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SENTENZA
DELLA CORTE (Prima Sezione)
30
marzo 2006 (*)
ÇLibera
circolazione delle persone – Lavoratori – Familiari – Diritto
del cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino comunitario, ad
accedere ad unĠattivit subordinata – PresuppostiÈ
Nel
procedimento C-10/05,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dellĠart. 234 CE, dalla Cour administrative (Lussemburgo) con decisione 11
gennaio 2005, pervenuta in cancelleria il 14 gennaio 2005, nella causa
Cynthia
Mattern,
Hajrudin
Cikotic
contro
Ministre
du Travail et de lĠEmploi,
LA
CORTE (Prima Sezione),
composta
dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann, dalla
sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore) ed
E. Juhsz, giudici,
avvocato
generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere:
sig. R. Grass
vista
la fase scritta del procedimento,
considerate
le osservazioni presentate:
– per il
governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla
sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualit di agenti;
– per il
governo del Regno Unito, dalla sig.ra S. Nwaokolo, in qualit di
agente, assistita dal sig. M. Hoskins, barrister;
– per la
Commissione delle Comunit europee, dal sig. G. Rozet, in qualit di
agente,
sentite
le conclusioni dellĠavvocato generale, presentate allĠudienza del 15 dicembre
2005,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di
pronuncia pregiudiziale riguarda lĠinterpretazione dellĠart. 11 del
regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla
libera circolazione dei lavoratori allĠinterno della Comunit (GU L 257, pag. 2),
come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992,
n. 2434 (GU L 245, pag. 1; in prosieguo: il ÇregolamentoÈ).
2 La domanda
stata proposta nellĠambito di una controversia tra la sig.ra Mattern e il
sig. Cikotic, da un lato, e il Ministre du Travail et de lĠEmploi
(Ministro del Lavoro e dellĠOccupazione), dallĠaltro, in merito al
provvedimento con cui questĠultimo ha negato al sig. Cikotic il rilascio
di un permesso di lavoro.
Contesto
normativo
Normativa
comunitaria
3 Ai sensi
dellĠart. 39, n. 2, CE, la libera circolazione dei lavoratori implica
lĠabolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalit, tra i
lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda lĠimpiego, la retribuzione e
le altre condizioni di lavoro.
4 Ai sensi
dellĠart. 39, n. 3, CE, la libera circolazione dei lavoratori, Çfatte
salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica
sicurezza e sanit pubblica, (É) importa il diritto:
(...)
c) di prendere dimora in uno
degli Stati membri al fine di svolgervi unĠattivit di lavoro, conformemente
alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano
lĠoccupazione dei lavoratori nazionali;
(...)È.
5 LĠart. 3,
n. 1, del regolamento cos prevede:
ÇNel
quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno
Stato membro:
– che
limitano o subordinano a condizioni non previste per i nazionali la domanda e
lĠofferta dĠimpiego, lĠaccesso allĠimpiego ed il suo esercizio da parte degli
stranieri;
– o che,
sebbene applicabili senza distinzione di nazionalit, hanno per scopo o effetto
esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri
dallĠimpiego offerto.
– (...)È.
6 LĠart. 11
del regolamento ha il seguente tenore:
ÇIl
coniuge ed i figli minori di anni 21 o a carico di un cittadino di uno Stato
membro che eserciti sul territorio di uno Stato membro unĠattivit subordinata
o non subordinata, hanno il diritto di accedere a qualsiasi attivit
subordinata su tutto il territorio di tale Stato, anche se non possiedono la
cittadinanza di uno Stato membroÈ.
Normativa
nazionale
7 LĠart. 1
del regolamento granducale 12 maggio 1972, sui provvedimenti applicabili
allĠimpiego dei lavoratori stranieri nel territorio del Granducato di
Lussemburgo (Mmorial A 1972, pag. 945), come
modificato dal regolamento granducale 17 giugno 1994 (Mmorial A 1994, pag. 1034) (in
prosieguo: il Çregolamento granducale del 1972È), cos prevede:
ÇFatte
salve le disposizioni relative allĠingresso ed al soggiorno nel Granducato di
Lussemburgo, nessuno straniero pu svolgere unĠattivit lavorativa, manuale o
intellettuale, nel territorio lussemburghese senza essere a ci autorizzato in
conformit alle disposizioni del presente regolamento.
