DDL n. 2180 - ÒDisposizioni in materia di sicurezza pubblicaÓ

 

Documento dellĠARCI nazionale

 

Il disegno di legge in materia di sicurezza pubblica approvato dal Senato della Repubblica  (ex ddl 733) ed oggi in discussione  alla Camera dei Deputati   (n.2180 ÒDisposizioni in materia di sicurezza pubblicaÓ) rappresenta, in materia di immigrazione, un indirizzo ed una cultura ben precisa, ossia quella della persecuzione dello straniero non importa se regolare o non.

LÓ extracomunitarioÓ   in ogni caso rappresentato come un pericolo per lĠordine pubblico e con lui anche la sua famiglia.

Il principio giuridico e sociale per il quale verso lo straniero regolare  si dispiegano politiche diĠintegrazione ed inclusione subisce una battuta dĠarresto importante.

La vita di milioni di persone diventa sempre pi una corsa ad ostacoli, il cui tratto saliente  lĠinstabilitˆ e lĠincertezza per il futuro.

 

Il migrante viene sottoposto a norme vessatorie e discriminanti :

  1. viene introdotto il principio del permesso di soggiorno a punti;
  2. non accesso alle strutture sanitarie pubbliche del migrante irregolare malato  bisognoso di cure;
  3.  introdotto lĠobbligo alla sottoscrizione di un accordo di integrazione per il rilascio , rinnovo del permesso di soggiorno
  4. limitata la libertˆ di matrimonio, che dipende dalla regolaritˆ del soggiorno
  5. viene introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato. Il procedimento relativo a  tale reato  verrebbe affidato al Giudice di Pace e la pena stabilita  pecuniaria , ma non oblabile. L'espulsione amministrativa , per il reato introdotto, ha una corsia preferenziale poichŽ  esclusa l'applicabilitˆ della disciplina del nulla osta dell'autoritˆ giudiziaria procedente. Il Questore, quindi, potrˆ espellere immediatamente indipendentemente dal vaglio dell'autoritˆ giurisdizionale che  dovrˆ soltanto, ad espulsione eseguita, emettere una sentenza di non luogo a procedere per il reato di ingresso e/o soggiorno illegale
  6. viene introdotta una nuova tassa da 80 a 200 per richiesta di rilascio e rinnovo di permesso di soggiorno
  7. vengono raddoppiati i tempi per il rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare : lo Sportello Unico per l'immigrazione  potrˆ rilasciare il nulla osta in 180  anzichŽ 90 giorni . La modifica  rende  ancora pi  lunghi i tempi per realizzare il ricongiungimento familiare   il cui diritto , costituzionale garantito ,  stato giˆ gravemente compromesso dalla modifica dell'art. 29  che ha nuovamente ridotto le categorie di familiari  che possono essere ricongiunte;
  8. si introduce lĠimpossibilitˆ di redigere atti pubblici in presenza di posizioni irregolari relative al soggiorno. In tal modo non si consente lĠiscrizione anagrafica al minore figlio di genitori irregolari, consegnandolo alla invisibilitˆ e non esistenza sociale.
  9. CĠ il divieto di iscrizione anagrafica in mancanza  della disponibilitˆ di un alloggio dotato di abitabilitˆ ed idonea certificazione igienico sanitaria. Senza iscrizione anagrafica non si pu˜ accedere ai servizi di assistenza pubblica, ai servizi pubblici, compresi quelli sanitari e non  possibile ottenere la carta di identitˆ;

 

Ma vediamo nel dettaglio le norme approvate dal Senato della Repubblica

 

CITTADINANZA

Art. 4

La norma approvata ha inserito nella possibilitˆ di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio due limiti: 1) si allungano a 2 anni i termini di residenza legale in Italia successivi alla celebrazione del matrimonio che attualmente sono di sei mesi, ai fini della presentazione dellĠistanza  2)  si stabilisce, ai fini dellĠacquisto della cittadinanza, lĠulteriore requisito della sussistenza della validitˆ  del matrimonio sino al momento dellĠadozione del decreto del Ministero dellĠInterno.

