Federazione Nazionale
della Stampa Italiana
Roma, 30 ottobre 2008
Care amiche e cari amici,
come saprete il 24 aprile scorso
il Consiglio Nazionale della Fnsi ha approvato a larghissima maggioranza, con
sole quattro astensioni, il Protocollo deontologico concernente richiedenti
asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti denominato ÔCarta di RomaĠ.
Stessa cosa avvenuta il 12 giugno scorso quando il Consiglio Nazionale
dellĠOrdine dei Giornalisti lo ha varato allĠunanimit. EĠentrato cos a pieno titolo,
fra gli strumenti di lavoro del giornalismo italiano, il testo che gli
organismi rappresentativi della categoria hanno deciso di produrre, anche sulla
base delle preoccupazioni espresse dallĠAlto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati, dopo che alcune vicende di cronaca hanno mostrato lĠesigenza
di unĠinformazione pi accurata, pi responsabile e non sensazionalistica.
Nella Carta, che fa perno sul
fondamentale criterio deontologico del Òrispetto della verit sostanziale dei fatti osservatiÓ, si invitano fra
lĠaltro i giornalisti a Òadottare termini giuridicamente appropriatiÓ, a
Òevitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorteÓ e
Òcomportamenti superficiali e non corretti, che possano suscitare allarmi
ingiustificatiÓ.
Dal 12 giugno scorso la Carta di
Roma ha avuto importanti riconoscimenti istituzionali: il 10 ottobre stata
presentata al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ed il 29 ottobre
stata consegnata nelle mani del Presidente della Camera, Gianfranco Fini.
Tra gli obiettivi della Carta di
Roma cĠ quello, importante ed impegnativo, di creare unĠOsservatorio nazionale
come centro di analisi ed osservazione sulla rappresentazione fornita dai mezzi
di informazione su richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta.
Per lĠavvio dellĠOsservatorio,
stato definito nellĠatto costitutivo uno statuto che prevede la nascita della
Rete della Carta di Roma con funzioni di dibattito scientifico, di stimolo, di
proposta e di diffusione delle attivit di ricerca condotte dallĠOsservatorio
stesso. La Rete dovr essere composta da esponenti di istituzioni universitarie
e centri di ricerca, docenti e ricercatori universitari, esperti del settore,
soggetti della societ civile organizzata, forze sociali e associazioni di
minoranze e comunit straniere, rappresentanze di enti organizzazioni e singole
personalit che per compiti propri o per chiara fama hanno titolarit a
rappresentare interessi e problematiche afferenti ai temi toccati dalla Carta
di Roma.e promuovere iniziative in tal senso.
Per queste motivazioni Vi
chiediamo di partecipare alla riunione costitutiva della Rete della Carta di
Roma che stata indetta per venerd 7 novembre dalle ore 10 alle 13 nella sala
Tobagi della Fnsi, Corso Vittorio Emanuele II, 349 a Roma.
