Alla cortese attenzione

Dei membri della Commissione Affari Costituzionali del Senato

 

P.c. dei membri della Commissione parlamentare per lĠinfanzia

 

 

27 ottobre 2008

 

 

 

Oggetto: Osservazioni sugli emendamenti al disegno di legge A.S. 733 relativi ai minori stranieri e comunitari non accompagnati

 

 

1) Rilascio del permesso di soggiorno ai minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore etˆ

 

L'emendamento 18.22 al disegno di legge A.S. 733 modifica i commi 1 e 1-bis dell'art. 32 del Testo Unico n. 286/98. In conseguenza di tale emendamento, il rilascio di un permesso di soggiorno al minore straniero non accompagnato che compia 18 anni sarebbe possibile solo a condizione che sussistano contemporaneamente (e non pi alternativamente) i seguenti requisiti, ovvero che il minore a) sia affidato ai sensi dellĠart. 2 della legge n. 184/1983 o sottoposto a tutela e b) sia entrato in Italia da almeno 3 anni e abbia partecipato a un progetto di integrazione per almeno 2 anni.

Non potrebbe pi essere rilasciato, dunque, un permesso di soggiorno ai minori che, pur affidati o sottoposti a tutela, siano entrati in Italia dopo il compimento dei 15 anni e/o non possano dimostrare di aver partecipato a un progetto di integrazione per almeno 2 anni. Questi ragazzi, anche nei casi in cui siano iscritti a scuola o abbiano un contratto di lavoro, alla maggiore etˆ verrebbero espulsi o resterebbero in Italia come stranieri irregolari.

 

LĠesclusione dei minori non accompagnati che sono entrati dopo il compimento dei 15 anni dalla possibilitˆ di ottenere un permesso di soggiorno alla maggiore etˆ introdurrebbe una disparitˆ di trattamento tra i minori stranieri presenti in Italia che non trova un ragionevole fondamento nei principi dellĠordinamento italiano, costituendo una violazione del principio di non discriminazione sancito dallĠart. 3 della nostra Costituzione e dallĠart. 2 della Convenzione ONU sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza.

 

Gli effetti di tale modifica normativa, inoltre, sarebbero estremamente negativi, sia rispetto alla tutela dei diritti dei minori, sia rispetto agli stessi obiettivi di promozione della sicurezza che il Governo intende perseguire.

LĠesclusione dei minori non accompagnati che sono entrati in Italia dopo il compimento dei 15 anni da ogni prospettiva di inserimento legale, infatti, scoraggerebbe questi ragazzi dallĠemergere e dal seguire un progetto di integrazione. Se entrerˆ in vigore la norma proposta, questi minori avranno la consapevolezza che, anche seguendo con impegno un percorso scolastico, formativo e lavorativo e rispettando la legge, comunque alla maggiore etˆ non potranno ottenere un permesso di soggiorno e diventeranno espellibili: saranno quindi spinti a restare nella clandestinitˆ, fuori dal circuito di accoglienza, costretti a vivere in condizioni abitative assolutamente inadeguate (per strada, in baracche, in fabbriche abbandonate ecc.), non andranno a scuola, non avranno accesso ai servizi sanitari e sociali, e molto facilmente finiranno sfruttati nel lavoro nero, nellĠaccattonaggio, in attivitˆ illegali o nella prostituzione minorile.

Le conseguenze pratiche di tale disposizione porterebbero dunque a gravi violazioni dei diritti riconosciuti dalla Convenzione ONU sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza a tutti i minori che si trovino sul territorio italiano, indipendentemente dalla nazionalitˆ e dalla posizione in ordine al soggiorno (art. 2 Convenzione): i diritti allĠaccoglienza, allĠistruzione, alla salute e alla protezione dallo sfruttamento e pi in generale il principio in base a cui il superiore interesse del minore deve essere una considerazione preminente in tutte le decisioni riguardanti i minori (art. 3 Convenzione).

Inoltre, tale modifica normativa avrebbe effetti molto negativi non solo rispetto alla tutela dei diritti dei minori, ma anche per la societˆ italiana, in quanto con tutta probabilitˆ si verificherebbe un aumento del numero di minori sfruttati o comunque impiegati in attivitˆ illegali.

 

In secondo luogo, i percorsi di integrazione di tutti quei minori che avranno scelto di restare comunque nelle comunitˆ dĠaccoglienza e di seguire i progetti di inserimento scolastico e formativo, pur non avendo il requisito dellĠingresso da almeno 3 anni, sarebbero bruscamente interrotti alla maggiore etˆ: ci˜ rappresenterebbe per lo Stato italiano un assurdo spreco delle risorse economiche ed umane investite per lĠintegrazione di questi minori.

 

Tale norma, infine, pu˜ costituire un incentivo a unĠimmigrazione in etˆ sempre pi precoce: se lĠingresso in Italia da almeno 3 anni sarˆ un requisito necessario per restare regolarmente dopo la maggiore etˆ, molti bambini e genitori saranno probabilmente spinti ad anticipare la migrazione verso lĠItalia prima dei 15 anni. Quando tale requisito fu introdotto dalla legge n. 189/02 e per un certo periodo prevalse lĠinterpretazione per cui i minori che erano entrati in Italia da meno di 3 anni non potevano in alcun caso ottenere un permesso di soggiorno alla maggiore etˆ, secondo la testimonianza di numerosi operatori si assistette effettivamente a un abbassamento dellĠetˆ media di arrivo.

