Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica - A.C. 2180 - Iter al Senato - esame in Commissione
Riferimenti:
AC N. 2180/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 128    Progressivo: 2
Data: 05/03/2009
Descrittori:
ESPULSIONE DI STRANIERI   IMMIGRAZIONE
ORDINE PUBBLICO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia
Altri riferimenti:
AS N. 733/XVI   AS N. 242/XVI
AS N. 391/XVI   AS N. 451/XVI
AS N. 583/XVI   AS N. 617/XVI

 

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

A.C. 2180

Iter al Senato – esame in Commissione

 

 

 

 

 

 

n. 128/2

 

parte prima

 

 

5 marzo 2009

 


 

Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimenti Istituzioni e Giustizia

SIWEB

 

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Studi – Dipartimenti Finanze, Ambiente e Trasporti

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

SIWEB

 

§         La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§         Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

.

 

Per l’esame congiunto presso le Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) dell’A.C. 2180 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, sono stati predisposti i seguenti dossier:

n. 128 (Schede di lettura)

n. 128/0 (Elementi per l’istruttoria legislativa)

n. 128/1 (Riferimenti normativi)

n. 128/2, parte I e II (Iter al Senato)

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: GI0101b.doc

 


INDICE

Iter al Senato

Progetti di legge

§      A.S. 733 (Governo) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica  3

§      A.S. 242 (sen. Martinat e Pontone) Disposizioni in materia di reati connessi all’immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti 31

§      A.S. 391 (sen. D’Ambrosio ed altri) Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari 39

§      A.S. 451 (sen. Della Monica ed altri) Misure contro le molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale  43

§      A.S. 583 (Sen. Luigi Li Gotti e altri) Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena  67

§      A.S. 617 (sen. Belisario ed altri) Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone  93

§      Petizione n. 110  137

Esame in sede referente

-       Commissioni riunite (Affari Costituzionali) e  (Giustizia)

Seduta del 25 giugno 2008  141

Seduta del 2 luglio 2008  147

Seduta dell’8 luglio 2008  153

Seduta del 9 luglio 2008  159

Seduta del 10 luglio 2008  163

Seduta del 10 luglio 2008 (pomeridiana) 165

Seduta del 15 ottobre 2008  167

Seduta del 22 ottobre 2008  169

Seduta del 28 ottobre 2008  171

Seduta del 4 novembre 2008  173

Seduta del 4 novembre 2008 (pomeridiana) 289

Seduta del 5 novembre 2008  295

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alle Commissioni riunite 1^ (Affari costituzionali) e 2^ (Giustizia)

-       1^  Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 18 novembre 2008  417

-       3^  Commissione (Affari esteri)

Seduta del 18 giugno 2008  419

Seduta del 25 giugno 2008  423

-       5^  Commissione (Bilancio)

Seduta del 14 ottobre 2008  425

Seduta dell’11 novembre 2008  427

Seduta dell’11 novembre 2008 (notturna) 429

Seduta del 12 novembre 2008  433

Seduta del 13 novembre 2008  435

Seduta del 13 gennaio 2009  437

Seduta del 14 gennaio 2009  443

Seduta del 3 febbraio 2009  449

Seduta del 4 febbraio 2009  453

-       6^  Commissione (Finanze e tesoro)

Seduta dell’8 ottobre 2008  455

-       12^  Commissione (Igiene e Sanità)

Seduta del 14 ottobre 2008  457

Relazione e testo proposto dalle Commissioni permanenti I e II riunite

§      A.S. 733-A  (Governo) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica  461

§      A.S. 733-A - Allegato (Governo) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica  471

 

 


Iter al Senato

 


Progetti di legge


 

 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

 

N. 733 

 

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

dal Ministro dell’interno (MARONI)

e dal Ministro della giustizia (ALFANO)

 

 

Comunicato alla presidenza il 3 giugno 2008

 

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge il Governo intende rispondere all’aggressione della criminalità diffusa ed all’attività riconducibile alla criminalità organizzata, fenomeni che incidono direttamente sulla sicurezza dei cittadini.

Tale disegno di legge è strettamente collegato al decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (atto Senato n.692) che il Governo ha deciso di emanare per soddisfare la richiesta di sicurezza avanzata dai cittadini, i cui contenuti affrontano con immediatezza il tema dell’illegalità diffusa, della sicurezza urbana, compresa quella derivante dalla circolazione stradale, e del contrasto alla criminalità organizzata.

La necessità dell’intervento normativo oggi proposto trova le sue radici nella insufficienza di apposite misure che consentano di contrastare con efficacia il degrado urbano, l’illegalità diffusa e la criminalità organizzata, fenomeni che minano i fondamenti della convivenza civile e che possono essere contrastati attraverso la previsione e l’attuazione di appositi strumenti normativi che siano in grado di rispondere con maggiore efficacia alla domanda di effettività dell’intervento penale.

Il disegno di legge si compone di 20 articoli.

I primi due articoli intendono ampliare gli strumenti di tutela per gli anziani e per le persone portatrici di minorazione fisica, psichica o sensoriale che purtroppo hanno, troppo spesso, costituito un facile bersaglio per i criminali.

L’articolo 3, che interviene sulla legge in tema di cittadinanza – legge 5 febbraio 1992, n.91 – mira a limitare il fenomeno dei matrimoni cosiddetti «di comodo» finalizzati ad una più celere acquisizione della cittadinanza italiana.

Gli articoli 4 e 5 rafforzano la tutela del decoro urbano anche attraverso modifiche che riguardano il reato di danneggiamento, il reato di deturpamento ed imbrattamento di cose altrui e l’occupazione di suolo pubblico (articolo 7).

Un’attenzione particolare è stata conferita alla tutela dei minori dagli articoli 6 e 8 ove vengono previste, rispettivamente, un’aggravante per i reati commessi in concorso con i minori e il nuovo reato che punisce l’impiego dei minori stessi nell’accattonaggio.

L’articolo 9 introduce il delitto di ingresso illegale nel territorio dello Stato.

Con gli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina sulle misure di prevenzione previste dalla legge 31 maggio 1965, n.575, recante disposizioni contro la mafia, volte a migliorare il sistema delle norme deputato alla lotta alla criminalità organizzata. L’articolo 16 introduce modifiche al sistema dell’iscrizione anagrafica.

L’articolo 17 detta disposizioni per contrastare il fenomeno del riciclaggio connesso all’uso del money transfer e l’articolo 18 introduce ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.

L’articolo 19, infine, riguarda la disciplina del fermo del veicolo in caso di gravi violazioni al codice della strada, quando il veicolo appartiene ad un soggetto diverso dall’autore del reato. L’articolo 20 prevede la copertura finanziaria.

Esaminando in maniera più specifica le singole norme, si fa presente quanto segue.

L’articolo 1 modifica la formulazione della circostanza aggravante comune di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5), del codice penale, precisando che l’ipotesi di «minorata difesa» può configurarsi anche nel caso in cui l’autore del reato abbia profittato dell’età avanzata della persona che ha subìto il danno.

L’articolo 2 amplia la tutela penale che l’ordinamento contempla in favore delle persone portatrici di minorazione fisica, psichica o sensoriale. In particolare, la modifica inserisce all’articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n.104, recante legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate un aggravamento di pena qualora le fattispecie di reato ivi contemplate siano commesse in danno delle persone nelle suddette condizioni. In questo modo si cerca di porre un rimedio al fenomeno sempre più frequente della commissione di reati dove il soggetto passivo è persona incapace di provvedere a sé stessa in modo completo.

Il disegno di legge si propone altresì di contrastare il fenomeno, purtroppo sempre più frequente, dei cosiddetti «matrimoni di comodo» che da un lato foraggiano l’attività criminale e dall’altro possono risolversi in un danno per persone in cerca di un affetto. Su tale fronte, l’articolo 3 stabilisce termini più rigorosi per l’acquisto della cittadinanza iure matrimonii (ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi) prevedendo che il regime matrimoniale debba sussistere anche nel momento, successivo, dell’adozione del decreto del Ministro dell’interno di conferimento dello status civitatis.

Con l’articolo 4 e seguenti, si entra nel vivo delle misure di contrasto dalla cosiddetta «illegalità diffusa», intervenendo su fattispecie considerate «minori», ma che incidono notevolmente non tanto sulla «vivibilità» dei centri urbani, quanto su quelle condizioni minime di cura del territorio dalle quali partire per reimpostare politiche attive di risanamento e di promozione della legalità.

In particolare, l’articolo 4 contempla, in materia di reato di danneggiamento, una disciplina connotata da una maggiore efficacia deterrente a tutela di particolari e rilevanti beni.

In tale ambito, il comma 1 introduce, al secondo comma dell’articolo 635 del codice penale, il numero 3-bis, aggravando la pena base stabilita per il reato di danneggiamento anche nel caso in cui la condotta criminosa sia commessa su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale. Relativamente a tutte le ipotesi aggravate di cui al medesimo secondo comma dell’articolo 635, è previsto, inoltre, che la sospensione condizionale della pena sia sempre subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un periodo di tempo non superiore alla durata della pena sospesa.

L’articolo 5 modifica il secondo comma dell’articolo 639 del codice penale (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui), prevedendo un aumento di pena qualora la condotta diretta a deturpare o a imbrattare abbia ad oggetto immobili sottoposti a programmi di risanamento edilizio o ambientale o altri immobili, sempre che da tale condotta consegua un pregiudizio del decoro urbano. In questo caso, la possibilità di una sanzione ad effetto riparatorio è nel sistema, in quanto si tratta di un reato rimesso alla competenza del giudice di pace e trovano, quindi, applicazione le disposizioni del capo VIII del titolo I del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274.

L’articolo 6 riguarda una grave fenomenologia criminosa, quella della partecipazione di giovanissimi ad azioni criminali gravi. Solo un’azione decisa nei confronti dei correi maggiorenni può realizzare quella deterrenza aggiuntiva che occorre per bloccare il fenomeno prima che l’effetto emulazione e l’evoluzione delle condotte violente che si vanno diffondendo in età scolare rendano il fenomeno inarrestabile, costringendo a scelte punitive forti nei confronti dei delinquenti minorenni. Per questo motivo, l’articolo 6 interviene sull’articolo 112 del codice penale prevedendo l’applicabilità, nei confronti delle persone maggiorenni che concorrono nel reato, dell’aggravante ivi prevista, anche nei casi di partecipazione al reato commesso da un minore di anni diciotto o delle altre persone non imputabili o in condizioni di ridotta imputabilità. Si intende, in altri termini, responsabilizzare ulteriormente il maggiorenne, per creare una sorta di «cintura sanitaria» intorno ai minori delinquenti. Sarà il giudice, nell’applicazione della pena in concreto, a valutare la gravità dei fatti, anche riguardo alla circostanza dell’induzione.

Con l’articolo 7 vengono proposti alcuni interventi normativi in materia di occupazione abusiva del suolo pubblico. In particolare, il comma 1 prevede che, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico, ai sensi degli articoli 633 del codice penale e 20 del decreto legislativo n.285 del 1992, recante il nuovo codice della strada, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, comunque, per motivi di pubblica sicurezza, possano ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, nel caso di occupazione per motivi commerciali, la chiusura dell’esercizio fino all’adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia.

Tale forma di «ravvedimento operoso» degli occupanti costituisce, indubbiamente, uno degli aspetti più innovativi della riforma, tanto che le stesse prescrizioni vengono estese, con il comma 2, all’esercente che ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.

Il comma 3 prevede, altresì, che qualora si tratti di occupazione a fine di commercio, la trasmissione del relativo verbale di accertamento, da parte dell’ufficio accertatore al comando della Guardia di finanza competente per territorio. Tale modifica è volta ad assicurare, anche in tali casi, l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, ai sensi della quale «i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l’inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l’eventuale documentazione atta a comprovarli».

L’articolo 8 reca norme a tutela dei minori. In particolare la norma delinea, alla lettera a), una nuova fattispecie di reato, vale a dire l’impiego di minori nell’accattonaggio (articolo 600-octies del codice penale), con l’obiettivo di punire la condotta di chi si avvale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare.

L’articolo introduce, infine, alla lettera b), l’articolo 602-bis del codice penale che prevede l’applicazione di una pena accessoria (perdita della potestà del genitore e interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura) nel caso in cui i reati di cui agli articoli 600 del codice penale (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 del codice penale (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi) siano commessi dal genitore o dal tutore.

Con l’articolo 9 viene inserita nell’ordinamento la fattispecie penale dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato. In particolare viene sanzionato penalmente colui che si introduce in Italia violando la normativa contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. La norma prevede la sanzione della reclusione da sei mesi a quattro anni e l’obbligatorietà dell’arresto dell’autore del reato che sarà giudicato con rito direttissimo. Viene previsto, inoltre, che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, ordini l’espulsione dello straniero.

Gli interventi in materia di lotta alla criminalità organizzata sono contenuti nei successivi articoli attraverso l’introduzione di alcune modifiche alla legge 31 maggio 1965, n.575, recante disposizioni contro la mafia. In particolare l’intervento previsto nell’articolo 10, che modifica l’articolo 1 della citata legge, è volto ad imprimere maggiore impulso all’azione di contrasto alla criminalità organizzata attraverso l’aggressione ai patrimoni illeciti, colmando un evidente difetto di coordinamento di norme intervenute nel tempo che impedisce all’ufficio giudiziario titolare delle indagini preliminari in materia di delitti connessi con la criminalità organizzata di avviare le indagini patrimoniali finalizzate all’applicazione delle misure di prevenzione e, soprattutto, il potere di proporre sequestri e confisca ai sensi della legge n.575 del 1965.

L’articolo 11 interviene sull’articolo 2-ter della citata legge n.575 del 1965. L’intervento è finalizzato a consentire la confisca anche dei beni di cui il soggetto non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona, ne risulti titolare in valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte o all’attività economica condotta, analogamente a quanto previsto in materia di applicazione della misura di sicurezza patrimoniale, a seguito di condanna, ai sensi dell’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356.

L’articolo 12 è volto a superare, sempre con riferimento all’articolo 2-ter della citata legge n.575 del 1965, un profilo di criticità costituito dalla natura accessoria delle misure di prevenzione patrimoniale rispetto a quelle personali, prevedendo che le misure di prevenzione patrimoniale possano essere applicate anche disgiuntamente rispetto alle misure di prevenzione personali, consentendo così all’autorità giudiziaria di aggredire il patrimonio mafioso anche in caso di morte del proposto o del sottoposto.

Al fine, pertanto, di contrastare più efficacemente la criminalità organizzata incidendo su uno degli elementi sui quali la stessa è maggiormente vulnerabile, l’intervento consiste nel passaggio da un approccio incentrato sulla «pericolosità del soggetto» a una visione imperniata sulla formazione illecita del bene che, una volta reimmesso nel circuito economico, è in grado di alterare il sistema legale di circolazione della ricchezza, minando così alla radice le fondamenta di una economia di mercato.

L’articolo 13 sostituisce l’articolo 2-quater della citata legge n.575 del 1965. L’intervento è volto a rendere più efficace la disciplina del sequestro dei beni conseguenti all’applicazione delle misure di prevenzione. Lo strumento di prevenzione si coniuga spesso con analoghi strumenti di natura penale sino a creare un sistema coordinato di norme che si integrano a vicenda, pur mantenendosi su piani distinti. Le disposizioni che disciplinano le modalità di esecuzione dei due diversi tipi di sequestro presentano, però, notevoli differenze, poiché all’esecuzione del sequestro previsto dalla legge n.575 del 1965 si provvede con le modalità previste dal codice di procedura civile, mentre le norme del codice di rito penale si applicano al sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del codice di procedura penale per i beni da sottoporre a confisca penale. L’intervento proposto rappresenta un intervento minimo di armonizzazione del sistema.

L’intervento contenuto nell’articolo 14 è finalizzato a consentire l’affidamento dei beni mobili registrati, in gratuita giudiziale custodia, alle Forze di polizia operanti, analogamente a quanto già previsto in materia di repressione dei reati di contrabbando, immigrazione clandestina, riciclaggio e traffico di sostanze stupefacenti. In tal modo si realizza anche una riduzione delle notevoli spese che l’Erario sostiene per la custodia dei beni mobili registrati sottoposti a sequestro e che, all’esito del procedimento, risultano spesso privi di ogni utilità e di ogni valore commerciale.

Con l’articolo 15 si fanno confluire le competenze in materia di assegnazione e destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose, in base alla legislazione antimafia, al prefetto della provincia in cui insiste il bene confiscato. La norma intende affidare tale compito al prefetto in ragione delle competenze specifiche attribuite dalla legislazione antimafia al Ministero dell’interno e al prefetto.

L’articolo 16 introduce la disposizione secondo cui l’iscrizione anagrafica è subordinata alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie, richieste dalla normativa vigente, dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza.

Con l’articolo 17 viene introdotta una nuova misura per contrastare il fenomeno di riciclaggio connesso all’uso del cosiddetto money transfer, consistente in quei trasferimenti di denaro che sfuggono ai controlli della normativa antiriciclaggio finendo, così, nel circuito del finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata. L’intervento normativo si inserisce nella «disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet», di cui all’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, attraverso l’introduzione di un nuovo comma, nel quale viene disposto che il gestore degli esercizi di telefonia e internet autorizzati a prestare servizi volti al trasferimento di denaro deve provvedere ad acquisire copia del documento di identità del richiedente il servizio. Qualora quest’ultimo sia straniero, deve essere acquisita anche la copia del titolo di soggiorno segnalando il servizio erogato con la documentazione raccolta alla locale autorità di pubblica sicurezza. L’inosservanza delle prescrizioni comporta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio commerciale.

L’articolo 18 introduce ulteriori modifiche al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.

In particolare, la lettera a) modifica l’articolo 5 del citato testo unico, inserendo tra i reati che valgono ad orientare il giudizio di pericolosità dello straniero, in sede di esame di una richiesta di rinnovo ovvero di revoca di un permesso di soggiorno per motivi familiari, quelli per i quali il codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in flagranza.

La lettera b) apporta due modifiche all’articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998: la prima intesa a prolungare il periodo di permanenza in un centro di permanenza temporanea e assistenza del cittadino straniero, in attesa dell’espletamento degli adempimenti necessari all’esecuzione del provvedimento di espulsione. Il termine massimo del trattenimento è fissato in diciotto mesi, anticipando per tale aspetto il contenuto di una proposta di direttiva europea recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente, attualmente, in fase avanzata di definizione. I periodi di trattenimento, sempre convalidati dall’autorità giudiziaria, sono fissati in sessanta giorni, prorogabili di un uguale periodo laddove permangano ostacoli alla identificazione dello straniero e quest’ultimo non cooperi a tal fine. La seconda modifica all’articolo 14 aumenta i limiti edittali (reclusione da due a sei anni anziché da uno a cinque anni) della sanzione penale prevista per lo straniero che rimane nel territorio nazionale in violazione dell’intimazione a lasciarlo connessa ad un decreto di espulsione già reiterato a seguito di una prima violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale.

L’intervento normativo proposto con l’articolo 19 completa quello contenuto nell’articolo 4 del richiamato decreto-legge n.92 del 2008, concernente la confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore ad un determinato limite, ovvero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In particolare, viene introdotto un nuovo comma 2-sexies all’articolo 186 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, con il quale, nella stessa situazione di guida in stato di ebbrezza che determina la predetta confisca, si prevede l’applicazione, con la sentenza di condanna o di «patteggiamento», della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo quando lo stesso appartenga ad un soggetto estraneo al reato. Tale misura è altresì adottata in via provvisoria, ovviamente per un periodo inferiore, dall’organo accertatore nel momento dell’accertamento del reato. Contro il provvedimento provvisorio è ammesso reclamo al tribunale competente.

La medesima disposizione si applica anche nei casi di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, per effetto del rinvio operato dal nuovo periodo introdotto all’articolo 187, comma 1, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.


 


 

Relazione tecnica

 

In ordine alle disposizioni suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri, si fa presente quanto segue.

Articolo 3 – Modifiche alla legge n.91 del 1992 (Cittadinanza)

L’articolo 3 sostituisce l’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n.91, ed eleva da sei mesi a due anni il periodo legale di residenza in Italia dopo il matrimonio necessario per l’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero, prevedendo, altresì, che i termini per l’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto l’articolo determina la contrazione della platea dei beneficiari della cittadinanza italiana iure matrimonii e, quindi, una riduzione degli oneri per la finanza pubblica.

Con la disciplina che si intende introdurre, infatti, la durata minima della residenza necessaria all’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero residente in Italia raddoppierà in caso di matrimonio con prole (da sei mesi ad un anno) e addirittura quadruplicherà in caso di matrimonio senza prole (da sei mesi a due anni); mentre la durata minima del matrimonio necessaria all’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero residente all’estero rimarrà immutata in caso di matrimonio senza prole (3 anni) e subirà un dimezzamento in caso di matrimonio con prole (da 3 anni a 18 mesi).

In particolare, a riprova di quanto precede ed al fine di quantificare l’onere derivante dall’introduzione della norma sopra indicata, occorre far riferimento ai dati relativi alle cittadinanze concesse nell’arco dell’anno 2007.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte delle circa 31.600 istanze di cittadinanza iure matrimonii accolte nel 2007, in circa 25.000 casi l’acquisto della cittadinanza ha riguardato coniugi stranieri residenti legalmente in Italia da almeno sei mesi, mentre negli altri 6.600 casi ha riguardato stranieri residenti all’estero e coniugati da almeno tre anni.

Ne consegue che, per effetto della nuova normativa:

– le fattispecie di acquisto della cittadinanza da parte di coniugi stranieri residenti legalmente in Italia (a legislazione vigente, 25.000 casi/anno) subiranno una rilevantissima riduzione rispetto al passato, con una presumibile flessione del 50 per cento in caso di matrimonio con prole e addirittura del 75 per cento in caso di matrimonio senza prole. Ipotizzando che metà dei matrimoni in questione sia con prole (12.500/anno) e l’altra metà senza prole (altri 12.500/anno), il numero complessivo dei casi di acquisto della cittadinanza si abbatterà da 25.000/anno a 9.375/anno (6.250+3.125);

– le fattispecie di acquisto della cittadinanza da parte di stranieri residenti all’estero e coniugati da almeno tre anni (a legislazione vigente, 6.600 casi/anno) raddoppieranno in caso di matrimonio con prole, mentre non subiranno alterazioni in caso di matrimonio senza prole. Ipotizzando anche in questo caso che metà dei matrimoni in questione sia con prole (3.300/anno) e l’altra metà senza prole (altri 3.300/anno), il numero complessivo dei casi di acquisto della cittadinanza aumenterà da 6.600/anno a 9.900/anno (6.600+3.300).

In sostanza, i casi di acquisto della cittadinanza si ridurrebbero dai 31.600 riscontrati a legislazione vigente ai 19.275 (9.375+9.900) ipotizzabili in forza del sopravvenire della nuova disciplina, con conseguente riduzione degli oneri per la finanza pubblica derivante dall’articolo in esame.

Articolo 9 – Ingresso illegale nel territorio dello Stato

La disposizione comporta oneri connessi al notevole incremento delle ipotesi di arresto in flagranza di reato e all’obbligatorietà del giudizio direttissimo.

Dal punto di vista giudiziario, sono da quantificare gli oneri connessi al patrocinio a spese dello Stato e alle spese di interpretariato nel corso dei procedimenti con rito direttissimo.

Dai dati forniti dai competenti uffici del Ministero dell’interno può stimarsi in circa 54.500 il numero degli stranieri che hanno fatto ingresso illegalmente in ltalia nel corso dell’anno 2007 e che sono astrattamente interessati all’applicazione della disposizione in esame. Considerato l’effetto dissuasivo connesso all’introduzione del reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, è possibile stimare nella misura del 10 per cento la riduzione del flusso annuo di immigrati clandestini (54.500 – 10 per cento di 54.500 = 49.050).

Considerando un costo medio unitario di 650 euro per il patrocinio a spese dello Stato, ivi comprese le spese di intepretariato, l’onere annuo previsto è pari ad euro 31.882.500, nell’ipotesi prudenziale connessa allo svolgimento dei processi per tutti gli immigrati indicati (49.050) a decorrere dall’anno 2009.

L’onere per il corrente anno 2008 può essere stimato nella misura del 50 per cento dell’onere a regime, e pari quindi ad euro 15.941.250.

Per quanto riguarda gli’effetti derivanti dal previsto aumento della popolazione carceraria, è possibile valutare il solo onere finanziario connesso alla somministrazione del vitto ai clandestini arrestati ipotizzando una detenzione media unitaria di 10 giorni ed un costo del pasto giornaliero pari ad euro 3.

L’onere annuo risulta pari a 49.050 detenuti x 10 giorni x 3 euro = euro 1.471.500.

L’onere per il corrente anno 2008 può essere stimato nella misura del 50 per cento dell’onere a regime, e pari quindi ad euro 735.750.

Articolo 16 – Modifiche alla legge n.1228 del 1954

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto, per l’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, si segnala che gli adempimenti previsti in capo agli uffici comunali rientrano nella normale attività di vigilanza ed ispezione che già compete all’amministrazione comunale in materia di gestione del servizio anagrafico.

Articolo 18, comma 1, lettera b) – Trattenimento a 18 mesi

Attualmente i centri di permanenza temporanea ed assistenza (CPTA) operativi sono 10, per un totale di 1.160 posti disponibili.

Il periodo di trattenimento massimo fissato dalla normativa vigente è pari a 60 giorni. La nuova disposizione eleva il trattenimento a 18 mesi.

Con il prolungamento del trattenimento a 18 mesi si deve osservare che non tutti gli espellendi verranno trattenuti per il periodo massimo, ma molti di essi verranno trattenuti per il tempo strettamente necessario ad eseguire l’espulsione od il respingimento. La disposizione infatti articola il periodo di trattenimento in relazione al verificarsi dei presupposti per eseguire i provvedimenti di rimpatrio. Si fa presente che, sulla base del tempo massimo di permanenza attuale di 60 giorni, il tempo medio di permanenza è stato nell’anno 2007 pari a 27 giorni. Con il prolungamento previsto dalla disposizione si ritiene che una stima prudenziale per determinare un nuovo tempo medio di permanenza possa individuarsi in 5 volte il tempo medio attuale (30 giorni x 5 = 150 giorni).

Ipotizzando, pertanto, un periodo di trattenimento medio pari a 150 giorni (ovvero, a cinque mesi) per garantire la stessa capacità recettiva con il nuovo tempo di permanenza, il sistema dovrà avere un incremento di n.4.640 nuovi posti, calcolato come segue:

capacità recettiva attuale con turn over di 30 giorni: 1160 posti x 365 giorni/30 giorni di permanenza media degli ultimi due anni = 14.113;

volendo garantire la stessa recettività per un periodo di 150 giorni: 14.113 x 150/365 = 5.800;

ai posti così ottenuti vanno sottratti i posti disponibili ad oggi: 5.800 – 1160 = 4.640.

Gli oneri finanziari corrispondenti ai posti in incremento sono i seguenti.

Costi di realizzazione CPTA ridenominati (Centri di identificazione e espulsione)

Per la realizzazione dei 4.640 nuovi posti, si ipotizza che per la metà si provvederà attraverso la costruzione di nuove strutture di permanenza, per la restante metà attraverso la ristrutturazione di edifici esistenti.

La realizzazione ex novo di strutture per complessivi 2.320 posti, usando come parametro di riferimento il costo sostenuto per la costruzione dell’ultimo CPTA a Torino (costo medio per posto realizzato: circa e 78.000), comporterebbe un costo complessivo di e 180.960.000.

La ristrutturazione di edifici esistenti per i restanti 2.320 posti, usando come parametri di riferimento il costo minimo sostenuto per una recente ristrutturazione di un centro per immigrati (centro di Brindisi, dove sono state apportate semplici modifiche, con un costo per posto ristrutturato di circa e 5.000) e il costo massimo ipotizzato per edifici da ristrutturare completamente (per posto ristrutturato: 40.000 euro, corrispondente a circa la metà del costo di costruzione ex novo), comporta un costo complessivo di 52.200.000 euro.

Si sottolinea che il costo di euro 40.000 per posto è quello massimo per le ristrutturazioni, oltre il quale non appare economicamente conveniente procedere alla ristrutturazione stessa ma è preferibile, invece, avviare la costruzione ex novo.

Il costo complessivo derivante da nuove costruzioni e da ristrutturazioni è complessivamente pari a euro 233.160.000, da ripartire come segue:

– anno 2008: e 46.632.000;

– anno 2009: e 93.264.000;

– anno 2010: e 93.264.000.

Costi per la permanenza degli stranieri nei CPTA

Ai costi di realizzazione delle strutture vanno aggiunti quelli per la permanenza degli stranieri presso i CPTA.

Il costo giornaliero medio di gestione è di e 55,00 per ospite (è lo stesso costo già indicato nella relazione tecnica al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25).

In relazione ad una progressiva disponibilità delle strutture nel triennio considerato (anche in relazione ai tempi di ristrutturazione e costruzione che renderanno utilizzabili i nuovi posti solo per periodi dell’anno), si ipotizzano i seguenti costi:

anno 2008: 382.800 euro (tenendo conto di una disponibilità di n.116 posti per complessivi 60 giorni: 116 x 55 euro x 60 giorni = e 382.800);

anno 2009: 9.984.700 euro (tenendo conto di una disponibilità di n.1.160 posti per 120 giorni: 1.160 x 120 x 55 = e 7.656.000, a cui vanno aggiunti 116 posti realizzati nel 2008 x 365 giorni: 116 x 365 x 55 = e 2.328.700);

anno 2010: 58.919.300 euro (tenendo conto di una disponibilità di n.3.364 posti per 180 giorni: 3.364 x 180 x 55 = e 33.303.600, a cui vanno aggiunti i costi di gestione dei 1.160 posti realizzati nel 2009: 1.160 x 365 x 55 = e 23.287.000 e dei 116 posti realizzati nel 2008: 116 x 365 x 55 = e 2.328.700);

anno 2011: 93.148.000 euro (tendendo conto della piena disponibilità di n.4.640 posti x 55 x 365).

Riepilogo:

anno 2008 spese complessive pari a e 47.014.800;

anno 2009 spese complessive pari a e 103.248.700;

anno 2010 spese complessive pari a e 152.183.300;

a decorrere dal 2011 spese complessive pari a e 93.148.000.

Aumento del numero delle convalide del trattenimento da parte dei giudice di pace

La permanenza nei CPTA è prorogata fino ad un massimo di 18 mesi attraverso successive convalide da parte del giudice di pace che si ripetono a distanza di 60 giorni per un numero complessivo di nove per soggetto interessato. Attualmente il testo dell’articolo 14 prevede solo due convalide a intervalli di trenta giorni.

Considerato, su un tempo medio di permanenza di 150 giorni, i posti disponibili del sistema di trattenimento sono pari a n.5.800, si può stimare, prudenzialmente per eccesso, che il numero massimo di convalide riguarderà in media il 30 per cento dei posti disponibili nel sistema mentre per il restante 70 per cento le convalide saranno le due attualmente previste dalla legge vigente e le cui spese sono coperte dagli attuali stanziamenti.

Si considera che il numero dei posti disponibili nel sistema di trattenimento avrà il seguente incremento:

2008 = 1.160 + 116 (ultimi 60 giorni), i soggetti interessati alle nove convalide possono stimarsi nel 30 per cento di 1.160 = 348 (3 convalide per il II semestre 2008) e, per l’incremento di 116 per 60 giorni, in 35 per una sola convalida nell’anno interessato;

2009 = 1.160 + 116 = 1.276 + 1.160 (per 120 giorni), i soggetti interessati possono stimarsi in 383 (30 per cento di 1.276) per sei convalide e in 348 per solo due convalide;

2010 = 1.160 + 116 + 1.160 = 2.436 + 3.364 (per 180 giorni), i soggetti interessati si stimano in 731 (30 per cento di 2.436) per 6 convalide e in 1.009 per i 180 giorni, pari a tre convalide nell’anno;

2011 = 5.800 per 365 giorni = 1.740 per 6 convalide.

Per l’anno 2008 il maggior onere per l’attività dei giudici di pace interessati è stimato in euro 10.790 per l’emissione dei provvedimenti di convalida del trattenimento (n.1079) [(348 soggetti x 3 convalide + 35 soggetti per 60 giorni per 1 convalida) x e 10 indennità per provvedimento] ed in euro 20.000 per le indennità di udienza (1.000 udienze x 20 euro indennità per udienza), per complessivi euro 30.790.

Per l’anno 2009 il maggior onere per l’attività dei giudici di pace interessati è stimato in euro 29.940 per l’emissione dei provvedimenti di convalida del trattenimento (n.2.994) [(383 soggetti x 6 convalide + 348 soggetti x 120 giorni x 2 convalide) x e 10 indennità per provvedimento)] ed in euro 58.000 per le indennità di udienza (2.900 udienze x 20 euro indennità per udienza), per complessivi euro 87.940.

Per l’anno 2010 il maggior onere per l’attività dei giudici di pace interessati è stimato in euro 74.130 per l’emissione dei provvedimenti di convalida del trattenimento (n.7.413) [(731 soggetti x 6 convalide + 1.009 soggetti per 180 giorni x 3 convalide) x e 10 indennità per provvedimento)] ed in euro 140.000 per le indennità di udienza (7.000 x 20 euro indennità per udienza), per complessivi euro 214.130.

A decorrere dall’anno 2011 il maggior onere per l’attività dei giudici di pace interessati è stimato in euro 104.400 per l’emissione dei provvedimenti di convalida del trattenimento (n.10.440) [(1.740 soggetti per 365 giorni x 6 convalide) x e 10 indennità per provvedimento] ed in euro 200.000 per le indennità di udienza (10.000 udienze x 20 euro indennità per udienza), per complessivi euro 304.400.

Con riferimento all’attività di udienza dei guidici di pace, si evidenzia che la stima del numero di udienze annue è direttamente collegata al numero di provvedimenti di convalida da emettere. Si evidenzia al riguardo che è stato ipotizzato prudenzialmente, negli anni di riferimento, un rapporto udienze/convalide leggermente inferiore ad uno in relazione alla possibilità del giudice di pace di emettere più provvedimenti di convalida nel corso della medesima udienza.

Agli oneri per la maggiore attività dei giudici di pace si aggiungono gli oneri per il patrocinio a spese dello Stato, stimabili, in relazione alla tipologia e alla ricorrenza dei procedimenti, in un importo unitario medio di euro 350 ivi comprese le spese di interpretariato, per la partecipazione di un difensore alle udienze di convalida. Si segnala in proposito che l’importo medio unitario per patrocinio utilizzato nei calcoli (euro 350) è stato rideterminato rispetto alla stima effettuata nella relazione tecnica al disegno di legge atto Senato n.3107 della XIV legislatura (12 novembre 2004, n.271) e nella presente relazione tecnica, con riferimento all’articolo 9 (euro 650), in relazione alla minore complessità dell’assistenza legale connessa alla ripetitività delle udienze di convalida ogni 60 giorni di permanenza.

Per l’anno 2008 si prevede quindi un onere per il patrocinio a spese dello Stato di euro 377.650 (1.079 convalide x e 350), per l’anno 2009 di euro 1.047.900 (2.994 convalide x e 350), per l’anno 2010 euro 2.594.550 (7.413 convalide x e 350) e a decorrere dall’anno 2011 di euro 3.654.000 (10.440 convalide x e 350).

Complessivamente quindi, la disposizione in esame comporta i seguenti oneri derivanti dall’aumento del numero di convalide effettuate dai giudici di pace:

anno 2008: euro 408.440;

anno 2009: euro 1.135.840;

anno 2010: euro 2.808.680;

anno 2011: euro 3.958.400.


 

Nella seguente tabella sono riepilogati gli oneri derivanti dal disegno di legge e la relativa copertura finanziaria:

 

 

2008

2009

2010

2011 e seguenti

Articolo 18 (Trattenimento a 18 mesi)

 

 

 

 

Costi di realizzazione CPTA (Costruzione e ristrutturazione)

46.632.000

93.264.000

93.264.000

Costi per la permanenza degli stranieri nei CPTA

382.800

9.984.700

58.919.300

93.148.000

Aumento del numero delle convalide del trattenimento da parte dei giudici di pace

30.790

87.940

214.130

304.400

Oneri per patrocinio a spese dello Stato e interpretariato

377.650

1.047.900

2.594.550

3.654.000

Totale articolo 18...

47.423.240

104.384.540

154.991.980

97.106.400

Articolo 9 (reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato)

16.677.000

33.354.000

33.354.000

33.354.000

Totale complessivo oneri...

64.100.240

137.738.540

188.345.980

130.460.400

Copertura

 

 

 

 

Tabella A..............................

64.101.000

137.739.000

184.766.000

Tabella B..............................

3.580.000

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Modifica al codice penale)

1. All’articolo 61, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età avanzata, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;».

 

Art. 2.

(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n.104)

1. All’articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n.104, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando i reati di cui all’articolo 527 codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n.75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

 

Art. 3.

(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n.91)

1. L’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n.91 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi.».

 

Art. 4.

(Disposizioni concernenti il reato

di danneggiamento)

1. All’articolo 635 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo il numero 3), è inserito il seguente:

«3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale;»;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

 

Art. 5.

(Disposizioni concernenti il reato

di deturpamento e imbrattamento

di cose altrui)

1. All’articolo 639, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «compresi nel perimetro dei centri storici,» sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,».

 

Art. 6.

(Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori)

1. All’articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: «avvalso degli stessi» sono inserite le seguenti: «o con gli stessi ha partecipato»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale,» sono inserite le seguenti: «o con la stessa ha partecipato»;

c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri» sono inserite le seguenti: «o con questi ha partecipato».

 

Art. 7.

(Disposizioni in tema di occupazione

di suolo pubblico)

1. Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.

3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell’ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell’articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.

 

 

 

Art. 8.

(Contrasto nell’impiego dei minori

nell’accattonaggio)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 600-septies è inserito il seguente:

«Art. 600-octies. – (Impiego di minori nell’accattonaggio). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;

b) dopo l’articolo 602 è inserito il seguente:

«Art. 602-bis. – (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti di cui al primo comma dei citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;

2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;

c) l’articolo 671 è abrogato.

 

Art. 9.

(Ingresso illegale nel territorio dello Stato)

1. Dopo l’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. - (Ingresso illegale nel territorio dello Stato). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Per il reato previsto al comma 1 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede con il rito direttissimo.

3. Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, ordina l’espulsione dello straniero.».

 

Art. 10.

(Estensione dell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.575)

1. All’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.575, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La presente legge si applica altresì in relazione ai reati di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, nonché a quelli indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

 

Art. 11.

(Confisca di beni di provenienza illecita)

1. All’articolo 2-ter, terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n.575, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Con l’applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica».

 

Art. 12.

(Misure di prevenzione)

1. All’articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n.575, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le misure di prevenzione personali e patrimoniali si applicano congiuntamente o disgiuntamente, anche in caso di morte del soggetto proposto per l’applicazione delle misure di prevenzione».

 

Art. 13.

(Sequestri)

1. L’articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n.575, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-quater. - 1. Il sequestro disposto ai sensi degli articoli precedenti è eseguito:

a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo;

b) sugli immobili e sui mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici e con l’apprensione materiale; in tal caso, gli effetti retroagiscono al momento della trascrizione;

c) sulle aziende, con l’immissione in possesso dell’amministratore giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l’azienda; in difetto di iscrizione, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

 

Art. 14.

(Custodia di beni mobili registrati)

1. All’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n.575, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

3-ter. I beni mobili di cui al comma 3-bis, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti con le medesime modalità previste per la distruzione di cui al comma 1, lettera b), ultimo periodo, in quanto compatibili.».

 

Art. 15.

(Assegnazione dei beni confiscati

alle organizzazioni criminali mafiose)

1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, all’assegnazione dei beni di cui all’articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n.575, provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato.

 

Art. 16.

(Modifica alla legge 24 dicembre 1954, n.1228)

1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«1-bis. L’iscrizione anagrafica è subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie».

 

Art. 17.

(Modifica al decreto-legge 28 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155)

1. All’articolo 7 del decreto-legge 28 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. Chiunque è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad acquisire la copia del documento d’identità di colui che chiede la prestazione. Se questi è straniero, deve essere acquisita pure la copia del suo titolo di soggiorno; qualora la copia di tale documento di soggiorno non sia disponibile, il servizio erogato deve essere segnalato entro dodici ore all’autorità locale di pubblica sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento identificativo del richiedente. Le copie dei suddetti documenti, comunque, devono essere registrati, conservati e resi disponibili a ogni richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza. L’inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la revoca dell’autorizzazione».

 

Art. 18.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286)

1. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 5-bis, le parole «per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,»;

b) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi sessanta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori sessanta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione, il questore può chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di sessanta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non può, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesi.»;

2) al comma 5-quater, primo periodo, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

 

Art. 19.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285)

1. All’articolo 186 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223, nonché della disciplina del fermo amministrativo di cui al comma 2-sexies del presente articolo»;

b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

«2-sexies. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, per i reati previsti dal comma 2, lettera c), del presente articolo quando il veicolo con il quale è stato commesso il reato appartiene a persona estranea al reato è disposto il fermo amministrativo per un periodo di centottanta giorni e, al momento dell’accertamento del reato, l’organo accertatore dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per sessanta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 214, in quanto compatibile. Il veicolo sottoposto a fermo può essere affidato in custodia al trasgressore. Avverso il fermo amministrativo provvisorio è ammesso il reclamo al tribunale. In caso di circolazione durante il periodo di fermo amministrativo provvisorio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 214, comma 8».

2. All’articolo 187, comma 1, ultimo periodo, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, le parole: «nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186», sono sostituite dalle seguenti: «nonché quelle di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies del medesimo articolo 186».

 

Art. 20.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri recati dall’articolo 9, valutati in euro 16.677.000 per l’anno 2008 e in euro 33.354.000 a decorrere dall’anno 2009, e dall’articolo 18, valutati in euro 47.424.000 per l’anno 2008, in euro 104.385.000 per l’anno 2009, in euro 154.992.000 per l’anno 2010 e in euro 97.107.000 a decorrere dall’anno 2011, di cui euro 46.632.000 per l’anno 2008 ed euro 93.264.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:

a)quanto a euro 64.101.000 per l’anno 2008, euro 137.739.000 per l’anno 2009 e euro 184.766.000 per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;

b)quanto a euro 3.580.000 per l’anno 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 9 e 18, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero2), della citata legge n.468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


 

Tabella 1

(articolo 20, comma 1, lettera a))

 

 

2008

2009

2010

Ministero dell’economia e delle finanze

1.946.000

9.742.000

5.403.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

308.000

9.000

Ministero della giustizia

6.480.000

10.491.000

11.212.000

Ministero degli affari esteri

13.340.000

13.800.000

40.955.000

Ministero della pubblica istruzione

6.089.000

Ministero dell’interno

10.405.000

30.307.000

19.785.000

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

54.000

Ministero per i beni e le attività culturali

1.577.000

907.000

3.664.000

Ministero della salute

6.535.000

15.275.000

47.050.000

Ministero dei trasporti

289.000

38.000

968.000

Ministero dell’università e della ricerca

1.382.000

861.000

4.493.000

Ministero della solidarietà sociale

16.004.000

56.010.000

51.227.000

Totale...

64.101.000

137.739.000

184.766.000

 


 

 

Tabella 2

(articolo 20, comma 1, lettera b))

 

 

2010

Ministero dell’economia e delle finanze.................................

500.000

Ministero degli affari esteri.....................................................

3.000.000

Ministero per i beni e le attività culturali................................

80.000

Totale...

3.580.000

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

 

N. 242

 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MARTINAT e PONTONE

 

 

Comunicato alla presidenza il 29 aprile 2008

 

Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti

 

 

 

 

 

 

 

 



Onorevoli Senatori. – L’argomento che, con questo disegno di legge, sottoponiamo all’attenzione del Parlamento riveste, purtroppo, carattere di grave attualità ed urgenza. Si tratta infatti di tentare di risolvere un problema che oggi trovano le Forze dell’ordine prima e l’autorità giudiziaria poi, per la repressione di reati in qualche modo connessi all’immigrazione clandestina.

Anche a giudizio di quelli che brevemente vogliamo chiamare gli «operatori del settore» per intendere polizia, Forze dell’ordine, magistratura, fino a ricomprendere tutti quelli che nel nostro Paese si occupano e si preoccupano di contrastare delinquenza e malavita, stiamo attraversando un periodo di inaspettata recrudescenza di questi fenomeni.

Lasciando assolutamente da parte qualsiasi legittima polemica sulla scelta di un indulto di cui stiamo tristemente vivendo gli effetti, vogliamo qui porre l’attenzione su quel segmento della criminalità che vede coinvolti soggetti non cittadini italiani, extracomunitari, clandestini e non, che per vari motivi si trovano nel territorio italiano e non vivono certo entro i «confini della legge». I tutori dell’ordine hanno avuto spesso difficoltà nella identificazione dei soggetti. Evidentemente gli strumenti esistenti non sono sufficienti a mettere in condizioni di poter comunque identificare un soggetto fermato o arrestato, neppure se colto in flagrante: nostro specifico proposito – con questa proposta legislativa – è di recepire la richiesta che ci viene dai magistrati, modificando ed aggiungendo strumenti operativi a quanto già previsto dalla legge.

In particolare, ci è stato posto in evidenza che sempre più frequentemente per eludere il controllo delle impronte digitali, controllo che, è chiaro, si pone soprattutto quando si ha a che fare con extracomunitari, i soggetti pur di non essere identificati hanno cancellato, mutilato, le creste papillari dei polpastrelli; e quindi per le forze dell’ordine, oltre a tutti i difficili aspetti legati ad un evento criminoso, si aggiungono quelli strettamente connessi alla difficoltà – talvolta impossibilità – di certezza della identità del soggetto.

Non che si vogliano incriminare individui prima che i fatti che vengono loro imputati siano accertati, ma non si può negare che già nell’occultare la propria identità vi è un ragionevole dubbio di colpevolezza.

La situazione che si sta verificando ultimamente è che gli individui, una volta fermati, presentavano proprio devastanti alterazioni o mutilazioni sulle mani tali da non consentire assolutamente il riconoscimento delle impronte digitali e, di conseguenza, rimaneva dubbia anche la stessa identificazione.

È chiaro che stiamo parlando di soggetti che sebbene si trovino per lo più fuori dalla legalità, spesso sono anche vittime di veri e proprie organizzazioni criminali che sfruttano le tragiche condizioni di necessità in cui questi extracomunitari si trovano.

Il problema che vogliamo sollevare è delicatissimo e, come abbiamo già detto, corrisponde ad un momento in cui si registra un aumento della criminalità e della violenza in generale. L’intervento del legislatore che ora attiviamo rappresenta a nostro avviso una certa risposta che lo Stato deve dare proprio come segnale di presenza e di tutela che i cittadini si attendono.

Al medesimo fine di debellare nicchie di delinquenza che sfruttano qualsiasi «vuoto» legislativo per nascondersi, riteniamo necessario intervenire sulle norme in materia di stupefacenti, in quanto è divenuta ormai consuetudine sfruttare i ragazzini minorenni (minori di 14 anni) per perfezionare le vendite proibite. Il fenomeno dei «pusher» (così vengono chiamati) non fa altro che utilizzare questi piccoli ragazzi proprio perché non sono perseguibili a causa della loro età. L’articolo 2 della presente proposta si fonda sull’idea che se non è punibile il minore, si rende doppia la pena da infliggere a quel maggiorenne che dal minore compra o, peggio ancora, al minore vende sostanze stupefacenti. In pratica confidiamo nell’effetto deterrente per sottrarre – comunque – questi giovani alla droga, agli sfruttatori, alla strada.

Gli articoli di questo disegno di legge sono anche frutto della esperienza professionale di chi, in qualità di magistrato, si è trovato più volte nella necessità di poter disporre di maggiori strumenti normativi, di disposizioni più adatte e precise per poter combattere la delinquenza, la criminalità e tentare di vanificare la fraudolenta volontà di rendere illeggibile ed incodificabile l’identità di soggetti extracomunitari non sempre in regola né con i documenti e neppure con il comportamento.

Si tratta quindi di un testo che, ovviamente perfettibile – ed in tal senso confidiamo come sempre nel lavoro che la Commissione permanente competente svolgerà coinvolgendo le varie forze politiche – tuttavia rappresenta un punto di partenza quanto mai pratico in quanto derivante dalla osservazione sull’applicazione della legge oggi esistente.

Confidando che anche il Governo faccia propria l’emergenza della «sicurezza» che molteplici segnali stanno evidenziando, presentiamo come nostro specifico e pratico contributo il disegno di legge che ci auguriamo il Parlamento voglia approvare in tempi brevi.


 


 


DISEGNO DI LEGGE

 

 

Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«9-bis. Il permesso di soggiorno non può essere concesso o rinnovato allo straniero che nei cinque anni precedenti la richiesta sia stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.

9-ter. Allo straniero titolare di permesso di soggiorno, che venga condannato senza il beneficio della sospensione condizionale della pena per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, il permesso di soggiorno è revocato per la durata di cinque anni dalla data di esecuzione della pena.»;

b) all’articolo 6:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici e gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza possono accompagnarlo nei propri uffici e ivi trattenerlo per il tempo necessario all’identificazione e comunque non oltre le quarantotto ore.»;

2) il comma 4 è abrogato;

c) all’articolo 12, al comma 5, le parole da: «è punito con» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 5.160 euro per ogni straniero di cui ha agevolato, consentito o favorito la permanenza nel territorio dello Stato. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Art. 2.

(Modifica al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. All’articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate nei confronti di chi acquista o vende a minori di anni 14 sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla presente legge».

Art. 3.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L’articolo 495 è sostituito dal seguente:

«Art. 495. – (Falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale o all’autorità giudiziaria sull’identità o su qualità personali proprie o di altri). – Chiunque, a seguito di espressa richiesta, dichiara o attesta falsamente ad un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni o del servizio, ovvero in un atto pubblico, l’identità o stato o altre qualità della propria o altrui persona, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, ovvero se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all’autorità giudiziaria o ad autorità da essa delegata, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.»;

b) dopo l’articolo 495 è inserito il seguente:

«Art. 495-1. – (Fraudolenta alterazione o mutilazione delle creste papillari dei polpastrelli delle dita delle mani o di altre parti del corpo utili per consentire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali proprie o di altri). – Chiunque, in modo fraudolento, altera, oblitera o comunque mutila, anche solo in parte, le creste papillari dei polpastrelli delle dita delle proprie o delle altrui mani o altre parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento della propria o dell’altrui identità o dello stato o di altre qualità della propria o della altrui persona, è punito con la reclusione da uno a sei anni.»;

c) l’articolo 496 è sostituito dal seguente:

«Art. 496. – (False dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri). – Chiunque, fuori dai casi indicati dagli articoli precedenti, interrogato sull’identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a due anni».

 

Art. 4.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 66, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero quando la stessa, in modo fraudolento, ha impedito la propria identificazione»;

b) all’articolo 349, comma 4, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «quarantotto»;

c) all’articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-bis) sono aggiunte le seguenti:

«m-ter) falsa attestazione sull’identità o su qualità personali proprie o di altri prevista dall’articolo 495 del codice penale;

m-quater) fraudolenta alterazione o mutilazione delle creste papillari dei polpastrelli delle dita delle mani o di altre parti del corpo utili per consentire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali proprie o di altri prevista dall’articolo 495-bis del codice penale»;

d) all’articolo 449, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano qualora il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulti connesso con uno dei reati di cui agli articoli 495 e 495-bis del codice penale. Se la riunione è indispensabile, prevale in ogni caso il rito direttissimo».

 

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

 

N. 391 

 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori D’AMBROSIO, AMATI, BARBOLINI, BASSOLI, BOSONE, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, MICHELONI, MUSI, PROCACCI, RANDAZZO, ROILO, TOMASELLI, FONTANA, VITALI, BIONDELLI, SERRA e DEL VECCHIO

 

Comunicato alla presidenza il 6 maggio 2008

 

Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini  extracomunitari

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Onorevoli Senatori. – Nella XV legislatura, il Ministro della giustizia, nel corso della comunicazione sulle linee programmatiche del suo dicastero, esposte il 27 giugno 2006 alla 2ª Commissione permanente del Senato, nella parte relativa alla situazione carceraria ha accennato ai gravi inconvenienti di sovraffollamento delle carceri che alcune norme di particolare rigore della «legge Bossi Fini» hanno provocato.

Il Ministro, in particolare, ha accennato alla violazione delle norme sull’espulsione che, evidentemente secondo i dati del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (DAP), nel solo anno 2005, hanno provocato l’ingresso in carcere di ben 11.519 cittadini extra comunitari, numero, si badi bene, di poco inferiore a quello dei detenuti che, secondo le affermazioni dello stesso ministro, uscirebbero dalle carceri nell’ipotesi di concessione di un condono di due anni. Dette violazioni, com’è noto, introdotte come contravvenzioni punite con l’arresto da sei mesi ad un anno, per la prima volta dalla legge 30 luglio 2002, n.189, sono state trasformate in delitti con la reclusione da uno a quattro anni dal decreto-legge 14 settembre 2004, n.241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n.271. Secondo il combinato disposto dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, il cittadino extracomunitario che, sorpreso sul territorio dello stato senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto da oltre sessanta giorni ed invitato con provvedimento del questore a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni non vi ottempera, viene punito con l’arresto da sei mesi ad un anno, con altra espulsione ed accompagnamento alla frontiera. Se ciò nonostante viene trovato di nuovo sul territorio dello Stato, viene punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla stessa pena, secondo il disposto dell’articolo 13, comma 13, soggiace il cittadino extracomunitario che, espulso con provvedimento amministrativo dal territorio dello Stato, vi fa rientro. In tutti questi casi poi i cittadini extracomunitari, una volta arrestati, devono essere processati con il rito direttissimo e non possono beneficiare del rilascio e dell’abbuono della pena inflitta in cambio dell’abbandono del territorio dello Stato.

Non occorre alcuno sforzo per capire che si tratta di persone che non hanno manifestato alcuna pericolosità sociale, che non hanno compiuto alcuna violazione di norma penale che punisca, come avviene normalmente, cittadini o stranieri. Al contrario, si tratta in massima parte di persone che sono vittime di quella nuova forma di caporalato che si va sempre più diffondendo in ogni regione e che ognuno di noi può constatare recandosi nelle prime ore del mattine nelle strade periferiche delle grandi città, ove gruppi di extracomunitari sono in attesa di datori di lavoro senza scupoli o di loro emissari che li caricano su furgoni e li portano in cantieri edilizi o nei campi a lavorare in nero. Persone cioè che lavorano onestamente e che non hanno altra colpa se non quella di non avere la possibilità di rinnovare il permesso perché il loro datore di lavoro si rifiuta di regolarizzarli per sfruttarne il lavoro al costo più basso possibile e spesso riesce a non lasciare traccia per l’identificazione.

Neppure negli Stati Uniti d’America, paese in cui il problema dell’immigrazione clandestina è molto forte, tanto che esiste un apposito dipartimento che conta più dipendenti dell’F.B.I, non si è mai pensato di infliggere una sanzione penale a chi, una volta espulso, rientra nel territorio dello Stato. Se questi soggetti sono nuovamente sorpresi sul territorio dopo l’espulsione, essi vengono semplicemente inviati di nuovo nel loro paese d’origine. E ciò avviene sia perché non si possono criminalizzare, per motivi umanitari, comportamenti che non presentano alcuna pericolosità sia perché, come affermò un alto funzionario del citato dipartimento statunitense, in visita agli uffici della Procura di Milano, l’espulsione, anche se reiterata, costa molto meno allo Stato della detenzione in carcere. Quello che spesso si dimentica in Italia, dove oltre a problemi di sovraffollamento delle carceri sussistono anche gravi problemi di bilancio, è che mantenere in carcere un detenuto costa molto caro. Secondo gli ultimi dati resi noti dal Ministero della giustizia, la detenzione arriva a costare oltre 3.500 euro al mese.


 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13:

1) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato, senza speciale autorizzazione del Ministero dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è nuovamente espulso ed accompagnato alla frontiera»;

2) i commi 13-bis e 13-ter sono abrogati;

b) all’articolo 14, i commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono abrogati.

 

 

 


 

 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

 

N. 451  

 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DELLA MONICA, CECCANTI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, Vittoria FRANCO, ADAMO, AMATI, ANDRIA,  ANTEZZA, ARMATO, BARBOLINI, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCHI, BIANCO, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHITI, D’AMBROSIO, DE LUCA, DE SENA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, Marco FILIPPI, FIORONI, Mariapia GARAVAGLIA, GIARETTA, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LEGNINI, LIVI BACCI,  LUMIA, MAGISTRELLI, MARCENARO, MARCUCCI, MARINARO, Ignazio Roberto MARINO, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORANDO, NEGRI, NEROZZI, PARDI, PASSONI, PERDUCA, PINOTTI, PORETTI, SANGALLI, SCANU, Anna Maria SERAFINI, SERRA, SOLIANI, VERONESI, VITA e VITALI

 

Comunicato alla presidenza il 8 maggio 2008

Misure contro le molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale

 

 


 


Onorevoli Senatori. – La violenza e le molestie contro le donne, le persone diversamente abili e per motivi connessi all’orientamento sessuale sono da tempo, anche nel nostro Paese, una vera e propria emergenza.

Parliamo in primo luogo di un’emergenza sociale, testimoniata dal numero crescente di episodi di violenza registrati dalla cronaca e che spesso si consumano nel silenzio e nella segretezza dei nuclei familiari.

Ma parliamo anche di un’emergenza culturale che si riflette nella diffusione allarmante di molestie e violenze nei confronti delle donne e di quanti in ragione di una condizione di disabilità o per il proprio orientamento sessuale diventano bersaglio di odiosi pregiudizi e discriminazioni.

Tutto ciò in un contesto segnato purtroppo da antichi e nuovi fondamentalismi che sempre più spesso individuano nella libertà femminile il terreno da presidiare e conquistare, anche conculcando i diritti più elementari e sino a forme di vero e proprio schiavismo delle donne e delle bambine.

Non siamo dunque alle prese solo e principalmente con un problema di repressione o di ordine pubblico. Ma con un’emergenza globale e, per quanto riguarda l’Italia, con un’eredità sociale e culturale che, dietro le statistiche, rivela un ritardo grave della coscienza civile del Paese nel campo delle libertà individuali, della inviolabilità e della dignità del corpo femminile, della prevenzione dei reati sessuali e dell’assistenza delle vittime, del rispetto dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere.

Anche per questo le più recenti risoluzioni dell’Onu, alle quali l’Italia ha attivamente contribuito, indicano il contrasto a molestie e violenze alle donne come priorità di un programma per l’affermazione dei diritti umani nel mondo.

In anni recenti, la maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea ha affrontato il complesso di tali questioni con legislazioni contrassegnate, in misura diversa e nel rispetto delle singole specificità, da un inasprimento delle pene, un intervento più efficace sul terreno della prevenzione e dell’educazione al rispetto della persona e un’azione di contrasto dell’omofobia e delle violenze per motivi indotti dall’orientamento sessuale.

Onorevoli colleghe e colleghi, in Italia una donna su due è vittima di una o più molestie a sfondo sessuale nell’arco della vita; un omicidio su quattro avviene tra le mura domestiche; il settanta per cento delle vittime è donna; ogni tre morti violente una riguarda donne uccise da un marito, convivente o fidanzato; oltre il novanta per cento delle vittime di violenza o di molestie non denuncia il fatto.

La maggiore consapevolezza della gravità di tali fenomeni e della necessità di affrontarli in tutti i loro aspetti è anche il frutto dell’azione di centri, «case delle donne» e associazioni femminili che da molti anni sono impegnate contro ogni forma di violenza di genere e che suggeriscono un approccio multidimensionale non limitato alla repressione del reato, ma tale da affrontare in modo integrato i diversi aspetti sociali, relazionali e soggettivi del problema.

Il disegno di legge si propone di dare una risposta concreta a tale impegno, di compiere un passo avanti ulteriore nell’attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, di rispondere alle molteplici sollecitazioni internazionali elaborate nel corso degli ultimi anni e decenni.

In particolare riteniamo essenziale citare:

– la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

– la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro la donna del 1979;

– la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza contro la donna del 1993;

– le Risoluzioni della IV Conferenza mondiale sulla Donna di Pechino (1995);

– il Rapporto del Parlamento europeo del luglio 1997;

– la Risoluzione della Commissione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite del 1997;

– la Dichiarazione del 1999, Anno Europeo della Lotta Contro la Violenza di Genere.

E ancora, più recentemente:

– la Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 2002 n.5;

– la Risoluzione n.803/2004/CE del Parlamento europeo, con la quale è stato approvato un programma d’azione comunitario (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza esercitata contro l’infanzia, i giovani e le donne e proteggere le vittime e i gruppi a rischio.

Da ultimo, in ordine di tempo:

– il Piano 2006 del Consiglio d’Europa contro la violenza alle donne, con particolare riferimento alla violenza domestica.

La proposta qui illustrata riprende in parte il disegno di legge, Atto Camera n.2169, presentato dal Governo nella scorsa legislatura e si propone di adeguare la legge 15 febbraio 1996, n.66, e la legge 4 aprile 2001, n.154, alle novità intervenute nella dimensione e qualità del fenomeno. E tiene altresì conto del confronto maturato, sempre nella precedente legislatura, nella Commissione Giustizia della Camera e che si è tradotto nella deliberazione positiva di un testo unificato sulle materie degli atti persecutori (il cosiddetto «stalking»), della misura cautelare sul divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e dei reati motivati dall’orientamento sessuale della vittima.

Risulta del tutto evidente che, in apertura della nuova legislatura, permane e per taluni versi si presenta aggravata l’urgenza di intervenire, mantenendo un approccio che contempli insieme misure di prevenzione e sensibilizzazione assieme alle necessarie modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e del codice civile.

Tutto ciò in coerenza con la finalità di un «piano nazionale integrato» costituito da azioni di prevenzione, tutela delle vittime e repressione. Piano costruito con i ministeri competenti, le Regioni e le autonomie locali, la Magistratura e le forze dell’ordine, i medici e i servizi sociali, la scuola e le altre agenzie formative, i mezzi d’informazione. Tra le finalità vi è uno stretto coordinamento delle strategie dei diversi livelli istituzionali con il più vasto tessuto aggregativo e associativo presente sui territori («case delle donne», centri antiviolenza, associazioni femminili e maschili, etc.).

A tale fine le ultime due leggi finanziarie avevano previsto stanziamenti che hanno consentito presso il dipartimento dei Diritti e delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’istituzione del primo Osservatorio pubblico nazionale sulle materie in oggetto.

L’intento è assicurare pieno riconoscimento e tutela, sostanziale e processuale, alle vittime dei delitti caratterizzati dallo squilibrio di forza tra l’aggressore e la parte offesa.

In questo quadro si iscrivono anche le disposizioni relative alla violenza c.d. di genere, dovendosi con tale espressione intendere tutte le forme di coartazione della libertà, di sopraffazione e di dominio sulla vita e sul corpo femminile, di sopruso o riduzione dell’autonomia e libertà personali, anche in relazione all’orientamento sessuale, in contesti che sottendono modelli culturali, espliciti o impliciti, portatori di rapporti asimmetrici tra i generi e le generazioni.

In quanto mette in discussione il principio di uguaglianza e l’universalità dei diritti umani, la violenza di genere non riguarda una categoria di cittadini o la sola sfera privata, ma investe la società nella sua interezza. Una normativa che la contrasti e la reprima rientra pertanto a pieno titolo tra gli obiettivi prioritari di un sistema democratico.

Per le stesse motivazioni si propone un ampliamento dell’ambito di applicazione delle aggravanti previste allorquando i reati siano commessi in danno di persone diversamente abili, estendendole anche ai reati contro la famiglia (si pensi ai casi particolarmente odiosi in cui i maltrattamenti o gli abusi di correzione vengono perpetrati nei confronti di tali persone).

Lo schema ripropone tre livelli integrati di intervento: misure di informazione, sensibilizzazione e prevenzione della violenza alle donne, misure di contrasto con un rafforzamento della tutela penale e misure di migliore tutela delle vittime in ambito processuale.

In relazione alla prima tipologia si prevede: l’obbligo, per le pubbliche autorità, di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione; il coordinamento tra i servizi sociali e le forze dell’ordine e la magistratura; la formazione specifica in ambito scolastico e sanitario; il divieto dei messaggi pubblicitari offensivi e discriminatori in relazione al genere; il monitoraggio statistico costante del fenomeno della violenza in famiglia e di genere, funzionale alla progettazione di nuove politiche di contrasto.

L’intervento nella materia penale opera a vari livelli. Viene modificato l’articolo 572 del codice penale in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi, aggravando le pene in esso previste sia per la fattispecie base, sia per la prima delle ipotesi aggravate. Inoltre, la commissione del reato ai danni di persona minore degli anni quattordici, legato all’autore del reato dalle relazioni elencate nel primo comma della norma, viene a costituire ipotesi aggravata del reato medesimo.

Per quanto concerne gli interventi in tema di violenza sessuale, il disegno di legge opera sulla descrizione delle aggravanti previste dall’articolo 609-ter, sottolineando la gravità del fatto commesso da chi abbia con la vittima un rapporto privilegiato anche e soprattutto di tipo familiare, perché tale condizione normalmente crea un affidamento e un conseguente abbassamento del livello di guardia nella vittima, e individuando situazioni di particolare e deprecabile prevaricazione sulla parte offesa.

Il disegno di legge incide anche sui meccanismi di computo della pena relativa ai reati di violenza sessuale, escludendo il bilanciamento tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti, con l’effetto di comportare un inasprimento delle sanzioni applicabili. Peraltro, considerando che l’attuale assetto normativo prevede già ora pene consistenti, non si è ritenuto di prevedere ulteriori specifici aggravamenti.

Di particolare interesse è la nuova fattispecie delittuosa degli atti persecutori, finalizzata ad assicurare un più efficace intervento repressivo rispetto a comportamenti vessatori, perduranti nel tempo e spesso precursori di più afferrate aggressioni. Per tale delitto, tra l’altro, è proposto un regime sanzionatorio che consente l’applicazione di misure cautelari, ciò che potrà in molti casi contribuire a evitare che si giunga ai drammatici epiloghi di cui ormai troppo spesso narra la cronaca.

Il disegno di legge, inoltre, apporta alcune integrazioni alle norme che reprimono le forme di discriminazione razziale, etnica e religiosa: viene introdotto anche il riferimento alle forme di discriminazione fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere; ciò consente, tra l’altro, di rendere operante in generale, ma più specificamente nella materia dei reati di violenza sessuale, l’aggravante prevista dall’articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n.205, cosiddetta «legge Mancino».

Nella materia processuale, le innovazioni elaborate mirano a rendere più veloce e più efficace il processo e ad assicurare alla vittima, con particolare riferimento ai delitti di violenza sessuale, protezione e sostegno più intensi, congrui alla gravità dell’offesa subita e alle sue conseguenze traumatiche.

Di particolare rilievo l’introduzione di una nuova speciale misura coercitiva, che completa quella di cui all’articolo 282-bis del codice di procedura penale, consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ovvero dai suoi prossimi congiunti o conviventi. Si tratta di una misura particolarmente significativa e opportuna, anche in relazione al reato – di nuova introduzione – di atti persecutori. Con tale previsione sarà infatti possibile impedire che l’aggressore prosegua nell’opera di molestia o minaccia della vittima e dei suoi familiari, con effetto preventivo di sicura efficacia.

L’intervento si completa con la previsione di un provvedimento provvisorio di allontanamento, adottabile per ragioni d’urgenza direttamente dal pubblico ministero, con le forme e le garanzie giurisdizionali previste in caso di arresto.

Si incide, poi, sulle norme relative all’utilizzo dell’incidente probatorio per l’assunzione della testimonianza della persona offesa nei procedimenti per i delitti di maltrattamenti, violenza e abuso sessuale, prostituzione e pornografia minorile, tratta degli esseri umani ed atti persecutori, estendendone la possibilità anche qualora si tratti di persona minore ultrasedicenne ovvero maggiorenne, trattandosi di delitti portatori di conseguenze psicologicamente distruttive anche nei confronti dei soggetti adulti o quasi adulti. Si giustifica pertanto anche nei loro confronti l’esigenza di limitare quanto possibile la reiterazione del confronto in sede giudiziaria con la ricostruzione di esperienze drammatiche e dolorosamente umilianti.

Ancora, si prevede la possibilità per i soggetti istituzionalmente preposti all’assistenza alle vittime, sia nel caso di violenza sessuale o commessi nell’ambito familiare che in quello di tratta degli esseri umani, di intervenire nel processo, offrendo così alla vittima un significativo, solidale affiancamento nel corso del processo.

Nell’ambito dei delitti commessi in danno di persone diversamente abili si estende la possibilità della costituzione in giudizio anche alle associazioni legittimate ad agire nei giudizi civili nei casi di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.

Si prevedono misure finalizzate a conferire maggiore efficacia agli ordini di protezione in materia civile.

Si delega, poi, il governo ad adottare, con decreto legislativo, le modifiche normative atte a garantire, alle persone vittime di maltrattamenti, violenza ed atti persecutori, il diritto alla riduzione e alla riorganizzazione dell’orario di lavoro, alla mobilità geografica e alla sospensione dell’attività lavorativa con conservazione del posto di lavoro.

Viene integrato l’articolo 18 del testo unico sull’immigrazione con la previsione della possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari a tutte le donne extracomunitarie vittime di maltrattamenti (violenze o sfruttamento) in famiglia o violenze sessuali in ambito domestico, allorquando ricorra un pericolo di vita per se o per i propri familiari, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento. Il permesso, se la vittima lo richiede e sussistono comprovate esigenze, può essere rilasciato anche ai figli minori; le vigenti norme sull’immigrazione, infatti, non offrono adeguate tutele alle centinaia di donne e ragazze di seconda generazione che trovino la forza di denunciare un parente violento. La donna titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari rischia di scivolare nell’irregolarità e di incorrere nell’espulsione se denuncia un familiare violento e se ne separa, perché facilmente non sarà in possesso di alcuni requisiti (alloggio e lavoro documentabili) richiesti per un titolo autonomo di soggiorno.

Onorevoli colleghe e colleghi, quello del contrasto a forme di violenza e per il rispetto dei diritti umani è tema di enorme rilevanza che va seguito e monitorato costantemente nei caratteri e nelle eventuali modifiche del suo manifestarsi.

A tal fine, e in comune con altre leggi rivolte a regolare complessi fenomeni sociali e con implicazioni sulla sfera della libertà e dignità personali, si dà mandato al Ministro per i diritti e le pari opportunità, sentiti i ministeri competenti e l’Osservatorio nazionale contro la violenza, di predisporre una relazione annuale da sottoporre al Parlamento, finalizzata a offrire dati, esiti delle azioni adottate, e a aggiornare le linee guida della presente legge.

Tutte noi e tutti noi siamo dunque davanti a quella che abbiamo definito, in apertura di questa relazione, una grave emergenza sociale, culturale e giudiziaria.

La repressione della violenza contro le donne, i cittadini disabili e per l’orientamento sessuale non è quindi – e non dovrebbe essere – argomento di divisione tra gli schieramenti. Né fuori né all’interno delle Aule parlamentari. Ma dovrebbe rappresentare una comune battaglia di civiltà.

Questo è lo spirito del presente disegno di legge. Fare in modo che la XVI legislatura possa avviarsi con un atto condiviso su questa emergenza darebbe prova non solo di quella giusta sensibilità che le istituzioni debbono sempre dimostrare nei confronti dei cittadini e dei loro problemi, ma offrirebbe una testimonianza elevata di impegno e responsabilità condivisa della politica al di là delle legittime convinzioni di ciascuno e dalle singole appartenenze.


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Capo I

MISURE DI INFORMAZIONE,

SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA

 

Art. 1.

(Piani di informazione e di sensibilizzazione)

1. Le autorità pubbliche, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, promuovono:

a) campagne d’informazione e sensibilizzazione volte alla prevenzione dei maltrattamenti, delle violenze e degli atti persecutori;

b) l’informazione sulle misure previste a favore delle vittime dalla legislazione vigente;

c) l’informazione sui servizi e sui centri antiviolenza cui siano attribuite competenze e funzioni socio-assistenziali, facilmente individuabili e raggiungibili dalle vittime dei maltrattamenti, delle violenze e degli atti persecutori.

 

Art. 2.

(Diritto all’assistenza sociale integrale)

1. I servizi sociali devono garantire alle persone vittime di maltrattamenti, violenze ed atti persecutori le cure, le soluzioni di emergenza e il sostegno necessari ai fini di un totale recupero.

2. L’attività dei servizi sociali di cui al comma 1 è coordinata con quella delle Forze di polizia e dei magistrati competenti ad emanare provvedimenti d’urgenza.

 

Art. 3.

(Princìpi e strumenti nel sistema

dell’istruzione e formazione)

1. Il sistema dell’istruzione e formazione della Repubblica comprende tra le sue finalità la valorizzazione dell’uguaglianza e della pari dignità sociale di ogni persona di fronte alla legge, senza discriminazioni fondate sulla razza, etnia, nazionalità, religione, condizioni personali ed opinioni, età, sesso o orientamento sessuale e si impegna per la rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di tali valori.

2. Al comma 2 dell’articolo 284 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, in fine, sono inserite le parole: «, nonché, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, alle iniziative sul rispetto del principio di uguaglianza tra i sessi costituzionalmente garantito nonché della dignità della donna.».

 

Art. 4.

(Princìpi e strumenti nel sistema sanitario)

1. Al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, in fine, sono inserite le parole: «senza alcuna distinzione di razza, nazionalità, religione, età, sesso o orientamento sessuale».

2. La rubrica del titolo II del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna è sostituita dalla seguente: «Contrasto alla violenza nelle relazioni familiari e sostegno alle vittime attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione».

3. Nel libro II, al titolo II del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, dopo l’articolo 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. - (Sistema sanitario). – 1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con i Ministri per le pari opportunità, dell’istruzione, università e ricerca e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l’integrazione dei programmi di studi dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, l’intervento ed il sostegno alle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali».

 

Art. 5.

(Sistema comunicativo

e pubblicità discriminatoria)

1. Nel libro II, al titolo II del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, dopo l’articolo 24-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-ter. - (Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria). – 1. I mezzi di comunicazione promuovono la protezione e la tutela dell’uguaglianza tra uomini e donne ed evitano ogni discriminazione tra loro.

2. È vietato utilizzare in modo vessatorio o discriminatorio a fini pubblicitari l’immagine della donna.

3. Il Ministro per le pari opportunità, anche su denuncia del pubblico, di associazioni ed organizzazioni, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali possono chiedere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n.287, che siano inibiti gli atti di pubblicità in contrasto con il divieto di cui al comma 2, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

4. Per l’esercizio delle funzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’ambito della tutela dalla pubblicità discriminatoria e per le relative sanzioni si applica, in quanto compatibile, l’articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206».

 

Art. 6.

(Statistiche sulla violenza)

1. Nel libro II, al titolo II del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, dopo l’articolo 24-ter è aggiunto il seguente:

«Art. 24-quater. - (Statistiche sulla violenza). – 1. Ai fini della progettazione e realizzazione di politiche di contrasto alla violenza in famiglia e contro le donne e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l’ISTAT, nell’ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulla violenza e maltrattamenti che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno quadriennale».

 

Capo II

MISURE DI CONTRASTO

ALLA VIOLENZA

 

Art. 7.

(Maltrattamenti contro familiari

e conviventi)

1. L’articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni».

 

Art. 8.

(Modifiche alle norme sui delitti

contro la personalità individuale

e la libertà personale)

1. Dopo l’articolo 604 del codice penale è aggiunto il seguente:

«604-bis. - (Ignoranza dell’età della persona offesa). – Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona».

2. L’articolo 609-bis, terzo comma, del codice penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell’attenuante il giudice valuta, oltre all’intensità del dolo ed alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima».

3. All’articolo 609-ter, primo comma, numero 2), del codice penale dopo le parole: «stupefacenti o» sono inserite le seguenti: «comunque idonee a ridurne la capacità di determinarsi, o».

4. All’articolo 609-ter, primo comma, del codice penale il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;».

5. All’articolo 609-ter, primo comma, del codice penale dopo il numero 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

5-ter) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza;

5-quater) nei confronti di donna in stato di gravidanza.».

6. L’articolo 609-quater, quarto comma, del codice penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell’attenuante il giudice valuta, oltre all’intensità del dolo ed alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima».

7. All’articolo 609-septies, comma 2, dopo le parole: «è di sei mesi» è aggiunto il seguente periodo: «, se il reato è commesso in danno di minore, l’offeso può proporre querela fino a sei mesi dopo il compimento della maggiore età».

8. Nel libro II, al titolo XII, capo III, sezione II, dopo l’articolo 609-decies del codice penale è aggiunto il seguente:

«609-undecies. - (Computo delle circostanze). – Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 609-ter, 609-quater, comma 5 e 609-octies, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, n.6, 98 e 114 del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

 

Art. 9.

(Atti persecutori)

1. Dopo l’articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

«612-bis. - (Atti persecutori). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ripetutamente minaccia o molesta taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da stabile relazione affettiva, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti del coniuge divorziato, del coniuge separato anche non legalmente o nei confronti di persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d’ufficio se il fatto è commesso in danno di persona minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall’articolo 339.

Si procede altresì d’ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio».

 

Art. 10

(Altre modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 157, al sesto comma, dopo le parole «e 589, secondo e terzo comma,» sono aggiunte le parole: «572, 600-bis, 600-ter, 609-bis aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-octies e 609-undecies»;

b) all’articolo 384, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto, ovvero persona con cui, pur non essendo coniuge, come tale conviva, da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore.»;

c) al primo comma dell’articolo 576, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis;»;

d) negli articoli 604, 609-sexies, 609-septies, primo comma, 609-nonies, primo comma e secondo comma, 609-decies, primo comma, 734-bis, le parole «609 ter,» sono soppresse.

Art. 11.

(Delitti motivati da odio o discriminazione)

1. All’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

«a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico;

a-bis) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati su opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali, sulla diversa abilità ovvero sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere;»;

2) alla lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali, sulla diversa abilità ovvero sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere»;

b) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali, sulla diversa abilità ovvero sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».

2. La rubrica dell’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali, sulla diversa abilità ovvero sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».

3. All’articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dalle opinioni politiche, dalle condizioni personali o sociali, sulla diversa abilità ovvero dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere».

4. All’articolo 6, comma 1, del decreto legge 26 aprile 1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: « ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 609-bis del codice penale,».

 

Art. 12.

(Delitti nei confronti di persone

diversamente abili)

1. All’articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al titolo XII» sono sostituite dalle seguenti: «ai titoli XI e XII»;

b) al comma 2, dopo la parola: «familiare» è aggiunto il seguente periodo: «e delle associazioni di cui all’articolo 4 della legge 1º marzo 2006, n.67, che hanno prestato assistenza alla vittima».

 

Capo III

MISURE DI TUTELA DELLE VITTIME

DI VIOLENZA

 

Art. 13.

(Diritti lavorativi)

1. Le persone vittime di maltrattamenti, violenza ed atti persecutori hanno diritto alla riduzione e alla riorganizzazione dell’orario di lavoro, alla mobilità geografica, alla sospensione dell’attività lavorativa con conservazione del posto di lavoro.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la tutela dei diritti lavorativi delle persone vittime dei reati di cui alla presente legge sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adottare misure di tutela finalizzate a consentire al lavoratore vittima dei reati di cui alla presente legge, il proseguimento dell’attività lavorativa, nel rispetto della libertà e della dignità professionali prevedendo a tal fine:

1) la possibilità per il lavoratore di richiedere al datore di lavoro la riduzione dell’orario o la sospensione dall’attività lavorativa, mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro;

2) la riorganizzazione, ove si renda necessario, dell’attività lavorativa in modo che il lavoratore mantenga la qualifica, la mansione o l’incarico già ricoperti;

3) la possibilità per il lavoratore di richiedere al datore di lavoro il trasferimento in altre sedi garantendo allo stesso la conservazione della qualifica, della mansione o dell’incarico già ricoperti;

b) prevedere la possibilità di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro e delle progressioni in carriera, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettanti al verificarsi delle ipotesi di cui alla lettera a), numeri 1), 2) e 3).

 

Art. 14.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 90, comma 3, dopo le parole: «sono esercitati dai prossimi congiunti di essa» sono inserite le seguenti: «e da chi, pur non essendo suo coniuge, conviveva stabilmente con essa»;

b) all’articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;

c) all’articolo 282-bis, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;

d) dopo l’articolo 282-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da stabile relazione affettiva.

3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al comma 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. Con il provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate persone il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con il mezzo del telefono ovvero con ogni altro strumento di comunicazione anche telematico.

5. Il provvedimento è comunicato all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;

e) all’articolo 293, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dell’imputato e all’eventuale già nominato difensore della persona offesa dal reato»;

f) dopo l’articolo 384 è inserito il seguente:

«Art. 384-bis. - (Divieto provvisorio di avvicinamento). – 1. Anche fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere imminente un pericolo per la incolumità della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato l’applicazione provvisoria delle prescrizioni previste dall’articolo 282-ter del codice di procedura penale nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale.

2. Entro quarantotto ore dall’emissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice competente in relazione al luogo di esecuzione

3. Il giudice, entro cinque giorni successivi fissa l’udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, all’indiziato ed al difensore.

4. Quando risulta che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, provvede alla convalida con ordinanza contro la quale il pubblico ministero e l’indiziato possono proporre ricorso per Cassazione.

5. Quando non provvede a norma del comma 4, il giudice dispone con ordinanza la revoca del provvedimento.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell’articolo 390 e dell’articolo 391».

g) al comma 2 dell’articolo 380, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) delitti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis e di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater del codice penale, qualora ricorra una o più circostanze tra quelle indicate all’articolo 609-ter, nonché delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all’articolo 609-octies del codice penale.»;

h) all’articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;

i) all’articolo 393, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all’articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero indica le ragioni di tutela ai fini del provvedimento di cui all’articolo 398, comma 5-bis».

l) l’articolo 396, comma 1, è modificato come segue:

1) dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, la persona offesa dal reato»;

2) dopo le parole: «fondatezza della richiesta,» sono inserite le seguenti: «le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all’articolo 398, comma 5-bis,»;

m) all’articolo 396, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o dalla persona offesa dal reato»;

n) all’articolo 396, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «La persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o la persona offesa dal reato»;

o) l’articolo 398, il comma 5-bis, è modificato come segue:

1) prima della parola «600» è inserita la seguente: «572,»;

2) le parole «e 609-octies» sono sostituite da «609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis»;

3) le parole «vi siano minori di anni sedici,» sono sostituite da «vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni,»;

4) le parole «quando le esigenze del minore» sono sostituite da «quando le esigenze di tutela delle persone»;

5) le parole «abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti «abitazione della persona interessata all’assunzione della prova»;

p) all’articolo 444, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno.»

q) all’articolo 454, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies e 612-bis del codice penale, il termine di cui al primo comma è di centoventi giorni.»;

r) all’articolo 498, il comma 4-ter è modificato come segue:

1) dopo le parole: «di cui gli altri articoli» è inserita la seguente: «572,»;

2) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis»;

3) dopo le parole: «l’esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato»;

s) negli articoli 190-bis, comma 1-bis, 282-bis, comma 6, 398, comma 5-bis, 444, comma 1-bis, 472, comma 3-bis, 498, comma 4-bis, le parole: «609-ter,» sono soppresse.