Cordialmente
Renzo
Santelli
Di seguito il testo integrale della Carta di
Roma
___________________________________________________________________________
Corso
Vittorio Emanuele
II 349 - 00186 Roma -
tel. 06/68008.1 fax 06/6871444
sito: www.fnsi.it - e-mail: segreteria.fnsi@fnsi.it
CARTA DI ROMA
PROTOCOLLO DEONTOLOGICO CONCERNENTE RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI, VITTIME DELLA TRATTA E
MIGRANTI
Il Consiglio Nazionale dellĠOrdine dei
Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, condividendo le
preoccupazioni dellĠAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
(UNHCR) circa lĠinformazione concernente rifugiati, richiedenti asilo, vittime
della tratta e migranti, richiamandosi ai dettati deontologici presenti nella
Carta dei Doveri del giornalista - con particolare riguardo al dovere
fondamentale di rispettare la persona e la sua dignit e di non discriminare
nessuno per la razza, la religione, il sesso, le condizioni fisiche e mentali e
le opinioni politiche - ed ai princpi contenuti nelle norme nazionali ed
internazionali sul tema; riconfermando la particolare tutela nei confronti dei
minori cos come stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
dellĠinfanzia e dai dettati deontologici della Carta di Treviso e del Vademecum
aggiuntivo, invitano, in base al criterio deontologico fondamentale Ôdel
rispetto della verit sostanziale dei fatti osservatiĠ contenuto nellĠarticolo
2 della Legge istitutiva dellĠOrdine, i giornalisti italiani a:
osservare la massima attenzione nel
trattamento delle informazioni concernenti i richiedenti asilo, i rifugiati, le
vittime della tratta ed i migranti nel territorio della Repubblica Italiana ed
altrove e in particolare a:
a. Adottare termini
giuridicamente appropriati sempre al fine di restituire al lettore ed
allĠutente la massima aderenza alla realt dei fatti, evitando lĠuso di termini
impropri;
b. Evitare la diffusione di
informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo,
rifugiati, vittime della tratta e migranti. CNOG e FNSI richiamano lĠattenzione
di tutti i colleghi, e dei responsabili di redazione in particolare, sul danno
che pu essere arrecato da comportamenti superficiali e non corretti, che
possano suscitare allarmi ingiustificati, anche attraverso improprie
associazioni di notizie, alle persone oggetto di notizia e servizio; e di
riflesso alla credibilit della intera categoria dei giornalisti;
c. Tutelare i richiedenti
asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti che scelgono di
parlare con i giornalisti, adottando quelle accortezze in merito allĠidentit
ed allĠimmagine che non consentano lĠidentificazione della persona, onde
evitare di esporla a ritorsioni contro la stessa e i familiari, tanto da parte
di autorit del paese di origine, che di entit non statali o di organizzazioni
criminali. Inoltre, va tenuto presente che chi proviene da contesti
socioculturali diversi, nei quali il ruolo dei mezzi di informazione limitato
e circoscritto, pu non conoscere le dinamiche mediatiche e non essere quindi
in grado di valutare tutte le conseguenze dellĠesposizione attraverso i media;
d. Interpellare, quando ci
sia possibile, esperti ed organizzazioni specializzate in materia, per poter
fornire al pubblico lĠinformazione in un contesto chiaro e completo, che guardi
anche alle cause dei fenomeni.
IMPEGNI DEI TRE
SOGGETTI PROMOTORI
i. Il Consiglio nazionale dellĠOrdine dei Giornalisti
e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in collaborazione con i
Consigli regionali dellĠOrdine, le Associazioni regionali di Stampa e tutti gli
altri organismi promotori della Carta, si propongono di inserire le
problematiche relative a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e
migranti tra gli argomenti trattati nelle attivit di formazione dei
giornalisti, dalle scuole di giornalismo ai seminari per i praticanti. Il CNOG
e la FNSI si impegnano altres a promuovere periodicamente seminari di studio
sulla rappresentazione di richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta e
migranti nellĠinformazione, sia stampata che radiofonica e televisiva.
ii. Il CNOG e la FNSI, dĠintesa con lĠUNHCR, promuovono
lĠistituzione di un Osservatorio autonomo ed indipendente che, insieme con istituti
universitari e di ricerca e con altri possibili soggetti titolari di
responsabilit pubbliche e private in materia, monitorizzi periodicamente
lĠevoluzione del modo di fare informazione su richiedenti asilo, rifugiati,
vittime di tratta, migranti e minoranze con lo scopo di:
a)
fornire
analisi qualitative e quantitative dellĠimmagine di richiedenti asilo,
rifugiati, vittime della tratta e migranti nei mezzi dĠinformazione italiani ad
enti di ricerca ed istituti universitari italiani ed europei nonch alle
agenzie dellĠUnione Europea e del Consiglio dĠEuropa che si occupano di
discriminazione, xenofobia ed intolleranza;
b)
offrire
materiale di riflessione e di confronto ai Consigli regionali dellĠOrdine dei
Giornalisti, ai responsabili ed agli operatori della comunicazione e
dellĠinformazione ed agli esperti del settore sullo stato delle cose e sulle
tendenze in atto.
