A.C. 2232-A

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

Relatore: LUSSANA

N. 4.

Seduta dell'8 aprile 2009
(Il fascicolo non contiene gli emendamenti ritirati, quelli inammissibili e quelli votati)

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE, ESECUZIONE DELL'ESPULSIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

ART. 1.
(Modifiche al codice penale).

      Al comma 1, lettera a), dopo la parola: 609-octies aggiungere le seguenti: e 612-bis.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).
1. 13.    Vietti, Rao.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 2.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis con le seguenti: nell'atto di commettere il delitto previsto dall'articolo 612-bis.
1. 3.    Contento.

      Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dall'autore con le seguenti: in occasione della commissione.
1. 301.    Cavallaro, Ciriello.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nei confronti della stessa persona offesa.
1. 300.    Ciriello.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. All'articolo 157, ultimo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché quelli di cui all'articolo 609-quater».

1. 302.    Maurizio Turco.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. All'articolo 609-quater del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Il delitto non è soggetto a prescrizione».
1. 303.    Maurizio Turco.

ART. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale).

      Al comma 1, sopprimere le lettere a) e a-bis).
*  2. 1.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, sopprimere le lettere a) e a-bis).
*  2. 8.    Di Pietro.

Subemendamenti all'emendamento 2. 600 della Commissione

      All'emendamento 2.600 della Commissione, sostituire le parole: ricorrano le con le seguenti: sia accertata l'esistenza delle.
0. 2. 600. 3.    Giachetti.

      All'emendamento 2.600 della Commissione, sostituire la parola: ricorrano con le seguenti: siano applicate.
0. 2. 600. 2.    Giachetti.

      Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: purché risulti esclusa l'applicazione delle con le seguenti: salvo che ricorrano le.
2. 600.    La Commissione.

      Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: esclusa l'applicazione con le seguenti: l'insussistenza.
2. 300.    Contento.

      Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

          a-ter) all'articolo 303, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

      «4-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 275, comma 3, ad esclusione dei delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui ai commi 1 e 4 sono ridotti alla metà».
2. 3.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, lettera b), dopo le parole: escluso il caso previsto dal terzo comma, aggiungere le seguenti: delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'articolo 609-quater.
2. 9.    Vietti, Rao.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      1-bis. Un privato che intende intervenire al fine di interrompere una fattispecie delittuosa di cui all'articolo 380, comma 2, lettera d), qualora questa sia in corso, non è perseguibile, salvo i casi in cui l'intervento cagioni il decesso dell'aggressore.
2. 7.    Di Biagio.

ART. 3.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

      Sopprimerlo.
3. 1.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Rossomando.

Subemendamenti all'emendamento 3.600 della Commissione

      All'emendamento 3.600 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole da: , 609-octies fino a: presente articolo.

      Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire i capoversi 1-ter e 1-quater con i seguenti:

      «1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale; 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico; 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
      1-quater. In ogni caso, per i condannati ai delitti di cui ai commi precedenti, nonché ai delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 576, primo comma, numero 5), i benefici possono essere concessi solo sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità condotta collegialmente per almeno un anno da uno dei centri di osservazione di cui all'articolo 63».
0. 3. 600. 2.    Tenaglia.

      All'emendamento 3.600 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole da: , 609-octies fino a: presente articolo.

      Conseguentemente:

          alla medesima lettera, sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:

      «1-quater. Nei confronti dei condannati per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 576, primo comma, n. 5, del codice penale, i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi solo sulla base dei risultati positivi dell'osservazione della personalità, condotta negli istituti penitenziari con l'intervento degli esperti indicati nell'articolo 80, sempre che siano previsti nel programma individualizzato di trattamento che deve contenere specifiche indicazioni sull'adesione del condannato a protocolli di cura e di riabilitazione idonei a scongiurare il rischio di recidiva.»

          aggiungere la seguente parte consequenziale: Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

