5 agosto 2009

 

AllĠattenzione del

Presidente del Consiglio dei Ministri

Silvio Berlusconi

 

Ministro dellĠInterno

Roberto Maroni

 

Ministro della Giustizia

Angelino Alfano

 

Ministro del Lavoro, Salute e Politiche sociali

Maurizio Sacconi

 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

Carlo Giovanardi

 

 

Oggetto: Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio naturale da parte di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti

 

LĠart. 6, comma 2 del testo unico delle leggi sull'immigrazione approvato con d. lgs. n. 286/1998, come modificato dallĠart. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, stabilisce che: ÒFatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivitˆ sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti allĠaccesso alle prestazioni sanitarie di cui allĠarticolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui allĠarticolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominatiÓ.

Al fine di evitare errate interpretazioni ed applicazioni della nuova disposizione normativa, soprattutto con riferimento agli atti di stato civile quali la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale (non esplicitamente esclusi dalla disposizione in oggetto, come lo erano, invece, nel testo vigente anteriormente alla modifica apportata dalla legge n. 94/2009), si richiamano le seguenti considerazioni.

Innanzitutto la norma fa riferimento ai Òprovvedimenti di interesse dello stranieroÓ, mentre la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio sono senzĠaltro provvedimenti di interesse non solo dello straniero dichiarante (ovvero del genitore), ma anche del figlio minore, oltre a sottendere una pacifica connotazione di interesse pubblico generale alla registrazione ed identificazione delle persone nate sul territorio dello Stato. Al riguardo, si evidenzia che in generale lĠordinamento dello stato civile disciplinato dal D.P.R. n. 396/2000 agli artt. 30-32 prevede lĠobbligo, in capo a determinati soggetti ed entro termini definiti, di dichiarare la nascita di ogni nuovo nato e che l'ufficiale di stato civile, in caso di omessa dichiarazione,  tenuto a riferirne al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.

Dunque, lĠart. 6, co. 2 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 94/2009, non pu˜ riguardare la dichiarazione di nascita ed il riconoscimento del figlio naturale, in quanto provvedimenti non di esclusivo interesse dello straniero richiedente, ma anche di interesse del figlio minore e dello Stato.

 

Qualora invece si ritenesse applicabile lĠart. 6, comma 2 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 94/2009, anche agli atti di stato civile sopra citati, i genitori privi di permesso di soggiorno non potrebbero effettuare la dichiarazione di nascita del figlio (anche legittimo) nŽ contestualmente riconoscere il figlio naturale nellĠatto di nascita, con effetti irragionevoli e contrari alla normativa nazionale ed internazionale.

Si noti come tale impedimento non potrebbe essere superato in tutti i casi mediante il rilascio alla donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi, nonchŽ – in virt della sentenza n. 376/2000 della Corte costituzionale – al marito con essa convivente (che sono inespellibili ai sensi dellĠart. 19, comma 2 d. lgs. n. 286/1998) di un permesso di soggiorno Òper cure medicheÓ ai sensi dellĠart. 28 del D.P.R. 394/1999, in quanto tale permesso di soggiorno non pu˜ esser rilasciato a) agli stranieri che non siano in possesso di passaporto o documento equipollente, poichŽ lĠart. 9 del D.P.R. 394/1999 richiede lĠesibizione di tale documento ai fini del rilascio del permesso di soggiorno; b) al padre naturale irregolarmente soggiornante, in quanto la sentenza della Corte Costituzionale n. 376/2000 ha esteso il divieto di espulsione (presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno Òper cure medicheÓ) esclusivamente al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, mentre l'ordinanza della stessa Corte n. 192/2006 ha dichiarato legittima l'esclusione da tale beneficio del padre naturale. Si segnala, inoltre, che la maggior parte delle questure non rilascia comunque tale titolo di soggiorno quando il richiedente risulta privo di documentazione attestante la legittima disponibilitˆ di una fissa dimora.

NŽ risulta risolutivo il richiamo allĠart. 30, c. 1 del D.P.R. 396/2000, che stabilisce che la dichiarazione di nascita pu˜ essere resa anche dal medico o dallĠostetrica: tale norma, infatti, non potrebbe essere applicata nei casi in cui la puerpera non sia stata assistita da personale sanitario durante il parto, nŽ vi  alcuna garanzia che tale disposizione venga applicata in generale ai bambini nati da cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno in tutte le strutture sanitarie (attualmente essa viene applicata soprattutto nei casi in cui la madre non intenda riconoscere il figlio). Si consideri, inoltre, che anche ove la dichiarazione di nascita fosse effettuata dal medico o dallĠostetrica, al genitore verrebbe comunque richiesta lĠesibizione del permesso di soggiorno per effettuare contestualmente il riconoscimento del figlio naturale, con la conseguenza che i figli naturali di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti non potrebbero essere riconosciuti dai genitori alla nascita.

