(Sergio Briguglio 5/9/2008)

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STRANIERI APPROVATE (O IN VIA DI APPROVAZIONE) DALL'INIZIO DELLA XVI LEGISLATURA

 

 

L. 101/2008

 

 

D. LGS. 215/2003

TESTO MODIFICATO DALLA L. 101/2008

 

 

Art. 2

 

Nozione di discriminazione

 

 

 

1. Ai fini del presente decreto, per principio di parita' di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, cosi' come di seguito definite:

 

a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga;

 

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

 

2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: Çtesto unicoÈ.

 

3. Sono, altresi', considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.

3. Sono, altresi', considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica e' considerato una discriminazione ai sensi del comma 1.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4

 

Tutela giurisdizionale dei diritti

 

 

 

1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico.

1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico, in quanto compatibili.

2. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1.

 

3. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, puo' dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile.

3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione.

4. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche' la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice puo' ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

 

5. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 4, che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.

 

6. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui ai commi 4 e 5, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.

 

7. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

 

 

 

 

 

Art. 4-bis

 

Protezione delle vittime

 

 

 

1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresi' nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere la parita' di trattamento.

 

 

 

 

Art. 5

 

Legittimazione ad agire

 

 

 

1. Sono legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 4, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullita', per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita' ed individuati sulla base delle finalita' programmatiche e della continuita' dell'azione.

1. Sono legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullita', per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita' ed individuati sulla base delle finalita' programmatiche e della continuita' dell'azione.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonche' le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 6.

 

3. Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresi', legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 4 nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

3. Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresi', legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

 

 

 

L. 125/2008

 

 

CODICE PENALE

TESTO MODIFICATO DALLA L. 125/2008

 

 

Art. 61

 

Circostanze aggravanti comuni

 

 

 

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali , le circostanze seguenti:

 

1) lĠavere agito per motivi abietti o futili;

 

2) lĠaver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sŽ o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunitˆ di un altro reato;

 

3) lĠavere nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dellĠevento;

 

4) lĠavere adoperato sevizie, o lĠaver agito con crudeltˆ verso le persone;

 

5) lĠavere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

 

6) lĠavere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si  sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

 

7) lĠavere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravitˆ;

 

8) lĠavere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

 

9) lĠavere commesso il fatto con abuso di poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualitˆ di ministro di un culto;

 

10) lĠavere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualitˆ di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nellĠatto o a causa dellĠadempimento delle funzioni o del servizio;

 

11) lĠavere commesso il fatto con abuso di autoritˆ o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione dĠopera, di coabitazione, o di ospitalitˆ.

 

 

11-bis) L'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.

 

 

 

 

 

 

Art. 235

 

Espulsione dello straniero dallo Stato

Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato

 

 

LĠespulsione dello straniero dal territorio dello Stato  ordinata dal giudice, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni.

Allo straniero che trasgredisce allĠordine di espulsione, pronunciato dal giudice si applicano le sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza pubblica per il caso di contravvenzione allĠordine di espulsione emanato dallĠAutoritˆ amministrativa.

Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dellĠUnione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, lĠespulsione e lĠallontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalitˆ di cui, rispettivamente, allĠarticolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e allĠarticolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso  obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

 

 

 

 

 

 

Art. 312

 

Espulsione dello straniero

Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato

 

 

Lo straniero, condannato a una pena restrittiva della libertˆ personale per taluno dei delitti preveduti da questo Titolo,  espulso dallo Stato

Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, lĠespulsione e lĠallontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalitˆ di cui, rispettivamente, allĠarticolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e allĠarticolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso  obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

 

 

 

 

 

 

Art. 495

 

Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identitˆ o su qualitˆ personali proprie o di altri

 

 

 

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, lĠidentitˆ o lo stato o altre qualitˆ della propria o dellĠaltrui persona  punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico.

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale lĠidentitˆ, lo stato o altre qualitˆ della propria o dellĠaltrui persona  punito con la reclusione da uno a sei anni. (...)

La reclusione non  inferiore ad un anno:

La reclusione non  inferiore a due anni:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identitˆ, sul proprio stato o sulle proprie qualitˆ personali  resa da un imputato allĠAutoritˆ giudiziaria, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto un falso nome.

2). se la falsa dichiarazione sulla propria identitˆ, sul proprio stato o sulle proprie qualitˆ personali  resa allĠautoritˆ giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

La pena  diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sŽ o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.

(...)

 

 

 

Art. 495-ter

 

Fraudolente alterazioni per impedire lĠidentificazione o lĠaccertamento di qualitˆ personali

 

 

 

Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione altera parti del proprio o dellĠaltrui corpo utili per consentire lĠaccertamento di identitˆ o di altre qualitˆ personali,  punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il fatto  aggravato se commesso nellĠesercizio di una professione sanitaria.

 

 

 

 

Art. 496

 

False dichiarazioni sulla identitˆ o su qualitˆ personali proprie o di altri

 

 

 

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identitˆ, sullo stato o su altre qualitˆ della propria o dellĠaltura persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio nellĠesercizio delle funzioni o del servizio,  punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire un milione (Û 516,46).

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identitˆ, sullo stato o su altre qualitˆ della propria o dellĠaltrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nellĠesercizio delle funzioni o del servizio,  punito con la reclusione da uno a cinque anni.

 

 

 

CODICE DI PROCEDURA PENALE

TESTO MODIFICATO DALLA L. 125/2008

 

 

Art.381

 

Arresto facoltativo in flagranza

 

...