 

Art. 15.

(Intervento nel giudizio penale)

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l’ente locale impegnato, direttamente o tramite servizi per l’assistenza della persona offesa e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Nei procedimenti per i delitti previsti dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.75, e per i delitti previsti dall’articolo 380, lettera d), del codice di procedura penale, nei quali la persona offesa sia stata destinataria di programma di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, ovvero di programma speciale ai sensi dell’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n.228, l’ente locale o il soggetto privato che ha prestato assistenza alla persona offesa nell’ambito dei suddetti programmi può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

 

Art. 16.

(Modifiche al codice civile)

1. All’articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

2. L’articolo 342-ter, quarto comma, del codice civile è sostituito dal seguente:

«Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Qualora disponga l’allontanamento dalla casa familiare, il giudice prevede l’ausilio della forza pubblica e l’allontanamento coattivo del destinatario dell’ordine che non provveda spontaneamente a tale adempimento. Il giudice può altresì indicare le misure idonee a prevenire violazioni successive del predetto provvedimento».

3. All’articolo 342-ter del codice civile, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Il decreto emesso ai sensi dell’articolo 342-bis è sempre comunicato all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio».

 

Art. 17.

(Modifiche all’articolo 18 del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n.286)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 e 583-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, quando siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero od apolide ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma 1 per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2-ter. Con la proposta o il parere di cui al comma 2-bis, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minori, il permesso di soggiorno di cui al comma 2-bis è esteso ai figli minori della straniero vittima della violenza familiare».

 

Art. 18.

(Relazione annuale al Parlamento)

1. Entro il mese di febbraio, a partire dall’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità, avvalendosi dell’Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, ai sensi dall’articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n.296, presenta al Parlamento una relazione sull’attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro le molestie gravi e la violenza alle donne e per orientamento sessuale ed identità di genere.

2. Le regioni e le amministrazioni centrali sono tenute a fornire le informazioni necessarie al Ministro per le pari opportunità entro il mese di gennaio di ciascun anno.

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

 

N. 583 

 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA e RUSSO

 

Comunicato alla presidenza il 16 maggio 2008

 

Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Onorevoli Senatori. – Nel corso della XV legislatura il Governo presentò il 13 novembre 2007 un disegno di legge recante «Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena».

Il disegno di legge prese il numero di atto Camera n.3241.

La conclusione della legislatura non ne ha consentito l’esame.

Si propone il detto disegno di legge, con alcune soppressioni (esattamente quella riguardante la revisione dell’istituto della prescrizione, contenuta in diverso disegno di legge) con la relazione illustrativa.

La particolare efferatezza che connota alcuni recenti fenomeni delinquenziali, l’aggressività dell’attività riconducibile alla criminalità organizzata e al conseguente allarme sociale derivante proprio dalla frequente ricorrenza di gravi condotte delittuose, idonee ad incidere direttamente sulla sicurezza dei cittadini, inducono ad un intervento modificativo di alcuni importanti profili del vigente ordinamento penale. A tal fine, sono state inserite disposizioni finalizzate ad assicurare una compiuta valutazione della personalità dell’indagato da parte del giudice in sede cautelare e di concessione della sospensione condizionale della pena; si provvede inoltre a delineare una disciplina processuale più rigorosa in materia cautelare, nonché ad eliminare l’istituto del cosiddetto «patteggiamento in appello», nell’ottica di assicurare la certezza della pena. Sul fronte dell’esecuzione di quest’ultima, vengono esclusi, per i reati di maggiore allarme sociale, gli automatismi previsti per la sospensione dell’esecuzione stessa, mentre, con specifico riferimento ai reati a sfondo sessuale commessi in danno di minori, la possibilità di ottenere benefici viene ancorata al positivo espletamento di percorsi riabilitativi. Nel contempo, si è disegnato un percorso processuale più spedito per i processi con imputati in stato di custodia cautelare, e sono state ampliate le possibilità di ricorso all’incidente probatorio per l’acquisizione della testimonianza di minori e della persona offesa, nei procedimenti per i reati di maltrattamenti in famiglia e per i gravi reati di cui agli articoli 600 e seguenti del codice penale. Per esigenze di snellimento e riduzione dei costi del procedimento, si è provveduto altresì ad ampliare il novero delle ipotesi in cui è possibile procedere alla distruzione delle merci in sequestro, anche prima della sentenza definitiva. Sul piano sostanziale, si è ritenuto di intervenire sull’attuale assetto normativo in tema di maltrattamenti in famiglia, di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (con particolare riguardo ai fatti commessi da soggetti in stato di elevata ebbrezza alcolica o in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope), nonché in tema di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Con specifico riferimento ai delitti contro la libertà personale, si è provveduto ad introdurre, da un lato, una specifica aggravante in caso di violenza sessuale commessa dal coniuge o convivente, e, dall’altro, il nuovo reato di adescamento di minorenni, che mira a reprimere quelle forme di approfittamento della fiducia di un minore degli anni sedici, realizzate mediante l’instaurazione di relazioni amichevoli, anche attraverso forme di comunicazione a distanza (telefono, sms, chat fine, eccetera), in funzione del compimento di delitti sessuali.

Il provvedimento si compone di 7 articoli.

Nella prospettiva volta a contrastare i più gravi ed allarmanti fenomeni criminosi, ed il conseguente, grave, pregiudizio per la sicurezza dei cittadini, sono state riviste – in relazione alle fattispecie delittuose che, in quest’ottica, assumono un preponderante rilievo – le attuali disposizioni del codice di rito, in tema di presupposti per l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Le fattispecie penali considerate sono state incluse nell’elenco di cui al comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura penale, il quale già oggi individua alcuni reati per cui la misura della custodia cautelare in carcere è ritenuta l’unica adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari, salvo che emerga l’insussistenza di queste ultime (articolo 4, comma 1, lettera e), del disegno di legge). In sede esecutiva, per questa tipologia di reati è stata esclusa la possibilità di sospendere automaticamente l’esecuzione della pena irrogata con sentenza divenuta irrevocabile, come avviene attualmente in base all’articolo 656 del codice di procedura penale (articolo 4, comma 1, lettera o), del disegno di legge.

Con riferimento, poi, alla più ampia tipologia di gravi delitti per cui è già oggi previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (ai sensi dell’articolo 380 del codice di procedura penale), la nuova disciplina prevede da un lato un ampliamento della possibilità di concreta applicazione della misura cautelare per fronteggiare il pericolo della loro commissione (possibilità che viene estesa anche al di là degli odierni limiti fissati dall’articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, ovvero anche qualora il delitto in questione non sia connotato dall’uso di armi, violenza personale eccetera, né sia della stessa specie di quello per cui si procede: si veda l’articolo 4, comma 1, lettera b), del disegno di legge; dall’altro, è stata prevista la possibilità per il giudice, che al momento della sentenza di condanna ravvisi la sussistenza di esigenze cautelari, di emettere la misura anche ex officio, qualora si proceda nei confronti di imputato recidivo infraquinquennale specifico (possibilità oggi limitata al momento della condanna in appello: si veda l’articolo 4, comma 1, lettere c) e d) del disegno di legge ed il vigente articolo 275, comma 2-ter del codice di procedura penale).

Di portata generale è invece, in primo luogo, l’innovazione concernente la possibilità, per il giudice procedente, di valutare – dapprima in sede di applicazione delle misure cautelari per esigenze di prevenzione speciale, poi di concessione della sospensione condizionale della pena irrogata con la sentenza di condanna – non solo il contenuto dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ma anche le risultanze desumibili dalla banca dati di cui all’articolo 97, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271 (servizio informatico relativo alle misure cautelari personali: articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, comma 1 lettera b, del disegno di legge. È stata poi attribuita efficacia esecutiva all’ordinanza che applica la misura cautelare emessa dal tribunale, ai sensi dell’articolo 310 del codice di procedura penale, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta (articolo 4, comma 1 lettere f) e g) del disegno di legge. È stato poi eliminato il cosiddetto «patteggiamento in appello» (articoli 599, commi 4 e 5, e 602, comma 2, del codice di procedura penale), attraverso il quale è oggi possibile – qualora la Corte territoriale recepisca, con sentenza camerale, l’accordo tra le parti sull’accoglimento in tutto o in parte dei motivi di appello – un abbattimento anche assai considerevole della pena irrogata in primo grado (articolo 4, comma 1 lettera m) e n) del disegno di legge), al di fuori di qualsiasi forbice normativa che non sia quella della pena minima da irrogare.

A tali disposizioni fa peraltro riscontro (articolo 4, comma 1, lettere i) e l) del disegno di legge) l’introduzione – con evidenti finalità acceleratorie del processo nei confronti di persone sottoposte a custodia cautelare – di una specifica ipotesi di giudizio immediato, che il pubblico ministero può richiedere dopo l’esecuzione della misura ed anche al di fuori degli ordinari, ristretti, termini temporali oggi vigenti (novanta giorni dalla data di iscrizione sul registro degli indagati: peraltro, nel già citato disegno di legge sull’accelerazione del processo (atto Camera n.2664 della XV legislatura), è stato previsto un significativo ampliamento di tale termine, che viene elevato a sei mesi). Lo stesso termine di sei mesi è oggi previsto con decorrenza dall’esecuzione della misura di custodia cautelare (salva, ovviamente, l’operatività del termine di fase di cui all’articolo 303, comma 1 lettera a), del codice di procedura penale). Si vuole così delineare un sistema di riti alternativi volto a favorire il più possibile la speditezza del processo per gli imputati in stato di custodia cautelare, sia nelle ipotesi «speciali» (ma statisticamente preponderanti) in cui la misura sia stata applicata all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, sia nelle ipotesi «ordinarie» di richiesta al giudice per le indagini preliminari (Gip) da parte del pubblico ministero.

Ulteriori modificazioni del codice di rito concernono, come detto, l’ampliamento delle ipotesi in cui, da un lato, può disporsi la distruzione della merce in sequestro (articolo 4, comma 1, lettera a), del disegno di legge e, dall’altro, è possibile far ricorso all’istituto dell’incidente probatorio (articolo 4, comma 1 lettera h).

Con l’articolo 5 è stato eliminato il difetto di coordinamento tra le vigenti disposizioni del codice di rito e quelle che disciplinano il processo penale a carico di minorenni, in tema di applicabilità della misura della custodia cautelare a carico di indagati per i delitti di cui all’articolo 624-bis del codice penale., risolvendo in senso affermativo il contrasto giurisprudenziale esistente in sede di legittimità.

L’articolo 1 contiene le modifiche al codice penale di cui si è già accennato.

Si interviene in primo luogo (articolo 1, comma 1, lettera a) sull’istituto della sospensione condizionale della pena, inserendo al primo comma dell’articolo 164, quali elementi da valutare – unitamente alle altre circostanze indicate dall’articolo 133 – nel giudizio prognostico relativo alla commissione di ulteriori reati da parte dell’imputato, le informazioni contenute nel servizio informatico previsto dall’articolo 97 delle citate disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (concernente, come già accennato, la banca dati relativa alle misure cautelari personali in corso di esecuzione, ovvero non ancora eseguite per la latitanza dell’indagato). Nonostante l’istituzione della banca dati fosse stata prevista sin dall’entrata in vigore del codice di rito, si tratta di uno strumento che solo ora può definirsi di imminente realizzazione, essendo stati stanziati appositi fondi nell’articolo 38 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n.222 «collegato alla legge finanziaria 2008».

Si tratta, evidentemente, di un intervento volto a completare ed integrare il compendio valutativo desumibile dal certificato del casellario giudiziale e da quello dei carichi pendenti: compendio che oggi può risultare privo dell’aggiornamento e della completezza necessari, anche in considerazione, quanto al certificato penale, del perdurante arretrato nell’inserimento delle schede da parte degli uffici giudiziari, e, quanto al certificato dei carichi pendenti, per l’altrettanto perdurante indisponibilità di tale tipologia di informazioni su scala nazionale.

Le disposizioni contenute nelle lettere da b) a h) del comma 1 dell’articolo 1 intervengono in modo significativo su alcune figure criminose contemplate nella parte speciale del codice penale, al fine specifico di rafforzare la tutela contro alcune gravi forme di violenza e prevaricazione, e di fronteggiare adeguatamente l’esponenziale diffusione di un peculiare fenomeno criminoso che ha, soprattutto di recente, inciso in modo assai rilevante sulla sicurezza sociale.

In particolare, la lettera b) interviene anche sulla rubrica del delitto di maltrattamenti di cui all’articolo 572 del codice penale, non solo conferendo esplicito rilievo, quale persona offesa, al convivente del soggetto attivo, ma anche prevedendo che la condotta in danno di persona minore degli anni quattordici, legata all’autore del reato dalle relazioni elencate nel primo comma della norma, costituisca ipotesi aggravata del reato medesimo. Si provvede altresì ad un inasprimento sanzionatorio sia per la fattispecie base, sia per quella in cui dalla condotta derivi una lesione personale grave.

Le successive lettere da c) a e) del comma 1, dell’articolo 1 contengono poi alcune significative modifiche alle vigenti disposizioni concernenti uno dei fenomeni criminosi che più profondamente hanno minato, negli ultimi tempi, la sicurezza dei cittadini. Si allude ai delitti di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, con particolare riferimento a quelli posti in essere da soggetti postisi alla guida in stato di ebbrezza, o di alterazione conseguente ad assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’inquietante, quotidiano moltiplicarsi di tali delitti, in tutte le zone del Paese e ad opera di soggetti di ogni condizione ed estrazione sociale, induce a ritenere che le attuali risposte sanzionatorie siano sostanzialmente prive di adeguata efficacia deterrente, e che pertanto si renda indispensabile un loro inasprimento, sia sul piano penale che su quello delle sanzioni amministrative accessorie (su tale ultimo punto, si veda quanto illustrato in relazione all’articolo 3).

In tale prospettiva, e con riferimento al delitto di omicidio colposo, si è ritenuto anzitutto (articolo 1, comma 1, lettera c), n.1), del disegno di legge di elevare da cinque a sei anni il massimo edittale per tutti i fatti commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale (e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro). Peraltro, un autonomo e ben più severo trattamento sanzionatorio è previsto per i soggetti postisi alla guida di veicoli in stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero in rilevante stato di ebbrezza (si fa espresso richiamo alla più grave delle situazioni contemplate dall’articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, come da ultimo novellato dal decreto legge 3 agosto 2007, n.117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.60: accertamento di valori corrispondenti ad un tasso a1colemico superiore a 1,5 grammi per litro). In tali fattispecie, infatti, la pena edittale viene ulteriormente inasprita sia per le ipotesi in cui viene cagionata la morte di una sola persona (reclusione da tre a dieci anni: articolo 1, comma 1, lettera c) n.2), sia per quelle in cui vi è invece una pluralità di vittime (morte di più persone, ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone: il massimo previsto dal terzo comma dell’articolo 589 viene innalzato da dodici a quindici anni di reclusione: articolo 1, comma 1 lettera c), n.3, del disegno di legge. D’altro lato, con l’inserimento dell’articolo 590-bis (articolo 1, comma 1, lettera e), si esclude la possibilità di operare il cosiddetto «giudizio di bilanciamento» con eventuali circostanze attenuanti, ad eccezione di quelle della minore età e della cooperazione di minima importanza: conseguentemente, la riduzione per le attenuanti diverse da quelle di cui agli articoli 98 e 114 del codice penale opererà sulla pena determinata ai sensi dell’articolo 589, terzo comma dello stesso codice. Si tratta, evidentemente, di una disposizione di particolare rigore, già vigente in relazione ad altri fenomeni criminosi di notevole gravità: peraltro, le già richiamate finalità dissuasive – unitamente alla necessità di proporzionare l’entità della risposta sanzionatoria alla condotta, estremamente grave, di chi si rende responsabile di altrettanto gravi incidenti dopo essersi posto alla guida nelle condizioni appena richiamate – giustificano il suo inserimento in relazione alle tipologie di omicidio colposo sopra ricordate. Modifiche di segno analogo vengono introdotte anche per le ipotesi in cui, dalle condotte di soggetti postisi alla guida pur trovandosi in rilevante stato di ebbrezza o in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, siano derivate lesioni colpo se gravi o gravissime. Per un verso, infatti, si prevede un inasprimento delle pene attualmente previste dall’articolo 590, terzo comma (estendendosi anche alle lesioni gravi la pena della sola reclusione, in luogo della pena alternativa, ed innalzandosi i limiti edittali per quelle gravissime: articolo 1, comma 1, lettera d), del disegno di legge; per altro verso, si rende anche in questo caso inapplicabile il giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti (eccezion fatta, anche qui, per quelle di cui agli articoli 98 e 114 del codice penale: articolo 1, comma 1 lettera e), disegno di legge.

Con riferimento poi al delitto di violenza sessuale, la lettera f) del comma 1 dell’articolo l introduce una ulteriore aggravante speciale nell’ambito dell’articolo 609-ter del codice penale. In particolare, viene inserito al comma 1 il numero 5-bis), che aggrava il delitto commesso dal coniuge o dal convivente, ovvero da persona cui la vittima comunque sia o sia stata legata da relazione affettiva: si vogliono così sottolineare, anche sul piano delle conseguenze sanzionatorie, la gravità e il disvalore morale dell’approfittamento di una situazione di consuetudine nelle relazioni intime.

Come già accennato, il comma 1, lettera g), dell’articolo l introduce all’articolo 609-undecies del codice penale il nuovo reato di adescamento di minorenni. Il fenomeno, conosciuto all’estero come «grooming», può definirsi come un metodo usato per indebolire la volontà del minore, in modo da ottenerne il massimo controllo. In questo processo, ancora scarsamente studiato in Italia, colui che abusa «cura» (grooms) la vittima, inducendola gradualmente a superare le resistenze attraverso tecniche di manipolazione psicologica. Il metodo può essere diverso: ad esempio mediante una subdola opera di convincimento effettuata attraverso una normale comunicazione (come la chat) o supportando questa attività con l’invio di immagini pedopornografiche al minore. Il fine è sempre lo stesso: cioè quello di convincere la potenziale vittima della normalità dei rapporti sessuali tra adulti e minori.

Questa tipologia di adescamento, proprio perché svolta in maniera «amichevole», è in realtà molto insidiosa ed è utilizzata soprattutto in internet e attraverso lo scambio di sms. Il dibattito circa la possibilità di inserire il «grooming» come una vera e propria fattispecie di reato nella legislazione penale degli Stati membri dell’Unione europea è alquanto recente: il Comitato per la Convenzione sul Cyber Crime del Consiglio d’Europa, in un suo rapporto, ha messo in guardia i Paesi interessati circa il rischio del «grooming» effettuato attraverso internet ed i telefoni cellulari. In effetti se ne parla molto, però, specialmente in Europa, la legislazione nazionale è alquanto carente. Infatti l’unico Stato che ha recentemente introdotto la previsione del «grooming» come fattispecie di reato è il Regno Unito specificando che: «è reato ogni condotta tesa ad organizzare un incontro, per se stessi o per conto di terzi, con un minore al fine di abusarne sessualmente». Altri Paesi che hanno introdotto una ancora più specifica fattispecie di reato relativa al «grooming» sono l’Australia, il Canada e alcuni Stati degli USA, i quali hanno previsto sanzioni penali per il solo fatto di instaurare una comunicazione (attraverso internet) al fine di sedurre un minore per poi abusarne sessualmente. Ai sensi della citata Convenzione, allo stato attuale, per «grooming» si intende la condotta dell’adulto che comunica con il minore o compie altre azioni finalizzate ad incontrarlo, con l’intento di commettere reati quali l’abuso sessuale, la prostituzione o per organizzare performance pornografiche. Il limite di età della vittima, entro il quale si configura il reato in oggetto, è stato individuato tenendo in conto l’influenzabilità che normalmente caratterizza i soggetti minorenni appartenenti a tale fascia.

L’articolo 1 reca, infine, importanti modifiche alle norme incriminatici del riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale) e dell’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale). Come è noto, l’attuale formulazione dei suddetti articoli esclude, tra i soggetti attivi di entrambi i delitti in questione, il concorrente nei reati presupposti, non consentendo quindi l’incriminazione del cosiddetto «autoriciclaggio» o «autoreimpiego».

Tale esclusione suscita perplessità a livello istituzionale, sia nel contesto internazionale (essendo stata censurata espressamente dal Fondo monetario internazionale nel «Detailed Assessment Report on Anti-Money Laundering and Combatting the Financing of Terrorism), sia in quello interno (in proposito il Governatore della Banca d’Italia, nell’audizione del 14 giugno 2007 dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, non ha mancato di richiamare »i risultati positivi ottenuti dagli ordinamenti che puniscono anche il cosiddetto «autoriciclaggio»), ed è stata avversata da una parte della dottrina. Del resto, la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990 – ratificata ai sensi della legge 9 agosto 1993, n.328, la quale ha introdotto la vigente formulazione dell’articolo 648-bis e l’articolo 648-ter – consente l’inclusione, tra i soggetti attivi, dei concorrenti nel delitto di provenienza dei beni riciclati (cfr. articolo 6, paragrafo 2 lettera b) della Convenzione).

In tale contesto, si ritiene di eliminare, in entrambe le fattispecie criminose, la clausola di esclusione concernente appunto gli autori (eventualmente a titolo di concorso) nel delitto presupposto (articolo 1, comma 1, lettera h) e i) del disegno di legge. Invero, l’autonoma e consapevole decisione di compiere, rispettivamente, le ulteriori attività di ostacolo all’identificazione della provenienza illecita dei beni (articolo 648-bis), ovvero quelle di reimpiego degli stessi in attività economiche o finanziarie (articolo 648-ter), ed il grave disvalore che connota anche tali condotte – evidentemente del tutto autonome dall’originaria azione delittuosa che aveva consentito l’apprensione dei beni riciclati o reimpiegati – consente di superare le tesi dottrinali contrarie, imperniate sul rispetto del principio del cosiddetto ne bis in idem sostanziale.

L’articolo 2, recante modifiche all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, condiziona – per i detenuti e gli internati condannati per delitti qualificati dalla violenza o dallo sfruttamento di natura sessuale ai danni di minorenni – la possibilità di fruire di permessi premio, misure alternative alla detenzione e assegnazione al lavoro all’esterno, di cui al medesimo articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, sull’ordinamento penitenziario, alla positiva partecipazione a programmi di riabilitazione. Con ciò si confida che le autorità preposte all’applicazione dei benefici indaghino in modo approfondito sulla propensione dei detenuti a delinquere ulteriormente, valorizzando specifici percorsi riabilitativi. Per la definizione di tali percorsi si rimanda peraltro a un successivo decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

L’articolo 3 contiene, come già accennato, un significativo intervento sull’articolo 222 del codice della strada di cui al decreto legislativo n.285 del 1992. All’inasprimento della risposta sanzionatoria penale per i delitti di omicidio colposo commessi da soggetto postosi alla guida di un veicolo, pur trovandosi in stato di rilevante ebbrezza alcolica o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope (vedi quanto già illustrato in relazione all’articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), fa riscontro – per le stesse ipotesi – la previsione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida (resta invece ferma, per le altre fatti specie di omicidio colposo, la sanzione della sospensione della patente fino a quattro anni, prevista dal vigente secondo comma del citato articolo 222).

L’articolo 4 contiene alcune rilevanti modifiche al vigente codice di rito. Con la lettera a) del comma 1 si intende intervenire sulla problematica (di sempre maggior rilievo, anche per la sua diretta incidenza sul bilancio dello Stato) inerente la custodia e conservazione della merce sottoposta a sequestro nell’ambito di un procedimento penale. In particolare, attraverso l’inserimento di un comma 3-bis nell’articolo 260 del codice di procedura penale, si attribuisce all’autorità giudiziaria procedente il potere di disporre la distruzione non solo – come oggi previsto dal comma 3 dell’articolo 260 – delle merci deperibili, ma anche delle cose di cui è vietata la fabbricazione, il possesso, la commercializzazione e così via e ricorrano una delle seguenti condizioni:

a) la custodia risulti problematica per l’entità della merce in sequestro (come già previsto per i reati in tema di diritto d’autore: articolo 171- sexies della legge 22 aprile 1941, n.633);

b) la custodia risulti particolarmente onerosa, ovvero pericolosa per la sicurezza, la salute o l’igiene pubblica;

c) le violazioni dei predetti divieti risultino evidenti, anche all’esito di eventuali accertamenti disposti ai sensi dell’articolo 360 del codice penale.

In tali ipotesi, si ritiene – salva ovviamente l’esistenza di esigenze istruttorie che impongano il mantenimento in sequestro a fini probatori – che il principio secondo cui la merce in questione, destinata alla confisca obbligatoria ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, numero 2, del codice penale., sia mantenuta in sequestro preventivo ex articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, possa essere derogato in favore di una immediata distruzione, anche al fine di limitare la già richiamata, crescente incidenza degli oneri di custodia sull’erario. Peraltro, prima di procedere alla distruzione, l’autorità giudiziaria è tenuta al prelevamento di uno o più campioni, con l’osservanza delle formalità di cui all’articolo 364 del codice di procedura penale.

Le successive lettere da b) a g) del comma 1 dell’articolo 4 contengono alcune disposizioni improntate ad una rivisitazione in senso più rigoroso della disciplina delle misure cautelari, nella prospettiva inizialmente evidenziata.

In particolare, alla lettera b) del comma 1 si prevede una duplice modifica del primo periodo dell’articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, in tema di presupposti per l’applicazione di misure cautelari finalizzate a fronteggiare il pericolo di reiterazione di condotte criminose.

Da un lato, con riguardo al momento valutativo della personalità dell’indagato, il richiamo ai soli «precedenti penali» viene integrato con quello ai precedenti giudiziari e alle risultanze desumibili dal già citato servizio informatico di cui all’articolo 97, delle citate disposizioni di attuazione del codice di procedura penale: in tal modo, l’oggetto della valutazione prognostica viene espressamente esteso – per il perseguimento delle finalità indicate in relazione all’articolo 1 – non solo ai precedenti giudiziari (risultato cui peraltro era già pervenuta la giurisprudenza della Corte di cassazione: si veda da ultimo Cassazione, sezione VI, 11 luglio 2006 n.29405), ma anche alle risultanze desumibili dalla banca dati relativa alle misure cautelari in corso di esecuzione ovvero non eseguite per la latitanza dell’indagato o imputato.

D’altro lato, attraverso l’inserimento di un espresso richiamo ai delitti di cui all’articolo 380 del codice di procedura penale, nella citata lettera c) dell’articolo 274 dello stesso codice, si vuole rendere possibile l’applicazione delle misure cautelari in ogni caso in cui vi sia concreto pericolo di reiterazione di taluno dei reati per cui, attualmente, è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza: ovvero anche nelle ipotesi in cui il delitto in questione, di cui si paventa la commissione da parte dell’indagato, non sia connotato da «uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata», né sia «della stessa specie di quello per cui si procede». Si allude, evidentemente, alle eventualità in cui sia ravvisabile ad esempio un concreto pericolo di commissione di delitti di furto aggravato dalla violenza sulle cose, al furto in appartamento, alla detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, e tuttavia la persona sia indagata per diversa tipologia di reati (ad esempio evasione ovvero anche violazione della disciplina sugli stupefacenti, qualora il pericolo di commissione – di gravità e concretezza tali da imporre l’adozione di misure cautelari – concerna i soli predetti reati contro il patrimonio).

Attraverso le lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 4 (e dunque con la riformulazione del comma 1-bis e la contestuale abrogazione del comma 2-ter dell’articolo 275 del codice di procedura penale), è stato operato un ampliamento delle ipotesi, già previste dal codice di rito, in cui l’applicazione della misura cautelare avviene ex officio (ovvero anche senza una previa richiesta da parte del pubblico ministero).

Attualmente, il comma 1-bis dell’articolo 275 del codice di procedura penale impone al giudice, che emetta una sentenza di condanna, di operare contestualmente un esame delle esigenze cautelari (peraltro nella sola ottica del pericolo di fuga e di quello di reiterazione) anche alla luce dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti. Il successivo comma 2-ter dispone invece che «nei casi di condanna in appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all’esito dell’esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall’articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall’articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole».

In sostanza, l’automatismo dell’applicazione di una misura cautelare personale (non necessariamente di tipo custodiale) è attualmente operante, al momento della sentenza di condanna in appello – e sempre che, ovviamente, venga accertata la sussistenza di esigenze cautelari ai sensi del comma 1-bis – solo in relazione ai reati per cui è previsto, in ragione della pena edittale, l’arresto obbligatorio in flagranza, e solo a carico dei recidivi specifici infraquinquennali.

Al fine di fronteggiare le più volte richiamate esigenze di tutela della collettività, si intende modificare il sistema procedendo all’anticipazione di tale limitato automatismo già all’esito della sentenza di condanna di primo grado, e con riferimento a tutti i reati individuati – ai fini dell’obbligatorietà dell’arresto in flagranza – dall’articolo 380 del codice di rito.

Invero, l’intervenuto accertamento della responsabilità dell’imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio» (si veda l’articolo 533, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n.46) rende possibile e ragionevole la suddetta anticipazione, qualora si abbia riguardo all’estremo allarme sociale derivante da tali situazioni, non solo per la gravità dei reati in questione – nessuna particolare distinzione sembra possibile, a tale specifico riguardo, tra quelli per cui è previsto l’arresto obbligatorio in ragione della pena edittale, e quelli puntualmente elencati nel secondo comma dell’articolo 380 del codice di procedura penale – ma anche per le condizioni personali dell’imputato (recidivo specifico infraquinquennale).

Al riguardo, le possibili obiezioni – già sollevate con riferimento all’attuale comma 2-ter dell’articolo 275 ai sensi dell’articolo 27, comma secondo, della Costituzione, paventandosi la violazione della presunzione di non colpevolezza attraverso l’introduzione di una sorta di esecuzione anticipata della sentenza di condanna – appaiono superabili non solo alla luce dell’ambito applicativo della disposizione in parola, sia dal punto di vista oggettivo sia soggettivo; ma anche, ed anzi soprattutto, in considerazione delle ben differenti finalità perseguite dall’eventuale intervento officioso del giudice. È infatti ovviamente indispensabile, come già accennato, che quest’ultimo ravvisi – anche alla luce degli elementi sopravvenuti fino all’emissione della sentenza – la concreta sussistenza di una delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 del codice di procedura penale. Sul punto, la Corte costituzionale ha più di una volta sottolineato che in tema di misure cautelari personali, ferma ovviamente la necessità di rispettare la riserva di legge di cui all’articolo 13 della Costituzione, il richiamo al principio di non colpevolezza di cui all’articolo 27 della Costituzione «si rivela manifestamente non conferente, data l’estraneità di quest’ultimo parametro all’assetto e alla conformazione delle misure restrittive della libertà personale che operano sul piano cautelare, che è piano del tutto distinto da quello concernente la condanna e la pena (ord. n.339 del 1995; sentt. n.342 del 1983, n.15 del 1982)» (Corte costituzionale, ordinanza n.450 del 1995). Tra l’altro, con riferimento alla vigente disciplina, è stato posto in evidenza che gli elementi in possesso del giudice di appello, chiamato ad un intervento cautelare officioso, e, in presenza di esigenze cautelari, necessitato, sono fisiologicamente – oltre che per qualità ed entità più circoscritti di quelli a disposizione delle parti – scarsamente attuali, perché risalenti nel tempo (salvo che nei casi, peraltro assai rari nella pratica, di una rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale). Va anche evidenziato che un intervento officioso del giudice, in materia cautelare e contra reum, è già previsto nell’articolo 276 del codice di procedura penale, il quale disciplina i provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte. In quella sede, anzi, tale intervento officioso risulta connotato anche da un preciso automatismo nell’applicazione della misura custodiale in carcere, in caso di trasgressione delle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora (articolo 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale): e tale disposizione ha, tra l’altro, positivamente superato lo scrutinio di legittimità costituzionale (Corte costituzionale, ordinanza n.40 del 2002).

La rivisitazione dell’attuale sistema in tema di presupposti applicativi per la misura custodiale in carcere, con particolare riferimento alla sua necessaria applicazione in presenza di esigenze cautelari, è oggetto dell’articolo 4, comma 1 lettera e).

Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura penale, nel testo oggi in vigore, prevede – in linea con i princìpi di adeguatezza e proporzionalità dettati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo – che la misura della custodia in carcere possa essere disposta solo in caso di inadeguatezza di ogni altra misura.

Peraltro, il secondo periodo del medesimo comma 3 prevede una rilevante deroga a detto principio, imponendo l’adozione della misura custodiale in carcere, «salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», qualora vi siano gravi indizi di colpevolezza per i delitti di cui all’articolo 416-bis del codice penale, per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo, nonché per quelli finalizzati ad agevolare l’attività di quel tipo di associazioni.

L’elenco dei reati è stato in tal senso ridotto dalla legge 8 agosto 1995, n.332. In precedenza, ovvero per effetto del decreto-legge 9 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.203, l’elenco in questione comprendeva anche numerose altre fattispecie, che il legislatore del 1995 ha «trasferito in blocco» nell’ambito dell’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di rito (articolo che disciplina la durata massima delle indagini preliminari). Si allude in particolare: a gravissimi delitti contro la personalità dello Stato (articoli 285, 286 del codice penale), contro l’incolumità pubblica (articolo 422), contro la persona (articolo 575) ed il patrimonio (articolo 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630); ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale (puniti con pena edittale non inferiore nel minimo a cinque anni, o nel massimo a dieci anni di reclusione); ai delitti in tema di armi (fabbricazione, introduzione, messa in vendita, eccetera di armi da guerra, esplosivi, armi clandestine ovvero più armi comuni da sparo); ai delitti di traffico di quantità ingenti di sostanze stupefacenti e di associazione per delinquere finalizzata alla predetta attività.

L’automatismo nell’applicazione della misura custodiale di cui all’articolo 275 comma 3 del codice di procedura penale è stato ritenuto – in considerazione della gravità dei reati individuati, e della possibilità per il giudice di ritenere comunque, in concreto, insussistenti le esigenze cautelari – compatibile sia con la Costituzione (ordinanze n.339 del 1995 e n.450 del 1995 della Consulta), sia con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (sentenza 6 novembre 2003, Pantano c. Italia, della Corte di Strasburgo, la quale, con specifico riferimento ad imputazioni associative di cui all’articolo 416-bis del codice penale, ha rilevato che «la lotta contro questo flagello può, in certi casi, portare all’adozione di misure che giustificano una deroga alla norma fissata dall’articolo 5, che mira a tutelare, prima di tutto, la sicurezza e l’ordine pubblico, nonché a prevenire la commissione di altri reati penali gravi. In questo contesto, una presunzione di pericolosità può essere giustificata, in particolare quando non è assoluta, ma si presta ad essere contraddetta dalla prova contraria»).

Quanto alle pronunce della Corte costituzionale, nella citata ordinanza n.339 del 1995 (emessa prima dell’entrata in vigore della legge n.332 del 1995, e dunque con riferimento al più ampio elenco di reati sopra richiamato) si è in particolare evidenziato che «la regola, posta in via generale quanto a delimitazione della discrezionalità giudiziale nella scelta delle misure coercitive sul piano dell’adeguatezza, allorché l’imputazione per cui si procede pervenga a livelli di spiccata gravità», risulta «rappresentativa di una scelta del legislatore orientata nel senso del rafforzamento della tutela delle ragioni di cautela (naturalmente dove sussistenti, o più esattamente dove non verificate insussistenti, ex articolo 275, comma 3, ultimo periodo, del codice di procedura penale)». In tale contesto, è stata esclusa qualsiasi violazione dell’articolo 3 della Costituzione nella comparazione tra tossicodipendenti imputati di un reato ex articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale (esclusi perciò dai benefici di cui all’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309) e tossicodipendenti imputati di diverso reato, «attesa l’assoluta disomogeneità dei termini posti a raffronto proprio sul piano della considerazione della gravità del fatto e della pericolosità soggettiva desumibile da certi delitti piuttosto che da altri; considerazione anch’essa riservata alle scelte del legislatore, certamente non irragionevoli nella specie, alla luce della catalogazione contenuta nel citato articolo 275, comma 3, del codice».

L’ordinanza n.450 del 1995, emessa invece subito dopo l’entrata in vigore della legge n.332 del 1995, ha ribadito la legittimità costituzionale dell’articolo 275 comma 3, evidenziando anzi la «manifesta non irragionevolezza» del particolare regime riservato ai reati di mafia e chiarendo, in termini generali, che «la sussistenza in concreto di una o più delle esigenze cautelari prefigurate dalla legge (l’an della cautela) non può, per definizione, prescindere dall’accertamento della loro effettiva ricorrenza di volta in volta; mentre la scelta del tipo di misura (il quomodo di una cautela, in concreto rilevata come necessaria) non impone, ex se, l’attribuzione al giudice di analogo potere di apprezzamento, ben potendo essere effettuata in termini generali dal legislatore, nel rispetto della ragionevolezza della scelta e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti»: competendo in particolare al legislatore «l’individuazione del punto di equilibrio tra le diverse esigenze, della minore restrizione possibile della libertà personale e dell’effettiva garanzia degli interessi di rilievo costituzionale tutelati attraverso la previsione degli strumenti cautelari nel processo penale (sentt. n.1 del 1980; n.64 del 1970)». In buona sostanza, «la predeterminazione in via generale della necessità della cautela più rigorosa (salvi, ovviamente, gli istituti specificamente disposti a salvaguardia di peculiari situazioni soggettive, quali l’età, la salute e così via) non risulta in contrasto con il parametro dell’articolo 3 della Costituzione, non potendosi ritenere soluzione costituzionalmente obbligata quella di affidare sempre e comunque al giudice la determinazione dell’accennato punto di equilibrio e contemperamento tra il sacrificio della libertà personale e gli antagonisti interessi collettivi, anch’essi di rilievo costituzionale».

Tali princìpi sono stati di recente ribaditi, negli stessi termini, non solo dalla già citata ordinanza n.40 del 2002 (cfr. supra, sub articolo 4, comma 1, lettera b e c), ma anche dall’ordinanza n.130 del 2003, nella quale la Consulta ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata in relazione all’articolo 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale: disposizione che, come è noto, preclude l’applicazione della misura gradata degli arresti domiciliari nei confronti della persona condannata per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per cui si procede.

In tale prospettiva, ed avendo riguardo allo straordinario allarme sociale e all’altrettanto straordinaria efferatezza riconducibili ad una variegata tipologia di fenomeni delittuosi, anche di tragica attualità, si impone una riconsiderazione del «punto di equilibrio» più volte evocato nelle ordinanze della Corte costituzionale.

In particolare, si ritiene che, al fine di tutelare le esigenze di tutela della collettività più volte richiamate anche nelle pronunce della Consulta, l’elenco di cui al comma 3 dell’articolo 275 debba essere ampliato non solo con il reinserimento – indipendentemente dall’esistenza di una connessione con l’articolo 416-bis del codice penale., nel senso sopra chiarito – delle fattispecie a suo tempo individuate dal legislatore del 1991 ed oggi (come detto) elencate nei numeri da 1 a 6 dell’articolo 407 comma 2 lettera a); ma anche con il richiamo di una serie di ulteriori fenomeni delittuosi che, soprattutto negli anni più recenti, hanno acquisito un’altrettanto primaria rilevanza ai fini specifici che qui interessano.

A tale ultimo riguardo, vengono in rilievo:

a) quanto ai delitti contro la persona (articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù (articolo 600 del codice penale.); di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-bis, primo comma, del codice penale.); di pornografia minorile (articolo 600-ter, primo comma, del codice penale); di tratta di persone, e di acquisto e alienazione di schiavi (articoli 601 e 602 del codice penale); di violenza sessuale aggravata ai sensi dell’articolo 609-ter (nei confronti di minore infraquattordicenne, con uso di armi e sostanze alcoliche, eccetera), dell’articolo 609-quater (atti sessuali con minorenne: con esclusione, peraltro, delle ipotesi in cui il fatto debba considerarsi di minore gravità, in considerazione della estrema delicatezza e varietà delle situazioni evidentemente configurabili nelle relazioni tra autore del reato e persona offesa) e dell’articolo 609-octies del codice penale (violenza sessuale di gruppo);

b) quanto ai delitti contro l’ordine pubblico, le figure apicali del sodalizio di cui all’articolo 416 del codice penale, qualora questo sia finalizzato alla commissione dei più gravi tra i delitti per cui è previsto l’arresto in flagranza (articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7 del codice di procedura penale);

c) quanto ai delitti contro il patrimonio, i delitti di furto in abitazione e furto con strappo di cui all’articolo 624-bis del codice penale, nonché il delitto di rapina di cui all’articolo 628 del codice penale .. La valorizzazione di tali figure criminose è dovuta ai ben noti, dirompenti effetti che esse determinano sulla sicurezza dei cittadini; tra l’altro, con specifico riguardo ai delitti di cui all’articolo 624-bis, deve essere adeguatamente evidenziata la loro «naturale» e tutt’altro che teorica attitudine – come quotidianamente comprovato dalle cronache giudiziarie – ad una «progressione criminosa» verso fattispecie di ancor maggiore gravità (quali il sequestro di persona e l’omicidio, oltre ovviamente alla stessa rapina). Anche in occasione dell’inserimento di tali delitti nell’autonoma collocazione attuale (all’interno, appunto, dell’articolo 624-bis del codice), si è fondatamente rilevato che, proprio per tale loro peculiare connotazione, la salvaguardia del bene giuridico «patrimonio» assume ormai uno spazio e un rilievo secondari rispetto alla tutela di valori immediatamente riconducibili alla persona, quali l’integrità fisica o morale, e la stessa inviolabilità del domicilio. In tale prospettiva, l’inclusione di tali fattispecie nel nuovo elenco di cui all’articolo 275, comma 3, appare – nonostante l’entità non particolarmente elevata delle pene edittali previste per le ipotesi non aggravate – giustificata e coerente con le linee fondanti, più volte richiamate, dell’intervento di riforma;

d) quanto ai delitti in tema di immigrazione, le condotte di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina a fine di profitto di cui all’articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, eventualmente aggravate ai sensi dei commi 3-bis (numero degli stranieri superiore a 5, messa in pericolo della loro vita o sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti) e 3-ter (destinazione degli stranieri alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale, all’impiego in attività illecite degli stranieri minorenni al fine di favorirne lo sfruttamento).

L’opportunità di tale inclusione è tra l’altro comprovata dagli strettissimi rapporti esistenti tra le suddette figure di reato e quelle, sopra richiamate, di cui all’articolo 407, comma 2 lettera a) n.7, del codice di procedura penale;

e) quanto ai delitti contro l’incolumità pubblica, l’incendio boschivo doloso di cui all’articolo 423-bis, commi 1, 3 e 4 del codice penale. (la ratio di tale inserimento va rinvenuta nella esponenziale crescita di tale fenomeno criminoso e nello straordinario allarme sociale ad esso direttamente riconducibile, anche per la portata spesso irreversibile dei suoi effetti), nonché i delitti di avvelenamento di acque o sostanze alimentari (articolo 439 del codice penale) e di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (articolo 440 del codice penale), in considerazione della estrema pericolosità, insita in tali condotte criminose, per la salute dei cittadini;

f) quanto ai delitti in tema di contrabbando, le fattispecie aggravate dall’uso di armi, di mezzi appositamente alterati e così via, di cui all’articolo 291-ter, comma 2, lettera a), d) ed e) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1973, n.43, nonché le più gravi ipotesi associative di cui all’articolo 291-quater, comma 4, dello stesso testo unico (reati attualmente inseriti nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 1 per effetto della legge 19 marzo 2001, n.92). Si tratta infatti delle più allarmanti ipotesi criminose in un settore di sicuro rilievo per la criminalità organizzata, non a caso inserite anche nell’elenco dei reati attribuiti, nella fase delle indagini, alla Procura distrettuale (articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale).

g) quanto ai delitti a tutela dell’ambiente, il traffico illecito di ingenti quantità di rifiuti attraverso attività organizzate, di cui all’articolo 260, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, eventualmente aggravato ai sensi del comma 2 (traffico di sostanze ad alta radioattività): anche in questo caso, si tratta di condotte di estrema rilevanza e pericolosità, in un settore che attualmente attira sempre più gli interessi della criminalità organizzata.

È appena il caso di ricordare che, in ogni concreta fattispecie riconducibile a tali figure criminose, resta ovviamente ferma la necessità di valutare l’eventuale presenza (e valenza significativa) di circostanze idonee a far ritenere insussistenti le esigenze cautelari. Si è visto infatti che tale accertamento costituisce un presupposto assolutamente irrinunciabile – «l’an della cautela»: si vedano le citate ordinanze n.450 del 1995 e n.130 del 2003 – nella stessa ricostruzione sistematica operata della Consulta in tema di misure cautelari detentive, e di legittimità delle scelte legislative che, ragionevolmente, sottraggano al giudice la scelta del tipo di misura da adottare («il quomodo della cautela»): si tratta dunque di un presupposto che, anche nella prospettiva fatta propria dall’odierno intervento di riforma, non può che rimanere imprescindibile, nonostante la diversa soluzione adottata negli ordinamenti di diversi Paesi dell’Unione europea (quali ad esempio la Francia, il Belgio, la Germania), qualora si tratti di sottoporre a detenzione cautelare un indagato per delitti di massimo allarme sociale.

Le lettere f) e g) del comma 1 dell’articolo 4 in oggetto contengono una significativa modifica nell’ambito del regime delle impugnazioni avverso i provvedimenti in materia cautelare. Nella prima, si prevede l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 310 del codice di procedura penale, in base al quale attualmente l’esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l’appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la stessa diventi definitiva, pertanto fino alla scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione o alla conferma della decisione all’esito del predetto giudizio di legittimità. Detta norma concede all’indagato – il quale ha già avuto modo di consultare gli atti posti a suo carico essendo necessariamente intervenuta la discovery in sede di giudizio di appello, nonché di avere notizia, pur essendo in stato di libertà, della sussistenza di una richiesta di custodia cautelare nei suoi confronti da parte del pubblico ministero – di beneficiare di un ulteriore lasso di tempo tra le decisione del giudice collegiale di applicare la misura e la sua esecuzione; questo ulteriore lasso di tempo costituisce una fonte di grave pregiudizio, sotto il profilo dell’inquinamento probatorio, per le esigenze di tutela delle indagini, ma concede anche all’indagato tutto il tempo necessario per consolidare una sua eventuale latitanza. È, pertanto, apparso necessario prevedere l’abrogazione del predetto comma 3 dell’articolo 310, ed introdurre (con l’articolo 4, comma 1, lettera g), del presente disegno di legge all’articolo 311 del codice di procedura penale l’opposto principio in base al quale il ricorso per cassazione non sospende l’efficacia esecutiva dell’ordinanza emessa dal tribunale. Del resto, trattandosi di ordinanza emessa da un tribunale collegiale con la completa garanzia del contraddittorio per l’indagato, non residua alcun motivo per sospenderne l’esecuzione fino alla definitività della decisione.

La lettera h) del comma 1 prevede, come già accennato, una modifica all’articolo 392 del codice di procedura penale, il quale individua i casi in cui è possibile svolgere l’incidente probatorio. Attualmente, la norma permette, nei procedimenti per i delitti di violenza e abuso sessuale, nonché per i delitti di cui agli articoli 600-bis e seguenti del codice penale (prostituzione e pornografia minorile), l’assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche qualora non ricorrano le altre condizioni previste in generale dalla legge. Sostanzialmente, la previsione mira ad estro mettere quanto prima il minore degli anni sedici dal processo penale, evitandogli nei limiti del possibile ulteriori turbamenti e traumi.

L’innovazione rende possibile effettuare con incidente probatorio, sempre con riferimento ai reati citati, l’assunzione della testimonianza del minore ultrasedicenne, nonché della parte offesa anche maggiorenne, trattandosi di delitti portatori di conseguenze psicologicamente distruttive anche nei confronti dei soggetti adulti o quasi adulti. Si giustifica pertanto anche nei loro confronti l’esigenza di limitare quanto possibile la reiterazione del confronto in sede giudiziaria con la ricostruzione di esperienze drammatiche e dolorosamente umilianti.

Le disposizioni contenute nelle lettere i) e l) del comma 1 dell’articolo 4 sono volte ad accelerare l’instaurazione del giudizio, nelle ipotesi in cui, a carico dell’indagato, sia stata emessa un’ordinanza applicativa di misura cautelare custodiale, e la valutazione circa la sussistenza della gravità indiziaria sia stata confermata in sede di riesame.

In particolare, in siffatte ipotesi – cui possono essere assimilate quelle della mancata impugnazione ex articolo 309 del codice di procedura penale, della rinuncia espressa al gravame e della declaratoria di inammissibilità dello stesso da parte del tribunale – è stato previsto che, attraverso l’introduzione di un comma 1-bis nell’articolo 453 del codice di procedura penale, il pubblico ministero richieda il giudizio immediato anche al di fuori dei limiti temporali individuati, dall’articolo 454, comma 1, con riferimento alla iscrizione della persona nel registro degli indagati.

Appare infatti opportuno, in tali casi (ovvero sia quando la prognosi di qualificata probabilità di colpevolezza – presupposto della misura custodiale – ha ricevuto un significativo avallo in sede di riesame, sia anche quando l’indagato non ha validamente attivato tale rimedio), un «recupero» di tale procedimento speciale, che il pubblico ministero deve attivare, entro il termine sollecitatorio di sei mesi a decorrere dall’esecuzione della misura custodiale, con l’unico (ed ovvio) limite costituito dalla ritenuta sussistenza di un pregiudizio per l’attività investigativa.

Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 455 prevede peraltro anche che, qualora dopo la formulazione della richiesta sopravvenga la revoca o l’annullamento dell’ordinanza applicativa della misura custodiale, per insussistenza della gravità indiziaria, il giudice rigetti la richiesta formulata ai sensi dell’articolo 453, comma 1-bis.

Con le disposizioni contenute nelle lettere m) e n) del comma 1 dell’articolo 4, si prevede inoltre l’abrogazione, rispettivamente, dei commi 4 e 5 dell’articolo 599 e del comma 2 dell’articolo 602 del codice di rito, i quali attualmente disciplinano l’ipotesi di accordo tra le parti per l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rideterminazione della pena e rinuncia agli altri motivi. Invero tale istituto, pur essendo strutturalmente e funzionalmente diverso da quello di cui all’articolo 444 del codice di procedura penale – come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione: si veda, ex plurimis, le sentenze 2 luglio 2004, n.39673 imp. Messana; sez. VII, 17 ottobre 2001, n.40767 imp. Pugliese – ha per un verso fortemente ridimensionato, in ragione delle condizioni di accesso oggi previste per la sua applicazione (durante tutto il corso del dibattimento in appello), l’interesse a ricorrere all’istituto del patteggiamento di primo grado, con ricadute assolutamente negative sull’obiettivo di deflazione del carico processuale legato proprio al ricorso ai riti alternativi in tale fase. Per altro verso, come già accennato, l’istituto in questione rende possibile un abbattimento anche assai considerevole della pena irrogata in primo grado, attraverso l’accordo delle parti sull’accoglimento dei motivi di appello o di una parte di essi, sulla rinuncia agli altri eventuali motivi e sulla pena da loro stesse eventualmente rideterminata (nei casi in cui ciò consegua all’intesa raggiunta quanto ai motivi: ad esempio dell’accordo raggiunto per l’accoglimento del motivo di appello inerente la partecipazione ad un’associazione ex articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.309 del 1990, con rinuncia al motivo concernente il singolo episodio di spaccio). La Corte di cassazione ha tra l’altro affermato che tali accordi possono essere recepiti dal giudice senza particolari oneri motivazionali (potendo egli limitarsi ad affermare di aver valutato come congrua la pena indicata dalle parti: si veda Cassazione sezione I, del 24 maggio 1995, n.8058, imp. Di Stefano; in caso di rigetto della richiesta concordata, invece, è stata sostenuta la necessità di una specifica motivazione: si veda Cassazione del 10 ottobre 2003 imp. Mazzuca).

Alla lettera o) si prevede, infine, una modifica dell’articolo 656, comma 9, del codice di procedura penale; detto articolo reca la disciplina dell’esecuzione delle pene detentive, imponendo al comma 5 che, nei casi di condanna a pena non superiore a tre anni (sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.309 del 1990, ovvero nei confronti dei tossicodipendenti che abbiano in corso o vogliano intraprendere un programma terapeutico socio-riabilitativo), il pubblico ministero ne sospenda in ogni caso l’esecuzione, onde consentire la presentazione delle eventuali richieste di concessione delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge n.354 del 1975 (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà) o della richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’articolo 90 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.309 del 1990. Detta disciplina prevede alcune deroghe, elencate al comma 9 del medesimo articolo 656:

a) condannati per delitti di cui all’articolo 4-bis della legge n.354 del 1975;

b) condannati che si trovano in stato di custodia cautelare per il fatto oggetto della condanna da eseguiree;

c) condannati ai quali sia stata applicata la recidiva.

In relazione a tali tipologie di condannati la sospensione non avrà luogo e si procederà con l’immediata esecuzione della pena.

I reati previsti nella lettera a) sono in buona parte quelli già individuati come di particolare rilevanza nell’ambito del presente ddl ed in relazione ai quali si ritiene doverosa l’applicazione della custodia cautelare, salva l’insussistenza delle esigenze cautelari (si veda l’articolo 4, comma 1, lettera e).

Conformemente a quanto già rilevato in detta sede, appare opportuno ampliare l’operatività del divieto di sospensione con riferimento a tutti i reati sopra elencati, in relazione ai quali le esigenze di tutela della collettività appaiono maggiormente bisognose di tutela; per quanto concerne, allora, le sentenze di condanna per taluno dei predetti reati, l’esecuzione della pena detentiva non sarà più automaticamente sospesa in attesa di una eventuale decisione, ma sarà immediatamente applicata, salva la facoltà per il condannato di presentare le richieste sopra descritte e salva la decisione in merito del tribunale di sorveglianza.

La lettera o) del comma 1 dell’articolo 4, pertanto, aggiorna il catalogo dei reati indicati nell’articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, aggiungendo agli stessi anche quelli di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis e 628 del codice penale, e rendendo quindi coerente il dettato della norma in questione con quello di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del disegno di legge, il quale elenca la ristretta cerchia di reati in relazione ai quali, come visto, è stata prevista l’applicazione della custodia in carcere, salva la prova dell’insussistenza delle esigenze cautelari.

In tal modo si prevede un percorso processuale nei confronti dei soggetti responsabili dei predetti, gravissimi reati, in relazione ai quali, ove non sia stata applicata la custodia cautelare nelle precedenti fasi del procedimento, l’esecuzione della pena avverrà sempre e comunque, salva la successiva possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di richiedere la sospensione dell’esecuzione medesima.

L’articolo 5, come già accennato, intende eliminare il difetto di coordinamento tra il codice di procedura penale e le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448 in ordine alla possibilità di applicare la misura della custodia cautelare ai minori indagati o imputati dei reati di cui al vigente articolo 624-bis del codice penale. In particolare, deve osservarsi che ai sensi dell’articolo 23, comma 1, delle citate disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.448 del 1998 – come novellato dall’articolo 42 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n.12 – l’applicazione della custodia cautelare nei confronti dei minorenni è prevista per i delitti dolosi puniti con l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a nove anni, nonché «quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 380, comma 2, lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale». D’altro canto, l’articolo 380, comma 2, lettera e), richiamava, nella originaria formulazione della sua ultima parte, i delitti di furto aggravati dalla violazione di domicilio, dalla violenza sulle cose e dall’aver strappato la cosa di mano o di dosso alla persona («quando ricorre ... taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, comma 1, numero 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale»).

Come già in precedenza (e ad altri fini) evidenziato, la legge 26 marzo 2001, n.128 ha peraltro autonomamente disciplinato il furto in abitazione ed il furto con strappo nel nuovo articolo 624-bis del codice penale.: contemporaneamente, è stata da un lato inserita – nell’elencazione dei reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, contenuta nel comma 2 dell’articolo 380 del codice di rito – la lettera e-bis), relativa appunto alle fatti specie criminose in questione, salvo che ricorra l’attenuante della speciale tenuità di cui all’articolo 62, numero 4 del codice penale (e ciò in conseguenza della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell’originario articolo 380, comma 2, lettera e), nella parte in cui comprendeva le fattispecie in cui ricorreva la predetta attenuante). D’altro lato, coerentemente, la legge n.128 del 2001 ha espunto dal tenore della lettera e) i riferimenti al furto in abitazione ed al furto con strappo. Analogo intervento non è invece stato previsto sulla corrispondente disposizione relativa agli indagati o imputati minorenni, dettata – come si è visto – nell’articolo 23 delle citate disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.448 del 1988. Il perdurante rinvio, ivi contenuto, alla sola lettera e) dell’articolo 380, ha determinato nella Suprema Corte, due contrapposti indirizzi interpretativi: una prima soluzione, imperniata sul principio di tassatività che deve presidiare l’applicazione delle misure cautelari, soprattutto nei confronti dei minori esclude l’applicabilità di misure cautelari per i delitti di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 380 del codice di procedura penale, non richiamata dall’articolo 23 (si veda, ad esempio, Cassazione, Sez. V, 16 gennaio 2004; in senso analogo v. anche la sentenza n.137 del 2003 della Corte costituzionale, che ha escluso la possibilità di diverse interpretazioni anche qualora la situazione normativa fosse frutto di una svista del legislatore).

In senso contrario si è invece sostenuto che le modifiche intervenute nel codice penale e nell’articolo 380 del codice di rito non hanno determinato il venir meno dell’applicabilità della custodia in carcere per i delitti di furto in appartamento e furto con strappo, desumibile dall’articolo 23 delle citate disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.488 del 1988 nel testo risultante dalla novella del 1991 (in tal senso, da ultimo, si veda Cassazione, Sezione IV, 23 gennaio 2007, n.76). Ancor più recentemente, la Consulta ha avallato tale indirizzo ermeneutico, evidenziando che «il mancato adeguamento dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n.448 del 1988 alla nuova «rassegna» delle ipotesi di furto enunciate dall’articolo 380 del codice di procedura penale come novellato, non risulti affatto denotare una sorta di voluntas excludendi delle più gravi ipotesi di cui all’articolo 624-bis codice penale dal panorama delle fattispecie in ordine alle quali è consentita l’applicazione della misura cautelare nei confronti degli imputati minorenni» (Corte costituzionale, ordinanza 4 luglio 2007, n.281).

Con l’inserimento di un espresso richiamo alla lettera e-bis) del comma 2 dell’articolo 380 del codice di procedura penale, oggetto dell’intervento di cui all’articolo 5 del presente disegno di legge, si intende porre rimedio al richiamato difetto di coordinamento: risultando del tutto coerente – salva sempre l’esclusione delle ipotesi in cui ricorra la speciale tenuità del danno – l’assimilazione dei delitti di cui all’articolo 624-bis del codice penale. al furto aggravato dall’uso di armi o dalla violenza sulle cose, per i quali è oggi pacificamente applicabile la custodia cautelare (attraverso il rinvio dell’articolo 23 delle citate disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.448 del 1988, all’articolo 380, comma 2 lettera e), del codice di procedura penale nell’attuale formulazione).

L’articolo 6 contiene la clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato.

L’articolo 7 disciplina l’entrata in vigore.


 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 164, primo comma, dopo le parole: «nell’articolo 133,» sono inserite le seguenti: «nonché alle risultanze desumibili dal servizio informatico previsto dall’articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271,»;

b) l’articolo 572 è sostituito dal seguente:

«Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni»;

c) all’articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»;

2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope»;

3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;

d) all’articolo 590, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto di cui al terzo comma è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni; e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»;

e) dopo l’articolo 590, è inserito il seguente:

«Art. 590-bis. - (Computo delle circostanze). – Quando ricorre la circostanza di cui all’articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all’articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti»;

f) all’articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«5-bis) nei confronti della persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza»;

g) alla sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo, dopo l’articolo 609-decies è aggiunto il seguente:

«Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l’utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da sedurlo, ingannarlo e comunque carpirne la fiducia, è punito con la reclusione da uno a tre anni»;

h) all’articolo 648-bis, primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato» sono soppresse;

i) all’articolo 648-ter, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.

 

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354)

1. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 609-bis e 609-octies del codice penale, se commessi in danno di persona minorenne, e 609-quater del citato codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica».

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati programmi di riabilitazione, di cui all’articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n.354, con specifico riferimento a quanto previsto dall’articolo 4-bis, comma 1-bis, della medesima legge n.354 del 1975, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

 

Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285)

1. All’articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente».

 

Art. 4.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 260, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L’autorità giudiziaria può procedere, altresì, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono, per entità, di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l’igiene pubblica ovvero quando, anche all’esito di accertamenti compiuti ai sensi dell’articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L’autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno più campioni con l’osservanza delle formalità di cui all’articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.».

b) all’articolo 274, comma 1, lettera c) , dopo le parole: «o dai suoi precedenti penali» sono inserite le seguenti: «o giudiziari, ovvero dalle risultanze desumibili dal servizio informatico previsto dall’articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271», e dopo le parole: «sussiste il concreto pericolo che questi commetta», sono inserite le seguenti: «uno dei delitti di cui all’articolo 380, ovvero altri»;

c) all’articolo 275, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, le misure cautelari personali sono sempre disposte quando, anche tenendo conto degli elementi sopravvenuti, risultano sussistere le esigenze cautelari previste dall’articolo 274, la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall’articolo 380, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole»;

d) all’articolo 275, il comma 2-ter è abrogato;

e) all’articolo 275, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La custodia in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. È applicata la custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti la mancanza di esigenze cautelari, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ad uno dei delitti di cui ai seguenti articoli:

a) 423-bis, primo, terzo e quarto comma, 439, 440, 624-bis e 628 del codice penale;

b) 407, comma 2, lettera a), ad esclusione di quelli di cui all’articolo 609-quater del codice penale, quando il fatto sia di minore gravità;

c) 12, commi 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni;

d) 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152»;

f) all’articolo 310, il comma 3 è abrogato;

g) all’articolo 311, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il ricorso per cassazione avverso la decisione con la quale il tribunale, accogliendo l’appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare non ha effetto sospensivo»;

h) all’articolo 392 il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;

i) all’articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all’articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall’esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.

1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all’articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;

l) all’articolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui all’articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l’ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;

m) all’articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all’articolo 602, il comma 2 è abrogato;

o) all’articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n.354,e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis e 628 del codice penale».

 

Art. 5.

(Modifiche all’articolo 23 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448)

1. All’articolo 23, comma 1, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448, dopo le parole: «previsti dall’articolo 380, comma 2, lettere e),», sono inserite le seguenti: «e-bis)».

 

Art. 6.

(Clausola di invarianza)

1. Dall’esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

 

N. 617 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA e RUSSO  

 

Comunicato alla presidenza il 21 maggio 2008

 

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone.

 

 

 

 

 


 


Onorevoli Senatori. – Il mondo che stiamo vivendo è oramai profondamente diverso da quello in cui le ultime generazioni sono nate, sono cresciute e si sono formate. Negli ultimi venti anni si sono verificati cambiamenti epocali che hanno determinato una realtà nuova, complessa e in continua mutazione.

Immediatamente dopo il crollo del Muro di Berlino, in molti si affrettarono ad ammonire che quello era un evento destinato a segnare il futuro dell’umanità, che si sarebbero verificati cambiamenti e trasformazioni radicali, che il mondo sarebbe rapidamente cambiato. Ebbene, quelle trasformazioni sono in effetti avvenute e hanno realmente trasformato la realtà che viviamo, i rapporti sociali, politici, economici e culturali di milioni di persone.

Appare evidente, però, che di quel monito in troppi paiono essersene dimenticati, tanto che la lettura di molti fenomeni e avvenimenti che caratterizzano l’ultimo ventennio resta spesso limitata a un’interpretazione parziale, a cui sembra mancare la reale consapevolezza che quello che stiamo vivendo è un mondo diverso da quello in cui siamo cresciuti.

I rapporti internazionali, quelli politici ed economici, così come molte delle dinamiche interne ai singoli Stati nazionali, sono spesso legati dal fatto di essere conseguenza più o meno diretta di una nuova realtà, molto più dinamica, probabilmente fragile e indeterminata rispetto a quella consolidatasi fino all’ultimo decennio del secolo scorso. È necessario fare uno sforzo perché questa diventi una consapevolezza acquisita che ci permetta di affrontare e di governare il cambiamento.

Questa è infatti la sfida fondamentale che la politica ha oggi davanti a sé.

A pochi mesi dalla caduta del Muro di Berlino scoppiò il primo conflitto iracheno, con l’intervento militare diretto degli Stati Uniti d’America e di altre nazioni occidentali nel Golfo persico: fino a pochi mesi prima questo sarebbe stato di fatto impossibile. Negli stessi anni, al di là di quella che una volta era la «cortina di ferro», tutti i Paesi dell’ex blocco sovietico si incamminarono sulla strada della democratizzazione e dell’economia di mercato, verso quel modello occidentale di democrazia che era risultato vincente, alla fine di uno scontro durato per tutto il Novecento, con diversi modelli e sistemi totalitari.

Tale percorso non è stato per tutti i Paesi dell’ex blocco sovietico uguale e spesso, anzi, è stato caratterizzato da sviluppi traumatici e drammatici. In generale, nel breve periodo, tale passaggio ha creato, e non poteva essere altrimenti, forti ed evidenti contraddizioni. Milioni di uomini ne hanno pagato, e continuano a pagarne, le conseguenze; intere popolazioni sono state coinvolte da questi cambiamenti e sarebbe impensabile che tutto potesse essere risolto nell’arco di pochi anni.

Come inevitabile conseguenza di cambiamenti così profondi e radicali è apparsa evidente l’esigenza di ripensare i termini della convivenza e di farlo su un piano non più meramente nazionale, all’interno di un mondo diviso in blocchi. Un mondo nel quale le comunicazioni, il commercio, gli spostamenti e le relazioni internazionali erano vincolati, «costretti» all’interno di un determinato assetto geopolitico, di un mondo, appunto, diviso in blocchi.

In primo luogo sono fisiologicamente apparse nuove esigenze economiche e la necessità di ripensare l’economia nazionale su una scala differente, in un panorama molto più vasto di quello precedente. Sono apparsi una realtà mondiale con potenzialità enormi e un mercato globale molto più selettivo e competitivo.

Lo Stato nazionale, in particolare in Europa dove è nato, caratterizzandone gli ultimi secoli di storia, ha mostrato i suoi limiti di competitività, in una realtà decisamente più vasta di quella precedente, nella quale sarebbero apparsi nuovi e aggressivi protagonisti, basti pensare alle nuove potenze asiatiche: India e Cina possono contare su risorse umane e non solo inesauribili, su un mercato interno nazionale vastissimo, praticamente di dimensioni continentali rispetto agli Stati nazionali europei, quasi senza confini, su costi di produzione enormemente più bassi di quelli occidentali. Il mercato asiatico nel suo complesso appare come nuova frontiera dello sviluppo e della crescita economici mondiali, una realtà capace di essere sia una fonte di nuova ricchezza e investimenti sia una minaccia concreta per la competitività occidentale, in particolare della vecchia Europa.

L’Europa si è trasformata così, rapidamente, da una chimera ad una necessità economica, unico strumento per garantire il mantenimento del livello di vita dei suoi abitanti. Una necessità economica che aveva due fondamentali esigenze: la prima, estendersi, rafforzandosi come soggetto capace di competere su scala mondiale; la seconda, riflettere e ragionare sui motivi fondanti del suo esistere, che non possono essere di sola natura economica. Entrambi i processi sono ancora in corso e destinati a caratterizzare lo sviluppo politico, economico, sociale e culturale dei prossimi anni.

Le comunicazioni e la loro trasformazione hanno contribuito, in maniera determinante, a segnare la fine del «vecchio mondo» e l’inizio di quello nuovo. Sono state probabilmente il tratto caratterizzante di questo passaggio. La «esplosione» delle comunicazioni, l’enorme potenzialità che la tecnologia ha dimostrato di avere in questo settore sono uno degli snodi principali per comprendere e interpretare la realtà contemporanea. In pochi anni abbiamo scoperto che informazioni di ogni tipo possono essere trasmesse in pochi secondi tra luoghi di continenti diversi.

Tale potenzialità si è affermata per molti aspetti «democraticamente», diventando presto patrimonio collettivo. Questo aspetto, così dirompente, ha contribuito e contribuisce tuttora a creare momenti di riflessione e timori. Se da una parte appare necessario estendere la conoscenza dei nuovi linguaggi e delle tecnologie necessarie per utilizzarli a più cittadini del mondo possibili, per evitare che la capacità di condividere informazioni, di scambiarle, di accrescere la propria conoscenza diventi un nuovo fattore di discriminazione, contemporaneamente, dall’altra parte, si riflette sui limiti e sull’eventuale necessità di controllare questi flussi informativi, di come farlo, di chi possa farlo e, anche, non si può non riflettere sulla proprietà e sulla gestione di questi mezzi di comunicazione, sul fatto che i centri di diffusione potrebbero diventare patrimonio esclusivo di quella che potrebbe essere una nuova élite mondiale.

La globalizzazione, il fenomeno che è da qualche anno così denominato, non è solo davanti ai nostri occhi ma è una realtà che stiamo vivendo, una realtà che la politica ha il dovere di governare.

Questo fenomeno, questa nuova realtà, non è solo caratterizzato dalla presenza di una sola «grande potenza» mondiale, da un nuovo scenario di relazioni internazionali, dalla nascita di nuovi soggetti politici sopranazionali, dall’apertura di mercati mondiali, dall’affermazione di nuovi metodi di comunicazione, da una comunicabilità generale di uomini, merci e idee, enormemente più vasta rispetto al più recente passato, dall’ingresso sul panorama mondiale di nuovi protagonisti, ma anche da una nuova e molto più incisiva mobilità degli individui.

I flussi migratori rappresentano una parte integrante e non eliminabile del processo di globalizzazione e non sarebbe concepibile ipotizzare l’apertura dei mercati e l’abbattimento delle barriere economiche senza considerare contestualmente la possibilità di un incremento della mobilità degli individui e di un incremento costante dei flussi migratori, in particolare, dai Paesi più poveri e meno avanzati verso quelli più ricchi e sviluppati.

Se, dunque, la globalizzazione nel suo complesso va governata, è evidente come sia necessario governare anche i flussi migratori che la caratterizzano. È necessario prendere atto di questa nuova realtà, aggiornare gli strumenti che abbiamo a disposizione, predisporne degli altri e affrontare anche i relativi costi, inevitabilmente connessi a tale necessità.

In particolare i flussi migratori vanno governati per permettere uno sviluppo armonico, fondato su principi come la tolleranza, il reciproco rispetto, il confronto tra diverse culture, senza pensare di eliminare le differenze, che esistono e che vanno tutelate armonizzandole tra loro, con l’obbiettivo di allargare l’area di sviluppo e di benessere.

Appare evidente che tale obiettivo non può essere perseguito affermando una linea di confuso e controproducente generalismo. Dobbiamo avere presente che se da una parte esistono i diritti dei popoli migranti, dall’altra resistono legittimamente i diritti delle popolazioni residenti. Tali diritti vanno evidentemente e inevitabilmente contemperati, senza che gli uni prevalgano sugli altri.

Il terreno della sicurezza e del rispetto della legalità è, ad esempio, uno dei più delicati sul quale appare necessario intervenire con la giusta fermezza, per rispetto non solo ai cittadini italiani, ma anche ai tanti stranieri onesti che pagano quotidianamente il ricorso strumentale, che spesso è fatto, all’immigrazione clandestina. L’obiettivo deve essere quello di salvaguardare quella che potremmo definire la «buona immigrazione» da quella che invece è la «cattiva immigrazione». Quest’ultima si presta, infatti, ad uno sfruttamento inumano e sistematico dei cittadini stranieri e alla pratica inaccettabile del commercio di esseri umani: dobbiamo impedire che questo triste e inqualificabile fenomeno possa continuare a sopravvivere.

Lo spirito del presente disegno di legge è quello di puntare a governare il cambiamento e per farlo riteniamo che sia necessario definire regole chiare, che possano anche servire come deterrente alla pratica della clandestinità. La legge e il suo rispetto sono i principi fondamentali su cui costruire una società che sappia essere davvero tollerante e inclusiva, mantenendo alto il suo livello di coesione sociale.

Al 31 dicembre 2006, secondo i dati ufficiali del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, servizio immigrazione, il numero degli stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale è di 124.383, con un aumento del 3,7 per cento. L’attività delle organizzazioni criminali che organizzano gli sbarchi clandestini, in particolare di quelle operanti in Libia, appare essere ancora molto redditizia, tanto che i natanti sequestrati sono passati dai 187 dell’anno 2005 ai 327 dell’anno 2006.

Si segnala, in particolare, come sia notevolmente aumentato il flusso di cittadini clandestini marocchini passati dalle 3.624 unità dell’anno 2005 alle 8.146 unità dell’anno 2006, aumento dovuto in massima parte al contenimento del fenomeno migratorio illegale da parte delle autorità spagnole, attuato a decorrere dai mesi estivi dell’anno 2005.

Persistono anche le altre modalità e rotte di arrivo clandestino, tra cui il ricorso alla falsificazione dei documenti necessari: fenomeno che lascia riflettere su quanto potrebbe essere necessario provvedere a un controllo della documentazione non solo alle frontiere italiane, ma direttamente presso i consolati italiani all’estero.

Secondo l’ultimo dossier statistico sull’immigrazione realizzato da Caritas-Migrantes, nel 2006 solo il 36,5 per cento (45.449) dei 124.383 stranieri individuati in posizione irregolare dalle Forze dell’ordine è stato rimpatriato. Rispetto al 1999 si registra, quindi, una preoccupante diminuzione: in tale anno, infatti, la percentuale dei rimpatri era del 64,1 per cento.

Nel contesto generale dei fenomeni migratori, e della loro metodologia, è però necessario tenere in debita considerazione l’entità dei flussi provenienti dagli altri Paesi dell’area Schengen, dalle cosiddette «frontiere interne» e, ancora di più, il fenomeno dei cosiddetti «overstayer», quegli stranieri, cioè, che entrati regolarmente nel territorio italiano o in quello dell’area Schengen vi rimangono anche dopo la scadenza del visto o dell’autorizzazione al soggiorno.

Proprio questa tipologia, quella degli «overstayer», sembra essere, in effetti, la principale fonte della clandestinità, sia in Italia che in tutti gli altri Paesi dell’area Schengen. Dai dati in nostro possesso sembra che più del 60 per cento della popolazione clandestina presente in Italia sia rappresentata da stranieri che entrano regolarmente sul nostro territorio e che poi vi rimangono dopo la scadenza del loro visto o permesso di soggiorno.

Appare, dunque, evidente come spesso la richiesta di ingresso regolare sia del tutto strumentale alla possibilità di permanenza clandestina. Alla luce di questo fenomeno appare necessario, in primo luogo, ribadire quanto sarebbe utile un controllo della documentazione dei richiedenti nei loro Paesi di origine e, in secondo luogo, riflettere su come il fenomeno della clandestinità si stia evolvendo e si realizzi in maniera differente dall’immaginario collettivo.

In questo contesto, inoltre, appare necessario valutare con attenzione il reale grado di collaborazione da parte dei diversi Paesi stranieri con i quali l’Italia ha firmato specifici accordi bilaterali in tema di politiche migratorie (attualmente sono 27), tenendo presente che non sempre tali accordi riescono ad essere efficaci. Molti Paesi stranieri, infatti, gestiscono i loro flussi migratori utilizzandoli anche come strumento di pressione politica e diplomatica.

È evidente, inoltre, che l’organizzazione dei flussi migratori clandestini conosce bene la nostra legislazione e sa sfruttarne i vuoti e le lacune.

In particolare, oggi sappiamo, come detto, che l’origine della clandestinità non è più legata a ingressi già in origine illegali, ma molto di più a ingressi di stranieri regolari che una volta scaduto il loro permesso decidono di rimanere nella clandestinità. Questo è possibile perché attualmente appare sostanzialmente impossibile, per le autorità competenti, predisporre il rimpatrio del clandestino.

Il problema principale rispetto alla gestione dei flussi migratori appare, dunque, essere quello della possibilità concreta di rimpatriare l’eventuale clandestino. In mancanza del suo riconoscimento e della possibilità di risalire alla sua nazionalità, diventa di fatto impossibile predisporne il rimpatrio, lasciando di fatto alla discrezionalità del clandestino la decisione di ritornare nel Paese di origine, una contraddizione questa che deve essere risolta.

È necessario intervenire con misure idonee affinché i cittadini stranieri presenti sul nostro territorio siano facilmente identificabili, anche nell’ottica di garantire i giusti livelli di sicurezza sociale che abbiamo il dovere di difendere nell’interesse della collettività.

Non appare possibile permettere che si possa pensare di vivere nel nostro Paese al di fuori delle leggi che lo governano, di soggiornare in Italia senza essere identificabili e, dunque, evitando volontariamente di essere ricondotti alla responsabilità delle proprie azioni. Questa distorsione deve essere superata attraverso una legislazione capace di garantire a tutti i cittadini, italiani e stranieri, il rispetto delle leggi e, dunque, la giusta coesione sociale.

Bisogna inoltre considerare che attualmente nella legislazione vigente appare necessario inserire norme specifiche finalizzate a un controllo effettivo sui soggetti richiedenti forza lavoro straniera. Non è stabilito, infatti, alcun meccanismo di previsione circa il volume d’affari delle imprese e delle attività commerciali operanti sul nostro territorio che fanno ottenere, con la richiesta di occupazione, il permesso di soggiorno a moltissimi stranieri.

L’immigrazione resta un’opportunità di crescita e di sviluppo economico e culturale per il nostro Paese, un’opportunità che bisogna essere in grado di valorizzare al massimo. Per farlo le politiche migratorie vanno affrontate senza lasciare spazio a impostazioni di carattere ideologico, che spesso risultano controproducenti anche per i soggetti che si vorrebbe con queste tutelare. È necessario affrontare i flussi migratori con serietà e pragmatismo, al di fuori di schemi ideologici superati e inadeguati. La tolleranza, il rispetto e l’accoglienza non possono essere travisati e confusi con generale permissivismo.

Il rischio di un atteggiamento del genere è quello di provocare, in primo luogo, la crescita nella popolazione residente di un diffuso sentimento di insicurezza, ostacolo principale a un processo di coerente integrazione; in secondo luogo, quello di offrire effettivamente il fianco a comportamenti illegali; in terzo luogo, quello di favorire, da un lato, un vero e proprio traffico di esseri umani, e, dall’altro, di lasciare il campo alla crescita del lavoro nero, di cui troppo spesso gli stranieri clandestini diventano vittime.

Abbiamo bisogno di regole chiare, in particolare degli strumenti necessari affinché si possa risalire facilmente all’identificazione dei cittadini stranieri presenti in Italia. Regole che avrebbero anche un carattere fortemente dissuasivo fungendo da forte deterrente nei confronti del ricorso strumentale all’immigrazione clandestina.

Siamo coscienti che il problema di una coerente gestione dei flussi migratori non è un problema esclusivamente italiano. Manca, al riguardo, una normativa comune per la lotta all’immigrazione clandestina, valida per tutti i Paesi membri dell’Unione europea, che possa impedire agli stranieri irregolari di muoversi da un Paese all’altro aggirando di volta in volta la normativa dei singoli Stati. In questo senso gli accordi di Schengen non paiono in grado di dettare delle linee guida sufficientemente stringenti per coordinare la legislazione in materia di immigrazione dei vari Paesi aderenti. Si segnala, al riguardo, che uno straniero clandestino, una volta entrato nei confini dell’area Schengen, può muoversi tra i vari Paesi senza controlli o, comunque, aggirandoli facilmente.

Dobbiamo essere particolarmente attenti nei confronti di un altro aspetto direttamente collegato all’immigrazione clandestina, cioè al rapporto esistente tra questa e il ricorso al lavoro nero, che negli ultimi anni si è particolarmente radicato. Un rapporto, questo, che può essere interrotto intervenendo sulla diminuzione della clandestinità.

Aumentare i livelli di integrazione sociale, promuovere una immigrazione sostenibile, contrastare la tratta di esseri umani, combattere il ricorso al lavoro nero, aumentare il livello di sicurezza nel nostro Paese, mettere in campo politiche autenticamente tolleranti e integrative, sostenere lo sviluppo e la crescita dell’economia italiana, offrire un futuro migliore a molti stranieri: questi gli obiettivi principali del presente disegno di legge, che riteniamo possibile conseguire attraverso una politica capace di governare il cambiamento, una politica fondata sul rispetto del prossimo e, dunque, delle leggi e delle regole che governano una società, che vanno aggiornate e rese coerenti, al di là di controproducenti impostazioni ideologiche, con le necessità reali della modernità.

Il capo I (articoli 1-24) del presente disegno di legge reca modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, di seguito denominato «testo unico».

L’articolo 1, al fine di promuovere l’immigrazione regolare attraverso una migliore gestione delle «quote», dispone: la programmazione triennale delle quote di cittadini stranieri da ammettere annualmente in Italia (comma 1, lettera a)); la destinazione di parte delle quote d’ingresso a lavoratori che hanno frequentato nei Paesi di origine dei corsi di formazione professionale finanziati dal Governo italiano (comma 1, lettera b)).

Con l’articolo 2, al fine di promuovere l’immigrazione regolare, si è cercato di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro di cittadini stranieri attraverso la previsione che, per determinate categorie di lavoratori subordinati, possano essere superate le quote nella misura di un numero prefissato di richieste eccedenti la stessa quota (ad esempio, per le categorie delle domestiche e badanti), a condizione che il settore di attività non possa essere cambiato prima che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro.

All’articolo 3, al fine di ridurre il fenomeno della falsificazione dei documenti utili per l’ingresso nel territorio italiano, è stata prevista la presenza, presso i nostri consolati all’estero, di un nucleo di Forze di polizia che attesti l’autenticità della documentazione presentata dagli stranieri per il rilascio dei visti (comma 1, lettera b)). Al fine di allineare il nostro Paese alla normativa comunitaria si modifica, poi, la disciplina degli ingressi per soggiorni inferiori a tre mesi: non si richiede più il permesso di soggiorno ma una semplice dichiarazione che lo straniero, entro otto giorni dall’ingresso, deve fornire all’autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno (articolo 3, comma 1, lettera c); si noti che disposizioni simili sono contenute nella legge 28 maggio 2007, n.68, fortemente voluta dal Governo proprio per bloccare la procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia promossa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee). Si sono però inseriti parametri stringenti intesi nel senso di limitare, per quanto possibile, l’utilizzo strumentale di questo tipo di ingresso.