 

Occorre ribadire – come da sempre ribadisce in modo fermo e costante la giurisprudenza costituzionale – lĠesigenza che di qualsiasi disposizione normativa si privilegi sempre tra pi interpretazioni possibili soltanto quella conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali e comunitari della Repubblica. Ora,  evidente come lĠinterpretazione dellĠart. 6, comma 2 in base alla quale sussisterebbe lĠobbligo di esibizione del permesso di soggiorno ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale implicherebbe gravissime violazioni della Costituzione e degli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano[1].

In proposito si deve infatti ricordare che la Costituzione prevede che la Repubblica ha il dovere di proteggere la maternitˆ, lĠinfanzia e la giovent, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, comma 2 Cost.) e prevede il diritto-dovere costituzionale dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio (art. 30, comma 1 Cost.). Inoltre la Costituzione prevede il divieto di privare della capacitˆ giuridica e del nome una persona per motivi politici (art. 22 Cost.) ed  noto che la dottrina si riferisce alle privazioni per qualsiasi motivo di interesse politico dello Stato.

Tra gli obblighi internazionali sono senzĠaltro rilevanti quelli derivanti dagli artt. 7 e 8 della Convenzione ONU sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 che riconoscono ad ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalitˆ e dalla regolaritˆ del soggiorno del genitore), il diritto di essere Òregistrato immediatamente al momento della sua nascitaÓ, il diritto Òad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essiÓ, nonchŽ il diritto Òa preservare la propria identitˆ, ivi compresa la sua nazionalitˆ, il suo nome e le sue relazioni famigliariÓ, nonchŽ lĠart. 24, comma 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, che espressamente prevede che ogni bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita ed ha diritto ad avere un nome.

Del resto una simile interpretazione delle norme sugli stranieri favorevole al minore e alla famiglia  espressamente prevista dallo stesso testo unico delle norme in materia di immigrazione: nellĠapplicazione delle norme vigenti in materia si deve applicare lĠart. 28, comma 3 del d.lgs. n. 286/1998 che prevede che in tutti i procedimenti amministrativi finalizzati ad attuare il diritto allĠunitˆ familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di prioritˆ il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dallĠart. 3, comma 1, della medesima citata Convenzione sui diritti del fanciullo.

 

LĠinterpretazione costituzionalmente orientata della norma dellĠart. 6 d. lgs. n. 286/1998  dunque solo quella che esclude la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale dallĠambito di applicazione dellĠart. 6, comma 2, d. lgs. n. 286/1998, in quanto provvedimenti non di esclusivo interesse dello straniero richiedente, bens“ provvedimenti anche di interesse del figlio minore e di interesse pubblico.

Si richiama, in tal senso, l'ordine del giorno Capano n. 9/2180-A/60 accettato dal Governo con la seguente formulazione del dispositivo: Òimpegna il Governo ad applicare la norma di cui all'articolo 1, comma 22, lettera f) [che modifica lĠart. 6, comma 2 del d.lgs. 286/98] nel senso che essa non fa alcun riferimento alla dichiarazione di nascita del figlio o al riconoscimento dello stessoÓ.

Si ricorda inoltre che il sottosegretario allĠInterno Alfredo Mantovano, nel corso della seduta congiunta delle Commissioni I e II della Camera del 28 aprile u.s., ha affermato che la disposizione in oggetto Òpreclude all'immigrato irregolare soltanto la possibilitˆ di chiedere provvedimenti in suo favore, mentre la dichiarazione di nascita costituisce un atto nell'interesse del bambinoÓ, sostenendo inoltre che tale norma Òha unicamente lo scopo di evitare che gli stranieri privi del permesso di soggiorno possano ottenere licenze commerciali e atti similari, mentre tutte le altre ipotesi prospettate dall'opposizione sono al di fuori della normaÓ.

 

Occorre rilevare, infine, come la registrazione alla nascita dei figli di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti possa essere ostacolata, nella pratica, dal timore dei genitori di rivolgersi alle istituzioni, timore seriamente aggravatosi in seguito allĠintroduzione del reato di ingresso e soggiorno irregolare.

EĠ dunque fondamentale che si adottino tutte le misure necessarie a favorire il pi possibile lĠeffettuazione della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale presso le direzioni sanitarie, ai sensi dellĠart. 30 del D.P.R. 396/2000. Tale norma, ad oggi solo parzialmente applicata, stabilisce che la dichiarazione pu˜ essere resa, oltre che presso il comune, anche presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui  avvenuta la nascita, entro tre giorni dal parto, e che in tale caso la dichiarazione pu˜ contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale (art. 30, c. 4); il D.P.R. 396/2000 stabilisce inoltre che la dichiarazione di nascita pu˜ essere resa non soltanto da uno dei genitori, ma anche dal medico o dallĠostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto, senza limitare tale seconda opzione ai soli casi in cui la madre esprima la volontˆ di non essere nominata (art. 30, c. 1).