Si inseriscono, quindi, ulteriori elementi di incertezza , sottoponendo  ancora di pi alla discrezionalitˆ della P.A. lĠattribuzione della cittadinanza.

Il fine perseguito dal Governo di introdurre elementi che impedirebbero o ostacolerebbero i Ò matrimoni di comodoÓ  alla fine ostacolerˆ in maniera indiscriminata lĠaccesso alla cittadinanza a tutti i coniugi stranieri, anche se ,  stato introdotto un dimezzamento dei termini in Ò presenza di figli nati dai coniugi Ò.

Si introduce, altres“, un elemento economico : il pagamento di una tassa di Û. 200 ed un ulteriore articolo – 9 bis- che sembrerebbe introdurre unĠ obbligo di produzione di completa certificazione sin dal momento della presentazione dellĠistanza  di elezione , acquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, senza possibilitˆ di integrazione successiva.

Con ci˜ rinforzando lĠelemento discrezionale sopra detto della P.A.

Si introduce nellĠacquisto di uno status civitatis per la prima volta lĠelemento economico con evidente violazione degli arti. 2 e 3 della Costituzione.

 

Art. 5

Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 – art. 35-

 Vengono modificati i comma 5, 9, 10 e 11 del precitato articolo 35 DLvo 2008/25

La norma cos“ come modificata, introduce una espressa  legittimazione passiva del Ministero dellĠInterno favorendo cos“ la modificazione della natura sia del provvedimento  conclusivo del  procedimento di accertamento dello status di rifugiato sia di questĠultimo: il procedimento potrebbe essere definito  come  contenzioso (con aumento esponenziale del contributo unificato) ed il provvedimento  da costitutivo di uno status a condannatorio.

 

Art. 6

modifiche allĠart. 116 cc. Ò Matrimonio dello straniero nello Stato Ò

Viene introdotto lĠulteriore requisito,  per la celebrazione del matrimonio, della presentazione allĠufficiale di stato civile di un Ò documento attestante la regolaritˆ del permesso di soggiornoÓ

Il legislatore, in conformitˆ alla nostra Costituzione, ha previsto soltanto una dichiarazione da presentare allĠufficiale di stato civile proveniente dallĠautoritˆ competente del proprio paese dal quale risulti che  giusta le leggi  a cui  sottoposto nulla osta al matrimonio Ò

La  disposizione , cos“ come formulata dal Senato  incostituzionale a mente dellĠart. 2 e  29 della Costituzione

 

Art. 21

Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato

 La nuova norma viene inserita subito dopo lĠart. 10 T.U sul respingimento.

Diviene reato non soltanto lĠingresso illegale, ma anche da subito la permanenza illegale nel territorio. Reato punito con un Ôammenda il cui pagamento per˜ non estingue il reato.

E ancora  ai fini dellĠesecuzione dellĠespulsione non sarˆ pi necessario, come ora , richiedere il nulla osta del magistrato che sta accertando il reato di ingresso e permanenza illegale nel territorio.

Il questore dovrˆ soltanto comunicare al magistrato lĠavvenuta esecuzione dellĠespulsione o del respingimento ed il magistrato pronuncerˆ sentenza di non luogo a procedere. Nel caso di rientro prima dei dieci anni si riaprirˆ il procedimento penale ai sensi dellĠart. 345 c.p.p.

Viene meno qualsiasi controllo giurisdizionale  non solo sullĠingresso ma anche sulla permanenza irregolare sul territorio che noi sappiamo pu˜ verificarsi molto spesso ed oggi ancora di pi.

Detta disposizione  rinforzata dalla modifica dellĠart. 16 comma 1 del T.U . laddove  si inserisce lĠipotesi  della sentenza di condanna per il reato di ingresso e soggiorno illegale nello stato ampliando cos“ le categorie indicate dallĠart. 13 comma 2, tra quelle per cui il Giudice pu˜ dare lĠespulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa della pena.

Detta disposizione si pone in contrasto insanabile con i principi fondanti del nostro stato di diritto e di fatto sanziona una realtˆ soggettiva della persona e non una sua condotta., una presunzione di pericolositˆ dello straniero irregolarmente presente sul territorio dello stato, visione  respinta dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 22  e 78 del 2007

La norma approvata dal Senato, peraltro  stabilisce che non sarˆ un giudice togato ad accertare la sussistenza del nuovo reato bens“ il Giudice di Pace.

