Disposizioni
preliminari
Art.
1 - Fonti del diritto della navigazione
1. In materia di
navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente
codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad
essa relativi.
2. Ove manchino
disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di
applicabili per analogia, si applica il diritto civile.
Art.
2 - Mare territoriale
1. Sono soggetti
alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste
fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra
i punti estremi dell' apertura del golfo, del seno o della baia non
supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore
a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello
Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la
linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro
ventiquattro miglia marine.
2. E' soggetta
altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'
estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed
insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i
punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione su
misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.
3. Sono salve le
diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da
leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali
Art.
3 - Spazio aereo soggetto alla sovranità dello Stato
E' soggetto alla
sovranità dello Stato lo spazio aereo che sovrasta il territorio
della Repubblica ed il relativo mare territoriale.
Art.
4 - Navi e aereomobili italiani in località non soggette alla
sovranità di alcuno
Stato
Le navi italiane in
alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto
alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio
italiano.
Art.
5 - Legge regolatrice degli atti compiuti a bordo di navi e di
aeromobili in navigazione
1. Gli atti ed i
fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile nel corso
della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno
Stato estero sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'
aeromobile in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni sull'
applicazione delle leggi in generale, dovrebbe applicarsi la legge
del luogo dove l' atto è compiuto o il fatto è avvenuto.
2. La disposizione
del comma precedente si applica agli atti ed ai fatti compiuti a
bordo di una nave o di un aeromobile di nazionalità estera nel
corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità
dello Stato italiano, sotto condizione di reciprocità da parte
dello Stato al quale la nave o l' aeromobile appartiene.
Art.
6 - Legge regolatrice dei diritti reali e di garanzia su navi ed
aeromobili
La proprietà, gli
altri diritti reali e i diritti di garanzia sulle navi e sugli
aeromobili, nonché le forme di pubblicità degli atti di
costituzione, trasmissione ed estinzione di tali diritti, sono
regolati dalla legge nazionale della nave o dell' aeromobile
Art.
7 - Legge regolatrice della responsabilità dell' armatore e
dell'esercente
1. La
responsabilità dell' armatore della nave e dell' esercente dell'
aeromobile per atti o fatti dell' equipaggio è regolata dalla legge
nazionale della nave o dell' aeromobile.
La stessa legge
regola i limiti legali del debito complessivo o della
responsabilità dell' armatore o dell' esercente anche per le
obbligazioni da loro personalmente assunte.
Art.
8 - Legge regolatrice dei poteri e dei doveri del comandante
I poteri, i doveri
e le attribuzioni del comandante della nave o dell' aeromobile sono
regolati dalla legge nazionale della nave o dell' aeromobile.
Art.
9 - Legge regolatrice del contratto di lavoro
I contratti di
lavoro della gente del mare, del personale navigante della
navigazione interna e del personale di volo sono regolati dalla
legge nazionale della nave o dell' aeromobile, salva, se la nave o
l' aeromobile è di nazionalità straniera, la diversa volontà
delle parti.
Art.
10 - Legge regolatrice dei contratti di utilizzazione di navi e
aeromobili
I contratti di
locazione, di noleggio, di trasporto sono regolati dalla legge
nazionale della nave o dell' aeromobile, salva la diversa volontà
delle parti.
Art.
11 - Legge regolatrice della contribuzione alle avarie comuni
La contribuzione
alle avarie comuni è regolata dalla legge nazionale della nave
dell' aeromobile.
Art.
12 - Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da urto di navi
o di aeromobili
Le
obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili in alto mare
o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno
Stato sono regolate dalla legge nazionale delle navi o degli
aeromobili, se è comune; altrimenti dalla legge italiana.
Art.
13 - Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza,
salvataggio e ricupero
1. Le
obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero
compiuti in alto mare sono regolate dalla legge nazionale della nave
o dell' aeromobile che ha prestato il soccorso o compiuto il
ricupero.
2. La
stessa legge regola la ripartizione del compenso per assistenza,
salvataggio e ricupero fra l' armatore o l' esercente e l'
equipaggio.
Art.
14 - Competenza giurisdizionale
Oltre
che nei casi previsti dall' articolo 4 del codice di procedura
civile, le domande riguardanti urto di navi o di aeromobili ovvero
assistenza, salvataggio o ricupero in alto mare o in altro luogo o
spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato possono proporsi
avanti i giudici della Repubblica, se la nave o l' aeromobile che ha
cagionato l' urto o che è stato assistito o salvato, ovvero le
persone salvate o le cose salvate o ricuperate si trovano nella
Repubblica.
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