Si ritiene di dovere sottolineare, infine, che il cittadino straniero irregolarmente soggiornante che effettui la dichiarazione di nascita e/o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non pu˜ essere segnalato allĠautoritˆ, in applicazione dellĠart. 35, c. 5 del d.lgs. 286/98. Tale disposizione, infatti, fa riferimento alla nozione di Òaccesso alle strutture sanitarieÓ intendendo con ci˜ non solo il diritto alle prestazioni mediche ma lĠinsieme dei servizi, anche amministrativi, comunque previsti dalla struttura sanitaria, e va ritenuta pacificamente vincolante non solo nei confronti del personale sanitario ma anche nei confronti di tutto il personale amministrativo che opera presso la struttura sanitaria.

 

*****

 

Per evitare interpretazioni della norma che comporterebbero evidenti profili di illegittimitˆ costituzionale, invitiamo il Governo ad adottare disposizioni attuative che, nel rispetto dellĠordine del giorno sopra citato, chiariscano che lĠart. 6, comma 2 del d.lgs. 286/98 non si applica alla dichiarazione di nascita e al riconoscimento del figlio naturale, e dunque che non pu˜ essere richiesta ai cittadini stranieri lĠesibizione del permesso di soggiorno ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale.

 

Associazione Studi Giuridici Immigrazione   

Associazione Nazionale Magistrati Commissione Minori

Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia

Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie

Associazione Nazionale Giuristi Democratici

Unione Nazionale delle Camere Minorili

SIMM

ACLI

Comunitˆ di Sant'Egidio

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

Fondazione Astalli

Save the Children Italia

Gruppo Abele

CIR - Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus

CNCA

ARCI

CGIL

UIL Dipartimento Politiche Migratorie

S.E.I. UGL

DeA - Demografici Associati

Defence for Children International Italia

Emmaus Italia

ENAR - Bruxelles

Tavola Per la Pace

Terre des Hommes Italia

SCS/CNOS  Salesiani per il sociale

Coordinamento Italiano per il Diritto degli Stranieri a Vivere in Famiglia

Coordinamento Regionale Minori del FVG

EveryOne

Cittadinanzattiva

LILA

OISG - Osservatorio Italiano sulla Salute Globale

UISP

OsservAzione

Cub Immigrazione

Comitato Collaborazione Medica

Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE

Antigone

Associazione Avvocato di strada Onlus

Avvocati per Niente, Milano

Altro Diritto Onlus

ANOLF GIOVANI DI 2^ GENERAZIONE

Associazione di volontariato Latinoamerica in Italia

AUCS - Associazione universitaria per la cooperazione e lo sviluppo

Associazione Nessun luogo  lontano

Associazione Frantz Fanon

Associazione IBFAN Italia

Cantieri Sociali

Centro d'Iniziativa per l'Europa

Codici Societˆ cooperativa sociale Onlus

Coordinamento di Associazioni Baobab

Fratelli dell'Uomo ONG

La Gabbianella Coordinamento per il Sostegno a distanza

Miris - Master Immigrati e Rifugiati

SCS/CNOS  Salesiani per il sociale Piemonte e Valle d'Aosta

Comitato Associazioni Tutela, Ancona

A.G.S. PER IL TERRITORIO, Torino

AIMA Pesaro Onlus, Pesaro

Albanesi in Italia        

ANFAA, Lecce

Anolf Parma

ARCI PERCORSI

ARCI Ragazzi

ARCI COMITATO PROVINCIALE , Viterbo

ARCI Pistoia - sportello migranti, Pistoia

ARCI Ragazzi coordinamento Liguria          

ARCI SERVIZIO CIVILE , Viterbo

ARCI SOLIDARIETAĠ

Arcisolidarietˆ , Siracusa

Associazione "Romano pala tetehara" (Rom per il futuro), Torino

Associazione APS Gas-Friarielli, Napoli

Associazione Batya, Genova

Associazione Casa della Donna , Pisa

Associazione Cortili di Pace, Trento

Associazione culturale Formazione '80         

Associazione di cultura politica dialogo, Torino

Associazione di promozione sociale SPIZ, Trieste

Associazione di volontariato "Segnali di Vita", Roccapiemonet(SA)

Associazione di Volontariato Alternativa Mondo, Jesi(AN)

