifiche allĠarticolo 41-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354)
1.
AllĠarticolo 41-bis, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: ĠĠil
Ministro di grazia e giustiziaĠĠ, sono sostituite dalle seguenti: ĠĠil Ministro
della giustiziaĠĠ;
b)
al comma 2, le parole: ĠĠal primo
periodo del comma 1 dellĠarticolo 4-ĠĠbis,ĠĠ sono sostituite dalle seguenti:
ĠĠallĠarticolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di
procedura penale, anche se non costituiscono titolo di attuale detenzioneĠĠ, e
le parole: ĠĠassociazione criminale, terroristica o eversivaĠĠ, sono sostituite
dalle seguenti: ĠĠassociazione a delinquere di tipo mafioso, terroristico o
eversivoĠĠ;
c)
il comma 2-bis sostituito dai seguente:
ĠĠ2-bis.
Il provvedimento di cui al comma 2
adottato con decreto motivato dei Ministro della giustizia, dĠufficio o su
richiesta del Ministro dellĠinterno ovvero del procuratore della Repubblica
presso il tribunale del capoluogo di distretto competente in ordine a taluno
del reati di cui al comma 2, ovvero dei procuratore nazionale antimafia quando
il provvedimento richiesto in ordine a taluno dei delitti di cui allĠarticolo
51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale. Ai fini dellĠemissione del provvedimento il Ministro della
giustizia assume presso la polizia penitenziaria, la Direzione Investigativa
antimafia, le forze di polizia, le procure distrettuali antimafia e la
Direzione Nazionale Antimafia tutte le informazioni necessarie, che non siano
coperte da segreto istruttorio. II provvedimento medesimo ha durata pari a tre
anni ed prorogabile nelle stesse forze per successivi periodi, ciascuno pari
a due anni. La proroga viene disposta quando vi necessit di impedire la
ripresa dei collegamenti in relazione alla perdurante operativit
dellĠassociazione criminale di appartenenza. II mero decorso del tempo non
costituisce prova della rescissione dei legami con lĠassociazione o del venir
meno dellĠoperativit della stessaĠĠ;
d)
al comma 2-sexies, primo periodo, le parole: ĠĠe sulla congruit del
contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2ĠĠ sono
soppresse;
e)
al comma 2-sexies, dopo il primo periodo inserito il seguente:
ĠĠAllĠudienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altres svolte
da un rappresentante dellĠufficio del procuratore della Repubblica di cui al
comma 2-bis o del Procuratore
Nazionale AntimafiaĠĠ;
f)
al comma 2-sexies, il secondo periodo sostituito dal seguente: ĠĠIl
procuratore nazionale, il procuratore distrettuale, il procuratore generale
presso la corte dĠappello, il detenuto, lĠinternato o il difensore possono
proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione
avverso lĠordinanza del tribunale per violazione di legge.ĠĠ;
g)
al comma 2-sexies, lĠultimo periodo sostituito dal seguente: ĠĠPer
la partecipazione del detenuto o dellĠinternato allĠudienza si applicano le
disposizioni di cui allĠarticolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.ĠĠ.
2.
Dopo lĠarticolo 41-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, inserito il seguente:
ĠĠArt.
41-ter. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni
di cui allĠarticolo 41-bis).
– 1. Chiunque compie atti
idonei a consentire ai detenuti sottoposti al regime previsto dallĠarticolo 41-bis
di comunicare con lĠesterno,
eludendo le prescrizioni allĠuopo previste, ovvero a stabilire o mantenere
collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o
eversivo, punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto
commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero
da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della
reclusione da due a cinque anni.ĠĠÈ.
19.0.20
DĠAlia
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
(Modifiche allĠarticolo 41-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354)
1.
