(Sergio Briguglio 5/9/2008)
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STRANIERI APPROVATE (O
IN VIA DI APPROVAZIONE) DALL'INIZIO DELLA XVI LEGISLATURA
L. 101/2008
D.
LGS. 215/2003 |
TESTO
MODIFICATO DALLA L. 101/2008 |
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Art. 2 |
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Nozione di discriminazione |
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1. Ai fini del presente decreto, per principio di
parita' di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione
diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio
comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta,
cosi' come di seguito definite: |
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a) discriminazione diretta quando, per la razza o
l'origine etnica, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia,
sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga; |
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b) discriminazione indiretta quando una
disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od
origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. |
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2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43,
commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: Çtesto
unicoÈ. |
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3. Sono, altresi', considerate come
discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei
comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine
etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e
di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo. |
3. Sono, altresi', considerate come
discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei
comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine
etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e
di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. |
4. L'ordine di discriminare persone a causa della
razza o dell'origine etnica e' considerato una discriminazione ai sensi del
comma 1. |
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Art. 4 |
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Tutela giurisdizionale dei diritti |
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1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i
comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo
44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico. |
1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i
comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste
dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico, in quanto
compatibili. |
2. Chi intende agire in giudizio per il
riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui
all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione
ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di
rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo
66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le
associazioni di cui all'articolo 5, comma 1. |
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3. Il ricorrente, al fine di dimostrare la
sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, puo' dedurre
in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in
termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi
dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile. |
3. Quando il ricorrente fornisce
elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a
fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di
atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di
provare l'insussistenza della discriminazione. |
4. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il
giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche
non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o
dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche' la rimozione degli
effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice puo' ordinare, entro
il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle
discriminazioni accertate. |
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5. Il giudice tiene conto, ai fini della
liquidazione del danno di cui al comma 4, che l'atto o il comportamento
discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale
ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta
ad ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento. |
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6. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione del
provvedimento di cui ai commi 4 e 5, a spese del convenuto, per una sola
volta su un quotidiano di tiratura nazionale. |
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7. Resta salva la giurisdizione del giudice
amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
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Art. 4-bis |
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Protezione delle vittime |
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1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica
altresi' nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze
pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona
lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona,
quale reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere la parita' di
trattamento. |
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Art. 5 |
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Legittimazione ad agire |
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1. Sono legittimati ad agire ai sensi dell'articolo
4, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullita', per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto
passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un
apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita' ed individuati
sulla base delle finalita' programmatiche e della continuita' dell'azione. |
1. Sono legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, in forza di
delega, rilasciata, a pena di nullita', per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della
discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco
approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro per le pari opportunita' ed individuati sulla base delle finalita'
programmatiche e della continuita' dell'azione. |
2. Nell'elenco di cui al comma 1 possono essere
inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo
52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, nonche' le associazioni e gli enti iscritti nel registro
di cui all'articolo 6. |
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3. Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco
di cui al comma 1 sono, altresi', legittimati ad agire ai sensi dell'articolo
4 nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in
modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione. |
3. Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di
cui al comma 1 sono, altresi', legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis nei casi di
discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e
immediato le persone lese dalla discriminazione. |
L. 125/2008
CODICE
PENALE |
TESTO
MODIFICATO DALLA L. 125/2008 |
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Art.
61 |
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Circostanze
aggravanti comuni |
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Aggravano
il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti
speciali , le circostanze seguenti: |
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1)
lĠavere agito per motivi abietti o futili; |
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2)
lĠaver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per
conseguire o assicurare a s o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo
ovvero la impunit di un altro reato; |
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3)
lĠavere nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dellĠevento; |
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4)
lĠavere adoperato sevizie, o lĠaver agito con crudelt verso le persone; |
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5)
lĠavere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da
ostacolare la pubblica o privata difesa; |
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6)
lĠavere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si
sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di
arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato; |
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7)
lĠavere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il
patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla
persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravit; |
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8)
lĠavere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso; |
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9)
lĠavere commesso il fatto con abuso di poteri, o con violazione dei doveri
inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla
qualit di ministro di un culto; |
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10)
lĠavere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona
incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualit di ministro del
culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente
diplomatico o consolare di uno Stato estero, nellĠatto o a causa
dellĠadempimento delle funzioni o del servizio; |
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11)
lĠavere commesso il fatto con abuso di autorit o di relazioni domestiche,
ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione dĠopera, di
coabitazione, o di ospitalit. |
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11-bis)
L'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio
nazionale. |
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Art.
235 |
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Espulsione
dello straniero dallo Stato |
Espulsione
od allontanamento dello
straniero dallo Stato |
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LĠespulsione
dello straniero dal territorio dello Stato ordinata dal giudice, oltre che
nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia
condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni. Allo
straniero che trasgredisce allĠordine di espulsione, pronunciato dal giudice
si applicano le sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza pubblica per il
caso di contravvenzione allĠordine di espulsione emanato dallĠAutorit
amministrativa. |
Il
giudice ordina l'espulsione dello
straniero ovvero l'allontanamento
dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro
dell'Unione europea, oltre che nei
casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il
cittadino appartenente ad uno Stato membro dellĠUnione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore
ai due anni. Ferme
restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza
personali, lĠespulsione e lĠallontanamento dal territorio dello Stato sono
eseguiti dal questore secondo le modalit di cui, rispettivamente,
allĠarticolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e allĠarticolo 20, comma 11, del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Il
trasgressore dell'ordine di
espulsione od allontanamento
pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
In tal caso obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto, anche fuori dei
casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo. |
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Art.
312 |
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Espulsione
dello straniero |
Espulsione
od allontanamento dello
straniero dallo Stato |
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Lo
straniero, condannato a una pena restrittiva della libert personale per
taluno dei delitti preveduti da questo Titolo, espulso dallo Stato |
Il
giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal
territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro
dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge,
quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro
dell'Unione europea sia condannato
ad una pena restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti
preveduti da questo titolo. Ferme restando le disposizioni in materia di
esecuzione delle misure di sicurezza personali, lĠespulsione e
lĠallontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore
secondo le modalit di cui, rispettivamente, allĠarticolo 13, comma 4, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
allĠarticolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30. Il
trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal
giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso
obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto, anche fuori dei casi di
flagranza, e si procede con rito direttissimo. |
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Art.
495 |
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Falsa
attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identit o su
qualit personali proprie o di altri |
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Chiunque
dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico,
lĠidentit o lo stato o altre qualit della propria o dellĠaltrui persona
punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi
commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un
atto pubblico. |
Chiunque
dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale lĠidentit, lo stato o altre qualit della propria o dellĠaltrui
persona punito con la reclusione da uno a sei anni. (...) |
La
reclusione non inferiore ad un anno: |
La reclusione non
inferiore a due anni: |
1)
se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; |
1) se si tratta di
dichiarazioni in atti dello stato civile; |
2)
se la falsa dichiarazione sulla propria identit, sul proprio stato o sulle
proprie qualit personali resa da un imputato allĠAutorit giudiziaria,
ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale
una decisione penale viene iscritta sotto un falso nome. |
2).
se la falsa dichiarazione sulla propria identit, sul proprio stato o sulle
proprie qualit personali resa allĠautorit giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad
indagini, ovvero se per effetto
della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale
viene iscritta sotto falso nome. |
La
pena diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per s o
per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative
sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci. |
(...) |
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Art.
495-ter |
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Fraudolente
alterazioni per impedire lĠidentificazione o lĠaccertamento di qualit
personali |
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Chiunque,
al fine di impedire la propria o altrui identificazione altera parti del
proprio o dellĠaltrui corpo utili per consentire lĠaccertamento di identit o
di altre qualit personali, punito con la reclusione da uno a sei anni. Il
fatto aggravato se commesso nellĠesercizio di una professione sanitaria. |
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Art.
496 |
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False
dichiarazioni sulla identit o su qualit personali proprie o di altri |
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Chiunque,
fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla
identit, sullo stato o su altre qualit della propria o dellĠaltura persona,
fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di
un pubblico servizio nellĠesercizio delle funzioni o del servizio, punito
con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire un milione (Û
516,46). |
Chiunque,
fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla
identit, sullo stato o su altre qualit della propria o dellĠaltrui persona,
fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di
un pubblico servizio, nellĠesercizio delle funzioni o del servizio, punito
con la reclusione da uno a cinque anni. |
CODICE
DI PROCEDURA PENALE |
TESTO
MODIFICATO DALLA L. 125/2008 |
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Art.381
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Arresto
facoltativo in flagranza |
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... |
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2.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altres facolt di
arrestare chiunque colto in flagranza di uno dei seguenti delitti : |
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a)
peculato mediante profitto dellĠerrore altrui previsto dallĠart. 316 c.p.; |
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b)
corruzione per un atto contrario ai doveri dĠufficio prevista dagli artt. 319
(comma 4) e 321 c.p.; |
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c)
violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dallĠart. 336 comma 2
c.p.; |
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d)
commercio e somministrazione di medicina guasti e di sostanze alimentari
nocive previsti dagli artt. 443 e 444 c.p.; |
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e)
corruzione di minorenni prevista dallĠart. 530 c.p.; |
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f)
lesione personale prevista dallĠart. 582 c.p.; |
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g)
furto previsto dallĠart. 624 c.p.; |
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h)
danneggiamento aggravato a norma dellĠart. 635 comma 2 c.p.; |
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i)
truffa prevista dallĠart. 640 c.p.; |
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l)
appropriazione indebita prevista dallĠart. 646 c.p.; |
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m)
alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste
dagli artt. 3 e 24 comma 1 della L. 18 aprile 1975 n. 110; |
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m
bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso
previsti dall'art. 497-bis del codice penale. |
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m-ter)
falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identit o
su qualit personali proprie o di altri, prevista dallĠarticolo 495 del
codice penale; |
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m-quater)
fraudolente alterazioni per impedire lĠidentificazione o lĠaccertamento di
qualit personali, previste dallĠarticolo 495-ter del codice penale. |
... |
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Art.656 |
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Esecuzione
delle pene detentive |
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... |
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9.
