Documento programmatico

 

Dieci anni dopo lĠinizio delle negoziazioni per il Protocollo di Palermo sulla Tratta: quali prospettive per il futuro?

 

 

Nel 2000 la cittˆ di Palermo ospit˜ la Conferenza internazionale per lĠapertura alla firma della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato Transnazionale (UN TOC)[1] e dei due Protocolli aggiuntivi sulla Prevenzione, Repressione e Contrasto della Tratta di esseri umani, in particolare donne e minori (Protocollo contro la Tratta, trafficking, nella sua dicitura inglese)[2] e sul Traffico di migranti via terra, mare e aria (Protocollo contro il Traffico, smuggling, nella sua dicitura inglese)[3]. La Convenzione e i Protocolli furono il risultato di ampie negoziazioni condotte in occasione di undici sessioni del Comitato Intergovernativo Ad Hoc, creato sotto lĠegida della Commissione delle Nazioni Unite per la Prevenzione della Criminalitˆ e la Giustizia Penale, riunitosi a Vienna tra il gennaio 1999 e lĠottobre 2000.

 

Attraverso la conferenza in questione, lĠOrganizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) – in virt del suo mandato e dellĠesperienza maturata in oltre 15 anni di lavoro sul fenomeno – intende celebrare il 10Ħ Anniversario dellĠinizio delle negoziazioni che hanno portato allĠelaborazione del Protocollo sulla Tratta. Sin dai primi anni Ġ90, lĠOIM si  impegnato in una vasta opera di sensibilizzazione sul tema della tratta degli esseri umani, promuovendo un approccio olistico al fenomeno che contemperi lĠinteresse legittimo degli Stati al controllo del territorio nazionale con il rispetto dei diritti umani dei migranti, in particolare delle persone vittime di tratta.

 

A questo proposito, lĠUniversitˆ di Palermo e lĠUNICRI, lĠIstituto Internazionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia collaborano allĠorganizzazione e al sostegno di questa iniziativa, in virt della loro esperienza in tema di diritto internazionale della migrazione e giustizia penale internazionale.

 

Riunendo insieme coloro che parteciparono alle negoziazioni del 1999-2000 per lĠelaborazione della Convenzione e dei Protocolli aggiuntivi insieme a esperti, docenti universitari e rappresentanti di istituzioni governative, inter-governative e non governative nazionali ed internazionali, lĠOIM si propone di accertare lo stato attuale della ratifica del Protocollo, analizzare le sfide che lĠapplicazione del Protocollo comporta e promuoverne il processo di ratifica. Lo scopo della Conferenza  altres“ quello di elaborare raccomandazioni circa la concreta applicabilitˆ del Protocollo di Palermo rispetto alla diversitˆ delle culture giuridiche nei differenti contesti nazionali. In considerazione della sua vocazione mediterranea, la Missione OIM di Roma focalizzerˆ le proprie riflessioni sui paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, tenendo al tempo stesso nella dovuta considerazione anche le esperienze di altri paesi e regioni del mondo.

 

In quanto documenti integrativi della Convenzione delle Nazioni Unite sul Crimine Organizzato Transnazionale, entrambi i Protocolli considerano la tratta degli esseri umani e il traffico di migranti fenomeni che rientrano nella sfera di competenza della giustizia penale, in quanto perpetrati da organizzazioni criminali che violano le leggi nazionali sullĠimmigrazione, minacciano il principio di legalitˆ, facendo uso di violenza e corruzione per sostenere le loro attivitˆ. Considerata la natura transnazionale di questi fenomeni, entrambi i Protocolli sottolineano la necessitˆ per gli Stati Parti della Convenzione di identificare meccanismi di cooperazione per contrastare efficacemente i fenomeni in questione. A questo proposito, le differenze tra legislazioni nazionali di diversi paesi rappresentano lĠostacolo pi importante nel perseguimento di una efficace cooperazione internazionale[4]. A tale riguardo, il processo di conversione di principi normativi internazionali in provvedimenti legislativi nazionali vincolanti non Ž certo una questione di scarsa rilevanza. Le culture giuridiche dei diversi paesi giocano un ruolo importante nel processo di ratifica: la norma viene re-interpretata nel pi ampio ambito culturale nazionale, che comprende anche il sistema di valori espresso attraverso lĠimpianto normativo, e al tempo contribuisce a modificare tale ambito culturale[5].

 

La tratta di esseri umani, infatti, quale fenomeno complesso e ÒmimeticoÓ, presenta difficoltˆ di accertamento riscontrabile nel fatto che su 600mila-4 milioni di vittime stimate solo una esigua percentuale Ž stata identificata, assistita e protetta[6] e solo una media di 6mila perpetratori vengono perseguiti ogni anno[7]. Le ragioni di questo scarso livello di tutela delle vittime e di contrasto del fenomeno vanno individuate principalmente nella mancanza di chiarezza concettuale nella definizione di tratta, nella relativa novitˆ del Protocollo, nella eccessiva attenzione alla lotta alla migrazione irregolare e alla situazione irregolare delle vittime piuttosto che alla violazione dei loro diritti umani[8] e nellĠaltrettanto eccessiva attenzione verso lĠofferta di manodopera migrante nei paesi di origine piuttosto che verso la domanda di manodopera migrante a basso costo nei paesi di destinazione .

