LĠassociazione PROGETTO DIRITTI – assistita dagli avvocati Arturo Salerni, Luca Santini, Andrea Volpini - ha chiesto al Tar del Lazio lĠannullamento della direttiva del 20 gennaio 2009 dellĠ Organismo Centrale di raccordo per la protezione dei minori comunitari non accompagnati del Ministero dellĠInterno, relativa alla Ògestione della presenza dei minori rumeni non accompagnati o in difficoltˆ presenti sul territorio italianoÓ, che fa seguito allĠaccordo raggiunto in materia dai governi italiano e rumeno e mai ratificato per legge. Progetto Diritti contesta la procedura prevista in quanto in contrasto con la legislazione vigente e con i principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di protezione dellĠinfanzia. Si segnala la violazione del Regolamento comunitario del novembre 2003, non essendo previsto che – di fronte ad un minore presente sul territorio italiano privo di figure che esercitino la potestˆ genitoriale - sia investita lĠautoritˆ giurisdizionale per decidere sulle questioni attinenti alla responsabilitˆ genitoriale e sull'eventuale rimpatrio del fanciullo. Si contestano la violazione della Convenzione dei diritti del fanciullo firmata a New York nel 1989 e la violazione del Decreto Legislativo 30 del 2007,  con cui si dˆ attuazione della direttiva comunitaria del 2004 sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, in quanto lĠatto ministeriale non prevede che la decisione di rimpiatrio segua una attenta istruttoria, differenziata caso per caso, tesa alla tutela dell'interesse superiore del fanciullo, violando il diritto del minore ad essere ascoltato, in relazione alla sua etˆ e al suo grado di maturitˆ, in qualsiasi procedimento giudiziario e amministrativo che lo riguardi. Peraltro il decreto  30 del 2007 prevede che i cittadini comunitari minorenni possono essere allontanati dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di ordine pubblico, salvo che l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore.

     Afferma Mario Angelelli, presidente di Progetto Diritti: ÒIl principio del superiore interesse del fanciullo  stato pi volte richiamato dalla Corte Costituzionale in merito allĠequiparazione tra minori italiani e minori stranieri.  Invece la direttiva  impugnata, nel delineare le procedure di trattamento da riservare ai minori rumeni non accompagnati, pone il rimpatrio come esito invariabile e scontato di una procedura esclusivamente finalizzata alla sua completa identificazione e non all'individuazione del suo interesse nel caso concreto. La procedura delineata dalla direttiva, in sintesi,  tesa alla mera identificazione del minore, alla verifica della sua nazionalitˆ rumena, allĠaccertamento che lo stesso sia qualificabile come Ònon accompagnato o in difficoltˆÓ; al ricorrere di tali requisiti il provvedimento di rimpatrio viene presentato come atto dovuto, senza ulteriori indagini circa lĠinteresse del minore in ordine alla sua permanenza in Italia ovvero al suo ritorno in Romania.Ó

Il ricorso contesta ancora la violazione della direttiva comunitaria del 1995 in materia  di trattamento dei dati personali e di tenuta delle banche dati, per lĠassoluta incertezza riguardo lĠautoritˆ titolare del trattamento dei dati riguardanti i minori rumeni nonchŽ delle modalitˆ di gestione e conservazione degli stessi e delle forme di accesso ai dati, e dei soggetti abilitati alla consultazione.

 

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