AllĠarticolo 41-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 sostituito dal seguente:
ĠĠQuando
ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il Ministro della
giustizia, anche a richiesta del Ministro dellĠinterno e del procuratore
nazionale antimafia, ha altres la facolt di sospendere, in tutto o in parte,
nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo
periodo del comma 1 dellĠarticolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far
ritenere la sussistenza di collegamenti con unĠassociazione criminale,
terroristica o eversiva, lĠapplicazione delle regole di trattamento e degli
istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto
con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le
restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per
impedire i collegamenti con lĠassociazione di cui al periodo precedente. Ai
fini dellĠesercizio delle facolt previste dal presente comma, il procuratore
nazionale antimafia riceve periodicamente segnalazioni dai procuratori
distrettuali antimafia ed assume le necessarie informazioni dalla Direzione
nazionale antimafia, dagli organi di polizia centrali e da quelli specializzati
nellĠazione di contrasto alla criminalit organizzata, terroristica o
eversivaĠĠ.
b) il comma 2-bis sostituito dal seguente:
ĠĠ2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono
adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentiti nellĠambito
delle rispettive competenze il procuratore nazionale antimafia, il procuratore
distrettuale che procede alle indagini, la Direzione nazionale antimafia, gli
organi di polizia centrali e quelli specializzati nellĠazione di contrasto alla
criminalit organizzata, terroristica o eversiva, ed il capo del Dipartimento
dellĠamministrazione penitenziaria. I provvedimenti medesimi hanno durata non
inferiore ad un anno e non superiore a tre e sono prorogabili per periodi
successivi entro i medesimi limiti temporali, purch non risultino cessate in
concreto le esigenze di prevenzione e venuto meno il concreto pericolo che il
detenuto o lĠinternato mantenga contatti con associazioni criminali,
terroristiche o eversive. Il mero decorso del tempo non pu essere valutato ai
fini della dichiarazione di cessazione delle esigenze di prevenzioneĠĠ.
c) al comma 2-quater sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera a) aggiunto, in
fine, il seguente periodo: ĠĠa tal fine, i detenuti sottoposti al regime speciale
di detenzione di cui al presente articolo sono ristretti allĠinterno di
istituti penitenziari a loro esclusivamente dedicati ovvero, in mancanza o in
caso di insufficienza di dette strutture, comunque allĠinterno di sezioni
speciali degli ordinari istituti, e sono sempre custoditi da reparti
specializzati della polizia penitenziariaĠĠ;
2)
alla lettera f) le parole:
ĠĠcinque personeĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠtre personeĠĠ, le parole:
ĠĠquattro oreĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠdue oreĠĠ.
d) al comma 2-sexies, le parole: ĠĠentro dieci giorniĠĠ sono sostituite dalle
seguenti: ĠĠentro sessanta giorniĠĠ;
e) dopo il comma 2-sexies, aggiunto il seguente comma:
ĠĠ2-septies. Quando il detenuto o lĠinternato stia scontando
una pena relativa anche a delitti diversi da quelli d cui allĠarticolo 4-bis, la completa espiazione della parte di pena
relativa ai reati indicati nellĠarticolo 4-bis non comporta lĠinapplicabilit del presente articolo in
relazione alla residua parte di pena da scontare per delitti diversi, ove
sussistano tutti gli altri presupposti di applicazione dei provvedimenti
previsti dal presente articoloĠĠÈ.
19.0.21
Casson, De Sena, Lumia, Bianco,
Incostante, Latorre, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi, DĠambrosio, Della Monica,
Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
(Modifiche alla legge 26 luglio
1975, n. 354, in materia di agevolazione ai detenuti e internati
sottoposti alle restrizioni di cui allĠarticolo 41-bis)
1.
Dopo lĠarticolo 41-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, inserito il seguente:
ĠĠArt.
41-ter. - (Elusione delle prescrizioni di cui allĠarticolo 41-bis) – 1. Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti o agli
internati sottoposti al regime previsto dallĠarticolo 41-bis di comunicare con lĠesterno, eludendo le
prescrizioni allo scopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti
con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo,
punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2.
Se il fatto commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico
servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica
la pena della reclusione da due a cinque anniĠĠÈ.
19.0.22
Mugnai
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
(Programmi integrati di cui
all' art. 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203)
1.
Le disposizioni introdotte dallĠarticolo 21-bis della legge 29 novembre 2007, n. 222, si applicano a
decorrere da 1ĵ gennaio 2010.
2.
La scadenza dei termini, di cui allĠarticolo 13, comma 1 e comma 2, del decreto
legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 febbraio 2006, n. 51, prorogata al 31 dicembre 2009.
3.
Le disposizioni di cui al comma 1 dellĠarticolo 11 della legge 30 aprile 1999
n. 136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a tutti i
procedimenti pendenti dinanzi al Giudice amministrativo alla data di entrata in
vigore della presente leggeÈ.
