Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 4080 del 19 giugno
2009, Pres. Ruoppolo, Rel. Cafini. A.S. – Ministero dellĠinterno.
Sul ricorso in appello n. 1644 del 2008, proposto dal signor A. S.,
rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Damonte e Ludovico Villani, con
domicilio eletto presso questĠultimo in Roma, via Asiago n. 8/2;
contro
Ministero dellĠinterno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso
dallĠAvvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici per legge
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del TAR della Liguria, Sez. II, n. 1092/07 in data 9 giugno
2007, resa tra le parti;
visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
all'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2009, relatore il Consigliere Domenico
Cafini, uditi lĠavv. Villani, per lĠappellante, e lĠavvocato dello Stato
Tortora per il Ministero dellĠinterno;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso n. 414/2004 il signor S. A. adiva il Tribunale amministrativo
regionale della Liguria per chiedere lĠannullamento del decreto 9.12.2003 n.
K10.51989/R del Ministero dellĠinterno con cui gli veniva negata la concessione
della cittadinanza italiana dal medesimo richiesta.
Il ricorrente - dopo avere esposto di essere cittadino della repubblica islamica
dellĠIran e di essere stato continuativamente residente in Italia dal 1989 -
deduceva, a sostegno del gravame, con plurimi motivi, censure di violazione e
falsa applicazione di legge (dellĠart. 5, comma 5, del D.P.R. 12.10.1993, n.
572, dellĠart. 9, comma 1 lett. f), della legge 5. 2.1992, n. 91, con
riferimento allĠart. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, dellĠart. 7 della L.
n.241/1990), di incompetenza e di eccesso di potere (sotto i profili del
difetto assoluto di istruttoria e di motivazione).
Nel giudizio si costituiva il Ministero dellĠinterno che si opponeva al
ricorso, concludendo per la sua reiezione.
Con successivo atto lĠinteressato chiedeva altres lĠannullamento della nota
16.7.2003, n. 300/C/1100141/J5/1994 del Ministero dellĠinterno - Dipartimento
immigrazione della Polizia di Stato, deducendo i seguenti rilievi: violazione e
falsa applicazione dellĠart. 9, comma 1 lett. f), della legge 5.2.1992, n. 91,
con riferimento allĠart. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, difetto assoluto di
motivazione e di istruttoria; violazione e falsa applicazione dellĠart. 5,
comma 1, del D.P.R. 12.10.1993, n. 572, incompetenza; violazione e falsa
applicazione dellĠart. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, mancata comunicazione di
avvio del procedimento.
1.1. Con la sentenza in epigrafe specificata lĠadito TAR respingeva il ricorso
ritenendo infondati tutti i motivi in esso dedotti.
1.2. Avverso tale sentenza il sig. S. A. ha interposto lĠodierno appello,
affidato ai seguenti motivi di diritto:
a) erroneit della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dellĠart. 5,
comma 1, del D.P.R. n. 572 del 12.10.1993; incompetenza;
b) erroneit della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dellĠart. 42
del R.D. n. 773/1932 (TULPS) in relazione allĠart. 3 della legge n. 241 del
7.8.1990; difetto assoluto di motivazione;
c) erroneit della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dellĠart. 7
della legge n. 241 del 7 agosto 1990; mancata comunicazione dellĠavvio del
procedimento.
Nelle conclusioni, lĠappellante ha chiesto che, previa riforma della gravata
pronuncia, sia accolto il ricorso e, per lĠeffetto, siano annullati tutti gli
atti impugnati in prime cure, con ogni consequenziale statuizione in ordine
alle spese ed onorari di giudizio.
Ricostituitosi il contraddittorio nellĠattuale fase processuale, il Ministero
dellĠinterno ha replicato, con unĠarticolata memoria (in data 12.3.2009), ai
motivi svolti nel ricorso in appello, concludendo per la reiezione del gravame.
In prossimit dellĠudienza pubblica anche lĠappellante ha prodotto memoria, con
la quale ha ribadito le proprie argomentazioni, insistendo per lĠaccoglimento
del ricorso in esame.
1.3. La causa, infine - dopo che il difensore dellĠappellante ha ulteriormente
illustrato le proprie tesi e conclusioni - stata assunta in decisione nella
pubblica udienza del 24 marzo 2009.
2. Costituisce lĠoggetto dellĠodierno appello la sentenza del TAR della Liguria
che ha respinto il ricorso del sig. S. A. avverso il diniego opposto
dallĠAmministrazione dellĠinterno alla domanda volta ad ottenere la concessione
della cittadinanza italiana, dal medesimo presentata, dopo avere dichiarato di
essere regolarmente residente da oltre dieci in Italia, di svolgere unĠattivit
lavorativa normalmente retribuita e di non avere, con la giustizia, carichi
pendenti.