La sospensione dellĠesecuzione di cui al comma 5 non pu essere disposta: |
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a)
nei confronti dei condannati per i delitti di cui allĠarticolo 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; |
a)
nei confronti dei condannati per i delitti di cui allĠarticolo 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonch di cui
agli articoli 423-bis,
624, quando ricorrono due o pi circostanze tra quelle indicate dall'articolo
625, 624-bis del codice
penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61,
primo comma, numero 11-bis),
del medesimo codice; |
b)
nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire,
si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la
sentenza diviene definitiva. |
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... |
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D.
LGS. 271/1989 (NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE) |
TESTO
MODIFICATO DALLA L. 125/2008 |
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Art.132-bis
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Formazione
dei ruoli di udienza |
Formazione
dei ruoli di udienza e trattazione dei processi |
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1.
Nella formazione dei ruoli di udienza assicurata priorit assoluta alla
trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con
riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare. |
1.
Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi assicurata la priorit assoluta (...): |
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a)
ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale e ai delitti di criminalit organizzata, anche
terroristica; |
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b)
ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative
alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in
materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, nonch ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a quattro anni; |
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c)
ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello
per cui si procede; |
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d)
ai processi nei quali l'imputato stato sottoposto ad arresto o a fermo di
indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o
la cui efficacia sia cessata; |
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e)
ai processi nei quali contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99,
quarto comma, del codice penale; |
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f)
ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato. |
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2.
I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi
necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali
prevista la trattazione prioritaria. |
D.
LGS. 286/1998 |
TESTO
MODIFICATO DALLA L. 125/2008 |
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Art.
12 |
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(Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 10) |
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1.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
chiunque in violazione
delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare
lĠingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a
procurare lĠingresso illegale in altro Stato del quale la persona non
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, eĠ punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni
persona. |
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2.
Fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 54 del codice penale, non
costituiscono reato le attivit di soccorso e assistenza umanitaria prestate
in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato. |
|
3.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre
profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare lĠingresso di
taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, ovvero a procurare lĠingresso illegale in altro Stato
del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di
15.000 euro per ogni persona. |
|
3-bis.
Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a)
il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello
Stato di cinque o pi persone; b)
per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona stata esposta
a pericolo per la sua vita o la sua incolumit; c)
per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona stata
sottoposta a trattamento inumano o degradante; c-bis)
il fatto eĠ commesso da tre o piuĠ persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati
o comunque illegalmente ottenuti. |
|
3-ter.
Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero
riguardano lĠingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva eĠ aumentata da un terzo alla
metaĠ e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona. |
|
3-quater.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dagli articoli 98 e 114
del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e
3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste
e le diminuzioni di pena si operano sulla quantit di pena risultante
dallĠaumento conseguente alle predette aggravanti. |
|
3-quinquies.
Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla
met nei confronti dellĠimputato che si adopera per evitare che lĠattivit
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente
lĠautorit di polizia o lĠautorit giudiziaria nella raccolta di elementi di
prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lĠindividuazione o la
cattura di uno o pi autori di reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti. |
|
3-sexies.
AllĠarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: Ò609-octies del
codice penaleÒ sono inserite le seguenti: Ònonch dallĠarticolo 12, commi 3,
3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286,Ò. |
|
3-septies.
In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano
le disposizioni dellĠarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
LĠesecuzione delle operazioni disposta dĠintesa con la Direzione centrale
dellĠimmigrazione e della polizia delle frontiere. |
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4.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in flagranza ed
e' disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi
reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che
siano necessarie speciali indagini. |
|
5.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca pi grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalit dello straniero o
nellĠambito delle attivit punite a norma del presente articolo, favorisce la
permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del
presente testo unico, punito con la reclusione fino a quattro anni e con
la multa fino a lire trenta
milioni. |
5.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca pi grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalit dello straniero o
nellĠambito delle attivit punite a norma del presente articolo, favorisce la
permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del
presente testo unico, punito con la reclusione fino a quattro anni e con
la multa fino a lire trenta
milioni. Quando il fatto commesso in concorso da due o pi persone,
ovvero riguarda la permanenza di cinque o pi persone, la pena aumentata da
un terzo alla met. |
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5-bis.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso,
al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ad uno straniero, privo di
titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia disponibilita', ovvero lo
cede allo stesso, anche in locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale
della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a
persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni
confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e
repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. |
6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre, tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonch a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale
presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di
stranieri in
posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al
presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma
da euro 3.500 a euro 5.500
per ciascuno degli stranieri
trasportati. Nei casi pi gravi disposta la sospensione da uno a
dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciata dallĠautorit amministrativa italiana inerenti allĠattivit
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . |
|
7.
Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nellĠambito delle direttive di cui
allĠarticolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportate, ancorch soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in
relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati
motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti
dal presente articolo. DellĠesito dei controlli e delle ispezioni redatto
processo verbale in appositi moduli, che trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo
convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono altres procedere a perquisizioni, con lĠosservanza delle
disposizioni di cui allĠarticolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura
penale. |
|
8.
I beni (É)sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla
prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati
dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi
ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta
per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad
altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di
tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso
alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309. |
|
8-bis.
Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di
trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis,
comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive modificazioni. |
|
8-ter.
La distruzione pu essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o dalla autorit da lui delegata, previo nullaosta dell'autorit
giudiziaria procedente. |
|
8-quater.
Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono
altres fissate le modalit di esecuzione. |
|
8-quinquies.
I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di
confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti
all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati
o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalit
di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione
dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennit,
si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni. |
|
9.
Le somme di denaro confiscate a
seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonch
le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati,
sono destinate al potenziamento delle attivit di prevenzione e repressione
dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le
forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad
apposito capitolo dellĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate,
sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dellĠinterno, rubrica ÒSicurezza pubblicaÓ. |
|
9-bis.
La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o
nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che
sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, pu fermarla,
sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il
coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo
la stessa in un porto dello Stato. |
|
9-ter.
Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in
materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle
attivit di cui al comma 9-bis. |
|
9-quater.
I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle
acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare,
anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla
legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se
la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si
tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. |
|
9-quinquies.
Le modalit di intervento delle navi della Marina militare nonch quelle di
raccordo con le attivit svolte dalle altre unit navali in servizio di
polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri
dellĠinterno, della difesa, dellĠeconomia e delle finanze e delle infrastrutture
e dei trasporti. |
|
9-sexies.
Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto
compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo. |
|
|
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|
|
Art.
13 |
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(Espulsione
amministrativa) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 11) |
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|
1.
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dellĠinterno pu disporre lĠespulsione dello straniero anche non residente
nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. |
|
2.
LĠespulsione disposta dal prefetto quando lo straniero: |
|
a)
entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e
non stato respinto ai sensi dellĠarticolo 10; |
|
b)
si trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di
cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di
soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno stato revocato o
annullato, ovvero scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato
chiesto il rinnovo; |
|
c)
appartiene a taluna delle categorie indicate nellĠarticolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, o nellĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dallĠarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. |
|
2-bis.
Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a)
e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei
vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel
territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o
sociali con il suo Paese d'origine. |
|
3.
LĠespulsione disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente
esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte
dellĠinteressato. Quando lo straniero sottoposto a procedimento penale e
non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di
eseguire lĠespulsione, richiede il nulla osta allĠautorit giudiziaria, che
pu negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione allĠaccertamento della responsabilit di eventuali concorrenti nel
reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse della
persona offesa. In tal caso lĠesecuzione del provvedimento sospesa fino a
quando lĠautorit giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze
processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede allĠespulsione con
le modalit di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
lĠautorit giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di
ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di
nulla osta, il questore pu adottare la misura del trattenimento presso un
centro di permanenza temporanea, ai sensi dellĠarticolo 14. |
3.