19.0.23
Mauro Maria Marino
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
(Applicabilit delle misure di
prevenzione
nei confronti dei parcheggiatori abusivi)
1.
AllĠarticolo 7, comma 15-bis,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: ĠĠsecondo
le norme del Capo I, sezione II, del titolo VIĠĠ, inserito il seguente
periodo: ĠĠQuando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in
una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, allĠultima
infrazione consegue lĠapplicazione dei provvedimenti di cui alla legge 27
dicembre 1956, n. 1423, recante misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralitĠĠÈ.
19.0.24
Saltamartini
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt.19-octies.
AllĠarticolo
187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 286 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
ĠĠ2-bis. Gli organi di polizia stradale di cui
allĠarticolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza
pregiudizio per lĠintegrit fisica, possono sottoporre i conducenti ad
accertamenti analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non
invasivo. LĠanalisi qualitativa delle sostanze stupefacenti o psicotrope
presenti deve essere effettua con strumenti analitici conformi alle
caratteristiche fissate con decreto del Ministro dei trasporti. di concerto con
il Ministro dellĠinterno e della salute.
2-ter. Ai fini dellĠapplicazione delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 1-bis sempre
considerato in stato di alterazione psico-fisica di cui al comma 1, il
conducente che, a seguito di prove effettuate sui liquidi biologici con
apparecchi di cui al comma 2-bis,
presenti positivit alle sostanze stupefacenti o psicotrope. In tali casi, il
conducente ha facolt di chiedere, con oneri interamente a suo carico, che,
sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale di cui al comma 2-bis, siano effettuate analisi di verifica sui liquidi
biologici prelevati. Per tali analisi si applicano le disposizioni degli
articoli 220 e seguenti del Codice di procedura penaleĠĠ.
b) il comma 3 sostituito dal seguente:
ĠĠ3.
Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter,
quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero
quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi sotto lĠeffetto conseguente allĠuso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui allĠarticolo 12, commi 1 e 2,
fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, hanno facolt di
accompagnare il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti
ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie
pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il
prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dellĠeffettuazione degli
esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con
le attivit di rilevamento e soccorso. Le spese per lĠeffettuazione degli
accertamenti sono in ogni caso poste a carico del sistema sanitario
nazionaleĠĠ.
c) il comma 6 sostituito dal seguente:
ĠĠ6.
Il Prefetto, sulla base dellĠesito dellĠaccertamento compiuto con gli
apparecchi di cui al comma 2-bis
ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che
il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dellĠarticolo 119 e
dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino allĠesito
dellĠesame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalit
indicate dal regolamento.
19.0.25
Bonfrisco, Carrara, Casoli,
Bianconi, Saltamartini
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
(Dispositivi di autodifesa)
1.
Al fine di pervenire alla armonizzazione della normativa nazionale con quella
vigente negli altri paesi comunitari, il Ministro dellĠinterno definisce con
regolamento, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, da emanare nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le caratteristiche tecniche dei dispositivi di
autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin
capsicum, innocui e non invasivi
per, la salute umanaÈ.
19.0.26
Fluttero, Menardi, Caruso,
Saia, Balboni, Saltamartini
Dopo
l'articolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
(Dispositivi automobilistici
per la misurazione del tasso alcoolemico).
1.
Entro 12 mesi dallĠapprovazione della legge presente, le case automobilistiche
ovvero le aziende del settore componentistica auto, possono presentare al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, progetti o prototipi di
apparecchiature in grado di misurare il tasso alcoolemico, integrabili nei
sistemi di avviamento delle autovetture. Tali apparecchiature dovranno impedire
lĠavviamento dellĠautovettura nel caso in cui il conducente superi il limite di
tasso alcoolemico consentito. Gli uffici tecnici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti effettueranno valutazioni propedeutiche alla
successiva eventuale omologazione compatibilmente con le normative europee di
settoreÈ.
19.0.27
Compagna
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
(Modifiche alla legge 2 ottobre
2007, n. 160)
AllĠarticolo
6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti
modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza
nella circolazione, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007,
n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
ĠĠ1-bis. Fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 14
della legge 30 marzo 2001, n. 125 e dallĠarticolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2003, n. 214, in tutti i
locali pubblici o aperti al pubblico, tra le ore 23 e le ore 6 del giorno
successivo, vietata, con qualsiasi modalit e a qualsiasi titolo, la vendita
per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in qualsiasi
genere di contenitoriĠĠ;
1-ter.