2.1. Va disatteso innanzi tutto il rilievo dellĠappellante volto a prospettare
la illegittimit del decreto impugnato in prime cure, perch sottoscritto da un
Sottosegretario di Stato, e non gi dal Ministro, secondo quanto stabilito
dalle richiamate norme.
Ritiene, infatti, il Collegio che la figura del Sottosegretario di Stato
prevista dallĠordinamento (artt. 17 comma 4 bis lett. a) L. 23 agosto 1988 n.
400, 7 D.L. vo 30 luglio 1999 n. 300 e 14 comma 2 T.U. 30 marzo 2001 n. 165)
come coadiutore del Ministro, sicch chi a tale funzione stato preposto ben
pu sottoscrivere, legittimamente, i decreti per i quali ha ricevuto la delega;
e nella specie, come evidenziato dalla difesa erariale, il Sottosegretario di
Stato on. Balocchi ha ricevuto dal Ministro apposito decreto di delega (in data
23.5.2003, registrato alla Corte dei Conti il 20.6.2003) ai fini della firma di
provvedimenti di concessione e/o di reiezione delle istanze di cittadinanza.
Non sussiste pertanto la denunciata incompetenza di firma sollevata
nellĠappello, per essere stato sottoscritto il D.M. 9.12.2003, impugnato col
ricorso originario, dal Sottosegretario di Stato e non dal Ministro, secondo
quanto prospettato appunto dal ricorrente.
2.2 Con la seconda censura sopra specificata al punto 1.2 b) che precede,
lĠappellante ribadisce la illegittimit dellĠimpugnato diniego, rilevando (come
gi osservato nel giudizio di primo grado) che la giustificazione data nel
contestato decreto dallĠAmministrazione sarebbe stata carente, non ottemperando
alle prescrizioni che la legge denunciata impone al Ministero dellĠinterno,
allorch istruisce un procedimento come quello iniziato dallo straniero per
ottenere la concessione della cittadinanza; e ci in quanto nel caso di specie
lĠAmministrazione si limitata ad argomentare la propria contrariet alla
domanda del sig. A. con la frase Ò... vista la nota n. 300/C/1100141/J5/1994 in
data 16.7.2003 del Dipartimento di P.S. ... da cui emergono elementi tali da
non rendere opportuna la concessione della cittadinanza...Ó; anche se
successivamente (in data 15.2.2007) ha prodotto in giudizio il documento citato
dal decreto impugnato, che testualmente motivato con i rapporti costanti che
lĠinteressato avrebbe mantenuto con un soggetto sospetto di attivit
spionistica a favore di un Paese terzo e con gli indizi contrari alla
concessione della cittadinanza derivanti dai frequenti viaggi effettuati dal
ricorrente verso lĠIran, in quanto organizzati per ragioni non accertate.
Ritiene il Collegio che tale censura sia fondata nei sensi di seguito
precisati.
In proposito giova premettere anzitutto che la legislazione vigente attribuisce
al Ministero dellĠinterno, oltre al potere di verificare se sussistano i
presupposti minimi per la presentazione della domanda di concessione della
cittadinanza italiana, anche il potere di natura discrezionale sulla
opportunit di accogliere la domanda.
La scelta in cui si esprime tale potere discrezionale, secondo i principi
generali, di per s insindacabile, ma in sede giurisdizionale di legittimit
lĠinteressato pu dedurre comunque profili di eccesso di potere avverso il
diniego che risulti basato su una motivazione che non trovi giustificazione
negli atti cui si richiami per relationem (in tal senso, cfr. Cons. St. Sez.
VI, 9.6.2006, n. 3456).
Ci posto, si osserva che per quanto attiene al caso di specie
lĠAmministrazione dellĠinterno, come sopra accennato, ha depositato, in data
15.2.2007, agli atti del giudizio - con la classifica di "riservato"
- la nota n. 300/C/1100141/J5/1994/3^Div del 16.7.2003 della Direzione centrale
per gli affari generali, Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno (Direzione Centrale per la Polizia stradale, Ferroviaria, Postale
di frontiera e dellĠImmigrazione) ed indirizzata alla Divisione cittadinanza
della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del
personale del medesimo Ministero, nella quale si d conto che, a seguito di
attivit informativa, svolta sotto il profilo della sicurezza della Repubblica,
era emerso che ÒlĠistante la cui condotta non sembrerebbe tendere ad una
effettiva integrazione nel nostro paese mantiene consolidati rapporti con
connazionale sospettato di svolgere attivit informativa in favore dellĠIran.
Risulta aver effettuato frequenti viaggi in Iran, le cui motivazioni non sono
state accertateÓ.
