AVVISO IMPORTANTE:Le informazioni contenute in questo sito
sono soggette ad una Clausola di esclusione della responsabilit e ad un
avviso relativo al Copyright.
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
6 novembre 2003 (1)
Libera circolazione dei lavoratori - Art. 48 del
Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) - Nozione di
lavoratore - Contratto di lavoro a tempo determinato di breve durata -
Mantenimento dello status di lavoratore dopo la scadenza del contratto di
lavoro - Presupposti per la concessione di vantaggi sociali ai sensi dell'art.
7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 - Borsa di studio
Nel procedimento C-413/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof
(Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Franca Ninni-Orasche
e
Bundesminister fr Wissenschaft, Verkehr und
Kunst,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del
Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di
sezione, dai sigg. C. Gulmann e V. Skouris (relatore), dalle sig.re F. Macken e
N. Colneric, giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il governo austriaco, dal sig. H. Dossi, in
qualit di agente;
- per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualit
di agente;
- per il governo tedesco, dai sigg. W.-D. Plessing e M.
Lumma, in qualit di agenti;
- per il governo del Regno Unito, dal sig. J. E.
Collins, in qualit di agente, assistito dal sig. C. Lewis, barrister;
- per la Commissione delle Comunit europee, dai sigg.
D. Martin e W. Bogensberger, in qualit di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
presentate all'udienza del 27 febbraio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1.
Con
ordinanza 13 settembre 2001, pervenuta in cancelleria il 17 ottobre successivo,
il Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo) ha proposto alla Corte, ai
sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti
sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a
modifica, art. 39 CE).
2.
Tali
questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la sig.ra
Ninni-Orasche e il Bundesminister fr Wissenschaft, Verkehr und Kunst (Ministro
federale della Ricerca scientifica, delle Comunicazioni e delle Arti) in ordine
al rigetto da parte di quest'ultimo della domanda della ricorrente per la
concessione di una borsa di studio ai sensi delle disposizioni dello
Studienfrderungsgesetz (legge sugli aiuti allo studio) (BGBl. n. 305/1992).
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3.
Ai
sensi dell'art. 48 del Trattato, la libera circolazione dei lavoratori
assicurata all'interno della Comunit e implica l'abolizione di qualsiasi
discriminazione fondata sulla nazionalit tra i lavoratori degli Stati membri,
per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
4.
Ai
sensi dell'art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre
1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno
della Comunit (GU L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) del
Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434 (GU L 245, pag. 1; in prosieguo: il
regolamento n. 1612/68):
1.
Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non pu ricevere sul territorio
degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento
diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di
impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento,
reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2.
Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.
5.
Il
sesto considerando della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/96/CEE,
relativa al diritto di soggiorno degli studenti (GU L 317, pag. 59), enuncia
che i beneficiari del diritto di soggiorno non devono costituire un onere
eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante.
6.
Ai
sensi del settimo considerando della stessa direttiva:
(...)
nell'attuale situazione del diritto comunitario, un aiuto accordato agli
studenti ai fini del loro sostentamento non rientra, come risulta dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia, nel campo d'applicazione del trattato
ai sensi dell'articolo 7.
7.
L'art.
3 della detta direttiva dispone quanto segue:
La
presente direttiva non costituisce per gli studenti che beneficiano del diritto
di soggiorno la base per un diritto al pagamento di borse di mantenimento da
parte dello Stato membro ospitante.
Normativa nazionale
8.
Nel
diritto austriaco le disposizioni e le condizioni che attribuiscono il diritto
alla concessione di una borsa di studio sono contenute nello
Studienfrderungsgesetz. L'art. 2 di questa legge stabilisce che gli aiuti
dalla stessa previsti possono essere richiesti sia dai cittadini austriaci
(artt. 2, prima frase, e 3) sia dagli stranieri e apolidi ad essi assimilati
(artt. 2, seconda frase, e 4), rinviando per tali ultime nozioni al diritto
comunitario.
Causa principale e questioni pregiudiziali
9.
Dall'ordinanza
di rinvio risulta che la ricorrente nella causa principale, la sig.ra
Ninni-Orasche, cittadina italiana, coniugata dal 18 gennaio 1993 con un
cittadino austriaco. Essa risiede in Austria dal 25 novembre 1993 ed era in
possesso di un permesso di soggiorno in questo Stato membro valido sino al 10
marzo 1999. Tale autorizzazione le consentiva di accedere ad un'attivit di
lavoro subordinato o autonomo e di esercitarla nel territorio austriaco alle
stesse condizioni dei lavoratori nazionali.
