VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato;

VISTA la legge 6 febbraio 2007, n. 13, ed in particolare gli articoli 1, comma 5, e 12;

VISTO il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente lattuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sullattribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonch norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gi presenti nel territorio dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del  21 maggio 2008;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 agosto 2008;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro dellinterno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, delleconomia e delle finanze e per le pari opportunit;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:


 

 

Art.1

 

Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)allarticolo 4, comma 3, le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellinterno sono sostituite dalle seguenti: con decreto del Ministro dellinterno e dopo il primo periodo inserito il seguente:: In situazioni di  urgenza, il Ministro dellinterno nomina il rappresentante dellente locale, su indicazione del sindaco del comune  presso cui ha sede la commissione  territoriale,  e ne da tempestiva comunicazione alla Conferenza  Stato-citt ed autonomie locali. ;

 

b)      allarticolo 7, il comma 1 sostituito dal seguente: 1. Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o unarea geografica ove i richiedenti asilo possano circolare, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dellarticolo 32.;

 

c)       allarticolo  11 il comma 1 sostituito dal seguente: 1. Il richiedente asilo ha lobbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altres lobbligo di consegnare i documenti pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.;

 

d)  allarticolo 20, comma 2, la lettera d) soppressa;

 

e)allarticolo 21, comma 1,  lettera c), dopo le parole: di espulsione sono inserite le seguenti o di respingimento e sono soppresse le seguenti: , salvo i casi previsti dallarticolo 20, comma 2, lettera d);

 

f) allarticolo 32, comma 1, aggiunta la seguente lettera b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero quando risulta che la domanda stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire lesecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.;

 

g) ) allarticolo 32, comma 4, le parole lettera b) sono sostituite dalle seguenti: lettere b) e b-bis);

h) allarticolo 35, comma 1, quarto periodo, le parole: Nei soli casi di trattenimento disposto ai sensi dellarticolo 21 sono sostituite dalle seguenti: Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21;

i) allarticolo 35, comma 7, dopo le parole: dellarticolo 22, comma 2, sono inserite le seguenti: e dellarticolo 32, comma 1, lettera b-bis),;

 

l) allarticolo 35, comma 8, primo periodo, le parole: di cui agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 21 sono sostituite dalle seguenti: di cui agli articoli 20, comma 2, lettere b) e c), e 21 e al medesimo comma, secondo periodo, le parole: ai sensi dellarticolo 20, comma 2, lettera d), sono sostituite dalle seguenti ai sensi dellarticolo 20, comma 2, lettere b) e c),;

 

m) allarticolo 35, comma 14, le parole: comma 6 sono sostituite dalle seguenti: comma 5.