Nei locali di cui al comma 1-bis sono vietate la vendita, la somministrazione e il
consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione tra le ore 2 e le ore 6
del giorno successivoÈ.
b) al comma 2 sostituire lĠalinea con la seguente:
ĠĠQualora nei locali di cui al comma 1-bis si svolgano, congiuntamente allĠattivit di vendita e di
somministrazione di bevande alcoliche, spettacoli o altre forme di
intrattenimento, con qualsiasi modalit e in qualsiasi orario, i titolari e i
gestori devono assicurarsi che allĠuscita del locale sia possibile effettuare,
in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso
alcolemico. Inoltre, in tutti i locali di cui al comma 1-bis, i titolari devono esporre allĠentrata,
allĠinterno e allĠuscita dei locali apposite tabelle che riproducanoÈ.
19.0.28
Pinzger,
Thaler Ausserhofer, Peterlini
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
1.
AllĠarticolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole
da: ĠĠdevono interrompereĠĠ fino a: ĠĠalcolemico; inoltreĠĠ sono soppresse.
19.0.29
Lumia, Casson, Carofiglio, De
Sena, Bianco, Incostante, Latorre, Maritati, Chiurazzi, DĠambrosio, Della
Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci,
Sanna, Vitali
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
(Potenziamento delle risorse
destinate alle operazioni di polizia giudiziaria in materia di criminalit
organizzata)
1.
I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i
natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia
giudiziaria relative a taluno dei delitti di cui allĠarticolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale possono essere
affidati dallĠautorit giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per lĠimpiego in attivit di
polizia giudiziaria nella medesima materia; se vi ostano esigenze processuali,
lĠautorit giudiziaria rigetta lĠistanza con decreto motivato.
2.
Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati
dallĠautorit giudiziaria procedente per svolgere, anche con lĠassistenza di un
difensore, le loro deduzioni e per chiedere lĠacquisizione di elementi utili ai
fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del
codice di procedura penale.
3.
Gli oneri relativi alla gestione dei beni e allĠassicurazione obbligatoria dei
veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dellĠufficio o comando
usuarioÈ.
19.0.30
DĠAlia
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
(Modifica al decreto legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82)
1.
AllĠarticolo 13, comma 5, ultimo periodo del decreto legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo le
parole: ĠĠoltre che misure straordinarie eventualmente necessarieĠĠ sono inserite
le seguenti: ĠĠÇ, ivi compreso il rilascio di permesso di soggiorno, anche ai
fini del ricongiungimento familiareĠĠÈ.
19.0.31
DĠAlia
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
(Modifiche al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271)
1.
Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) allĠarticolo 5, comma 2, la lettera c) sostituita dalla seguente:
ĠĠc) coloro che hanno riportato una condanna a pena
detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di
cui al titolo II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione,
riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilit di provenienza illecita,
favoreggiamento reale, insolvenza fraudolenta, appropri azione indebita,
bancarotta fraudolenta, usura, usura impropria, estorsione, sequestro di
persona a scopo di estorsione, furto, rapina, truffa aggravata per il
perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori,
nonch, se la condotta si riferisce alla commissione di taluno dei delitti
sopra indicati, di calunnia, autocalunnia, falsa testimonianza, intralcio alla
giustizia e favoreggiamento personaleĠĠÈ;
b) allĠarticolo 22 , dopo il comma 2, sono inseriti i
seguenti:
ĠĠ2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche se il titolare dellĠattivit commerciale non denuncia eventuali tentativi
di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo allĠautorit giudiziaria
ovvero ad altra autorit che a quella abbia obbligo di riferire tutte le
informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi
offensivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze
rilevanti ai fini delle indagini. In ogni caso disposta la sospensione
dellĠattivit di vendita per un periodo non inferiore a dieci giorni e non
superiore a quaranta.