10.
La
sig.ra Ninni-Orasche esercitava in Austria un'attivit di lavoro subordinato a
tempo determinato dal 6 luglio 1995 al 25 settembre 1995, come cameriera
autorizzata all'incasso nell'ambito di una societ austriaca di ristorazione.
Oltre al servizio di cassa, era altres responsabile delle scorte,
dell'approvvigionamento e del magazzinaggio delle merci offerte. Il 16 ottobre
1995 essa superava in Italia un esame a conclusione di studi secondari
nell'ambito di un corso serale che richiedeva la sua presenza soltanto agli
esami. Essa conseguiva cos un diploma di maturit tecnica (diploma di
ragioniere e perito commerciale) che le conferiva il diritto di iscriversi ad
un'universit austriaca.
11.
Nel
periodo compreso tra l'ottobre 1995 e il marzo 1996 la sig.ra Ninni-Orasche
cercava in Austria un impiego adeguato alla propria formazione ed esperienza
professionale, inviando domande spontanee ad alberghi e ad una banca, ma senza
successo. Nel marzo 1996 essa intraprendeva quindi studi di lingue e letterature
romanze, con specializzazione in italiano e francese, all'universit di
Klagenfurt (Austria).
12.
Il 16
aprile 1996 la sig.ra Ninni-Orasche richiedeva la concessione di una borsa di
studio ai sensi dello Studienfrderungsgesetz. Avendo le autorit locali
respinto tale domanda, essa adiva in sede di impugnazione il Bundesminister fr
Wissenschaft, Verkehr und Kunst, che respingeva a sua volta la sua domanda. La
sig.ra Ninni-Orasche decideva pertanto di presentare un ricorso contro tale
decisione del detto Ministro dinanzi al Verfassungsgerichtshof (Corte
costituzionale) (Austria). Tale giudice respingeva il ricorso della sig.ra
Ninni-Orasche, ma, investito di un'ulteriore domanda, decideva di rinviare la
ricorrente dinanzi al Verwaltungsgerichtshof quale giudice d'impugnazione.
13.
Quest'ultimo
giudice ritiene che, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia
relativa agli artt. 48 del Trattato e 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, si
dovrebbe anzitutto accertare se la sig.ra Ninni-Orasche abbia acquisito la
qualit di lavoratrice. Al riguardo esso si domanda se l'attivit lavorativa di
breve durata esercitata da quest'ultima possa essere considerata come
un'attivit reale ed effettiva, che le attribuisce la qualit di lavoratrice
alla luce della giurisprudenza della Corte in materia (sentenze 23 marzo 1982,
causa 53/81, Levin, Racc. pag. 1035, punto 17, e 26 febbraio 1992, causa
C-357/89, Raulin, Racc. pag. I-1027).
14.
Il
giudice del rinvio ricorda in seguito che, in conformit della detta
giurisprudenza, nell'ambito degli aiuti agli studi superiori richiesto un
nesso di continuit tra l'attivit professionale precedentemente esercitata e
gli studi intrapresi, eccetto i casi per cui un lavoratore migrante si trovi
involontariamente disoccupato e sia, pertanto, costretto dalla situazione del
mercato del lavoro ad operare una riconversione professionale.
15.
Alla
luce di tale giurisprudenza, il giudice del rinvio si chiede se, dal punto di
vista del lavoratore, la conclusione di un rapporto di lavoro definito sin
dall'inizio a tempo determinato debba essere considerata volontaria o
involontaria e se, al riguardo, rilevino i tentativi compiuti dall'interessata
per trovare un altro impiego nello Stato membro di accoglimento prima di
intraprendere gli studi ed ottenere la qualifica richiesta per iscriversi
all'universit.
16.
Infine
il giudice del rinvio rileva che, tenuto conto della sentenza 21 giugno 1988,
causa 39/86, Lair (Racc. pag. 3161, punto 43), occorre altres verificare se,
nel contesto della causa principale, la domanda di borsa di studio presentata
dalla sig.ra Ninni-Orasche sia illegittima, il che comporterebbe la non
applicazione delle disposizioni comunitarie che attribuiscono il diritto a
borse di studio e vietano le discriminazioni.
