MINISTERO DELL'INTERNO


DECRETO 8 agosto 2009

Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di

osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco

prefettizio e modalita' di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai

commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

(09A09801)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Vista la legge 1¡ aprile 1981, n. 121;

Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, di

attuazione dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 92 del 2008, con

il quale e' stato definito, tra l'altro, l'ambito della sicurezza

urbana e sono stati individuati i correlati poteri di prevenzione e

contrasto rimessi a tal fine ai sindaci;

Visto l'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 128 del 24 luglio 2009, recante ÇDisposizioni

in materia di sicurezza pubblicaÈ, e, in particolare, i commi da 40 a

44, che prevedono il possibile coinvolgimento di associazioni tra

cittadini per la segnalazione agli organi competenti di eventi che

possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di

disagio sociale;

Rilevato che il predetto art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94,

al comma 43, rimette ad un decreto del Ministro dell'interno, da

adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge,

la determinazione degli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai

commi da 40 a 44 dello stesso articolo, nonche' dei requisiti per

l'iscrizione nell'apposito elenco istituito presso la

Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e la disciplina delle

modalita' di tenuta dell'elenco medesimo;

Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, di cui al

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

Decreta:

 

 

Art. 1.

 

Requisiti per l'iscrizione e tenuta dell'elenco

delle associazioni di osservatori volontari

 

1. In ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e'

istituito l'elenco provinciale delle associazioni di cittadini di cui

all'art. 3, comma 41 della legge 15 luglio 2009, n. 94, per la

segnalazione alle polizie locali, ovvero alle Forze di polizia dello

Stato, di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana

ovvero situazioni di disagio sociale.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al precedente comma,

le associazioni ivi richiamate, oltre a quanto previsto dai commi 40,

41 e 42 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dalla

vigente normativa sul diritto di associazione, devono avere tra gli

scopi sociali, risultanti dall'atto costitutivo e/o dallo statuto,

quello di prestare attivita' di volontariato con finalita' di

solidarieta' sociale nell'ambito della sicurezza urbana, come

individuata dal decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008,

richiamato in premessa, ovvero del disagio sociale, o comunque

riconducibili alle stesse. Inoltre, ai fini della predetta iscrizione

le stesse associazioni devono:

a) svolgere la propria attivita' gratuitamente e senza fini di

lucro, anche indiretto;

b) non essere espressione di partiti o movimenti politici, ne' di

organizzazioni sindacali ne' essere ad alcun titolo riconducibili a

questi;

c) non essere ad alcun titolo collegate a tifoserie organizzate;

d) non essere riconducibili a movimenti, associazioni o gruppi

organizzati, di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,

convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

e) non essere comunque destinatarie anche indirettamente, di

risorse economiche, ovvero di altri finanziamenti a qualsiasi titolo

provenienti da soggetti di cui alle lettere b), c) e d);

f) individuare gli associati destinati a svolgere attivita' di

segnalazione di cui al comma 1, quali osservatori volontari, ed

attestare che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti

dall'art. 5.

3. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale

rappresentante, corredata da copia autentica dello statuto e/o

dell'atto costitutivo, della completa indicazione degli associati, di

coloro che fanno parte degli organi rappresentativi, nonche' della

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.

5 e di quella integrativa eventualmente richiesta, e' indirizzata al

Prefetto della provincia dove l'associazione intende operare ed ha

una sede.

4. L'iscrizione e' effettuata dal Prefetto, sentito il Comitato

provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, previa verifica dei

requisiti di cui al comma 2 nonche' del possesso da parte degli

associati e degli appartenenti agli organi rappresentativi dei

requisiti di cui all'art. 5, comma 1, ad eccezione di quelli di cui

alla lettera b). Resta fermo quanto previsto per gli osservatori

volontari.

 

Art. 2.

 

Compiti e modalita' di svolgimento delle attivita'

delle associazioni di osservatori volontari

 

1. Le associazioni di cui all'art. 1, comma 1, attraverso i propri

associati individuati per lo svolgimento delle attivita' di

segnalazione di cui al medesimo comma, di seguito indicati come

Çosservatori volontariÈ, svolgono attivita' di mera osservazione in

specifiche aree del territorio comunale. I predetti volontari, in

presenza dei presupposti di cui all'art. 4, comma 1, ultimo periodo,

segnalano alla polizia locale e alle Forze di polizia dello Stato

eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana, ovvero

situazioni di disagio sociale.

