ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 733

G/733/1/1 e 2

Li Gotti, Belisario, Pardi

Il Senato,

            considerato:

             che con lĠarticolo 18 del disegno di legge in esame viene ampliato il periodo massimo di trattenimento dello straniero nelle strutture giˆ denominate CPTA successivamente rinominati Centri di identificazione ed espulsione (CIE), dagli attuali 60 giorni a 18 mesi;

            che lĠallungamento del periodo di trattenimento non  differenziato sulla base dei motivi e della tipologia dei provvedimenti di allontanamento, sicchŽ lĠallungamento appare irrazionalmente uniforme essendo identico per ipotesi che invece sono fondate su provvedimenti di allontanamento disposti per motivi assai diversi tra di loro e con un indubbio diverso grado di gravitˆ un simile aumento generalizzato delle durate dei trattenimenti rende ancor pi inadeguata lĠattuale capienza complessiva del sistema dei centri;

impegna il Governo:

            ad assicurare idonee risorse, in termini di personale specializzato e funzionalitˆ delle strutture, al fine di garantire adeguata assistenza sanitaria alle persone trattenute.

 

G/733/2/1 e 2

Pardi, Li Gotti, Belisario

Il Senato,

impegna il Governo:

            a predisporre, in sede di attuazione di quanto previsto dalla disposizione in esame e dalle altre norme che regolano le procedure di asilo, le necessarie misure affinchŽ i richiedenti asilo che ne abbiano diritto non possano essere destinatari di provvedimento di respingimento o di espulsione prima di essere stati posti in condizione di presentare, secondo la normativa vigente, domanda di protezione internazionale, assicurando tutte le informazioni ed i servizi di interpretariato a tal fine necessari.

 

G/733/3/1 e 2

Pardi, Belisario, Li Gotti

Il Senato,

            considerate le positive modifiche apportate ai procedimenti di sequestro e confisca dei beni di organizzazioni della criminalitˆ organizzata;

            rilevata la necessitˆ di razionalizzare e rendere ancor pi efficace la gestione delle liquiditˆ confiscate alle associazioni di stampo mafioso, evitando al contempo lĠincertezza sul destino del bene derivante dalla possibilitˆ di revoca della confisca;

impegna il Governo:

            a promuovere le opportune iniziative al fine di unificare e coordinare le competenze in materia di assegnazione e destinazione dei beni confiscati, sulla linea di quanto previsto, allĠunanimitˆ, dalla Commissione Antimafia nella XV Legislatura;

            a rafforzare le capacitˆ di gestione dei beni confiscati secondo principi di organicitˆ e sistematicitˆ delle procedure, assegnando personale qualificato e risorse adeguate ai soggetti chiamati a programmare e garantire lĠinserimento dei beni confiscati in piani di sviluppo socio-economico;

            a dotare le autoritˆ e di soggetti incaricati della gestione dei beni confiscati di competenze adeguate in termini di promozione dĠimpresa e analisi di mercato al fine di garantire per quanto possibile la continuitˆ dĠimpresa ed i livelli occupazionali delle aziende che giungono a confisca.

 

Art. 1.

01.1

Belisario, Pardi, Li Gotti

AllĠarticolo, premettere il seguente:

        ÇArt. 0.1 – La legge 23 luglio 2008, n. 124  abrogataÈ.

 

1.1

DĠAlia

Al comma 1, sopprimerele seguenti parole: Çanche in riferimento allĠetˆ avanzataÈ.

 

1.2

Li Gotti, Belisario, Pardi

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        Ç1-bis. AllĠarticolo 164, primo comma, dopo le parole: ĠĠnellĠarticolo 133,ĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠnonchŽ alle risultanze desumibili dal servizio informatico previsto dallĠarticolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271ĠĠ,È;

        1-ter. LĠarticolo 572  sostituito dal seguente:

        ÇArt. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). – Chiunque, fuori dei casi indicati nellĠarticolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autoritˆ, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per lĠesercizio di una professione o di unĠarte,  punito con la reclusione da due a sei anni.

        La pena  aumentata se il fatto  commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

        Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anniÈ;

        1-quater. AllĠarticolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) dopo il secondo comma,  inserito il seguente:

        ĠĠSi applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto  commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

            1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

            2) soggetto sotto lĠeffetto di sostanze stupefacenti o psicotropeĠĠ;

            3) al terzo comma, le parole: ĠĠanni dodiciĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠanni quindiciĠĠ;

        1-quinquies. AllĠarticolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5)  aggiunto il seguente:

        ĠĠ5-bis) nei confronti della persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenzaĠĠÈ;

        1-sexies. Dopo lĠarticolo 609-decies  aggiunto il seguente:

        ÇArt. 609-undecies. - (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso lĠutilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da sedurlo, ingannarlo e comunque carpirne la fiducia,  punito con la reclusione da uno a tre anniÈ.

        1-septies. AllĠarticolo 648-bis, primo comma, le parole: ÇFuori dei casi di concorso nel reatoÈ sono soppresse.

        Conseguentemente, allĠarticolo 648-ter, sopprimere le parole: Çdei casi di concorso nel reato eÈ.

 

1.3

Della Monica, Vittoria Franco, Anna Maria Serafini, Incostante, Bianco, Carofiglio, Latorre, Maritati, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Adamo

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

        Ç1-bis. LĠarticolo 572 del codice penale  sostituito dal seguente:

        ĠĠArt. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). – Chiunque, fuori dei casi indicati nellĠarticolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autoritˆ, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per lĠesercizio di una professione o di unĠarte,  punito con la reclusione da due a sei anni.

        La pena  aumentata se il fatto  commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.ĠĠÈ;

        1-ter. Dopo lĠarticolo 604 del codice penale  inserito il seguente:

        Ç604-bis. - (Ignoranza dellĠetˆ della persona offesa). – Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non pu˜ invocare, a propria scusa, lĠignoranza dellĠetˆ della persona.ĠĠÈ;

        1-quater. AllĠarticolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5 sono inseriti i seguenti:

        Ç5-bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

        5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza.È;

        1-quinquies. Dopo lĠarticolo 612 del codice penale  inserito il seguente:

        Ç612-bis. - (Atti persecutori). – Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque ripetutamente minaccia o molesta taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sŽ legata da stabile relazione affettiva,  punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

        La pena  aumentata se il fatto  commesso nei confronti del coniuge divorziato, del coniuge separato anche non legalmente o nei confronti di persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.

        La pena  aumentata fino alla metˆ e si procede dĠufficio se il fatto  commesso in danno di persona minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dallĠarticolo 339.

        Si procede altres“ dĠufficio se il fatto  commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto  connesso con altro delitto per il quale  prevista la procedibilitˆ dĠufficioÈ.

        Conseguentemente, dopo lĠarticolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

        1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) allĠarticolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: Çminaccia,È sono inserite le seguenti: Çatti persecutori,È;

            b) allĠarticolo 282-bis, dopo il comma 6  inserito il seguente:

        Ç7. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati allĠautoritˆ di pubblica sicurezza competente, ai fini dellĠeventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.È;

            c) dopo lĠarticolo 282-bis  aggiunto il seguente:

        ÇArt. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive allĠimputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

        2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice pu˜ prescrivere allĠimputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da stabile relazione affettiva.

        3. Quando la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalitˆ e pu˜ imporre limitazioni.

        4. Con il provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate persone il giudice impone limiti o divieti alla facoltˆ dellĠimputato di comunicare con il mezzo del telefono ovvero con ogni altro strumento di comunicazione anche telematico.

        5. Il provvedimento  comunicato allĠautoritˆ di pubblica sicurezza competente, ai fini dellĠeventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socioassistenziali del territorio.È.

            d) allĠarticolo 293, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ÇdellĠimputato e allĠeventuale giˆ nominato difensore della persona offesa dal reatoÈ;

            e) dopo lĠarticolo 384  inserito il seguente:

        ÇArt. 384-bis. – (Divieto provvisorio di avvicinamento). – 1. Anche fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere imminente un pericolo per la incolumitˆ della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato lĠapplicazione provvisoria delle prescrizioni previste dallĠarticolo 282-ter del codice di procedura penale nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto dallĠarticolo 612-bis del codice penale.

        2. Entro 48 ore dallĠemissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede la convalida al Giudice competente in relazione al luogo di esecuzione.

        3. Il Giudice entro 5 giorni successivi fissa lĠudienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, allĠindiziato ed al difensore.

        4. Quando risulta che il provvedimento  stato legittimamente eseguito, provvede alla convalida con ordinanza contro la quale il pubblico ministero e lĠindiziato possono proporre ricorso per Cassazione.

        5. Quando non provvede a norma del comma che precede, il Giudice dispone con ordinanza la revoca del provvedimento.

        6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dellĠarticolo 390 e dellĠarticolo 391È.

            f) allĠarticolo 392, il comma 1-bis  sostituito dal seguente:

        Ç1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui allĠarticolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio allĠassunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.È;

            g) lĠarticolo 395  sostituito dal seguente:

        1. La richiesta di incidente probatorio  depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente ai soli atti e documenti indispensabili per lĠespletamento del mezzo di prova, ed  notificata a cura di chi lĠha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nellĠarticolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione  depositata in cancelleria;

            i) lĠarticolo 396, comma 1,  modificato come segue:

                1) dopo le parole: Çil pubblico ministeroÈ sono inserite le seguenti: Ç, la persona offesa dal reatoÈ;

                2) dopo le parole: Çfondatezza della richiesta,È sono inserite le seguenti: Çle modalitˆ di assunzione per il provvedimento di cui allĠarticolo 398 comma 5-bis,È;

            l) allĠarticolo 396, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Çdalla persona sottoposta alle indaginiÈ sono inserite le seguenti: Ço dalla persona offesa dal reatoÈ;

            m) allĠarticolo 396, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ÇLa persona sottoposta alle indaginiÈ sono inserite le seguenti: Ço la persona offesa dal reatoÈ;

            n) lĠarticolo 398, il comma 5-bis,  modificato come segue:

                1) prima della parola: Ç600È  inserita Ç572,È;

                2) le parole: Çe 609-octiesÈ sono sostituite da: Ç609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bisÈ;

                3) le parole: Çvi siano minori di anni sedici,È sono sostituite da Çvi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni,È;

                4) le parole Çquando le esigenze del minoreÈ sono sostituite da Çquando le esigenze di tutela delle personeÈ;

                5) le parole Çabitazione dello stesso minoreÈ sono sostituite dalle seguenti Çabitazione persona interessata allĠassunzione della provaÈ.

 

1.4

Boscetto, Mugnai

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        Ç1-bis. AllĠarticolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: ĠĠFuori dei casi di concorso nel reato,ĠĠ sono soppresse.

        1-ter. AllĠarticolo 648-ter, primo comma, le parole: ĠĠdei casi di concorso nel reato eĠĠ sono soppresseÈ.

 

1.5

Lumia, Mauro Maria Marino

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

        Ç1-bis. Dopo lĠarticolo 340 del codice penale  inserito il seguente:

        ĠĠ340-bis. Oltraggio ad ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziariaÇ. Chiunque offende lĠonore o il prestigio di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, in presenza di pi persone e a causa o nellĠesercizio delle sue funzioni,  punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazioni telegrafiche, telematiche o telefoniche, o con scritto o disegno o altri mezzi di pubblicitˆ, diretti al pubblico ufficiale o ai suoi superiori o subordinati, e a causa delle sue funzioni. La pena  della reclusione da uno a tre anni, se lĠoffesa consiste nellĠattribuzione di un fatto determinato.

        La prova della veritˆ del fatto medesimo  sempre ammessa nel procedimento penale ed, ove raggiunta, determina la non punibilitˆ dellĠautore se il fatto attribuito si riferisce allĠesercizio delle funzioni della persona offesa.

        Le pene di cui al primo comma sono aumentate della metˆ quando il fatto  commesso con violenza o minaccia, ovvero nel corso di manifestazioni pubbliche o in occasione di servizi per la sicurezza delle manifestazioni sportiveĠĠÈ.

 

1.6

Lumia, De Sena, Casson, Bianco, Incostante, Latorre, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

        Ç1-bis. AllĠarticolo 376, primo comma, del codice penale dopo le parole: ĠĠe 373ĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠnonchŽ dallĠarticolo 378, limitatamente ai casi in cui la condotta si riferisce al delitto di cui allĠarticolo 629 del codice penaleĠĠÈ.

 

1.7

De Sena, Lumia, Casson, Bianco, Incostante, Latorre, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

        Ç1-bis. AllĠarticolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: ĠĠ600, 601 e 602ĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠ600, 601 e 602, nonchŽ allĠarticolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioniĠĠÈ.

 

1.8

DĠAlia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        Ç1-bis. AllĠarticolo 416, comma 6, del codice penale, le parole: ĠĠ600, 601 e 602ĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠ600, 601 e 602 del codice penale, e 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286ĠĠÈ.

 

1.9

Della Monica, Vittoria Franco, Anna Maria Serafini, Incostante, Bianco, Carofiglio, Latorre, Maritati, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Adamo

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

        Ç1-bis. Al primo comma dellĠarticolo 576 del codice penale, il numero 5)  sostituito dal seguente:

            ĠĠ5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bisĠĠÈ.

 

1.0.1

Li Gotti, Belisario, Pardi

Dopo lĠarticolo, inserire i seguenti:

ÇArt. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

        1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) allĠarticolo 274, comma 1, lettera c), dopo le parole: ĠĠo dai suoi precedenti penaliĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠo giudiziari, ovvero dalle risultanze desumibili dal servizio informatico previsto dallĠarticolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271ĠĠ, e dopo le parole: ĠĠsussiste il concreto pericolo che questi commettaĠĠ, sono inserite le seguenti: ĠĠuno dei delitti di cui allĠarticolo 380, ovvero altriĠĠ;

            b) allĠarticolo 275, il comma 1-bis  sostituito dal seguente:

        ĠĠ1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, le misure cautelari personali sono sempre disposte quando, anche tenendo conto degli elementi sopravvenuti, risultano sussistere le esigenze cautelari previste dallĠarticolo 274, la condanna riguarda uno dei delitti previsti dallĠarticolo 380, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indoleĠĠ;

            c) allĠarticolo 275, il comma 2-ter  abrogato;

            d) allĠarticolo 275, il comma 3  sostituito dal seguente:

        ĠĠ3. La custodia in carcere pu˜ essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. é applicata la custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti la mancanza di esigenze cautelari, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ad uno dei delitti di cui ai seguenti articoli:

            a) 423-bis, primo, terzo e quarto comma, 439, 440, 624-bis e 628 del codice penale;

            b) 407, comma 2, lettera a), ad esclusione di quelli di cui allĠarticolo 609-quater del codice penale, quando il fatto sia di minore gravitˆ;

            c) 12, commi 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

            d) 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

            f) allĠarticolo 310, il comma 3  abrogatoĠĠ;

            e) allĠarticolo 311, dopo il comma 5,  aggiunto il seguente:

        ĠĠ5-bis. Il ricorso per cassazione avverso la decisione con la quale il tribunale, accogliendo lĠappello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare non ha effetto sospensivoĠĠ;

            f) allĠarticolo 392 il comma 1-bis  sostituito dal seguente:

        ĠĠ1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui allĠarticolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio allĠassunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1ĠĠ;

            g) allĠarticolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;

            h) allĠarticolo 602, il comma 2  abrogato;

            i) allĠarticolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: ĠĠdella legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,ĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠdi cui agli articoli 600-bis e 628 del codice penale,ĠĠ.

Art. 1-ter.

(Modifiche allĠarticolo 23 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)

        1. AllĠarticolo 23, comma 1, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo le parole: ĠĠprevisti dallĠarticolo 380, comma 2, lettere e)ĠĠ, sono inserite le seguenti: ĠĠe-bis)ĠĠÈ.

 

1.0.2

Boscetto, Mugnai

Dopo lĠarticolo , inserire il seguente:

ÇArt. 1-bis.

(Modifiche delle disposizioni del codice di procedura penale in tema
di misure cautelari personali)

        1. Nel comma 3 dellĠarticolo 275 del codice di procedura penale, le parole: ĠĠallĠarticolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare lĠattivitˆ delle associazioni previste dallo stesso articoloĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠallĠarticolo 51, commi 3-bis e 3-quater, (ed eventualmente anche, in pi in generale, i delitti di cui lĠarticolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penaleĠĠÈ.

 

1.0.3

Saltamartini, De Eccher, Scotti, De Angelis, Scarpa Bonazza Buora, Allegrini, Malan, Vicari

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 1-bis.

        1. AllĠarticolo 656 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1  sostituito dal seguente:

        ĠĠ1. Quando deve essere eseguita una condanna a pena detentiva ovvero alla pena dellĠespulsione il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale se il condannato non  detenuto ne dispone la carcerazione. Copia dellĠordine  consegnata allĠinteressato. LĠespulsione  eseguita dallĠautoritˆ di pubblica sicurezza mediante accompagnamento alla frontiera dello stato di appartenenza ovvero quando ci˜ non sia possibile alla frontiera dello stato di provenienza. LĠesecuzione deve avvenire entro un termine non superiore alla durata della pena detentiva da espiare. Alla scadenza del suddetto termine, che decorre dallĠinizio della carcerazione, il condannato ove non ancora espulso  rimesso in libertˆ e la pena  dichiarata estinta.ĠĠ;

            b) al comma 9  aggiunta la seguente lettera:

            ĠĠd) nei confronti dei condannati allĠespulsione dallo StatoĠĠÈ.

 

1.0.4

Boscetto, Mugnai

Dopo lĠarticolo, aggiungere il seguente:

ÇArt. 1-bis.

        1. AllĠarticolo 117 comma 2-bis del codice di procedura penale dopo le parole: ĠĠdallĠarticolo 371-bisĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠacquisisce copia degli atti dĠindagine eĠĠ e dopo le parole: ĠĠnotizie di reatoĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠ, a ogni altro registro tenuto in conformitˆ alle disposizioni vigentiĠĠÈ.

 

1.0.5

Saltamartini, De Angelis, Benedetti Valentini, Fluttero, Delogu, Allegrini, Fleres, Piscitelli, De Eccher, Scotti, Vicari, Scarpa Bonazza Buora, Malan

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 1-bis.

        1. AllĠarticolo 18, del codice penale, il primo comma  sostituito dal seguente:

        ĠĠSotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertˆ personale la legge comprende lĠergastolo, la reclusione, lĠarresto e lĠespulsione dal territorio nazionaleĠĠÈ.

 

1.0.6

Saltamartini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ÇArt. 1-bis.

        1. AllĠarticolo 23, del codice penale, dopo il terzo comma  aggiunto il seguente:

        ĠĠLo straniero condannato per delitto doloso punito con la pena in concreto della reclusione non superiore ad anni due, pu˜ essere ammesso alla sostituzione della pena detentiva con lĠespulsione dallo Stato. Il giudice tiene conto delle circostanze di cui allĠarticolo 133. La pena dellĠespulsione sostituisce altres“ le concorrenti pene pecuniarie e le sanzioni accessorie e le misure di sicurezzaĠĠÈ.

 

1.0.7

Li Gotti, Belisario, Pardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 1-bis.

        1. AllĠarticolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1  inserito il seguente:

        ĠĠ1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 609-bis e 609-octies del codice penale, se commessi in danno di persona minorenne, e 609-quater del citato codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specificaĠĠ.

        2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, sono disciplinati programmi di riabilitazione, di cui allĠarticolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con specifico riferimento a quanto previsto dallĠarticolo 4-bis, comma 1-bis, della medesima legge n. 354 del 1975, introdotto dal comma 1 del presente articoloĠĠÈ.

 

1.0.8

Boscetto, Mugnai

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 1-bis.

        1. AllĠarticolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, dopo le parole: ĠĠe in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafiaĠĠ sono aggiunte le seguenti: ĠĠavviati a seguito della proposta avanzata dai procuratori distrettualiĠĠÈ.

 

Art. 2.

2.1

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, dopo la parola: Çsensoriale,È inserire le seguenti: Çai sensi dellĠarticolo 3 comma 1È.

        Conseguentemente, allĠarticolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al comma 2, sostituire la parola: ÇhandicappataÈ con le seguenti: Çportatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, ai sensi dellĠarticolo 3, comma 1,È.

 

Art. 3.

3.1

Pistorio

Al comma 1 premettere il seguente:

        Ç01. Dopo lĠarticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 aggiungere il seguente:

        ĠĠArt. 3-bis. – 1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre 1995 (accordi di Dayton), qualora non abbia giˆ acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dellĠarticolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge,  comunque considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale dellĠinteressato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi  nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare giˆ nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.

        3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 la perde qualora, durante la minore etˆ, acquisti la cittadinanza di un altro StatoĠĠÈ.

 

3.2

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        Ç1. LĠarticolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, primo comma,  sostituito dal seguente:

        ĠĠArt. 5. – 1. II coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano pu˜ acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente e stabilmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo dieci anni dalla data del matrimonio se residente allĠestero, qualora, al momento dellĠadozione del decreto di cui allĠarticolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, lĠannullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugiĠĠÈ.

 

3.3

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, sostituire le parole: Çpu˜ acquistareÈ con le seguenti: Çacquista, previa istanza,È.

 

3.4

DĠAlia

Al comma 1, sostituire le parole: Çrisieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonioÈ con le seguenti: Çrisieda legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo sei anni dalla data del matrimonioÈ.

 

3.5

Poretti, Perduca

Al comma 1, dopo le parole: Çcomma 1È, inserire le seguenti: Çe comunque non oltre un anno dalla presentazione dellĠistanzaÈ.

 

3.6

Casson, Bianco, DĠAmbrosio, Latorre, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Incostante, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

        Ç1-bis. Anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge, il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre 1995, che non abbia giˆ acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dellĠarticolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91,  comunque considerato cittadino italiano per nascita, qualora sia comprovata la presenza non occasionale dellĠinteressato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale, alla data di entrata in vigore della presente legge.

        1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche a chi  nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti di cui al comma 1-bis e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare giˆ nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fmo alla nascita del medesimo.

        1-quater. Chi ha acquisito la cittadinanza ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter la perde se, durante la minore etˆ, acquista la cittadinanza di un altro StatoÈ.

 

3.7

Carofiglio, Bianco, Incostante, Latorre, Della Monica, Casson, DĠAmbrosio, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Maritati, Chiurazzi

Dopo il comma 1 aggiungere, infine, il seguente:

        Ç1-bis. LĠarticolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91  sostituito dal seguente:

        ĠĠArt. 1. – 1. é cittadino per nascita:

            a) il figlio di padre o di madre cittadini;

            b) chi  nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;

            c) chi  nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni;

            d) chi  nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente risieda.

        2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore etˆ, il soggetto pu˜ rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

        3. é considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanzaĠĠÈ.

 

3.8

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        Ç2-bis. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui allĠarticolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari ad euro 200.

        2-ter. é istituito, presso il Ministero degli esteri, un Fondo per la prevenzione dei flussi migratori, finalizzato al finanziamento di progetti di sviluppo locale nei Paesi che hanno stipulato o intendono stipulare con lo Stato italiano Accordi bilaterali per la gestione dei flussi migratori. Al Fondo confluisce, ordinariamente, la metˆ del gettito conseguito attraverso la riscossione dei contributi di cui al comma 2-bis. La quota residua del gettito di cui sopra  assegnata allo stato di previsione del Ministero dellĠinterno, a titolo di copertura delle spese di istruttoria per le attivitˆ in materia di cittadinanzaÈ.

 

3.9

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        Ç2-bis. Dopo lĠarticolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,  inserito il seguente:

        ĠĠArt. 9-bis. – 1. Nei casi di cui allĠarticolo 9, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero, apolide o comunitario  preventivamente acquisito il parere del sindaco del comune di residenza anagrafica del richiedente.

        2. Con il parere di cui al comma 1 il Sindaco attesta:

            a) il requisito della residenza;

            b) la congruitˆ dei redditi del richiedente a garantirne lĠautosufficienza economica, in rapporto anche ai carichi familiari;

            c) il grado di integrazione del richiedente nella comunitˆ locale, in attuazione della Carta dei valori, della cittadinanza e dellĠintegrazione, approvata con decreto del Ministero dellĠinterno 23 aprile 2007, misurato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto, dei valori e delle norme della Costituzione ialiana, sulla conoscenza della lingua italiana e sul livello di partecipazione alla vita sociale ed economica.

        3. Il parere di cui al comma 1  espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione al Sindaco dellĠistanza di concessione della cittadinanzaĠĠÈ.

 

3.10

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        Ç2-bis. Dopo lĠarticolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,  inserito il seguente:

        ĠĠArt. 9-bis. – 1. Ai fini dellĠelezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, allĠistanza o dichiarazione dellĠinteressato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per leggeÈ.