LĠespulsione disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente
esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte
dellĠinteressato. Quando lo straniero sottoposto a procedimento penale e
non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di
eseguire lĠespulsione, richiede il nulla osta allĠautorit giudiziaria, che
pu negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione allĠaccertamento della responsabilit di eventuali concorrenti nel
reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse della
persona offesa. In tal caso lĠesecuzione del provvedimento sospesa fino a
quando lĠautorit giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze
processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede allĠespulsione con
le modalit di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
lĠautorit giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore pu
adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza
temporanea, ai sensi dellĠarticolo 14. |
3
bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il
nulla osta allĠatto della convalida, salvo che applichi la misura della
custodia cautelare in carcere ai sensi dellĠarticolo 391, comma 5, del codice
di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla
osta pu essere negato ai sensi del comma 3. |
|
3
ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero
sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata
estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il
quale revoca o dichiara lĠestinzione della misura, decide sul rilascio del
nulla osta allĠesecuzione dellĠespulsione. Il provvedimento immediatamente
comunicato al questore. |
|
3
quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita
la prova dellĠavvenuta espulsione, se non ancora stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere. é sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
comma dellĠarticolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di
cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. |
|
3
quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello
Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore,
prima del termine di prescrizione del reato pi grave per il quale si era
proceduto nei suoi confronti, si applica lĠarticolo 345 del codice di
procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei
termini di durata massima della custodia cautelare, questĠultima
ripristinata a norma dellĠarticolo 307 del codice di procedura penale. |
|
3
sexies. (...) |
|
4.
LĠespulsione sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma
5. |
|
5.
Nei confronti dello straniero che si trattenuto nel territorio dello Stato
quando il permesso di soggiorno scaduto di validit da pi di sessanta
giorni e non ne stato chiesto il rinnovo, lĠespulsione contiene
lĠintimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
quindici giorni. Il questore dispone lĠaccompagnamento immediato alla
frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo
che questĠultimo si sottragga allĠesecuzione del provvedimento. |
|
5-bis.
Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e,
comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al giudice di pace
territorialmente competente il provvedimento con il quale disposto l'accompagnamento
alla frontiera. LĠesecuzione del provvedimento del questore di allontanamento
dal territorio nazionale sospesa fino alla decisione sulla convalida.
LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
LĠinteressato anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in
cui il giudice tiene lĠudienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto
e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede
alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti
dal presente articolo e sentito lĠinteressato, se comparso. In attesa della
definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso trattenuto
in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui allĠarticolo
14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui eĠ
stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del
trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida concessa,
il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la
convalida non concessa ovvero non osservato il termine per la decisione,
il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di
convalida proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento dal territorio nazionale. Il
termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere
alla convalida, decorre dal momento della comunicazione del provvedimento
alla cancelleria. |
|
5-ter.
Al fine di assicurare la tempestivit del procedimento di convalida dei
provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed allĠarticolo 14, comma 1, le questure
forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il
supporto occorrente e la disponibilit di un locale idoneo. |
|
6.
(É). |
|
7.
Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellĠarticolo
14, nonch ogni altro atto concernente lĠingresso, il soggiorno e
lĠespulsione, sono comunicati allĠinteressato unitamente allĠindicazione
delle modalit di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui
conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o
spagnola. |
|
8.
Avverso il decreto di espulsione pu essere presentato unicamente il ricorso
al giudice di pace del luogo in cui ha sede lĠautorit che ha disposto
lĠespulsione. Il termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento di
espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con
unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di
deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu essere
sottoscritto anche personalmente, ed presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La
sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, autenticata
dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a
certificarne lĠautenticit e ne curano lĠinoltro allĠautorit giudiziaria. Lo
straniero ammesso allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore legale
di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti allĠautorit
consolare. Lo straniero altres ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito da un
difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, nonch ove necessario, da un interprete. |
|
9.
(É). |
|
10
(É). |
|
11.
Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. |
|
12.
Fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 19, lo straniero espulso rinviato
allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci non sia possibile, allo Stato
di provenienza. |
|
13.
Lo straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno. In caso di trasgressione
lo straniero punito con la reclusione da un anno a quattro anni ed
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La
disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei
confronti dello straniero gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2,
lettere a) e b), per il quale e' stato autorizzato il ricongiungimento, ai
sensi dell'articolo 29. |
|
13
bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto
di reingresso punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo
straniero che, gi denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della
reclusione da uno a cinque anni. |
|
13
ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis obbligatorio lĠarresto
dellĠautore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito
direttissimo. |
|
14.
Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per
un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione pu essere previsto un
termine pi breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto
della complessiva condotta tenuta dallĠinteressato nel periodo di permanenza
in Italia. |
|
15.Le
disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che
dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore
pu adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1. |
|
16.
LĠonere derivante dal comma 10 del presente articolo valutato in lire 4
miliardi per lĠanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dallĠanno
1998. |
|
|
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Art.
22 |
|
(Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 20; |
|
legge
30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11 |
|
legge
8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
|
|
|
1.
In ogni provincia istituito presso la prefettura-ufficio territoriale di
Governo uno sportello unico per lĠimmigrazione, responsabile dellĠintero
procedimento relativo allĠassunzione di lavoratori subordinati stranieri a
tempo determinato ed indeterminato. |
|
2.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia
che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente allĠestero deve
presentare allo sportello unico per lĠimmigrazione della provincia di
residenza ovvero di quella in cui ha sede legale lĠimpresa, ovvero di quella
ove avr luogo la prestazione lavorativa: |
|
a)
richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; |
|
b)
idonea documentazione relativa alle modalit di sistemazione alloggiativa per
il lavoratore straniero; |
|
c)
la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative
condizioni, comprensiva dellĠimpegno al pagamento da parte dello stesso datore
di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; |
|
d)
dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto
di lavoro. |
|
3.
Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia pu
richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del
comma 2, il nulla osta al lavoro di una o pi persone iscritte nelle liste di
cui allĠarticolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel
regolamento di attuazione. |
|
4.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2
e 3 al centro per lĠimpiego di cui allĠarticolo 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza,
domicilio o sede legale. Il centro per lĠimpiego provvede a diffondere le
offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su
sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali
interventi previsti dallĠarticolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da
parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il
centro trasmette allĠufficio territoriale richiedente una certificazione
negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altres al datore di
lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per lĠimpiego abbia
fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5. |
|
5.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione, nel complessivo termine massimo di
quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano
state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del
contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in
ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti
numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dellĠarticolo 3,
comma 4, e dellĠarticolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette
la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove
possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validit
per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. |
|
6.
Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero
provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso
con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
lĠimmigrazione. Entro otto giorni dallĠingresso, lo straniero si reca presso
lo sportello unico per lĠimmigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la
firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di
questĠultima, trasmesso in copia allĠautorit consolare competente ed al
centro per lĠimpiego competente. |
|
7.
Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per
lĠimmigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo
straniero, punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per
lĠaccertamento e lĠirrogazione della sanzione competente il prefetto. |
|
8.
Salvo quanto previsto dallĠarticolo 23, ai fini dellĠingresso in Italia per
motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto
rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile
residenza del lavoratore. |
|
9.
Le questure forniscono all'INPS e allĠINAIL, tramite collegamenti telematici,
le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
l'accesso al lavoro e comunicano altres il rilascio dei permessi concernenti
i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla
base delle informazioni ricevute, costituisce un ÇArchivio anagrafico dei
lavoratori extracomunitariÈ, da condividere con altre amministrazioni
pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via
telematica, a cura delle questure, allĠufficio finanziario competente che
provvede allĠattribuzione del codice fiscale. |
|
10.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione fornisce al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo
le classificazioni adottate nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4. |
|
11.
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso
di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente soggiornanti.
Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, pu essere
iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validit del
permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il
regolamento di attuazione stabilisce le modalit di comunicazione ai centri
per lĠimpiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle
liste di collocamento con priorit rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari. |
|
12.
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge,
il rinnovo, revocato o annullato, punito con lĠarresto da tre mesi ad un anno e con lĠammenda
di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. |
12. Il datore di
lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso
sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il
rinnovo, revocato o annullato, punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa di 5000
euro per ogni lavoratore impiegato. |
13.
Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma
5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocit al verificarsi della maturazione
dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di et, anche in deroga al requisito contributivo
minimo previsto dallĠarticolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995,
n. 335. |
|
14.
Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui
alla legge 30 marzo 2001, n.152, sono estese ai lavoratori extracomunitari
che prestino regolare attivit di lavoro in Italia. |
|
15.
I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento
di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di
accordi specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali, sentita
la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalit di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario pu inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a
tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica. |
|
16.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
degli statuti e delle relative norme di attuazione. |
|
D.
LGS. 267/2000 (TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULLĠORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) |
TESTO
MODIFICATO DALLA L. 125/2008 |
|
|
Art.
54 |
|
Attribuzioni
del sindaco nelle funzioni di competenza statale |
|
|
|
1.
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende: |
|
a.
alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti
demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di
statistica; |
(...) |
b.
alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai
regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica; |
a)
allĠemanazione degli atti che gli
sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica; |
c.
allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria,
delle funzioni affidategli dalla legge; |
b)
allo svolgimento delle funzioni
affidategli dalla legge in materia
di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria (...); |
d.
alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine
pubblico, informandone il prefetto. |
c)
alla vigilanza su tutto quanto
possa interessare la sicurezza e lĠordine pubblico, informandone preventivamente
il prefetto. |
|
2. Il sindaco, nellĠesercizio delle
funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione
della polizia locale con le Forze di polizia statali, nellĠambito delle
direttive di coordinamento impartite dal Ministro dellĠinterno-Autorit
nazionale di pubblica sicurezza. |
|
3. Il sindaco, quale ufficiale del
Governo, sovrintende, altres, alla tenuta dei registri di stato civile e di
popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia
elettorale, di leva militare e di statistica. |
2.