Con l’articolo 4, al fine di semplificare la disciplina dei permessi di soggiorno, per promuovere l’immigrazione regolare e combattere il fenomeno dell’immigrazione clandestina si è prevista la possibilità di procedere, accanto alla richiesta di rilievi fotodattiloscopici, ad ulteriori esami, a discrezione delle autorità competenti, che consentano l’identificazione certa della persona (ad esempio, esame della retina) (comma 1, lettera b)). Inoltre, i dati acquisiti a seguito degli esami vanno raccolti in un’apposita banca dati istituita presso il Ministero dell’interno (comma 1, lettera c)). Sono stati poi prorogati i termini di scadenza dei permessi di soggiorno (comma 1, lettera d)) muovendoci nell’ottica secondo cui si tratta, in questo caso, di stranieri già identificati e con esperienze lavorative alle spalle e dunque, presumibilmente, di casi di «buona immigrazione». Inoltre, viene introdotto un nuovo tipo di permesso di soggiorno, quello per la ricerca di lavoro, per il quale sono previsti comunque parametri stringenti (comma 4-ter dell’articolo 5 del testo unico, introdotto dall’articolo 4, comma 1, lettera f), del presente disegno di legge); tale permesso, infatti, ha una durata di dodici mesi, rinnovabile una sola volta e per non più di sei mesi, per dare la possibilità a chi ha il permesso di soggiorno in scadenza di poter cercare un’occupazione senza entrare nella clandestinità. Il permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro può essere concesso però solo agli stranieri che hanno lavorato o studiato in Italia per almeno un anno e che dimostrano di essere in possesso dei mezzi materiali necessari al proprio sostentamento durante il loro soggiorno e di avere un preciso domicilio in Italia. Si è inoltre voluta rendere più rigida la valutazione, da parte del giudice, della «pericolosità dello straniero», considerando le condanne per taluni reati cause ostative (ovvero di revoca) alla concessione e al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia (comma 1, lettera h)). Lo straniero condannato negli ultimi cinque anni per i reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (omicidio, estorsione, rapina, sequestro, violenza sessuale, detenzione di armi, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso, banda armata, associazioni sovversive), di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice e per quelli di cui all’articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico (favoreggiamento dell’immigrazione clandestina) non può ottenere né rinnovare il permesso di soggiorno e, se ne è già in possesso, gli viene immediatamente revocato (comma 1, lettera i)).

L’articolo 5 dispone che al fine di controllare effettivamente i soggetti richiedenti forza lavoro straniera, questi devono presentare, in allegato al contratto di soggiorno per lavoro subordinato, idonea documentazione attestante il volume d’affari ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972, relativo ai due anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

Con apposito decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sarà indicato il numero di lavoratori stranieri che i datori di lavoro, divisi per fasce di volumi d’affari, potranno assumere. La definizione delle suddette fasce di volumi d’affari sarà disposta dal medesimo decreto; inoltre, gli stessi soggetti dovranno dimostrare di avere almeno due bilanci in attivo negli ultimi tre anni di attività.

Al fine di agevolare l’ingresso regolare degli immigrati, con l’articolo 6 si reintroduce, come già rilevato, la figura dello «sponsor»: il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante che intenda farsi garante dell’ingresso di uno straniero per consentirgli l’inserimento nel mercato del lavoro, ma solo per necessità legate alla propria sfera personale.

Altri soggetti che possono farsi «garanti» dell’ingresso dello straniero in Italia sono le aziende, a seconda del proprio fatturato, e le cooperative.

I «garanti» devono presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all’ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio e copertura dei costi per il sostentamento per la durata del permesso di soggiorno, oltre a provvedere alle spese di viaggio dello straniero (articolo 5-ter, comma 2, del testo unico). Le aziende richiedenti sono poi tenute a presentare idonea documentazione atte stante il volume d’affari e la situazione finanziaria della propria attività, secondo quanto stabilito dalle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 dell’articolo 5-bis del testo unico, introdotte dall’articolo 5 del presente disegno di legge.

Nel complesso, al contratto di soggiorno, che non è eliminato, affianchiamo, dunque, come ipotesi alternativa lo «sponsor», ma non l’auto-sponsorizzazione. Si affianca, inoltre, anche il permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, subordinandolo però a parametri stringenti. Si creano dunque più modalità di ingresso e di permanenza nel territorio italiano per facilitare la «buona immigrazione», seguendo in questo modo un’impostazione evidentemente scevra da influssi ideologici.

L’articolo 7, al fine di combattere il fenomeno dell’immigrazione clandestina prevede, innanzitutto cercando di risolvere il problema dell’identificazione degli stranieri, che le procedure per l’identificazione siano avviate fin dal momento del fermo (comma 1, lettera c)). Inoltre si predispone il trattenimento preventivo presso i centri di identificazione amministrativa istituti ai sensi dell’articolo 13-ter del testo unico, introdotto dall’articolo 15 del presente disegno di legge.

L’articolo 8 è finalizzato a garantire la massima reperibilità degli stranieri presenti nel territorio italiano con un semplice visto per soggiorni di breve durata per motivi di visite, studio, affari e turismo (previsto dall’articolo 4 del testo unico, come modificato dall’articolo 3 del presente disegno di legge). Si è introdotta, con una modifica all’articolo 7 del testo unico, la previsione secondo la quale chiunque dia alloggio ovvero ospiti uno straniero deve non solo darne comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, ma deve altresì richiedere e conservare una copia della sua dichiarazione di presenza.

Coerentemente con quanto disposto già nell’articolo 4, comma 1, lettera h), del presente disegno di legge, si specifica con l’articolo 9 che, nel valutare il grado di «pericolosità» dello straniero ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo, occorre considerare le eventuali condanne per taluni reati come cause assolutamente ostative, e non come semplici elementi di cui si deve «anche tenere conto» (comma 1, lettere a) e b)).

Gli articoli 10 e 11 del presente disegno di legge recano norme di coordinamento al testo unico al fine di adeguarlo alle modifiche introdotte dagli articoli precedenti.

All’articolo 12, al fine di assicurare una più puntuale applicazione della legge e un maggiore controllo, è prevista l’istituzione presso la questura del capoluogo di ogni regione di una struttura specializzata che si occupi esclusivamente delle procedure relative all’immigrazione, con una dotazione organica di uomini e di apparecchiature telematiche sufficiente in relazione alla percentuale di immigrati presenti nella regione.

Con l’articolo 13, al fine di contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina aumentando le pene per coloro che la favoriscono, sono apportate diverse modifiche all’articolo 12 del testo unico, prevedendo, sulla base di quanto già proposto dal Governo, disposizioni specifiche.

All’articolo 14 si sono inserite delle norme che tendono a estendere i parametri per l’espulsione non solo ai confini italiani ma all’intera area Schengen. Sono state altresì aumentate le pene per eventuali reingressi a seguito di espulsione.

Il problema dell’identificazione dei clandestini è cruciale all’interno della questione «immigrazione». L’ipotesi prevista dall’articolo 15 del presente disegno di legge, che introduce l’articolo 13-ter del testo unico, è quella dell’istituzione in tutte le regioni di specifici centri di identificazione amministrativa, distinti, ma coordinati, con i centri di permanenza temporanea, dove lo straniero che rifiuta di fornire le proprie generalità può essere fermato, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 6 del testo unico (come sostituto dall’articolo 7 del presente disegno di legge), per un periodo di tempo necessario allo svolgimento del processo per direttissima, svolto ai sensi di specifiche norme del codice penale (introdotte dal presente disegno di legge), o comunque per un periodo di tempo utile al suo riconoscimento. Il fermo è disposto con provvedimento immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o ad impugnativa da parte dell’interessato.

È poi introdotto un meccanismo premiale per chi collabora alla propria identificazione, prevedendo che possa rientrare in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a diciotto mesi.

L’istituzione dei nuovi centri comporta, implicitamente, un censimento della fisionomia dei centri di permanenza temporanea, nei quali confluiranno immigrati clandestini di diverso tipo: 1) i cittadini stranieri che hanno vissuto e lavorato in Italia, ma che sono caduti in irregolarità solo in un secondo momento; 2) i cittadini stranieri identificati ovvero che collaborano fattivamente alla loro identificazione e alle operazioni di contrasto all’immigrazione clandestina.

L’articolo 16 prevede l’istituzione di almeno un centro di permanenza temporanea in ogni regione, presso i centri di identificazione amministrativa, e stabilisce che essi siano dotati di propri mezzi e strutture.

All’articolo 17 è previsto che lo straniero condannato per i reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (omicidio, estorsione, rapina, sequestro, violenza sessuale, detenzione di armi, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso, banda armata, associazioni sovversive), di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice di procedura penale e per quelli di cui all’articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico (favoreggiamento dell’immigrazione clandestina), dopo aver scontato la pena, è immediatamente espulso dal territorio nazionale.

L’articolo 18 modifica il grado di parentela per evitare l’espulsione portandolo al terzo grado dal quarto, questo anche in virtù delle caratteristiche peculiari delle famiglie di molti stranieri.

L’articolo 19 reca norme di coordinamento. Si inseriscono al contempo norme premiali (aumento delle quote di ingresso) per i Paesi che collaborano effettivamente al riconoscimento dei propri cittadini fermati sul territorio italiano. L’indice della collaborazione è dato dal numero dei rimpatri effettuati a seguito della necessaria identificazione ed è determinato dal Ministero dell’interno, che riferisce annualmente alle Camere sulla collaborazione ottenuta dai singoli Paesi.

Con l’articolo 20 si rafforza il presupposto del volume d’affari come condizione per richiedere lavoratori stranieri: si tratta, in generale, di un articolo congegnato per colpire il ricorso al lavoro nero e allo sfruttamento dei lavoratori stranieri, inasprendo le pene per coloro che impiegano lavoratori senza permesso di soggiorno.

Con l’articolo 21 si dispongono misure atte a limitare il ricorso al ricongiungimento familiare.

L’articolo 22 rende automatico, al compimento della maggiore età, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura, per il figlio minore dello straniero che convive con almeno un genitore regolarmente soggiornante in Italia.

L’articolo 23 è finalizzato, invece, a sanare la posizione degli stranieri che si trovano in possesso di un permesso di soggiorno scaduto e che dimostrano di aver lavorato regolarmente in Italia: entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge questi, infatti, possono richiedere il permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro istituito dall’articolo 3.

Con l’articolo 24 si prevede una sanatoria per lo straniero già sottoposto a decreto di espulsione che decide di collaborare al suo riconoscimento e, dunque, al suo rimpatrio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge; in questo caso si dispone l’immediato rimpatrio e gli si riconosce la possibilità di rientrare in Italia regolarmente dopo trentasei mesi.

Il capo II (articoli 25, 26 e 27) reca modifiche al codice penale.

Con l’articolo 25 si prevedono pene più severe per coloro che dichiarano o attestano falsamente la propria identità, non solo alla presenza di un pubblico ufficiale, ovvero in un atto pubblico.

L’articolo 26 introduce un nuovo tipo di reato, ovvero l’alterazione o la mutilazione delle creste papillari o dei polpastrelli delle dita delle mani o di altre parti del corpo utili per consentire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali proprie o di altri.

Con l’articolo 27 si sostituisce l’articolo 496 del codice penale, introducendo la nuova fattispecie di reato relativo al rifiuto di collaborazione in ordine all’identificazione propria o di altri e prevedendo ulteriori norme di contrasto a dichiarazioni mendaci circa l’identità o le qualità personali proprie o di altri.

Il capo III (articoli 28 e 29) reca modifiche al codice di procedura penale, coerenti con le norme introdotte nel codice penale. In particolare, si prevede che l’articolo 381 dello stesso codice di procedura penale si applichi anche per i nuovi reati concernenti la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale o all’autorità giudiziaria sull’identità o qualità personali proprie o di altri, l’alterazione o mutilazione delle creste papillari dei polpastrelli delle dita o di altre parti del corpo e il rifiuto a collaborare in ordine all’identificazione propria o di altri.

I capi IV e V della proposta di legge hanno invece l’obiettivo di contrastare con strumenti nuovi e norme più stringenti la criminalità urbana, prevedendo strumenti nuovi per combattere quei reati che più di altri contribuiscono al senso di insicurezza dei cittadini.

Gli articoli 30, 31 e 32 pongono particolare attenzione ai minorenni, punendo con più severità coloro che li sfruttano, mettendo a rischio la loro integrità personale, fisica e psichica, e coloro che li rendono partecipi di attività criminose. Per contrastare questi fenomeni si punta innanzitutto a sanzionare in modo severo chi costringe i minori a pratiche avvilenti a sfondo economico.

In questo senso, l’articolo 30 delinea una nuova fattispecie di reato – l’impiego di minori nell’accattonaggio – che punisce con la reclusione fino a tre anni chi si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici, oppure chi permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare. Si introduce la perdita della potestà del genitore – e interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla curatela – nel caso in cui i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi siano commessi dal genitore o dal tutore.

Per contrastare, poi, la diffusione della partecipazione di giovanissimi ad azioni criminali gravi si punta su un’azione decisa nei confronti dei correi maggiorenni, in modo da creare una sorta di «cintura sanitaria» intorno ai minori. A questo scopo l’articolo 31 prevede l’applicazione di aggravanti ai maggiorenni nel caso in cui il reato venga compiuto con la partecipazione di un minore di anni 18.

L’articolo 32, infine, interviene per finanziare misure di assistenza e di protezione dei minori.

Gli articoli 33 e 34, invece, pongono in evidenza il problema dei «danneggiamenti», ossia uno di quei fenomeni considerati minori, ma che incidono notevolmente sulla percezione di cura e vivibilità di un territorio. È giusto, dunque, intervenire anche su questi comportamenti per reimpostare politiche attive di risanamento e di promozione della legalità.

In particolare, si aggrava la pena stabilita per i reati di danneggiamento e di deturpamento e imbrattamento di cose altrui nel caso in cui la condotta criminosa sia commessa su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio al decoro urbano. Si prevede, inoltre, che la sospensione condizionale della pena sia sempre subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato oppure alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

L’articolo 35 riguarda poi un altro reato strettamente connesso con il decoro e la vivibilità urbana. In questo caso si punta a una forma di «ravvedimento operoso» degli occupanti abusivi. Si prevede, infatti, che il sindaco (o il prefetto sulle strade extraurbane) possa disporre l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e la chiusura dell’esercizio fino all’adempimento dell’ordine. E lo stesso vale per l’esercente che ometta di adempiere agli obblighi inerenti la pulizia e il decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio. Qualora si tratti di occupazione a fini di commercio è anche prevista la trasmissione del relativo verbale di accertamento agli uffici della Guardia di finanza o dell’Agenzia delle entrate. Restano salvi, inoltre, i provvedimenti e gli interventi dell’autorità per motivi di ordine pubblico.

Un contributo finanziario straordinario è infine attribuito, a norma dell’articolo 37 alle città d’arte per predisporre adeguate misure di tutela del decoro delle aree di valore monumentale, artistico, storico o archeologico.

In accordo con le maggiori funzioni attribuite al sindaco dall’articolo 42, la presente proposta, agli articoli 40 e 41, prevede anche un rafforzamento del ruolo già oggi svolto dai vigili urbani nella tutela della legalità nelle città, in una chiave di maggiore collaborazione con le Forze di polizia. In questo senso, l’articolo 41 prevede che nei piani coordinati di controllo del territorio si definiscano rapporti di reciproca collaborazione tra il personale della polizia municipale e gli organi di polizia dello Stato. Procedure più efficaci, inoltre, saranno stabilite per assicurare l’immediato interessamento degli organi di polizia dello Stato nel caso di interventi nella flagranza dei reati. L’articolo 40, poi, estende la facoltà di accesso diretto dei vigili urbani alla banca dati dei veicoli rinvenuti ed a quella dei documenti di identità rubati o smarriti, e introduce la facoltà di immissione diretta dei dati (e non solo di consultazione di quelli esistenti).

L’articolo 42, invece, nella logica di un apporto degli enti locali che possa davvero costituire un valore aggiunto nella garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica, valorizza il ruolo del sindaco. È il sindaco, infatti, più di chiunque altro, a conoscere le problematiche sociali della realtà locale che incidono negativamente sul senso di sicurezza percepito dai cittadini e che possono dar luogo a problemi di ordine pubblico. Attraverso una modifica all’articolo 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267), la possibilità già oggi attribuita al sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli all’incolumità pubblica viene estesa anche ai pericoli per la «sicurezza urbana». È un’integrazione connessa proprio all’esigenza di rispondere con una maggiore operatività delle funzioni dei sindaci ai nuovi fenomeni di criminalità.

Viene rafforzata, poi, la collaborazione tra sindaco e prefetto. Il primo, infatti, comunica l’adozione di provvedimenti che riguardano la sicurezza al prefetto, che può intervenire, in una visione strategica, con tutti gli strumenti ritenuti necessari per l’attuazione. In particolare per evitare uno spostamento di attività illecite da un comune all’altro, il prefetto, nel caso di provvedimenti da parte del sindaco che possano avere ripercussioni negative sui comuni limitrofi, può indire una conferenza alla quale partecipano i sindaci interessati, il presidente della provincia, nonché – nel caso in cui tale ultimo intervento sia ritenuto opportuno – i soggetti pubblici e privati dell’ambito territoriale interessato.

L’articolo 43 pone in rilievo il fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni sportive. Le recenti norme volte a contrastare tale fenomeno stanno producendo buoni risultati. Un caso recente ha evidenziato però la necessità di modificare l’articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n.401, prevedendo che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sia trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, o in quelli destinati anche temporaneamente alla sosta o al transito di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei mezzi di trasporto, o comunque nelle adiacenze dei luoghi o dei mezzi predetti, sia punito, se il fatto è commesso in relazione alla manifestazione sportiva stessa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro. Tale disposizione si applica ai fatti commessi durante lo svolgimento della manifestazione sportiva nonché nelle ventiquattro ore precedenti o successive alla stessa.

L’articolo 44 del disegno di legge prevede infine norme per perfezionare il sistema di prevenzione circa l’uso e il porto delle armi inoffensive. Queste ultime, infatti, vengono sempre più usate con estrema efficacia per commettere rapine.

Si prevede, allora, che il questore possa imporre alle persone condannate per delitti non colposi il divieto di detenere armi di qualsiasi tipo, comprese quelle a ridotta capacità di offensiva, i giocattoli riproducenti armi e i simulacri di armi.



 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Capo I

MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286

Art. 1.

1. All’articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: «sono annualmente definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite ogni triennio»;

2) al secondo periodo, le parole: «l’anno» sono sostituite dalle seguenti: «il triennio»;

3) al quarto periodo, la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «triennale», dopo le parole: «con proprio decreto» sono inserite le seguenti: «di validità annuale» e le parole: «per l’anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «per l’ultimo anno del triennio precedente»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 23, parte delle quote di ingresso di cui al comma 4 del presente articolo è riservata agli stranieri che hanno frequentato nei Paesi di origine appositi corsi di formazione professionale finanziati dal Governo italiano. L’entità di tale riserva è stabilita con apposito decreto del Ministro dell’interno.»;

c) i commi 7 e 8 sono abrogati.

Art. 2.

1. Al titolo I del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, dopo l’articolo 3, come da ultimo modificato dall’articolo l della presente legge, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis. - (Deroghe alle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato). – 1. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, di cui al comma 4 dell’articolo 3, possono essere derogate entro i limiti massimi definiti con apposito decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per determinate categorie di lavoratori la cui domanda risulta particolarmente elevata.

2. l soggetti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1 non possono cambiare il proprio settore di attività prima che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro».

 

Art. 3.

1. All’articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «spagnolo o arabo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «spagnolo, arabo o cinese»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Presso le autorità consolari italiane sono istituiti appositi nuclei di controllo anticontraffazione per la verifica della documentazione necessaria ai cittadini stranieri per richiedere in qualsiasi forma l’ingresso nel territorio dello Stato.»;

c) al comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero, anche in caso di provenienza da altri Paesi dell’area Schengen, dichiara la sua presenza all’ufficio di polizia di frontiera, al momento dell’ingresso sul territorio nazionale, ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, indicando le località del suo soggiorno. Lo straniero deve comunque dimostrare di essere in possesso dei mezzi necessari per il suo sostentamento sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico di cui all’articolo 3, comma 1. In caso di inosservanza degli obblighi ovvero nel caso di trattenimento nel territorio dello Stato oltre i tre mesi od oltre il minore termine stabilito nel visto di ingresso, lo straniero è espulso ai sensi dell’articolo 13. Nell’esame delle domande di visto deve essere accordata dalle autorità competenti particolare considerazione al rischio di immigrazione illegale, per la sicurezza dello Stato e per l’intera area Schengen nonché alle effettive intenzioni di ritorno del richiedente nel Paese di origine. Qualora sorgano dubbi in merito agli scopi del soggiorno o alle effettive intenzioni di ritorno del richiedente nel Paese di origine o ai documenti presentati, questi può essere convocato per un colloquio presso i nuclei di controllo di cui al comma 2-bis dell’articolo 4».

2. La legge 28 maggio 2007, n.68, è abrogata.

 

Art. 4.

1. All’articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, l’ultimo periodo è soppresso;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e, a discrezione delle autorità competenti, ad esame del DNA e della retina.»;

c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. I dati raccolti a seguito dei rilievi fotodattiloscopici e dell’esame del DNA e della retina sono raccolti in un’apposita banca dati istituita presso il Ministero dell’interno.»;

d) al comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all’alinea, primo periodo, le parole: «è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque» sono soppresse;

2) alla lettera b), le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

3) alla lettera c), le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»;

e) al comma 3-quinquies, primo periodo, le parole: «ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2, 2-bis e 3 dell’articolo 4»;

f) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter. Entro trenta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno lo straniero che ha compiuto il diciottesimo anno di età e che non rientra nelle fattispecie di cui al comma 3-bis, lettere b) e c), può richiedere uno specifico permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro sul territorio dello Stato. La durata di tale permesso non può essere superiore complessivamente a dodici mesi, con la possibilità di rinnovo per una sola volta e per non più di sei mesi. Lo straniero richiedente deve dimostrare al momento della richiesta di essere in possesso dei mezzi materiali necessari al suo sostentamento durante il suo soggiorno e deve indicare un domicilio in Italia. Ogni eventuale trasferimento di domicilio deve essere comunicato alle autorità competenti almeno sette giorni prima dello stesso. Le autorità competenti, al momento del rilascio del permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro, trasmettono la documentazione necessaria agli uffici competenti per l’iscrizione ai centri per l’impiego. Il permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro è concesso esclusivamente agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia da almeno un anno che sono stati titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ovvero che hanno frequentato un corso di formazione professionale o che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o un diploma di laurea secondo il vigente ordinamento italiano.»;

g) al comma 5, secondo periodo, le parole da: «e dell’esistenza» fino alla fine del periodo sono soppresse;

h) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere esterne e la libera circolazione delle persone, le condanne per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice e all’articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico, sono ostative ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia e, se questo è già stato rilasciato, ne determinano la revoca.»;

i) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Il permesso di soggiorno non può essere concesso o rinnovato allo straniero che nei cinque anni precedenti la richiesta è stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice e all’articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico.

9-ter. Allo straniero, titolare di permesso di soggiorno, che è stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all’articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico, il permesso di soggiorno è revocato dalla data di esecuzione della pena e non può più essere richiesto».

 

Art. 5.

1. All’articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«b-bis) l’idonea documentazione attestante il volume d’affari ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, relativo ai due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. Con apposito decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è indicato il numero di lavoratori stranieri che i datori di lavoro, divisi per fasce di volumi di affari, possono assumere. La definizione delle suddette fasce di volumi d’affari è disposta dal medesimo decreto;

b-ter) l’idonea documentazione riferita agli ultimi tre anni di attività, che dimostri che almeno due bilanci dell’impresa o dell’azienda risultino in attivo»;

b) al comma 2, le parole: «di cui alle lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), b-bis) e b-ter).

 

Art. 6.

1. Dopo l’articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, come modificato dall’articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 5-ter. - (Prestazione di garanzia per l’accesso al lavoro). – 1. Possono farsi garanti dell’ingresso di uno straniero nel territorio dello Stato al fine del suo inserimento nel mercato del lavoro i seguenti soggetti:

a) il cittadino privato italiano o straniero regolarmente soggiornante, per necessità legate alla sua sfera personale, ad esigenze familiari o comunque ricadenti nella sua attività privata;

b) l’impresa ovvero l’azienda, le società di persone e le società di capitali, per fini legati alla loro attività imprenditoriale e con modalità differenti a seconda dei diversi volumi di fatturato. Fino ad un milione di euro di fatturato annuo è possibile richiedere, in un periodo di tre anni, al massimo tre lavoratori stranieri; fino a 10 milioni di euro, al massimo cinque lavoratori stranieri; fino a 50 milioni di euro, al massimo quindici lavoratori stranieri. Tali limiti possono essere aumentati per una quota pari al 100 per cento nel caso in cui il datore di lavoro dimostri che gli stranieri richiesti durante il triennio siano occupati stabilmente all’interno dell’azienda;

c) le società cooperative.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata entro due mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui all’articolo 3, comma 4, con apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all’ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. I soggetti richiedenti devono dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio e copertura dei costi per il sostentamento per la durata del permesso di soggiorno. L’autorizzazione all’ingresso è concessa, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, nell’ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione ai centri per l’impiego, un permesso di soggiorno per un anno ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, che intendono farsi garanti dell’ingresso di uno straniero per consentirgli l’inserimento nel mercato del lavoro sono tenuti, altresì, agli obblighi di cui alle lettere b), b-bis) e b-ter) del comma 1 dell’articolo 5-bis.

4. Con decreto adottato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è definito l’elenco dei soggetti ammessi a prestare la garanzia per l’accesso al lavoro di cui al comma 1, lettere b) e c).

5. La prestazione di garanzia per l’accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nell’apposito regolamento di attuazione, adottato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

 

Art. 7.

1. All’articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «soggiorno per motivi di lavoro» sono inserite le seguenti: «ovvero nei permessi di soggiorno di cui al comma 4-ter dell’articolo 5 e all’articolo 5-ter»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Chiunque, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il permesso o la carta di soggiorno, ovvero il passaporto o altro documento di identificazione, è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici, nonché ad esame della retina, ed è punito ai sensi di quanto disposto dall’articolo 496 del codice penale. Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza sono tenuti ad accompagnare la persona nei propri uffici e a provvedere al suo trasferimento al centro di identificazione amministrativa, di cui all’articolo 13-ter, più vicino.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le procedure per l’identificazione, da attivare in collaborazione con il diretto interessato e con i Paesi stranieri, devono essere avviate dal momento del fermo. A tale fine il questore ordina che lo straniero fermato sia trattenuto negli appositi centri di identificazione amministrativa di cui all’articolo 13-ter. Il fermo è disposto, in ogni caso, con provvedimento motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell’interessato. Lo straniero è trattenuto ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 13-ter.»;

d) il comma 4 è abrogato.

 

Art. 8.

1. All’articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è altresì tenuto a richiedere e a conservare per tutto il periodo di riferimento una copia della dichiarazione di presenza nel territorio nazionale di cui all’articolo 4, comma 4».

 

Art. 9.

1. All’articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero agli stranieri che hanno riportato condanna, anche se non definitiva, per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice di procedura penale e per quelli di cui all’articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico»;

2) al secondo periodo, le parole da: «, ovvero» fino alla fine del periodo sono soppresse;

3) al terzo periodo, le parole: «altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e» sono soppresse;

b) al comma 10 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) quando lo straniero ha riportato una condanna per delitti di particolari gravità e allarme sociali».

 

Art. 10.

1. All’articolo 9-bis, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, il terzo periodo è soppresso.

 

Art. 11.

1. All’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2-bis,»;

b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «A tale scopo,» sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto disposto dall’articolo 21,»;

c) al comma 5-bis, le parole: «2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «2008 e 2009».

 

Art. 12.

1. Dopo l’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, come da ultimo modificato dall’articolo 11 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (Strutture specializzate di controllo). – 1. È istituita, presso la questura di ogni capoluogo di regione, una struttura specializzata con compiti esclusivi in ordine alle procedure relative alle esigenze di controllo della popolazione straniera e del rispetto delle norme del presente testo unico. Tali strutture devono essere fornite di una dotazione di uomini e di mezzi adeguati in relazione alla percentuale di stranieri presenti nella regione.

2. Con decreto del Ministro dell’interno possono essere istituite nelle regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti ulteriori strutture di cui al comma 1 presso le questure dei capoluoghi di provincia».

 

Art. 13.

1. All’articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a quindici anni e con la multa fino a 30.000 euro per ogni persona»;

b) al comma 3, dopo le parole: «profitto anche indiretto,» sono inserite le seguenti: «promuove, favorisce, organizza o» e le parole: «con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da dieci a venticinque anni e con la multa di 30.000 euro»;

c) al comma 3-bis, lettera a), la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Ai soggetti nei confronti dei quali sussistono gravi indizi in ordine ai reati previsti dal comma 3 è applicata la misura della custodia cautelare in carcere»;

e) al comma 6, le parole: «da euro 3.500 a euro 5.500» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 6.000 a euro 10.000» e le parole: «da uno a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a trentasei mesi»;

f) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «delle cose trasportate,» sono inserite le seguenti: «nonché al sequestro degli stessi per non più di ventiquattro ore,».

 

Art. 14.

1. All’articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«c-bis) si è trattenuto in uno dei Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi di soppressione dei controlli alla frontiera per un periodo superiore a tre mesi senza il relativo permesso di soggiorno;

c-ter) è stato dichiarato inammissibile nell’area Schengen da uno dei Paesi che ne fanno parte.»;

b) il comma 2-bis è abrogato;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso si tratti di uno straniero non identificato ovvero si debba procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità, in attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore adotta la misura del trattenimento presso un centro di identificazione amministrativa di cui all’articolo 13-ter».

 

Art. 15.

1. Dopo l’articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, è inserito il seguente:

«Art. 13-ter. - (Centri di identificazione amministrativa). – 1. Qualora il cittadino straniero, fermato ai sensi dell’articolo 6, comma 3, non collabori, al di là di oggettive cause ostative, alla sua identificazione, con specifico riferimento alla propria nazionalità, il questore, a mezzo di decreto di fermo, dispone che lo stesso sia trattenuto in appositi centri di identificazione amministrativa istituiti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto di fermo di cui al periodo precedente è disposto in ogni caso con provvedimento motivato immediatamente esecutivo e deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente entro quarantotto ore ai sensi di quanto disposto dal comma 2.

2. Avverso i decreti di convalida del fermo di cui al comma 1 è proponibile il ricorso in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione della misura. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida del fermo decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

3. La convalida comporta che lo straniero sia trattenuto presso il centro di identificazione amministrativa fino alla conclusione del procedimento a suo carico per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, da espletare per direttissima in osservanza di quanto disposto dagli articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale o, comunque, fino a quando non sia stato effettivamente identificato.

4. È istituito almeno un centro di identificazione amministrativa in ogni regione.

5. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell’interno adotta i provvedimenti occorrenti per l’esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e di servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

6. Il cittadino straniero fermato, nei cui confronti non sia intervenuto un decreto di espulsione, che decida di collaborare ai fini della sua identificazione, anche in relazione alla propria nazionalità, prima che sia intervenuta una condanna di primo grado per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera. Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a diciotto mesi.

7. Lo straniero è trattenuto nel centro di identificazione amministrativa secondo modalità che garantiscano il pieno rispetto della sua dignità.

8. Il questore del luogo in cui si trova il centro di identificazione amministrativa trasmette copia degli atti al giudice di pace competente per la convalida entro quarantotto ore dall’adozione del provvedimento.

9. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato, anch’esso tempestivamente avvertito e informato, è condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Avverso il decreto di fermo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell’articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.

10. Quando non sia stato possibile identificare lo straniero, durante il periodo di fermo, o alla conclusione dell’eventuale periodo di detenzione disposta ai sensi degli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di tre giorni. L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione delle ulteriori conseguenze penali della sua trasgressione. Allo straniero è intimato il divieto perenne di rientro in Italia.

11. Allo straniero che senza giustificato motivo si trattiene o rientra nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore di cui al comma 10 si applica quanto previsto dal comma 13-bis dell’articolo 13 e dal comma 5-quater dell’articolo 14.

12. Nel caso in cui durante il periodo di fermo, ovvero di detenzione, si giunga all’identificazione dello straniero, quest’ultimo, dopo aver scontato la pena prevista, è immediatamente espulso con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 13. Nel caso di cui al presente comma, allo straniero è fatto divieto perenne di rientro nel territorio dello Stato.

13. Ai fini dell’accompagnamento anche collettivo alla frontiera resta fermo quanto disposto dal comma 8 dell’articolo 14».

 

Art. 16.

1. All’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità,» sono soppresse e le parole: «, tra quelli individuati» fino alla fine del comma sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è istituito un centro di permanenza temporanea e assistenza in ogni regione. Il centro di permanenza temporanea e assistenza è collocato presso il centro di identificazione amministrativa di cui all’articolo 13-ter, ed è dotato di propri mezzi e strutture.»;

c) al comma 5, secondo periodo, le parole da: «accertamento» fino a: «ovvero» sono soppresse.

 

Art. 17.

1. All’articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-ter. Fuori dai casi previsti dal codice penale, lo straniero con regolare permesso di soggiorno condannato per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice e all’articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico, dopo aver scontato la pena prevista è immediatamente espulso dal territorio dello Stato».

 

Art. 18.

1. All’articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, le parole: «entro il quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il terzo grado».

 

Art. 19.

1. All’articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3-bis»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le quote massime di stranieri da ammettere sul territorio dello Stato riservate a ogni singolo Paese straniero, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, possono variare in base all’effettiva collaborazione delle autorità competenti del Paese interessato all’identificazione dei propri cittadini fermati sul territorio dello Stato.

1-ter. L’indice per determinare l’effettiva collaborazione dei singoli Paesi stranieri è determinato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, ed è dato dal numero dei rimpatri effettuati, a seguito della necessaria identificazione, tenuto conto del differente numero di affluenze da ogni singolo Paese straniero.

1-quater. Il Ministro dell’interno riferisce annualmente alle Camere, entro il 30 novembre di ciascun anno, riguardo alla collaborazione ottenuta da ogni singolo Paese straniero e alle conseguenti variazioni effettuate sulle quote.

1-quinquies. Le variazioni di cui al comma 1-bis sono disposte con apposito decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

 

Art. 20.

1. All’articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) idonea documentazione attestante il volume d’affari ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, relativo ai due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. Con apposito decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è indicato il numero di lavoratori stranieri che i datori di lavoro, divisi per fasce di volume d’affari, possono assumere. La definizione delle suddette fasce di volumi d’affari è disposta dal medesimo decreto.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La mancata instaurazione del rapporto di lavoro in presenza di cause comunque non imputabili al lavoratore non preclude il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4-ter dell’articolo 5»;

c) al comma 7, le parole: «da 500 a 2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.500 a 5.000 euro»;

d) al comma 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e nei decreti di cui agli articoli 3-bis e 21»;

e) al comma 12 le parole: «da tre mesi ad un anno» sono sostitute dalle seguenti: «da uno a tre anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui i lavoratori stranieri impiegati privi del permesso di soggiorno siano superiori a due, il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a cinque anni e con l’ammenda di 10.000 euro per ogni lavoratore impiegato»;

f) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. Lo straniero irregolare che denunci alle autorità competenti il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, può usufruire del permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro di cui al comma 4-ter dell’articolo 5».

 

Art. 21.

1. All’articolo 29, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, dopo le parole: «genitori a carico» sono inserite le seguenti: «, propri o del coniuge, con più di sessanta anni di età,».

 

Art. 22.

1. All’articolo 32, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è».

 

 

Art. 23.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stranieri che hanno un permesso di soggiorno scaduto e che dimostrano di aver lavorato regolarmente in Italia possono richiedere lo specifico permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro istituito ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, introdotto dall’articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge.

 

Art. 24.

1. Lo straniero sottoposto a decreto di espulsione anche nel caso in cui si sia trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, ovvero vi sia rientrato in violazione di quanto disposto dal comma 13 dell’articolo 13 del medesimo testo unico, se entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge collabora alla sua identificazione, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a trentasei mesi.

2. Lo straniero di cui al comma 1, che, decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fermato dalle autorità competenti, è sottoposto a procedimento penale per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, da espletare per direttissima ai sensi di quanto disposto dagli articoli 499 e seguenti del codice di procedura penale; si applica quanto previsto dal comma 13-bis dell’articolo 13 e dal comma 5-quater dell’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998.

 

 

 

Capo II

MODIFICHE AL CODICE PENALE

 

Art. 25.

1. L’articolo 495 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 495. - (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale o all’autorità giudiziaria sull’identità o su qualità personali proprie o di altri). – Chiunque, a seguito di espressa richiesta, dichiara o attesta falsamente a un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni o del servizio, ovvero in un atto pubblico, la propria identità o stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, ovvero se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all’autorità giudiziaria o ad autorità da essa delegata, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale è iscritta sotto falso nome».

 

Art. 26.

1. Dopo l’articolo 495-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 495-ter. - (Alterazione o mutilazione delle creste papillari dei polpastrelli delle dita delle mani o di altre parti del corpo utili per consentire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali proprie o di altri). – Chiunque altera, oblitera o, comunque, mutila, anche solo in parte, le creste papiIlari dei polpastrelli delle dita delle proprie o delle altrui mani o altre parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento della propria o dell’altrui identità o dello stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni».

 

Art. 27.

1. L’articolo 496 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 496. - (Rifiuto di collaborazione in ordine all’identificazione propria o di altri e false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri). – Chiunque, fuori dai casi indicati dagli articoli 494, 495 e 495-ter, interrogato sull’identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, non collabora alla propria o all’altrui identificazione ovvero fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a due anni».

 

Capo III

MODIFICHE AL CODICE

DI PROCEDURA PENALE

 

Art. 28.

1. All’articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale o all’autorità giudiziaria sull’identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall’articolo 495 del codice penale;

m-quater) alterazione o mutilazione delle creste papillari dei polpastrelli delle dita delle mani o di altre parti del corpo utili per consentire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali proprie o di altri, prevista dall’articolo 495-ter del codice penale;

m-quinquies) rifiuto di collaborazione in ordine all’identificazione propria o di altri e false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri, previsti dall’articolo 496 del codice penale».

 

Art. 29.

1. All’articolo 449 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano qualora il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulti connesso con il reato di cui all’articolo 495 o con quello di cui all’articolo 495-ter del codice penale. Se la riunione è indispensabile prevale in ogni caso il rito direttissimo».

 

Capo IV

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELLA ILLEGALITÀ DIFFUSA

 

Art. 30.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 28, secondo comma, il n.3 è sostituito dal seguente:

«3. dell’ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, o di amministratore di sostegno, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela, alla cura o all’amministrazione di sostegno;»;

b) dopo l’articolo 600-septies è inserito il seguente:

«Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell’accattonaggio). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.»;

c) dopo l’articolo 602 è inserito il seguente:

«Art. 602-bis. - (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

a) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;

b) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura.»;

d) l’articolo 671 è abrogato.

Art. 31.

1. All’articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, n.4, dopo le parole: «avvalso degli stessi», sono inserite le seguenti: «o con gli stessi ha partecipato»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale,», sono inserite le seguenti: «o con la stessa ha partecipato»;

c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri», sono inserite le seguenti: «o con questi ha partecipato».

 

Art. 32.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 e 583-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, quando siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero od apolide ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma 1 per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2-ter. Con la proposta o il parere di cui al comma 2-bis, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minori, il permesso di soggiorno di cui al comma 2-bis è esteso ai figli minori dello straniero o apolide vittima della violenza familiare».

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede a valere sulla disponibilità del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito dall’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, ed incrementato dall’articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

 

Art. 33.

1. Al secondo comma dell’articolo 635 del codice penale, dopo il n.3, è inserito il seguente:

«3-bis. su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale;».

2. Per i reati di cui all’articolo 635, secondo comma, del codice penale la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

 

Art. 34.

1. Al secondo comma dell’articolo 639 del codice penale, dopo le parole: «compresi nel perimetro dei centri storici,» sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili sottoposti a programmi di risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,».

 

Art. 35.

1. Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, ed il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o di prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.

3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell’ufficio accertatore, agli uffici della Guardia di finanza o dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti.

 

Art. 36.

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n.66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, primo comma, dopo le parole: «in una strada», sono inserite le seguenti: «ordinaria o»;

b) all’articolo 1-bis, primo comma, le parole: «depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque», sono soppresse.

 

Art. 37.

1. Ai comuni che abbiano adempiuto, ovvero vi provvedano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle previsioni di cui all’articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, è assegnato, tenuto conto della consistenza e dell’impatto dei flussi turistici e della rilevanza del patrimonio culturale, un contributo straordinario volto ad assicurare la predisposizione di adeguate misure a tutela del decoro delle aree di valore monumentale, storico, artistico e archeologico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse, all’apposito Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo per un importo pari ad euro 18.000.000 per l’anno 2008, ad euro 14.978.000 per l’anno 2009 e ad euro 32.978.000 per l’anno 2010. Al suddetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Art. 38.

1. All’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Tutte le notificazioni sono sostituite con la pubblicazione per estratto del provvedimento da affiggersi alla casa comunale del luogo in cui è avvenuto il fatto ed alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Copia della pubblicazione è, altresì, comunicata a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo eventualmente comunicato dall’interessato al momento della contestazione o nello scritto difensivo di cui all’articolo 18, primo comma.»;

b) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

«Nei casi di cui al quinto comma, quando è effettuata la contestazione immediata, tutte le successive notificazioni possono essere sostituite dalla indicazione, recata in calce del verbale di contestazione o in fogli solidali ad esso, delle successive fasi del procedimento, dei relativi termini e delle facoltà di difesa. Nel caso di stranieri, l’indicazione è ripetuta nelle lingue inglese, francese, spagnolo e arabo».

 

Art. 39.

1. Al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela ambientale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato per la tutela ambientale.

2. Il Nucleo, che dipende funzionalmente dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, concorre nell’attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali, nonché di quelli relativi al maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette nazionali e internazionali. Nell’esercizio di tali compiti, il Nucleo può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei propri poteri.

3. Con il decreto di cui al comma 1 è determinato il relativo contingente di personale.

4. Restano ferme le competenze previste per il Comando dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente e quelle delle altre Forze di polizia.

5. All’istituzione del Nucleo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 40.

1. All’articolo 16-quater, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati» sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti ed allo schedario dei documenti d’identità rubati o smarriti»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato all’inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente».

 

Art. 41.

1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell’articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n.128, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli organi di polizia dello Stato. Per le stesse finalità, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d’intesa con il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel caso di interventi nella flagranza dei reati, l’immediato interessamento degli organi di polizia dello Stato per il prosieguo del l’attività investigativa.

 

Art. 42.

1. L’articolo 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:

«Art. 54. - (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale). – 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali. Le forme di cooperazione sono disciplinate con apposito regolamento del Ministro dell’interno.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull’ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un’apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell’ambito territoriale interessato dall’intervento.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Nell’ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dal comma 1, dal comma 3, nonché dall’articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 3 e 4 limitatamente all’incolumità pubblica, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell’interno può adottare atti di indirizzo per l’esercizio da parte del sindaco delle funzioni previste dal presente articolo».

 

Capo V

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 43.

1. Il comma 1 dell’articolo 6-ter della legge 3 dicembre 1989, n.401, è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, in quelli destinati anche temporaneamente alla sosta o al transito di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei mezzi di trasporto dagli stessi utilizzati, o, comunque nelle adiacenze dei luoghi o dei mezzi predetti, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito, se il fatto è commesso in relazione alla manifestazione sportiva stessa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro. La disposizione di cui al primo periodo si applica ai fatti commessi durante lo svolgimento della manifestazione sportiva, nonché nelle ventiquattro ore precedenti o successive alla stessa.».

 

Art. 44.

1. All’articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Con l’avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Nelle medesime circostanze il questore può altresì imporre il divieto di detenere armi di qualsiasi tipo, comprese quelle a ridotta capacità offensiva, i giocattoli riproducenti armi ed i simulacri di armi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico».

2. All’articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto può essere esteso alle armi a ridotta capacità offensiva, ai giocattoli riproducenti armi ed i simulacri di armi».

 

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

 

XVI Legislatura

 

Petizione n. 110

 

 

Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove misure per la sicurezza dei cittadini

 

 

 

Iniziativa

Presentato da Francesco DI PASQUALE, l'11 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 17 dell'11 giugno 2008

 

Assegnazioni

Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) l'11 giugno 2008; annuncio nella seduta pom. n. 17 dell'11 giugno 2008


Esame in sede referente

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)

2ª (Giustizia) 

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2008

7ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano.

 

 La seduta inizia alle ore 9.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica 

(242) MARTINAT e PONTONE. - Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti 

(391) D'AMBROSIO ed altri. - Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari 

(583) LI GOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame congiunto e rinvio)

 

 Il presidente BERSELLI fa presente che verranno svolte le relazioni sui quattro disegni di legge iscritti congiuntamente all'ordine del giorno, salvo eventuali integrazioni nella prossima settimana, se, come sembra, saranno assegnati altri disegni di legge.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) fa presente che è in corso di assegnazione il disegno di legge n. 617, primo firmatario il senatore Belisario e sottoscritto dal Gruppo Italia dei Valori, che reca tra l'altro diverse disposizioni di contenuto identico a quelle del disegno di legge n. 733.

 

 Il senatore CASSON (PD) fa presente che il suo Gruppo chiederà alla Presidenza del Senato di valutare una riassegnazione alle Commissioni riunite del disegno di legge n. 451, recante misure contro molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale, che reca anch'esso disposizioni analoghe a quelle che formano oggetto del disegno di legge n. 733.

 

 Il presidente BERSELLI(PdL), relatore per la 2a Commissione, nell'illustrare i provvedimenti in titolo, osserva preliminarmente come con il disegno di legge n.733 il Governo abbia inteso compiere un nuovo passo nella direzione di un più efficace contrasto alla criminalità diffusa e a quella organizzata dopo le misure urgenti adottate con il decreto-legge n. 9 del 2008.

 Dopo aver osservato come la filosofia cui si ispira tale intervento sia diretta da un lato a colpire in maniera più efficace quei reati che contribuiscono al disfacimento del tessuto sociale e alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva specialmente tra gli strati sociali più poveri e deboli della collettività nazionale, e dall'altro a promuovere la riconquista del controllo del territorio da parte dello Stato nelle aree in cui è più pervasiva la presenza della criminalità organizzata, rileva come, anche i disegni di legge n. 242 del senatore Martinat e Pontone e n. 583 del senatore Li Gotti e di altri senatori si muovano nella stessa direzione, individuando strategie diverse ma parzialmente integrabili con il disegno di legge governativo. Con riferimento al disegno di legge n. 391 del senatore D'Ambrosio ed altri senatori, fa presente preliminarmente che esso dà voce ad una essenziale diversità di opinioni fra la maggioranza e l'opposizione sulle strategie di contrasto alla criminalità legata all'immigrazione clandestina.

 Procede quindi ad illustrare più nel dettaglio le disposizioni del disegno di legge d'iniziativa governativa, di competenza della Commissione giustizia. Dopo aver dato conto del contenuto dell'articolo 1, il quale apporta una modifica all'articolo 61 del codice penale, nel punto in cui esso prevede la circostanza aggravante comune della c.d. minorata difesa, con la finalità di ampliare gli strumenti di tutela per gli anziani, che costituiscono troppo spesso un facile bersaglio per i criminali, si sofferma sull'articolo 2, il quale estende l'ambito di applicazione dell'aggravante prevista dall'articolo 36, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 qualora l'offeso sia una persona handicappata. Illustra quindi l'articolo 4, il quale introduce due modifiche all'articolo 635 del codice penale, in materia di delitto di danneggiamento, da un lato estendendo l'aggravante di cui al secondo comma anche al caso in cui la condotta criminosa sia commessa su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale, dall'altro, intervenendo sull'istituto della concessione della sospensione condizionale della pena, in tutti i casi di danneggiamento aggravato. Dopo aver riferito sull'articolo 5, il quale modifica l'articolo 639 del codice penale, che prevede il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, estendendo l'aggravante di cui al secondo comma anche al caso in cui il fatto sia commesso su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale ovvero su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano, si sofferma sull'articolo 6. Tale disposizione modifica il regime delle circostanze aggravanti applicabili nel caso di concorso nel reato di cui all'articolo 112 del codice penale, prevedendo l'applicabilità dell'aggravante ivi prevista anche nei confronti delle persone maggiorenni che concorrono nel reato con un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, in tal modo si intende responsabilizzare ulteriormente il maggiorenne, per creare una sorta di "cintura sanitaria" intorno ai minori delinquenti. Dopo aver illustrato l'articolo 8, il quale delinea il delitto di "Impiego di minori nell'accattonaggio", introducendolo tra i delitti contro la personalità individuale l'articolo 600-octies del codice penale, e prevedendo l'abrogazione della omonima contravvenzione di cui all'articolo 671 del codice penale, si sofferma sull'articolo 9.

L'articolo 9, come è noto, rappresenta una delle disposizioni più discusse recate dal disegno di legge in quanto introduce nel nostro ordinamento il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, che da mero illecito amministrativo diventa un delitto punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Viene altresì stabilita l'applicazione a tale reato del rito direttissimo e l'obbligatoria misura accessoria dell'espulsione. Al riguardo, osserva come il disegno di legge n. 391 del senatore D'Ambrosio, in assoluta controtendenza con la filosofia ispiratrice dell'articolo in esame depenalizza i delitti già introdotti con la legge Bossi-Fini consistenti nell'inosservanza del divieto di reingresso a seguito di provvedimenti di espulsione amministrativa, di trattenimento indebito del territorio nazionale a seguito di ordine di allontanamento del questore e di reingresso indebito a seguito della espulsione coattiva che consegue al primo illecito.

 Illustra quindi le norme di cui agli articoli da 10 a 15 del disegno di legge in esame, le quali apportano modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante "Disposizioni contro la mafia". Al riguardo ricorda che su tale legge, così come su altre disposizioni relative alle misure di prevenzione, il Governo è intervenuto con le modifiche apportate da alcune norme del decreto sicurezza, con particolare riferimento all'individuazione dei soggetti competenti a proporre l'applicazione delle misure di prevenzione e a compiere le relative indagini.

Dà conto del contenuto di alcuni emendamenti approvati nel corso dell'esame del suddetto decreto sicurezza che hanno oggetto identico o analogo ad alcune disposizioni del disegno di legge in esame in materia di misure di prevenzione.

Dopo aver illustrato l'articolo 10, il quale amplia l'ambito di applicazione della legge n. 575 del 1965, riproducendo in parte il contenuto dell'emendamento 10.400 al decreto-legge, si sofferma sull'articolo 11, che interviene sull'istituto della confisca.

Nel riferire quindi sull'articolo 12, il quale modifica l'articolo 2-ter della legge 575/1965, aggiungendovi un ultimo comma che consente l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, congiuntamente o disgiuntamente, anche in caso di morte del soggetto proposto per l'applicazione delle misure di prevenzione, osserva che un intento analogo hanno anche alcune parti del già ricordato emendamento 10.400.

Illustra poi l'articolo 13, il quale sostituisce l'articolo 2-quater della legge 575/1965, che disciplina le modalità di esecuzione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro, prevedendo, tra l'altro, che l'esecuzione del sequestro di beni immobili e mobili registrati richieda, oltre alla trascrizione, anche l'apprensione materiale del bene.

Si sofferma poi sull'articolo 14, il quale inserisce due nuovi commi all'articolo 2-undecies della legge 575/1965, che disciplina la destinazione dei beni confiscati, al fine di consentire l’affidamento dei beni mobili registrati, in gratuita giudiziale custodia, alle Forze di polizia operanti, analogamente a quanto già previsto in materia di repressione dei reati di contrabbando, immigrazione clandestina, riciclaggio e traffico di sostanze stupefacenti.

Dopo averi riferito sulle norme dell'articolo 15, il quale prevede che l’assegnazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati alle organizzazioni criminali mafiose è adottata dal Prefetto della provincia in cui insiste il bene, passa ad illustrare il contenuto degli altri disegni di legge, con riferimento all'Atto Senato n. 583, recante "Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena", osserva che esso riproduce quasi integralmente l'omonimo disegno di legge presentato dal Governo Prodi alla Camera dei deputati in data 13 novembre 2007, il cui esame non ebbe mai inizio. Rileva al riguardo che alcune disposizioni hanno poi trovato accoglimento nel decreto sicurezza e sono pertanto già in vigore.

Con riferimento all'articolo 1 osserva che esso reca diverse novelle al codice penale, intervenendo fra gli altri sui delitti di maltrattamento in famiglia o verso fanciulli di violenza sessuale, di adescamento di minorenni e di riciclaggio.

Dopo aver illustrato l'articolo 2, il quale stabilisce la concessione di benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli artt. 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 609-bis (violenza sessuale) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo) del codice penale, che siano stati commessi a danno di minori, e 609-quater (atti sessuali con minorenne) del codice penale sia subordinata alla partecipazione positiva a un programma di riabilitazione specifica, disciplinato nell'ambito di un decreto del Ministro della giustizia più complessivamente dedicato ai programmi di rieducazione previsti dall'articolo 13 dell'ordinamento penitenziario, si sofferma sull'articolo 3. Tale disposizione è di fatto già in vigore, in quanto corrisponde all'articolo 4, comma 4, del decreto sicurezza, il quale ha previsto che se dalla violazione del codice della strada derivano lesioni colpose gravi o gravissime o omicidio colposo e tale fatto è stato commesso da un soggetto in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Illustra poi le modifiche al codice di procedura penale introdotte dall'articolo 4. Tali disposizioni intervengono in materia di distruzione di cose sottoposte a sequestro; di misure cautelari; di incidente probatorio; di giudizio immediato e di patteggiamento in appello.

Riferisce poi sull'articolo 5, il quale risolve un conflitto giurisprudenziale, chiarendo che la custodia cautelare nell'ambito di procedimento penale nei confronti di minori, è applicabile anche in caso di furto in abitazione e furto con strappo. Dopo aver dato brevemente conto degli articoli 6 e 7, i quali recano rispettivamente la clausola di invarianza degli oneri di bilancio e la disciplina dell'entrata in vigore, procede ad illustrare il disegno di legge n. 242 dei senatori Martinat e Pontone, il quale interviene da un lato in materia di disciplina dell'immigrazione, e dall'altro di disciplina del commercio di sostanze stupefacenti. Al riguardo, osserva che mentre, a differenza del disegno di legge n. 583 non reca disposizioni che siano già in vigore per effetto del decreto-legge n. 9, reca peraltro talune norme sostanzialmente analoghe ad emendamenti che sono stati approvati dal Senato al testo del decreto-legge stesso. Nell'illustrare l’articolo 1, si sofferma dapprima sulla lettera a), la quale apporta due modifiche all’articolo 5 del testo unico sull’immigrazione, che dispone in tema di permesso di soggiorno. Illustra quindi il contenuto delle lettere b), recante due novelle all’articolo 6 del testo unico, che dispone in tema di facoltà e obblighi dello straniero soggiornante e c), che apporta una modifica alla disciplina del reato di agevolazione della permanenza di stranieri irregolari. Al riguardo segnala che un emendamento al decreto-legge in materia di sicurezza (emendamento 5.220), approvato durante l’esame del Senato, prevede una analoga circostanza aggravante.

Dopo aver illustrato l'articolo 2, il quale introduce una nuova circostanza aggravante per chi acquista o vende a minori di anni 14 sostanze stupefacenti o psicotrope, si sofferma sull'articolo, il quale sostituisce gli articoli 495 (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui) e 496 (Falsa dichiarazione sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) del codice penale e introduce un nuovo articolo 495-1 del codice penale, che prevede il reato di fraudolenta alterazione o mutilazione delle creste papillari dei polpastrelli delle dita delle mani o di altre parti del corpo utili per consentire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali proprie o di altri. Rileva poi che il successivo articolo 4, lettera c) del disegno di legge in esame prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di cui all'articolo 495 del codice penale e per quello di cui al nuovo articolo 495-1, recando quindi un contenuto analogo a quello dell'emendamento 1.19 al suddetto decreto sicurezza, approvato dalle Commissioni 1ª e 2ª riunite.

Illustra infine più nel dettaglio le ulteriori modifiche al codice di procedura penale apportate dall'articolo 4, le quali intervengono fra l'altro, in materia di verifica dell'identità personale dell'imputato; di identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone e di giudizio direttissimo.

Tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea propone di rinviare il seguito dell'illustrazione dei disegni di legge in titolo ad una successiva seduta.

Convengono le Commissioni riunite.

 

 La seduta termina alle ore 9,30.

 

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)

2ª (Giustizia) 

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2008

8ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano.

 

La seduta inizia alle ore 10.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica 

(242) MARTINAT e PONTONE. - Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti 

(391) D'AMBROSIO ed altri. - Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari 

(583) LI GOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(617) BELISARIO ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone. Disposizioni per il contrasto della illegalità diffusa, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

- e petizione n. 110 ad essi attinente

( Esame del disegno di legge n. 617 e della petizione n. 110, congiunzione con il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 733, 242, 391, 583 e rinvio Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 733, 242, 391, 583, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 617 e della petizione n. 110 e rinvio e rinvio. )

 

 Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 25 giugno scorso.

 

 Il presidente BERSELLI (PdL), relatore per la 2a Commissione, riferisce sul disegno di legge n. 617, proponendone la congiunzione con i disegni di legge in titolo di cui la Commissione ha già iniziato l'esame. Integrando l'illustrazione introduttiva rileva che il disegno di legge n. 617, da un lato, introduce puntuali modifiche al testo unico in materia di immigrazione e, dall'altro, interviene su alcune disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone.

 

 Le Commissioni riunite convengono sulla proposta di congiunzione.

 

 Il presidente VIZZINI (PdL), relatore per la Commissione affari costituzionali, riferisce sulle disposizioni che maggiormente attengono alla competenza della 1a Commissione.

Sottolinea che il disegno di legge in titolo va considerato nel suo collegamento sistematico con gli altri provvedimenti che compongono il pacchetto sicurezza varato dal Governo: il decreto-legge n. 92 del 2008, già esaminato dal Senato, ed i tre schemi di decreto legislativo - in tema di ricongiungimenti familiari degli immigrati, di riconoscimento dello status di rifugiato e di diritto di circolazione dei cittadini comunitari – che sono attualmente all'esame della 1ª Commissione. Il filo che lega tali provvedimenti è l'esigenza di fornire una risposta convincente alle richieste di sicurezza quotidiana. L'impegno è teso a contrastare efficacemente la criminalità e ad attuare un buon governo dell'immigrazione così come chiedono sia le famiglie sia le imprese italiane. Si tratta di problematiche cui è stato dato ampio spazio durante la recente campagna elettorale e avvertite, seppure con sensibilità diverse, da tutte le forze politiche attualmente rappresentate in Parlamento. Ricorda le significative convergenze fra maggioranza e opposizione su alcune proposte salienti e il nuovo approccio, volto a non rinunciare aprioristicamente a quanto di condivisibile è stato elaborato nel corso della passata legislatura, ma anzi a farne propri gli indirizzi positivi e a riproporne le soluzioni efficaci, apportando i miglioramenti necessari nell'interesse della collettività. In proposito, rammenta anche la pronta istituzione della Commissione antimafia.

In tale cornice vanno collocate le disposizioni in esame, inserite in un disegno di legge per consentire un dibattito parlamentare ampio e approfondito, su una materia così sensibile per l'opinione pubblica. Il dibattito sarà aperto anche a integrazioni del testo con il fine di garantire maggiore sicurezza al vivere quotidiano di tutti gli italiani, minacciato con sempre maggior violenza dalle organizzazioni criminali transnazionali che, come le mafie nazionali, si stanno imponendo sia per la violenza delle loro azioni sia per la forza finanziaria che esprimono soffocando il libero mercato ed il futuro di molte imprese e di tanti giovani.

Riferisce quindi sull'articolo 3, che riscrive la disciplina dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio con un cittadino italiano (iure matrimonii), adottando una formulazione più precisa e rigorosa. La ratio è quella di contrastare i matrimoni di comodo, che permettono pratiche elusive e rappresentano una fonte di guadagno per la criminalità organizzata. In base alla novella, la durata minima della residenza necessaria all'acquisto della cittadinanza, da parte del coniuge straniero residente in Italia, raddoppia in caso di matrimonio con prole e quadruplica in caso di matrimonio senza prole; mentre la durata minima del matrimonio, necessaria all'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero residente all'estero, rimane immutata in caso di matrimonio senza prole e subisce un dimezzamento in caso di matrimonio con prole. Inoltre, l'articolo in esame chiarisce che - al tempo dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di concessione della cittadinanza - non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi. Il requisito della costanza del regime matrimoniale è previsto anche dalla normativa vigente, che tuttavia non precisa che esso debba ricorrere anche al tempo dell'adozione del provvedimento. Nota anche che le modifiche recate dall'articolo in esame riprendono – nei contenuti e nelle finalità - le innovazioni prefigurate da un disegno di legge presentato dal Governo nella passata legislatura.

Illustra anche l'articolo 7 che introduce nuovi strumenti di intervento – attribuiti ai sindaci e ai prefetti - per fronteggiare il fenomeno dell'occupazione abusiva di suolo pubblico. Si tratta di provvedimenti autoritativi mediante i quali ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, assistiti anche dalla previsione di sanzioni. Il relatore ricorda che, anche in questo caso, la disposizione mutua alcuni dei contenuti di un disegno di legge governativo della scorsa legislatura.

L'articolo 9 introduce nel testo unico sull'immigrazione il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, al fine di innalzare il livello di prevenzione rispetto a condotte che attualmente sono contrastate solo a livello amministrativo. Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Sottolinea il rilievo critico della materia in esame, perché riconnette un disvalore penale – con le relative conseguenze sanzionatorie - a condotte che attualmente non sono penalmente rilevanti. Si tratta perciò di una scelta politica sulla quale è legittimo auspicare un dibattito ampio e articolato. Osserva tuttavia che la norma in esame non è una norma sconosciuta agli ordinamenti dei Paesi occidentali; essa è presente in Francia, in Germania e in Gran Bretagna, per restare in Europa; è contemplata anche dalla legislazione statunitense, per guardare oltre oceano. Il dato di diritto comparato permette di affrontare la questione per quello che essa rappresenta in realtà: una scelta della politica, strumentale a un rafforzamento della cogenza effettiva della normativa sugli ingressi; una scelta già effettuata da alcuni Paesi fra i primi sul piano della civiltà giuridica. Quanto all'analisi del testo, rileva che il Governo ha adottato una formulazione molto asciutta, che consente l'apertura di un ampio dibattito e auspicabilmente soluzioni condivise.

Quanto all'articolo 16, esso subordina l'iscrizione anagrafica alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza. Per comprendere la ratio di tale innovazione, la norma in esame va posta in relazione sistematica con alcune misure previste da altri provvedimenti del pacchetto sicurezza. In primo luogo, va considerato lo schema di decreto legislativo in tema di libera circolazione dei cittadini comunitari, il quale introduce un obbligo di richiesta dell'iscrizione anagrafica entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso e prevede che l'essere non in regola con tale adempimento costituisce un motivo imperativo di pubblica sicurezza per l'allontanamento. In secondo luogo, va ricordato che il decreto-legge in materia di sicurezza, come emendato durante l'esame presso il Senato, prevede che il sindaco segnali alle competenti autorità la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per l'eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato. In tale ottica sistematica, appare allora chiaro che la norma in esame rafforza ulteriormente il ruolo collaborativo degli amministratori locali nell'azione di contrasto alle forme di presenza irregolare sul territorio.

Si sofferma poi sull'articolo 17, che introduce elementi di modernizzazione nella lotta alla criminalità transnazionale favorita anche dal riciclaggio connesso all'uso del cosiddetto money transfer. Si tratta di una forma di trasferimento di denaro che, grazie all'uso di sempre più moderne tecnologie, elude i controlli e a volte alimenta il terrorismo e la criminalità organizzata. Sottolinea anche l'esigenza di una riflessione sullo stato del sistema bancario e finanziario che, a suo avviso, è eccessivamente vulnerabile. In particolare, si dovrebbe ridurre il margine di discrezionalità di cui godono le banche nella segnalazione di operazioni sospette - rilevato anche dal precedente Ministro dell'economia - introducendo un obbligo per legge assistito da adeguate sanzioni penali. Ritiene inoltre che la proliferazione di società finanziarie, soprattutto nel Mezzogiorno, dovrebbe essere oggetto di accurata attenzione anche da parte del Parlamento, con lo scopo di restringere gli ambiti in cui si realizza il riciclaggio di proventi illeciti.

Nell'illustrare, infine, l'articolo 18, osserva che tra gli elementi da considerare ai fini della revoca o del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si inserisce il riferimento alle condanne per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

In secondo luogo, per affrontare le difficoltà d'identificazione emerse con l'esperienza degli ultimi anni, è ampliato il periodo massimo di trattenimento dello straniero nelle strutture denominate ora "Centri di Identificazione ed Espulsione". Infine, è inasprita la pena per lo straniero trovato nel territorio nazionale dopo essere stato già espulso coattivamente per non aver ottemperato a una precedente intimazione di allontanamento. In merito ai CIE, evidenzia che la modifica in esame è in linea con quanto previsto dalla direttiva sui rimpatri, recentemente approvata dal Parlamento europeo. Peraltro, in materia, la Corte costituzionale ha ritenuto che il trattenimento nei centri, pur rappresentando una misura incidente sulla libertà personale, ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione, costituisce uno strumento non irragionevole per rimuovere gli impedimenti all'esecuzione del provvedimento di espulsione.

Si sofferma poi sul disegno di legge n.242, recante modifiche al testo unico sull'immigrazione. In particolare, l'articolo 1, alla lettera a), apporta due modifiche all'articolo 5 del testo unico, in tema di permesso di soggiorno. Si stabilisce che la condanna non sospesa per reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza preclude il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, se intervenuta nei cinque anni precedenti l'istanza, e determina la revoca per cinque anni del permesso di soggiorno già rilasciato e in corso di validità. La lettera b)reca due novelle all'articolo 6 del testo unico, in tema di facoltà e obblighi dello straniero soggiornante. In base alla disciplina proposta viene meno la rilevanza penale dell'inadempimento all'obbligo di fornire documenti d'identificazione e si ricollega a tale inadempimento la possibilità di ricorso a rilievi fotodattiloscopici e di accompagnamento e trattenimento negli uffici di pubblica sicurezza, per il tempo necessario all'identificazione. La lettera c) apporta una modifica all'articolo 12, comma 5, del testo unico che disciplina il reato di agevolazione della permanenza di stranieri irregolari. Nel rivedere il trattamento sanzionatorio si prevede anche che, quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Al riguardo ricorda che un emendamento al decreto-legge n. 92 del 2008 in materia di sicurezza, approvato durante l'esame in Senato, prevede una analoga circostanza aggravante.

Quanto al disegno di legge n. 391, esso esclude la rilevanza penale dell'inosservanza del divieto di reingresso a seguito di provvedimenti di espulsione amministrativa: lo straniero, in caso di trasgressione, è fatto oggetto di una nuova espulsione amministrativa, ma non anche di sanzioni penali. In secondo luogo, sono depenalizzati il trattenimento indebito nel territorio nazionale a seguito di ordine di allontanamento del questore e il reingresso indebito a seguito dell'espulsione coattiva che consegue al primo illecito. La relazione illustrativa afferma che tali innovazioni sono volte a eliminare il disvalore penale di comportamenti che non presentano alcuna pericolosità e che comunque sono meglio contrastabili con provvedimenti di tipo amministrativo. Rileva che il citato disegno di legge n. 391 sottende una logica diversa da quella del provvedimento governativo, che innalza il livello di deterrenza penale per assicurare l'effettività dei provvedimenti di espulsione.

 

 Il senatore CASSON (PD) prende quindi la parola per sollecitare nuovamente la richiesta di riassegnazione del disegno di legge n. 451 della senatrice Della Monica ed altri, alle Commissioni riunite, al fine di consentirne l'esame congiunto con i provvedimenti in titolo. Con riferimento invece al disegno di legge n. 272 della senatrice Incostante osserva come il proprio Gruppo ritenga più opportuno non insistere per la richiesta di riassegnazione alle Commissioni riunite.

 Invita infine a valutare l'opportunità di procedere, con riferimento alle problematiche oggetto dei disegni di legge in titolo, all'audizione in sede di Uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite, del Procuratore nazionale antimafia, dei soggetti attualmente responsabili delle competenze già attribuite all'ufficio italiano cambi, del responsabile del Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza, del responsabile dell'AISI competente in materia di sicurezza valutaria nonché infine dei rappresentanti sindacali delle Forze di polizia.

 

 Il sottosegretario MANTOVANO osserva che sarebbe più opportuno audire il vertice della Direzione investigativa antimafia in luogo del rappresentante del Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza e del responsabile dell'AISI.

 

 Il presidente BERSELLI, dopo aver dichiarato di condividere la richiesta di audizioni testè formulata dal senatore Casson, propone di rinviare l'avvio della discussione generale ad una successiva seduta da convocarsi martedì 8 luglio alle ore 9 e di svolgere le audizioni richieste nel pomeriggio di martedì, compatibilmente con gli impegni delle singole Commissioni 1a e 2a e con i lavori dell'Assemblea.

 

 Il senatore BIANCO (PD) invita il Presidente a valutare l'opportunità di invertire il calendario dei lavori, destinando la mattinata di martedì allo svolgimento delle audizioni e avviando la discussione generale nel corso del pomeriggio di martedì.

 

 Il senatore PASTORE (PdL), nel sottolineare come sia più opportuno assicurare la partecipazione dei senatori alle riunioni degli Uffici di Presidenza integrati destinate allo svolgimento delle audizioni, anche in ragione della mancanza di pubblicità dei lavori, si dichiara d'accordo con la proposta formulata dal presidente Berselli.

 

 La senatrice ADAMO(PD), dopo aver dichiarato di concordare con la proposta formulata dal senatore Bianco, invita a valutare l'opportunità di procedere all'audizione anche delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle comunità straniere in Italia, in particolare se aventi un rapporto istituzionale con il Ministro dell'interno.

 

 Dopo che il senatore MARITATI (PD) ha dichiarato di associarsi alla richiesta da ultimo formulata dalla senatrice Adamo, la senatrice DELLA MONICA (PD) sottolinea l'opportunità di audire sulle tematiche oggetto dei disegni di legge in titolo anche i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, il Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo, nonché i rappresentanti dell'ANCI competenti in materia di immigrazione, già peraltro auditi, lo scorso 26 giugno, dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dalla 1a Commissione nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 4.

 

 Il sottosegretario MANTOVANO, dopo aver precisato che la sede di confronto presso il Ministro dell'interno richiamata dalla senatrice Adamo fosse in realtà la Consulta per l'Islam - un organo con una missione limitata ai problemi dell'islamismo, istituito dall'allora ministro Pisanu unicamente per favorire un proficuo dialogo tra lo Stato e la comunità islamica nazionale - si riserva di effettuare una ricognizione delle associazioni maggiormente rappresentative delle comunità straniere soggiornanti in Italia da inoltrare alle Commissioni riunite.

 

 Il presidente BERSELLI, nel confermare la proposta di calendario già formulata, osserva come essa consenta di conciliare, nel miglior modo possibile, l'attività delle Commissioni riunite con gli impegni delle singole Commissioni.

 

 Il presidente VIZZINI (PdL) concorda con la proposta di calendario formulata dal presidente Berselli e propone di procedere anche all'audizione del Governatore della Banca d'Italia.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro di documentazione sui disegni di legge svolto dagli Uffici del Senato, ed in particolare per le schede di lettura, auspica però che esse possano essere redatte anche per gli altri disegni di legge con la stessa compiutezza riservata al disegno di legge del Governo, in particolare per quanto riguarda la parte afferente all'analisi dell'impatto sulla legislazione vigente.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 10,50.

 

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)

2ª (Giustizia) 

 

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2008

9ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano.

 

La seduta inizia alle ore 10.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica 

(242) MARTINAT e PONTONE. - Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti 

(391) D'AMBROSIO ed altri. - Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari 

(583) LI GOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(617) BELISARIO ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone. Disposizioni per il contrasto della illegalità diffusa, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

- e petizione n. 110 ad essi attinente

( Esame del disegno di legge n. 617 e della petizione n. 110, congiunzione con il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 733, 242, 391, 583 e rinvio Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 733, 242, 391, 583, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 617 e della petizione n. 110 e rinvio e rinvio. )

 

 Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 25 giugno scorso.

 

 Il presidente BERSELLI (PdL), relatore per la 2a Commissione, riferisce sul disegno di legge n. 617, proponendone la congiunzione con i disegni di legge in titolo di cui la Commissione ha già iniziato l'esame. Integrando l'illustrazione introduttiva rileva che il disegno di legge n. 617, da un lato, introduce puntuali modifiche al testo unico in materia di immigrazione e, dall'altro, interviene su alcune disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone.

 

 Le Commissioni riunite convengono sulla proposta di congiunzione.

 

 Il presidente VIZZINI (PdL), relatore per la Commissione affari costituzionali, riferisce sulle disposizioni che maggiormente attengono alla competenza della 1a Commissione.

Sottolinea che il disegno di legge in titolo va considerato nel suo collegamento sistematico con gli altri provvedimenti che compongono il pacchetto sicurezza varato dal Governo: il decreto-legge n. 92 del 2008, già esaminato dal Senato, ed i tre schemi di decreto legislativo - in tema di ricongiungimenti familiari degli immigrati, di riconoscimento dello status di rifugiato e di diritto di circolazione dei cittadini comunitari – che sono attualmente all'esame della 1ª Commissione. Il filo che lega tali provvedimenti è l'esigenza di fornire una risposta convincente alle richieste di sicurezza quotidiana. L'impegno è teso a contrastare efficacemente la criminalità e ad attuare un buon governo dell'immigrazione così come chiedono sia le famiglie sia le imprese italiane. Si tratta di problematiche cui è stato dato ampio spazio durante la recente campagna elettorale e avvertite, seppure con sensibilità diverse, da tutte le forze politiche attualmente rappresentate in Parlamento. Ricorda le significative convergenze fra maggioranza e opposizione su alcune proposte salienti e il nuovo approccio, volto a non rinunciare aprioristicamente a quanto di condivisibile è stato elaborato nel corso della passata legislatura, ma anzi a farne propri gli indirizzi positivi e a riproporne le soluzioni efficaci, apportando i miglioramenti necessari nell'interesse della collettività. In proposito, rammenta anche la pronta istituzione della Commissione antimafia.

In tale cornice vanno collocate le disposizioni in esame, inserite in un disegno di legge per consentire un dibattito parlamentare ampio e approfondito, su una materia così sensibile per l'opinione pubblica. Il dibattito sarà aperto anche a integrazioni del testo con il fine di garantire maggiore sicurezza al vivere quotidiano di tutti gli italiani, minacciato con sempre maggior violenza dalle organizzazioni criminali transnazionali che, come le mafie nazionali, si stanno imponendo sia per la violenza delle loro azioni sia per la forza finanziaria che esprimono soffocando il libero mercato ed il futuro di molte imprese e di tanti giovani.

Riferisce quindi sull'articolo 3, che riscrive la disciplina dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio con un cittadino italiano (iure matrimonii), adottando una formulazione più precisa e rigorosa. La ratio è quella di contrastare i matrimoni di comodo, che permettono pratiche elusive e rappresentano una fonte di guadagno per la criminalità organizzata. In base alla novella, la durata minima della residenza necessaria all'acquisto della cittadinanza, da parte del coniuge straniero residente in Italia, raddoppia in caso di matrimonio con prole e quadruplica in caso di matrimonio senza prole; mentre la durata minima del matrimonio, necessaria all'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero residente all'estero, rimane immutata in caso di matrimonio senza prole e subisce un dimezzamento in caso di matrimonio con prole. Inoltre, l'articolo in esame chiarisce che - al tempo dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di concessione della cittadinanza - non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi. Il requisito della costanza del regime matrimoniale è previsto anche dalla normativa vigente, che tuttavia non precisa che esso debba ricorrere anche al tempo dell'adozione del provvedimento. Nota anche che le modifiche recate dall'articolo in esame riprendono – nei contenuti e nelle finalità - le innovazioni prefigurate da un disegno di legge presentato dal Governo nella passata legislatura.

Illustra anche l'articolo 7 che introduce nuovi strumenti di intervento – attribuiti ai sindaci e ai prefetti - per fronteggiare il fenomeno dell'occupazione abusiva di suolo pubblico. Si tratta di provvedimenti autoritativi mediante i quali ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, assistiti anche dalla previsione di sanzioni. Il relatore ricorda che, anche in questo caso, la disposizione mutua alcuni dei contenuti di un disegno di legge governativo della scorsa legislatura.

L'articolo 9 introduce nel testo unico sull'immigrazione il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, al fine di innalzare il livello di prevenzione rispetto a condotte che attualmente sono contrastate solo a livello amministrativo. Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Sottolinea il rilievo critico della materia in esame, perché riconnette un disvalore penale – con le relative conseguenze sanzionatorie - a condotte che attualmente non sono penalmente rilevanti. Si tratta perciò di una scelta politica sulla quale è legittimo auspicare un dibattito ampio e articolato. Osserva tuttavia che la norma in esame non è una norma sconosciuta agli ordinamenti dei Paesi occidentali; essa è presente in Francia, in Germania e in Gran Bretagna, per restare in Europa; è contemplata anche dalla legislazione statunitense, per guardare oltre oceano. Il dato di diritto comparato permette di affrontare la questione per quello che essa rappresenta in realtà: una scelta della politica, strumentale a un rafforzamento della cogenza effettiva della normativa sugli ingressi; una scelta già effettuata da alcuni Paesi fra i primi sul piano della civiltà giuridica. Quanto all'analisi del testo, rileva che il Governo ha adottato una formulazione molto asciutta, che consente l'apertura di un ampio dibattito e auspicabilmente soluzioni condivise.

Quanto all'articolo 16, esso subordina l'iscrizione anagrafica alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza. Per comprendere la ratio di tale innovazione, la norma in esame va posta in relazione sistematica con alcune misure previste da altri provvedimenti del pacchetto sicurezza. In primo luogo, va considerato lo schema di decreto legislativo in tema di libera circolazione dei cittadini comunitari, il quale introduce un obbligo di richiesta dell'iscrizione anagrafica entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso e prevede che l'essere non in regola con tale adempimento costituisce un motivo imperativo di pubblica sicurezza per l'allontanamento. In secondo luogo, va ricordato che il decreto-legge in materia di sicurezza, come emendato durante l'esame presso il Senato, prevede che il sindaco segnali alle competenti autorità la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per l'eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato. In tale ottica sistematica, appare allora chiaro che la norma in esame rafforza ulteriormente il ruolo collaborativo degli amministratori locali nell'azione di contrasto alle forme di presenza irregolare sul territorio.

Si sofferma poi sull'articolo 17, che introduce elementi di modernizzazione nella lotta alla criminalità transnazionale favorita anche dal riciclaggio connesso all'uso del cosiddetto money transfer. Si tratta di una forma di trasferimento di denaro che, grazie all'uso di sempre più moderne tecnologie, elude i controlli e a volte alimenta il terrorismo e la criminalità organizzata. Sottolinea anche l'esigenza di una riflessione sullo stato del sistema bancario e finanziario che, a suo avviso, è eccessivamente vulnerabile. In particolare, si dovrebbe ridurre il margine di discrezionalità di cui godono le banche nella segnalazione di operazioni sospette - rilevato anche dal precedente Ministro dell'economia - introducendo un obbligo per legge assistito da adeguate sanzioni penali. Ritiene inoltre che la proliferazione di società finanziarie, soprattutto nel Mezzogiorno, dovrebbe essere oggetto di accurata attenzione anche da parte del Parlamento, con lo scopo di restringere gli ambiti in cui si realizza il riciclaggio di proventi illeciti.

Nell'illustrare, infine, l'articolo 18, osserva che tra gli elementi da considerare ai fini della revoca o del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si inserisce il riferimento alle condanne per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

In secondo luogo, per affrontare le difficoltà d'identificazione emerse con l'esperienza degli ultimi anni, è ampliato il periodo massimo di trattenimento dello straniero nelle strutture denominate ora "Centri di Identificazione ed Espulsione". Infine, è inasprita la pena per lo straniero trovato nel territorio nazionale dopo essere stato già espulso coattivamente per non aver ottemperato a una precedente intimazione di allontanamento. In merito ai CIE, evidenzia che la modifica in esame è in linea con quanto previsto dalla direttiva sui rimpatri, recentemente approvata dal Parlamento europeo. Peraltro, in materia, la Corte costituzionale ha ritenuto che il trattenimento nei centri, pur rappresentando una misura incidente sulla libertà personale, ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione, costituisce uno strumento non irragionevole per rimuovere gli impedimenti all'esecuzione del provvedimento di espulsione.

Si sofferma poi sul disegno di legge n.242, recante modifiche al testo unico sull'immigrazione. In particolare, l'articolo 1, alla lettera a), apporta due modifiche all'articolo 5 del testo unico, in tema di permesso di soggiorno. Si stabilisce che la condanna non sospesa per reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza preclude il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, se intervenuta nei cinque anni precedenti l'istanza, e determina la revoca per cinque anni del permesso di soggiorno già rilasciato e in corso di validità. La lettera b)reca due novelle all'articolo 6 del testo unico, in tema di facoltà e obblighi dello straniero soggiornante. In base alla disciplina proposta viene meno la rilevanza penale dell'inadempimento all'obbligo di fornire documenti d'identificazione e si ricollega a tale inadempimento la possibilità di ricorso a rilievi fotodattiloscopici e di accompagnamento e trattenimento negli uffici di pubblica sicurezza, per il tempo necessario all'identificazione. La lettera c) apporta una modifica all'articolo 12, comma 5, del testo unico che disciplina il reato di agevolazione della permanenza di stranieri irregolari. Nel rivedere il trattamento sanzionatorio si prevede anche che, quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Al riguardo ricorda che un emendamento al decreto-legge n. 92 del 2008 in materia di sicurezza, approvato durante l'esame in Senato, prevede una analoga circostanza aggravante.

Quanto al disegno di legge n. 391, esso esclude la rilevanza penale dell'inosservanza del divieto di reingresso a seguito di provvedimenti di espulsione amministrativa: lo straniero, in caso di trasgressione, è fatto oggetto di una nuova espulsione amministrativa, ma non anche di sanzioni penali. In secondo luogo, sono depenalizzati il trattenimento indebito nel territorio nazionale a seguito di ordine di allontanamento del questore e il reingresso indebito a seguito dell'espulsione coattiva che consegue al primo illecito. La relazione illustrativa afferma che tali innovazioni sono volte a eliminare il disvalore penale di comportamenti che non presentano alcuna pericolosità e che comunque sono meglio contrastabili con provvedimenti di tipo amministrativo. Rileva che il citato disegno di legge n. 391 sottende una logica diversa da quella del provvedimento governativo, che innalza il livello di deterrenza penale per assicurare l'effettività dei provvedimenti di espulsione.

