PRATICHE DI
RIAMMISSIONE, RESPINGIMENTI ARBITRARI DA ANCONA VERSO LA GRECIA.
1. Nel mese di settembre, secondo quanto riferisce l’Ansa, una donna irachena ha tentato per due volte in 5 giorni di sbarcare “clandestinamente” nel porto di Ancona provenendo dalla Grecia, con 4 figli tra 6 e 13 anni. In entrambi i casi e' stata intercettata e respinta immediatamente con i figli verso la Grecia, senza alcun provvedimento formale ( che si sarebbe potuto impugnare) ma sulla base di un mero comportamento materiale di allontanamento ( che non lascia traccia documentale) messo in atto dalla polizia di frontiera, che non ha consentito neppure la proposizione di una istanza di protezione internazionale e l’accesso alla procedura Dublino per la determinazione dello stato competente ad esaminare la richiesta di asilo. Ma per lo stato italiano quella donna irakena non ha mai richiesto di presentare una richiesta di asilo, poco importa se non ha mai avuto la possibilità di presentarla, o se mancava un interprete e qualsiasi informazione al riguardo, perché la polizia la ha allontanata immediatamente dal varco della frontiera marittima.
Per la legge Bossi –
Fini anche questa vittima collaterale della “guerra umanitaria” in Irak è
soltanto una “clandestina”, soprattutto se non le viene data la possibilità di
presentare domanda di asilo. Il 15 settembre la donna con i suoi figli era
stata accompagnata in Italia da un turco, poi arrestato per favoreggiamento
dell'immigrazione illegale. Il 20 settembre la stessa donna è stata fermata
dalla polizia all'attracco ad Ancona della nave traghetto Olympic Champion, a
bordo di un'auto condotta da un iracheno di 26 anni anche lui successivamente
arrestato. Non si conosce la sorte di questi procedimenti penali, ma sarebbe
opportuno che i difensori degli imputati facessero rilevare gli abusi commessi
dalle autorità di polizia che con il loro comportamento arbitrario hanno
qualificato come “clandestina” una persona che aveva il diritto di accedere ad
una procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. Almeno di
questa triste vicenda resterebbe qualche memoria. Della donna e dei suoi figli
purtroppo si perderanno ancora una volta le tracce, forse per sempre, o fino al
prossimo tentativo di ingresso in Italia. Quali costi umani comportino queste
prassi di polizia e queste “riammissioni” in Grecia di potenziali richiedenti
asilo, nessuno potrà mai saperlo.
2. E’ noto da tempo il trattamento disumano che
la Grecia riserva ai richiedenti asilo, abusati dalla polizia, costretti alla clandestinità
o espulsi verso i paesi, come l’Irak, dai quali sono fuggiti o transitati, al
punto che il Tribunale amministrativo della regione Puglia, in un caso assai
recente, ha bloccato l’applicazione del regolamento Dublino nei confronti della
Grecia, impedendo la riammissione in quel paese di un immigrato che aveva
presentato domanda di asilo in Italia dopo esservi transitato. In molti casi
migranti irakeni respinti dall’Italia verso la Grecia sono stati
successivamente respinti da questo paese verso l’Irak, malgrado l’Unione
Europea avesse deciso lo scorso anno il blocco delle operazioni di rimpatrio
verso il paese ancora in stato di guerra.
E’ altresì
noto che la Grecia accoglie meno dell’uno per cento delle domande si asilo in
base alla Convenzione di Ginevra, di fatto non applica la Convenzione del 1951
a protezione dei diritti dei rifugiati, e non ha dato piena attuazione alle
direttive comunitarie in materia di asilo e protezione internazionale ( come
invece ha fatto l’Italia, da ultimo con il decreto legislativo n. 25 del 2008).
Di fronte
alle violazioni sempre più gravi dei diritti umani dei migranti in Grecia
alcuni paesi europei hanno sospeso la applicazione del Regolamento Dublino II
n. 343 del 2003, bloccando la pratica dei respingimenti verso quel paese di
quanti potevano presentare domanda di asilo, soprattutto afghani ed
irakeni.