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel
rispetto dei princpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti
contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumit dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini
pu richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. |
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e
nel rispetto dei princpi generali dellĠordinamento, provvedimenti, anche contingibili e urgenti al fine di prevenire e di
eliminare gravi pericoli che minacciano lĠincolumit pubblica e la
sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono
preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione
degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. |
|
4-bis.
Con decreto del Ministro dell'interno disciplinato l'ambito di applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle
definizioni relative alla incolumit pubblica e alla sicurezza urbana. |
|
5. Qualora i provvedimenti adottati
dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 possano comportare conseguenze
sullĠordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi,
il prefetto indice unĠapposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci
interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno,
soggetti pubblici e privati dellĠambito territoriale interessato
dallĠintervento. |
|
5-bis.
Il sindaco segnala alle competenti autorit, giudiziaria o di pubblica
sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale
adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio
dello Stato. |
3.
In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento
atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si
verifichino particolari necessit dell'utenza, il sindaco pu modificare gli
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, nonch, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti
delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli
uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui
al comma 2. |
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con lĠinquinamento atmosferico o acustico, ovvero
quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari
necessit dellĠutenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco pu modificare gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonch,
dĠintesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4. |
4.
Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 rivolta a persone determinate
e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco pu provvedere
d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per
i reati in cui fossero incorsi. |
7. Se lĠordinanza adottata ai sensi del comma 4 rivolta a persone determinate e queste non
ottemperano allĠordine impartito, il sindaco pu provvedere dĠufficio a spese
degli interessati, senza pregiudizio dellĠazione penale per i reati in cui
siano incorsi. |
5.
Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente
articolo. |
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al
presente articolo. |
6.
Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto pu disporre
ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonch
per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere
generale. |
9. NellĠambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto pu disporre ispezioni per
accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonch per lĠacquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di
carattere generale. |
7.
Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonch
dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, pu delegare
l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio
circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento
comunale, il sindaco pu conferire la delega ad un consigliere comunale per
l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. |
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonch dallĠarticolo 14, il sindaco, previa
comunicazione al prefetto, pu delegare lĠesercizio delle funzioni ivi
indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano
costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco pu conferire la
delega a un consigliere comunale per lĠesercizio delle funzioni nei quartieri
e nelle frazioni. |
8.
Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al
presente articolo, il prefetto pu nominare un commissario per l'adempimento
delle funzioni stesse. 9.
Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato. |
11. Nelle fattispecie di cui ai commi
1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nellĠesercizio
delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto pu intervenire con proprio
provvedimento. |
10.
Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto
provvede con propria ordinanza. |
12. Il Ministro dellĠinterno pu
adottare atti di indirizzo per lĠesercizio delle funzioni previste dal
presente articolo da parte del sindaco. |
LEGGE
68/1993 |
TESTO
MODIFICATO DALLA L. 125/2008 |
|
|
Art.
16-quater |
|
Disposizioni
relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale |
|
|
|
1. Il personale
della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai
sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della
Direzione generale della motorizzazione civile e pu accedere, in deroga
all'art. 9 della legge 1ĵ aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni,
qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo
schedario dei veicoli rubati operante presso il Centro elaborazione dati di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 121. |
1.
Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale
accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro
automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile e pu
accedere, in deroga all'art. 9 della legge 1ĵ aprile 1981, n. 121 e
successive modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di
pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei
documenti d'identit rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui
all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia
municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza pu
altres accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno
rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54,
comma 5-bis, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni. |
|
1-bis.
Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di polizia stradale ed in
possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza pu essere, altres,
abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato,
dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui
al comma 1, acquisiti autonomamente |
2. I collegamenti,
anche a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, sono effettuati
con le modalit stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri dei trasporti e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Automobile
club d'Italia (ACI). |
|
3.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento,
previsto dall'art. 11, primo comma, della legge 1ĵ aprile 1981, n. 121,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378. |
|
Art. 8
Accesso
della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno
...
1-bis.
I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per l'accesso allo
schedario dei documenti d'identit rubati o smarriti, nonch alle informazioni
concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma 1, sono effettuati con le
modalit stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI.
Art.
9
Centri di identificazione ed espulsione
1. Le parole: Çcentro di permanenza
temporaneaÈ ovvero: Çcentro di permanenza temporanea ed assistenzaÈ sono
sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento,
dalle seguenti: Çcentro di identificazione ed espulsioneÈ quale nuova
denominazione delle medesime strutture.
DDL SICUREZZA
LEGGE
91/1992 |
TESTO
MODIFICATO DAL DDL SICUREZZA |
|
|
Art.
5. |
Art.
5. |
1.
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la
cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio
della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi
stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non
sussiste separazione legale. |
1.
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo' acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il
matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della
Repubblica, oppure dopo tre anni
dalla data del matrimonio, se residente allĠestero, qualora, al momento
dellĠadozione del decreto di cui allĠarticolo 7, comma 1, non sia intervenuto
lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili e non sussista
la separazione legale. |
|
2.
I termini di cui al comma 1 sono ridotti della met in presenza di figli nati
dai coniugi. |
CODICE
PENALE |
TESTO
MODIFICATO DAL DDL SICUREZZA |
|
|
|
Art.
600-octies |
|
(Impiego
di minori nellĠaccattonaggio) |
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|
|
Salvo
che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque si avvale per mendicare
di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile,
ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorita' o
affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga
per mendicare, e' punito con la reclusione fino a tre anni. |
|
|
|
|
|
|
|
Art.
602-bis |
|
(Pene
accessorie) |
|
|
|
La
condanna per i reati di cui agli articoli 600[1],
601[2]
e 602[3]
comporta, qualora i fatti di cui al primo comma dei citati articoli siano
commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente: |
|
1)
la decadenza dallĠesercizio della potesta' del genitore; |
|
2)
lĠinterdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente allĠamministrazione di
sostegno, alla tutela e alla cura. |
|
|
|
|
|
|
Art.
671 |
(...) |
Impiego
di minori nellĠaccattonaggio |
|
|
|
Chiunque
si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o
comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorit o
affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona
mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, punito con lĠarresto da
tre mesi a un anno. Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore,
la condanna importa la sospensione dallĠesercizio della potest dei genitori
o dallĠufficio di tutore. |
|
LEGGE
1228/1954 |
TESTO
MODIFICATO DAL DDL SICUREZZA |
|
|
Art.
1 |
|
|
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1.
In ogni Comune deve essere tenuta lĠanagrafe della popolazione residente. |
|
|
1-bis.
LĠiscrizione anagrafica subordinata alla verifica, da parte dei competenti
uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dellĠimmobile in cui il
richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti
norme sanitarie. |
2.
NellĠanagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni
relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno
fissato nel Comune la residenza, nonch le posizioni relative alle persone
senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in
conformit del regolamento per lĠesecuzione della presente legge. |
|
3.
Gli atti anagrafici sono atti pubblici. |
|
4.
é istituito, presso il Ministero dellĠinterno, lĠIndice nazionale delle
anagrafi (INA), per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di
gestione dei dati anagrafici. |
|
5.
Con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica sentiti lĠAutorit per lĠinformatica nella pubblica
amministrazione (AIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e
lĠIstituto nazionale di statistica (ISTAT) adottato il regolamento per la
gestione dellĠINA. |
|
LEGGE
155/2005 |
TESTO
MODIFICATO DAL DDL SICUREZZA |
|
|
Art.
7. |
|
Integrazione
della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e
internet |
|
|
|
1.
A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007,
chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di
qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei
clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni,
anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non e'
richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento,
abilitati esclusivamente alla telefonia vocale. |
|
2.
Per coloro che gi esercitano le attivit di cui al comma 1, la licenza deve
essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. |
|
3.
La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della
domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei Capi III e IV
del Titolo I e del Capo II del Titolo III del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' le
disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilit dei locali adibiti a
pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto
legislativo 1Ħ agosto 2003, n. 259, nonche' le attribuzioni degli enti locali
in materia. |
|
4.
Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle
comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione tecnologica, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un
esercizio in cui si svolgono le attivit di cui al comma 1, e' tenuto ad
osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per
l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal
comma 1 dell'articolo 122, e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' le misure di preventiva
acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identit dei
soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni
telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza
fili. |
|
5.
Fatte salve le modalit di accesso ai dati previste dal codice di procedura
penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo
sull'osservanza del decreto di cui al comma 4 e l'accesso ai relativi dati
sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di
polizia postale e delle comunicazioni. |
|
|
5-bis.
Chiunque autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro
deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad acquisire la copia
del documento dĠidentit di colui che chiede la prestazione. Se questi
straniero, deve essere acquisita pure la copia del suo titolo di soggiorno;
qualora la copia di tale documento di soggiorno non sia disponibile, il
servizio erogato deve essere segnalato entro dodici ore allĠautorit locale
di pubblica sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento
identificativo del richiedente. Le copie dei suddetti documenti, comunque,
devono essere registrati, conservati e resi disponibili a ogni richiesta
dellĠautorit di pubblica sicurezza. LĠinosservanza di tale disposizione
sanzionata con la revoca dellĠautorizzazione. |
D.
LGS. 286/1998 |
TESTO
MODIFICATO DAL DDL SICUREZZA |
|
|
Art.
