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SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

30 marzo 2006 (*)

ÇLibera circolazione delle persone – Lavoratori – Familiari – Diritto del cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino comunitario, ad accedere ad unĠattivitˆ subordinata – PresuppostiÈ

Nel procedimento C-10/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellĠart. 234 CE, dalla Cour administrative (Lussemburgo) con decisione 11 gennaio 2005, pervenuta in cancelleria il 14 gennaio 2005, nella causa

Cynthia Mattern,

Hajrudin Cikotic

contro

Ministre du Travail et de lĠEmploi,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore) ed E. Juh‡sz, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualitˆ di agenti;

–        per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra S. Nwaokolo, in qualitˆ di agente, assistita dal sig. M. Hoskins, barrister;

–        per la Commissione delle Comunitˆ europee, dal sig. G. Rozet, in qualitˆ di agente,

sentite le conclusioni dellĠavvocato generale, presentate allĠudienza del 15 dicembre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda lĠinterpretazione dellĠart. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori allĠinterno della Comunitˆ (GU L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434 (GU L 245, pag. 1; in prosieguo: il ÇregolamentoÈ).

2        La domanda  stata proposta nellĠambito di una controversia tra la sig.ra Mattern e il sig. Cikotic, da un lato, e il Ministre du Travail et de lĠEmploi (Ministro del Lavoro e dellĠOccupazione), dallĠaltro, in merito al provvedimento con cui questĠultimo ha negato al sig. Cikotic il rilascio di un permesso di lavoro.

 Contesto normativo

 Normativa comunitaria

3        Ai sensi dellĠart. 39, n. 2, CE, la libera circolazione dei lavoratori implica lĠabolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalitˆ, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda lĠimpiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

4        Ai sensi dellĠart. 39, n. 3, CE, la libera circolazione dei lavoratori, Çfatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanitˆ pubblica, (É) importa il diritto:

(...)

c)      di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi unĠattivitˆ di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano lĠoccupazione dei lavoratori nazionali;

(...)È.

5        LĠart. 3, n. 1, del regolamento cos“ prevede:

ÇNel quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro:

–        che limitano o subordinano a condizioni non previste per i nazionali la domanda e lĠofferta dĠimpiego, lĠaccesso allĠimpiego ed il suo esercizio da parte degli stranieri;

–        o che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalitˆ, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dallĠimpiego offerto.

–        (...)È.

6        LĠart. 11 del regolamento ha il seguente tenore:

ÇIl coniuge ed i figli minori di anni 21 o a carico di un cittadino di uno Stato membro che eserciti sul territorio di uno Stato membro unĠattivitˆ subordinata o non subordinata, hanno il diritto di accedere a qualsiasi attivitˆ subordinata su tutto il territorio di tale Stato, anche se non possiedono la cittadinanza di uno Stato membroÈ.

 Normativa nazionale

7        LĠart. 1 del regolamento granducale 12 maggio 1972, sui provvedimenti applicabili allĠimpiego dei lavoratori stranieri nel territorio del Granducato di Lussemburgo (MŽmorial A 1972, pag. 945), come modificato dal regolamento granducale 17 giugno 1994 (MŽmorial A 1994, pag. 1034) (in prosieguo: il Çregolamento granducale del 1972È), cos“ prevede:

ÇFatte salve le disposizioni relative allĠingresso ed al soggiorno nel Granducato di Lussemburgo, nessuno straniero pu˜ svolgere unĠattivitˆ lavorativa, manuale o intellettuale, nel territorio lussemburghese senza essere a ci˜ autorizzato in conformitˆ alle disposizioni del presente regolamento.

(É)

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai lavoratori cittadini di uno Stato membro dellĠUnione europea o di uno Stato parte dellĠAccordo sullo Spazio Economico EuropeoÈ.

8        Ai sensi dellĠart. 10 del regolamento granducale del 1972, il rilascio e il rinnovo del permesso di lavoro possono essere negati al lavoratore straniero per ragioni legate alla situazione, allĠevoluzione o allĠorganizzazione del mercato del lavoro.

