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Enti locali

07.08.2009

Le novità introdotte in tema di anagrafe e stato civile



Con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell’Interno ha fornito alcune indicazioni operative in materia di anagrafe e di stato civile sulle novità introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 ‘Disposizioni in materia di sicurezza Pubblica’.

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia deve presentare, oltre a una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio, anche un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

Le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita - dello stato civile) non richiedono l’esibizione di documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto.

Il comune può controllare le condizioni igienico-sanitarie degli immobili, in occasione delle richieste d'iscrizione e di variazione anagrafica, esercitando le proprie competenze in materia sanitaria.

Ridotto il termine per l’avvio del procedimento di cancellazione anagrafica dello straniero, da un anno a sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.

Istituito un apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora presso il ministero dell'Interno. In mancanza del domicilio la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio, in mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita.





   
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Ministero dell'Interno