Questo avrebbe gravi conseguenze rispetto alla tutela dei diritti dei minori, in quanto trovarsi senza i propri genitori in un paese straniero  evidentemente causa di assai pi grave pregiudizio per un bambino di meno di 15 anni che non per un ragazzo pi grande.

 

LĠobiettivo della modifica proposta sembra essere quello di scoraggiare gli ingressi di minori non accompagnati. Dai dati disponibili, tuttavia, risulta che il numero di minori non accompagnati presenti in Italia non ha subito rilevanti variazioni nellĠultimo decennio, a fronte di modifiche in senso pi o meno restrittivo delle norme e delle prassi relative al rilascio del permesso ai 18 anni: tra i momenti in cui  stato sostanzialmente bloccato il rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore etˆ e i momenti in cui  prevalsa lĠinterpretazione meno restrittiva della legge, non si sono registrate significative variazioni nel numero di minori non accompagnati che arrivavano nel nostro paese[1].

DallĠesperienza di questi anni  ormai chiaro che tali modifiche hanno un impatto non tanto sulla scelta se emigrare o meno in Italia, quanto sullĠetˆ della partenza e soprattutto sul percorso in Italia. Se sarˆ approvata la norma proposta, probabilmente non si avrˆ una reale riduzione del numero di minori non accompagnati che arriveranno in Italia, ma si registrerˆ un abbassamento dellĠetˆ media, con una pi elevata proporzione di minori di etˆ inferiore ai 15 anni tra i nuovi arrivi. E, soprattutto, si avrˆ un forte aumento del numero di minori che resteranno nella clandestinitˆ, sfruttati in circuiti di marginalitˆ e illegalitˆ, e senza accesso a quei diritti (allĠaccoglienza, alla salute, allĠistruzione ecc.) che la Convenzione ONU riconosce a tutti i minori.

 

Auspichiamo dunque che lĠemendamento 18.22 non venga approvato, e che siano pienamente applicate le vigenti disposizioni di cui allĠart. 32 Testo Unico n. 286/98, conformemente alla giurisprudenza in materia della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato.

 

 

2) Rimpatrio assistito dei minori non accompagnati comunitari

 

LĠemendamento 18.0.100 al disegno di legge A.S. 733 prevede lĠapplicazione delle disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui allĠart. 33, comma 2-bis del Testo Unico n. 286/98 ai minori non accompagnati cittadini dell'Unione europea che esercitano la prostituzione, attribuendo dunque la competenza in materia al Comitato per i minori stranieri.

Tale disposizione si pone in contrasto con quanto previsto dal Regolamento (CE) n.2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e allĠesecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilitˆ genitoriale, che disciplina le materie relative alla responsabilitˆ genitoriale, inclusi il diritto di affidamento – definito come lĠinsieme dei Òdiritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenzaÓ – e la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto (artt. 1 e 2). Il Regolamento detta inoltre specifiche disposizioni in materia di ritorno del minore nei casi di trasferimento illecito o mancato rientro (art. 11).

Ai sensi dellĠart. 8 del Regolamento, la competenza ad adottare le decisioni in materia di responsabilitˆ genitoriale (incluse le decisioni in materia di rientro del minore)  attribuita a unĠautoritˆ giurisdizionale. Sulla base del criterio di vicinanza, il Regolamento stabilisce che lĠautoritˆ giurisdizionale competente  in via generale quella dello Stato di residenza abituale (concetto che non viene definito dal Regolamento, ma che deve essere determinato dal giudice volta per volta nel caso concreto sulla base di elementi di fatto), fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 12.

La disposizione che attribuisce in generale la competenza sul rimpatrio dei minori non accompagnati cittadini dell'Unione europea che esercitano la prostituzione al Comitato per i minori stranieri  dunque evidentemente in contrasto con quanto previsto dal Regolamento CE n.2201/2003 in quanto, nei casi in cui lo Stato di residenza abituale del minore sia un altro Stato appartenente allĠUnione Europea, la competenza sarˆ in via generale (con le eccezioni previste dal Regolamento stesso) dellĠautoritˆ giurisdizionale di tale Stato e non dellĠItalia: ad esempio, nel caso di un minore che risulti abitualmente residente in Romania, sarˆ lĠautoritˆ giurisdizionale rumena a dover decidere sullĠeventuale rientro dello stesso.

Posto che il Regolamento, in quanto normativa comunitaria, non pu˜ essere derogato dalla legislazione ordinaria, la disposizione in oggetto deve ritenersi illegittima.

Auspichiamo dunque che lĠemendamento 18.0.100 non venga approvato, e che si dia piena applicazione al Regolamento (CE) n.2201/2003.

 

 

 

 

A.S.G.I. – Associazione Studi Giuridici sullĠImmigrazione

É



[1] I dati forniti dal Comitato minori stranieri sul numero di minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, alla fine di ciascun anno considerato, sono i seguenti:

Anno

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

N. msna

8.307

8.146

7.040

8.194

8.100

7.583

6.453

(ANCI, Minori stranieri non accompagnati - Secondo Rapporto 2007, Roma, 2008)