 

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altres“ facoltˆ di arrestare chiunque  colto in flagranza di uno dei seguenti delitti :

 

a) peculato mediante profitto dellĠerrore altrui previsto dallĠart. 316 c.p.;

 

b) corruzione per un atto contrario ai doveri dĠufficio prevista dagli artt. 319 (comma 4) e 321 c.p.;

 

c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dallĠart. 336 comma 2 c.p.;

 

d) commercio e somministrazione di medicina guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli artt. 443 e 444 c.p.;

 

e) corruzione di minorenni prevista dallĠart. 530 c.p.;

 

f) lesione personale prevista dallĠart. 582 c.p.;

 

g) furto previsto dallĠart. 624 c.p.;

 

h) danneggiamento aggravato a norma dellĠart. 635 comma 2 c.p.;

 

i) truffa prevista dallĠart. 640 c.p.;

 

l) appropriazione indebita prevista dallĠart. 646 c.p.;

 

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli artt. 3 e 24 comma 1 della L. 18 aprile 1975 n. 110;

 

m bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'art. 497-bis del codice penale.

 

 

m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identitˆ o su qualitˆ personali proprie o di altri, prevista dallĠarticolo 495 del codice penale;

 

m-quater) fraudolente alterazioni per impedire lĠidentificazione o lĠaccertamento di qualitˆ personali, previste dallĠarticolo 495-ter del codice penale.

...

 

 

 

 

 

 

 

Art.656

 

Esecuzione delle pene detentive

 

 

 

...

 

9. La sospensione dellĠesecuzione di cui al comma 5 non pu˜ essere disposta:

 

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui allĠarticolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui allĠarticolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonchŽ di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o pi circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

 

...

 

 

 

 

D. LGS. 271/1989 (NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE)

TESTO MODIFICATO DALLA L. 125/2008

 

 

Art.132-bis

 

Formazione dei ruoli di udienza

Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi

 

 

1. Nella formazione dei ruoli di udienza  assicurata prioritˆ assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare.

1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi  assicurata la prioritˆ assoluta (...):

 

a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e ai delitti di criminalitˆ organizzata, anche terroristica;

 

b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchŽ ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

 

c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

 

d) ai processi nei quali l'imputato  stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

 

e) ai processi nei quali  contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;

 

f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.

 

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali  prevista la trattazione prioritaria.

 

 

 

D. LGS. 286/1998

TESTO MODIFICATO DALLA L. 125/2008

 

 

Art. 12

 

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)

 

 

 

1. Salvo che il fatto costituisca pi grave  reato,  chiunque  in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare lĠingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare lĠingresso illegale in altro Stato del quale la persona non  cittadina o non ha titolo di residenza permanente, eĠ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.

 

2. Fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attivitˆ di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

 

3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare lĠingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare lĠingresso illegale in altro Stato del quale la persona non  cittadina o non ha titolo di residenza permanente,  punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

 

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona  stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumitˆ;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona  stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c-bis) il fatto eĠ commesso da tre o piuĠ persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

 

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano lĠingresso di minori da impiegare in attivitˆ illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva eĠ aumentata da un terzo alla metaĠ e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

 

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantitˆ di pena risultante dallĠaumento conseguente alle predette aggravanti.

 

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metˆ nei confronti dellĠimputato che si adopera per evitare che lĠattivitˆ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente lĠautoritˆ di polizia o lĠautoritˆ giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lĠindividuazione o la cattura di uno o pi autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

 

3-sexies. AllĠarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: Ò609-octies del codice penaleÒ sono inserite le seguenti: ÒnonchŽ dallĠarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,Ò.

 

3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dellĠarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228. LĠesecuzione delle operazioni  disposta dĠintesa con la Direzione centrale dellĠimmigrazione e della polizia delle frontiere.

 

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

 

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti,  e salvo che il fatto non costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalitˆ dello straniero  o nellĠambito delle attivitˆ punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico,  punito con la reclusione fino a quattro anni e con la  multa fino a lire trenta milioni.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti,  e salvo che il fatto non costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalitˆ dello straniero  o nellĠambito delle attivitˆ punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico,  punito con la reclusione fino a quattro anni e con la  multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto  commesso in concorso da due o pi persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o pi persone, la pena  aumentata da un terzo alla metˆ.

 

5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia disponibilita', ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

            6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre,    tenuto  ad accertarsi che lo straniero  trasportato  sia  in  possesso  dei documenti richiesti  per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonchŽ a  riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale  presenza  a bordo  dei  rispettivi  mezzi  di  trasporto  di  stranieri   in posizione irregolare. In  caso  di  inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si  applica  la  sanzione  amministrativa  del pagamento  di  una   somma   da euro 3.500 a euro 5.500  per  ciascuno  degli   stranieri   trasportati. Nei casi pi gravi  disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dallĠautoritˆ amministrativa italiana inerenti allĠattivitˆ professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.  Si osservano le  disposizioni  di  cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .

 

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nellĠambito delle direttive di cui allĠarticolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorchŽ soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. DellĠesito dei controlli e delle ispezioni  redatto processo verbale in appositi moduli, che  trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle  medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altres“ procedere a perquisizioni, con lĠosservanza delle disposizioni di cui allĠarticolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

 

8. I beni (É)sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili,  le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

 

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

 

8-ter. La distruzione pu˜ essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autoritˆ da lui delegata, previo nullaosta dell'autoritˆ giudiziaria procedente.

 

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altres“ fissate le modalitˆ di esecuzione.

 

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalitˆ di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennitˆ, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

 

9. Le somme di denaro confiscate  a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonchŽ le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attivitˆ di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dellĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dellĠinterno, rubrica ÒSicurezza  pubblicaÓ.