 Causa principale e questione pregiudiziale

9        Risulta dagli atti di causa che il sig. Cikotic, cittadino di uno Stato terzo,  coniugato con la sig.ra Mattern, cittadina lussemburghese, e che essi risiedono in Belgio.

10      La sig.ra Mattern ha seguito, in Belgio, un corso di formazione per assistente familiare e sanitaria, impartita nellĠambito dellĠistruzione secondaria professionale. Ella ha altres“ svolto, da marzo a giugno 2003, un tirocinio in qualitˆ di aiuto infermiera in tale Stato membro.

11      Con provvedimento 14 luglio 2003, il Ministro del Lavoro e dellĠOccupazione ha respinto la domanda di permesso di lavoro presentata il 18 marzo 2003 dal sig. Cikotic allĠUfficio del lavoro lussemburghese sulla base di una dichiarazione di assunzione.

12      Nel ricorso proposto contro tale decisione dinanzi al Tribunal administratif (Tribunale amministrativo), i ricorrenti nella causa principale hanno sostenuto che il sig. Cikotic era dispensato dal permesso di lavoro poichŽ, in quanto cittadino di uno Stato terzo coniugato con una cittadina comunitaria, egli godeva del diritto di accedere, grazie al principio della libera circolazione dei lavoratori, ad unĠattivitˆ subordinata sul territorio lussemburghese.

13      Con decisione 29 marzo 2004 il tribunale amministrativo ha respinto tale ricorso, osservando in particolare che, poichŽ la sig.ra Mattern non svolgeva alcuna attivitˆ subordinata in Belgio, il regolamento non era applicabile al caso.

14      Investita di un ricorso in appello contro tale decisione, la Cour administrative (Corte dĠappello amministrativa) ha sospeso il giudizio e ha proposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

ÇSe le norme comunitarie relative alla libera circolazione dei lavoratori siano applicabili alla situazione di un cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino comunitario che, in un paese membro diverso dal proprio, abbia svolto una formazione ed un tirocinio professionali, e se da ci˜ derivi che il soggetto extracomunitario possa essere esentato dallĠobbligo di ottenere un permesso di lavoro, in base alle norme che assicurano ai cittadini comunitari e ai loro familiari cittadini di paesi terzi il diritto alla libera circolazione dei lavoratoriÈ.

 Sulla questione pregiudiziale

15      Ai sensi dellĠart. 11 del regolamento, il coniuge ed i figli minori di anni 21 o a carico di un cittadino di uno Stato membro che eserciti sul territorio di uno Stato membro unĠattivitˆ subordinata o non subordinata hanno il diritto di accedere a qualsiasi attivitˆ subordinata su tutto il territorio di tale Stato, anche se non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro.

16      Il diritto che tale articolo conferisce al coniuge del lavoratore migrante  connesso ai diritti spettanti a tale lavoratore ai sensi dellĠart. 39 CE (v. sentenza 7 maggio 1986, causa 131/85, GŸl, Racc. pag. 1573, punto 20).

17      Ne deriva che il diritto di un cittadino di uno Stato terzo, coniugato con un cittadino comunitario, di accedere al mercato del lavoro di uno Stato membro dipende dai diritti di cui tale cittadino comunitario beneficia ai sensi dellĠart. 39 CE, e in particolare dalla sua qualitˆ di lavoratore.

18      Come la Corte ha affermato, la nozione di ÇlavoratoreÈ, ai sensi dellĠart. 39 CE, ha portata comunitaria, e non deve essere interpretata in modo restrittivo. Deve essere considerato ÇlavoratoreÈ ogni soggetto che svolga attivitˆ reali ed effettive, ad esclusione di attivitˆ talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie. La caratteristica del rapporto di lavoro  data, secondo tale giurisprudenza, dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di unĠaltra e sotto la direzione di questĠultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione (v., in particolare, sentenze 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc. pag. 2121, punti 16 e 17, nonchŽ 7 settembre 2004, causa C456/02, Trojani, Racc. pag. I7573, punto 15).