 

3.11

Poretti, Perduca

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        Ç2. LĠarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 364 del 1994  sostituito dal seguente:

        ĠĠArt. 3. – 1. Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento  di trecentosessantacinque giorni dalla data di presentazione della domandaĠĠÈ.

 

3.0.1

Li Gotti, Belisario, Pardi

Dopo lĠarticolo, aggiungere il seguente:

ÇArt. 3-bis.

(Norme per il contrasto e la prevenzione delle infiltrazioni criminali
nel settore degli appalti)

        1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) allĠarticolo 2, comma 4, dopo le parole: ĠĠdellĠambienteĠĠ aggiungere le seguenti: ĠĠ, alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafioseĠĠ;

            b) allĠarticolo 5, comma 5, dopo le parole: ĠĠdellĠeconomia e delle finanzeĠĠ inserire le seguenti: ĠĠdellĠinternoĠĠ;

            c) allĠarticolo 5, comma 5, dopo la lettera s-bis), aggiungere la seguente:

            ĠĠs-ter) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante lĠobbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nellĠesecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indaginiĠĠ;

            d) AllĠarticolo 38, comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

            ĠĠf-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa. Fornendo allĠautoritˆ giudiziaria ovvero ad altra autoritˆ che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. LĠesclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibiliĠĠ;

            e) allĠarticolo 135, comma 1, dopo le parole: ĠĠpassata in giudicatoĠĠ inserire le seguenti: ĠĠper uno o pi reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati allĠarticolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/Ce, nonchŽĠĠ;

            f) allĠarticolo 136, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        ĠĠ3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose  stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui allĠarticolo 5, lettera s-ter).ĠĠ;

            g) allĠarticolo 176, comma 3, lettera e) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: ĠĠIn ogni caso, lĠimpresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nellĠesecuzione dei lavori hanno lĠobbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo allĠautoritˆ giudiziaria ovvero ad altra autoritˆ che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine a eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, lĠaggiudicatario  escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e pu˜ essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento. Salva lĠazione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, pu˜ essere portato ad esecuzione in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili o urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettivitˆ;

            h) allĠarticolo 176, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

            ĠĠe-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e sub affidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilitˆ sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonchŽ di pagamenti in contanti per somme superiori ad euro 2000, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, lĠaggiudicatario  escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e pu˜ essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamentoĠĠÈ.

 

3.0.2

Lauro

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 3-bis.

(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

        1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre 1995 (accordi di Dayton), qualora non abbia giˆ acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dellĠarticolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91,  comunque considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale dellĠinteressato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi  nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo commal e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare giˆ nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.

        3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi l e 2 la perde se, durante la minore etˆ, acquista la cittadinanza di un altro statoÈ.

 

3.0.3

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 3-bis.

        1. AllĠarticolo 51, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396  aggiunto infine il seguente periodo: ĠĠNel caso in cui uno dei nubendi sia cittadino straniero  necessaria la presentazione di un documento atte stante la legittimitˆ del soggiorno nel territorio italianoĠĠÈ.

 

3.0.4

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 3-bis.

        1. AllĠarticolo 116, comma 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante lĠapprovazione del testo del codice civile, sono aggiunte infine le seguenti parole: ĠĠnonchŽ un documento attestante la legittimitˆ del soggiorno nel territorio italianoĠĠÈ.

 

Art. 4.

4.1

DĠAlia

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: ÇovveroÈ fino alla fine del periodo.

 

Art. 5.

5.1

Valditara, Balboni

Sostituire lĠarticolo con il seguente:

        ÇArt. 5. - (Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui). – 1. AllĠarticolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole: ĠĠo immobiliĠĠ sono soppresse;

            b) il secondo comma  sostituito dal seguente: ĠĠse il fatto  commesso su immobili, o su cose di interesse storico o artistico, ovvero sui mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da un mese fino ad un anno e della multa fino ad euro 1.032 e si procede dĠufficio.ĠĠ;

            c) dopo il secondo comma  aggiunto il seguente: ĠĠNei casi di recidiva, per le ipotesi di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione tre mesi fino a due anni e della multa fino ad euro 10.000.ĠĠ.

        2. AllĠarticolo 4, primo comma, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo il numero: ĠĠ639ĠĠ, sono inserite le seguenti parole: ĠĠprimo commaĠĠ.

        3. Chiunque venda bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di anni diciotto,  punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.È

 

5.2

Centaro

Sostituire lĠarticolo con il seguente:

        ÇArt. 5. - (Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui). – 1. AllĠarticolo 639 del codice penale il secondo comma  sostituito dal seguente: ĠĠSe il fatto  commesso:

            1) su cose di interesse storico o artistico ovunque ubicate;

            2) su immobili compresi nel perimetro dei centri storici;

            3) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale;

            4) su ogni altro immobile quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano;

        si applica la pena della reclusione fino a 1 anno o della multa fino a euro 1.032 e si procede dĠufficioĠĠÈ.

 

Art. 6.

6.0.1

Li Gotti, Belisario, Pardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 6-bis.

        1. AllĠarticolo 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, dopo le parole: ĠĠcontrolli di poliziaĠĠ aggiungere le seguenti:

        ĠĠarmi modesta capacitˆ offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti comunque denominati in grado di emettere scariche elettriche, compresi gli storditori, ovvero di nebulizzare liquidi o miscele irritanti, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipoĠĠ,È.

 

Art. 7.

7.1

Fioroni, Mauro Maria Marino

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        Ç1-bis. Chiunque, a fini di commercio, occupa abusivamente una porzione di suolo stradale superiore a quella prevista nella concessione di cui sia in possesso,  soggetto alla chiusura dellĠesercizio per un periodo non superiore a due giorni.È.

 

7.2

Boscetto

Sopprimere il comma 2.

 

7.3

Fioroni, Mauro Maria Marino

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        Ç3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nelle ipotesi in cui i regolamenti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico giˆ prevedano disposizioni specifiche applicabili alle suddette ipotesi.È

 

7.0.1

Li Gotti, Belisario, Pardi

Dopo lĠarticolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

        1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) allĠarticolo 1, primo comma, dopo le parole: Çin una stradaÈ, sono inserite le seguenti: Çordinaria oÈ;

            b) allĠarticolo 1-bis, primo comma, le parole: Çdepone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunqueÈ, sono soppresse.

        2. Ai comuni che abbiano adempiuto, ovvero vi provvedano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle previsioni di cui allĠarticolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,  assegnato, tenuto conto della consistenza e dellĠimpatto dei flussi turistici e della rilevanza del patrimonio culturale, un contributo straordinario volto ad assicurare la predisposizione di adeguate misure a tutela del decoro delle aree di valore monumentale, storico, artistico e archeologico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attivitˆ culturali, sentita la Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalitˆ per la ripartizione delle risorse, allĠapposito Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitivitˆ del turismo per un importo pari ad euro 8.000.000 per lĠanno 2008, ad euro 14.978.000 per lĠanno 2009 e ad euro 32.978.000 per lĠanno 2010. Al suddetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziomento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellĠambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al medesimo Ministero.

        3. AllĠarticolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ÇTutte le notificazioni sono sostituite con la pubblicazione per estratto del provvedimento da affiggersi alla casa comunale del luogo in cui  avvenuto il fatto ed alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Copia della pubblicazione , altres“, comunicata a mezzo lettera raccomandata allĠindirizzo eventualmente comunicato dellĠinteressato al momento della contestazione o nello scritto difensivo di cui allĠarticolo 18, primo commaÈ;

            b) dopo il sesto comma  aggiunto il seguente:

        ÇNei casi di cui al quinto comma, quando  effettuata la contestazione immediata, tutte le successive notificazioni possono essere sostituite dalla indicazione, recata in calce del verbale di contestazione o in fogli solidali ad esso, delle successive fasi del procedimento, dei relativi termini e delle facoltˆ di difesa.È.

 

Art. 8.

8.1

DĠAmbrosio

Sopprimere lĠarticolo.

 

8.2

Maritati, Bianco, Carofiglio, Latorre, Incostante, Della Monica, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, Adamo

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

        Ça) Dopo lĠarticolo 610  inserito il seguente:

        ĠĠArt. 610-bis. – (Impiego di minori nellĠaccattonaggio). – Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autoritˆ o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare,  punito con la reclusione fino a tre anni.

        La pena  della reclusione fmo a due anni nei casi in cui la persona offesa ha unĠetˆ compresa tra i quattordici e i diciotto anniĠĠÈ

8.3

DĠAlia

Al comma 1, lettera a), capoverso "art. 600-octies", aggiungere, in fine, le seguenti parole: ÇNel caso di impiego di minori sotto i tre anni, la pena  della reclusione da uno a cinque anniÈ.

 

8.4

Incostante, Bianco, Carofiglio, Latorre, Della Monica, Maritati, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, D'Ambrosio, Adamo

Al comma 1, lettera b), capoverso ÇArt. 602-bisÈ, allĠalinea, sostituire le parole: Çdi cui al primo comma deiÈ con le seguenti: Çprevisti daiÈ.

 

8.5

Maritati, Anna Maria Serafini, Della Monica, Carofiglio, Bianco, Latorre, Incostante, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Adamo

Al comma 1, lettera b), capoverso ÇArt. 602-bisÈ, dopo le parole: Çdel genitoreÈ, aggiungere, in fine, le seguenti: Ç, previa valutazione del Tribunale dei minorenni in ordine alla compatibilitˆ di tale pena con il superiore interesse del minoreÈ.

 

8.6

DĠAlia

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

        Çc-bis) allĠarticolo 609-decies, dopo le parole: ĠĠ600-quinquiesĠĠ, sono aggiunte le seguenti: ĠĠ600-octiesĠĠÈ.

 

8.0.1

Vizzini, Berselli, relatori

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

        1. AllĠarticolo 61, primo comma, del codice penale dopo il n. 11-bis  aggiunto il seguente:

        ĠĠ11-ter) lĠaver commesso il fatto ai danni di soggetti minori allĠinterno o nelle immediate vicinanze di scuole per lĠinfanzia e istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e gradoĠĠÈ.

 

8.0.2

Vizzini, Berselli, relatori

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

        1. AllĠarticolo 527 del codice penale, dopo il secondo comma,  aggiunto il seguente:

        ĠĠLa pena di cui al primo comma  aumentata da un terzo a due terzi, se il fatto  commesso in presenza di un minore ovvero nelle immediate vicinanze di scuole per lĠinfanzia o istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasportoĠĠ.È

 

8.0.3

Mauro, Bricolo, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 8-bis.

(Disposizioni in tema di risarcimento del danno a  favore del coniuge o convivente vittima del reato di violenza sessuale)

        1. AllĠarticolo 609-bis del codice penale, dopo il primo comma  inserita la seguente modificazione:

        ĠĠ 1-bis. Nel caso in cui il colpevole sia coniuge o convivente della vittima del reato il Giudice pu˜ condannarlo, in funzione della gravitˆ del reato commesso al risarcimento del danno ai sensi dellĠarticolo 185 del codice penale in misura pari al valore della casa di sua proprietˆ adibita ad uso comune.

        Il Giudice pu˜, altres“, disporre nel caso in cui la vittima del reato sia il coniuge o il convivente e il colpevole sia proprietario della casa di abitazione il sequestro della stessa ai sensi dellĠarticolo 189 del codice penale con il trasferimento della sua proprietˆ a favore della vittima una volta che sia intervenuta sentenza penale di condannaĠĠÈ.

 

8.0.4

Vizzini, Berselli, relatori

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

        1. AllĠarticolo 609-ter, comma primo, del codice penale, dopo il numero 5  aggiunto il seguente:

        ĠĠ5-bis) nei pressi di scuole per lĠinfanzia, istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico,ĠĠÈ.

 

8.0.5

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 8-bis.

        1. AllĠarticolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole ĠĠreclusione fino a tre anniĠĠ sono sostituite dalle seguenti parole: ĠĠreclusione da due a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 100.000ĠĠ;

            b) il quarto comma  sostituito dal seguente:

        ĠĠ4. La pena  della reclusione da cinque a otto anni e della multa da euro 20.000 a euro 200.000, e si procede dĠufficio, se il fatto  commesso con violenza sulle cose, minaccia o violenza alle persone, ovvero se il colpevole  palesemente armatoĠĠ.È.

 

8.0.6

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 8-bis.

(Disposizioni concernenti il reato di furto in abitazione e di rapina)

        1. AllĠarticolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole ĠĠreclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1032ĠĠ sono sostituite dalle seguenti parole: ĠĠreclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000ĠĠ;

            b) al terzo comma, le parole ĠĠreclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549ĠĠ sono sostituite dalle seguenti parole: ĠĠreclusione da cinque a dodici anni e con la multa da euro 20.000 a euro 200.000ĠĠ.

        2. AllĠarticolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole ĠĠreclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065ĠĠ sono sostituite dalle seguenti parole: ĠĠreclusione da otto a dodici anni e della multa da euro 50.000 a euro 150.000ĠĠ;

            b) al terzo comma, le parole ĠĠreclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098ĠĠ sono sostituite dalle seguenti parole: ĠĠreclusione da dieci a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro 250.000.ĠĠÈ.

 

8.0.7

Vizzini, Berselli, relatori

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

        1. AllĠarticolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8,  inserito il seguente:

        ĠĠ8-bis. La pena  della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1549 se il reato  aggravato da una o pi delle circostanze previste allĠarticolo 625, primo comma, se ricorre una o pi delle circostanze indicate allĠarticolo 61, ovvero se il fatto  commesso allĠinterno di mezzi di pubblico trasporto, nei pressi di istituti di credito, agenzie finanziarie, uffici postali, sportelli automatici adibiti allĠerogazione di danaro, ovvero di luoghi destinati allĠesercizio del culto religiosoĠĠÈ.

 

8.0.8

Vizzini, Berselli, relatori

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

        1. AllĠarticolo 628, secondo comma, del codice penale dopo il n. 3  aggiunto il seguente:

        ĠĠ3-bis) se il fatto  commesso allĠinterno di mezzi di pubblico trasporto, nei locali o nei pressi di istituti di credito, agenzie finanziarie, uffici postali, sportelli automatici adibiti allĠerogazione di danaro, ovvero di luoghi destinati allĠesercizio del culto religiosoĠĠÈ.

 

8.0.9

Vizzini, Berselli, relatori

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

        1. AllĠarticolo 640 del codice penale, secondo comma, dopo il n. 2  aggiunto il seguente:

    ĠĠ2-bis) se il fatto  commesso abusando delle condizioni di ridotta capacitˆ della persona offesa in relazione allĠetˆ, ingenerando nella stessa il convincimento che la prestazione richiesta sia imposta, dovuta o comunque necessaria per la conservazione o il miglioramento delle proprie condizioni di vita individuali o socialiĠĠÈ.

 

8.0.10

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 8-bis.

        1. AllĠarticolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la lettera e)  sostituita dalla seguente:

                ĠĠe) delitto di violazione di domicilio previsto dallĠarticolo 614, quarto comma, delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dallĠarticolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dallĠarticolo 625, primo comma, numeri 2), 3). 4). e 5);ĠĠÈ.

 

8.0.11

Vizzini, Berselli, relatori

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 8-bis.

(Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895)

        1. Alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, lĠarticolo 4  sostituito dal seguente:

        ĠĠArt. 4. – 1. La pena  aumentata se il fatto  commesso da due o pi persone o in luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato ovvero nelle immediate vicinanze di scuole per lĠinfanzia o di istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasportoĠĠÈ.

 

8.0.12

Vizzini, Berselli, relatori

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 8-bis.

(Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110)

        1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, allĠarticolo 4, lĠultimo comma  sostituito dal seguente:

        ĠĠLa pena  raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai commi precedenti sono usati al fine di compiere reati, ovvero nelle immediate vicinanze di scuole per lĠinfanzia o istituti di istruzione e di formazione di ogni ordine e grado, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto. LĠaumento non si applica quando lĠuso stesso costituisce unĠaggravante specifica per il reato commessoĠĠ.È

 

8.0.13

Anna Maria Serafini, Maritati, Bianco, Carofiglio, Latorre, Incostante, Della Monica, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Adamo

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 8-bis.

(Tutela della salute del minore straniero)

        1. Dopo lĠarticolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  inserito il seguente:

        ĠĠArt. 35-bis. - (Diritto del minore alla salute) – 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 34 e 35, il minore straniero presente sul territorio nazionale ha diritto di usufruire delle prestazioni mediche pediatri che a prescindere dalla condizione di regolaritˆ del soggiorno e dallĠiscrizione al Servizio sanitario nazionaleĠĠ.

        2. Agli oneri derivanti dallĠattuazione del presente articolo, valutati in euro 12.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellĠambito dellĠunitˆ previsionale di base ĠĠOneri comuni di parte correnteĠĠ, istituita nellĠambito del programma ĠĠFondi di riserva e specialiĠĠ, dello stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze  autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancioĠĠÈ.

 

Art. 9.

9.1

Casson, Bianco, Maritati, Livi Bacci, Carofiglio, Incostante, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Micheloni, Chiurazzi

Sopprimere lĠarticolo.

 

9.2

DĠAlia

Sopprimere lĠarticolo.

 

9.3

Poretti, Perduca

Sopprimere lĠarticolo.

 

9.4

Li Gotti, Belisario, Pardi

Sopprimere lĠarticolo.

 

9.5

Li Gotti, Belisario, Pardi

Sostituire lĠarticolo con il seguente:

ÇArt. 9.

        1. LĠarticolo 495 del codice penale  sostituito dal seguente:

        ĠĠArt. 495. – (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale o allĠautoritˆ giudiziaria sullĠidentitˆ o su qualitˆ personali proprie o di altri). – Chiunque, a seguito di espressa richiesta, dichiara o attesta falsamente a un pubblico ufficiale nellĠesercizio delle funzioni o del servizio, ovvero in un atto pubblico, la propria identitˆ o stato o altre qualitˆ della propria o dellĠaltrui persona  punito con la reclusione da uno a sei anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, ovvero se la falsa dichiarazione sulla propria identitˆ, sul proprio stato o sulle proprie qualitˆ personali  resa da un imputato allĠautoritˆ giudiziaria o ad autoritˆ da essa delegata, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale  iscritta sotto falso nomeĠĠ.

        2. Dopo lĠarticolo 496 del codice penale  aggiunto il seguente:

        ĠĠArt. 496-bis. – (Rifiuto di collaborazione in ordine allĠidentificazione propria o di altri). – Chiunque, fuori dai casi indicati dagli articoli precedenti, interrogato sullĠidentitˆ, sullo stato o su altre qualitˆ della propria o dellĠaltrui persona da un pubblico ufficiale o da persona incaricata di un pubblico servizio, nellĠesercizio delle funzioni o del servizio, non collabora alla propria o allĠaltrui identificazione  punito con la reclusione da uno a due anniĠĠ.

        3. AllĠarticolo 381, comma 2, del codice di procedura penale  aggiunta, in fine, la seguente lettera:

        ĠĠm-quinquies) rifiuto di collaborazione in ordine allĠidentificazione propria o di altri e false dichiarazioni sullĠidentitˆ o su qualitˆ personali proprie o di altri, previsti dagli articoli 496 e 496-bis del codice penaleĠĠ.

        3. Dopo il comma 2 dellĠarticolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

        ĠĠ2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 e 583-bis dei codice penale o per uno dei delitti previsti dallĠarticolo 380 dei codice di procedura penale, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, quando siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero od apolide ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumitˆ, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autoritˆ, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma 1 per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

        2-ter. Con la proposta o il parere di cui al comma 2-bis, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravitˆ ed attualitˆ del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minori, il permesso di soggiorno di cui al comma 2-bis  esteso ai figli minori dello straniero o apolide vittima della violenza familiareĠĠÈ.

 

9.6

Incostante, Casson, Bianco, Maritati, Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi

Sostituire lĠarticolo con il seguente:

ÇArt. 9.

(Fondo per il finanziamento dei premi di produttivitˆ
alle forze dellĠordine)

        1. Presso il Ministero dellĠinterno  istituito il ĠĠFondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttivitˆ alle forze dellĠordineĠĠ, destinato a finanziare, con le risorse previste dallĠarticolo 20, i premi di produttivitˆ per le forze dellĠordine impegnate in operazioni e attivitˆ di prevenzione e contrasto della criminalitˆ organizzata.

        2. Il Ministro dellĠinterno  autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per lĠattuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, recante anche la disciplina di riparto delle risorse appositamente stanziateÈ.

        Conseguentemente, al comma 1 dellĠart. 20 sopprimere le parole da: ÇdestinatiÈ sino a: Çed espulsioneÈ.

 

9.7

Casson, Bianco, Incostante, Maritati, Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi

Sostituire lĠarticolo con il seguente:

ÇArt. 9.

(Fondo per il finanziamento dei premi di produttivitˆ
alle forze dellĠordine)

        1. Presso il Ministero dellĠinterno  istituito il ĠĠFondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttivitˆ alle forze dellĠordineĠĠ, destinato a finanziare, con le risorse previste dallĠarticolo 20, i premi di produttivitˆ per le forze dellĠordine.

        2. Il Ministro dellĠinterno  autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per lĠattuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, recante anche la disciplina di riparto delle risorse appositamente stanziateÈ.

        Conseguentemente, al comma 1 dellĠart. 20 sopprimere le parole da: ÇdestinatiÈ sino a: Çed espulsioneÈ.

 

9.8

Casson, Bianco, DĠAmbrosio, Latorre, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Incostante, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi

Sostituire lĠarticolo con il seguente:

ÇArt. 9.

(Fondo per le indagini in materia di criminalitˆ organizzata)

        1. Presso il Ministero dellĠinterno  istituito il ÇFondo per le indagini in materia di criminalitˆ organizzataÈ, destinato allĠacquisto di risorse e mezzi per lĠespletamento di indagini di polizia giudiziaria in materia di criminalitˆ organizzata.

        2. Il Ministro dellĠinterno  autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per lĠattuazione delle disposizioni di cui al presente articoloÈ.

        Conseguentemente, al comma 1 dellĠart. 20 sopprimere le parole da: ÇdestinatiÈ sino a: Çed espulsioneÈ.

 

9.9

Lauro, Fazzone

Al comma 1, capoverso ÇArt. 12-bisÈ sostituire il comma 1 con il seguente:

        Ç1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,  punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni lo straniero che al momento dellĠingresso nel territorio nazionale risulti sprovvisto dei necessari titoli autorizzativi, quando lĠingresso non avvenga in presenza delle condizioni previste dal comma primo dellĠarticolo 19 o comunque per un giustificato motivo. In ogni caso il respingimento esclude la sussistenza del reatoÈ.

 

9.10

Pistorio

Al comma 1, capoverso ÇArt. 12-bis.È, sostituire il  comma 1 con il seguente:

        ÇArt. 12-bis. – (Ingresso illegale nel territorio dello Stato) – 1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,  punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni lo straniero che al momento dellĠingresso nel territorio nazionale risulti sprovvisto dei necessari titoli autorizzativi, quando lĠingresso non avvenga in presenza delle condizioni previste dallĠart. 19, comma 1, o comunque per un giustificato motivo. In ogni caso il respingimento esclude la sussistenza del reatoÈ.

 

9.11

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, capoverso, ÇArt. 12-bisÈ, dopo la parola: ÇStatoÈ inserire le seguenti: Ço vi soggiorniÈ.

 

9.12

Incostante, Bianco, Casson, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Latorre, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi

Al comma 1, capoverso ÇArt. 12-bisÈ, sostituire le parole: Çin violazione delleÈ con le seguenti: Çviolando intenzionalmente leÈ.

 

9.12a

Lauro, Fazzone

Al comma 1, capoverso, ÇArt. 12-bisÈ aggiungere infine il seguente periodo: ÇSalvo che il fatto costituisca pi grave reato,  punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni lo straniero che al momento dellĠingresso nel territorio nazionale risulti sprovvisto dei necessari titoli autorizzativiÈ.

 

9.12b

Lauro, Fazzone

Al comma 1, capoverso, ÇArt. 12-bisÈ, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ÇIn ogni caso il respingimento esclude la sussistenza del reatoÈ.

 

9.13

Casson, Bianco, Latorre, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Incostante, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi

Al comma 1, capoverso ÇArt. 12-bisÈ, sopprimere le parole da: Ǐ obbligatorioÈ sino a: Çdel fatto eÈ.

 

9.14

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, capoverso ÇArt. 12-bisÈ, sopprimere le parole: Ǐ obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto eÈ.

 

9.15

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, capoverso ÇArt. 12-bisÈ, dopo le parole: Çarresto dellĠautore del fattoÈ aggiungere le seguenti: Ç ad eccezione del caso in cui questi abbia diritto a protezione internazionale ai sensi dellĠarticolo 31 comma 1 della convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.È.