5 |
|
(Permesso
di soggiorno) |
|
|
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 5) |
|
|
|
1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno, rilasciati e in corso di validit a norma del
presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dalla competente autorit di uno Stato
appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da
specifici accordi. |
|
2.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalit previste
nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed rilasciato per le attivit previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu prevedere speciali
modalit di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di
giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per lĠesercizio delle
funzioni di ministro di culto nonch
ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e
altre convivenze. |
|
2-bis.
Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici. |
|
3.
La durata del permesso di soggiorno non
rilasciato per motivi di lavoro quella prevista dal visto
dĠingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu
comunque essere: |
|
a) superiore
a tre mesi, per visite, affari e
turismo; |
|
b) (É); |
|
c) superiore
ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per
formazione debitamente certificata;
il permesso tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi
pluriennali; |
|
d) (É); |
|
e) superiore
alle necessit specificamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione. |
|
3-bis. Il
permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato a seguito della
stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui allĠarticolo 5-bis. La
durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro quella prevista dal
contratto di soggiorno e comunque non pu superare: |
|
a) in
relazione ad uno o pi contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva
di nove mesi; |
|
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, la durata di un anno. |
|
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, la durata di
due anni. |
|
3-ter. Allo
straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito
per prestare lavoro stagionale pu essere rilasciato, qualora si tratti di
impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre
annualit, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nellĠultimo
dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di
ingresso rilasciato ogni anno. Il permesso revocato immediatamente nel
caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico. |
|
3-quater. Possono
inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di
permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana della sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 26 del
presente testo unico. Il permesso di soggiorno non pu avere validit
superiore ad un periodo di due anni. |
|
3-quinquies. La
rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di
ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dellĠarticolo 4,
ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dellĠarticolo 26, ne daĠ comunicazione anche in via telematica al Ministero
dellĠinterno e allĠINPS nonche' all'INAILper lĠinserimento nellĠarchivio
previsto dal comma 9 dellĠarticolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento
della documentazione. Uguale comunicazione data al Ministero dellĠinterno
per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui allĠarticolo 29
entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. |
|
3 sexies Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dellĠarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non pu essere
superiore a due anni |
|
4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dallo straniero al questore
della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei
casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui
alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi,
ed sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e
delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i
diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di
attuazione, il permesso di soggiorno rinnovato per una durata non superiore
a quella stabilita con rilascio iniziale. |
|
4-bis.
Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno sottoposto a
rilievi fotodattiloscopici. |
|
5.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 22, comma 9, e sempre
che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che
non si tratti di irregolarit amministrative sanabili. Nell'adottare il
provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei
vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e
sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente
sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale. |
|
5-bis.
Nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento
di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi
familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3. |
5-bis.
Nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del
provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati
previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3. |
6.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi
in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano. |
|
7.
Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido
per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalit e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi
rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga
resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato pu essere
disposta l'espulsione amministrativa. |
|
8. Il permesso di soggiorno e la carta di
soggiorno di cui allĠarticolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi
da approvare con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il
Ministro per lĠinnovazione e le tecnologie in attuazione del regolamento (CE)
n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, riguardante lĠadozione di un modello
uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.
Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformit ai
predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di
identit e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. |
|
8-bis. Chiunque
contraff o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di
soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero
contraff o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto
di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di
soggiorno o di una carta di soggiorno, punito con la reclusione da uno a
sei anni. Se la falsit concerne un atto o parte di un atto che faccia fede
fino a querela di falso la reclusione da tre a dieci anni. La pena
aumentata se il fatto commesso da un pubblico ufficiale. |
|
9.
Il permesso di soggiorno rilasciato, rinnovato o convertito entro venti
giorni dalla data in cui stata presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente
testo unico. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Art.
12-bis |
|
(Ingresso
illegale nel territorio dello Stato). |
|
|
|
1.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, lo straniero che fa ingresso
nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente
testo unico punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. |
|
2.
Per il reato previsto al comma 1 obbligatorio lĠarresto dellĠautore del
fatto e si procede con il rito direttissimo. |
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3.
Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, ordina lĠespulsione
dello straniero. |
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Art.
14 |
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(Esecuzione
dellĠespulsione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 12) |
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1.
Quando non possibile eseguire con immediatezza lĠespulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perch occorre
procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in
ordine alla sua identit o nazionalit, ovvero allĠacquisizione di documenti
per il viaggio, ovvero per l'indisponibilit di vettore o altro mezzo di
trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il
tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e
assistenza pi vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del
Ministro dellĠinterno, di concerto con i Ministri per la solidariet sociale
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. |
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2.
Lo straniero trattenuto nel centro con modalit tali da assicurare la
necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignit. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, assicurata in ogni caso la libert di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno. |
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3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, , senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dallĠadozione del provvedimento. |
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4.
LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
LĠinteressato anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in
cui il giudice tiene lĠudienza. Si applicano in quanto compatibili le
disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dellĠarticolo
13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le
quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei termini, la
sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 13 e dal presente articolo,
escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza temporanea ed
assistenza di cui al comma 1, e sentito lĠinteressato, se comparso. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la
decisione. La convalida pu essere disposta anche in occasione della
convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonch in sede di
esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
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5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi
trenta giorni. Qualora lĠaccertamento dellĠidentit e della nazionalit,
ovvero lĠacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolt,
il giudice, su richiesta del questore, pu prorogare il termine di ulteriori
trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue lĠespulsione o
il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. |
5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi sessanta giorni. Qualora lĠaccertamento dellĠidentita' e
della nazionalita', ovvero lĠacquisizione di documenti per il viaggio
presenti (...) difficolta', il
giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori sessanta giorni. Anche prima di tale termine, il questore
esegue lĠespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo
al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto
non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua
identificazione, il questore puo' chiedere al giudice la proroga del periodo
di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di sessanta giorni. La
durata complessiva della permanenza nel centro non puo', in ogni caso, essere
superiore a diciotto mesi. |
5 bis. Quando
non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di
permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza
aver eseguito lĠespulsione o il respingimento, il questore ordina allo
straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque
giorni. L'ordine dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della
sua trasgressione. |
|
5 ter. Lo
straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello
Stato in violazione dellĠordine impartito dal questore ai sensi del comma
5-bis punito con la reclusione da uno a quattro anni se lĠespulsione
stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi
dellĠarticolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il
permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza
maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si
applica la pena dellĠarresto da sei mesi ad un anno se lĠespulsione stata
disposta percheĠ il permesso di soggiorno eĠ scaduto da pi di sessanta
giorni e non ne stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede
allĠadozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. |
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5 quater. Lo
straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene
trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio
dello Stato punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se lĠipotesi
riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la
pena la reclusione da uno a quattro anni. |
5 quater. Lo
straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene
trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio
dello Stato punito con la reclusione da due a sei
anni. Se lĠipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter,
secondo periodo, la pena la reclusione da uno a quattro anni. |
5 quinquies. Per
i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo.
Al fine di assicurare lĠesecuzione dellĠespulsione, il questore dispone i
provvedimenti di cui al comma 1. Per
i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater obbligatorio
lĠarresto dellĠautore del fatto. |
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6.
Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lĠesecuzione della
misura. |
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7.
Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinch lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza
ritardo la misura nel caso questa venga violata. |
|
8.
Ai fini dellĠaccompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere
stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con
organismi anche internazionali che svolgono attivit di assistenza per
stranieri. |
|
9.
Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia
di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti
per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante
convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i
proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonch
per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni
vigenti in materia finanziaria e di contabilit sono adottate di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il
Ministro dellĠinterno promuove inoltre le intese occorrenti per gli
interventi di competenza di altri Ministri. |
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D. LGS. RICONGIUNGIMENTO
D.
LGS. 286/1998 |
TESTO
MODIFICATO DAL DDL SICUREZZA |
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Art.29 |
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(Ricongiungimento familiare) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 27) |
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1.
Lo straniero pu chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: |
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a) coniuge; |
a) coniuge
non legalmente separato e di eta' non inferiore a diciotto anni; |
|
|
b) figli
minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a
condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo
consenso; |
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c)
figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere
alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di
salute; |
c)
figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili
esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti
invaliditaĠ totale . |
||
d) genitori
a carico che non dispongano di un
adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza. |
d) genitori
a carico qualora non abbiano altri
figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori
ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro
sostentamento per documentati gravi motivi di salute. |
||
|
1-bis.
Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d) non possano essere
documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da
competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorita'
riconosciuta, o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticita'
della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari
provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base
dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli
interessati. |
||
2.
Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di et inferiore a
diciotto anni al momento della presentazione dellĠistanza di
ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono
equiparati ai figli. |
|
||
3.
Salvo quanto previsto dallĠarticolo 29-bis, lo straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilit: |
|
||
a)
di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge
regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia
fornito dei requisiti di idoneit igienico-sanitaria accertati dallĠAzienda
unit sanitaria locale competente per territorio. Nel caso di un figlio di
et inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, sufficiente il
consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente
dimorer; |
|
||
b)
di
un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare,
al doppio dellĠimporto annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o pi
familiari. Per il ricongiungimento di due o pi figli di et inferiore agli
anni quattordici richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non superiore
al doppio dellĠimporto annuo dellĠassegno sociale. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo
dei familiari conviventi con il richiedente. |
b)
di un reddito minimo annuo
derivante da fonti lecite non inferiore allĠimporto annuo dellĠassegno
sociale aumentato della met dellĠimporto dellĠassegno sociale per ogni
familiare da ricongiungere. Per il
ricongiungimento di due o pi figli di et inferiore agli anni quattordici ovvero
per il ricongiungimento di due o pi familiari dei titolari dello status di
protezione sussidiaria
richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dellĠimporto
annuo dellĠassegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene
conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente; |
||
|
b-bis)
di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la
copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dellĠascendente
ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario
nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo da determinarsi
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, da adottarsi entro
il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. |
||
4.