L’UNHCR – nel documento di raccomandazioni del
15 aprile 2008 – ha espresso la propria preoccupazione per le difficoltà
che i richiedenti asilo incontrano in Grecia nell’accesso e nel godimento di
una protezione effettiva, in linea con gli standards
internazionali ed europei e raccomanda espressamente i Governi di non rinviare
in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad
ulteriore avviso. L’UNHCR ha invece raccomandato, ai Governi europei,
“l’applicazione dell’art. 3 (2) del regolamento Dublino, che permette agli
Stati di esaminare una richiesta di asilo anche quando questo esame non sarebbe
di propria competenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento stesso”.
3.
In Italia si è verificata dunque una pratica del tutto arbitraria, quella dei “respingimenti
immediati informali” camuffati come pratiche di riammissione, dai porti
dell’Adriatico, come quello di Ancona, Bari o Venezia, anche a danno di minori
o di soggetti particolarmente vulnerabili, reimbarcati sulle stesse
imbarcazioni commerciali sulle quali avevano raggiunto un porto italiano, senza
alcuna possibilità di accesso alle procedure di protezione internazionale, come
denunciato con ampia documentazione dalle organizzazioni umanitarie che si
occupano dell’accoglienza dei migranti alle frontiere marittime.
Le
considerazioni che hanno indotto il Tribunale amministrativo della regione
Puglia a sospendere nel 2008 un accompagnamento in frontiera verso la Grecia in
base alla Convenzione di Dublino sono ancora più forti nel caso delle pratiche
di “riammissione” come quelle realizzate adesso dal’Italia verso la Grecia,
pratiche informali che neppure rispettano le procedure del regolamento Dublino
II. Queste pratiche di “riammissione”
si sono tradotte in operazioni di accompagnamento forzato, sotto scorta
delle forze di polizia italiane, prassi amministrative, prive di documentazione
e di una effettiva base legale, che non possono trovare alcun fondamento neppure
in accordi bilaterali, se risultano lesivi di diritti fondamentali riconosciuti
dalle Convenzioni internazionali e dalla Costituzione italiana.
Da
parte del governo italiano la prassi dei respingimenti con accompagnamento
immediato in frontiera è stata giustificata con il richiamo all’Accordo tra il
governo greco e il governo italiano “sulla riammissione delle persone in
situazione irregolare”, sottoscritto a Roma il 30 marzo 1999. Questo Accordo
intergovernativo risulta in contrasto con i successivi regolamenti comunitari
denominati Dublino II, n.343 del 2003, e Codice attraversamento frontiere
Schengen n.562 del 2006, oltre che con il recentissimo decreto legislativo n.25
del 2008 che abolisce qualunque potere discrezionale della polizia di frontiera
nel giudicare irricevibili le istanze di asilo, imponendo una adeguata
informazione e procedure di garanzia, compresa la possibilità di un interprete
indipendente, per tutti i potenziali richiedenti asilo, come vanno qualificati
certamente, in base ai documenti delle più importanti agenzie umanitarie, gli
afghani e gli iracheni. Ma è sufficiente impedire la presentazione di una
domanda di asilo, negare informazioni e traduzione linguistica degli atti, con
la pratica della riammissione immediata stabilita sulla base dell’accordo
Italia Grecia del 1999 ed il gioco è fatto, nessun richiedente asilo, solo
“clandestini” da respingere immediatamente. Nessuna scomoda traccia
documentale, tutto scompare nella clandestinità, anche gli abusi commessi dalle
autorità amministrative.
4. In base al Codice delle frontiere Schengen adottato con Regolamento comunitario n.562 del 2006 inoltre, si impone il rispetto dei diritti fondamentali della persona e si richiede alle autorità di polizia di osservare i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione europea. Lo stesso Regolamento sull’attraversamento delle frontiere interne deve essere attuato nel rispetto degli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento ( non refoulement). E’ utile ricordare al riguardo che i regolamenti comunitari prevalgono sulle norme di diritto interno che risultassero in contrasto e con gli accordi intergovernativi, che comunque dovrebbero essere approvati dal Parlamento e ratificati da una legge dello stato.