 

9.16

Casson, Bianco, Maritati, Incostante, Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Latorre, Adamo, Chiurazzi

Al comma 1, capoverso ÇArt. 12-bisÈ, sostituire il comma 3 con i seguenti:

        Ç3. Fermo quanto disposto dagli articoli 13, comma 2-bis e 19, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, quando non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dellĠarticolo 163 del codice penale, pu˜ sostituire la pena con la misura dellĠespulsione con divieto di reingresso nel territorio dello Stato, per un periodo compreso tra cinque e dieci anni.

        3-bis. LĠespulsione di cui al comma 3  eseguita dal questore anche se la sentenza non  irrevocabile, secondo le modalitˆ di cui allĠarticolo 13, comma 4.

        3-ter. Se lo straniero espulso a norma del comma 3 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 3, la sanzione sostitutiva  revocata dal giudice competenteÈ.

 

9.17

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, capoverso ÇArt. 12-bisÈ, al comma 3 inserire le seguenti parole: Çdopo averne valutata la pericolositˆ socialeÈ.

 

9.18

Saia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        Ç1-bis. In attesa della ridefinizione per il 2009-2011 dei limiti pro die e pro capite dei contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, come ridefiniti ai sensi del comma 1, i contratti con scadenza nel 2008, che giˆ comportano un minore costo di almeno il 20 per cento sul limite pro die e pro capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dellĠinterno previsto dallĠarticolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati a paritˆ di oneri per un ulteriore triennio, a paritˆ di condizioni di assistenza per gli immigrati.È.

 

9.19

Saia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        Ç1-bis. I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, come ridefiniti ai sensi del comma 1, con scadenza nel 2008, sono rinnovati, a paritˆ di condizioni di assistenza per gli immigrati, con un ribasso di costo di almeno il 5 per cento sul limite pro die e pro capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dellĠinterno previsto dallĠarticolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I contratti in essere che giˆ rispettano tale condizione sono prorogati a paritˆ di oneri per un ulteriore triennio.È.

 

9.20

Saia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        Ç1-bis. I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, come ridefiniti ai sensi del comma 1, con scadenza nel 2008, che giˆ comportano un minore costo di almeno il 20 per cento sul limite pro-die e pro-capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dellĠinterno previsto dallĠarticolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati a paritˆ di oneri per un ulteriore triennio, a paritˆ di condizioni di assistenza per gli immigratiÈ.

 

9.0.1

Lumia, Carofiglio, De Sena, Casson, Bianco, Incostante, Latorre, Maritati, Chiurazzi, DĠambrosio, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 9-bis.

(Modifiche allĠarticolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

        1. AllĠarticolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 2, le parole: ĠĠanche a richiesta del Ministro dellĠinterno, il Ministro della giustizia,ĠĠ, sono sostituite dalle seguenti: ĠĠa richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale che ha giurisdizione sul luogo di dimora del detenuto precedente alla carcerazione, ovvero del Ministro dellĠinterno, il Ministro della giustiziaĠĠ; lĠultimo periodo  sostituito dal seguente: ĠĠLa sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i potenziali collegamenti che lĠassociazione di cui al periodo precedente attraverso la sua operativitˆ  in grado di stabilire con il detenutoĠĠ;

            b) Il comma 2-bis  sostituito dal seguente:

        ĠĠ2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia sentiti sempre il procuratore distrettuale ed il procuratore nazionale antimafia. é onere degli organi di polizia centrali e di quelli specializzati nellĠazione di contrasto alla criminalitˆ organizzata, fornire le necessarie informazioni utili allĠistruttoria, anche attraverso uffici interforze appositamente costituiti con la partecipazione della polizia penitenziaria; i provvedimenti medesimi hanno vigore fino a quattro anni e sono prorogabili per periodi successivi pari a due, salvo che non siano cessate le esigenze di prevenzione ovvero non risulti, da concreti elementi, che il detenuto abbia interrotto i rapporti con lĠorganizzazione o che la stessa abbia cessato di esistere senza confluenze in altre compagini criminali. Il decorso del tempo non pu˜ considerarsi elemento da cui desumere lĠinterruzione o la cessazioneÈ;

            c) Il comma 2-ter  abrogato;

            d) al comma 2-quater sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) allĠalinea, alle parole: ĠĠla sospensioneĠĠ sono preposte le seguenti: ĠĠi detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti allĠinterno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in regioni insulari, ovvero comunque allĠinterno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dellĠistituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziariaĠĠ. Nel primo periodo le parole: ĠĠpu˜ comportareĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠprevedeĠĠ;

        2) aIla lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nel primo periodo, le parole: ĠĠin numero non inferiore a uno e non superiore a dueĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠnel numero di unoĠĠ;

            b) nel terzo periodo le parole: ĠĠi colloqui possono essereĠĠ, sono sostituite dalle seguenti: ĠĠi colloqui vengonoĠĠ e alle parole: ĠĠpu˜ essere autorizzatoĠĠ sono preposte le seguenti: ĠĠsolo per coloro che non effettuano colloquiĠĠ;

            c) al terzo periodo, dopo le parole: ĠĠsottoposto, comunque, a registrazione.È, sono inserite le seguenti: ĠĠI colloqui sono comunque videoregistratiĠĠ;

            d) allĠultimo periodo, dopo le parole: ĠĠnon si applicano ai colloqui con i difensoriĠĠ sono aggiunte, in fine, le seguenti: ĠĠcon i quali potrˆ effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiariĠĠ;

        3) nella lettera f) le parole: ĠĠcinque personeĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠquattro personeĠĠ e le parole: ĠĠquattro oreĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠdue oreÈ; dopo le parole: ĠĠdellĠarticolo 10ĠĠ sono aggiunte, in fine, le seguenti: ĠĠsaranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilitˆ di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialitˆ, scambiare oggetti e cuocere cibiÈ;

            e) al comma 2-quinquies il secondo periodo  sostituito dal seguente: ĠĠil reclamo  presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso  competente a decidere il tribunale competente per le misure di prevenzione personali del luogo ove ha sede il procuratore distrettuale determinato ai sensi del comma 2 determinato ai sensi del comma 2; lĠultimo periodo  soppressoĠĠ;

            f) al comma 2-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) nel primo periodo, le parole Çarticoli 666 e 667ĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠarticolo 127ĠĠ e le parole: ĠĠe sulla congruitˆ del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2ĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠper la partecipazione del detenuto allĠudienza sin applicano le norme sulle videoconferenze previste dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioniĠĠ;

        2) il secondo periodo  sostituito dal seguente: ĠĠil detenuto, lĠinternato o il difensore, il procuratore nazionale, il procuratore distrettuale possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso lĠordinanza del tribunale per violazione di leggeĠĠ;

        3) Gli ultimi due periodi sono soppressiÈ.

 

9.0.2

Lumia, Carofiglio, De Sena, Casson, Bianco, Incostante, Latorre, Maritati, Chiurazzi, DĠambrosio, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

        ÇArt. 9-bis.

(Obbligo di denuncia del reato di estorsione per gli operatori economici
e nellĠambito del sistema degli appalti)

        1. LĠesercente unĠattivitˆ imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che, avendo subito una estorsione, anche tentata, non ne fa immediatamente denuncia nelle forme e con i modi di cui allĠarticolo 333 del codice di procedura penale,  sottoposto per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni ad una o pi delle seguenti sanzioni amministrative:

            a) divieto di concludere contratti e relativi subcontratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, e risoluzione di diritto dei contratti in corso di esecuzione;

            b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e lĠeventuale revoca di quelli giˆ concessi.

        2. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo, e comunque entro dieci giorni, al Prefetto del luogo dove si svolge lĠattivitˆ economica.

        3. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, il Prefetto, se ritiene fondato lĠaccertamento adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sŽ o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata. Nel caso in cui lĠinteressato si avvalga delle facoltˆ previste dallĠarticolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente allĠorgano che ha effettuato la segnalazione, contestualmente allĠordinanza con cui viene ritenuto fondato lĠaccertamento, da adottare entro 120 giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dellĠaudizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalitˆ indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta lĠirrogazione delle sanzioni di cui al comma 1.

        4. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi precedenti pu˜ essere fatto uso soltanto ai fini dellĠapplicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo, salva lĠipotesi in cui costituiscano reato.

        5. LĠinteressato pu˜ chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona nel caso in cui gli atti riguardino pi persone, lĠinteressato pu˜ ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua posizione.

        6. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1, che ha effetto dal momento della notifica allĠinteressato, pu˜ essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al tribunale. Copia del decreto  contestualmente inviata al questore.

        7. Se per il fatto previsto dal comma 1 ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrˆ, per il futuro, dal commetterlo nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto pu˜ definire il procedimento con il formale invito allĠinteressato ad adottare un comportamento conforme alla legge, avvertendolo delle conseguenze a suo danno.

        8. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di condanna per il reato di favoreggiamento.

        9. La denuncia di cui al comma 1 inibisce per cinque anni da essa, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale e limitatamente alle attivitˆ di impresa e di lavoro autonomo, lĠesercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dei poteri di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ed esclude lĠapplicabilitˆ delle presunzioni di cessioni e di acquisti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

        10. Ai soggetti di cui al comma 1 che denunciano fatti di estorsione subita  riconosciuta, per tre anni, la esenzione totale dellĠIRAP, dellĠICI sugli immobili utilizzati per lĠattivitˆ di impresa e di tutte le imposte comunali e la sospensione dei ruoli esattoriali.

        11. I contratti di appalto si intendono risolti di diritto nel caso in cui nel corso dellĠesecuzione si accerti che lĠimpresa sia stata vittima di estorsioni, o di imposizione di mezzi, uomini ed attrezzature da parte della criminalitˆ, senza avere denunciato tali fatti alla magistratura o alle forze dellĠordine.

        12. Nelle gare di appalto regolamentate dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, la ditta aggiudicataria  obbligata ad aprire un apposito conto corrente dedicato esclusivamente allĠappalto, in cui confluiranno tutti i mandati in favore dellĠimpresa e i pagamenti effettuati dalla stessa durante tutta la fase di esecuzione dellĠappalto. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rimarrˆ inadempiente in relazione al predetto obbligo, il contratto si intenderˆ risolto di dirittoÈ.

           13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11, valutato in  euro 7.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unitˆ previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma  "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze  autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

 

9.0.3

Li Gotti, Belisario, Pardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente

ÇArt. 9-bis.

(Modifiche della disciplina in tema di repressione della tratta di persone)

        1. Dopo lĠarticolo 10 della legge 11 agosto 2003 n. 228  inserito il seguente:

        ÇArt. 10-bis. 1. Per i delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, comma 6, codice penale le pene sono diminuite fino alla metˆ nei confronti dellĠimputato che si adopera per evitare che lĠattivitˆ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente lĠautoritˆ di polizia o lĠautoritˆ giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lĠindividuazione e la cattura di uno o pi autori dei reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

        2. AllĠarticolo 13, comma 5, ultimo periodo del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, e successive modificazioni dopo le parole: ĠĠoltre che misure straordinarie eventualmente necessarieĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠ, ivi compreso il rilascio di permesso di soggiorno, anche ai fini del ricongiungimento familiareĠĠ.

        3. NellĠarticolo 416, comma 6, del codice penale, le parole: ĠĠ600, 601 e 602ĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠ600, 601 e 602 del codice penale, e 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286ĠĠÈ.

 

 

 

9.0.5

Saltamartini, Benedetti Valentini, Delogu, De Eccher, Scotti, Scarpa Bonazza Buora, Allegrini, Vicari, Fluttero, De Angelis, Malan

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 9-bis.

        1. Dopo lĠarticolo 72 del codice di procedura penale,  inserito il seguente:

        Ç Art.72-bis. - (Revoca dellĠordinanza di sospensione dellĠimputato espulso). – 1. Il Giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento nei confronti dellĠimputato in stato di libertˆ che sia stato espulso in esecuzione di sentenza di condanna irrevocabile. La sospensione  revocata ove si accerti lĠavvenuto reingresso illegale, anche temporaneo, nel territorio dello Stato Ovvero sia emessa ordinanza di custodia cautelare.

        2. Per reati relativi ai procedimenti in corso, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione,  consentito allĠimputato di richiedere anche in grado di appello lĠapplicazione della pena dellĠespulsione alle condizioni di cui allĠarticolo 444ĠĠÈ.

 

9.0.6

Saltamartini, Benedetti Valentini, Delogu, De Eccher, Scotti, Scarpa Bonazza Buora, Allegrini, Vicari, Fluttero, De Angelis

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 9-bis.

        1. Dopo lĠarticolo 495-ter del codice penale,  inserito il seguente:

        ĠĠArt. 495-quater. – Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato senza essere munito di un valido documento di identitˆ ovvero che essendone in possesso lo sopprime, lo distrugge, lo disperde, lo altera in tutto o in parte o si rifiuta di esibirlo a richiesta dellĠautoritˆ di polizia,  punito con la reclusione da uno a quattro anniĠĠÈ.

 

9.0.7

Il Governo

Dopo lĠarticolo,  aggiunto il seguente:

ÇArt. 9-bis.

(Poteri di accesso ad accertamento del prefetto)

        1. Al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, ĠĠDisposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafiaĠĠ sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ĠĠ, nonchŽ disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalitˆ organizzataĠĠ;

            b) dopo lĠarticolo 5  aggiunto il seguente:

        Ç5-bis. - 1. Per lĠespletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto pu˜ disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate allĠesecuzione di lavori pubblici, avvalendosi a tal fine dei gruppi interforze di cui allĠarticolo 5, comma 3 del D.M. 14 marzo 2003.

        2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dellĠarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dallĠentrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e lĠinnovazione, di concerto con il Ministro dellĠinterno, il Ministro della giustizia ed il Ministro per lo sviluppo economico, sono definite, nel quadro delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 252, le modalitˆ di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1ĠĠÈ.

 

9.0.8

Il Governo

Dopo lĠarticolo, aggiungere il seguente:

ÇArt. 9-bis.

(Modifica al decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982 n. 726)

        1. Al comma 4 dellĠarticolo 1 del decreto legge 6 giugno 1982, n. 629 convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 e ulteriormente integrato dalla legge 15 novembre 1988 n. 486 sostituire le parole: ĠĠbanche, istituti di credito pubblici e privati, societˆ fiduciarie e presso ogni altro istituto o societˆ che esercita la raccolta del risparmio o lĠintermediazione finanziariaĠĠ con le seguenti: ĠĠe i soggetti, di cui al Capo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231ĠĠÈ.

 

Art. 10.

10.1

Li Gotti, Belisario, Pardi

Sostituire lĠarticolo con il seguente:

        Ç1. AllĠarticolo 10, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, dopo le parole: ĠĠprocedura penaleĠĠ, aggiungere, in fine, le seguenti: ĠĠovvero di uno dei reati di cui allĠarticolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356ĠĠÈ.

 

10.2

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo il comma 1,aggiungere il seguente:

        Ç1-bis. La rubrica della legge 31 maggio 1965, n. 575, ĠĠDisposizioni contro la mafiaĠĠ  modificata come segue: ĠĠDisposizioni contro le organizzazioni criminali di stampo mafioso, anche straniereĠĠÈ.

 

10.0.1

Vizzini, Berselli, relatori

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 10-bis.

(Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale
in tema di misure cautelari personali)

        1. AllĠarticolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: ĠĠallĠarticolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare lĠattivitˆ delle associazioni previste dallo stesso articoloĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠallĠarticolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penaleĠĠÈ.

 

10.0.2

Lumia, Carofiglio, De Sena, Casson, Bianco, Incostante, Latorre, Maritati, Chiurazzi, DĠambrosio, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 10-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423)

        AllĠarticolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, al quarto comma, dopo le parole: ĠĠ sottrarsi ai controlli di polizia,ĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠarmi a modesta capacitˆ offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti comunque denominati in grado di emettere scariche elettriche, tra i quali gli storditori, ovvero di nebulizzare liquidi o miscele irritanti, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo,ĠĠÈ.

 

10.0.3

Boscetto, Mugnai

Dopo lĠarticolo, aggiungere il seguente:

ÇArt. 10-bis.

        1. Alla legge 31 maggio 1965 n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma dellĠarticolo 2-bis, dopo le parole: ĠĠIl procuratore della RepubblicaĠĠ, sono inserite le seguenti: ĠĠdi cui allĠarticolo 2, comma 1ĠĠ;

            b) al secondo comma dellĠarticolo 2-ter: dopo le parole: ĠĠIl procuratore della RepubblicaĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠdi cui allĠarticolo 2, comma 1ĠĠ;

            c) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: ĠĠdel procuratore della RepubblicaĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠdi cui allĠarticolo 2, comma 1ĠĠ;

            d) allĠarticolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: ĠĠsu richiesta del procuratore della RepubblicaĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠdi cui allĠarticolo 2, comma 1È;

            e) allĠarticolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: ĠĠsu richiesta del procuratore della RepubblicaĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠdi cui allĠarticolo 2, comma 1È.

 

Art. 11.

11.0.1

Vizzini, Berselli, relatori

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 11-bis.

(Trasferimento dei beni confiscati alla criminalitˆ organizzata)

        1. Entro 90 giorni dallĠentrala in vigore della presente legge, il Prefetto trasferisce al patrimonio del Comune, della Provincia e della Regione, i singoli beni immobili utilizzati da tali Enti per fini istituzionali o sociali, anche se costituenti il patrimonio di una azienda definitivamente confiscata alla criminalitˆ organizzata.

        2. Il Prefetto, a fronte del pagamento di eventuali rate di mutuo gravanti sui singoli immobili inclusi nel patrimonio aziendale, ne determina gli oneri a carico di ogni singolo cespite in proporzione al valore della unitˆ immobiliare da trasferire e delle rate di mutuo residue.

        3. Agli oneri derivanti dallĠapplicazione del presente articolo si provvede con le risorse del fondo istituito presso le Prefetture ai sensi dellĠarticolo 2-duodecies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575È.

 

11.0.2

Boscetto, Mugnai

Dopo lĠarticolo, aggiungere il seguente:

ÇArt. 11-bis.

        1. Al comma 2-ter dellĠarticolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, le parole ĠĠper un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reatoĠĠ sono sostituite dalla seguenti ĠĠper un valore equivalente alla sproporzione accertataĠĠÈ.

 

11.0.3

Pastore

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 11-bis.

(Modifiche al decreto-legge 21 marzo 1978, convertito, con modificazioni
dalla legge 18 maggio 1978, n. 191)

        1. AllĠarticolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 18 maggio 78, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1  aggiunto il seguente:

        ĠĠ1-bis. In caso di cessione a titolo oneroso in favore di straniero, il cedente ha lĠobbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma, anche se la cessione ha per oggetto immobile diverso da quelli indicati in detto primo comma ed anche se fatta per un periodo inferiore ai trenta giorni.ĠĠ;

            b) dopo il comma 3  aggiunto il seguente:

        ĠĠ3-bis. Nel caso di cessione effettuata con atto notatile alla comunicazione provvede il notaio.ĠĠ;

            c) dopo il comma 4  aggiunto il seguente:

        ĠĠ4-bis. Il cedente che ometta la comunicazione prevista nel comma 1-ĠĠbis, salvo che il fatto costituisca pi grave reato,  punito con la reclusione da ... mesi a ... anni, qualora risulti che lo straniero sia irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al momento della cessione. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dellĠimmobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento dellĠattivitˆ di repressione e prevenzione dei reati in materia di prevenzione clandestina.ĠĠÈ.

 

Art. 12.

12.1

Li Gotti, Belisario, Pardi

Sopprimere l'articolo.

 

12.2

Li Gotti, Belisario, Pardi

Sostituire lĠarticolo con il seguente:

ÇArt. 12.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

        1. Agli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis e 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole ĠĠprocuratore della RepubblicaĠĠ, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: ĠĠdi cui allĠarticolo 2, comma 1ĠĠÈ.

 

12.3

Boscetto, Mugnai

Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modifiche:

            a) dopo la parola ÇdisgiuntamenteÈ aggiungere le seguenti: Çnei confronti dei soggetti di cui allĠarticolo 1 anche in assenza dellĠattualitˆ della pericolositˆ socialeÈ;

            b) al secondo periodo dopo le parole Çin caso di morte del soggettoÈ aggiungere la parola Çproponendo oÈ.

 

12.0.1

Boscetto, Mugnai

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 12-bis.

        1. Al comma 1 dellĠarticolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55 dopo le parole ĠĠappositi registriĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠ, anche informatici,ĠĠ, nonchŽ dopo le parole ĠĠprocedimenti di prevenzione.ĠĠ  inserito il seguente alinea ĠĠNei registri viene curata lĠimmediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Dia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio degli accertamenti disposti ai fini dellĠesercizio del potere di proposta di misura personale e patrimoniale loro spettanteĠĠÈ.

 

Art. 13.

13.1

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, capoverso ÇArt. 2-quaterÈ dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

            Çc-bis) su azioni e quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con lĠannotazione nei libri sociali e lĠiscrizione nel registro delle imprese.

            c-ter) su strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nellĠapposito conto tenuto dallĠintermediario ai sensi dellĠarticolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, applicando lĠarticolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001 n. 210È.

 

13.0.1

Il Governo

Dopo lĠarticolo inserire il seguente:

ÇArt. 13-bis.

(Conservazione e amministrazione dei beni sequestrati)

        1. AllĠarticolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1  aggiunto il seguente:

        Ç1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o societˆ sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dellĠarticolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 marzo 1965, n. 575 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziarioÈ.

 

Art. 14.

14.1

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, capoverso "3-ter", dopo la parola: ÇassegnazioneÈ inserire le seguenti: Çe non sia individuata, sulla base della normativa vigente e comunque entro i successivi sessanta giorni, altra possibilitˆ di cessione a fini di utilitˆ sociale particolarmente rilevanteÈ.

 

Art. 15.

15.1

DĠAlia

Sostituire lĠarticolo con il seguente:

ÇArt. 15.

(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose)

        1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) sostituire lĠarticolo 2-decies con il seguente:

        ÇArt. 2-decies. – (Procedimento per la destinazione dei beni confiscati). – 1. Alla destinazione dei beni confiscati provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato.

        2. Ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, il Prefetto comunica immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Presidente della regione e della provincia, nonchŽ al sindaco del comune ove si trova il bene, lĠavvenuta acquisizione al patrimonio dello Stato del bene confiscato. DellĠacquisizione viene altres“ data notizia sul sito internet dellĠAgenzia del Demanio e del Ministero dellĠinterno. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, presentare istanza di assegnazione dei beni.

        3. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il prefetto adotta il provvedimento di destinazione dei beni confiscati, acquisiti i pareri dellĠAgenzia del Demanio, del sindaco del comune ove si trova il bene, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore nazionale antimafia e sentito, ove necessario, lĠamministratore del bene, sulla base della stima del valore dei beni quale risultante dal rendiconto di gestione dellĠamministratore giudiziario ovvero sulla base di stima effettuata dallĠAgenzia del Demanio. Tale termine pu˜ essere prorogato per una sola volta per non pi di tre mesi in caso di oggettiva difficoltˆ a determinare il valore dei beni ovvero in presenza di compendi confiscati di particolare rilevanza. Ai pareri si applica lĠarticolo 16, commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

        4. Ai fini di una pronta adozione del provvedimento di destinazione, il prefetto pu˜ convocare a conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

        5. Anche prima dellĠemanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dellĠarticolo 823 del codice civile.È;

            b) sostituire lĠarticolo 2-undecies con il seguente:

        ÇArt. 2-undecies. – (Destinazione delle somme e dei beni immobili). – 1. Dopo la confisca lĠamministratore versa nel Fondo di cui al comma 5:

            a) le somme di denaro confiscate;

            b) le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati e i titoli. Se la procedura di vendita risulta antieconomica, con provvedimento del prefetto  disposta la cessione gratuita ad associazioni di beneficenza e assistenza di rilievo nazionale o internazionale, ovvero la distruzione del bene da parte dellĠamministratore;

            c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero risulta antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilitˆ del debitore svolti dal competente ufficio dellĠAgenzia delle Entrate, avvalendosi anche degli organi di polizia tributaria, il debitore risulti insolvibile, il credito  annullato con provvedimento del prefetto, comunicato al Fondo di cui al comma 5.

        2. I beni immobili sono:

            a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalitˆ di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attivitˆ istituzionali;

            b) trasferiti per finalitˆ istituzionali o sociali in via prioritaria al patrimonio del comune ove lĠimmobile  sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunitˆ, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunitˆ terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonchŽ alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dellĠarticolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal trasferimento lĠente non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto revoca il provvedimento di trasferimento del bene.