 

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, pu˜ fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

 

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivitˆ di cui al comma 9-bis.

 

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

 

9-quinquies. Le modalitˆ di intervento delle navi della Marina militare nonchŽ quelle di raccordo con le attivitˆ svolte dalle altre unitˆ navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dellĠinterno, della difesa, dellĠeconomia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

 

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

 

 

 

 

 

Art. 13

 

(Espulsione amministrativa)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)

 

 

 

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dellĠinterno pu˜ disporre lĠespulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

 

2. LĠespulsione  disposta dal prefetto quando lo straniero:

 

a)          entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non  stato respinto ai sensi dellĠarticolo 10;

 

b)         si  trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno  stato revocato o annullato, ovvero  scaduto da pi di sessanta giorni e non ne  stato chiesto il rinnovo;

 

c)         appartiene a taluna delle categorie indicate nellĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nellĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallĠarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

 

2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

 

3. LĠespulsione  disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dellĠinteressato. Quando lo straniero  sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire lĠespulsione, richiede il nulla osta allĠautoritˆ giudiziaria, che pu˜ negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione allĠaccertamento della responsabilitˆ di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse della persona offesa. In tal caso lĠesecuzione del provvedimento  sospesa fino a quando lĠautoritˆ giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede allĠespulsione con le modalitˆ di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora lĠautoritˆ giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore pu˜ adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dellĠarticolo 14.

3. LĠespulsione  disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dellĠinteressato. Quando lo straniero  sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire lĠespulsione, richiede il nulla osta allĠautoritˆ giudiziaria, che pu˜ negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione allĠaccertamento della responsabilitˆ di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse della persona offesa. In tal caso lĠesecuzione del provvedimento  sospesa fino a quando lĠautoritˆ giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede allĠespulsione con le modalitˆ di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora lĠautoritˆ giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore pu˜ adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dellĠarticolo 14.

3 bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta allĠatto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dellĠarticolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta pu˜ essere negato ai sensi del comma 3.

 

3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara lĠestinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta allĠesecuzione dellĠespulsione. Il provvedimento  immediatamente comunicato al questore.

 

3 quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dellĠavvenuta espulsione, se non  ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. é sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellĠarticolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.

 

3 quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato pi grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica lĠarticolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, questĠultima  ripristinata a norma dellĠarticolo 307 del codice di procedura penale.

 

3 sexies. (...)

 

4. LĠespulsione  sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.

 

5. Nei confronti dello straniero che si  trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno  scaduto di validitˆ da pi di sessanta giorni e non ne  stato chiesto il rinnovo, lĠespulsione contiene lĠintimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone lĠaccompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che questĠultimo si sottragga allĠesecuzione del provvedimento.

 

5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale  disposto l'accompagnamento alla frontiera. LĠesecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale  sospesa fino alla decisione sulla convalida. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato  anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito lĠinteressato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso  trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui allĠarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui eĠ stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida  concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non  concessa ovvero non  osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida  proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

 

5-ter. Al fine di assicurare la tempestivitˆ del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed allĠarticolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilitˆ di un locale idoneo.

 

6. (É).           

 

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellĠarticolo 14, nonchŽ ogni altro atto concernente lĠingresso, il soggiorno e lĠespulsione, sono comunicati allĠinteressato unitamente allĠindicazione delle modalitˆ di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

 

8. Avverso il decreto di espulsione pu˜ essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede lĠautoritˆ che ha disposto lĠespulsione. Il termine  di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu˜ essere sottoscritto anche personalmente, ed  presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata,  autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne lĠautenticitˆ e ne curano lĠinoltro allĠautoritˆ giudiziaria. Lo straniero  ammesso allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti allĠautoritˆ consolare. Lo straniero  altres“ ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore,  assistito da un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchŽ ove necessario, da un interprete.

 

9. (É).

 

10 (É). 

 

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1  ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

 

12. Fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 19, lo straniero espulso  rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci˜ non sia possibile, allo Stato di provenienza.

 

13. Lo straniero espulso non pu˜ rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno. In caso di trasgressione lo straniero  punito con la reclusione da un anno a quattro anni ed  nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e' stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.

 

13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso  punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, giˆ denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

 

13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis  obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

 

14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione pu˜ essere previsto un termine pi breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallĠinteressato nel periodo di permanenza in Italia.

 

15.Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri  sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore pu˜ adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1.

 

16. LĠonere derivante dal comma 10 del presente articolo  valutato in lire 4 miliardi per lĠanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dallĠanno 1998.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 22

 

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20;

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11

 

legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

 

 

 

1. In ogni provincia  istituito presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello unico per lĠimmigrazione, responsabile dellĠintero procedimento relativo allĠassunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

 

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente allĠestero deve presentare allo sportello unico per lĠimmigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale lĠimpresa, ovvero di quella ove avrˆ luogo la prestazione lavorativa:

 

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

 

b) idonea documentazione relativa alle modalitˆ di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

 

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dellĠimpegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

 

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

 

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia pu˜ richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o pi persone iscritte nelle liste di cui allĠarticolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

 

4. Lo sportello unico per lĠimmigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per lĠimpiego di cui allĠarticolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per lĠimpiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dallĠarticolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allĠufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altres“ al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per lĠimpiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

 

5. Lo sportello unico per lĠimmigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validitˆ per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

 

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per lĠimmigrazione. Entro otto giorni dallĠingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per lĠimmigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di questĠultima, trasmesso in copia allĠautoritˆ consolare competente ed al centro per lĠimpiego competente.

