Cari
amici,
sabato
scorso e' entrata in vigore la L. 94/2009 (Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica).
Il
Ministero dell'interno e' intervenuto, in questi giorni con diverse circolari e
con un decreto che disciplina gli ambiti operativi delle associazioni di
osservatori
volontari (le cosiddette ronde) e la loro iscrizione in apposito elenco presso
la prefettura. Potrete trovare circolari e decreto alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto
del mio sito.
Da una
lettura molto frettolosa delle circolari ricavo un elemento di grande
importanza: non sara' richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno ai fini
della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio. La cosa e'
estremamente positiva, e mette al riparo, limitatamente a questo profilo, la
legge appena entrata in vigore dall'accusa di illegittimita' costituzionale;
Il
quadro che emerge dalla lettura del decreto e' assai intrigante, anche se
certamente di minor rilievo.
Ricordo
che, in base all'art. 3, co. 40-44 L. 94/2009, il sindaco puo' avvalersi di
tali associazioni per la segnalazione agli organi competenti di eventi che
possano arrecare danno alla sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale.
Le
associazioni di osservatori non possono essere emanazione di partiti o
movimenti politici, ne' di organizzazioni sindacali (art. 1, co. 2, lettera b
del decreto in questione) o tifoserie (art. 1, co. 2, lettera c). Ne' possono
ricevere da tali soggetti risorse economiche (art. 1, co. 2, lettera e).
Gli osservatori
operano in nuclei formati da non piu' di tre elementi, non troppo giovani
(almeno diciotto anni; art. 5, co. 1, lettera b) ne', verosimilmente, troppo
vecchi (richiesta buona salute fisica e mentale; art. 5, co. 1, lettera b).
Indossano casacconi giallo-fluorescente (art. 2, co. 3), con la scritta
"osservatore volontario" (che li distingue da tutti coloro che
casacconi simili indossano per semplice buon gusto).
Per
evitare che gli osservatori, equivocando, si segnalino a vicenda alle forze
dell'ordine quali fomiti di insicurezza urbana, il decreto, dopo averli vestiti
da fari antinebbia, esclude dal ruolo i daltonici (art. 5, co. 1, lettera b).
Sempre
per evitare che l'attivita' di segnalazione si sviluppi solo in chiave
endoassociativa, sono esclusi coloro che fanno uso di stupefacenti, delinquenti
incalliti e quanti presentino o abbiano presentato in passato sintomi di
malattia mentale (art. 5, co. 1, lettere c e d).
Gli
ossevatori non potranno usare cani ne' altri animali (art. 2, co. 2). Per compensare
la limitazione che ne deriva, si richiede loro di avere integre capacita'
olfattive e uditive (art. 5, co. 1, lettera b).
Quanto
alla capacita' visiva, invece, non e' richiesta. Si esige pero' una adeguata
capacita' di espressione visiva (art.
5, co. 1, lettera b), indispensabile - suppongo - per un coordinamento tra
osservatori fatto piu' di maschi ammiccamenti che di faticose locuzioni.
Quando
sia necessario effettuare una segnalazione (ad esempio, in presenza di persona
colta da malore nel piazzale antistante la stazione), gli osservatori devono
fare uso di cellulare o, se autorizzati preventivamente, di radio
rice-trasmittenti (art. 2, co. 4). Sembra escluso che, in mancanza di
quest'ultima dotazione e di campo o credito per il cellulare, gli osservatori
siano legittimati a usare il telefono a gettoni del bar della stazione. In
compenso, il sindaco che voglia impiegare gli osservatori deve curare che,
almeno alle chiamate fatte col cellulare o con la rice-trasmittente, i viglili
urbani rispondano (art. 2, co. 5).
Mi
resta un solo dubbio.
Supponiamo
che un gruppo di tifosi della curva Di Maio dello stadio di Treviso decida, per
ingannare l'attesa del mercoledi' di coppa, di dedicare tutti i martedi' sera
ad una perlustrazione del quartiere. Il gruppo e' formato da ventitre
diciassettenni. Sette di loro hanno perso quasi completamente l'olfatto per via
di un uso di cocaina da villa in Sardegna. Gli stessi, forse per difendersi da
possibili rivendicazioni del pusher di fiducia, non si separano mai dal proprio
pitbull. Tutti indossano la gloriosa maglia biancoceleste trevigiana,
impreziosita da una piccola svastica nera.
E'
evidente che mai, per quanto disposto dal decreto in questione, il sindaco di
Treviso potra' affidare loro, in convenzione, i compiti di segnalazione degli
eventi potenzialmente dannosi per la sicurezza urbana e delle situazioni di
disagio sociale.
E'
altrettanto evidente che nessuno potra' impedire al gruppo di svolgere
l'attivita' di perlustrazione, di per se' lecita. Almeno fino a quando non
venga adottato a carico dei componenti un provvedimento restrittivo per
qualcuna delle altre attivita' da loro intraprese.
Mi
chiedo: quando gli ultras dovessero imbattersi in una minaccia alla sicurezza
urbana o in una situazione di disagio sociale (altre - beninteso - da quelle da
loro stessi rappresentate) e dovessero telefonare, a gettoni, alla polizia
minicipale, i vigili terranno conto della chiamata o eccepiranno la mancata
iscrizione del gruppo nell'albo prefettizio?
Per dirla
garbatamente, non e' che tutta questa storia delle ronde e della loro
regolamentazione sia un'ulteriore solennissima minchiata?
Cordiali
saluti
sergio
briguglio