        3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati con provvedimento del prefetto:

            a) allĠaffitto a titolo oneroso, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dellĠattivitˆ produttiva, previa valutazione del competente ufficio dellĠAgenzia del demanio, a societˆ e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dellĠimpresa confiscata, sempre che non sussista il pericolo che lĠazienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilitˆ del proposto, di taluna delle associazioni di cui allĠarticolo 4 o dei suoi appartenenti. Nella scelta dellĠaffittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati allĠaffitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dellĠimpresa confiscata se taluno dei relativi soci  parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nellĠarticolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

            b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dellĠamministratore ovvero del competente ufficio dellĠAgenzia del demanio, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilitˆ per lĠinteresse pubblico e sempre che non sussista il pericolo che lĠazienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilitˆ del proposto, di taluna delle associazioni di cui allĠarticolo 4 o dei suoi appartenenti. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, lĠaffittuario pu˜ esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del prefetto;

            c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilitˆ per lĠinteresse pubblico.

        4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il prefetto, che pu˜ affidarle allĠamministratore, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento di destinazione.

        5. I proventi derivanti dallĠaffitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati allĠentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposito Fondo e destinati:

            a) alla gestione degli altri beni confiscati, nonchŽ ai pagamenti in favore dei terzi che vantino diritti sui beni confiscati;

            b) al risarcimento delle vittime dei reati, nei casi e nei modi previsti dalla legge;

            c) al Fondo di solidarietˆ per le vittime delle richieste estorsive e per le vittime dellĠusura;

            d) risanamento di quartieri urbani degradati;

            e) al risanamento delle aziende confiscate in crisi, di cui non siano stati disposti la liquidazione o il fallimento;

            f) promozione di cultura imprenditoriale e di attivitˆ imprenditoriale per giovani disoccupati;

            g) al finanziamento degli interventi per lĠedilizia scolastica;

            h) allĠinformatizzazione del processo.

        6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e dellĠeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute, politiche sociali e con il Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le percentuali di destinazione delle somme affluite al Fondo di cui al comma 5 in favore dei beneficiari ivi indicati.

        7. Nella scelta del cessionario o dellĠaffittuario dei beni aziendali il prefetto procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessitˆ o di convenienze, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti  richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione privata e 516.000 euro nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non  richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati dal dirigente del competente ufficio dellĠAgenzia del demanio, sentito il direttore generale dellĠagenzia stessa.

        8. I provvedimenti emanati a norma del presente articolo sono immediatamente esecutivi. Il prefetto per la destinazione dei beni confiscati pu˜ disporre lo sgombero degli immobili abusivamente occupati mediante lĠausilio della forza pubblica ove il rilascio dellĠimmobile non sia avvenuto spontaneamente, il prefetto procede allo sgombero decorsi novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca al titolare del diritto reale o personale di godimento.

        9. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene  indivisibile ai condomini in buona fede  concesso diritto di prelazione per lĠacquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilitˆ che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilitˆ del sottoposto.

        10. Se i soggetti di cui al comma 9 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene  acquisito per intero al patrimonio dello Stato e i condomini hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietˆ.

        11. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non pu˜ essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivitˆ culturali.È;

            c) allĠarticolo 2-nonies, al comma 1, sostituire le parole: ÇallĠufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede lĠazienda confiscataÈ con le seguenti: ÇallĠAgenzia del DemanioÈ;

            d) allĠarticolo 2-nonies, al comma 2, sostituire le parole: Çufficio del territorio del Ministero delle finanzeÈ con le seguenti: Çufficio dellĠAgenzia del DemanioÈ.

 

15.2

DĠAlia

Sostituire l'articolo con il seguente:

ÇArt. 15.

(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose)

        1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, alla destinazione dei beni di cui allĠarticolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato, sentiti il beneficiario e lĠamministratore di cui allĠarticolo 2-sexies. A tal fine, il prefetto pu˜ avvalersi dellĠausilio dellĠAgenzia del demanio e di ogni altra pubblica amministrazioneÈ.

 

15.3

Ghedini, Lumia, Bianco, Carofiglio, De Sena, Casson, Incostante, Latorre, Maritati, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

        Ç1-bis. é istituito presso il Ministero dellĠinterno un Fondo operante a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge n. 109 del 1996, operanti in agricoltura Il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie nellĠinteresse dei soggetti assegnatari per lĠeffettuazione di investimenti produttivi sui belli assegnati a seguito di confisca, nonchŽ quello di risarcire i soggetti assegnatari stessi dei danni arrecati ai belli e alle colture e animali a seguito di azioni criminali da essi subite. Le predette finalitˆ sono perseguite attraverso due distinte sezioni del Fondo. Il Fondo ha la durata di 50 anni ed opera con le modalitˆ che saranno definite da parte dellĠorgano di gestione di cui al comma 1-sexies, secondo i criteri stabiliti dal presente articolo e dal Regolamento di cui al comma 1-octies.

        1-ter. La sezione garanzia rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei belli confiscati. Sono ammissibili alla garanzia gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei belli stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali allĠutilizzo aziendale dei beni stessi. Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso consorzi fidi di cui al comma 1-septies.

        1-quater. La sezione ricostituzione eroga indennizzi in misura pari al 100% dei danni arrecati ai beni aziendali (ivi comprese le colture e gli animali) gestiti dai soggetti assegnatari a seguito di azioni criminali da essi subite. LĠindennizzo comprende la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e pu˜ essere riconosciuto fino allĠimporto massimo di 2 milioni di euro. Esso  erogato a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dellĠente assegnatario danneggiato, corredata da denuncia del medesimo allĠautoritˆ giudiziaria dei danneggiamenti subiti. Nella domanda dovrˆ essere valutato il danno arrecato ai beni mediante dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta nella forma di atto notorio. La denuncia, che deve essere presentata entro 7 giorni dal fatto, dovrˆ indicare i beni danneggiati e lĠimporto dei relativi danni in modo distinto per i beni di proprietˆ pubblica e per quelli di proprietˆ dellĠente assegnatario ovvero di proprietˆ di terzi di cui lĠente assegnatario abbia la disponibilitˆ LĠerogazione dellĠindennizzo deve avvenire entro 30 giorni dalla data della domanda di cui al comma precedente. La fruizione dellĠindennizzo  esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

        1-quinquies. Possono partecipare alle sezioni del fondo di cui al comma 1-ter, con contributi volontari, enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui allĠarticolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I contributi di cui al precedente periodo si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza del Fondo, in misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento. I soggetti Partecipanti possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento di specifiche finalitˆ del Fondo.

        1-sexies. La gestione del Fondo  affidata ad un Comitato di gestione formato da un rappresentante indicato dal Ministero dellĠinterno; da un rappresentante indicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; da un rappresentante indicato dal Ministero dellĠeconomia e delle finanze; da quattro membri nominati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione delle Associazioni cooperative riconosciute, nonchŽ da tre membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione degli enti pubblici e privati che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari. Ai membri del Comitato di gestione non spetta alcun compenso.

        1-septies. I Consorzi fidi di cui allĠarticolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, operanti a livello regionale, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle finalitˆ di cui al comma 1-ter. Agli stessi Consorzi fidi possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione della presente legge. LĠammontare delle risorse del Fondo che saranno attribuite ai Consorzi fidi, le relative modalitˆ di utilizzo, lĠindividuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite dal Comitato di gestione del Fondo in conformitˆ con il Regolamento previsto dal comma 1-octies.

        1-octies. La prima dotazione del Fondo di cui al comma 1-bis Ž pari allĠimporto di 5.000.000 di euro. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dellĠinterno di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le associazioni cooperative riconosciute, predispone uno schema di Regolamento, recante le modalitˆ di funzionamento del Fondo, da sottoporre allĠapprovazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

        1-nonies. AllĠonere derivante dallĠattuazione del comma 1-octies, valutati in euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellĠambito dellĠunitˆ previsionale di base ĠĠOneri comuni di parte correnteĠĠ, istituita nellĠambito del programma ĠĠFondi di riserva e specialiĠĠ, dello stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze  autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.È.

 

15.4

Li Gotti, Belisario, Pardi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        Ç1-bis. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni;

            a) LĠarticolo 2-decies  sostituito dal seguente;

Art. 2-decies.

(Procedimento per la destinazione dei beni confiscati)

        1. Alla destinazione dei beni confiscati provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato.

        2. Ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, il Prefetto comunica immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Presidente della regione e della provincia, nonchŽ al sindaco del comune ove si trova il bene, lĠavvenuta acquisizione al patrimonio dello Stato del bene confiscato. DellĠacquisizione viene altres“ data notizia sul sito internet dellĠAgenzia del Demanio e del Ministero dellĠInterno. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, presentare istanza di assegnazione dei beni.

        3. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il prefetto adotta il provvedimento di destinazione dei beni confiscati, acquisiti i pareri dellĠAgenzia del Demanio, del sindaco del comune ove si trova il bene, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore nazionale antimafia, e sentito, ove necessario, lĠamministratore del bene, sulla base della stima del valore dei beni quale risultante dal rendiconto di gestione dellĠamministratore giudiziario ovvero sulla base di stima effettuata dallĠAgenzia del Demanio. Tale termine pu˜ essere prorogato per una sola volta per non pi di tre mesi in caso di oggettiva difficoltˆ a determinare il valore dei beni ovvero in presenza di compendi confiscati di particolare rilevanza. Ai pareri si applica lĠarticolo 16, commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

        4. Ai fini di una pronta adozione del provvedimento di destinazione, il prefetto pu˜ convocare la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

        5. Anche prima dellĠemanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dellĠarticolo 823 del codice civileÈ.

            b) lĠarticolo 2-undecies  sostituito dal seguente;

Art. 2-undecies.

(Destinazione delle somme e dei beni immobili)

        1. Dopo la confisca lĠamministratore versa nel Fondo di cui al comma 5:

            a) le somme di denaro confiscate;

            b) le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati e i titoli. Se la procedura di vendita risulta antieconomica, con provvedimento del prefetto  disposta la cessione gratuita ad associazioni di beneficenza e assistenza di rilievo nazionale o internazionale, ovvero la distruzione del bene da parte dellĠamministratore;

            c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero risulta antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilitˆ del debitore svolti dal competente ufficio dellĠAgenzia delle Entrate, avvalendosi anche degli organi di polizia tributaria, il debitore risulti insolvibile, il credito  annullato con provvedimento del prefetto, comunicato al Fondo di cui al comma 5.

        2. I beni immobili sono:

            a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalitˆ di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attivitˆ istituzionali;

            b) trasferiti per finalitˆ istituzionali o sociali in via prioritaria al patrimonio del comune ove lĠimmobile  sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunitˆ, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunitˆ terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonchŽ alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dellĠarticolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal trasferimento lĠente non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto revoca il provvedimento di trasferimento del bene.

        3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati con provvedimento del prefetto:

            a) allĠaffitto a titolo oneroso, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dellĠattivitˆ produttiva, previa valutazione del competente ufficio dellĠAgenzia del demanio, a societˆ e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dellĠimpresa confiscata, sempre che non sussista il pericolo che lĠazienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilitˆ del proposto, di taluna delle associazioni di cui allĠarticolo 4 o dei suoi appartenenti. Nella scelta dellĠaffittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati allĠaffitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dellĠimpresa confiscata se taluno dei relativi soci  parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nellĠarticolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

            b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dellĠamministratore ovvero del competente ufficio dellĠAgenzia del demanio, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilitˆ per lĠinteresse pubblico e sempre che non sussista il pericolo che lĠazienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilitˆ del proposto, di taluna delle associazioni di cui allĠarticolo 4 o dei suoi appartenenti. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, lĠaffittuario pu˜ esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del prefetto;

            c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilitˆ per lĠinteresse pubblico.

        4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il prefetto, che pu˜ affidarle allĠamministratore, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento di destinazione.

        5. I proventi derivanti dallĠaffitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati allĠentrata del bilancio dello stato per essere riassegnati in apposito Fondo e destinati:

            a) alla gestione degli altri beni confiscati, nonchŽ ai pagamenti in favore dei terzi che vantino diritti sui beni confiscati;

            b) al risarcimento delle vittime dei reati, nei casi e nei modi previsti dalla legge;

            c) al Fondo di solidarietˆ per le vittime delle richieste estorsive e per le vittime dellĠusura;

            d) risanamento di quartieri urbani degradati;

            e) al risanamento delle aziende confiscate in crisi, di cui non siano stati disposti la liquidazione o il fallimento;

            f) promozione di cultura imprenditoriale e di attivitˆ imprenditoriale per giovani disoccupati;

            g) al finanziamento degli interventi per lĠedilizia scolastica;

            h) allĠinformatizzazione del processo.

        6. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e dellĠeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietˆ sociale e con il Ministro per le politiche regionali, sono determinate le percentuali di destinazione delle somme affluite al Fondo di cui al comma 5 in favore dei beneficiari ivi indicati.

        7. Nella scelta del cessionario o dellĠaffittuario dei beni aziendali il prefetto procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessitˆ o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti  richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione privata e 516.000 euro nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non  richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati dal dirigente del competente ufficio dellĠAgenzia del demanio, sentito il direttore generale dellĠagenzia stessa.

        8. I provvedimenti emanati a norma del presente articolo sono immediatamente esecutivi. TI prefetto per la destinazione dei beni confiscati pu˜ disporre lo sgombero degli immobili abusivamente occupati mediante lĠausilio della forza pubblica. Ove il rilascio dellĠimmobile non sia avvenuto spontaneamente, il prefetto procede allo sgombero decorsi novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca al titolare del diritto reale o personale di godimento.

        9. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene  indivisibile ai condomini in buona fede  concesso diritto di prelazione per lĠacquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilitˆ che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilitˆ del sottoposto.

        10. Se i soggetti di cui al comma 9 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene  acquisito per intero al patrimonio dello Stato e i condomini hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietˆ.

        11. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non pu˜ essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivitˆ culturaliÈ.

 

15.0.1

Lumia, Carofiglio, De Sena, Casson, Bianco, Incostante, Latorre, Maritati, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali

Dopo lĠarticolo, inserire i seguenti:

ÇArt. 15-bis.

(Delega al Governo per il riordino della disciplina
in materia di misure di prevenzione)

        1. Il Governo  delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princ“pi e criteri direttivi di cui allĠarticolo 15-ter, uno o pi decreti legislativi che hanno ad oggetto:

            a) la modifica e il riordino della disciplina vigente in materia di custodia e di gestione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali, espressamente favorendo la destinazione e il riutilizzo sociali di essi, nonchŽ, esclusivamente nei casi eccezionali espressamente previsti da disposizioni di legge, la loro distruzione;

            b) lĠistituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di unĠAgenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata ĠĠAgenzia nazionaleĠĠ;

            c) lĠistituzione, presso ciascuna prefettura ufficio territoriale del Governo, su iniziativa del prefetto, di unĠagenzia provinciale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata ĠĠagenzia ProvincialeĠĠ, presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta dal questore, dai comandanti provinciali dellĠArma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal direttore dellĠAgenzia del demanio, dal presidente della sezione per le misure di prevenzione del tribunale, dal procuratore distrettuale antimafia, dal presidente dellĠOrdine dei dottori commercialisti, da un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede provinciale dellĠassociazionismo e della cooperazione sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni;  previsto che alle riunioni dellĠagenzia Provinciale possono partecipare i sindaci dei comuni interessati, individuati dal prefetto. Ai fini dello svolgimento delle proprie attivitˆ, ciascuna agenzia provinciale pu˜ ricorrere a personale dellĠAgenzia del demanio ovvero di altre amministrazioni pubbliche;

            d) lĠindividuazione delle strutture organizzative dellĠAgenzia nazionale e delle agenzie Provinciali, in relazione ai compiti ad esse assegnati dalla legge;

            e) lĠattribuzione allĠAgenzia nazionale dei seguenti compiti:

                1) osservazione e analisi in merito alle attivitˆ  ai beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di elaborare e di proporre strategie di contrasto allĠaccumulazione illegale di ricchezza da parte delle organizzazioni criminali;

                2) indirizzo in ordine a compendi patrimoniali o aziendali che sono situati sul territorio di diverse province;

                3) coordinamento delle attivitˆ delle agenzie provinciali e impulso in materia di assegnazione e di destinazione dei beni; valutazione delle proposte di distruzione di tali beni avanzate in sede provinciale al fine di indicare soluzioni alternative di destinazione socialmente utile;

                4) programmazione su scala nazionale dellĠinserimento dei beni confiscati, immobili e aziendali, allĠinterno delle politiche del sistema degli incentivi e dei piani di sviluppo economico e sociale del Paese, in particolare del Mezzogiorno dĠItalia;

                5) individuazione e pianificazione delle possibili forme di finanziamento dei progetti, su indicazione delle agenzie provinciali;

                6) garanzia della piena funzionalitˆ e operativitˆ delle banche dati e degli strumenti informatici necessari per le finalitˆ di cui al numero 1), assicurando anche tramite tali banche e strumenti la massima trasparenza delle procedure di assegnazione dei beni e la piena possibilitˆ di accesso alle associazioni e ai soggetti interessati alla gestione di tali beni.

Art. 15-ter.

(Principi e criteri direttivi)

        1. I decreti legislativi concernenti la modifica e il riordino della disciplina vigente in materia di custodia, gestione e destinazione delle attivitˆ e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, adottati ai sensi dellĠarticolo 15-bis, si ispirano ai seguenti Principi e criteri direttivi:

                a) la custodia, lĠamministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali sono affidate allĠagenzia provinciale la quale, per lĠadempimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge, si avvale di amministratori indicati dallĠautoritˆ giudiziaria e scelti tra i soggetti di comprovata capacitˆ tecnica di cui allĠarticolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, che, ove ritenuto necessario dallĠagenzia, rimangono in carica anche dopo la confisca e fino alla destinazione del bene;

            b) lĠazione dellĠagenzia provinciale si conforma a criteri di efficienza, economicitˆ ed efficacia e al perseguimento delle finalitˆ pubbliche; la gestione delle attivitˆ e dei beni  ispirata a criteri di imprenditorialitˆ e tende, ove possibile, allĠincremento della loro redditivitˆ;

            c) lĠagenzia Provinciale invia allĠAgenzia nazionale una relazione semestrale sullo stato delle attivitˆ e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, nonch sullĠandamento e sui problemi della gestione e della destinazione degli stessi;

                d) lĠAgenzia Provinciale, anche attraverso apposite deleghe agli amministratori giudiziari:

                1)  responsabile della custodia, dellĠamministrazione, della gestione e della destinazione delle attivitˆ e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali;

                2) provvede alle attivitˆ relative ai compiti di cui al numero 1) anche mediante gli amministratori dei beni indicati dallĠautoritˆ giudiziaria;

                3) formula proposte e valutazioni allĠautoritˆ giudiziaria procedente relativamente alle attivitˆ degli amministratori giudiziari che hanno rapporti diretti con la medesima autoritˆ e che mantengono obblighi di informazione e di rendiconto anche verso lĠagenzia provinciale; successivamente al sequestro, le relazioni degli amministratori giudiziari sono trasmesse anche al procuratore distrettuale antimafia;

                4) provvede agli adempi menti fiscali relativi ai beni sequestrati a organizzazioni criminali, compresi quelli contabili e quelli a carico del sostituto dĠimposta;

            e) lĠagenzia provinciale, attraverso lĠamministratore e previa autorizzazione dellĠautoritˆ giudiziaria procedente, pu˜ compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con espressa previsione del potere di:

                1) proporre al prefetto competente la modifica della destinazione urbanistica o dĠuso del bene sequestrato o confiscato, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo uso per scopi di ordine pubblico, sicurezza, altre utilitˆ pubbliche o sociali, tutela dellĠambiente, dellĠecosistema e dei beni culturali, garantendo altres“ la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sempre che le opere non siano state realizzate su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilitˆ; a tale fine il prefetto convoca la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

                2) proseguire, riattivare o riconvertire attivitˆ imprenditoriali, sempre che le stesse non versino in situazione di dissesto irreversibile;

                3) attivare iniziative e procedure finalizzate allo scioglimento, nellĠesercizio di attivitˆ imprenditoriali, dalle obbligazioni contrattuali anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora inesegnite o non interamente esegnite da entrambe le parti alla data di assunzione dellĠincarico, salvi i casi di contratti di lavoro subordinato o di locazione di immobili, nel caso in cui il bene sia sequestrato o confiscato al locatore ed i contratti medesimi non risultino simulati o illecitamente stipulati a tutela dei terzi in buona fede;

                4) impugnare, nel caso di sequestro di quote di societˆ in percentuale non inferiore ad una determinata soglia dellĠintero capitale, le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione o estinzione della societˆ, nonch di ogni altra modifica dello statuto che possa recare pregiudizio agli interessi della custodia giudiziale;

                5) proporre allĠAgenzia nazionale, illustrandone le ragioni, la distruzione del bene sequestrato o confiscato nei casi eccezionali previsti dalla legge, con obbligo di motivare la mancanza di alternative;

                6) ottenere, nel caso di sequestro o di confisca di beni in comunione, che lĠamministratore di cui alla lettera d), numero 2), sia nominato amministratore giudiziale dal giudice civile, con procedura in camera di Consiglio, sentite le parti; fare salva, comunque, la possibilitˆ di indennizzo per gli altri comproprietari, ove abbiano ricevuto pregiudizio dalla gestione del bene in comunione e sempre che sia accertata la loro buona fede;

                7) chiedere per lĠimpresa gestita lĠammissione alle procedure esecutive concorsuali, attivando procedure al fine di accertare che i beni aziendali sequestrati posti in fallimento non ritornino alle organizzazioni criminali o a loro prestanomi, attraverso la vendita degli stessi;

            f) per i beni sequestrati e per quelli confiscati fino a quando la confisca non sia divenuta definitiva, gli atti di straordinaria amministrazione sono compiuti previa autorizzazione dellĠautoritˆ giudiziaria, che verifica se dal compimento dellĠatto derivi pregiudizio per il procedimento in corso o per i creditori ed i terzi; lĠautorizzazione  reclamabile;

            g) lĠamministratore di cui alla lettera a) riveste la qualifica di pubblico ufficiale nellĠesercizio delle sue funzioni, provvede alla gestione dei beni secondo le diretti ve dellĠautoritˆ giudiziaria procedente e fornisce i rendiconti della sua attivitˆ allĠagenzia provinciale, che forma le proprie valutazioni e richieste allĠautoritˆ giudiziaria procedente; lĠamministratore esprime la propria valutazione in ordine alla possibilitˆ di prosecuzione o di ripresa dellĠattivitˆ produttiva e pu˜ essere affiancato da ausiliari di comprovata onorabilitˆ e dotati di specifiche competenze professionali; la procedura di nomina  sottoposta alle condizioni di cui alla citata lettera a);

            h) per la gestione delle imprese, per la riattivazione e il completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, nonch per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, lo Stato garantisce i debiti contratti con le istituzioni creditizie ed i relativi crediti sono soddisfatti in predednzione ai sensi dellĠarticolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Per i beni immobili non aziendali, affidati ai soggetti previsti dagli articoli 2-sexies, comma 3, e da 2-octies a 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,  istituito un apposito fondo di garanzia e di finanziamento per la ristrutturazione, lĠavvio e la gestione delle attivitˆ e dei servizi attivati, alimentato anche da finanziamenti pubblici o dai proventi in denaro o di altri beni o titoli finanziari sottoposti a sequestro o a confisca. Al fine dellĠaccesso al sistema creditizio, sono individuati adeguati titoli giuridici di attribuzione dei beni agli stessi soggetti;

            i) per le imprese sequestrate sono individuate procedure di ristrutturazione economica e finanziaria, adattando a tale fine gli strumenti previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni;

            l) la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati  disciplinata secondo i seguenti criteri:

                1)  effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

                2)  effettuata in via provvisoria, in attesa dellĠindividuazione del soggetto passivo dĠimposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;

                3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, il sostituto dĠimposta applica lĠaliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;

            m) sono in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dalla legge per i beni di interesse culturale, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 15-quater.