 

7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per lĠimmigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero,  punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per lĠaccertamento e lĠirrogazione della sanzione  competente il prefetto.

 

8. Salvo quanto previsto dallĠarticolo 23, ai fini dellĠingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

 

9. Le questure forniscono all'INPS e allĠINAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali  concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro e comunicano altres“ il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un ÇArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitariÈ, da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allĠufficio finanziario competente che provvede allĠattribuzione del codice fiscale.

 

10. Lo sportello unico per lĠimmigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4.

 

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, pu˜ essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validitˆ del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalitˆ di comunicazione ai centri per lĠimpiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con prioritˆ rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

 

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,  punito con lĠarresto da  tre mesi ad un anno e con lĠammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,  punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

13. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu˜ goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocitˆ al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di etˆ, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dallĠarticolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivitˆ di lavoro in Italia.

 

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalitˆ di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario pu˜ inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

 

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

 

 

 

 

D. LGS. 267/2000

(TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLĠORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI)

TESTO MODIFICATO DALLA L. 125/2008

 

 

Art. 54

 

Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale

 

 

 

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:

 

a. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

(...)

b. alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

a) allĠemanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria (...);

d. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e lĠordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

 

 2. Il sindaco, nellĠesercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nellĠambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dellĠinterno-Autoritˆ nazionale di pubblica sicurezza.

 

 3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altres“, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princ“pi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumitˆ dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini pu˜ richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

 4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princ“pi generali dellĠordinamento, provvedimenti, anche contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano lĠincolumitˆ pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

 

4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno  disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumitˆ pubblica e alla sicurezza urbana.

 

 5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sullĠordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice unĠapposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dellĠambito territoriale interessato dallĠintervento.

 

5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autoritˆ, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessitˆ dell'utenza, il sindaco pu˜ modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchŽ, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

 6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con lĠinquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessitˆ dellĠutenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco pu˜ modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchŽ, dĠintesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2  rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco pu˜ provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

 7. Se lĠordinanza adottata ai sensi del comma 4  rivolta a persone determinate e queste non ottemperano allĠordine impartito, il sindaco pu˜ provvedere dĠufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dellĠazione penale per i reati in cui siano incorsi.

5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

 8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto pu˜ disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonchŽ per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

 9. NellĠambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto pu˜ disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonchŽ per lĠacquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonchŽ dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, pu˜ delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco pu˜ conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

 10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonchŽ dallĠarticolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, pu˜ delegare lĠesercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco pu˜ conferire la delega a un consigliere comunale per lĠesercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto pu˜ nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

 11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nellĠesercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto pu˜ intervenire con proprio provvedimento.

10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.

 12. Il Ministro dellĠinterno pu˜ adottare atti di indirizzo per lĠesercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

 

 

 

LEGGE 68/1993

 

TESTO MODIFICATO DALLA L. 125/2008

 

 

Art. 16-quater

 

Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale

 

 

 

1. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile e pu˜ accedere, in deroga all'art. 9 della legge 1ĵ aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati operante presso il Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della predetta legge n. 121.

1. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile e pu˜ accedere, in deroga all'art. 9 della legge 1ĵ aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identitˆ rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza pu˜ altres“ accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

 

1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza pu˜ essere, altres“, abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti autonomamente

2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, sono effettuati con le modalitˆ stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei trasporti e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Automobile club d'Italia (ACI).

 

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'art. 11, primo comma, della legge 1ĵ aprile 1981, n. 121, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.

 

 

 

 

Art. 8

Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno

 

...

1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per l'accesso allo schedario dei documenti d'identitˆ rubati o smarriti, nonchŽ alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma 1, sono effettuati con le modalitˆ stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI.

 

 

 

Art. 9

 Centri di identificazione ed espulsione

 

 1. Le parole: Çcentro di permanenza temporaneaÈ ovvero: Çcentro di permanenza temporanea ed assistenzaÈ sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: Çcentro di identificazione ed espulsioneÈ quale nuova denominazione delle medesime strutture.

 

 

 

DDL SICUREZZA

 

 

LEGGE 91/1992

TESTO MODIFICATO DAL DDL SICUREZZA

 

 

Art. 5.

Art. 5.

1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi  stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.

1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo' acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio, se residente allĠestero, qualora, al momento dellĠadozione del decreto di cui allĠarticolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili e non sussista la separazione legale.

 

2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metˆ in presenza di figli nati dai coniugi.

 

 

 

 

CODICE PENALE

TESTO MODIFICATO DAL DDL SICUREZZA

 

 

 

Art. 600-octies

 

(Impiego di minori nellĠaccattonaggio)

 

 

 

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorita' o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, e' punito con la reclusione fino a tre anni.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 602-bis

 

(Pene accessorie)

 

 

 

La condanna per i reati di cui agli articoli 600[1], 601[2] e 602[3] comporta, qualora i fatti di cui al primo comma dei citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

 

1) la decadenza dallĠesercizio della potesta' del genitore;

 

2) lĠinterdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente allĠamministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura.

 

 

 

 

 

 

Art. 671

(...)

Impiego di minori nellĠaccattonaggio

 

 

 

Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autoritˆ o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare,  punito con lĠarresto da tre mesi a un anno. Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dallĠesercizio della potestˆ dei genitori o dallĠufficio di tutore.

 

 

 

 

LEGGE 1228/1954

TESTO MODIFICATO DAL DDL SICUREZZA

 

 

Art. 1

 

 

 

1. In ogni Comune deve essere tenuta lĠanagrafe della popolazione residente.

 

 

1-bis. LĠiscrizione anagrafica  subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dellĠimmobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

2. NellĠanagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonchŽ le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformitˆ del regolamento per lĠesecuzione della presente legge.