 

In realtˆ, i Protocolli di Palermo sulla tratta degli esseri umani e sul traffico dei migranti sembrano essere formulati sulla base della dicotomia tra migrazione irregolare forzata e consensuale. Le vittime di tratta, non prestando il loro consenso, sono considerate ÒvittimeÓ o ÒsopravissutiÓ, mentre coloro che migrano in modo irregolare aderiscono volontariamente ad una organizzazione ÒcriminaleÓ, nonostante entrambi i Protocolli affermino che in entrambi i casi i migranti non sono perseguibili sulla base del semplice ingresso irregolare sul territorio del paese di destinazione. Il fattore di genere sembra essere un altro elemento che differenzia i due fenomeni: la tratta di persone riguarda principalmente donne e bambini, mentre il traffico dei migranti coinvolge per la maggior parte uomini, collegando cos“ la tratta alle categorie considerate ÒtradizionalmenteÓ come pi vulnerabili. Infine spesso le normative nazionali spesso non indicano criteri che consentano di tracciare confini certi fra la tratta di persone (trafficking) a scopo di sfruttamento, il traffico di migranti (smuggling), la prostituzione, il lavoro sommerso, lo sfruttamento lavorativo e il lavoro forzoso.

 

A livello nazionale, la posizione tradizionalmente assunta dagli Stati  stata lĠapplicazione di provvedimenti restrittivi della migrazione collegati a normative di rilevanza penalistica per il perseguimento dei trafficanti e la conseguente riduzione del numero di persone trafficate. La tratta di persone, per˜, richiede risposte complesse che vanno oltre i confini tradizionali della giustizia penale come riconosce lo stesso Protocollo sulla Tratta indicando una strategia basata su Prevenzione, Protezione e Contrasto. Ma mentre questĠultima funzione rimanda certamente agli strumenti della giustizia penale, la Protezione delle vittime e la Prevenzione sono strettamente connesse al rispetto dei diritti umani e rimandano a questioni importanti quali la gestione delle migrazioni internazionali,lo sviluppo umano e sociale, la mobilitˆ dei lavoratori migranti e la tutela dei loro diritti. La tendenza a sottovalutare alcuni elementi importanti nel considerare il fenomeno della tratta[9] - tra i quali la centralitˆ dei diritti umani - ne ha prodotto una percezione distorta limitando, di conseguenza, il processo di ratifica e di applicabilitˆ dei provvedimenti del Protocollo.

 

Nel proporre questa occasione di analisi dei lavori preparatori al Protocollo, questa Conferenza intende offrire lĠoccasione per approfondire alcuni aspetti e le sfide pi importanti poste dal fenomeno della tratta, e promuovere una rinnovata riflessione sulla definizione di Tratta come contenuta nel Protocollo allo scopo di sostenere il processo di ratifica dello stesso a livello internazionale e la sua applicazione a livello nazionale.

 

La cittˆ e lĠUniversitˆ di Palermo hanno accolto lĠinvito dellĠOIM ad ospitare questo evento, anche in considerazione dellĠapproccio normativo italiano alla tratta, riconosciuto, a livello internazionale, quale uno dei pi innovativi e rispettosi dei diritti umani delle vittime.

 

LĠOIM, attraverso lĠUfficio Regionale per il Mediterraneo di Roma e i suoi esperti, metterˆ a disposizione dellĠevento lĠesperienza e le competenze acquisite in pi di dieci anni di attivitˆ in Italia e allĠestero, grazie al generoso sostegno del Governo italiano, della Commissione Europea e di altri finanziatori.



[1] Firnatari: 117, Stati Parti: 124 (febbraio 2009)

[2] Entrata in vigore: 29 settembre 2003, in conformitˆ con lĠarticolo 38. Registrazione: 29 settembre 2003, nĦ 39574. Firmatari: 147, Stati  Parti: 147 (febbraio 2009)

[3] Entrata in vigore: 28 gennaio 2004. Firmatari: 112; Stati Parti: 116 (febbraio 2009)

[4] Per esempio, molte legislazioni nazionali non includono la tratta interna nella loro definizione di tratta delle persone, ma si riferiscono solo alla tratta transnazionale, mentre il Protocollo ed altri strumenti nazionali e regionali a difesa dei diritti umani (come la Convenzione del 2005 del Consiglio dĠEuropa sulla Azione contro la Tratta degli esseri umani) prendono in considerazione anche la tratta interna (OSCE: ÒHuman Trafficking for Labour Exploitation/Forced and Bonded Labour: prosecution of Offenders, Justice for VictimsÓ. Rapporto della 5^ Conferenza dellĠAlleanza contro la tratta di esseri umani sulla Tratta di persone per lo sfruttamento del lavoro/Lavoro forzato e vincolato, Vienna, 16 e 17 novembre 2006, p.2)

[5] ÒLĠutilizzo del concetto di cultura giuridicaÓ, David Nelken, Rivista australiana di Filosofia giuridica, 2004

[6] LĠOIM, la pi importante agenzia intergovernativa esperta nella tutela delle vittime di tratta, ha identificato e assistito circa 20mila vittime, dal 1997 ad oggi

[7] ÒTip ReportÓ, Dipartimento di stato americano, 2008

[8] OSCE: ÒHuman Trafficking for Labour Exploitation/Forced and Bonded Labour: Prosecution of Offenders, Justice for VictimsÓ. Rapporto della 5^ Conferenza dellĠAlleanza contro la tratta di esseri umani sulla Tratta di persone per lo sfruttamento del lavoro/Lavoro forzato e vincolato, Vienna, 16 e 17 novembre 2006, p.2

[9] ÒUnderstanding Human TraffickingÓ, Cameron, S e Newman, E. (Eds.): ÒTrafficking in Human – social, cultural and political dimensionsÓ, p. 13