17.
In
tale contesto giuridico e di fatto il Verwaltungsgerichtshof ha deciso di
sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
1)
a) Se un'attivit lavorativa a tempo determinato e di breve durata (nel caso di
specie due mesi e mezzo) esercitata da un cittadino dell'Unione europea in uno
Stato membro, di cui non ha la cittadinanza, gli attribuisca la qualit di
lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato CE.
b)
Se, in questo caso, nel valutare la qualit di lavoratore nel senso suddetto,
acquisti rilevanza il fatto che l'interessato
i) ha
iniziato questo lavoro solo qualche anno dopo l'ingresso nello Stato ospitante;
ii)
ha acquisito, solo poco tempo dopo la conclusione del suo breve rapporto di
lavoro a tempo determinato, il titolo per accedere agli studi universitari
nello Stato membro ospitante, avendo concluso gli studi superiori nel proprio
paese di origine;
iii)
si adoperato per trovare una nuova attivit lavorativa tra la conclusione del
suo breve rapporto di lavoro a tempo determinato e l'inizio degli studi
universitari.
2) In
caso di soluzione affermativa in merito al possesso della qualit di lavoratore
(migrante) ai sensi del punto 1):
a) Se
debba considerarsi volontaria la conclusione, dovuta al mero decorso del tempo,
di un rapporto di lavoro concepito fin dall'inizio a tempo determinato.
b) In
caso affermativo, se nella fattispecie, al fine di valutare il carattere
volontario o involontario della fine del rapporto di lavoro, sia rilevante la
circostanza, da sola o in concorso con l'uno o l'altro fatto qui di seguito
menzionato, che l'interessato
i) ha
acquisito nel proprio paese d'origine il titolo per l'accesso agli studi
universitari nello Stato membro ospitante poco tempo dopo la conclusione del
detto rapporto di lavoro e/o
ii)
si adoperato immediatamente dopo tale conclusione di iniziare un'ulteriore
attivit lavorativa fino all'inizio dei propri studi.
Se,
per risolvere tale questione, sia importante stabilire se l'ulteriore impiego
cercato dall'interessato costituisse, dal punto di vista sostanziale, una
continuazione dell'attivit lavorativa a tempo determinato gi conclusa, di
livello simile (basso), ovvero se tale impiego fosse adeguato ad un titolo
professionale di grado pi elevato ottenuto nel frattempo dall'interessato.
Sulla prima questione
18.
Con
la prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza, da un lato, se
un'attivit lavorativa esercitata a tempo determinato per un periodo di due
mesi e mezzo da un cittadino di uno Stato membro nel territorio di un altro
Stato membro di cui egli non ha la cittadinanza possa attribuirgli la qualit
di lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato e, dall'altro, se siano
pertinenti al riguardo circostanze anteriori o posteriori al periodo di lavoro,
quali il fatto che l'interessato
- ha
iniziato questo lavoro solo qualche anno dopo l'ingresso nello Stato membro
ospitante;
- ha
acquisito, poco tempo dopo la conclusione del suo breve rapporto di lavoro a
tempo determinato, il titolo per accedere agli studi universitari nello Stato
membro ospitante, avendo concluso gli studi superiori nel proprio paese di
origine, o
- si
adoperato per trovare una nuova attivit lavorativa tra la conclusione del
suo breve rapporto di lavoro a tempo determinato e l'inizio degli studi
universitari.
Osservazioni sottoposte alla Corte
19.
Tutti
i governi che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, nonch la
Commissione delle Comunit europee, concordano nel ritenere che un rapporto di
lavoro di breve durata, stabilita fin dall'inizio, non esclude di per s il
riconoscimento dello status di lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato.
Essi si riferiscono alla giurisprudenza della Corte secondo la quale un
soggetto, per essere qualificato lavoratore, deve svolgere attivit reali ed
effettive, restando escluse quelle attivit talmente ridotte da potersi
definire puramente marginali ed accessorie.
20.
Secondo
il governo tedesco e la Commissione un'attivit lavorativa, fin dall'inizio
concepita a tempo determinato e di breve durata, di un cittadino comunitario in
uno Stato membro di cui egli non ha la cittadinanza, attribuisce a quest'ultimo
lo status di lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato. Essi ritengono che
non siano elementi rilevanti al riguardo il fatto che, nella causa principale,
la ricorrente ha cercato diverse volte un impiego, o meglio un nuovo impiego
corrispondente al livello di qualificazione pi elevato acquisito dopo la
conclusione del suo rapporto di lavoro a tempo determinato, n il superamento
degli esami conclusivi degli studi secondari nello Stato membro di origine.
