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NEWSLETTER

della Segreteria ASGI

07 ottobre 2008

 

 

SEGNALAZIONI NORMATIVE

 

 

1. GUIDE ALLA NORMATIVA SULL’IMMIGRAZIONE IN ITALIA

 

 

a) MANUALE SINTETICO DIGITALE SULLA NORMATIVA SULL’IMMIGRAZIONE IN ITALIA di Sergio Briguglio

 

Alla pagina web

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/settembre/manuale-normativa-2.html

potete trovare la versione aggiornata al 31 agosto 2008 del  manuale (sintetico) sulla normativa dell’immigrazione in Italia, curata da Sergio Briguglio.

 

Un documento ed uno strumento di lavoro utilissimi per un primo orientamento sulla normativa dell’immigrazione, anche grazie agli hyperlink che rimandano direttamente al contenuto di leggi, regolamenti e circolari applicative.

 

 

b) MANUALI SULLA NORMATIVA IN MATERIA SANITARIA PER I CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI E COMUNITARI

 

Alla pagina web  http://www.simmweb.it/index.php?id=303&no_cache=1 potrete trovare l'archivio della normativa in materia sanitaria per cittadini stranieri e comunitari approntato dalla Societa' Italiana di Medicina delle Migrazioni, nonché un decalogo riassuntivo in diverse lingue destinato  alla popolazione immigrata.

 

 

 

 

 

2. NOVITA’ NORMATIVE ED INTERPRETATIVE

 

 

a) TRADUZIONE DELLE CERTIFICAZIONI ESTERE AI FINI ANAGRAFICI

 

Il Governo sostiene che tutti i  documenti e certificati rilasciati dalle autorità estere e prodotti dai cittadini non comunitari ai fini anagrafici debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana dichiarata conforme dalle competenti autorità consolari o diplomatiche italiane all’estero. Ai Comuni, pertanto, viene data indicazione di non accettare più documenti esteri per i quali sia stata effettuata la traduzione giurata presso i Tribunali locali in Italia. La portata potenzialmente discriminatoria di tale normativa, alla luce dell’irragionevole disparità di trattamento che si verrebbe a creare rispetto ai cittadini italiani e comunitari.

 

In risposta ad una interrogazione presentata dal deputato Contento (FI), in merito ad un contenzioso sorto nel comune di Pordenone, il sottosegretario agli Interni Davico ha precisato che il Ministero dell’Interno ha assunto un nuovo orientamento rispetto alla traduzione dei documenti  e certificazioni estere prodotte dai cittadini extracomunitari ai fini anagrafici, in base alla quale d’ora in aventi gli enti locali dovranno accettare soltanto la documentazione munita di traduzione dichiarata conforme dalle competenti rappresentanze consolari o diplomatiche italiane all’estero, tranne naturalmente nei casi in cui la certificazione venga rilasciata su modello internazionale ovvero la traduzione non venga richiesta in virtù di accordi internazionali.  Risultava che una parte degli uffici anagrafe dei comuni accettavano che la traduzione degli atti venisse effettuata da un traduttore giurato operante in Italia e successivamente asseverata presso il Tribunale, in base all'art. 33 del DPR 28.12.2000, n. 445 ("Agli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale"). Altri uffici anagrafe, invece,  come quello di Pordenone, esigevano che, in ogni caso, la traduzione dell'atto redatto in lingua estera e non su modello internazionale, venisse effettuata o certificata conforme dall'autorità consolare italiana territorialmente competente, sulla base di quanto previsto dall'art. 3 c. 4 del DPR 28.12.2000 e dall'art. 2 c. 2 del DPR 31.08.1999, n. 394 (regolamento T.U. immigrazione: l'autorità consolare italiana all'estero attesta che la traduzione dell'atto sia conforme all'originale). Ciò sulla base del fatto innanzitutto  che la stessa legge sulle disposizioni in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000) sancirebbe un trattamento difforme per gli stranieri extracomunitari rispetto ai cittadini italiani e comunitari, essendo consentito quindi solo a quest'ultimi di avvalersi della traduzione giurata e asseverata in Italia. Ulteriormente,  il regolamento del TU immigrazione, che prevede la sola traduzione a cura dell’autorità consolare italiana,  verrebbe così interpretato quale norma speciale rispetto a quella generale in materia di documentazione amministrativa, e dunque prevalente su quest’ultima. Tale seconda interpretazione, fatta propria ora dal Governo, è suscettibile, tuttavia, di porre un problema di ragionevolezza della disparità di trattamento che si viene così a determinare tra stranieri extracomunitari da un lato e stranieri comunitari e cittadini italiani dall'altro, poiché solo ai secondi continuerebbe ad essere consentito di avvalersi dei traduttori giurati presso i tribunali italiani per la traduzione dei certificati esteri. Tale nuovo orientamento dunque potrebbe creare una discriminazione su basi di nazionalità, suscettibile di essere sottoposta al giudicato del giudice civile a seguito di un’azione anti-discriminazione di cui all’art. 44 del T.U. immigrazione.

Il testo della risposta del Governo all’interrogazione parlamentare

 

Commissione Affari costituzionali

Giovedì 25 settembre 2008

Camera: il sottosegretario Davico risponde all’interrogazione in merito alla documentazione che i cittadini extracomunitari devono produrre ai fini anagrafici.


5-00277 Contento: Sulla documentazione che i cittadini extracomunitari devono produrre ai fini anagrafici.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2)
.

 
Manlio CONTENTO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo, la quale ha confermato la sua tesi sulla illegittimità della interpretazione fornita dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno in relazione alla questione posta dalla prefettura di Pordenone.



ALLEGATO 2

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA



Signor Presidente, onorevoli deputati,

la Prefettura di Pordenone, in data 30 agosto 2007, ha trasmesso a questo Ministero un quesito concernente la validità dei certificati redatti all'estero e legalizzati dalla competente autorità consolare italiana, prodotti da cittadini stranieri ai fini anagrafici, non corredati della traduzione in lingua italiana da parte della medesima autorità consolare.

Il quesito si basava su un'interpretazione del Comune di Pordenone che riteneva validi unicamente i certificati redatti all'estero e tradotti dall'autorità consolare italiana, secondo quanto previsto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 334/2004, a fronte di un diverso orientamento espresso dalla Prefettura di Pordenone che, a sua volta, riteneva valida, per i certificati rilasciati da un'autorità straniera ed autenticati dall'autorità consolare italiana all'estero, anche la traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia (in analogia con quanto avviene per le pratiche di concessione della cittadinanza italiana).

Tale interpretazione, non incidente sugli aspetti inerenti la certezza e la legalità del documento, era volta ad assicurare la coerenza generale del sistema in un'ottica di semplificazione amministrativa.
Tuttavia, successivi approfondimenti hanno però indotto questo Ministero a privilegiare una interpretazione più rigorosa dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ed in linea con l'orientamento del Comune di Pordenone, che pertanto verrà seguita per la risoluzione di analoghi quesiti.

 

 

 

 

 

 

b) Camera: il sottosegretario Fazio risponde all’interrogazione sull'utilizzo della radiografia al polso per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati.

Il Governo riconosce che la radiografia al polso non è uno  strumento idoneo e preciso per identificare l’età dei presunti minori non accompagnati,  e ha istituito un gruppo di lavoro interministeriale per identificare altri metodi di indagine, meno invasivi e più precisi. L’interrogazione di due deputati del Polo delle Libertà sollecita l’introduzione di altri strumenti diagnostici quali ad es. l’ecografica della clavicola, già praticata in molti altri paesi europei.

 

Di seguito il testo della risposta all’interrogazione parlamentare

 

 

 

Commissione Affari sociali
Resoconto di giovedì 25 settembre 2008


5-00349 Mussolini e Barani: Misure volte a far cessare l'utilizzo della radiografia al polso per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2)
.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatta. Auspica, peraltro, che in un prossimo futuro si pervenga a eliminare il ricorso alla radiografia ai fini dell'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati, eventualmente sostituendola con altri strumenti diagnostici utilizzati in altri Paesi, quali ad esempio l'ecografia della clavicola. In proposito, fa presente che il tema è stato portato all'attenzione della Commissione parlamentare per l'infanzia da parte di varie associazioni impegnate nell'assistenza ai minori stranieri non accompagnati, tra cui Save the children
.

ALLEGATO 2
TESTO DELLA RISPOSTA

L'accertamento dell'età degli immigrati irregolari privi di documenti, è particolarmente importante perché, secondo la normativa vigente, i minorenni rientrano in una delle categorie protette per le quali opera il divieto di espulsione.
Pertanto, nei casi in cui vi sia incertezza sull'età occorre far ricorso a tutti gli accertamenti utili per la sua determinazione, facendo ricorso, in via prioritaria, a strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici.
Attualmente i metodi impiegati per l'accertamento dell'età dei minori privi di documenti comprendono radiografie (polso, denti) e misure antropometriche. Queste ultime, anche se non comportano esposizioni alle radiazioni, sono state fortemente criticate in quanto non tengono conto di variazioni legate alla etnia ed allo stato di nutrizione.
Perciò le radiografie del polso sembrano essere tra le tecniche più affidabili, anche se soggette ad un margine di incertezza di circa due anni. Peraltro, le attuali tecniche radiologiche comportano un'esposizione a radiazioni in misura assai modesta con pochissimi rischi per la salute. Il ricorso a tecniche diverse, come la risonanza magnetica, sembra, allo stato, di difficile praticabilità per l'insufficiente dotazione di tali strutture in tutto il territorio nazionale e per i costi.
In ogni caso, in data 19 giugno 2008, è stato istituito un gruppo di lavoro interministeriale, supportato da esperti di diversa qualificazione scientifica, che sta effettuando un accurato esame della letteratura scientifica in materia e dei documenti redatti dagli organismi internazionali.
Obiettivo del gruppo di lavoro è quello di analizzare le differenti metodiche medico-sanitarie utilizzate ai fini dell'accertamento dell'età, onde pervenire ad una procedura da applicare uniformemente sul territorio nazionale che possa garantire in pieno il rispetto della salute, della dignità e dei diritti dei minori stranieri non accompagnati