Orbene, quegli elementi di valutazione genericamente richiamati nell'atto
originariamente impugnato e sopra riportati (tali da far ritenere
allĠAmministrazione dellĠinterno la sussistenza nella specie di motivi inerenti
alla sicurezza della Repubblica che, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lettera c)
della L. n. 91/1992, precludono al ricorrente l'acquisto della cittadinanza
italiana), si riducono, nella sostanza, al sospetto che l'interessato
manterrebbe Òconsolidati rapporti con un connazionale sospettato di svolgere
unĠattivit informativa in favore di un paese stranieroÓ e ai viaggi
dellĠinteressato in Iran (dalle non accertate motivazioni).
Il dato che emerge da quanto precede, ad avviso del Collegio, certamente
rilevante e meritevole di attenta valutazione, in particolare ai fini della
concessione della cittadinanza italiana, di cui appunto si tratta. Pur tuttavia
al riguardo non pu non evidenziarsi come, a fronte della suddetta nota,
l'Amministrazione non abbia successivamente fornito alcuna altra indicazione in
ordine al segnalato sospetto; il che, unitamente alla presenza di altri
rilevanti elementi concernenti la specifica posizione del sig. A. – in
particolare: che egli risiede in Italia dal 1989; che titolare di un
contratto di locazione ad uso abitativo registrato nel 2000 e sempre rinnovato;
che ha ottenuto una carta di soggiorno a tempo indeterminato (rilasciata nel
2001 e sempre rinnovata) dopo avere avuto permessi di soggiorno sempre
rinnovati; che nei suoi confronti non esistono carichi pendenti, come da
appositi certificati depositati; che ha frequentato corsi universitari
(conseguendo poi anche una laurea specialistica in scienze delle professioni
sanitarie tecniche e assistenziali); che ha un rapporto di lavoro regolare dal
1992, come dimostrato dalle denunce dei redditi presentate e dai versamenti di
contributi previdenziali (poi trasformatosi in rapporto a tempo indeterminato);
che infine ha una propria famiglia dal 1999, stabilmente inserita nel contesto
sociale del Comune di residenza - inducono a ritenere che la valutazione
dellĠAmministrazione stessa in ordine al possibile nocumento della presenza in
Italia del Sig. A. per la sicurezza dello Stato sia illegittima, dovendosi
considerare certamente inficiato il contestato diniego di cittadinanza dalla
carenza della motivazione denunciata dallĠinteressato.
Pur se vero, infatti, che nella materia in questione la legge ha conferito
agli organi ai cui demandata l'adozione dell'atto di concessione della
cittadinanza italiana un ampio potere discrezionale, diretto a valutare, oltre
che il possesso dei requisiti di legge, anche una serie di elementi dai quali
trarre un giudizio positivo circa la persona che aspira a far parte della
collettivit del nostro Paese, presupposto del quale , di necessit, la
valutazione della sua avvenuta integrazione in Italia nel rispetto dei principi
propri del nostro ordinamento, deve rilevarsi, in ogni caso, con riferimento
all'atto impugnato nel ricorso originario, la presenza di un evidente profilo
di inadeguatezza della motivazione alla base di un atto pur cos ampiamente
discrezionale, come appunto quello in tema di concessione della cittadinanza;
inadeguatezza che emerge agevolmente nella specie, se si considera, da un
canto, la ricorrenza di un mero sospetto non meglio supportato da elementi di
riscontro (se del caso anche nel prosieguo di tempo) e, dĠaltro canto, un
insieme di elementi (in particolare, circa la personalit del ricorrente, la
sua lunga permanenza e la stabilizzazione familiare e lavorativa in Italia,
nonch i rinnovi del permesso di soggiorno e il rilascio della carta di
soggiorno, senza che nulla sia mai emerso a carico dell'interessato) che appare
di certo contrastare con il surriferito sospetto.
In altri termini, appare evidente nella specie la sussistenza di un profilo di
insufficienza della motivazione in concreto espressa, non ritenendosi idonei
allo scopo gli elementi addotti a sostegno del diniego di cittadinanza oggetto
della controversia di cui trattasi.
Alla stregua delle considerazioni svolte, ritiene il Collegio, in conclusione,
che sia fondato il motivo dellĠappello ora esaminato di insufficienza della
motivazione del contestato decreto di reiezione della concessione di
cittadinanza.
2.3. Il ricorso in appello, previo assorbimento della restante censura, va
pertanto accolto, con conseguente annullamento del decreto impugnato primo
grado, salvi restando gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione
dell'interno, chiamata a nuovamente pronunciarsi sulla domanda del ricorrente
di concessione della cittadinanza.
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le
spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per lĠeffetto, in riforma
della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il
provvedimento con esso impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti
dellĠAmministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dallĠAutorit amministrativa.
Cos deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2009.