2. L'attivita' di osservazione puo' essere svolta esclusivamente in

nuclei composti da un numero di persone non superiore a tre, di cui

almeno una di eta' pari o superiore a 25 anni, senza l'ausilio di

mezzi motorizzati e di animali. Durante lo svolgimento della predetta

attivita' gli osservatori volontari devono essere in possesso di un

valido documento di riconoscimento e, anche se titolari di porto

d'armi, non devono portare al seguito armi o altri oggetti atti ad

offendere.

3. Gli osservatori volontari, durante lo svolgimento delle

attivita' previste al comma 1, indossano una casacca, con le

caratteristiche di cui all'allegato A del presente decreto, di colore

giallo fluorescente, contenente la scritta Çosservatori volontariÈ,

il logo dell'associazione, il nome del comune ed un numero

progressivo associato al nominativo dell'operatore. E' fatto divieto

di utilizzare uniformi, emblemi, simboli, altri segni distintivi o

denominazioni riconducibili, anche indirettamente, ai corpi di

polizia, anche locali, alle forze armate, ai corpi forestali

regionali, agli organi della protezione civile o ad altri corpi dello

Stato, ovvero che contengano riferimenti a partiti o movimenti

politici e sindacali, nonche' sponsorizzazioni private.

4. L'attivita' di segnalazione e' effettuata dai soggetti di cui al

comma 1 utilizzando esclusivamente apparecchi di telefonia mobile,

ovvero, se in possesso dell'apposita abilitazione, apparati

radio-ricetrasmittenti omologati, i cui elementi identificativi o di

riferimento devono essere comunicati al responsabile del servizio di

polizia municipale territorialmente competente.

5. Le modalita' operative per l'impiego degli osservatori

volontari, contenute nel presente decreto, devono essere coordinate

con i servizi della polizia municipale del comune interessato in modo

che sia garantita un'idonea ricezione delle segnalazioni.

 

Art. 3.

 

Ordinanze dei sindaci

 

1. Il sindaco che intenda avvalersi, ai sensi dell'art. 3, comma 40

della legge 15 luglio 2009, n. 94, della collaborazione di

associazioni di cui all'art. 1 emana apposita ordinanza con la quale

formalizza la propria volonta' di ricorrere alle associazioni di

osservatori volontari, identificando gli ambiti per i quali intenda

utilizzarle, con le modalita' di cui all'art. 2.

 

Art. 4.

 

Convenzioni

 

1. Per le finalita' di cui all'art. 3, comma 40, della legge 15

luglio 2009, n. 94, i sindaci stipulano convenzioni con le

associazioni iscritte nell'elenco volte ad individuare l'ambito

territoriale e temporale in cui l'associazione e' destinata a

svolgere l'attivita' di cui all'art. 2, comma 1, del presente

decreto, nonche' a disciplinare il piano d'impiego, la formazione

degli associati con compiti di osservatore volontario ed adeguate

forme di controllo per la verifica del rispetto delle disposizioni

contenute nelle convenzioni e di quelle di cui al presente decreto.

Il piano d'impiego deve contenere anche i presupposti oggettivi per

effettuare le segnalazioni alla polizia locale e alle Forze di

polizia dello Stato.

2. Il contenuto delle convenzioni viene concordato con il Prefetto

competente per territorio, sentito il Comitato provinciale per

l'ordine e la sicurezza pubblica.

 

Art. 5.

 

Requisiti degli osservatori volontari e condizioni per l'impiego

 

1. Gli osservatori volontari devono essere in possesso dei seguenti

requisiti attestati secondo la vigente normativa:

a) eta' non inferiore a 18 anni;

b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza

di uso di stupefacenti, capacita' di espressione visiva, di udito e

di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi,

attestate da certificazione medica delle autorita' sanitarie

pubbliche;

c) non essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza

non definitiva, per delitti non colposi;

d) non essere sottoposti ne' essere stati sottoposti a misure di

prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6

della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti,

associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile

1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

2. Gli osservatori volontari devono essere in possesso di idonea

copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 11

agosto 1991, n. 266.

