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NEWSLETTER
della Segreteria ASGI
13 ottobre 2008
SEGNALAZIONI
RAZZISMO E XENOFOBIA IN
ITALIA
1.
APPELLO DELL’ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DELLE PERSONE ROM E SINTI
OSSERVAZIONE PER LA DENUNCIA IN
SEDE PENALE DEL PROSINDACO DI TREVISO, GENTILINI, PER INCITAMENTO ALL’ODIO
RAZZIALE E ALLA DISCRIMINAZIONE, A CAUSA DELLA SUE DICHIARAZIONI
CONTRO ROM E CITTADINI STRANIERI ALLA FESTA DELLA LEGA A VENEZIA IL 14
SETTEMBRE SCORSO.
La Procura della Repubblica di Treviso, su sollecitazione
dell’Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali (UNAR), ha aperto
un’inchiesta contro il pro-sindaco di Treviso, Gentilini, della Lega Nord,
ipotizzando i reati di istigazione all’odio e alla discriminazione razziale, di
cui alla legge n. 205/1993, in relazione alle sue frasi contro i rom e gli
immigrati pronunciate nel corso del suo discorso pubblico tenuto al raduno
della Lega a Venezia il 14 settembre scorso.
Tale discorso e reperibile nella sua interezza
sia al sito: http://it.youtube.com/watch?v=_WCZNQJkV3E
che in quello:
http://bontempelli.altervista.org/gentilini.flv
L’associazione OsservAzione
lancia un appello affinché le persone ed associazioni che si ritengono lese
dalle parole di Gentilini e che possano dunque costituirsi in giudizio,
presentino nella propria realtà locale analoghe denunce contro Gentilini, al
fine di promuovere una campagna giudiziaria contro la brutale espressione di
razzismo promossa dalla Lega Nord.
Una bozza di schema di denuncia è stata allo scopo approntata dal socio
ASGI, dott. Alessandro Maiorca, che ivi si allega e si presenta di seguito.
L’ASGI aderisce
all’invito e sollecita i soci ASGI interessati ad un’azione in tal senso nella
propria realtà locale.
Si ringrazia il
socio Maiorca per la disponibilità dimostrata e il prezioso aiuto portato.
Di seguito l’appello di OsservAzione
alla campagna giudiziaria contro le espressioni di odio razziale pronunciate da
Gentilini.
FERMIAMO IL NUOVO SQUADRISMO! Cara amica, caro amico, come avrai sentito, la Procura della Repubblica di Treviso, su richiesta dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) da noi chiamato in causa, ha aperto un fascicolo su Gentilini e le sue spaventose dichiarazioni. Tutto ciò è stato fatto per ottenere un’immediata risposta: cosa di enorme importanza sia da un punto di vista politico che mediatico. Questo, però, è soltanto il primo, indispensabile, passo. Perché quest’azione abbia un effetto non solo sicuro ma duraturo, cioè influisca e faccia diritto, bisogna andare avanti. Con l’aiuto, indispensabile, dell’Avv. Maiorca dell’ASGI abbiamo preparato una bozza di denuncia che chiunque si senta offeso dalle parole di Gentilini può presentare, attraverso il suo avvocato di fiducia alla Procura della Repubblica della sua città. E penso che almeno le associazioni di Rom, di Sinti e di immigrati, oltre a quelle antirazziste e di solidarietà, dovrebbero tutte farlo. La denuncia, così come l'abbiamo approntata (e ci sarebbero margini di miglioramento da discutere con gli
avvocati) mette in luce TRE distinte fattispecie penalmente rilevanti: propaganda razzista, istigazione alla commissione di atti di discriminazione (entrambi ex art. 3, lett. a) l.654/75) e istigazione alla violenza per motivi razzisti (art. 3, ma lettera b, della legge). Tre aspetti importantissimi che non sappiamo se rientrino tra quelli per i quali Gentilini viene già indagato visto che i giornali non ne danno notizia precisa. Una ragione in più per promuovere le azioni che suggeriamo. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Le probabilità che Gentilini, dati i venti che tirano, oggi, in Italia, venga condannato non sono molte, ma noi intendiamo arrivare in fondo a questa questione. È, prima di tutto, indispensabile che venga formalmente incriminato, cosa tanto più probabile quante più saranno le persone e le associazioni che lo denunceranno. Se poi, una volta processato in Italia, non otterremo la condanna definitiva, ci rivolgeremo alle Corti di Giustizia Internazionali. Le cronache di questi giorni registrano un aumento continuo di violenze contro Rom, Sinti ed immigrati, chiaramente istigate e poi assolte dalle parole di personaggi terribili. Ciò che ha detto dal palco Gentilini a Venezia, però, supera ogni limite di decenza e di legalità. Star zitti in questi casi non solo si avvicina troppo a complicità, ma rischia di rappresentare un incoraggiamento ad alzare ancor più i toni. Dobbiamo assolutamente fermare questo nuovo squadrismo prima che sia troppo tardi. Piero Colacicchi Presidente dell’Associazione OsservAzione P.S. per un miglior coordinamento di quest’azione chiediamo a tutte le persone e associazioni che presenteranno denuncia di segnalarcelo nei dettagli scrivendo a : info@osservazione.org osservAzione centro di ricerca azione
contro la discriminazione di rom e sinti. OsservAzione è un`Associazione di
promozione sociale impegnata nella lotta contro l`anti-ziganismo
e le violazioni dei diritti umani e per la promozione dei diritti di rom e
sinti in Italia. |
Lo schema di denuncia contro Gentilini
per i reati di istigazione all’odio razziale e alla discriminazione.
