Egregi Onorevoli,
in seguito all'approvazione, da parte delle Commissioni I e II
della Camera, delle disposizioni di cui all'art. 21, all'art. 45, co. 1,
lettera f) e all'art. 6, co. 1 del
Progetto di legge in materia di sicurezza pubblica (PDL 2180), desidero fare
osservare quanto segue:
1) L'introduzione del reato di soggiorno illegale (art. 21 PDL
2180) rende obbligatoria la denuncia da parte di ogni pubblico ufficiale (art.
361 c.p.) o incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.) che venga a
conoscenza di una situazione di irregolarita' del soggiorno.
In particolare, i direttori di scuole elementari e i presidi
saranno costretti a denunciare il genitore del minore iscritto a scuola, ove ne
rilevino la condizione di soggiorno illegale.
Si noti come al minore straniero, quale che sia la condizione di
soggiorno, si applichi (art. 38 D. Lgs. 286/1998 e art. 45 DPR 394/1999) il
diritto/dovere di istruzione scolastica. L'esistenza di un rischio/certezza di
denuncia indurrebbe i genitori in condizioni di soggiorno illegale a non
mandare i figli a scuola.
Per di piu', producendosi il reato in questione, non appena
entrata in vigore la legge, col semplice perdurare della condizione di
irregolarita', presidi e direttori sarebbero tenuti a denunciare i genitori dei
minori gia' iscritti per i quali sia nota la condizione di soggiorno illegale.
E' opportuno osservare come motivazione dichiarata
dell'introduzione del reato di soggiorno illegale sia l'intento di avvalersi di
quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2 della Direttiva 2008/115/CE (sui
rimpatri). Tale disposizione consente di non applicare la Direttiva stessa agli
stranieri per i quali il rimpatrio sia sanzione penale o conseguenza di una
sanzione penale. Con l'introduzione, nell'ordinamento italiano, del reato di soggiorno
illegale si fa conseguire l'espulsione alla condanna; in questo modo, si potra'
prescindere, per ogni straniero espulso, dall'applicazione delle disposizioni
della Direttiva che privilegiano, di norma, il rimpatrio volontario e senza
ricorso alla detenzione.
Lo stesso risultato potrebbe pero' essere raggiunto, senza bisogno
di assimilare a reato il soggiorno illegale, in base alla disposizione, assai
generale, di cui all'art. 15, co. 1 lettera a) della stessa Direttiva, che
consente di dar luogo a detenzione e a rimpatrio coattivo in tutti i casi in
cui vi sia rischio di fuga dello straniero - rischio che, ovviamente, puo'
sempre essere legittimamente ravvisato dall'Amministrazione.
2) La modifica dell'art. 6, co. 2 D. Lgs. 286/1998 introdotta da art.
45, co. 1 lettera f) PDL 2180, sopprimendo la deroga relativa al
perfezionamento degli atti di stato civile, rende obbligatoria l'esibizione del
permesso di soggiorno a tale fine. Le diverse tesi, emerse nel dibattito,
secondo le quali l'obbligo sussisterebbe solo ai fini del rilascio di licenze e
simili, o solo quando si tratti di atto nell'interesse esclusivo dello
straniero, richiederebbero, per avere fondamento, una opportuna riformulazione
della disposizione in questione.
Risulta colpita da questa modifica, in particolare, la
possibilita' per l'immigrato irregolare, di perfezionare gli atti relativi alla
registrazione della nascita, al riconoscimento del figlio naturale e al
matrimonio.
2.a) Ai fini della registrazione della nascita, la possibilita'
per la donna incinta o per la puerpera di ottenere un permesso di soggiorno
(art. 28, co. 1 DPR 394/1999), piu' volte richiamata nel dibattito, non risolve
il problema in modo completo, dato che tale permesso puo' essere rilasciato
solo in presenza di passaporto valido (art. 9 DPR 394/1999).
2.b) Il riconoscimento del figlio naturale da parte del padre
irregolarmente soggiornante sarebbe invece precluso in modo assoluto, non
essendo previsto il rilascio di alcun tipo di permesso al padre naturale. La
Corte Costituzionale, infatti, con Sent. 376/2000, ha esteso la condizione di
inespellibilita' al marito della donna incinta o che abbia partorito da poco
(purche' con essa convivente), ma ha escluso, con Ord. 192/2006, che tale
condizione si estenda anche al padre naturale del bambino.
2.c) Risulterebbe preclusa, allo straniero irregolarmente
soggiornante, anche la celebrazione del matrimonio in Italia, non solo dalla
disposizione di cui all'art. 45, co. 1, lettera f) PDL 2180, ma anche dalla
modifica dell'art. 116 c.c. apportata da art. 6, co. 1 PDL 2180 (necessita' di
dimostrare la regolarita' del soggiorno ai fini della celebrazione di
matrimonio in Italia da parte di straniero).
Obiettivo implicito di queste modifiche e', evidentemente, quello
di impedire che lo straniero irregolarmente soggiornante possa guadagnare una
condizione di soggiorno legale dalla celebrazione del matrimonio. Si noti pero'
come questa possibilita' sia prevista dalla normativa vigente solo quando lo
straniero sposi un cittadino italiano o un cittadino dell'Unione Europea
titolare di diritto di soggiorno o un rifugiato; non lo e', invece, quando il
coniuge sia uno straniero soggiornante in Italia per motivi diversi dall'asilo.
Impedire la celebrazione del matrimonio si configura quindi come
mera lesione di un diritto fondamentale della persona protetto dalle
convenzioni internazionali (e,
quindi, da art. 117 Cost.), quando si tratti di matrimonio col generico straniero. Negli altri tre casi, la
disposizione, pur non risultando incongrua con la finalita' implicita, si
tradurrebbe in una intollerabile lesione di quel diritto anche per un soggetto
terzo cui l'ordinamento riserva la massima tutela (il cittadino italiano) o,
comunque, una tutela rafforzata dal diritto comunitario (il cittadino
dell'Unione Europea) o dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia
(il rifugiato).
Vi chiedo, in vista dell'esame da parte dell'Assemblea della
Camera, di tenere nella dovuta considerazione gli argomenti qui esposti e di
operare perche' non vengano varate norme lesive di diritti fondamentali e del
tutto estranee al bisogno di sicurezza dei cittadini.
Cordiali saluti
Sergio Briguglio