 

3. Gli atti anagrafici sono atti pubblici.

 

4. é istituito, presso il Ministero dellĠinterno, lĠIndice nazionale delle anagrafi (INA), per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici.

 

5. Con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica sentiti lĠAutoritˆ per lĠinformatica nella pubblica amministrazione (AIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e lĠIstituto nazionale di statistica (ISTAT)  adottato il regolamento per la gestione dellĠINA.

 

 

 

 

 

LEGGE 155/2005

TESTO MODIFICATO DAL DDL SICUREZZA

 

 

Art. 7.

 

Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet

 

 

 

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non e' richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

 

2. Per coloro che giˆ esercitano le attivitˆ di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo I e del Capo II del Titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilitˆ dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1Ħ agosto 2003, n. 259, nonche' le attribuzioni degli enti locali in materia.

 

4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione tecnologica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attivitˆ di cui al comma 1, e' tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122, e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identitˆ dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.

 

5. Fatte salve le modalitˆ di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 4 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.

 

 

5-bis. Chiunque  autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad acquisire la copia del documento dĠidentitˆ di colui che chiede la prestazione. Se questi  straniero, deve essere acquisita pure la copia del suo titolo di soggiorno; qualora la copia di tale documento di soggiorno non sia disponibile, il servizio erogato deve essere segnalato entro dodici ore allĠautoritˆ locale di pubblica sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento identificativo del richiedente. Le copie dei suddetti documenti, comunque, devono essere registrati, conservati e resi disponibili a ogni richiesta dellĠautoritˆ di pubblica sicurezza. LĠinosservanza di tale disposizione  sanzionata con la revoca dellĠautorizzazione.

 

 

 

D. LGS. 286/1998

TESTO MODIFICATO DAL DDL SICUREZZA

 

 

Art. 5

 

(Permesso di soggiorno)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)

 

 

 

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, rilasciati e in corso di validitˆ a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autoritˆ di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

 

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalitˆ previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed  rilasciato per le attivitˆ previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento  di attuazione pu˜ prevedere speciali modalitˆ di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per lĠesercizio delle funzioni di ministro di culto nonchŽ  ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

 

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno  sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

 

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro  quella prevista dal visto dĠingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu˜ comunque essere:

 

a)         superiore a tre mesi, per visite, affari  e turismo;

 

b)         (É);

 

c)         superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata;  il permesso  tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

 

d)         (É);

 

e)         superiore alle  necessitˆ specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

 

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro  rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui allĠarticolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro  quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non pu˜ superare:

 

a) in relazione ad uno o pi contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

 

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno.

 

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di  due anni.

 

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale pu˜ essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualitˆ, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nellĠultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso  rilasciato ogni anno. Il permesso  revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.

 

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non pu˜ avere validitˆ superiore ad un periodo di due anni.

 

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dellĠarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dellĠarticolo 26, ne daĠ comunicazione anche in via telematica al Ministero dellĠinterno e allĠINPS nonche' all'INAILper lĠinserimento nellĠarchivio previsto dal comma 9 dellĠarticolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione  data al Ministero dellĠinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui allĠarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

 

3 sexies Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dellĠarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non pu˜ essere superiore a  due anni

 

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno  richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed  sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno  rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

 

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno  sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

 

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno  stato rilasciato, esso  revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolaritˆ amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

 

5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.

5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres“ adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

 

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autoritˆ di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalitˆ e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi  rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato pu˜ essere disposta l'espulsione amministrativa.

 

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro per lĠinnovazione e le tecnologie in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, riguardante lĠadozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformitˆ ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identitˆ e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

8-bis. Chiunque contraffˆ o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffˆ o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno,  punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsitˆ concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione  da tre a dieci anni. La pena  aumentata se il fatto  commesso da un pubblico ufficiale.

 

9. Il permesso di soggiorno  rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui  stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12-bis

 

(Ingresso illegale nel territorio dello Stato).

 

 

 

1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico  punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

 

2. Per il reato previsto al comma 1  obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto e si procede con il rito direttissimo.

 

3. Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, ordina lĠespulsione dello straniero.

 

 

 

 

 

 

Art. 14

 

(Esecuzione dellĠespulsione)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)

 

 

 

1. Quando non  possibile eseguire con immediatezza lĠespulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perchŽ occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identitˆ o nazionalitˆ, ovvero allĠacquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilitˆ di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con i Ministri per la solidarietˆ sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

2. Lo straniero  trattenuto nel centro con modalitˆ tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignitˆ. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6,  assicurata in ogni caso la libertˆ di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

 

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, , senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dallĠadozione del provvedimento.

 

4. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato  anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dellĠarticolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e sentito lĠinteressato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida pu˜ essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonchŽ in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

 

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora lĠaccertamento dellĠidentitˆ e della nazionalitˆ, ovvero lĠacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltˆ, il giudice, su richiesta del questore, pu˜ prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue lĠespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi sessanta giorni. Qualora lĠaccertamento dellĠidentita' e della nazionalita', ovvero lĠacquisizione di documenti per il viaggio presenti (...) difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori sessanta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue lĠespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione, il questore puo' chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di sessanta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non puo', in ogni caso, essere superiore a diciotto mesi.

5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito lĠespulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine  dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.