21.
I
governi austriaco, danese e del Regno Unito sostengono che il giudice del
rinvio dovrebbe valutare tutte le circostanze della causa principale in base a
criteri oggettivi per determinare se la persona interessata, invece di cercare
di esercitare il suo diritto di libera circolazione all'effettivo fine di lavorare,
avesse in realt l'intento di studiare in uno Stato membro diverso da quello di
provenienza ed abbia tentato pertanto di creare una situazione che la facesse
apparire quale lavoratrice al solo fine di accedere a vantaggi quali una borsa
di studio. Essi ritengono particolarmente rilevanti al riguardo le circostanze
richiamate dal giudice del rinvio nella sua prima questione.
22.
Il
governo danese aggiunge, al riguardo, che dev'essere altres preso in
considerazione dal giudice del rinvio, al fine di determinare se l'impiego in
questione avesse un carattere marginale e accessorio, il fatto che la
ricorrente nella causa principale abbia esercitato un'attivit di lavoro
subordinato di soli due mesi e mezzo nel corso di un periodo di soggiorno di
due anni e mezzo nello Stato membro ospitante.
Risposta della Corte
23.
Si
deve ricordare, in via preliminare, che secondo una giurisprudenza costante, la
nozione di lavoratore, ai sensi dell'art. 48 del Trattato, riveste portata
comunitaria e non deve essere interpretata in modo restrittivo (v. in tal
senso, in particolare, sentenze 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc.
pag. 2121, punto 16; 21 giugno 1988, causa 197/86, Brown, Racc. pag. 3205,
punto 21; 26 febbraio 1992, causa C-3/90, Bernini, Racc. pag. I-1071, punto 14,
e 8 giugno 1999, causa C-337/97, Meeusen, Racc. pag. I-3289, punto 13).
24.
Inoltre,
tale nozione dev'essere definita secondo criteri obiettivi, che caratterizzano
il rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e dei doveri delle persone
interessate. La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro data dalla
circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore
di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita
delle quali riceve una retribuzione (v. sentenze Lawrie-Blum, cit., punto 17;
31 maggio 1989, causa 344/87, Bettray, Racc. pag. 1621, punto 12, e Meeusen,
cit., punto 13).
25.
Alla
luce di tale giurisprudenza, si deve constatare che la circostanza che
un'attivit di lavoro subordinato sia di breve durata non pu, di per s,
escluderla dall'ambito di applicazione dell'art. 48 del Trattato.
26.
Per
essere qualificato lavoratore, un soggetto deve nondimeno svolgere attivit
reali ed effettive, restando escluse quelle attivit talmente ridotte da
potersi definire puramente marginali ed accessorie (v., in particolare, citate
sentenze Levin, punto 17, e Meeusen, punto 13).
27.
Nell'ambito
della verifica di tale condizione, il giudice del rinvio deve fondarsi su criteri
obiettivi e valutare nel loro complesso tutte le circostanze del caso di
specie, riguardanti la natura sia delle attivit interessate sia del rapporto
di lavoro di cui trattasi.
28.
E'
importante precisare che, per valutare se un'attivit lavorativa possa
attribuire la qualit di lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato, non
hanno rilevanza gli elementi relativi al comportamento tenuto dall'interessato
prima e dopo il periodo lavorativo per accertare la qualit di lavoratore ai
sensi della detta disposizione. Infatti, tali elementi non hanno alcuna
relazione con i criteri obiettivi enunciati dalla giurisprudenza ricordata ai
punti 23 e 24 della presente sentenza.
29.
In
particolare, i tre elementi richiamati dal giudice del rinvio, vale a dire il
fatto che l'interessata ha esercitato l'attivit lavorativa di cameriera
soltanto diversi anni dopo il suo ingresso nello Stato membro ospitante, che ha
acquisito, poco tempo dopo la conclusione del suo breve rapporto di lavoro, un
diploma che le d diritto di accedere agli studi universitari in detto Stato e
che essa ha cercato, a conclusione di detto rapporto di lavoro, di trovare un
nuovo impiego, non sono legati n all'eventuale carattere accessorio
dell'attivit esercitata dalla ricorrente nella causa principale, n alla
natura di tale attivit o del rapporto di lavoro.