 Anche il richiedente protezione internazionale in quanto illegalmente  presente sul territorio  sottoposto al procedimento penale che viene semplicemente sospeso sino alla definizione della procedura.

 

Art. 42

Iscrizione anagrafica e  modifiche al T.U. immigrazione 286/1998

Il governo aveva introdotto il requisito della verifica da parte dei competenti uffici comunali delle condizioni igieniche sanitarie dellĠimmobile del richiedente lĠiscrizione anagrafica. Il senato  ha modificato allargando la fattispecie anche nel caso di richiesta di variazione anagrafica . Ha introdotto un termine di 30 giorni per la verifica delle condizioni igienico sanitarie, trascorso il quale si procede allĠiscrizione con riserva sempre ed in qualsiasi momento di verifica.

Come se ci˜ non bastasse si  modificato anche il comma 3 dellĠart. 29 sui ricongiungimenti familiari. LĠidoneitˆ alloggiativa si potrˆ ottenere, se fosse approvata  la modifica  soltanto qualora lĠimmobile rispondesse ai requisiti igienico sanitari ed anche allĠidoneitˆ abitativa.

Oggi lĠidoneitˆ alloggio pu˜ essere ottenuta  se lĠalloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, o, in alternativa , sia fornito dei requisiti di idoneitˆ igienico sanitaria,

Il ricongiungimento familiare diventa quasi impossibile: per i nuovi parametri economici giˆ introdotti  e per questa ulteriori elementi alloggiativi.

La norma  palesemente incostituzionale con riferimento alla libertˆ di circolazione e soggiorno dei cittadini  garantita dallĠart. 16 della Costituzione nonchŽ per violazione del diritto alla non discriminazione di cui allĠart. 3 della Costituzione, allĠart. 43 TU immigrazione e agli art. 1 e ss del D.lgs. 215/2003.

 

Art. 43

( Attivitˆ di trasferimento fondi Ò Money transfer)

La modifica inasprisce i controlli  sui trasferimenti  il permesso di soggiorno  deve essere conservato per dieci anni.  EĠ una norma di dubbi efficacia e sostanzialmente mira  a perseguire le sole situazioni di irregolaritˆ dello straniero.

 

Art. 45

Modiche art. 4 TU:  non potrˆ entrare lo straniero che sia stato condannato nel proprio paese anche se non vi  ancora una sentenza non definitiva ed ancora lo straniero che sia stato condannato con sentenza irevocabile per reati relative alla tutela del diritto dĠauore e per contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opera dellĠingegno o di prodotti industriali ( art. 473 cp) e introduzione nello stato e commercio di prodotti  con segni falsi ( art. 474 c.p. ( Gli ultimi reati non erano prima considerati perchŽ non particolarmente gravi e, quindi, con la loro introduzione si vuole ancora di pi rendere difficile lĠingresso)

 

Modifiche art. 5 TU:  Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno  sottoposto ad una tassa di Û. 200. .tranne per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta dĠasilo, per protezione sussidiaria , per motivi umanitari. 

 

Viene modificato  lĠart. 5 bis ( art. 5 T.U. permesso di soggiorno)  che indica per lĠadozione dei provvedimenti di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari la valutazione della pericolositˆ dello straniero. Si inseriscono anche i reati  previsti dallĠart. 380 commi 1 e 2 e cio  tra lĠaltro anche il furto.

Viene modificato lĠart. 5 comma 8 bis introducendo anche  la figura  dellĠutilizzazione di documenti contraffatti o alterati

 

Viene modificato lĠart. 6 comma 3  lo straniero dovrˆ esibere se richiesto dallĠautoritˆ il passaporto o altro documento equipollente e il permesso di soggiorno ( prima o lĠuno o lĠaltro) e  si aumenta la pena da sei mesi ad un anno  e lĠammenda da  Û.413  a ad Û 2000

 

 

pERMESSO DI SOGGIORNO ce PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO 

 

Viene modificato  lĠart. 9 comma 2 :  il rilascio del permesso viene subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana ( Non  stato approvato dal Senato: modifica comma 5 dellĠart. 9 inserimento di un requisito che renderˆ pi difficile per i familiari dei soggiornanti di lungo periodo  ottenere un medesimo titolo: il requisito  quello della  regolare soggiorno ininterrotto da almeno cinque anni sul  territorio. Anche del familiare  anche in questo caso, quindi si vuole evitare che  la famiglia di un soggiornante di lungo periodo divenga anchĠessa stabile )

 

 

 

eSECUZIONE DELLĠESPULSIONE  ART. 14 t.u,.