2-ter. Ai fini dellĠapplicazione della disposizioni di
cui al comma 2-bis, il sindaco
pu ottenere dallĠautorit giudiziaria competente copia di atti di procedimenti
penali e informazioni scritte sul loro contenuto, anche in deroga al divieto
stabilito dallĠarticolo 329 del codice di procedura penale. LĠautorit
giudiziaria provvede senza ritardo e pu rigettare la richiesta con decreto
motivato. LĠautorit giudiziaria pu trasmettere le copie e le informazioni
anche di propria iniziativaĠĠ;
c) allĠarticolo 29, dopo il comma 3, inserito il
seguente: ĠĠ3-bis. Si applicano
le disposizioni di cui allĠarticolo 22, commi 2-bis e 2-terĠĠ.
2.
Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) allĠarticolo 129, dopo il comma 3, inserito il
seguente:
Ç3-bis. Quando esercita lĠazione penale per i delitti di
cui agli articoli 629, 644 e 644-bis del codice penale, nonch per i delitti di cui agli
articoli 368, 369, 372, 377, 378, 379 del codice penale, se la condotta
riferita alla commissione di delitti di estorsione, anche tentata, e di usura
in danno di esercenti attivit commerciali, il pubblico ministero ne d
comunicazione alla polizia tributaria ed allĠAgenzia delle entrateÈ.
19.0.32
Saltamartini
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt.19-decies.
(Disposizioni relative al
pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato)
1.
La disposizione di cui allĠarticolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, non si applica per il pagamento degli stipendi del personale della
Polizia di Stato.
2.
Il Ministero dellĠinterno assicura lĠinvio dei dati mensili di pagamento
relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di
Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai
sensi e per le finalit di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
3.
AllĠonere derivante dallĠattuazione del comma 1, ammontante a 1,5 milioni di
curo, a decorrere dallĠanno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
dellĠautorizzazione di spesa recata dallĠarticolo 3, comma 151, della legge 24
dicembre 2003, n. 350È.
19.0.33
Saltamartini
Dopo
lĠarticolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-novies.
(Disposizioni relative al
personale del Nucleo operativo di sicurezza NOCS)
1.
Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di
Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la
verifica periodica dĠidoneit per lĠimpiego nel settore operativo dello stesso
Nucleo, attribuita, a decorrere dal 1ĵ gennaio 2009, con le stesse modalit,
lĠindennit supplementare mensile, di cui allĠarticolo 9, comma 2, della legge
23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni. Al restante personale del
medesimo Nucleo, addetto a compiti di supporto e sanitari, la stessa indennit
corrisposta, con la medesima decorrenza, limitatamente ai giorni di effettiva
partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.
2.
AllĠonere derivante dallĠattuazione del comma l, valutato in euro 596.000, a
decorrere dallĠanno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dellĠautorizzazione di spesa di cui di cui allĠarticolo 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350È.
19.0.34
Giuliano, Coronella, Sarro,
Vetrella, Compagna, Sibilia
Dopo
l'articolo, inserire il seguente:
ÇArt. 19-bis.
1.
é istituita in Caserta una corte di appello, con giurisdizione sul territorio
compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Santa Maria Capua Vetere,
Benevento, Ariano Irpino e Nola.
2.
é istituita in Caserta una corte di assise di appello, nella cui circoscrizione
sono comprese le corti di assise di Santa Maria Capua Vetere, Benevento e
Ariano Irpino.
3.
é istituito in Caserta il tribunale per i minorenni, con giurisdizione nel
distretto di cui ai commi 1 e 2.
4.
Il Ministro della giustizia determina, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici
giudiziari di cui allĠarticolo 1.
5.
Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro della giustizia determina il
personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari istituiti ai
sensi della presente legge rivedendo le piante organiche di altri uffici.
6.
Alla data di inizio del funzionamento degli uffici istituiti con la presente
legge, gli affari civili e penali pendenti e rientranti nella competenza dei
medesimi uffici sono devoluti agli stessi.
7.
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cause civili gi
assegnate in decisione, nonch ai procedimenti penali nei quali intervenuta
per la prima volta la dichiarazione di apertura del dibattimentoÈ.
Art. 20.
20.0.1
Vizzini, Berselli, relatori
Dopo
l'articolo, aggiungere il seguente:
ÇArt. 20-bis.
1.
AllĠarticolo 585, primo comma, del codice penale dopo le parole:
ĠĠdallĠarticolo 577ĠĠ, sono aggiunte le seguenti: ĠĠed aumentata dalla met a
due terzi se il fatto commesso con armi o con sostanze corrosive o da persona
travisata o da pi persone riuniteĠĠÈ.