 

5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dellĠordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis  punito con la reclusione da uno a quattro anni se lĠespulsione  stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dellĠarresto da sei mesi ad un anno se lĠespulsione  stata disposta percheĠ il permesso di soggiorno eĠ scaduto da pi di sessanta giorni e non ne  stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede allĠadozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

 

5 quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato  punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se lĠipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena  la reclusione da uno a quattro anni.

5 quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato  punito con la reclusione da due a sei anni. Se lĠipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena  la reclusione da uno a quattro anni.

5 quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare lĠesecuzione dellĠespulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater  obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto.

 

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5  proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lĠesecuzione della misura.

 

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,  adotta efficaci misure di vigilanza affinchŽ lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

 

8. Ai fini dellĠaccompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attivitˆ di assistenza per stranieri.

 

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonchŽ per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilitˆ sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dellĠinterno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

 

 

 

 

 

D. LGS. RICONGIUNGIMENTO

 

D. LGS. 286/1998

TESTO MODIFICATO DAL DDL SICUREZZA

 

 

Art.29

 

      (Ricongiungimento familiare)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)

 

                       

 

1. Lo straniero pu˜ chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

 

a)         coniuge;          

a)         coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore a diciotto anni; 

 

b)         figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

 

 

c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute;

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invaliditaĠ totale            .

d)         genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.

d)         genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.

 

1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d) non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorita' riconosciuta, o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di etˆ inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dellĠistanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

 

3. Salvo quanto previsto dallĠarticolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilitˆ:            

 

a)         di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneitˆ igienico-sanitaria accertati dallĠAzienda unitˆ sanitaria locale competente per territorio. Nel caso di un figlio di etˆ inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori,  sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerˆ;

 

b)         di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dellĠimporto annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o pi familiari. Per il ricongiungimento di due o pi figli di etˆ inferiore agli anni quattordici  richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non superiore al doppio dellĠimporto annuo dellĠassegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore allĠimporto annuo dellĠassegno sociale aumentato della metˆ dellĠimporto dellĠassegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o pi figli di etˆ inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o pi familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria  richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dellĠimporto annuo dellĠassegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;

 

b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dellĠascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo  da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali  possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilitˆ di alloggio e di reddito di cui al comma 3.      

 

5. Salvo quanto disposto dallĠarticolo 4, comma 6,  consentito lĠingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dallĠingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilitˆ di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

 

6. Al familiare autorizzato allĠingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dellĠarticolo 31, comma 3,  rilasciato, in deroga a quanto previsto dallĠarticolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per il minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attivitˆ lavorativa ma non pu˜ essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

 

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3,  presentata allo sportello unico per lĠimmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. LĠufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi allĠingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui allĠarticolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata lĠesistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta  subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolare italiana, della documantazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore etˆ o lo stato di salute.

 

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, lĠinteressato pu˜ ottenere  il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per lĠimmigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.         

8. Trascorsi centottanta giorni dalla richiesta del nulla osta, lĠinteressato pu˜ ottenere  il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per lĠimmigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.         

9. La richiesta di ricongiungimento familiare  respinta se  accertato che il matrimonio o lĠadozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire allĠinteressato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

 

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

 

a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non  ancora stata oggetto di una decisione definitiva;

 

b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprie 2003, n.85 ovvero delle misure di cui allĠarticolo 20;

 

c) nelle ipotesi di cui allĠarticolo 5, comma 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

D. LGS. ASILO

 

D. LGS. 25/2008

TESTO MODIFICATO DAL D. LGS. ASILO (nel testo raccomandato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera)

 

 

Art. 4.

 

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

 

 

 

1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la denominazione di: ÇCommissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionaleÈ, di seguito: ÇCommissioni territorialiÈ, e si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

 

2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di dieci. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.

 

3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente sono nominati uno o piu' componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della Commissione, e' corrisposto un gettone di presenza. L'ammontare del gettone di presenza e' determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del (...) Ministro dell'interno, e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne da' tempestiva comunicazione alla Conferenza unificata Stato-citta' ed autonomie locali. Per ciascun componente sono nominati uno o piu' componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della Commissione, e' corrisposto un gettone di presenza. L'ammontare del gettone di presenza e' determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

 

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la competenza delle Commissioni territoriali e' determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 la competenza e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui e' collocato il centro.

 

6. Le attivita' di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

 

 

 

 

 

Art. 7.

 

Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda

 

 

 

1. Il richiedente e' autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'articolo 32.

1. Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'articolo 32.

2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che debbano essere:

 

a) estradati verso un altro Stato in virtu' degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;

 

b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;

 

c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale.

 

 

 

 

 

Art. 11.

 

Obblighi del richiedente asilo

 

 

 

1. Il richiedente ha l'obbligo di cooperare con le autorita' preposte alle singole fasi della procedura, al fine di fornire tutti i documenti e le informazioni di cui puo' disporre, utili ad agevolare l'esame della domanda.

1. Il richiedente ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresi' l'obbligo di consegnare i documenti pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.

2. Il richiedente e' tenuto ad informare l'autorita' competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio.

 

3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2, eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente.

 

4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente e' tenuto ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza.

 

 

 

 

 

Art. 20.

 

Casi di accoglienza

 

 

 

1. Il richiedente non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

 

2. Il richiedente e' ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi:

 

a) quando e' necessario verificare o determinare la sua nazionalita' o identita', ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identita', ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;

 

b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;

 

c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;

 

d) quando ha presentato la domanda essendo gia' destinatario di un provvedimento di espulsione adottato ai sensi dall'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di un provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche se gia' trattenuto in uno dei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo.

d) (...)

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il richiedente e' ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente e' ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda.

