VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare;

VISTA la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunit europee - Legge comunitaria 2004, ed in particolare larticolo 1 e lallegato B;

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione delle direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del  21 maggio 2008;

ACQUISITO il parere del Garante per le protezione dei dati personali;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 agosto 2008;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:


Art.1.

 

1. Allarticolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a)            il comma 1 sostituito dal seguente:

 

   1. Lo straniero pu chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato e di et non inferiore ai diciotto anni;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che laltro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano     provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidit totale;

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.;

 

b)           dopo il comma 1 aggiunto il seguente:

 

1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d),  non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorit straniere, in ragione della mancanza di una autorit riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticit della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dellarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dellesame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.;

 

c)            al comma 3, la lettera b) sostituita dalla seguente:

 

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore allimporto annuo dellassegno sociale aumentato della met dellimporto dellassegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o pi figli di et inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o pi familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dellimporto annuo dellassegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;;

 

d)           al comma 3, dopo la lettera b) aggiunta la seguente:

 

b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dellascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;;

 

e)            Al comma 8 le parole: novanta giorni sono sostituite dalle seguenti: centottanta giorni.