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Protezione civile

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2009

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia. (Ordinanza n. 3751)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2008, con cui è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3676, n. 3677 e n. 3678 del 30 maggio 2008;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministero dell'interno del 23 marzo 2009;
Ravvisata la necessità e l'urgenza di procedere all'adozione di disposizioni di carattere straordinario e derogatorio finalizzati al rapido superamento dell'emergenza in questione;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di favorire il rapido espletamento degli interventi previsti per il superamento dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008, i Prefetti di Roma, Milano e Napoli, Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 1, delle ordinanze di protezione civile numeri 3676, 3677 e 3678 del 30 maggio 2008, sono autorizzati a procedere all'individuazione di uno specifico contingente di personale, composto da un numero massimo di dieci unità, comprensive anche del personale di cui all'art. 2, comma 3, delle ordinanze di protezione civile sopra richiamate, da destinare allo svolgimento delle attività di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare lo stato di emergenza. A tal fine i Commissari delegati sono autorizzati ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3244/2002, e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo ai sensi dell'art. 4, comma 2, delle citate ordinanze numeri 3676, 3677 e 3678 del 30 maggio 2008.
2. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, i Commissari delegati sono autorizzati ad avvalersi, in qualità di soggetti attuatori, di soggetti pubblici, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive e indicazioni puntualmente impartite dagli stessi Commissari. I Commissari delegati possono, altresì, avvalersi degli uffici tecnici dei comuni, delle province e delle regioni territorialmente interessati.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, le risorse finanziarie rese disponibili dalle Regioni e dagli Enti locali affluiscono, anche senza specifici accordi o convenzioni, sulle contabilità speciali istituite ai sensi dell'art. 4, comma 1, delle ordinanze di protezione civile numeri 3676, 3677 e 3678 del 30 maggio 2008.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 affluiscono, altresì, alle medesime contabilità speciali le risorse finanziarie previste dall'art. 61, comma 18, della legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti indicati dal decreto interministeriale di attuazione del 3 febbraio 2009, e dai successivi provvedimenti di esecuzione.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2009

Il Presidente: Berlusconi






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