Associazione el mastaba , Firenze

Associazione El Sindbasd l'emigrante, Firenze

Associazione Elfo Health Lab , Bologna

Associazione GAS Pavia, Pavia

Associazione Giuristi Democratici Napoli     

Associazione Il corpo va in cittˆ, Ferrara

Associazione Il Noce  Casarsa(PN)

Associazione Immigrati Cittadini onlus, Cremona

Associazione Insieme per la Pace, Milano

Associazione Integrazioni Campania 

Associazione L.E.S.S. onlus   Napoli

Associazione On the Road Onlus, Martinsicuro(TE)

Associazione Onda Urbana, Torino

Associazione Priscilla, Napoli

ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA onlus, Borgo san Lorenzo(FI)

Associazione Puntoeacapo, Lazio

Associazione R.A.M.I. - Ricerca e Azione sulle Migrazioni e l'Intercultura, Roma

Associazione Unidos por Colombia,  Milano

Associazione Voli di Pace, Nola(NA)

Associazione Welcome in Val di Cecina, Pisa

Batik    Pisa

Camera Minorile di Milano   

Camera Minorile di Torino    

Caritas Diocesana       Nola(NA)

Centro Antidiscriminazione della Provincia di Pistoia          

Centro interculturale Regionale Gli anelli Mancanti   , Firenze

CENTRO STUDI ERASMO Onlus  Bari

CGIL AB Bolzano

CGIL Camera del Lavoro      Cuneo

CIAC, Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione   Parma

Circolo Pasolini          Pavia

Collettivo immigrati autorganizzati     Torino

Collettivo officina sociale di Venezia

Comitato Fuoriluogo  Pavia

Comitato per i diritti civili delle prostitute      Pordenone

Commissione Immigrazione regionale PRC   Piemonte

Compare - Centro Territoriale Mammut       

Comunitˆ Nuova Onlus         Milano

Comunitˆ San Benedetto al Porto       Genova

Consorzio Monviso Solidale   Fossano (CN)

Consorzio Ong Piemontesi    

Cooperativa Punto d'Incontro , Trento

Coordinamento La Gabbianella

Cooperativa sociale "Antica Sartoria Rom"    Roma

Cooperativa Sociale Dedalus Napoli

Cooperativa sociale Parella     Torino

Cooperativa Sociale PralipŽ    Pescara

Coordinamento Pace e Solidarietˆ      Parma

Donne per l'Integrazione, Roma

Fondazione Verga, Milano

Forum Tarsia  Napoli

Giraffa Onlus  Bari

Giuristi Democratici d Roma

Giuristi Democratici della Provincia di Cagliari

Gruppo CEIS – Centro di Solidarietˆ            Modena – Bologna - Parma

Gruppo Solidarietˆ, Moie di Maiolati , Ancona

GRUPPO VOLONTARI ACCOGLIENZA IMMIGRATI Lucca

Il Nostro Pianeta         Torino

Il sorriso di Ilham - Onlus      Verona

Istituto Asteras- Osservatorio Sociale di Cagliari

Istituto di Formazione Politica "Pedro Arrupe" Palermo

Istituto Fernando Santi, Roma

La gabbianella e altri animali - ONLUS        

Laboratorio Islam       Torino

Laici Comboniani       Palermo

Les Cultures Onlus     Lecco

LILA Piemonte          

LILA Trentino Alto Adige

Lodi per Mostar onlus Lodi

M.A.I.S.          Torino

Malaussne      Palermo

Master sull'Immigrazione dell'Universitˆ Ca' Foscari di Venezia

Migrantes Piemonte    Torino

MIT    

Mosaico Interculturale Milano

NAGA, Milano

Nuovi Vicini onlus     Pordenone

Opera Nomadi            Torino

Pax Christi      Ivrea

PIAM onlus    Asti

Progetto Arcobaleno   Firenze

Progetto Diritti Onlus             Roma

Redazione "immigrazione.biz"

Rete Migranti "Diritti Ora!"    Ancona

Rete RadiŽ Resch        Udine

Salus    Pisa

Senape Onlus  Casale Monferrato

Senza Confine Roma

SOS RAZZISMO SICILIA    Palermo

Stella Polare    Trieste

Tampep           Torino

Todo Cambia  Milano

UIS LAZIO    Lazio

V.O.L.A.         Napoli

XENIA           Bologna

Rete diritti cittadinanza in FVG



[1] Si vedano anche, in tal senso, gli autorevoli pareri del Consiglio Superiore della Magistratura (Delibera del 10 giugno 2009 ÇParere sul disegno di legge n. 733 del 3 giugno 2008, recante ÒDisposizioni in materia di sicurezza pubblicaÓ.È) e dellĠAssociazione Italiana Magistrati per i Minorenni e la Famiglia (ÒDocumento dellĠAIMMF sul ddl C. 2180 denominato Òpacchetto sicurezzaÓ del 30 aprile 2009).