      «Art. 3-bis. - (Modifica all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di reclutamento del personale da destinare alle funzioni di medicina penitenziaria trasferite al Servizio sanitario nazionale). - 1. All'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          e-bis) l'obbligo, per le aziende sanitarie locali, previo accordo con il Ministero della giustizia e nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni e dei vincoli previsti ai fini del contenimento delle spese di personale, di avvalersi, per il reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, delle graduatorie dei concorsi pubblici già espletati, dando priorità ai vincitori del concorso che per primo ha avuto conclusione tra quelli conclusisi anteriormente alla data del 15 marzo 2008, a decorrere dal giorno di effettiva assunzione.
0. 3. 600. 3.    Ferranti, Schirru, Samperi, Rao.

      All'emendamento 3.600 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole da: , 609-octies fino a: presente articolo.

      Conseguentemente alla medesima lettera, sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:

      «1-quater. Nei confronti dei condannati per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 576, primo comma, n. 5, del codice penale, i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi solo sulla base dei risultati positivi dell'osservazione della personalità, condotta negli istituti penitenziari con l'intervento degli esperti indicati nell'articolo 80, sempre che siano previsti nel programma individualizzato di trattamento che deve contenere specifiche indicazioni sull'adesione del condannato a protocolli di cura e di riabilitazione idonei a scongiurare il rischio di recidiva».
0. 3. 600. 4.    Ferranti.

      All'emendamento 3.600 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, dopo la parola: 609-bis aggiungere le seguenti: 609-ter e.
0. 3. 600. 600.    (nuova formulazione) La Commissione.

      All'emendamento 3.600 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale salvo che risultino applicate le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.
0. 3. 600. 1.    Contento.

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 3. (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).- 1. All'articolo 4-bis della legge 256 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

      «1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo, e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
      1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.
      1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
      1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1, 609-octies solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80.»;

          b) al comma 2-bis, le parole: «di cui al comma 1, quarto periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-ter».
3. 600.    La Commissione.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

          b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I benefici di cui al primo periodo sono altresì esclusi nei casi di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, e 609-octies
3. 2.    Di Pietro, Palomba.

ART. 4.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

      Sopprimerlo.
4. 1.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: e 609-octies con le seguenti: , 609-octies e 612-bis.
4. 300.    Gianni Farina.

      Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto con le seguenti: qualora sia titolare di un reddito non superiore al doppio di quello di cui al comma 1.
4. 3.    Vietti, Rao.

      Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La persona offesa dal reato di cui all'articolo 612-bis può essere ammessa al patrocinio qualora sia titolare di un reddito non superiore alla metà di quello di cui al comma 1.
4. 301.    Concia, Lo Moro.

ART. 5.
(Esecuzione dell'espulsione).

      Sopprimerlo.
*  5. 7.    Vietti, Rao.

      Sopprimerlo.
*  5. 9.    Franceschini, Soro, Sereni, Bressa, Minniti, Ferranti, Amici, Tenaglia.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di con le seguenti: nel caso in cui sussista in concreto il rischio di fuga dello straniero o lo stesso abbia concorso ad evitare od ostacolare la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento e vi siano.
5. 1.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di con le seguenti: nel caso in cui il cittadino del Paese terzo interessato non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione e vi siano.
5. 2.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o di ritardi con le seguente: nonché di ritardi.
5. 3.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al giudice di pace con le seguenti: al tribunale.

      Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      2-bis. Al comma 3 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «al giudice di pace territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale ordinario in composizione monocratica territorialmente competente».
      2-ter. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: «giudice», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «tribunale». Al comma 5 del citato articolo 14, le parole: «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente «tribunale».
5. 4.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

      Conseguentemente, al medesimo comma:

          sopprimere il secondo periodo;

          al terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
5. 8.    Vietti, Rao.

      Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: purché nel caso di specie non possano essere applicate allo straniero altre misure sufficienti ma meno coercitive.
5. 5.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di cui al periodo precedente aggiungere le seguenti: e purché siano stati compiuti tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del rimpatrio dello straniero,.
5. 6.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Sopprimere il comma 2.
5. 300.    Zaccaria.