(Interventi correttivi)

        1. Il Governo  altres“ delegato ad adottare, con gli stessi decreti legislativi di cui allĠarticolo 15-bis, disposizioni di integrazione e di modifica della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e delle norme ad essa collegate, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) individuazione di criteri e di rapide procedure di assegnazione o destinazione dei beni confiscati, per finalitˆ istituzionali o sociali, allo Stato, ad enti pubblici non economici, a regioni, a enti locali e loro consorzi, non che agli altri soggetti di cui allĠarticolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ferme restando le prioritˆ in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e delle vittime di richieste estorsive e dellĠusura, prevedendo, in particolare:

                1) lĠadozione dellĠatto di assegnazione o destinazione da parte dellĠagenzia provinciale;

                2) adeguale forme di pubblicitˆ delle informazioni relative alla consistenza e alla natura dei beni presenti nel territorio provinciale, la cui attuazione  demandata allĠagenzia provinciale, la quale assicura la trasparenza delle procedure di assegnazione mediante appositi regolamenti;

                3) il riconoscimento, negli atti di assegnazione dei beni confiscati, ai soggetti di cui agli articoli 2-sexies, comma 3, e da 2-octies a 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, del corrispettivo per gli interventi migliorativi del bene;

                4) lĠindividuazione, oltre ai soggetti previsti dallĠarticolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 3 l maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, di altri soggetti cui assegnare i beni confiscati, comprendendo i soggetti del privato sociale e, in particolare, le organizzazioni non lucrative di utilitˆ sociale e le associazioni di promozione sociale;

                5) la competenza dellĠagenzia provinciale a disporre la revoca dellĠassegnazione o della destinazione dei beni, in relazione alloro mancato uso da parte dellĠassegnatario o alla loro utilizzazione in modo non conforme alle finalitˆ indicate nellĠatto di assegnazione, dopo la contestazione degli addebiti e lĠacquisizione delle osservazioni degli assegnatari del bene. é previsto, altres“, che avverso la revoca  ammesso il ricorso allĠAgenzia nazionale e sono stabiliti appositi criteri, modalitˆ e procedure per effettuare la revoca e per la relativa impugnazione;

                6) il divieto assoluto e generalizzato di vendita dei beni immobili confiscati definitivamente. é previsto altres“, nei casi espressamente individuati per la tulela del compendio aziendale, che la decisione  subordinata alla valutazione dellĠAgenzia nazionale, cui spetta il diritto di prelazione, che i provvedimenti di sequestro e di confisca dei beni sono opponibili ai terzi di buona fede con trascrizione anteriore a quella del provvedimento ablativo e che la tutela dei terzi di buona fede  assicurata dal riconoscimento del risarcimento del danno e da una congrua indennitˆ;

                7) la possibilitˆ di distruggere o demolire i beni confiscati, secondo le procedure indicate nei decreti legislativi, nei soli casi eccezionali previsti dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale e di sicurezza e negli altri casi previsti dalla legislazione vigente, a condizione che non sia possibile un loro uso e previa valutazione dellĠAgenzia nazionale che pu˜ disporre lĠacquisizione e una diversa destinazione;

                8) ulteriori procedure sullĠimpiego della forza pubblica al fine di garantire lĠefficacia delle azioni dellĠAgenzia del demanio nonch la sicurezza dei beni sequestrati o confiscati sul territorio, previa decisione dellĠagenzia provinciale;

            q) lĠistituzione di un albo nazionale degli amministratori dei beni sequestrati e confiscati, tenuto dallĠAgenzia nazionale e articolato in sezioni provinciali tenute dallĠagenzia provinciale competente, cui sono affidate funzioni di vigilanza sugli amministratori.

        Sono previste, altres“, apposite norme per il funzionamento dellĠalbo, per lĠiscrizione ad esso e per lĠesercizio dellĠattivitˆ di amministratore, nonch sanzioni di ordine penale, amministrativo e civile per le violazioni dei doveri stabiliti dalla legislazione vigente in materia a carico degli amministratori.

Art. 15-quinquies.

        1. Agli oneri derivanti dallĠattuazione degli articoli da 15-bis a 15-quater, valutati complessivamente in euro 1.500,000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellĠambito dellĠunitˆ previsionale di base ĠĠOneri comuni di parte correnteĠĠ, istituita nellĠambito del programma ĠĠFondi di riserva e specialiĠĠ, dello stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze  autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancioÈ.

 

15.0.2

Lumia, Carofiglio, De Sena, Casson, Bianco, Incostante, Latorre, Maritati, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 15-bis.

(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)

        1. AllĠarticolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo la lettera e),  inserita la seguente:

        ĠĠe-bis) i testimoni hanno accesso ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalitˆ possedute;ĠĠ;

            b) dopo il comma 2,  inserito il seguente:

        ĠĠ2-bis. Alle eventuali assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nellĠambito dei rapporti di lavoro di cui allĠarticolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti allĠuopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dellĠinterno e lĠAmministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dellĠarticolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalitˆ di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessateĠĠ.

        2. Agli oneri derivanti dallĠattuazione del presente articolo, determinati in euro 6.928.608 a decorrere dallĠanno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellĠunitˆ previsionale di base ĠĠOneri comuni di parte correnteĠĠ, istituita nellĠambito del programma ĠĠFondi di riserva e specialiĠĠ, dello stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

        3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, informando tempestivamente il Ministero dellĠeconomia e delle finanze, anche ai fini dellĠadozione dei provvedimenti correttivi di cui allĠarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dellĠarticolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dellĠentrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni iIIustrative.

        4. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze  autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancioÈ.

 

15.0.3

Pardi, Li Gotti

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 15-bis.

(Istituzione dellĠAgenzia nazionale per la gestione e la destinazione
dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali)

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  istituita lĠAgenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. LĠAgenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle prefetture territorialmente competenti.

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per lĠorganizzazione, il funzionamento e lĠamministrazione dellĠAgenzia di cui al comma 1. Per lo svolgimento delle attivitˆ e il funzionamento dellĠAgenzia  autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dallĠanno 2010.

        3. Agli oneri derivanti dallĠattuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellĠunitˆ previsionale di base ĠĠOneri comuni di parte correnteĠĠ, istituita nellĠambito del programma ĠĠFondi di riserva e specialiĠĠ, dello stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al medesimo Ministero.

        4. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze  autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancioÈ.

 

15.0.4

Casson, Bianco, Carofiglio, Lumia, Incostante, Latorre, Della Monica, DĠAmbrosio, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Chiurazzi, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Maritati, Mauro Maria Marino

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 15-bis.

(Istituzione dellĠAgenzia nazionale per la gestione e la destinazione
dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali)

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  istituita lĠAgenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. LĠAgenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle prefetture territorialmente competenti.

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per lĠorganizzazione, il funzionamento e lĠamministrazione dellĠAgenzia di cui al comma 1. Per lo svolgimento delle attivitˆ e il funzionamento dellĠAgenzia  autorizzato un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dallĠanno 2010.

        3. Agli oneri derivanti dallĠattuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ed a 1,5 milioni di euro a decorrere dallĠanno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellĠunitˆ previsionale di base ĠĠOneri comuni di parte correnteĠĠ, istituita nellĠambito del programma ĠĠFondi di riserva e specialiĠĠ, dello stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

        4. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze  autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancioÈ.

 

15.0.5

Vizzini, Gasparri, Berselli

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 15-bis.

        1. AllĠarticolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2-bis  sostituito dal seguente:

        ĠĠ2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito lĠufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede, e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nellĠazione di contrasto alla criminaIitˆ organizzata, terroristica o eversiva, nellĠambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a tre e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a un anno, salvo che risulti la prova della cessazione della partecipazione, o comunque di ogni altra forma di collegamento o di contatto, del detenuto o dellĠinternato al sodalizio criminoso di appartenenza ovvero ad altre associazioni criminali, terroristiche o eversiveĠĠ;

            b) il comma 2-quinquies  sostituito dal seguente:

        ĠĠ2-quinquies. Il detenuto o lĠinternato nei confronti del quale  stata disposta o prorogata lĠapplicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo  presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso  competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende lĠesecuzioneĠĠÈ.

 

15.0.6

De Sena, Maritati, Bianco, Casson, Incostante, Latorre, Carofiglio, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 15-bis.

(Registri dei procedimenti di prevenzione)

        1. Al comma 1 dellĠarticolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55 dopo le parole ĠĠappositi registriĠĠ inserire le seguenti ĠĠ,anche informatici,ĠĠ, e dopo le parole ĠĠprocedimenti di prevenzione.ĠĠ  inserito il seguente periodo: ĠĠNei registri viene curata lĠimmediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali e patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla Procura della Repubblica competente per territorio degli accertamenti disposti ai fini dellĠesercizio del potere di proposta di misura personale e patrimoniale.

        2. AllĠarticolo 117 comma 2-bis del codice di procedura penale dopo la parola: ĠĠaccedeĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠad ogni atto dĠindagine,ĠĠ e dopo le parole: ĠĠnotizie di reatoĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠ, ad ogni altro registro tenuto secondo le vigenti prescrizioniĠĠ.È.

 

Art. 16.

16.1

Lauro

Sopprimere lĠarticolo.

 

16.2

Pistorio

Sopprimere lĠarticolo.

 

16.3

Incostante, Bianco, Carofiglio, Latorre, Della Monica, Maritati, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Adamo

Sopprimere lĠarticolo.

 

16.4

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, sostituire le parole: ÇLĠiscrizione anagrafica  subordinataÈ con le seguenti: ÇLĠiscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinateÈ.

        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        Ç1-bis. AllĠarticolo 29, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lett. a)  sostituita dalla seguente:

        Ça) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonchŽ di idoneitˆ abitativa, accertati dai competenti uffici comunaliÈ.

16.5

DĠAlia

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ÇSe la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non  compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, questĠultima  effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facoltˆ di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativoÈ.

 

Art. 17.

17.1

DĠAlia

Sostituire lĠarticolo con il seguente:

        ÇArt. 17. - (Modifica al decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). – 1. AllĠarticolo 7 del decreto legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 5  aggiunto, in fine, il seguente:

        Ç5-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attivitˆ finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dellĠincasso e trasferimento di fondi acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno qualora il soggetto che ordina lĠoperazione  un cittadino extracomunitario. Il documento  conservato con le modalitˆ previste con decreto del Ministro dellĠinterno emanato ai sensi dellĠarticolo 7, comma 4 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo, gli agenti in attivitˆ finanziaria effettuano entro dodici ore apposita segnalazione allĠautoritˆ locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione  sanzionato con la cancellazione dallĠelenco degli agenti in attivitˆ finanziariaÈ.

        2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) allĠarticolo 18, comma 1, dopo la lettera d)  inserita la seguente: ĠĠd-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini extracomunitariÈ;

            b) allĠarticolo 55, dopo il comma 6  inserito il seguente: Ç6-bis. Nel caso di mancato rispetto della disposizione contenuta nellĠarticolo 18, lettera d-bis) si applica la sanzione di cui al comma 6È.

 

17.2

Li Gotti, Belisario, Pardi

Sostituire lĠarticolo con il seguente:

        ÇArt. 17. - (Attivitˆ di money transfer). – 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attivitˆ finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dellĠincasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno qualora il soggetto che ordina lĠoperazione  un cittadino extra comunitari o. Il documento  conservato con le modalitˆ previste con decreto del Ministro dellĠInterno emanato ai sensi dellĠarticolo 7, comma 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano (entro dodici ore) apposita segnalazione allĠautoritˆ locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione  sanzionato con la cancellazione dallĠelenco degli agenti in attivitˆ finanziaria ai sensi dellĠarticolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374È.

 

17.3

Li Gotti, Belisario, Pardi

Sostituire lĠarticolo con il seguente:

        ÇArt. 17. - (Attivitˆ di money transfer). – 1. Al decreto legislativo 21  novembre 2007, n. 231 sono apportate seguenti seguenti modificazioni:

            a) allĠarticolo 18, dopo la lettera d)  aggiunta la seguente:

            ĠĠd-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini extracomunitariĠĠ;

            b) allĠarticolo 55, dopo il comma 6  inserito il seguente:

        ĠĠ6-bis: Nel caso di mancato rispetto della disposizione di cui allĠarticolo 18 lettera d-bis) si applica la sanzione di cui al comma 6ĠĠÈ.

 

17.4

Casson, Bianco, Maritati, Incostante, Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠambrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi

Al comma 1 sostituire il capoverso Ç5-bisÈ,  con il seguente:

        Ç5-bis. Fermo restando lĠobbligo per ogni trasferimento di denaro di riportare gli estremi del documento di identitˆ del richiedente, a partire dalla data del 1ĵ gennaio 2009, chiunque  autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad effettuare, entro dodici ore, apposita segnalazione allĠautoritˆ di pubblica sicurezza di ogni operazione che sia stata ordinata da persona che non abbia esibito, ai fini della propria identificazione carta dĠidentitˆ italiana o di uno dei paesi dellĠunione europea, passaporto italiano o di uno dei paesi dellĠunione europea ovvero permesso di soggiorno italiano, trasmettendo in via telematica i dati della transazione, comprensivi dei riferimenti anagrafici del richiedente, della tipologia e degli estremi del documento dĠidentitˆ esibito. LĠinosservanza di tale disposizione  sanzionata con la revoca della autorizzazioneÈ.

 

17.5

Mauro Maria Marino

Al comma 1 sostituire il capoverso: Ç5-bisÈ, ivi richiamato, con il seguente:

        Ç5-bis. Fermo restando lĠobbligo per ogni trasferimento di denaro di riportare gli estremi del documento di identitˆ del richiedente, a partire dalla data del 1ĵ giugno 2009, chiunque  autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad effettuare, entro dodici ore, apposita segnalazione allĠautoritˆ di pubblica sicurezza di ogni operazione che sia stata ordinata da persona che non abbia esibito, ai fini della propria identificazione carta dĠidentitˆ italiana o di uno dei paesi dellĠunione europea, passaporto italiano o di uno dei Paesi dellĠUnione europea ovvero permesso di soggiorno italiano, trasmettendo in via telematica i dati della transazione, comprensivi dei riferimenti anagrafici del richiedente, della tipologia e degli estremi del documento dĠidentitˆ esibito. LĠinosservanza di tale disposizione  sanzionata con la revoca dellĠautorizzazioneÈ.

 

17.6

Maritati, Bianco, Incostante, Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Casson, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi

Al comma 1, capoverso Ç5-bisÈ, sostituire le parole da: Çad acquisireÈ sino a: Ça ogni richiesta dellĠautoritˆ di pubblica sicurezzaÈ con le seguenti: Çad effettuare, entro dodici ore, apposita segnalazione allĠautoritˆ di pubblica sicurezza di ogni operazione che sia stata ordinata da persona che non abbia esibito, ai fini della propria identificazione carta dĠidentitˆ italiana o di uno dei paesi dellĠunione europea, passaporto italiano o di uno dei paesi dellĠUnione europea ovvero permesso di soggiorno italiano, trasmettendo in via telematica i dati della transazione, comprensivi dei riferimenti anagrafici del richiedente, della tipologia e degli estremi del documento dĠidentitˆ esibitoÈ.

 

17.7

Pistorio

Al comma 1, capoverso Ç5-bisÈ, sopprimere il secondo periodo e sostituire il terzo periodo con il seguente: ÇLa copia del suddetto documento, comunque deve essere registrato, conservato e reso disponibile a ogni richiesta dellĠautoritˆ di pubblica sicurezzaÈ.

 

17.8

Lauro

Al comma 1, sostituire il capoverso "5-bis" con il  seguente:

        Ç5-bis. Chiunque  autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad acquisire la copia del documento dĠidentitˆ di colui che chiede la prestazione.

        Le copie dei documenti, comunque, devono essere registrati, conservati e resi disponibili a ogni richiesta dellĠautoritˆ di pubblica sicurezza. LĠinosservanza di tale disposizione  sanzionata con la revoca dellĠautorizzazioneÈ.

 

17.9

DĠAlia

Al comma 1, capoverso "5-bis" sostituire le parole: Çil servizio erogato deve essere segnalato entro dodici ore allĠautoritˆ locale di pubblica sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento identificativo del richiedenteÈ con le seguenti: Çil servizio non pu˜ essere erogato.È e, le parole: Çtale disposizioneÈ con le seguenti: Çtali disposizioniÈ.

 

17.10

Incostante, Maritati, Bianco, Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Casson, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠambrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi

Al comma 1, capoverso: Ç5-bisÈ sostituire lĠultimo periodo con il seguente: ÇLĠinosservanza di tale disposizione comporta la revoca dellĠautorizzazione, nonchŽ lĠapplicabilitˆ della sanzione amministrative pecuniaria prevista dallĠarticolo 17-bis, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773È.

 

17.11

Maritati

Al comma 1, capoverso: Ç5-bisÈ, sostituire lĠultimo periodo con il seguente: ÇSi applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui allĠarticolo 17-bis, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773È.

 

17.12

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, capoverso: Ç5-bisÈ, ultimo periodo, sostituire le parole: Çtale disposizioneÈ con le seguenti: Çdelle disposizioni di cui al presente articoloÈ.

 

17.13

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, capoverso: Ç5-bisÈ, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        ÇAl fine di agevolare le procedure di controllo e contrasto a fenomeni di riciclaggio connesso allĠuso del money transfer, le richieste di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi operazione effettuata, nonchŽ le relative risposte, intercorrenti tra i prestatori dei servizi di cui al presente comma agenti in attivitˆ finanziaria e il nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza, sono sempre svolte per via telematicaÈ.

 

17.14

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, capoverso Ç5-bisÈ, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ç, ove prevista, ovvero con la cancellazione dallĠelenco degli agenti in attivitˆ finanziariaÈ.

 

17.15

Maritati, Bianco, Incostante, Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Casson, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi

Dopo il comma 1 aggiungere, il seguente:

        Ç1-bis. La disposizione del comma 5-bis dellĠarticolo 7 del decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, introdotta dal comma 1 del presente articolo, ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leggeÈ.

 

17.16

Incostante, Bianco, Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Casson, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi, Maritati

Dopo il comma 1 aggiungere, il seguente:

        Ç1-bis. LĠautoritˆ di pubblica sicurezza effettua un monitoraggio complessivo sulle segnalazioni effettuate ai sensi del comma 1, inviando con cadenza semestrale i risultati di tale attivitˆ di controllo alla Direzionale nazionale antimafiaÈ.

 

17.0.1

Vizzini, Berselli, relatori

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 17-bis.

(Attivitˆ di money transfer)

        1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attivitˆ finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dellĠincasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina lĠoperazione  un cittadino extracomunitario. Il documento  conservato con le modalitˆ previste con decreto del Ministro dellĠinterno emanato ai sensi dellĠarticolo 7, comma 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano (entro dodici ore) apposita segnalazione allĠautoritˆ locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione  sanzionato con la cancellazione dallĠelenco degli agenti in attivitˆ finanziaria ai sensi dellĠarticolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

 

17.0.2

Vizzini, Berselli, relatori

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

        1. AllĠarticolo 56 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il comma 2  sostituito dal seguente:

        ĠĠ2. LĠautoritˆ di vigilanza di settore dei soggetti indicati dallĠarticolo 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dei relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto legislativoĠĠÈ.

 

17.0.3

Vizzini, Berselli, relatori

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

        1. AllĠarticolo 56, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: ĠĠai sensi degli articoli 7, comma 2,ĠĠ sono inserite le parole: ĠĠ37, commi 7 e 8ĠĠÈ.

 

17.0.4

Vizzini, Berselli, relatori

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

        1. AllĠarticolo 52, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  abrogata la lettera d).

 

17.0.5

Vizzini, Berselli, relatori

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

        1. AllĠarticolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ĠĠ7-bis. Alla UIF ed al personale addetto si applica lĠarticolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262ĠĠÈ.

 

17.0.6

Casson, Bianco, Maritati, Carofiglio, Incostante, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione del riciclaggio)

        1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 dellĠarticolo 18, dopo la lettera d)  aggiunta, in fine, la seguente:

            ĠĠd-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini stranieriĠĠ.

            b) allĠarticolo 55, dopo il comma 6,  inserito il seguente:

        ĠĠ6-bis: Nel caso di mancato rispetto della disposizione contenuta nellĠart. 18, lettera e) si applica la sanzione di cui al comma 6ĠĠÈ.

 

17.0.7

Incostante, Bianco, Carofiglio, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Casson, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠambrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi, Maritati

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 17-bis.

(Modifica al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

        1. Al comma 1 dellĠarticolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni, dopo le parole: ĠĠo di contrabbandoĠĠ, sono inserite le seguenti: ĠĠ, nonchŽ di esibizioni di documenti al fine di erogare o usufruire di servizi volti al trasferimento di danaroĠĠÈ.

 

17.0.8

Saltamartini

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

        AllĠarticolo 48 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il comma 1  sostituito dal seguente:

        ĠĠ1. LĠavvenuta archiviazione della segnalazione  comunicata dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero, tramite gli ordini professionali di cui allĠarticolo 43, comma 2ĠĠÈ.

 

17.0.9

Saltamartini

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

        AllĠarticolo 51, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  aggiunto in fine il seguente periodo:

        ĠĠAllĠaccertamento e alla contestazione delle infrazioni di cui al comma 1 provvedono la Guardia di Finanza e la DIA – ai sensi dellĠarticolo 60, comma 1 – al termine dellĠapprofondimento della segnalazione di operazione sospetta, secondo modalitˆ stabilite dĠintesa con la UIFĠĠÈ.

 

17.0.10

Saltamartini

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

        AllĠarticolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono soppressi i commi 1 e 4È.

 

Art. 18.

18.1

Germontani

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

        Ç0a) AllĠarticolo 4, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo aggiungere il seguente: ĠĠPer soggiorni inferiori ai tre mesi, contestualmente al visto di ingresso le autoritˆ diplomatiche o consolari italiane consegneranno al cittadino straniero una copia cartacea del visto di ingresso.

        La predetta copia dovrˆ essere riconsegnata dal cittadino straniero alla autoritˆ diplomatica o consolare italiana che ha emesso il visto di ingresso entro quindici giorni dal suo rientro nella Paese dĠorigine.

        In caso di non riconsegna della copia cartacea del visto di ingresso entro i termini previsti, lĠautoritˆ consolare italiana dovrˆ informare le competenti autoritˆ di polizia italianeĠĠÈ.

 

18.2

Boscetto, Mugnai

Al comma 1, lettera a), premettere la seguentea lettera:

            Ç0a) allĠarticolo 4, comma 3, apportare le seguenti modifiche:

                1) dopo le parole: ĠĠo che risulti condannato, ancheĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠanche con sentenza non defInitiva, compresa quella adottataĠĠ;

                2) dopo il terzo periodo, inserire il seguente: ĠĠImpedisce lĠingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifIcazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penaleĠĠÈ.

 

18.3

Boscetto, Mugnai

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            Ça-bis) allĠarticolo 5, comma 8-bis dopo le parole: ĠĠovvero contraffˆ o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto dĠingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiornoĠĠ inserire le seguenti: ĠĠoppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alteratiĠĠÈ.

 

18.4

Boscetto, Mugnai

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            Ça-bis) allĠarticolo 9, comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: ĠĠNel caso di richiesta relativa ai familiari di cui al comma 1, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 6.ĠĠÈ.

 

18.5

Bricolo, Alberto Filippi, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, dopo lo lettera a) inserire la seguente:

            Ça-bis) allĠarticolo 9 dopo il comma 2  aggiunto il seguente:

        Ç2-bis Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo  subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalitˆ di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dellĠinternoÈ.

 

18.6

Bianco, Casson, Latorre, Incostante, Carofiglio, DĠAmbrosio, Della Monica, Maritati, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Galperti, Adamo, Chiurazzi

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

 

18.7

Maritati, Casson, Bianco, Latorre, Incostante, Carofiglio, DĠAmbrosio, Della Monica, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Galperti, Adamo, Chiurazzi

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            Çb) Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

                1) AllĠarticolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

        Ç4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b), il decreto di espulsione contiene lĠintimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni, salvo che il prefetto rilevi, sulla base di elementi obiettivi, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga allĠesecuzione del provvedimento. Nei casi previsti dal presente comma, nel decreto  indicata la possibilitˆ per lo straniero di avvalersi dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui allĠarticolo 16-bis.

        5. LĠespulsione  eseguita con le modalitˆ previste dal comma 3, qualora lo straniero si sia trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con lĠintimazioneÈ.

            b) il comma 14  sostituito dal seguente:

        Ç14. II divieto di reingresso di cui al comma 13 decorre dallĠeffettivo allontanamento dal territorio nazionale e opera per un periodo di dieci anni nei casi previsti dal comma 1 e dallĠarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Negli altri casi il termine  di cinque anni ed  ridotto ad un anno, in caso di ottemperanza allĠintimazione a lasciare il territorio nazionale, ed a due anni, in caso di rimpatrio volontario ed assistito di cui allĠarticolo 16-bis.È;

                2) allĠarticolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 2  inserito il seguente:

        Ç2-bis. Lo straniero trattenuto pu˜ chiedere di partecipare ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui allĠarticolo 16-bis, collaborando fattivamente alle procedure di identificazione per lĠacquisizione di un documento valido per lĠespatrioÈ;

            b) il comma 5-quater  sostituito dal seguente:

        Ç5-quater. Lo straniero di cui al comma 5-ter che non sia stato possibile accompagnare alla frontiera o trattenere ai sensi del comma 1 o per il quale  decorso il termine di trattenimento e che non ha eseguito lĠordine di lasciare il territorio dello Stato utilizzando, nel caso di indisponibilitˆ economica, il biglietto di trasporto nel paese di origine o provenienza messo a sua disposizione tramite i programmi di cui allĠarticolo 16-bis e continua a trattenersi, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato,  punito con la reclusione fino a tre anni;

                3) Dopo il comma 1-bis dellĠarticolo 15  aggiunto, in fine, il seguente:

        Ç1-ter. Con decreto del Ministero dellĠinterno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrative idonee a identificare gli stranieri durante lĠesecuzione di misure limitative della libertˆ personale, finalizzate a escludere la necessitˆ di un successivo trattenimento a tale fineÈ;

                4) dopo lĠarticolo 16  inserito il seguente:

ÇArt. 16-bis.