(É)
Le
disposizioni del presente regolamento non si applicano ai lavoratori cittadini
di uno Stato membro dellĠUnione europea o di uno Stato parte dellĠAccordo sullo
Spazio Economico EuropeoÈ.
8 Ai sensi
dellĠart. 10 del regolamento granducale del 1972, il rilascio e il rinnovo
del permesso di lavoro possono essere negati al lavoratore straniero per
ragioni legate alla situazione, allĠevoluzione o allĠorganizzazione del mercato
del lavoro.
Causa
principale e questione pregiudiziale
9 Risulta dagli
atti di causa che il sig. Cikotic, cittadino di uno Stato terzo,
coniugato con la sig.ra Mattern, cittadina lussemburghese, e che essi risiedono
in Belgio.
10 La sig.ra Mattern ha
seguito, in Belgio, un corso di formazione per assistente familiare e
sanitaria, impartita nellĠambito dellĠistruzione secondaria professionale. Ella
ha altres svolto, da marzo a giugno 2003, un tirocinio in qualit di aiuto
infermiera in tale Stato membro.
11 Con provvedimento 14
luglio 2003, il Ministro del Lavoro e dellĠOccupazione ha respinto la domanda
di permesso di lavoro presentata il 18 marzo 2003 dal sig. Cikotic
allĠUfficio del lavoro lussemburghese sulla base di una dichiarazione di
assunzione.
12 Nel ricorso proposto
contro tale decisione dinanzi al Tribunal administratif (Tribunale
amministrativo), i ricorrenti nella causa principale hanno sostenuto che il
sig. Cikotic era dispensato dal permesso di lavoro poich, in quanto
cittadino di uno Stato terzo coniugato con una cittadina comunitaria, egli
godeva del diritto di accedere, grazie al principio della libera circolazione
dei lavoratori, ad unĠattivit subordinata sul territorio lussemburghese.
13 Con decisione 29 marzo
2004 il tribunale amministrativo ha respinto tale ricorso, osservando in
particolare che, poich la sig.ra Mattern non svolgeva alcuna attivit
subordinata in Belgio, il regolamento non era applicabile al caso.
14 Investita di un ricorso in
appello contro tale decisione, la Cour administrative (Corte dĠappello
amministrativa) ha sospeso il giudizio e ha proposto alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
ÇSe
le norme comunitarie relative alla libera circolazione dei lavoratori siano
applicabili alla situazione di un cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un
cittadino comunitario che, in un paese membro diverso dal proprio, abbia svolto
una formazione ed un tirocinio professionali, e se da ci derivi che il soggetto
extracomunitario possa essere esentato dallĠobbligo di ottenere un permesso di
lavoro, in base alle norme che assicurano ai cittadini comunitari e ai loro
familiari cittadini di paesi terzi il diritto alla libera circolazione dei
lavoratoriÈ.
Sulla
questione pregiudiziale
15 Ai sensi dellĠart. 11
del regolamento, il coniuge ed i figli minori di anni 21 o a carico di un
cittadino di uno Stato membro che eserciti sul territorio di uno Stato membro
unĠattivit subordinata o non subordinata hanno il diritto di accedere a
qualsiasi attivit subordinata su tutto il territorio di tale Stato, anche se
non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro.
16 Il diritto che tale
articolo conferisce al coniuge del lavoratore migrante connesso ai diritti
spettanti a tale lavoratore ai sensi dellĠart. 39 CE (v. sentenza 7
maggio 1986, causa 131/85, Gl, Racc. pag. 1573, punto 20).
17 Ne deriva che il diritto
di un cittadino di uno Stato terzo, coniugato con un cittadino comunitario, di
accedere al mercato del lavoro di uno Stato membro dipende dai diritti di cui
tale cittadino comunitario beneficia ai sensi dellĠart. 39 CE, e in
particolare dalla sua qualit di lavoratore.
18 Come la Corte ha
affermato, la nozione di ÇlavoratoreÈ, ai sensi dellĠart. 39 CE, ha portata
comunitaria, e non deve essere interpretata in modo restrittivo. Deve essere
considerato ÇlavoratoreÈ ogni soggetto che svolga attivit reali ed effettive,
ad esclusione di attivit talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed
accessorie. La caratteristica del rapporto di lavoro data, secondo tale
giurisprudenza, dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo
periodo di tempo, a favore di unĠaltra e sotto la direzione di questĠultima,
prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione (v., in
particolare, sentenze 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc.
pag. 2121, punti 16 e 17, nonch 7 settembre 2004, causa C‑456/02, Trojani, Racc. pag. I‑7573, punto 15).