 

Modifica art. 14

commi 5 bis, 5 ter 5 quater e 5 quinquies art. 14

 

Viene introdotto nel 5 bis  la previsione della consegna allĠinteressato di una documentazione(?) utile per raggiungere o il consolato anche se onorario o per rientrare nel suo stato o addirittura nello stato di provenienza.

con questa norma  si vuole aggirare la giurisprudenza penale che ha consolidato un indirizzo secondo il quale lo  straniero presente sul territorio dopo lĠespulsione non commette reato se si dimostra che era nellĠimpossibilitˆ di lasciare il territorio

Viene introdotto nel caso di inottemperanza dellĠordine impartito  da parte dello straniero : il rito direttissimo e lĠarresto obbligatorio in flagranza dellĠautore del fatto ed un aumento di pene. Non si  tenuto in nessun conto del richiamo operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 22/2007. La Consulta  aveva, infatti, auspicato, alla luce degli Ósquilibri sproporzioni e disarmonieÓ presenti nella legislazione relativa alle sanzioni penali per lĠillecito ingresso e trattenimento di stranieri sul territorio nazionale, che rendevano e rendono problematica Ò la verifica di compatibilitˆ con i principi costituzionali di uguaglianza e di proporzionalitˆ della pena e con la finalitˆ rieducativa della stessaÓ, Òun intervento del legislatore volto ad eliminare gli squilibri, le sproporzioni e le disarmonie prima evidenziateÓ.

 

Modifica art. 22. lavoro subordinato a tenpo determinato ed indeterminato

 

E stato introdotto il comma 11 che facilita lĠintegrazione dei Ò cervelliÓ migranti dando la possibilitˆ per lo straniero che ha conseguito il Italia un dottorato o il master universitario di secondo livello di  ricercare lavoro per un anno o al di fuori delle quote annuali di convertire il permesso di studio in permesso di lavoro

 

 

rICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

 

Art. 29 introduzione del comma 1 ter

 

EĠ  questo un articolo inserito per evitare la costituzione di famiglie poligame. in Italia.; la norma  criticabile perchŽ utilizza uno strumento improprio, quello del ricongiungimento laddove vi  una legge statale che vieta la poligamia ed , in ogni caso, la norma estende incomprensibilmente il divieto di ricongiungimento anche per i genitori. eĠ una norma  puramente vessatoria.

 

aRT. 29 COMMA 5 E COMMA 8

 

Viene introdotto il  requisito secondo il quale  il ricongiungimento del genitore naturale    possibile  solo con il figlio regolarmente soggiornante in itala con lĠaltro genitore.

Ne discende che  per un minore regolarmente presente ma non accompagnato da un genitore  preclusa la possibilitˆ di vedersi ricongiunto  con lĠaltro genitore naturale

 

cOMMA 8 ART. 29

viene eliminata la possibilitˆ di ottenere , trascorso  il termine indicato dalla legge per il rilascio del nulla osta, direttamente dalle rappresentanze consolari e diplomatiche italiane il visto dĠingresso , dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per lĠimmigrazione ed i termini di legge sono portati per il rilascio del nulla osta da 90 a 180

 

mINORI NON ACCOMPAGNATI

aRT. 32

Viene modificato  nel senso che viene previsto che il minore non accompagnato per poter convertire  al raggiungimento della maggiore etˆ il permesso dovrˆ essere affidato sotto tutela ed anche possedere i requisiti previsti  dallĠart. 32 1 bis. (inserimento  in un progetto  di integrazione sociale di due anni gestito da un ente pubblico o privato che abbia  rappresentanza nazionale o che sia iscritto al registro istituito dalla presidenza del consiglio dei ministri ex art. 52 dpr 1999/394)

si supera, cos“ tutta  la costante giurisprudenza in materia che da sempre ha sostenuto che i requisiti dellĠaffido , della tutela o dellĠinserimento per due anni e la presenza nel territorio di tre anni del minore non accompagnato non sono cumulativi bens“ disgiunti

