Ai consiglieri regionali

del Friuli-Venezia Giulia

 

 

APPELLO

 

 No ad un welfare regionale che discrimini minori, studenti e famiglie 

in base alla loro provenienza

 

S“ ad un welfare che promuova lĠintegrazione e la coesione sociale

I diritti alla  protezione dellĠinfanzia, al diritto allo studio e

al sostegno alle famiglie  sono diritti di tutti

 

 

           

I firmatari esprimono la loro preoccupazione e contrarietˆ verso i contenuti della proposta di legge n. 39 (ÒNarduzzi e altriÓ) volta a modificare i requisiti di accesso alle prestazioni sociali previste dalle l.r. n. 11/2006 (ÒCarta famigliaÓ), n. 20/2005 (abbattimento delle rette per lĠaccesso ai nidi dĠinfanzia),  n. 3/1998 (Art. 16 c. 48: assegni per il contributo alle spese di trasporto e di acquisto dei libri di testo degli alunni delle scuole superiori), n. 2/1991 (diritto allo studio e contributi per lĠaccesso agli istituti scolastici parificati), n. 6/2006 (art. 41: Fondo per lĠautonomia e lĠassistenza a lungo termine delle persone non autosufficienti).

            Secondo quanto approvato il 17 marzo scorso dalle commissioni regionali IV e VI del consiglio regionale del F.V.G., si intende condizionare lĠaccesso a dette prestazioni sociali al possesso di un requisito di anzianitˆ di residenza sul territorio regionale di almeno cinque anni per i cittadini italiani e degli altri paesi membri dellĠUnione Europea e di almeno dieci anni per i cittadini di paesi terzi non membri dellĠUnione Europea.

            Se tali norme venissero approvate molti nuclei familiari residenti nel FVG verrebbero esclusi dal beneficio di tali prestazioni sociali volte  alla tutela dellĠinfanzia,  del diritto allĠistruzione dei minori, al sostegno delle funzioni genitoriali, e allĠautonomia delle persone non autosufficienti e questo solo in ragione della loro diversa provenienza  e della mancanza di ÒautoctoniaÓ.

Le norme che il consiglio regionale si appresta a discutere  appaiono in evidente contrasto con i principi universalistici della tutela dellĠinfanzia e dellĠaccesso allĠistruzione contenuti negli strumenti di diritto internazionale vincolanti per lĠItalia quali la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e la Convenzione dellĠUNESCO contro la discriminazione nellĠeducazione. Tali convenzioni internazionali non ammettono discriminazioni tra i minori nellĠaccesso allĠistruzione e allĠassistenza sociale, ivi compresi gli interventi in materia di spese scolari e borse di studio. Ugualmente, si rileva lĠinconciliabilitˆ  delle norme proposte con il diritto costituzionale allĠistruzione e al principio di eguaglianza di opportunitˆ nella progressione degli studi di cui allĠart. 34 della Costituzione italiana.

            Le norme proposte non appaiono inoltre compatibili con il diritto comunitario che esclude ogni forma di discriminazione anche indiretta o dissimulata fondata sul requisito dellĠanzianitˆ di residenza,  in quanto tale criterio pu˜ essere pi facilmente soddisfatto dai cittadini nazionali piuttosto che dai lavoratori comunitari, finendo dunque per privilegiare in misura sproporzionata  i primi a danno dei secondi e violando cos“ il principio di libera circolazione allĠinterno dello spazio europeo.

            Non si pu˜ non sottolineare, inoltre, lĠirragionevolezza di una tale proposta di legge che finirebbe per escludere dalle prestazioni sociali connesse ai servizi per lĠinfanzia, al sostegno alla genitorialitˆ e alle persone non autosufficienti proprio quelle persone -  siano esse cittadini italiani provenienti da altre regioni che lavoratori stranieri -che ne hanno maggiore bisogno in ragione della circostanza obiettiva del loro percorso migratorio che li porta lontano dai luoghi di origine e, dunque, dalla rete allargata dei famigliari che solitamente sostengono i genitori nella cura e custodia dei bambini in tenera etˆ (ad es. in primis i nonni).

 

            Con lĠapprovazione delle norme ora proposte  verrebbe completamente snaturata la funzione del Welfare regionale: da strumento di integrazione, emancipazione sociale  e promozione di una societˆ  solidale e maggiormente coesa, esso diverrebbe  strumento  di emarginazione e di rifiuto dellĠ ÓaltroÓ.

            Una societˆ che non si pone il compito dellĠintegrazione sociale, ma al contrario  promuove  la discriminazione tra le persone  fin dalla tenera infanzia e nel corso dellĠadolescenza, non sarˆ una societˆ pi stabile e sicura, bens“ pi fragile ed esposta alle frustrazioni e ai conflitti sociali ed identitari. LĠeguaglianza delle opportunitˆ ed il divieto di discriminazioni sono il presupposto della civile convivenza. Con lĠapprovazione di ulteriori norme discriminatorie ed anti-europee, la Regione FVG rischia di allontanarsi sempre pi dai processi di integrazione europea e di perdere la propria vocazione di area di incontro e convivenza tra culture,  popoli e civiltˆ.

 

Per tali ragioni chiediamo ai consiglieri regionali del FVG di:

 

l     respingere le norme contenute nella proposta di legge n. 39, cos“ come approvata in commissione, con contestuale mantenimento dellĠattuale assetto normativo in materia di abbattimento delle rette per lĠaccesso ai nidi dĠinfanzia (l.r. n. 20/2005), di assegni per il contributo alle spese di trasporto e di acquisto dei libri di testo (l. r. n. 3/1998),  di contributi per la frequenza di istituti scolastici parificati (l.r. 14/1991),  di prestazioni e servizi per il sostegno alle persone non autosufficienti (l.r. n. 6/2006) che prevedono il solo requisito della residenza sul territorio regionale o della frequenza di istituti scolastici collocati sul territorio regionale, unitamente ai requisiti reddittuali; lo stesso viene proposto  in materia di normativa sulla  Òcarta famigliaÓ (l.r. n. 11/2006), che prevede il requisito della residenza annuale sul territorio regionale.

 

l     emendare la l.r. n. 9/2008 (art. 9) che esclude gli stranieri extracomunitari dai benefici del Òfondo povertˆÓ e prevede per i cittadini italiani e comunitari un requisito di anzianitˆ di residenza triennale sul territorio regionale; emendare la l. r. n. 17/2008 (art. 10 c. 25)  che prevede il requisito della residenza decennale in Italia, di cui almeno un quinquennio trascorso nel territorio regionale,   ai fini dellĠerogazione del bonus beb per i nati sul territorio regionale a partire dal 1 gennaio 2007; nonchŽ emendare la l.r. n. 16/2008 (art. 38 c. 2) che prevede il medesimo requisito di anzianitˆ di residenza  per lĠassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali requisiti di anzianitˆ di residenza, infatti, oltrechŽ incostituzionali, non appaiono compatibili con gli obblighi comunitari, come giˆ sottolineato pubblicamente dalla Commissione Europea.

 

 

           Il presente appello, promosso dalla Rete per i diritti di cittadinanza del Friuli Venezia Giulia e dal Centro E. Balducci di Zugliano (UD),  aperto all'adesione di associazioni, enti, sindacati, singoli cittadini. L'adesione va inviata all'indirizzo: appello@fastwebnet.it