 

4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti alla sua domanda, ne' sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al comma 5, che garantiscono comunque la facolta' di uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente puo' chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, fatta salva la compatibilita' con i tempi della procedura per l'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento e' motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4.

 

5. Con il regolamento di cui all'articolo 38 sono fissate, le caratteristiche e le modalita' di gestione, anche in collaborazione con l'ente locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire al richiedente una ospitalita' che garantisca la dignita' della persona e l'unita' del nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture e' comunque consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

 

 

 

 

 

Art. 21.

 

Casi di trattenimento

 

 

 

1. E' disposto il trattenimento, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente:

 

a) che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;

 

b) che e' stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite;

 

c) che e' destinatario di un provvedimento di espulsione, salvo i casi previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera d).

c) che e' destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

2. Il provvedimento di trattenimento e' adottato dal questore con le modalita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando e' gia' in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui all'articolo 28.

 

3. L'accesso ai centri di permanenza temporanea e assistenza e' comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero dell'interno.

 

 

 

 

 

Art. 32.

 

Decisione

 

 

 

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:

 

a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

 

b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2.

b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2;

 

b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero quando la domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la Commissione non puo' pronunciarsi sulla domanda senza previo esame, svolto in conformita' ai principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro.

 

3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

4. La decisione di cui al comma 1, lettera b), ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dei soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 e ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del medesimo decreto legislativo nei confronti dei soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo.

4. La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis), ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dei soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 e ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del medesimo decreto legislativo nei confronti dei soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo.

 

 

 

 

Art. 35.

 

Impugnazione

 

 

 

1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e' ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento. Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e la Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento; allo stesso e' allegata copia del provvedimento impugnato. Nei soli casi di trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 21, il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', nei quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede il centro.

1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e' ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento. Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e la Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento; allo stesso e' allegata copia del provvedimento impugnato. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21, il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', nei quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede il centro.

2. Avverso la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria, e' ammesso ricorso dinanzi al tribunale competente in relazione alla Commissione territoriale che ha emesso il provvedimento che ha riconosciuto lo status di cui e' stata dichiarata la revoca o la cessazione.

 

3. Tutte le comunicazioni e notificazioni si eseguono presso l'avvocato del ricorrente mediante avviso di deposto in cancelleria.

 

4. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica con le modalita' dei procedimenti in camera di consiglio.

 

5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e comunicati al pubblico ministero e alla Commissione nazionale ovvero alla competente Commissione territoriale.

 

6. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2 sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

 

7. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria ovvero avverso la decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente puo' tuttavia chiedere al tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento quando ricorrano gravi e fondati motivi. In tale caso il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide con ordinanza non impugnabile, anche apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza. Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed e' disposta l'accoglienza nei centri di cui all'articolo 20.

7. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria ovvero avverso la decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, e dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis) non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente puo' tuttavia chiedere al tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento quando ricorrano gravi e fondati motivi. In tale caso il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide con ordinanza non impugnabile, anche apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza. Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed e' disposta l'accoglienza nei centri di cui all'articolo 20.

8. La procedura di cui al comma 7 si applica, in ogni caso, al ricorso presentato dal richiedente di cui agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 21. Il richiedente ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera d), o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 permane nel centro in cui si trova fino alla adozione dell'ordinanza di cui al comma 7.

8. La procedura di cui al comma 7 si applica, in ogni caso, al ricorso presentato dal richiedente di cui all'articolo 20, comma 2, lettere b) e c), e 21. Il richiedente ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere b) e c), o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 permane nel centro in cui si trova fino alla adozione dell'ordinanza di cui al comma 7.

9. All'udienza puo' intervenire un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata puo' in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria.

 

10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria; la sentenza viene notificata al ricorrente e comunicata al pubblico ministero e alla Commissione interessata.

 

11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente ed il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

 

12. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata; tuttavia la corte d'appello, su istanza del ricorrente, puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi e fondati motivi.

 

13. Nel procedimento dinanzi alla corte d'appello, che si svolge in camera di consiglio, si applicano i commi 5, 9 e 10.

 

14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello puo' essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso viene notificato ai soggetti di cui al comma 6, assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c.

14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello puo' essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso viene notificato ai soggetti di cui al comma 5, assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c.

 

 

 

 

D. LGS. COMUNITARI

 

D. LGS. 30/2007

TESTO MODIFICATO DAL D. LGS. COMUNITARI (nel testo raccomandato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera)

 

 

Art. 7.

 

Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi

 

 

 

1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

 

a) e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

 

b) dispone per se' stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

b) dispone per se' stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, derivanti da attivita' dimostrabili come lecite, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attivita' principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se' stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

 

d) e' familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).

 

 

1-bis. Ai fini dell'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale di cui al comma 1, lettera b), il cittadino dell'Unione che abbia titolo a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi ha facolta' di iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e' esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purche' questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c).

 

3. Il cittadino dell'Unione, gia' lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:

 

a) e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

 

b) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attivita' lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed e' iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa;

 

c) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si e' trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e' iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualita' di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;

 

d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualita' di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attivita' professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

 

 

 

 

 

Art. 9.

 

Formalita' amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari

 

 

 

1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

 

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e' comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e' rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il cittadino dell'Unione che intende soggiornare per un periodo superiore a tre mesi ha l'obbligo, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza, di richiedere l'iscrizione entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso. L'ufficio competente rilascia immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta.

