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Normativa : Corte europea dei diritti umani: l’Italia condannata per l’espulsione di otto tunisini
(26/03/09)

La Corte europea dei diritti dell’uomo accoglie le richieste di 8 cittadini tunisini per i quali l’Italia aveva ordinato l’espulsione per sospette attività terroristiche. Per i giudici di Strasburgo, il Governo italiano ha violato l’articolo 3 e l’articolo 8 della Convezione europea sui diritti umani – Cedu, in quanto sussiste un serio pericolo che se rimpatriati in Tunisia essi possano subire trattamenti inumani e degradanti. La pronuncia del 24 marzo scorso fa seguito ai casi Kemais e Saadi contro Italia  nei quali il governo è già stato condannato per gli stessi motivi.



I fatti. Nel 2003, otto cittadini tunisini, regolarmente residenti in Italia, sono stati condannati per sospette attività terroristiche. Nel 2005 viene loro negato il rinnovo del permesso di soggiorno e nel 2006 sono nuovamente indagati per associazione a carattere terroristico. Successivamente il questore ordina la loro espulsione ai sensi dell’articolo 3 della legge 144/2005. Nel settembre dello stesso anno presentano richiesta di asilo dal Centro di permanenza temporanea di Ponte Galeria, dove erano in attesa di essere trasportati a Tunisi. Nonostante il timore di subire torture e incarcerazioni a causa delle accuse mossigli in Italia la loro richiesta viene rigettata dalla Commissione. Rivoltisi alla Corte di Strasburgo, il presidente della terza sezione, indica all’Italia che sarebbe meglio sospendere l’esecuzione dell’espulsione fino alla decisione sul merito.

La decisione.  La Corte di Strasburgo, come precedentemente successo nei casi Saadi e Kemais, ha condannato l’Italia per la violazione dell’art. 3 della Cedu (divieto di essere sottoposti a torture o trattamenti  inumani e degradanti). I giudici europei hanno richiamato le principali fonti internazionali – Amnesty International e il Dipartimento di Stato americano – che hanno più volte denunciato i concreti rischi di violazione dei diritti garantiti dalla Cedu in caso di espulsione in Tunisia. Non sono state ritenute sufficienti le rassicurazioni da parte del Governo italiano basate sulle dichiarazioni delle  autorità tunisine di garanzie all’accesso all’assistenza legale, al diritto di visita della famiglie e degli avvocati e al diritto alla salute, in virtù anche della adesione dello stato nordafricano ai principali trattati internazionali per la difesa dei diritti umani.
Nel decidere a favore dei ricorrenti la Corte si è ispirata alla sentenza Saadi c. Italie nella quale ha affermato che la sola accettazione e adesione a trattati internazionali non può garantire il rispetto dei diritti fondamentali e la protezione da trattamenti inumani e degradanti. La Corte di Strasburgo considera anche ricevibile la richiesta ai sensi dell’articolo 8. diritto alla vita privata e familiare di cui i ricorrenti sarebbero privati se tornassero in Tunisia dopo oltre 20  anni in Italia. Per i giudici di Strasburgo, dunque, l’esecuzione dell’espulsione verso la Tunisia porterebbe alla violazione dell’articolo 3 e, in risposta alla richiesta di risarcimento da parte dei ricorrenti, dichiarano che l’accertamento di una violazione è di per sé una giusta soddisfazione per i danni morali subiti.


Corte europea diritti umani dec. 24_03_09 Affaire O. c. Italie
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