ART. 6.
(Piano straordinario di controllo del territorio).

      Al comma 1, sostituire le parole da: al comma 22 fino alla fine del comma con le seguenti: il comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

      «22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, il Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro e non oltre il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

      Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 200 milioni.
6. 9.    Vietti, Rao.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

      «22-bis. Al fine di garantire la massima tempestività nelle immissioni in ruolo, l'intero contingente dei reclutandi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, di cui al comma 22, è tratto dai volontari delle Forze armate già risultati idonei a prestare servizio nei corpi di polizia ad ordinamento civile e militare».
6. 15.    Villecco Calipari, Rugghia.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le autorizzazioni alle assunzioni relative alla Polizia di Stato devono essere utilizzate in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell'amministrazione, nonché la graduale assunzione, entro l'anno 2009, degli idonei, non vincitori dei concorsi interni, per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato, indetti ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, rispettivamente con decreti del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza del 1o febbraio 2005, del 6 febbraio 2006 e del 12 febbraio 2007, pubblicati nei Bollettini Ufficiali del personale del Ministero dell'interno.
6. 100.    D'Ippolito Vitale.

      Al comma 2, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 100 milioni.
6. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca.
6. 600.    (già 6. 0600) La Commissione.

      Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 6-bis.
*  6. 1.    Soro, Franceschini, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Sereni, Bressa, Minniti, Ferranti, Amici, Tenaglia.

      Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 6-bis.
*  6. 7.    Vietti, Rao.

      Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 6-bis.
*  6. 20.    Di Pietro, Palomba, Evangelisti.

      Al comma 3, sostituire le parole: tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato con le seguenti: apolitiche e apartitiche tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali e ai servizi sociali comunali.

      Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, dopo la parola: associazioni aggiungere le seguenti: costituite con statuto pubblico.
6. 4.    Mantini, Rao.

      Al comma 3, dopo le parole: associazioni tra aggiungere le seguenti: , o cooperative per la sicurezza composte da,.
6. 5.    Di Biagio.

      Al comma 3, sopprimere le parole: ovvero situazioni di disagio sociale.
6. 2.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attività svolta è definita come collaborazione attiva con le istituzioni.
6. 6.    Ascierto.

      Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

      4-bis. Le associazioni devono essere riconosciute ai sensi del codice civile e sono composte da cittadini residenti nel comune che intende avvalersi della loro collaborazione ed operano esclusivamente nel territorio comunale coincidente con quello di appartenenza dei propri iscritti.
      4-ter. Non si può essere iscritti a più di una associazione tra quelle comprese nell'elenco tenuto a cura del prefetto ai sensi del comma 4.
6. 3.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 6, dopo le parole: da adottare aggiungere le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,.
6. 302.    Naccarato.

      Sostituire il comma 6-bis con il seguente:

      6-bis. Lo schema di decreto di cui al comma 6 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quindici giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei dieci giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di dieci giorni.
6. 200.    Contento, Costa.

      Sopprimere i commi 7 e 8.
6. 8.    Vietti, Rao.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

      Art. 6-bis. - (Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri). - 1. Nell'anno 2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Arma dei carabinieri può procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 dicembre 2009, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.
6. 0501.    Governo.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTI PERSECUTORI

ART. 7.
(Modifiche al codice penale).

      Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, primo comma, sopprimere le parole: Salvo che il fatto costituisca più grave reato,.
7. 300.    Vaccaro, Ferranti, Rossomando.

      Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, primo comma, sostituire le parole da: cagionare un perdurante fino a: al medesimo con le seguenti: ingenerargli un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona a sé.
7. 1.    Vietti, Rao.

      Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, primo comma, sostituire le parole: al medesimo con le seguenti: a sé.
7. 302.    Bordo, Ciriello, Melis.

      Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, secondo comma, dopo le parole: dal coniuge aggiungere le seguenti: anche se.
7. 303.    Capano.

      Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, secondo comma, sopprimere la parola: legalmente.
7. 304.    Quartiani, Ferranti.

      Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, secondo comma, sostituire le parole da: legalmente fino a: persona offesa con le seguenti: separato o divorziato.
7. 2.    Vietti, Rao.

      Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, quarto comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La querela proposta è irrevocabile.
7. 301.    Ferranti.

ART. 8.
(Ammonimento).

      Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7,.
8. 1.    Vietti, Rao.

      Sopprimere il comma 3.
8. 2.    Vietti, Rao.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: per fatti commessi nei confronti della persona offesa.
8. 300.    Giachetti, Ferranti.

ART. 9.
(Modifiche al codice di procedura penale).

      Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).
9. 2.    Vietti, Rao.

      Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
9. 1.    Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

          c) il comma 5-bis dell'articolo 398 del codice di procedura penale è abrogato.

      Conseguentemente, al medesimo comma:

          sostituire la lettera d) con la seguente:

          d) all'articolo 498 del codice di procedura penale i commi 4, 4-bis e 4-ter sono abrogati.

              dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          d-bis) dopo l'articolo 498 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

      «Art. 498-bis. - (Audizione protetta dei testimoni vulnerabili) - 1. Il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano soggetti minorenni, stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'audizione, quando le esigenze del minore lo rendono necessario ed opportuno, anche tenuto conto del titolo di reato per cui si procede.
      2. A tal fine l'udienza può svolgersi in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
      3. L'esame testimoniale del minorenne e dell'infermo di mente è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi 1 e 2. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.
      4. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, anche su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. Analoga misura può essere adottata per l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima di tali reati.»
9. 3.    Ferranti.

ART. 12.
(Numero verde).

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

      Art. 12-bis. - (Relazione annuale al Parlamento). - 1. Entro il mese di febbraio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presenta al Parlamento una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro gli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e contro gli atti di violenza sessuale.
      2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le regioni e le amministrazioni centrali sono tenute a fornire le informazioni necessarie al Ministro per le pari opportunità entro il mese di gennaio di ciascun anno.
12. 05.    Pollastrini.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 12.0600 della Commissione

      All'articolo aggiuntivo 12.0600 della Commissione, sostituire le parole: , anche ad ordinamento civile fino alla fine dell'articolo aggiuntivo, con le seguenti: e delle Forze armate che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.
0. 12. 0600. 600.    La Commissione.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

      Art. 12-bis. - (Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. Gli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti.
12. 0600.    La Commissione.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

      Art. 12-bis. - (Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109). - 1. In considerazione delle esigenze di adeguamento dovute all'evoluzione tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» e/o «libero non risponde» e/o «non raggiungibile» e/o «occupato non raggiungibile» e/o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nei commi 2 e 3.
      2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.
      3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010. Entro il 31 dicembre 2009 gli operatori di rete fissa comunicano al Ministero dello sviluppo economico i piani ed i tempi di adeguamento dei propri sistemi tecnologici.
12. 02.    Abrignani.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

      Art. 12-bis. - (Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109). - 1. In considerazione delle esigenze di adeguamento dovute all'evoluzione tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» e/o «libero non risponde» e/o «non raggiungibile» e/o «occupato non raggiungibile» e/o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nei commi 2 e 3.
      2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.
      3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
12. 0601.    (nuova formulazione) La Commissione.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

      Art. 12-bis. - (Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109) - 1. In considerazione delle esigenze di adeguamento dovute all'evoluzione tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relative ai differenti casi di non risposta in «occupato» e/o «libero non risponde» e/o «non raggiungibile» e/o «occupato non raggiungibile» e/o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nei commi 2 e 3.
      2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.
      3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Entro il 31 dicembre 2009 gli operatori di rete fissa comunicano al Ministero dello sviluppo economico i piani ed i tempi di adeguamento dei propri sistemi tecnologici.
12. 050.    Lo Presti, Cassinelli, Papa, Torrisi.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13.
(Copertura finanziaria).

      Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dello stanziamento del conto capitale con le seguenti: della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale.
13. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle misure di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
13. 701. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).