Tra questi obblighi
derivanti dal diritto comunitario rientra appunto quanto previsto dal decreto
legislativo n.25 del 2008 che abroga quegli articoli della legge n.39 del 1990
( legge Martelli) che consentivano alle autorità di polizia di valutare la
“manifesta infondatezza” delle domande di asilo e di procedere immediatamente
all’allontanamento forzato del richiedente asilo. Tutti coloro che giungono in
frontiera e che manifestino anche solo verbalmente la intenzione di chiedere
protezione internazionale non possono essere respinti o “riammessi” in altri
paesi comunitari , ed hanno diritto di formalizzare le proprie domande e di
accedere alle relative procedure. Quanto previsto dal decreto legislativo 25
del 2008 vale anche per la Polmare di Ancona, almeno fino a quando il governo
Berlusconi non riuscirà a stravolgere anche questa normativa..
5. Probabilmente
a fronte di una giurisprudenza amministrativa che poteva limitare l’applicazione
del Regolamento Dublino II nei confronti della Grecia, anche alla luce
dell’adempimento degli obblighi internazionali di protezione e di quanto
dettato dal decreto legislativo n. 25 del 2008, le autorità italiane hanno preferito intensificare la pratica
della “riammissione”, che non è un “respingimento”, comunque provvedimento
amministrativo impugnabile davanti al TAR, non è una “espulsione”, altro
provvedimento che sarebbe impugnabile davanti al giudice ordinario, e non è
neppure un provvedimento di trasferimento in base alla Convenzione di Dublino,
misura altrettanto impugnabile, che comunque obbliga ad una fase procedimentale
nella quale deve essere chiamata a pronunciarsi l’Unità Dublino, circostanza
che in questo caso non si sarebbe verificata. Persino il regolamento Schengen
sull’attraversamento delle frontiere interne, all’art. 13, prevede la necessità
di provvedimenti formali di “respingimento”, “motivati” in modo da indicarne le
ragioni precise e “da notificare”
ai cittadini di paesi extracomunitari che raggiungano irregolarmente una
frontiera interna, ai quali viene riconosciuta la possibilità di ricorso, anche
se poi, dopo la proposizione del ricorso, si negano effetti sospensivi del
respingimento.
Malgrado l’adozione del decreto
legislativo 25 del 2008 sulle procedure per il riconoscimento degli status di
protezione internazionale, che dovrebbe sottrarre alla polizia di frontiera
qualunque potere discrezionale nell’ammissione alle procedure di asilo e di
protezione sussidiaria, succede ancora che lo straniero che attraversi
irregolarmente una frontiera marittima entri in contatto esclusivamente con il
personale di Polizia e possa essere accompagnato in frontiera senza riuscire a
presentare domanda di protezione internazionale.
La presenza, nei servizi di
frontiera di organismi terzi rispetto alla Polizia quali enti ed associazioni
di tutela ( ad esempio il CIR e l’ACNUR) non è sempre garantita e, soprattutto,
l'ente incaricato non è posto nelle condizioni di operare con piena indipendenza
dal momento che il servizio prestato è presente solo nella misura in cui è
“consentito” dalla medesima Autorità di polizia. Ciò vale in particolare per la
fase del primo contatto con lo straniero – quali ad esempio l’area di
transito aeroportuale, il centro di prima accoglienza, spesso un tendone o un
hangar, o la nave all’attracco, luoghi
spesso preclusi all’accesso di enti terzi, con le motivazioni più varie
(motivi di sicurezza, natura extraterritoriale dell’area etc.).
La mancanza di soggetti che
possano effettuare con tempestività un monitoraggio indipendente rende
oltremodo difficile l'emersione di eventuali comportamenti illeciti da parte
delle Autorità di polizia marittima, come si è verificato in questa occasione
nel porto di Ancona, ed in passato a Bari, a Brindisi e a Venezia, e rende
difficile altresì la stessa registrazione documentale delle prassi applicate
dalla Polmare in violazione sostanziale, non solo del Regolamento Dublino
n.343/2003 e del codice delle frontiere Schengen, ma anche del principio di “non
refoulement” sancito dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra e dall’art. 3
della Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell’uomo.
Fulvio
Vassallo Paleologo
Università
di Palermo