VISTI gli articoli 76
e 87 della
Costituzione;
VISTA la direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
VISTO il decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati
membri;
VISTO lĠarticolo 1, comma 5, della legge 18
aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunit Europee - Legge
Comunitaria 2004;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 21 maggio 2008 ;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 1Ħ agosto 2008;
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;
il seguente decreto legislativo :
ART. 1.
(Disposizioni
in materia di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dellĠUnione europea
e dei loro familiari)
1. Al
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) allĠarticolo
7,
1) al comma 1, la lettera b), sostituita dalla seguente:
Òb) dispone per se stesso ed i propri familiari di risorse economiche
sufficienti, derivanti da attivit dimostrabili come lecite, per non diventare
un onere a carico dellĠassistenza sociale dello Stato durante il periodo di
soggiorno, e di unĠassicurazione sanitaria o di iscrizione volontaria al
Servizio sanitario nazionale o di altro titolo idoneo comunque denominato che
copra tutti i rischi nel territorio nazionale;Ó ;
2) dopo il comma 1 inserito il seguente:
Ò1-bis. Ai fini dellĠiscrizione volontaria al servizio sanitario
nazionale di cui al comma 1, lettera b), il cittadino dellĠUnione che abbia
titolo a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre
mesi ha facolt di iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale,
previo pagamento di un contributo il cui importo da determinarsi con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con
il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre
2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.Ó.
b)
allĠarticolo 9, il comma 2 sostituito dal seguente: Ò2. Fermo quanto previsto
dal comma 1, il cittadino dellĠUnione che intende soggiornare per un periodo
superiore a tre mesi ha lĠobbligo, per ragioni di tutela dellĠordine pubblico o
della pubblica sicurezza, di richiedere lĠiscrizione entro i dieci giorni
successivi al decorso dei tre mesi dallĠingresso. LĠufficio competente rilascia
immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della
dimora del richiedente, nonch la data della richiesta.Ó;
c) allĠarticolo 9, comma 3, lettera c), le parole: Ò, secondo i
criteri di cui allĠarticolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998,Ó sono sostituite dalle seguenti: Òaffinch non
divenga un onere a carico del sistema di assistenza pubblicaÓ.
d) allĠarticolo
9, comma 4, dopo le parole: ÒIl
cittadino dell'UnioneÓ sono inserite le seguenti: Ò, nei casi in cui
lĠiscrizione richiesta ai sensi dellĠarticolo 7, comma 1, lettera c),Ó;
e) allĠarticolo
9, comma 6, dopo le parole: Òcittadino italianoÓ sono aggiunte, in fine, le seguenti: Òcompresi i rilievi
dattiloscopici nei casi previsti dalla leggeÓ;
f) allĠarticolo
10 il comma 1 sostituito dal seguente : Ò1. I familiari del cittadino
dell'Unione di cui allĠarticolo 2, privi della cittadinanza di uno Stato
membro, che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi
hanno lĠobbligo, per ragioni di tutela dellĠordine pubblico o della pubblica
sicurezza di richiedere, entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre
mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, alla questura competente per territorio di residenza, la
ÇCarta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'UnioneÈ, redatta su
modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto,
rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.Ó;
g) allĠarticolo
14 dopo il comma 4 aggiunto, in fine, il seguente: Ò4-bis. Fermo restando
quanto previsto dallĠarticolo 20, in caso di condanna per i reati di cui
allĠarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, il termine di
cinque anni di cui ai commi 1 e 2 sospeso dal passaggio in giudicato della
sentenza di condanna e ricomincia a decorrere dopo lĠesecuzione della pena.Ó;
h) allĠarticolo
20 il comma 3 sostituito dal seguente: Ò3. I motivi imperativi di pubblica
sicurezza sussistono in ogni caso se la persona da allontanare non abbia
provveduto alla richiesta di iscrizione di cui allĠarticolo 9, comma 2, o alla
richiesta della carta di soggiorno di cui allĠarticolo 10, comma 1, ovvero
abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e
grave ai diritti fondamentali della persona ovvero allĠincolumit pubblica o
alla moralit pubblica e il buon costume, rendendo urgente lĠallontanamento
perch la sua ulteriore permanenza sul territorio incompatibile con la civile e
sicura convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto
anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero,
per uno o pi delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o
lĠincolumit della persona o contro la moralit pubblica e il buon costume, o
per uno o pi reati di cui allĠarticolo 380, comma 1 e 2, del codice di
procedura penale; di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero
dellĠappartenenza a taluna delle categorie di cui allĠarticolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonch di
misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorit
straniere.Ó;
i) allĠarticolo
20, comma 11, aggiunto, in fine, il seguente periodo: ÒOve sussistano
ostacoli tecnici allĠesecuzione dellĠallontanamento o difficolt
nellĠidentificazione, il destinatario del provvedimento di allontanamento
trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione secondo le procedure
di cui allĠarticolo 14 del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, per un
periodo massimo di quindici giorni.Ó;
l) allĠarticolo
20, comma 14, le parole: Òfino a
due anniÓ sono sostituite dalle seguenti: Òda uno a quattro anniÓ;
m) allĠarticolo
20, comma 15, le parole: Òfino a
tre anniÓ sono sostituite dalle seguenti: Òda uno a cinque anniÓ;
n) allĠarticolo
22 il comma 4 sostituito dal seguente Ò4. Chi propone il ricorso di cui ai
commi 1 e 2 ha facolt di presentare contestualmente istanza di sospensione
dellĠesecutoriet del provvedimento di allontanamento. LĠistanza va decisa
entro sessanta giorni dalla sua presentazione dal tribunale in composizione
monocratica. Decorso inutilmente tale termine, decide il presidente del
tribunale nei successivi trenta giorni. Fino alla decisione dellĠistanza di cui
al presente comma lĠefficacia del provvedimento resta sospesa, salvo che il
provvedimento di allontanamento sia stato adottato in base ad una precedente
decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su
motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il provvedimento viene comunque
eseguito se decorre il termine di novanta giorni senza la decisione sullĠistanza di sospensioneÓ.
o) allĠarticolo 22, comma
5, lĠultimo periodo soppresso.
ART.2
(Disposizione
finanziaria)
1.
AllĠonere
derivante dallĠapplicazione del presente provvedimento, valutato in 60.000 euro
per lĠanno 2008, in 108.000 euro per lĠanno 2009 ed 96.000 euro a decorrere
dallĠanno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nellĠambito del programma ÒFondi di riserva e
specialiÓ della missione ÒFondi da ripartireÓ dello stato di previsione del
Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al Ministero dellĠinterno.
2.
Il Ministero
dellĠinterno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, informando
tempestivamente il Ministero dellĠeconomia e delle finanze, anche ai fini
dellĠadozione dei provvedimenti correttivi di cui allĠarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Gli eventuali decreti emanati ai sensi dellĠarticolo 7, secondo comma, n. 2),
della legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima dellĠentrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3.
Il Ministro
dellĠeconomia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.