30.
Per
le stesse ragioni, non pu nemmeno essere accolta la tesi del governo danese
secondo la quale, per valutare il carattere reale ed effettivo dell'attivit di
lavoro subordinato esercitata, dovrebbe tenersi conto della breve durata di
quest'ultima in relazione alla durata complessiva del soggiorno della persona
interessata nello Stato membro ospitante, durata che, nella controversia di cui
alla causa principale, era di due anni e mezzo.
31.
Per
quanto riguarda, infine, l'argomento secondo il quale il giudice del rinvio
sarebbe tenuto a verificare in base alle circostanze del caso di specie se la
ricorrente nella causa principale abbia cercato abusivamente di creare una situazione
che le consenta di rivendicare la qualit di lavoratrice ai sensi dell'art. 48
del Trattato allo scopo di ottenere i vantaggi connessi a tale status,
sufficiente rilevare che l'eventuale uso abusivo dei diritti concessi
dall'ordinamento giuridico comunitario in virt delle disposizioni relative
alla libera circolazione dei lavoratori presuppone che il soggetto interessato
rientri nell'ambito ratione personae di detto Trattato, soddisfacendo le
condizioni per essere qualificato lavoratore ai sensi della detta
disposizione. Ne consegue che la problematica dell'abuso di diritto non pu
incidere sulla risposta alla prima questione.
32.
Tenuto
conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima
questione che un'attivit lavorativa esercitata a tempo determinato per un
periodo di due mesi e mezzo da un cittadino di uno Stato membro nel territorio
di un altro Stato membro, di cui egli non ha la cittadinanza, pu attribuirgli
lo status di lavoratore, ai sensi dell'art. 48 del Trattato, qualora l'attivit
lavorativa esercitata non abbia carattere puramente marginale e accessorio.
Spetta
al giudice del rinvio procedere agli accertamenti di fatto necessari a valutare
se tali elementi ricorrano nella controversia di cui esso investito. Non sono
pertinenti al riguardo circostanze anteriori o posteriori al periodo di lavoro,
quali il fatto che l'interessato
- ha
iniziato questo lavoro solo qualche anno dopo l'ingresso nello Stato membro
ospitante;
- ha
acquisito, poco tempo dopo la conclusione del suo breve rapporto di lavoro a
tempo determinato, il titolo per accedere agli studi universitari nello Stato
membro ospitante, avendo concluso gli studi superiori nel proprio paese di
origine, o
- si
adoperato per trovare una nuova attivit lavorativa tra la conclusione del
suo breve rapporto di lavoro a tempo determinato e l'inizio degli studi
universitari.
Sulla seconda questione
33.
Con
la seconda questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se un cittadino
comunitario, quale la ricorrente nella causa principale, qualora possieda la
qualit di lavoratore migrante ai sensi dell'art. 48 del Trattato, si trovi in
uno stato di disoccupazione volontaria, ai sensi della pertinente
giurisprudenza della Corte, per il fatto che il suo contratto di lavoro,
stipulato fin dall'inizio a tempo determinato, giunge a scadenza.
34.
Secondo
la giurisprudenza richiamata al punto precedente, taluni diritti connessi allo
status di lavoratore sono garantiti ai lavoratori migranti anche se questi
ultimi non sono pi inseriti in un rapporto di lavoro (sentenza Lair, cit.,
punto 36, e 24 settembre 1998, causa C-35/97, Commissione/Francia, Racc. pag.
I-5325, punto 41).
35.
Nell'ambito
degli aiuti allo studio universitario si deve ritenere che un cittadino di uno
Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante che ha intrapreso in
quest'ultimo, dopo avervi svolto attivit lavorative, studi universitari
sanciti da un diploma professionale abbia conservato il suo status di
lavoratore, che gli consente, in quanto tale, di beneficiare dell'art. 7, n. 2,
del regolamento n. 1612/68, qualora esista un nesso di continuit tra
l'attivit lavorativa precedentemente esercitata e gli studi intrapresi. Questa
condizione non pu tuttavia essere imposta allorch un lavoratore migrante
versa in stato di disoccupazione involontaria e quando la situazione del
mercato del lavoro lo costringe ad operare una riconversione professionale (v.,
in tal senso, citate sentenze Lair, punto 39, e Raulin, punto 21).
