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Allegato A
Seduta n. 161 di mercoledì 8 aprile 2009
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2009, N. 11, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE, NONCHÉ IN TEMA DI ATTI PERSECUTORI (A.C. 2232-A)
A.C. 2232-A - Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLA PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA.
Sull'emendamento 13.600:
PARERE FAVOREVOLE
A.C. 2232-A - Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE, ESECUZIONE DELL'ESPULSIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
Art. 1.
(Modifiche al codice penale).
1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il n. 5) è sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies;»;
b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: «5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis;».
Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale).
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 275, comma 3, le parole: «all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies del codice penale,»;
b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;».
Art. 3.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).
1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,» e dopo la parola: «602» sono inserite le seguenti: «, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-octies»;
b) al quarto periodo, le parole: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies e 609-quater, secondo comma».
Art. 4.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».
Art. 5.
(Esecuzione dell'espulsione).
1. Al comma 5 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6.
(Piano straordinario di controllo del territorio).
1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».
2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.
5. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTI PERSECUTORI
Art. 7.
(Modifiche al codice penale).
1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».
Art. 8.
(Ammonimento).
1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.
Art. 9.
(Modifiche al codice di procedura penale).
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
«Art. 282-quater. - (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;
b) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;
c) al comma 5-bis dell'articolo 398:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;
d) al comma 4-ter dell'articolo 498:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».
Art. 10.
(Modifica all'articolo 342-ter del codice civile).
1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
Art. 11.
(Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori).
1. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.
Art. 12.
(Numero verde).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010, euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di espulsione, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 48.014.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 1;
b) quanto a 3.580.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 2;
c) quanto a 18.688.000 euro per l'anno 2010, 3.453.950 euro per l'anno 2011, e 7.043.200 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Per le finalità di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella 1
(prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a))
2009 | 2010 | 2011 | |
Ministero dell'economia e delle finanze | 5.598.000 | 3.403.000 | 2.872.000 |
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali | 25.600.000 | 30.029.000 | 19.729.000 |
Ministero della giustizia | 659.000 | 679.000 | |
Ministero degli affari esteri | 2.386.000 | 26.455.000 | 20.641.000 |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca | 361.000 | 2.417.000 | 2.016.000 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 16.000 | 521.000 | 434.000 |
Ministero per i beni e le attività culturali | 380.000 | 1.971.000 | 1.643.000 |
Totale | 35.000.000 | 64.796.000 | 48.014.000 |
Tabella 2
(prevista dall'articolo 13,
comma 1, lettera b))
2010 | |
Ministero dell'economia e delle finanze | 500.000 |
Ministero degli affari esteri | 3.000.000 |
Ministero per i beni e le attività culturali | 80.000 |
Totale | 3.580.000 |
A.C. 2232-A - Modificazioni
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 2, comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «all'articolo 275, comma 3,» sono inserite le seguenti: «secondo periodo,» e le parole: «600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «e 600-quinquies»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) all'articolo 275, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, purché risulti esclusa l'applicazione delle circostanze attenuanti dagli stessi contemplate"».
All'articolo 6:
al comma 2, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Il Governo rende comunicazione ai competenti organi parlamentari sullo schema del decreto di cui al comma 6».
A.C. 2232-A - Proposte emendative
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
(Non sono comprese quelle inammissibili, ritirate e votate in altra seduta).
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE, ESECUZIONE DELL'ESPULSIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
ART. 1.
(Modifiche al codice penale).
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: 609-octies aggiungere le seguenti: e 612-bis.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).
1. 13. Vietti, Rao.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis con le seguenti: nell'atto di commettere il delitto previsto dall'articolo 612-bis.
1. 3. Contento.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dall'autore con le seguenti: in occasione della commissione.
1. 301. Cavallaro, Ciriello.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nei confronti della stessa persona offesa.
1. 300. Ciriello.
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 157, ultimo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché quelli di cui all'articolo 609-quater».
1. 302. Maurizio Turco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 609-quater del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il delitto non è soggetto a prescrizione».
1. 303. Maurizio Turco.
ART. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale).
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e a-bis).
* 2. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e a-bis).
* 2. 8. Di Pietro.
Subemendamenti all'emendamento 2. 600 della Commissione
All'emendamento 2.600 della Commissione, sostituire le parole: ricorrano le con le seguenti: sia accertata l'esistenza delle.
0. 2. 600. 3. Giachetti.
All'emendamento 2.600 della Commissione, sostituire la parola: ricorrano con le seguenti: siano applicate.
0. 2. 600. 2. Giachetti.
Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: purché risulti esclusa l'applicazione delle con le seguenti: salvo che ricorrano le.
2. 600. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: esclusa l'applicazione con le seguenti: l'insussistenza.
2. 300. Contento.
Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
a-ter) all'articolo 303, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 275, comma 3, ad esclusione dei delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui ai commi 1 e 4 sono ridotti alla metà».
2. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: escluso il caso previsto dal terzo comma, aggiungere le seguenti: delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'articolo 609-quater.
2. 9. Vietti, Rao.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Un privato che intende intervenire al fine di interrompere una fattispecie delittuosa di cui all'articolo 380, comma 2, lettera d), qualora questa sia in corso, non è perseguibile, salvo i casi in cui l'intervento cagioni il decesso dell'aggressore.
2. 7. Di Biagio.
ART. 3.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).
Sopprimerlo.
3. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Rossomando.
Subemendamenti all'emendamento 3.600 della Commissione
All'emendamento 3.600 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole da:, 609-octies fino a: presente articolo.
Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire i capoversi 1-ter e 1-quater con i seguenti:
«1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale; 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico; 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
1-quater. In ogni caso, per i condannati ai delitti di cui ai commi precedenti, nonché ai delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 576, primo comma, numero 5), i benefici possono essere concessi solo sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità condotta collegialmente per almeno un anno da uno dei centri di osservazione di cui all'articolo 63».
0. 3. 600. 2. Tenaglia.
All'emendamento 3.600 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole da:, 609-octies fino a: presente articolo.
Conseguentemente:
alla medesima lettera, sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:
«1-quater. Nei confronti dei condannati per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 576, primo comma, n. 5, del codice penale, i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi solo sulla base dei risultati positivi dell'osservazione della personalità, condotta negli istituti penitenziari con l'intervento degli esperti indicati nell'articolo 80, sempre che siano previsti nel programma individualizzato di trattamento che deve contenere specifiche indicazioni sull'adesione del condannato a protocolli di cura e di riabilitazione idonei a scongiurare il rischio di recidiva.»
aggiungere la seguente parte consequenziale: Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis. - (Modifica all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di reclutamento del personale da destinare alle funzioni di medicina penitenziaria trasferite al Servizio sanitario nazionale). - 1. All'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
e-bis) l'obbligo, per le aziende sanitarie locali, previo accordo con il Ministero della giustizia e nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni e dei vincoli previsti ai fini del contenimento delle spese di personale, di avvalersi, per il reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, delle graduatorie dei concorsi pubblici già espletati, dando priorità ai vincitori del concorso che per primo ha avuto conclusione tra quelli conclusisi anteriormente alla data del 15 marzo 2008, a decorrere dal giorno di effettiva assunzione.
0. 3. 600. 3. Ferranti, Schirru, Samperi, Rao.
All'emendamento 3.600 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole da:, 609-octies fino a: presente articolo.
Conseguentemente alla medesima lettera, sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:
«1-quater. Nei confronti dei condannati per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 576, primo comma, n. 5, del codice penale, i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi solo sulla base dei risultati positivi dell'osservazione della personalità, condotta negli istituti penitenziari con l'intervento degli esperti indicati nell'articolo 80, sempre che siano previsti nel programma individualizzato di trattamento che deve contenere specifiche indicazioni sull'adesione del condannato a protocolli di cura e di riabilitazione idonei a scongiurare il rischio di recidiva».
0. 3. 600. 4. Ferranti.
All'emendamento 3.600 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, dopo la parola: 609-bis aggiungere le seguenti: 609-ter e.
0. 3. 600. 600. (nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 3.600 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale salvo che risultino applicate le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.
0. 3. 600. 1. Contento.
All'emendamento 3.600 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine ai delitti previsti dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.
0. 3. 600. 1. (Testo modificato nel corso della seduta)Contento.
(Approvato)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).- 1. All'articolo 4-bis della legge 256 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo, e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1, 609-octies solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80.»;
b) al comma 2-bis, le parole: «di cui al comma 1, quarto periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-ter».
3. 600. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I benefici di cui al primo periodo sono altresì esclusi nei casi di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, e 609-octies.»
3. 2. Di Pietro, Palomba.
