(Sergio Briguglio 23/10/2008)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DEL DDL "SICUREZZA" (A.S. 733) IN RELAZIONE ALLA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO

 

 

- Ai fini della revoca e del diniego del permesso per motivi familiari, la pericolosita' dell'interessato e' valutata anche tenendo conto di eventuali condanne per reati di cui all'art. 380, co. 1 e 2 c.p.p.[1]. (DDL "sicurezza")

 

- L'ingresso illegale dello straniero e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. E' obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Il giudice, con la sentenza di condanna, ordina l'espulsione dello straniero. (DDL "sicurezza")

 

- La convalida del trattenimento in centro di identificazione ed espulsione comporta la permanenza nel centro per sessanta giorni[2]. In presenza di difficolta'[3] relative all'accertamento dell'identita' o della nazionalita' dello straniero, il termine puo' essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, di ulteriori sessanta giorni[4]. Qualora l'interessato ometta, senza giustificato motivo, di fornire elementi utili alla sua identificazione, possono essere disposte, dal giudice su richiesta del questore, ulteriori proroghe di sessanta giorni l'una, fino a una durata complessiva della permanenza di diciotto mesi[5]. (DDL "sicurezza")

 

- Lo straniero che, espulso per non aver ottemperato all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro cinque giorni, sia trovato in condizioni di soggiorno illegale nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da due a sei anni[6]. (DDL "sicurezza")

 

- Il gestore dei servizi di trasferimento di danaro deve acquisire copia del documento d'identita' dell'utente. Se l'utente e' straniero, deve essere acquisita anche copia del titolo di soggiorno; in mancanza di tale titolo, il gestore deve segnalare l'avvenuta erogazione del servizio all'autorita' locale di pubblica sicurezza entro dodici ore, con invio della copia del documento identificativo del richiedente. Le copie di documenti identificativi e titoli di soggiorno devono essere rese disponibili a ogni richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza. In caso di inosservanza di tali disposizioni l'autorizzazione e' revocata. (DDL "sicurezza")

 

- LĠiscrizione anagrafica e' condizionata alla verifica, da parte degli uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. (DDL "sicurezza")

 

- Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo' acquistare[7] la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni (un anno, in presenza di figli nati dai coniugi)[8] nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio (un anno e mezzo, in presenza di figli nati dai coniugi)[9], qualora risieda allĠestero. La condizione di assenza di scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili o separazione legale deve sussistere al momento dellĠadozione del decreto di riconoscimento della cittadinanza[10]. (DDL "sicurezza")

 

 



[1] In precedenza, erano menzionate esplicitamente solo le condanne per reati di cui all'art. 407, co. 2, lettera a) c.p.p. o per reati di cui all'art. 12, co. 1 e 3 D. Lgs. 286/1998.

[2] In precedenza: trenta giorni.

[3] In precedenza: gravi difficolta'.

[4] In precedenza: ulteriori trenta giorni.

[5] In precedenza, non era prevista la possibilita' di proroghe successive alla prima (per una durata massima del trattenimento pari a sessanta giorni).

[6] In precedenza: da uno a cinque anni.

[7] In precedenza: acquista.

[8] In precedenza: sei mesi, a prescindere dalla presenza di figli.

[9] In precedenza: tre anni, a prescindere dalla presenza di figli.

[10] In precedenza: al momento della presentazione dell'istanza.