Alla
cortese attenzione
Dei
membri della Commissione Affari Costituzionali del Senato
Dei
membri della Commissione Giustizia del Senato
P.c.
dei membri della Commissione parlamentare per lĠinfanzia
27
ottobre 2008
Oggetto:
Osservazioni sugli emendamenti al disegno di legge A.S. 733 relativi ai minori
stranieri e comunitari non accompagnati
1) Rilascio del permesso di soggiorno ai
minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore et
L'emendamento 18.22 al
disegno di legge A.S. 733 modifica i commi 1 e 1-bis dell'art. 32 del Testo
Unico n. 286/98. In conseguenza di tale emendamento, il rilascio di un permesso
di soggiorno al minore straniero non accompagnato che compia 18 anni sarebbe
possibile solo a condizione che sussistano contemporaneamente (e non pi
alternativamente) i seguenti requisiti, ovvero che il minore a) sia affidato ai
sensi dellĠart. 2 della legge n. 184/1983 o sottoposto a tutela e b) sia
entrato in Italia da almeno 3 anni e abbia partecipato a un progetto di
integrazione per almeno 2 anni.
Non potrebbe pi essere
rilasciato, dunque, un permesso di soggiorno ai minori che, pur affidati o
sottoposti a tutela, siano entrati in Italia dopo il compimento dei 15 anni e/o
non possano dimostrare di aver partecipato a un progetto di integrazione per
almeno 2 anni. Questi ragazzi, anche nei casi in cui siano iscritti a scuola o
abbiano un contratto di lavoro, alla maggiore et verrebbero espulsi o
resterebbero in Italia come stranieri irregolari.
LĠesclusione dei minori non accompagnati che sono entrati dopo il
compimento dei 15 anni dalla possibilit di ottenere un permesso di soggiorno
alla maggiore et introdurrebbe una disparit di trattamento tra i minori
stranieri presenti in Italia che non trova un ragionevole fondamento nei
principi dellĠordinamento italiano, costituendo una violazione del principio di
non discriminazione sancito dallĠart. 3 della nostra Costituzione e dallĠart. 2
della Convenzione ONU sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza.
Gli effetti di tale modifica normativa, inoltre, sarebbero estremamente
negativi, sia rispetto alla tutela dei diritti dei minori, sia rispetto agli
stessi obiettivi di promozione della sicurezza che il Governo intende
perseguire.
LĠesclusione dei minori non accompagnati che sono entrati in Italia dopo il
compimento dei 15 anni da ogni prospettiva di inserimento legale, infatti, scoraggerebbe
questi ragazzi dallĠemergere e dal seguire un progetto di integrazione. Se entrer in
vigore la norma proposta, questi minori avranno la consapevolezza che, anche
seguendo con impegno un percorso scolastico, formativo e lavorativo e
rispettando la legge, comunque alla maggiore et non potranno ottenere un
permesso di soggiorno e diventeranno espellibili: saranno quindi spinti a
restare nella clandestinit, fuori dal circuito di accoglienza, costretti a
vivere in condizioni abitative assolutamente inadeguate (per strada, in
baracche, in fabbriche abbandonate ecc.), non andranno a scuola, non avranno
accesso ai servizi sanitari e sociali, e molto facilmente finiranno sfruttati
nel lavoro nero, nellĠaccattonaggio, in attivit illegali o nella prostituzione
minorile.
Le conseguenze pratiche di tale disposizione porterebbero dunque a gravi violazioni
dei diritti riconosciuti dalla Convenzione ONU sui diritti dellĠinfanzia e
dellĠadolescenza a tutti i minori che si trovino sul territorio italiano, indipendentemente
dalla nazionalit e dalla posizione in ordine al soggiorno (art. 2 Convenzione):
i diritti allĠaccoglienza, allĠistruzione, alla salute e alla protezione dallo
sfruttamento e pi in generale il principio in base a cui il superiore
interesse del minore deve essere una considerazione preminente in tutte le
decisioni riguardanti i minori (art. 3 Convenzione).
Inoltre, tale modifica normativa avrebbe effetti molto negativi non solo
rispetto alla tutela dei diritti dei minori, ma anche per la societ italiana,
in quanto con tutta probabilit si verificherebbe un aumento del numero di
minori sfruttati o comunque impiegati in attivit illegali.
In secondo luogo, i percorsi di integrazione di tutti quei minori che
avranno scelto di restare comunque nelle comunit dĠaccoglienza e di seguire i
progetti di inserimento scolastico e formativo, pur non avendo il requisito
dellĠingresso da almeno 3 anni, sarebbero bruscamente interrotti alla maggiore
et: ci rappresenterebbe per lo Stato italiano un assurdo spreco delle
risorse economiche ed umane investite per lĠintegrazione di questi minori.
Tale norma, infine, pu
costituire un incentivo a unĠimmigrazione in et sempre pi precoce: se lĠingresso in
Italia da almeno 3 anni sar un requisito necessario per restare regolarmente
dopo la maggiore et, molti bambini e genitori saranno probabilmente spinti ad
anticipare la migrazione verso lĠItalia prima dei 15 anni. Quando tale
requisito fu introdotto dalla legge n. 189/02 e per un certo periodo prevalse
lĠinterpretazione per cui i minori che erano entrati in Italia da meno di 3
anni non potevano in alcun caso ottenere un permesso di soggiorno alla maggiore
et, secondo la testimonianza di numerosi operatori si assistette
effettivamente a un abbassamento dellĠet media di arrivo.
Questo avrebbe gravi
conseguenze rispetto alla tutela dei diritti dei minori, in quanto trovarsi
senza i propri genitori in un paese straniero evidentemente causa di assai
pi grave pregiudizio per un bambino di meno di 15 anni che non per un ragazzo
pi grande.
LĠobiettivo della modifica proposta sembra essere quello di scoraggiare gli
ingressi di minori non accompagnati. Dai dati disponibili, tuttavia, risulta
che il numero di minori non accompagnati presenti in Italia non ha subito
rilevanti variazioni nellĠultimo decennio, a fronte di modifiche in senso pi o
meno restrittivo delle norme e delle prassi relative al rilascio del permesso
ai 18 anni: tra i momenti in cui stato sostanzialmente bloccato il rilascio
del permesso di soggiorno alla maggiore et e i momenti in cui prevalsa
lĠinterpretazione meno restrittiva della legge, non si sono registrate
significative variazioni nel numero di minori non accompagnati che arrivavano
nel nostro paese[1].
DallĠesperienza di questi anni ormai chiaro che tali modifiche hanno un
impatto non tanto sulla scelta se emigrare o meno in Italia, quanto sullĠet
della partenza e soprattutto sul percorso in Italia. Se sar approvata la norma
proposta, probabilmente non si avr una reale riduzione del numero di minori
non accompagnati che arriveranno in Italia, ma si registrer un
abbassamento dellĠet media, con una pi elevata proporzione di minori di et
inferiore ai 15 anni tra i nuovi arrivi. E, soprattutto, si avr un forte
aumento del numero di minori che resteranno nella clandestinit, sfruttati in
circuiti di marginalit e illegalit, e senza accesso a quei diritti
(allĠaccoglienza, alla salute, allĠistruzione ecc.) che la Convenzione ONU
riconosce a tutti i minori.
Auspichiamo dunque che lĠemendamento 18.22 non venga approvato, e che siano
pienamente applicate le vigenti disposizioni di cui allĠart. 32 Testo Unico n.
286/98, conformemente alla giurisprudenza in materia della Corte Costituzionale
e del Consiglio di Stato.