 

 Il senatore CASSON (PD) prende quindi la parola per sollecitare nuovamente la richiesta di riassegnazione del disegno di legge n. 451 della senatrice Della Monica ed altri, alle Commissioni riunite, al fine di consentirne l'esame congiunto con i provvedimenti in titolo. Con riferimento invece al disegno di legge n. 272 della senatrice Incostante osserva come il proprio Gruppo ritenga più opportuno non insistere per la richiesta di riassegnazione alle Commissioni riunite.

 Invita infine a valutare l'opportunità di procedere, con riferimento alle problematiche oggetto dei disegni di legge in titolo, all'audizione in sede di Uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite, del Procuratore nazionale antimafia, dei soggetti attualmente responsabili delle competenze già attribuite all'ufficio italiano cambi, del responsabile del Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza, del responsabile dell'AISI competente in materia di sicurezza valutaria nonché infine dei rappresentanti sindacali delle Forze di polizia.

 

 Il sottosegretario MANTOVANO osserva che sarebbe più opportuno audire il vertice della Direzione investigativa antimafia in luogo del rappresentante del Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza e del responsabile dell'AISI.

 

 Il presidente BERSELLI, dopo aver dichiarato di condividere la richiesta di audizioni testè formulata dal senatore Casson, propone di rinviare l'avvio della discussione generale ad una successiva seduta da convocarsi martedì 8 luglio alle ore 9 e di svolgere le audizioni richieste nel pomeriggio di martedì, compatibilmente con gli impegni delle singole Commissioni 1a e 2a e con i lavori dell'Assemblea.

 

 Il senatore BIANCO (PD) invita il Presidente a valutare l'opportunità di invertire il calendario dei lavori, destinando la mattinata di martedì allo svolgimento delle audizioni e avviando la discussione generale nel corso del pomeriggio di martedì.

 

 Il senatore PASTORE (PdL), nel sottolineare come sia più opportuno assicurare la partecipazione dei senatori alle riunioni degli Uffici di Presidenza integrati destinate allo svolgimento delle audizioni, anche in ragione della mancanza di pubblicità dei lavori, si dichiara d'accordo con la proposta formulata dal presidente Berselli.

 

 La senatrice ADAMO(PD), dopo aver dichiarato di concordare con la proposta formulata dal senatore Bianco, invita a valutare l'opportunità di procedere all'audizione anche delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle comunità straniere in Italia, in particolare se aventi un rapporto istituzionale con il Ministro dell'interno.

 

 Dopo che il senatore MARITATI (PD) ha dichiarato di associarsi alla richiesta da ultimo formulata dalla senatrice Adamo, la senatrice DELLA MONICA (PD) sottolinea l'opportunità di audire sulle tematiche oggetto dei disegni di legge in titolo anche i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, il Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo, nonché i rappresentanti dell'ANCI competenti in materia di immigrazione, già peraltro auditi, lo scorso 26 giugno, dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dalla 1a Commissione nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 4.

 

 Il sottosegretario MANTOVANO, dopo aver precisato che la sede di confronto presso il Ministro dell'interno richiamata dalla senatrice Adamo fosse in realtà la Consulta per l'Islam - un organo con una missione limitata ai problemi dell'islamismo, istituito dall'allora ministro Pisanu unicamente per favorire un proficuo dialogo tra lo Stato e la comunità islamica nazionale - si riserva di effettuare una ricognizione delle associazioni maggiormente rappresentative delle comunità straniere soggiornanti in Italia da inoltrare alle Commissioni riunite.

 

 Il presidente BERSELLI, nel confermare la proposta di calendario già formulata, osserva come essa consenta di conciliare, nel miglior modo possibile, l'attività delle Commissioni riunite con gli impegni delle singole Commissioni.

 

 Il presidente VIZZINI (PdL) concorda con la proposta di calendario formulata dal presidente Berselli e propone di procedere anche all'audizione del Governatore della Banca d'Italia.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro di documentazione sui disegni di legge svolto dagli Uffici del Senato, ed in particolare per le schede di lettura, auspica però che esse possano essere redatte anche per gli altri disegni di legge con la stessa compiutezza riservata al disegno di legge del Governo, in particolare per quanto riguarda la parte afferente all'analisi dell'impatto sulla legislazione vigente.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 10,50.

 

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)

2ª (Giustizia) 

 

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2008

10ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

 

 La seduta inizia alle ore 14,05.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica 

(242) MARTINAT e PONTONE. - Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti 

(391) D'AMBROSIO ed altri. - Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari 

(451) DELLA MONICA ed altri. - Misure contro le molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(583) LI GOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(617) BELISARIO ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone. Disposizioni per il contrasto della illegalità diffusa, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

- e della petizione n. 110 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

 

 Il senatore D'AMBROSIO(PD), nell'esprimere serie perplessità sul contenuto del disegno di legge n. 733, osserva preliminarmente come esso affronti la problematica della sicurezza pubblica e dell'immigrazione proponendo soluzioni non condivisibili ed ispirate peraltro a logiche del tutto diverse da quelle del disegno di legge n. 391 di cui è primo firmatario.

 Nel ricordare l'attività svolta nei lunghi anni del proprio impegno professionale presso la procura generale di Milano, sottolinea come all'inizio degli anni '90 furono intraprese dalla procura misure volte a contrastare i fenomeni di micro criminalità diffusa, i quali rappresentano un oggettivo problema per la sicurezza collettiva. In particolare per contrastare i suddetti fenomeni si fece ampio ricorso all'istituto del giudizio con rito direttissimo, grazie all'applicazione del quale fu possibile perseguire circa mille imputati, assicurando così maggiore effettività al sistema penale. Al ricorso allo strumento del giudizio con il rito direttissimo si accompagnarono inoltre, da un lato, l'obbligo imposto alla polizia giudiziaria di rendere tempestivamente disponibili i certificati del CED e, dall'altro, l'istituzione presso il tribunale di un apposito ufficio per le tossicodipendenze, chiamato a valutare le misure alternative alla detenzione da applicare ai soggetti arrestati per reati commessi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

 L'introduzione di tali misure, osserva l'oratore, assicurarono una riduzione del 25 per cento dei dati relativi ai crimini.

 Con riferimento al provvedimento governativo rileva criticamente come esso invece di prevedere misure volte a contrastare i fenomeni di micro criminalità, realmente pericolosi per la sicurezza pubblica, introduca sanzioni penali volte a perseguire soggetti che non hanno manifestato una pericolosità sociale ma che sono addirittura talvolta vittime di sfruttamento.

 Nell'invitare il Governo e la maggioranza a rivalutare il contenuto dell'articolo 9 del disegno di legge governativo, il quale introduce il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, sottolinea come tale nuova fattispecie di reato sia destinata a produrre gravi inconvenienti sia sul funzionamento delle carceri sia in relazione all'efficienza del sistema giudiziario.

 Conclude svolgendo talune considerazione critiche sulle conseguenze finanziarie derivanti dall'approvazione del disegno di legge governativo. Al riguardo ritiene che la quantificazione degli oneri connessi agli effetti derivanti dal previsto aumento della popolazione carceraria non possa essere attendibile ed in particolar modo appare del tutto incongruo la somma di euro tre preventivata quale costo del pasto giornaliero del detenuto, pasto che comunque rappresenta una quota minoritaria del costo di una giornata di detenzione.

 

 Il senatore SALTAMARTINI (PdL) sottolinea l’esigenza di assicurare il diritto dei cittadini a essere difesi dal crimine, in coerenza con uno dei princìpi fondamentali del costituzionalismo, in base al quale l’affermazione della libertà è sempre connessa alla garanzia della sicurezza.

Ritiene inopportuno il tentativo di una parte della magistratura di affermare una propria politica criminale, operando una sostanziale depenalizzazione dei reati, attraverso l’abuso della discrezionalità nella definizione della pena tra i limiti di legge e nell’applicazione delle circostanze aggravanti.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) - in una interruzione - contesta quest'ultima interpretazione e ribadisce il giudizio, che deriva dalla sua lunga esperienza professionale come magistrato, circa l’inutilità dell’introduzione del reato di immigrazione clandestina che, a suo avviso, arrecherà un grave danno al funzionamento del sistema giudiziario. Peraltro, rileva che il disegno di legge individua in appena 3 euro il costo giornaliero di un detenuto per l’Amministrazione della giustizia: in proposito auspica un chiarimento da parte del rappresentante del Governo.

 

Seguono altri commenti dei senatori BENEDETTI VALENTINI (PdL) e MARITATI(PD).

 

Il presidente BERSELLI invita il senatore D’Ambrosio a non interrompere gli interventi, sottolineando che anche chi ha avuto esperienze professionali diverse da quelle nell’ambito della magistratura deve poter esprimere la propria opinione.

 

Il senatore CAROFIGLIO (PD) manifesta il proprio disappunto per la precisazione del Presidente, a suo giudizio inopportuna e offensiva, in quanto nessun senatore ha inteso affermare alcuna superiorità dell’esperienza in magistratura.

 

Il senatore SALTAMARTINI(PdL), proseguendo nel suo intervento, dichiara la propria stima per la magistratura, rafforzata anche dall’esperienza professionale svolta come rappresentante delle forze dell’ordine.

 

Il senatore CASSON (PD) a sua volta interrompe l'intervento del senatore Saltamartini, affermando che questi è stato rappresentante sindacale di una specifica organizzazione, non delle forze dell'ordine nel loro complesso.

 

Proseguendo ancora nel suo intervento, il senatore SALTAMARTINI (PdL) ricorda l’aumento della criminalità che si registra a seguito dell’incremento dell’immigrazione, in particolare per quanto riguarda i furti e le rapine in appartamento. È dunque inevitabile una reazione e la richiesta di rafforzare il sistema penale. In particolare è opportuno mantenere il rito direttissimo quando l’imputato sia colto nella flagranza del reato e limitare l’ambito di scelta del magistrato nell’indicazione della pena, correggendo l’articolo 132 del codice penale; inoltre, è indispensabile ridurre lo spazio temporale fra i diversi gradi di giudizio e tutelare con maggiore rigore le parti lese nel processo penale.

Infine, contesta l’insistente ricorso al principio della ragionevolezza da parte della Corte costituzionale, la cui funzione non dovrebbe confondersi con quella di rappresentanza della sovranità popolare che spetta al Parlamento.

 

 Il senatore CAROFIGLIO(PD), pur ritenendo condivisibili in linea generale alcune delle considerazioni testé svolte dal senatore Saltamartini, ed in particolare quelle relative alla eccessiva discrezionalità nella quantificazione delle pene edittali per le diverse fattispecie di reato, esprime un giudizio fortemente critico sui rilievi in materia di misure volte a contrastare l'immigrazione clandestina. Con riferimento al disegno di legge governativo in esame, osserva come gli articoli 9 e 18, pongano evidenti problemi non solo sul piano etico, ma anche e soprattutto sul piano della loro oggettiva utilità nell'ambito degli interventi per il miglioramento della sicurezza pubblica. Nel sottolineare come la ratio di ogni diritto penale moderno siano la necessità di assicurare tutela diretta agli interessi e ai valori garantiti nelle carte costituzionali, per i quali, soltanto, è giustificabile la limitazione della libertà personale, nonché l'esigenza di tutelare le vittime dei reati, invita a riflettere su quale debba considerarsi la vittima del reato di immigrazione clandestina. Dopo aver dichiarato la propria disponibilità a valutare e a discutere nel merito sull'opportunità di introdurre norme volte a sanzionare il reingresso del cittadino straniero espulso, ribadisce la propria netta contrarietà all'articolo 9, il quale introduce una fattispecie di reato priva di per sé di ogni effetto dissuasivo. Invita al riguardo il Governo e la maggioranza a riflettere sulle conseguenze sul piano dell'efficienza della giustizia derivanti dall'introduzione dell'obbligatorietà del giudizio con rito direttissimo per le violazioni del reato di immigrazione clandestina. Dopo aver fornito talune precisazioni sul giudizio abbreviato, replicando a talune considerazioni svolte dal senatore Saltamartini, si sofferma sull'articolo 18 del disegno di legge n. 733. Al riguardo, osserva come le difficoltà oggettive di identificazione degli stranieri soggiornanti nei centri di accoglienza non possa in alcun modo giustificare il prolungamento a 18 mesi del periodo massimo di permanenza. Una così lunga detenzione amministrativa si pone in aperto contrasto con i principi fondamentali dello Stato di diritto. Conclude auspicando che il Governo e la maggioranza rivedano il proprio atteggiamento sulle questioni relative ai problemi dell'immigrazione, evitando l'introduzione di inaccettabili ed illiberali misure.

 

 Il sottosegretario CALIENDO precisa che il costo di 3 euro indicato dal senatore D’Ambrosio si riferisce esclusivamente ai pasti dei detenuti.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

CONVOCAZIONE DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 

 

 Il PRESIDENTE avverte che gli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle Commissioni 1a e 2a riunite sono convocati domani, giovedì 10 luglio, alle ore 9, e comunque al termine della seduta delle Commissioni riunite, già convocata per le ore 8,30.

 

 La seduta termina alle ore 15.

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)

2ª (Giustizia) 

 

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2008

11ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati. 

 

La seduta inizia alle ore 8,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica 

(242) MARTINAT e PONTONE. - Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti 

(391) D'AMBROSIO ed altri. - Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari 

(451) DELLA MONICA ed altri. - Misure contro le molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(583) LI GOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(617) BELISARIO ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone. Disposizioni per il contrasto della illegalità diffusa, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

- e della petizione n. 110 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

 

Il senatore DE SENA (PD) ricorda l’efficienza del contrasto alla criminalità organizzata, i cui risultati sono apprezzati anche a livello internazionale. Tuttavia è necessario sostenere l’azione delle forze dell’ordine e della magistratura, anziché con ulteriori disposizioni normative, con una strategia più ampia che veda il concorso della politica e della pubblica amministrazione, soprattutto locale.

 Il Governo dovrebbe indicare l’entità delle forze dell’ordine compatibile con le risorse finanziarie disponibili, promuovendo il completamento dell’organico ma privilegiando in particolare la qualità delle competenze.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 8,45.

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)

2ª (Giustizia) 

 

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2008

12ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano. 

 

 La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica 

(242) MARTINAT e PONTONE. - Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti 

(391) D'AMBROSIO ed altri. - Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari 

(451) DELLA MONICA ed altri. - Misure contro le molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(583) LI GOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(617) BELISARIO ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone. Disposizioni per il contrasto della illegalità diffusa, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

- e della petizione n. 110 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) esprime apprezzamento per il contenuto normativo del disegno di legge n. 733 In particolare, l’introduzione del reato di immigrazione clandestina corrisponde all’esigenza di qualificare l’antigiuridicità di quel comportamento: le obiezioni dei senatori dell’opposizione, a suo avviso, hanno natura ideologica; semmai, è opportuno approfondire le questioni connesse all’attuazione della norma, sia sotto il profilo dell’effettiva esecuzione della pena sia sotto quello dell’aggravio del carico di lavoro per i magistrati e per le strutture penitenziarie.

 Si sofferma, quindi, sull’articolo 16 del disegno di legge n. 733, ai sensi del quale l’iscrizione anagrafica viene subordinata alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile. In proposito, ricorda che il procedimento è stato semplificato con l’introduzione, tra l’altro, del silenzio-accoglimento della domanda di iscrizione anagrafica: l’obbligo generalizzato di verifica, introdotto per il controllo di ipotesi rare e marginali rispetto alla casistica, potrebbe pregiudicare la tempestività della procedura. Inoltre, si tratta di verifiche che richiedono un sopralluogo da parte delle autorità sanitarie e dunque implicano costi che devono essere valutati. E’ auspicabile una riformulazione, nel senso di considerare sussistenti le condizioni igienico-sanitarie quando il fabbricato sia dotato del certificato di agibilità.

 

 Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI RIUNITE AFFARI COSTITUZIONALI E GIUSTIZIA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE 

 

 Il presidente BERSELLI convoca per lunedì 14 luglio, alle ore 19, gli uffici di Presidenza delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia integrati dai rappresentanti dei Gruppi.

 Convoca altresì alle ore 19,30 dello stesso giorno le Commissioni riunite per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 733 e congiunti.

 

 La seduta termina alle ore 15,25.

 

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)

2ª (Giustizia) 

 

 

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2008

24ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

VIZZINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano. 

 

La seduta inizia alle ore 15,20.

 

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 733 E CONNESSI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA 

 

 Il presidente VIZZINI informa le Commissioni riunite che sono stati acquisiti e sono a disposizione degli onorevoli senatori gli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 733 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), d'iniziativa del Governo, quale testo base nell'esame congiunto con gli altri disegni di legge in materia di sicurezza pubblica (n. 242 - Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti, d'iniziativa dei senatori Martinat e Pontone; n. 391 - Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari, d'iniziativa dei senatori D'Ambrosio e altri; n. 451 - Misure contro le molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale, d'iniziativa dei senatori Della Monica e altri; n. 583 - Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena, d'iniziativa dei senatori Li Gotti e altri e n. 617 - Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone. Disposizioni per il contrasto della illegalità diffusa, d'iniziativa dei senatori Belisario e altri).

 

 Le Commissioni prendono atto.

 

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)

2ª (Giustizia) 

 

 

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2008

25ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano. 

 

 

 La seduta inizia alle ore 14,40.

(omissis)

 

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

 

 Il PRESIDENTE riferisce l’esito della riunione, appena conclusa, degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle Commissioni riunite. In quella sede si è convenuto all’unanimità di integrare l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 23 ottobre 2008, alle ore 14,30, con il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 733 e connessi (sicurezza pubblica), nonché di iscrivere all’ordine del giorno, dalle sedute della prossima settimana, l’esame in sede referente del disegno di legge n. 1079 (Misure contro la prostituzione), d'iniziativa del Governo, e dei disegni di legge connessi, d'iniziativa parlamentare.

 

 Le Commissioni riunite prendono atto.

 

 La seduta termina alle ore 15,20.

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)

2ª (Giustizia) 

 

 

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2008

26ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Mantovano e per la giustizia Caliendo.

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

(omissis)

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 733 E CONGIUNTI 

 

 Il senatore CASSON (PD) osserva che le Commissioni riunite non hanno mai proceduto alla formale adozione del disegno di legge n. 733, quale testo base. Ritiene pertanto necessario che sulla questione relativa alla individuazione de facto del provvedimento di iniziativa governativa quale testo base si discuta immediatamente negli Uffici di Presidenza integrati

(omissis)

IN SEDE REFERENTE

 

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica 

(242) MARTINAT e PONTONE. - Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti 

(391) D'AMBROSIO ed altri. - Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari 

(451) DELLA MONICA ed altri. - Misure contro le molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(583) LI GOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(617) BELISARIO ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone. Disposizioni per il contrasto della illegalità diffusa, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

- e petizione n. 110 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto, disgiunzione dei disegni di legge nn. 242, 391, 451, 583 e 617 e rinvio)

 

 Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 10 luglio scorso.

 

 Il senatore BIANCO (PD) esprime preliminarmente rammarico per il tenore dei pareri resi dal Governo sugli emendamenti presentati dai senatori dell'opposizione al decreto-legge n. 151 del 2008. Con riguardo ai disegni di legge in materia di sicurezza, anche tenuto conto del dibattito svoltosi nella riunione degli Uffici di Presidenza testé conclusasi, propone che sia disposta la disgiunzione dell'esame dei disegni di legge 242, 391, 451, 583 e 617 dal disegno di legge n. 733 di iniziativa governativa. Le proposte emendative finora presentate si dovranno pertanto considerare riferite unicamente a quest'ultimo provvedimento.

 

 Dopo un breve intervento del senatore CASSON (PD), le Commissioni riunite approvano la proposta di disgiunzione dei disegni di legge 242, 391, 451, 583 e 617 dal disegno di legge n. 733 e dalla petizione n. 110 ad esso attinente.

 

 Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

(omissis)

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)

2ª (Giustizia) 

 

 

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2008

27ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Intervengono il ministro della giustizia Alfano ed i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

 

 La seduta inizia alle ore 12,10

 

IN SEDE REFERENTE

 

733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

- e petizione n. 110 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 ottobre scorso.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) ritira tutti gli emendamenti ed ordini del giorno a propria firma.

 

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra dapprima l’emendamento 1.3, con il quale, da un lato, si inasprisce il quadro sanzionatorio previsto per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, e, dall’altro, si introduce il reato delle molestie persistenti. L’emendamento in esame apporta poi puntuali modifiche anche al codice di rito, al fine di assicurare una più adeguata tutela alle vittime delle suddette fattispecie di reato. In particolare, l’emendamento estende il ricorso alle intercettazioni anche nel caso del reato di stalking e prevede un rafforzamento dell’istituto dell’incidente probatorio.

Svolge quindi talune considerazioni critiche sull’emendamento 1.5, volto a reintrodurre nel codice penale il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. La reintroduzione di tale fattispecie di reato è destinata ad aggravare il carico di lavoro dei tribunali, influendo negativamente sull’efficienza della giustizia penale. Illustra quindi l’emendamento 1.9, il quale modifica l'articolo 576 del codice penale prevedendo fra le circostanze aggravanti anche l'ipotesi in cui il fatto sia commesso in occasione della Commissione dei delitti di violenza sessuali, di atti sessuali con minorenne, di violenza sessuale di gruppo e di violenze persistenti.

Illustra poi l'emendamento 19.0.6 il quale, introduce ulteriori fattispecie di reato, connesse allo sfruttamento del lavoro ed in particolare di lavoratori extracomunitari non muniti di regolare permesso di soggiorno.

 

Il senatore DE SENA (PD) si sofferma brevemente sull'emendamento 1.7, in ordine al quale il sottosegretario CALIENDO preannuncia l'espressione di un parere favorevole, purché l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 416 del codice penale sia limitata alla sola ipotesi aggravata del reato di procurata immigrazione clandestina.

 

 La seduta termina alle ore 13,30.

 


 

 

 

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

733

 

G/733/1/1 e 2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Il Senato,

considerato:

 che con l'articolo 18 del disegno di legge in esame viene ampliato il periodo massimo di trattenimento dello straniero nelle strutture già denominate CPTA successivamente rinominati Centri di identificazione ed espulsione (CIE), dagli attuali 60 giorni a 18 mesi;

che l'allungamento del periodo di trattenimento non è differenziato sulla base dei motivi e della tipologia dei provvedimenti di allontanamento, sicché l'allungamento appare irrazionalmente uniforme essendo identico per ipotesi che invece sono fondate su provvedimenti di allontanamento disposti per motivi assai diversi tra di loro e con un indubbio diverso grado di gravità un simile aumento generalizzato delle durate dei trattenimenti rende ancor più inadeguata l'attuale capienza complessiva del sistema dei centri;

impegna il Governo:

ad assicurare idonee risorse, in termini di personale specializzato e funzionalità delle strutture, al fine di garantire adeguata assistenza sanitaria alle persone trattenute.

G/733/2/1 e 2

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Il Senato,

impegna il Governo:

a predisporre, in sede di attuazione di quanto previsto dalla disposizione in esame e dalle altre norme che regolano le procedure di asilo, le necessarie misure affinché i richiedenti asilo che ne abbiano diritto non possano essere destinatari di provvedimento di respingimento o di espulsione prima di essere stati posti in condizione di presentare, secondo la normativa vigente, domanda di protezione internazionale, assicurando tutte le informazioni ed i servizi di interpretariato a tal fine necessari.

G/733/3/1 e 2

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Il Senato,

considerate le positive modifiche apportate ai procedimenti di sequestro e confisca dei beni di organizzazioni della criminalità organizzata;

rilevata la necessità di razionalizzare e rendere ancor più efficace la gestione delle liquidità confiscate alle associazioni di stampo mafioso, evitando al contempo l'incertezza sul destino del bene derivante dalla possibilità di revoca della confisca;

impegna il Governo:

a promuovere le opportune iniziative al fine di unificare e coordinare le competenze in materia di assegnazione e destinazione dei beni confiscati, sulla linea di quanto previsto, all'unanimità, dalla Commissione Antimafia nella XV Legislatura;

a rafforzare le capacità di gestione dei beni confiscati secondo principi di organicità e sistematicità delle procedure, assegnando personale qualificato e risorse adeguate ai soggetti chiamati a programmare e garantire l'inserimento dei beni confiscati in piani di sviluppo socio-economico;

a dotare le autorità e di soggetti incaricati della gestione dei beni confiscati di competenze adeguate in termini di promozione d'impresa e analisi di mercato al fine di garantire per quanto possibile la continuità d'impresa ed i livelli occupazionali delle aziende che giungono a confisca.

Art. 01

01.1

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 0.1 – La legge 23 luglio 2008, n. 124 è abrogata».

1.1

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche in riferimento all'età avanzata».

1.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 164, primo comma, dopo le parole: ''nell'articolo 133,'' sono inserite le seguenti: "nonché alle risultanze desumibili dal servizio informatico previsto dall'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271",»;

1-ter. L'articolo 572 è sostituito dal seguente:

«Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni»;

1-quater. All'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope";

3) al terzo comma, le parole: "anni dodici" sono sostituite dalle seguenti: "anni quindici";

1-quinquies. All'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

"5-bis) nei confronti della persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza"»;

1-sexies. Dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:

«Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da sedurlo, ingannarlo e comunque carpirne la fiducia, è punito con la reclusione da uno a tre anni».

1-septies. All'articolo 648-bis, primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato» sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 648-ter, sopprimere le parole: «dei casi di concorso nel reato e».

1.3

DELLA MONICA, VITTORIA FRANCO, ANNA MARIA SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni."»;

1-ter. Dopo l'articolo 604 del codice penale è inserito il seguente:

«604-bis. - (Ignoranza dell'età della persona offesa). – Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona.»;

1-quater. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza.»;

1-quinquies. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

«612-bis. - (Atti persecutori). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ripetutamente minaccia o molesta taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da stabile relazione affettiva, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti del coniuge divorziato, del coniuge separato anche non legalmente o nei confronti di persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno di persona minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;

b) all'articolo 282-bis, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«7. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;

c) dopo l'articolo 282-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da stabile relazione affettiva.

3. Quando la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. Con il provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate persone il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con il mezzo del telefono ovvero con ogni altro strumento di comunicazione anche telematico.

5. Il provvedimento è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socioassistenziali del territorio.».

d) all'articolo 293, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dell'imputato e all'eventuale già nominato difensore della persona offesa dal reato»;

e) dopo l'articolo 384 è inserito il seguente:

«Art. 384-bis. – (Divieto provvisorio di avvicinamento). – 1. Anche fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere imminente un pericolo per la incolumità della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato l'applicazione provvisoria delle prescrizioni previste dall'articolo 282-ter del codice di procedura penale nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.

2. Entro 48 ore dall'emissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede la convalida al Giudice competente in relazione al luogo di esecuzione.

3. Il Giudice entro 5 giorni successivi fissa l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, all'indiziato ed al difensore.

4. Quando risulta che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, provvede alla convalida con ordinanza contro la quale il pubblico ministero e l'indiziato possono proporre ricorso per Cassazione.

5. Quando non provvede a norma del comma che precede, il Giudice dispone con ordinanza la revoca del provvedimento.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 390 e dell'articolo 391».

f) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;

g) l'articolo 395 è sostituito dal seguente:

1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente ai soli atti e documenti indispensabili per l'espletamento del mezzo di prova, ed è notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria;

i) l'articolo 396, comma 1, è modificato come segue:

1) dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «,la persona offesa dal reato»;

2) dopo le parole: «fondatezza della richiesta,» sono inserite le seguenti: «le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398 comma 5-bis,»;

l) all'articolo 396, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o dalla persona offesa dal reato»;

m) all'articolo 396, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «La persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o la persona offesa dal reato»;

n) l'articolo 398, il comma 5-bis, è modificato come segue:

1) prima della parola: «600» è inserita «572,»;

2) le parole: «e 609-octies» sono sostituite da: «609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis»;

3) le parole: «vi siano minori di anni sedici,» sono sostituite da «vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni,»;

4) le parole «quando le esigenze del minore» sono sostituite da «quando le esigenze di tutela delle persone»;

5) le parole «abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti «abitazione persona interessata all'assunzione della prova».

1.4

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato, " sono soppresse.

1-ter. All'articolo 648-ter, primo comma, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse».

1.100

BERSELLI, VIZZINI, RELATORI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 341. (Oltraggio a ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria). Chiunque offende l'onore o il prestigio di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, in presenza sua e di altre persone, a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.

 La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale o l'agente, a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile.

Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'ufficiale o l'agente sia nell'esercizio delle proprie funzioni o del proprio servizio in occasione di manifestazioni pubbliche"».

1.100 (testo 2)

BERSELLI, VIZZINI, RELATORI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 341. (Oltraggio a ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria). Chiunque, in occasione di manifestazioni pubbliche, offende l'onore o il prestigio di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, in presenza sua e di altre persone, a causa o nell'esercizio delle sue funzioni o del suo servizio di ordine pubblico e di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni.

 La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale o l'agente, a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile.

Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia.

 1-ter. All'articolo 341 del codice penale si applica l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288".».

1.5

LUMIA, MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 340-bis. (Oltraggio ad ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria). Chiunque offende l'onore o il prestigio di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, in presenza di più persone e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazioni telegrafiche, telematiche o telefoniche, o con scritto o disegno o altri mezzi di pubblicità, diretti al pubblico ufficiale o ai suoi superiori o subordinati, e a causa delle sue funzioni. La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

La prova della verità del fatto medesimo è sempre ammessa nel procedimento penale ed, ove raggiunta, determina la non punibilità dell'autore se il fatto attribuito si riferisce all'esercizio delle funzioni della persona offesa.

Le pene di cui al primo comma sono aumentate della metà quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero nel corso di manifestazioni pubbliche o in occasione di servizi per la sicurezza delle manifestazioni sportive"».

1.6

LUMIA, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 376, primo comma, del codice penale dopo le parole: "e 373" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 378, limitatamente ai casi in cui la condotta si riferisce al delitto di cui all'articolo 629 del codice penale"».

1.7

DE SENA, LUMIA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: "600, 601 e 602" sono sostituite dalle seguenti: "600, 601 e 602, nonché all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"».

1.8

D'ALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 416, comma 6, del codice penale, le parole: ''600, 601 e 602'' sono sostituite dalle seguenti: ''600, 601 e 602 del codice penale, e 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286''».

1.9

DELLA MONICA, VITTORIA FRANCO, ANNA MARIA SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al primo comma dell'articolo 576 del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

"5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis"».

1.0.1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 274, comma 1, lettera c), dopo le parole: "o dai suoi precedenti penali" sono inserite le seguenti: "o giudiziari, ovvero dalle risultanze desumibili dal servizio informatico previsto dall'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271", e dopo le parole: "sussiste il concreto pericolo che questi commetta", sono inserite le seguenti: "uno dei delitti di cui all'articolo 380, ovvero altri";

b) all'articolo 275, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, le misure cautelari personali sono sempre disposte quando, anche tenendo conto degli elementi sopravvenuti, risultano sussistere le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole";

c) all'articolo 275, il comma 2-ter è abrogato;

d) all'articolo 275, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La custodia in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. È applicata la custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti la mancanza di esigenze cautelari, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ad uno dei delitti di cui ai seguenti articoli:

a) 423-bis, primo, terzo e quarto comma, 439, 440, 624-bis e 628 del codice penale;

b) 407, comma 2, lettera a), ad esclusione di quelli di cui all'articolo 609-quater del codice penale, quando il fatto sia di minore gravità;

c) 12, commi 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

d) 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f) all'articolo 310, il comma 3 è abrogato";

e) all'articolo 311, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il ricorso per cassazione avverso la decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare non ha effetto sospensivo";

f) all'articolo 392 il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1";

g) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;

h) all'articolo 602, il comma 2 è abrogato;

i) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: "della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "di cui agli articoli 600-bis e 628 del codice penale,".

Art. 1-ter.

(Modifiche all'articolo 23 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)

1. All'articolo 23, comma 1, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo le parole: "previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e)", sono inserite le seguenti: "e-bis)"».

1.0.2

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche delle disposizioni del codice di procedura penale in tema

di misure cautelari personali)

1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, le parole: "all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, (ed eventualmente anche, in più in generale, i delitti di cui l'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale"».

1.0.3

SALTAMARTINI, DE ECCHER, SCOTTI, DE ANGELIS, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, MALAN, VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 656 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Quando deve essere eseguita una condanna a pena detentiva ovvero alla pena dell'espulsione il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale se il condannato non è detenuto ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato. L'espulsione è eseguita dall'autorità di pubblica sicurezza mediante accompagnamento alla frontiera dello stato di appartenenza ovvero quando ciò non sia possibile alla frontiera dello stato di provenienza. L'esecuzione deve avvenire entro un termine non superiore alla durata della pena detentiva da espiare. Alla scadenza del suddetto termine, che decorre dall'inizio della carcerazione, il condannato ove non ancora espulso è rimesso in libertà e la pena è dichiarata estinta.";

b) al comma 9 è aggiunta la seguente lettera:

"d) nei confronti dei condannati all'espulsione dallo Stato"».

1.0.4

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 117 comma 2-bis del codice di procedura penale dopo le parole: "dall'articolo 371-bis" sono inserite le seguenti: "acquisisce copia degli atti d'indagine e" e dopo le parole: "notizie di reato" sono inserite le seguenti: ", a ogni altro registro tenuto in conformità alle disposizioni vigenti"».

1.0.5

SALTAMARTINI, DE ANGELIS, BENEDETTI VALENTINI, FLUTTERO, DELOGU, ALLEGRINI, FLERES, PISCITELLI, DE ECCHER, SCOTTI, VICARI, SCARPA BONAZZA BUORA, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 18, del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende l'ergastolo, la reclusione, l'arresto e l'espulsione dal territorio nazionale"».

1.0.6

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 23, del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Lo straniero condannato per delitto doloso punito con la pena in concreto della reclusione non superiore ad anni due, può essere ammesso alla sostituzione della pena detentiva con l'espulsione dallo Stato. Il giudice tiene conto delle circostanze di cui all'articolo 133. La pena dell'espulsione sostituisce altresì le concorrenti pene pecuniarie e le sanzioni accessorie e le misure di sicurezza"».

1.0.7

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 609-bis e 609-octies del codice penale, se commessi in danno di persona minorenne, e 609-quater del citato codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica".

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati programmi di riabilitazione, di cui all'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con specifico riferimento a quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 1-bis, della medesima legge n. 354 del 1975, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

1.0.8

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, dopo le parole: "e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia" sono aggiunte le seguenti: "avviati a seguito della proposta avanzata dai procuratori distrettuali"».

Art. 2

2.1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, dopo la parola: «sensoriale,» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 3 comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al comma 2, sostituire la parola: «handicappata» con le seguenti: «portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,».

Art. 3

3.1

PISTORIO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Dopo l'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis. – 1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre 1995 (accordi di Dayton), qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.

3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 la perde qualora, durante la minore età, acquisti la cittadinanza di un altro Stato"».

3.2

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, primo comma, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – 1. II coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente e stabilmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo dieci anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi"».

3.3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «può acquistare» con le seguenti: «acquista, previa istanza,».

3.4

D'ALIA

Al comma 1, sostituire le parole: «risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio» con le seguenti: «risieda legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo sei anni dalla data del matrimonio».

3.5

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, dopo le parole: «comma 1», inserire le seguenti: «e comunque non oltre un anno dalla presentazione dell'istanza».

3.6

CASSON, BIANCO, D'AMBROSIO, LATORRE, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge, il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre 1995, che non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, qualora sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale, alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti di cui al comma 1-bis e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fmo alla nascita del medesimo.

1-quater. Chi ha acquisito la cittadinanza ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter la perde se, durante la minore età, acquista la cittadinanza di un altro Stato».

3.7

CAROFIGLIO, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, MARITATI, CHIURAZZI

Dopo il comma 1 aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis. L'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – 1. È cittadino per nascita:

a) il figlio di padre o di madre cittadini;

b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;

c) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni;

d) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente risieda.

2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

3. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza"».

3.8

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari ad euro 200.

2-ter. È istituito, presso il Ministero degli esteri, un Fondo per la prevenzione dei flussi migratori, finalizzato al finanziamento di progetti di sviluppo locale nei Paesi che hanno stipulato o intendono stipulare con lo Stato italiano Accordi bilaterali per la gestione dei flussi migratori. Al Fondo confluisce, ordinariamente, la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione dei contributi di cui al comma 2-bis. La quota residua del gettito di cui sopra è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, a titolo di copertura delle spese di istruttoria per le attività in materia di cittadinanza».

3.9

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 9-bis. – 1. Nei casi di cui all'articolo 9, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero, apolide o comunitario è preventivamente acquisito il parere del sindaco del comune di residenza anagrafica del richiedente.

2. Con il parere di cui al comma 1 il Sindaco attesta:

a) il requisito della residenza;

b) la congruità dei redditi del richiedente a garantirne l'autosufficienza economica, in rapporto anche ai carichi familiari;

c) il grado di integrazione del richiedente nella comunità locale, in attuazione della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007, misurato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto, dei valori e delle norme della Costituzione ialiana, sulla conoscenza della lingua italiana e sul livello di partecipazione alla vita sociale ed economica.

3. Il parere di cui al comma 1 è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione al Sindaco dell'istanza di concessione della cittadinanza"».

3.10

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 9-bis. – 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge".».

3.11

PORETTI, PERDUCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 364 del 1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – 1. Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di trecentosessantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda"».

3.0.1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme per il contrasto e la prevenzione delle infiltrazioni criminali

nel settore degli appalti)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: "dell'ambiente" aggiungere le seguenti: ", alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose";

b) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze" inserire le seguenti: "dell'interno";

c) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera s-bis), aggiungere la seguente:

"s-ter) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini";

d) All'articolo 38, comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

"f-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa. Fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili";

e) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: "passata in giudicato" inserire le seguenti: "per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/Ce, nonché";

f) all'articolo 136, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter).";

g) all'articolo 176, comma 3, lettera e) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine a eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato ad esecuzione in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili o urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività";

h) all'articolo 176, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e sub affidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori ad euro 2000, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento"».

3.0.2

LAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre 1995 (accordi di Dayton), qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma l e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.

3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi l e 2 la perde se, durante la minore età, acquista la cittadinanza di un altro stato».

3.0.3

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è aggiunto infine il seguente periodo: "Nel caso in cui uno dei nubendi sia cittadino straniero è necessaria la presentazione di un documento atte stante la legittimità del soggiorno nel territorio italiano"».

3.0.4

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 116, comma 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante l'approvazione del testo del codice civile, sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché un documento attestante la legittimità del soggiorno nel territorio italiano"».

Art. 4

4.1

D'ALIA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del periodo.

Art. 5

5.100

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. -1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) Al secondo comma, le parole: 'fino a euro 1.032' sono sostituite dalle parole: 'da euro 2.000 a euro 30.000';

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: 'Fuori dei casi previsti dall'articolo 635, se dai comportamenti di cui al presente articolo deriva nocumento per il decoro dell'ambiente urbano, ovvero il deturpamento o l'imbrattamento di mezzi impiegati per il trasporto pubblico, le pene sono raddoppiate e, nell'ipotesi di cui al primo comma, si procede d'ufficio';

2. In ogni caso, se pronuncia condanna o applica la pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui agli articoli 635, secondo comma, n. 3, o per i fatti di cui all'articolo 639, il giudice, se dispone la sospensione condizionale della pena ovvero la sostituzione della pena ai sensi dell'articolo 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne subordina il beneficio al ripristino dello stato di luoghi e cose imbrattati o deturpati a cura e spese del responsabile in un termine non superiore a novanta giorni.". »

5.1

VALDITARA, BALBONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui). – 1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "o immobili" sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "se il fatto è commesso su immobili, o su cose di interesse storico o artistico, ovvero sui mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da un mese fino ad un anno e della multa fino ad euro 1.032 e si procede d'ufficio.";

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Nei casi di recidiva, per le ipotesi di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione tre mesi fino a due anni e della multa fino ad euro 10.000.".

2. All'articolo 4, primo comma, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, dopo il numero: "639", sono inserite le seguenti parole: " primo comma".

3. Chiunque venda bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di anni diciotto, è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.»

5.2

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui). – 1. All'articolo 639 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente: "Se il fatto è commesso:

1) su cose di interesse storico o artistico ovunque ubicate;

2) su immobili compresi nel perimetro dei centri storici;

3) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale;

4) su ogni altro immobile quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano;

si applica la pena della reclusione fino a 1 anno o della multa fino a euro 1.032 e si procede d'ufficio"».

 

5.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis

Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500».

 

5.0.2

Il Governo

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis

Dopo l'articolo 34 del codice della strada (d.P.R. 30 aprile 1992, n. 285) è aggiunto il seguente: "Art.34-bis (Decoro delle strade) Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento od in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000".».

 

Art. 6

6.0.1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956 n.1423, dopo le parole: "controlli di polizia" aggiungere le seguenti:

"armi modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti comunque denominati in grado di emettere scariche elettriche, compresi gli storditori, ovvero di nebulizzare liquidi o miscele irritanti, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo",».

Art. 7

7.1

FIORONI, MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Chiunque, a fini di commercio, occupa abusivamente una porzione di suolo stradale superiore a quella prevista nella concessione di cui sia in possesso, è soggetto alla chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a due giorni.».

7.2

BOSCETTO

Sopprimere il comma 2.

7.3

FIORONI, MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nelle ipotesi in cui i regolamenti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico già prevedano disposizioni specifiche applicabili alle suddette ipotesi.»

7.0.1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: «in una strada», sono inserite le seguenti: «ordinaria o»;

b) all'articolo 1-bis, primo comma, le parole: «depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque», sono soppresse.

2. Ai comuni che abbiano adempiuto, ovvero vi provvedano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle previsioni di cui all'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, è assegnato, tenuto conto della consistenza e dell'impatto dei flussi turistici e della rilevanza del patrimonio culturale, un contributo straordinario volto ad assicurare la predisposizione di adeguate misure a tutela del decoro delle aree di valore monumentale, storico, artistico e archeologico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse, all'apposito Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo per un importo pari ad euro 8.000.000 per l'anno 2008, ad euro 14.978.000 per l'anno 2009 e ad euro 32.978.000 per l'anno 2010. Al suddetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziomento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. All'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tutte le notificazioni sono sostituite con la pubblicazione per estratto del provvedimento da affiggersi alla casa comunale del luogo in cui è avvenuto il fatto ed alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Copia della pubblicazione è, altresì, comunicata a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo eventualmente comunicato dell'interessato al momento della contestazione o nello scritto difensivo di cui all'articolo 18, primo comma»;

b) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

«Nei casi di cui al quinto comma, quando è effettuata la contestazione immediata, tutte le successive notificazioni possono essere sostituite dalla indicazione, recata in calce del verbale di contestazione o in fogli solidali ad esso, delle successive fasi del procedimento, dei relativi termini e delle facoltà di difesa.».

Art. 8

8.1

D'AMBROSIO

Sopprimere l'articolo.

8.2

MARITATI, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, ADAMO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Dopo l'articolo 610 è inserito il seguente:

"Art. 610-bis. – (Impiego di minori nell'accattonaggio). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione fmo a due anni nei casi in cui la persona offesa ha un'età compresa tra i quattordici e i diciotto anni"»

8.3

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), capoverso "art. 600-octies", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso di impiego di minori sotto i tre anni, la pena è della reclusione da uno a cinque anni».

8.4

INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 602-bis», all'alinea, sostituire le parole: «di cui al primo comma dei» con le seguenti: «previsti dai».

8.5

MARITATI, ANNA MARIA SERAFINI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, BIANCO, LATORRE, INCOSTANTE, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 602-bis», dopo le parole: «del genitore», aggiungere, in fine, le seguenti: «, previa valutazione del Tribunale dei minorenni in ordine alla compatibilità di tale pena con il superiore interesse del minore».

8.6

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 609-decies, dopo le parole: "600-quinquies", sono aggiunte le seguenti: "600-octies"».

8.0.1

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale dopo il n. 11-bis è aggiunto il seguente:

"11-ter) l'aver commesso il fatto ai danni di soggetti minori all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole per l'infanzia e istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado"».

8.0.2

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 527 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo a due terzi, se il fatto è commesso in presenza di un minore ovvero nelle immediate vicinanze di scuole per l'infanzia o istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto".»

8.0.3

MAURO, BRICOLO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in tema di risarcimento del danno a favore del coniuge o convivente vittima del reato di violenza sessuale)

1. All'articolo 609-bis del codice penale, dopo il primo comma è inserita la seguente modificazione:

"1-bis. Nel caso in cui il colpevole sia coniuge o convivente della vittima del reato il giudice può condannarlo, in funzione della gravità del reato commesso al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale in misura pari al valore della casa di sua proprietà adibita ad uso comune.

Il Giudice può, altresì, disporre nel caso in cui la vittima del reato sia il coniuge o il convivente e il colpevole sia proprietario della casa di abitazione il sequestro della stessa ai sensi dell'articolo 189 del codice penale con il trasferimento della sua proprietà a favore della vittima una volta che sia intervenuta sentenza penale di condanna"».

8.0.4

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 609-ter, comma primo, del codice penale, dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis) nei pressi di scuole per l'infanzia, istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico,"».

8.0.5

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole "reclusione fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti parole: "reclusione da due a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 100.000";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"4. La pena è della reclusione da cinque a otto anni e della multa da euro 20.000 a euro 200.000, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, minaccia o violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato".».

8.0.6

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni concernenti il reato di furto in abitazione e di rapina)

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole "reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1032 sono sostituite dalle seguenti parole: "reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

b) al terzo comma, le parole "reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti parole: "reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da euro 20.000 a euro 200.000".

2. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole "reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti parole: "reclusione da otto a dodici anni e della multa da euro 50.000 a euro 150.000";

b) al terzo comma, le parole "reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098" sono sostituite dalle seguenti parole: "reclusione da dieci a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro 250.000."».

8.0.7

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8, è inserito il seguente:

"8-bis. La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1549 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste all'articolo 625, primo comma, se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61, ovvero se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto, nei pressi di istituti di credito, agenzie finanziarie, uffici postali, sportelli automatici adibiti all'erogazione di danaro, ovvero di luoghi destinati all'esercizio del culto religioso"».

8.0.8

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 628, secondo comma, del codice penale dopo il n. 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto, nei locali o nei pressi di istituti di credito, agenzie finanziarie, uffici postali, sportelli automatici adibiti all'erogazione di danaro, ovvero di luoghi destinati all'esercizio del culto religioso"».

8.0.9

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 640 del codice penale, secondo comma, dopo il n. 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis) se il fatto è commesso abusando delle condizioni di ridotta capacità della persona offesa in relazione all'età, ingenerando nella stessa il convincimento che la prestazione richiesta sia imposta, dovuta o comunque necessaria per la conservazione o il miglioramento delle proprie condizioni di vita individuali o sociali"».

8.0.10

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, quarto comma, delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), 3). 4). e 5);"».

8.0.11

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895)

1. Alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. – 1. La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato ovvero nelle immediate vicinanze di scuole per l'infanzia o di istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto"».

8.0.12

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110)

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 4, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai commi precedenti sono usati al fine di compiere reati, ovvero nelle immediate vicinanze di scuole per l'infanzia o istituti di istruzione e di formazione di ogni ordine e grado, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto. L'aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso".»

8.0.13

ANNA MARIA SERAFINI, MARITATI, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Tutela della salute del minore straniero)

1. Dopo l'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 35-bis. - (Diritto del minore alla salute) – 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 34 e 35, il minore straniero presente sul territorio nazionale ha diritto di usufruire delle prestazioni mediche pediatri che a prescindere dalla condizione di regolarità del soggiorno e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 12.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

8.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di sequestro di persona e sottrazione di persone incapaci)

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 605, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

 «Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena  della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle  circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni 14 o se il minore  sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a  quindici anni.

 Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti  dell'imputato che si adopera concretamente:

affinchè il minore riacquisti la propria libertà;

per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;

per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore».

 b) dopo l'articolo 574, è inserito il seguente:

 «Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero) - Salvo che il fatto  costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei  genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo  genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà  genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

 Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto  gli anni 14 e con il suo consenso si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre  anni.

 Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio  minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori»

 

 

Art. 9

9.1

CASSON, BIANCO, MARITATI, LIVI BACCI, CAROFIGLIO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, MICHELONI, CHIURAZZI

Sopprimere l'articolo.

9.2

D'ALIA

Sopprimere l'articolo.

9.3

PORETTI, PERDUCA

Sopprimere l'articolo.

9.4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sopprimere l'articolo.

9.5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

1. L'articolo 495 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 495. – (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale o all'autorità giudiziaria sull'identità o su qualità personali proprie o di altri). – Chiunque, a seguito di espressa richiesta, dichiara o attesta falsamente a un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o del servizio, ovvero in un atto pubblico, la propria identità o stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, ovvero se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'autorità giudiziaria o ad autorità da essa delegata, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale è iscritta sotto falso nome".

2. Dopo l'articolo 496 del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 496-bis. – (Rifiuto di collaborazione in ordine all'identificazione propria o di altri). – Chiunque, fuori dai casi indicati dagli articoli precedenti, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona da un pubblico ufficiale o da persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, non collabora alla propria o all'altrui identificazione è punito con la reclusione da uno a due anni".

3. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"m-quinquies) rifiuto di collaborazione in ordine all'identificazione propria o di altri e false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, previsti dagli articoli 496 e 496-bis del codice penale".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 e 583-bis dei codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 dei codice di procedura penale, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, quando siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero od apolide ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma 1 per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2-ter. Con la proposta o il parere di cui al comma 2-bis, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minori, il permesso di soggiorno di cui al comma 2-bis è esteso ai figli minori dello straniero o apolide vittima della violenza familiare"».

9.6

INCOSTANTE, CASSON, BIANCO, MARITATI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Fondo per il finanziamento dei premi di produttività

alle forze dell'ordine)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il "Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine", destinato a finanziare, con le risorse previste dall'articolo 20, i premi di produttività per le forze dell'ordine impegnate in operazioni e attività di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata.

2. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, recante anche la disciplina di riparto delle risorse appositamente stanziate».

Conseguentemente, al comma 1 dell'aricolo. 20 sopprimere le parole da: «destinati» sino a: «ed espulsione».

9.7

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, MARITATI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Fondo per il finanziamento dei premi di produttività

alle forze dell'ordine)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il ''Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine'', destinato a finanziare, con le risorse previste dall'articolo 20, i premi di produttività per le forze dell'ordine.

2. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, recante anche la disciplina di riparto delle risorse appositamente stanziate».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 20 sopprimere le parole da: «destinati» sino a: «ed espulsione».

9.8

CASSON, BIANCO, D'AMBROSIO, LATORRE, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il «Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata», destinato all'acquisto di risorse e mezzi per l'espletamento di indagini di polizia giudiziaria in materia di criminalità organizzata.

2. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 20 sopprimere le parole da: «destinati» sino a: «ed espulsione».

9.9

LAURO, FAZZONE

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis» sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni lo straniero che al momento dell'ingresso nel territorio nazionale risulti sprovvisto dei necessari titoli autorizzativi, quando l'ingresso non avvenga in presenza delle condizioni previste dal comma primo dell'articolo 19 o comunque per un giustificato motivo. In ogni caso il respingimento esclude la sussistenza del reato».

9.10

PISTORIO

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis.», sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 12-bis. – (Ingresso illegale nel territorio dello Stato) – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni lo straniero che al momento dell'ingresso nel territorio nazionale risulti sprovvisto dei necessari titoli autorizzativi, quando l'ingresso non avvenga in presenza delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1, o comunque per un giustificato motivo. In ogni caso il respingimento esclude la sussistenza del reato».

9.11

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, capoverso, «Art. 12-bis», dopo la parola: «Stato» inserire le seguenti: «o vi soggiorni».

9.12

INCOSTANTE, BIANCO, CASSON, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», sostituire le parole: «in violazione delle» con le seguenti: «violando intenzionalmente le».

9.12a

LAURO, FAZZONE

Al comma 1, capoverso, «Art. 12-bis» aggiungere infine il seguente periodo: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni lo straniero che al momento dell'ingresso nel territorio nazionale risulti sprovvisto dei necessari titoli autorizzativi».

9.12b

LAURO, FAZZONE

Al comma 1, capoverso, «Art. 12-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il respingimento esclude la sussistenza del reato».

9.13

CASSON, BIANCO, LATORRE, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», sopprimere le parole da: «è obbligatorio» sino a: «del fatto e».

9.14

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», sopprimere le parole: «è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e».

9.15

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», dopo le parole: «arresto dell'autore del fatto» aggiungere le seguenti: « ad eccezione del caso in cui questi abbia diritto a protezione internazionale ai sensi dell'articolo 31 comma 1 della convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.».

9.16

CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Fermo quanto disposto dagli articoli 13, comma 2-bis e 19, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, quando non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, può sostituire la pena con la misura dell'espulsione con divieto di reingresso nel territorio dello Stato, per un periodo compreso tra cinque e dieci anni.

3-bis. L'espulsione di cui al comma 3 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.

3-ter. Se lo straniero espulso a norma del comma 3 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 3, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente».

9.17

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», al comma 3 inserire le seguenti parole: «dopo averne valutata la pericolosità sociale».

9.18

SAIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della ridefinizione per il 2009-2011 dei limiti pro die e pro capite dei contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, come ridefiniti ai sensi del comma 1, i contratti con scadenza nel 2008, che già comportano un minore costo di almeno il 20 per cento sul limite pro die e pro capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati.».

9.19

SAIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, come ridefiniti ai sensi del comma 1, con scadenza nel 2008, sono rinnovati, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati, con un ribasso di costo di almeno il 5 per cento sul limite pro die e pro capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I contratti in essere che già rispettano tale condizione sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio.».

9.20

SAIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, come ridefiniti ai sensi del comma 1, con scadenza nel 2008, che già comportano un minore costo di almeno il 20 per cento sul limite pro-die e pro-capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n.266, sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati».

9.0.1

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.354)

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.354 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: ''anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia'', sono sostituite dalle seguenti: ''a richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale che ha giurisdizione sul luogo di dimora del detenuto precedente alla carcerazione, ovvero del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia''; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i potenziali collegamenti che l'associazione di cui al periodo precedente attraverso la sua operatività è in grado di stabilire con il detenuto'';

b) Il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

''2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia sentiti sempre il procuratore distrettuale ed il procuratore nazionale antimafia. È onere degli organi di polizia centrali e di quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, fornire le necessarie informazioni utili all'istruttoria, anche attraverso uffici interforze appositamente costituiti con la partecipazione della polizia penitenziaria; i provvedimenti medesimi hanno vigore fino a quattro anni e sono prorogabili per periodi successivi pari a due, salvo che non siano cessate le esigenze di prevenzione ovvero non risulti, da concreti elementi, che il detenuto abbia interrotto i rapporti con l'organizzazione o che la stessa abbia cessato di esistere senza confluenze in altre compagini criminali. Il decorso del tempo non può considerarsi elemento da cui desumere l'interruzione o la cessazione»;

c) Il comma 2-ter è abrogato;

d) al comma 2-quater sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, alle parole: ''la sospensione'' sono preposte le seguenti: ''i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in regioni insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria''. Nel primo periodo le parole: ''può comportare'' sono sostituite dalle seguenti: ''prevede'';

2) alla lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: ''in numero non inferiore a uno e non superiore a due'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel numero di uno'';

b) nel terzo periodo le parole: ''i colloqui possono essere'', sono sostituite dalle seguenti: ''i colloqui vengono'' e alle parole: ''può essere autorizzato'' sono preposte le seguenti: ''solo per coloro che non effettuano colloqui'';

c) al terzo periodo, dopo le parole: ''sottoposto, comunque, a registrazione.», sono inserite le seguenti: ''I colloqui sono comunque videoregistrati'';

d) all'ultimo periodo, dopo le parole: ''non si applicano ai colloqui con i difensori'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari'';

3) nella lettera f) le parole: ''cinque persone'' sono sostituite dalle seguenti: ''quattro persone'' e le parole: ''quattro ore'' sono sostituite dalle seguenti: ''due ore»; dopo le parole: ''dell'articolo 10'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi»;

e) al comma 2-quinquies il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale competente per le misure di prevenzione personali del luogo ove ha sede il procuratore distrettuale determinato ai sensi del comma 2 determinato ai sensi del comma 2; l'ultimo periodo è soppresso'';

f) al comma 2-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo, le parole «articoli 666 e 667'' sono sostituite dalle seguenti: ''articolo 127'' e le parole: ''e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''per la partecipazione del detenuto all'udienza sin applicano le norme sulle videoconferenze previste dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271 e successive modificazioni'';

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''il detenuto, l'internato o il difensore, il procuratore nazionale, il procuratore distrettuale possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge'';

3) Gli ultimi due periodi sono soppressi».

9.0.2

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Obbligo di denuncia del reato di estorsione per gli operatori economici

e nell'ambito del sistema degli appalti)

1. L'esercente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che, avendo subito una estorsione, anche tentata, non ne fa immediatamente denuncia nelle forme e con i modi di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, è sottoposto per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni ad una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) divieto di concludere contratti e relativi subcontratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, e risoluzione di diritto dei contratti in corso di esecuzione;

b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

2. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo, e comunque entro dieci giorni, al Prefetto del luogo dove si svolge l'attività economica.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro 120 giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1.

4. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi precedenti può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo, salva l'ipotesi in cui costituiscano reato.

5. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua posizione.

6. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al tribunale. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore.

7. Se per il fatto previsto dal comma 1 ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterlo nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito all'interessato ad adottare un comportamento conforme alla legge, avvertendolo delle conseguenze a suo danno.

8. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di condanna per il reato di favoreggiamento.

9. La denuncia di cui al comma 1 inibisce per cinque anni da essa, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale e limitatamente alle attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 e dei poteri di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.441.

10. Ai soggetti di cui al comma 1 che denunciano fatti di estorsione subita è riconosciuta, per tre anni, la esenzione totale dell'IRAP, dell'ICI sugli immobili utilizzati per l'attività di impresa e di tutte le imposte comunali e la sospensione dei ruoli esattoriali.

11. I contratti di appalto si intendono risolti di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si accerti che l'impresa sia stata vittima di estorsioni, o di imposizione di mezzi, uomini ed attrezzature da parte della criminalità, senza avere denunciato tali fatti alla magistratura o alle forze dell'ordine.

12. Nelle gare di appalto regolamentate dal decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006, la ditta aggiudicataria è obbligata ad aprire un apposito conto corrente dedicato esclusivamente all'appalto, in cui confluiranno tutti i mandati in favore dell'impresa e i pagamenti effettuati dalla stessa durante tutta la fase di esecuzione dell'appalto. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rimarrà inadempiente in relazione al predetto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto».

 13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11, valutato in euro 7.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

9.0.3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 9-bis.

(Modifiche della disciplina in tema di repressione della tratta di persone)

1. Dopo l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003 n.228 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. 1. Per i delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, comma 6, codice penale le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

2. All'articolo 13, comma 5, ultimo periodo del D.L. 15 gennaio 1991, n.8, e successive modificazioni dopo le parole: ''oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie'' sono inserite le seguenti: '', ivi compreso il rilascio di permesso di soggiorno, anche ai fini del ricongiungimento familiare''.

3. Nell'articolo 416, comma 6, del codice penale, le parole: ''600, 601 e 602'' sono sostituite dalle seguenti: ''600, 601 e 602 del codice penale, e 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286''».

9.0.4

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DELOGU, DE ECCHER, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, FLUTTERO, DE ANGELIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

Dopo l'articolo 385 del codice penale, è inserito il seguente:

''Art. 385-bis. – Lo straniero che rientra illegalmente nel territorio dello Stato a seguito dell'esecuzione della pena dell'espulsione è punito con la reclusione da 5 a 7 anni''».

9.0.5

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DELOGU, DE ECCHER, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, FLUTTERO, DE ANGELIS, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« Art.72-bis. - (Revoca dell'ordinanza di sospensione dell'imputato espulso). – 1. Il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento nei confronti dell'imputato in stato di libertà che sia stato espulso in esecuzione di sentenza di condanna irrevocabile. La sospensione è revocata ove si accerti l'avvenuto reingresso illegale, anche temporaneo, nel territorio dello Stato Ovvero sia emessa ordinanza di custodia cautelare.

2. Per reati relativi ai procedimenti in corso, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito all'imputato di richiedere anche in grado di appello l'applicazione della pena dell'espulsione alle condizioni di cui all'articolo 444''».

9.0.6

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DELOGU, DE ECCHER, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, FLUTTERO, DE ANGELIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Dopo l'articolo 495-ter del codice penale, è inserito il seguente:

''Art. 495-quater. – Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato senza essere munito di un valido documento di identità ovvero che essendone in possesso lo sopprime, lo distrugge, lo disperde, lo altera in tutto o in parte o si rifiuta di esibirlo a richiesta dell'autorità di polizia, è punito con la reclusione da uno a quattro anni''».

9.0.7

Il Governo

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.

(Poteri di accesso ad accertamento del prefetto)

1. Al decreto legislativo 8 agosto 1994, n.490, ''Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n.47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia'' sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata'';

b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. - 1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi a tal fine dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3 del D.M. 14 marzo 2003.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ed il Ministro per lo sviluppo economico, sono definite, nel quadro delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n.252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1''».

9.0.8

Il Governo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica al decreto-legge 6 giugno 1982, n.629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982 n.726)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 6 giugno 1982, n.629 convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n.726 e ulteriormente integrato dalla legge 15 novembre 1988 n.486 sostituire le parole: ''banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie e presso ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria'' con le seguenti: ''e i soggetti, di cui al Capo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231''».

Art. 10

10.100

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10 - (Modifiche all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575) - 1. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356".».

10.1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 10, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 luglio 2008, n.125, dopo le parole: ''procedura penale'', aggiungere, in fine, le seguenti: ''ovvero di uno dei reati di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356''».

10.2

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo il comma 1,aggiungere il seguente:

«1-bis. La rubrica della legge 31 maggio 1965, n. 575, ''Disposizioni contro la mafia'' è modificata come segue: ''Disposizioni contro le organizzazioni criminali di stampo mafioso, anche straniere''».

10.0.1

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale

in tema di misure cautelari personali)

1. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: ''all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale''».

10.0.2

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423)

All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, al quarto comma, dopo le parole: '' sottrarsi ai controlli di polizia,'' sono inserite le seguenti: ''armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti comunque denominati in grado di emettere scariche elettriche, tra i quali gli storditori, ovvero di nebulizzare liquidi o miscele irritanti, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo,''».

10.0.3

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Alla legge 31 maggio 1965 n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 2-bis, dopo le parole: ''Il procuratore della Repubblica'', sono inserite le seguenti: ''di cui all'articolo 2, comma 1'';

b) al secondo comma dell'articolo 2-ter: dopo le parole: ''Il procuratore della Repubblica'' sono inserite le seguenti: ''di cui all'articolo 2, comma 1'';

c) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: ''del procuratore della Repubblica'' sono inserite le seguenti: ''di cui all'articolo 2, comma 1'';

d) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: ''su richiesta del procuratore della Repubblica'' sono inserite le seguenti: ''di cui all'articolo 2, comma 1»;

e) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: ''su richiesta del procuratore della Repubblica'' sono inserite le seguenti: ''di cui all'articolo 2, comma 1».

10.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n.575)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono soppresse le parole: "con la notificazione della proposta";

2. All'articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "il procuratore della Repubblica", sono inserite le seguenti:

 ", il direttore della Direzione investigativa antimafia";

b) al comma 6, dopo le parole: "Il procuratore della Repubblica", sono inserite le seguenti:

 ", il direttore della Direzione investigativa antimafia".».

 

Art. 11

11.100

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

11.0.1

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Trasferimento dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

1. Entro 90 giorni dall'entrala in vigore della presente legge, il Prefetto trasferisce al patrimonio del Comune, della Provincia e della Regione, i singoli beni immobili utilizzati da tali Enti per fini istituzionali o sociali, anche se costituenti il patrimonio di una azienda definitivamente confiscata alla criminalità organizzata.

2. Il Prefetto, a fronte del pagamento di eventuali rate di mutuo gravanti sui singoli immobili inclusi nel patrimonio aziendale, ne determina gli oneri a carico di ogni singolo cespite in proporzione al valore della unità immobiliare da trasferire e delle rate di mutuo residue.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse del fondo istituito presso le Prefetture ai sensi dell'articolo 2-duodecies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575».

11.0.2

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al comma 2-ter dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, le parole ''per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato'' sono sostituite dalla seguenti ''per un valore equivalente alla sproporzione accertata''».

11.0.3

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto-legge 21 marzo 1978, convertito, con modificazioni

dalla legge 18 maggio 1978, n. 191)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 18 maggio 78, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-bis. In caso di cessione a titolo oneroso in favore di straniero, il cedente ha l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma, anche se la cessione ha per oggetto immobile diverso da quelli indicati in detto primo comma ed anche se fatta per un periodo inferiore ai trenta giorni.'';

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

''3-bis. Nel caso di cessione effettuata con atto notatile alla comunicazione provvede il notaio.'';

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

''4-bis. Il cedente che ometta la comunicazione prevista nel comma 1-''bis, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da ... mesi a ... anni, qualora risulti che lo straniero sia irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al momento della cessione. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento dell'attività di repressione e prevenzione dei reati in materia di prevenzione clandestina.''».

Art. 12

12.100

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

12.1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sopprimere l'articolo.

12.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

1. Agli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis e 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole ''procuratore della Repubblica'', ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: ''di cui all'articolo 2, comma 1''».

12.3

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola «disgiuntamente» aggiungere le seguenti: «nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 anche in assenza dell'attualità della pericolosità sociale»;

b) al secondo periodo dopo le parole «in caso di morte del soggetto» aggiungere la parola «proponendo o».

12.0.1

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55 dopo le parole ''appositi registri'' sono inserite le seguenti: '', anche informatici,'', nonché dopo le parole ''procedimenti di prevenzione.'' è inserito il seguente alinea ''Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Dia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio degli accertamenti disposti ai fini dell'esercizio del potere di proposta di misura personale e patrimoniale loro spettante''».

Art. 13

13.100

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Sequestri)

 

1. L'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente: "Art. 104 (Esecuzione del sequestro preventivo) - Il sequestro preventivo è eseguito:

a) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;

b) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;

d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210".

2. L'articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente: "Art. 2-quater. - Il sequestro disposto ai sensi degli articoli seguenti è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, per il sequestro preventivo.".».

13.1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 2-quater» dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) su azioni e quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e l'iscrizione nel registro delle imprese.

c-ter) su strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, applicando l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001 n. 210».

13.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2004, n. 163)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 marzo 1965, n. 575 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario».

13.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Conservazione e amministrazione dei beni sequestrati)

 

All'articolo 2-septies della legge 31 marzo 1965, n. 575, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

 "Nelle ipotesi di sequestro o confisca di beni, aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario, nessuna azione esecutiva esattoriale sui beni in sequestro o confisca può essere intrapresa o proseguita da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione, per tutta la durata della misura di prevenzione o del procedimento penale.

 Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile.

 Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento nonché i provvedimenti cautelari già intrapresi da Equitalia S.p.A. o da altri concessionari di riscossione tributi alla data di entrata in vigore della norma sono sospese in caso di sequestro e si estinguono in caso di confisca, perdendo efficacia fin dall'origine.

All'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 marzo 1965, n. 575, le parole: "negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto, nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati" sono sostituite dalle seguenti: "nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari".

L'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 marzo 1965, n. 575, tenuto presso il Ministero della giustizia, è istituito con decreto legislativo da emanarsi entro il 30 novembre 2008, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.

 Con il decreto legislativo sono definiti:

 a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;

 b) l'ambito delle attività oggetto della professione;

 c) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'Albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;

 d) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio d'amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al precedente periodo è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro 30 giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque emanato.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, sono stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina.

6. All'articolo 2-octies, comma 1, della legge 31 marzo 1965, n. 575, dopo le parole: "a qualunque titolo" sono inserite: "ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento".

7. Al primo comma dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: "delle somme iscritte al ruolo." sono aggiunte le seguenti: "La presente norma non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca a norma dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 marzo 1965, n. 575"».

Art. 14

14.100

Il Governo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se è stato nominato l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 2-sexies, l'affidamento non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo".».

14.1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, capoverso "3-ter", dopo la parola: «assegnazione» inserire le seguenti: «e non sia individuata, sulla base della normativa vigente e comunque entro i successivi sessanta giorni, altra possibilità di cessione a fini di utilità sociale particolarmente rilevante».

14.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Modifiche all'articolo 38, comma 1, del decreto-legislativo 12 aprile2006, n.163)

All'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti ala autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre ani antecedenti alla publicazione del bando. All'uopo il procuratore della Repubblica procedente comunica la avvenuta richiesta di rinvio a giudizio alla Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio».

 

Art. 15

15.1

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose)

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'articolo 2-decies con il seguente:

«Art. 2-decies. – (Procedimento per la destinazione dei beni confiscati). – 1. Alla destinazione dei beni confiscati provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato.

2. Ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, il Prefetto comunica immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Presidente della regione e della provincia, nonché al sindaco del comune ove si trova il bene, l'avvenuta acquisizione al patrimonio dello Stato del bene confiscato. Dell'acquisizione viene altresì data notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio e del Ministero dell'interno. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, presentare istanza di assegnazione dei beni.

3. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il prefetto adotta il provvedimento di destinazione dei beni confiscati, acquisiti i pareri dell'Agenzia del Demanio, del sindaco del comune ove si trova il bene, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore nazionale antimafia e sentito, ove necessario, l'amministratore del bene, sulla base della stima del valore dei beni quale risultante dal rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario ovvero sulla base di stima effettuata dall'Agenzia del Demanio. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per non più di tre mesi in caso di oggettiva difficoltà a determinare il valore dei beni ovvero in presenza di compendi confiscati di particolare rilevanza. Ai pareri si applica l'articolo 16, commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Ai fini di una pronta adozione del provvedimento di destinazione, il prefetto può convocare a conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.»;

b) sostituire l'articolo 2-undecies con il seguente:

«Art. 2-undecies. – (Destinazione delle somme e dei beni immobili). – 1. Dopo la confisca l'amministratore versa nel Fondo di cui al comma 5:

a) le somme di denaro confiscate;

b) le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati e i titoli. Se la procedura di vendita risulta antieconomica, con provvedimento del prefetto è disposta la cessione gratuita ad associazioni di beneficenza e assistenza di rilievo nazionale o internazionale, ovvero la distruzione del bene da parte dell'amministratore;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero risulta antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, avvalendosi anche degli organi di polizia tributaria, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del prefetto, comunicato al Fondo di cui al comma 5.

2. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali;

b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali in via prioritaria al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal trasferimento l'ente non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto revoca il provvedimento di trasferimento del bene.

3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati con provvedimento del prefetto:

a) all'affitto a titolo oneroso, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, previa valutazione del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dell'amministratore ovvero del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico e sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del prefetto;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico.

4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il prefetto, che può affidarle all'amministratore, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento di destinazione.

5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposito Fondo e destinati:

a) alla gestione degli altri beni confiscati, nonché ai pagamenti in favore dei terzi che vantino diritti sui beni confiscati;

b) al risarcimento delle vittime dei reati, nei casi e nei modi previsti dalla legge;

c) al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e per le vittime dell'usura;

d) risanamento di quartieri urbani degradati;

e) al risanamento delle aziende confiscate in crisi, di cui non siano stati disposti la liquidazione o il fallimento;

f) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati;

g) al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica;

h) all'informatizzazione del processo.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute, politiche sociali e con il Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le percentuali di destinazione delle somme affluite al Fondo di cui al comma 5 in favore dei beneficiari ivi indicati.

7. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali il prefetto procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienze, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione privata e 516.000 euro nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati dal dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, sentito il direttore generale dell'agenzia stessa.

8. I provvedimenti emanati a norma del presente articolo sono immediatamente esecutivi. Il prefetto per la destinazione dei beni confiscati può disporre lo sgombero degli immobili abusivamente occupati mediante l'ausilio della forza pubblica ove il rilascio dell'immobile non sia avvenuto spontaneamente, il prefetto procede allo sgombero decorsi novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca al titolare del diritto reale o personale di godimento.

9. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile ai condomini in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto.

10. Se i soggetti di cui al comma 9 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato e i condomini hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà.

11. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.»;

c) all'articolo 2-nonies, al comma 1, sostituire le parole: «all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata» con le seguenti: «all'Agenzia del Demanio»;

d) all'articolo 2-nonies, al comma 2, sostituire le parole: «ufficio del territorio del Ministero delle finanze» con le seguenti: «ufficio dell'Agenzia del Demanio».

15.100

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

L'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è così sostituito:

1. Ferma la competenza del Ministero delle finanze (Agenzia del demanio) per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, 12-sexies della legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal Prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-undecies interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni.

2. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al primo comma non è formulata dall'Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies.

3. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.»

15.2

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose)

1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, alla destinazione dei beni di cui all'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato, sentiti il beneficiario e l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies. A tal fine, il prefetto può avvalersi dell'ausilio dell'Agenzia del demanio e di ogni altra pubblica amministrazione».

15.3

GHEDINI, LUMIA, BIANCO, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. È istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo operante a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge n. 109 del 1996, operanti in agricoltura. Il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie nell'interesse dei soggetti assegnatari per l'effettuazione di investimenti produttivi sui beni assegnati a seguito di confisca, nonché quello di risarcire i soggetti assegnatari stessi dei danni arrecati ai beni e alle colture e animali a seguito di azioni criminali da essi subite. Le predette finalità sono perseguite attraverso due distinte sezioni del Fondo. Il Fondo ha la durata di 50 anni ed opera con le modalità che saranno definite da parte dell'organo di gestione di cui al comma 1-sexies, secondo i criteri stabiliti dal presente articolo e dal Regolamento di cui al comma 1-octies.

1-ter. La sezione garanzia rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei beni confiscati. Sono ammissibili alla garanzia gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei beni stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali all'utilizzo aziendale dei beni stessi. Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso consorzi fidi di cui al comma 1-septies.

1-quater. La sezione ricostituzione eroga indennizzi in misura pari al 100% dei danni arrecati ai beni aziendali (ivi comprese le colture e gli animali) gestiti dai soggetti assegnatari a seguito di azioni criminali da essi subite. L'indennizzo comprende la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e può essere riconosciuto fino all'importo massimo di 2 milioni di euro. Esso è erogato a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dell'ente assegnatario danneggiato, corredata da denuncia del medesimo all'autorità giudiziaria dei danneggiamenti subiti. Nella domanda dovrà essere valutato il danno arrecato ai beni mediante dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta nella forma di atto notorio. La denuncia, che deve essere presentata entro 7 giorni dal fatto, dovrà indicare i beni danneggiati e l'importo dei relativi danni in modo distinto per i beni di proprietà pubblica e per quelli di proprietà dell'ente assegnatario ovvero di proprietà di terzi di cui l'ente assegnatario abbia la disponibilità L'erogazione dell'indennizzo deve avvenire entro 30 giorni dalla data della domanda di cui al comma precedente. La fruizione dell'indennizzo è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

1-quinquies. Possono partecipare alle sezioni del fondo di cui al comma 1-ter, con contributi volontari, enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I contributi di cui al precedente periodo si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza del Fondo, in misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento. I soggetti Partecipanti possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento di specifiche finalità del Fondo.

1-sexies. La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione formato da un rappresentante indicato dal Ministero dell'interno; da un rappresentante indicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; da un rappresentante indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze; da quattro membri nominati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione delle Associazioni cooperative riconosciute, nonché da tre membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione degli enti pubblici e privati che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari. Ai membri del Comitato di gestione non spetta alcun compenso.

1-septies. I Consorzi fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, operanti a livello regionale, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle finalità di cui al comma 1-ter. Agli stessi Consorzi fidi possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione della presente legge. L'ammontare delle risorse del Fondo che saranno attribuite ai Consorzi fidi, le relative modalità di utilizzo, l'individuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite dal Comitato di gestione del Fondo in conformità con il Regolamento previsto dal comma 1-octies.

1-octies. La prima dotazione del Fondo di cui al comma 1-bis é pari all'importo di 5.000.000 di euro. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le associazioni cooperative riconosciute, predispone uno schema di Regolamento, recante le modalità di funzionamento del Fondo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-nonies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-octies, valutati in euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base ''Oneri comuni di parte corrente'', istituita nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'', dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

15.4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) L'articolo 2-decies è sostituito dal seguente;

Art. 2-decies.

(Procedimento per la destinazione dei beni confiscati)

1. Alla destinazione dei beni confiscati provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato.

2. Ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, il Prefetto comunica immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Presidente della regione e della provincia, nonché al sindaco del comune ove si trova il bene, l'avvenuta acquisizione al patrimonio dello Stato del bene confiscato. Dell'acquisizione viene altresì data notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio e del Ministero dell'Interno. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, presentare istanza di assegnazione dei beni.

3. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il prefetto adotta il provvedimento di destinazione dei beni confiscati, acquisiti i pareri dell'Agenzia del Demanio, del sindaco del comune ove si trova il bene, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore nazionale antimafia, e sentito, ove necessario, l'amministratore del bene, sulla base della stima del valore dei beni quale risultante dal rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario ovvero sulla base di stima effettuata dall'Agenzia del Demanio. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per non più di tre mesi in caso di oggettiva difficoltà a determinare il valore dei beni ovvero in presenza di compendi confiscati di particolare rilevanza. Ai pareri si applica l'articolo 16, commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Ai fini di una pronta adozione del provvedimento di destinazione, il prefetto può convocare la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile».

b) l'articolo 2-undecies è sostituito dal seguente;

Art. 2-undecies.

(Destinazione delle somme e dei beni immobili)

1. Dopo la confisca l'amministratore versa nel Fondo di cui al comma 5:

a) le somme di denaro confiscate;

b) le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati e i titoli. Se la procedura di vendita risulta antieconomica, con provvedimento del prefetto è disposta la cessione gratuita ad associazioni di beneficenza e assistenza di rilievo nazionale o internazionale, ovvero la distruzione del bene da parte dell'amministratore;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero risulta antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, avvalendosi anche degli organi di polizia tributaria, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del prefetto, comunicato al Fondo di cui al comma 5.

2. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali;

b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali in via prioritaria al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal trasferimento l'ente non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto revoca il provvedimento di trasferimento del bene.

3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati con provvedimento del prefetto:

a) all'affitto a titolo oneroso, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, previa valutazione del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dell'amministratore ovvero del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico e sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del prefetto;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico.

4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il prefetto, che può affidarle all'amministratore, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento di destinazione.

5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnati in apposito Fondo e destinati:

a) alla gestione degli altri beni confiscati, nonché ai pagamenti in favore dei terzi che vantino diritti sui beni confiscati;

b) al risarcimento delle vittime dei reati, nei casi e nei modi previsti dalla legge;

c) al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e per le vittime dell'usura;

d) risanamento di quartieri urbani degradati;

e) al risanamento delle aziende confiscate in crisi, di cui non siano stati disposti la liquidazione o il fallimento;

f) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati;

g) al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica;

h) all'informatizzazione del processo.

6. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e con il Ministro per le politiche regionali, sono determinate le percentuali di destinazione delle somme affluite al Fondo di cui al comma 5 in favore dei beneficiari ivi indicati.

7. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali il prefetto procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione privata e 516.000 euro nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati dal dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, sentito il direttore generale dell'agenzia stessa.

8. I provvedimenti emanati a norma del presente articolo sono immediatamente esecutivi. TI prefetto per la destinazione dei beni confiscati può disporre lo sgombero degli immobili abusivamente occupati mediante l'ausilio della forza pubblica. Ove il rilascio dell'immobile non sia avvenuto spontaneamente, il prefetto procede allo sgombero decorsi novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca al titolare del diritto reale o personale di godimento.

9. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile ai condomini in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto.

10. Se i soggetti di cui al comma 9 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato e i condomini hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà.

11. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali».

15.0.1

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 15-bis.

(Delega al Governo per il riordino della disciplina

in materia di misure di prevenzione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 15-ter, uno o più decreti legislativi che hanno ad oggetto:

a) la modifica e il riordino della disciplina vigente in materia di custodia e di gestione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali, espressamente favorendo la destinazione e il riutilizzo sociali di essi, nonché, esclusivamente nei casi eccezionali espressamente previsti da disposizioni di legge, la loro distruzione;

b) l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata ''Agenzia nazionale'';

c) l'istituzione, presso ciascuna prefettura ufficio territoriale del Governo, su iniziativa del prefetto, di un'agenzia provinciale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata ''agenzia Provinciale'', presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal direttore dell'Agenzia del demanio, dal presidente della sezione per le misure di prevenzione del tribunale, dal procuratore distrettuale antimafia, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti, da un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede provinciale dell'associazionismo e della cooperazione sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni; è previsto che alle riunioni dell'agenzia Provinciale possono partecipare i sindaci dei comuni interessati, individuati dal prefetto. Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, ciascuna agenzia provinciale può ricorrere a personale dell'Agenzia del demanio ovvero di altre amministrazioni pubbliche;

d) l'individuazione delle strutture organizzative dell'Agenzia nazionale e delle agenzie Provinciali, in relazione ai compiti ad esse assegnati dalla legge;

e) l'attribuzione all'Agenzia nazionale dei seguenti compiti:

1) osservazione e analisi in merito alle attività è ai beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di elaborare e di proporre strategie di contrasto all'accumulazione illegale di ricchezza da parte delle organizzazioni criminali;

2) indirizzo in ordine a compendi patrimoniali o aziendali che sono situati sul territorio di diverse province;

3) coordinamento delle attività delle agenzie provinciali e impulso in materia di assegnazione e di destinazione dei beni; valutazione delle proposte di distruzione di tali beni avanzate in sede provinciale al fine di indicare soluzioni alternative di destinazione socialmente utile;

4) programmazione su scala nazionale dell'inserimento dei beni confiscati, immobili e aziendali, all'interno delle politiche del sistema degli incentivi e dei piani di sviluppo economico e sociale del Paese, in particolare del Mezzogiorno d'Italia;

5) individuazione e pianificazione delle possibili forme di finanziamento dei progetti, su indicazione delle agenzie provinciali;

6) garanzia della piena funzionalità e operatività delle banche dati e degli strumenti informatici necessari per le finalità di cui al numero 1), assicurando anche tramite tali banche e strumenti la massima trasparenza delle procedure di assegnazione dei beni e la piena possibilità di accesso alle associazioni e ai soggetti interessati alla gestione di tali beni.

Art. 15-ter.

(Principi e criteri direttivi)

1. I decreti legislativi concernenti la modifica e il riordino della disciplina vigente in materia di custodia, gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, adottati ai sensi dell'articolo 15-bis, si ispirano ai seguenti Principi e criteri direttivi:

a) la custodia, l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali sono affidate all'agenzia provinciale la quale, per l'adempimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge, si avvale di amministratori indicati dall'autorità giudiziaria e scelti tra i soggetti di comprovata capacità tecnica di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, che, ove ritenuto necessario dall'agenzia, rimangono in carica anche dopo la confisca e fino alla destinazione del bene;

b) l'azione dell'agenzia provinciale si conforma a criteri di efficienza, economicità ed efficacia e al perseguimento delle finalità pubbliche; la gestione delle attività e dei beni è ispirata a criteri di imprenditorialità e tende, ove possibile, all'incremento della loro redditività;

c) l'agenzia Provinciale invia all'Agenzia nazionale una relazione semestrale sullo stato delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, nonchè sull'andamento e sui problemi della gestione e della destinazione degli stessi;

d) l'Agenzia Provinciale, anche attraverso apposite deleghe agli amministratori giudiziari:

1) è responsabile della custodia, dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali;

2) provvede alle attività relative ai compiti di cui al numero 1) anche mediante gli amministratori dei beni indicati dall'autorità giudiziaria;

3) formula proposte e valutazioni all'autorità giudiziaria procedente relativamente alle attività degli amministratori giudiziari che hanno rapporti diretti con la medesima autorità e che mantengono obblighi di informazione e di rendiconto anche verso l'agenzia provinciale; successivamente al sequestro, le relazioni degli amministratori giudiziari sono trasmesse anche al procuratore distrettuale antimafia;

4) provvede agli adempi menti fiscali relativi ai beni sequestrati a organizzazioni criminali, compresi quelli contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta;

e) l'agenzia provinciale, attraverso l'amministratore e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con espressa previsione del potere di:

1) proporre al prefetto competente la modifica della destinazione urbanistica o d'uso del bene sequestrato o confiscato, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo uso per scopi di ordine pubblico, sicurezza, altre utilità pubbliche o sociali, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, garantendo altresì la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sempre che le opere non siano state realizzate su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilità; a tale fine il prefetto convoca la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

2) proseguire, riattivare o riconvertire attività imprenditoriali, sempre che le stesse non versino in situazione di dissesto irreversibile;

3) attivare iniziative e procedure finalizzate allo scioglimento, nell'esercizio di attività imprenditoriali, dalle obbligazioni contrattuali anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora inesegnite o non interamente esegnite da entrambe le parti alla data di assunzione dell'incarico, salvi i casi di contratti di lavoro subordinato o di locazione di immobili, nel caso in cui il bene sia sequestrato o confiscato al locatore ed i contratti medesimi non risultino simulati o illecitamente stipulati a tutela dei terzi in buona fede;

4) impugnare, nel caso di sequestro di quote di società in percentuale non inferiore ad una determinata soglia dell'intero capitale, le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione o estinzione della società, nonchè di ogni altra modifica dello statuto che possa recare pregiudizio agli interessi della custodia giudiziale;

5) proporre all'Agenzia nazionale, illustrandone le ragioni, la distruzione del bene sequestrato o confiscato nei casi eccezionali previsti dalla legge, con obbligo di motivare la mancanza di alternative;

6) ottenere, nel caso di sequestro o di confisca di beni in comunione, che l'amministratore di cui alla lettera d), numero 2), sia nominato amministratore giudiziale dal giudice civile, con procedura in camera di Consiglio, sentite le parti; fare salva, comunque, la possibilità di indennizzo per gli altri comproprietari, ove abbiano ricevuto pregiudizio dalla gestione del bene in comunione e sempre che sia accertata la loro buona fede;

7) chiedere per l'impresa gestita l'ammissione alle procedure esecutive concorsuali, attivando procedure al fine di accertare che i beni aziendali sequestrati posti in fallimento non ritornino alle organizzazioni criminali o a loro prestanomi, attraverso la vendita degli stessi;

f) per i beni sequestrati e per quelli confiscati fino a quando la confisca non sia divenuta definitiva, gli atti di straordinaria amministrazione sono compiuti previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che verifica se dal compimento dell'atto derivi pregiudizio per il procedimento in corso o per i creditori ed i terzi; l'autorizzazione è reclamabile;

g) l'amministratore di cui alla lettera a) riveste la qualifica di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, provvede alla gestione dei beni secondo le diretti ve dell'autorità giudiziaria procedente e fornisce i rendiconti della sua attività all'agenzia provinciale, che forma le proprie valutazioni e richieste all'autorità giudiziaria procedente; l'amministratore esprime la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività produttiva e può essere affiancato da ausiliari di comprovata onorabilità e dotati di specifiche competenze professionali; la procedura di nomina è sottoposta alle condizioni di cui alla citata lettera a);

h) per la gestione delle imprese, per la riattivazione e il completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, nonchè per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, lo Stato garantisce i debiti contratti con le istituzioni creditizie ed i relativi crediti sono soddisfatti in predednzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Per i beni immobili non aziendali, affidati ai soggetti previsti dagli articoli 2-sexies, comma 3, e da 2-octies a 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, è istituito un apposito fondo di garanzia e di finanziamento per la ristrutturazione, l'avvio e la gestione delle attività e dei servizi attivati, alimentato anche da finanziamenti pubblici o dai proventi in denaro o di altri beni o titoli finanziari sottoposti a sequestro o a confisca. Al fine dell'accesso al sistema creditizio, sono individuati adeguati titoli giuridici di attribuzione dei beni agli stessi soggetti;

i) per le imprese sequestrate sono individuate procedure di ristrutturazione economica e finanziaria, adattando a tale fine gli strumenti previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni;

l) la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati è disciplinata secondo i seguenti criteri:

1) è effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

2) è effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;

3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, il sostituto d'imposta applica l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;

m) sono in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dalla legge per i beni di interesse culturale, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 15-quater.

(Interventi correttivi)

1. Il Governo è altresì delegato ad adottare, con gli stessi decreti legislativi di cui all'articolo 15-bis, disposizioni di integrazione e di modifica della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e delle norme ad essa collegate, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione di criteri e di rapide procedure di assegnazione o destinazione dei beni confiscati, per finalità istituzionali o sociali, allo Stato, ad enti pubblici non economici, a regioni, a enti locali e loro consorzi, non che agli altri soggetti di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ferme restando le priorità in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e delle vittime di richieste estorsive e dell'usura, prevedendo, in particolare:

1) l'adozione dell'atto di assegnazione o destinazione da parte dell'agenzia provinciale;

2) adeguale forme di pubblicità delle informazioni relative alla consistenza e alla natura dei beni presenti nel territorio provinciale, la cui attuazione è demandata all'agenzia provinciale, la quale assicura la trasparenza delle procedure di assegnazione mediante appositi regolamenti;

3) il riconoscimento, negli atti di assegnazione dei beni confiscati, ai soggetti di cui agli articoli 2-sexies, comma 3, e da 2-octies a 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, del corrispettivo per gli interventi migliorativi del bene;

4) l'individuazione, oltre ai soggetti previsti dall'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 3 l maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, di altri soggetti cui assegnare i beni confiscati, comprendendo i soggetti del privato sociale e, in particolare, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le associazioni di promozione sociale;

5) la competenza dell'agenzia provinciale a disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione dei beni, in relazione alloro mancato uso da parte dell'assegnatario o alla loro utilizzazione in modo non conforme alle finalità indicate nell'atto di assegnazione, dopo la contestazione degli addebiti e l'acquisizione delle osservazioni degli assegnatari del bene. È previsto, altresì, che avverso la revoca è ammesso il ricorso all'Agenzia nazionale e sono stabiliti appositi criteri, modalità e procedure per effettuare la revoca e per la relativa impugnazione;

6) il divieto assoluto e generalizzato di vendita dei beni immobili confiscati definitivamente. È previsto altresì, nei casi espressamente individuati per la tulela del compendio aziendale, che la decisione è subordinata alla valutazione dell'Agenzia nazionale, cui spetta il diritto di prelazione, che i provvedimenti di sequestro e di confisca dei beni sono opponibili ai terzi di buona fede con trascrizione anteriore a quella del provvedimento ablativo e che la tutela dei terzi di buona fede è assicurata dal riconoscimento del risarcimento del danno e da una congrua indennità;

7) la possibilità di distruggere o demolire i beni confiscati, secondo le procedure indicate nei decreti legislativi, nei soli casi eccezionali previsti dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale e di sicurezza e negli altri casi previsti dalla legislazione vigente, a condizione che non sia possibile un loro uso e previa valutazione dell'Agenzia nazionale che può disporre l'acquisizione e una diversa destinazione;

8) ulteriori procedure sull'impiego della forza pubblica al fine di garantire l'efficacia delle azioni dell'Agenzia del demanio nonchè la sicurezza dei beni sequestrati o confiscati sul territorio, previa decisione dell'agenzia provinciale;

q) l'istituzione di un albo nazionale degli amministratori dei beni sequestrati e confiscati, tenuto dall'Agenzia nazionale e articolato in sezioni provinciali tenute dall'agenzia provinciale competente, cui sono affidate funzioni di vigilanza sugli amministratori.

Sono previste, altresì, apposite norme per il funzionamento dell'albo, per l'iscrizione ad esso e per l'esercizio dell'attività di amministratore, nonchè sanzioni di ordine penale, amministrativo e civile per le violazioni dei doveri stabiliti dalla legislazione vigente in materia a carico degli amministratori.

Art. 15-quinquies.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 15-bis a 15-quater, valutati complessivamente in euro 1.500,000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base ''Oneri comuni di parte corrente'', istituita nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'', dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.2

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

''e-bis) i testimoni hanno accesso ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;'';

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

''2-bis. Alle eventuali assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate''.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in euro 6.928.608 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base ''Oneri comuni di parte corrente'', istituita nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'', dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.3

PARDI, LI GOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione

dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L'Agenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle prefetture territorialmente competenti.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al comma 1. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base ''Oneri comuni di parte corrente'', istituita nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'', dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.4

CASSON, BIANCO, CAROFIGLIO, LUMIA, INCOSTANTE, LATORRE, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, CHIURAZZI, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, MARITATI, MAURO MARIA MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione

dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L'Agenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle prefetture territorialmente competenti.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al comma 1. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ed a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base ''Oneri comuni di parte corrente'', istituita nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'', dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.5

VIZZINI, GASPARRI, BERSELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

''2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede, e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminaIità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a tre e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a un anno, salvo che risulti la prova della cessazione della partecipazione, o comunque di ogni altra forma di collegamento o di contatto, del detenuto o dell'internato al sodalizio criminoso di appartenenza ovvero ad altre associazioni criminali, terroristiche o eversive'';

b) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:

''2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione''».

15.0.6

DE SENA, MARITATI, BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Registri dei procedimenti di prevenzione)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55 dopo le parole ''appositi registri'' inserire le seguenti '',anche informatici,'', e dopo le parole ''procedimenti di prevenzione.'' è inserito il seguente periodo: ''Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali e patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla Procura della Repubblica competente per territorio degli accertamenti disposti ai fini dell'esercizio del potere di proposta di misura personale e patrimoniale.

2. All'articolo 117 comma 2-bis del codice di procedura penale dopo la parola: ''accede'' sono inserite le seguenti: ''ad ogni atto d'indagine,'' e dopo le parole: ''notizie di reato'' sono inserite le seguenti: '', ad ogni altro registro tenuto secondo le vigenti prescrizioni''.».

15.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Gestione e destinazione di beni sottoposti a ipotesi particolari di sequestro o confisca)

1. All'art. 12-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,con modificazioni, dalle legge 7 agosto 1992, n. 356, le parole: " dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2-duodecies della legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni"

2. Dopo l'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

«104-bis. (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo).

1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 marzo 1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo che precede.

2. Nel caso previsto al comma 1, per l'amministrazione dei beni sequestrati si applicano gli articoli 2-septies e 2-octies della citata legge 31 marzo 1965, n. 575, in quanto compatibili.».

Art. 16

16.1

LAURO

Sopprimere l'articolo.

16.2

PISTORIO

Sopprimere l'articolo.

16.3

INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Sopprimere l'articolo.

16.4

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «L'iscrizione anagrafica è subordinata» con le seguenti: «L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lett. a) è sostituita dalla seguente:

«a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali».

16.5

D'ALIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Se la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non è compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, quest'ultima è effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facoltà di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo».

Art. 17

17.100

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.

(Attività di money transfer)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano (entro dodici ore) apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

17.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (Attività di money transfer). – 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno qualora il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extra comunitari o. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell'Interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano (entro dodici ore) apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n.374».

17.1

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (Modifica al decreto-legge 28 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155 e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231). – 1. All'articolo 7 del decreto legge 28 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno qualora il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto legge 27 luglio 2005, n.144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155. In mancanza del titolo, gli agenti in attività finanziaria effettuano entro dodici ore apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria».

2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: ''d-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini extracomunitari»;

b) all'articolo 55, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Nel caso di mancato rispetto della disposizione contenuta nell'articolo 18, lettera d-bis) si applica la sanzione di cui al comma 6».

17.3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (Attività di money transfer). – 1. Al decreto legislativo 21novembre 2007, n.231 sono apportate seguenti seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

''d-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini extracomunitari'';

b) all'articolo 55, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

''6-bis: Nel caso di mancato rispetto della disposizione di cui all'articolo 18 lettera d-bis) si applica la sanzione di cui al comma 6''».

17.4

CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1 sostituire il capoverso «5-bis», con il seguente:

«5-bis. Fermo restando l'obbligo per ogni trasferimento di denaro di riportare gli estremi del documento di identità del richiedente, a partire dalla data del 1º gennaio 2009, chiunque è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad effettuare, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza di ogni operazione che sia stata ordinata da persona che non abbia esibito, ai fini della propria identificazione carta d'identità italiana o di uno dei paesi dell'unione europea, passaporto italiano o di uno dei paesi dell'unione europea ovvero permesso di soggiorno italiano, trasmettendo in via telematica i dati della transazione, comprensivi dei riferimenti anagrafici del richiedente, della tipologia e degli estremi del documento d'identità esibito. L'inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la revoca della autorizzazione».

17.5

MAURO MARIA MARINO

Al comma 1 sostituire il capoverso: «5-bis», ivi richiamato, con il seguente:

«5-bis. Fermo restando l'obbligo per ogni trasferimento di denaro di riportare gli estremi del documento di identità del richiedente, a partire dalla data del 1º giugno 2009, chiunque è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad effettuare, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza di ogni operazione che sia stata ordinata da persona che non abbia esibito, ai fini della propria identificazione carta d'identità italiana o di uno dei paesi dell'unione europea, passaporto italiano o di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero permesso di soggiorno italiano, trasmettendo in via telematica i dati della transazione, comprensivi dei riferimenti anagrafici del richiedente, della tipologia e degli estremi del documento d'identità esibito. L'inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione».

17.6

MARITATI, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole da: «ad acquisire» sino a: «a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza» con le seguenti: «ad effettuare, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza di ogni operazione che sia stata ordinata da persona che non abbia esibito, ai fini della propria identificazione carta d'identità italiana o di uno dei paesi dell'unione europea, passaporto italiano o di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero permesso di soggiorno italiano, trasmettendo in via telematica i dati della transazione, comprensivi dei riferimenti anagrafici del richiedente, della tipologia e degli estremi del documento d'identità esibito».

17.7

PISTORIO

Al comma 1, capoverso «5-bis», sopprimere il secondo periodo e sostituire il terzo periodo con il seguente: «La copia del suddetto documento, comunque deve essere registrato, conservato e reso disponibile a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza».

17.8

LAURO

Al comma 1, sostituire il capoverso "5-bis" con il seguente:

«5-bis. Chiunque è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad acquisire la copia del documento d'identità di colui che chiede la prestazione.

Le copie dei documenti, comunque, devono essere registrati, conservati e resi disponibili a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza. L'inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione».

17.9

D'ALIA

Al comma 1, capoverso "5-bis" sostituire le parole: «il servizio erogato deve essere segnalato entro dodici ore all'autorità locale di pubblica sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento identificativo del richiedente» con le seguenti: «il servizio non può essere erogato.» e, le parole: «tale disposizione» con le seguenti: «tali disposizioni».

17.10

INCOSTANTE, MARITATI, BIANCO, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1, capoverso: «5-bis» sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'inosservanza di tale disposizione comporta la revoca dell'autorizzazione, nonché l'applicabilità della sanzione amministrative pecuniaria prevista dall'articolo 17-bis, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n.773».

17.11

MARITATI

Al comma 1, capoverso: «5-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 17-bis, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n.773».

17.12

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, capoverso: «5-bis», ultimo periodo, sostituire le parole: «tale disposizione» con le seguenti: «delle disposizioni di cui al presente articolo».

17.13

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, capoverso: «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al fine di agevolare le procedure di controllo e contrasto a fenomeni di riciclaggio connesso all'uso del money transfer, le richieste di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi operazione effettuata, nonché le relative risposte, intercorrenti tra i prestatori dei servizi di cui al presente comma agenti in attività finanziaria e il nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza, sono sempre svolte per via telematica».

17.14

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ove prevista, ovvero con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria».

17.15

MARITATI, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Dopo il comma 1 aggiungere, il seguente:

«1-bis. La disposizione del comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, introdotta dal comma 1 del presente articolo, ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

17.16

INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI, MARITATI

Dopo il comma 1 aggiungere, il seguente:

«1-bis. L'autorità di pubblica sicurezza effettua un monitoraggio complessivo sulle segnalazioni effettuate ai sensi del comma 1, inviando con cadenza semestrale i risultati di tale attività di controllo alla Direzionale nazionale antimafia».

17.0.2

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. L'autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'articolo 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dei relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto legislativo''».

17.0.3

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: ''ai sensi degli articoli 7, comma 2,'' sono inserite le parole: ''37, commi 7 e 8''».

17.0.4

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è abrogata la lettera d).

17.0.5

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''7-bis. Alla UIF ed al personale addetto si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262''».

17.0.6

CASSON, BIANCO, MARITATI, CAROFIGLIO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione del riciclaggio)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 18, dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente:

''d-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini stranieri''.

b) all'articolo 55, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

''6-bis: Nel caso di mancato rispetto della disposizione contenuta nell'art. 18, lettera e) si applica la sanzione di cui al comma 6''».

17.0.7

INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI, MARITATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifica al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

1. Al comma 1 dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni, dopo le parole: ''o di contrabbando'', sono inserite le seguenti: '', nonché di esibizioni di documenti al fine di erogare o usufruire di servizi volti al trasferimento di danaro''».

17.0.8

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

All'articolo 48 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. L'avvenuta archiviazione della segnalazione è comunicata dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero, tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2''».

17.0.9

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

All'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto in fine il seguente periodo:

''All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni di cui al comma 1 provvedono la Guardia di Finanza e la DIA – ai sensi dell'articolo 60, comma 1 – al termine dell'approfondimento della segnalazione di operazione sospetta, secondo modalità stabilite d'intesa con la UIF''».

17.0.10

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

All'articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono soppressi i commi 1 e 4».

Art. 18

18.1

GERMONTANI

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 4, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo aggiungere il seguente: ''Per soggiorni inferiori ai tre mesi, contestualmente al visto di ingresso le autorità diplomatiche o consolari italiane consegneranno al cittadino straniero una copia cartacea del visto di ingresso.

La predetta copia dovrà essere riconsegnata dal cittadino straniero alla autorità diplomatica o consolare italiana che ha emesso il visto di ingresso entro quindici giorni dal suo rientro nella Paese d'origine.

In caso di non riconsegna della copia cartacea del visto di ingresso entro i termini previsti, l'autorità consolare italiana dovrà informare le competenti autorità di polizia italiane''».

18.2

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, lettera a), premettere la seguentea lettera:

«0a) all'articolo 4, comma 3, apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: ''o che risulti condannato, anche'' sono inserite le seguenti: ''anche con sentenza non defInitiva, compresa quella adottata'';

2) dopo il terzo periodo, inserire il seguente: ''Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifIcazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale''».

18.3

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 5, comma 8-bis dopo le parole: ''ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto d'ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno'' inserire le seguenti: ''oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati''».

18.4

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 9, comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: ''Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui al comma 1, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 6.''».

18.5

BRICOLO, ALBERTO FILIPPI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo lo lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 9 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno».

18.6

BIANCO, CASSON, LATORRE, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, GALPERTI, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.7

MARITATI, CASSON, BIANCO, LATORRE, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, GALPERTI, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b), il decreto di espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni, salvo che il prefetto rilevi, sulla base di elementi obiettivi, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento. Nei casi previsti dal presente comma, nel decreto è indicata la possibilità per lo straniero di avvalersi dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'articolo 16-bis.

5. L'espulsione è eseguita con le modalità previste dal comma 3, qualora lo straniero si sia trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione».

b) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. II divieto di reingresso di cui al comma 13 decorre dall'effettivo allontanamento dal territorio nazionale e opera per un periodo di dieci anni nei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Negli altri casi il termine è di cinque anni ed è ridotto ad un anno, in caso di ottemperanza all'intimazione a lasciare il territorio nazionale, ed a due anni, in caso di rimpatrio volontario ed assistito di cui all'articolo 16-bis.»;

2) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Lo straniero trattenuto può chiedere di partecipare ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all'articolo 16-bis, collaborando fattivamente alle procedure di identificazione per l'acquisizione di un documento valido per l'espatrio»;

b) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

«5-quater. Lo straniero di cui al comma 5-ter che non sia stato possibile accompagnare alla frontiera o trattenere ai sensi del comma 1 o per il quale è decorso il termine di trattenimento e che non ha eseguito l'ordine di lasciare il territorio dello Stato utilizzando, nel caso di indisponibilità economica, il biglietto di trasporto nel paese di origine o provenienza messo a sua disposizione tramite i programmi di cui all'articolo 16-bis e continua a trattenersi, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni;

3) Dopo il comma 1-bis dell'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrative idonee a identificare gli stranieri durante l'esecuzione di misure limitative della libertà personale, finalizzate a escludere la necessità di un successivo trattenimento a tale fine»;

4) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

(Fondo nazionale rimpatri)

1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo nazionale rimpatri, destinato al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, comprensivi di interventi di sostegno al reinserimento nel paese di origine, predisposti dal Ministero dell'interno in convenzione con enti e associazioni nazionali o internazionali a carattere umanitario.

2. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo, determinato ai sensi del comma 3, a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 22, e degli stranieri richiedenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

b) i contributi eventualmente disposti dall'Unione Europea per le finalità del Fondo.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati l'importo e le forme di versamento al competente capitolo di bilancio del Ministero dell'interno del contributo di cui al comma 1, le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le modalità di impiego del fondo per le spese sostenute dall'amministrazione per le procedure di rimpatrio.

4. I programmi di cui al comma l sono destinati al rimpatrio di:

a) stranieri regolarmente soggiornanti, privi dei necessari mezzi economici, per il ritorno nel paese di origine o di provenienza;

b) stranieri muniti di decreto di espulsione ai sensi dell'articolo 13.

5. Per poter accedere al programma di rimpatrio volontario ed assistito lo straniero deve essere in possesso del passaporto o documento equipollente in corso di validità o collaborare fattivamente alle procedure di identificazione.

6. Lo straniero che ha usufruito del programma di rimpatrio assistito e compie un nuovo ingresso irregolare sul territorio nazionale è punito con la reclusione fino a tre anni e non può accedere ad un nuovo programma».

18.8

CAROFIGLIO, BIANCO, MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, INCOSTANTE, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione, il questore può chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di trenta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non può, in ogni caso, essere superiore a nove mesi».

18.9

CAROFIGLIO, MARITATI, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, CHIURAZZI, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO

Al comma 1, lettera b), inserire dopo la parola: «difficoltà», le seguenti: «, nonostante il diligente espletamento, da parte delle autorità competenti, delle operazioni a tal fine necessarie».

18.10

D'ALIA

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da: «Decorso il suddetto termine,» fino alla fine.

18.11

PISTORIO

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5,sostituire il quarto, quinto e sesto periodo con i seguenti: «Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia dichiarato le proprie generalità e il paese di cui è cittadino, oppure abbia fornito false dichiarazioni al riguardo, entro il sessantesimo giorno, il questore può chiedere al giudice il trattenimento per un periodo non superiore di altri due mesi, durante il qnale al soggetto trattenuto può essere rilasciato un permesso di soggiorno lavorativo temporaneo in presenza di un regolare contratto di lavoro.

Il permesso temporaneo è legato temporalmente al periodo del contratto di lavoro ed è prorogabile, senza soluzione di continuità, in presenza di nuovo contratto di lavoro o del rinnovo di quello già sottoscritto».

18.12

D'AMBROSIO, ADAMO, BIANCO, LATORRE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, INCOSTANTE

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sostituire le parole da: «decorso» fino a: «identificazione» con le seguenti: «Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia dichiarato le proprie generalità ed il paese di cui è cittadino oppure abbia fornito dichiarazioni false al riguardo».

18.13

LAURO, FAZZONE

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, quarto periodo, sostituire le parole da: «decorso» fino a: «identificazione» con le seguenti: «Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia dichiarato le proprie generalità ed il paese di cui è cittadino, oppure abbia fornito dichiarazioni false al riguardo».

  

18.14

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, dopo le parole: «può chiedere al giudice» , inserire le seguenti: «per non più di due volte».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

18.15

D'ALIA

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

18.16

ADAMO, CAROFIGLIO, BIANCO, MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, INCOSTANTE, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, CHIURAZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «nove».

18.17

LAURO, FAZZONE

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora risulti accertata, al termine del periodo di trattenimento, l'impossibilità di effettuare l'espulsione dello straniero, viene rilasciato un titolo di soggiorno temporaneo e rinnovabile con autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa».

18.18

D'AMBROSIO, ADAMO, BIANCO, LATORRE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, INCOSTANTE

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, dopo le parole: «non può, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesi», aggiungere, in fine, le seguenti: «Qualora risulti accertata, al termine del periodo di trattenimento, l'impossibilità di effettuare l'espulsione, allo straniero viene rilasciato un titolo di soggiorno temporaneo e rinnovabile con autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa».

18.19

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole : «nei soli casi in cui, nonostante siano stati esperiti infruttuosamente tutti gli atti e gli accertamenti previsti dalla presente legge, l'operazione di allontanamento debba durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte soggetto trattenuto o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi e non possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive».

18.20

ADAMO, MARITATI, BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, quando risulta, anche prima del decorso del termine di cui al periodo precedente, che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di esecuzione dell'espulsione, anche per l'impossibilità di accertare l'identità o la nazionalità dello straniero, ovvero per l'impossibilità di acquisire i documenti per il viaggio, la persona interessata è immediatamente liberata».

18.21

Il Governo

Al comma 1, capoverso, lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) sostituire i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, con i seguenti:

''5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché, per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trova in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.

5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto''».

18.22

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma l, sostituire le parole: ''e ai minori comunque affidati'' con le seguenti: ''e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati''.

2) al comma 1-bis, dopo le parole: ''ai minori stranieri non accompagnati'', inserire le seguenti: '', affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela''».

18.23

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

''2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo è fissato in 200 euro.'';

b-ter) all'articolo 30, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

''1-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari è sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo è fissato in 200 euro.'';

b-quater) dopo l'articolo 45, è inserito il seguente:

«Art. 45-bis.

(Fondo per la prevenzione dei flussi migratori)

1. È istituito, presso il Ministero degli esteri, un Fondo per la prevenzione dei flussi migratori, finalizzato al finanziamento di progetti di sviluppo locale nei Paesi che hanno stipulato o intendono stipulare con lo Stato italiano Accordi bilaterali per la gestione dei flussi migratori.

2. Al Fondo confluisce, ordinariamente, la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione delle tasse di cui all'articolo 5, comma 2-ter e 30, comma 1-ter. La quota residua del gettito di cui sopra è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, a titolo di copertura delle spese di istruttoria per le attività inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità di riscossione e di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter e 30, comma 1-ter.».

18.24

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 6, comma 2, le parole: ''e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi'' sono sostituite dalle seguenti: ''e per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35,''».

18.25

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 29 il comma 8 è sostituito dal seguente: ''Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta''».

18.26

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 29, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il ricongiungimento può essere richiesto nei confronti di un solo coniuge, ancorché la legge del paese di provenienza dello straniero riconosca giuridicamente la poligamia''».

18.27

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) l'articolo 6, comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Lo straniero che, a richiesta degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza, non ottempera all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda sino ad euro 2.000''».

18.28

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: ''né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1,'', inserire le seguenti: ''che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,''».

18.29

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 26, comma 7-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: ''del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero'' sono inserite le seguenti: ''anche se per motivi diversi dal lavoro autonomo'';

b) alla fine, aggiungere il seguente periodo: ''Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, e all'articolo 14.''».

18.30

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 29, il comma 5 è sostituito con il seguente:

''5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore.''».

18.0.1

PASTORE

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Cessione a titolo oneroso di immobile allo straniero)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-bis. In caso di cessione a titolo oneroso in favore di straniero, il cedente ha l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma, anche se la cessione ha per oggetto immobile diverso da quelli indicati in detto primo comma ed anche se fatta per un periodo inferiore ai trenta giorni''.

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

''3-bis. Nel caso di cessione effettuata con atto notarile alla comunicazione provvede il notaio.''».

18.0.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 3 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

''1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, in quelli destinati anche temporaneamente alla sosta o al transito di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei mezzi di trasporto dagli stessi utilizzati, o, comunque nelle adiacenze dei luoghi o dei mezzi predetti, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito, se il fatto è commesso in relazione alla manifestazione sportiva stessa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro. La disposizione di cui al primo periodo si applica ai fatti commessi durante lo svolgimento della manifestazione sportiva, nonché nelle ventiquattro ore precedenti o successive alla stessa.''.

2. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Nelle medesime circostanze il questore può altresì imporre il divieto di detenere armi di qualsiasi tipo, comprese quelle a ridotta capacità offensiva, i giocattoli riproducenti armi ed i simulacri di armi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico''.

3 . All'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto può essere esteso alle armi a ridotta capacità offensiva, ai giocattoli riproducenti armi ed i simulacri di armi».

18.0.3

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante ''Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri'', sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 5, comma 5-bis, primo periodo è sostituito dal seguente: ''In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare si presenta ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, presentando un documento d'identità valido per l'espatrio. La certificazione rilasciata dagli uffici di polizia costituisce titolo necessario di attestazione della data di inizio del soggiorno'';

b) l'articolo 9, comma 4 è sostituito dal seguente: ''Il cittadino dell'Unione dimostra, con idonea documentazione, di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica''».

18.0.4

BRICOLO, STIFFONI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sopprimere le seguenti parole: ''o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente''».

18.0.5

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 sono sostituiti dal seguente:

''2-bis. Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora è iscritta nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno''».

18.0.6

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 sono soppresse le seguenti parole: ''ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni».

2. All'articolo 7, comma 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''In caso di mancata presentazione del rinnovato titolo di soggiorno o della ricevuta di rinnovo e della dichiarazione di dimora abituale entro il termine di cui al presente comma, l'ufficio di anagrafe, previo invito ad adempiere, avvia la procedura di cancellazione anagrafica per irreperibilità''».

18.0.7

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso

di soggiorno)

Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

''Art. 4-bis.

(Accordo di integrazione)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a Partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

2. Contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, il cittadino straniero sottoscrive un Accordo di integrazione, articolato per crediti, e si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) è attribuito il punteggio di dieci crediti al cittadino straniero in possesso dei seguenti requisiti:

1) livello adeguato di conoscenza della lingua italiana, certificato in rapporto agli standard minimi definiti nel Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa;

2) adesione alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui ai decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007;

3) conoscenza basilare delle regole fondamentali dell'ordinamento giuridico il cui rispetto costituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica;

b) all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino straniero può incrementare i crediti attribuiti ai sensi della lett. a), attestando:

1) la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione dei crediti;

2) il superamento di un corso atto a verificare il livello di integrazione sociale e culturale del cittadino straniero e il raggiungimento degli obiettivi di integrazione sottoscritti;

3) un livello adeguato di partecipazione economica e sociale alla vita della comunità nazionale e locale;

c) i crediti assegnati a ciascun cittadino straniero ai sensi delle lettera a) e b) subiscono decurtazioni, in misura proporzionale alla gravità dell'infrazione commessa, in caso di:

1) condanna per violazione di una delle norme del codice penale non soggetta all'ordine di espulsione del giudice;

2) illeciti amministrativi;

3) illeciti tributari;

d) nel caso in cui le decurtazioni di cui alla lettera c) comportino una riduzione dei crediti in numero inferiore a cinque, i cittadini stranieri, ai fini del mantenimento del permesso di soggiorno, si sottopongono a corsi di integrazione volti a coinvolgere lo straniero in attività socialmente utili;

e) nel caso in cui le decurtazioni di cui alla lettera c) comportino l'azzeramento dei crediti, è disposta la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

f) il punteggio attribuito ai cittadini stranieri ai sensi del comma precedente è annotato sul permesso di soggiorno elettronico.

3. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.

4. Il Ministero dell'interno, con proprio decreto da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con apposite tabelle, i criteri per l'assegnazione, l'incremento e la decurtazione dei crediti di cui all'Accordo di integrazione, nel rispetto del principio di proporzionalità di cui al comma 2, lettera c).

5. Entro il termine di cui al comma 4, il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce con apposito decreto i criteri per il rilascio delle attestazioni atte a certificare la conoscenza della lingua italiana ai sensi del comma 2, lettera a), punto 1), nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di integrazione di cui al comma 2, lettera b), punto 2).

6. Allo svolgimento delle attività connesse alla sottoscrizione, attuazione e verifica dell'Accordo di integrazione si provvede a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali preposte all'espletamento delle funzioni relative al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.

18.0.8

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI, ALBERTO FILIPPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Il comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente: ''Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate previo pagamento della relativa tariffa ovvero delle quote di compartecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani qualora i richiedenti risultino privi di risorse economiche. Nel caso in cui la prestazione da erogare sia classificata urgente e non differibile, il pagamento della tariffa o della quota di compartecipazione è posticipato. In caso di rifiuto del richiedente alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi del presente comma, le strutture sanitarie ne trasmettono segnalazione all'autorità competente''.

2. Il comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è soppresso.

3. Il comma 6 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente: «Il costo delle prestazioni erogate agli stranieri privi di risorse economiche sufficienti è finanziato, quanto alle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, a valere sulle disponibilità del Ministero dell'interno e, quanto alle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, con gli ordinari trasferimenti statali alle Regioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale».

18.0.9

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Accesso, in via sperimentale, degli ufficiali e agenti della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'intero di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121 «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»)

1. Gli ufficiali e agenti di polizia municipale dei comuni capoluoghi di provincia possono accedere, in via sperimentale, attraverso la questura locale, per finalità di sicurezza urbana con modalità individuata nel decreto di cui al successivo comma, ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia municipale. Detto personale può essere, altresì, abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalità per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.

3 La durata della sperimentazione non può essere superiore a due anni dalla data di effettivo avvio in ognuno dei comuni individuati ai sensi del presente articolo. Essa termina comunque il 31 dicembre 2010.

4. Obiettivi della sperimentazione sono verificare l'efficacia dell'accesso diretto in deroga all'art. 9 della legge 1º aprile 1981 n. 121.

5. La titolarità dell'attuazione della sperimentazione, in ogni sua fase, è del comune nel cui territorio la sperimentazione stessa si svolge di concerto con gli uffici territoriali del Governo.

6. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati comuni capoluoghi di provincia nei quali è realizzata la sperimentazione.

7. L'individuazione di cui al comma precedente è effettuata tenuto conto:

a) delle istanze di richiesta di attivazione della sperimentazione ricevute dai Comuni capoluoghi di provincia;

b) della disponibilità del comune a partecipare alla sperimentazione;

c) dalle necessità di sicurezza urbana presente sul Comune istante;

d) dagli interventi in materia di sicurezza urbana già realizzati sul territorio dando preferenza ai comuni che hanno attuato il decreto 5 agosto 2008 del Ministro dell'interno e la legge 24 luglio 2008 n. 125 ''misure urgenti in materia di sicurezza pubblica''»;

6. La valutazione tecnica della sperimentazione è compiuta dal Ministero dell'interno sia sulle modalità di svolgimento che sui risultati».

18.0.10

BODEGA, ALBERTO FILIPPI, MERCATALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n.125, è inserito il seguente:

''Art. 14-bis - (Disposizioni sulla distribuzione di bevande alcoliche). – 1. Chiunque vende o somministra bevande alcoliche dopo le ore 02.00 è tenuto ad inserire nella propria struttura un mezzo di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test.

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole ''1,5 grammi per litro'' sono aggiunte le seguenti ''o dalle ore 02.00 alle ore 08.00'' superiore a 0 grammi per litro.

3. I titolari dei luoghi di cui al comma 1 devono esporre all'entrata, all'interno ed all'uscita apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare respirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo;

c) le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 125, e successive modificazioni.

4. I titolari dei luoghi di cui al comma l promuovono, tramite le categorie di rappresentanza, di intesa con le regioni e gli enti locali, coerentemente con le disposizione di cui all'articolo 117 della Costituzione, specifici programmi anche finanziari per incentivare il ''guidatore designato'', il trasporto degli utenti di locali di trattenimento e spettacolo attraverso servizi di taxi e di trasporto pubblico locale. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con il fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

5. All'articolo 689 del codice penale, comma primo, le parole ''L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande il quale somministra in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche a un minore degli anni sedici'' sono sostituite dalle seguenti: ''Chiunque vende o somministra in un luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche a un minore degli anni diciotto''.

6. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi od aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma successivo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

7. La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto può essere effettuata esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dal comma 1 dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

8. Dalle ore 22.00 alle ore 07.00 la vendita di alcolici può essere effettuata esclusivamente negli esercizi di cui al comma precedente. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro e con la confisca della merce. È comunque vietata la vendita e somministrazione di alcolici a mezzo di distributori automatici.

9. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

10. I comuni sono tenuti, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, ad aggiornare le proprie disposizioni regolamentari introducendo il divieto, adeguatamente sanzionato, di tenere in luogo pubblico comportamenti dannosi all'igiene, alla sanità pubblica e alla tutela dell'ambiente e del decoro urbano.

11. Sono soppressi i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.''.

12. Al comma 187 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 è aggiunto il seguente comma: ''Gli esercenti hanno la facoltà di negare l'accesso al locale a coloro che hanno in precedenza turbato il regolare svolgimento dei trattenimenti e di allontanare chiunque disturba, in qualsiasi modo la clientela o, comunque, costituisca un pericolo, anche potenziale, per la sicurezza''.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'Interno, dello sviluppo economico e dei trasporti adotta il regolamento di attuazione del primo comma dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125 introdotto dal comma 1 del presente articolo.

18.0.11

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Le Regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione per la realizzazione di aree attrezzate alla sosta delle popolazioni nomadi solo previa indizione, da parte del Comune territorialmente competente, secondo le disposizioni del relativo statuto, di apposito referendum popolare, che si esprima in senso favorevole all'intervento».

18.0.12

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Le Regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione per la realizzazione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, per la ristrutturazione o il loro cambiamento d'uso, alle confessioni religiose che non abbiano stipulato intesa con lo Stato secondo quanto disposto dall'articolo 8 della Costituzione, solo previa indizione, da parte del Comune territorialmente competente, secondo le disposizioni del relativo statuto, di apposito referendum popolare, che si esprima in senso favorevole all'intervento edificativo».

18.0.13

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Concorso delle associazioni volontarie al presidio del territorio)

1. Gli Enti locali sono legittimati ad avvalersi della collaborazione di guardie particolari giurate, nonché di associazioni tra cittadini, con funzioni ausiliarie di sorveglianza dei luoghi pubblici, al fine di segnalare agli organi di polizia locale ovvero alle forze di polizia dello Stato eventi che possano arrecare danno o disagio alla sicurezza urbana e cooperare nello svolgimento dell'attività di presidio del territorio».

18.0.14

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 349, comma 4 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: ''sufficienti elementi per ritenerne la falsità'', inserire le seguenti: ''ovvero opponga resistenza allo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata all'accertamento dei fatti'';

b) le parole: ''non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore'' sono sostituite con le seguenti: ''non oltre le ventiquattro ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le quarantotto ore''».

18.0.15

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 6, comma 4 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: ''preventivamente''».

18.0.16

BRICOLO, STIFFONI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Le spese sostenute dai Comuni per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità, correlate sia all'acquisto di strumentazioni e dispositivi di videosorveglianza, sia all'incremento di risorse umane sono escluse dal computo del saldo finanziario di cui al comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

18.0.17

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte degli Enti locali)

1. Ai fini della prevenzione della criminalità e per la tutela della sicurezza urbana, gli Enti locali possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

3. In presenza di una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria e in relazione ad una attività investigativa in corso, è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare i quattordici giorni.

4. È ammessa un'ulteriore proroga dei tempi di conservazione, previa approvazione da parte del Consiglio comunale di un apposito regolamento, nel quale siano previste misure idonee ed appropriate per un uso corretto dei dati, delle informazioni e delle immagini con la creazione di un'archivio e l'individuazione dei soggetti legittimati ad accedere alle registrazioni, nel rispetto delle regole sulla tutela della riservatezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

18.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Rimpatrio assistito di minore cittadino dell'Unione europea)

1.Nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176».

Art. 19

19.1

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 128, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

''1-bis. È sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni 18 sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ovvero la decurtazione di almeno 5 punti dalla patente di guida''.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis ed 1-ter è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento con esito favorevole degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi a revisione senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 218. Le stesse disposizioni si applicano anche a chiunque sia stato dichiarato, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei commi 1, 1-bis o 1-ter, temporaneamente inidoneo alla guida''.

c) il comma 3 è soppresso.

19.2

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Quando la revoca della patente discende dalla violazione degli articoli 186 e 187, non è possibile conseguire una nuova prima di 5 anni dal momento dell'accertamento del reato''».

19.3

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è inserito il seguente:

''Art. 219-bis.

(Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida)

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116 commi 1-bis ed 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.

2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.

3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128 commi 1-ter e 2''».

19.100

Il Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

19.4

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, nonché della disciplina» fino alla fine del periodo.

19.200

Il Governo

Sopprimere il comma 2.

19.5

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è inserito il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffati. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213».

19.6

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

c-bis) al Ministero dell'interno, ''missione ordine pubblico e sicurezza'', nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature delle Forze di polizia di cui all'articolo 12, commi 1, lettere a), b), e c), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale;

c-ter) al Ministero dell'interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative agli accertamenti di cui agli articoli 186 e 187, sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia;

b) al comma 4 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: «Le determinazioni della Giunta e la relazione annuale sull'impiego dei proventi predisposta dalla stessa Giunta sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno;

c) sostituire il comma 4-bis con il seguente:

''4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, è destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, limitatamente al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 ed all'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui all'articolo 12, commi 1, lettere d-bis) ed e), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale. Le determinazioni della Giunta e la relazione annuale sull'impiego dei proventi predisposta dalla stessa Giunta sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno''».

19.7

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, inserire il seguente:

«Art. 208-bis.

(Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati)

1. I veicoli sequestrati ai sensi dell'articolo 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, e dell'articolo 187, commi 1 e 1-bis, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, prioritariamente per la prevenzione della sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. I veicoli di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

3. In caso di dissequestro del veicolo, qualora lo stesso per lo stato in cui si trova non può essere riconsegnato all'avente diritto, l'autorità competente ne dispone la restituzione per equivalente.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 301-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, e all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n.575, concernenti la gestione, la ditta o la distruzione dei beni mobili registrati».

19.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 222, comma 2, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente''».

19.9

Il Governo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 224-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

Art. 224-ter.

(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato)

1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

5. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, accerta la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

6. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del medesimo comma 3».

19.0.1

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DE ANGELIS, DELOGU, DE ECCHER, FLUTTERO, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, MALAN

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 19-quater.

1. All'articolo 336 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

''Si applica la pena della reclusione da cinque a sette anni se il fatto di cui al comma precedente è commesso in danno di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza o di appartenenti alla forza pubblica nello svolgimento dell'attività a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.''».

19.0.2

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DE ANGELIS, DELOGU, DE ECCHER, FLUTTERO, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, MALAN

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 19-ter.

1. All'articolo 337 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

''Si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza o di appartenenti alla forza pubblica nello svolgimento dell'attività a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.''».

19.0.3

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DE ANGELIS, DELOGU, DE ECCHER, FLUTTERO, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, MALAN

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 19-quinquies.

1. All'articolo 337 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

''Se dal fatto di cui al prima comma deriva una lesione personale si applica la pena della reclusione da cinque a sette anni.''».

19.0.4

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art.19-septies.

1. Dopo l'articolo 337-bis del codice penale è inserito il seguente:

''Art. 337-ter.

(Computo delle circostanze)

1. Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 336, terzo comma, ovvero quelle di cui all'articolo 337, secondo e terzo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.''».

19.0.5

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DE ANGELIS, DELOGU, DE ECCHER, FLUTTERO, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, MALAN

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 19-sexies.

1. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:

''Art. 341.

(Oltraggio a un pubblico ufficiale)

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, o con altre forme di comunicazione.

Si applica la pena della reclusione da tre a cinque anni se i fatti di cui ai commi primo e secondo sono commessi con violenza o minaccia.

Si procede in ogni caso d'ufficio.''».

19.0.6

DELLA MONICA, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

–''603-bis. – (Grave sfruttamento del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in età non lavorative o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro''.

–''603-ter. – (Pene accessorie). – La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici diretti vi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento''.

2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

''12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori'';

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

''12-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, lettera c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato''.

3. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-bis, commi quarto e quinto, del codice penale.

4. All'articolo 25-septies, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: ''sicurezza sul lavoro'', sono inserite le seguenti: '', nonché al delitto di cui all'articolo 603-bis del medesimo codice'' e, al secondo periodo, le parole: ''condanna per il delitto'' sono sostituite dalle seguenti: ''condanna per i delitti''.

5. All'articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: ''legge 20 febbraio 1958, n. 75,'' sono inserite le seguenti: ''603-bis, terzo comma, del codice penale''.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

19.0.7

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DE ANGELIS, DELOGU, DE ECCHER, FLUTTERO, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 5 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, nonché del Corpo forestale dello Stato limitatamente agli illeciti penali ambientali.''».

19.0.8

DE SENA, LUMIA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. All'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente:

''f-bis) ai procedimenti nei quali devono essere ascoltati testimoni di giustizia cui sia stata applicata taluna delle misure di protezione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero persone che, in ragione del reato per cui si procede, abbiano usufruito dei benefici dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 4 del Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455''».

19.0.9

DELLA MONICA, VITTORIA FRANCO, ANNA MARIA SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

''3-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno''».

19.0.10

DELLA MONICA, VITTORIA FRANCO, ANNA MARIA SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato Ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di anni o materie esplodenti»;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumenta'';

d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza»;

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

''4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, e applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti''.

Art. 19-ter.

(Modifica all'articolo 407 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni''».

19.0.11

D'AMBROSIO, CASSON, ADAMO, CAROFIGLIO, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, CHIURAZZI, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, MARITATI, MAURO MARIA MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di circostanze attenuanti)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è inserito il seguente:

''Art. 4-bis. - (Circostanze attenuanti). – 1. Per i delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, sesto comma, del codice penale, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti».

19.0.12

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica alla legge 11 agosto 2003, n 228)

1. Dopo l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228 è inserito il seguente:

''Art. 10-bis 1. Per i delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, comma 6 del codice penale le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti''»

19.0.13

CASSON, LUMIA, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata)

1. Dopo l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: ''Art. 24-ter. – (Delitti di criminalità organizzata) – 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, avvero di cui all'articolo 407, comma 1, lettera a), n.5, del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3''».

19.0.14

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla legge 9 dicembre 1998 n. 431)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n.431, in fine, aggiungere la seguente lettera:

''d) agli alloggi locali a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, con i quali gli aventi titolo stipulano contratti di locazione transitori abitativi o ad uso diverso, di durata pari al periodo di soggiorno autorizzato, regolati dal codice civile».

19.0.15

CASSON, LUMIA, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel settore del commercio)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

''c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, favoreggiamento reale, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, usura, usura impropria, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, furto, rapina, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché, se la condotta si riferisce alla commissione di taluno dei delitti sopra indicati, di calunnia, autocalunnia, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia e favoreggiamento personale'';

b) all'articolo 22, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

''2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il titolare dell'attività commerciale non denuncia eventuali tentativi di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi offensivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In ogni caso è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a quaranta.

2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, il sindaco può ottenere dall'autorità giudiziaria competente copia di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa»;

c) all'articolo 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2-bis e 2-ter, si applicano anche, nei casi ivi previsti, al titolare di taluna delle attività commerciali disciplinate dal presente Titolo».

19.0.16

CASSON, LUMIA, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di prevenzione di infiltrazioni mafiose in appalti pubblici)

1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: ''dell'ambiente'' sono inserite le seguenti: '', alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose'';

b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, dopo le parole: ''dell'economia e delle finanze'' sono inserite le seguenti: ''e dell 'interno'';

2) al comma 5, dopo la lettera s-bis), è aggiunta, in fine, la seguente:

''s-ter) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini'';

c) all'articolo 38, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

''f-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai lini delle indagini, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili'';

f) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: ''passata in giudicato'' sono inserite le seguenti: ''per reati di corruzione, concussione, associazione a delinquere, associazione a delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, usura, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché'';

e) all'articolo 136, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

d-bis). Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter);

f) all'articolo 176, comma 3, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

''e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004 con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o Parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato eseguito in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili od urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività;

e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e sub-affidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qual si voglia forma, e di pagamenti Con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori a 2.000 euro, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento».

19.0.17

D'ALIA

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: ''dell'ambiente'' sono inserite le seguenti: '', alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose'';

b) all'articolo 5, comma 4, dopo le parole: ''dell'economia e delle finanze,'' sono inserite le seguenti: ''dell'interno»;

c) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera s-bis, è inserita la seguente:

''s-ter) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la colIaborazione alle relative indagini;'';

d) all'articolo 38, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

''f-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafioso, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad alta autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili;'';

e) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole ''passata in giudicato'' sono inserite le seguenti: ''per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminaIe, corruzione, riciclaggio, quali definiti dagIi atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE/2004/18, nonché'';

f) all'articolo 136, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

''3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter''.;

g) all'articolo 176, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

''e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di Coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004 con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 lugIio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfetaria di cui al comma 20. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato ad esecuzione in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori, indifferibili od urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività.'';

h) all'articolo 176, comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e subaffidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, Con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori a 2000 euro, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento.».

19.0.18

D'ALIA

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-bis, della legge 26 luglio 1975, n.354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''il Ministro di grazia e giustizia'', sono sostituite dalle seguenti: ''il Ministro della giustizia'';

b) al comma 2, le parole: ''al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-''bis,'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, anche se non costituiscono titolo di attuale detenzione'', e le parole: ''associazione criminale, terroristica o eversiva'', sono sostituite dalle seguenti: ''associazione a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo'';

c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

''2-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato con decreto motivato dei Ministro della giustizia, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'interno ovvero del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto competente in ordine a taluno del reati di cui al comma 2, ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia quando il provvedimento è richiesto in ordine a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Ai fini dell'emissione del provvedimento il Ministro della giustizia assume presso la polizia penitenziaria, la Direzione Investigativa antimafia, le forze di polizia, le procure distrettuali antimafia e la Direzione Nazionale Antimafia tutte le informazioni necessarie, che non siano coperte da segreto istruttorio. Il provvedimento medesimo ha durata pari a tre anni ed è prorogabile nelle stesse forze per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga viene disposta quando vi è necessità di impedire la ripresa dei collegamenti in relazione alla perdurante operatività dell'associazione criminale di appartenenza. Il mero decorso del tempo non costituisce prova della rescissione dei legami con l'associazione o del venir meno dell'operatività della stessa'';

d) al comma 2-sexies, primo periodo, le parole: ''e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2'' sono soppresse;

e) al comma 2-sexies, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''All'udienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del Procuratore Nazionale Antimafia'';

j) al comma 2-sexies, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Il procuratore nazionale, il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge.'';

g) al comma 2-sexies, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.''.

2. Dopo l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

''Art. 41-ter. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis). – 1. Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis di comunicare con l'esterno, eludendo le prescrizioni all'uopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.''».

19.0.19

D'ALIA

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-bis, della legge 26 luglio 1975, n.354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''il Ministro di grazia e giustizia'', sono sostituite dalle seguenti: ''il Ministro della giustizia'';

b) al comma 2, le parole: ''al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-''bis,'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, anche se non costituiscono titolo di attuale detenzione'', e le parole: ''associazione criminale, terroristica o eversiva'', sono sostituite dalle seguenti: ''associazione a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo'';

c) il comma 2-bis è sostituito dai seguente:

''2-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato con decreto motivato dei Ministro della giustizia, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'interno ovvero del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto competente in ordine a taluno del reati di cui al comma 2, ovvero dei procuratore nazionale antimafia quando il provvedimento è richiesto in ordine a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Ai fini dell'emissione del provvedimento il Ministro della giustizia assume presso la polizia penitenziaria, la Direzione Investigativa antimafia, le forze di polizia, le procure distrettuali antimafia e la Direzione Nazionale Antimafia tutte le informazioni necessarie, che non siano coperte da segreto istruttorio. II provvedimento medesimo ha durata pari a tre anni ed è prorogabile nelle stesse forze per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga viene disposta quando vi è necessità di impedire la ripresa dei collegamenti in relazione alla perdurante operatività dell'associazione criminale di appartenenza. II mero decorso del tempo non costituisce prova della rescissione dei legami con l'associazione o del venir meno dell'operatività della stessa'';

d) al comma 2-sexies, primo periodo, le parole: ''e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2'' sono soppresse;

e) al comma 2-sexies, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''All'udienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del Procuratore Nazionale Antimafia'';

f) al comma 2-sexies, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Il procuratore nazionale, il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge.'';

g) al comma 2-sexies, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.''.

2. Dopo l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

''Art. 41-ter. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis). – 1. Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis di comunicare con l'esterno, eludendo le prescrizioni all'uopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.''».

19.0.20

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.354)

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il Ministro della giustizia, anche a richiesta del Ministro dell'interno e del procuratore nazionale antimafia, ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. Ai fini dell'esercizio delle facoltà previste dal presente comma, il procuratore nazionale antimafia riceve periodicamente segnalazioni dai procuratori distrettuali antimafia ed assume le necessarie informazioni dalla Direzione nazionale antimafia, dagli organi di polizia centrali e da quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva''.

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

''2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentiti nell'ambito delle rispettive competenze il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale che procede alle indagini, la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ed il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre e sono prorogabili per periodi successivi entro i medesimi limiti temporali, purché non risultino cessate in concreto le esigenze di prevenzione e venuto meno il concreto pericolo che il detenuto o l'internato mantenga contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive. Il mero decorso del tempo non può essere valutato ai fini della dichiarazione di cessazione delle esigenze di prevenzione''.

c) al comma 2-quater sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''a tal fine, i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui al presente articolo sono ristretti all'interno di istituti penitenziari a loro esclusivamente dedicati ovvero, in mancanza o in caso di insufficienza di dette strutture, comunque all'interno di sezioni speciali degli ordinari istituti, e sono sempre custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria'';

2) alla lettera f) le parole: ''cinque persone'' sono sostituite dalle seguenti: ''tre persone'', le parole: ''quattro ore'' sono sostituite dalle seguenti: ''due ore''.

d) al comma 2-sexies, le parole: ''entro dieci giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro sessanta giorni'';

e) dopo il comma 2-sexies, è aggiunto il seguente comma:

''2-septies. Quando il detenuto o l'internato stia scontando una pena relativa anche a delitti diversi da quelli dì cui all'articolo 4-bis, la completa espiazione della parte di pena relativa ai reati indicati nell'articolo 4-bis non comporta l'inapplicabilità del presente articolo in relazione alla residua parte di pena da scontare per delitti diversi, ove sussistano tutti gli altri presupposti di applicazione dei provvedimenti previsti dal presente articolo''».

19.0.21

CASSON, DE SENA, LUMIA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n.354, in materia di agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis)

1. Dopo l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, è inserito il seguente:

''Art. 41-ter. - (Elusione delle prescrizioni di cui all'articolo 41-bis) – 1. Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti o agli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis di comunicare con l'esterno, eludendo le prescrizioni allo scopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni''».

19.0.22

MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Programmi integrati di cui all' art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203)

1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, si applicano a decorrere da 1º gennaio 2010.

2. La scadenza dei termini, di cui all'articolo 13, comma 1 e comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2005, n.273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.51, è prorogata al 31 dicembre 2009.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999 n.136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a tutti i procedimenti pendenti dinanzi al Giudice amministrativo alla data di entrata in vigore della presente legge».

19.0.23

MAURO MARIA MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Applicabilità delle misure di prevenzione

nei confronti dei parcheggiatori abusivi)

1. All'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, dopo le parole: ''secondo le norme del Capo I, sezione II, del titolo VI'', è inserito il seguente periodo: ''Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue l'applicazione dei provvedimenti di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.1423, recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità''».

19.0.24

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-octies.

All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.286 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

''2-bis. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo. L'analisi qualitativa delle sostanze stupefacenti o psicotrope presenti deve essere effettua con strumenti analitici conformi alle caratteristiche fissate con decreto del Ministro dei trasporti. di concerto con il Ministro dell'interno e della salute.

2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis è sempre considerato in stato di alterazione psico-fisica di cui al comma 1, il conducente che, a seguito di prove effettuate sui liquidi biologici con apparecchi di cui al comma 2-bis, presenti positività alle sostanze stupefacenti o psicotrope. In tali casi, il conducente ha facoltà di chiedere, con oneri interamente a suo carico, che, sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale di cui al comma 2-bis, siano effettuate analisi di verifica sui liquidi biologici prelevati. Per tali analisi si applicano le disposizioni degli articoli 220 e seguenti del Codice di procedura penale''.

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, hanno facoltà di accompagnare il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. Le spese per l'effettuazione degli accertamenti sono in ogni caso poste a carico del sistema sanitario nazionale''.

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

''6. Il Prefetto, sulla base dell'esito dell'accertamento compiuto con gli apparecchi di cui al comma 2-bis ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

19.0.25

BONFRISCO, CARRARA, CASOLI, BIANCONI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Dispositivi di autodifesa)

1. Al fine di pervenire alla armonizzazione della normativa nazionale con quella vigente negli altri paesi comunitari, il Ministro dell'interno definisce con regolamento, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche tecniche dei dispositivi di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, innocui e non invasivi per, la salute umana».

19.0.26

FLUTTERO, MENARDI, CARUSO, SAIA, BALBONI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Dispositivi automobilistici per la misurazione del tasso alcoolemico).

1. Entro 12 mesi dall'approvazione della legge presente, le case automobilistiche ovvero le aziende del settore componentistica auto, possono presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, progetti o prototipi di apparecchiature in grado di misurare il tasso alcoolemico, integrabili nei sistemi di avviamento delle autovetture. Tali apparecchiature dovranno impedire l'avviamento dell'autovettura nel caso in cui il conducente superi il limite di tasso alcoolemico consentito. Gli uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettueranno valutazioni propedeutiche alla successiva eventuale omologazione compatibilmente con le normative europee di settore».

19.0.27

COMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla legge 2 ottobre 2007, n. 160)

All'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

''1-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 e dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2003, n. 214, in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, tra le ore 23 e le ore 6 del giorno successivo, è vietata, con qualsiasi modalità e a qualsiasi titolo, la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in qualsiasi genere di contenitori'';

1-ter. Nei locali di cui al comma 1-bis sono vietate la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione tra le ore 2 e le ore 6 del giorno successivo».

b) al comma 2 sostituire l'alinea con la seguente: ''Qualora nei locali di cui al comma 1-bis si svolgano, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, spettacoli o altre forme di intrattenimento, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, i titolari e i gestori devono assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico. Inoltre, in tutti i locali di cui al comma 1-bis, i titolari devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano».

19.0.28

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole da: ''devono interrompere'' fino a: ''alcolemico; inoltre'' sono soppresse.

19.0.29

LUMIA, CASSON, CAROFIGLIO, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Potenziamento delle risorse destinate alle operazioni di polizia giudiziaria in materia di criminalità organizzata)

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria relative a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia giudiziaria nella medesima materia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario».

19.0.30

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82)

1. All'articolo 13, comma 5, ultimo periodo del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo le parole: ''oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie'' sono inserite le seguenti: ''«, ivi compreso il rilascio di permesso di soggiorno, anche ai fini del ricongiungimento familiare''».

19.0.31

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

''c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, favoreggiamento reale, insolvenza fraudolenta, appropri azione indebita, bancarotta fraudolenta, usura, usura impropria, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, furto, rapina, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché, se la condotta si riferisce alla commissione di taluno dei delitti sopra indicati, di calunnia, autocalunnia, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia e favoreggiamento personale''»;

b) all'articolo 22 , dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

''2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il titolare dell'attività commerciale non denuncia eventuali tentativi di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi offensivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In ogni caso è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a quaranta.

2-ter. Ai fini dell'applicazione della disposizioni di cui al comma 2-bis, il sindaco può ottenere dall'autorità giudiziaria competente copia di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa'';

c) all'articolo 29, dopo il comma 3, è inserito il seguente: ''3-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2-bis e 2-ter''.

2. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 129, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 629, 644 e 644-bis del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 368, 369, 372, 377, 378, 379 del codice penale, se la condotta è riferita alla commissione di delitti di estorsione, anche tentata, e di usura in danno di esercenti attività commerciali, il pubblico ministero ne dà comunicazione alla polizia tributaria ed all'Agenzia delle entrate».

19.0.32

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-decies.

(Disposizioni relative al pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato)

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica per il pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato.

2. Il Ministero dell'interno assicura l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, ammontante a 1,5 milioni di curo, a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

19.0.33

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-novies.

(Disposizioni relative al personale del Nucleo operativo di sicurezza NOCS)

1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d'idoneità per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, è attribuita, a decorrere dal 1º gennaio 2009, con le stesse modalità, l'indennità supplementare mensile, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni. Al restante personale del medesimo Nucleo, addetto a compiti di supporto e sanitari, la stessa indennità è corrisposta, con la medesima decorrenza, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma l, valutato in euro 596.000, a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

19.0.34

GIULIANO, CORONELLA, SARRO, VETRELLA, COMPAGNA, SIBILIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. È istituita in Caserta una corte di appello, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Santa Maria Capua Vetere, Ariano Irpino e Nola.

2. È istituita in Caserta una corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Santa Maria Capua Vetere, Ariano Irpino e Nola.

3. È istituito in Caserta il tribunale per i minorenni, con giurisdizione nel distretto di cui ai commi 1 e 2.

4. Il Ministro della giustizia determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1.

5. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro della giustizia determina il personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari istituiti ai sensi della presente legge rivedendo le piante organiche di altri uffici.

6. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici istituiti con la presente legge, gli affari civili e penali pendenti e rientranti nella competenza dei medesimi uffici sono devoluti agli stessi.

7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cause civili già assegnate in decisione, nonché ai procedimenti penali nei quali è intervenuta per la prima volta la dichiarazione di apertura del dibattimento.

 8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

19.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 143

(Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Entro il termine di 45 giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro 45 giorni dal suo insediamento.

7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni dei consigli sciolti ai sensi dell'articolo 143 si svolgono nella prima giornata domenicale successiva alla scadenza della durata dello scioglimento. La data delle elezioni è fissata dal prefetto con proprio decreto, d'intesa con il Presidente della Corte d'appello. Qualora la giornata domenicale coincida con la festività della Pasqua o cada in periodi compresi fra il 1° agosto e il 15 settembre e tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il prefetto fissa la data delle elezioni nella prima giornata domenicale successiva alla predetta festività o ai predetti periodi. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo, non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141."».

 

19.0.200

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al codice della strada e al relativo regolamento di attuazione in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

 

1. Al comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "e della guardia di finanza", sono sostituite dalle seguenti: ", della guardia di finanza e della polizia penitenziaria".

2. Al comma 3 dell'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, le parole: "e della guardia di finanza", sono sostituite dalle seguenti: ", della guardia di finanza e della polizia penitenziaria"»

Art. 20

20.0.1

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 585, primo comma, del codice penale dopo le parole: "dall'articolo 577", sono aggiunte le seguenti: ''ed è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive o da persona travisata o da più persone riunite''».

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)

2ª (Giustizia) 

 

 

 

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2008

28ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano. 

 

 La seduta inizia alle ore 14,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

- e della petizione n. 110 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 La senatrice DELLA MONICA (PD) prosegue nell'illustrazione degli emendamenti di cui è prima firmataria, soffermandosi sull'emendamento 19.0.9, il quale modifica il codice di rito prevedendo che il giudice possa subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno stesso. Tale previsione è volta ad assicurare una maggiore tutela alle persone offese dal reato. Dà conto infine dell'emendamento 19.0.10, il quale introduce modifiche all'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, prevedendo un inasprimento delle sanzioni per coloro che traggono profitto, in vario modo, dall'immigrazione clandestina.

 Il senatore D'AMBROSIO (PD) illustra l'emendamento 8.1, volto a sopprimere l'articolo. Pur condividendo l'esigenza di assicurare una maggior tutela per i minori impiegati nell'accattonaggio, ritiene che l'articolo 8 risponda a logiche di mera repressione, le quali, laddove non accompagnate da interventi di carattere sociale, volti a favorire l'integrazione, risultano inidonei a risolvere la questione di tale forma di sfruttamento. Svolge infine talune considerazioni sul fenomeno dello sfruttamento dei bambini nelle attività di accattonaggio, e sulle caratteristiche particolari che tale fenomeno assume all'interno di alcune comunità Rom in stato di particolare disagio, anche alla luce di recenti studi compiuti da assistenti sociali impegnati nell'area urbana della capitale.

Il senatore DE SENA (PD) illustra l'emendamento 15.0.6, diretto a prevedere la comunicazione alla Procura della Repubblica dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti accertamenti personali e patrimoniali.

  Il senatore SALTAMARTINI (PdL) illustra l'emendamento 1.0.6, a norma del quale lo straniero condannato a una reclusione non superiore a due anni può essere ammesso alla sostituzione della pena detentiva con l'espulsione dallo Stato. Si sofferma quindi sull'emendamento 9.0.4, che punisce, con la reclusione da 5 a 7 anni, lo straniero che rientra illegalmente nel territorio dello Stato successivamente all'esecuzione dell'espulsione quando questa sia sostitutiva di una pena detentiva; sull'emendamento 9.0.5, che stabilisce la sospensione del procedimento penale nei confronti dello straniero imputato a piede libero qualora sia stata eseguita la sua espulsione, e la revoca di tale sospensione in caso di reingresso illegale; nonché sull'emendamento 9.0.6, che punisce lo straniero che faccia ingresso nel territorio dello Stato senza un documento di identità o che, essendone in possesso, lo distrugge o lo altera o si rifiuta di esibirlo.

 Illustra quindi gli emendamenti 19.0.1, 19.0.2 e 19.0.3, che aggravano le sanzioni per i reati commessi in danno di agenti e ufficiali delle forze di polizia, e l'emendamento 19.0.4, che propone un diverso computo delle circostanze ai fini della determinazione della pena. Riferisce quindi sull'emendamento 19.0.5, che reintroduce il reato di oltraggio a pubblico ufficiale; sull'emendamento 19.0.7, che ammette alle sezioni di polizia giudiziaria, limitatamente agli illeciti penali ambientali, anche gli ufficiali e gli agenti del Corpo forestale dello Stato; nonché sull'emendamento 19.0.24, riguardante gli accertamenti dello stato di intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti. Illustra infine l'emendamento 19.0.25, in materia di dispositivi di autodifesa e l'emendamento 19.0.26, a proposito di apparecchiature per la misurazione del tasso alcoolemico integrabili nei sistemi di avviamento delle autovetture.

 La senatrice INCOSTANTE (PD) illustra l'emendamento 9.6, volto a costituire un fondo per il finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine, con un investimento che, a suo giudizio, dovrebbe considerarsi prioritario. Illustra poi l'emendamento 9.0.1, recante modifiche al regime detentivo di cui all'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975, e l'emendamento 9.0.2, che stabilisce l'obbligo di denuncia del reato di estorsione per gli operatori economici e nell'ambito del sistema degli appalti. Ricorda inoltre gli emendamenti all'articolo 15, riguardanti la gestione di beni immobili o aziendali confiscati, e quelli all'articolo 17, relativi alle operazioni di trasferimento di denaro.

 Il senatore MAZZATORTA(LNP), dopo aver ribadito il proprio apprezzamento per il provvedimento nel suo complesso, il quale si inserisce nell'ambito di un più ampio piano di interventi nel settore della sicurezza, illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 3. Si sofferma in particolare sull'emendamento 3.2, il quale eleva a cinque anni il periodo di residenza richiesto al coniuge straniero od apolide di un cittadino italiano per l'acquisizione della cittadinanza. Tale modifica si rende quanto mai necessaria al fine di ovviare al fenomeno dei cosiddetti matrimoni di convenienza. Illustra quindi l'emendamento 3.8, il quale prevede che le istanze o le dichiarazioni rese nell'ambito dei procedimenti per la richiesta della cittadinanza siano anch'esse soggette al pagamento di una tassa, il cui importo è quantificato in euro 200. A parere dell'oratore, la corresponsione di tali somme è giustificata in ragione dell'oggettivo impegno istruttorio, sostenuto dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento di concessione della cittadinanza.

 Illustra quindi gli emendamenti 3.9 e 3.10, i quali prevedono rispettivamente un maggior coinvolgimento del sindaco nei procedimenti di concessione della cittadinanza e l'obbligo per il cittadino straniero di allegare la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge. Dopo aver riferito sul contenuto dell'emendamento 3.0.3, finalizzato a contrastare talune strumentalizzazioni dell'istituto matrimoniale, usato spesso come procedura surrogatoria di sanatoria della clandestinità, procede ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 8. Si sofferma quindi sull'emendamento 8.0.3, il quale reca disposizioni in tema di risarcimento del danno a favore del coniuge o convivente vittima del reato di violenza sessuale. Dà poi conto degli emendamenti 8.0.5, 8.0.6 e 8.0.10, i quali prevedono un inasprimento delle sanzioni previste per i reati che comportano un pericolo per la sicurezza dei cittadini nelle loro abitazioni.

 Procede quindi ad illustrare l'emendamento 10.2, con il quale si modifica la rubrica della legge n. 575 del 1965, in considerazione dello sviluppo di organizzazioni criminali di stampo mafioso anche straniere.

 Dopo aver riferito sull'emendamento 16.4, in base al quale non solo l'iscrizione anagrafica ma anche la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate all'accertamento dei requisiti previsti dalla legge n. 1228 del 1954, illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 18. Si sofferma sull'emendamento 18.5, il quale prevede che il rilascio del permesso di soggiorno comunitario per i soggiornanti di lungo periodo sia subordinato al superamento di un test della conoscenza di lingua italiana. Dopo aver dato conto dell'emendamento 18.23, il quale prevede l'introduzione di contributi per le spese di istruttoria per i procedimenti di rilascio del permesso di soggiorno, si sofferma sugli emendamenti 18.24 e 18.25. Con riguardo all'emendamento 18.26, il quale prevede che il ricongiungimento possa essere richiesto nei confronti di un solo coniuge, osserva che tale precisazione si rende necessaria in ragione del rischio di interpretazioni - peraltro non corrispondenti alla giurisprudenza della Suprema Corte - non uniformi da parte delle diverse autorità procedenti per gli immigrati provenienti da Stati nei quali è ammessa la poligamia.

 Dopo aver illustrato l'emendamento 18.27, con il quale si sanziona la non ottemperanza all'ordine di esibizione del documento di identità da parte dello straniero, si sofferma sugli emendamenti 18.0.3 e 18.0.4, i quali intervengono rispettivamente sulla normativa in materia di soggiorno nel territorio degli Stati membri e sulla disciplina prevista per i rifugiati. Dopo aver dato conto dell'emendamento 18.0.5, il quale prevede l'iscrizione delle persone prive di fissa dimora in un apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno, si sofferma brevemente sull'emendamento 18.0.6.

 Di particolare rilievo sono poi le disposizioni di cui all'emendamento 18.7, con le quali si introduce nel nostro ordinamento l'istituto dell'accordo di integrazione per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. Tale sistema, volto a favorire l'integrazione, presuppone l'attribuzione a ciascun cittadino straniero di un punteggio pari a 10 crediti. Tali crediti possono essere incrementati, nel caso in cui il cittadino straniero sia in grado di attestare il conseguimento di determinati obiettivi di integrazione, ma anche decurtati in presenza di violazioni degli obblighi della convivenza civile.

 Si sofferma poi sull'emendamento 18.0.8 il quale detta norme in materia di accesso dei cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio alle prestazioni sanitarie. Si prevede in particolare l'obbligo per le strutture sanitarie di segnalare alle autorità competenti l'eventuale presenza di pazienti stranieri irregolari.

 Dopo aver dato conto dell'emendamento 18.0.9, il quale prevede l'accesso degli ufficiali ed agenti della polizia municipale al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, illustra l'emendamento 18.0.10, recante disposizioni sulla distribuzione di bevande alcoliche.

 Sono volte poi ad assicurare il dovuto coinvolgimento delle comunità locali gli emendamenti 18.0.11 e 18.0.12. Tali norme prevedono che per la realizzazione sia di campi nomadi sia di edifici di culto di confessioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, debba essere indetto apposito referendum popolare.

 Dopo aver riferito sugli emendamenti 18.0.13, sul concorso delle associazioni di volontari al presidio del territorio e 18.14, relativo al fermo di polizia locale, si sofferma sull'emendamento 18.0.15, il quale modifica il decreto-legge n. 92 del 2008.

 Si sofferma poi sull'emendamento 18.0.16, il quale prevede che le spese per la sicurezza, sostenute dai comuni, siano escluse dal cosiddetto patto di stabilità locale.

 Conclude illustrando l'emendamento 18.0.17, il quale disciplina adeguatamente il periodo di conservazione da parte degli enti locali dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza.

 Il senatore LI GOTTI (IdV) ritiene che sia necessario procedere alla acquisizione di dati relativi al sistema penitenziario, anche attraverso l'audizione del Presidente del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, al fine di valutare la obiettiva sostenibilità del disegno di legge e degli emendamenti i quali introducono nuove fattispecie di reato ed inaspriscono il quadro sanzionatorio previsto per crimini già contemplati dall'ordinamento.

 Il senatore D'AMBROSIO(PD), nel sottolineare la situazione critica delle carceri italiane, e i rischi di un suo aggravamento per l'aumento di detenuti che conseguirà al reato di immigrazione clandestina - aumento che ci si propone di affrontare con risorse risibili - si associa alla richiesta testé formulata dal senatore Li Gotti.

Il senatore MARITATI (PD) illustra quindi l'emendamento 8.5, il quale prevede che sulla decadenza dall'esercizio della potestà del genitore in relazione all'impiego dei minori nell'accattonaggio, sia chiamato a pronunciarsi anche il tribunale dei minorenni. Dà quindi conto dell'emendamento 18.7, il quale reca puntuali modifiche al testo unico sull'immigrazione prevedendo fra l'altro l'introduzione dell'istituto del rimpatrio volontario assistito, un istituto certamente oneroso, ma non più di quanto lo siano soluzioni molto meno intelligenti e umane come il trattamento per mesi nei centri di identificazione.

Il senatore CASSON (PD) illustra dapprima gli emendamenti riferiti all'articolo 3, soffermandosi in particolare sull'emendamento 3.7, il quale modifica la normativa in materia di acquisizione della cittadinanza per nascita. Nel ribadire il proprio giudizio critico sull'articolo 9 del disegno di legge, dà conto delle proposte emendative ad esso riferite. Dopo aver illustrato quindi l'emendamento 9.1, volto ad abrogare l'articolo, si sofferma sugli emendamenti 9.13, il quale sopprime l'arresto obbligatorio e 9.16, il quale interviene sulle modalità concrete di attuazione della sentenza di espulsione dello straniero pronunciata dal giudice.

Nello svolgere talune considerazioni sull'esigenza di rivedere la disciplina relativa alle misure di prevenzione, necessità peraltro palesata sia dal Governatore della Banca d'Italia sia dal Procuratore nazionale antimafia nel corso delle audizioni informali innanzi agli Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni riunite, illustra l'emendamento 15.0.4. Tale proposta prevede l'istituzione di una apposita Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali. Dà infine conto degli emendamenti 19.0.15 e 19.0.16 i quali intervengono in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose rispettivamente nel settore del commercio e in quello degli appalti pubblici.

Il senatore BIANCO (PD) illustra l'emendamento 15.0.2, volto a prevedere l'accesso dei testimoni di giustizia a un programma di assunzione nella pubblica amministrazione.

 Il presidente della Commissione affari costituzionali VIZZINI (PdL) illustra un primo gruppo di emendamenti presentati dai relatori, in materia di lotta alla criminalità organizzata. In particolare l'emendamento 10.0.1 modificando l'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, estende infine l'obbligo di custodia in carcere a tutti i delitti di criminalità organizzata e di natura terroristica, nonché all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, alla tratta di persone, alla riduzione in schiavitù, al favoreggiamento a fini di lucro dell'immigrazione clandestina.

L'emendamento 11.0.1 è volto ad attribuire ai prefetti il potere di trasferire al patrimonio di comuni, province e regioni i beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'emendamento 15.0.5 riproduce il testo del disegno di legge n. 915, da lui insieme al senatore Gasparri. Esso modifica l'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario: da una parte si rende ancor più difficile ai detenuti - in particolare ai condannati per il reato di associazione mafiosa - la possibilità di mantenere collegamenti con le associazioni criminali di appartenenza; dall'altra, attraverso la previsione di una competenza funzionale in capo al tribunale di sorveglianza di Roma in materia di reclami dei detenuti, si evita l'eccessiva eterogeneità di orientamenti giurisprudenziali da parte dei diversi tribunali.

Gli emendamenti 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4 e 17.0.5 inaspriscono ulteriormente la normativa in materia di lotta alle operazioni di riciclaggio, incrementando altresì poteri e compiti delle autorità preposte al controllo e alla repressione del gravissimo fenomeno.

Quanto all'emendamento 17.100, esso riformula la disposizione relativa all'attività di money transfer, la norma in una disposizione dedicata alla disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e di internet, eliminando il riferimento ai provvedimenti autorizzativi.

Gli emendamenti 8.0.7, 8.0.8 e 8.0.9 intervengono invece sul codice penale e su altre leggi speciali. Sono introdotte nuove aggravanti per reati che destano un notevolissimo allarme sociale, quali l'estorsione, la rapina, la truffa: l'inasprimento di pena è previsto nel caso in cui gli illeciti siano compiuti in alcuni luoghi particolarmente frequentati dai cittadini, ovvero abusando delle condizioni di debolezza della persona offesa.

Inoltre, al fine di tutelare i minori negli spazi che essi frequentano, gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.4, 8.0.11 e 8.0.12 aggravano il fatto commesso a danno di minori all'interno o nelle immediate vicinanze di asili e scuole, in particolare per i reati di violenza sessuale, atti osceni e porto d'armi illegale.

Infine l'emendamento 20.0.1 prevede una nuova aggravante per i reati di lesione personale e omicidio preterintenzionale, nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso con armi o con sostanze corrosive o da persone travisata o da più persone riunite, anche al fine di combattere il grave fenomeno di gang criminali, spesso purtroppo costituite da minorenni.

Il presidente BERSELLI (PdL) , nell'illustrare l'emendamento 1.100 - che ripristina il reato di oltraggio a ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria - conviene sull'opportunità, emersa da osservazioni dei senatori D'Ambrosio, Li Gotti e Benedetti Valentini, di modificare l'emendamento nel senso di rendere esplicita l'applicabilità alla nuova fattispecie della scriminante prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 1944.

 Il sottosegretario MANTOVANO, con riferimento alle proposte di reintrodurre il reato di oltraggio di cui agli emendamenti 1.5, 1.100 e 19.0.5, nel ritenere preferibile la formulazione dei relatori, osserva che l'area di punibilità dovrebbe essere circoscritta ai casi di esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, anche in considerazione di pronunce giurisprudenziali intervenute a tale proposito. Invita quindi i relatori a valutare l'opportunità di completare la proposta con una modifica dell'articolo 6-quater della legge n. 401 del 1989, che integri il riferimento all'articolo 341 del codice penale.

 Il presidente BERSELLI - dopo aver accolto la modifica proposta dal sottosegretario alla formulazione dell'articolo 341 del codice penale proposta dall'emendamento 1.100 - replica alle richieste di audizione formulate dai senatori Li Gotti e D'Ambrosio, facendo presente che la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, decisa, all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo per la prossima settimana, ne rende concretamente difficile la realizzazione.

 Dopo un breve intervento della senatrice DELLA MONICA(PD), la quale insiste affinché sia audito il Direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il presidente BERSELLI si impegna ad acquisire per iscritto i dati relativi all'impatto sull'ordinamento carcerario delle disposizioni di cui al provvedimento in esame. Tali dati, a ben vedere, potranno risultare anche per l'esame di altri provvedimenti relativi al sistema penitenziario attualmente all'esame della Commissione giustizia.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 16,15.

 

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)

2ª (Giustizia) 

 

 

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2008

29ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Mantovano e per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 20,30.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

e petizione n. 110 ad esso attinente

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

 Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri (sono nuovamente pubblicati in allegato al resoconto gli emendamenti non ritirati in sedute precedenti)

 Il sottosegretario MANTOVANO riformula in un testo 2 gli emendamenti 5.100, 13.0.100, 14.0.1 e 15.0.100.

 Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

 Si passa quindi alla espressione dei pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti, ad iniziare dalle proposte riferite all'articolo 1.

 Il relatore BERSELLI dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.5, 1.6, 1.8, 1.0.5 e 1.0.6 ed aver invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.3 e 1.0.3, invita i presentatori a riformulare gli emendamenti 1.7, 1.9, 1.0.2 e 1.0.4 in un testo 2. Dopo essersi rimesso al Governo sull'emendamento 1.4, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.8, insistendo per l'approvazione dell'emendamento 1.100 (testo 2) dei relatori.

 Accedendo alla richiesta dei relatori il senatore CASSON (PD) riformula gli emendamenti 1.7 e 1.9 in un testo 2; mentre il senatore BOSCETTO (PdL) riformula l'emendamento 1.0.4 in un testo 2.

 Il sottosegretario MANTOVANO, dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.0.5 e 1.0.6, propone ai presentatori di riformulare rispettivamente l'emendamento 1.4 in un testo 2 e 1.100 (testo 2) in un testo 3. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.7 (testo 2), 1.9 (testo 2), 1.0.4 (testo 2) e 1.0.8. Con riguardo all'emendamento 1.0.3, si associa alla richiesta di ritiro, formulata dai relatori, mentre per l'emendamento 1.0.2 fa rinvio ad una riformulazione che proporrà all'emendamento 10.0.1, di analogo contenuto.

 Accedendo alla richiesta del rappresentante del GOVERNO il senatore BOSCETTO (PdL) riformula l'emendamento 1.4 in un testo 2.

 Il presidente BERSELLI ricorda che è stato ritirato dal sentore Li Gotti l'emendamento 2.1 l'unico riferito all'articolo 2 e avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Si passa quindi all'espressione dei pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

 Il relatore BERSELLI (PdL) , dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 3.4, 3.5, 3.7, 3.11, 3.0.3 e 3.0.4 e aver invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.6, 3.8, 3.9 e 3.02, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.10.

 Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme ai relatori, invitando nel contempo i rispettivi presentatori a riformulare gli emendamenti 3.8 e 3.0.4 in un testo 2.

 Dopo un breve dibattito sulla riformulazione proposta dal rappresentante del Governo, con riguardo all'emendamento 3.8, nel quale prendono parte i senatori MAZZATORTA (LNP), CENTARO (PdL) , LUMIA (PD), VIZZINI (PdL), BENEDETTI VALENTINI (PdL), PASTORE (PdL) e LONGO (PdL) ed un'ulteriore precisazione del sottosegretario MANTOVANO, il senatore MAZZATORTA (LNP) riformula gli emendamenti 3.8 e 3.0.4 in un testo 2, nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

 Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

 Si passa quindi all'espressione dei pareri dei relatori e del Governo sull'emendamento 4.1, l'unico riferito all'articolo 4.

 Dopo che il relatore BERSELLI (PdL) ha invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 4.1, il sottosegretario MANTOVANO esprime parere contrario.

 Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

 Si passa, poi, all'espressione dei pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

 Il relatore BERSELLI (PdL) esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.100 (testo 2), 5.0.1 e 5.0.2, con riguardo agli emendamenti 5.1 e 5.2 osserva che il contenuto di tali proposte risulta in larga parte recepito nell'emendamento governativo, così come riformulato.

 Il sottosegretario MANTOVANO si esprime in senso conforme ai relatori.

 Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

 Il presidente BERSELLI, nel ricordare che è stato ritirato dal senatore Li Gotti l'emendamento 6.0.1, l'unico riferito all'articolo 6, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

 Il relatore BERSELLI (PdL) , prima, ed il sottosegretario MANTOVANO, poi, esprimono parere contrario sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

 Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

 Il relatore VIZZINI (PdL) riformula gli emendamenti 8.0.2, 8.0.4, 8.0.7, 8.0.8 e 8.0.11 in un testo 2.

 Il relatore BERSELLI (PdL) esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.0.3 e 8.0.6. Dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti 8.4, 8.6, 8.0.13 e 8.0.100, e aver insistito per l'approvazione degli emendamenti dei relatori, si rimette al parere del rappresentante del Governo sugli emendamenti 8.0.5 e 8.0.10.

 Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.5, 8.0.6 e 8.0.13. Dopo aver invitato i presentatori a riformulare gli emendamenti 8.0.5 e 8.0.10 in un testo 2, e aver invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 8.0.3, esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.3, 8.4, 8.6, 8.0.1, 8.0.2 (testo 2), 8.0.4 (testo 2), 8.0.7 (testo 2), 8.0.8 (testo 2), 8.0.9, 8.0.11 (testo 2) e 8.0.12 (testo 2), insistendo per l'approvazione dell'emendamento governativo 8.0.100.

 Il senatore MAZZATORTA (LNP), accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 8.0.5 in un testo 2, nel quale è recepito, anche in parte, il contenuto dell'emendamento 8.0.10.

 Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

 Il relatore BERSELLI (PdL), dopo aver espresso parere contrario sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 9, ad eccezione degli emendamenti governativi diretti ad inserire articoli aggiuntivi 9.0.7 e 9.0.8, si rimette al Governo sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2. Al riguardo condividendo il merito delle proposte da ultimo ricordate, auspica che si possa giungere alla presentazione di un'ulteriore proposta emendativa, ampiamente condivisa, il sottosegretario MANTOVANO presenta ed illustra l'emendamento 9.100, il quale riscrive integralmente l'articolo 9, trasformando la fattispecie dell'ingresso illegale nel territorio dello stato in reato di carattere contravvenzionale. Tale modifica risulta, a parere dell'oratore, più conforme alle prescrizioni dell'ordinamento comunitario.

 Dopo un breve dibattito sull'emendamento governativo da ultimo presentato, nel quale prendono parte i senatori LI GOTTI (IdV) e LIVI BACCI (PD), il senatore CASSON (PD) trasforma l'emendamento 9.1 nel subemendamento 9.1/1.

 Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

 Il relatore BERSELLI (PdL), dopo aver riformulato l'emendamento 10.0.1 in un testo 2, esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.100, 10.0.2, 10.0.3 e 10.0100. Con riguardo all'emendamento 10.2, invita i presentatori a riformularlo in un testo 2.

 Il senatore MAZZATORTA (LNP), accedendo alla richiesta dei relatori, riformula l'emendamento 10.2 in un testo 2.

 Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme ai relatori sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

 Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

 Il relatore BERSELLI (PdL) dopo aver riformulato l'emendamento 11.0.1 in un testo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento 11.100 e contrario sull'emendamento 11.0.3. Si rimette invece al Governo con riguardo all'emendamento 11.0.2.

 Il sottosegretario MANTOVANO, dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 11.0.3, invita i presentatori a riformulare l'emendamento 11.0.2 in un testo 2. Con riguardo all'emendamento 11.0.1 (testo 2) invita i relatori a ritirarlo o in subordine a trasformarlo in un ordine del giorno.

 Il senatore BOSCETTO (PdL) riformula l'emendamento 11.0.2 nel senso indicato dal rappresentante del Governo (testo 2).

 Il relatore VIZZINI (PdL), accedendo alla richiesta del Governo, ritira l'emendamento 11.0.1 (testo 2).

 Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

 Il relatore BERSELLI (PdL), dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti 12.100 e 12.0.1, esprime parere contrario sull'emendamento 12.3.

 Il sottosegretario MANTOVANO, dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 12.0.1 e aver insistito per l'approvazione dell'emendamento 12.100, invita i presentatori a riformulare l'emendamento 12.3.

 Il senatore BOSCETTO (PdL), accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 12.3 in un testo 2.

 Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

 Il relatore BERSELLI (PdL) esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.100 (testo 2), 13.0.1 e 13.0.100.

Il sottosegretario MANTOVANO si esprime in senso conforme ai relatori.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il relatore BERSELLI (PdL) esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.100 e 14.0.1 (testo 2).

Il sottosegretario MANTOVANO si esprime in senso conforme ai relatori.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il relatore BERSELLI (PdL), dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.4, esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.100, 15.0.5 e 15.0.100 (testo 2).

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 15.0.5, il relatore BERSELLI (PdL) lo riformula in un testo 2.

Il sottosegretario CALIENDO presenta ed illustra l'emendamento 15.0.1000, il quale, recependo peraltro il contenuto di alcune proposte emendative formulate anche dai senatori dell'opposizione, detta una modifica più organica all'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975.

Dopo un breve dibattito, il sottosegretario CALIENDO ritira l'emendamento 15.0.1000 e presenta l'emendamento 15.0.2000, il quale, alla luce dei rilievi svolti anche da alcuni senatori dell'opposizione, reca modifiche all'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il relatore BERSELLI (PdL), esprime parere contrario sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 16, ad eccezione dell'emendamento 16.5.

Il sottosegretario MANTOVANO, nell'esprimere parere conforme ai relatori, invita i presentatori a riformulare l'emendamento 16.4.

Il senatore MAZZATORTA (LNP), accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 16.4 in un testo 2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il relatore BERSELLI (PdL), dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 17.1, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 18.9, 17.11, 17.16, 17.0.6, 17.0.9 e 17.0.10, esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.100, 17.10, 17.15, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.5 e 17.0.8.

 Con riguardo all'emendamento 17.0.7 si rimette al giudizio del rappresentante del Governo.

 Il sottosegretario MANTOVANO, nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento 17.100, invita tuttavia i relatori a valutare l'opportunità di apportare talune modifiche all'attuale formulazione dell'emendamento 17.100. A parere del rappresentante del Governo infatti sarebbe opportuno prevedere un termine di conservazione dei dati più breve degli attuali dieci anni.

 Dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 17.1, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.11, 17.16, 17.0.4, 17.0.6, 17.0.9 e 17.0.10, si rimette alla Commissione sugli emendamenti 17.10, 17.15, riformulato come subemendamento all'emendamento 17.100, 17.0.3 e 17.0.5.

 Dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti 17.0.2 e 17.0.8, invita i presentatori a riformulare l'emendamento 17.0.7.

 Il senatore CASSON (PD) ritiene che la proposta di riformulazione illustrata dal rappresentante del Governo stravolga di fatto il contenuto dell'emendamento 17.0.7 e per tale ragione non accede alla richiesta di riformulazione insistendo per la votazione.

 Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

 Il relatore BERSELLI (PdL), dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 18.1, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.15, 18.16, 18.17, 18.20, 18.23, 18.27, 18.0.1, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.11, 18.0.12, 18.0.13, 18.0.14, 18.0.15, 18.0.16 e 18.0.17 si rimette al Governo sugli emendamenti 18.5, 18.26 e 18.0.6.

 Dopo aver invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 18.0.10, esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.2, 18.3, 18.4, 18.21, 18.22, 18.24, 18.25, 18.28, 18.29, 18.30 e 18.0.100.

 Il sottosegretario MANTOVANO, dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 18.1, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.20, 18.0.1, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.14, 18.0.15 e 18.0.16, invita i presentatori a riformulare gli emendamenti 18.5, 18.23, 18.26, 18.27, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, 18.0.13 e 18.0.17.

 Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 18.0.10, 18.0.11 e 18.0.12. Chiede infine ai presentatori di ritirare l'emendamento 18.0.9 o in subordine di trasformarlo in un ordine del giorno. Sugli altri si pronuncia conformemente al relatore.

 Accedendo alla richiesta del Governo il senatore MAZZATORTA (LNP) riformula gli emendamenti 18.5, 18.23, 18.26, 18.27, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, 18.0.13 e 18.0.17 in un testo 2.

 Dopo un breve dibattito sull'emendamento 18.0.7 (testo 2), il senatore MAZZATORTA (LNP) riformula l'emendamento 18.0.7 (testo 2) in un testo 3.

 Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

 Il senatore GIULIANO (PdL) riformula l'emendamento 19.0.34 in un testo 2.

 Il relatore BERSELLI (PdL), dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.4, 19.0.6, 19.0.7, 19.0.9, 19.0.14, 19.0.15, 19.0.16, 19.0.17, 19.0.22, 19.0.23, 19.0.24, 19.0.26, 19.0.27, 19.0.28, 19.0.29 e 19.0.31, si rimette al parere del Governo sugli emendamenti 19.2, 19.5, 19.6, 19.0.10, 19.0.18, 19.0.19, 19.0.20,19.0.21, 19.0.30 e 19.0.34. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 19.1, 19.3, 19.100, 19.200, 19.7, 19.9, 19.0.8, 19.0.11, 19.0.13, 19.0.200, 19.0.32, 19.0.33 e 19.0.100.

Dopo aver invitato i presentatori a riformulare l'emendamento 19.0.25, osserva che gli emendamenti 19.0.4, 19.0.5 e 19.0.12 presentano contenuto analogo ad alcune proposte emendative formulate dal Governo e sulle quali ha già espresso il proprio orientamento favorevole.

Il sottosegretario MANTOVANO, nell'esprimere parere conforme al relatore, invita i rispettivi presentatori a riformulare gli emendamenti 19.2, 19.5, 19.7, 19.0.10 e 19.0.22. Con riguardo agli altri emendamenti sui quali i relatori si erano rimessi, esprime parere contrario. Invita infine i presentatori a ritirare gli emendamenti 19.0.8, 19.0.26 e 19.0.34.

Il senatore BOSCETTO (PdL), accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, riformula gli emendamenti 19.2, 19.5 e 19.7 in un testo 2.

Dopo che il senatore CASSON (PD) ha riformulato l'emendamento 19.0.10 in un testo 2, il senatore MUGNAI riformula l'emendamento 19.0.22 in un testo 2.

Dopo che sulla riformulazione dell'emendamento 19.0.25, proposta dal relatore BERSELLI (PdL), si è aperta una breve discussione nella quale hanno preso la parola il senatore CASSON (PD), la senatrice BASTICO (PD), il senatore SALTAMARTINI (PdL), nonché il sottosegretario CALIENDO, la senatrice BIANCONI (PdL) ritira l'emendamento 19.0.25.

Accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, il senatore CORONELLA (PdL) ritira l'emendamento 19.0.34.

Si passa infine all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Dopo che il relatore BERSELLI (PdL) ha riformulato l'emendamento 20.1 in un testo 2, il sottosegretario MANTOVANO esprime parere favorevole.

 Si procede quindi alla votazione

L'emendamento 1.1 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posto in votazione l'emendamento 1.3, su cui insistono i proponenti, che con prova e controprova risulta respinto. L'emendamento 1.4 (testo 2) è accolto.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) esprime perplessità sulla formulazione dell'emendamento 1.100 (testo 2), che limita la fattispecie penale alle occasioni in cui si svolgono manifestazioni pubbliche.

Il senatore CENTARO (PdL) ritiene che non sia opportuno il riferimento all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria nel caso in cui si mantenga l'inciso "in occasione di manifestazioni pubbliche": infatti, in tali casi, non si svolgono funzioni di polizia giudiziaria.

Il sottosegretario MANTOVANO giudica pertinente l'obiezione del senatore Centaro.

Il senatore VALENTINO (PdL) ritiene corretto limitare il reato al caso di manifestazioni pubbliche, in quanto nell'espletamento di funzioni di polizia giudiziaria sussistono tutele più efficaci per l'onore e il prestigio degli agenti e degli ufficiali. Inoltre, a suo avviso, si dovrebbe espungere anche l'inciso "in presenza sua e di altre persone".

Il senatore SALTAMARTINI (PdL) ritiene che il titolo di ufficiale o agente di polizia giudiziaria è valido in ogni caso per il personale di pubblica sicurezza.

Il senatore DELOGU (PdL) propende per eliminare il riferimento alle manifestazioni pubbliche.

Il sottosegretario MANTOVANO ritiene al contrario che il riferimento alle occasioni di manifestazioni pubbliche determini il giusto equilibrio della norma che ha lo scopo di tutelare l'onore e il prestigio degli agenti e degli ufficiali quando sono particolarmente esposti alle offese.

Infine, i relatori ritirano l'emendamento 1.100 (testo 2), con riserva di ripresentarlo per la discussione in Assemblea.

Il senatore LUMIA (PD) ritira gli emendamenti 1.5 e 1.6, mentre l'emendamento 1.7 (testo 2) è posto in votazione ed è accolto; l'emendamento 1.8 risulta assorbito. E' accolto l'emendamento 1.9 (testo 2).

Il senatore BOSCETTO (PdL) ritira l'emendamento 1.0.2.

Il senatore SALTAMARTINI (PdL) ritira gli emendamenti 1.0.3, 1.0.5 e 1.0.6. Sono quindi accolti gli emendamenti 1.0.4. (testo 2) e 1.0.8.

Decaduto l'emendamento 3.1 per l'assenza del proponente, il senatore MAZZATORTA (LNP) ritira gli emendamenti 3.2 e 3.9. Gli emendamenti 3.4 e 3.5 decadono per l'assenza dei rispettivi proponenti, mentre gli emendamenti 3.6 e 3.7 con distinte votazioni sono respinti. Gli emendamenti 3.8 (testo 2) e 3.10 sono accolti. L'emendamento 3.11 decade per l'assenza dei proponenti.

I senatori LAURO (PdL) e MAZZATORTA (LNP) ritirano rispettivamente gli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3. L'emendamento 3.0.4 (testo 2) è posto in votazione ed è accolto.

Decaduto l'emendamento 4.1 per l'assenza del proponente, è posto in votazione l'emendamento 5.100 (testo 2), che risulta accolto. Gli emendamenti 5.1 e 5.2 sono assorbiti. Sono poi accolti con distinte votazioni gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2

Il senatore BOSCETTO (PdL) ritira l'emendamento 7.2. Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 7.1 e 7.3.

Gli emendamenti 8.1 e 8.2 sono posti in votazione e respinti, mentre l'emendamento 8.3 decade per l'assenza del proponente. L'emendamento 8.4 è accolto mentre l'8.5 è respinto. L'emendamento 8.6 decade per l'assenza del proponente.

Il senatore MAZZATORTA (LNP) ritira gli emendamenti 8.0.3 e 8.0.6. Con distinte votazioni sono accolti gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2 (testo 2), 8.0.4 (testo 2), 8.0.5 (testo 2), 8.0.7 (testo 2), 8.0.8 (testo 2), 8.0.9 (testo 2), 8.0.11 (testo 2). L'emendamento 8.0.12 è assorbito. L'emendamento 8.0.13 viene posto in votazione e risulta accolto; dopo la controprova richiesta dal senatore CASSON(PD), risulta respinto. È quindi accolto l'emendamento 8.0.100.

Viene posto in votazione il subemendamento 9.1/1 che è respinto. È quindi accolto l'emendamento 9.100 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo. Gli altri emendamenti all'articolo 9 risultano preclusi o assorbiti.

Il senatore LUMIA (PD) ritira l'emendamento 9.0.1, mentre il 9.0.2 è posto in votazione ed è respinto.

Il senatore SALTAMARTINI (PdL) ritira gli emendamenti 9.0.4, 9.0.5 e 9.0.6, mentre gli emendamenti 9.0.7 e 9.0.8 con separate votazioni sono accolti.

L'emendamento 10.100 è accolto, come pure l'emendamento 10.2 (testo 2). Sono accolti anche gli emendamenti 10.0.1 (testo 2), 10.0.2, 10.0.3 e 10.0.100.

Gli emendamenti 11.100 e 11.0.2 (testo 2) sono accolti, mentre l'emendamento 11.0.3 è ritirato dal senatore PASTORE(PdL).

L'emendamento 12.100, soppressivo dell'articolo, è accolto. Gli altri emendamenti all'articolo 12 sono quindi preclusi, mentre è accolto l'emendamento aggiuntivo 12.0.1.

L'emendamento 13.100 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo, è accolto, mentre l'emendamento 13.0.1 viene accantonato. L'emendamento 13.0.100 è posto in votazione ed è accolto. Con distinte votazioni sono accolti anche gli emendamenti 14.100 e 14.0.1 (testo 2), che assorbe il contenuto dell'emendamento 13.0.1.

Decaduti gli emendamenti 15.1 e 15.2 per l'assenza del proponente, viene posto in votazione l'emendamento 15.100 che risulta accolto, mentre l'emendamento 15.3 è respinto. Anche gli emendamenti 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.4 non sono accolti. L'emendamento 15.0.5 è ritirato dal relatore VIZZINI(PdL), mentre il 15.0.6 risulta assorbito dall'emendamento 12.0.1. L'emendamento 15.0.100 (testo 2) è accolto; l'emendamento 15.0.2000 è accolto all'unanimità.

Il senatore LAURO (PdL) ritira l'emendamento 16.1; l'emendamento 16.2 decade per l'assenza del proponente, mentre il 16.3 posto in votazione è respinto.

Il senatore PASTORE (PdL) esprime perplessità sulla formulazione dell'emendamento 16.4 (testo 2), che viene posto in votazione ed è accolto. Previa dichiarazione di voto contrario del senatore MAZZATORTA(LNP), l'emendamento 16.5, fatto proprio dal senatore CENTARO (PdL) per l'assenza del proponente, è accolto.

E' approvato il subemendamento 17.100/1.

L'emendamento 17.100, posto in votazione, è accolto. Risultano preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti all'articolo 17. Sono poi accolti gli emendamenti 17.0.2 e 17.0.3, mentre l'emendamento 17.0.4 è ritirato dai relatori. Anche l'emendamento 17.0.5 è accolto; il 17.0.6 e il 17.0.7 sono respinti. È poi accolto l'emendamento 17.0.8.

Il senatore SALTAMARTINI (PdL) ritira gli emendamenti 17.0.9 e 17.0.10.

L'emendamento 18.1 decade per l'assenza della proponente. Con distinte votazioni sono accolti gli emendamenti 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 (testo 2), mentre sono respinti gli emendamenti 18.6, 18.7, 18.8 e 18.9. Gli emendamenti 18.10, 18.11 e 18.15 decadono per l'assenza dei rispettivi proponenti, il 18.12 è respinto. Gli emendamenti 18.13 e 18.17 sono ritirati dal senatore LAURO. Anche il 18.16, il 18.18 e il 18.20 sono respinti. Gli emendamenti 18.21, 18.22, 18.23 (testo 2), 18.24, 18.25, 18.26 (testo 2), 18.27 (testo 2), 18.28, 18.29 e 18.30 sono accolti.

Il senatore PASTORE (PdL) ritira l'emendamento 18.0.1; il senatore MAZZATORTA (LNP) ritira gli emendamenti 18.0.3 e 18.0.4. Sono accolti con distinte votazioni gli emendamenti 18.0.5 (testo 2), 18.0.6 (testo 2) e 18.0.7 (testo 3) mentre gli emendamenti 18.0.8, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.11, 18.0.12, 18.0.14, 18.0.15 e 18.0.16 sono ritirati dai proponenti. L'emendamento 18.0.13 (testo 2) è accolto, come pure gli emendamenti 18.0.17 (testo 2), 18.0.100, 19.1, 19.2 (testo 2), 19.3, 19.100, 19.200, 19.5 (testo 2), 19.6, 19.7 (testo 2) e 19.9. L'emendamento 19.4 decade per l'assenza del proponente.

Il senatore SALTAMARTINI (PdL) ritira gli emendamenti 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.4, 19.0.5 e 19.0.7.

Il senatore DE SENA (PD) ritira l'emendamento 19.0.8, mentre il 19.0.9 posto in votazione è respinto. L'emendamento 19.0.10 (testo 2) è accolto, come pure il 19.0.11. Decaduto il 19.0.12 è accolto l'emendamento 19.0.13, mentre il 19.0.14 è ritirato dal senatore BOSCETTO(PdL).

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 19.0.6, 19.0.15 e 19.0.16; gli emendamenti 19.0.17, 19.0.18, 19.0.19 e 19.0.20 decadono per l'assenza del proponente. Il 19.0.21 risulta assorbito dall'emendamento 15.0.2000 del Governo. E' quindi posto in votazione l'emendamento 19.0.22 (testo 2) che è accolto. Il 19.0.23 decade per l'assenza del proponente.

Il senatore SALTAMARTINI (PdL) ritira gli emendamenti 19.0.24 e 19.0.26. Gli emendamenti 19.0.27 e 19.0.28 decadono per l'assenza dei rispettivi proponenti, come pure il 19.0.30 e il 19.0.31. Respinto il 19.0.29, il senatore SALTAMARTINI ritira gli emendamenti 19.0.32 e 19.0.33; anche il 19.0.34 (testo 2) è ritirato dal senatore CORONELLA. Gli emendamenti del Governo 19.0.100 e 19.0.200 sono accolti, così come l'emendamento 20.0.1 (testo 2).

Le Commissioni riunite conferiscono, quindi, ai relatori VIZZINI (PdL) e BERSELLI (PdL) il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 733, sul testo risultante dalle modifiche accolte nel corso dell'esame, e ad apportarvi le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie, intendendosi così assorbita la petizione numero 110.

 

La seduta termina alle ore 0,30.


 

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

733

Art. 1

1.1

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche in riferimento all'età avanzata».

1.3

DELLA MONICA, VITTORIA FRANCO, ANNA MARIA SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni."»;

1-ter. Dopo l'articolo 604 del codice penale è inserito il seguente:

«604-bis. - (Ignoranza dell'età della persona offesa). – Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona.»;

1-quater. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza.»;

1-quinquies. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

«612-bis. - (Atti persecutori). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ripetutamente minaccia o molesta taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da stabile relazione affettiva, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti del coniuge divorziato, del coniuge separato anche non legalmente o nei confronti di persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno di persona minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;

b) all'articolo 282-bis, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«7. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;

c) dopo l'articolo 282-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da stabile relazione affettiva.

3. Quando la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. Con il provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate persone il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con il mezzo del telefono ovvero con ogni altro strumento di comunicazione anche telematico.

5. Il provvedimento è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socioassistenziali del territorio.».

d) all'articolo 293, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dell'imputato e all'eventuale già nominato difensore della persona offesa dal reato»;

e) dopo l'articolo 384 è inserito il seguente:

«Art. 384-bis. – (Divieto provvisorio di avvicinamento). – 1. Anche fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere imminente un pericolo per la incolumità della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato l'applicazione provvisoria delle prescrizioni previste dall'articolo 282-ter del codice di procedura penale nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.

2. Entro 48 ore dall'emissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede la convalida al Giudice competente in relazione al luogo di esecuzione.

3. Il Giudice entro 5 giorni successivi fissa l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, all'indiziato ed al difensore.

4. Quando risulta che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, provvede alla convalida con ordinanza contro la quale il pubblico ministero e l'indiziato possono proporre ricorso per Cassazione.

5. Quando non provvede a norma del comma che precede, il Giudice dispone con ordinanza la revoca del provvedimento.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 390 e dell'articolo 391».

f) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;

g) l'articolo 395 è sostituito dal seguente:

1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente ai soli atti e documenti indispensabili per l'espletamento del mezzo di prova, ed è notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria;

i) l'articolo 396, comma 1, è modificato come segue:

1) dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «,la persona offesa dal reato»;

2) dopo le parole: «fondatezza della richiesta,» sono inserite le seguenti: «le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398 comma 5-bis,»;

l) all'articolo 396, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o dalla persona offesa dal reato»;

m) all'articolo 396, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «La persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o la persona offesa dal reato»;

n) l'articolo 398, il comma 5-bis, è modificato come segue:

1) prima della parola: «600» è inserita «572,»;

2) le parole: «e 609-octies» sono sostituite da: «609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis»;

3) le parole: «vi siano minori di anni sedici,» sono sostituite da «vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni,»;

4) le parole «quando le esigenze del minore» sono sostituite da «quando le esigenze di tutela delle persone»;

5) le parole «abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti «abitazione persona interessata all'assunzione della prova».

1.4

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato, " sono soppresse.

1-ter. All'articolo 648-ter, primo comma, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse».

1.4 (testo 2)

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato, " sono soppresse.

 1.ter. All'articolo 648-bis del codice penale, dopo il quarto comma inserire il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi che procedono si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali.

1-quater. All'articolo 648-ter, primo comma, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse».

1.100

BERSELLI, VIZZINI, RELATORI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 341. (Oltraggio a ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria). Chiunque offende l'onore o il prestigio di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, in presenza sua e di altre persone, a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.

 La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale o l'agente, a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile.

Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'ufficiale o l'agente sia nell'esercizio delle proprie funzioni o del proprio servizio in occasione di manifestazioni pubbliche"».

1.100 (testo 2)

BERSELLI, VIZZINI, RELATORI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 341. (Oltraggio a ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria). Chiunque, in occasione di manifestazioni pubbliche, offende l'onore o il prestigio di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, in presenza sua e di altre persone, a causa o nell'esercizio delle sue funzioni o del suo servizio di ordine pubblico e di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni.

 La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale o l'agente, a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile.

Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia.

 1-ter. All'articolo 341 del codice penale si applica l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288".».

1.5

LUMIA, MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 340-bis. (Oltraggio ad ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria). Chiunque offende l'onore o il prestigio di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, in presenza di più persone e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazioni telegrafiche, telematiche o telefoniche, o con scritto o disegno o altri mezzi di pubblicità, diretti al pubblico ufficiale o ai suoi superiori o subordinati, e a causa delle sue funzioni. La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

La prova della verità del fatto medesimo è sempre ammessa nel procedimento penale ed, ove raggiunta, determina la non punibilità dell'autore se il fatto attribuito si riferisce all'esercizio delle funzioni della persona offesa.

Le pene di cui al primo comma sono aumentate della metà quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero nel corso di manifestazioni pubbliche o in occasione di servizi per la sicurezza delle manifestazioni sportive"».

1.6

LUMIA, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 376, primo comma, del codice penale dopo le parole: "e 373" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 378, limitatamente ai casi in cui la condotta si riferisce al delitto di cui all'articolo 629 del codice penale"».

1.7

DE SENA, LUMIA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: "600, 601 e 602" sono sostituite dalle seguenti: "600, 601 e 602, nonché all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"».

1.7 (testo 2)

DE SENA, LUMIA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: "600, 601 e 602" sono sostituite dalle seguenti: "600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"».

1.8

D'ALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 416, comma 6, del codice penale, le parole: ''600, 601 e 602'' sono sostituite dalle seguenti: ''600, 601 e 602 del codice penale, e 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286''».

1.9

DELLA MONICA, VITTORIA FRANCO, ANNA MARIA SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al primo comma dell'articolo 576 del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

"5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis"».

1.9 (testo 2)

DELLA MONICA, VITTORIA FRANCO, ANNA MARIA SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al primo comma dell'articolo 576 del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

"5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies"».

1.0.2

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche delle disposizioni del codice di procedura penale in tema

di misure cautelari personali)

1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, le parole: "all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, (ed eventualmente anche, in più in generale, i delitti di cui l'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale"».

1.0.2 (testo 2)

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche delle disposizioni del codice di procedura penale in tema

di misure cautelari personali)

1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, le parole: "all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater".».

1.0.3

SALTAMARTINI, DE ECCHER, SCOTTI, DE ANGELIS, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, MALAN, VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 656 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Quando deve essere eseguita una condanna a pena detentiva ovvero alla pena dell'espulsione il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale se il condannato non è detenuto ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato. L'espulsione è eseguita dall'autorità di pubblica sicurezza mediante accompagnamento alla frontiera dello stato di appartenenza ovvero quando ciò non sia possibile alla frontiera dello stato di provenienza. L'esecuzione deve avvenire entro un termine non superiore alla durata della pena detentiva da espiare. Alla scadenza del suddetto termine, che decorre dall'inizio della carcerazione, il condannato ove non ancora espulso è rimesso in libertà e la pena è dichiarata estinta.";

b) al comma 9 è aggiunta la seguente lettera:

"d) nei confronti dei condannati all'espulsione dallo Stato"».

1.0.4

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 117 comma 2-bis del codice di procedura penale dopo le parole: "dall'articolo 371-bis" sono inserite le seguenti: "acquisisce copia degli atti d'indagine e" e dopo le parole: "notizie di reato" sono inserite le seguenti: ", a ogni altro registro tenuto in conformità alle disposizioni vigenti"».

1.0.4 (testo 2)

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 117 comma 2-bis del codice di procedura penale dopo le parole: "notizie di reato" sono inserite le seguenti: "al registro di cui all'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55."».

1.0.5

SALTAMARTINI, DE ANGELIS, BENEDETTI VALENTINI, FLUTTERO, DELOGU, ALLEGRINI, FLERES, PISCITELLI, DE ECCHER, SCOTTI, VICARI, SCARPA BONAZZA BUORA, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 18, del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende l'ergastolo, la reclusione, l'arresto e l'espulsione dal territorio nazionale"».

1.0.6

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 23, del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Lo straniero condannato per delitto doloso punito con la pena in concreto della reclusione non superiore ad anni due, può essere ammesso alla sostituzione della pena detentiva con l'espulsione dallo Stato. Il giudice tiene conto delle circostanze di cui all'articolo 133. La pena dell'espulsione sostituisce altresì le concorrenti pene pecuniarie e le sanzioni accessorie e le misure di sicurezza"».

1.0.8

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, dopo le parole: "e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia" sono aggiunte le seguenti: "avviati a seguito della proposta avanzata dai procuratori distrettuali"».

Art. 3

3.1

PISTORIO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Dopo l'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis. – 1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre 1995 (accordi di Dayton), qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.

3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 la perde qualora, durante la minore età, acquisti la cittadinanza di un altro Stato"».

3.2

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, primo comma, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – 1. II coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente e stabilmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo dieci anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi"».

3.4

D'ALIA

Al comma 1, sostituire le parole: «risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio» con le seguenti: «risieda legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo sei anni dalla data del matrimonio».

3.5

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, dopo le parole: «comma 1», inserire le seguenti: «e comunque non oltre un anno dalla presentazione dell'istanza».

3.6

CASSON, BIANCO, D'AMBROSIO, LATORRE, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge, il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre 1995, che non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, qualora sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale, alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti di cui al comma 1-bis e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fmo alla nascita del medesimo.

1-quater. Chi ha acquisito la cittadinanza ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter la perde se, durante la minore età, acquista la cittadinanza di un altro Stato».

3.7

CAROFIGLIO, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, MARITATI, CHIURAZZI

Dopo il comma 1 aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis. L'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – 1. È cittadino per nascita:

a) il figlio di padre o di madre cittadini;

b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;

c) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni;

d) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente risieda.

2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

3. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza"».

3.8

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari ad euro 200.

2-ter. È istituito, presso il Ministero degli esteri, un Fondo per la prevenzione dei flussi migratori, finalizzato al finanziamento di progetti di sviluppo locale nei Paesi che hanno stipulato o intendono stipulare con lo Stato italiano Accordi bilaterali per la gestione dei flussi migratori. Al Fondo confluisce, ordinariamente, la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione dei contributi di cui al comma 2-bis. La quota residua del gettito di cui sopra è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, a titolo di copertura delle spese di istruttoria per le attività in materia di cittadinanza».

3.8 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari ad euro 200.

2-ter. Il gettito derivante dalla tassa di cui al comma 2-bis è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina per la metà al finanziamento di progetti del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea.».

3.9

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 9-bis. – 1. Nei casi di cui all'articolo 9, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero, apolide o comunitario è preventivamente acquisito il parere del sindaco del comune di residenza anagrafica del richiedente.

2. Con il parere di cui al comma 1 il Sindaco attesta:

a) il requisito della residenza;

b) la congruità dei redditi del richiedente a garantirne l'autosufficienza economica, in rapporto anche ai carichi familiari;

c) il grado di integrazione del richiedente nella comunità locale, in attuazione della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007, misurato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto, dei valori e delle norme della Costituzione ialiana, sulla conoscenza della lingua italiana e sul livello di partecipazione alla vita sociale ed economica.

3. Il parere di cui al comma 1 è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione al Sindaco dell'istanza di concessione della cittadinanza"».

3.10

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 9-bis. – 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge".».

3.11

PORETTI, PERDUCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 364 del 1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – 1. Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di trecentosessantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda"».

3.0.2

LAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre 1995 (accordi di Dayton), qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma l e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.

3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi l e 2 la perde se, durante la minore età, acquista la cittadinanza di un altro stato».

3.0.3

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è aggiunto infine il seguente periodo: "Nel caso in cui uno dei nubendi sia cittadino straniero è necessaria la presentazione di un documento atte stante la legittimità del soggiorno nel territorio italiano"».

3.0.4

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 116, comma 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante l'approvazione del testo del codice civile, sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché un documento attestante la legittimità del soggiorno nel territorio italiano"».

3.0.4 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 116, comma 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante l'approvazione del testo del codice civile, sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano"».

Art. 4

4.1

D'ALIA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del periodo.

Art. 5

5.100

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. -1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) Al secondo comma, le parole: 'fino a euro 1.032' sono sostituite dalle parole: 'da euro 2.000 a euro 30.000';

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: 'Fuori dei casi previsti dall'articolo 635, se dai comportamenti di cui al presente articolo deriva nocumento per il decoro dell'ambiente urbano, ovvero il deturpamento o l'imbrattamento di mezzi impiegati per il trasporto pubblico, le pene sono raddoppiate e, nell'ipotesi di cui al primo comma, si procede d'ufficio';

2. In ogni caso, se pronuncia condanna o applica la pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui agli articoli 635, secondo comma, n. 3, o per i fatti di cui all'articolo 639, il giudice, se dispone la sospensione condizionale della pena ovvero la sostituzione della pena ai sensi dell'articolo 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne subordina il beneficio al ripristino dello stato di luoghi e cose imbrattati o deturpati a cura e spese del responsabile in un termine non superiore a novanta giorni.". »

5.100 (testo 2)

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. -1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) Al primo comma, le parole: 'o immobili' sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: 'Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi e della multa da 300 a 1000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1000 a 3000 euro';

c) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: 'Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione di tre mesi fino a due anni e della multa fino a 10000 euro.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio."»

5.1

VALDITARA, BALBONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui). – 1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "o immobili" sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "se il fatto è commesso su immobili, o su cose di interesse storico o artistico, ovvero sui mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da un mese fino ad un anno e della multa fino ad euro 1.032 e si procede d'ufficio.";

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Nei casi di recidiva, per le ipotesi di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione tre mesi fino a due anni e della multa fino ad euro 10.000.".

2. All'articolo 4, primo comma, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, dopo il numero: "639", sono inserite le seguenti parole: " primo comma".

3. Chiunque venda bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di anni diciotto, è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.»

5.2

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui). – 1. All'articolo 639 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente: "Se il fatto è commesso:

1) su cose di interesse storico o artistico ovunque ubicate;

2) su immobili compresi nel perimetro dei centri storici;

3) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale;

4) su ogni altro immobile quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano;

si applica la pena della reclusione fino a 1 anno o della multa fino a euro 1.032 e si procede d'ufficio"».

 

5.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500».

 

5.0.2

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

Dopo l'articolo 34 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è aggiunto il seguente: "Art.34-bis (Decoro delle strade) Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento od in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000".».

 

Art. 7

7.1

FIORONI, MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Chiunque, a fini di commercio, occupa abusivamente una porzione di suolo stradale superiore a quella prevista nella concessione di cui sia in possesso, è soggetto alla chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a due giorni.».

7.2

BOSCETTO

Sopprimere il comma 2.

7.3

FIORONI, MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nelle ipotesi in cui i regolamenti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico già prevedano disposizioni specifiche applicabili alle suddette ipotesi.»

Art. 8

8.1

D'AMBROSIO

Sopprimere l'articolo.

8.2

MARITATI, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, ADAMO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Dopo l'articolo 610 è inserito il seguente:

"Art. 610-bis. – (Impiego di minori nell'accattonaggio). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione fmo a due anni nei casi in cui la persona offesa ha un'età compresa tra i quattordici e i diciotto anni"»

8.3

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), capoverso "art. 600-octies", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso di impiego di minori sotto i tre anni, la pena è della reclusione da uno a cinque anni».

8.4

INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 602-bis», all'alinea, sostituire le parole: «di cui al primo comma dei» con le seguenti: «previsti dai».

8.5

MARITATI, ANNA MARIA SERAFINI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, BIANCO, LATORRE, INCOSTANTE, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 602-bis», dopo le parole: «del genitore», aggiungere, in fine, le seguenti: «, previa valutazione del Tribunale dei minorenni in ordine alla compatibilità di tale pena con il superiore interesse del minore».

8.6

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 609-decies, dopo le parole: "600-quinquies", sono aggiunte le seguenti: "600-octies"».

8.0.1

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale dopo il n. 11-bis è aggiunto il seguente:

"11-ter) l'aver commesso il fatto ai danni di soggetti minori all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole per l'infanzia e istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado"».

8.0.2

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 527 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo a due terzi, se il fatto è commesso in presenza di un minore ovvero nelle immediate vicinanze di scuole per l'infanzia o istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto".»

8.0.2 (testo 2)

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 527 del codice penale, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà, se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano".»

8.0.3

MAURO, BRICOLO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in tema di risarcimento del danno a favore del coniuge o convivente vittima del reato di violenza sessuale)

1. All'articolo 609-bis del codice penale, dopo il primo comma è inserita la seguente modificazione:

"1-bis. Nel caso in cui il colpevole sia coniuge o convivente della vittima del reato il giudice può condannarlo, in funzione della gravità del reato commesso al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale in misura pari al valore della casa di sua proprietà adibita ad uso comune.

Il Giudice può, altresì, disporre nel caso in cui la vittima del reato sia il coniuge o il convivente e il colpevole sia proprietario della casa di abitazione il sequestro della stessa ai sensi dell'articolo 189 del codice penale con il trasferimento della sua proprietà a favore della vittima una volta che sia intervenuta sentenza penale di condanna"».

8.0.4

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 609-ter, comma primo, del codice penale, dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis) nei pressi di scuole per l'infanzia, istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico,"».

8.0.4 (testo 2)

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

"5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa."».

8.0.5

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole "reclusione fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti parole: "reclusione da due a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 100.000";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"4. La pena è della reclusione da cinque a otto anni e della multa da euro 20.000 a euro 200.000, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, minaccia o violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato".».

8.0.5 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 614, primo comma, del codice penale, le parole "fino a tre anni" sono sostituit dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni".

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, secondo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

 "e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5) del codice penale, salvo che ricorra in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4) del codice penale";

 b) all'articolo 381, secondo comma, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

 "f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo comma, del codice penale".».

8.0.6

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni concernenti il reato di furto in abitazione e di rapina)

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole "reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1032 sono sostituite dalle seguenti parole: "reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

b) al terzo comma, le parole "reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti parole: "reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da euro 20.000 a euro 200.000".

2. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole "reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti parole: "reclusione da otto a dodici anni e della multa da euro 50.000 a euro 150.000";

b) al terzo comma, le parole "reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098" sono sostituite dalle seguenti parole: "reclusione da dieci a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro 250.000."».

8.0.7

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8, è inserito il seguente:

"8-bis. La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1549 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste all'articolo 625, primo comma, se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61, ovvero se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto, nei pressi di istituti di credito, agenzie finanziarie, uffici postali, sportelli automatici adibiti all'erogazione di danaro, ovvero di luoghi destinati all'esercizio del culto religioso"».

8.0.7 (testo 2)

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8), sono aggiunti i seguenti:

"8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro."».

8.0.8

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 628, secondo comma, del codice penale dopo il n. 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto, nei locali o nei pressi di istituti di credito, agenzie finanziarie, uffici postali, sportelli automatici adibiti all'erogazione di danaro, ovvero di luoghi destinati all'esercizio del culto religioso"».

8.0.8 (testo 2)

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale dopo il n. 3) sono aggiunti i seguenti:

"3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis;

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro."».

8.0.9

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 640 del codice penale, secondo comma, dopo il n. 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis) se il fatto è commesso abusando delle condizioni di ridotta capacità della persona offesa in relazione all'età, ingenerando nella stessa il convincimento che la prestazione richiesta sia imposta, dovuta o comunque necessaria per la conservazione o il miglioramento delle proprie condizioni di vita individuali o sociali"».

8.0.9 (testo 2)

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 640, secondo comma, del codice penale, dopo il n. 2) è aggiunto il seguente:

"2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, n. 5)."».

8.0.10

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, quarto comma, delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), 3). 4). e 5);"».

8.0.11

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895)

1. L'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

''Art. 4. – 1. La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato ovvero nelle immediate vicinanze di scuole per l'infanzia o di istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto''».

8.0.11 (testo 2)

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895)

1. Alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, l'articolo 4, secondo comma, è sostituito dal seguente:

"La pena prevista dal primo comma è raddoppiata, se le armi sono utilizzate per commettere un reato:

1) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;

2) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;

3) quando il fatto è commesso di notte in luogo abitato, nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

2. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 4, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "La pena prevista dal primo comma è raddoppiata quando ricorre la circostanza prevista dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895."».

8.0.12

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110)

1.L'articolo 4, ultimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

''La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai commi precedenti sono usati al fine di compiere reati, ovvero nelle immediate vicinanze di scuole per l'infanzia o istituti di istruzione e di formazione di ogni ordine e grado, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto. L'aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso''.»

8.0.13

ANNA MARIA SERAFINI, MARITATI, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Tutela della salute del minore straniero)

1. Dopo l'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 35-bis. - (Diritto del minore alla salute) – 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 34 e 35, il minore straniero presente sul territorio nazionale ha diritto di usufruire delle prestazioni mediche pediatri che a prescindere dalla condizione di regolarità del soggiorno e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 12.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

8.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di sequestro di persona e sottrazione di persone incapaci)

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 605, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

 «Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena  della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle  circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni 14 o se il minore  sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a  quindici anni.

 Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti  dell'imputato che si adopera concretamente:

affinchè il minore riacquisti la propria libertà;

per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;

per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore».

 b) dopo l'articolo 574, è inserito il seguente:

 «Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero) - Salvo che il fatto  costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei  genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo  genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà  genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

 Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto  gli anni 14 e con il suo consenso si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre  anni.

 Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio  minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori»

 

 

Art. 9

9.1

CASSON, BIANCO, MARITATI, LIVI BACCI, CAROFIGLIO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, MICHELONI, CHIURAZZI

Sopprimere l'articolo.

9.2

D'ALIA

Sopprimere l'articolo.

9.3

PORETTI, PERDUCA

Sopprimere l'articolo.

9.100

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)

 

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)

 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

 3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

 4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

 5. Il giudice acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

 6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

 

b) all'articolo 16, comma 1, le parole: "sentenza di condanna per un reato non colposo" sono sostituite dalle seguenti: "sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis ovvero sentenza di condanna per un reato non colposo." »

9.6

INCOSTANTE, CASSON, BIANCO, MARITATI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Fondo per il finanziamento dei premi di produttività

alle forze dell'ordine)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il "Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine", destinato a finanziare, con le risorse previste dall'articolo 20, i premi di produttività per le forze dell'ordine impegnate in operazioni e attività di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata.

2. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, recante anche la disciplina di riparto delle risorse appositamente stanziate».

Conseguentemente, al comma 1 dell'aricolo. 20 sopprimere le parole da: «destinati» sino a: «ed espulsione».

9.7

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, MARITATI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Fondo per il finanziamento dei premi di produttività

alle forze dell'ordine)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il ''Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine'', destinato a finanziare, con le risorse previste dall'articolo 20, i premi di produttività per le forze dell'ordine.

2. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, recante anche la disciplina di riparto delle risorse appositamente stanziate».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 20 sopprimere le parole da: «destinati» sino a: «ed espulsione».

9.8

CASSON, BIANCO, D'AMBROSIO, LATORRE, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il «Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata», destinato all'acquisto di risorse e mezzi per l'espletamento di indagini di polizia giudiziaria in materia di criminalità organizzata.

2. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 20 sopprimere le parole da: «destinati» sino a: «ed espulsione».

9.9

LAURO, FAZZONE

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis» sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni lo straniero che al momento dell'ingresso nel territorio nazionale risulti sprovvisto dei necessari titoli autorizzativi, quando l'ingresso non avvenga in presenza delle condizioni previste dal comma primo dell'articolo 19 o comunque per un giustificato motivo. In ogni caso il respingimento esclude la sussistenza del reato».

9.10

PISTORIO

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis.», sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 12-bis. – (Ingresso illegale nel territorio dello Stato) – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni lo straniero che al momento dell'ingresso nel territorio nazionale risulti sprovvisto dei necessari titoli autorizzativi, quando l'ingresso non avvenga in presenza delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1, o comunque per un giustificato motivo. In ogni caso il respingimento esclude la sussistenza del reato».

9.11

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, capoverso, «Art. 12-bis», dopo la parola: «Stato» inserire le seguenti: «o vi soggiorni».

9.12

INCOSTANTE, BIANCO, CASSON, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», sostituire le parole: «in violazione delle» con le seguenti: «violando intenzionalmente le».

9.12a

LAURO, FAZZONE

Al comma 1, capoverso, «Art. 12-bis» aggiungere infine il seguente periodo: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni lo straniero che al momento dell'ingresso nel territorio nazionale risulti sprovvisto dei necessari titoli autorizzativi».

9.12b

LAURO, FAZZONE

Al comma 1, capoverso, «Art. 12-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il respingimento esclude la sussistenza del reato».

9.13

CASSON, BIANCO, LATORRE, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», sopprimere le parole da: «è obbligatorio» sino a: «del fatto e».

9.16

CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Fermo quanto disposto dagli articoli 13, comma 2-bis e 19, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, quando non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, può sostituire la pena con la misura dell'espulsione con divieto di reingresso nel territorio dello Stato, per un periodo compreso tra cinque e dieci anni.

3-bis. L'espulsione di cui al comma 3 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.

3-ter. Se lo straniero espulso a norma del comma 3 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 3, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente».

9.18

SAIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della ridefinizione per il 2009-2011 dei limiti pro die e pro capite dei contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, come ridefiniti ai sensi del comma 1, i contratti con scadenza nel 2008, che già comportano un minore costo di almeno il 20 per cento sul limite pro die e pro capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati.».

9.19

SAIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, come ridefiniti ai sensi del comma 1, con scadenza nel 2008, sono rinnovati, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati, con un ribasso di costo di almeno il 5 per cento sul limite pro die e pro capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I contratti in essere che già rispettano tale condizione sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio.».

9.20

SAIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, come ridefiniti ai sensi del comma 1, con scadenza nel 2008, che già comportano un minore costo di almeno il 20 per cento sul limite pro-die e pro-capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n.266, sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati».

9.0.1

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.354)

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.354 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: ''anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia'', sono sostituite dalle seguenti: ''a richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale che ha giurisdizione sul luogo di dimora del detenuto precedente alla carcerazione, ovvero del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia''; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i potenziali collegamenti che l'associazione di cui al periodo precedente attraverso la sua operatività è in grado di stabilire con il detenuto'';

b) Il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

''2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia sentiti sempre il procuratore distrettuale ed il procuratore nazionale antimafia. È onere degli organi di polizia centrali e di quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, fornire le necessarie informazioni utili all'istruttoria, anche attraverso uffici interforze appositamente costituiti con la partecipazione della polizia penitenziaria; i provvedimenti medesimi hanno vigore fino a quattro anni e sono prorogabili per periodi successivi pari a due, salvo che non siano cessate le esigenze di prevenzione ovvero non risulti, da concreti elementi, che il detenuto abbia interrotto i rapporti con l'organizzazione o che la stessa abbia cessato di esistere senza confluenze in altre compagini criminali. Il decorso del tempo non può considerarsi elemento da cui desumere l'interruzione o la cessazione»;

c) Il comma 2-ter è abrogato;

d) al comma 2-quater sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, alle parole: ''la sospensione'' sono preposte le seguenti: ''i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in regioni insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria''. Nel primo periodo le parole: ''può comportare'' sono sostituite dalle seguenti: ''prevede'';

2) alla lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: ''in numero non inferiore a uno e non superiore a due'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel numero di uno'';

b) nel terzo periodo le parole: ''i colloqui possono essere'', sono sostituite dalle seguenti: ''i colloqui vengono'' e alle parole: ''può essere autorizzato'' sono preposte le seguenti: ''solo per coloro che non effettuano colloqui'';

c) al terzo periodo, dopo le parole: ''sottoposto, comunque, a registrazione.», sono inserite le seguenti: ''I colloqui sono comunque videoregistrati'';

d) all'ultimo periodo, dopo le parole: ''non si applicano ai colloqui con i difensori'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari'';

3) nella lettera f) le parole: ''cinque persone'' sono sostituite dalle seguenti: ''quattro persone'' e le parole: ''quattro ore'' sono sostituite dalle seguenti: ''due ore»; dopo le parole: ''dell'articolo 10'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi»;

e) al comma 2-quinquies il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale competente per le misure di prevenzione personali del luogo ove ha sede il procuratore distrettuale determinato ai sensi del comma 2 determinato ai sensi del comma 2; l'ultimo periodo è soppresso'';

f) al comma 2-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo, le parole «articoli 666 e 667'' sono sostituite dalle seguenti: ''articolo 127'' e le parole: ''e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''per la partecipazione del detenuto all'udienza sin applicano le norme sulle videoconferenze previste dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271 e successive modificazioni'';

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''il detenuto, l'internato o il difensore, il procuratore nazionale, il procuratore distrettuale possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge'';

3) Gli ultimi due periodi sono soppressi».

9.0.2

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Obbligo di denuncia del reato di estorsione per gli operatori economici

e nell'ambito del sistema degli appalti)

1. L'esercente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che, avendo subito una estorsione, anche tentata, non ne fa immediatamente denuncia nelle forme e con i modi di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, è sottoposto per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni ad una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) divieto di concludere contratti e relativi subcontratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, e risoluzione di diritto dei contratti in corso di esecuzione;

b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

2. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo, e comunque entro dieci giorni, al Prefetto del luogo dove si svolge l'attività economica.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro 120 giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1.

4. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi precedenti può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo, salva l'ipotesi in cui costituiscano reato.

5. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua posizione.

6. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al tribunale. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore.

7. Se per il fatto previsto dal comma 1 ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterlo nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito all'interessato ad adottare un comportamento conforme alla legge, avvertendolo delle conseguenze a suo danno.

8. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di condanna per il reato di favoreggiamento.

9. La denuncia di cui al comma 1 inibisce per cinque anni da essa, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale e limitatamente alle attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 e dei poteri di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.441.

10. Ai soggetti di cui al comma 1 che denunciano fatti di estorsione subita è riconosciuta, per tre anni, la esenzione totale dell'IRAP, dell'ICI sugli immobili utilizzati per l'attività di impresa e di tutte le imposte comunali e la sospensione dei ruoli esattoriali.

11. I contratti di appalto si intendono risolti di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si accerti che l'impresa sia stata vittima di estorsioni, o di imposizione di mezzi, uomini ed attrezzature da parte della criminalità, senza avere denunciato tali fatti alla magistratura o alle forze dell'ordine.

12. Nelle gare di appalto regolamentate dal decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006, la ditta aggiudicataria è obbligata ad aprire un apposito conto corrente dedicato esclusivamente all'appalto, in cui confluiranno tutti i mandati in favore dell'impresa e i pagamenti effettuati dalla stessa durante tutta la fase di esecuzione dell'appalto. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rimarrà inadempiente in relazione al predetto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto».

 13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11, valutato in euro 7.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

9.0.4

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DELOGU, DE ECCHER, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, FLUTTERO, DE ANGELIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

Dopo l'articolo 385 del codice penale, è inserito il seguente:

''Art. 385-bis. – Lo straniero che rientra illegalmente nel territorio dello Stato a seguito dell'esecuzione della pena dell'espulsione è punito con la reclusione da 5 a 7 anni''».

9.0.5

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DELOGU, DE ECCHER, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, FLUTTERO, DE ANGELIS, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« Art.72-bis. - (Revoca dell'ordinanza di sospensione dell'imputato espulso). – 1. Il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento nei confronti dell'imputato in stato di libertà che sia stato espulso in esecuzione di sentenza di condanna irrevocabile. La sospensione è revocata ove si accerti l'avvenuto reingresso illegale, anche temporaneo, nel territorio dello Stato Ovvero sia emessa ordinanza di custodia cautelare.

2. Per reati relativi ai procedimenti in corso, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito all'imputato di richiedere anche in grado di appello l'applicazione della pena dell'espulsione alle condizioni di cui all'articolo 444''».

9.0.6

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DELOGU, DE ECCHER, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, FLUTTERO, DE ANGELIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Dopo l'articolo 495-ter del codice penale, è inserito il seguente:

''Art. 495-quater. – Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato senza essere munito di un valido documento di identità ovvero che essendone in possesso lo sopprime, lo distrugge, lo disperde, lo altera in tutto o in parte o si rifiuta di esibirlo a richiesta dell'autorità di polizia, è punito con la reclusione da uno a quattro anni''».

9.0.7

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Poteri di accesso ad accertamento del prefetto)

1. Al decreto legislativo 8 agosto 1994, n.490, ''Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n.47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia'' sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata'';

b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. - 1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del D.M. 14 marzo 2003.

2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ed il Ministro per lo sviluppo economico, sono definite, nel quadro delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n.252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1''».

9.0.8

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica al decreto-legge 6 giugno 1982, n.629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982 n.726)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 6 giugno 1982, n.629 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n.726 e ulteriormente integrato dalla legge 15 novembre 1988 n.486 sostituire le parole: ''banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie e presso ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria'' con le seguenti: ''e i soggetti, di cui al Capo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231''».

Art. 10

10.100

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10 - (Modifiche all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575) - 1. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356".».

10.2

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo il comma 1,aggiungere il seguente:

«1-bis. La rubrica della legge 31 maggio 1965, n. 575, ''Disposizioni contro la mafia'' è modificata come segue: ''Disposizioni contro le organizzazioni criminali di stampo mafioso, anche straniere''».

10.2 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo il comma 1,aggiungere il seguente:

«1-bis. La rubrica della legge 31 maggio 1965, n. 575, ''Disposizioni contro la mafia'' è modificata come segue: ''Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere''».

10.0.1

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale

in tema di misure cautelari personali)

1. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: ''all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale''».

10.0.1 (testo 2)

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale

in tema di misure cautelari personali)

1. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: ''all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del codice di procedura penale''».

10.0.2

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423)

All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, al quarto comma, dopo le parole: '' sottrarsi ai controlli di polizia,'' sono inserite le seguenti: ''armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti comunque denominati in grado di emettere scariche elettriche, tra i quali gli storditori, ovvero di nebulizzare liquidi o miscele irritanti, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo,''».

10.0.3

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Alla legge 31 maggio 1965 n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 2-bis, dopo le parole: ''Il procuratore della Repubblica'', sono inserite le seguenti: ''di cui all'articolo 2, comma 1'';

b) al secondo comma dell'articolo 2-ter: dopo le parole: ''Il procuratore della Repubblica'' sono inserite le seguenti: ''di cui all'articolo 2, comma 1'';

c) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: ''del procuratore della Repubblica'' sono inserite le seguenti: ''di cui all'articolo 2, comma 1'';

d) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: ''su richiesta del procuratore della Repubblica'' sono inserite le seguenti: ''di cui all'articolo 2, comma 1»;

e) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: ''su richiesta del procuratore della Repubblica'' sono inserite le seguenti: ''di cui all'articolo 2, comma 1».

10.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n.575)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono soppresse le parole: "con la notificazione della proposta";

2. All'articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "il procuratore della Repubblica", sono inserite le seguenti:

 ", il direttore della Direzione investigativa antimafia";

b) al comma 6, dopo le parole: "Il procuratore della Repubblica", sono inserite le seguenti:

 ", il direttore della Direzione investigativa antimafia".».

 

 

Art. 11

11.100

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

11.0.1

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Trasferimento dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Prefetto trasferisce al patrimonio del Comune, della Provincia e della Regione, i singoli beni immobili utilizzati da tali Enti per fini istituzionali o sociali, anche se costituenti il patrimonio di una azienda definitivamente confiscata alla criminalità organizzata.

2. Il Prefetto, a fronte del pagamento di eventuali rate di mutuo gravanti sui singoli immobili inclusi nel patrimonio aziendale, ne determina gli oneri a carico di ogni singolo cespite in proporzione al valore della unità immobiliare da trasferire e delle rate di mutuo residue.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse del fondo istituito presso le Prefetture ai sensi dell'articolo 2-duodecies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575».

11.0.1 (testo 2)

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Trasferimento dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Prefetto trasferisce al patrimonio del Comune, della Provincia e della Regione, i signoli beni immobili rispettivamente utilizzati da tali enti per fini istituzionali o sociali, oggetto di confisca disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. Il Prefetto, a fronte del pagamento di eventuali rate di mutuo gravanti sui singoli immobili inclusi nel patrimonio aziendale aziendale, ne determina gli oneri a carico di ogni singolo cespite in proporzione al valore dell'unità immobiliare da trasferire e delle rate di mutuo residue.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse del fondo istituito presso le Prefetture ai sensi dell'articolo 2-duodecies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575.».

11.0.2

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al comma 2-ter dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, le parole ''per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato'' sono sostituite dalla seguenti ''per un valore equivalente alla sproporzione accertata''».

11.0.2 (testo 2)

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il comma 2-ter dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituito dal seguente: "2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona."».

11.0.3

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto-legge 21 marzo 1978, convertito, con modificazioni

dalla legge 18 maggio 1978, n. 191)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 18 maggio 78, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-bis. In caso di cessione a titolo oneroso in favore di straniero, il cedente ha l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma, anche se la cessione ha per oggetto immobile diverso da quelli indicati in detto primo comma ed anche se fatta per un periodo inferiore ai trenta giorni.'';

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

''3-bis. Nel caso di cessione effettuata con atto notatile alla comunicazione provvede il notaio.'';

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

''4-bis. Il cedente che ometta la comunicazione prevista nel comma 1-''bis, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da ... mesi a ... anni, qualora risulti che lo straniero sia irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al momento della cessione. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento dell'attività di repressione e prevenzione dei reati in materia di prevenzione clandestina.''».

Art. 12

12.100

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

12.3

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola «disgiuntamente» aggiungere le seguenti: «nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 anche in assenza dell'attualità della pericolosità sociale»;

b) al secondo periodo dopo le parole «in caso di morte del soggetto» aggiungere la parola «proponendo o».

12.3 (testo 2)

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modifiche:

"al secondo periodo dopo le parole «in caso di morte del soggetto» aggiungere la parola «proponendo o»".

12.0.1

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55 dopo le parole ''appositi registri'' sono inserite le seguenti: '', anche informatici,'', nonché dopo le parole ''procedimenti di prevenzione.'' è inserito il seguente alinea ''Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Dia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio degli accertamenti disposti ai fini dell'esercizio del potere di proposta di misura personale e patrimoniale loro spettante''».

Art. 13

13.100

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Sequestri)

 

1. L'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente: "Art. 104 (Esecuzione del sequestro preventivo) - Il sequestro preventivo è eseguito:

a) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;

b) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;

d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210".

2. L'articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente: "Art. 2-quater. - Il sequestro disposto ai sensi degli articoli seguenti è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, per il sequestro preventivo.".».

 

13.100 (testo 2)

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Sequestri)

 

Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:

"Art. 104 (Esecuzione del sequestro preventivo) - Il sequestro preventivo è eseguito:

 a) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;

 b) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

 c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;

 d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

 e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210".

2. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92.".

 

b) Dopo l'articolo 104 è inserito il seguente:

"Art. 104 (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo) - Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 marzo 1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo che precede" .».

13.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2004, n. 163)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 marzo 1965, n. 575 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario».

13.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Conservazione e amministrazione dei beni sequestrati)

 

All'articolo 2-septies della legge 31 marzo 1965, n. 575, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

 "Nelle ipotesi di sequestro o confisca di beni, aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario, nessuna azione esecutiva esattoriale sui beni in sequestro o confisca può essere intrapresa o proseguita da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione, per tutta la durata della misura di prevenzione o del procedimento penale.

 Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile.

 Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento nonché i provvedimenti cautelari già intrapresi da Equitalia S.p.A. o da altri concessionari di riscossione tributi alla data di entrata in vigore della norma sono sospese in caso di sequestro e si estinguono in caso di confisca, perdendo efficacia fin dall'origine.

All'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 marzo 1965, n. 575, le parole: "negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto, nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati" sono sostituite dalle seguenti: "nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari".

L'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 marzo 1965, n. 575, tenuto presso il Ministero della giustizia, è istituito con decreto legislativo da emanarsi entro il 30 novembre 2008, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

 Con il decreto legislativo sono definiti:

 a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;

 b) l'ambito delle attività oggetto della professione;

 c) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'Albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;

 d) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio d'amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al precedente periodo è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro 30 giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque emanato.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, sono stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina.

6. All'articolo 2-octies, comma 1, della legge 31 marzo 1965, n. 575, dopo le parole: "a qualunque titolo" sono inserite: "ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento".

7. Al primo comma dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: "delle somme iscritte al ruolo." sono aggiunte le seguenti: "La presente norma non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca a norma dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 marzo 1965, n. 575"».

Art. 14

14.100

Il Governo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se è stato nominato l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 2-sexies, l'affidamento non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo".».

14.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Modifiche all'articolo 38, comma 1, del decreto-legislativo 12 aprile2006, n.163)

All'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti ala autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre ani antecedenti alla publicazione del bando. All'uopo il procuratore della Repubblica procedente comunica la avvenuta richiesta di rinvio a giudizio alla Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio».

14.0.1 (testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Modifiche all'articolo 38, comma 1, del decreto-legislativo 12 aprile2006, n.163)

All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:

'm-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti ala autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre ani antecedenti alla publicazione del bando. All'uopo il procuratore della Repubblica procedente comunica la avvenuta richiesta di rinvio a giudizio alla Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 marzo 1965, n. 575 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario' ".».

 

 

Art. 15

15.1

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose)

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'articolo 2-decies con il seguente:

«Art. 2-decies. – (Procedimento per la destinazione dei beni confiscati). – 1. Alla destinazione dei beni confiscati provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato.

2. Ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, il Prefetto comunica immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Presidente della regione e della provincia, nonché al sindaco del comune ove si trova il bene, l'avvenuta acquisizione al patrimonio dello Stato del bene confiscato. Dell'acquisizione viene altresì data notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio e del Ministero dell'interno. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, presentare istanza di assegnazione dei beni.

3. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il prefetto adotta il provvedimento di destinazione dei beni confiscati, acquisiti i pareri dell'Agenzia del Demanio, del sindaco del comune ove si trova il bene, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore nazionale antimafia e sentito, ove necessario, l'amministratore del bene, sulla base della stima del valore dei beni quale risultante dal rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario ovvero sulla base di stima effettuata dall'Agenzia del Demanio. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per non più di tre mesi in caso di oggettiva difficoltà a determinare il valore dei beni ovvero in presenza di compendi confiscati di particolare rilevanza. Ai pareri si applica l'articolo 16, commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Ai fini di una pronta adozione del provvedimento di destinazione, il prefetto può convocare a conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.»;

b) sostituire l'articolo 2-undecies con il seguente:

«Art. 2-undecies. – (Destinazione delle somme e dei beni immobili). – 1. Dopo la confisca l'amministratore versa nel Fondo di cui al comma 5:

a) le somme di denaro confiscate;

b) le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati e i titoli. Se la procedura di vendita risulta antieconomica, con provvedimento del prefetto è disposta la cessione gratuita ad associazioni di beneficenza e assistenza di rilievo nazionale o internazionale, ovvero la distruzione del bene da parte dell'amministratore;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero risulta antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, avvalendosi anche degli organi di polizia tributaria, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del prefetto, comunicato al Fondo di cui al comma 5.

2. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali;

b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali in via prioritaria al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal trasferimento l'ente non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto revoca il provvedimento di trasferimento del bene.

3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati con provvedimento del prefetto:

a) all'affitto a titolo oneroso, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, previa valutazione del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dell'amministratore ovvero del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico e sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del prefetto;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico.

4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il prefetto, che può affidarle all'amministratore, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento di destinazione.

5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposito Fondo e destinati:

a) alla gestione degli altri beni confiscati, nonché ai pagamenti in favore dei terzi che vantino diritti sui beni confiscati;

b) al risarcimento delle vittime dei reati, nei casi e nei modi previsti dalla legge;

c) al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e per le vittime dell'usura;

d) risanamento di quartieri urbani degradati;

e) al risanamento delle aziende confiscate in crisi, di cui non siano stati disposti la liquidazione o il fallimento;

f) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati;

g) al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica;

h) all'informatizzazione del processo.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute, politiche sociali e con il Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le percentuali di destinazione delle somme affluite al Fondo di cui al comma 5 in favore dei beneficiari ivi indicati.

7. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali il prefetto procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienze, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione privata e 516.000 euro nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati dal dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, sentito il direttore generale dell'agenzia stessa.

8. I provvedimenti emanati a norma del presente articolo sono immediatamente esecutivi. Il prefetto per la destinazione dei beni confiscati può disporre lo sgombero degli immobili abusivamente occupati mediante l'ausilio della forza pubblica ove il rilascio dell'immobile non sia avvenuto spontaneamente, il prefetto procede allo sgombero decorsi novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca al titolare del diritto reale o personale di godimento.

9. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile ai condomini in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto.

10. Se i soggetti di cui al comma 9 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato e i condomini hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà.

11. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.»;

c) all'articolo 2-nonies, al comma 1, sostituire le parole: «all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata» con le seguenti: «all'Agenzia del Demanio»;

d) all'articolo 2-nonies, al comma 2, sostituire le parole: «ufficio del territorio del Ministero delle finanze» con le seguenti: «ufficio dell'Agenzia del Demanio».

15.100

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

L'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è così sostituito:

1. Ferma la competenza dell'Agenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, 12-sexies della legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal Prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-undecies interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni.

2. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al primo comma non è formulata dall'Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies.

3. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.»

15.2

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose)

1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, alla destinazione dei beni di cui all'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato, sentiti il beneficiario e l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies. A tal fine, il prefetto può avvalersi dell'ausilio dell'Agenzia del demanio e di ogni altra pubblica amministrazione».

15.3

GHEDINI, LUMIA, BIANCO, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. È istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo operante a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge n. 109 del 1996, operanti in agricoltura. Il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie nell'interesse dei soggetti assegnatari per l'effettuazione di investimenti produttivi sui beni assegnati a seguito di confisca, nonché quello di risarcire i soggetti assegnatari stessi dei danni arrecati ai beni e alle colture e animali a seguito di azioni criminali da essi subite. Le predette finalità sono perseguite attraverso due distinte sezioni del Fondo. Il Fondo ha la durata di 50 anni ed opera con le modalità che saranno definite da parte dell'organo di gestione di cui al comma 1-sexies, secondo i criteri stabiliti dal presente articolo e dal Regolamento di cui al comma 1-octies.

1-ter. La sezione garanzia rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei beni confiscati. Sono ammissibili alla garanzia gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei beni stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali all'utilizzo aziendale dei beni stessi. Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso consorzi fidi di cui al comma 1-septies.

1-quater. La sezione ricostituzione eroga indennizzi in misura pari al 100% dei danni arrecati ai beni aziendali (ivi comprese le colture e gli animali) gestiti dai soggetti assegnatari a seguito di azioni criminali da essi subite. L'indennizzo comprende la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e può essere riconosciuto fino all'importo massimo di 2 milioni di euro. Esso è erogato a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dell'ente assegnatario danneggiato, corredata da denuncia del medesimo all'autorità giudiziaria dei danneggiamenti subiti. Nella domanda dovrà essere valutato il danno arrecato ai beni mediante dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta nella forma di atto notorio. La denuncia, che deve essere presentata entro 7 giorni dal fatto, dovrà indicare i beni danneggiati e l'importo dei relativi danni in modo distinto per i beni di proprietà pubblica e per quelli di proprietà dell'ente assegnatario ovvero di proprietà di terzi di cui l'ente assegnatario abbia la disponibilità L'erogazione dell'indennizzo deve avvenire entro 30 giorni dalla data della domanda di cui al comma precedente. La fruizione dell'indennizzo è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

1-quinquies. Possono partecipare alle sezioni del fondo di cui al comma 1-ter, con contributi volontari, enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I contributi di cui al precedente periodo si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza del Fondo, in misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento. I soggetti Partecipanti possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento di specifiche finalità del Fondo.

1-sexies. La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione formato da un rappresentante indicato dal Ministero dell'interno; da un rappresentante indicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; da un rappresentante indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze; da quattro membri nominati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione delle Associazioni cooperative riconosciute, nonché da tre membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione degli enti pubblici e privati che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari. Ai membri del Comitato di gestione non spetta alcun compenso.

1-septies. I Consorzi fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, operanti a livello regionale, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle finalità di cui al comma 1-ter. Agli stessi Consorzi fidi possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione della presente legge. L'ammontare delle risorse del Fondo che saranno attribuite ai Consorzi fidi, le relative modalità di utilizzo, l'individuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite dal Comitato di gestione del Fondo in conformità con il Regolamento previsto dal comma 1-octies.

1-octies. La prima dotazione del Fondo di cui al comma 1-bis é pari all'importo di 5.000.000 di euro. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le associazioni cooperative riconosciute, predispone uno schema di Regolamento, recante le modalità di funzionamento del Fondo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-nonies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-octies, valutati in euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base ''Oneri comuni di parte corrente'', istituita nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'', dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

15.0.1

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 15-bis.

(Delega al Governo per il riordino della disciplina

in materia di misure di prevenzione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 15-ter, uno o più decreti legislativi che hanno ad oggetto:

a) la modifica e il riordino della disciplina vigente in materia di custodia e di gestione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali, espressamente favorendo la destinazione e il riutilizzo sociali di essi, nonché, esclusivamente nei casi eccezionali espressamente previsti da disposizioni di legge, la loro distruzione;

b) l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata ''Agenzia nazionale'';

c) l'istituzione, presso ciascuna prefettura ufficio territoriale del Governo, su iniziativa del prefetto, di un'agenzia provinciale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata ''agenzia Provinciale'', presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal direttore dell'Agenzia del demanio, dal presidente della sezione per le misure di prevenzione del tribunale, dal procuratore distrettuale antimafia, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti, da un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede provinciale dell'associazionismo e della cooperazione sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni; è previsto che alle riunioni dell'agenzia Provinciale possono partecipare i sindaci dei comuni interessati, individuati dal prefetto. Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, ciascuna agenzia provinciale può ricorrere a personale dell'Agenzia del demanio ovvero di altre amministrazioni pubbliche;

d) l'individuazione delle strutture organizzative dell'Agenzia nazionale e delle agenzie Provinciali, in relazione ai compiti ad esse assegnati dalla legge;

e) l'attribuzione all'Agenzia nazionale dei seguenti compiti:

1) osservazione e analisi in merito alle attività è ai beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di elaborare e di proporre strategie di contrasto all'accumulazione illegale di ricchezza da parte delle organizzazioni criminali;

2) indirizzo in ordine a compendi patrimoniali o aziendali che sono situati sul territorio di diverse province;

3) coordinamento delle attività delle agenzie provinciali e impulso in materia di assegnazione e di destinazione dei beni; valutazione delle proposte di distruzione di tali beni avanzate in sede provinciale al fine di indicare soluzioni alternative di destinazione socialmente utile;

4) programmazione su scala nazionale dell'inserimento dei beni confiscati, immobili e aziendali, all'interno delle politiche del sistema degli incentivi e dei piani di sviluppo economico e sociale del Paese, in particolare del Mezzogiorno d'Italia;

5) individuazione e pianificazione delle possibili forme di finanziamento dei progetti, su indicazione delle agenzie provinciali;

6) garanzia della piena funzionalità e operatività delle banche dati e degli strumenti informatici necessari per le finalità di cui al numero 1), assicurando anche tramite tali banche e strumenti la massima trasparenza delle procedure di assegnazione dei beni e la piena possibilità di accesso alle associazioni e ai soggetti interessati alla gestione di tali beni.

Art. 15-ter.

(Principi e criteri direttivi)

1. I decreti legislativi concernenti la modifica e il riordino della disciplina vigente in materia di custodia, gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, adottati ai sensi dell'articolo 15-bis, si ispirano ai seguenti Principi e criteri direttivi:

a) la custodia, l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali sono affidate all'agenzia provinciale la quale, per l'adempimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge, si avvale di amministratori indicati dall'autorità giudiziaria e scelti tra i soggetti di comprovata capacità tecnica di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, che, ove ritenuto necessario dall'agenzia, rimangono in carica anche dopo la confisca e fino alla destinazione del bene;

b) l'azione dell'agenzia provinciale si conforma a criteri di efficienza, economicità ed efficacia e al perseguimento delle finalità pubbliche; la gestione delle attività e dei beni è ispirata a criteri di imprenditorialità e tende, ove possibile, all'incremento della loro redditività;

c) l'agenzia Provinciale invia all'Agenzia nazionale una relazione semestrale sullo stato delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, nonchè sull'andamento e sui problemi della gestione e della destinazione degli stessi;

d) l'Agenzia Provinciale, anche attraverso apposite deleghe agli amministratori giudiziari:

1) è responsabile della custodia, dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali;

2) provvede alle attività relative ai compiti di cui al numero 1) anche mediante gli amministratori dei beni indicati dall'autorità giudiziaria;

3) formula proposte e valutazioni all'autorità giudiziaria procedente relativamente alle attività degli amministratori giudiziari che hanno rapporti diretti con la medesima autorità e che mantengono obblighi di informazione e di rendiconto anche verso l'agenzia provinciale; successivamente al sequestro, le relazioni degli amministratori giudiziari sono trasmesse anche al procuratore distrettuale antimafia;

4) provvede agli adempi menti fiscali relativi ai beni sequestrati a organizzazioni criminali, compresi quelli contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta;

e) l'agenzia provinciale, attraverso l'amministratore e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con espressa previsione del potere di:

1) proporre al prefetto competente la modifica della destinazione urbanistica o d'uso del bene sequestrato o confiscato, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo uso per scopi di ordine pubblico, sicurezza, altre utilità pubbliche o sociali, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, garantendo altresì la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sempre che le opere non siano state realizzate su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilità; a tale fine il prefetto convoca la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

2) proseguire, riattivare o riconvertire attività imprenditoriali, sempre che le stesse non versino in situazione di dissesto irreversibile;

3) attivare iniziative e procedure finalizzate allo scioglimento, nell'esercizio di attività imprenditoriali, dalle obbligazioni contrattuali anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora inesegnite o non interamente esegnite da entrambe le parti alla data di assunzione dell'incarico, salvi i casi di contratti di lavoro subordinato o di locazione di immobili, nel caso in cui il bene sia sequestrato o confiscato al locatore ed i contratti medesimi non risultino simulati o illecitamente stipulati a tutela dei terzi in buona fede;

4) impugnare, nel caso di sequestro di quote di società in percentuale non inferiore ad una determinata soglia dell'intero capitale, le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione o estinzione della società, nonchè di ogni altra modifica dello statuto che possa recare pregiudizio agli interessi della custodia giudiziale;

5) proporre all'Agenzia nazionale, illustrandone le ragioni, la distruzione del bene sequestrato o confiscato nei casi eccezionali previsti dalla legge, con obbligo di motivare la mancanza di alternative;

6) ottenere, nel caso di sequestro o di confisca di beni in comunione, che l'amministratore di cui alla lettera d), numero 2), sia nominato amministratore giudiziale dal giudice civile, con procedura in camera di Consiglio, sentite le parti; fare salva, comunque, la possibilità di indennizzo per gli altri comproprietari, ove abbiano ricevuto pregiudizio dalla gestione del bene in comunione e sempre che sia accertata la loro buona fede;

7) chiedere per l'impresa gestita l'ammissione alle procedure esecutive concorsuali, attivando procedure al fine di accertare che i beni aziendali sequestrati posti in fallimento non ritornino alle organizzazioni criminali o a loro prestanomi, attraverso la vendita degli stessi;

f) per i beni sequestrati e per quelli confiscati fino a quando la confisca non sia divenuta definitiva, gli atti di straordinaria amministrazione sono compiuti previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che verifica se dal compimento dell'atto derivi pregiudizio per il procedimento in corso o per i creditori ed i terzi; l'autorizzazione è reclamabile;

g) l'amministratore di cui alla lettera a) riveste la qualifica di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, provvede alla gestione dei beni secondo le diretti ve dell'autorità giudiziaria procedente e fornisce i rendiconti della sua attività all'agenzia provinciale, che forma le proprie valutazioni e richieste all'autorità giudiziaria procedente; l'amministratore esprime la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività produttiva e può essere affiancato da ausiliari di comprovata onorabilità e dotati di specifiche competenze professionali; la procedura di nomina è sottoposta alle condizioni di cui alla citata lettera a);

h) per la gestione delle imprese, per la riattivazione e il completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, nonchè per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, lo Stato garantisce i debiti contratti con le istituzioni creditizie ed i relativi crediti sono soddisfatti in predednzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Per i beni immobili non aziendali, affidati ai soggetti previsti dagli articoli 2-sexies, comma 3, e da 2-octies a 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, è istituito un apposito fondo di garanzia e di finanziamento per la ristrutturazione, l'avvio e la gestione delle attività e dei servizi attivati, alimentato anche da finanziamenti pubblici o dai proventi in denaro o di altri beni o titoli finanziari sottoposti a sequestro o a confisca. Al fine dell'accesso al sistema creditizio, sono individuati adeguati titoli giuridici di attribuzione dei beni agli stessi soggetti;

i) per le imprese sequestrate sono individuate procedure di ristrutturazione economica e finanziaria, adattando a tale fine gli strumenti previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni;

l) la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati è disciplinata secondo i seguenti criteri:

1) è effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

2) è effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;

3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, il sostituto d'imposta applica l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;

m) sono in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dalla legge per i beni di interesse culturale, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 15-quater.

(Interventi correttivi)

1. Il Governo è altresì delegato ad adottare, con gli stessi decreti legislativi di cui all'articolo 15-bis, disposizioni di integrazione e di modifica della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e delle norme ad essa collegate, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione di criteri e di rapide procedure di assegnazione o destinazione dei beni confiscati, per finalità istituzionali o sociali, allo Stato, ad enti pubblici non economici, a regioni, a enti locali e loro consorzi, non che agli altri soggetti di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ferme restando le priorità in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e delle vittime di richieste estorsive e dell'usura, prevedendo, in particolare:

1) l'adozione dell'atto di assegnazione o destinazione da parte dell'agenzia provinciale;

2) adeguale forme di pubblicità delle informazioni relative alla consistenza e alla natura dei beni presenti nel territorio provinciale, la cui attuazione è demandata all'agenzia provinciale, la quale assicura la trasparenza delle procedure di assegnazione mediante appositi regolamenti;

3) il riconoscimento, negli atti di assegnazione dei beni confiscati, ai soggetti di cui agli articoli 2-sexies, comma 3, e da 2-octies a 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, del corrispettivo per gli interventi migliorativi del bene;

4) l'individuazione, oltre ai soggetti previsti dall'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 3 l maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, di altri soggetti cui assegnare i beni confiscati, comprendendo i soggetti del privato sociale e, in particolare, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le associazioni di promozione sociale;

5) la competenza dell'agenzia provinciale a disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione dei beni, in relazione alloro mancato uso da parte dell'assegnatario o alla loro utilizzazione in modo non conforme alle finalità indicate nell'atto di assegnazione, dopo la contestazione degli addebiti e l'acquisizione delle osservazioni degli assegnatari del bene. È previsto, altresì, che avverso la revoca è ammesso il ricorso all'Agenzia nazionale e sono stabiliti appositi criteri, modalità e procedure per effettuare la revoca e per la relativa impugnazione;

6) il divieto assoluto e generalizzato di vendita dei beni immobili confiscati definitivamente. È previsto altresì, nei casi espressamente individuati per la tulela del compendio aziendale, che la decisione è subordinata alla valutazione dell'Agenzia nazionale, cui spetta il diritto di prelazione, che i provvedimenti di sequestro e di confisca dei beni sono opponibili ai terzi di buona fede con trascrizione anteriore a quella del provvedimento ablativo e che la tutela dei terzi di buona fede è assicurata dal riconoscimento del risarcimento del danno e da una congrua indennità;

7) la possibilità di distruggere o demolire i beni confiscati, secondo le procedure indicate nei decreti legislativi, nei soli casi eccezionali previsti dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale e di sicurezza e negli altri casi previsti dalla legislazione vigente, a condizione che non sia possibile un loro uso e previa valutazione dell'Agenzia nazionale che può disporre l'acquisizione e una diversa destinazione;

8) ulteriori procedure sull'impiego della forza pubblica al fine di garantire l'efficacia delle azioni dell'Agenzia del demanio nonchè la sicurezza dei beni sequestrati o confiscati sul territorio, previa decisione dell'agenzia provinciale;

q) l'istituzione di un albo nazionale degli amministratori dei beni sequestrati e confiscati, tenuto dall'Agenzia nazionale e articolato in sezioni provinciali tenute dall'agenzia provinciale competente, cui sono affidate funzioni di vigilanza sugli amministratori.