E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di
soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a
contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i
quali possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i
requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3. |
|
||
5.
Salvo quanto disposto dallĠarticolo 4, comma 6, consentito lĠingresso, per
ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del
genitore naturale che dimostri, entro un anno dallĠingresso in Italia, il
possesso dei requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al
comma 3. |
|
||
6.
Al familiare autorizzato allĠingresso ovvero alla permanenza sul territorio
nazionale ai sensi dellĠarticolo 31, comma 3, rilasciato, in deroga a
quanto previsto dallĠarticolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza
minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal
Tribunale per il minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere
attivit lavorativa ma non pu essere convertito in permesso per motivi di
lavoro. |
|
||
7.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, presentata allo sportello
unico per lĠimmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. LĠufficio, acquisito dalla questura il parere sulla
insussistenza dei motivi ostativi allĠingresso dello straniero nel territorio
nazionale, di cui allĠarticolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata
lĠesistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un
provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti
del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta
subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte
dell'autorita' consolare italiana, della documantazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore et o lo stato di salute. |
|
||
8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, lĠinteressato pu
ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro
esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per
lĠimmigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione. |
8.
Trascorsi centottanta giorni dalla
richiesta del nulla osta, lĠinteressato pu ottenere il visto di ingresso direttamente
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione
della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per
lĠimmigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione. |
||
9.
La richiesta di ricongiungimento familiare respinta se accertato che il
matrimonio o lĠadozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire
allĠinteressato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato. |
|
||
10.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano: |
|
||
a)
quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e
la sua domanda non ancora stata oggetto di una decisione definitiva; |
|
||
b)
agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai
sensi del decreto legislativo 7 aprie 2003, n.85 ovvero delle misure di cui
allĠarticolo 20; |
|
||
c)
nelle ipotesi di cui allĠarticolo 5, comma 6. |
|
||
|
|
||
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||
D. LGS. ASILO
D.
LGS. 25/2008 |
TESTO
MODIFICATO DAL D. LGS. ASILO (nel
testo raccomandato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera) |
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|
Art.
4. |
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Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale |
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|
|
1.
Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato,
di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono
la denominazione di: ÇCommissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionaleÈ, di seguito: ÇCommissioni territorialiÈ, e si
avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. |
|
2.
Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di dieci. Con
decreto del Ministro dell'interno sono individuate le sedi e le
circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni. |
|
3.
Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, e sono
composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un
funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un
funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente
territoriale designato dalla Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e
da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente sono nominati uno o
piu' componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile.
Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del
presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un
funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente
a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a
particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle
domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione
in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero
degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere composte
anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due
anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella
Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni
partecipazione alle sedute della Commissione, e' corrisposto un gettone di
presenza. L'ammontare del gettone di presenza e' determinato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. |
3.
Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del (...) Ministro dell'interno, e sono composte, nel
rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della
carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della
Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato
dalla Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e da un rappresentante
dell'ACNUR. In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il
rappresentante dell'ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso
cui ha sede la commissione territoriale, e ne da' tempestiva comunicazione
alla Conferenza unificata Stato-citta' ed autonomie locali. Per ciascun componente sono nominati uno o piu' componenti
supplenti. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. Le Commissioni
territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della
Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del
Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli
effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi
di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali
occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla
situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari
esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere composte anche da
personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni
appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella
Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni
partecipazione alle sedute della Commissione, e' corrisposto un gettone di
presenza. L'ammontare del gettone di presenza e' determinato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. |
4.
Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della
maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre
componenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. |
|
5.
Salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 140, la competenza delle Commissioni territoriali e' determinata sulla
base della circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda ai
sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti accolti o trattenuti
ai sensi degli articoli 20 e 21 la competenza e' determinata in base alla
circoscrizione territoriale in cui e' collocato il centro. |
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6.
Le attivita' di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in
servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno. |
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Art.
7. |
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Diritto
di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda |
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1.
Il richiedente e' autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini
esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della
Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'articolo 32. |
1.
Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area
geografica ove i richiedenti asilo possano circolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della
Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'articolo 32. |
2.
La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che debbano essere: |
|
a)
estradati verso un altro Stato in virtu' degli obblighi previsti da un
mandato di arresto europeo; |
|
b)
consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale; |
|
c)
avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza
di protezione internazionale. |
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Art.
11. |
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Obblighi
del richiedente asilo |
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1.
Il richiedente ha l'obbligo di cooperare con le autorita' preposte alle
singole fasi della procedura, al fine di fornire tutti i documenti e le
informazioni di cui puo' disporre, utili ad agevolare l'esame della domanda. |
1.
Il richiedente ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente
davanti alla Commissione territoriale. Ha altresi' l'obbligo di consegnare i
documenti pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto. |
2.
Il richiedente e' tenuto ad informare l'autorita' competente in ordine ad
ogni suo mutamento di residenza o domicilio. |
|
3.
In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2, eventuali
comunicazioni concernenti il procedimento si intendono validamente effettuate
presso l'ultimo domicilio del richiedente. |
|
4.
In tutte le fasi della procedura, il richiedente e' tenuto ad agevolare il
compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di
pubblica sicurezza. |
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Art.
20. |
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Casi
di accoglienza |
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1.
Il richiedente non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua
domanda. |
|
2.
Il richiedente e' ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei
seguenti casi: |
|
a)
quando e' necessario verificare o determinare la sua nazionalita' o
identita', ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di
identita', ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato
documenti risultati falsi o contraffatti; |
|
b)
quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o
tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo; |
|
c)
quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di
soggiorno irregolare; |
|
d)
quando ha presentato la domanda essendo gia' destinatario di un provvedimento
di espulsione adottato ai sensi dall'articolo 13, comma 2, lettere a) e b),
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di un provvedimento di
respingimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, anche se gia' trattenuto in uno dei centri di cui all'articolo
14 del medesimo decreto legislativo. |
d)
(...) |
3.
Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il richiedente e' ospitato nel centro
per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni
caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli altri casi il
richiedente e' ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario
all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni
caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del
periodo di accoglienza al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno
temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda. |
|
4.
La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti
alla sua domanda, ne' sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il
rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al comma
5, che garantiscono comunque la facolta' di uscire dal centro nelle ore
diurne. Il richiedente puo' chiedere al prefetto un permesso temporaneo di
allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a
quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti
all'esame della domanda, fatta salva la compatibilita' con i tempi della
procedura per l'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla
richiesta di autorizzazione all'allontanamento e' motivato e comunicato
all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4. |
|
5.
Con il regolamento di cui all'articolo 38 sono fissate, le caratteristiche e
le modalita' di gestione, anche in collaborazione con l'ente locale, dei
centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire al richiedente
una ospitalita' che garantisca la dignita' della persona e l'unita' del
nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR,
dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture e'
comunque consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli
organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel
settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. |
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Art.
21. |
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Casi
di trattenimento |
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1.
E' disposto il trattenimento, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente: |
|
a)
che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della
Convenzione di Ginevra; |
|
b)
che e' stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo
380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti
agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina
dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di
minori da impiegare in attivita' illecite; |
|
c)
che e' destinatario di un provvedimento di espulsione, salvo i casi previsti
dall'articolo 20, comma 2, lettera d). |
c)
che e' destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento. |
2.
Il provvedimento di trattenimento e' adottato dal questore con le modalita'
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando
e' gia' in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in
composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per
ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui
all'articolo 28. |
|
3.
L'accesso ai centri di permanenza temporanea e assistenza e' comunque
garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi di
tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal
Ministero dell'interno. |
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Art.
32. |
|
Decisione |
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1.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione
territoriale adotta una delle seguenti decisioni: |
|
a)
riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto
previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251; |
|
b)
rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento
della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla
protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo, ovvero
il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i
gravi motivi di cui al comma 2. |
b)
rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento
della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla
protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo, ovvero
il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i
gravi motivi di cui al comma 2; |
|
b-bis)
rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la palese
insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, ovvero quando la domanda e' stata presentata al solo scopo di
ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di
respingimento. |
2.
Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro ed
abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle
circostanze specifiche in cui egli si trova, la Commissione non puo'
pronunciarsi sulla domanda senza previo esame, svolto in conformita' ai
principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo secondo. Tra i gravi
motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di
comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al
richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine
sicuro. |
|
3.
Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga
che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione
territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del
permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. |
|
4.
La decisione di cui al comma 1, lettera b), ed il verificarsi delle ipotesi
previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla scadenza del termine per
l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio
nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro
titolo. A tale fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dei soggetti
accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 e ai sensi dell'articolo
13, comma 5, del medesimo decreto legislativo nei confronti dei soggetti ai
quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo. |
4.
La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis), ed il
verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla
scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di
lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un
permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine si provvede ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nei confronti dei soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e
21 e ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del medesimo decreto legislativo nei
confronti dei soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno
per richiesta asilo. |
|
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|
Art.
