VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

VISTA la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

 

VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri;

 

VISTO lĠarticolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunitˆ Europee - Legge Comunitaria 2004;

 

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008 ;

 

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1Ħ agosto 2008;

 

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;

 

EMANA

il seguente decreto legislativo :


 

 

ART. 1.

(Disposizioni in materia di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dellĠUnione europea e dei loro familiari)

 

1.      Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      allĠarticolo 7,

1) al comma 1, la lettera b),  sostituita dalla seguente:

Òb) dispone per se stesso ed i propri familiari di risorse economiche sufficienti, derivanti da attivitˆ dimostrabili come lecite, per non diventare un onere a carico dellĠassistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di unĠassicurazione sanitaria o di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;Ó ;

2) dopo il comma 1  inserito il seguente:

Ò1-bis. Ai fini dellĠiscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale di cui al comma 1, lettera b), il cittadino dellĠUnione che abbia titolo a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi ha facoltˆ di iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo  da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.Ó.

b)      allĠarticolo 9, il comma 2  sostituito dal seguente: Ò2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il cittadino dellĠUnione che intende soggiornare per un periodo superiore a tre mesi ha lĠobbligo, per ragioni di tutela dellĠordine pubblico o della pubblica sicurezza, di richiedere lĠiscrizione entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dallĠingresso. LĠufficio competente rilascia immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonchŽ la data della richiesta.Ó;

c) allĠarticolo 9, comma 3, lettera c), le parole: Ò, secondo i criteri di cui allĠarticolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998,Ó sono sostituite dalle seguenti: ÒaffinchŽ non divenga un onere a carico del sistema di assistenza pubblicaÓ.

d)      allĠarticolo 9, comma  4, dopo le parole: ÒIl cittadino dell'UnioneÓ sono inserite le seguenti: Ò, nei casi in cui lĠiscrizione  richiesta ai sensi dellĠarticolo 7, comma 1, lettera c),Ó;

e)      allĠarticolo 9, comma 6, dopo le parole: Òcittadino italianoÓ sono aggiunte, in fine,  le seguenti: Òcompresi i rilievi dattiloscopici nei casi previsti dalla leggeÓ;

f)       allĠarticolo 10 il comma 1  sostituito dal seguente : Ò1. I familiari del cittadino dell'Unione di cui allĠarticolo 2, privi della cittadinanza di uno Stato membro, che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi hanno lĠobbligo, per ragioni di tutela dellĠordine pubblico o della pubblica sicurezza di richiedere, entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale,  alla questura competente per territorio di residenza, la ÇCarta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'UnioneÈ, redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto,  rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.Ó;

g)      allĠarticolo 14 dopo il comma 4  aggiunto, in fine, il seguente: Ò4-bis. Fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 20, in caso di condanna per i reati di cui allĠarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, il termine di cinque anni di cui ai commi 1 e 2  sospeso dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna e ricomincia a decorrere dopo lĠesecuzione della pena.Ó;

h)      allĠarticolo 20 il comma 3  sostituito dal seguente: Ò3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono in ogni caso se la persona da allontanare non abbia provveduto alla richiesta di iscrizione di cui allĠarticolo 9, comma 2, o alla richiesta della carta di soggiorno di cui allĠarticolo 10, comma 1, ovvero abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero allĠincolumitˆ pubblica o alla moralitˆ pubblica e il buon costume, rendendo urgente lĠallontanamento perchŽ la sua ulteriore permanenza sul territorio incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o pi delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o lĠincolumitˆ della persona o contro la moralitˆ pubblica e il buon costume, o per uno o pi reati di cui allĠarticolo 380, comma 1 e 2, del codice di procedura penale; di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale  per i medesimi delitti, ovvero dellĠappartenenza a taluna delle categorie di cui allĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonchŽ di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autoritˆ straniere.Ó;

i)       allĠarticolo 20, comma 11,  aggiunto, in fine, il seguente periodo: ÒOve sussistano ostacoli tecnici allĠesecuzione dellĠallontanamento o difficoltˆ nellĠidentificazione, il destinatario del provvedimento di allontanamento  trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione secondo le procedure di cui allĠarticolo 14 del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, per un periodo massimo di quindici giorni.Ó;

l)       allĠarticolo 20, comma 14,  le parole: Òfino a due anniÓ sono sostituite dalle seguenti: Òda  uno a quattro anniÓ;

m)     allĠarticolo 20, comma 15,  le parole: Òfino a tre anniÓ sono sostituite dalle seguenti: Òda  uno a cinque anniÓ;

n)      allĠarticolo 22 il comma 4  sostituito dal seguente Ò4. Chi propone il ricorso di cui ai commi 1 e 2 ha facoltˆ di presentare contestualmente istanza di sospensione dellĠesecutorietˆ del provvedimento di allontanamento. LĠistanza va decisa entro sessanta giorni dalla sua presentazione dal tribunale in composizione monocratica. Decorso inutilmente tale termine, decide il presidente del tribunale nei successivi trenta giorni. Fino alla decisione dellĠistanza di cui al presente comma lĠefficacia del provvedimento resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento sia stato adottato in base ad una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il provvedimento viene comunque eseguito se decorre il termine di novanta giorni  senza la decisione sullĠistanza di sospensioneÓ.

 o) allĠarticolo 22, comma 5, lĠultimo periodo   soppresso.


 

ART.2

(Disposizione finanziaria)

1.    AllĠonere derivante dallĠapplicazione del presente provvedimento, valutato in 60.000 euro per lĠanno 2008, in 108.000 euro per lĠanno 2009 ed 96.000 euro a decorrere dallĠanno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellĠambito del programma ÒFondi di riserva e specialiÓ della missione ÒFondi da ripartireÓ dello stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al Ministero dellĠinterno.

2.    Il Ministero dellĠinterno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, informando tempestivamente il Ministero dellĠeconomia e delle finanze, anche ai fini dellĠadozione dei provvedimenti correttivi di cui allĠarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dellĠarticolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima dellĠentrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3.    Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze  autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.