3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:

 

a) l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a);

 

b) la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' la titolarita' di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);

 

c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarita' di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarita' di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, affinche' non divenga un onere a carico dell'assistenza pubblica, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

4. Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di disporre, per se' e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Il cittadino dell'Unione, nei casi in cui l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), puo' dimostrare di disporre, per se' e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

 

a) un documento di identita' o il passaporto in corso di validita', nonche' il visto di ingresso quando richiesto;

 

b) un documento che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;

 

c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

 

6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identita' si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.

6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identita' si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano, compresi i rilievi dattiloscopici nei casi previsti dalla legge.

7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni comunali alla Questura competente per territorio.

 

 

 

 

 

Art. 10.

 

Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea

 

 

 

1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la ÇCarta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'UnioneÈ, redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. I familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 2, privi della cittadinanza di uno Stato membro, che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi hanno l'obbligo, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza di richiedere, entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, alla questura competente per territorio di residenza, la ÇCarta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'UnioneÈ, redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione e' rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.

 

3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e' richiesta la presentazione:

 

a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validita', nonche' del visto di ingresso, qualora richiesto;

 

b) di un documento che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;

 

c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;

 

d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.

 

4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data del rilascio.

 

5. La carta di soggiorno mantiene la propria validita' anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternita', malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validita'.

 

6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.

 

 

 

 

 

Art. 14.

 

Diritto di soggiorno permanente

 

 

 

1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.

 

2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.

 

3. La continuita' del soggiorno non e' pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonche' da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternita', malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

 

4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

 

 

4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, in caso di condanna per i reati di cui all'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, il termine di cinque anni di cui ai commi 1 e 2 e' sospeso dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna e ricomincia a decorrere dopo l'esecuzione della pena.

 

 

 

 

Art. 20.

 

Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno

 

 

 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, puo' essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

 

2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono anche quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali.

 

3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumita' pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perche' la sua ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumita' della persona, o per uno o piu' delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita' straniere.

3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono in ogni caso se la persona da allontanare non abbia provveduto alla richiesta di iscrizione di cui all'articolo 9, comma 2, o alla richiesta della carta di soggiorno di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumita' pubblica o alla moralita' pubblica ed il buon costume, rendendo urgente l'allontanamento perche' la sua ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumita' della persona o contro la moralita' pubblica ed il buon costume, o per uno o piu' reati di cui all'articolo 380, comma 1 e 2, del codice di procedura penale; di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita' straniere.

4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalita' e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, ne' da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti.

 

5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua eta', della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.

 

6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

 

7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

 

8. Le malattie o le infermita' che possono giustificare limitazioni alla liberta' di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', nonche' altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreche' siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento.

 

9. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario.

 

10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile per indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento e' notificato all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione e, salvo quanto previsto al comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, puo' essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non puo' essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.

 

11. Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza e' immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

11. Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza e' immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ove sussistano ostacoli tecnici all'esecuzione dell'allontanamento o difficolta' nell'identificazione, il destinatario del provvedimento di allontanamento e' trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione secondo le procedure di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per un periodo massimo di quindici giorni.

12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11.

 

13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento puo' presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la meta' della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorita' che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.

 

14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, e' punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice puo' sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non e' definitiva.

14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice puo' sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non e' definitiva.

15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura dell'allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo.

15. Si applica la pena detentiva della reclusione da uno a cinque anni in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura dell'allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo.

16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e' sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme del comma 11.

 

17. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento.

 

 

 

 

 

Art. 22.

 

Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento

 

 

 

1. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, e per motivi di ordine pubblico puo' essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

 

2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilita', al tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede l'autorita' che lo ha adottato. La parte puo' stare in giudizio personalmente.

 

3. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale e' rilasciata avanti all'autorita' consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

 

4. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

4. Chi propone il ricorso di cui ai commi 1 e 2 ha facoltˆ di presentare contestualmente istanza di sospensione dell'esecutorietˆ del provvedimento di allontanamento. L'istanza va decisa entro sessanta giorni dal tribunale in composizione monocratica. Decorso inutilmente tale termine, decide il presidente del tribunale nei successivi trenta giorni. Fino alla decisione dell'istanza di cui al presente comma l'efficacia del provvedimento resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento sia stato adottato in base ad una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il provvedimento viene comunque eseguito se decorre il termine di novanta giorni senza la decisione sull'istanza di sospensione.

5. Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli articoli 737, e seguenti, del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed e' stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 4, il giudice decide con priorita' sulla stessa prima della scadenza del termine fissato per l'allontanamento.

5. Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli articoli 737, e seguenti, del codice di procedura civile. (...)

6. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.

 

7. Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.

 

 

 

 

LEGGE 133/2008

 

D. LGS. 286/1998

TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 133/2008

 

 

Art. 1

 

(Ambito di applicazione)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)

 

                                               

 

1. Il presente testo unico, in attuazione dellĠarticolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

 

2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme pi favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n.40.

2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario.

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali pi favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

 

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

 

5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

 

6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione,  emanato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge 6 marzo 1998, n. 40.

 

7. Prima dellĠemanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 Ž trasmesso al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento  emanato anche in mancanza del parere.

 

 

 

 

Articolo 11.

(Piano Casa).

 

...

2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:

a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;

b) giovani coppie a basso reddito;

c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;

d) studenti fuori sede;

e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;

f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;

g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

...

13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

 

 

Articolo 20.

(Disposizioni in materia contributiva).

 

...

10. A decorrere dal 1Ħ gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

...

 

 

Articolo 83

(Efficienza dell'Amministrazione finanziaria)

 

1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso. L'INPS e l'Agenzia delle entrate attivano altresi' uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione.

...

 



[1] Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o servitu').

[2] Art. 601 c.p. (Tratta di persone).

[3] Art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi).