LĠassociazione
PROGETTO DIRITTI
– assistita dagli avvocati Arturo Salerni, Luca Santini, Andrea Volpini -
ha chiesto al Tar del Lazio lĠannullamento della direttiva del 20 gennaio 2009
dellĠ Organismo Centrale di raccordo per la protezione dei minori comunitari
non accompagnati del Ministero dellĠInterno, relativa alla Ògestione della
presenza dei minori rumeni non accompagnati o in difficolt presenti sul
territorio italianoÓ, che fa seguito allĠaccordo raggiunto in materia dai
governi italiano e rumeno e mai ratificato per legge. Progetto Diritti contesta
la procedura prevista in quanto in contrasto con la legislazione vigente e con
i principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di protezione
dellĠinfanzia. Si segnala la violazione del Regolamento comunitario del
novembre 2003, non essendo previsto che – di fronte ad un minore presente
sul territorio italiano privo di figure che esercitino la potest genitoriale -
sia investita lĠautorit giurisdizionale per decidere sulle questioni attinenti
alla responsabilit genitoriale e sull'eventuale rimpatrio del fanciullo. Si
contestano la violazione della Convenzione dei diritti del fanciullo firmata a
New York nel 1989 e la violazione del Decreto Legislativo 30 del 2007, con cui si d attuazione della direttiva
comunitaria del 2004 sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari
di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, in
quanto lĠatto ministeriale non prevede che la decisione di rimpiatrio segua una
attenta istruttoria, differenziata caso per caso, tesa alla tutela
dell'interesse superiore del fanciullo, violando il diritto del minore ad
essere ascoltato, in relazione alla sua et e al suo grado di maturit, in
qualsiasi procedimento giudiziario e amministrativo che lo riguardi. Peraltro
il decreto 30 del 2007 prevede che
i cittadini comunitari minorenni possono essere allontanati dal territorio
dello Stato solo per gravi motivi di ordine pubblico, salvo che l'allontanamento
sia necessario nell'interesse stesso del minore.
Afferma Mario
Angelelli, presidente di Progetto Diritti: ÒIl principio del superiore
interesse del fanciullo stato pi volte richiamato dalla Corte Costituzionale
in merito allĠequiparazione tra minori italiani e minori stranieri. Invece la direttiva impugnata, nel delineare le procedure
di trattamento da riservare ai minori rumeni non accompagnati, pone il
rimpatrio come esito invariabile e scontato di una procedura esclusivamente
finalizzata alla sua completa identificazione e non all'individuazione del suo
interesse nel caso concreto. La procedura delineata dalla direttiva, in
sintesi, tesa alla mera identificazione del minore, alla verifica della sua
nazionalit rumena, allĠaccertamento che lo stesso sia qualificabile come Ònon
accompagnato o in difficoltÓ; al ricorrere di tali requisiti il provvedimento
di rimpatrio viene presentato come atto dovuto, senza ulteriori indagini circa
lĠinteresse del minore in ordine alla sua permanenza in Italia ovvero al suo
ritorno in Romania.Ó
Il ricorso
contesta ancora la violazione della direttiva comunitaria del 1995 in
materia di trattamento dei dati
personali e di tenuta delle banche dati, per lĠassoluta incertezza riguardo
lĠautorit titolare del trattamento dei dati riguardanti i minori rumeni nonch
delle modalit di gestione e conservazione degli stessi e delle forme di
accesso ai dati, e dei soggetti abilitati alla consultazione.
ASSOCIAZIONE
PROGETTO DIRITTI onlus
Via Ettore
Giovenale, 79 – Roma
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