Il sottoscritto ______, nato a ____ (_____), il _______, residente
in ____, via _____, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione
_____, [iscritta al registro delle associazioni e degli enti che svolgono
attività nel campo della lotta alle discriminazioni (art. 6 del D.
Lgs.215/03) con il numero __] assistito e rappresentato, giusta delega in
calce al presente atto, dall’avv. _______ del Foro di _______, con studio in
______, via _______ n. __, espone
quanto segue: - in occasione del raduno
politico organizzato dal partito politico “Lega Nord” a Venezia in data
14.09.2008, GENTILINI Giancarlo, sindaco di Treviso ed esponente politico di rilievo del
partito”Lega Nord”, nel corso di un pubblico comizio innanzi ad una pluralità
di astanti si rendeva autore di numerose affermazioni di carattere indiscutibilmente
razzista; -
Di seguito si
dà nota di alcune delle frasi pronunciate dal Gentilini: ( L’intervento nella sua interezza è reperibile sia al sito: http://it.youtube.com/watch?v=_WCZNQJkV3E sia a : http://bontempelli.altervista.org/gentilini.flv ) “Io voglio la rivoluzione
contro gli extracomunitari clandestini!”; “voglio la pulizia dalle strade di tutte
queste etnie che distruggono il nostro paese!”; “voglio la rivoluzione nei confronti di
nomadi! Dei zingari!”;
“ho distrutto due
campi di nomadi e di zingari a Treviso!”; “voglio eliminare tutti i bambini dei zingari che vanno a rubare dagli
anziani!”; “voglio
tolleranza a doppio
zero!”; “voglio
la rivoluzione contro coloro che vogliono aprire le moschee e i centri islamici!”; “no! Vadano a pregare nei deserti!”; “basta islamici! Che tornino ai loro paesi!”; “che vadano a pisciare nelle loro moschee!” (a proposito degli avventori dei
locali etnici); “voglio la rivoluzione nei confronti (di coloro) che tollerano i veli e i burqua!”; “io non so chi si nasconda sotto il
velo o col burqua, ci potrebbe essere uno coi coglioni o col mitra tra le
gambe!”; “non
voglio vedere consigliere neri, gialli, marroni, grigi, insegnare ai nostri
giovani! Cosa insegnano? La civiltà del deserto? La civiltà di coloro che
scappano dietro ai leoni o quelli che corrono dietro alle gazzelle per mangiarle?”. - Il contenuto delle parole
pronunciate pubblicamente da Gentilini è incontestabilmente razzista e
connotato in modo tale da assumere una autonoma rilevanza penale ai sensi
della normativa in tema di discriminazione; - tali affermazioni possono essere
considerate come fattispecie di propaganda di idee fondate sulla
superiorità o sull’odio razziale o etnico, come vera e propria istigazione alla
commissione di atti discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi e, infine, come istigazione
alla violenza o ad atti di provocazione alla violenza per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi. Tali comportamenti sono
condannati dalla Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma
di discriminazione razziale adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite il del 21 dicembre 1965, ratificata in Italia con legge 13 ottobre
1975, n. 654; - la legge 13.10.1975, n. 654, così come modificata dalla legge 25 giugno
1993, n. 205, punisce da un lato la propaganda di idee fondate sulla
superiorità o sull'odio razziale o etnico, dall’altro l’istigazione
alla commissione di atti discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi e, come figura di reato più grave l’istigazione
alla violenza o ad atti di provocazione alla violenza per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi; - l’art. 3 della legge 654/75,
così come sostituito dall’art. 13, l. 85/2006, prevede che: “1) Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione
dell’art. 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione fino ad
un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee
fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a
commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi. b) con la reclusione da sei
mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette
violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali
o religiosi;”; - E’ del tutto incontrovertibile
che le affermazioni pubbliche del Gentilini assumano rilevanza penale ai
sensi delle norme di cui sopra sotto la plurima valenza della propaganda
di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, dell’istigazione alla commissione di atti
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e sotto quella, più grave ancora, dell’istigazione
alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. a) La nozione di propaganda
di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, utilizzabile ai fini dell’applicazione
delle norme contro le manifestazioni verbali di discriminazione, si riferisce alla diffusione di idee razziste
che inducono, in capo ai destinatari, la formazione di un giudizio che giustifichi
o incoraggi forme di odio e di discriminazione razziale; - Si ritiene che il reato si
perfezioni nel momento in cui il pensiero di matrice razzista, oltre ad
essere esternato, venga “divulgato”, pervenendo a conoscenza di una pluralità di altre persone. In altri termini,
il reato si considera consumato a prescindere dall’effettivo “credito” riscontrato
presso “l’altro”, bastando bensì la mera ricezione. La propaganda razzista si
può pertanto definire come reato di mera condotta, che assume cioè rilevanza penale senza
necessariamente comportare una modificazione nell’ambiente esterno. In tal
senso, si dà nota di quanto afferma la giurisprudenza in materia: “La
condotta di diffusione di idee fondate sull’odio razziale presuppone che il
“diffusore” si rivolga a molti interlocutori o comunque svolga
un’opera di proselitismo e di istigazione indiretta” (Trib. Treviso, sent. 6.6.2000, n. 492); b) La condotta tenuta da
Gentilini può inoltre ben configurare un’ipotesi di reato di istigazione
alla commissione di atti di discriminazione per motivi razziali o etnici, essendo ravvisabile
nel discorso da lui pronunciato un vis istigativa alla formazione di propositi razzisti e
un sotteso plauso verso atti di discriminazione fondati sulla superiorità
etnica (si veda a tal proposito Trib. Verona, sent. 2.12.2004/24.2.2005, n.
2203); - basti dire che per la sussistenza del
reato in parola, non rileva che l’incitamento sia stato effettivamente
accolto da coloro a cui è rivolto, essendo bensì sufficiente che questo sia
potenzialmente idoneo ad influire sul pensiero altrui.
D'altronde non si può non tenere conto della circostanza della carica
istituzionale ricoperta da Gentilini e della credibilità che gli uditori del
comizio indubbiamente riconoscono a quanto da lui affermato; - è importante peraltro sottolineare che gli
atti di discriminazione oggetto di istigazione non devono essere per forza
illegittimi, al contrario quindi di quelli presi in considerazione dalla
normativa civilistica. Una differenza importante tra l’ambito della tutela
civile e quello della normativa penale è infatti costituta, per la prima, dal
requisito della illegittimità, che deve essere propria della condotta perché
sia considerata discriminatoria ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 286/98, mentre
la norma penale, nel vietare l’istigazione alla commissione di atti
discriminatori, comprende anche quelle condotte che ai sensi della norma
civile non sarebbero vietate, ma bensì considerate legittime. c) Infine, non si può non evidenziare come
il discorso tenuto da Gentilini sia connotato da un grado di violenza tale da
configurare un’autonoma imputazione per istigazione alla commissione di
atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi. Affermazioni del tipo “voglio la
pulizia dalle strade di tutte queste etnie che distruggono il nostro paese!”; “voglio la rivoluzione nei
confronti di nomadi! Dei zingari!”; “ho distrutto due campi di nomadi e di zingari a Treviso!”; “voglio eliminare tutti i bambini dei zingari che vanno a rubare dagli
anziani!”