 

 

 

 

 

c) Nuova ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’istituzione di nuovi centri di identificazione per richiedenti asilo.

 

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2008, n. 3703
Gazzetta ufficiale
n. 220 del 19 settembre 2008

 

 

d) Circolare del Ministero per la Solidarietà sociale sull’utilizzo delle quote  in eccesso per la conversione dei permessi di soggiorno da motivi di tirocinio a motivi di lavoro subordinato a favore della conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro.

 

Circolare del Ministero della solidarietà sociale - Direzione generale dell'immigrazione del 26 settembre 2008, n. 24

Prot. 23 / I / 0004137 / 06

 

 

3. DATI E STATISTICHE

 

DATI SUI RICHIEDENTI ASILO NEL 2008

 

Fonte: Documento CIR-Onlus

 

Tra gennaio e agosto 2008 sono sbarcati sulle coste italiane 20.271 cittadini stranieri, quasi 8mila in più rispetto al 2007. Consistente anche il numero di persone che hanno presentato richiesta di asilo: nei primi 4 mesi sono state 5.287, rispetto ai 2.839 dello stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati diffusi dal Consiglio italiano per i rifugiati (Cir) ed elaborati dalla Commissione Nazionale Asilo e dall’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati.


Sbarchi
. Nel periodo 1° gennaio-31 agosto di quest’anno, sono sbarcati sulle coste italiane 20.271 cittadini stranieri a fronte dei 12.419 nello stesso periodo del 2007. Nel solo mese di agosto sono arrivati 5.427 cittadini stranieri, un dato in leggero aumento rispetto all’agosto 2007.
I mesi dove si è registrata un'impennata negli arrivi - anche più del doppio - sono stati febbraio, aprile e maggio.

Con oltre 20mila persone arrivate via mare nei primi 8 mesi del 2008 è stato già superato il numero totale di persone sbarcate nel 2007 (19.900) e si è vicini alle quote toccate nel 2005 (22.939 persone) e nel 2006 (22.016).

La totalità dei posti di accoglienza disponibili nei Centri di Prima Accoglienza e nei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) - incluso il Centro di Lampedusa - è pari a 7.417; il numero totale di posti negli ex CPTA- oggi Centri di Identificazione e di Espulsione (CIE) - è pari a 1.191.

Richiedenti asilo
. Per quanto riguarda il loro numero, al momento sono disponibili solo le statistiche provvisorie relative ai primi 4 mesi del 2008. In questo periodo hanno fatto richiesta di protezione internazionale in Italia 5.287 persone, con un aumento dell’86% rispetto allo stesso periodo del 2007.

Le Commissioni Territoriali hanno esaminato 4.587 casi, il 77% in più rispetto allo stesso periodo del 2007. E’ da notare che solo 428 persone (9,3% delle decisioni) hanno ottenuto lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, un calo di circa il 6% rispetto allo stesso periodo del 2007.

A 1.175 persone (25,6%) è stata riconosciuta la protezione sussidiaria e a 747 richiedenti asilo (16,2%) è stata accordata la protezione umanitaria che, diversamente dalla situazione normativa precedente, non rappresenta un vero e proprio status garantito. Risulta quindi che per 2.085 casi (45,4%) è stata presa una decisione negativa con un aumento, in termini percentuali, del 12% rispetto alle decisioni prese nei primi 4 mesi del 2007.
I richiedenti asilo provengono soprattutto da Somalia (passati da 11 richieste d’asilo nel periodo gennaio-10 maggio 2007 a 370 nel periodo gennaio-aprile 2008), Eritrea (da 104 a 283), Costa d’Avorio (da 153 a 399), Afghanistan (da 246 a 468), Iraq (da 100 a 172); il gruppo più numeroso proviene dalla Nigeria (da 176 a 669). In calo solo i richiedenti asilo provenienti dalla Serbia (da 477 a 236).



A CURA DI WALTER CITTI, DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DELL’ASGI

 

TRIESTE, 7 OTTOBRE 2008