Costituzione della
Repubblica italiana - Straniero (condizione dello) - Diritto a richiedere il
ricongiungimento familiare - Titolarità del permesso di soggiorno per acquisto
della cittadinanza - Condizioni - Preesistenza di altro titolo valido di soggiorno
- Riconoscimento del diritto.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Interno - Commissariato del Governo di Trento -
Questura di Trento dom.ti in Roma via dei Portoghesi vi presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende per
legge;
- ricorrenti -
contro
S.G.M.;
- intimato -
per la cassazione del decreto cron. n. 773 del 08.11.2006 della Corte
di Appello di Trento;
Udita la relazione della causa svolta nella C.d.c. del 29.01.2008 dal
Relatore Cons. Dott. MACIOCE Luigi;
RG 02470/2007;
Rileva il Collegio che il relatore designato, nella relazione
depositata il 28.11.2007, ha formulato le considerazioni che appresso
interamente si riportano:
OSSERVA
IN FATTO E IN DIRITTO
CHE il cittadino straniero
S.G.M. propose opposizione innanzi al Tribunale di Trento avverso il diniego di
rilascio del p.d.s. per ricongiungimento familiare motivato con il fatto che
esso richiedente il ricongiungimento era titolare di permesso di soggiorno in
attesa di cittadinanza e quindi inidoneo a costituire titolo ai sensi del
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28;
CHE il Tribunale di Trento
e la Corte di Appello accolsero la tesi dello straniero (il primo annullando il
diniego del Questore fondato sulla predetta ragione e la seconda, con decreto
8.11.2006, motivatamente respingendo il reclamo del Ministero);
CHE ricorre per Cassazione
il Ministero dell'Interno con atto dell'11.1.2007 dispiegando unico complesso
motivo (violazione degli D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28 ed del D.P.R. n. 394
del 1999, art. 11) avverso il decreto, ricorso non resistito dallo straniero;
CHE il decreto è
direttamente ricorribile per Cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998,
art. 30, comma 6 e 111 Cost. e ad esso l'intimato non ha opposto difese;
CHE ad un ricorso per
Cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, l'8.11.2006,
devono essere applicate le disposizioni di cui al capo 1^ del D.Lgs. 2 febbraio
2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta
nell'art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l'illustrazione dei motivi
di ricorso, nei casi di cui all'art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, deve
concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di
diritto;
CHE il motivo adempie al
citato obbligo ma all'esame delle proposte censure è manifestamente infondato;
CHE infatti,
nell'interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28 (in parte qua non
modificato dalla L. n. 189 del 2002 nè dal D.Lgs. n. 05 del 2007) pare
necessario dar seguito all'indicazione - sostanziale ed estensiva - contenuta
nella sentenza 1714/01 di questa Corte, ad essa aggiungendosi la chiara portata
del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11 (confermato nel testo di cui al D.P.R. n.
334 del 2004) per la quale il fruitore di p.d.s. in attesa di cittadinanza è
munito di titolo di soggiorno di pari efficacia e "stabilità" (sempre
relativa) di quelli rilasciati per ragioni di lavoro, ed anzi essendo munito di
un titolo che in prospettiva apre ad uno status ben più stabile di quello
consentito dai permessi rinnovabili;
CHE, ove si condivida il
testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio
ed accolto per effetto ai sensi dell'art. 375 c.p.c., n. 5".
Osserva il Collegio - in primo luogo - che la proposta finale della
trascritta relazione, per la quale alla stregua dei rilievi prima esposti il
ricorso dovrebbe essere accolto, è frutto di evidente errore materiale
dell'estensore, essendo palese che, alla luce delle premesse, e della stessa
chiara indicazione della infondatezza del motivo contenuta nel 6^
"considerato", la proposta del relatore doveva intendersi come
diretta alla reiezione del ricorso per manifesta infondatezza delle censure.
Orbene, detta proposta,
sulla quale nessuna osservazione critica è venuta dalla difesa Erariale delle
ricorrenti Amministrazioni, appare certamente da condividere sì che deve essere
affermato, in accordo con quanto detto dai Giudici del merito, il principio per
il quale nella interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, comma 1 (in
parte qua modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, art. 2, lett. D). ed al
fine della individuazione dell'area dei beneficiari del diritto al mantenimento
od al riacquisto dell'unità familiare, deve ritenersi compresa, dando seguito
alla interpretazione estensiva e secundum constitutionem che della norma ha già
dato questa Corte con la sentenza n. 1714 del 2001 (interpretazione accolta
nella testè citata modifica di cui al D.Lgs. n. 5 del 2007), anche la
situazione di colui che abbia ottenuto permesso di soggiorno per acquisto della
cittadinanza italiana, posto che tale permesso viene rilasciato, per tutta la
durata della procedura di riconoscimento, a chi sia già in possesso del
permesso di soggiorno per altri motivi (D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma
1, lett. C, non modificato in parte qua dal D.P.R. n. 334 del 2004, art. 11, sì
che la condizione del fruitore del predetto permesso "in attesa di
cittadinanza" appare non deteriore ma, quoad tempus, più stabile rispetto
a quella del fruitore di permesso correlato alla sua naturale scadenza e
comunque, quanto a facoltà concesse, ad essa del tutto sovrapponibile.
Si rigetta pertanto il
ricorso, senza che sia luogo a regolare le spese (in difetto di difese della
parte intimata).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29
gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria
il 3 aprile 2008