35. |
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Impugnazione |
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1.
Avverso la decisione della Commissione territoriale e' ammesso ricorso
dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte
d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il
provvedimento. Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato
abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e la Commissione
territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. Il
ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', nei trenta giorni successivi
alla comunicazione del provvedimento; allo stesso e' allegata copia del
provvedimento impugnato. Nei soli casi di trattenimento disposto ai sensi
dell'articolo 21, il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', nei
quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento dinanzi al
tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha
sede il centro. |
1.
Avverso la decisione della Commissione territoriale e' ammesso ricorso
dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte
d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il
provvedimento. Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato
abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e la Commissione
territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. Il
ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', nei trenta giorni successivi
alla comunicazione del provvedimento; allo stesso e' allegata copia del
provvedimento impugnato. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti
ai sensi degli articoli 20 e 21,
il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', nei quindici giorni
successivi alla comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che ha
sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede il centro. |
2.
Avverso la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla
cessazione dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione
sussidiaria, e' ammesso ricorso dinanzi al tribunale competente in relazione
alla Commissione territoriale che ha emesso il provvedimento che ha
riconosciuto lo status di cui e' stata dichiarata la revoca o la cessazione. |
|
3.
Tutte le comunicazioni e notificazioni si eseguono presso l'avvocato del
ricorrente mediante avviso di deposto in cancelleria. |
|
4.
Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica
con le modalita' dei procedimenti in camera di consiglio. |
|
5.
Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto
apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il
ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati
all'interessato e comunicati al pubblico ministero e alla Commissione
nazionale ovvero alla competente Commissione territoriale. |
|
6.
La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda
di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la
protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2 sospende l'efficacia del
provvedimento impugnato. |
|
7.
La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che dichiara
inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di
persona cui e' accordata la protezione sussidiaria ovvero avverso la
decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 22,
comma 2, non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente
puo' tuttavia chiedere al tribunale, contestualmente al deposito del ricorso,
la sospensione del provvedimento quando ricorrano gravi e fondati motivi. In
tale caso il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide con
ordinanza non impugnabile, anche apposta in calce al decreto di fissazione
dell'udienza. Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al
richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed
e' disposta l'accoglienza nei centri di cui all'articolo 20. |
7.
La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che dichiara
inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di
persona cui e' accordata la protezione sussidiaria ovvero avverso la
decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 22,
comma 2, e dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis) non sospende l'efficacia del provvedimento
impugnato. Il ricorrente puo' tuttavia chiedere al tribunale, contestualmente
al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento quando ricorrano
gravi e fondati motivi. In tale caso il tribunale, nei cinque giorni
successivi al deposito, decide con ordinanza non impugnabile, anche apposta
in calce al decreto di fissazione dell'udienza. Nel caso di sospensione del
provvedimento impugnato al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno
per richiesta di asilo ed e' disposta l'accoglienza nei centri di cui
all'articolo 20. |
8.
La procedura di cui al comma 7 si applica, in ogni caso, al ricorso
presentato dal richiedente di cui agli articoli 20, comma 2, lettera d), e
21. Il richiedente ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo
20, comma 2, lettera d), o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 permane nel
centro in cui si trova fino alla adozione dell'ordinanza di cui al comma 7. |
8.
La procedura di cui al comma 7 si applica, in ogni caso, al ricorso
presentato dal richiedente di cui all'articolo 20, comma 2, lettere b) e c), e 21.
Il richiedente ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 20,
comma 2, lettere b) e c), o
trattenuto ai sensi dell'articolo 21 permane nel centro in cui si trova fino
alla adozione dell'ordinanza di cui al comma 7. |
9.
All'udienza puo' intervenire un rappresentante designato dalla Commissione
nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione
interessata puo' in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli
atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. |
|
10.
Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari,
decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con cui
rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di
persona cui e' accordata la protezione sussidiaria; la sentenza viene
notificata al ricorrente e comunicata al pubblico ministero e alla Commissione
interessata. |
|
11.
Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente ed il
pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso
da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza,
entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. |
|
12.
Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata; tuttavia la
corte d'appello, su istanza del ricorrente, puo' disporre con ordinanza non
impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi e fondati
motivi. |
|
13.
Nel procedimento dinanzi alla corte d'appello, che si svolge in camera di
consiglio, si applicano i commi 5, 9 e 10. |
|
14.
Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello puo' essere proposto
ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso viene notificato
ai soggetti di cui al comma 6, assieme al decreto di fissazione dell'udienza
in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si
pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c. |
14.
Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello puo' essere proposto
ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso viene notificato
ai soggetti di cui al comma 5,
assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura
della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio
ai sensi dell'articolo 375 c.p.c. |
D. LGS. COMUNITARI
D.
LGS. 30/2007 |
TESTO
MODIFICATO DAL D. LGS. COMUNITARI (nel
testo raccomandato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera) |
|
|
Art.
7. |
|
Diritto
di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi |
|
|
|
1.
Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale
per un periodo superiore a tre mesi quando: |
|
a)
e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; |
|
b)
dispone per se' stesso e per i propri familiari di risorse economiche
sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale
dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria
o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel
territorio nazionale; |
b)
dispone per se' stesso e per i propri familiari di risorse economiche
sufficienti, derivanti da attivita' dimostrabili come lecite, per non diventare un onere a carico
dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di
un'assicurazione sanitaria o di iscrizione volontaria al servizio
sanitario nazionale o di altro
titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio
nazionale; |
c)
e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi
come attivita' principale un corso di studi o di formazione professionale e
dispone, per se' stesso e per i propri familiari, di risorse economiche
sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale
dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una
dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione
sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio
nazionale; |
|
d)
e' familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un
cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere
a), b) o c). |
|
|
1-bis.
Ai fini dell'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale di cui al
comma 1, lettera b), il cittadino dell'Unione che abbia titolo a soggiornare
nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi ha facolta' di
iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale previo pagamento
di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2008 e
da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. |
2.
Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e' esteso ai familiari non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel
territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purche' questi risponda alle
condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c). |
|
3.
Il cittadino dell'Unione, gia' lavoratore subordinato o autonomo sul
territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1,
lettera a) quando: |
|
a)
e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un
infortunio; |
|
b)
e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver
esercitato un'attivita' lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale
ed e' iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la
dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilita'
allo svolgimento di attivita' lavorativa; |
|
c)
e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine
di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero
si e' trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel
territorio nazionale, e' iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha
reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa. In tale caso,
l'interessato conserva la qualita' di lavoratore subordinato per un periodo
di un anno; |
|
d)
segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione
involontaria, la conservazione della qualita' di lavoratore subordinato
presuppone che esista un collegamento tra l'attivita' professionale
precedentemente svolta e il corso di formazione seguito. |
|
|
|
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|
Art.
9. |
|
Formalita'
amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari |
|
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|
1.
Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi
dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24
dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione
residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223. |
|
2.
Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e' comunque richiesta
trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e' rilasciata immediatamente una
attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del
richiedente, nonche' la data della richiesta. |
2.
Fermo quanto previsto dal comma 1, il cittadino dell'Unione che intende
soggiornare per un periodo superiore a tre mesi ha l'obbligo, per ragioni di
tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza, di richiedere
l'iscrizione entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi
dall'ingresso. L'ufficio competente
rilascia immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e
della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta. |
3.
Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al
comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione
deve produrre la documentazione attestante: |
|
a)
l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione e'
richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a); |
|
b)
la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri
familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, nonche' la titolarita' di una assicurazione sanitaria
ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi
nel territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo
7, comma 1, lettera b); |
|
c)
l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente
normativa e la titolarita' di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro
titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la
disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri
familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c). |
c)
l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente
normativa e la titolarita' di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro
titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la
disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri
familiari, affinche' non divenga un onere a carico dell'assistenza
pubblica, se l'iscrizione e'
richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c). |
4.
Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di disporre, per se' e per i propri
familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di
assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli
46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. |
4.
Il cittadino dell'Unione, nei casi in cui l'iscrizione e' richiesta ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), puo' dimostrare di disporre, per se' e per i propri familiari, di risorse
economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica,
anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. |
5.
Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini
italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino
dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono
presentare, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: |
|
a)
un documento di identita' o il passaporto in corso di validita', nonche' il
visto di ingresso quando richiesto; |
|
b)
un documento che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di
familiare a carico; |
|
c)
l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino
dell'Unione. |
|
6.
Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il
rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identita'
si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano. |
6.
Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il
rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identita'
si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano, compresi i rilievi dattiloscopici nei casi
previsti dalla legge. |
7.
Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino
dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono
trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo
n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni comunali alla Questura
competente per territorio. |
|
|
|
|
|
Art.
10. |
|
Carta
di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea |
|
|
|
1.
I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel
territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di
residenza la ÇCarta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'UnioneÈ,
redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro
dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del
predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
1.
I familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 2, privi della cittadinanza di uno Stato membro, che intendono
soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi hanno l'obbligo,
per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza di
richiedere, entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi
dall'ingresso nel territorio nazionale, alla questura competente per territorio di residenza, la ÇCarta di
soggiorno di familiare di un cittadino dell'UnioneÈ, redatta su modello
conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi
entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata
in vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto
dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
2.
Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare
del cittadino dell'Unione e' rilasciata una ricevuta secondo il modello
definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1. |
|
3.