36.
Tale
constatazione non pu tuttavia condurre al risultato che un cittadino di uno
Stato membro entri in un altro Stato membro al solo scopo di fruirvi, dopo un
brevissimo periodo di attivit lavorativa, del sistema di sussidi agli
studenti. Infatti un abuso del genere non rientra nell'ambito di applicazione
delle disposizioni comunitarie di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza
Lair, cit., punto 43).
Osservazioni sottoposte alla Corte
37.
I
governi austriaco, tedesco e del Regno Unito ritengono, da un lato, che il
fatto che la durata di un contratto di lavoro sia determinata e quindi
accettata fin dall'inizio dal lavoratore interessato non pu far ritenere che
tale lavoratore versi, alla scadenza del contratto, in stato di disoccupazione
involontaria. Il governo tedesco aggiunge, al riguardo, che la nozione di
disoccupazione involontaria, ai sensi della giurisprudenza della Corte,
riguarda esclusivamente i casi di licenziamento.
38.
Dall'altro,
essi sostengono che non pu essere contestata l'inesistenza di una correlazione
tra l'attivit lavorativa della sig.ra Ninni-Orasche nel settore della
ristorazione e i suoi studi di lingue e letterature romanze.
39.
Per
contro, richiamando la giurisprudenza sviluppata dalla Corte riguardo alla
decisione del consiglio d'associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa
allo sviluppo dell'associazione fra la Comunit economica europea e la Turchia,
in particolare la sentenza 23 gennaio 1997, causa C-171/95, Tetik (Racc. pag.
I-329, punti 38 e 39), la Commissione rileva che la conclusione di un rapporto
di lavoro concepito in origine a tempo determinato, dovuta al fatto che il
contratto giunge a scadenza, non dipende generalmente dalla personale volont
del lavoratore. Pertanto, nella causa principale, la sig.ra Ninni-Orasche si
trovava, a parere della Commissione, in uno stato di disoccupazione
involontaria.
40.
Tuttavia
la Commissione ritiene che nessun elemento del fascicolo indichi che sia stata
la situazione del mercato del lavoro a costringere la ricorrente nella causa
principale ad operare una riconversione professionale in un settore di attivit
diverso da quello nel quale era occupata in precedenza. Di conseguenza essa
avrebbe perso il suo status di lavoratrice ai sensi dell'art. 48 del Trattato.
Risposta della Corte
41.
Si
deve constatare, in via preliminare, che spetta al giudice del rinvio procedere
ai necessari accertamenti di fatto al fine di determinare, in applicazione
della giurisprudenza richiamata ai punti 34-36 della presente sentenza, se
sussista un nesso di continuit tra l'attivit lavorativa precedentemente
esercitata dalla ricorrente nella causa principale e gli studi intrapresi in
seguito, se quest'ultima si sia trovata in uno stato di disoccupazione
involontaria e se la situazione del mercato del lavoro l'abbia costretta ad
operare una riconversione professionale, o se essa abbia esercitato tale
attivit al solo scopo di beneficiare del sistema di sussidi agli studenti
nello Stato membro ospitante.
42.
E'
tuttavia importante precisare, al riguardo, che la sola circostanza che un
contratto di lavoro sia stipulato in origine come contratto a tempo determinato
non pu portare necessariamente alla conclusione che, quando detto contratto
giunge a scadenza, il lavoratore interessato si trovi automaticamente in stato
di disoccupazione volontaria.
43.
Infatti,
se vero che un contratto di lavoro normalmente il risultato di
negoziazioni, non men vero che non sono rari i casi in cui il lavoratore non
esercita alcuna influenza sulla durata e sul tipo di contratto di lavoro che
pu stipulare con un datore di lavoro. Al contrario, come rileva l'avvocato
generale nei paragrafi 53 e 54 delle sue conclusioni, in alcuni settori di
attivit viene fatto sovente ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato,
e ci per diverse ragioni, quali il carattere stagionale del lavoro, il fatto
che il mercato considerato sensibile alla congiuntura o l'eventuale rigidit
della normativa nazionale in materia di lavoro.
44.
