18.0.8

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi

Dopo larticolo, inserire il seguente:

Art. 18-bis.

(Modifiche allarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

        1. Il comma 4 dellarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sostituito dal seguente: Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate previo pagamento della relativa tariffa ovvero delle quote di compartecipazione alla spesa a parit con i cittadini italiani qualora i richiedenti risultino privi di risorse economiche. Nel caso in cui la prestazione da erogare sia classificata urgente e non differibile, il pagamento della tariffa o della quota di compartecipazione posticipato. In caso di rifiuto del richiedente alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi del presente comma, le strutture sanitarie ne trasmettono segnalazione allautorit competente.

        2. Il comma 5 dellarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 soppresso.

        3. Il comma 6 dellarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sostituito dal seguente: Il costo delle prestazioni erogate agli stranieri privi di risorse economiche sufficienti finanziato, quanto alle prestazioni ospedali ere urgenti o comunque essenziali, a valere sulle disponibilit del Ministero dellinterno e, quanto alle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, con gli ordinari trasferimenti statali alle Regioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

 

Art. 35

(Assistenza sanitaria per gli stranieri

non iscritti al Servizio sanitario nazionale)

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)

 

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti  al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dellarticolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Restano salve le norme che disciplinano lassistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati  e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocit sottoscritti dallItalia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative allingresso ed al soggiorno,  sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati,  le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorch continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

a)              la tutela sociale della gravidanza e della maternit, a parit di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi  29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanit 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parit di trattamento con i cittadini italiani ;

b)             la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

c)              le vaccinazioni secondo la normativa e nellambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d)             gli interventi di profilassi internazionale;

e)              la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parit con i cittadini italiani. 

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non pu comportare alcun tipo di segnalazione all'autorit, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parit di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dellinterno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilit del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.