(Fondo nazionale rimpatri)

        1. é istituito presso il Ministero dellĠinterno il Fondo nazionale rimpatri, destinato al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, comprensivi di interventi di sostegno al reinserimento nel paese di origine, predisposti dal Ministero dellĠinterno in convenzione con enti e associazioni nazionali o internazionali a carattere umanitario.

        2. Il Fondo  alimentato da:

            a) un contributo, determinato ai sensi del comma 3, a carico dei datori di lavoro di cui allĠarticolo 22, e degli stranieri richiedenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

            b) i contributi eventualmente disposti dallĠUnione Europea per le finalitˆ del Fondo.

        3. Con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, sono determinati lĠimporto e le forme di versamento al competente capitolo di bilancio del Ministero dellĠinterno del contributo di cui al comma 1, le modalitˆ di gestione e di funzionamento del Fondo, nonchŽ le modalitˆ di impiego del fondo per le spese sostenute dallĠamministrazione per le procedure di rimpatrio.

        4. I programmi di cui al comma l sono destinati al rimpatrio di:

            a) stranieri regolarmente soggiornanti, privi dei necessari mezzi economici, per il ritorno nel paese di origine o di provenienza;

            b) stranieri muniti di decreto di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13.

        5. Per poter accedere al programma di rimpatrio volontario ed assistito lo straniero deve essere in possesso del passaporto o documento equipollente in corso di validitˆ o collaborare fattivamente alle procedure di identificazione.

        6. Lo straniero che ha usufruito del programma di rimpatrio assistito e compie un nuovo ingresso irregolare sul territorio nazionale  punito con la reclusione fino a tre anni e non pu˜ accedere ad un nuovo programmaÈ.

 

18.8

Carofiglio, Bianco, Maritati, Della Monica, Casson, Incostante, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠAmbrosio, Latorre, Adamo, Chiurazzi

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il comma 5, con il seguente:

        Ç5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora lĠaccertamento dellĠidentitˆ e della nazionalitˆ, ovvero lĠacquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltˆ, il giudice, su richiesta del questore, pu˜ prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue lĠespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione, il questore pu˜ chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di trenta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non pu˜, in ogni caso, essere superiore a nove mesiÈ.

 

18.9

Carofiglio, Maritati, Bianco, Incostante, Latorre, Della Monica, Casson, DĠAmbrosio, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Chiurazzi, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Mauro Maria Marino

Al comma 1, lettera b), inserire dopo la parola: ÇdifficoltˆÈ, le seguenti: Ç, nonostante il diligente espletamento, da parte delle autoritˆ competenti, delle operazioni a tal fine necessarieÈ.

 

18.10

DĠAlia

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da: ÇDecorso il suddetto termine,È fino alla fine.

 

18.11

Pistorio

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sostituire il quarto, quinto e sesto periodo con i seguenti: ÇDecorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia dichiarato le proprie generalitˆ e il paese di cui  cittadino, oppure abbia fornito false dichiarazioni al riguardo, entro il sessantesimo giorno, il questore pu˜ chiedere al giudice il trattenimento per un periodo non superiore di altri due mesi, durante il qnale al soggetto trattenuto pu˜ essere rilasciato un permesso di soggiorno lavorativo temporaneo in presenza di un regolare contratto di lavoro.

        Il permesso temporaneo  legato temporalmente al periodo del contratto di lavoro ed  prorogabile, senza soluzione di continuitˆ, in presenza di nuovo contratto di lavoro o del rinnovo di quello giˆ sottoscrittoÈ.

 

18.12

DĠAmbrosio, Adamo, Bianco, Latorre, Carofiglio, Della Monica, Maritati, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, Incostante

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5,  sostituire le parole da: ÇdecorsoÈ fino a: ÇidentificazioneÈ con le seguenti: ÇDecorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia dichiarato le proprie generalitˆ ed il paese di cui  cittadino oppure abbia fornito dichiarazioni false al riguardoÈ.

 

18.13

Lauro, Fazzone

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, quarto periodo, sostituire le parole da: ÇdecorsoÈ fino a: Ç identificazioneÈ con le seguenti: ÇDecorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia dichiarato le proprie generalitˆ ed il paese di cui  cittadino, oppure abbia fornito dichiarazioni false al riguardoÈ.

           

 

18.14

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, dopo le parole: Çpu˜ chiedere al giudiceÈ , inserire le seguenti: Çper non pi di due volteÈ.

        Conseguentemente, sopprimere lĠultimo periodo.

 

18.15

DĠalia

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sopprimere lĠultimo periodo.

 

18.16

Adamo, Carofiglio, Bianco, Maritati, Della Monica, Casson, Incostante, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, DĠambrosio, Latorre, Chiurazzi

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sostituire la parola: ÇdiciottoÈ con la seguente: ÇnoveÈ.

 

18.17

Lauro, Fazzone

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ÇQualora risulti accertata, al termine del periodo di trattenimento, lĠimpossibilitˆ di effettuare lĠespulsione dello straniero, viene rilasciato un titolo di soggiorno temporaneo e rinnovabile con autorizzazione allo svolgimento dellĠattivitˆ lavorativaÈ.

 

18.18

DĠambrosio, Adamo, Bianco, Latorre, Carofiglio, Della Monica, Maritati, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, Incostante

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, dopo le parole: Çnon pu˜, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesiÈ, aggiungere, in fine, le seguenti: ÇQualora risulti accertata, al termine del periodo di trattenimento, lĠimpossibilitˆ di effettuare lĠespulsione, allo straniero viene rilasciato un titolo di soggiorno temporaneo e rinnovabile con autorizzazione allo svolgimento dellĠattivitˆ lavorativaÈ.

 

18.19

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole : Çnei soli casi in cui, nonostante siano stati esperiti infruttuosamente tutti gli atti e gli accertamenti previsti dalla presente legge, lĠoperazione di allontanamento debba durare pi a lungo a causa della mancata cooperazione da parte soggetto trattenuto o dei ritardi nellĠottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi e non possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitiveÈ.

 

18.20

Adamo, Maritati, Bianco, Casson, Incostante, Bastico, Ceccanti, De Sena, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, Latorre, Carofiglio, Chiurazzi, DĠambrosio, Della Monica, Galperti

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ÇIn ogni caso, quando risulta, anche prima del decorso del termine di cui al periodo precedente, che non esiste pi alcuna prospettiva ragionevole di esecuzione dellĠespulsione, anche per lĠimpossibilitˆ di accertare lĠidentitˆ o la nazionalitˆ dello straniero, ovvero per lĠimpossibilitˆ di acquisire i documenti per il viaggio, la persona interessata  immediatamente liberataÈ.

 

18.21

Il Governo

Al comma 1, capoverso, lettera b), il numero 2)  sostituito dal seguente:

        Ç2) sostituire i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, con i seguenti:

        ĠĠ5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito lĠesecuzione con lĠaccompagnamento alla frontiera dellĠespulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. LĠordine  dato con provvedimento scritto, recante lĠindicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. LĠordine del questore pu˜ essere accompagnato dalla consegna allĠinteressato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonchŽ, per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ci˜ non sia possibile, nello Stato di provenienza.

        5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dellĠordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis,  punito con la reclusione da uno a quattro anni se lĠespulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se lĠespulsione  stata disposta perchŽ il permesso di soggiorno  scaduto da pi di sessanta giorni e non ne  stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno  stata rifiutata, ovvero se lo straniero si  trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dellĠarticolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trova in stato di detenzione in carcere, si procede allĠadozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione allĠordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere allĠaccompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonchŽ, ricorrendone i presupposti, quelle di cui allĠarticolo 13, comma 3.

        5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato  punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.

        5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed  obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fattoĠĠÈ.

 

18.22

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        Çb-bis) allĠarticolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

        1) al comma l, sostituire le parole: ĠĠe ai minori comunque affidatiĠĠ con le seguenti: ĠĠe, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidatiĠĠ.

        2) al comma 1-bis, dopo le parole: ĠĠai minori stranieri non accompagnatiĠĠ, inserire le seguenti: ĠĠ, affidati ai sensi dellĠarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutelaĠĠÈ.

 

18.23

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

            Çb-bis) allĠarticolo 5, dopo il comma 2-bis  aggiunto il seguente:

        ĠĠ2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno  sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo  fissato in 200 euro.ĠĠ;

            b-ter) allĠarticolo 30, dopo il comma 1-bis  aggiunto il seguente:

        ĠĠ1-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari  sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo  fissato in 200 euro.ĠĠ;

            b-quater) dopo lĠarticolo 45,  inserito il seguente:

ÇArt. 45-bis.

(Fondo per la prevenzione dei flussi migratori)

        1. é istituito, presso il Ministero degli esteri, un Fondo per la prevenzione dei flussi migratori, finalizzato al finanziamento di progetti di sviluppo locale nei Paesi che hanno stipulato o intendono stipulare con lo Stato italiano Accordi bilaterali per la gestione dei flussi migratori.

        2. Al Fondo confluisce, ordinariamente, la metˆ del gettito conseguito attraverso la riscossione delle tasse di cui allĠarticolo 5, comma 2-ter e 30, comma 1-ter. La quota residua del gettito di cui sopra  assegnata allo stato di previsione del Ministero dellĠinterno, a titolo di copertura delle spese di istruttoria per le attivitˆ inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

        3. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dellĠinterno, stabilisce le modalitˆ di riscossione e di attuazione delle disposizioni di cui allĠarticolo 5, comma 2-ter e 30, comma 1-ter.È.

 

18.24

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            Çb-bis) allĠarticolo 6, comma 2, le parole: ĠĠe per quelli inerenti agli atti di stato civile o allĠaccesso a pubblici serviziĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠe per quelli inerenti allĠaccesso alle prestazioni sanitarie di cui allĠarticolo 35,ĠĠÈ.

 

18.25

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            Çb-bis) allĠarticolo 29 il comma 8  sostituito dal seguente: ĠĠIl nulla osta al ricongiungimento familiare  rilasciato entro centottanta giorni dalla richiestaĠĠÈ.

 

18.26

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            Çb-bis) allĠarticolo 29, dopo il comma 1  inserito il seguente:

        ĠĠ1-bis. NellĠipotesi di cui al comma 1, lettera a), il ricongiungimento pu˜ essere richiesto nei confronti di un solo coniuge, ancorchŽ la legge del paese di provenienza dello straniero riconosca giuridicamente la poligamiaĠĠÈ.

 

18.27

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            Çb-bis) lĠarticolo 6, comma 3  sostituito dal seguente:

        ĠĠ3. Lo straniero che, a richiesta degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza, non ottempera allĠordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato  punito con lĠarresto fino ad un anno e con lĠammenda sino ad euro 2.000ĠĠÈ.

 

18.28

Boscetto, Mugnai

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            Çb-bis) allĠarticolo 16, comma 1, dopo le parole: ĠĠnŽ le cause ostative indicate nellĠarticolo 14, comma 1,ĠĠ, inserire le seguenti: ĠĠche impediscono lĠesecuzione immediata dellĠespulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,ĠĠÈ.

 

18.29

Boscetto, Mugnai

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            Çb-bis) allĠarticolo 26, comma 7-bis, apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: ĠĠdel permesso di soggiorno rilasciato allo stranieroĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠanche se per motivi diversi dal lavoro autonomoĠĠ;

            b) alla fine, aggiungere il seguente periodo: ĠĠSi applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 13, comma 3, e allĠarticolo 14.ĠĠÈ.

 

18.30

Boscetto, Mugnai

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            Çb-bis) allĠarticolo 29, il comma 5  sostituito con il seguente:

        ĠĠ5. Salvo quanto disposto dallĠarticolo 4, comma 6,  consentito lĠingresso per ricongiungimento al figlio minore, giˆ regolarmente soggiornante in Italia con lĠaltro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilitˆ di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dellĠaltro genitore.ĠĠÈ.

 

18.0.1

Pastore

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

(Cessione a titolo oneroso di immobile allo straniero)

        1. AllĠarticolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1  aggiunto il seguente:

        ĠĠ1-bis. In caso di cessione a titolo oneroso in favore di straniero, il cedente ha lĠobbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma, anche se la cessione ha per oggetto immobile diverso da quelli indicati in detto primo comma ed anche se fatta per un periodo inferiore ai trenta giorniĠĠ.

            b) dopo il comma 3  aggiunto il seguente:

        ĠĠ3-bis. Nel caso di cessione effettuata con atto notarile alla comunicazione provvede il notaio.ĠĠÈ.

 

18.0.2

Li Gotti, Belisario, Pardi

Dopo lĠarticolo,  inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

        1. Il comma 1 dellĠarticolo 6-ter della legge 3 dicembre 1989, n. 401,  sostituito dal seguente:

        ĠĠ1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, in quelli destinati anche temporaneamente alla sosta o al transito di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei mezzi di trasporto dagli stessi utilizzati, o, comunque nelle adiacenze dei luoghi o dei mezzi predetti,  trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per lĠemissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere,  punito, se il fatto  commesso in relazione alla manifestazione sportiva stessa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro. La disposizione di cui al primo periodo si applica ai fatti commessi durante lo svolgimento della manifestazione sportiva, nonchŽ nelle ventiquattro ore precedenti o successive alla stessa.ĠĠ.

        2. AllĠarticolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il quarto comma  sostituito dal seguente:

        ÇCon lĠavviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui allĠarticolo 1, pu˜ imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacitˆ offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonchŽ programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Nelle medesime circostanze il questore pu˜ altres“ imporre il divieto di detenere armi di qualsiasi tipo, comprese quelle a ridotta capacitˆ offensiva, i giocattoli riproducenti armi ed i simulacri di armi. Il divieto del questore  opponibile davanti al giudice monocraticoĠĠ.

        3 . AllĠarticolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  aggiunto, in fine, il seguente periodo: ÇIl divieto pu˜ essere esteso alle armi a ridotta capacitˆ offensiva, ai giocattoli riproducenti armi ed i simulacri di armiÈ.

 

18.0.3

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

        1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante ĠĠAttuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membriĠĠ, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) lĠarticolo 5, comma 5-bis, primo periodo  sostituito dal seguente: ĠĠIn ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dellĠUnione o il suo familiare si presenta ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, presentando un documento dĠidentitˆ valido per lĠespatrio. La certificazione rilasciata dagli uffici di polizia costituisce titolo necessario di attestazione della data di inizio del soggiornoĠĠ;

            b) lĠarticolo 9, comma 4  sostituito dal seguente: ĠĠIl cittadino dellĠUnione dimostra, con idonea documentazione, di disporre, per sŽ e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblicaĠĠÈ.

 

18.0.4

Bricolo, Stiffoni, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

        1. AllĠarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sopprimere le seguenti parole: ĠĠo presso lĠufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedenteĠĠÈ.

 

18.0.5

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

        1. I commi 3 e 4 dellĠarticolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 sono sostituiti dal seguente:

        ĠĠ2-bis. Ai fini dellĠobbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora  iscritta nellĠapposito registro istituito presso il Ministero dellĠinternoĠĠÈ.

 

18.0.6

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

        1. AllĠarticolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 sono soppresse le seguenti parole: ĠĠovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui allĠart. 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dellĠufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorniÈ.

        2. AllĠarticolo 7, comma 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ĠĠIn caso di mancata presentazione del rinnovato titolo di soggiorno o della ricevuta di rinnovo e della dichiarazione di dimora abituale entro il termine di cui al presente comma, lĠufficio di anagrafe, previo invito ad adempiere, avvia la procedura di cancellazione anagrafica per irreperibilitˆĠĠÈ.

 

18.0.7

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso
di soggiorno)

        Dopo lĠarticolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  inserito il seguente:

ĠĠArt. 4-bis.

(Accordo di integrazione)

        1. Ai fini di cui alla presente legge, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a Partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societˆ.

        2. Contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellĠarticolo 5, il cittadino straniero sottoscrive un Accordo di integrazione, articolato per crediti, e si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validitˆ del permesso di soggiorno, nel rispetto delle seguenti condizioni:

            a)  attribuito il punteggio di dieci crediti al cittadino straniero in possesso dei seguenti requisiti:

            1) livello adeguato di conoscenza della lingua italiana, certificato in rapporto agli standard minimi definiti nel Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio dĠEuropa;

                2) adesione alla Carta dei valori della cittadinanza e dellĠintegrazione di cui ai decreto del Ministero dellĠinterno 23 aprile 2007;

                3) conoscenza basilare delle regole fondamentali dellĠordinamento giuridico il cui rispetto costituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica;

            b) allĠatto del rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino straniero pu˜ incrementare i crediti attribuiti ai sensi della lett. a), attestando:

                1) la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione dei crediti;

                2) il superamento di un corso atto a verificare il livello di integrazione sociale e culturale del cittadino straniero e il raggiungimento degli obiettivi di integrazione sottoscritti;

                3) un livello adeguato di partecipazione economica e sociale alla vita della comunitˆ nazionale e locale;

            c) i crediti assegnati a ciascun cittadino straniero ai sensi delle lettera a) e b) subiscono decurtazioni, in misura proporzionale alla gravitˆ dellĠinfrazione commessa, in caso di:

                1) condanna per violazione di una delle norme del codice penale non soggetta allĠordine di espulsione del giudice;

                2) illeciti amministrativi;

                3) illeciti tributari;

            d) nel caso in cui le decurtazioni di cui alla lettera c) comportino una riduzione dei crediti in numero inferiore a cinque, i cittadini stranieri, ai fini del mantenimento del permesso di soggiorno, si sottopongono a corsi di integrazione volti a coinvolgere lo straniero in attivitˆ socialmente utili;

            e) nel caso in cui le decurtazioni di cui alla lettera c) comportino lĠazzeramento dei crediti,  disposta la revoca del permesso di soggiorno e lĠespulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalitˆ di cui allĠarticolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

            f) il punteggio attribuito ai cittadini stranieri ai sensi del comma precedente  annotato sul permesso di soggiorno elettronico.

        3. La stipula dellĠAccordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.

        4. Il Ministero dellĠinterno, con proprio decreto da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con apposite tabelle, i criteri per lĠassegnazione, lĠincremento e la decurtazione dei crediti di cui allĠAccordo di integrazione, nel rispetto del principio di proporzionalitˆ di cui al comma 2, lettera c).

        5. Entro il termine di cui al comma 4, il Ministero dellĠinterno, sentiti il Ministero dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce con apposito decreto i criteri per il rilascio delle attestazioni atte a certificare la conoscenza della lingua italiana ai sensi del comma 2, lettera a), punto 1), nonchŽ i programmi e le modalitˆ di svolgimento dei corsi di integrazione di cui al comma 2, lettera b), punto 2).

        6. Allo svolgimento delle attivitˆ connesse alla sottoscrizione, attuazione e verifica dellĠAccordo di integrazione si provvede a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali preposte allĠespletamento delle funzioni relative al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.

 

18.0.8

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

(Modifiche allĠarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

        1. Il comma 4 dellĠarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  sostituito dal seguente: ĠĠLe prestazioni di cui al comma 3 sono erogate previo pagamento della relativa tariffa ovvero delle quote di compartecipazione alla spesa a paritˆ con i cittadini italiani qualora i richiedenti risultino privi di risorse economiche. Nel caso in cui la prestazione da erogare sia classificata urgente e non differibile, il pagamento della tariffa o della quota di compartecipazione  posticipato. In caso di rifiuto del richiedente alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi del presente comma, le strutture sanitarie ne trasmettono segnalazione allĠautoritˆ competenteĠĠ.

        2. Il comma 5 dellĠarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  soppresso.

        3. Il comma 6 dellĠarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  sostituito dal seguente: ÇIl costo delle prestazioni erogate agli stranieri privi di risorse economiche sufficienti  finanziato, quanto alle prestazioni ospedali ere urgenti o comunque essenziali, a valere sulle disponibilitˆ del Ministero dellĠinterno e, quanto alle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, con gli ordinari trasferimenti statali alle Regioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionaleÈ.

 

18.0.9

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

(Accesso, in via sperimentale, degli ufficiali e agenti della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dellĠintero di cui allĠarticolo 9 della legge 1Ħ aprile 1981, n. 121 ÇNuovo ordinamento dellĠAmministrazione della pubblica sicurezzaÈ)

        1. Gli ufficiali e agenti di polizia municipale dei comuni capoluoghi di provincia possono accedere, in via sperimentale, attraverso la questura locale, per finalitˆ di sicurezza urbana con modalitˆ individuata nel decreto di cui al successivo comma, ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dellĠarticolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia municipale. Detto personale pu˜ essere, altres“, abilitato allĠinserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.

        2. Con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, sono individuati i dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalitˆ per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.

        3 La durata della sperimentazione non pu˜ essere superiore a due anni dalla data di effettivo avvio in ognuno dei comuni individuati ai sensi del presente articolo. Essa termina comunque il 31 dicembre 2010.

        4. Obiettivi della sperimentazione sono verificare lĠefficacia dellĠaccesso diretto in deroga allĠart. 9 della legge 1ĵ aprile 1981 n. 121.

        5. La titolaritˆ dellĠattuazione della sperimentazione, in ogni sua fase,  del comune nel cui territorio la sperimentazione stessa si svolge di concerto con gli uffici territoriali del Governo.

        6. Con decreto del Ministro dellĠinterno sono individuati comuni capoluoghi di provincia nei quali  realizzata la sperimentazione.

        7. LĠindividuazione di cui al comma precedente  effettuata tenuto conto:

            a) delle istanze di richiesta di attivazione della sperimentazione ricevute dai Comuni capoluoghi di provincia;

            b) della disponibilitˆ del comune a partecipare alla sperimentazione;

            c) dalle necessitˆ di sicurezza urbana presente sul Comune istante;

            d) dagli interventi in materia di sicurezza urbana giˆ realizzati sul territorio dando preferenza ai comuni che hanno attuato il decreto 5 agosto 2008 del Ministro dellĠinterno e la legge 24 luglio 2008 n. 125 ĠĠmisure urgenti in materia di sicurezza pubblicaĠĠÈ;

        6. La valutazione tecnica della sperimentazione  compiuta dal Ministero dellĠinterno sia sulle modalitˆ di svolgimento che sui risultatiÈ.

 

18.0.10

Bodega, Alberto Filippi, Mercatali

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

        1. Dopo lĠarticolo 14 della legge 30 marzo 2001, n.125,  inserito il seguente:

        ĠĠArt. 14-bis - (Disposizioni sulla distribuzione di bevande alcoliche). – 1. Chiunque vende o somministra bevande alcoliche dopo le ore 02.00  tenuto ad inserire nella propria struttura un mezzo di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test.

        2. Alla lettera c) del comma 2 dellĠarticolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole ĠĠ1,5 grammi per litroĠĠ sono aggiunte le seguenti ĠĠo dalle ore 02.00 alle ore 08.00ĠĠ superiore a 0 grammi per litro.

        3. I titolari dei luoghi di cui al comma 1 devono esporre allĠentrata, allĠinterno ed allĠuscita apposite tabelle che riproducano:

            a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nellĠaria alveolare respirata;

            b) le quantitˆ, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche pi comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo;

            c) le sanzioni previste dallĠarticolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 125, e successive modificazioni.

        4. I titolari dei luoghi di cui al comma l promuovono, tramite le categorie di rappresentanza, di intesa con le regioni e gli enti locali, coerentemente con le disposizione di cui allĠarticolo 117 della Costituzione, specifici programmi anche finanziari per incentivare il ĠĠguidatore designatoĠĠ, il trasporto degli utenti di locali di trattenimento e spettacolo attraverso servizi di taxi e di trasporto pubblico locale. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con il fondo di cui allĠarticolo 6-bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

        5. AllĠarticolo 689 del codice penale, comma primo, le parole ĠĠLĠesercente unĠosteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande il quale somministra in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche a un minore degli anni sediciĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠChiunque vende o somministra in un luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche a un minore degli anni diciottoĠĠ.

