Corte
di Cassazione, Sez. V Penale, Sent. n. 2745 del 7 ottobre 2008, Pres.
Calabrese, Rel. Marasca.
Sul ricorso proposto da: XXX n. il 26/04/1984
avverso
SENTENZA del 04/12/2007 CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, la
sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal
Consigliere MARASCA GENNARO
Udito il Pubblico Ministero in persona del
dottor Vito Monetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte
di Cassazione osserva:
XXX stato condannato in entrambi i gradi di merito
– sentenze del GIP presso il Tribunale di Torino emessa ai sensi
dellĠarticolo 442 c.p.p. il 12 marzo 2007 e della Corte di Appello della stessa
citt del 4 dicembre 2007 – alla pena ritenuta di giustizia per i delitti
di ricettazione di una automobile e di violenza privata, cos modificata la
originaria imputazione di tentato omicidio, aggravata dalla circostanza di cui
allĠarticolo 3 del D.L. 112/1993, convertito in legge 205/1993, in danno di
YYY, contro il quale lanciava l'auto a notevole velocit urlando schiaccio il
negro
e costringendo la parte lesa a mettersi in salvo saltando sul
marciapiedi.
Con il ricorso per cassazione, il XXX ha dedotto la
violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta
sussistenza della circostanza aggravante di cui all'articolo 3 della legge 205
del 1993.
Il ricorrente, dopo avere segnalato la esistenza di due diversi
e contrastanti orientamenti giurisprudenziali sul punto dovuti ad una
interpretazione pi restrittiva e ad una pi ampia della norma in questione,
rilevava che la sua condotta, dovuta a vanteria e non ad odio razziale non
integrava, in base ad entrambe le interpretazioni della giurisprudenza di
legittimit, l'aggravante contestata.
Il motivo posto a sostegno del
ricorso proposto da XXX non fondato.
La condotta attribuita al
ricorrente non contestata; il giovane, che era a bordo di una vettura insieme
a quattro amici, vista una persona di colore in difficolt sulla strada - era
stato investito in precedenza da un pirata - invece di prestargli soccorso,
come elementari principi di solidariet avrebbero imposto, ha urlato schiaccio il
negro
ed ha lanciato lĠauto velocemente contro il malcapitato, che si sottratto
allĠinvestimento saltando sul marciapiede.
é stato escluso il tentativo
di omicidio, ma i giudici del merito hanno ritenuto la sussistenza della
violenza privata; insomma il giovane voleva spaventare lĠuomo di colore e
costringerlo a sottrarsi allĠinvestimento con un balzo.
La condotta, del
tutto ingiustificata e connotata da indubbia gravit, come ritenuto dai giudici
di merito, stata considerata aggravata da motivi di discriminazione
razziale.
La decisione non merita alcuna censura sotto il profilo della
legittimit.
In effetti la condotta del XXX era finalizzata, quanto meno,
ad incutere timore alla persona di colore - schiaccio il negro - e costituiva chiara
manifestazione di disprezzo ed avversione nei confronti di una persona di
colore, perch l'azione era motivata esclusivamente dal fatto che si trattava
di persona appartenente ad una razza diversa.
Insomma proprio la
valutazione discriminatoria di inferiorit della persona di colore rendeva legittimo, secondo il
ricorrente, utilizzare quella persona come semplice oggetto di un gioco
pericoloso.
Proprio questi sentimenti di disprezzo razziale, ostilit,
desiderio di nuocere ad una persona di razza diversa, di convinzione di avere a
che fare con persona inferiore e non titolare degli stessi diritti alimentano
quel conflitto tra le persone che testimonia la presenza dellĠodio razziale
(vedi anche Cass., Sez. V penale, 20 gennaio 2006 n. 9381).
Appare
evidente che lĠazione del XXX avesse oggettivamente finalit di discriminazione
razziale e fosse idonea a fare sorgere negli amici in auto identico sentimento
di disprezzo motivato da motivi razziali.
Sussiste, pertanto lĠaggravante
contestata e non ha alcun rilievo che il movente della condotta dellĠimputato
sia da individuare in una smargiassata, come sostenuto dal
ricorrente.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed
il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La
Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del
procedimento.
Cos deliberato in Camera di consiglio, in Roma, in data
12 giugno 2008.