Sono previste, altresì, apposite norme per il funzionamento dell'albo, per l'iscrizione ad esso e per l'esercizio dell'attività di amministratore, nonchè sanzioni di ordine penale, amministrativo e civile per le violazioni dei doveri stabiliti dalla legislazione vigente in materia a carico degli amministratori.

Art. 15-quinquies.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 15-bis a 15-quater, valutati complessivamente in euro 1.500,000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base ''Oneri comuni di parte corrente'', istituita nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'', dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.2

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

''e-bis) i testimoni hanno accesso ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;'';

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

''2-bis. Alle eventuali assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate''.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in euro 6.928.608 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base ''Oneri comuni di parte corrente'', istituita nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'', dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.4

CASSON, BIANCO, CAROFIGLIO, LUMIA, INCOSTANTE, LATORRE, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, CHIURAZZI, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, MARITATI, MAURO MARIA MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione

dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L'Agenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle prefetture territorialmente competenti.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al comma 1. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ed a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base ''Oneri comuni di parte corrente'', istituita nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'', dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.5

VIZZINI, GASPARRI, BERSELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

''2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede, e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a tre e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a un anno, salvo che risulti la prova della cessazione della partecipazione, o comunque di ogni altra forma di collegamento o di contatto, del detenuto o dell'internato al sodalizio criminoso di appartenenza ovvero ad altre associazioni criminali, terroristiche o eversive'';

b) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:

''2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione''».

15.0.6

DE SENA, MARITATI, BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Registri dei procedimenti di prevenzione)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55 dopo le parole ''appositi registri'' inserire le seguenti '',anche informatici,'', e dopo le parole ''procedimenti di prevenzione.'' è inserito il seguente periodo: ''Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali e patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla Procura della Repubblica competente per territorio degli accertamenti disposti ai fini dell'esercizio del potere di proposta di misura personale e patrimoniale.

2. All'articolo 117 comma 2-bis del codice di procedura penale dopo la parola: ''accede'' sono inserite le seguenti: ''ad ogni atto d'indagine,'' e dopo le parole: ''notizie di reato'' sono inserite le seguenti: '', ad ogni altro registro tenuto secondo le vigenti prescrizioni''.».

15.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Gestione e destinazione di beni sottoposti a ipotesi particolari di sequestro o confisca)

1. All'art. 12-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,con modificazioni, dalle legge 7 agosto 1992, n. 356, le parole: " dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2-duodecies della legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni"

2. Dopo l'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

«104-bis. (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo).

1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 marzo 1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo che precede.

2. Nel caso previsto al comma 1, per l'amministrazione dei beni sequestrati si applicano gli articoli 2-septies e 2-octies della citata legge 31 marzo 1965, n. 575, in quanto compatibili.».

15.0.100 (testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 12-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306)

1. All'art. 12-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,con modificazioni, dalle legge 7 agosto 1992, n. 356, le parole: " dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2-duodecies della legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni"».

15.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il Ministro di grazia e giustizia", sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro della giustizia";

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "4-bis", sono inserite le seguenti: "o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso";

c) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis."

d) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:

"2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento";

e) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:

"2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del Procuratore Nazionale Antimafia. Il Procuratore Nazionale Antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo";

f) dopo il comma 2-sexies è aggiunto il seguente:

"2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271".»

 

Art. 15-ter

(Modifiche al codice penale)

 

1. Al codice penale, dopo l'articolo 391, è inserito il seguente:

«Articolo 391-bis – (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario).

Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione alle prescrizioni all'uopo imposte, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni».

 

15.0.2000

VIZZINI, BERSELLI, CASSON, LUMIA, FINOCCHIARO, GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Articolo 15-bis

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1, le parole: "il Ministro di grazia e giustizia", sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro della giustizia";

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "4-bis", sono inserite le seguenti: "o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso";

c) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis."

d) Il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e dalla posizione rivestita dal soggetto in senso all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa.";

e) il comma 2-ter è abrogato;

f) al comma 2-quater sono apportate le seguenti modificazioni:

 '1) all'alinea, alle parole: "la sospensione" sono preposte le seguenti: "i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria". Nel primo periodo le parole: "può comportare" sono sostituite dalle seguenti: "prevede";

 2) alla lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: "in numero non inferiore a uno e non superiore a due" sono sostituite dalle seguenti:"nel numero di uno";

b) nel terzo periodo le parole:"i colloqui possono essere", sono sostituite dalle seguenti:"i colloqui vengono" e alle parole:"può essere autorizzato" sono preposte le seguenti:"solo per coloro che non effettuano colloqui";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "sottoposto, comunque, a registrazione.", sono inserite le seguenti:"I colloqui sono comunque videoregistrati";

d) all'ultimo periodo, dopo le parole: "non si applicano ai colloqui con i difensori" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari";

 3) nella lettera f) le parole:"cinque persone" sono sostituite dalle seguenti:" quattro persone" e le parole: "quattro ore" sono sostituire dalle seguenti:"due ore"; dopo le parole:"dell'articolo 10" sono aggiunte, in fine, le seguenti:"saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi";

g) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:

"2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento";

e) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:

"2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del Procuratore Nazionale Antimafia. Il Procuratore Nazionale Antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo";

f) dopo il comma 2-sexies, è aggiunto il seguente:

"2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

 

Articolo 15-ter

(Modifiche al codice penale)

 

Al codice penale, dopo l'articolo 391, è inserito il seguente:

"Articolo 391-bis – (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario).

Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni".»

 

Art. 16

16.1

LAURO

Sopprimere l'articolo.

16.2

PISTORIO

Sopprimere l'articolo.

16.3

INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Sopprimere l'articolo.

16.4

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «L'iscrizione anagrafica è subordinata» con le seguenti: «L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lett. a) è sostituita dalla seguente:

«a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali».

16.4 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «L'iscrizione anagrafica è subordinata» con le seguenti: «L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lett. a) è sostituita dalla seguente:

«a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.».

16.5

D'ALIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Se la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non è compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, quest'ultima è effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facoltà di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo».

Art. 17

17.100

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.

(Attività di trasferimendo di fondi "Money transfer")

 

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano (entro dodici ore) apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

17.100/1

MARITATI, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

All'emendamento 17.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma precedente acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

17.1

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (Modifica al decreto-legge 28 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155 e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231). – 1. All'articolo 7 del decreto legge 28 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno qualora il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto legge 27 luglio 2005, n.144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155. In mancanza del titolo, gli agenti in attività finanziaria effettuano entro dodici ore apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria».

2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: ''d-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini extracomunitari»;

b) all'articolo 55, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Nel caso di mancato rispetto della disposizione contenuta nell'articolo 18, lettera d-bis) si applica la sanzione di cui al comma 6».

17.4

CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1 sostituire il capoverso «5-bis», con il seguente:

«5-bis. Fermo restando l'obbligo per ogni trasferimento di denaro di riportare gli estremi del documento di identità del richiedente, a partire dalla data del 1º gennaio 2009, chiunque è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad effettuare, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza di ogni operazione che sia stata ordinata da persona che non abbia esibito, ai fini della propria identificazione carta d'identità italiana o di uno dei paesi dell'unione europea, passaporto italiano o di uno dei paesi dell'unione europea ovvero permesso di soggiorno italiano, trasmettendo in via telematica i dati della transazione, comprensivi dei riferimenti anagrafici del richiedente, della tipologia e degli estremi del documento d'identità esibito. L'inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la revoca della autorizzazione».

17.5

MAURO MARIA MARINO

Al comma 1 sostituire il capoverso: «5-bis», ivi richiamato, con il seguente:

«5-bis. Fermo restando l'obbligo per ogni trasferimento di denaro di riportare gli estremi del documento di identità del richiedente, a partire dalla data del 1º giugno 2009, chiunque è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad effettuare, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza di ogni operazione che sia stata ordinata da persona che non abbia esibito, ai fini della propria identificazione carta d'identità italiana o di uno dei paesi dell'unione europea, passaporto italiano o di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero permesso di soggiorno italiano, trasmettendo in via telematica i dati della transazione, comprensivi dei riferimenti anagrafici del richiedente, della tipologia e degli estremi del documento d'identità esibito. L'inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione».

17.6

MARITATI, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole da: «ad acquisire» sino a: «a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza» con le seguenti: «ad effettuare, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza di ogni operazione che sia stata ordinata da persona che non abbia esibito, ai fini della propria identificazione carta d'identità italiana o di uno dei paesi dell'unione europea, passaporto italiano o di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero permesso di soggiorno italiano, trasmettendo in via telematica i dati della transazione, comprensivi dei riferimenti anagrafici del richiedente, della tipologia e degli estremi del documento d'identità esibito».

17.7

PISTORIO

Al comma 1, capoverso «5-bis», sopprimere il secondo periodo e sostituire il terzo periodo con il seguente: «La copia del suddetto documento, comunque deve essere registrato, conservato e reso disponibile a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza».

17.8

LAURO

Al comma 1, sostituire il capoverso "5-bis" con il seguente:

«5-bis. Chiunque è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad acquisire la copia del documento d'identità di colui che chiede la prestazione.

Le copie dei documenti, comunque, devono essere registrati, conservati e resi disponibili a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza. L'inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione».

17.9

D'ALIA

Al comma 1, capoverso "5-bis" sostituire le parole: «il servizio erogato deve essere segnalato entro dodici ore all'autorità locale di pubblica sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento identificativo del richiedente» con le seguenti: «il servizio non può essere erogato.» e, le parole: «tale disposizione» con le seguenti: «tali disposizioni».

17.10

INCOSTANTE, MARITATI, BIANCO, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1, capoverso: «5-bis» sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'inosservanza di tale disposizione comporta la revoca dell'autorizzazione, nonché l'applicabilità della sanzione amministrative pecuniaria prevista dall'articolo 17-bis, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n.773».

17.11

MARITATI

Al comma 1, capoverso: «5-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 17-bis, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n.773».

17.15

MARITATI, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Dopo il comma 1 aggiungere, il seguente:

«1-bis. La disposizione del comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, introdotta dal comma 1 del presente articolo, ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

17.16

INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI, MARITATI

Dopo il comma 1 aggiungere, il seguente:

«1-bis. L'autorità di pubblica sicurezza effettua un monitoraggio complessivo sulle segnalazioni effettuate ai sensi del comma 1, inviando con cadenza semestrale i risultati di tale attività di controllo alla Direzionale nazionale antimafia».

17.0.2

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. L'autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'articolo 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dei relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto legislativo''».

17.0.3

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: ''ai sensi degli articoli 7, comma 2,'' sono inserite le parole: ''37, commi 7 e 8''».

17.0.4

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è abrogata la lettera d).

17.0.5

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''7-bis. Alla UIF ed al personale addetto si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262''».

17.0.6

CASSON, BIANCO, MARITATI, CAROFIGLIO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione del riciclaggio)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 18, dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente:

''d-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini stranieri''.

b) all'articolo 55, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

''6-bis: Nel caso di mancato rispetto della disposizione contenuta nell'art. 18, lettera e) si applica la sanzione di cui al comma 6''».

17.0.7

INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI, MARITATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifica al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

1. Al comma 1 dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni, dopo le parole: ''o di contrabbando'', sono inserite le seguenti: '', nonché di esibizioni di documenti al fine di erogare o usufruire di servizi volti al trasferimento di danaro''».

17.0.8

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

All'articolo 48 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. L'avvenuta archiviazione della segnalazione è comunicata dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero, tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2''».

17.0.9

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

All'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto in fine il seguente periodo:

''All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni di cui al comma 1 provvedono la Guardia di Finanza e la DIA – ai sensi dell'articolo 60, comma 1 – al termine dell'approfondimento della segnalazione di operazione sospetta, secondo modalità stabilite d'intesa con la UIF''».

17.0.10

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

All'articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono soppressi i commi 1 e 4».

Art. 18

18.1

GERMONTANI

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 4, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo aggiungere il seguente: ''Per soggiorni inferiori ai tre mesi, contestualmente al visto di ingresso le autorità diplomatiche o consolari italiane consegneranno al cittadino straniero una copia cartacea del visto di ingresso.

La predetta copia dovrà essere riconsegnata dal cittadino straniero alla autorità diplomatica o consolare italiana che ha emesso il visto di ingresso entro quindici giorni dal suo rientro nella Paese d'origine.

In caso di non riconsegna della copia cartacea del visto di ingresso entro i termini previsti, l'autorità consolare italiana dovrà informare le competenti autorità di polizia italiane''».

18.2

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, lettera a), premettere la seguentea lettera:

«0a) all'articolo 4, comma 3, apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: ''o che risulti condannato, anche'' sono inserite le seguenti: ''anche con sentenza non defInitiva, compresa quella adottata'';

2) dopo il terzo periodo, inserire il seguente: ''Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifIcazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale''».

18.3

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 5, comma 8-bis dopo le parole: ''ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto d'ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno'' inserire le seguenti: ''oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati''».

18.4

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 9, comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: ''Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui al comma 1, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 6.''».

18.5

BRICOLO, ALBERTO FILIPPI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo lo lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 9 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno».

18.5 (testo 2)

BRICOLO, ALBERTO FILIPPI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo lo lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 9 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca».

18.6

BIANCO, CASSON, LATORRE, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, GALPERTI, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.7

MARITATI, CASSON, BIANCO, LATORRE, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, GALPERTI, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b), il decreto di espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni, salvo che il prefetto rilevi, sulla base di elementi obiettivi, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento. Nei casi previsti dal presente comma, nel decreto è indicata la possibilità per lo straniero di avvalersi dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'articolo 16-bis.

5. L'espulsione è eseguita con le modalità previste dal comma 3, qualora lo straniero si sia trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione».

b) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. II divieto di reingresso di cui al comma 13 decorre dall'effettivo allontanamento dal territorio nazionale e opera per un periodo di dieci anni nei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Negli altri casi il termine è di cinque anni ed è ridotto ad un anno, in caso di ottemperanza all'intimazione a lasciare il territorio nazionale, ed a due anni, in caso di rimpatrio volontario ed assistito di cui all'articolo 16-bis.»;

2) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Lo straniero trattenuto può chiedere di partecipare ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all'articolo 16-bis, collaborando fattivamente alle procedure di identificazione per l'acquisizione di un documento valido per l'espatrio»;

b) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

«5-quater. Lo straniero di cui al comma 5-ter che non sia stato possibile accompagnare alla frontiera o trattenere ai sensi del comma 1 o per il quale è decorso il termine di trattenimento e che non ha eseguito l'ordine di lasciare il territorio dello Stato utilizzando, nel caso di indisponibilità economica, il biglietto di trasporto nel paese di origine o provenienza messo a sua disposizione tramite i programmi di cui all'articolo 16-bis e continua a trattenersi, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni;

3) Dopo il comma 1-bis dell'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrative idonee a identificare gli stranieri durante l'esecuzione di misure limitative della libertà personale, finalizzate a escludere la necessità di un successivo trattenimento a tale fine»;

4) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

(Fondo nazionale rimpatri)

1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo nazionale rimpatri, destinato al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, comprensivi di interventi di sostegno al reinserimento nel paese di origine, predisposti dal Ministero dell'interno in convenzione con enti e associazioni nazionali o internazionali a carattere umanitario.

2. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo, determinato ai sensi del comma 3, a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 22, e degli stranieri richiedenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

b) i contributi eventualmente disposti dall'Unione Europea per le finalità del Fondo.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati l'importo e le forme di versamento al competente capitolo di bilancio del Ministero dell'interno del contributo di cui al comma 1, le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le modalità di impiego del fondo per le spese sostenute dall'amministrazione per le procedure di rimpatrio.

4. I programmi di cui al comma l sono destinati al rimpatrio di:

a) stranieri regolarmente soggiornanti, privi dei necessari mezzi economici, per il ritorno nel paese di origine o di provenienza;

b) stranieri muniti di decreto di espulsione ai sensi dell'articolo 13.

5. Per poter accedere al programma di rimpatrio volontario ed assistito lo straniero deve essere in possesso del passaporto o documento equipollente in corso di validità o collaborare fattivamente alle procedure di identificazione.

6. Lo straniero che ha usufruito del programma di rimpatrio assistito e compie un nuovo ingresso irregolare sul territorio nazionale è punito con la reclusione fino a tre anni e non può accedere ad un nuovo programma».

18.8

CAROFIGLIO, BIANCO, MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, INCOSTANTE, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione, il questore può chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di trenta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non può, in ogni caso, essere superiore a nove mesi».

18.9

CAROFIGLIO, MARITATI, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, CHIURAZZI, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO

Al comma 1, lettera b), inserire dopo la parola: «difficoltà», le seguenti: «, nonostante il diligente espletamento, da parte delle autorità competenti, delle operazioni a tal fine necessarie».

18.10

D'ALIA

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da: «Decorso il suddetto termine,» fino alla fine.

18.11

PISTORIO

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5,sostituire il quarto, quinto e sesto periodo con i seguenti: «Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia dichiarato le proprie generalità e il paese di cui è cittadino, oppure abbia fornito false dichiarazioni al riguardo, entro il sessantesimo giorno, il questore può chiedere al giudice il trattenimento per un periodo non superiore di altri due mesi, durante il qnale al soggetto trattenuto può essere rilasciato un permesso di soggiorno lavorativo temporaneo in presenza di un regolare contratto di lavoro.

Il permesso temporaneo è legato temporalmente al periodo del contratto di lavoro ed è prorogabile, senza soluzione di continuità, in presenza di nuovo contratto di lavoro o del rinnovo di quello già sottoscritto».

18.12

D'AMBROSIO, ADAMO, BIANCO, LATORRE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, INCOSTANTE

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sostituire le parole da: «decorso» fino a: «identificazione» con le seguenti: «Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia dichiarato le proprie generalità ed il paese di cui è cittadino oppure abbia fornito dichiarazioni false al riguardo».

18.13

LAURO, FAZZONE

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, quarto periodo, sostituire le parole da: «decorso» fino a: «identificazione» con le seguenti: «Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia dichiarato le proprie generalità ed il paese di cui è cittadino, oppure abbia fornito dichiarazioni false al riguardo».

18.15

D'ALIA

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

18.16

ADAMO, CAROFIGLIO, BIANCO, MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, INCOSTANTE, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, CHIURAZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «nove».

18.17

LAURO, FAZZONE

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora risulti accertata, al termine del periodo di trattenimento, l'impossibilità di effettuare l'espulsione dello straniero, viene rilasciato un titolo di soggiorno temporaneo e rinnovabile con autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa».

18.18

D'AMBROSIO, ADAMO, BIANCO, LATORRE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, INCOSTANTE

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, dopo le parole: «non può, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesi», aggiungere, in fine, le seguenti: «Qualora risulti accertata, al termine del periodo di trattenimento, l'impossibilità di effettuare l'espulsione, allo straniero viene rilasciato un titolo di soggiorno temporaneo e rinnovabile con autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa».

18.20

ADAMO, MARITATI, BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, quando risulta, anche prima del decorso del termine di cui al periodo precedente, che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di esecuzione dell'espulsione, anche per l'impossibilità di accertare l'identità o la nazionalità dello straniero, ovvero per l'impossibilità di acquisire i documenti per il viaggio, la persona interessata è immediatamente liberata».

18.21

Il Governo

Al comma 1, capoverso, lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) sostituire i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, con i seguenti:

''5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché, per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trova in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.

5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto''».

18.22

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma l, sostituire le parole: ''e ai minori comunque affidati'' con le seguenti: ''e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati''.

2) al comma 1-bis, dopo le parole: ''ai minori stranieri non accompagnati'', inserire le seguenti: '', affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela''».

18.23

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

''2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo è fissato in 200 euro.'';

b-ter) all'articolo 30, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

''1-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari è sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo è fissato in 200 euro.'';

b-quater) dopo l'articolo 45, è inserito il seguente:

«Art. 45-bis.

(Fondo per la prevenzione dei flussi migratori)

1. È istituito, presso il Ministero degli esteri, un Fondo per la prevenzione dei flussi migratori, finalizzato al finanziamento di progetti di sviluppo locale nei Paesi che hanno stipulato o intendono stipulare con lo Stato italiano Accordi bilaterali per la gestione dei flussi migratori.

2. Al Fondo confluisce, ordinariamente, la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione delle tasse di cui all'articolo 5, comma 2-ter e 30, comma 1-ter. La quota residua del gettito di cui sopra è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, a titolo di copertura delle spese di istruttoria per le attività inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità di riscossione e di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter e 30, comma 1-ter.».

18.23 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

''2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo è fissato in 200 euro.'';

b-ter) all'articolo 30, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

''1-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari è sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo è fissato in 200 euro.'';

b-quater) il gettito derivante dalle tasse di cui alle lettere precedenti, è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina per la metà al finanziamento di progetti del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea.»

18.24

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 6, comma 2, le parole: ''e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi'' sono sostituite dalle seguenti: ''e per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35,''».

18.25

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 29 il comma 8 è sostituito dal seguente: ''Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta''».

18.26

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 29, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il ricongiungimento può essere richiesto nei confronti di un solo coniuge, ancorché la legge del paese di provenienza dello straniero riconosca giuridicamente la poligamia''».

18.26 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 29, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

''1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei famigliari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il famigliare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale che abbia altro coniuge;

 b-ter) all'articolo 5, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

 "5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter"».

18.27

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) l'articolo 6, comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Lo straniero che, a richiesta degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza, non ottempera all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda sino ad euro 2.000''».

18.27 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) l'articolo 6, comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Lo straniero che, a richiesta degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda sino ad euro 2.000''».

18.28

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: ''né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1,'', inserire le seguenti: ''che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,''».

18.29

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 26, comma 7-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: ''del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero'' sono inserite le seguenti: ''anche se per motivi diversi dal lavoro autonomo'';

b) alla fine, aggiungere il seguente periodo: ''Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, e all'articolo 14.''».

18.30

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 29, il comma 5 è sostituito con il seguente:

''5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore.''».

18.0.1

PASTORE

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Cessione a titolo oneroso di immobile allo straniero)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-bis. In caso di cessione a titolo oneroso in favore di straniero, il cedente ha l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma, anche se la cessione ha per oggetto immobile diverso da quelli indicati in detto primo comma ed anche se fatta per un periodo inferiore ai trenta giorni''.

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

''3-bis. Nel caso di cessione effettuata con atto notarile alla comunicazione provvede il notaio.''».

18.0.3

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante ''Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri'', sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 5, comma 5-bis, primo periodo è sostituito dal seguente: ''In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare si presenta ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, presentando un documento d'identità valido per l'espatrio. La certificazione rilasciata dagli uffici di polizia costituisce titolo necessario di attestazione della data di inizio del soggiorno'';

b) l'articolo 9, comma 4 è sostituito dal seguente: ''Il cittadino dell'Unione dimostra, con idonea documentazione, di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica''».

18.0.4

BRICOLO, STIFFONI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sopprimere le seguenti parole: ''o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente''».

18.0.5

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 sono sostituiti dal seguente:

''2-bis. Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora è iscritta nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno''».

18.0.5 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 è aggiunto il seguente:

"3-bis. 1. E' comunque istituito presso il Ministero dell'interno un apposito registro delle persone che non hanno fissa dimora.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro di cui al comma 1 attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA.". ».

18.0.6

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 sono soppresse le seguenti parole: ''ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni».

2. All'articolo 7, comma 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''In caso di mancata presentazione del rinnovato titolo di soggiorno o della ricevuta di rinnovo e della dichiarazione di dimora abituale entro il termine di cui al presente comma, l'ufficio di anagrafe, previo invito ad adempiere, avvia la procedura di cancellazione anagrafica per irreperibilità''».

 

18.0.6 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 le parole: " trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno" sono sostituite dalle seguenti: "trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno".».

18.0.7

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso

di soggiorno)

Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

''Art. 4-bis.

(Accordo di integrazione)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a Partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

2. Contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, il cittadino straniero sottoscrive un Accordo di integrazione, articolato per crediti, e si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) è attribuito il punteggio di dieci crediti al cittadino straniero in possesso dei seguenti requisiti:

1) livello adeguato di conoscenza della lingua italiana, certificato in rapporto agli standard minimi definiti nel Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa;

2) adesione alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui ai decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007;

3) conoscenza basilare delle regole fondamentali dell'ordinamento giuridico il cui rispetto costituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica;

b) all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino straniero può incrementare i crediti attribuiti ai sensi della lett. a), attestando:

1) la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione dei crediti;

2) il superamento di un corso atto a verificare il livello di integrazione sociale e culturale del cittadino straniero e il raggiungimento degli obiettivi di integrazione sottoscritti;

3) un livello adeguato di partecipazione economica e sociale alla vita della comunità nazionale e locale;

c) i crediti assegnati a ciascun cittadino straniero ai sensi delle lettera a) e b) subiscono decurtazioni, in misura proporzionale alla gravità dell'infrazione commessa, in caso di:

1) condanna per violazione di una delle norme del codice penale non soggetta all'ordine di espulsione del giudice;

2) illeciti amministrativi;

3) illeciti tributari;

d) nel caso in cui le decurtazioni di cui alla lettera c) comportino una riduzione dei crediti in numero inferiore a cinque, i cittadini stranieri, ai fini del mantenimento del permesso di soggiorno, si sottopongono a corsi di integrazione volti a coinvolgere lo straniero in attività socialmente utili;

e) nel caso in cui le decurtazioni di cui alla lettera c) comportino l'azzeramento dei crediti, è disposta la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

f) il punteggio attribuito ai cittadini stranieri ai sensi del comma precedente è annotato sul permesso di soggiorno elettronico.

3. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.

4. Il Ministero dell'interno, con proprio decreto da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con apposite tabelle, i criteri per l'assegnazione, l'incremento e la decurtazione dei crediti di cui all'Accordo di integrazione, nel rispetto del principio di proporzionalità di cui al comma 2, lettera c).

5. Entro il termine di cui al comma 4, il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce con apposito decreto i criteri per il rilascio delle attestazioni atte a certificare la conoscenza della lingua italiana ai sensi del comma 2, lettera a), punto 1), nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di integrazione di cui al comma 2, lettera b), punto 2).

6. Allo svolgimento delle attività connesse alla sottoscrizione, attuazione e verifica dell'Accordo di integrazione si provvede a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali preposte all'espletamento delle funzioni relative al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.

18.0.7 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso

di soggiorno)

Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente: "Art. 4-bis.- (Accordo di integrazione) - 1. Ai fini di cui alla presente legge, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.

18.0.7 (testo 3)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'art. 18-bis, inserire il seguente:

"Art. 18-bis

(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno)

 

Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente: "Art. 4-bis (Accordo di integrazione). 1. Ai fini di cui alla presente legge, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.".

18.0.8

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI, ALBERTO FILIPPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Il comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente: ''Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate previo pagamento della relativa tariffa ovvero delle quote di compartecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani qualora i richiedenti risultino privi di risorse economiche. Nel caso in cui la prestazione da erogare sia classificata urgente e non differibile, il pagamento della tariffa o della quota di compartecipazione è posticipato. In caso di rifiuto del richiedente alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi del presente comma, le strutture sanitarie ne trasmettono segnalazione all'autorità competente''.

2. Il comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è soppresso.

3. Il comma 6 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente: «Il costo delle prestazioni erogate agli stranieri privi di risorse economiche sufficienti è finanziato, quanto alle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, a valere sulle disponibilità del Ministero dell'interno e, quanto alle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, con gli ordinari trasferimenti statali alle Regioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale».

18.0.9

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Accesso, in via sperimentale, degli ufficiali e agenti della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'intero di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121 «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»)

1. Gli ufficiali e agenti di polizia municipale dei comuni capoluoghi di provincia possono accedere, in via sperimentale, attraverso la questura locale, per finalità di sicurezza urbana con modalità individuata nel decreto di cui al successivo comma, ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia municipale. Detto personale può essere, altresì, abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalità per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.

3 La durata della sperimentazione non può essere superiore a due anni dalla data di effettivo avvio in ognuno dei comuni individuati ai sensi del presente articolo. Essa termina comunque il 31 dicembre 2010.

4. Obiettivi della sperimentazione sono verificare l'efficacia dell'accesso diretto in deroga all'art. 9 della legge 1º aprile 1981 n. 121.

5. La titolarità dell'attuazione della sperimentazione, in ogni sua fase, è del comune nel cui territorio la sperimentazione stessa si svolge di concerto con gli uffici territoriali del Governo.

6. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati comuni capoluoghi di provincia nei quali è realizzata la sperimentazione.

7. L'individuazione di cui al comma precedente è effettuata tenuto conto:

a) delle istanze di richiesta di attivazione della sperimentazione ricevute dai Comuni capoluoghi di provincia;

b) della disponibilità del comune a partecipare alla sperimentazione;

c) dalle necessità di sicurezza urbana presente sul Comune istante;

d) dagli interventi in materia di sicurezza urbana già realizzati sul territorio dando preferenza ai comuni che hanno attuato il decreto 5 agosto 2008 del Ministro dell'interno e la legge 24 luglio 2008 n. 125 ''misure urgenti in materia di sicurezza pubblica''»;

6. La valutazione tecnica della sperimentazione è compiuta dal Ministero dell'interno sia sulle modalità di svolgimento che sui risultati».

18.0.10

BODEGA, ALBERTO FILIPPI, MERCATALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n.125, è inserito il seguente:

''Art. 14-bis - (Disposizioni sulla distribuzione di bevande alcoliche). – 1. Chiunque vende o somministra bevande alcoliche dopo le ore 02.00 è tenuto ad inserire nella propria struttura un mezzo di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test.

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole ''1,5 grammi per litro'' sono aggiunte le seguenti ''o dalle ore 02.00 alle ore 08.00'' superiore a 0 grammi per litro.

3. I titolari dei luoghi di cui al comma 1 devono esporre all'entrata, all'interno ed all'uscita apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare respirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo;

c) le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 125, e successive modificazioni.

4. I titolari dei luoghi di cui al comma l promuovono, tramite le categorie di rappresentanza, di intesa con le regioni e gli enti locali, coerentemente con le disposizione di cui all'articolo 117 della Costituzione, specifici programmi anche finanziari per incentivare il ''guidatore designato'', il trasporto degli utenti di locali di trattenimento e spettacolo attraverso servizi di taxi e di trasporto pubblico locale. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con il fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

5. All'articolo 689 del codice penale, comma primo, le parole ''L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande il quale somministra in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche a un minore degli anni sedici'' sono sostituite dalle seguenti: ''Chiunque vende o somministra in un luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche a un minore degli anni diciotto''.

6. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi od aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma successivo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

7. La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto può essere effettuata esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dal comma 1 dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

8. Dalle ore 22.00 alle ore 07.00 la vendita di alcolici può essere effettuata esclusivamente negli esercizi di cui al comma precedente. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro e con la confisca della merce. È comunque vietata la vendita e somministrazione di alcolici a mezzo di distributori automatici.

9. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

10. I comuni sono tenuti, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, ad aggiornare le proprie disposizioni regolamentari introducendo il divieto, adeguatamente sanzionato, di tenere in luogo pubblico comportamenti dannosi all'igiene, alla sanità pubblica e alla tutela dell'ambiente e del decoro urbano.

11. Sono soppressi i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.''.

12. Al comma 187 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 è aggiunto il seguente comma: ''Gli esercenti hanno la facoltà di negare l'accesso al locale a coloro che hanno in precedenza turbato il regolare svolgimento dei trattenimenti e di allontanare chiunque disturba, in qualsiasi modo la clientela o, comunque, costituisca un pericolo, anche potenziale, per la sicurezza''.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'Interno, dello sviluppo economico e dei trasporti adotta il regolamento di attuazione del primo comma dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125 introdotto dal comma 1 del presente articolo.

18.0.11

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Le Regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione per la realizzazione di aree attrezzate alla sosta delle popolazioni nomadi solo previa indizione, da parte del Comune territorialmente competente, secondo le disposizioni del relativo statuto, di apposito referendum popolare, che si esprima in senso favorevole all'intervento».

18.0.12

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Le Regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione per la realizzazione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, per la ristrutturazione o il loro cambiamento d'uso, alle confessioni religiose che non abbiano stipulato intesa con lo Stato secondo quanto disposto dall'articolo 8 della Costituzione, solo previa indizione, da parte del Comune territorialmente competente, secondo le disposizioni del relativo statuto, di apposito referendum popolare, che si esprima in senso favorevole all'intervento edificativo».

18.0.13

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Concorso delle associazioni volontarie al presidio del territorio)

1. Gli Enti locali sono legittimati ad avvalersi della collaborazione di guardie particolari giurate, nonché di associazioni tra cittadini, con funzioni ausiliarie di sorveglianza dei luoghi pubblici, al fine di segnalare agli organi di polizia locale ovvero alle forze di polizia dello Stato eventi che possano arrecare danno o disagio alla sicurezza urbana e cooperare nello svolgimento dell'attività di presidio del territorio».

18.0.13 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Concorso delle associazioni volontarie al presidio del territorio)

1. Gli Enti locali, previo parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, sono legittimati ad avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini al fine di segnalare agli organi di polizia locale ovvero alle forze di polizia dello Stato eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale e cooperare nello svolgimento dell'attività di presidio del territorio».

18.0.14

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 349, comma 4 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: ''sufficienti elementi per ritenerne la falsità'', inserire le seguenti: ''ovvero opponga resistenza allo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata all'accertamento dei fatti'';

b) le parole: ''non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore'' sono sostituite con le seguenti: ''non oltre le ventiquattro ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le quarantotto ore''».

18.0.15

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 6, comma 4 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: ''preventivamente''».

18.0.16

BRICOLO, STIFFONI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Le spese sostenute dai Comuni per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità, correlate sia all'acquisto di strumentazioni e dispositivi di videosorveglianza, sia all'incremento di risorse umane sono escluse dal computo del saldo finanziario di cui al comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

18.0.17

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte degli Enti locali)

1. Ai fini della prevenzione della criminalità e per la tutela della sicurezza urbana, gli Enti locali possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

3. In presenza di una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria e in relazione ad una attività investigativa in corso, è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare i quattordici giorni.

4. È ammessa un'ulteriore proroga dei tempi di conservazione, previa approvazione da parte del Consiglio comunale di un apposito regolamento, nel quale siano previste misure idonee ed appropriate per un uso corretto dei dati, delle informazioni e delle immagini con la creazione di un'archivio e l'individuazione dei soggetti legittimati ad accedere alle registrazioni, nel rispetto delle regole sulla tutela della riservatezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

18.0.17 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte degli Enti locali)

1. Per la tutela della sicurezza urbana, gli Enti locali possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

3. In presenza di una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria e in relazione ad una attività investigativa in corso, è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare i quattordici giorni.

18.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Rimpatrio assistito di minore cittadino dell'Unione europea)

1.Nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176».

Art. 19

19.1

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 128, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

''1-bis. È sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni 18 sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ovvero la decurtazione di almeno 5 punti dalla patente di guida''.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis ed 1-ter è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento con esito favorevole degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi a revisione senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 218. Le stesse disposizioni si applicano anche a chiunque sia stato dichiarato, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei commi 1, 1-bis o 1-ter, temporaneamente inidoneo alla guida''.

c) il comma 3 è soppresso.

19.2

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Quando la revoca della patente discende dalla violazione degli articoli 186 e 187, non è possibile conseguire una nuova prima di 5 anni dal momento dell'accertamento del reato''».

19.2 (testo 2)

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Quando la revoca della patente accede alla violazione degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni, decorrenti dall'epoca di accertamento del reato"».

19.3

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è inserito il seguente:

''Art. 219-bis.

(Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida)

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116 commi 1-bis ed 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.

2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.

3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128 commi 1-ter e 2''».

19.100

Il Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

19.4

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, nonché della disciplina» fino alla fine del periodo.

19.200

Il Governo

Sopprimere il comma 2.

19.5

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è inserito il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffati. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213».

19.5 (testo 2)

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è inserito il seguente:

«4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti intestati al conducente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213».

19.6

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

c-bis) al Ministero dell'interno, ''missione ordine pubblico e sicurezza'', nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature delle Forze di polizia di cui all'articolo 12, commi 1, lettere a), b), e c), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale;

c-ter) al Ministero dell'interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative agli accertamenti di cui agli articoli 186 e 187, sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia;

b) al comma 4 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: «Le determinazioni della Giunta e la relazione annuale sull'impiego dei proventi predisposta dalla stessa Giunta sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno;

c) sostituire il comma 4-bis con il seguente:

''4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, è destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, limitatamente al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 ed all'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui all'articolo 12, commi 1, lettere d-bis) ed e), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale. Le determinazioni della Giunta e la relazione annuale sull'impiego dei proventi predisposta dalla stessa Giunta sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno''».

19.7

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, inserire il seguente:

«Art. 208-bis.

(Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati)

1. I veicoli sequestrati ai sensi dell'articolo 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, e dell'articolo 187, commi 1 e 1-bis, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, prioritariamente per la prevenzione della sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. I veicoli di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

3. In caso di dissequestro del veicolo, qualora lo stesso per lo stato in cui si trova non può essere riconsegnato all'avente diritto, l'autorità competente ne dispone la restituzione per equivalente.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 301-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, e all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n.575, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati».

19.7 (testo 2)

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, inserire il seguente:

«Art. 208-bis.

(Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati)

1. I veicoli sequestrati ai sensi dell'articolo 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, e dell'articolo 187, commi 1 e 1-bis, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, prioritariamente per la prevenzione della sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. I veicoli di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 301-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, e all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n.575, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati».

19.9

Il Governo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 224-bis del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

Art. 224-ter.

(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato)

1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

5. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, accerta la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

6. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del medesimo comma 3».

19.0.1

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DE ANGELIS, DELOGU, DE ECCHER, FLUTTERO, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, MALAN

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 19-quater.

1. All'articolo 336 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

''Si applica la pena della reclusione da cinque a sette anni se il fatto di cui al comma precedente è commesso in danno di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza o di appartenenti alla forza pubblica nello svolgimento dell'attività a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.''».

19.0.2

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DE ANGELIS, DELOGU, DE ECCHER, FLUTTERO, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, MALAN

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 19-ter.

1. All'articolo 337 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

''Si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza o di appartenenti alla forza pubblica nello svolgimento dell'attività a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.''».

19.0.3

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DE ANGELIS, DELOGU, DE ECCHER, FLUTTERO, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, MALAN

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 19-quinquies.

1. All'articolo 337 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

''Se dal fatto di cui al prima comma deriva una lesione personale si applica la pena della reclusione da cinque a sette anni.''».

19.0.4

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art.19-septies.

1. Dopo l'articolo 337-bis del codice penale è inserito il seguente:

''Art. 337-ter.

(Computo delle circostanze)

1. Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 336, terzo comma, ovvero quelle di cui all'articolo 337, secondo e terzo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.''».

19.0.5

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DE ANGELIS, DELOGU, DE ECCHER, FLUTTERO, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, MALAN

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 19-sexies.

1. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:

''Art. 341.

(Oltraggio a un pubblico ufficiale)

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, o con altre forme di comunicazione.

Si applica la pena della reclusione da tre a cinque anni se i fatti di cui ai commi primo e secondo sono commessi con violenza o minaccia.

Si procede in ogni caso d'ufficio.''».

19.0.6

DELLA MONICA, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

–''603-bis. – (Grave sfruttamento del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in età non lavorative o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro''.

–''603-ter. – (Pene accessorie). – La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici diretti vi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento''.

2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

''12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori'';

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

''12-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, lettera c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato''.

3. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-bis, commi quarto e quinto, del codice penale.

4. All'articolo 25-septies, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: ''sicurezza sul lavoro'', sono inserite le seguenti: '', nonché al delitto di cui all'articolo 603-bis del medesimo codice'' e, al secondo periodo, le parole: ''condanna per il delitto'' sono sostituite dalle seguenti: ''condanna per i delitti''.

5. All'articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: ''legge 20 febbraio 1958, n. 75,'' sono inserite le seguenti: ''603-bis, terzo comma, del codice penale''.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

19.0.7

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DE ANGELIS, DELOGU, DE ECCHER, FLUTTERO, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 5 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, nonché del Corpo forestale dello Stato limitatamente agli illeciti penali ambientali.''».

19.0.8

DE SENA, LUMIA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. All'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente:

''f-bis) ai procedimenti nei quali devono essere ascoltati testimoni di giustizia cui sia stata applicata taluna delle misure di protezione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero persone che, in ragione del reato per cui si procede, abbiano usufruito dei benefici dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 4 del Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455''».

19.0.9

DELLA MONICA, VITTORIA FRANCO, ANNA MARIA SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

''3-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno''».

19.0.10

DELLA MONICA, VITTORIA FRANCO, ANNA MARIA SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato Ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di anni o materie esplodenti»;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumenta'';

d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza»;

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

''4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, e applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti''.

Art. 19-ter.

(Modifica all'articolo 407 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni''».

19.0.10 (testo 2)

DELLA MONICA, VITTORIA FRANCO, ANNA MARIA SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato Ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di anni o materie esplodenti»;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumenta'';

d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza»;

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

''4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, e applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti''.

Art. 19-ter.

(Modifica all'articolo 407 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni''».

19.0.11

D'AMBROSIO, CASSON, ADAMO, CAROFIGLIO, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, CHIURAZZI, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, MARITATI, MAURO MARIA MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di circostanze attenuanti)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è inserito il seguente:

''Art. 4-bis. - (Circostanze attenuanti). – 1. Per i delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, sesto comma, del codice penale, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti».

19.0.12

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica alla legge 11 agosto 2003, n 228)

1. Dopo l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228 è inserito il seguente:

''Art. 10-bis 1. Per i delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, comma 6 del codice penale le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti''»

19.0.13

CASSON, LUMIA, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata)

1. Dopo l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: ''Art. 24-ter. – (Delitti di criminalità organizzata) – 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, avvero di cui all'articolo 407, comma 1, lettera a), n.5, del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3''».

19.0.14

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla legge 9 dicembre 1998 n. 431)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n.431, in fine, aggiungere la seguente lettera:

''d) agli alloggi locali a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, con i quali gli aventi titolo stipulano contratti di locazione transitori abitativi o ad uso diverso, di durata pari al periodo di soggiorno autorizzato, regolati dal codice civile».

19.0.15

CASSON, LUMIA, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel settore del commercio)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

''c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, favoreggiamento reale, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, usura, usura impropria, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, furto, rapina, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché, se la condotta si riferisce alla commissione di taluno dei delitti sopra indicati, di calunnia, autocalunnia, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia e favoreggiamento personale'';

b) all'articolo 22, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

''2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il titolare dell'attività commerciale non denuncia eventuali tentativi di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi offensivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In ogni caso è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a quaranta.

2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, il sindaco può ottenere dall'autorità giudiziaria competente copia di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa»;

c) all'articolo 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2-bis e 2-ter, si applicano anche, nei casi ivi previsti, al titolare di taluna delle attività commerciali disciplinate dal presente Titolo».

19.0.16

CASSON, LUMIA, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di prevenzione di infiltrazioni mafiose in appalti pubblici)

1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: ''dell'ambiente'' sono inserite le seguenti: '', alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose'';

b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, dopo le parole: ''dell'economia e delle finanze'' sono inserite le seguenti: ''e dell 'interno'';

2) al comma 5, dopo la lettera s-bis), è aggiunta, in fine, la seguente:

''s-ter) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini'';

c) all'articolo 38, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

''f-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai lini delle indagini, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili'';

f) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: ''passata in giudicato'' sono inserite le seguenti: ''per reati di corruzione, concussione, associazione a delinquere, associazione a delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, usura, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché'';

e) all'articolo 136, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

d-bis). Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter);

f) all'articolo 176, comma 3, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

''e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004 con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o Parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato eseguito in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili od urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività;

e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e sub-affidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qual si voglia forma, e di pagamenti Con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori a 2.000 euro, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento».

19.0.17

D'ALIA

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: ''dell'ambiente'' sono inserite le seguenti: '', alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose'';

b) all'articolo 5, comma 4, dopo le parole: ''dell'economia e delle finanze,'' sono inserite le seguenti: ''dell'interno»;

c) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera s-bis, è inserita la seguente:

''s-ter) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la colIaborazione alle relative indagini;'';

d) all'articolo 38, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

''f-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafioso, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad alta autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili;'';

e) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole ''passata in giudicato'' sono inserite le seguenti: ''per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminaIe, corruzione, riciclaggio, quali definiti dagIi atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE/2004/18, nonché'';

f) all'articolo 136, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

''3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter''.;

g) all'articolo 176, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

''e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di Coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004 con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 lugIio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfetaria di cui al comma 20. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato ad esecuzione in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori, indifferibili od urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività.'';

h) all'articolo 176, comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e subaffidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, Con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori a 2000 euro, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento.».

19.0.18

D'ALIA

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-bis, della legge 26 luglio 1975, n.354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''il Ministro di grazia e giustizia'', sono sostituite dalle seguenti: ''il Ministro della giustizia'';

b) al comma 2, le parole: ''al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-''bis,'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, anche se non costituiscono titolo di attuale detenzione'', e le parole: ''associazione criminale, terroristica o eversiva'', sono sostituite dalle seguenti: ''associazione a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo'';

c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

''2-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato con decreto motivato dei Ministro della giustizia, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'interno ovvero del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto competente in ordine a taluno del reati di cui al comma 2, ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia quando il provvedimento è richiesto in ordine a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Ai fini dell'emissione del provvedimento il Ministro della giustizia assume presso la polizia penitenziaria, la Direzione Investigativa antimafia, le forze di polizia, le procure distrettuali antimafia e la Direzione Nazionale Antimafia tutte le informazioni necessarie, che non siano coperte da segreto istruttorio. Il provvedimento medesimo ha durata pari a tre anni ed è prorogabile nelle stesse forze per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga viene disposta quando vi è necessità di impedire la ripresa dei collegamenti in relazione alla perdurante operatività dell'associazione criminale di appartenenza. Il mero decorso del tempo non costituisce prova della rescissione dei legami con l'associazione o del venir meno dell'operatività della stessa'';

d) al comma 2-sexies, primo periodo, le parole: ''e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2'' sono soppresse;

e) al comma 2-sexies, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''All'udienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del Procuratore Nazionale Antimafia'';

j) al comma 2-sexies, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Il procuratore nazionale, il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge.'';

g) al comma 2-sexies, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.''.

2. Dopo l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

''Art. 41-ter. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis). – 1. Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis di comunicare con l'esterno, eludendo le prescrizioni all'uopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.''».

19.0.19

D'ALIA

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-bis, della legge 26 luglio 1975, n.354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''il Ministro di grazia e giustizia'', sono sostituite dalle seguenti: ''il Ministro della giustizia'';

b) al comma 2, le parole: ''al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-''bis,'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, anche se non costituiscono titolo di attuale detenzione'', e le parole: ''associazione criminale, terroristica o eversiva'', sono sostituite dalle seguenti: ''associazione a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo'';

c) il comma 2-bis è sostituito dai seguente:

''2-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato con decreto motivato dei Ministro della giustizia, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'interno ovvero del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto competente in ordine a taluno del reati di cui al comma 2, ovvero dei procuratore nazionale antimafia quando il provvedimento è richiesto in ordine a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Ai fini dell'emissione del provvedimento il Ministro della giustizia assume presso la polizia penitenziaria, la Direzione Investigativa antimafia, le forze di polizia, le procure distrettuali antimafia e la Direzione Nazionale Antimafia tutte le informazioni necessarie, che non siano coperte da segreto istruttorio. II provvedimento medesimo ha durata pari a tre anni ed è prorogabile nelle stesse forze per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga viene disposta quando vi è necessità di impedire la ripresa dei collegamenti in relazione alla perdurante operatività dell'associazione criminale di appartenenza. II mero decorso del tempo non costituisce prova della rescissione dei legami con l'associazione o del venir meno dell'operatività della stessa'';

d) al comma 2-sexies, primo periodo, le parole: ''e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2'' sono soppresse;

e) al comma 2-sexies, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''All'udienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del Procuratore Nazionale Antimafia'';

f) al comma 2-sexies, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Il procuratore nazionale, il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge.'';

g) al comma 2-sexies, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.''.

2. Dopo l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

''Art. 41-ter. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis). – 1. Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis di comunicare con l'esterno, eludendo le prescrizioni all'uopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.''».

19.0.20

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.354)

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il Ministro della giustizia, anche a richiesta del Ministro dell'interno e del procuratore nazionale antimafia, ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. Ai fini dell'esercizio delle facoltà previste dal presente comma, il procuratore nazionale antimafia riceve periodicamente segnalazioni dai procuratori distrettuali antimafia ed assume le necessarie informazioni dalla Direzione nazionale antimafia, dagli organi di polizia centrali e da quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva''.

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

''2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentiti nell'ambito delle rispettive competenze il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale che procede alle indagini, la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ed il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre e sono prorogabili per periodi successivi entro i medesimi limiti temporali, purché non risultino cessate in concreto le esigenze di prevenzione e venuto meno il concreto pericolo che il detenuto o l'internato mantenga contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive. Il mero decorso del tempo non può essere valutato ai fini della dichiarazione di cessazione delle esigenze di prevenzione''.

c) al comma 2-quater sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''a tal fine, i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui al presente articolo sono ristretti all'interno di istituti penitenziari a loro esclusivamente dedicati ovvero, in mancanza o in caso di insufficienza di dette strutture, comunque all'interno di sezioni speciali degli ordinari istituti, e sono sempre custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria'';

2) alla lettera f) le parole: ''cinque persone'' sono sostituite dalle seguenti: ''tre persone'', le parole: ''quattro ore'' sono sostituite dalle seguenti: ''due ore''.

d) al comma 2-sexies, le parole: ''entro dieci giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro sessanta giorni'';

e) dopo il comma 2-sexies, è aggiunto il seguente comma:

''2-septies. Quando il detenuto o l'internato stia scontando una pena relativa anche a delitti diversi da quelli dì cui all'articolo 4-bis, la completa espiazione della parte di pena relativa ai reati indicati nell'articolo 4-bis non comporta l'inapplicabilità del presente articolo in relazione alla residua parte di pena da scontare per delitti diversi, ove sussistano tutti gli altri presupposti di applicazione dei provvedimenti previsti dal presente articolo''».

19.0.21

CASSON, DE SENA, LUMIA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n.354, in materia di agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis)

1. Dopo l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, è inserito il seguente:

''Art. 41-ter. - (Elusione delle prescrizioni di cui all'articolo 41-bis) – 1. Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti o agli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis di comunicare con l'esterno, eludendo le prescrizioni allo scopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni''».

19.0.22

MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Programmi integrati di cui all' art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203)

1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, si applicano a decorrere da 1º gennaio 2010.

2. La scadenza dei termini, di cui all'articolo 13, comma 1 e comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2005, n.273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.51, è prorogata al 31 dicembre 2009.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999 n.136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a tutti i procedimenti pendenti dinanzi al Giudice amministrativo alla data di entrata in vigore della presente legge».

19.0.22 (testo 2)

MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Programmi integrati di cui all' art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203)

1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2010.

2. E' riaperto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2009, il termine previsto dall'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, per la ratifica degli accordi di programma, di cui all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 3. Sono riaperti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2009, i termini previsti dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, e successive modificazioni, rispettivamente per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 11, comma 2 e per la sottoscrizione delle convenzioni urbanistiche di cui all'articolo 12, comma 2.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999 n.136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a tutti i procedimenti pendenti dinanzi al giudice amministrativo alla data di entrata in vigore della presente legge».

19.0.23

MAURO MARIA MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Applicabilità delle misure di prevenzione

nei confronti dei parcheggiatori abusivi)

1. All'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, dopo le parole: ''secondo le norme del Capo I, sezione II, del titolo VI'', è inserito il seguente periodo: ''Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue l'applicazione dei provvedimenti di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.1423, recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità''».

19.0.24

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-octies.

All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.286 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

''2-bis. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo. L'analisi qualitativa delle sostanze stupefacenti o psicotrope presenti deve essere effettua con strumenti analitici conformi alle caratteristiche fissate con decreto del Ministro dei trasporti. di concerto con il Ministro dell'interno e della salute.

2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis è sempre considerato in stato di alterazione psico-fisica di cui al comma 1, il conducente che, a seguito di prove effettuate sui liquidi biologici con apparecchi di cui al comma 2-bis, presenti positività alle sostanze stupefacenti o psicotrope. In tali casi, il conducente ha facoltà di chiedere, con oneri interamente a suo carico, che, sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale di cui al comma 2-bis, siano effettuate analisi di verifica sui liquidi biologici prelevati. Per tali analisi si applicano le disposizioni degli articoli 220 e seguenti del Codice di procedura penale''.

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, hanno facoltà di accompagnare il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. Le spese per l'effettuazione degli accertamenti sono in ogni caso poste a carico del sistema sanitario nazionale''.

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

''6. Il Prefetto, sulla base dell'esito dell'accertamento compiuto con gli apparecchi di cui al comma 2-bis ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

19.0.25

BONFRISCO, CARRARA, CASOLI, BIANCONI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Dispositivi di autodifesa)

1. Al fine di pervenire alla armonizzazione della normativa nazionale con quella vigente negli altri paesi comunitari, il Ministro dell'interno definisce con regolamento, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche tecniche dei dispositivi di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, innocui e non invasivi per, la salute umana».

19.0.26

FLUTTERO, MENARDI, CARUSO, SAIA, BALBONI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Dispositivi automobilistici per la misurazione del tasso alcoolemico).

1. Entro 12 mesi dall'approvazione della legge presente, le case automobilistiche ovvero le aziende del settore componentistica auto, possono presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, progetti o prototipi di apparecchiature in grado di misurare il tasso alcoolemico, integrabili nei sistemi di avviamento delle autovetture. Tali apparecchiature dovranno impedire l'avviamento dell'autovettura nel caso in cui il conducente superi il limite di tasso alcoolemico consentito. Gli uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettueranno valutazioni propedeutiche alla successiva eventuale omologazione compatibilmente con le normative europee di settore».

19.0.27

COMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla legge 2 ottobre 2007, n. 160)

All'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

''1-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 e dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2003, n. 214, in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, tra le ore 23 e le ore 6 del giorno successivo, è vietata, con qualsiasi modalità e a qualsiasi titolo, la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in qualsiasi genere di contenitori'';

1-ter. Nei locali di cui al comma 1-bis sono vietate la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione tra le ore 2 e le ore 6 del giorno successivo».

b) al comma 2 sostituire l'alinea con la seguente: ''Qualora nei locali di cui al comma 1-bis si svolgano, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, spettacoli o altre forme di intrattenimento, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, i titolari e i gestori devono assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico. Inoltre, in tutti i locali di cui al comma 1-bis, i titolari devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano».

19.0.28

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole da: ''devono interrompere'' fino a: ''alcolemico; inoltre'' sono soppresse.

19.0.29

LUMIA, CASSON, CAROFIGLIO, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Potenziamento delle risorse destinate alle operazioni di polizia giudiziaria in materia di criminalità organizzata)

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria relative a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia giudiziaria nella medesima materia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario».

19.0.30

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82)

1. All'articolo 13, comma 5, ultimo periodo del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo le parole: ''oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie'' sono inserite le seguenti: ''«, ivi compreso il rilascio di permesso di soggiorno, anche ai fini del ricongiungimento familiare''».

19.0.31

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

''c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, favoreggiamento reale, insolvenza fraudolenta, appropri azione indebita, bancarotta fraudolenta, usura, usura impropria, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, furto, rapina, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché, se la condotta si riferisce alla commissione di taluno dei delitti sopra indicati, di calunnia, autocalunnia, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia e favoreggiamento personale''»;

b) all'articolo 22 , dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

''2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il titolare dell'attività commerciale non denuncia eventuali tentativi di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi offensivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In ogni caso è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a quaranta.

2-ter. Ai fini dell'applicazione della disposizioni di cui al comma 2-bis, il sindaco può ottenere dall'autorità giudiziaria competente copia di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa'';

c) all'articolo 29, dopo il comma 3, è inserito il seguente: ''3-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2-bis e 2-ter''.

2. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 129, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 629, 644 e 644-bis del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 368, 369, 372, 377, 378, 379 del codice penale, se la condotta è riferita alla commissione di delitti di estorsione, anche tentata, e di usura in danno di esercenti attività commerciali, il pubblico ministero ne dà comunicazione alla polizia tributaria ed all'Agenzia delle entrate».

19.0.32

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-decies.

(Disposizioni relative al pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato)

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica per il pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato.

2. Il Ministero dell'interno assicura l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, ammontante a 1,5 milioni di curo, a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

19.0.33

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-novies.

(Disposizioni relative al personale del Nucleo operativo di sicurezza NOCS)

1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d'idoneità per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, è attribuita, a decorrere dal 1º gennaio 2009, con le stesse modalità, l'indennità supplementare mensile, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni. Al restante personale del medesimo Nucleo, addetto a compiti di supporto e sanitari, la stessa indennità è corrisposta, con la medesima decorrenza, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma l, valutato in euro 596.000, a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

19.0.34

GIULIANO, CORONELLA, SARRO, VETRELLA, COMPAGNA, SIBILIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. È istituita in Caserta una corte di appello, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Santa Maria Capua Vetere, Ariano Irpino e Nola.

2. È istituita in Caserta una corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Santa Maria Capua Vetere, Ariano Irpino e Nola.

3. È istituito in Caserta il tribunale per i minorenni, con giurisdizione nel distretto di cui ai commi 1 e 2.

4. Il Ministro della giustizia determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1.

5. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro della giustizia determina il personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari istituiti ai sensi della presente legge rivedendo le piante organiche di altri uffici.

6. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici istituiti con la presente legge, gli affari civili e penali pendenti e rientranti nella competenza dei medesimi uffici sono devoluti agli stessi.

7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cause civili già assegnate in decisione, nonché ai procedimenti penali nei quali è intervenuta per la prima volta la dichiarazione di apertura del dibattimento.

 8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

19.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 143

(Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Entro il termine di 45 giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro 45 giorni dal suo insediamento.

7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni dei consigli sciolti ai sensi dell'articolo 143 si svolgono nella prima giornata domenicale successiva alla scadenza della durata dello scioglimento. La data delle elezioni è fissata dal prefetto con proprio decreto, d'intesa con il Presidente della Corte d'appello. Qualora la giornata domenicale coincida con la festività della Pasqua o cada in periodi compresi fra il 1° agosto e il 15 settembre e tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il prefetto fissa la data delle elezioni nella prima giornata domenicale successiva alla predetta festività o ai predetti periodi. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo, non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141."».

 

19.0.200

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e al relativo regolamento di attuazione in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

 

1. Al comma 2 dell'articolo 208 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni le parole: "e della guardia di finanza", sono sostituite dalle seguenti: ", della guardia di finanza e della polizia penitenziaria".

2. Al comma 3 dell'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, le parole: "e della guardia di finanza", sono sostituite dalle seguenti: ", della guardia di finanza e della polizia penitenziaria"»

Art. 20

20.0.1

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 585, primo comma, del codice penale dopo le parole: "dall'articolo 577", sono aggiunte le seguenti: ''ed è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive o da persona travisata o da più persone riunite''».

20.0.1 (testo 2)

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 585, primo comma, del codice penale dopo le parole: "dall'articolo 577", sono aggiunte le seguenti: "ed è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso da persona travisata o da più persone riunite"».

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 2008

23ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BATTAGLIA

(omissis)

(733-A) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

 Il relatore BATTAGLIA (PdL), nel riferire sugli emendamenti in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

 

 La Sottocommissione concorda.

 

 

La seduta termina alle ore 10.

 

 


 

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONI (3a)

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2008

4ª Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

DIVINA

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 15,35.

 


IN SEDE CONSULTIVA

(omissis)

 

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

 

Il relatore AMORUSO (PdL) rileva che il disegno di legge in esame costituisce, insieme al decreto-legge n. 92 del 2008, parte del pacchetto sicurezza approvato recentemente dal Governo. Il disegno di legge è volto a soddisfare la sempre maggiore richiesta di sicurezza proveniente dai cittadini e prevede una serie di misure volte ad affrontare il tema dell’illegalità diffusa, della sicurezza urbana e del contrasto alla criminalità organizzata.

Passando all’esame delle principali disposizioni del provvedimento, con riguardo ai profili di competenza della Commissione, segnala l’articolo 3 che modifica la legge n. 91 del 1992, in materia di cittadinanza, prevedendo un innalzamento del periodo di tempo necessario per l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con un cittadino italiano. Tale previsione è volta a limitare il fenomeno dei cosiddetti matrimoni "di comodo" sempre più utilizzati da cittadini stranieri per acquisire più rapidamente la cittadinanza italiana. Particolarmente significative, inoltre, sono le disposizioni previste dall’articolo 8, tese al contrasto dell’impiego di minori nell’accattonaggio. Il disegno di legge introduce nel codice penale un’apposita ipotesi di reato prevedendo la reclusione fino a tre anni per coloro che impiegano per mendicare persone minori di anni quattordici o comunque persone non imputabili.

L’articolo 9 del provvedimento invece, stabilisce anch’esso una nuova ipotesi di reato nel caso di ingresso illegale da parte di cittadini stranieri nel territorio dello Stato. Tale ipotesi di reato, già presente in altri ordinamenti di paesi membri dell’Unione europea (tra i quali la Germania e la Francia) prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni per lo straniero che faccia il suo ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico sull’immigrazione, prevedendo, in questi casi, l’obbligo dell’arresto e il processo con il rito direttissima a cui seguirà l’ordinanza di espulsione emessa dal giudice nella sentenza di condanna.

Segnala, quindi, le misure previste dall’articolo 17 del provvedimento che mirano a contrastare il fenomeno del riciclaggio attraverso l’utilizzo del sistema di money transfer. Come è noto, infatti, questi trasferimenti di denaro all’estero, operati da cittadini stranieri, sfuggono ai controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio e rischiano di confluire nel circuito dei finanziamenti del terrorismo e della criminalità organizzata. Venendo a considerare l’articolo 18, osserva che esso prolunga il periodo massimo di permanenza degli stranieri nei CPT, qualora sia difficile l’identificazione degli stessi. Una misura questa che si pone in perfetta coerenza con la proposta di direttiva europea che è stata approvata oggi dal Parlamento europeo.

Il provvedimento da ultimo contiene una serie di ulteriori disposizioni volte ad ampliare gli strumenti di tutela per le persone anziane spesso facile bersaglio per i criminali, di disposizioni contro il danneggiamento e il deturpamento degli arredi urbani e di ulteriori disposizioni per rafforzare la lotta di contrasto alla mafia e alle organizzazioni criminali.

 In conclusione, propone che la Commissione esprima, per quanto di competenza, un parere di nulla osta. In particolare rileva che la stessa Commissione europea ha riconosciuto la piena competenza di ciascuno Stato nell’introdurre e regolare il reato di immigrazione clandestina, un reato da tempo presente nella normativa di molti Stati europei. Il disegno di legge, inoltre, come si è avuto modo di argomentare, è perfettamente coerente con il progetto di direttiva che stabilisce norme comuni sulla detenzione e il rimpatrio degli immigrati clandestini.

 

Il senatore LIVI BACCI (PD) lamenta l’intento repressivo che ispira la normativa in esame. Se vi è una ampia condivisione sulla necessità di adottare politiche che incidano sul fenomeno dell’irregolarità, ritiene tuttavia che tale intento debba essere perseguito attraverso una profonda revisione della normativa vigente (la cosiddetta legge Bossi-Fini) che ha generato un aumento del numero degli immigrati che si trovano in una posizione irregolare a causa delle difficoltà poste all’ingresso regolare nel Paese.

La normativa vigente, infatti, impedisce un accordo diretto tra domanda e offerta di lavoro e induce, anche chi è entrato regolarmente a trovarsi presto in una condizione di irregolarità.

In assenza di una complessiva riforma della normativa sull’accesso degli immigrati ogni inasprimento degli strumenti repressivi diviene inefficace. Si sofferma pertanto criticamente su quanto previsto dall’articolo 9, che disegna una fattispecie criminosa difficilmente applicabile. Un simile reato è previsto nella normativa di altri paesi, ma la prassi dimostra che esso è applicato in pochi casi, anche a causa di differenze strutturali dei sistemi giudiziari di quei paesi.

Contesta quindi quanto previsto dall’articolo 16 circa l’iscrizione anagrafica. E’anche questa una norma oggettivamente inapplicabile, mentre la previsione contenuta nell’articolo 17, asseritamente volta a contrastare il riciclaggio si potrebbe tradurre, nella sua applicazione, in un semplice aumento dei costi dei trasferimenti monetari tra paesi, incidendo negativamente sulla condizione degli immigrati. Quanto all’innalzamento a 18 mesi del limite massimo di permanenza nei CPT osserva che questa è la soglia massima prevista dalla normativa europea in corso di approvazione, la cui opportunità va valutata anche sotto il profilo dell’aumento dei costi di gestione dei centri.

Alla luce di questi argomenti e con riferimento alle competenze della Commissione, manifesta una valutazione complessivamente sfavorevole sul provvedimento in esame, che reca norme inefficaci, produttive di situazioni di maggiore irregolarità e che incidono negativamente sulla condizione di vita degli immigrati e delle famiglie italiane che li ospitano.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 


 

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2008

6ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

DINI

 

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

 

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 giugno scorso.

 

Il relatore AMORUSO (PdL) ribadisce la proposta di parere favorevole al disegno di legge in titolo.

 

Il presidente DINI verificata la presenza del numero legale pone in votazione la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore che viene approvata, a maggioranza, dalla Commissione.

 

 

 

 


BILANCIO (5a)

 

MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2008

53ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(omissis)

 

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio )

 

 Il relatore TANCREDI (PdL) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti in ordine ai controlli di cui all’articolo 16, se siano ulteriori rispetto al quadro della natura dei controlli previsti nel quadro della legislazione vigente, acquisendo quindi elementi a sostegno dell’invarianza finanziaria della norma asserita nella relazione tecnica. In relazione ai profili di copertura, segnala che la Tabella n. 1, che costituisce parte integrante dell’articolo 20, recante la copertura finanziaria del provvedimento, andrebbe aggiornata in relazione al quadro delle risorse previste nell’ambito dei Fondi in relazione alla manovra finanziaria per il 2009, nel frattempo presentata per l’esame parlamentare. In particolare, occorre prevedere l’indicazione degli accantonamenti utilizzati anche con riferimento all’anno 2011, specificando altresì gli accantonamenti che siano oggetti di utilizzo per la copertura di oneri a regime, dato che non appare attualmente evincibile alla luce della Tabella in questione. L’aggiornamento delle coperture, a partire dall’anno 2009 ed in relazione alle capienze indicate dalla Tabella A della manovra finanziaria per il 2009 nel frattempo all’esame del Parlamento, dovrebbe altresì tenere conto dell’avvenuto riordino dei Ministeri. Segnala altresì che non sussistono idonei stanziamenti, già in base alla legislazione vigente, nell’ambito delle capienze di cui al Ministero della salute (per l’anno 2010), al Ministero della solidarietà sociale (per gli anni 2009 e 2010), al Ministero della giustizia (per gli anni 2009 e 2010), nonché al Ministero dell’interno (per gli anni 2009 e 2010). Al riguardo, segnala che la relazione tecnica e il prospetto di copertura dovrebbe essere aggiornato tenendo conto delle misure nel frattempo adottate con il decreto-legge n. 151 del 2008, già entrato in vigore, le cui disposizioni e relative coperture risultano in parte sovrapposte rispetto al provvedimento in esame, come espressamente riferito nella relazione tecnica del decreto-legge in questione (Atto senato n. 1072).

 

 Il sottosegretario GIORGETTI deposita agli atti una nota del Ministero della Ragioneria generale dello Stato, nella quale si forniscono elementi in ordine alla congruità della quantificazione, con riferimento agli articoli 9 e 18 del decreto-legge in conversione. In ordine all’articolo 16, chiarisce che i controlli ivi previsti risultano già delineati nel quadro della legislazione vigente, mentre in ordine ai profili di copertura finanziaria, rileva che gli oneri recati dal provvedimento dovranno essere coordinati con gli interventi previsti dal decreto-legge n. 151 del 2008 (Atto Senato n. 1072), risultando dunque necessario un aggiornamento della relazione tecnica del provvedimento in esame. Rileva, comunque, che nella nota depositata viene indicata una tabella relativa alla copertura finanziaria del provvedimento recante anche gli accantonamenti per l’anno 2011.

 

 Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare l’esame del provvedimento, al fine di acquisire gli elementi integrativi e di aggiornamento necessari.

 

 Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 


BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2008

72ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

(omissis)

IN SEDE CONSULTIVA

 

 

(733-A) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell’esame degli emendamenti )

 

Il relatore ESPOSITO (PdL) illustra il disegno di legge in titolo, nel testo A approvato dalle Commissioni, segnalando per quanto di competenza che, in primo luogo, alla luce degli elementi forniti dalla Ragioneria generale con riferimento al testo originario del provvedimento in ordine alla norma di copertura finanziaria – non modificata nei suoi contenuti nel testo A all’esame -, occorre prevedere una apposita condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, volta a sostituire la disposizione di copertura e relativa tabella (articolo 58 del testo A). In ordine all’articolo 32, fa presente che occorre acquisire conferma che alle modalità di tenuta anche informatica dei registri già previsti dalla normativa possa procedersi con le risorse a legislazione vigente. In ordine all’articolo 34, ritiene che occorre acquisire chiarimenti circa il comma 1, in ordine agli effetti retroattivi della previsione rispetto a somme già introitate, nonché con riferimento al comma 7; sembrano poi determinare maggiori oneri i commi 2, 3, 4 e 5 della proposta in relazione all’istituzione e alla tenuta dell’Albo ivi indicato. In ordine all’articolo 39, lettera f), punto 1), rileva che occorre acquisire conferma che i citati reparti specializzati della polizia penitenziaria risultino nell’ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. In relazione all’articolo 43, comma 1, lettera h), segnala che occorre acquisire conferma che possa procedersi con le risorse già previste a legislazione vigente; in relazione alla lettera l), punto 2, della medesima disposizione, occorre acquisire conferma dell’invarianza finanziaria; in relazione alla lettera n), posto che la norma appare una mera specificazione del tenore letterale della norma richiamata, appare comunque opportuno acquisire conferma che non si ampli la fattispecie di accompagnamento alla frontiera, acquisendo quindi conferma dell’invarianza della previsione. In relazione all’articolo 45, rileva che occorre acquisire conferma che possa procedersi con le risorse già previste a legislazione vigente, occorrendo analoga conferma altresì con riferimento all’articolo 47. In relazione all’articolo 49, fa presente che occorre valutare l’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. In relazione all’articolo 50, ritiene che appare necessario prevedere una formulazione che renda flessibile l’applicazione del rimpatrio assistito, al fine di rendere effettivo il meccanismo del limite di spesa. Segnala che occorre acquisire conferma della non onerosità della disposizione di cui all’articolo 54, in materia di proroga termini, atteso peraltro che le norme richiamate prevedono, alla scadenza dei termini ivi indicati, il venir meno dei finanziamenti.Ritiene che occorre acquisire conferma dell’invarianza della disposizione di cui all’articolo 55.

 

Il sottosegretario GIORGETTI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato in ordine alla disposizione recante la copertura finanziaria del provvedimento, che viene resa disponibile. Deposita altresì una ulteriore nota relativa ai contenuti del testo A del provvedimento, altresì resa disponibile.

 

Il presidente AZZOLLINI propone quindi di acquisire gli elementi di chiarimento richiesti al Governo al fine di predisporre una proposta di parere che potrà essere illustrata nella successiva seduta. Evidenzia in particolare che, in sede di espressione del parere sul testo del provvedimento, risulterà necessario prevedere con apposita condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la sostituzione della norma recante la copertura finanziaria del provvedimento nel senso indicato dalla Ragioneria generale dello Stato, con la nota testé depositata, verificata dal Ragioniere generale dello Stato.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

 


BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2008

73ª Seduta (notturna)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

 

La seduta inizia alle ore 20,30.

La seduta inizia alle ore 15,05.

(omissis)


IN SEDE CONSULTIVA

 

 

(733-A) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti )

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

 

Il relatore facente funzione, senatore ESPOSITO (PdL), a seguito delle note depositate nella seduta pomeridiana di oggi dal rappresentante del Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

- che l’articolo 30, comma 1, sia soppresso;

- che all’articolo 30, comma 3, dopo la parola "istituito" siano aggiunte le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato";

- che all’articolo 44, comma 1, dopo la parola "istituito" siano aggiunte le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato";

- che all’articolo 46 siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

- che l’articolo 55 sia sostituito dal seguente: " 1. Agli oneri recati dall’articolo 19, valutati in euro 930.000 per l’anno 2008 e in euro 33.354.000 a decorrere dall’anno 2009, e dall’articolo 39, valutati in euro 43.632.000 per l’anno 2008, in euro 65.269.040 per l’anno 2009, in euro 114.521.980 per l’anno 2010 e in euro 77.031.400 a decorrere dall’anno 2011, di cui euro 43.632.000 per l’anno 2008 ed euro 55.764.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione si provvede:

a) quanto a 44.562.000 di euro per l’anno 2008, a 91.901.000 di euro per l’anno 2009, a 111.296.000 di euro per l’anno 2010 ed a 110.386.000 di euro a decorrere dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;

b) quanto a euro 3.580.000 per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;

c) quanto a euro 6.722.040 per l’anno 2009 ed euro 32.999.980 per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 19 e 39, anche ai fini dell’adozione di provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";

 

- che la tabella n. 1 sia sostituita dalla seguente:

 

Tabella 1

(art. 55, comma 1, lettera a)

 

 

2008

2009

2010

2011

Ministero dell’economia e delle finanze

 

1.946.000

 

9.742.000

 

5.403.000

 

5.403.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

 

 

 

308.000

 

9.000

 

9.000

Ministero della giustizia

6.480.000

 

3.298.000

 

 

10.922.000

Ministero degli affari esteri

12.805.000

13.800.000

40.955.000

40.955.000

Ministero della pubblica istruzione

6.089.000

 

 

 

Ministero dell’interno

7.405.000

 

 

 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

 

54.000

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

1.577.000

907.000

3.664.000

3.664.000

Ministero della salute

6.535.000

15.275.000

37.577.000

29.611.000

Ministero dei trasporti

289.000

38.000

968.000

968.000

Ministero dell’università e della ricerca scientifica

 

1.382.000

 

861.000

 

4.493.000

 

4.493.000

Ministero della solidarietà sociale

 

47.672.000

18.227.000

14.361.000

 

 

 

 

 

TOTALE

44.562.000

91.901.000

111.296.000

110.386.000

 

Esprime parere di semplice contrarietà in ordine all’articolo 51.

 

Il parere è altresì reso con il seguente presupposto:

- che alle attività di cui all’articolo 30, commi 2, 3, 4 e 5, in relazione alla tenuta dell’Albo ivi indicato, possa farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.".

Fa inoltre presente che la numerazione degli articoli contenuta nello stampato A del provvedimento, e pubblicata in data odierna, non corrisponde alla numerazione contenuta nelle note consegnate dal rappresentante del Governo, riferite invece alla numerazione provvisoria degli articoli del testo effettuata dalle Commissioni riunite e successivamente modificata per l’Aula.

 

I senatori LUSI (PD) e MERCATALI (PD) chiedono di poter disporre di tempo ulteriore per approfondire la proposta avanzata dal relatore, in considerazione della complessità sia del testo che del parere proposto.

 

 Il PRESIDENTE rinvia dunque il seguito dell’esame.

 

 La seduta termina alle ore 21,05.

 

 


BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2008

74ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 9,05.

(omissis)

IN SEDE CONSULTIVA

 (733-A) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, parzialmente contrario sull’articolo 51. Rinvio dell’esame degli emendamenti )

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta notturna di ieri.

 Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta notturna è stato illustrato il parere sul testo.

 Il senatore LUSI (PD), in sede di dichiarazione di voto, dichiara di non condividere il parere di semplice contrarietà sull’articolo 51, rilevando come, dalla documentazione presentata dal Governo, risulti che vi sono problemi di copertura finanziaria. Sul punto, rileva l’opportunità di esprimere un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

 Il presidente AZZOLLINI, replicando alle osservazioni del senatore Lusi, precisa che la contrarietà del Governo sull’articolo 51 non riguarda i profili finanziari, bensì questioni di merito sulla destinazione di risorse esistenti ad altra finalità. Si tratta dunque di un profilo di merito che esula dalle competenze della Commissione bilancio.

 Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere illustrato nella seduta notturna di ieri dal relatore.

 Il PRESIDENTE avverte che, a seguito della variazione del calendario dei lavori in Assemblea, non sono stati ancora trasmessi i relativi emendamenti, pertanto, l’esame degli stessi è rinviato.


BILANCIO (5a)

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2008

76ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,25.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

 (733-A) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio )

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

 

Il senatore ESPOSITO (PdL), facente funzione di relatore, illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea e segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 4.101, 4.100, 4.103, 4.104, in materia di acquisto della cittadinanza, posto che la relazione tecnica prevede, relativamente alla riduzione dei soggetti beneficiari dell’acquisto della cittadinanza, risparmi tuttavia non quantificati né scontati in bilancio. Segnala che la proposta 4.105 richiama una normativa abrogata, per cui occorre acquisire chiarimenti al riguardo, sembrando comunque la proposta attenere a meri profili procedurali. Rileva che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 7.304, in relazione all’ampliamento delle competenze dei giudici di pace. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, riferiti sino all’articolo 7.

 

 Il sottosegretario GIORGETTI si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

 

 Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

 

 


BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 13 GENNAIO 2009

109ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(733-A) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

(Nuovo parere all'Assemblea sul testo. Parere su emendamenti. Esame e rinvio)

 

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Commissione bilancio ha già reso parere all’Assemblea sul testo del disegno di legge in titolo. Tuttavia, essendosi concluso l’esercizio finanziario 2008 senza l’approvazione del disegno di legge da parte dell’Assemblea, il Presidente del Senato ha richiesto alla Commissione bilancio di esprimersi nuovamente sul testo.

 

Il relatore LATRONICO (PdL) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall’Assemblea segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione bilancio ha reso, il 18 novembre scorso, un parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo del provvedimento in titolo. Il 22 dicembre scorso, su istanza del rappresentante del Governo, è stata revocata la prenotazione del Fondo speciale relativo all'accantonamento della giustizia per l’anno 2009 relativa al provvedimento in esame per garantire la copertura finanziaria della proposta del disegno di legge n. 905 (recante il Trattato di Prum). A seguito della revoca della prenotazione del fondo speciale, il testo del provvedimento in titolo appare privo della sufficiente copertura per il 2009. Inoltre, posto che l’esercizio 2008 si è concluso, occorre valutare l’opportunità di sopprimere tutte le disposizioni recanti oneri sul 2009.

In relazione agli emendamenti segnala che occorre valutare le proposte 4.101, 4.100, 4.103, 4.104, in materia di acquisto della cittadinanza, posto che la relazione tecnica prevede, relativamente alla riduzione dei soggetti beneficiari dell’acquisto della cittadinanza, risparmi tuttavia non quantificati né scontati in bilancio. Segnala, inoltre, che la proposta 4.105 richiama una normativa abrogata, per cui occorre acquisire chiarimenti al riguardo, sembrando comunque la proposta attenere a meri profili procedurali. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 7.304, in relazione all’ampliamento delle competenze dei giudici di pace. Appaiono determinare maggiori oneri le proposte 8.0.300 e 8.0.301. Occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse a copertura, mediante taglio lineare della Tabella C, in relazione alle proposte 12.0.100 e 12.0.300. Occorre valutare le proposte 19.114 e 19.0.800 in relazione alla prevista estensione delle competenze del giudice di pace. Occorre valutare la proposta 19.115 in relazione alla estensione delle possibilità di richiesta del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale. Appare determinare maggiori oneri la proposta 24.0.100. Segnala, poi, le proposte 31.100 e 33.102, per cui occorre acquisire conferma che le ulteriori destinazioni previste per il Fondo di cui al comma 5 del capoverso Art. 2-undecies siano compatibili con il perseguimento degli obiettivi già indicati a legislazione vigente; si segnala che appare suscettibile di determinare effetti onerosi il comma 10 del capoverso in questione di entrambe le proposte. In ordine alla proposta 31.0.101, occorre acquisire conferma che agli oneri di cui al comma 3 possa farsi fronte nell’ambito degli ordinari stanziamenti. In relazione alla proposte 32.0.100 e 33.101 occorre acquisire elementi di quantificazione, al fine di valutare la congruità della copertura, che segnala è operata mediante una riduzione lineare di Tabella C, occorrendo quindi acquisire conferma della disponibilità delle risorse; in ordine alla proposta 33.101, segnala peraltro l’istituzione, ai sensi della lettera h) del comma 2, di un Fondo di garanzia e di finanziamento alimentato anche da finanziamenti pubblici, occorrendo dunque valutare l’idoneità delle risorse stanziate dalla norma di copertura.