19      In questo caso, come risulta dal provvedimento di rinvio, dopo aver seguito, in Belgio, una formazione nellĠambito dellĠistruzione secondaria professionale, la sig.ra Mattern ha svolto in tale Stato membro un tirocinio come aiuto infermiera.

20      Tale ultima circostanza pu˜ consentire di attribuire alla sig.ra Mattern la qualitˆ di lavoratrice ai sensi del diritto comunitario.

21      Infatti, secondo costante giurisprudenza, se un tirocinio si svolge secondo le modalitˆ di unĠattivitˆ retribuita reale ed effettiva, il fatto che tale tirocinio possa essere considerato come una preparazione pratica collegata allĠesercizio vero e proprio dellĠattivitˆ professionale non osta allĠapplicazione dellĠart. 39 CE (v., in particolare, sentenze LatrieBlum, cit., punto 19, e 17 marzo 2005, causa C109/04, Kranemann, Racc. pag. I2421, punto 13).

22      Inoltre, anche se  certo che la retribuzione dellĠattivitˆ svolta costituisce un elemento fondamentale del rapporto di lavoro, resta comunque il fatto che nŽ il livello limitato della retribuzione stessa nŽ lĠorigine delle risorse per questĠultima possono avere alcuna conseguenza sulla qualitˆ di lavoratore ai sensi del diritto comunitario (v. sentenze 23 marzo 1982, causa 53/81, Levin, Racc. pag. 1035, punto 16, e Kranemann, cit., punto 17).

23      Spetta al giudice nazionale, nella valutazione dei fatti per la quale egli solo  competente, verificare se, nellĠambito del suo tirocinio, la sig.ra Mattern abbia svolto unĠattivitˆ subordinata reale ed effettiva, tale da consentirle di essere ritenuta una lavoratrice ai sensi dellĠart. 39 CE.

24      Tuttavia, risulta giˆ dal testo dellĠart. 11 del regolamento che il diritto di un cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino comunitario, di accedere al mercato del lavoro pu˜ essere fatto valere soltanto nello Stato membro in cui tale cittadino comunitario svolge unĠattivitˆ lavorativa subordinata o non subordinata.

25      Come lĠavvocato generale ha correttamente osservato al paragrafo 33 delle sue conclusioni, il diritto a svolgere unĠattivitˆ subordinata ai sensi dellĠart. 11 del regolamento non garantisce ai familiari dei lavoratori emigranti un diritto originario alla libera circolazione. Tale norma va invece a vantaggio del lavoratore migrante, della cui famiglia fa parte, quale coniuge o figlio a carico, il cittadino di uno Stato terzo.

26      é pacifico che, allĠepoca dei fatti di cui alla controversia principale, la sig.ra Mattern non svolgeva alcuna attivitˆ subordinata o non subordinata in alcuno Stato membro, se non in Belgio.

27      Ne consegue che il sig. Cikotic poteva invocare lĠart. 11 del regolamento solo in Belgio, al fine di accedere, in tale Stato membro, al mercato del lavoro alle medesime condizioni previste per i cittadini di tale Stato.

28      Sulla base delle considerazioni svolte, la questione sollevata devĠessere risolta dichiarando che lĠart. 11 del regolamento non conferisce al cittadino di uno Stato terzo il diritto di accedere ad unĠattivitˆ subordinata in uno Stato membro diverso da quello in cui il suo coniuge, cittadino comunitario che si sia avvalso del proprio diritto alla libera circolazione, svolge o ha svolto unĠattivitˆ subordinata.

 Sulle spese

29      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

In una situazione come quella di cui alla causa principale, lĠart. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori allĠinterno della Comunitˆ, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434, non conferisce al cittadino di uno Stato terzo il diritto di accedere ad unĠattivitˆ subordinata in uno Stato membro diverso da quello in cui il suo coniuge, cittadino comunitario che si sia avvalso del proprio diritto alla libera circolazione, svolge o ha svolto unĠattivitˆ subordinata.

Firme

 

* Lingua processuale: il francese.