mostrano un’intenzione non solo ostile, ma caratterizzata da un teriore grado
di violenza ancora più estremo. E’ del tutto manifesto quanta violenza vi
sia in chi inneggia pubblicamente alla “pulizia” nei confronti di altri esseri umani,
alla “distruzione”
totale delle abitazioni di Rom e Sinti o, infine, addirittura ad una vera
e propria “eliminazione” di bambini. Tali parole non possono che riportare alla mente
immagini inquietanti di pulizie etniche e di stermini di massa. - Nessuna giustificazione ha
peraltro la circostanza che Gentilini abbia pronunciato tali parole
all’interno di una manifestazione politica giacchè si ritiene che, in un
ambito “sensibile” qual è la tutela contro il razzismo, ci si debba nondimeno
attenere ai principi della giurisprudenza in materia di reati di opinione,
secondo i quali “il diritto alla libera manifestazione del pensiero,
tutelato dall’art. 21 Cost., non può essere esteso fino alla giustificazione
di atti o comportamenti che, pur estrinsecandosi in una esternazione delle
proprie convinzioni, ledono tuttavia altri principi di rilevanza
costituzionale ed i valori tutelati dall’ordinamento giuridico interno e
internazionale” (Corte
Cass., sez. I, sent. 28.2.2001, n. 341); - il bene tutelato dalla normativa in tema di
antidiscriminazione è la stessa dignità umana, intesa come il diritto umano fondamentale,
pieno ed assoluto di ogni uomo ad essere differente per razza, etnia, religione, nazionalità,
senza che tale diversità diventi ragione per alcuna diminuzione nel rispetto,
nella comprensione e nella tolleranza ricevuti; - infine: “Non è illecito avere
pregiudizi in sé, nemmeno se tali pregiudizi sono di tipo razziale, etnico,
nazionale o religioso. E’ illecito se, e solo se, il pregiudizio (…) si
trasforma da pensiero intimo del singolo uomo a pensiero che l’uomo (singolo
o in gruppo) diffonde in qualunque modo argomentando la superiorità della
propria razza, etnia o nazione o compiendo o incitando a compiere atti di
discriminazione per ragioni di razza, etnia, nazione, religione.” (Trib. Verona, sent.
2.12.2004/24.2.2005, n. 2203). * * * * * Per tutti i suesposti motivi, poiché negli episodi sopra
descritti paiono ravvisarsi gli estremi: a)
del reato di propaganda di idee
fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, di cui all’art. 3, c. 1, lett. a) legge
654/1975, b) del reato di istigazione alla commissione di atti di
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui all’art. 3, c. 1, lett. a) legge
654/1975, c)
del reato di istigazione alla
commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui
all’art. 3, c. 1, lett. b) legge 654/1975, lo scrivente sporge formale DENUNCIA-QUERELA affinché si proceda nei termini di legge nei confronti
del sig. GENTILINI Giancarlo e delle
persone che la S.V. individuerà come autori o responsabili, anche per
omissione, dei fatti, e per tutti i reati che comunque saranno ravvisati
nelle fattispecie descritte, anche ai sensi delle disposizioni di cui
all’art. 3 della legge 654/1975. Riservandosi la costituzione di parte civile in prosieguo
di causa, nomina suo difensore di fiducia ex art. 96, 101 c.p.p., l’avv.
_____ del Foro di ______, con studio in ____, via ______ n. __. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 408, co. 2, c.p.p.,
chiede di essere informato di eventuali richieste di archiviazione. Dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 459, comma 1, c.p.p. di opporsi all’eventuale emissione di decreto penale di condanna, nei confronti dei responsabili dei fatti di cui in narrativa perseguibili a querela di parte. Con osservanza. Luogo e data Nome cognome legale rappresentante associazione E’ autentica (avv.
________) |
2.
PUBBLICATO IL
RAPPORTO ENAR SUL RAZZISMO IN ITALIA NELL’ANNO 2007
ENAR Italia ha pubblicato il suo Rapporto indipendente
2007 sul razzismo in
Italia. Il rapporto, che contiene anche un aggiornamento ai primi mesi del
2008, esprime la prospettiva delle organizzazioni non governative sulla
realtà del razzismo e affronta le molte facce del razzismo e della
discriminazione ai diversi livelli della legislazione, delle politiche e
delle pratiche nazionali e locali.
Il rapporto può essere scaricato, come i rapporti relativi ad altri
23 Stati
membri della UE, dalla pagina
http://www.enar-eu.org/Page_Generale.asp?DocID=15294
http://www.enar-eu.org/Page_Generale.asp?DocID=15294&la=1&langue=EN
A CURA DI WALTER CITTI, DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
DELL’ASGI
TRIESTE, 13 OTTOBRE
2008