ART. 4.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).
Sopprimerlo.
4. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: e 609-octies con le seguenti:, 609-octies e 612-bis.
4. 300. Gianni Farina.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto con le seguenti: qualora sia titolare di un reddito non superiore al doppio di quello di cui al comma 1.
4. 3. Vietti, Rao.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La persona offesa dal reato di cui all'articolo 612-bis può essere ammessa al patrocinio qualora sia titolare di un reddito non superiore alla metà di quello di cui al comma 1.
4. 301. Concia, Lo Moro.
ART. 5.
(Esecuzione dell'espulsione).
Sopprimerlo.
* 5. 7. Vietti, Rao.
(Approvato)
Sopprimerlo.
* 5. 9. Franceschini, Soro, Sereni, Bressa, Minniti, Ferranti, Amici, Tenaglia.
(Approvato)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di con le seguenti: nel caso in cui sussista in concreto il rischio di fuga dello straniero o lo stesso abbia concorso ad evitare od ostacolare la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento e vi siano.
5. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di con le seguenti: nel caso in cui il cittadino del Paese terzo interessato non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione e vi siano.
5. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o di ritardi con le seguente: nonché di ritardi.
5. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al giudice di pace con le seguenti: al tribunale.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Al comma 3 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «al giudice di pace territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale ordinario in composizione monocratica territorialmente competente».
2-ter. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: «giudice», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «tribunale». Al comma 5 del citato articolo 14, le parole: «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente «tribunale».
5. 4. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
Conseguentemente, al medesimo comma:
sopprimere il secondo periodo;
al terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
5. 8. Vietti, Rao.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: purché nel caso di specie non possano essere applicate allo straniero altre misure sufficienti ma meno coercitive.
5. 5. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di cui al periodo precedente aggiungere le seguenti: e purché siano stati compiuti tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del rimpatrio dello straniero,.
5. 6. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Sopprimere il comma 2.
5. 300. Zaccaria.
ART. 6.
(Piano straordinario di controllo del territorio).
Al comma 1, sostituire le parole da: al comma 22 fino alla fine del comma con le seguenti: il comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, il Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro e non oltre il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 200 milioni.
6. 9. Vietti, Rao.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:
«22-bis. Al fine di garantire la massima tempestività nelle immissioni in ruolo, l'intero contingente dei reclutandi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, di cui al comma 22, è tratto dai volontari delle Forze armate già risultati idonei a prestare servizio nei corpi di polizia ad ordinamento civile e militare».
6. 15. Villecco Calipari, Rugghia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le autorizzazioni alle assunzioni relative alla Polizia di Stato devono essere utilizzate in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell'amministrazione, nonché la graduale assunzione, entro l'anno 2009, degli idonei, non vincitori dei concorsi interni, per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato, indetti ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, rispettivamente con decreti del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza del 1o febbraio 2005, del 6 febbraio 2006 e del 12 febbraio 2007, pubblicati nei Bollettini Ufficiali del personale del Ministero dell'interno.
6. 100. D'Ippolito Vitale.
Al comma 2, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 100 milioni.
6. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca.
6. 600. (già 6. 0600) La Commissione.
(Approvato)
Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 6-bis.
* 6. 1. Soro, Franceschini, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Sereni, Bressa, Minniti, Ferranti, Amici, Tenaglia.
(Approvato)
Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 6-bis.
* 6. 7. Vietti, Rao.
(Approvato)
Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 6-bis.
* 6. 20. Di Pietro, Palomba, Evangelisti.
(Approvato)
Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 6-bis.
* 6. 610.La Commissione.
(Approvato)
Al comma 3, sostituire le parole: tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato con le seguenti: apolitiche e apartitiche tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali e ai servizi sociali comunali.
Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, dopo la parola: associazioni aggiungere le seguenti: costituite con statuto pubblico.
6. 4. Mantini, Rao.
Al comma 3, dopo le parole: associazioni tra aggiungere le seguenti:, o cooperative per la sicurezza composte da,.
6. 5. Di Biagio.
Al comma 3, sopprimere le parole: ovvero situazioni di disagio sociale.
6. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attività svolta è definita come collaborazione attiva con le istituzioni.
6. 6. Ascierto.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Le associazioni devono essere riconosciute ai sensi del codice civile e sono composte da cittadini residenti nel comune che intende avvalersi della loro collaborazione ed operano esclusivamente nel territorio comunale coincidente con quello di appartenenza dei propri iscritti.
4-ter. Non si può essere iscritti a più di una associazione tra quelle comprese nell'elenco tenuto a cura del prefetto ai sensi del comma 4.
6. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 6, dopo le parole: da adottare aggiungere le seguenti:, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,.
6. 302. Naccarato.
Sostituire il comma 6-bis con il seguente:
6-bis. Lo schema di decreto di cui al comma 6 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quindici giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei dieci giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di dieci giorni.
6. 200. Contento, Costa.
Sopprimere i commi 7 e 8.
6. 8. Vietti, Rao.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri). - 1. Nell'anno 2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Arma dei carabinieri può procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 dicembre 2009, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.
6. 0501. Governo.
(Approvato)
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTI PERSECUTORI
ART. 7.
(Modifiche al codice penale).
Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, primo comma, sopprimere le parole: Salvo che il fatto costituisca più grave reato,.
7. 300. Vaccaro, Ferranti, Rossomando.
Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, primo comma, sostituire le parole da: cagionare un perdurante fino a: al medesimo con le seguenti: ingenerargli un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona a sé.
7. 1. Vietti, Rao.
Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, primo comma, sostituire le parole: al medesimo con le seguenti: a sé.
7. 302. Bordo, Ciriello, Melis.
Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, secondo comma, dopo le parole: dal coniuge aggiungere le seguenti: anche se.
7. 303. Capano.
Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, secondo comma, sopprimere la parola: legalmente.
7. 304. Quartiani, Ferranti.
Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, secondo comma, sostituire le parole da: legalmente fino a: persona offesa con le seguenti: separato o divorziato.
7. 2. Vietti, Rao.
Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, quarto comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La querela proposta è irrevocabile.
7. 301. Ferranti.
ART. 8.
(Ammonimento).
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7,.
8. 1. Vietti, Rao.
Sopprimere il comma 3.
8. 2. Vietti, Rao.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: per fatti commessi nei confronti della persona offesa.
8. 300. Giachetti, Ferranti.
ART. 9.
(Modifiche al codice di procedura penale).
Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).
9. 2. Vietti, Rao.
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
9. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 5-bis dell'articolo 398 del codice di procedura penale è abrogato.
Conseguentemente, al medesimo comma:
sostituire la lettera d) con la seguente:
d) all'articolo 498 del codice di procedura penale i commi 4, 4-bis e 4-ter sono abrogati.
dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dopo l'articolo 498 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 498-bis. - (Audizione protetta dei testimoni vulnerabili) - 1. Il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano soggetti minorenni, stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'audizione, quando le esigenze del minore lo rendono necessario ed opportuno, anche tenuto conto del titolo di reato per cui si procede.
2. A tal fine l'udienza può svolgersi in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
3. L'esame testimoniale del minorenne e dell'infermo di mente è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi 1 e 2. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.
4. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, anche su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. Analoga misura può essere adottata per l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima di tali reati.»
9. 3. Ferranti.
ART. 12.
(Numero verde).
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Relazione annuale al Parlamento). - 1. Entro il mese di febbraio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presenta al Parlamento una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro gli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e contro gli atti di violenza sessuale.
2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le regioni e le amministrazioni centrali sono tenute a fornire le informazioni necessarie al Ministro per le pari opportunità entro il mese di gennaio di ciascun anno.
12. 05. Pollastrini.
Subemendamento all'articolo aggiuntivo 12.0600 della Commissione
All'articolo aggiuntivo 12.0600 della Commissione, sostituire le parole:, anche ad ordinamento civile fino alla fine dell'articolo aggiuntivo, con le seguenti: e delle Forze armate che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.
0. 12. 0600. 600. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. Gli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti.
12. 0600. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109). - 1. In considerazione delle esigenze di adeguamento dovute all'evoluzione tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» e/o «libero non risponde» e/o «non raggiungibile» e/o «occupato non raggiungibile» e/o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nei commi 2 e 3.
2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.
3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010. Entro il 31 dicembre 2009 gli operatori di rete fissa comunicano al Ministero dello sviluppo economico i piani ed i tempi di adeguamento dei propri sistemi tecnologici.
12. 02. Abrignani.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109). - 1. In considerazione delle esigenze di adeguamento all'evoluzione tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» o «libero non risponde» o «non raggiungibile» o «occupato non raggiungibile» o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nei commi 2 e 3.
2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.
3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
12. 0601. (nuova formulazione nel testo corretto) La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109) - 1. In considerazione delle esigenze di adeguamento dovute all'evoluzione tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relative ai differenti casi di non risposta in «occupato» e/o «libero non risponde» e/o «non raggiungibile» e/o «occupato non raggiungibile» e/o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nei commi 2 e 3.
2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.
3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Entro il 31 dicembre 2009 gli operatori di rete fissa comunicano al Ministero dello sviluppo economico i piani ed i tempi di adeguamento dei propri sistemi tecnologici.
12. 050. Lo Presti, Cassinelli, Papa, Torrisi.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 13.
(Copertura finanziaria).
Sopprimere i commi 1 e 2.
Conseguentemente, sopprimere le tabelle 1 e 2.
13. 600.La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dello stanziamento del conto capitale con le seguenti: della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale.
13. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle misure di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
13. 701. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
A.C. 2232-A - Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame detta all'articolo 6 disposizioni in materia di controllo del territorio;
in particolare il comma 3 prevede la possibilità per i sindaci di avvalersi, previa intesa con il prefetto, della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati, al fine di segnalare agli organi di polizia locale e alle Forze di polizia dello Stato, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale ed il comma 7 dispone la possibilità per i comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
già l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) stabilisce che il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto;
nell'ambito delle funzioni del sindaco, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale; nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali del 2000, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento;
la legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92 recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica», prevede al comma dodici che il ministro dell'interno possa adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal succitato Testo unico da parte del sindaco;
il provvedimento in esame fornisce ulteriori strumenti a garanzia della sicurezza e del rispetto delle regole;
l'ordine e la sicurezza pubblica spesso sono minacciati proprio in quei luoghi di socializzazione che si definiscono «luoghi pubblici o aperti al pubblico» cioè in uno spazio in cui chiunque può accedere, seguendo delle regole - l'orario di apertura, il pagamento di un biglietto d'ingresso, l'obbligo d'iscrizione ad un'associazione che lo gestisca;
in tale definizione sono compresi anche i centri sociali autogestiti, che hanno una gestione informale degli spazi e delle risorse, e che spesso occupano un immobile altrui creando una situazione di illegalità (articolo 633 del codice penale) oltre che di degrado sociale,
impegna il Governo
ad adottare atti di indirizzo affinché all'articolo 6 del provvedimento in esame sia data piena e rigorosa attuazione anche nei casi di cui in premessa.
9/2232-A/1.Ascierto.
La Camera,
preso atto dell'articolo del decreto-legge atto Camera n. 2232 ritenendo:
che per meglio uniformare il controllo del territorio ogni componente delle associazioni iscritte all'albo predisposto e utilizzato ai fini di cui al presente decreto debba essere sempre identificabile durante il servizio volontariamente svolto;
che pertanto è auspicabile che durante il servizio debba portare una targhetta di riconoscimento visibile e vidimata dalle autorità competenti, con propria fotografia;
che è inoltre auspicabile che chi svolgerà questo compito indossi un elemento di vestiario unificante (ad es. una pettorina) e tale da renderlo riconoscibile anche a distanza da parte dei cittadini e dalle forze dell'ordine,
impegna il Governo
a prevedere queste necessità operative emettendo indicazioni chiare ed unificanti per tutto il territorio nazionale ad evitare iniziative autonome locali.
9/2232-A/2.Zacchera.
La Camera,
premesso che:
i recenti fatti di cronaca hanno evidenziato un diffuso e generale stato di allarme sociale, che lascia emergere una vera e propria emergenza da fronteggiare attraverso un complessivo e mirato sistema di misure che modifichino l'ordinamento vigente che appare inadeguato per risolvere e per contrastare l'incremento del fenomeno della violenza sessuale e delle molestie;
il decreto-legge in esame intende proporre un sistema di norme orientate al concreto e rigoroso contrasto alla violenza sessuale e alla tutela delle vittime di tale reato;
le disposizioni del decreto intendono introdurre una disciplina organica in materia di atti persecutori ed in materia di espulsione e di respingimento degli immigrati irregolari dal territorio italiano;
il provvedimento individua misure atte a garantire un concreto controllo del territorio;
l'articolo 2 del provvedimento in esame apporta modifiche al codice di procedura penale,
impegna il Governo
a valutare l'ipotesi di adottare ulteriori iniziative normative volte ad introdurre misure atte a riconoscere al cittadino privato che intende intervenire al fine di interrompere una fattispecie delittuosa di cui all'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, qualora questa sia in corso, la non perseguibilità, salvo i casi in cui l'intervento cagioni il decesso dell'aggressore.
9/2232-A/3.Di Biagio.
La Camera,
premesso che:
sono più di mezzo milione le donne vittime di stupri o di tentativi di violenza sessuale in Italia. Solo negli ultimi tre anni se ne contano 118 mila. A subire violenza, almeno una volta nella vita, sono state donne dai 14 ai 59 anni;
secondo un'indagine condotta da ISTAT e dipartimento delle pari opportunità dal titolo «Sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione», hanno tra i 25 ed i 44 anni le donne che più frequentemente hanno subito stupro o tentato stupro;
il fenomeno è più diffuso al nord (3,4 per cento nord-est e 3,3 per cento nord-ovest) e nei comuni delle aree metropolitane (3,6 per cento), mentre i tassi sono via via più bassi al diminuire della dimensione demografica. Concentrando l'analisi sugli ultimi tre anni, tuttavia, si affievoliscono le differenze territoriali, fatta eccezione per i comuni più piccoli, con meno di 2 mila abitanti, che presentano i tassi più bassi (0,2 per cento);
sempre secondo l'ISTAT, poi, soltanto il 7,4 per cento delle donne che ha subito una violenza tentata o consumata nel corso della vita ha denunciato il fatto (9,3 per cento negli ultimi tre anni). La quota di sommerso è dunque altissima, visto anche il fatto che tra le donne che hanno subita violenza, sia tentata sia consumata, nel corso della vita e che hanno scelto di parlarne con qualcuno, la maggior parte lo ha fatto con un familiare o con un amico o, al massimo, un vicino, mentre è residuale la percentuale di coloro che sì sono rivolte ai servizi sociali, alle forze dell'ordine, a uno psicologo o a un medico. Le donne che hanno subito violenza negli ultimi tre anni, invece, ne hanno parlato soprattutto con amici o vicini e un po' meno con i familiari;
in generale, circa la metà (9 milioni 860 mila, pari al 55,2 per cento) delle donne in età compresa tra i 14 e i 59 anni ha subito nell'arco della loro vita almeno una molestia a sfondo sessuale. Tra queste le molestie verbali e le telefonate oscene sono le più diffuse (rispettivamente il 25,8 per cento e il 24,8 per cento delle donne in età compresa tra i 14 e i 59 anni) seguono gli episodi di pedinamento e gli atti di esibizionismo (entrambi quasi il 23 per cento) e le molestie fisiche che raggiungono quasi il 20 per cento. Nei tre anni precedenti l'indagine ISTAT, il 9,9 per cento delle donne tra i 14 e i 59 anni ha subito molestie verbali, il 9,4 per cento ha ricevuto telefonate oscene, il 7,7 per cento è stata pedinata, il 4,5 per cento ha avuto molestie fisiche e il 3,1 per cento ha assistito ad atti di esibizionismo;
il dato più importante è che non più del 10 per cento degli stupri commessi in Italia sono attribuibili a stranieri, sfatando così un luogo comune al centro delle cronache soprattutto negli ultimi mesi;
il 69 per cento degli stupri nel nostro Paese - ha sottolineato la dottoressa Linda Laura Sabbadini, direttore centrale dell'Istituto di statistica - sono opera di partner, mariti o fidanzati; solo il 6 per cento di estranei. Se anche considerassimo che di questi autori estranei il 50 per cento sono immigrati, si arriverebbe al 3 per cento degli stupri. Ma non solo. Se ci aggiungessimo il 50 per cento di conoscenti al massimo si arriverebbe al 10 per cento del totale degli stupri ad opera di stranieri. Ed invece - ha spiegato la ricercatrice - l'immagine è di stupri per le strade ad opera di immigrati. Non fare i conti con le statistiche esistenti nel Paese può portare ad orientare in modo errato le priorità e il tipo di politiche;
la maggioranza delle violenze più gravi subite dalle donne è domestica,
impegna il Governo
a condurre indagini, con metodologie adeguate, sulla violenza contro le donne che tengano conto dei dati e che pongano l'attenzione sul cuore del problema, ossia sulla violenza domestica, che rappresenta in percentuale la maggioranza dei casi di violenza;
a prendere iniziative specifiche di carattere culturale volte ad illustrare nelle scuole i caratteri sociali del fenomeno per educare i più giovani al rispetto della donna e agire in via preventiva sui comportamenti violenti, illustrando i danni fisici e psicologici che tali azioni hanno sulle vittime.
9/2232-A/4.Porfidia.
La Camera,
premesso che:
sono più di mezzo milione le donne vittime di stupri o di tentativi di violenza sessuale in Italia. Solo negli ultimi tre anni se ne contano 118 mila. A subire violenza, almeno una volta nella vita, sono state donne dai 14 ai 59 anni;
secondo un'indagine condotta da ISTAT e dipartimento delle pari opportunità dal titolo «Sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione», hanno tra i 25 ed i 44 anni le donne che più frequentemente hanno subito stupro o tentato stupro;
il fenomeno è più diffuso al nord (3,4 per cento nord-est e 3,3 per cento nord-ovest) e nei comuni delle aree metropolitane (3,6 per cento), mentre i tassi sono via via più bassi al diminuire della dimensione demografica. Concentrando l'analisi sugli ultimi tre anni, tuttavia, si affievoliscono le differenze territoriali, fatta eccezione per i comuni più piccoli, con meno di 2 mila abitanti, che presentano i tassi più bassi (0,2 per cento);
sempre secondo l'ISTAT, poi, soltanto il 7,4 per cento delle donne che ha subito una violenza tentata o consumata nel corso della vita ha denunciato il fatto (9,3 per cento negli ultimi tre anni). La quota di sommerso è dunque altissima, visto anche il fatto che tra le donne che hanno subita violenza, sia tentata sia consumata, nel corso della vita e che hanno scelto di parlarne con qualcuno, la maggior parte lo ha fatto con un familiare o con un amico o, al massimo, un vicino, mentre è residuale la percentuale di coloro che sì sono rivolte ai servizi sociali, alle forze dell'ordine, a uno psicologo o a un medico. Le donne che hanno subito violenza negli ultimi tre anni, invece, ne hanno parlato soprattutto con amici o vicini e un po' meno con i familiari;
in generale, circa la metà (9 milioni 860 mila, pari al 55,2 per cento) delle donne in età compresa tra i 14 e i 59 anni ha subito nell'arco della loro vita almeno una molestia a sfondo sessuale. Tra queste le molestie verbali e le telefonate oscene sono le più diffuse (rispettivamente il 25,8 per cento e il 24,8 per cento delle donne in età compresa tra i 14 e i 59 anni) seguono gli episodi di pedinamento e gli atti di esibizionismo (entrambi quasi il 23 per cento) e le molestie fisiche che raggiungono quasi il 20 per cento. Nei tre anni precedenti l'indagine ISTAT, il 9,9 per cento delle donne tra i 14 e i 59 anni ha subito molestie verbali, il 9,4 per cento ha ricevuto telefonate oscene, il 7,7 per cento è stata pedinata, il 4,5 per cento ha avuto molestie fisiche e il 3,1 per cento ha assistito ad atti di esibizionismo;
il dato più importante è che non più del 10 per cento degli stupri commessi in Italia sono attribuibili a stranieri, sfatando così un luogo comune al centro delle cronache soprattutto negli ultimi mesi;
il 69 per cento degli stupri nel nostro Paese - ha sottolineato la dottoressa Linda Laura Sabbadini, direttore centrale dell'Istituto di statistica - sono opera di partner, mariti o fidanzati; solo il 6 per cento di estranei. Se anche considerassimo che di questi autori estranei il 50 per cento sono immigrati, si arriverebbe al 3 per cento degli stupri. Ma non solo. Se ci aggiungessimo il 50 per cento di conoscenti al massimo si arriverebbe al 10 per cento del totale degli stupri ad opera di stranieri. Ed invece - ha spiegato la ricercatrice - l'immagine è di stupri per le strade ad opera di immigrati. Non fare i conti con le statistiche esistenti nel Paese può portare ad orientare in modo errato le priorità e il tipo di politiche;
la maggioranza delle violenze più gravi subite dalle donne è domestica,
impegna il Governo
a promuovere indagini, con metodologie adeguate, sulla violenza contro le donne che tengano conto dei dati e che pongano l'attenzione sul cuore del problema, ossia sulla violenza domestica, che rappresenta in percentuale la maggioranza dei casi di violenza;
a valutare iniziative specifiche di carattere culturale volte ad illustrare nelle scuole i caratteri sociali del fenomeno per educare i più giovani al rispetto della donna e agire in via preventiva sui comportamenti violenti, illustrando i danni fisici e psicologici che tali azioni hanno sulle vittime.
9/2232-A/4.(Testo modificato nel corso della seduta)Porfidia.
La Camera,
premesso che:
il Governo in questi mesi ha affrontato a più riprese il tema della violenza alle donne, a volte in modo strumentale, trasformandolo in un atto d'accusa nei confronti di determinati soggetti, soprattutto stranieri, laddove i dati statistici più recenti ci rimandano, invece, l'immagine di un fenomeno assai più complesso e drammatico: protagonisti attivi delle violenze sessuali sono, nella maggior parte dei casi, persone vicine alle vittime, come mariti, fidanzati, ex mariti, ex fidanzati, persone di famiglia, datori di lavoro, compagni di studio eccetera e i delitti in oggetto si consumano prevalentemente in ambienti familiari e di lavoro;
il provvedimento in esame contiene alcune misure condivisibili, come l'introduzione nel codice penale dell'articolo 612-bis, che prevede il delitto di «atti persecutori», che riproduce esattamente il testo del progetto di legge che è stato licenziato dalla Camera (A.C. n. 1440);
il fenomeno della violenza contro le donne è, a livello sociale e culturale, tra quelli più complessi e delicati da affrontare: ad esso si deve far fronte con strumenti adeguati, non basta, dunque, incentrare l'attenzione esclusivamente sul campo della repressione: gli strumenti repressivi devono essere necessariamente accompagnati, per essere efficaci, da una politica preventiva e di tutela delle vittime, che abbia lo scopo di informare, formare ed educare, e proteggere i soggetti più esposti, affinché vi sia una crescente sensibilizzazione e si possa porre finalmente la parola fine ad un fenomeno vergognoso e di proporzioni intollerabili per una società civile,
impegna il Governo
a prevedere adeguati stanziamenti economici che permettano dì mettere in atto politiche volte alla prevenzione del fenomeno della violenza contro le donne, con lo scopo di contrastare in profondità la violenza sessuale, attraverso la sensibilizzazione della società e un'adeguata informazione, attraverso un'appropriata formazione degli operatori, promuovendo una cultura fondata sul rispetto e sulla dignità della persona, e garantendo, al contempo, la tutela delle vittime, la prevenzione delle recidive e la certezza della pena.
9/2232-A/5.Pedoto.
La Camera,
premesso che:
si rende necessario rafforzare la tutela e la sicurezza del settore agro-alimentare nonché potenziare l'attività operativa e territoriale del Corpo forestale dello Stato;
si rende necessario sopperire alla necessità di organico del ruolo direttivo del Corpo forestale dello Stato,
impegna il Governo
a valutare l'ipotesi di autorizzare il Corpo forestale dello Stato, previa accertata idoneità psico-fisica, ad avviare al corso di formazione iniziale biennale riservato al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato gli idonei alle prove pre-selettive del concorso per 119 commissari forestali del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.
9/2232-A/6.Laboccetta.
La Camera,
premesso che:
la Camera con gli ordini del giorno 9/1857/1 del 26 novembre 2008 e 9/1366/6 del 16 luglio 2008 ha impegnato il Governo a prendere in considerazione le esigenze di organico e di mezzi del commissariato di Polizia di Stato di Pisticci (Matera);
si tratta di impegni assunti dal Governo rispetto ad un territorio che necessita di essere presidiato dalle forze dell'ordine per garantirne sicurezza e controllo anche in relazione agli ultimi episodi a danni di imprese e persone;
l'attuale organico della Polizia di Stato, in particolare per la provincia di Matera, è sottodimensionato rispetto a quanto previsto per legge;
in particolare il commissariato di Polizia di Pisticci (Matera) si trova a dover coprire un territorio assai articolato che va dalla collina materana fino alla costa jonica con località di grande attrazione turistica e con una vivacità imprenditoriale rilevante soprattutto nel settore agricolo;
vi è la presenza di una importante area industriale come la Valbasento che per quanto in crisi fa registrare diversi furti di materiali;
diventa assai complicato presidiare un territorio così complesso con pochi uomini e pochi mezzi con chilometraggio ben oltre la soglia del possibile;
va dato atto al grande senso del dovere e al grande lavoro svolto da parte del personale del commissariato di pubblica sicurezza di Pisticci che però non può di certo supplire al necessario supporto che deve venire da parte delle istituzioni,
impegna il Governo
a dare seguito entro breve tempo a quanto già accolto con i precedenti ordini del giorno e ad adeguare quanto prima la pianta organica e ad ammodernare il parco mezzi con almeno una nuova volante prima della prossima stagione estiva.
9/2232-A/7.Gaglione, Burtone, Cuomo.
La Camera,
premesso che:
lo stanziamento per l'attivazione del numero verde presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per le pari opportunità - è pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2009;
già è presente ed attivo un numero verde, il 1522, per il quale è già stato previsto apposito stanziamento;
l'emergenza terremoto in Abruzzo rende necessaria l'attivazione dì ulteriori fondi di emergenza;
mancano le risorse da destinare alle famiglie in stato di povertà per acquisto di latte artificiale e pannolini per la prima infanzia;
si segnala, altresì, che nella maggior parte dei Paesi europei è operativo un numero unico d'emergenza la cui attivazione è stata resa obbligatoria nel 2002 in tutti gli Stati dell'Unione;
tale numero consente anche la localizzazione del luogo da cui è partita la chiamata e l'invio di soccorso anche se non avviene una richiesta verbale di aiuto all'operatore;
dal 22 gennaio scorso la Commissione europea ha stabilito una multa variabile da 50.000 euro a 700.000 euro per ogni giorno di ritardo per la mancata attivazione del servizio,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 12 del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative volte a:
ridurre a 100 mila euro lo stanziamento per l'attivazione del numero verde e a destinare i rimanenti 900 mila euro alle donne ed ai bambini terremotati dell'Abruzzo per l'anno 2009;
destinare per gli anni successivi le risorse per l'acquisto di alimenti e generi per la prima infanzia destinati a famiglie in stato di povertà.
9/2232-A/8.Mussolini, Renato Farina, Toccafondi.
La Camera,
al fine di garantire una corretta applicazione delle norme vigenti sulla validità delle graduatorie concorsuali e per consentire il soddisfacimento della necessità dell'amministrazione dalla pubblica sicurezza di poter coprire i posti carenti nell'organico, che costituisce uno degli obiettivi del decreto-legge in esame,
impegna il Governo
ad assumere tutte le iniziative di propria competenza affinché, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6, si proceda alla graduale assunzione, entro l'anno 2009, degli idonei, non vincitori dei concorsi interni, per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato, indetti ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, rispettivamente con decreti del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza del 1o febbraio 2005, del 6 febbraio 2006 e del 12 febbraio 2007, pubblicati nei Bollettini Ufficiali del personale del Ministero dell'interno.
9/2232-A/9. D'Ippolito Vitale.
La Camera,
premesso che:
con la riforma della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al decreto legislativo del 3 ottobre 2008, n. 159, il trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione viene disposto non solo nei confronti del destinatario dì un provvedimento di espulsione, ma anche di un provvedimento di respingimento;
il cittadino straniero che presenta la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale successivamente ad un provvedimento di espulsione o di respingimento, non solo viene comunque trattenuto nei centri, ma non gode nemmeno del beneficio dell'effetto sospensivo di un ricorso al tribunale in caso di diniego da parte della commissione territoriale;
queste restrizioni al diritto di richiedere ed ottenere asilo, sancito dalla nostra Costituzione e dalle convenzioni internazionali, rischia di privare il cittadino straniero di un diritto elementare;
per effetto della normativa richiamata è prevedibile un aumento dei richiedenti asilo trattenuti nei C.I.E. (ex CPT),
impegna il Governo
ad adottare le opportune misure volte all'istituzione nei centri di identificazione ed espulsione di servizi indipendenti di orientamento ed assistenza legale che attualmente o non vengono forniti affatto, oppure sono erogati dallo stesso ente gestore della struttura.
9/2232-A/10. Pezzotta, Vietti, Rao, Tassone, Mantini, Occhiuto, Compagnon, Ciccanti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 estende da 2 a 6 mesi il termine massimo di durata del trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) degli stranieri irregolari, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio, ovvero di mero ritardo nell'acquisizione dei documenti necessari all'espulsione;
il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei Centri di identificazione ed espulsione, indicato in 180 giorni, appare eccessivo, soprattutto se paragonato agli attuali 60 giorni: si rischierebbe infatti di trasformare le suddette strutture in veri e propri campi di detenzione estranei alla nostra civiltà giuridica;
la norma che in altri punti appare conforme alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 suscita perplessità laddove pone in alternativa le condizioni della «mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato» o dei «ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dei Paesi terzi» che, invece, nella direttiva CE costituiscono presupposti diversi dell'intervento: la resistenza all'identificazione legittima il trattenimento, i ritardi nell'ottenimento della documentazione legittimano solo il prolungamento della permanenza;
conseguentemente, potrebbe verificarsi una vera e propria detenzione amministrativa basata su una semplice difficoltà nell'accertamento dell'identità legale del soggetto o nell'acquisizione della documentazione di corredo malgrado la sua piena disponibilità alla preparazione del rimpatrio;
la privazione della libertà personale, che è bene di primaria rilevanza costituzionale, impone l'attuazione di un procedimento di controllo del titolo che legittima la detenzione amministrativa assolutamente rigoroso, con un contraddittorio pieno, dove l'amministrazione dovrebbe anche dimostrare di essersi diligentemente attivata presso il paese terzo per ottenere i dati necessari al rimpatrio o all'allontanamento del cittadino,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui alla premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ridurre il termine massimo di durata del trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione;
ad instaurare un controllo sulle modalità e condizioni della detenzione amministrativa del cittadino straniero.
9/2232-A/11.Anna Teresa Formisano, Vietti, Rao, Tassone, Mantini, Occhiuto, Compagnon, Ciccanti, Pezzotta.
La Camera,
premesso che:
le forze di polizia italiane sono le più numerose d'Europa;
ognuna svolge autonomamente ed in maniera encomiabile un compito fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata, senza però un adeguato coordinamento,
impegna il Governo
a valutare, al fine di un'ottimale impiego delle risorse, le opportune misure volte ad un razionale ed armonico coordinamento tra le Forze di polizia, attraverso una riorganizzazione degli assetti attualmente esistenti ed una puntuale definizione dei compiti della Direzione investigativa antimafia.
9/2232-A/12.Mannino, Rao, Vietti, Tassone, Mantini, Occhiuto, Compagnon, Ciccanti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6, al fine di attuare un apposito piano straordinario di controllo del territorio, anticipa al 31 marzo 2009 (rispetto al 30 aprile dello stesso anno) il termine per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica per la ripartizione tra le varie forze di polizia e i vigili del fuoco delle risorse destinate all'assunzione di personale;
viene inoltre disposta la riassegnazione immediata delle somme oggetto di confisca al Ministero dell'interno, nel limite di 150 milioni di euro per il 2009, per le esigenze urgenti di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, e al Fondo nazionale contro la violenza sessuale, nel limite di 3 milioni di euro per il 2009, da destinare al sostegno dei progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere;
la norma in esame non attribuisce però alcuna risorsa di mezzi e di personale in più alle forze dell'ordine, anzi l'organico subirà complessivamente quest'anno un decremento di personale: le assunzioni di 2.500 unità, già previste dalla Finanziaria per il 2009, vengono semplicemente anticipate di un mese, mentre nello stesso anno andranno in pensione circa 5.000 unità, quindi il doppio dei nuovi assunti;
analogamente, i 100 milioni che vengono assegnati al Ministero dell'interno per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico vengono solo anticipati, in quanto già destinati al dicastero per le medesime finalità dalla stessa Finanziaria che, nel solo 2009, ha previsto riduzioni per oltre 200 milioni di euro;
la criminalità organizzata, problema gravissimo del nostro Paese in materia di sicurezza, non si combatte certamente smantellando le forze dell'ordine sul territorio e finanziando le ronde,
impegna il Governo
ad adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati allo stanziamento di maggiori risorse per le forze dell'ordine, con particolare riguardo ai fondi per la manutenzione auto e alle indennità, nonché all'assunzione di ulteriore personale.
9/2232-A/13.Rao, Vietti, Tassone, Mantini, Occhiuto, Compagnon, Ciccanti.
La Camera,
premesso che:
la manovra di bilancio, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha fortemente penalizzato il settore della sicurezza;
sono stati infatti previsti per il triennio 2009-2011 tagli di oltre tre miliardi di euro, riduzioni di spesa e nessuna forma di investimento;
ciò impedirà l'acquisto di autovetture, mezzi, strumenti utili per svolgere il servizio, armi, divise, nonché la possibilità di avere risorse sufficienti e necessarie per le attività addestrative, per i corsi di formazione, per rinnovare le armi in dotazione, per l'acquisto di munizioni, delle divise e per la ordinaria manutenzione degli uffici e delle infrastrutture;
il decreto che sottrae oltre un miliardo di euro alle forze di polizia, porterà ad un collasso della parte operativa del sistema sicurezza, con il dimezzamento delle volanti sul territorio e la chiusura di oltre un terzo dei commissariati, limitando sensibilmente la capacità di fronteggiare la minaccia che viene dalla criminalità diffusa e soprattutto da quella mafiosa;
dopo una campagna elettorale giocata quasi interamente sul tema della sicurezza stupiscono fortemente questi provvedimenti restrittivi, dal momento che le forze dell'ordine hanno bisogno di risorse certe, ben quantificate e di sicura copertura,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare misure normative finalizzate all'incremento delle risorse per la realizzazione degli obiettivi citati in premessa.
9/2232-A/14.Ciccanti, Rao, Vietti, Tassone, Mantini, Occhiuto, Compagnon.
La Camera,
premesso che:
la manovra di bilancio, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha fortemente penalizzato il settore della difesa;
sono stati infatti previsti per il triennio 2009-2011 tagli di oltre tre miliardi di euro, riduzioni di spesa e nessuna forma di investimento;
ciò impedirà l'acquisto di autovetture, mezzi, strumenti utili per svolgere il servizio, armi, divise, nonché la possibilità di avere risorse sufficienti e necessarie per le attività addestrative, per i corsi di formazione, per rinnovare le armi in dotazione, per l'acquisto di munizioni, delle divise e per la ordinaria manutenzione degli uffici e delle infrastrutture, in particolare quelle di accesso al pubblico, che diventeranno sempre più fatiscenti;
dopo una campagna elettorale giocata quasi interamente sul tema della sicurezza stupiscono fortemente questi provvedimenti restrittivi, dal momento che le forze dell'ordine hanno bisogno di risorse certe, ben quantificate e di sicura copertura,
impegna il Governo
a riconoscere un trattamento economico speciale a quanti prestano servizio nelle forze dell'ordine e nelle forze armate, in considerazione dei disagi e dei rischi affrontati quotidianamente.
9/2232-A/15.Bosi, Rao, Vietti, Tassone, Mantini, Occhiuto, Compagnon, Ciccanti.
La Camera,
premesso che:
i procuratori della Repubblica presso i tribunali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Locri, Palmi, Paola, Reggio Calabria, Rossano e Vibo Valentia, e i procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni di Catanzaro e Reggio Calabria hanno stilato un documento in cui vengono avanzate alcune richieste al ministro della giustizia, considerate imprescindibili e specificate;
secondo i magistrati dirigenti l'amministrazione della giustizia in Calabria sarebbe prossima al collasso, con una grave situazione di organico per i trasferimenti dei magistrati attualmente in servizio e che evidenzia scoperture pari ad una media del 40 per cento, ma con punte del 100 per cento per la procura presso il tribunale dei minorenni di Reggio Calabria;
tale situazione è effetto della recente legge sull'ordinamento giudiziario che fa divieto di destinare agli uffici di procura i giovani magistrati vincitori di concorso;
ne consegue che l'unica fonte di approvvigionamento degli uffici giudiziari del Sud, da sempre costituita dall'invio di magistrati vincitori di concorso destinati d'ufficio, risulta, per i soli uffici di procura, del tutto inaridita;
ad eccezione della prima destinazione i magistrati possono essere trasferiti ad altra sede soltanto a loro domanda;
le disposizioni contenute nel provvedimento rischiano di intasare ancor di più i tribunali che rischiano la paralisi per la mancanza di personale,
impegna il Governo
ad adottare tutte le necessarie iniziative di competenza in modo da consentire, nel rispetto dei principi costituzionali, una adeguata dotazione organica di magistrati presso gli uffici delle procure calabresi.
9/2232-A/16.Occhiuto, Tassone.
La Camera,
premesso che:
presso il Centro di identificazione ed espulsione di Gradisca d'Isonzo in provincia di Gorizia si sono verificati alcuni gravi incidenti tra gli immigrati e tra questi ultimi e le Forze di polizia;
tali incidenti hanno evidenziato palesi sofferenze sotto il profilo della sicurezza tanto per gli operatori quanto per gli stessi immigrati;
lo stesso comitato provinciale dell'ordine e sicurezza pubblica chiedeva formalmente agli organi competenti dell'amministrazione centrale l'autorizzazione a ripristinare gli offendicula e le cosiddette camere di parcellizzazione e/o compensazione, al fine di dividere i trattenuti, prevenire eventuali nuovi disordini, nonché evitare che l'etnia più numerosa assumesse pericolosamente predominanza sulle altre;
veniva evidenziata altresì la necessità di avviare alcuni importanti interventi infrastrutturali, quali il ripristino del sistema antincendio e di anti-intrusione, nonché di installare delle telecamere; nonostante il tempo trascorso e gli impegni formali assunti dal Ministero dell'interno di realizzare i predetti interventi, tali lavori non sono mai stati avviati, nemmeno a fronte della riconversione della struttura in parola da CPA - Centro dì prima accoglienza a CIE - Centro di identificazione ed espulsione;
il trattenimento a 180 giorni introdotta dal decreto-legge hanno dato inizio ad un preoccupante innalzamento della soglia della tensione e della litigiosità all'interno del centro, ingenerando un notevole appesantimento dell'attività degli operatori in servizio presso la questura di Gorizia, impegnati nella gestione amministrativa degli stranieri;
prima della riconversione, presso il centro di prima accoglienza di Gradisca d'Isonzo prestavano servizio le seguenti unità di addetti: tre carabinieri per la vigilanza, cinque agenti della questura, tre agenti del reparto mobile e sedici militari. Dopo la riconversione, prestano servizio: tredici militari e dieci aggregati del reparto mobile in via del tutto temporanea. Presso l'ufficio immigrazione sono operativi undici agenti di pubblica sicurezza e due ispettori per il coordinamento;
lo scorso 4 marzo 2009 il questore di Gorizia chiedeva al prefetto di disporre l'impiego del personale del settore polizia di frontiera terrestre di Gorizia (circa 70 unità) per il concorso nei servizi connessi al CIE isontino, dal momento che gli aggregati del reparto mobile sono assegnati solo in via temporanea e vengono progressivamente sottratte delle unità,
impegna il Governo
ad adottare ogni utile iniziativa volta ad eliminare le criticità citate accogliendo in tempi rapidi le richieste avanzate dalla questura di Gorizia.
9/2232-A/17.Compagnon.
La Camera,
premesso che:
i dati del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al 5 aprile 2009 segnalano una popolazione carceraria pari a oltre 61.200 detenuti;
il tasso di sovraffollamento muta da regione a regione con punte del 190 per cento per l'Emilia Romagna, del 159 per cento in Veneto, del 153 per cento in Lombardia e del 150 per cento in Friuli Venezia Giulia, mentre il tasso è inferiore al 100 per cento solo in Umbria;
la differenza tra capienza regolamentare e detenuti presenti mostra una situazione particolarmente grave in Sicilia (+2.633 detenuti) Lombardia (+2.888 detenuti), Campania (+2.076 detenuti) ed Emilia-Romagna (+2.073 detenuti) con uno scarto totale di 18.067 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare;
al 30 luglio 2006, prima dell'introduzione dell'indulto, erano presenti 60.710 detenuti nelle carceri italiane, quindi un numero inferiore a quello registrato pochi giorni fa;
le novelle al codice penale introdotte dal Governo rischiano di aumentare la popolazione carceraria;
al sovraffollamento si aggiungono carenze strutturali, organizzative e di personale,
impegna il Governo
a procedere in tempi rapidi alla realizzazione del piano carceri più volte annunciato, al fine di consentire alla popolazione carceraria di disporre di condizioni igienico sanitarie e di strutture ricreative che non ledano i diritti dei detenuti e la loro dignità umana.
9/2232-A/18.Vietti, Rao, Occhiuto, Compagnon.
La Camera,
premesso che:
Il Corpo nazionale vigili del fuoco, sul quale si incentra e ruota l'intero sistema di soccorso tecnico urgente del Paese a garanzia di sicurezza di tutti i cittadini, versa attualmente in uno stato di profondo disagio operativo tale da pregiudicare l'efficacia e l'efficienza nello svolgimento dei compiti assegnati;
la situazione, oramai drammatica in tutto il Paese, risulta essere ancor più aggravata in presenza di emergenza quale quella che stiamo vivendo in Abruzzo;
la pianta organica attuale conta 32000 unità; essa però è comprensiva del personale tecnico ed amministrativo che non partecipa alle operazioni di soccorso: solamente 26000 sono, infatti, gli operatori preposti al soccorso, suddivisi in 4 turni, per coprire il servizio delle 48 ore;
se si considerano i riposi compensativi, le licenze, le malattie e soprattutto i continui infortuni (generati anche da un maggior carico di lavoro per gli operatori) ne consegue che in Italia, giornalmente, a garantire il soccorso, l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni nonché la salvaguardia del territorio vi sono solamente 4000 unità dislocate su tutto il territorio nazionale;
per tamponare la continua emergenza, dovuta ad un'atavica crisi di organico, che entro la fine dell'anno raggiungerà margini apicali per il previsto pensionamento del 12-15 per cento del personale operativo, i comandi provinciali, distribuiti su tutto il territorio, si avvalgono quotidianamente del ricorso straordinario ai vigili del fuoco discontinui;
sarebbe, pertanto, indispensabile operare da subito a favore del Corpo nazionale il recupero del 100 per cento turn over maturato a partire dall'anno in corso, attraverso la progressione verticale del personale discontinuo risultato idoneo, a seguito della procedura selettiva prevista dal comma 519 articolo 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
con l'assorbimento del personale discontinuo si avrebbe l'opportunità di sanare, almeno in parte ed in tempi brevi la grave emergenza organica ripristinando l'operatività minima di tutti i comandi e distaccamenti permanenti presenti sul territorio e di colmare quello sbilanciamento appena descritto,
impegna il Governo
a fronte della grave situazione denunciata in premessa e per salvaguardare un livello qualitativo adeguato del servizio dei vigili del fuoco ad intervenire per garantire le risorse umane necessarie allo svolgimento del prezioso ed insostituibile ruolo ad essi affidato a protezione della incolumità e sicurezza dei cittadini, ristabilendo una certezza del servizio, una risposta professionale, attraverso un utilizzo razionale delle risorse, procedendo in via prioritaria alla stabilizzazione dei vigili discontinui idonei.
9/2232-A/19.Volontè, Tassone, Occhiuto, Compagnon.
La Camera,
premesso che:
gli atti dì violenza sessuale a danno di minori lasciano delle piaghe indelebili per tutta la vita;
lo Stato deve dare dei segnali esemplari contro gli autori di tali reati;
le violenze sessuali sui minori sono in costante aumento,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere per il reato di violenza sessuale sui minori la pena dell'ergastolo.
9/2232-A/20. Paglia, Mussolini.
La Camera,
premesso che:
gli atti dì violenza sessuale a danno di minori lasciano delle piaghe indelebili per tutta la vita;
lo Stato deve dare dei segnali esemplari contro gli autori di tali reati;
le violenze sessuali sui minori sono in costante aumento,
impegna il Governo
a valutare l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a prevedere per il reato di violenza sessuale sui minori la pena dell'ergastolo.
9/2232-A/20.(Testo modificato nel corso della seduta)Paglia, Mussolini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori che incidono sul sistema giustizia del nostro Paese;
sono previste disposizioni finalizzate ad assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività mediante misure dirette ad un più efficace contrasto della violenza sessuale;
sono più di mezzo milione le donne vittime di stupri o di tentativi di violenza sessuale in Italia. Solo negli ultimi tre anni se ne contano 118 mila. E a subire violenza, almeno una volta nella vita, sono state donne dai 14 ai 59 anni;
da dati ISTAT, soltanto il 7,4 per cento delle donne che ha subito una violenza tentata o consumata nel corso della vita ha denunciato il fatto (9,3 per cento negli ultimi tre anni). La quota di sommerso è dunque altissima, visto anche il fatto che tra le donne che hanno subito violenza, sia tentata sia consumata, nel corso della vita e che hanno scelto di parlarne con qualcuno, la maggior parte lo ha fatto con un familiare o con un amico o, al massimo, un vicino, mentre è residuale la percentuale di coloro che si sono rivolte ai servizi sociali, alle forze dell'ordine, a uno psicologo o a un medico,
impegna il Governo
a garantire i livelli essenziali delle prestazioni con un supporto psicologico ma anche sociale e familiare, previdenziale, concependo l'aiuto alle vittime anzitutto per ricostruire in positivo una loro piena autonomia e non tanto un aiuto contro ciò che è accaduto.
9/2232-A/21.Mura.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori che incidono sul sistema giustizia del nostro Paese;
sono previste disposizioni finalizzate ad assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività mediante misure dirette ad un più efficace contrasto degli atti persecutori configuranti il cosiddetto stalking;
il reato di molestie insistenti configura un'attività persecutoria tale che in un caso su due è a opera di ex mariti, ex conviventi, ex fidanzati, ma possono essere compiute anche da conoscenti, colleghi o estranei;
almeno il 20 per cento di italiani, soprattutto donne, ne sono stati vittime dal 2002 al 2007,
impegna il Governo
a stanziare risorse adeguate ai fini della realizzazione di strutture protette per accogliere le vittime di atti persecutori, anticipando, quindi, la tutela penale nei confronti delle vittime stesse e per garantire una tutela efficace delle persone sottoposte a reiterate persecuzioni e molestie insistenti.
9/2232-A/22.Di Giuseppe.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori che incidono sul sistema giustizia del nostro Paese;
sono previste disposizioni finalizzate ad assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività mediante misure dirette ad un più efficace contrasto degli atti persecutori configuranti il cosiddetto stalking;
la violenza contro le donne è invisibile nella maggior parte dei paesi, le statistiche giudiziarie ne registrano solo una porzione piccolissima, perché le donne non la denunciano;
da un punto di vista della persona che vive questo disagio individuale e/o di coppia, un percorso consigliato può essere quello di richiedere una consulenza psicologica, un percorso quindi che assume carattere di prevenzione contro lo sviluppo potenziale di un comportamento assillante;
ancora pochi studi trattano del fenomeno dello stalking, si crea quindi la necessita di ulteriori indagini e ricerche su tale tematica ed allo stesso tempo di offerte di aiuto vere e proprie da servizi realizzati appositamente,
impegna il Governo
a stanziare risorse adeguate al fine di un impegno generale di tutte le amministrazioni statali a realizzare interventi di informazione e di sensibilizzazione per concretizzare un piano d'azione nazionale di carattere complessivo.
9/2232-A/23.Borghesi, Pisicchio.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori che incidono sul sistema giustizia del nostro Paese;
sono previste disposizioni finalizzate ad assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività mediante misure dirette ad un più efficace contrasto degli atti persecutori configuranti il cosiddetto stalking;
il provvedimento è volto ad introdurre nel codice penale una nuova fattispecie di reato;
la violenza contro le donne è invisibile nella maggior parte dei paesi. Le statistiche giudiziarie ne registrano solo una porzione piccolissima, perché le donne non la denunciano;
la categoria vittimologica più a rischio risulta essere quella di quanti lavorano nell'assistenza socio-sanitaria come medici, psicologi, assistenti sociali e infermieri. Questo si verifica perché questi professionisti entrano in contatto con i bisogni profondi di aiuto e le emozioni delle persone e possono facilmente cadere vittima di proiezioni di affetti e di relazioni interiorizzate;
appare opportuno realizzare, anche di concerto col ministro per i diritti e le pari opportunità, interventi formativi rivolti ai docenti e al personale sanitario, al fine di rimuovere tutte le discriminazioni,
impegna il Governo
a prevedere nel sistema di istruzione e di formazione ed in quello sanitario, assieme a un intervento di principio per rimuovere tutte le discriminazioni (compresa quella relativa all'orientamento sessuale), interventi formativi rivolti ai docenti e al personale sanitario come previsto dall'ultimo capoverso delle premesse.
9/2232-A/24.Palagiano.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori che incidono sul sistema giustizia del nostro Paese;
sono previste disposizioni finalizzate ad assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività mediante misure dirette ad un più efficace contrasto degli atti persecutori configuranti il cosiddetto stalking;
il provvedimento è volto ad introdurre nel codice penale una nuova fattispecie di reato;
la violenza contro le donne è invisibile nella maggior parte dei paesi. Le statistiche giudiziarie ne registrano solo una porzione piccolissima, perché le donne non la denunciano; appare necessario intervenire soprattutto coordinando i soggetti istituzionali intorno a questo fenomeno così poco studiato fino ad ora, per condividere i dati che lo riguardano,
impegna il Governo
ad affidare all'ISTAT un monitoraggio costante del fenomeno della violenza e dei maltrattamenti per comprenderne meglio le caratteristiche fondamentali e per individuare i soggetti più a rischio.
9/2232-A/25.Favia.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori che incidono sul sistema giustizia del nostro Paese;
l'articolo 5 del testo introduce modifiche al comma 5 dell'articolo 14 del Testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28, che reca disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
in particolare prolunga il periodo massimo di intrattenimento dello straniero nei centri di identificazione e di espulsione da sessanta a centoottanta giorni;
vi è più che mai bisogno di regole chiare, in particolare di poter disporre degli indispensabili strumenti necessari affinché si possa risalire facilmente all'identificazione dei cittadini stranieri presenti in Italia;
tali regole avrebbero anche un carattere fortemente dissuasivo fungendo come deterrente nei confronti del ricorso strumentale all'immigrazione clandestina;
la difficoltà dell'identificazione di chi si introduce irregolarmente nel nostro Paese rimane uno dei principali limiti alla lotta all'immigrazione clandestina;
il problema principale rispetto alla gestione dei flussi migratori appare, dunque, essere quello della possibilità concreta di rimpatriare l'eventuale clandestino;
in mancanza del suo riconoscimento e della possibilità di risalire alla sua nazionalità, diventa di fatto impossibile predisporne il rimpatrio, lasciando di fatto alla discrezionalità del clandestino la decisione di ritornare nel paese di origine, una contraddizione questa che deve essere risolta;
coloro che circolano nel territorio italiano senza essere riconosciuti né riconoscibili penalizzano inevitabilmente anche la «buona immigrazione»,
impegna il Governo
a prendere in considerazione l'opportunità di introdurre misure finalizzate a rendere effettivamente attuabile l'identificazione dei cittadini extra comunitari non solo come deterrente all'immigrazione clandestina, ma anche al fine di favorire il processo di integrazione di chi nel nostro Paese vuole vivere e lavorare.
9/2232-A/26.Evangelisti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori che incidono sul sistema giustizia del nostro Paese;
l'articolo 5 del testo introduce modifiche al comma 5 dell'articolo 14 del Testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28, che reca disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
in particolare prolunga il periodo massimo di intrattenimento dello straniero nei centri di identificazione e di espulsione da sessanta a centoottanta giorni;
le strutture cui sì riferisce sono atte a svolgere, al contrario delle altre, i compiti di identificazione del clandestino e di espulsione dello stesso, qualora ne ricorrano le condizioni, con accompagnamento coatto nel paese di provenienza;
il provvedimento all'esame conferma che il problema dell'identificazione dei clandestini è cruciale all'interno della questione «immigrazione»;
è necessario intervenire con misure idonee affinché i cittadini stranieri presenti sul nostro territorio siano facilmente identificabili, anche nell'ottica di garantire i giusti livelli di sicurezza sociale che abbiamo il dovere di difendere nell'interesse della collettività;
il Parlamento europeo, ha approvato in data 18 giugno 2009, una direttiva sui rimpatri, che prevede, tra l'altro, la possibilità di detenere un immigrato clandestino in appositi centri fino a sei mesi, estendibili a un massimo 18 mesi in tre casi: rischio di fuga, mancata collaborazione nel rimpatrio e non disponibilità dei documenti,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori idonee iniziative volte ad armonizzare l'attuale disciplina dei centri di permanenza temporanea con le disposizioni dettate dalla direttiva europea, anche al fine di rispondere all'esigenza di tempestiva ed indispensabile identificazione dell'immigrato irregolare.
9/2232-A/27.Monai.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori che incidono sul sistema giustizia del nostro Paese;
la cosiddetta «questione sicurezza» è stato uno dei principali motivi di confronto dell'ultima campagna elettorale;
al di là di approcci di carattere propagandistico è evidente come nel nostro Paese esista effettivamente una richiesta ed un'esigenza legittima da parte della collettività, e cioè che siano difesi e garantiti livelli adeguati di sicurezza pubblica;
il Governo è intervenuto con provvedimenti specifici in alcuni casi particolarmente pubblicizzati proprio sulla questione sicurezza, e sono state prese iniziative che hanno suscitato non poche perplessità, anche a livello europeo;
resta fondamentale garantire il potere dissuasivo della legge, mantenere la certezza comune secondo cui chi infrange la legge è destinato ad assumersene le responsabilità, per questo è fondamentale investire su quei comparti che garantiscono quotidianamente con il loro lavoro la sicurezza dei nostri concittadini, è necessario investire su quelle professionalità che a rischio spesso della propria incolumità e della propria vita si impegnano a garantire la sicurezza delle nostre città e dei nostri paesi, verso questi uomini e donne abbiamo tutti un debito di riconoscenza morale;
la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza, e con loro tutte le forze dell'ordine, sono corpi formati da uomini e donne capaci, impegnati tutti i giorni sul territorio a loro dobbiamo rispetto, non è accettabile mortificarli, non si può ricorrere a continui richiami retorici, servono interventi seri che dimostrino concretamente l'impegno ed il sostegno delle istituzioni nei loro confronti, servono investimenti concreti non il richiamo all'istituzione di fondi generici;
le misura economiche prese nei confronti delle forze dell'ordine e della sicurezza pubblica dal Governo comportano tagli per i prossimi tre anni per quasi tre miliardi di euro, prevedendo al contempo l'istituzione di fondi di carattere troppo generico;
da una parte si varano provvedimenti specifici sulla sicurezza, dall'altra contemporaneamente si tagliano i fondi alle forze dell'ordine;
i tagli previsti porteranno alla diminuzione di 40 mila unità nell'organico complessivo di forze dell'ordine e difesa, ci saranno problemi immediati per la manutenzione dei mezzi per l'acquisto della benzina, nonché per l'acquisto delle divise ed anche dei giubbotti antiproiettile,
impegna il Governo
ad intervenire in tempi rapidi, per delineare interventi concreti ed efficaci a sostegno delle forze dell'ordine delineando un piano organico di misure volte al potenziamento di uomini e strutture, indicando in maniera chiara le risorse economiche da mettere a disposizione delle forze dell'ordine.
9/2232-A/28.Palomba.
La Camera,
premesso che:
il Governo ha in questi mesi affrontato il tema della violenza alle donne a volte in modo strumentale, trasformandolo in un atto d'accusa nei confronti di determinati soggetti, soprattutto stranieri, laddove i dati statistici più recenti ci rimandano, invece, l'immagine di un fenomeno assai più complesso e drammatico: protagonisti attivi delle violenze sessuali sono, nella maggior parte dei casi, persone vicine alle vittime, come mariti, fidanzati, ex mariti, ex fidanzati, persone di famiglia, datori di lavoro, compagni di studio etc. e i delitti in oggetto si consumano prevalentemente in ambienti familiari e di lavoro;
il fenomeno della violenza sulle donne è, a livello sociale e culturale, tra quelli più delicati da affrontare. Ad esso si deve far fronte con strumenti adeguati, non basta, dunque, incentrare l'attenzione esclusivamente sul campo della repressione, attraverso interventi frammentari e non risolutivi, che mirino al semplice inasprimento delle pene o alla previsione dell'obbligatorietà delle misure cautelari in carcere,
impegna il Governo
a promuovere l'introduzione nei programmi scolastici di ogni ordine e grado di elementi formativi che conferiscano agli studenti autonomia e capacità d'analisi, nonché spirito critico contro ogni forma di violenza e di discriminazione sessuale, ai fini della promozione di una reale autodeterminazione dei generi e a verificare che le istituzioni scolastiche controllino il materiale scolastico adottato dai docenti affinché non contenga stereotipi sessisti o discriminatori e promuova la pari dignità di uomini e donne.
9/2232-A/29.Concia.
La Camera,
premesso che:
considerato l'espunzione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del provvedimento in esame, relativo alla collaborazione con le amministrazioni locali di associazioni di cittadini non armati, nell'attività di presidio del territorio;
preso atto che tali disposizioni confluiranno secondo le intenzioni del Governo e della maggioranza nel disegno di legge n. 2180 «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», all'esame delle Commissioni affari costituzionali e giustizia delLa Camera, che già disciplina, in parte, tale materia all'articolo 52,
impegna il Governo
a monitorare l'attività delle associazioni di cittadini già operanti in attività ausiliarie di presidio del territorio, al fine di assicurare il rispetto da parte delle stesse dei requisiti e dei principi ispiratori della norma espunta.
9/2232-A/30.Cota, Cicchitto, Bocchino.