Cari amici,
oggi riprende nelle Commissioni I e II della Camera l'esame
del ddl sicurezza (A.C. 2180).
Riporto di seguito l'elenco delle questioni piu' gravi poste
dal ddl.
1) Soppressione del divieto di denuncia dell'irregolare che
si rivolga alla struttura sanitaria (art. 35, co. 5 T.U.). La maggioranza
avrebbe deciso di eliminare dal ddl questa modifica.
2) Reato di soggiorno illegale. L'introduzione del reato
creera' problemi, anche nell'ipotesi di cancellazione della modifica dell'art.
35, co. 5 T.U., con riferimento alla situazione dei genitori irregolari di
minore iscritto a scuola: il preside sara' sottoposto all'obbligo di denuncia
nei loro confronti.
Si noti come la motivazione dell'introduzione del reato non
sia peregrina, dal punto di vista di Maroni: art. 2, co. 2 della Direttiva
115/2008 (sui rimpatri) consente di non applicare la direttiva stessa agli
stranieri per i quali il rimpatrio e' sanzione penale o conseguenza di una
sanzione penale. Con l'introduzione del reato si fa conseguire l'espulsione
alla condanna; in questo modo, si potra' prescindere, per ogni straniero
espulso, dall'applicazione delle disposizioni garantiste della direttiva
(rimpatrio volontario, senza detenzione, etc.).
Notate pero' che lo stesso risultato Maroni potrebbe
ottenerlo in base al generalissimo art. 15, co. 1 lettera a) della stessa
direttiva, che consente di dar luogo a detenzione e a rimpatrio coattivo ove vi
sia rischio di fuga dello straniero - rischio che, ovviamente, puo' sempre
essere legittimamente ravvisato dall'amministrazione.
3) Obbligo di dimostrazione della regolarita' del soggiorno
ai fini dell'accesso ai servizi (sanita' esclusa) e ai fini del perfezionamento
degli atti di stato civile (matrimonio, registrazione della nascita,
riconoscimento del figlio naturale, registrazione della morte).
Per quanto riguarda l'accesso ai servizi, rileva soprattutto
la questione dei servizi scolastici: se il genitore dovra' esibire il permesso,
il preside sara' messo di fronte all'eventuale condizione di soggiorno illegale
(del genitore, non del figlio), e non potra' fare altro che sporgere denuncia,
trattandosi di un reato perseguibile d'ufficio (vedi punto 1).
Per quanto riguarda la registrazione della nascita, la
possibilita' per la donna incinta o per la puerpera di ottenere un permesso di
soggiorno non risolve il problema in modo completo, dato che tale permesso puo'
essere rilasciato solo in presenza di pasaporto valido.
Il riconoscimento del figlio naturale da parte del padre
clandestino sarebbe semplicemente impossibile, non essendo previsto il rilascio
di alcun tipo di permesso al padre naturale.
4) Obbligo di dimostrazione della regolarita' del soggiorno
per la celebrazione del matrimonio in Italia. Concorre con il punto precedente
a violare, anche per il cittadino italiano, il diritto di costituire una
famiglia legititma, quando si voglia sposare una persona irregolarmente
soggiornante.
5) Obbligo di verifica delle condizioni igienico-sanitarie
dell'alloggio ai fini dell'iscrizione anagrafica. Vale per tutti (anche
italiani e comunitari) e viola il diritto alla liberta' di circolazione dei
cittadini (italiani, in primo luogo). Notate che, in base alla legge, la
persona che abbia un alloggio non idoneo dovrebbe comunque essere iscritta
all'anagrafe come "senza fissa dimora". Non si vede quale effetto
positivo possa avere la modifica.
6) Obbligo di certificazione (da parte del Comune) dell'idoneita'
abitativa dell'alloggio ai fini del ricongiungimento. Moltissimi edifici nei
centri storici sono privi di tale idoneita', eppure sono normalmente abitati da
cittadini italiani. La normativa europea prescrive che si possa imporre solo la
disponibilita' di un alloggio considerato "normale" nella regione
dove lo straniero vive.
7) Introduzione del permesso a punti. Da' luogo ad un
appesantimento intollerabile del lavoro dell'amministrazione, gia' in
difficolta' cronica con il rispetto dei tempi di legge per rilascio e rinnovo
dei permessi.
8) Condizionamento del rilascio del permesso CE per
soggiornanti di lungo periodo al superamento di una prova di conoscenza della
lingua italiana. Si noti come il possesso di tale permesso e' condizione
necessaria, oggi, per l'accesso a misure di assistenza sociale per invalidi. La
persona con invalidita' psichica rischierebbe di restare esclusa dal godimento
di tali misure per il fatto di non essere in grado di superare il test.
9) Introduzione di un contributo (da determinare) tra 80 e
200 euro per ogni rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno. Si colpisce, in
un momento di crisi economica, la parte piu' fragile della popolazione.
10) Condizionamento della conversione del permesso dei
minori non accompagnati, al compimento della maggiore eta', alla maturazione di
un soggiorno pregresso triennale. Vanifica l'orientamento giurisprudenziale
sviluppatosi in questi anni, rischia di incentivare un'immigrazione di
infra-quindicenni e induce all'abbandono dei progetti di inserimento i minori
non accompagnati per i quali la conversione dovesse risultare inevitabilmente
preclusa.
Cordiali saluti
sergio briguglio