18.0.8
Bricolo, Mauro, Bodega,
Mazzatorta, Vallardi
Dopo
larticolo, inserire il seguente:
Art. 18-bis.
(Modifiche allarticolo 35 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1.
Il comma 4 dellarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
sostituito dal seguente: Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate previo
pagamento della relativa tariffa ovvero delle quote di compartecipazione alla
spesa a parit con i cittadini italiani qualora i richiedenti risultino privi
di risorse economiche. Nel caso in cui la prestazione da erogare sia
classificata urgente e non differibile, il pagamento della tariffa o della
quota di compartecipazione posticipato. In caso di rifiuto del richiedente
alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi del presente comma, le strutture
sanitarie ne trasmettono segnalazione allautorit competente.
2.
Il comma 5 dellarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
soppresso.
3.
Il comma 6 dellarticolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
sostituito dal seguente: Il costo delle prestazioni erogate agli stranieri
privi di risorse economiche sufficienti finanziato, quanto alle prestazioni
ospedali ere urgenti o comunque essenziali, a valere sulle disponibilit del
Ministero dellinterno e, quanto alle rimanenti prestazioni contemplate nel
comma 3, con gli ordinari trasferimenti statali alle Regioni per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
Art.
35 |
(Assistenza
sanitaria per gli stranieri |
non
iscritti al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 33) |
|
1.
Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale
devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali
prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai
sensi dellarticolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni. |
2.
Restano salve le norme che disciplinano lassistenza sanitaria ai cittadini
stranieri in Italia in base a trattati
e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocit
sottoscritti dallItalia. |
3.
Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con
le norme relative allingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, ancorch continuative, per malattia ed
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti: |
a) la
tutela sociale della gravidanza e della maternit, a parit di trattamento
con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del
decreto del Ministro della sanit 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parit di trattamento con i cittadini
italiani ; |
b) la
tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176; |
c) le
vaccinazioni secondo la normativa e nellambito di interventi di campagne di
prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; |
d) gli
interventi di profilassi internazionale; |
e) la
profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale
bonifica dei relativi focolai. |
4.
Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei
richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le
quote di partecipazione alla spesa a parit con i cittadini italiani. |
5.
L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con
le norme sul soggiorno non pu comportare alcun tipo di segnalazione
all'autorit, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parit di
condizioni con il cittadino italiano. |
6.
Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o
comunque essenziali a carico del Ministero dellinterno, agli oneri recati
dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito
delle disponibilit del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente
riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. |
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