iii. Il Consiglio nazionale dellĠOrdine dei Giornalisti
e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana si adopereranno per
lĠistituzione di premi speciali dedicati allĠinformazione sui richiedenti
asilo, i rifugiati, le vittime di tratta ed i migranti, sulla scorta della
positiva esperienza rappresentata da analoghe iniziative a livello europeo ed
internazionale.
Il documento stato elaborato recependo i
suggerimenti dei membri del Comitato scientifico, composto da rappresentanti
di: Ministero dellĠInterno, Ministero della Solidariet sociale, UNAR (Ufficio
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) / Presidenza del Consiglio – Dipartimento
per le Pari Opportunit, Universit La Sapienza e Roma III, giornalisti
italiani e stranieri.
ALLEGATO: GLOSSARIO
-
Un
richiedente asilo colui che fuori dal proprio paese e presenta, in
un altro stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di
rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per
ottenere altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della
decisione finale da parte delle autorit competenti, egli un richiedente
asilo ed ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione. Il
richiedente asilo non quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se
pu giungere nel paese dĠasilo senza documenti dĠidentit o in maniera
irregolare, attraverso i cosiddetti Ôflussi migratori mistiĠ, composti, cio,
sia da migranti irregolari che da potenziali rifugiati.
-
Un
rifugiato colui al quale stato riconosciuto lo status di rifugiato
in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, alla quale lĠItalia
ha aderito insieme ad altri 143 Paesi. NellĠarticolo 1 della Convenzione il
rifugiato viene definito come una persona che: Ôtemendo a ragione di essere perseguitato per motivi di
razza, religione, nazionalit, appartenenza a un determinato gruppo sociale od
opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non
pu o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale
paeseĠ. Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi pu dimostrare una
persecuzione individuale.
-
Un
beneficiario di protezione umanitaria colui che - pur non rientrando
nella definizione di ÔrifugiatoĠ ai sensi della Convenzione del 1951 poich non
sussiste una persecuzione individuale - necessita comunque di una forma di
protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di origine, sarebbe in
serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o massicce
violazioni dei diritti umani. In base alle direttive europee questo tipo di
protezione viene definita ÔsussidiariaĠ. La maggior parte delle persone che
sono riconosciute bisognose di protezione in Italia (oltre lĠ80% nel 2007)
riceve un permesso di soggiorno per motivi umanitari anzich lo status di
rifugiato.
-
Una
vittima della tratta una persona che, a differenza dei migranti
irregolari che si affidano di propria volont ai trafficanti, non ha mai
acconsentito ad essere condotta in un altro paese o, se lo ha fatto, lĠaver
dato il proprio consenso stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o
ingannevoli dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai
danni della vittima. Scopo della tratta ottenere il controllo su di unĠaltra
persona ai fini dello sfruttamento. Per ÔsfruttamentoĠ sĠintendono lo
sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il
lavoro forzato, la schiavit o pratiche analoghe, lĠasservimento o il prelievo
degli organi.
-
Un
migrante/immigrato colui che sceglie di lasciare volontariamente il
proprio paese dĠorigine per cercare un lavoro e migliori condizioni economiche
altrove. Contrariamente al rifugiato pu far ritorno a casa in condizioni di
sicurezza.
-
Un
migrante irregolare, comunemente definito come ÔclandestinoĠ, colui
che a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) entrato
regolarmente nel paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi
rimasto dopo la scadenza del visto dĠingresso (diventando un cosiddetto ÔoverstayerĠ); o c) non ha lasciato
il territorio del paese di destinazione a seguito di un provvedimento di
allontanamento.