3. In caso di perdita da parte di un Çosservatore volontarioÈ di

uno o piu' requisiti previsti dal presente articolo, ovvero qualora

lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto

previsto dall'art. 3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94 e

dal presente decreto, il Prefetto dispone con effetto immediato il

divieto di impiego nelle attivita' previste dall'art. 2 ed assegna

all'associazione il termine di un mese per la cessazione dal rapporto

associativo dell'interessato. Analogo effetto si produce qualora

l'osservatore volontario effettui il servizio in stato di ebbrezza.

4. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, gli

osservatori volontari iscritti nell'elenco provinciale, debbono aver

superato il corso di formazione di cui al successivo art. 8.

 

Art. 6.

 

Revoca dell'iscrizione

 

1. L'iscrizione dell'associazione e' revocata dal Prefetto quando:

a) venga meno anche uno dei requisiti previsti dall'art. 1, commi

2 e 4;

b) l'associazione violi il divieto disposto dal Prefetto ai sensi

dell'art. 5, comma 3;

c) l'associazione non ottemperi nel termine previsto dall'art. 5,

comma 3, a far cessare l'interessato dal rapporto associativo;

d) il Prefetto abbia adottato nel corso di un anno, nei confronti

della medesima associazione, piu' di un provvedimento di divieto di

impiego in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettere

c), d), ed e);

e) l'associazione violi il divieto di cui all'art. 7, comma 1;

f) l'associazione ponga in essere comportamenti in contrasto con

quanto previsto dall'art. 3, commi 40 e 42, della legge 15 luglio

2009, n. 94, e dal presente decreto.

2. Il Prefetto comunica al sindaco la revoca dell'iscrizione

dell'associazione nell'elenco provinciale.

 

Art. 7.

 

Revisione annuale dell'elenco e ammissione di nuovi associati

 

1. Il Prefetto, competente per territorio, provvede annualmente

alla revisione dell'elenco di cui all'art. 1, al fine di verificare

il permanere dei requisiti delle associazioni e degli appartenenti

alle stesse. A tal fine il legale rappresentante dell'associazione,

almeno un mese prima della revisione annuale, deposita, in Prefettura

- Ufficio territoriale del Governo, la documentazione comprovante

l'attualita' dei requisiti. Il mancato deposito della documentazione

suddetta nel termine sopra indicato comporta automaticamente la

sospensione degli effetti dell'iscrizione nell'elenco provinciale e

il divieto di svolgimento dei compiti di cui al presente decreto.

2. L'esito della revisione di cui al comma 1 e' comunicata al

sindaco ed ai responsabili delle Forze di polizia dello Stato della

provincia.

3. L'ammissione di nuovi associati deve essere tempestivamente

segnalata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo per la

verifica dei requisiti di cui al presente decreto. Fino alla

comunicazione dell'esito degli accertamenti, gli interessati non

possono svolgere le attivita' di cui all'art. 2.

 

Art. 8.

 

Formazione

 

1. Le regioni e gli enti locali interessati possono organizzare

corsi di formazione e aggiornamento per gli osservatori volontari,

appartenenti alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art.

1, concernenti l'attivita' di segnalazione.

2. Per le associazioni di cui al successivo art. 9 i corsi dovranno

essere svolti in tempo utile per proseguire nell'impiego degli

osservatori.

3. Al termine del corso di formazione il legale rappresentante

dell'associazione trasmette al Prefetto l'attestato di superamento

del corso di cui al comma 1, necessario per l'impiego degli

osservatori volontari nelle attivita' di segnalazione.

 

Art. 9.

 

Norme transitorie

 

1. Le associazioni gia' costituite, che alla data del presente

decreto svolgono attivita' di volontariato con finalita' di

solidarieta' sociale comunque riconducibili a quanto previsto

dall'art. 3, comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dal

presente decreto, possono essere iscritte nell'elenco provinciale

delle associazioni di osservatori volontari, con le medesime

modalita' di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto, fermo

restando il possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso art.

1. Dette associazioni possono continuare a espletare la propria

attivita' anche nell'ambito e nei limiti dell'art. 2 prima

dell'iscrizione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi

dalla data del presente decreto.

2. Per lo stesso periodo di 6 mesi, i comuni possono continuare ad

avvalersi dei rapporti in atto, per lo svolgimento, da parte di

cittadini, di attivita' comunque riconducibili all'art. 3, comma 40

della legge 15 luglio 2009, n. 94.

 

Roma, 8 agosto 2009

 

Il Ministro : Maroni

 

Allegato

 

----> Vedere allegato alle pagg. 7-8 <----

 


08.08.2009