Federazione Nazionale della Stampa Italiana

 

Roma, 30 ottobre 2008

 

 

Care amiche e cari amici,

come saprete il 24 aprile scorso il Consiglio Nazionale della Fnsi ha approvato a larghissima maggioranza, con sole quattro astensioni, il Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti denominato ÔCarta di RomaĠ. Stessa cosa  avvenuta il 12 giugno scorso quando il Consiglio Nazionale dellĠOrdine dei Giornalisti lo ha varato allĠunanimitˆ. EĠentrato cos“ a pieno titolo, fra gli strumenti di lavoro del giornalismo italiano, il testo che gli organismi rappresentativi della categoria hanno deciso di produrre, anche sulla base delle preoccupazioni espresse dallĠAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dopo che alcune vicende di cronaca hanno mostrato lĠesigenza di unĠinformazione pi accurata, pi responsabile e non sensazionalistica.

Nella Carta, che fa perno sul fondamentale criterio deontologico del Òrispetto della veritˆ sostanziale  dei fatti osservatiÓ, si invitano fra lĠaltro i giornalisti a Òadottare termini giuridicamente appropriatiÓ, a Òevitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorteÓ e Òcomportamenti superficiali e non corretti, che possano suscitare allarmi ingiustificatiÓ.

Dal 12 giugno scorso la Carta di Roma ha avuto importanti riconoscimenti istituzionali: il 10 ottobre  stata presentata al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ed il 29 ottobre  stata consegnata nelle mani del Presidente della Camera, Gianfranco Fini.

Tra gli obiettivi della Carta di Roma cĠ quello, importante ed impegnativo, di creare unĠOsservatorio nazionale come centro di analisi ed osservazione sulla rappresentazione fornita dai mezzi di informazione su richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta.

Per lĠavvio dellĠOsservatorio,  stato definito nellĠatto costitutivo uno statuto che prevede la nascita della Rete della Carta di Roma con funzioni di dibattito scientifico, di stimolo, di proposta e di diffusione delle attivitˆ di ricerca condotte dallĠOsservatorio stesso. La Rete dovrˆ essere composta da esponenti di istituzioni universitarie e centri di ricerca, docenti e ricercatori universitari, esperti del settore, soggetti della societˆ civile organizzata, forze sociali e associazioni di minoranze e comunitˆ straniere, rappresentanze di enti organizzazioni e singole personalitˆ che per compiti propri o per chiara fama hanno titolaritˆ a rappresentare interessi e problematiche afferenti ai temi toccati dalla Carta di Roma.e promuovere iniziative in tal senso.

Per queste motivazioni Vi chiediamo di partecipare alla riunione costitutiva della Rete della Carta di Roma che  stata indetta per venerd“ 7 novembre dalle ore 10 alle 13 nella sala Tobagi della Fnsi, Corso Vittorio Emanuele II, 349 a Roma.

Cordialmente

 

Renzo Santelli

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito il testo integrale della Carta di Roma

 

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Corso Vittorio Emanuele II 349 - 00186 Roma - tel. 06/68008.1 fax 06/6871444

sito: www.fnsi.it - e-mail: segreteria.fnsi@fnsi.it

 

 

 

CARTA DI ROMA

 

PROTOCOLLO DEONTOLOGICO CONCERNENTE RICHIEDENTI ASILO,  RIFUGIATI, VITTIME DELLA TRATTA E MIGRANTI

 

Il Consiglio Nazionale dellĠOrdine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, condividendo le preoccupazioni dellĠAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) circa lĠinformazione concernente rifugiati, richiedenti asilo, vittime della tratta e migranti, richiamandosi ai dettati deontologici presenti nella Carta dei Doveri del giornalista - con particolare riguardo al dovere fondamentale di rispettare la persona e la sua dignitˆ e di non discriminare nessuno per la razza, la religione, il sesso, le condizioni fisiche e mentali e le opinioni politiche - ed ai princ“pi contenuti nelle norme nazionali ed internazionali sul tema; riconfermando la particolare tutela nei confronti dei minori cos“ come stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dellĠinfanzia e dai dettati deontologici della Carta di Treviso e del Vademecum aggiuntivo, invitano, in base al criterio deontologico fondamentale Ôdel rispetto della veritˆ sostanziale dei fatti osservatiĠ contenuto nellĠarticolo 2 della Legge istitutiva dellĠOrdine, i giornalisti italiani a:

 

osservare la massima attenzione nel trattamento delle informazioni concernenti i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti nel territorio della Repubblica Italiana ed altrove e in particolare a:

 

a.     Adottare termini giuridicamente appropriati sempre al fine di restituire al lettore ed allĠutente la massima aderenza alla realtˆ dei fatti, evitando lĠuso di termini impropri;

 

b.     Evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. CNOG e FNSI richiamano lĠattenzione di tutti i colleghi, e dei responsabili di redazione in particolare, sul danno che pu˜ essere arrecato da comportamenti superficiali e non corretti, che possano suscitare allarmi ingiustificati, anche attraverso improprie associazioni di notizie, alle persone oggetto di notizia e servizio; e di riflesso alla credibilitˆ della intera categoria dei giornalisti;

 

 

c.      Tutelare i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti che scelgono di parlare con i giornalisti, adottando quelle accortezze in merito allĠidentitˆ ed allĠimmagine che non consentano lĠidentificazione della persona, onde evitare di esporla a ritorsioni contro la stessa e i familiari, tanto da parte di autoritˆ del paese di origine, che di entitˆ non statali o di organizzazioni criminali. Inoltre, va tenuto presente che chi proviene da contesti socioculturali diversi, nei quali il ruolo dei mezzi di informazione  limitato e circoscritto, pu˜ non conoscere le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado di valutare tutte le conseguenze dellĠesposizione attraverso i media;

 

 

d.     Interpellare, quando ci˜ sia possibile, esperti ed organizzazioni specializzate in materia, per poter fornire al pubblico lĠinformazione in un contesto chiaro e completo, che guardi anche alle cause dei fenomeni.