 In relazione alle proposte 33.103, 33.300, 33.106 occorre sia chiarito se le attività previste possano essere svolte nell’ambito delle risorse già previste negli ordinari stanziamenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, posto che sembra configurarsi la creazione di una nuova struttura nell’ambito della Presidenza; andrebbe comunque riformulato il tenore del comma 6 della proposta 33.103 in relazione alla asserita invarianza. In ordine alla proposta 33.104, occorre acquisire chiarimenti sulla possibilità per il prefetto di avvalersi di ogni altra pubblica amministrazione. La proposta 33.0.100 reca oneri non quantificati; segnala, inoltre, in relazione alla copertura, che la stessa è a valere sul Fondo di cui all’articolo 2-duodecies della legge n. 575 del 1965, che sembrerebbe finanziato, ai sensi della citata normativa, per tre esercizi finanziari a partire dall’anno 1995, per cui occorre acquisire dal Governo elementi in ordine allo stato del Fondo in questione; segnala inoltre che tale Fondo prevede già finalità di destinazione rispetto alle quali occorrerebbe acquisire elementi circa la compatibilità rispetto all’uso previsto dalla proposta emendativa. In relazione alla proposta 33.0.101, che istituisce l’indicato Fondo per la durata di cinquanta anni, occorre acquisire elementi di quantificazione degli oneri; si segnala che la proposta sembra configurare diritti soggettivi ed è priva di una copertura a regime correlata alla durata prevista per il Fondo, risultando coperta solo fino all’anno 2010. La proposta in questione, così come l’emendamento 33.0.102, prevede una riduzione lineare della Tabella C per cui occorre acquisire conferma della disponibilità delle relative risorse. Occorrono elementi di quantificazione in ordine alla proposta 39.0.100, acquisendo conferma della disponibilità delle risorse. Occorre valutare la proposta 39.106, acquisendo chiarimenti sulla compatibilità tra il Fondo istituito ai sensi del capoverso Art. 16-bis della proposta, che fa riferimento a programmi di rimpatrio, e la fattispecie di espulsioni finanziate dal suddetto Fondo, che assumono valenza non discrezionale né modulabile, valutando altresì che i contributi per l’alimentazione del fondo, a carico dei datori di lavoro, risulterebbero deducibili in base alla normativa tributaria generale.

In relazione alla proposta 48.305, occorre acquisire conferma che l’ulteriore destinazione dei proventi di cui all’articolo 208 del Codice della strada sia compatibile con l’attuale meccanismo di utilizzo dei proventi medesimi. Occorre acquisire conferma dell’invarianza delle proposte 48.0.104 e 49.100 (capoverso 1-bis). In relazione alla proposta 48.0.300, ultimo periodo, occorre acquisire conferma che il Ministero proceda nell’ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, valutando di specificare tale vincolo nel testo emendativo. Occorrono elementi di quantificazione in ordine alla proposta 48.0.107, al fine di valutare la congruità della copertura, che è a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, occorrendo quindi acquisire altresì conferma della disponibilità delle risorse. Occorre valutare la proposta 52.0.101, per la quale segnala che il capoverso Articolo 145 prevede una diminuzione, rispetto alla legislazione vigente, della fonte di copertura di tale disposizione, mediante prelievi ridotti, a fronte di un aumento del tetto massimo dei compensi al personale assegnato; le disposizioni di cui ai capoversi Articolo 144 e Articolo 146, che non rientrano nella copertura di cui al capoverso esaminato, prevedono nuovi organi Commissariali di cui occorre valutare gli effetti finanziari. Occorre conferma della disponibilità delle risorse in ordine all’emendamento 54.0.302, la cui copertura andrebbe comunque correttamente riformulata.

Infine, in relazione all’emendamento del relatore 55.500, sostitutivo della norma di copertura, segnala che esso recepisce una condizione posta dalla Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione; al riguardo, segnala che, nel corso dell’esame presso la Camera sono stati approvati emendamenti al testo del disegno di legge finanziaria che hanno modificato la capienza dei Fondi speciali in questione, ancorché successivamente alla prenotazione di tali Fondi mediante la citata condizione resa in sede di parere sull’A.S. 733-A, per cui fa presente che la disponibilità attuale dei Fondi non è in grado di garantire la neutralità finanziaria di entrambi i provvedimenti. In relazione alla proposta 51.0.400 del Governo, occorre valutare l’opportunità di richiedere una relazione tecnica volta ad esplicitare, in particolare, le modalità di finanziamento degli accertamenti clinici svolti dal Servizio sanitario nazionale che a legislazione vigente trovano copertura sui fondi destinati al piano nazionale della sicurezza stradale, posto che il comma 2-octies sopprime tale ultima previsione. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Illustra, poi, gli ulteriori emendamenti trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta 4.0.600 (analoga alle proposta 4.100 e 4.103) in materia di acquisto della cittadinanza. In relazione alla proposta 33.0.601, appare opportuno acquisire conferma che non vi siano effetti di estensione della platea dei beneficiari, che sembrerebbe oggetto di una mera specificazione. In ordine alla proposta 39.601, appare necessario acquisire una asseverazione circa l'idoneità della clausola di invarianza ivi prevista. In ordine alla proposta 48.0.601, occorre acquisire conferma che all'attività di cui all'Art. 120, comma 5, possa procedersi con le risorse già previste a legislazione vigente. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario GIORGETTI consegna agli atti della Commissione una nuova relazione tecnica sul testo, che tiene conto della chiusura dell’esercizio finanziario 2008 e contenente indicazioni di una nuova norma di copertura.

 

Il presidente AZZOLLINI propone di passare all’esame degli emendamenti, rinviando alla giornata di domani l’esame del testo per consentire di svolgere gli opportuni approfondimenti sulla scorta della nuova documentazione consegnata dal Governo.

 

Conviene la Commissione.

 

In merito agli emendamenti, il sottosegretario GIORGETTI esprime avviso contrario sulle proposte 4.101, 4.100, 4.103, 4.104, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. Sulla proposta 4.105 esprime parere contrario nel merito, posto che la normativa citata nella proposta risulta abrogata, mentre rileva che non vi sono osservazioni sulla proposta 7.204. Conviene con il relatore sulla onerosità delle proposte 8.0.300, 8.0.301 e 24.0.100. In relazione alle proposte 12.0.100 e 12.0.300 esprime avviso contrario, posto che la riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa determinate dalla tabella C possono incidere sull’operatività minima degli enti e degli istituti che sono annualmente finanziati attraverso le risorse di cui alla tabella citata. In relazione alle proposte 19.114 e 19.115, esprime avviso contrario in quanto la prima appare suscettibile di ampliare la competenza penale dei giudici di pace, mentre la seconda amplia la platea dei beneficiari dello speciale permesso di soggiorno di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998. In merito alle proposte 31.100 e 33.102, esprime avviso contrario in quanto prevedono la costituzione di un fondo cui sono destinati i proventi dei beni confiscati che attualmente confluiscono nel fondo unico giustizia. Le norme ivi previste sono suscettibili di comportare oneri finanziari per il bilancio dello Stato non quantificati e privi di copertura. Rileva, poi, che non vi sono osservazioni sulla proposta 31.0.101, mentre sulle proposte 32.0.100 e 33.101 esprime avviso contrario in quanto volte a creare agenzie per la gestione e destinazione dei beni sequestrati, con maggiori oneri di personale e di funzionamento. In merito alle proposte 33.103, 33.106 e 33.300, esprime avviso contrario in quanto appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri di personale e di funzionamento a carico della finanza pubblica. Esprime poi avviso contrario in relazione all’emendamento 33.104 in quanto il previsto avvalimento, da parte del Prefetto, di altre pubbliche amministrazioni può determinare oneri non quantificati né coperti. Sull’emendamento 33.0.100 esprime avviso contrario in quanto il trasferimento al patrimonio del Comune, della Provincia e della Regione anche di beni immobili confiscati determina effetti finanziari negativi in termini di minori entrate. Anche sulla proposta 33.0.101 esprime avviso contrario in quanto l’istituzione di un comitato per la gestione del fondo si pone in contrasto con le disposizioni di contenimento delle spese di funzionamento degli organi collegiali, inoltre, l’istituzione di un fondo per la concessione di garanzie e indennizzi a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alla mafia, comporta oneri non quantificati la cui copertura, limitata al triennio 2008-2010, non appare idonea a garantire la neutralità finanziaria della proposta. Esprime poi avviso contrario sulla proposta 33.0.102 in quanto gli oneri sono coperti sulla tabella C e gli attuali stanziamenti garantiscono il regolare funzionamento di enti. In merito alla proposta 39.0.100 esprime avviso contrario in quanto determina oneri la cui quantificazione non è verificata e la copertura è inidonea per le ragioni suindicate in relazione alla tabella C. Rileva, poi, che la proposta 39.106 comporta oneri non quantificati e privi di copertura sulla finanza pubblica, mentre sulla proposta 48.305 esprime avviso contrario nel merito, senza tuttavia rilevare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sulle proposte 48.0.104 e 49.100 esprime avviso contrario in quanto non risultano invarianti dal punto di vista finanziario in quanto comportano oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento alla proposta 48.0.300, fa presente che le previste attività istruttorie a carico degli uffici del Ministero delle infrastrutture possono determinare oneri non quantificati né coperti. Esprime, altresì, avviso contrario sulla proposta 48.0.107 in quanto l’istituzione di una Corte di appello determina maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e la copertura ivi indicata non appare idonea. Con riferimento all’emendamento 52.0.101 esprime avviso contrario in quanto produce effetti finanziari negativi. Si riserva di fornire i chiarimenti sui restanti emendamenti in altra seduta.

 

Il senatore MORANDO (PD) rileva che i chiarimenti forniti dal Governo sull’articolo 4, contenuti nella relazione tecnica presentata, non consentono di verificare gli oneri associati all’ampliamento della platea dei richiedenti la cittadinanza italiana, limitandosi soltanto ad indicare l’eventuale variazione dei beneficiari stessi. Ciò non consente di sostenere che le proposte 4.101, 4.100, 4.103 e 4.104 siano suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. Replicando ad un’osservazione del senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) in merito ai profili di quantificazione delle proposte 12.0.100 e 12.0.300, dichiara che, a suo avviso, le proposte non hanno profili critici di quantificazione trattandosi di attività che vengono tuttora svolte a legislazione vigente e che resta da valutare soltanto la capienza della copertura sulla tabella C.

 

Il senatore FERRARA (PdL), in relazione alla proposta 48.305, ritiene che non vi siano profili finanziari critici e che eventualmente si potrebbe esprimere un parere di semplice contrarietà per i profili di programmazione delle risorse.

 

Il presidente AZZOLLINI conviene con le osservazioni del senatore Morando sulle proposte 4.101, 4.100, 4.103 e 4.104, sulle quali ritiene opportuno esprimere un avviso di semplice contrarietà. Non ritiene che vi siano profili finanziari critici in merito alle proposte 4.105, 7.304, 19.114, 19.0.800, 19.115, 31.0.101 e 33.104. In particolare, con riferimento alle proposte 19.114 e 19.0.800, sulle quali il Governo aveva ravvisato un’estensione della competenza del giudice di pace, con effetti negativi per il bilancio dello Stato, rileva che - come anche indicato nella nuova relazione tecnica depositata dal Governo - il compenso annuale per i giudici di pace è limitato ad un tetto prefissato. In coerenza con quanto espresso dal Governo sul testo, ritiene opportuno esprimere avviso favorevole. In merito alle proposte 12.0.100 e 12.0.300, rileva che stante l’esiguità degli oneri, coperti sulla tabella C, e dato che l’esercizio finanziario è appena cominciato, su tali proposte il parere dovrebbe essere condizionato ad adeguare la decorrenza dell’onere al 2009, facendo riferimento alla nuova legge finanziaria per quanto concerne la tabella C. Ritiene, poi, che siano suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 24.0.100, 31.100 e 33.102. In merito alla proposta 32.0.100, ritiene che l’attuale formulazione presenta profili finanziari critici in relazione ai commi 10 e 13, sui quali la Commissione dovrebbe quindi esprimere un parere condizionato alla soppressione degli stessi. Tuttavia, ove pervenisse una riformulazione che trasformasse gli incentivi automatici in un meccanismo coerentemente configurabile come tetto di spesa, l’avviso della Commissione potrebbe essere rivalutato. Ritiene, altresì, suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 33.101, 33.103, 33.106. 33.0.100 e 33.0.101 sulla base degli elementi forniti dal Governo. Sulle proposte 33.0.102, 39.0.100 e 39.106, propone di esprimere un parere condizionato al fine di adeguare i riferimenti della nuova finanziaria, relativamente alla tabella C, e per sopprimere l’articolo 16-bis contenuto nell’emendamento 39.106, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri privi di adeguata copertura. Sulle proposte 48.305 e 48.0.300, ritiene che non vi siano le condizioni per esprimere un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Propone su di esse un parere di semplice contrarietà. Infine, ritiene suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 48.0.107 (in quanto l’onere ivi indicato appare sottostimato) e 52.0.101.

Posto che è stato preannunciato dall’Assemblea l’invio di ulteriori emendamenti, propone di rinviare il seguito dell’esame del testo e degli emendamenti ad altra seduta, invitando il relatore a predisporre una proposta di parere che tenga conto del dibattito svolto nella seduta.

 

Conviene la Commissione ed il seguito dell’esame del testo e degli emendamenti viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,25.

 

 


BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2009

110ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,10.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(733-A) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, parzialmente contrario sull’articolo 51. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta sono stati riesaminati i profili finanziari relativi al testo del provvedimento ed agli emendamenti. Avverte che sono stati trasmessi ulteriori emendamenti dall’Assemblea, tra i quali la proposta 30.500 (testo 2) appare volta a risolvere i profili relativi all’articolo 30 di cui la Commissione aveva chiesto la soppressione nel primo parere reso all’Assemblea. Prima di procedere alla formulazione del parere sul testo, chiede al rappresentante del Governo di fornire i necessari chiarimenti sul testo 2 della proposta 30.500.

 

Il sottosegretario GIORGETTI rileva che il comma 4-ter della proposta appare suscettibile di determinare minor gettito.

 

Il relatore LATRONICO(PdL), preso atto dei chiarimenti del Governo, illustra una proposta di parere sul testo del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

- che l’articolo 30, comma 1, sia soppresso e che venga approvato l’emendamento 30.500 (testo 2), sul quale il parere è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione del comma 4-ter;

- che all’articolo 30, comma 3, dopo la parola "istituito" siano aggiunte le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato";

- che all’articolo 44, comma 1, dopo la parola "istituito" siano aggiunte le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato";

- che all’articolo 46 siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

- che l’articolo 55 sia sostituito dal seguente:

"1. Agli oneri recati dall’articolo 19, valutati in euro 25.298.325 per l’anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall’anno 2010, e dall’articolo 39, valutati in euro 52.000.000 per l’anno 2009, in euro 98.357.680 per l’anno 2010, in euro 53.474.880 per l’anno 2011 e in euro 77.031.400 a decorrere dall’anno 2012, di cui euro 52.000.000 per l’anno 2009, euro 92.000.000 per l’anno 2010 ed euro 11.160.000 per l’anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:

a) quanto a 48.401.000 euro per l’anno 2009, 64.976.000 euro per l’anno 2010 ed 56.886.000 euro a decorrere dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;

b) quanto a euro 3.580.000 per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;

c) quanto a euro 28.897.325 per l’anno 2009, euro 32.712.780 per l’anno 2010, euro 30.319.980 per l’anno 2011 e euro 53.876.500 a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 31.000.000 per l’anno 2010, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 19 e 39, anche ai fini dell’adozione di provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative-illustrative.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";

- che la tabella n. 1 sia sostituita dalla seguente:

 

Tabella 1

(art. 55, comma 1, lettera a)

 

 

2009

2010

2011

Ministero dell’economia e delle finanze

 

7.742.000

 

3.403.000

 

3.403.000

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

 

35.401.000

 

30.028.000

 

23.374.000

Ministero della giustizia

911.000

 

-

805.000

Ministero degli affari esteri

3.300.000

26.455.000

24.455.000

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

 

499.000

 

2.417.000

 

2.388.000

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

22.000

 

521.000

 

514.000

Ministero per i beni e le attività culturali

526.000

1.971.000

1.947.000

TOTALE

48.401.000

64.795.000

56.886.000

 

Esprime parere di semplice contrarietà in ordine all’articolo 51.

 

Il parere è altresì reso con il seguente presupposto:

- che alle attività di cui all’articolo 30, commi 2, 3, 4 e 5, in relazione alla tenuta dell’Albo ivi indicato, possa farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.".

 

Il senatore MORANDO (PD), in sede di dichiarazione di voto sul testo, fa presente che – nel contesto finanziario attuale – il provvedimento in titolo azzera completamente le disponibilità dei fondi speciali all’inizio dell’anno. Nella copertura del provvedimento viene impiegato anche il fondo per il 2010 da utilizzare al reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa (articolo 5, comma 4 del decreto-legge n. 93 del 2008). Questa occasione consente di svolgere una riflessione più ampia su un processo di degenerazione in corso da anni e che sta portando alla creazione, prima, e all’utilizzo ai fini di copertura, poi, secondo una gestione di fondi molto confusa e assolutamente contraria ai principi di programmazione economica. Ciò inficia inoltre la significatività del bilancio appena approvato. Auspica che nel corso di una futuro dibattito sulle procedure di bilancio si possa mettere ordine anche a questo aspetto.

 

Il presidente AZZOLLINI condivide le osservazioni svolte dal senatore Morando e ritiene che l’argomento della riforma del bilancio e delle procedure parlamentari possa essere affrontata a breve in questo ramo del Parlamento.

 

Posto ai voti, la Commissione approva il parere sul testo.

 

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta di ieri erano stati esaminati e valutati gli emendamenti illustrati dal relatore e restavano da valutare le proposte 54.0.302, 55.500 e 51.0.400.

 

Il sottosegretario GIORGETTI, in relazione alla proposta 51.0.400, deposita una relazione tecnica contenente i necessari chiarimenti. Esprime poi avviso contrario sulla proposta 54.0.302 in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri. Fa infine presente che l’emendamento 55.500 reca una copertura finanziaria del provvedimento che non è aggiornata con l’attuale consistenza dei fondi speciali.

 

Il relatore LATRONICO (PdL) illustra quindi le ulteriori proposte trasmesse dall’Assemblea segnalando che, per quanto di competenza, occorre valutare la proposta 4.0.600 (analoga alle proposta 4.100 e 4.103) in materia di acquisto della cittadinanza. In relazione alla proposta 33.0.601, appare opportuno acquisire conferma che non vi siano effetti di estensione della platea dei beneficiari, che sembrerebbe oggetto di una mera specificazione. In ordine alla proposta 39.601, appare necessario acquisire una asseverazione circa l'idoneità della clausola di invarianza ivi prevista. In ordine alla proposta 48.0.601, fa presente che occorre acquisire conferma che all'attività di cui all'articolo 120, comma 5, possa procedersi con le risorse già previste a legislazione vigente. Osserva poi che le riformulazioni delle proposte 33.101, 33.0.101, 32.0.100 e 33.103 non sembrano in grado di superare i profili finanziari critici. Rileva infine che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere un avviso di semplice contrarietà sulla proposta 4.0.600, essendo analoga alle proposte 4.100 e 4.103.

 

Il sottosegretario GIORGETTI esprime avviso favorevole sulle proposte 33.0.601, 39.601 e 48.0601 in quanto non presentano profili finanziari critici.

 

Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere sugli emendamenti del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall’Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.0.300, 8.0.301, 24.0.100, 31.100, 33.102, 33.101 (testo 2), 33.103 (testo 2), 33.300, 33.106, 33.0.100, 33.0.101(testo 2), 48.0.107, 52.0.101, 54.0.302 e 55.500, nonché parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.101, 4.100, 4.103, 4.104, 4.0.600 (e sui relativi subemendamenti), 48.305, 48.0.300. Esprime infine parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione delle seguenti proposte sulle quali il parere non ostativo è reso ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione alle condizioni che seguono:

- che alle proposte 12.0.100 e 12.0.300, le parole: "per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010" siano sostituite dalle altre: "a decorrere dal 2009" e che le parole: "24 dicembre 2007, n. 244, per l’anno 2008" siano sostituite dalle altre: "22 dicembre 2008, n. 203";

- che all’emendamento 32.0.100 (testo 2) siano soppressi i commi 10 e 13;

- che alle proposte 33.0.102 e 39.0.100 la parola: "2008" sia sostituita dall’altra: "2009" e che le parole: "24 dicembre 2007, n. 244, per l’anno 2008" siano sostituite dalle altre: "22 dicembre 2008, n. 203";

- che all’emendamento 39.106 il numero 4) della lettera l) venga soppresso.".

 

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ODIERNA POMERIDIANA 

 

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta odierna, già convocata alle ore 14,30, è posticipata alle ore 15,45.

 

La Commissione prende atto.

 

La seduta termina alle ore 9,45.

 


BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2009

121ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Cosentino e Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

IN SEDE CONSULTIVA

(omissis)

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

 

Il relatore ESPOSITO (PdL) illustra, per quanto di competenza, gli ulteriori emendamenti 35.0.800 e 50.0.100 e i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, in ordine alla proposta 35.0.800, che estende il gratuito patrocinio a tutte le vittime dei reati ivi indicati, a prescindere dalle condizioni di reddito, che occorre acquisire elementi circa la possibilità di procedere nell'ambito delle risorse annualmente stimate per il patrocinio a carico dello Stato.

In ordine ai subemendamenti 35.0.800/1, 35.0.800/2, 35.0.800/3, 35.0.800/4, 35.0.800/5, 35.0.800/6, 35.0.800/7 e 35.0.800/8, che inseriscono ulteriori fattispecie di reato nella proposta emendativa in questione, occorre acquisire analogamente elementi circa la compatibilità tra l'estensione prevista da tali proposte subemendative e le risorse annualmente stanziate per il patrocinio a carico dello Stato. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario COSENTINO deposita una nota del Governo relativa all’emendamento 35.0.800, nella quale si rileva che agli oneri connessi all’ampliamento del gratuito patrocinio per le vittime di violenza sessuale si farà fronte nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. In particolare, si evidenziano effetti compensativi tra i profili di onerosità del previsto gratuito patrocinio rispetto alle modifiche recentemente apportate all’articolo 76 del DPR n. 112 del 2002, nel quale è stata espunta la previsione del gratuito patrocinio in materia di soggetti coinvolti in reati di stampo mafioso. Gli oneri considerati con riferimento alla proposta 35.0.800 e stimati nella nota del Governo potranno quindi essere compensati dai risparmi connessi alla modifica normativa già apportata al citato articolo 76.

 

Il senatore LEGNINI (PD), con riferimento alla nota depositata dal Governo, evidenzia che non si tratta di una relazione tecnica in senso proprio, verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. I citati effetti compensativi tra l’estensione del gratuito patrocinio e la modifica delle norme in materia di soggetti coinvolti in reati di mafia non risulta supportata da elementi attendibili. In particolare, risulta sottostimato il dato relativo alla estensione del patrocinio con oneri a carico dello Stato, indicato nella cifra di 900 euro per ciascun onorario, che non appare congrua rispetto alla media degli onorari che si registra nella prassi. Appare altresì assai limitato il numero posto a base della stima della platea interessata dall’estensione in questione. Alla luce di tali rilievi, risulta dunque necessaria l’indicazione di una esplicita copertura degli oneri finanziari connessi alla proposta emendativa che, per quanto condivisibile nel merito, risulta nella formulazione attuale palesemente priva della necessaria copertura.

 

Il senatore LUSI (PD), dopo aver richiamato i rilievi svolti dal senatore Legnini in ordine all’assenza di una verifica, da parte della Ragioneria generale dello Stato, dei dati forniti nella nota del Governo, ribadisce che appare ampiamente sottostimato l’onere relativo agli onorari posti a carico dello Stato, non risultando quindi sostenibile che possa procedersi nell’ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia. La proposta emendativa risulta quindi priva della necessaria copertura finanziaria, rischiando quindi di risultare in concreto inefficace sul piano applicativo, in assenza del necessario reperimento di congrue risorse a copertura.

 

Il PRESIDENTE, dopo aver evidenziato che l’emendamento in questione risulta a firma del relatore e dunque non vi è un vincolo formale alla presentazione di una relazione tecnica, sottolinea tuttavia come i dati forniti nella nota del Governo risultino precisi e consentano l’espressione di un parere non ostativo sulla proposta 35.0.800. In ordine ai subemendamenti che ampliano ulteriormente le fattispecie di reato ricadenti nell’ambito del gratuito patrocinio, evidenzia come le proposte 35.0.800/2, 35.0.800/6, 35.0.800/7 e 35.0.800/8 facciano riferimento a fattispecie di reato suscettibili di ampliare significativamente la platea dei beneficiari, per cui propone, su tali proposte, l’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. I restanti subemendamenti risultano invece in linea con la proposta emendativi 35.0.800, non ampliandone significativamente, in via ulteriore, la platea dei beneficiari, per cui propone al riguardo un parere non ostativo, in coerenza con il parere sulla proposta 35.0.800.

Illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore sugli ulteriori emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 35.0.800/2, 35.0.800/6, 35.0.800/7 e 35.0.800/8. In ordine alla proposta 35.0.800 il parere è non ostativo, a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che siano inserite, in fine, le parole: "Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio". Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte emendative.".

 

Il senatore LEGNINI (PD) interviene in dichiarazione di voto, rilevando che l’onere connesso alla proposta 35.0.800 risulterà superiore rispetto alle risorse previste a legislazione vigente. Attesa la delicatezza della materia oggetto della proposta emendativi, preannuncia che il proprio Gruppo non parteciperà al voto, al fine di segnalare la necessità che in Assemblea siano portati dal Governo ulteriori elementi in ordine alla copertura finanziaria della proposta.

 

Il PRESIDENTE, alla luce della posizione assunta dall’opposizione, esprime l’auspicio che il Governo possa asseverare, nel corso del successivo esame in Assemblea, con una nota della Ragioneria generale dello Stato, gli elementi già contenuti nella nota depositata nella seduta odierna.

Pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata dalla Commissione.

 

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, rinviati in Commissione dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, nella seduta del 15 gennaio 2009, gli articoli 30 e 55

(Parere all'Assemblea. Esame )

 

Il PRESIDENTE ricorda che sono stati rinviati in Commissione, dall’Assemblea, nella seduta del 15 gennaio scorso, gli articoli 30 e 55, a seguito, in particolare per quanto riguarda l’articolo 55, dell’intervento svolto dal senatore Li Gotti in ordine ai profili di quantificazione dell’articolo 19 del testo, come modificato a seguito dell’esame presso le Commissione riunite, e conseguentemente in ordine ai profili della copertura recata da tale articolo. Al riguardo, richiamando i contenuti della relazione tecnica depositata dal Governo in ordine al testo A del provvedimento, dunque riferita al testo modificato a seguito dell’esame presso le Commissioni, si sofferma sui dati relativi alla fattispecie di reato introdotta dall’articolo 19. Su tale disposizione la relazione tecnica prevede espressamente la stima degli oneri connessi ai procedimenti penali relativi alle ulteriori fattispecie di reato ivi introdotte, in particolare, stimando 54.000 ingressi illegali e 3.660 soggiorni illegali, con un connesso effetto dissuasivo pari al 10 per cento, per un totale di 51.894 procedimenti. L’importo di 650 euro, quale costo unitario per il patrocinio, moltiplicato per le fattispecie stimate, porta ad un onere di 33.731.100 euro all’anno, cui è stata adeguata la copertura finanziaria di cui all’articolo 55.

 

Il senatore LEGNINI (PD) rileva che il dato circa i soggiornanti illegali nel nostro Paese, contenuto nella relazione tecnica e richiamato dal Presidente, risulta assai limitato, in quanto si fa riferimento a circa 3.000 unità. La nuova fattispecie introdotta dall’articolo 19 del testo A del provvedimento prevede il reato di soggiorno illegale che interessa evidentemente una platea ben più ampia di soggetti interessati, come evidenziato dal senatore Li Gotti nel corso dell’intervento in Assemblea, ove è stato richiamato il dato delle 700.000 unità, altresì citato nella nota del Servizio del bilancio. Sottolinea, dunque, la necessità che siano forniti ulteriori elementi al riguardo, non risultando sostenibile il dato richiamato dal Governo nella relazione tecnica.

 

Il PRESIDENTE evidenzia che la relazione tecnica fa riferimento non già al numero dei soggetti soggiornanti in modo illegale nel territorio nazionale, bensì al dato dei procedimenti penali che risultano preventivati in relazione alla nuova fattispecie di reato. Propone dunque di ribadire il parere espresso sull’articolo 55 del testo in materia di copertura finanziaria, posto che la relazione tecnica depositata con riferimento al testo A del provvedimento, approvato dalle Commissioni riunite, ha tenuto conto delle modifiche introdotte nell’ambito dell’articolo 19 anche ai fini della copertura finanziaria complessiva del testo del provvedimento. In ordine all’articolo 30, propone altresì di ribadire il parere già espresso su tale disposizione, rilevando dunque la necessità che sia approvato l’emendamento 30.500 (testo 2), con l’espunzione del comma 4-ter, sul quale era stata già espressa la contrarietà, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e che la Commissione ribadisce.

 

Dopo che il senatore LEGNINI (PD) ha preannunciato il voto contrario della propria parte politica in ordine alla proposta di ribadire il parere già espresso sull’articolo 55 e sui profili di copertura, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli articoli 30 e 55 rinviati dall’Assemblea in Commissione, ribadisce il parere espresso in data 14 gennaio 2009. Ritiene pertanto necessaria, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’approvazione dell’emendamento 30.500 (testo 2), dal quale deve essere espunto il comma 4-ter - su cui si ribadisce la contrarietà, ai sensi della medesima norma costituzionale - e dell’emendamento 55.500 (testo 3), interamente sostitutivo dell’articolo di copertura.".

 

La Commissione approva.

(omissis)

 

La seduta termina alle ore 15,15.

 

 


BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2009

123ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti e Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo)

 

 Il relatore ESPOSITO (PdL) illustra gli ulteriori emendamenti 8.0.301 (testo 2), 48.0.107 (testo2) e 50.0.100 (testo 2) trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo. Segnala, per quanto di competenza, in ordine alla proposta 8.0.301 (testo 2), sul cui testo originario la Commissione ha già espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che occorre acquisire elementi di quantificazione (atteso peraltro che l'onere risulta ridotto rispetto all'originaria formulazione) nonché conferma della disponibilità delle risorse a valere sull'indicata autorizzazione di spesa relativa a misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Fa presente altresì che la proposta 48.0.107 (testo2) riformula il testo originario della proposta, sulla quale la Commissione ha già espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, prevedendo l'istituzione di una sezione distaccata di Corte d'appello nonché una autonoma sezione della direzione distrettuale antimafia; al riguardo, occorre acquisire una quantificazione degli oneri ivi indicati. Rileva che non vi sono osservazioni sul restante emendamento.

 

 Il sottosegretario VEGAS si riserva di fornire gli elementi richiesti in ordine alla proposta 48.0.107 (testo 2), sulla quale deposita comunque una Nota del Ministero della giustizia recante la stima degli oneri connessi alla proposta. Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte, ad eccezione che sulla proposta 8.0.301 (testo 2), sulla quale il parere è contrario posto che la copertura a valere sull'indicata autorizzazione di spesa risulta inidonea.

 

Il presidente AZZOLLINI propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sulla proposta 48.0.107 (testo 2) anche alla luce degli elementi forniti dal Ministero della giustizia. Propone invece l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 8.0.301 (testo 2), la cui copertura appare non idonea, formulando parere non ostativo sulle restanti proposte. Pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 8.0.301 (testo 2). Esprime, altresì, parere non ostativo sulle restanti proposte.".

 

La Commissione approva.

 

 


FINANZE E TESORO (6a)

Sottocommissione per i pareri

 

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2008

8ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

FERRARA

 

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

 alle Commissioni 1a e 2a riunite:

 

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica : parere favorevole

 

 

 


IGIENE E SANITA' (12a)

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2008

9ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

RIZZI

 

 La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

 alle Commissioni riunite 1a e 2a :

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica : parere non ostativo.

 

 (1072) Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina : parere non ostativo.

 


Relazione e testo proposto dalle Commissioni permanenti I e II riunite

 


 

 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

 

733-A

 

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI  PERMANENTI 1ª E 2ª RIUNITE ( )

(1ª- AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA  DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(2ª-GIUSTIZIA)

(Relatori BERSELLI e VIZZINI)

 

Comunicata alla Presidenza l’11 novembre 2008

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
dal Ministro dell’interno (MARONI)
dal Ministro della giustizia (ALFANO)

 

 

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2008

 

( ) Il testo proposto dalle Commissioni riunite e` pubblicato nell’Allegato, con annesso il testo della petizione n. 110.

 


 

 

 

CON ANNESSO TESTO DELLA

PETIZIONE

del signor Francesco Di Pasquale (n.110)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L’11 GIUGNO 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Onorevoli Senatori. – Con la presentazione del disegno di legge n. 733 il Governo ha inteso compiere un nuovo passo nella direzione di un più efficace contrasto alla criminalità diffusa e a quella organizzata, dopo le misure urgenti adottate con il decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008.

La filosofia cui si ispira tale intervento è diretta da un lato a colpire in maniera più efficace reati di gravità anche molto diversa fra loro, ma tutti tali da contribuire al disfacimento del tessuto sociale e alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva, specialmente tra gli strati più poveri e deboli della collettività nazionale, e dall’altro a promuovere la riconquista del controllo del territorio da parte dello Stato nelle aree in cui è più pervasiva la presenza della criminalità organizzata.

Il testo è stato oggetto, nelle Commissioni riunite, di un approfondito esame, nel corso del quale è stata anche svolta una lunga serie di audizioni informali; il risultato di tale lavoro è stata l’approvazione di un gran numero di modifiche, di iniziativa sia governativa sia parlamentare, ivi comprese non poche proposte dell’opposizione, dirette ad ampliare e a rendere più incisivo l’intervento legislativo, seppure sempre seguendo la traccia della filosofia prima richiamata.

Certo, l’ampiezza degli interventi modificativi e il fatto che le Commissioni riunite hanno dovuto svolgere la parte conclusiva dell’esame, con la discussione e l’approvazione degli emendamenti, in tempi ristretti e prossimi alla discussione in Assemblea, ha determinato l’approvazione di un testo per il quale sarà necessaria un’accurata attività di coordinamento finale.

L’articolo 1 apporta una modifica all’articolo 61 del codice penale, nel punto in cui esso prevede la circostanza aggravante comune della c.d. minorata difesa, con la finalità di ampliare gli strumenti di tutela per gli anziani, che costituiscono troppo spesso un facile bersaglio per i criminali. Tale finalità viene perseguita precisando che l’ipotesi di «minorata difesa» può configurarsi anche nel caso in cui l’autore del reato abbia profittato dell’età avanzata della persona che ha subito il danno. L’articolo 1 modifica inoltre il codice penale al fine di colpire con particolare efficacia il commercio di esseri umani, estendendo l’aggravante prevista dal sesto comma dell’articolo 416 in materia di associazione per delinquere alle forme più gravi di organizzazione dell’immigrazione clandestina, al fine di reprimere in maniera più severa delitti di estrema gravità, inserendo tra le circostanze aggravanti speciali che determinano la pena dell’ergastolo in caso di omicidio, di cui all’articolo 576 del codice penale, anche gli omicidi perpetrati in occasione dei reati di violenza carnale, atti sessuali con minori e violenze sessuali di gruppo, nonché al fine di disciplinare in maniera più efficace quel contrasto alle attività di riciclaggio che, come è noto, costituisce uno degli strumenti più importanti di lotta alla criminalità organizzata.

Con l’articolo 2 invece le Commissioni riunite, sono intervenute in primo luogo sull’articolo 117 del codice di procedura penale, consentendo al Procuratore nazionale antimafia di avere accesso anche ai registri istituiti presso le segreterie dei Tribunali della Repubblica per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. In secondo luogo sono intervenute sull’articolo 371-bis in materia di attività di coordinamento svolta dal Procuratore nazionale antimafia.

L’articolo 3 completa la normativa prevista all’articolo 1, estendendo l’ambito di applicazione dell’aggravante prevista dall’articolo 36, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora l’offeso sia una persona diversamente abile.

L’articolo 4 introduce nuovi requisiti per l’ottenimento della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano. Rispetto al testo originario, le Commissioni riunite hanno proposto alcune significative integrazioni, in primo luogo prevedendo che le dichiarazioni relative alla cittadinanza siano soggette al pagamento di una tassa, il cui gettito sia destinato per la metà a finanziare i progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. È prevista inoltre un’ulteriore modifica con cui si introduce l’obbligo – ai fini delle vicende relative alla cittadinanza – di allegare la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge. All’articolo 5 le Commissioni riunite hanno inoltre previsto, all’articolo 116 del codice civile, l’obbligo, per lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato, di produrre anche un documento che attesti la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

Gli articoli 6 e 7 affrontano il grave problema del vandalismo e del degrado dei centri urbani da esso provocato.

L’articolo 6 prevede due modifiche all’articolo 635 del codice penale, in materia di delitto di danneggiamento. In primo luogo, esso estende l’aggravante di cui al secondo comma anche al caso in cui la condotta criminosa sia commessa su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale. Inoltre, esso prevede che in tutti i casi di danneggiamento aggravato, la concessione della sospensione condizionale della pena deve essere sempre subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

L’articolo 7 modifica l’articolo 639 del codice penale, che prevede il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, ed è stato ampiamente modificato dalle Commissioni riunite, sia prevedendo un sistema sanzionatorio più efficace, sia introducendo la nuova fattispecie aggravata del fatto commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati.

La disciplina di questa materia è completata dalle disposizioni recate dall’articolo 8, che stabilisce una soglia minima di 500 euro per le sanzioni amministrative previste da regolamenti e ordinanze comunali per chi insozzi le pubbliche vie, nonché dall’articolo 9, che modifica il decreto legislativo n. 285 del 1992, nel senso di comminare la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000 per chi insozzi le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti da veicoli in movimento o in sosta.

L’articolo 10 modifica il regime delle circostanze aggravanti applicabili nel caso di concorso nel reato di cui all’articolo 112 del codice penale, prevedendo l’applicabilità dell’aggravante ivi prevista anche nei confronti delle persone maggiorenni che concorrono nel reato con un minore di anni 18 o con una persona in stato di infermità o di deficienza psichica (e dunque non solo nei confronti di chi li determini a commettere il reato o se ne sia avvalso, come avviene attualmente). Secondo la relazione, si intende responsabilizzare ulteriormente il maggiorenne, per creare una sorta di «cintura sanitaria» intorno ai minori delinquenti.

L’articolo 11 prevede nuovi poteri di sindaci e prefetti in materia di occupazione abusiva di suolo pubblico. I poteri sono configurati dal comma 1 quale reazione ad alcune tipologie di occupazione illecita e consistono nella possibilità di ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti con possibilità, se si tratta di occupazione a fini di commercio, della chiusura dell’esercizio. Gli esercenti che commettono occupazione illecita di suolo pubblico sono anche sanzionati con una segnalazione obbligatoria alla Guardia di finanza, per i profili di competenza di quest’ultima.

L’articolo 12 delinea il delitto di «Impiego di minori nell’accattonaggio», introducendo tra i delitti contro la personalità individuale l’articolo 600-octies del codice penale, che prevede la reclusione fino a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chi:

1) si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero,

2) permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, ovvero,

3) permette che altri se ne avvalga per mendicare.

Conseguentemente all’introduzione del delitto, il disegno di legge in esame prevede l’abrogazione della omonima contravvenzione di cui all’articolo 671 del codice penale.

Gli articoli 13, 14, 15 e 16 introducono nuove aggravanti per reati che destano un notevolissimo allarme sociale. In primo luogo si prevede, come aggravante generica all’articolo 61 del codice penale, l’aver commesso il fatto a danno di minori all’interno o nelle immediate vicinanze degli istituti di istruzione. A tutela dei minori, le Commissioni riunite hanno inoltre introdotto aggravanti speciali per il reato di atti osceni e per il reato di violenza sessuale, anche in questo caso qualora il fatto sia commesso nei luoghi frequentati dai minori. È stato inoltre introdotto un minimo edittale di pena per il reato di violazione di domicilio di cui all’articolo 614 del codice penale. Le Commissioni riunite hanno altresì integrato e ampliato le ipotesi per le quali il codice di procedura penale, agli articoli 380 e 381, prevede rispettivamente l’arresto obbligatorio e l’arresto facoltativo in flagranza. Sono state inoltre introdotte nuove aggravanti per il reato di furto, di rapina e di truffa, nel caso in cui gli illeciti siano compiuti in luoghi particolarmente frequentati dai cittadini ovvero abusando delle condizioni di debolezza della persona offesa.

Nella stessa filosofia le Commissioni riunite hanno introdotto l’articolo 17, che modifica l’articolo 605 del codice penale in materia di sequestro di persona, prevedendo una specifica ipotesi aggravata nel caso che il sequestrato sia un minore, e un ulteriore aggravamento se è minore di anni quattordici o se viene condotto e trattenuto all’estero, nonché alcune disposizioni premiali in presenza di forme specifiche di ravvedimento operoso. La disposizione inserisce anche un nuovo articolo nel codice penale (574-bis), concernente la sottrazione e il trattenimento del minore all’estero.

L’articolo 18 modifica la legge n. 895 del 1967, recante disposizioni per il controllo delle armi, introducendo una serie di aggravanti specifiche per il porto d’armi illegale.

L’articolo 19 rappresenta una delle disposizioni più discusse recate dal disegno di legge. L’originaria formulazione (articolo 9), novellando il testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, che da mero illecito amministrativo – oltre tutto non corredato di una specifica sanzione, dovendosi considerare l’espulsione come una disposizione amministrativa diretta alla mera cessazione della situazione irregolare – diventava un delitto punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Veniva altresì stabilita l’applicazione a tale reato del rito direttissimo e l’obbligatoria misura accessoria dell’espulsione. Le Commissioni riunite hanno approvato l’emendamento del Governo che modifica radicalmente l’impianto di tale disposizione.

Nella sua attuale formulazione, l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato configurano una contravvenzione punibile con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, rispetto alla quale però il respingimento o l’espulsione dello straniero determinano il non luogo a procedere.

L’articolo 20 amplia i poteri di accesso e di accertamento del prefetto per l’espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, con la possibilità di disporre atti ispettivi nei cantieri delle imprese interessate. La disposizione rinvia invece ad un regolamento governativo la definizione delle modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati nei cantieri.

L’articolo 21 modifica il decreto-legge 6 giugno 1982 n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa: al fine di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione mafiosa, all’alto commissario vengono attribuiti poteri di accesso e di accertamento nei confronti di ulteriori soggetti rispetto a quelli originariamente previsti, ovvero tutti quelli indicati nel capo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).

L’articolo 22, che sostituisce l’articolo 10 nel testo originariamente presentato dal Governo, interviene sulla legge n. 575 del 1965, nel senso di estendere ad una serie di fattispecie l’ipotesi dell’associazione di stampo mafioso.

All’apprestamento di misure efficaci nei confronti della criminalità organizzata si ispirano poi una serie di disposizioni introdotte dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite quali, in particolare, l’articolo 23, che modifica l’articolo 275 del codice di procedura penale in tema di condizioni per disporre la custodia cautelare in carcere, l’articolo 24, che modifica la legge n. 1423 del 1956, nel senso di allargare le ipotesi che consentono l’adozione delle misure di prevenzione ivi previste, gli articoli 25 e 26, che intervengono sulle modalità per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575 del 1965, l’articolo 27, che modifica le disposizioni sulla confisca recate dal decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, l’articolo 28 in materia di informatizzazione delle procedure per gli accertamenti personali e patrimoniali di cui al comma 1 dell’articolo 34 della legge n. 55 del 1990, l’articolo 29 che modifica le disposizioni in materia di sequestri e di amministrazione di beni sottoposti a sequestro preventivo in modo da garantirne una maggiore efficacia, gli articoli 30 e 31 che intervengono rispettivamente sulla disciplina della conservazione dei beni sequestrati e su quella della custodia dei beni mobili registrati, l’articolo 32, che è diretto a rendere maggiormente cogente la disposizione di cui all’articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, in merito ai requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento alle concessione degli appalti per lavori pubblici, l’articolo 33, in materia di assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose.

Riveste una particolare importanza l’articolo 34 che, dando seguito ad una esigenza espressa da più parti, ripristina l’originario rigore del regime di detenzione di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. In particolare, con le modifiche apportate, si intende rendere ancor più difficile ai detenuti – in particolare ai condannati per il reato di associazione mafiosa – la possibilità di mantenere collegamenti con le associazioni criminali di appartenenza: sono a tal fine ridotti i colloqui tra detenuti e famiglie, sia personali sia telefonici e subisce restrizioni di tempo e di modalità anche la permanenza all’aperto. L’articolo 35 introduce un’autonoma fattispecie di reato (articolo 391-bis del codice penale), che punisce chiunque consenta a un detenuto sottoposto al regime di cui al citato articolo 41-bis di comunicare con gli altri. È introdotta inoltre un’aggravante se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un avvocato.

L’articolo 36, già introdotto nel testo originario come articolo 16, interviene sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, nonché sul testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Al riguardo, al fine di poter fissare la residenza si prevede una rigorosa procedura di verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile.

Di particolare rilievo è la disposizione di cui agli articoli 37, diretta a reprimere l’utilizzazione delle agenzie per il trasferimento di fondi (money transfer) per la movimentazione di risorse appartenenti alla criminalità organizzata o a organizzazioni di carattere terroristico. L’intervento normativo, già presente nel testo originariamente presentato dal Governo, è stato modificato dalle Commissioni riunite le quali hanno inserito la norma in una disposizione dedicata alla disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e di Internet, eliminando altresì il riferimento ai provvedimenti autorizzativi.

All’articolo 38 le Commissioni riunite hanno inasprito ulteriormente la normativa in materia di lotta alle operazioni di riciclaggio, incrementando poteri e compiti delle autorità preposte al controllo e alla repressione del gravissimo fenomeno.

L’articolo 39 modifica in più punti il testo unico sull’immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: sono inasprite le norme circa le condizioni di ingresso nel territorio dello Stato e relativamente alla concessione del permesso di soggiorno. È introdotta una sanzione per chi si rifiuti di esibire i documenti di identificazione attestanti la regolare presenza nel territorio dello Stato; è altresì introdotto per i soggiornanti di lungo periodo l’obbligo del superamento di un test di conoscenza della lingua italiana. Sono inoltre state introdotte misure più restrittive relativamente al soggiorno del cittadino straniero e sono rese più rigorose le procedure relative all’esecuzione delle espulsioni. Sono modificate le norme che avevano introdotto il reato di permanenza illegale nel territorio dello Stato, nonché, in senso più restrittivo, le norme del testo unico relative alle procedure per i ricongiungimenti familiari e le disposizioni concernenti i minori affidati che abbiano compiuto la maggiore età.

L’articolo 40 disciplina l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte degli enti locali, con obbligo – a fini di tutela della privacy – di conservazione dei dati per soli sette giorni, salvo specifica richiesta da parte dell’autorità giudiziaria.

Con l’articolo 41, invece, le Commissioni riunite hanno introdotto i cosiddetti «accordi di integrazione», al fine di promuovere la convivenza dei cittadini italiani con quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione. L’accordo di integrazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal cittadino straniero ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

Con l’articolo 42, sempre intervenendo sul testo unico per l’immigrazione, le Commissioni riunite hanno aggravato il reato commesso da chi dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nei territori dello Stato. Sono state altresì integrate e ulteriormente arricchite le aggravanti ivi previste. Inoltre, per alcune ipotesi sono ora previsti l’arresto in flagranza e, qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza, anche l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

L’articolo 43 modifica l’articolo 407 del codice di procedura penale, consentendo, anche per i reati collegati all’immigrazione clandestina, di cui all’articolo 42, una proroga dei termini di durata massima delle indagini preliminari.

L’articolo 44 istituisce presso il Ministero dell’interno un apposito registro delle persone che non hanno fissa dimora, non con finalità repressive ma al fine di porre le autorità amministrative nella condizione di conoscere la situazione in cui vivono tutti i cittadini, garantendo anche la possibilità di controlli per verificare se sussistano condizioni di disagio o di degrado, e, in ogni caso, per assicurare un regime il più possibile analogo a quello regolarmente previsto per gli altri cittadini che, come è noto, devono comunicare la loro residenza.

Con l’articolo 45, si modifica la norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio n. 1989, n, 223, circa la cancellazione anagrafica, prevedendo che essa sia disposta trascorsi soltanto sei mesi – e non più un anno – dalla scadenza del permesso di soggiorno.

L’articolo 46 prevede invece che gli enti locali siano legittimati ad avvalersi della collaborazione di associazioni volontarie di cittadini per presiedere il territorio. Tale disposizione ha anche lo scopo di educare i cittadini alla legalità, soprattutto in alcune zone del Paese ove il livello di omertà e connivenza con le associazioni criminali raggiunge proporzioni non tollerabili.

Con l’articolo 47 invece si estendono le disposizioni relative al rimpatrio assistito ai minori cittadini dell’Unione europea non accompagnati che esercitano la prostituzione, nell’interesse assoluto del minore e in ogni caso secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

Con l’articolo 48 si introducono numerose modifiche al codice della strada: sono rese più rigorose le norme relative alla revisione della patente di guida, nonché quelle concernenti la guida in stato di ebbrezza ovvero in stato di alterazione psicofisica per l’uso di sostanze stupefacenti. È introdotto l’obbligo di confisca amministrativa del veicolo fatto circolare con documenti assicurativi falsi e si interviene anche sulla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla circolazione stradale. Sono inoltre previste nuove norme relative alla registrazione dei veicoli registrati o confiscati. Ulteriori interventi al codice della strada, sempre recati dall’articolo 48, riguardano la normativa sulla revoca della patente di guida, e in ordine al procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato.

L’articolo 49 interviene invece sulla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di circostanze attenuanti: è prevista una diminuzione di pena, per i delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, sesto comma, del codice penale, nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.

L’articolo 50 interviene invece sul decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni: si introducono ulteriori sanzioni pecuniarie in relazione alla commissione di alcuni reati di particolare gravità, come quelli di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale.

Uno strumento quanto mai significativo della lotta al crimine organizzato, è, sempre all’articolo 50, l’estensione della responsabilità civile in sede penale, attualmente prevista per le associazioni con personalità giuridica, anche ai delitti propri della criminalità organizzata. L’articolo 51 prevede l’applicazione a decorrere dal 1º gennaio 2010 delle disposizioni relative al rifinanziamento dei programmi di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 159 del 2007, nonché la riapertura dei termini per la ratifica di alcuni accordi di programma.

Con l’articolo 52, invece, si interviene sul testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In particolare si modifica l’articolo 143, prevedendo un regime più cogente di responsabilità – che si estende anche ai dirigenti e ai dipendenti – nell’ipotesi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni mafiose o similari.

L’articolo 53 modifica il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni del codice della strada, prevedendo un coinvolgimento anche della polizia penitenziaria.

Con l’articolo 54 è introdotta un’aggravante per i reati di lesione personale e omicidio preterintenzionale, nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso con armi o con sostanze corrosive da persona travisata o da più persone riunite, anche al fine di combattere il grave fenomeno di gang criminali.

L’articolo 55 reca infine la copertura finanziaria.

Berselli e Vizzini, relatori


 

 


 

 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

 

733-A

Allegato

 

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 1ª E 2ª RIUNITE (*)

 (1ª- AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA  DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(2ª-GIUSTIZIA)

 

 

 

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
dal Ministro dell’interno (MARONI)
dal Ministro della giustizia (ALFANO)

 

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2008

 

 

(*)  Per la relazione delle Commissioni riunite 1ª e 2ª sul disegno di legge si veda l’Atto Senato n. 733-A.

 


 

 

 

CON ANNESSO TESTO DELLA

PETIZIONE

del signor Francesco Di Pasquale (n.110)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L’11 GIUGNO 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D’iniziativa del Governo

Testo proposto dalle Commissioni riunite

—-

—-

Art. 1.

Art. 1.

(Modifica al codice penale)

(Modifiche al codice penale)

    1. All’articolo 61, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

    1.  Identico.

        «5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età avanzata, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;».

 

 

    2. All’articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: «600, 601 e 602» sono sostituite dalle seguenti: «600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

 

    3. All’articolo 576, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

 

        «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies».

 

    4. All’articolo 648-bis del codice penale:

 

        a) al primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;

 

        b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

 

    «Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l’uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali».

 

    5. All’articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.

 

Art. 2.

 

(Modifiche agli articoli 117 e 371-bis

del codice di procedura penale)

 

    1. All’articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «notizie di reato» sono inserite le seguenti: «, ai registri di cui all’articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55,».

 

    2. All’articolo 371-bis, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia» sono aggiunte le seguenti: «avviati a seguito della proposta avanzata dai procuratori distrettuali».

Art. 2.

Art. 3.

(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)

(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)

    1. All’articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:

    Identico

    «1. Quando i reati di cui all’articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

 

Art. 3.

Art. 4.

(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

    1. L’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:

    1.  Identico:

    «Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

    «Art. 5. – 1. Identico.

    2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi.»

    2. Identico.

 

    3. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui all’articolo 9 sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari ad euro 200.

 

    4. Il gettito derivante dalla tassa di cui al comma 3 è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell’interno che lo destina per la metà al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea».

 

    2. Dopo l’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

 

    «Art. 9-bis. – 1. Ai fini dell’elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all’istanza o dichiarazione dell’interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge».

 

 

 

Art. 5.

 

(Modifica all’articolo 116 del codice civile)

 

    1. All’articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

Art. 4.

Art. 6.

(Disposizioni concernenti il reato

di danneggiamento)

(Disposizioni concernenti il reato

di danneggiamento)

    1. All’articolo 635 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

    Identico

        a) al secondo comma, dopo il numero 3), è inserito il seguente:

 

    «3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale;»;

 

        b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

 

    «Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

 

Art. 5.

Art. 7.

(Disposizioni concernenti il reato

di deturpamento e imbrattamento

di cose altrui)

(Disposizioni concernenti il reato

di deturpamento e imbrattamento

di cose altrui)

    1. All’articolo 639, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «compresi nel perimetro dei centri storici,» sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,».

    1. All’articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo comma, le parole: «o immobili» sono soppresse;

        b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

    «Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi e della multa da 300 a 1000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro»;

 

        c) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

 

    «Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi fino a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

 

    Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio».

 

 

 

Art. 8.

 

(Decoro delle pubbliche vie)

 

    1. Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all’importo di euro 500.

 

Art. 9.

 

(Introduzione dell’articolo 34-bis

nel nuovo codice della strada, di cui

al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

 

    1. Nel titolo II, capo I del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l’articolo 34, è inserito il seguente:

 

    «Art. 34-bis. - (Decoro delle strade). – 1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000».

Art. 6.

Art. 10.

(Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori)

(Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori)

    1. All’articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    Identico

        a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: «avvalso degli stessi» sono inserite le seguenti: «o con gli stessi ha partecipato»;

 

        b) al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale,» sono inserite le seguenti: «o con la stessa ha partecipato»;

 

        c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri» sono inserite le seguenti: «o con questi ha partecipato».

 

Art. 7.

Art. 11.

(Disposizioni in tema di occupazione

di suolo pubblico)

(Disposizioni in tema di occupazione

di suolo pubblico)

    1. Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

    Identico

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.

 

    3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell’ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell’articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

 

Art. 8.

 

Art. 12.

(Contrasto all’impiego dei minori

nell’accattonaggio)

(Contrasto all’impiego dei minori

nell’accattonaggio)

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    1.  Identico:

        a) dopo l’articolo 600-septies è inserito il seguente:

        a)  identica;

    «Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell’accattonaggio). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;

 

        b) dopo l’articolo 602 è inserito il seguente:

        b)  identico:

    «Art. 602-bis. - (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti di cui al primo comma dei citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

–«Art. 602-bis. - (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

        1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;

        1)  identico;

        2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;

        2)  identico»;

        c) l’articolo 671 è abrogato.

        c)  identica.

 

 

 

Art. 13.

 

(Ulteriori modifiche al codice penale)

 

    1. All’articolo 61, primo comma, del codice penale, dopo il numero 11-bis), è aggiunto il seguente:

 

        «11-ter) l’aver commesso il fatto ai danni di soggetti minori all’interno o nelle immediate vicinanze di scuole per l’infanzia e istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado».

 

    2. All’articolo 527 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

 

    «La pena è aumentata da un terzo alla metà, se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano».

 

    3. All’articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

 

        «5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa».

 

 

 

 

 

Art. 14.

 

Modifiche all’articolo 614

del codice penale e agli articoli 380 e 381

del codice di procedura penale)

 

    1. All’articolo 614, primo comma, del codice penale, le parole «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni».

 

    2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) all’articolo 380, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

 

        «e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale»;

 

        b) all’articolo 381, comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

 

        «f-bis) violazione di domicilio prevista dall’articolo 614, primo comma, del codice penale».

 

Art. 15.

 

(Modifiche agli articoli 625 e 628

del codice penale)

 

    1. All’articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8) sono aggiunti i seguenti:

 

        «8-bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;

 

        8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro».

 

    2. All’articolo 628, terzo comma, del codice penale, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:

 

        «3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis;

 

        3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;

 

        3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro».

 

Art. 16.

 

(Modifica all’articolo 640 del codice penale)

 

    1. All’articolo 640, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

 

        «2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5)».

 

Art. 17.

 

(Modifiche al codice penale

in materia di sequestro di persona

e sottrazione di persone incapaci)

 

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) all’articolo 605, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

 

    «Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.

 

    Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente:

 

        1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;

 

        2) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;

 

        3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore»;

 

        b) nel libro II, titolo IX, capo IV, dopo l’articolo 574 è inserito il seguente:

 

    «Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore all’estero). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della potestà genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

 

    Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

 

    Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori».

 

Art. 18.

 

(Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895,

e alla legge 18 aprile 1975, n. 110)

 

    1. All’articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

    «La pena prevista dal primo comma è raddoppiata, se le armi sono utilizzate per commettere un reato:

 

        a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;

 

        b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11-ter), del codice penale;

 

        c) quando il fatto è commesso di notte in luogo abitato, nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto».

 

    2. All’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, l’ultimo comma è sostituito dal seguente:

 

    «La pena prevista dal primo comma è raddoppiata quando ricorre la circostanza prevista dall’articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895».

Art. 9.

Art. 19.

(Ingresso illegale nel territorio dello Stato)

(Ingresso e soggiorno illegale

nel territorio dello Stato)

    1. Dopo l’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

    «Art. 12-bis. - (Ingresso illegale nel territorio dello Stato). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

    2. Per il reato previsto al comma 1 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede con il rito direttissimo.

 

    3. Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, ordina l’espulsione dello straniero.».

    1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

    «Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l’articolo 162 del codice penale.

 

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma 1.

 

    3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

 

    4. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l’avvenuta esecuzione dell’espulsione ovvero del respingimento di cui all’articolo 10, comma 2, all’autorità giudiziaria competente all’accertamento del reato.

 

    5. Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione o del respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, si applica l’articolo 345 del codice di procedura penale.

 

    6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere»;

 

        b) all’articolo 16, comma 1, le parole: «sentenza di condanna per un reato non colposo» sono sostituite dalle seguenti: «sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 10-bis ovvero sentenza di condanna per un reato non colposo».

 

Art. 20.

 

(Poteri di accesso e accertamento

del prefetto)

 

    1. Al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante: «Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia», sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata»;

 

        b) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

 

    «Art. 5-bis. - (Poteri di accesso e accertamento del prefetto). – 1. Per l’espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.

 

    2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definite, nel quadro delle norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1».

 

Art. 21.

 

(Modifica al decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726)

 

    1. Al quarto comma dell’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, le parole: «banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie e presso ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l’intermediazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «e i soggetti di cui al capo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».

Art. 10.

Art. 22.

(Estensione dell’articolo 1

della legge 31 maggio 1965, n. 575)

(Modifiche all’articolo 1 e al titolo

della legge 31 maggio 1965, n. 575)

    1. All’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

    «La presente legge si applica altresì in relazione ai reati di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché a quelli indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

    1. All’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».

    2. Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente: «Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere».

 

Art. 23.

 

(Modifica alle disposizioni

del codice di procedura penale

in tema di misure cautelari personali)

 

    1. All’articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «all’articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies».

 

Art. 24.

 

(Modifica alla legge 27 dicembre 1956,

n. 1423)

 

1. All’articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, al quarto comma, dopo le parole: «sottrarsi ai controlli di polizia,» sono inserite le seguenti: «armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti comunque denominati in grado di emettere scariche elettriche, tra i quali gli storditori, ovvero di nebulizzare liquidi o miscele irritanti, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo,».

 

Art. 25.

 

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965,

n. 575)

 

    1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) all’articolo 2, comma 2, le parole: «con la notificazione della proposta» sono soppresse;

 

        b) all’articolo 2-bis:

 

            1) al comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1»;

 

            2) al comma 4, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

 

            3) al comma 6, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

 

        c) all’articolo 2-ter, commi secondo, sesto e settimo, dopo le parole: «del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1»;

 

        d) all’articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1»;

 

        e) all’articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1».

 

Art. 11.

 

    Soppresso

(Confisca di beni di provenienza illecita)

 

    1. All’articolo 2-ter, terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, il primo periodo è sostituito dal seguente:

 

    «Con l’applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica».

 

 

 

 

Art. 26.

 

(Modifica all’articolo 12-sexies, comma 2-ter, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

 

    1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

 

    «2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona».

 

Art. 27.

 

(Modifica all’articolo 12-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

 

    1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, al comma 4-bis, le parole: «dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

Art. 12.

    Soppresso

(Misure di prevenzione)

 

    1. All’articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

    «Le misure di prevenzione personali e patrimoniali si applicano congiuntamente o disgiuntamente, anche in caso di morte del soggetto proposto per l’applicazione delle misure di prevenzione».

 

 

Art. 28.

 

(Modifiche all’articolo 34

della legge 19 marzo 1990, n. 55)

 

    1. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, primo periodo, dopo le parole: «appositi registri» sono inserite le seguenti: «, anche informatici,» e dopo le parole: «procedimenti di prevenzione.» sono inseriti i seguenti periodi: «Nei registri viene curata l’immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio degli accertamenti disposti ai fini dell’esercizio del potere di proposta di misura personale e patrimoniale loro spettante».

 

Art. 13.

 

Art. 29.

(Sequestri)

(Sequestri)

    1. L’articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

    «Art. 2-quater. - 1. Il sequestro disposto ai sensi degli articoli precedenti è eseguito:

        a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo;

        b) sugli immobili e sui mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici e con l’apprensione materiale; in tal caso, gli effetti retroagiscono al momento della trascrizione;

 

        c) sulle aziende, con l’immissione in possesso dell’amministratore giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l’azienda; in difetto di iscrizione, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

    1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

    «Art. 104. - (Esecuzione del sequestro preventivo). – 1. Il sequestro preventivo è eseguito:

        a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;

        b) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

 

        c) sui beni aziendali organizzati per l’esercizio di un’impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l’immissione in possesso dell’amministratore, con l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l’impresa;

 

        d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l’annotazione nei libri sociali e con l’iscrizione nel registro delle imprese;

 

        e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell’apposito conto tenuto dall’intermediario ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

 

    2. Si applica altresì la disposizione dell’articolo 92.»;

 

        b) nel capo VII, dopo l’articolo 104 è inserito il seguente:

 

    «Art. 104-bis. - (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo). – 1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell’Albo di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell’autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente».

 

Art. 30.

 

(Conservazione e amministrazione

dei beni sequestrati)

 

        1. All’articolo 2-septies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

 

    «4-bis. Nelle ipotesi di sequestro o confisca di beni, aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario, nessuna azione esecutiva esattoriale sui beni in sequestro o confisca può essere intrapresa o proseguita da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione, per tutta la durata della misura di prevenzione o del procedimento penale.

 

    4-ter. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’articolo 1253 del codice civile.

 

    4-quater. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento nonché i provvedimenti cautelari già intrapresi da Equitalia S.p.A. o da altri concessionari di riscossione tributi alla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal comma 4-bis sono sospesi in caso di sequestro e si estinguono in caso di confisca, perdendo efficacia fin dall’origine».

 

    2. All’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: «negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell’amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati» sono sostituite dalle seguenti: «nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari».

 

    3. L’Albo di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal comma 2 del presente articolo, tenuto presso il Ministero della giustizia, è istituito con decreto legislativo da adottare entro il 30 novembre 2008, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Con il decreto legislativo sono definiti:

 

        a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo;

 

        b) l’ambito delle attività oggetto della professione;

 

        c) le norme transitorie che disciplinano l’inserimento nell’Albo degli attuali iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell’amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;

 

        d) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell’impegno richiesto per la gestione dell’attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

 

    4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

 

    5. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, sono stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina.

 

    6. All’articolo 2-octies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «a qualunque titolo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento».

 

    7. Al comma 1 dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575».

Art. 14.

Art. 31.

(Custodia di beni mobili registrati)

(Custodia di beni mobili registrati)

    1. All’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

    1. All’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

    «3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

    3-ter. I beni mobili di cui al comma 3-bis, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti con le medesime modalità previste per la distruzione di cui al comma 1, lettera b), ultimo periodo, in quanto compatibili».

    «3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se è stato nominato l’amministratore giudiziario di cui all’articolo 2-sexies, l’affidamento non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest’ultimo».

 

Art. 32.

 

(Modifiche all’articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile2006, n.163)

 

    1. All’articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:

 

        «m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando. All’uopo il procuratore della Repubblica procedente comunica la avvenuta richiesta di rinvio a giudizio alla Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio»;

 

        b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

        «1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario».

 

Art. 15.

 

Art. 33.

(Assegnazione dei beni confiscati

alle organizzazioni criminali mafiose)

(Assegnazione dei beni confiscati

alle organizzazioni criminali mafiose)

    1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, all’assegnazione dei beni di cui all’articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato.

    1. L’articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

    «Art. 2-decies. – 1. Ferma la competenza dell’Agenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della presente legge e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell’ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l’azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell’Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all’articolo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni.

 

    2. Il prefetto procede d’iniziativa se la proposta di cui al comma 1 non è formulata dall’Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo 2-nonies.

 

    3. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell’emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile».

 

Art. 34.

 

(Modifiche all’articolo 41-bis

della legge 26 luglio 1975, n. 354)

 

    1. All’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) comma 1, le parole: «il Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della giustizia»;

 

        b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «4-bis» sono inserite le seguenti: «o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso»;

 

        c) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell’articolo 4-bis.»;

 

        d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

 

    «2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell’interno, sentito l’ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell’ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa.»;

 

        e) il comma 2-ter è abrogato;

 

        f) al comma 2-quater:

 

            1) all’alinea, al primo periodo è premesso il seguente: «I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell’istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria» e nel primo periodo le parole: «può comportare» sono sostituite dalla seguente: «prevede»;

 

            2) alla lettera b):

 

                2.1) nel primo periodo, le parole: «in un numero non inferiore a uno e non superiore a due» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di uno»;

 

                2.2) nel terzo periodo le parole: «I colloqui possono essere» sono sostituite dalle seguenti: «I colloqui vengono» e alle parole: «può essere autorizzato» sono premesse le seguenti: «solo per coloro che non effettuano colloqui»;

 

                2.3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I colloqui sono comunque videoregistrati»;

 

                2.4) all’ultimo periodo, dopo le parole: «non si applicano ai colloqui con i difensori» sono aggiunte le seguenti: «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari»;

 

            3) nella lettera f), le parole: «cinque persone» sono sostituite dalle seguenti: «quattro persone», le parole: «quattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «due ore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi»;

 

        g) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:

 

    «2-quinquies. Il detenuto o l’internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l’applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento»;

 

        h) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:

 

    «2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento. All’udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell’ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del Procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d’appello, il detenuto, l’internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo»;

 

        i) dopo il comma 2-sexies è aggiunto il seguente:

 

    «2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell’internato all’udienza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di cordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

 

Art. 35.

 

(Introduzione dell’articolo 391-bis

del codice penale)

 

    1. Nel libro II, titolo III, capo II, del codice penale, dopo l’articolo 391 è inserito il seguente:

 

    «Art. 391-bis. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario). – Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

 

    Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni».

Art. 16.

Art. 36.

(Modifica alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228)

(Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

    1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è inserito il seguente:

    1.  Identico:

    «1-bis. L’iscrizione anagrafica è subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie».

    «1-bis. L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. Se la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non è compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, quest’ultima è effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facoltà di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo».

 

    2. All’articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

        «a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà».

Art. 17.

Art. 37.

(Modifica al decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155)

(Attività di trasferimento di fondi

«Money transfer»)

1. All’articolo 7 del decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

    «5-bis. Chiunque è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad acquisire la copia del documento d’identità di colui che chiede la prestazione. Se questi è straniero, deve essere acquisita pure la copia del suo titolo di soggiorno; qualora la copia di tale documento di soggiorno non sia disponibile, il servizio erogato deve essere segnalato entro dodici ore all’autorità locale di pubblica sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento identificativo del richiedente. Le copie dei suddetti documenti, comunque, devono essere registrati, conservati e resi disponibili a ogni richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza. L’inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la revoca dell’autorizzazione».

    1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l’operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell’interno emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall’elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

 

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

Art. 38.

 

(Modifiche al decreto legislativo

21 novembre 2007, n. 231)

 

    1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) all’articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

    «7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica l’articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;

 

        b) all’articolo 48, il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

    «1. L’avvenuta archiviazione della segnalazione è comunicata dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali di cui all’articolo 43, comma 2»;

 

        c) all’articolo 56, comma 1, dopo le parole: «ai sensi degli articoli 7, comma 2,» sono inserite le seguenti: «37, commi 7 e 8,»;

 

        d) all’articolo 56, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

    «2. L’autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall’articolo 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto».

 

 

Art. 18.

 

 

Art. 39.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

    1. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. Identico:

 

        a) all’articolo 4, comma 3:

 

            1) nel terzo periodo, dopo le parole: «o che risulti condannato, anche» sono inserite le seguenti: «con sentenza non definitiva, compresa quella adottata»;

 

            2) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Impedisce l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale»;

 

        b) all’articolo 5, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

 

    «2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo è fissato in 200 euro.»;

        a) all’articolo 5, comma 5-bis, le parole: «per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,»;

        c)  identica;

 

        d) all’articolo 5, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

 

    «5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all’articolo 29, comma 1-ter»;

 

        e) all’articolo 5, comma 8-bis, dopo le parole: «ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto d’ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno» sono inserite le seguenti: «oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati»;

 

        f) all’articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «e per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35»;

 

        g) all’articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

    «3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000».

 

        h) all’articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

    «2-bis Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

 

        i) all’articolo 9, comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui al comma 1, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 6.»;

        b) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

        l) identico:

        1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

    1)  identico;

    «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi sessanta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori sessanta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione, il questore può chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di sessanta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non può, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesi.»;

 

        2) al comma 5-quater, primo periodo, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

        2) i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

 

    «5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l’esecuzione con l’accompagnamento alla frontiera dell’espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L’ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all’interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.

 

    5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all’articolo 13, comma 3.

 

    5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.

 

    5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto»;

 

        m) all’articolo 16, comma 1, dopo le parole: «né le cause ostative indicate nell’articolo 14, comma 1, del presente testo unico,» sono inserite le seguenti: «che impediscono l’esecuzione immediata dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,»;

 

        n) all’articolo 26, comma 7-bis:

 

            1) dopo le parole: «del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero» sono inserite le seguenti: «, anche se per motivi diversi dal lavoro autonomo,»;

 

            2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3, e all’articolo 14.»;

 

        o) all’articolo 29, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

 

    «1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale che abbia altro coniuge;

 

        p) all’articolo 29, il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

    «5. Salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 6, è consentito l’ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell’altro genitore.»;

 

        q) all’articolo 29, il comma 8 è sostituito dal seguente:

 

    «8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta»;

 

        r) all’articolo 30, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

 

    «1-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari è sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo è fissato in 200 euro.

 

    1-quater. Il gettito derivante dalle tasse di cui all’articolo 5, comma 2-ter, e al comma 1-ter del presente articolo è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell’interno che lo destina per la metà al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea.»;

 

        s) all’articolo 32:

 

            1) al comma 1, le parole: «e ai minori comunque affidati» sono sostituite dalle seguenti: «e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati»;

 

            2) al comma 1-bis, dopo le parole: «ai minori stranieri non accompagnati» sono inserite le seguenti: «, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,».

 

Art. 40.

 

(Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte degli enti locali)

 

    1. Per la tutela della sicurezza urbana, gli enti locali possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

 

    2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

 

    3. In presenza di una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria e in relazione ad una attività investigativa in corso, è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare i quattordici giorni.

 

Art. 41.

 

(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno)

 

    1. Dopo l’articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

 

    «Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). – 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

 

    2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, sentiti il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce con apposito regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell’Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, del presente testo unico».

 

Art. 42.

 

(Modifiche all’articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

 

    1. All’articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

    «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona»;

 

        b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

    «3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

 

        a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

 

        b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;

 

        c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;

 

        d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

 

        e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti»;

 

    c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

 

    «3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata»;

 

    d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

 

    «3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

 

        a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

 

        b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto»;

 

    e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

    «4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l’arresto in flagranza»;

 

    f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

 

    «4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

 

    4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».

 

Art. 43.

 

(Modifica all’articolo 407 del codice di procedura penale)

 

    1. All’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei delitti previsti dall’articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».

 

Art. 44.

 

(Modifica all’articolo 2 della legge

24 dicembre 1954, n. 1228)

 

    1. Dopo il terzo comma dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è inserito il seguente:

 

    «È comunque istituito presso il Ministero dell’interno un apposito registro delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l’utilizzo del sistema INA-SAIA».

 

Art. 45.

 

(Modifica all’articolo 11 del regolamento

di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223)

 

    1. All’articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le parole: « trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno».

 

 

 

Art. 46.

 

(Concorso delle associazioni volontarie

al presidio del territorio)

 

    1. Gli enti locali, previo parere del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono legittimati ad avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini al fine di segnalare agli organi di polizia locale, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale e cooperare nello svolgimento dell’attività di presidio del territorio.

 

 

 

Art. 47.

 

(Rimpatrio assistito di minore cittadino

dell’Unione europea)

 

    1. Nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all’articolo 33, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano ai minori cittadini dell’Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell’interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

Art. 19.

Art. 48.

(Modifiche al decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285)

(Modifiche al decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285)

 

     1. All’articolo 128 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

 

    «1-bis. È sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

 

    1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni 18 sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ovvero la decurtazione di almeno 5 punti dalla patente di guida»;

 

        b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

    «2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis ed 1-ter è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento con esito favorevole degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi a revisione senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all’articolo 218. Le stesse disposizioni si applicano anche a chiunque sia stato dichiarato, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei commi 1, 1-bis o 1-ter, temporaneamente inidoneo alla guida»;

 

        c) il comma 3 è abrogato.

    1. All’articolo 186 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

    2. Identico:

        a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

    soppressa

    «2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223, nonché della disciplina del fermo amministrativo di cui al comma 2-sexies del presente articolo»;

 

        b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

        b) identica.

    «2-sexies. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, per i reati previsti dal comma 2, lettera c), del presente articolo quando il veicolo con il quale è stato commesso il reato appartiene a persona estranea al reato è disposto il fermo amministrativo per un periodo di centottanta giorni e, al momento dell’accertamento del reato, l’organo accertatore dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per sessanta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 214, in quanto compatibile. Il veicolo sottoposto a fermo può essere affidato in custodia al trasgressore. Avverso il fermo amministrativo provvisorio è ammesso il reclamo al tribunale. In caso di circolazione durante il periodo di fermo amministrativo provvisorio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 214, comma 8».

 

    2. All’articolo 187, comma 1, ultimo periodo, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186», sono sostituite dalle seguenti: «nonché quelle di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies del medesimo articolo 186».

    Soppresso

 

    3. Dopo il comma 4 dell’articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

 

    «4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti intestati al conducente. Si applicano le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice».

 

    4. All’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

 

        «c-bis) al Ministero dell’interno, missione “ordine pubblico e sicurezza“, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, per l’acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature delle Forze di polizia di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale;

 

        c-ter) al Ministero dell’interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative agli accertamenti di cui agli articoli 186 e 187, sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia»;

 

        b) al comma 4 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: «Le determinazioni della giunta e la relazione annuale sull’impiego dei proventi predisposta dalla stessa giunta sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell’interno»;

 

        c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

 

    «4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, è destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, limitatamente al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 ed all’acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui all’articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale. Le determinazioni della giunta e la relazione annuale sull’impiego dei proventi predisposta dalla stessa giunta sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell’interno».

 

    5. Dopo l’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

 

    «Art. 208-bis. - (Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati). – 1. I veicoli sequestrati ai sensi dell’articolo 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, e dell’articolo 187, commi 1 e 1-bis, sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, prioritariamente per la prevenzione della sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

 

    2. I veicoli di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero dell’economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

 

    3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 301-bis del testo unico di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati».

 

    6. All’articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la revoca della patente accede alla violazione degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni, decorrenti dall’epoca di accertamento del reato».

 

    7. Nel titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l’articolo 219 è inserito il seguente:

 

    «Art. 219-bis. - (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida). – 1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all’articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis.

 

    2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis.

 

    3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell’articolo 128 commi 1-ter e 2».

 

    8. Nel titolo VI, capo II, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l’articolo 224-bis è inserito il seguente:

 

    «Art. 224-ter. - (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). – 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l’agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell’articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.

 

    2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

 

    3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l’agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 214, in quanto compatibile.

 

    4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell’articolo 214, in quanto compatibili.

 

    5. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente accertatore della violazione, accerta la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

 

    6. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all’intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del medesimo comma 3».

 

Art. 49.

 

(Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di circostanze attenuanti)

 

    1. Dopo l’articolo 4 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è inserito il seguente:

 

    «Art. 4-bis. - (Circostanze attenuanti). – 1. Per i delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, sesto comma, del codice penale, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l’individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti».

 

 

 

Art. 50.

 

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata)

 

    1. Dopo l’articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

 

        «Art. 24-ter. - (Delitti di criminalità organizzata) – 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

 

    2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

 

    3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

 

    4. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3».

 

 

 

Art. 51.

 

(Programmi integrati di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

 

    1. Le disposizioni introdotte dall’articolo 21-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2010.

 

    2. È riaperto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2009, il termine previsto dall’articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la ratifica degli accordi di programma, di cui all’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

    3. Sono riaperti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2009, i termini previsti dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, rispettivamente per la ratifica degli accordi di programma di cui all’articolo 11, comma 2, e per la sottoscrizione delle convenzioni urbanistiche di cui all’articolo 12, comma 2, della medesima legge n. 136 del 1999.

 

    4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a tutti i procedimenti pendenti dinanzi al giudice amministrativo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 52.

 

(Modifica dell’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 

    1. L’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

 

    «Art. 143. - (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti). – 1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell’articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

 

    2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell’ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l’accesso presso l’ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d’indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

 

    3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d’indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell’interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell’ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

 

    4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

 

    5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell’ente locale, con decreto del Ministro dell’interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione dall’impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell’autorità competente.

 

    6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all’articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all’articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

 

    7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l’adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell’interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell’attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell’interno con proprio decreto.

 

    8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell’interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all’autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

 

    9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell’interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

 

    10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa. Le elezioni dei consigli sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono nella prima giornata domenicale successiva alla scadenza della durata dello scioglimento. La data delle elezioni è fissata dal prefetto con proprio decreto, d’intesa con il presidente della corte d’appello. Qualora la giornata domenicale coincida con la festività della Pasqua o cada in periodi compresi fra il 1º agosto e il 15 settembre e tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il prefetto fissa la data delle elezioni nella prima giornata domenicale successiva alla predetta festività o ai predetti periodi. L’eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

 

    11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d’incandidabilità il Ministro dell’interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

 

    12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell’ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

 

    13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall’articolo 141».

 

Art. 53.

 

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al relativo regolamento di attuazione in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

 

    1. Al comma 2, lettera a), dell’articolo 208 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «e della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria».

 

    2. Al comma 3 dell’articolo 393 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: «e della Guardia di Finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria».

 

Art. 54.

 

(Modifica all’articolo 585 del codice penale)

 

    1. All’articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «dall’articolo 577» sono inserite le seguenti: «ed è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso da persona travisata o da più persone riunite».

Art. 20.

Art. 55.

(Copertura finanziaria)

(Copertura finanziaria)

    1. Agli oneri recati dall’articolo 9, valutati in euro 16.677.000 per l’anno 2008 e in euro 33.354.000 a decorrere dall’anno 2009, e dall’articolo 18, valutati in euro 47.424.000 per l’anno 2008, in euro 104.385.000 per l’anno 2009, in euro 154.992.000 per l’anno 2010 e in euro 97.107.000 a decorrere dall’anno 2011, di cui euro 46.632.000 per l’anno 2008 ed euro 93.264.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:

    1. Agli oneri recati dall’articolo 19, valutati in euro 16.677.000 per l’anno 2008 e in euro 33.354.000 a decorrere dall’anno 2009, e dall’articolo 39, valutati in euro 47.424.000 per l’anno 2008, in euro 104.385.000 per l’anno 2009, in euro 154.992.000 per l’anno 2010 e in euro 97.107.000 a decorrere dall’anno 2011, di cui euro 46.632.000 per l’anno 2008 ed euro 93.264.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:

        a)  quanto a euro 64.101.000 per l’anno 2008, euro 137.739.000 per l’anno 2009 e euro 184.766.000 per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;

        a)  identica;

        b)  quanto a euro 3.580.000 per l’anno 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2.

        b)  identica.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 9 e 18, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero  2), della citata legge n.  468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 19 e 39, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero  2), della citata legge n.  468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    3.  Identico.

 


 

(Segue: Testo d’iniziativa del Governo)

 

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Tabella 1

Tabella 1

(articolo 20, comma 1, lettera a))

(articolo 55, comma 1, lettera a))

              

2008

2009

2010

 

Ministero dell’economia e delle finanze

1.946.000

9.742.000

5.403.000

Identica

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

–    

308.000

9.000

 

Ministero della giustizia

6.480.000

10.491.000

11.212.000

 

Ministero degli affari esteri

13.340.000

13.800.000

40.955.000

 

Ministero della pubblica istruzione

6.089.000

–    

–    

 

Ministero dell’interno

10.405.000

30.307.000

19.785.000

 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

54.000

–    

–    

 

Ministero per i beni e le attività culturali

1.577.000

907.000

3.664.000

 

Ministero della salute

6.535.000

15.275.000

47.050.000

 

Ministero dei trasporti

289.000

38.000

968.000

 

Ministero dell’università e della ricerca

1.382.000

861.000

4.493.000

 

Ministero della solidarietà sociale

16.004.000

56.010.000

51.227.000

 

Totale .  .  .

64.101.000

137.739.000

184.766.000

 

 


 

(Segue: Testo d’iniziativa del Governo)

 

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Tabella 2

Tabella 2

(articolo 20, comma 1, lettera b))

(articolo 55, comma 1, lettera b))

 

   

 

 

  

2010

 Identica

Ministero dell’economia e delle finanze

500.000

 

Ministero degli affari esteri

3.000.000

 

Ministero per i beni e le attività culturali

80.000

 

Totale .  .  .

3.580.000

 

 


 

PETIZIONE N. 110

Presentata dal signor

Francesco Di Pasquale

—-

    Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (CE), chiede un impegno urgente affinché sia messa in opera la sicurezza per i cittadini, sia di giorno che di notte, usando, nei casi eccezionali, anche l’esercito.