Costituzione della Repubblica italiana - Straniero (condizione dello) - Diritto a richiedere il ricongiungimento familiare - Titolarità del permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza - Condizioni - Preesistenza di altro titolo valido di soggiorno - Riconoscimento del diritto.

 
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. ADAMO      Mario                            -  Presidente   -  
Dott. PICCININNI Carlo                            -  Consigliere  -  
Dott. MACIOCE    Luigi                       -  rel. Consigliere  -  
Dott. RAGONESI   Vittorio                         -  Consigliere  -  
Dott. CULTRERA   Maria Rosaria                    -  Consigliere  -  
ha pronunciato la seguente:                                          
ordinanza
 
sul ricorso proposto da:                                             
Ministero  dell'Interno  - Commissariato  del  Governo  di  Trento  - 
 
Questura  di  Trento  dom.ti in Roma via  dei  Portoghesi  vi  presso 
 
l'AVVOCATURA  GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e  difende  per 
legge;                                                               
- ricorrenti -
contro                                                               
 
S.G.M.;                                                              
 
- intimato -
 
per la cassazione del decreto cron. n. 773 del 08.11.2006 della Corte 
di Appello di Trento;                                         
 
Udita la relazione della causa svolta nella C.d.c. del 29.01.2008 dal 
 
Relatore Cons. Dott. MACIOCE Luigi;                                  
RG 02470/2007;                                                       
Rileva  il  Collegio  che  il  relatore  designato,  nella  relazione 
depositata il 28.11.2007, ha formulato le considerazioni che appresso 
interamente si riportano:                                            
                 

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

 

CHE il cittadino straniero S.G.M. propose opposizione innanzi al Tribunale di Trento avverso il diniego di rilascio del p.d.s. per ricongiungimento familiare motivato con il fatto che esso richiedente il ricongiungimento era titolare di permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza e quindi inidoneo a costituire titolo ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28;

CHE il Tribunale di Trento e la Corte di Appello accolsero la tesi dello straniero (il primo annullando il diniego del Questore fondato sulla predetta ragione e la seconda, con decreto 8.11.2006, motivatamente respingendo il reclamo del Ministero);

 

CHE ricorre per Cassazione il Ministero dell'Interno con atto dell'11.1.2007 dispiegando unico complesso motivo (violazione degli D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28 ed del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11) avverso il decreto, ricorso non resistito dallo straniero;

 

CHE il decreto è direttamente ricorribile per Cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 6 e 111 Cost. e ad esso l'intimato non ha opposto difese;

 

CHE ad un ricorso per Cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, l'8.11.2006, devono essere applicate le disposizioni di cui al capo 1^ del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell'art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l'illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all'art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto;

 

CHE il motivo adempie al citato obbligo ma all'esame delle proposte censure è manifestamente infondato;

 

CHE infatti, nell'interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28 (in parte qua non modificato dalla L. n. 189 del 2002 nè dal D.Lgs. n. 05 del 2007) pare necessario dar seguito all'indicazione - sostanziale ed estensiva - contenuta nella sentenza 1714/01 di questa Corte, ad essa aggiungendosi la chiara portata del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11 (confermato nel testo di cui al D.P.R. n. 334 del 2004) per la quale il fruitore di p.d.s. in attesa di cittadinanza è munito di titolo di soggiorno di pari efficacia e "stabilità" (sempre relativa) di quelli rilasciati per ragioni di lavoro, ed anzi essendo munito di un titolo che in prospettiva apre ad uno status ben più stabile di quello consentito dai permessi rinnovabili;

 

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio ed accolto per effetto ai sensi dell'art. 375 c.p.c., n. 5".

 

 

Osserva il Collegio - in primo luogo - che la proposta finale della trascritta relazione, per la quale alla stregua dei rilievi prima esposti il ricorso dovrebbe essere accolto, è frutto di evidente errore materiale dell'estensore, essendo palese che, alla luce delle premesse, e della stessa chiara indicazione della infondatezza del motivo contenuta nel 6^ "considerato", la proposta del relatore doveva intendersi come diretta alla reiezione del ricorso per manifesta infondatezza delle censure.

Orbene, detta proposta, sulla quale nessuna osservazione critica è venuta dalla difesa Erariale delle ricorrenti Amministrazioni, appare certamente da condividere sì che deve essere affermato, in accordo con quanto detto dai Giudici del merito, il principio per il quale nella interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, comma 1 (in parte qua modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, art. 2, lett. D). ed al fine della individuazione dell'area dei beneficiari del diritto al mantenimento od al riacquisto dell'unità familiare, deve ritenersi compresa, dando seguito alla interpretazione estensiva e secundum constitutionem che della norma ha già dato questa Corte con la sentenza n. 1714 del 2001 (interpretazione accolta nella testè citata modifica di cui al D.Lgs. n. 5 del 2007), anche la situazione di colui che abbia ottenuto permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza italiana, posto che tale permesso viene rilasciato, per tutta la durata della procedura di riconoscimento, a chi sia già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi (D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. C, non modificato in parte qua dal D.P.R. n. 334 del 2004, art. 11, sì che la condizione del fruitore del predetto permesso "in attesa di cittadinanza" appare non deteriore ma, quoad tempus, più stabile rispetto a quella del fruitore di permesso correlato alla sua naturale scadenza e comunque, quanto a facoltà concesse, ad essa del tutto sovrapponibile.

 

Si rigetta pertanto il ricorso, senza che sia luogo a regolare le spese (in difetto di difese della parte intimata).

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

 

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2008.

 

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008