 

 

 

pERMESSO A PUNTI

aRT 47 

Si prevede  la sottoscrizione da parte dello straniero, che presenta la domanda di rilascio del permesso di soggiorno, di un accordo di integrazione, articolato per crediti.  In detto accordo  che  promuove la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri nel rispetto dei valori della costituzione, lo straniero, dopo avere corrisposto la somma di Û.200, deve anche impegnarsi a raggiungere  degli specifici obiettivi..obiettivi che devono essere conseguiti nel periodo  di validitˆ del permesso di soggiorno. La corsa ad ostacoli, quindi, non termina con il decreto flussi, con lĠingresso,  ecc ma continua con la beffa di un permesso a punti.

La perdita dei punti determina la revoca del permesso di soggiorno ed ovviamente lĠespulsione  ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo , di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dellĠUnione Europea, nonchŽ dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

QuestĠultima modifica attenua lĠassurditˆ della norma che comunque rimane inutilmente vessatoria e discriminatoria.

 

Art. 48

Modifica allĠart. 12 TU ( disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

La modifica suscita preoccupazione  perchŽ il riferimento alla condotta di trasporto degli stranieri potrebbe essere interpretata nel senso di estendere la sfera di applicativa dei reati di favoreggiamento delle immigrazioni illegali anche al migrante che provveda per necessitˆ  al trasporto di altri migranti unĠestensione in contrasto con la normativa sopranazionale ratificata con legge n. 146/2006

 

aRT. 51

cANCELLAZIONE ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Si riducono i tempi previsti per la cancellazione dell'iscrizione anagrafica in caso di irreperibilitˆ  accertata o di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale in fase di rinnovo del permesso.

 

aRT. 52 

CONCORSO delle Associazioni volontarie al presidio del territroio ( RONDE)

Si introduce una norma che autorizza gli enti locali ad avvalersi di associazioni di cittadini non armati Òal fine di segnalare ÉÉ.eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

Le ronde seppur non armate e con funzioni meno aggressive  sono state mantenute e con il clima culturale che si respira  opereranno per lĠordine pubblico e la morale  e la decenza pubblica. condita da xenofobia e razzismo.

 

 

aRT. 53

rIMPATRIO ASSISTITO DI MINORE CITTADINO DELLĠUNIONE

Si  introdotta una norma seconda la quale il minore comunitario  non accompagnato che esercita la prostituzione viene rimpatriato   con provvedimento adottato dal comitato  per i minori stranieri.

Questa norma oltre ad essere una norma inumana - rimpatria un minore talmente in difficoltˆ da prostituirsi o essere prostituito -  in aperta violazione della convenzione sui diritti del fanciullo ed  anche in contrasto con la normativa comunitaria . questĠultima stabilisce che lĠorgano che deve provvedere per un minore comunitario  innanzitutto giurisdizionale e d  quello del paese dove il minore  ha la residenza.

 

 

LĠimpianto normativo che rileva la lettura delle norme approvate dal Senato rimanda ad una regolamentazione dellĠimmigrazione inutilmente securitaria e persecutoria nei confronti dei migranti regolarmente soggiornanti.

Non si salvano da questo impianto persecutorio neanche i minori  e soprattutto quelli che di pi dovrebbero  essere tutelati dallo Stato : i minori non accompagnati e i minori vittime di sfruttamento e di tratta.

AllĠesigenza securitaria sono stati immolati principi costituzionali consolidati: il diritto alla salute, il diritto alla libertˆ di costituire una famiglia, i diritti dellĠinfanzia.

La lesione di principi costituzionali cos“ importanti, fondanti il vivere civile, non porta per˜ maggiore sicurezza nelle nostre cittˆ, bens“ maggiore paura e impoverimento dei principi della democrazia per tutti.