 

 

IMPEGNI DEI TRE SOGGETTI PROMOTORI

 

i. Il Consiglio nazionale dellĠOrdine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in collaborazione con i Consigli regionali dellĠOrdine, le Associazioni regionali di Stampa e tutti gli altri organismi promotori della Carta, si propongono di inserire le problematiche relative a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti tra gli argomenti trattati nelle attivitˆ di formazione dei giornalisti, dalle scuole di giornalismo ai seminari per i praticanti. Il CNOG e la FNSI si impegnano altres“ a promuovere periodicamente seminari di studio sulla rappresentazione di richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta e migranti nellĠinformazione, sia stampata che radiofonica e televisiva.

 

ii. Il CNOG e la FNSI, dĠintesa con lĠUNHCR, promuovono lĠistituzione di un Osservatorio autonomo ed indipendente che, insieme con istituti universitari e di ricerca e con altri possibili soggetti titolari di responsabilitˆ pubbliche e private in materia, monitorizzi periodicamente lĠevoluzione del modo di fare informazione su richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, migranti e minoranze con lo scopo di:

 

a)     fornire analisi qualitative e quantitative dellĠimmagine di richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti nei mezzi dĠinformazione italiani ad enti di ricerca ed istituti universitari italiani ed europei nonchŽ alle agenzie dellĠUnione Europea e del Consiglio dĠEuropa che si occupano di discriminazione, xenofobia ed intolleranza;

 

b)     offrire materiale di riflessione e di confronto ai Consigli regionali dellĠOrdine dei Giornalisti, ai responsabili ed agli operatori della comunicazione e dellĠinformazione ed agli esperti del settore sullo stato delle cose e sulle tendenze in atto.

 

iii. Il Consiglio nazionale dellĠOrdine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana si adopereranno per lĠistituzione di premi speciali dedicati allĠinformazione sui richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime di tratta ed i migranti, sulla scorta della positiva esperienza rappresentata da analoghe iniziative a livello europeo ed internazionale.

 

 

 

 

Il documento  stato elaborato recependo i suggerimenti dei membri del Comitato scientifico, composto da rappresentanti di: Ministero dellĠInterno, Ministero della Solidarietˆ sociale, UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) / Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunitˆ, Universitˆ La Sapienza e Roma III, giornalisti italiani e stranieri.

 

 

ALLEGATO: GLOSSARIO

 

-           Un richiedente asilo  colui che  fuori dal proprio paese e presenta, in un altro stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione finale da parte delle autoritˆ competenti, egli  un richiedente asilo ed ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione. Il richiedente asilo non  quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se pu˜ giungere nel paese dĠasilo senza documenti dĠidentitˆ o in maniera irregolare, attraverso i cosiddetti Ôflussi migratori mistiĠ, composti, cio, sia da migranti irregolari che da potenziali rifugiati.

 

-           Un rifugiato  colui al quale  stato riconosciuto lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, alla quale lĠItalia ha aderito insieme ad altri 143 Paesi. NellĠarticolo 1 della Convenzione il rifugiato viene definito come una persona che: Ôtemendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalitˆ, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non pu˜ o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paeseĠ. Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi pu˜ dimostrare una persecuzione individuale.

 

-           Un beneficiario di protezione umanitaria  colui che - pur non rientrando nella definizione di ÔrifugiatoĠ ai sensi della Convenzione del 1951 poichŽ non sussiste una persecuzione individuale - necessita comunque di una forma di protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di origine, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o massicce violazioni dei diritti umani. In base alle direttive europee questo tipo di protezione viene definita ÔsussidiariaĠ. La maggior parte delle persone che sono riconosciute bisognose di protezione in Italia (oltre lĠ80% nel 2007) riceve un permesso di soggiorno per motivi umanitari anzichŽ lo status di rifugiato.

 

-           Una vittima della tratta  una persona che, a differenza dei migranti irregolari che si affidano di propria volontˆ ai trafficanti, non ha mai acconsentito ad essere condotta in un altro paese o, se lo ha fatto, lĠaver dato il proprio consenso  stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima. Scopo della tratta  ottenere il controllo su di unĠaltra persona ai fini dello sfruttamento. Per ÔsfruttamentoĠ sĠintendono lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavit o pratiche analoghe, lĠasservimento o il prelievo degli organi.

 

-           Un migrante/immigrato  colui che sceglie di lasciare volontariamente il proprio paese dĠorigine per cercare un lavoro e migliori condizioni economiche altrove. Contrariamente al rifugiato pu˜ far ritorno a casa in condizioni di sicurezza.

 

-           Un migrante irregolare, comunemente definito come ÔclandestinoĠ,  colui che a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; b)  entrato regolarmente nel paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi  rimasto dopo la scadenza del visto dĠingresso (diventando un cosiddetto ÔoverstayerĠ); o c) non ha lasciato il territorio del paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento.