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NEWSLETTER

della Segreteria ASGI

13 ottobre 2008

 

 

SEGNALAZIONI

 

RAZZISMO E XENOFOBIA IN ITALIA

 

 

1.

 

APPELLO DELL’ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DELLE PERSONE ROM E SINTI OSSERVAZIONE  PER LA DENUNCIA IN SEDE PENALE DEL PROSINDACO DI TREVISO, GENTILINI, PER INCITAMENTO ALL’ODIO RAZZIALE E ALLA DISCRIMINAZIONE, A CAUSA DELLA  SUE DICHIARAZIONI  CONTRO ROM E CITTADINI STRANIERI ALLA FESTA DELLA LEGA A VENEZIA IL 14 SETTEMBRE SCORSO.

 

La Procura della Repubblica di Treviso, su sollecitazione dell’Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali (UNAR), ha aperto un’inchiesta contro il pro-sindaco di Treviso, Gentilini, della Lega Nord, ipotizzando i reati di istigazione all’odio e alla discriminazione razziale, di cui alla legge n. 205/1993, in relazione alle sue frasi contro i rom e gli immigrati pronunciate nel corso del suo discorso pubblico tenuto al raduno della Lega a Venezia il 14 settembre scorso.

 

Tale discorso e reperibile nella sua interezza sia al sito: http://it.youtube.com/watch?v=_WCZNQJkV3E che in quello:

 http://bontempelli.altervista.org/gentilini.flv


L’associazione OsservAzione lancia un appello affinché le persone ed associazioni che si ritengono lese dalle parole di Gentilini e che possano dunque costituirsi in giudizio, presentino nella propria realtà locale analoghe denunce contro Gentilini, al fine di promuovere una campagna giudiziaria contro la brutale espressione di razzismo promossa dalla Lega Nord.

Una bozza di schema di denuncia è stata allo scopo approntata dal socio ASGI, dott. Alessandro Maiorca, che ivi si allega e si presenta di seguito.

L’ASGI aderisce all’invito e sollecita i soci ASGI interessati ad un’azione in tal senso nella propria realtà locale.

Si ringrazia il socio Maiorca per la disponibilità dimostrata e il prezioso aiuto portato.

 

Di seguito l’appello di OsservAzione alla campagna giudiziaria contro le espressioni di odio razziale pronunciate da Gentilini.

 

FERMIAMO IL NUOVO SQUADRISMO!

 

 

Cara amica, caro amico,

come avrai sentito, la Procura della Repubblica di Treviso, su richiesta

dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR)  da noi

chiamato in causa, ha aperto un fascicolo su Gentilini e le sue spaventose

dichiarazioni. Tutto ciò è stato fatto per ottenere un’immediata risposta:

cosa di enorme importanza sia da un punto di vista politico che mediatico.

Questo, però, è soltanto il primo, indispensabile, passo. Perché quest’azione

abbia un effetto non solo sicuro ma duraturo, cioè influisca e faccia diritto,

bisogna andare avanti.

Con l’aiuto, indispensabile, dell’Avv. Maiorca dell’ASGI abbiamo

preparato una bozza di denuncia che chiunque si senta offeso dalle

parole di Gentilini può presentare, attraverso il suo avvocato di fiducia

alla Procura della Repubblica della sua città. E penso

che almeno le associazioni di Rom, di Sinti e di immigrati, oltre a

quelle antirazziste e di solidarietà, dovrebbero tutte farlo.

La denuncia, così come l'abbiamo approntata (e ci sarebbero margini

di miglioramento da discutere con gli avvocati)  mette in luce TRE

distinte fattispecie penalmente rilevanti: propaganda razzista,

istigazione alla commissione di atti di discriminazione (entrambi

ex art. 3, lett. a) l.654/75) e istigazione alla violenza per motivi

razzisti (art. 3, ma lettera b, della legge). Tre aspetti importantissimi

che non sappiamo se rientrino tra quelli per i quali Gentilini viene

già indagato visto che i giornali non ne danno notizia precisa. Una

ragione in più per promuovere le azioni che suggeriamo.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:

info@osservazione.org   

 

Le probabilità che Gentilini, dati i venti che tirano, oggi, in Italia, venga  

condannato non sono molte, ma noi intendiamo arrivare in fondo a questa

questione.  È, prima di tutto, indispensabile che venga formalmente

incriminato, cosa tanto più probabile quante più saranno le persone e

le associazioni che lo denunceranno. Se poi, una volta processato in Italia,

non otterremo la condanna definitiva, ci rivolgeremo alle Corti di

Giustizia Internazionali. 

Le cronache di questi giorni registrano un aumento continuo di

violenze contro Rom, Sinti ed immigrati, chiaramente istigate e poi

assolte dalle parole di personaggi terribili. Ciò che ha detto dal palco

Gentilini a Venezia, però, supera ogni limite di decenza e di legalità.

Star zitti in questi casi non solo si avvicina troppo a complicità, ma

rischia di rappresentare un incoraggiamento ad alzare ancor più i toni.

Dobbiamo assolutamente fermare questo nuovo squadrismo prima che

sia troppo tardi.

 

Piero Colacicchi

Presidente dell’Associazione OsservAzione

 

P.S. per un miglior coordinamento di quest’azione chiediamo a tutte

le persone e associazioni che presenteranno denuncia di segnalarcelo

nei dettagli scrivendo a :   info@osservazione.org

 

 

osservAzione centro di ricerca azione contro la discriminazione

di rom e sinti.
web: www.osservazione.org.

OsservAzione è un`Associazione di promozione sociale impegnata

 nella lotta contro l`anti-ziganismo e le violazioni dei diritti umani

e per la promozione dei diritti di rom e sinti in Italia.

 

 

 

 

 

Lo schema di denuncia contro Gentilini per i reati di istigazione all’odio razziale e alla discriminazione.

 

 

All’Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ______

 

ATTO DI DENUNCIA E QUERELA

 

Il sottoscritto ______, nato a ____ (_____), il _______, residente in ____, via _____, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione _____, [iscritta al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni (art. 6 del D. Lgs.215/03) con il numero __] assistito e rappresentato, giusta delega in calce al presente atto, dall’avv. _______ del Foro di _______, con studio in ______, via _______ n.  __, espone quanto segue:

 

- in occasione del raduno politico organizzato dal partito politico “Lega Nord” a Venezia in data 14.09.2008, GENTILINI Giancarlo, sindaco di Treviso ed esponente politico di rilievo del partito”Lega Nord”, nel corso di un pubblico comizio innanzi ad una pluralità di astanti si rendeva autore di numerose affermazioni di carattere indiscutibilmente razzista;

 

-       Di seguito si dà nota di alcune delle frasi pronunciate dal Gentilini:

(  L’intervento nella sua interezza è reperibile sia al

sito:     http://it.youtube.com/watch?v=_WCZNQJkV3E

sia a :  http://bontempelli.altervista.org/gentilini.flv    )

Io voglio la rivoluzione contro gli extracomunitari clandestini!”; “voglio la pulizia dalle strade di tutte queste etnie che distruggono il nostro paese!”; “voglio la rivoluzione nei confronti di nomadi! Dei zingari!”; “ho distrutto due campi di nomadi e di zingari a Treviso!”; “voglio eliminare tutti i bambini dei zingari che vanno a rubare dagli anziani!”; “voglio tolleranza a doppio zero!”; “voglio la rivoluzione contro coloro che vogliono aprire le moschee e i centri islamici!”; “no! Vadano a pregare nei deserti!”; “basta islamici! Che tornino ai loro paesi!”; “che vadano a pisciare nelle loro moschee!” (a proposito degli avventori dei locali etnici); “voglio la rivoluzione nei confronti (di coloro) che tollerano i veli e i burqua!”; “io non so chi si nasconda sotto il velo o col burqua, ci potrebbe essere uno coi coglioni o col mitra tra le gambe!”; “non voglio vedere consigliere neri, gialli, marroni, grigi, insegnare ai nostri giovani! Cosa insegnano? La civiltà del deserto? La civiltà di coloro che scappano dietro ai leoni o quelli che corrono dietro alle gazzelle per mangiarle?.

 

- Il contenuto delle parole pronunciate pubblicamente da Gentilini è incontestabilmente razzista e connotato in modo tale da assumere una autonoma rilevanza penale ai sensi della normativa in tema di discriminazione;

- tali affermazioni possono essere considerate come fattispecie di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, come vera e propria istigazione alla commissione di atti discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e, infine, come istigazione alla violenza o ad atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Tali comportamenti sono condannati dalla Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il del 21 dicembre 1965, ratificata in Italia con legge 13 ottobre 1975, n. 654;

- la legge 13.10.1975, n. 654, così come modificata dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, punisce da un lato la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, dall’altro l’istigazione alla commissione di atti discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e, come figura di reato più grave l’istigazione alla violenza o ad atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

- l’art. 3 della legge 654/75, così come sostituito dall’art. 13, l. 85/2006, prevede che:

“1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’art. 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;”;

- E’ del tutto incontrovertibile che le affermazioni pubbliche del Gentilini assumano rilevanza penale ai sensi delle norme di cui sopra sotto la plurima valenza della propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, dell’istigazione alla commissione di atti discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e sotto quella, più grave ancora, dell’istigazione alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

 

a) La nozione di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, utilizzabile ai fini dell’applicazione delle norme contro le manifestazioni verbali di discriminazione, si riferisce alla diffusione di idee razziste che inducono, in capo ai destinatari, la formazione di un giudizio che giustifichi o incoraggi forme di odio e di discriminazione razziale;

- Si ritiene che il reato si perfezioni nel momento in cui il pensiero di matrice razzista, oltre ad essere esternato, venga “divulgato”, pervenendo a conoscenza di una pluralità di altre persone. In altri termini, il reato si considera consumato a prescindere dall’effettivo “credito” riscontrato presso “l’altro”, bastando bensì la mera ricezione. La propaganda razzista si può pertanto definire come reato di mera condotta, che assume cioè rilevanza penale senza necessariamente comportare una modificazione nell’ambiente esterno. In tal senso, si dà nota di quanto afferma la giurisprudenza in materia: “La condotta di diffusione di idee fondate sull’odio razziale presuppone che il “diffusore” si rivolga a molti interlocutori o comunque svolga un’opera di proselitismo e di istigazione indiretta” (Trib. Treviso, sent. 6.6.2000, n. 492);

 

b) La condotta tenuta da Gentilini può inoltre ben configurare un’ipotesi di reato di istigazione alla commissione di atti di discriminazione per motivi razziali o etnici, essendo ravvisabile nel discorso da lui pronunciato un vis istigativa alla formazione di propositi razzisti e un sotteso plauso verso atti di discriminazione fondati sulla superiorità etnica (si veda a tal proposito Trib. Verona, sent. 2.12.2004/24.2.2005, n. 2203);

- basti dire che per la sussistenza del reato in parola, non rileva che l’incitamento sia stato effettivamente accolto da coloro a cui è rivolto, essendo bensì sufficiente che questo sia potenzialmente idoneo ad influire sul pensiero altrui. D'altronde non si può non tenere conto della circostanza della carica istituzionale ricoperta da Gentilini e della credibilità che gli uditori del comizio indubbiamente riconoscono a quanto da lui affermato;

- è importante peraltro sottolineare che gli atti di discriminazione oggetto di istigazione non devono essere per forza illegittimi, al contrario quindi di quelli presi in considerazione dalla normativa civilistica. Una differenza importante tra l’ambito della tutela civile e quello della normativa penale è infatti costituta, per la prima, dal requisito della illegittimità, che deve essere propria della condotta perché sia considerata discriminatoria ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 286/98, mentre la norma penale, nel vietare l’istigazione alla commissione di atti discriminatori, comprende anche quelle condotte che ai sensi della norma civile non sarebbero vietate, ma bensì considerate legittime.

 

c) Infine, non si può non evidenziare come il discorso tenuto da Gentilini sia connotato da un grado di violenza tale da configurare un’autonoma imputazione per istigazione alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Affermazioni del tipo “voglio la pulizia dalle strade di tutte queste etnie che distruggono il nostro paese!”; “voglio la rivoluzione nei confronti di nomadi! Dei zingari!”; “ho distrutto due campi di nomadi e di zingari a Treviso!”; “voglio eliminare tutti i bambini dei zingari che vanno a rubare dagli anziani!” mostrano un’intenzione non solo ostile, ma caratterizzata da un teriore grado di violenza ancora più estremo.

E’ del tutto manifesto quanta violenza vi sia in chi inneggia pubblicamente alla pulizia” nei confronti di altri esseri umani, alla distruzione” totale delle abitazioni di Rom e Sinti o, infine, addirittura ad una vera e propria eliminazione” di bambini. Tali parole non possono che riportare alla mente immagini inquietanti di pulizie etniche e di stermini di massa.

 

- Nessuna giustificazione ha peraltro la circostanza che Gentilini abbia pronunciato tali parole all’interno di una manifestazione politica giacchè si ritiene che, in un ambito “sensibile” qual è la tutela contro il razzismo, ci si debba nondimeno attenere ai principi della giurisprudenza in materia di reati di opinione, secondo i quali “il diritto alla libera manifestazione del pensiero, tutelato dall’art. 21 Cost., non può essere esteso fino alla giustificazione di atti o comportamenti che, pur estrinsecandosi in una esternazione delle proprie convinzioni, ledono tuttavia altri principi di rilevanza costituzionale ed i valori tutelati dall’ordinamento giuridico interno e internazionale” (Corte Cass., sez. I, sent. 28.2.2001, n. 341);

- il bene tutelato dalla normativa in tema di antidiscriminazione è la stessa dignità umana, intesa come il diritto umano fondamentale, pieno ed assoluto di ogni uomo ad essere differente per razza, etnia, religione, nazionalità, senza che tale diversità diventi ragione per alcuna diminuzione nel rispetto, nella comprensione e nella tolleranza ricevuti;

- infine: “Non è illecito avere pregiudizi in sé, nemmeno se tali pregiudizi sono di tipo razziale, etnico, nazionale o religioso. E’ illecito se, e solo se, il pregiudizio (…) si trasforma da pensiero intimo del singolo uomo a pensiero che l’uomo (singolo o in gruppo) diffonde in qualunque modo argomentando la superiorità della propria razza, etnia o nazione o compiendo o incitando a compiere atti di discriminazione per ragioni di razza, etnia, nazione, religione.” (Trib. Verona, sent. 2.12.2004/24.2.2005, n. 2203).

 

* * * * *

 

Per tutti i suesposti motivi, poiché negli episodi sopra descritti paiono ravvisarsi gli estremi:

a)     del reato di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, di cui all’art. 3, c. 1, lett. a) legge 654/1975,

b)    del reato di istigazione alla commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui all’art. 3, c. 1, lett. a) legge 654/1975,

c)     del reato di istigazione alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui all’art. 3, c. 1, lett. b) legge 654/1975,

 

lo scrivente sporge formale

 

DENUNCIA-QUERELA

 

affinché si proceda nei termini di legge nei confronti del sig. GENTILINI Giancarlo e delle persone che la S.V. individuerà come autori o responsabili, anche per omissione, dei fatti, e per tutti i reati che comunque saranno ravvisati nelle fattispecie descritte, anche ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 654/1975.

 

Riservandosi la costituzione di parte civile in prosieguo di causa, nomina suo difensore di fiducia ex art. 96, 101 c.p.p., l’avv. _____ del Foro di ______, con studio in ____, via ______ n. __.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 408, co. 2, c.p.p., chiede di essere informato di eventuali richieste di archiviazione.

Dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 459, comma 1, c.p.p. di opporsi all’eventuale emissione di decreto penale di condanna, nei confronti dei responsabili dei fatti di cui in narrativa perseguibili a querela di parte.

Con osservanza.

Luogo e data

 

Nome cognome legale rappresentante associazione

E’ autentica

(avv. ________)

 

2.

 

 PUBBLICATO IL RAPPORTO ENAR SUL RAZZISMO IN ITALIA NELL’ANNO 2007

 

 

ENAR Italia ha pubblicato il suo Rapporto indipendente 2007 sul razzismo in
Italia. Il rapporto, che contiene anche un aggiornamento ai primi mesi del
2008, esprime la prospettiva delle organizzazioni non governative sulla
realtà del razzismo e affronta le molte facce del razzismo e della
discriminazione ai diversi livelli della legislazione, delle politiche e
delle pratiche nazionali e locali.



 Il rapporto può essere scaricato, come i rapporti relativi ad altri 23 Stati
membri della UE, dalla pagina


http://www.enar-eu.org/Page_Generale.asp?DocID=15294

http://www.enar-eu.org/Page_Generale.asp?DocID=15294&la=1&langue=EN

 

 

 

 

A CURA DI WALTER CITTI, DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DELL’ASGI

 

TRIESTE, 13  OTTOBRE 2008