        6. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi od aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma successivo,  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

        7. La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto pu˜ essere effettuata esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dal comma 1 dellĠarticolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

        8. Dalle ore 22.00 alle ore 07.00 la vendita di alcolici pu˜ essere effettuata esclusivamente negli esercizi di cui al comma precedente. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro e con la confisca della merce. é comunque vietata la vendita e somministrazione di alcolici a mezzo di distributori automatici.

        9. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

        10. I comuni sono tenuti, entro il termine di tre mesi dallĠentrata in vigore del decreto, ad aggiornare le proprie disposizioni regolamentari introducendo il divieto, adeguatamente sanzionato, di tenere in luogo pubblico comportamenti dannosi allĠigiene, alla sanitˆ pubblica e alla tutela dellĠambiente e del decoro urbano.

        11. Sono soppressi i commi 2, 3 e 4 dellĠarticolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.ĠĠ.

        12. Al comma 187 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635  aggiunto il seguente comma: ĠĠGli esercenti hanno la facoltˆ di negare lĠaccesso al locale a coloro che hanno in precedenza turbato il regolare svolgimento dei trattenimenti e di allontanare chiunque disturba, in qualsiasi modo la clientela o, comunque, costituisca un pericolo, anche potenziale, per la sicurezzaĠĠ.

        2. Entro centottanta giorni dallĠentrata in vigore della presente legge il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri dellĠInterno, dello sviluppo economico e dei trasporti adotta il regolamento di attuazione del primo comma dellĠarticolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125 introdotto dal comma 1 del presente articolo.

 

18.0.11

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

        1. Le Regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dellĠarticolo 117 della Costituzione, possono concedere lĠautorizzazione per la realizzazione di aree attrezzate alla sosta delle popolazioni nomadi solo previa indizione, da parte del Comune territorialmente competente, secondo le disposizioni del relativo statuto, di apposito referendum popolare, che si esprima in senso favorevole allĠinterventoÈ.

 

18.0.12

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

        1. Le Regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dellĠarticolo 117 della Costituzione, possono concedere lĠautorizzazione per la realizzazione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, per la ristrutturazione o il loro cambiamento dĠuso, alle confessioni religiose che non abbiano stipulato intesa con lo Stato secondo quanto disposto dallĠarticolo 8 della Costituzione, solo previa indizione, da parte del Comune territorialmente competente, secondo le disposizioni del relativo statuto, di apposito referendum popolare, che si esprima in senso favorevole allĠintervento edificativoÈ.

 

18.0.13

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

(Concorso delle associazioni volontarie al presidio del territorio)

        1. Gli Enti locali sono legittimati ad avvalersi della collaborazione di guardie particolari giurate, nonchŽ di associazioni tra cittadini, con funzioni ausiliarie di sorveglianza dei luoghi pubblici, al fine di segnalare agli organi di polizia locale ovvero alle forze di polizia dello Stato eventi che possano arrecare danno o disagio alla sicurezza urbana e cooperare nello svolgimento dellĠattivitˆ di presidio del territorioÈ.

 

18.0.14

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

        1. AllĠarticolo 349, comma 4 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo le parole: ĠĠsufficienti elementi per ritenerne la falsitˆĠĠ, inserire le seguenti: ĠĠovvero opponga resistenza allo svolgimento dellĠattivitˆ istruttoria finalizzata allĠaccertamento dei fattiĠĠ;

            b) le parole: ĠĠnon oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro oreĠĠ sono sostituite con le seguenti: ĠĠnon oltre le ventiquattro ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le quarantotto oreĠĠÈ.

 

18.0.15

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

        1. AllĠarticolo 6, comma 4 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: ĠĠpreventivamenteĠĠÈ.

 

18.0.16

Bricolo, Stiffoni, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

        1. Le spese sostenute dai Comuni per finalitˆ di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalitˆ, correlate sia allĠacquisto di strumentazioni e dispositivi di videosorveglianza, sia allĠincremento di risorse umane sono escluse dal computo del saldo finanziario di cui al comma 683 dellĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioniÈ.

 

18.0.17

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

(Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte degli Enti locali)

        1. Ai fini della prevenzione della criminalitˆ e per la tutela della sicurezza urbana, gli Enti locali possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

        2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante lĠuso di sistemi di videosorveglianza  limitata ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

        3. In presenza di una specifica richiesta dellĠautoritˆ giudiziaria o di polizia giudiziaria e in relazione ad una attivitˆ investigativa in corso,  ammesso un tempo pi ampio di conservazione dei dati, che non pu˜ comunque superare i quattordici giorni.

        4. é ammessa unĠulteriore proroga dei tempi di conservazione, previa approvazione da parte del Consiglio comunale di un apposito regolamento, nel quale siano previste misure idonee ed appropriate per un uso corretto dei dati, delle informazioni e delle immagini con la creazione di unĠarchivio e lĠindividuazione dei soggetti legittimati ad accedere alle registrazioni, nel rispetto delle regole sulla tutela della riservatezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196È.

18.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ÇArt. 18-bis.

(Rimpatrio assistito di minore cittadino dell'Unione europea)

        1.Nei limiti delle risorse annualmente assegnate al  Fondo nazionale per le politiche migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176È.

 

Art. 19.

19.1

Boscetto, Mugnai

Al comma 1, premettere il seguente:

        Ç01. AllĠarticolo 128, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        ĠĠ1-bis. é sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

        1-ter. é sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni 18 sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui  previsto che consegua lĠapplicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ovvero la decurtazione di almeno 5 punti dalla patente di guidaĠĠ.

            b) il comma 2  sostituito dal seguente:

        ĠĠ2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis ed 1-ter  sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento con esito favorevole degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nellĠinvito a sottoporsi a revisione senza necessitˆ di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato  soggetto alle sanzioni amministrative di cui allĠarticolo 218. Le stesse disposizioni si applicano anche a chiunque sia stato dichiarato, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei commi 1, 1-bis o 1-ter, temporaneamente inidoneo alla guidaĠĠ.

            c) il comma 3  soppresso.

 

19.2

Boscetto, Mugnai

Al comma 1, premettere il seguente:

        Ç01. AllĠarticolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, comma 3-bis,  aggiunto, in fine, il seguente periodo: ĠĠQuando la revoca della patente discende dalla violazione degli articoli 186 e 187, non  possibile conseguire una nuova prima di 5 anni dal momento dellĠaccertamento del reatoĠĠÈ.

 

19.3

Boscetto, Mugnai

Al comma 1, premettere il seguente:

        Ç01. Dopo lĠarticolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  inserito il seguente:

ĠĠArt. 219-bis.

(Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneitˆ alla guida)

        1. NellĠipotesi in cui, ai sensi del presente codice,  disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende  commessa da un conducente munito di certificato di idoneitˆ alla guida di cui allĠarticolo 116 commi 1-bis ed 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneitˆ alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altres“, le disposizioni dellĠarticolo 126-bis.

        2. Se il conducente  persona munita di patente di guida, nellĠipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non  richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altres“, le disposizioni dellĠarticolo 126-bis.

        3. Quando il conducente  minorenne si applicano le disposizioni dellĠarticolo 128 commi 1-ter e 2ĠĠÈ.

 

19.4

DĠAlia

Al comma 1, lettera a), capoverso, nel comma 2-bis, sopprimerele parole: Ç, nonchŽ della disciplinaÈ fino alla fine del periodo.

 

19.5

Boscetto, Mugnai

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        Ç2-bis. Dopo il comma 4 dellĠarticolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  inserito il seguente:

        Ç4-bis. Fermo restando quanto previsto dal codice penale,  sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffati. Si applicano le disposizioni dellĠarticolo 213È.

 

19.6

Boscetto, Mugnai

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        Ç2-bis. AllĠarticolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

            c-bis) al Ministero dellĠinterno, ĠĠmissione ordine pubblico e sicurezzaĠĠ, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, per lĠacquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature delle Forze di polizia di cui allĠarticolo 12, commi 1, lettere a), b), e c), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale;

            c-ter) al Ministero dellĠinterno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative agli accertamenti di cui agli articoli 186 e 187, sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia;

            b) al comma 4 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: ÇLe determinazioni della Giunta e la relazione annuale sullĠimpiego dei proventi predisposta dalla stessa Giunta sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dellĠinterno;

            c) sostituire il comma 4-bis con il seguente:

        ĠĠ4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade,  destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, limitatamente al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, nonchŽ a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 ed allĠacquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui allĠarticolo 12, commi 1, lettere d-bis) ed e), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale. Le determinazioni della Giunta e la relazione annuale sullĠimpiego dei proventi predisposta dalla stessa Giunta sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dellĠinternoĠĠÈ.

 

19.7

Boscetto, Mugnai

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        Ç2-bis. Dopo lĠarticolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserire il seguente:

ÇArt. 208-bis.

(Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati)

        1. I veicoli sequestrati ai sensi dellĠarticolo 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, e dellĠarticolo 187, commi 1 e 1-bis, sono affidati dallĠautoritˆ giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per lĠimpiego in attivitˆ di polizia, prioritariamente per la prevenzione della sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalitˆ di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

        2. I veicoli di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto lĠuso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita  antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze  disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

        3. In caso di dissequestro del veicolo, qualora lo stesso per lo stato in cui si trova non pu˜ essere riconsegnato allĠavente diritto, lĠautoritˆ competente ne dispone la restituzione per equivalente.

        4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui allĠarticolo 301-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e allĠarticolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti la gestione, la ditta o la distruzione dei beni mobili registratiÈ.

 

19.8

Li Gotti, Belisario, Pardi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        Ç2-bis. AllĠarticolo 222, comma 2, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  aggiunto, in fine, il seguente periodo: ĠĠSe il fatto di cui al terzo periodo  commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dellĠarticolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto lĠeffetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patenteĠĠÈ.

 

19.9

Il Governo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        Ç2-bis. Dopo lĠarticolo 224-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  inserito il seguente:

Art. 224-ter.

(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato)

        1. Nelle ipotesi di reato per le quali  prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, lĠagente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dellĠarticolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro  trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.

        2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dellĠarticolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinchŽ disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dellĠarticolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

        3. Nelle ipotesi di reato per le quali  prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, lĠagente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui allĠarticolo 214, in quanto compatibile.

        4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se  stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica allĠorgano di polizia competente affinchŽ disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dellĠarticolo 214, in quanto compatibili.

        5. La declaratoria di estinzione del reato per morte dellĠimputato importa lĠestinzione della sanzione amministrativa accessoria Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, lĠufficio o il comando da cui dipende lĠagente accertatore della violazione, accerta la sussistenza o meno delle condizioni di legge per lĠapplicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. LĠestinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sullĠapplicazione della sanzione amministrativa accessoria.

        6. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, lĠufficio o il comando da cui dipende lĠagente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo allĠintestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del medesimo comma 3È.

 

19.10

Compagna

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        Ç2-bis. AllĠarticolo 6, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1  inserito il seguente:

        ĠĠ1-bis. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolge, con qualsiasi modalitˆ e a qualsiasi titolo, attivitˆ di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione e la vendita di bevande alcooliche dopo le ore 2 della notte.ĠĠ;

            b) al comma 2 sostituire lĠalinea con la seguente: ĠĠQualora nei locali di cui al comma 1-bis si svolgano, congiuntamente allĠattivitˆ di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, spettacoli o altre forme di intrattenimento, con qualsiasi modalitˆ e in qualsiasi orario, i titolari e i gestori devono assicurarsi che allĠuscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcoolemico; inoltre devono esporre allĠentrata, allĠinterno e allĠuscita dei locali apposite tabelle che riproducano:ĠĠÈ.

 

19.0.1

Saltamartini, Benedetti Valentini, De Angelis, Delogu, De Eccher, Fluttero, Scotti, Scarpa Bonazza Buora, Allegrini, Vicari, Malan

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-quater.

        1. AllĠarticolo 336 del codice penale, dopo il secondo comma  aggiunto il seguente:

        ĠĠSi applica la pena della reclusione da cinque a sette anni se il fatto di cui al comma precedente  commesso in danno di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza o di appartenenti alla forza pubblica nello svolgimento dellĠattivitˆ a tutela dellĠordine pubblico e della pubblica sicurezza.ĠĠÈ.

 

19.0.2

Saltamartini, Benedetti Valentini, De Angelis, Delogu, De Eccher, Fluttero, Scotti, Scarpa Bonazza Buora, Allegrini, Vicari, Malan

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-ter.

        1. AllĠarticolo 337 del codice penale, dopo il primo comma  aggiunto il seguente:

        ĠĠSi applica la pena della reclusione da quattro a sette anni se il fatto di cui al primo comma  commesso in danno di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza o di appartenenti alla forza pubblica nello svolgimento dellĠattivitˆ a tutela dellĠordine pubblico e della pubblica sicurezza.ĠĠÈ.

 

19.0.3

Saltamartini, Benedetti Valentini, De Angelis, Delogu, De Eccher, Fluttero, Scotti, Scarpa Bonazza Buora, Allegrini, Vicari, Malan

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-quinquies.

        1. AllĠarticolo 337 del codice penale, dopo il primo comma  aggiunto il seguente:

        ĠĠSe dal fatto di cui al prima comma deriva una lesione personale si applica la pena della reclusione da cinque a sette anni.ĠĠÈ.

 

19.0.4

Saltamartini

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt.19-septies.

        1. Dopo lĠarticolo 337-bis del codice penale  inserito il seguente:

ĠĠArt. 337-ter.

(Computo delle circostanze)

        1. Quando ricorre la circostanza di cui allĠarticolo 336, terzo comma, ovvero quelle di cui allĠarticolo 337, secondo e terzo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantitˆ di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.ĠĠÈ.

 

19.05

Saltamartini, Benedetti Valentini, De Angelis, Delogu, De Eccher, Fluttero, Scotti, Scarpa Bonazza Buora, Allegrini, Vicari, Malan

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-sexies.

        1. Dopo lĠarticolo 340 del codice penale  inserito il seguente:

ĠĠArt. 341.

(Oltraggio a un pubblico ufficiale)

        Chiunque offende lĠonore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nellĠesercizio delle sue funzioni  punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.

        La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, o con altre forme di comunicazione.

        Si applica la pena della reclusione da tre a cinque anni se i fatti di cui ai commi primo e secondo sono commessi con violenza o minaccia.

        Si procede in ogni caso dĠufficio.ĠĠÈ.

 

19.0.6

Della Monica, Incostante, Bianco, Carofiglio, Latorre, Maritati, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Adamo

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)

        1. Dopo lĠarticolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

    –ĠĠ603-bis. – (Grave sfruttamento del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque induce taluno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di inferioritˆ o di necessitˆ, a prestare attivitˆ lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante,  punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

        Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

            a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionato rispetto alla quantitˆ e qualitˆ del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa allĠorario di lavoro, al riposo settimanale, allĠaspettativa obbligatoria, alle ferie;

        b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o lĠincolumitˆ personale;

            c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

        La pena per il fatto di cui al primo comma  della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in etˆ non lavorative o cittadini di Stati non appartenenti allĠUnione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattroĠĠ.

    –ĠĠ603-ter. – (Pene accessorie). – La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa lĠinterdizione dagli uffici diretti vi delle persone giuridiche o delle imprese, nonchŽ il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

        La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altres“, quando il fatto  commesso da soggetto recidivo ai sensi dellĠarticolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), lĠesclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dellĠUnione europea, relativi al settore di attivitˆ in cui ha avuto luogo lo sfruttamentoĠĠ.

        2. AllĠarticolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 12  sostituito dal seguente:

        ĠĠ12. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti  punito con lĠarresto da tre mesi ad un anno, nonchŽ con lĠammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non pi di due lavoratoriĠĠ;

            b) dopo il comma 12  inserito il seguente:

        ĠĠ12-bis. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dellĠintermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, lettera c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,  punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegatoĠĠ.

        3. La condanna per il delitto di cui allĠarticolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, comporta le pene accessorie di cui allĠarticolo 603-bis, commi quarto e quinto, del codice penale.

        4. AllĠarticolo 25-septies, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: ĠĠsicurezza sul lavoroĠĠ, sono inserite le seguenti: ĠĠ, nonchŽ al delitto di cui allĠarticolo 603-bis del medesimo codiceĠĠ e, al secondo periodo, le parole: ĠĠcondanna per il delittoĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠcondanna per i delittiĠĠ.

        5. AllĠarticolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: ĠĠlegge 20 febbraio 1958, n. 75,ĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠ603-bis, terzo comma, del codice penaleĠĠ.

        6. AllĠonere derivante dallĠattuazione del comma 5, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dallĠanno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellĠambito dellĠunitˆ previsionale di base di parte corrente ĠĠFondo specialeĠĠ dello stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al Ministero degli affari esteriÈ.

 

19.0.7

Saltamartini, Benedetti Valentini, De Angelis, Delogu, De Eccher, Fluttero, Scotti, Scarpa Bonazza Buora, Allegrini, Vicari, Malan

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

        1. AllĠarticolo 5 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1  sostituito dal seguente:

        ĠĠ1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dellĠArma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, nonchŽ del Corpo forestale dello Stato limitatamente agli illeciti penali ambientali.ĠĠÈ.

 

19.0.8

De Sena, Lumia, Casson, Bianco, Incostante, Latorre, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

(Modifiche allĠarticolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

        1. AllĠarticolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma 1, dopo la lettera f)  aggiunta, in fine, la seguente:

            ĠĠf-bis) ai procedimenti nei quali devono essere ascoltati testimoni di giustizia cui sia stata applicata taluna delle misure di protezione di cui allĠarticolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero persone che, in ragione del reato per cui si procede, abbiano usufruito dei benefici dal Fondo di solidarietˆ per le vittime delle richieste estorsive e dellĠusura, di cui allĠarticolo 4 del Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietˆ per le vittime delle richieste estorsive e dellĠusura, ai sensi dellĠarticolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455ĠĠÈ.

 

19.0.9

Della Monica, Vittoria Franco, Anna Maria Serafini, Incostante, Bianco, Carofiglio, Latorre, Maritati, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, DĠambrosio, Adamo

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

        1. AllĠarticolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 3,  inserito il seguente:

        ĠĠ3-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, pu˜ subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena allĠeliminazione del danno ovvero al risarcimento del dannoĠĠÈ.

 

19.0.10

Della Monica, Vittoria Franco, Anna Maria Serafini, Incostante, Bianco, Carofiglio, Latorre, Maritati, Casson, Galperti, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Chiurazzi, DĠambrosio, Adamo

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

(Modifiche allĠarticolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

        1. AllĠarticolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1  sostituito dal seguente:

        1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato Ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente lĠingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non  cittadina o non ha titolo di residenza permanente,  punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni personaÈ;

            b) il comma 3  sostituito dal seguente:

        ĠĠ3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente lĠingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non  cittadina o non ha titolo di residenza permanente,  punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

            a) il fatto riguarda lĠingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi persone;

            b) la persona trasportata  stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumitˆ per procurarne lĠingresso o la permanenza illegale;

            c) la persona trasportata  stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne lĠingresso o la permanenza illegale;

            d) il fatto  commesso da tre o pi persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

            e) gli autori del fatto hanno la disponibilitˆ di anni o materie esplodentiÈ;

            c) il comma 3-bis  sostituito dal seguente:

        3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o pi delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista  aumentaĠĠ;

        d) il comma 3-ter  sostituito dal seguente:

        3-ter. La pena detentiva  aumentata da un terzo alla metˆ e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma 3:

            a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano lĠingresso di minori da impiegare in attivitˆ illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

            b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indirettoÈ;

            e) il comma 4  sostituito dal seguente:

        ĠĠ4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3  obbligatorio lĠarresto in flagranzaÈ;

            f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

        ĠĠ4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, e applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

        4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3  sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle partiĠĠ.

Art. 19-ter.

(Modifica allĠarticolo 407 del codice di procedura penale)

        1. AllĠarticolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ĠĠ, nonchŽ dei delitti previsti dallĠarticolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioniĠĠÈ.

 

19.0.11

DĠAmbrosio, Casson, Adamo, Carofiglio, Bianco, Incostante, Latorre, Della Monica, Galperti, Bastico, Ceccanti, Chiurazzi, Procacci, Sanna, Vitali, De Sena, Maritati, Mauro Maria Marino

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

(Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di circostanze attenuanti)

        1. Dopo lĠarticolo 4 della legge 11 agosto 2003, n. 228,  inserito il seguente:

        ĠĠArt. 4-bis. - (Circostanze attenuanti). – 1. Per i delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, sesto comma, del codice penale, le pene sono diminuite fino alla metˆ nei confronti dellĠimputato che si adopera per evitare che lĠattivitˆ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente lĠautoritˆ di polizia o lĠautoritˆ giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lĠindividuazione e la cattura di uno o pi autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delittiÈ.

 

19.0.12

DĠAlia

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

(Modifica alla legge 11 agosto 2003, n 228)

        1. Dopo lĠarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228  inserito il seguente:

        ĠĠArt. 10-bis 1. Per i delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, comma 6 del codice penale le pene sono diminuite fino alla metˆ nei confronti dellĠimputato che si adopera per evitare che lĠattivitˆ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente lĠautoritˆ di polizia o lĠautoritˆ giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lĠindividuazione e la cattura di uno o pi autori dei reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delittiĠĠÈ

 

19.0.13

Casson, Lumia, De Sena, Bianco, Incostante, Latorre, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilitˆ degli enti per delitti di criminalitˆ organizzata)

        1. Dopo lĠarticolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  inserito il seguente: ĠĠArt. 24-ter. – (Delitti di criminalitˆ organizzata) – 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare lĠattivitˆ delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchŽ ai delitti previsti dallĠarticolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

        2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, avvero di cui allĠarticolo 407, comma 1, lettera a), n.  5, del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

        3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dallĠarticolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

        4. Se lĠente o una sua unitˆ organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 si applica la sanzione dellĠinterdizione definitiva dallĠesercizio dellĠattivitˆ ai sensi dellĠarticolo 16, comma 3ĠĠÈ.

 

19.0.14

Boscetto

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

(Modifiche alla legge 9 dicembre 1998 n. 431)

        1. AllĠarticolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n.  431, in fine, aggiungere la seguente lettera:

        ĠĠd) agli alloggi locali a cittadini di Stati non appartenenti allĠUnione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, con i quali gli aventi titolo stipulano contratti di locazione transitori abitativi o ad uso diverso, di durata pari al periodo di soggiorno autorizzato, regolati dal codice civileÈ.

 

19.0.15

Casson, Lumia, De Sena, Bianco, Incostante, Latorre, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel settore del commercio)

        1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) allĠarticolo 5, comma 2, la lettera c)  sostituita dalla seguente:

        ĠĠc) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilitˆ di provenienza illecita, favoreggiamento reale, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, usura, usura impropria, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, furto, rapina, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonchŽ, se la condotta si riferisce alla commissione di taluno dei delitti sopra indicati, di calunnia, autocalunnia, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia e favoreggiamento personaleĠĠ;

            b) allĠarticolo 22, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        ĠĠ2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il titolare dellĠattivitˆ commerciale non denuncia eventuali tentativi di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo allĠautoritˆ giudiziaria ovvero ad altra autoritˆ che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi offensivi specifici, nonchŽ ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In ogni caso  disposta la sospensione dellĠattivitˆ di vendita per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a quaranta.

        2-ter. Ai fini dellĠapplicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, il sindaco pu˜ ottenere dallĠautoritˆ giudiziaria competente copia di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, anche in deroga al divieto stabilito dallĠarticolo 329 del codice di procedura penale. LĠautoritˆ giudiziaria provvede senza ritardo e pu˜ rigettare la richiesta con decreto motivato. LĠautoritˆ giudiziaria pu˜ trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativaÈ;

            c) allĠarticolo 29, dopo il comma 3  inserito il seguente:

        3-bis. Le disposizioni di cui allĠarticolo 22, commi 2-bis e 2-ter, si applicano anche, nei casi ivi previsti, al titolare di taluna delle attivitˆ commerciali disciplinate dal presente TitoloÈ.