Pertanto,
nell'ambito del suo esame del carattere volontario o involontario dello stato
di disoccupazione della ricorrente nella causa principale, il giudice del
rinvio pu in particolare prendere in considerazione circostanze quali gli usi
del settore di attivit economica considerato, le possibilit di trovare in
tale settore un lavoro che non sia a tempo determinato, l'esistenza di un
interesse ad impegnarsi soltanto in un rapporto di lavoro a tempo determinato o
l'esistenza di possibilit di rinnovo del contratto di lavoro.
45.
Di
contro, gli elementi menzionati dal giudice del rinvio, vale a dire il fatto
che l'interessata abbia conseguito, una volta conclusosi il suo rapporto di
lavoro, un diploma che le conferisce il diritto di iscriversi all'universit
nello Stato membro ospitante, nonch l'immediata ricerca di un nuovo impiego
dopo la fine del rapporto di lavoro, o la natura e il livello del nuovo lavoro
cercato, non sono necessariamente rilevanti a tal riguardo. Infatti, tali
circostanze possono caratterizzare sia l'ipotesi della disoccupazione
involontaria della ricorrente nella causa principale sia quella della sua
disoccupazione volontaria.
46.
Tuttavia,
questi elementi potrebbero rivelarsi pertinenti in relazione all'esame della
questione se, nel caso di specie, la ricorrente nella causa principale abbia
esercitato un'attivit lavorativa di breve durata al solo scopo di beneficiare
del sistema di sussidi agli studenti nello Stato membro ospitante.
47.
Pertanto,
occorre aggiungere che, nell'ambito di tale esame, si deve prendere altres in
considerazione, da un lato, il fatto che la ricorrente nella causa principale
sembra essere entrata nello Stato membro ospitante non al solo fine di
beneficiare in esso del sistema di sussidi agli studenti, ma per vivervi con
suo marito, cittadino di tale Stato, e, dall'altro, il fatto che essa vi
soggiorna legalmente.
48.
Tenuto
conto delle considerazioni che precedono, la seconda questione dev'essere
risolta dichiarando che un cittadino comunitario, quale la ricorrente nella
causa principale, qualora possieda la qualit di lavoratore migrante ai sensi
dell'art. 48 del Trattato, non si trova necessariamente in uno stato di
disoccupazione volontaria, ai sensi della pertinente giurisprudenza della
Corte, per il fatto che il suo contratto di lavoro, stipulato fin dall'inizio a
tempo determinato, giunge a scadenza.
Sulle spese
49.
Le
spese sostenute dai governi austriaco, danese e del Regno Unito, nonch dalla
Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar
luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale,
cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per
questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal
Verwaltungsgerichtshof con ordinanza 13 settembre 2001, dichiara:
1) Un'attivit lavorativa esercitata a tempo
determinato per un periodo di due mesi e mezzo da un cittadino di uno Stato
membro nel territorio di un altro Stato membro, di cui egli non ha
cittadinanza, pu attribuirgli lo status di lavoratore, ai sensi dell'art. 48
del Trattato, divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE, qualora l'attivit
lavorativa esercitata non abbia carattere puramente marginale e accessorio.
Spetta al giudice del rinvio procedere agli
accertamenti di fatto necessari a valutare se tali elementi ricorrano nella
controversia di cui esso investito. Non sono pertinenti al riguardo
circostanze anteriori o posteriori al periodo di lavoro, quali il fatto che
l'interessato
- ha iniziato questo lavoro solo qualche anno
dopo l'ingresso nello Stato membro ospitante;
- ha acquisito, poco tempo dopo la conclusione
del suo breve rapporto di lavoro a tempo determinato, il titolo per accedere
agli studi universitari nello Stato membro ospitante, avendo concluso gli studi
superiori nel proprio paese di origine, o
- si adoperato per trovare una nuova attivit
lavorativa tra la conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato e
l'inizio degli studi universitari.
2) Un cittadino comunitario, quale la ricorrente
nella causa principale, qualora possieda lo status di lavoratore migrante ai
sensi dell'art. 48 del Trattato, non si trova necessariamente in uno stato di
disoccupazione volontaria, ai sensi della pertinente giurisprudenza della
Corte, per il fatto che il suo contratto di lavoro, stipulato fin dall'inizio a
tempo determinato, giunge a scadenza.
Puissochet Gulmann Skouris Macken Colneric |
Cos deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 novembre
2003.
Il cancelliere
Il
presidente
R. Grass
V.
Skouris
1: Lingua processuale: il tedesco.