TRIBUNALE DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II Giudice
del Tribunale di Bari, dott. Pietro Mastrorilli, in funzione di Giudice del
Lavoro, alla pubblica udienza del 18.5.09 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di
previdenza e assistenza obbligatoria
tra
XXX XXX, assistita e difesa dall'Avv.
D. Belluccio
e
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE, contumace
nonché
INPS, con l'Avv. C. Punzi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
depositato in data 27.6.07 ante indicato in epigrafe conveniva in giudizio,
davanti a quest'Autoritá Giudiziaria, il Ministero dell'Economia e l'INPS al
fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invaliditá civile
giá oggetto di richiesta in sede amministrativa, con i ratei arretrati, gli
accessori di legge e con vittoria di spese e competenze di lite, da porsi in
distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Costituitosi
il contraddittorio, l'INPS eccepiva invece il proprio difetto di legittimazione
passiva in ordine alla domanda di accertamento delle condizioni di salute
dell'istante, alla luce del disposto di cui all'art. 130 D.Lgs. n. 112 del
1998.
All'odierna
udienza, dopo la rituale discussione, la causa é stata decisa come da separato
dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine
alla questione dell'individuazione dei soggetti passivamente legittimati, é
sufficiente richiamare l'insegnamento di Cass. n. 12681/02 che, con riferimento
ai processi iniziati dopo il 3.9.1998 (ossia nella vigenza del D.Lgs. 112/98),
ha ritenuto la legittimazione passiva esclusiva dell'INPS, senza dover piú
distinguere tra azione di mero accertamento ed azione di condanna.
La S.C. ha
inoltre motivatamente osservato che tale assetto normativo non risulta alterato
dalla normativa sopravvenuta, e, segnatamente, dall'art. 37, 5° comma, L.
448/1998 che si
riferisce
solo ai provvedimenti di revoca delle prestazioni assistenziali), né tanto meno
dall'art. 45 D. lgs. 30 3.1999 n. 96, il quale attribuisce alle regioni funzioni
meramente amministrative in subiecta materia
E' stato
altresì osservato che ininfluenti sono pure il D.P.C.M. 26.5.2000, il quale é
privo di efficacia abrogativa e l'art. 80, commi 7 e 8, della L. 23.12.2000 n.
388 (finanziaria 2001) il quale dispone in tema di "potestá
concessiva" dei benefici per cui é causa, ma sempre in ordine ad attivitá
amministrative e non anche in materia di diritto processuale.
Da notare,
infine, che il D.L. 30.9.2003 n. 269 (entrato in vigore il 2.10.2003) ha
precisato che i ricorsi giudiziari vanno, in ogni caso, notificati anche al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale litisconsorte necessario, ed
alle competenti Direzioni Provinciali del predetto Ministero.
E' poi
opportuno rammentare che, in virtú del combinato disposto degli artt. 10, comma
2, D.L. 2.9.2005 n. 203 (convertito nella L. 2.12.2005 n. 248) e 1, D.P.C.M.
30.3.2007 (pubblicato sulla G.U. n. 121 del 26.5.2007, per le sole controversie
instaurate a far data dal 1.4.2007, l'INPS subentra al Ministero dell'Economia,
per cui é sufficiente evocare in giudizio unicamente tale Istituto.
Quanto alle
ulteriori eccezioni sollevate dalle parti convenute, va osservato che, dalla
documentazione in atti, emerge che é stata completata la fase amministrativa e
non risulta ancora spirato l'eccepito termine prescrizionale.
La domanda,
nel merito, é fondata.
In ordine
alle prestazioni richieste, si osserva che la pensione di inabilitá é
disciplinata dall'art. 12 della L. n. 118/1971, che ne prevede la
corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili di etá superiore agli
anni 18, nei cui confronti sia accertata una totale inabilitá lavorativa.
L'assegno
mensile di invaliditá, invece, é disciplinato dal successivo art. 13 che ne
prevede la corresponsione in favore di mutilati ed invalidi di etá compresa tra
il 18° ed il 64° anno (incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale
condizione sussiste) nei cui confronti sia accertata una riduzione della
capacita lavorativa in misura almeno del 74% (e ció a partire dal 12.3.1992,
data di entrata in vigore delle nuove tabelle di cui al D.M. del 5.2.1992,
mentre per il periodo precedente la percentuale era di due terzi e cioé del
67%).
La concreta
erogazione di entrambe le provvidenze é inoltre subordinata al possesso di
determinate condizione economiche (v. art. 12, secondo comma, cit. e
l'ultima parte del primo comma dell'art. 13) ed é prevista soltanto per i
cittadini italiani, che abbiano residenza in Italia.
L'assegno
mensile di cui sopra richiede inoltre l'iscrizione nelle liste speciali di
collocamento per gli invalidi civili ex lege n. 482/1968 (v. sopra) che
rappresenta un vero e proprio requisito costitutivo (v. al riguardo Cass.