 

19.0.16

Casson, Lumia, De Sena, Bianco, Incostante, Latorre, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi, DĠAmbrosio, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di prevenzione di infiltrazioni mafiose in appalti pubblici)

        1. AI codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) allĠarticolo 2, comma 2, dopo le parole: ĠĠdellĠambienteĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠ, alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafioseĠĠ;

            b) allĠarticolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 4, dopo le parole: ĠĠdellĠeconomia e delle finanzeĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠe dell ĠinternoĠĠ;

                2) al comma 5, dopo la lettera s-bis),  aggiunta, in fine, la seguente:

            ĠĠs-ter) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante lĠobbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nellĠesecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indaginiĠĠ;

            c) allĠarticolo 38, comma 1, dopo la lettera f)  inserita la seguente:

            ĠĠf-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo allĠautoritˆ giudiziaria ovvero ad altra autoritˆ che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonchŽ ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai lini delle indagini, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. LĠesclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibiliĠĠ;

            f) allĠarticolo 135, comma 1, dopo le parole: ĠĠpassata in giudicatoĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠper reati di corruzione, concussione, associazione a delinquere, associazione a delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilitˆ di provenienza illecita, usura, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonchŽĠĠ;

            e) allĠarticolo 136, dopo il comma 3,  inserito il seguente:

        d-bis). Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose  stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui allĠarticolo 5, lettera s-ter);

            f) allĠarticolo 176, comma 3, la lettera e)  sostituita dalle seguenti:

            ĠĠe) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonchŽ di prevenzione e repressione della criminalitˆ, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per lĠalta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dellĠarticolo 180 del codice e del decreto del Ministro dellĠinterno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004 con la possibilitˆ di valutare il comportamento dellĠaggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per lĠimpresa aggiudicataria, che  tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dellĠopera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o Parzialmente a carico dei promotori ai sensi dellĠarticolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalitˆ di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altres“, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalitˆ attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonchŽ le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dellĠarticolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231l, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nellĠaliquota forfettaria di cui al comma 20. In ogni caso, lĠimpresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nellĠesecuzione dei lavori hanno lĠobbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo allĠautoritˆ giudiziaria ovvero ad altra autoritˆ che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonchŽ ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, lĠaggiudicatario  escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e pu˜ essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento. Salva lĠazione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, pu˜ essere portato eseguito in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili od urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettivitˆ;

            e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e sub-affidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilitˆ sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qual si voglia forma, e di pagamenti Con assegni liberi, nonchŽ di pagamenti in contanti per somme superiori a 2.000 euro, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, lĠaggiudicatario  escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e pu˜ essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamentoÈ.

 

19.0.17

DĠAlia

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

        1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) allĠarticolo 2, comma 2, dopo le parole: ĠĠdellĠambienteĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠ, alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafioseĠĠ;

            b) allĠarticolo 5, comma 4, dopo le parole: ĠĠdellĠeconomia e delle finanze,ĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠdellĠinternoÈ;

            c) allĠarticolo 5, comma 5, dopo la lettera s-bis,  inserita la seguente:

        ĠĠs-ter) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante lĠobbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nellĠesecuzione delle prestazioni e la colIaborazione alle relative indagini;ĠĠ;

            d) allĠarticolo 38, comma 1, dopo la lettera f)  inserita la seguente:

        ĠĠf-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafioso, fornendo allĠautoritˆ giudiziaria ovvero ad alta autoritˆ che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. LĠesclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili;ĠĠ;

            e) allĠarticolo 135, comma 1, dopo le parole ĠĠpassata in giudicatoĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠper uno o pi reati di partecipazione a unĠorganizzazione criminaIe, corruzione, riciclaggio, quali definiti dagIi atti comunitari citati allĠarticolo 45, paragrafo 1, direttiva CE/2004/18, nonchŽĠĠ;

            f) allĠarticolo 136, dopo il comma 3,  inserito il seguente:

        ĠĠ3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose  stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui allĠarticolo 5, lettera s-terĠĠ.;

            g) allĠarticolo 176, comma 3, la lettera e)  sostituita dalla seguente:

        ĠĠe) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonchŽ di prevenzione e repressione della criminalitˆ, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di Coordinamento per lĠalta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dellĠarticolo 180 del codice e del decreto dellĠinterno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004 con la possibilitˆ di valutare il comportamento dellĠaggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per lĠimpresa aggiudicataria, che  tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dellĠopera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dellĠarticolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalitˆ di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altres“, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalitˆ attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonchŽ le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dellĠarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 lugIio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nellĠaliquota forfettaria di cui al comma 20. In ogni caso, lĠimpresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nellĠesecuzione dei lavori hanno lĠobbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo allĠautoritˆ giudiziaria ovvero ad altra autoritˆ che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antelˆtti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, lĠaggiudicatario  escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e pu˜ essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento. Salva lĠazione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, pu˜ essere portato ad esecuzione in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori, indifferibili od urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettivitˆ.ĠĠ;

            h) allĠarticolo 176, comma 3, dopo la lettera e)  inserita la seguente:

        Çe-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e subaffidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilitˆ sulla base di idonea documentazione, Con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonchŽ di pagamenti in contanti per somme superiori a 2000 euro, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, lĠaggiudicatario  escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e pu˜ essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamentoĠĠ.È.

 

19.0.18

DĠAlia

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

(Modifiche allĠarticolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

        1. AllĠarticolo 41-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ĠĠil Ministro di grazia e giustiziaĠĠ, sono sostituite dalle seguenti: ĠĠil Ministro della giustiziaĠĠ;

            b) al comma 2, le parole: ĠĠal primo periodo del comma 1 dellĠarticolo 4-ĠĠbis,ĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠallĠarticolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, anche se non costituiscono titolo di attuale detenzioneĠĠ, e le parole: ĠĠassociazione criminale, terroristica o eversivaĠĠ, sono sostituite dalle seguenti: ĠĠassociazione a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivoĠĠ;

            c) il comma 2-bis  sostituito dal seguente:

        ĠĠ2-bis. Il provvedimento di cui al comma 2  adottato con decreto motivato dei Ministro della giustizia, dĠufficio o su richiesta del Ministro dellĠinterno ovvero del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto competente in ordine a taluno del reati di cui al comma 2, ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia quando il provvedimento  richiesto in ordine a taluno dei delitti di cui allĠarticolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Ai fini dellĠemissione del provvedimento il Ministro della giustizia assume presso la polizia penitenziaria, la Direzione Investigativa antimafia, le forze di polizia, le procure distrettuali antimafia e la Direzione Nazionale Antimafia tutte le informazioni necessarie, che non siano coperte da segreto istruttorio. Il provvedimento medesimo ha durata pari a tre anni ed  prorogabile nelle stesse forze per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga viene disposta quando vi  necessitˆ di impedire la ripresa dei collegamenti in relazione alla perdurante operativitˆ dellĠassociazione criminale di appartenenza. Il mero decorso del tempo non costituisce prova della rescissione dei legami con lĠassociazione o del venir meno dellĠoperativitˆ della stessaĠĠ;

            d) al comma 2-sexies, primo periodo, le parole: ĠĠe sulla congruitˆ del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2ĠĠ sono soppresse;

            e) al comma 2-sexies, dopo il primo periodo  inserito il seguente: ĠĠAllĠudienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altres“ svolte da un rappresentante dellĠufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del Procuratore Nazionale AntimafiaĠĠ;

            j) al comma 2-sexies, il secondo periodo  sostituito dal seguente: ĠĠIl procuratore nazionale, il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte dĠappello, il detenuto, lĠinternato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso lĠordinanza del tribunale per violazione di legge.ĠĠ;

            g) al comma 2-sexies, lĠultimo periodo  sostituito dal seguente: ĠĠPer la partecipazione del detenuto o dellĠinternato allĠudienza si applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.ĠĠ.

        2. Dopo lĠarticolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,  inserito il seguente:

        ĠĠArt. 41-ter. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui allĠarticolo 41-bis). – 1. Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti sottoposti al regime previsto dallĠarticolo 41-bis di comunicare con lĠesterno, eludendo le prescrizioni allĠuopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo,  punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto  commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.ĠĠÈ.

 

19.0.19

DĠAlia

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

(Modifiche allĠarticolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

        1. AllĠarticolo 41-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ĠĠil Ministro di grazia e giustiziaĠĠ, sono sostituite dalle seguenti: ĠĠil Ministro della giustiziaĠĠ;

            b) al comma 2, le parole: ĠĠal primo periodo del comma 1 dellĠarticolo 4-ĠĠbis,ĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠallĠarticolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, anche se non costituiscono titolo di attuale detenzioneĠĠ, e le parole: ĠĠassociazione criminale, terroristica o eversivaĠĠ, sono sostituite dalle seguenti: ĠĠassociazione a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivoĠĠ;

            c) il comma 2-bis  sostituito dai seguente:

        ĠĠ2-bis. Il provvedimento di cui al comma 2  adottato con decreto motivato dei Ministro della giustizia, dĠufficio o su richiesta del Ministro dellĠinterno ovvero del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto competente in ordine a taluno del reati di cui al comma 2, ovvero dei procuratore nazionale antimafia quando il provvedimento  richiesto in ordine a taluno dei delitti di cui allĠarticolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Ai fini dellĠemissione del provvedimento il Ministro della giustizia assume presso la polizia penitenziaria, la Direzione Investigativa antimafia, le forze di polizia, le procure distrettuali antimafia e la Direzione Nazionale Antimafia tutte le informazioni necessarie, che non siano coperte da segreto istruttorio. II provvedimento medesimo ha durata pari a tre anni ed  prorogabile nelle stesse forze per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga viene disposta quando vi  necessitˆ di impedire la ripresa dei collegamenti in relazione alla perdurante operativitˆ dellĠassociazione criminale di appartenenza. II mero decorso del tempo non costituisce prova della rescissione dei legami con lĠassociazione o del venir meno dellĠoperativitˆ della stessaĠĠ;

            d) al comma 2-sexies, primo periodo, le parole: ĠĠe sulla congruitˆ del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2ĠĠ sono soppresse;

            e) al comma 2-sexies, dopo il primo periodo  inserito il seguente: ĠĠAllĠudienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altres“ svolte da un rappresentante dellĠufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del Procuratore Nazionale AntimafiaĠĠ;

            f) al comma 2-sexies, il secondo periodo  sostituito dal seguente: ĠĠIl procuratore nazionale, il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte dĠappello, il detenuto, lĠinternato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso lĠordinanza del tribunale per violazione di legge.ĠĠ;

            g) al comma 2-sexies, lĠultimo periodo  sostituito dal seguente: ĠĠPer la partecipazione del detenuto o dellĠinternato allĠudienza si applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.ĠĠ.

        2. Dopo lĠarticolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,  inserito il seguente:

        ĠĠArt. 41-ter. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui allĠarticolo 41-bis). – 1. Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti sottoposti al regime previsto dallĠarticolo 41-bis di comunicare con lĠesterno, eludendo le prescrizioni allĠuopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo,  punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto  commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.ĠĠÈ.

 

19.0.20

DĠAlia

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

(Modifiche allĠarticolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

        1. AllĠarticolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2  sostituito dal seguente:

        ĠĠQuando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il Ministro della giustizia, anche a richiesta del Ministro dellĠinterno e del procuratore nazionale antimafia, ha altres“ la facoltˆ di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dellĠarticolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con unĠassociazione criminale, terroristica o eversiva, lĠapplicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con lĠassociazione di cui al periodo precedente. Ai fini dellĠesercizio delle facoltˆ previste dal presente comma, il procuratore nazionale antimafia riceve periodicamente segnalazioni dai procuratori distrettuali antimafia ed assume le necessarie informazioni dalla Direzione nazionale antimafia, dagli organi di polizia centrali e da quelli specializzati nellĠazione di contrasto alla criminalitˆ organizzata, terroristica o eversivaĠĠ.

            b) il comma 2-bis  sostituito dal seguente:

        ĠĠ2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentiti nellĠambito delle rispettive competenze il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale che procede alle indagini, la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nellĠazione di contrasto alla criminalitˆ organizzata, terroristica o eversiva, ed il capo del Dipartimento dellĠamministrazione penitenziaria. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre e sono prorogabili per periodi successivi entro i medesimi limiti temporali, purchŽ non risultino cessate in concreto le esigenze di prevenzione e venuto meno il concreto pericolo che il detenuto o lĠinternato mantenga contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive. Il mero decorso del tempo non pu˜ essere valutato ai fini della dichiarazione di cessazione delle esigenze di prevenzioneĠĠ.

            c) al comma 2-quater sono apportate le seguenti modifiche:

        1) alla lettera a)  aggiunto, in fine, il seguente periodo: ĠĠa tal fine, i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui al presente articolo sono ristretti allĠinterno di istituti penitenziari a loro esclusivamente dedicati ovvero, in mancanza o in caso di insufficienza di dette strutture, comunque allĠinterno di sezioni speciali degli ordinari istituti, e sono sempre custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziariaĠĠ;

        2) alla lettera f) le parole: ĠĠcinque personeĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠtre personeĠĠ, le parole: ĠĠquattro oreĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠdue oreĠĠ.

            d) al comma 2-sexies, le parole: ĠĠentro dieci giorniĠĠ sono sostituite dalle seguenti: ĠĠentro sessanta giorniĠĠ;

            e) dopo il comma 2-sexies,  aggiunto il seguente comma:

        ĠĠ2-septies. Quando il detenuto o lĠinternato stia scontando una pena relativa anche a delitti diversi da quelli d“ cui allĠarticolo 4-bis, la completa espiazione della parte di pena relativa ai reati indicati nellĠarticolo 4-bis non comporta lĠinapplicabilitˆ del presente articolo in relazione alla residua parte di pena da scontare per delitti diversi, ove sussistano tutti gli altri presupposti di applicazione dei provvedimenti previsti dal presente articoloĠĠÈ.

 

19.0.21

Casson, De Sena, Lumia, Bianco, Incostante, Latorre, Carofiglio, Maritati, Chiurazzi, DĠambrosio, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui allĠarticolo 41-bis)

        1. Dopo lĠarticolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,  inserito il seguente:

        ĠĠArt. 41-ter. - (Elusione delle prescrizioni di cui allĠarticolo 41-bis) – 1. Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti o agli internati sottoposti al regime previsto dallĠarticolo 41-bis di comunicare con lĠesterno, eludendo le prescrizioni allo scopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo,  punito con la reclusione da uno a quattro anni.

        2. Se il fatto  commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anniĠĠÈ.

 

19.0.22

Mugnai

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

(Programmi integrati di cui all' art. 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203)

        1. Le disposizioni introdotte dallĠarticolo 21-bis della legge 29 novembre 2007, n. 222, si applicano a decorrere da 1ĵ gennaio 2010.

        2. La scadenza dei termini, di cui allĠarticolo 13, comma 1 e comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51,  prorogata al 31 dicembre 2009.

        3. Le disposizioni di cui al comma 1 dellĠarticolo 11 della legge 30 aprile 1999 n. 136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a tutti i procedimenti pendenti dinanzi al Giudice amministrativo alla data di entrata in vigore della presente leggeÈ.

 

19.0.23

Mauro Maria Marino

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

(Applicabilitˆ delle misure di prevenzione
nei confronti dei parcheggiatori abusivi)

        1. AllĠarticolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: ĠĠsecondo le norme del Capo I, sezione II, del titolo VIĠĠ,  inserito il seguente periodo: ĠĠQuando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, allĠultima infrazione consegue lĠapplicazione dei provvedimenti di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralitˆĠĠÈ.

 

19.0.24

Saltamartini

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt.19-octies.

        AllĠarticolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 286 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        ĠĠ2-bis. Gli organi di polizia stradale di cui allĠarticolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per lĠintegritˆ fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo. LĠanalisi qualitativa delle sostanze stupefacenti o psicotrope presenti deve essere effettua con strumenti analitici conformi alle caratteristiche fissate con decreto del Ministro dei trasporti. di concerto con il Ministro dellĠinterno e della salute.

        2-ter. Ai fini dellĠapplicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis  sempre considerato in stato di alterazione psico-fisica di cui al comma 1, il conducente che, a seguito di prove effettuate sui liquidi biologici con apparecchi di cui al comma 2-bis, presenti positivitˆ alle sostanze stupefacenti o psicotrope. In tali casi, il conducente ha facoltˆ di chiedere, con oneri interamente a suo carico, che, sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale di cui al comma 2-bis, siano effettuate analisi di verifica sui liquidi biologici prelevati. Per tali analisi si applicano le disposizioni degli articoli 220 e seguenti del Codice di procedura penaleĠĠ.

            b) il comma 3  sostituito dal seguente:

        ĠĠ3. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto lĠeffetto conseguente allĠuso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui allĠarticolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, hanno facoltˆ di accompagnare il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dellĠeffettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attivitˆ di rilevamento e soccorso. Le spese per lĠeffettuazione degli accertamenti sono in ogni caso poste a carico del sistema sanitario nazionaleĠĠ.

            c) il comma 6  sostituito dal seguente:

        ĠĠ6. Il Prefetto, sulla base dellĠesito dellĠaccertamento compiuto con gli apparecchi di cui al comma 2-bis ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dellĠarticolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino allĠesito dellĠesame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalitˆ indicate dal regolamento.

 

19.0.25

Bonfrisco, Carrara, Casoli, Bianconi, Saltamartini

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

(Dispositivi di autodifesa)

        1. Al fine di pervenire alla armonizzazione della normativa nazionale con quella vigente negli altri paesi comunitari, il Ministro dellĠinterno definisce con regolamento, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche tecniche dei dispositivi di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, innocui e non invasivi per, la salute umanaÈ.

 

19.0.26

Fluttero, Menardi, Caruso, Saia, Balboni, Saltamartini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

(Dispositivi automobilistici per la misurazione del tasso alcoolemico).

        1. Entro 12 mesi dallĠapprovazione della legge presente, le case automobilistiche ovvero le aziende del settore componentistica auto, possono presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, progetti o prototipi di apparecchiature in grado di misurare il tasso alcoolemico, integrabili nei sistemi di avviamento delle autovetture. Tali apparecchiature dovranno impedire lĠavviamento dellĠautovettura nel caso in cui il conducente superi il limite di tasso alcoolemico consentito. Gli uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettueranno valutazioni propedeutiche alla successiva eventuale omologazione compatibilmente con le normative europee di settoreÈ.

 

19.0.27

Compagna

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

(Modifiche alla legge 2 ottobre 2007, n. 160)

        AllĠarticolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        ĠĠ1-bis. Fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 e dallĠarticolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2003, n. 214, in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, tra le ore 23 e le ore 6 del giorno successivo,  vietata, con qualsiasi modalitˆ e a qualsiasi titolo, la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in qualsiasi genere di contenitoriĠĠ;

        1-ter. Nei locali di cui al comma 1-bis sono vietate la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione tra le ore 2 e le ore 6 del giorno successivoÈ.

            b) al comma 2 sostituire lĠalinea con la seguente: ĠĠQualora nei locali di cui al comma 1-bis si svolgano, congiuntamente allĠattivitˆ di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, spettacoli o altre forme di intrattenimento, con qualsiasi modalitˆ e in qualsiasi orario, i titolari e i gestori devono assicurarsi che allĠuscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico. Inoltre, in tutti i locali di cui al comma 1-bis, i titolari devono esporre allĠentrata, allĠinterno e allĠuscita dei locali apposite tabelle che riproducanoÈ.

 

19.0.28

Pinzger, Thaler Ausserhofer, Peterlini

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

        1. AllĠarticolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole da: ĠĠdevono interrompereĠĠ fino a: ĠĠalcolemico; inoltreĠĠ sono soppresse.

 

19.0.29

Lumia, Casson, Carofiglio, De Sena, Bianco, Incostante, Latorre, Maritati, Chiurazzi, DĠambrosio, Della Monica, Galperti, Adamo, Bastico, Ceccanti, Mauro Maria Marino, Procacci, Sanna, Vitali

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

(Potenziamento delle risorse destinate alle operazioni di polizia giudiziaria in materia di criminalitˆ organizzata)

        1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria relative a taluno dei delitti di cui allĠarticolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale possono essere affidati dallĠautoritˆ giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per lĠimpiego in attivitˆ di polizia giudiziaria nella medesima materia; se vi ostano esigenze processuali, lĠautoritˆ giudiziaria rigetta lĠistanza con decreto motivato.

        2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dallĠautoritˆ giudiziaria procedente per svolgere, anche con lĠassistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere lĠacquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

        3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e allĠassicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dellĠufficio o comando usuarioÈ.

 

19.0.30

DĠAlia

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

(Modifica al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82)

        1. AllĠarticolo 13, comma 5, ultimo periodo del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo le parole: ĠĠoltre che misure straordinarie eventualmente necessarieĠĠ sono inserite le seguenti: ĠĠÇ, ivi compreso il rilascio di permesso di soggiorno, anche ai fini del ricongiungimento familiareĠĠÈ.

 

19.0.31

DĠAlia

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

        1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) allĠarticolo 5, comma 2, la lettera c)  sostituita dalla seguente:

            ĠĠc) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilitˆ di provenienza illecita, favoreggiamento reale, insolvenza fraudolenta, appropri azione indebita, bancarotta fraudolenta, usura, usura impropria, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, furto, rapina, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonchŽ, se la condotta si riferisce alla commissione di taluno dei delitti sopra indicati, di calunnia, autocalunnia, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia e favoreggiamento personaleĠĠÈ;

            b) allĠarticolo 22 , dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        ĠĠ2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il titolare dellĠattivitˆ commerciale non denuncia eventuali tentativi di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo allĠautoritˆ giudiziaria ovvero ad altra autoritˆ che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi offensivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In ogni caso  disposta la sospensione dellĠattivitˆ di vendita per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a quaranta.

        2-ter. Ai fini dellĠapplicazione della disposizioni di cui al comma 2-bis, il sindaco pu˜ ottenere dallĠautoritˆ giudiziaria competente copia di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, anche in deroga al divieto stabilito dallĠarticolo 329 del codice di procedura penale. LĠautoritˆ giudiziaria provvede senza ritardo e pu˜ rigettare la richiesta con decreto motivato. LĠautoritˆ giudiziaria pu˜ trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativaĠĠ;

            c) allĠarticolo 29, dopo il comma 3,  inserito il seguente: ĠĠ3-bis. Si applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 22, commi 2-bis e 2-terĠĠ.

        2. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) allĠarticolo 129, dopo il comma 3,  inserito il seguente:

        Ç3-bis. Quando esercita lĠazione penale per i delitti di cui agli articoli 629, 644 e 644-bis del codice penale, nonchŽ per i delitti di cui agli articoli 368, 369, 372, 377, 378, 379 del codice penale, se la condotta  riferita alla commissione di delitti di estorsione, anche tentata, e di usura in danno di esercenti attivitˆ commerciali, il pubblico ministero ne dˆ comunicazione alla polizia tributaria ed allĠAgenzia delle entrateÈ.

 

19.0.32

Saltamartini

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt.19-decies.

(Disposizioni relative al pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato)

        1. La disposizione di cui allĠarticolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica per il pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato.

        2. Il Ministero dellĠinterno assicura lĠinvio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalitˆ di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        3. AllĠonere derivante dallĠattuazione del comma 1, ammontante a 1,5 milioni di curo, a decorrere dallĠanno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dellĠautorizzazione di spesa recata dallĠarticolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350È.

 

19.0.33

Saltamartini

Dopo lĠarticolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-novies.

(Disposizioni relative al personale del Nucleo operativo di sicurezza NOCS)

        1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica dĠidoneitˆ per lĠimpiego nel settore operativo dello stesso Nucleo,  attribuita, a decorrere dal 1ĵ gennaio 2009, con le stesse modalitˆ, lĠindennitˆ supplementare mensile, di cui allĠarticolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni. Al restante personale del medesimo Nucleo, addetto a compiti di supporto e sanitari, la stessa indennitˆ  corrisposta, con la medesima decorrenza, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

        2. AllĠonere derivante dallĠattuazione del comma l, valutato in euro 596.000, a decorrere dallĠanno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dellĠautorizzazione di spesa di cui di cui allĠarticolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350È.

 

19.0.34

Giuliano, Coronella, Sarro, Vetrella, Compagna, Sibilia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ÇArt. 19-bis.

        1. é istituita in Caserta una corte di appello, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Santa Maria Capua Vetere, Benevento, Ariano Irpino e Nola.

        2. é istituita in Caserta una corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Santa Maria Capua Vetere, Benevento e Ariano Irpino.

        3. é istituito in Caserta il tribunale per i minorenni, con giurisdizione nel distretto di cui ai commi 1 e 2.

        4. Il Ministro della giustizia determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui allĠarticolo 1.

        5. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro della giustizia determina il personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari istituiti ai sensi della presente legge rivedendo le piante organiche di altri uffici.

        6. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici istituiti con la presente legge, gli affari civili e penali pendenti e rientranti nella competenza dei medesimi uffici sono devoluti agli stessi.

        7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cause civili giˆ assegnate in decisione, nonchŽ ai procedimenti penali nei quali  intervenuta per la prima volta la dichiarazione di apertura del dibattimentoÈ.

 

Art. 20.

20.0.1

Vizzini, Berselli, relatori

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ÇArt. 20-bis.

        1. AllĠarticolo 585, primo comma, del codice penale dopo le parole: ĠĠdallĠarticolo 577ĠĠ, sono aggiunte le seguenti: ĠĠed  aumentata dalla metˆ a due terzi se il fatto  commesso con armi o con sostanze corrosive o da persona travisata o da pi persone riuniteĠĠÈ.