19 In questo caso, come
risulta dal provvedimento di rinvio, dopo aver seguito, in Belgio, una
formazione nellĠambito dellĠistruzione secondaria professionale, la
sig.ra Mattern ha svolto in tale Stato membro un tirocinio come aiuto
infermiera.
20 Tale ultima circostanza
pu consentire di attribuire alla sig.ra Mattern la qualit di lavoratrice ai
sensi del diritto comunitario.
21 Infatti, secondo costante
giurisprudenza, se un tirocinio si svolge secondo le modalit di unĠattivit
retribuita reale ed effettiva, il fatto che tale tirocinio possa essere
considerato come una preparazione pratica collegata allĠesercizio vero e
proprio dellĠattivit professionale non osta allĠapplicazione
dellĠart. 39 CE (v., in particolare, sentenze Latrie‑Blum, cit., punto 19, e 17 marzo
2005, causa C‑109/04, Kranemann, Racc. pag. I‑2421, punto 13).
22 Inoltre, anche se certo
che la retribuzione dellĠattivit svolta costituisce un elemento fondamentale
del rapporto di lavoro, resta comunque il fatto che n il livello limitato
della retribuzione stessa n lĠorigine delle risorse per questĠultima possono
avere alcuna conseguenza sulla qualit di lavoratore ai sensi del diritto
comunitario (v. sentenze 23 marzo 1982, causa 53/81, Levin, Racc.
pag. 1035, punto 16, e Kranemann, cit., punto 17).
23 Spetta al giudice
nazionale, nella valutazione dei fatti per la quale egli solo competente,
verificare se, nellĠambito del suo tirocinio, la sig.ra Mattern abbia
svolto unĠattivit subordinata reale ed effettiva, tale da consentirle di
essere ritenuta una lavoratrice ai sensi dellĠart. 39 CE.
24 Tuttavia, risulta gi dal
testo dellĠart. 11 del regolamento che il diritto di un cittadino di uno
Stato terzo, coniuge di un cittadino comunitario, di accedere al mercato del
lavoro pu essere fatto valere soltanto nello Stato membro in cui tale
cittadino comunitario svolge unĠattivit lavorativa subordinata o non
subordinata.
25 Come lĠavvocato generale
ha correttamente osservato al paragrafo 33 delle sue conclusioni, il
diritto a svolgere unĠattivit subordinata ai sensi dellĠart. 11 del
regolamento non garantisce ai familiari dei lavoratori emigranti un diritto
originario alla libera circolazione. Tale norma va invece a vantaggio del
lavoratore migrante, della cui famiglia fa parte, quale coniuge o figlio a
carico, il cittadino di uno Stato terzo.
26 é pacifico che, allĠepoca
dei fatti di cui alla controversia principale, la sig.ra Mattern non
svolgeva alcuna attivit subordinata o non subordinata in alcuno Stato membro,
se non in Belgio.
27 Ne consegue che il
sig. Cikotic poteva invocare lĠart. 11 del regolamento solo in
Belgio, al fine di accedere, in tale Stato membro, al mercato del lavoro alle
medesime condizioni previste per i cittadini di tale Stato.
28 Sulla base delle
considerazioni svolte, la questione sollevata devĠessere risolta dichiarando
che lĠart. 11 del regolamento non conferisce al cittadino di uno Stato
terzo il diritto di accedere ad unĠattivit subordinata in uno Stato membro
diverso da quello in cui il suo coniuge, cittadino comunitario che si sia
avvalso del proprio diritto alla libera circolazione, svolge o ha svolto
unĠattivit subordinata.
Sulle
spese
29 Nei confronti delle parti
nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non
possono dar luogo a rifusione.
Per
questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
In
una situazione come quella di cui alla causa principale, lĠart. 11 del
regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera
circolazione dei lavoratori allĠinterno della Comunit, come modificato dal
regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434, non conferisce al
cittadino di uno Stato terzo il diritto di accedere ad unĠattivit subordinata
in uno Stato membro diverso da quello in cui il suo coniuge, cittadino
comunitario che si sia avvalso del proprio diritto alla libera circolazione,
svolge o ha svolto unĠattivit subordinata.
Firme
* Lingua processuale: il francese.