28.8.2000 n. 11271; Cass. 13.6.2000 n. 8055) del diritto alla prestazione di
che trattasi e che, solo per gli invalidi ultra cinquantacinquenni (v art. 1 e
19 L. n. 482/1968), puó essere surrogato dal mero stato di disoccupazione,
comprovabile con ogni mezzo (v., tra le altre Cass. 2.1.2001 n. 4).
La
sussistenza di tali condizioni non é mai stata oggetto di specifiche
contestazioni, e comunque risulta dalla documentazione versata da parte
ricorrente (v. certificazione reddituale e d'iscrizione nelle liste dei
disabili con decorrenza 6.6.2006).
Quanto al
requisito sanitario, l'apposita Commissione Medica di prima istanza, in seguito
ha domanda amministrativa del 29.6.2005, ha riconosciuto in data 11.11.2005,
un'invaliditá dell'80%, confermata nella visita di revisione dell'11.12.2007.
L'unico
problema che dunque va risolto (sebbene la relativa questione,
sintomaticamente, non é stata sollevata dall'INPS in sede di costituzione in
giudizio) é rappresentato dal mancato possesso, da parte dell'istante, della
carta e/o del c.d. permesso di soggiorno.
Sul punto la
Corte Costituzionale, dopo essere intervenuta con la sentenza n. 306/2008 al
fíne di estendere la concessione dell'indennitá di accompagnamento anche agli
stranieri extracomunitari non in possesso dei requisiti di reddito stabiliti
per la fruizione della carta di soggiorno (cosi dichiarando l'illegittima
costituzionale in parte qua dell'art. 80, comma 19, L. n. 388/2000 e
dell'art. 9, comma 1, D. Lgs. n. 286/1988 e successive modificazioni), é
nuovamente intervenuta in subiecta materia con la recente sentenza n.
11/2009 dichiarando 1'illegittimità costituzionale delle medesime previsioni di
cui sopra laddove precludono, sempre agli stranieri extracomunitari, non in
possesso dei suddetti requisiti di reddito, l'accesso alla pensione d'inabilitá
(evidente essendo nella specie la disparitá di trattamento tra cittadini e
stranieri legalmente e non occasionalmente soggiornanti in Italia).
Per cui, in
base ad una lettura costituzionalmente orientata delle suddette previsioni, non
v'é dubbio che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi anche in relazione all'assegno
d'invaliditá civile per cui é giudizio, il quale, com'é noto, é caratterizzato
da fínalitá e presupposti del tutto sovrapponibili alla pensione d'invaliditá
(fatta eccezione per l'entitá della percentuale invalidante); tale conclusione
peraltro é rafforzata dal rilievo che l'art. 80, comma 19, L. n. 388/2000 cit.
(trattasi della finanziaria 2001), come visto dichiarato incostituzionale nella
parte in cui subordina l'accesso alle prestazioni assistenziali sopra
evidenziate alla titolaritá della carta di soggiorno, a ben vedere si
riferisce, cumulativamente, alle "provvidenze economiche che costituiscono
diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi
sociali..." ed "all'assegno sociale" (per cui é giudizio), per
cui non sembra sia necessaria la rimessione di una nuova questione alla
Consulta anche in relazione all'assegno d'invaliditá.
II
ricorrente va dunque considerato invalido e l'INPS va condannato alla
corresponsione della prestazione suindicata, con decorrenza dal 6.6.2006 (epoca
del conseguimento del requisito d'iscrizione nelle liste dei disabili), giusta
le risultanze dell'espletata CTU, e, quindi, alla corresponsione dei ratei
scaduti.
II tutto,
oltre al pagamento degli accessori secondo quanto indicato in dispositivo, a
far data dalla maturazione di ciascun rateo (Cass. sez.un. 5.7.2004 n. 12270).
Le spese, in
distrazione, seguono la soccombenza e vanno poste - in considerazione di quanto
sopra argomentato in ordine alla questione dell'individuazione del soggetto passivamente
legittimato ed alla luce del petitum dell'odierno giudizio - a carico
dell'INPS, mentre appare opportuno compensarle tra il ricorrente ed il
Ministero dell'Economia.
P.Q.M.
II Giudice
del Lavoro, definitivamente pronunciando, cosi provvede:
- dichiara
il diritto dell'istante alla corresponsione dell'assegno d'invalidità civile;
- per
l'effetto condanna l'INPS alla corresponsione della relativa prestazione ed al
pagamento dei ratei maturati con decorrenza dal 6.6.06 oltre interessi e danno
da svalutazione monetaria secondo indici ISTAT, nei limiti previsti dall'art.
16, 6° comma, L. 30.12.1991 n. 412, a far data dalla maturazione di ciascun
rateo;
- condanna
l'INPS al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi
Euro 800 (di cui 5 Euro per esborsi) oltre IVA e CPA come per legge, da
distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- compensa
le spese tra il ricorrente e le altre parti in causa.
Bari,
18.5.09
Il Giudice
del Lavoro
Dr. Pietro
Mastrorilli