Per il rilascio della Carta di soggiorno, e' richiesta la presentazione: |
|
a)
del passaporto o documento equivalente, in corso di validita', nonche' del
visto di ingresso, qualora richiesto; |
|
b)
di un documento che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di
familiare a carico; |
|
c)
dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare
cittadino dell'Unione; |
|
d)
della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari. |
|
4.
La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una
validita' di cinque anni dalla data del rilascio. |
|
5.
La carta di soggiorno mantiene la propria validita' anche in caso di assenze
temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze
di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze
fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la
maternita', malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per
motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere dell'interessato esibire la
documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di
validita'. |
|
6.
Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e' gratuito, salvo il
rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento. |
|
|
|
|
|
Art.
14. |
|
Diritto
di soggiorno permanente |
|
|
|
1.
Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa
per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente
non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13. |
|
2.
Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la
cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno
permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni
nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione. |
|
3.
La continuita' del soggiorno non e' pregiudicato da assenze che non superino
complessivamente sei mesi l'anno, nonche' da assenze di durata superiore per
l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi
consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternita', malattia
grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un
altro Stato membro o in un Paese terzo. |
|
4.
Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze
dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi. |
|
|
4-bis.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, in caso di condanna per i
reati di cui all'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale,
il termine di cinque anni di cui ai commi 1 e 2 e' sospeso dal passaggio in
giudicato della sentenza di condanna e ricomincia a decorrere dopo
l'esecuzione della pena. |
|
|
|
|
Art.
20. |
|
Limitazioni
al diritto di ingresso e di soggiorno |
|
|
|
1.
Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno
dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro
cittadinanza, puo' essere limitato con apposito provvedimento solo per:
motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. |
|
2.
I motivi di sicurezza dello Stato sussistono anche quando la persona da
allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della
legge 22 maggio 1975, n. 152, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che
la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo
agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali. |
|
3.
I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da
allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia
concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero
all'incolumita' pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perche' la sua
ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura
convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di
eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o
piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumita'
della persona, o per uno o piu' delitti corrispondenti alle fattispecie
indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali
ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a
taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' di misure di
prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita'
straniere. |
3.
I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono in ogni caso se la persona da allontanare non abbia provveduto
alla richiesta di iscrizione di cui all'articolo 9, comma 2, o alla richiesta
della carta di soggiorno di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero abbia tenuto comportamenti che costituiscono una
minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona
ovvero all'incolumita' pubblica o alla moralita' pubblica ed il buon
costume, rendendo urgente
l'allontanamento perche' la sua ulteriore permanenza sul territorio e'
incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene
conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o
straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la
vita o l'incolumita' della persona o contro la moralita' pubblica ed il
buon costume, o per uno o piu' reati di cui all'articolo 380, comma 1 e 2,
del codice di procedura penale; di
eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti,
ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o di provvedimenti di
allontanamento disposti da autorita' straniere. |
4.
I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di
proporzionalita' e non possono essere motivati da ragioni di ordine
economico, ne' da ragioni estranee ai comportamenti individuali
dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine
pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non
giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti. |
|
5.
Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata
del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua eta', della sua
situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua
integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza
dei suoi legami con il Paese di origine. |
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6.
I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono
essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza
dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi
motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. |
|
7.
I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio
nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere
allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi
di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse
stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176. |
|
8.
Le malattie o le infermita' che possono giustificare limitazioni alla
liberta' di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con
potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita',
nonche' altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreche' siano
oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani.
Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio
nazionale non possono giustificare l'allontanamento. |
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9.
Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi
di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i provvedimenti
di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.
Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal
prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario. |
|
10.
I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino motivi
attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la
lingua italiana, il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del suo
contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati,
redatti in una lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile per
indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in
tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o
tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento e'
notificato all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione e, salvo
quanto previsto al comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il
territorio nazionale che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data
della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, puo' essere ridotto a dieci
giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che
non puo' essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i
motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi. |
|
11.
Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per
motivi imperativi di pubblica sicurezza e' immediatamente eseguito dal
questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. |
11.
Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per
motivi imperativi di pubblica sicurezza e' immediatamente eseguito dal
questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ove sussistano ostacoli
tecnici all'esecuzione dell'allontanamento o difficolta'
nell'identificazione, il destinatario del provvedimento di allontanamento e'
trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione secondo le procedure
di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per un
periodo massimo di quindici giorni. |
12.
Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del provvedimento di
allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il questore dispone
l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato
dal territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del provvedimento
del questore, le disposizioni del comma 11. |
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13.
Il destinatario del provvedimento di allontanamento puo' presentare domanda
di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento,
sia decorsa almeno la meta' della durata del divieto, e in ogni caso decorsi
tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a
dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno
motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale.
Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto
motivato l'autorita' che ha emanato il provvedimento di allontanamento.
Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel
territorio nazionale. |
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14.
Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel
territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, e' punito con
la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di
sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il
giudice puo' sostituire la pena della reclusione con la misura
dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio
nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento e'
immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non e' definitiva.
|
14.
Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel
territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, e' punito con
la reclusione da uno a quattro
anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato,
ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice puo' sostituire la
pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto
di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci
anni. L'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore, anche se la
sentenza non e' definitiva. |
15.
Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di
reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura
dell'allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo. |
15.
Si applica la pena detentiva della reclusione da uno a cinque anni in caso di reingresso nel territorio
nazionale in violazione della misura dell'allontanamento disposta ai sensi
del comma 14, secondo periodo. |
16.
Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito direttissimo. In caso di
condanna, salvo che il giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo
periodo, e' sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento
immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme del comma 11. |
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17.
I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati
tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di
residenza o di dimora del destinatario del provvedimento. |
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Art.
22. |
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Ricorsi
avverso i provvedimenti di allontanamento |
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1.
Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello
Stato di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, e per motivi di ordine pubblico
puo' essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma. |
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2.
Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza,
per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui
all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso entro venti giorni dalla
notifica, a pena di inammissibilita', al tribunale ordinario in composizione
monocratica in cui ha sede l'autorita' che lo ha adottato. La parte puo'
stare in giudizio personalmente. |
|
3.
I ricorsi di cui ai commi 1 e 2, sottoscritti personalmente dall'interessato,
possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza
diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della
sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati
dai funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante
legale e' rilasciata avanti all'autorita' consolare, presso cui sono eseguite
le comunicazioni relative al procedimento. |
|
4.
I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da una istanza di
sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino
all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del
provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di
allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia
fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica
sicurezza. |
4. Chi propone
il ricorso di cui ai commi 1 e 2
ha facolt di presentare contestualmente istanza di sospensione dell'esecutoriet del provvedimento di
allontanamento. L'istanza va decisa entro sessanta giorni dal tribunale in
composizione monocratica. Decorso inutilmente tale termine, decide il
presidente del tribunale nei successivi trenta giorni. Fino alla decisione dell'istanza di cui al presente comma l'efficacia
del provvedimento resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento
sia stato adottato in base ad una
precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza
dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il provvedimento
viene comunque eseguito se decorre il termine di novanta giorni senza la
decisione sull'istanza di sospensione. |
5.
Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli articoli
737, e seguenti, del codice di procedura civile. Qualora i tempi del
procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve
lasciare il territorio nazionale ed e' stata presentata istanza di
sospensione ai sensi del comma 4, il giudice decide con priorita' sulla
stessa prima della scadenza del termine fissato per l'allontanamento. |
5.
Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli articoli
737, e seguenti, del codice di procedura civile. (...) |
6.
Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua
cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di
allontanamento sono consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel
territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la
sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine
pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal
questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare
su documentata richiesta dell'interessato. |
|
7.
Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio
dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale. |
|
LEGGE 133/2008
D.
LGS. 286/1998 |
TESTO
MODIFICATO DALLA LEGGE 133/2008 |
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|
Art.
1 |
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(Ambito
di applicazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 1) |
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|
1.
Il presente testo unico, in attuazione dellĠarticolo 10, secondo comma, della
Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito
indicati come stranieri. |
|
2.
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme pi favorevoli, e
salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n.40. |
2.
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario. |
3.
Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti
persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il
riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico.
Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali pi
favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato. |
|
4.
Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del
presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. |
|
5.
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia
diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra. |
|
6.
Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato
regolamento di attuazione, emanato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n. 40. |
|
7.
Prima dellĠemanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 trasmesso
al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
regolamento emanato anche in mancanza del parere. |
|
Articolo 11.
(Piano Casa).
...
2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare
ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale,
da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione
delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e
privati, destinate prioritariamente a prima casa per:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o
monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
g) immigrati regolari a
basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero
da almeno cinque anni nella medesima regione.
...
13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9
dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei
contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo
devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di
residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque
anni nella medesima regione.
Articolo
20.
(Disposizioni
in materia contributiva).
...
10.
A decorrere dal 1Ħ gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a
condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno
dieci anni nel territorio nazionale.
...
Articolo
83
(Efficienza dell'Amministrazione finanziaria)
1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul
corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico
dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5
anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono di comune accordo
appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e
delle informazioni in loro possesso. L'INPS e l'Agenzia delle entrate attivano
altresi' uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di
partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili
derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto e'
costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalita'
di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione.
...