2) Rimpatrio assistito dei minori non
accompagnati comunitari
LĠemendamento 18.0.100 al
disegno di legge A.S. 733 prevede lĠapplicazione delle disposizioni relative al
rimpatrio assistito di cui allĠart. 33, comma 2-bis del Testo Unico n. 286/98
ai minori non accompagnati cittadini dell'Unione europea che esercitano la prostituzione, attribuendo dunque la
competenza in materia al Comitato per i minori stranieri.
Tale disposizione si pone in contrasto con quanto previsto dal Regolamento
(CE) n.2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla
competenza, al riconoscimento e allĠesecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilit genitoriale, che disciplina le
materie relative alla responsabilit genitoriale, inclusi il diritto di
affidamento – definito come lĠinsieme dei Òdiritti e doveri concernenti
la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire
nella decisione riguardo al suo luogo di residenzaÓ – e la collocazione
del minore in una famiglia affidataria o in un istituto (artt. 1 e 2). Il
Regolamento detta inoltre specifiche disposizioni in materia di ritorno del
minore nei casi di trasferimento illecito o mancato rientro (art. 11).
Ai sensi dellĠart. 8
del Regolamento, la competenza ad adottare le decisioni in materia di
responsabilit genitoriale (incluse le decisioni in materia di rientro del
minore) attribuita a unĠautorit giurisdizionale. Sulla base del criterio di
vicinanza, il Regolamento stabilisce che lĠautorit giurisdizionale
competente in via generale quella dello Stato di residenza abituale (concetto che non
viene definito dal Regolamento, ma che deve essere determinato dal giudice
volta per volta nel caso concreto sulla base di elementi di fatto), fatte salve
le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 12.
La disposizione che
attribuisce in generale la competenza sul rimpatrio dei minori non accompagnati
cittadini dell'Unione europea che esercitano la prostituzione al Comitato per i
minori stranieri dunque evidentemente in contrasto con quanto previsto dal
Regolamento CE n.2201/2003 in quanto, nei casi in cui lo Stato di residenza
abituale del minore sia un altro Stato appartenente allĠUnione Europea, la
competenza sar in via generale (con le eccezioni previste dal Regolamento
stesso) dellĠautorit giurisdizionale di tale Stato e non dellĠItalia: ad
esempio, nel caso di un minore che risulti abitualmente residente in Romania,
sar lĠautorit giurisdizionale rumena a dover decidere
sullĠeventuale rientro dello stesso.
Posto che il
Regolamento, in quanto normativa comunitaria, non pu essere derogato dalla
legislazione ordinaria, la disposizione in oggetto deve ritenersi illegittima.
Auspichiamo dunque che
lĠemendamento 18.0.100 non venga approvato, e che si dia piena applicazione al
Regolamento (CE) n.2201/2003.
A.S.G.I. – Associazione Studi Giuridici sullĠImmigrazione
Save the Children Italia Onlus
Associazione Gruppo Abele Onlus
Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e la Famiglia
Associazione On the Road
ACLI
ARCI
CGIL Nazionale
CNCA (Coordinamento Nazionale Comunit di Accoglienza)
Emmaus Italia Onlus
ENAR Italia
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia
Federazione SCS/CNOS Nazionale
Adl Cobas Padova - Treviso
Associazione Giovanile Salesiana (AGS) per il Territorio (Torino)
Associazione Razzismo Stop Veneto
CESTIM Centro Studi Immigrazione Onlus (Verona)
Comunit Nuova (Milano)
Comunit Oklahoma Onlus (Milano)
Consorzio Zenit (Firenze)
Progetto Melting Pot Europa
CGIL Milano
Associazione Frantz Fanon
[1] I dati forniti dal Comitato minori
stranieri sul numero di minori stranieri non accompagnati presenti in Italia,
alla fine di ciascun anno considerato, sono i seguenti:
Anno |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
N.
msna |
8.307 |
8.146 |
7.040 |
8.194 |
8.100 |
7.583 |
6.453 |
(ANCI, Minori
stranieri non accompagnati - Secondo Rapporto 2007, Roma, 2008)